CONTRATTO
Schema contrattuale (raccordo nuova costruzione)
maggio 2016
CONTRATTO
FRA
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in seguito per brevità indicata anche come "RFI",
– Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’articolo 2497 sexies Codice Civile e del D.Lgs. n. 112/2015 con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, capitale sociale € ………,00 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 01585570581, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di Roma n. 758300, Partita IVA 01008081000 per la quale interviene nel presente atto il Signor ………………… nato a ……….. il ……….. nella sua qualità di Direttore ….………., in virtù delle facoltà conferitegli con procura n………….
E
La Società ………………., con sede legale in ……………. via ………………
che in seguito per brevità sarà indicata anche come "Raccordato", rappresentato nel presente atto dal Signor …………………………….. nato a il
……………. nella sua qualità di… , come risulta dal certificato rilasciato
da …………. unitamente alla fotocopia della Carta d'Identità n. ,
rilasciata in data ………..dal Comune di…………
PREMESSO
a) che Rete Ferroviaria Italiana, ai sensi dell’Atto di Concessione di cui al DM 138T del 31 ottobre 2000 è Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
b) che la Società , è proprietaria (specificare il titolo di disponibilità se diverso dalla
proprietà) dell’area/insediamento produttivo individuata/o al NCT/NCEU al F.
………… mapp. …. ubicato in via ……………………. n ……, nel Comune
di , nonché di tutte le aree necessarie all’esercizio del raccordo;
c) che la Società ……., allo scopo di effettuare operazioni logistiche connesse con il trasporto ferroviario di [specificare la categoria merceologica] ha avanzato ad RFI richiesta per l’allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale di un binario di raccordo a servizio dell’insediamento di cui alla precedente lettera b), producendo contestualmente una relazione tecnica ed il progetto definitivo riportanti le condizioni di esercizio, e per l’utilizzo dell’area distinta al NCT al F………. mapp…………. ubicata nel Comune di in
via/località/nella stazione di ………………… di proprietà di RFI, come meglio rappresentata nell’allegato 2.
d) che RFI ha esaminato ed approvato in data il progetto definitivo prodotto
dal raccordato, allegato al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
e) che RFI si rende disponibile a concedere alla Società ………………………
l’uso esclusivo dell’area distinta al NCT al Foglio n. ………., part. n.
……………. del Comune di ………….., a fronte di un corrispettivo di
……… euro/anno, aggiornato annualmente con l’indice ISTAT. L’utilizzo di tale area verrà regolarizzato mediante la stipula di un Contratto di Concessione d’Uso ancillare al presente Contratto;
Tanto premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ferme le definizioni già date in epigrafe nell’ambito dell’individuazione dei soggetti contraenti, i termini con la iniziale maiuscola hanno nel presente accordo, salvo che non sia diversamente disposto, il significato qui di seguito indicato.
1. Attivazione del raccordo: provvedimento formale di apertura all’esercizio del raccordo successivo al collaudo dell’opera, all’emissione delle NER, al perfezionamento del FR, che segna, tra l’altro, il termine iniziale della decorrenza economica del contratto, emesso dalla DTP competente.
2. Contratto: si intende il presente accordo.
3. DICC: Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati (allegato 6)
4. Fascicolo del Raccordo (FR): raccolta contenente dati tecnici, disposizioni, prescrizioni e documenti di corredo relativi al raccordo e al suo esercizio secondo quanto riportato nelle presenti DICC comprese le NER, redatto dal Raccordato ed approvato da RFI, in coerenza con la normativa nazionale.
5. Norme di Esercizio del Raccordo (NER): norme particolari per l’esercizio del raccordo, redatte dal Raccordato ed approvate da RFI, in coerenza con la normativa nazionale ed inserite nel Fascicolo del raccordo.
6. Raccordato: impresa titolare del contratto di raccordo. Di regola è il titolare dell’attività commerciale o industriale svolta all’interno dello stabilimento raccordato, indipendentemente dalla proprietà dell’immobile. Nelle zone industriali/commerciali può essere il GCU.
7. Raccordo: binari che si sviluppano dall’interno dello stabilimento fino al deviatoio di allacciamento alla infrastruttura ferroviaria nazionale. L’allacciamento avviene di regola in una stazione salvo nei casi di raccordi in linea.
8. Raccordo in linea: raccordo che si dirama dai binari di linea esternamente ai segnali di protezione delle stazioni.
9. Recinto ferroviario: perimetro entro il quale RFI esercita la propria attività industriale, coincidente o meno con la proprietà. Ai fini delle presenti DICC, è il perimetro che RFI determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del raccordato ed è indicato, rispetto alla restante parte del raccordo, nel contratto.
Articolo 2
OGGETTO DEL CONTRATTO
Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
RFI, preso atto della richiesta avanzata dal Raccordato, consente allo stesso di:
- allacciare al binario ……. della stazione di ………… (o al binario di corsa
……. al km ….. della linea ……) l’impianto di raccordo secondo il dispositivo rappresentato e distinto con le tinte ……… sulla planimetria di cui all’allegato
1) del presente Contratto per formarne parte integrante;
- effettuare la gestione operativa del raccordo a servizio dei trasporti indicati in premessa, con le prescrizioni indicate nel seguito.
Articolo 3
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente Xxxxxxxxx produrrà i suoi effetti dalla data di stipulazione e scadrà dopo il termine di sei anni decorrenti dalla data di attivazione, che risulterà da apposito atto formale, fermo restando i casi di recesso o risoluzione previsti rispettivamente dagli articoli 21 e 28.
Ai fini dell’eventuale rinnovo del presente Contratto, il Raccordato deve formalizzare apposita richiesta a RFI almeno 12 mesi prima della scadenza contrattuale al fine di consentire alla stessa di valutare la persistente compatibilità
del raccordo oggetto del presente Contratto con la rete e la stazione di riferimento, gli scenari infrastrutturali e di esercizio in termini di sicurezza e regolarità.
RFI, ai sensi dell’art. 5, comma 2, delle DICC, nei sessanta giorni successivi alla richiesta di rinnovo comunicherà l’esito delle proprie valutazione e le eventuali nuove condizioni di contratto.
Ove il Raccordato non presenti richiesta di rinnovo nei termini suddetti, il Contratto si intenderà cessato alla naturale scadenza.
Articolo 4
ESECUZIONE LAVORI E SPESE PER ESAME PROGETTO, COSTRUZIONE, SORVEGLIANZA
Le spese occorrenti per realizzare gli impianti costituenti il raccordo sono a carico del Raccordato. Le forniture ed i lavori necessari vengono eseguiti dal Raccordato e, in parte, a cura di RFI secondo quanto appresso specificato.
Il Raccordato provvederà:
a. a concordare con RFI, le modalità operative di cantiere per l’esecuzione dei lavori nel recinto ferroviario o in prossimità di impianti di RFI, ove per lavori in prossimità di impianti RFI si intendono le aree:
- in proprietà RFI anche se non occupate da impianti di esercizio;
- limitrofe al binario vincolate dalle leggi vigenti;
- a una distanza tale che possano risultare comunque interferenti con l’esercizio ferroviario.
Ai fini anzidetti le opere ricadenti in prossimità di impianti ferroviari saranno indicate da RFI all’atto del provvedimento di approvazione del progetto definitivo.
b. ad ottemperare a tutte le norme legislative, regolamentari e prescrizioni per la costruzione degli impianti di raccordo, compresi gli adempimenti in materia di trasporti di merci pericolose;
c. alle pratiche necessarie presso le competenti Autorità per ottenere le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta comunque relativi alla costruzione del raccordo, tenendo in ogni caso sollevata RFI da qualsiasi responsabilità in relazione a ciò verso la Pubblica Amministrazione;
d. alle pratiche ed agli eventuali lavori necessari per lo spostamento di attraversamenti aerei e/o sotterranei, prendendo diretti accordi con gli Enti ed Aziende interessati;
e. all’esecuzione di tutti i lavori di terra, murari e di qualsiasi altro genere, anche provvisori, occorrenti per formare la sede di tutti i nuovi impianti e manufatti, nonché i manufatti e gli impianti medesimi, in conformità ai progetti approvati da RFI e delle modalità concordate per i lavori nel recinto ferroviario e/o in prossimità degli impianti ferroviari di cui al comma a;
f. ad utilizzare, sia all’interno che all’esterno del recinto ferroviario di RFI, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti. Al di fuori del recinto ferroviario di RFI, eventuali soluzioni tecniche di materiali o dispositivi d’armamento che non siano di normale utilizzo di RFI (binari su cordoli o platea, deviatoi speciali, intersezioni
…) se non omologati in precedenza, dovranno essere preventivamente autorizzati da RFI.
RFI provvederà, a propria cura, ed a spese del Raccordato, alla realizzazione degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento.
In tal caso RFI comunicherà preventivamente al Raccordato i costi a suo carico
per gli interventi da realizzarsi a cura di RFI (comprensivi, tra l’altro, di organizzazione cantieri, sorveglianza, alimentazione ecc.) specificandoli per singola voce, ovvero indicando il criterio di determinazione degli stessi. Tali preventivi dovranno essere condivisi ed accettati dal Raccordato. Nel caso in cui il Raccordato non li condivida, potrà avvalersi della facoltà di cui all’ultimo capoverso del presente comma.
Gli importi degli interventi da realizzarsi a cura di RFI dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori. In caso di mancato pagamento anticipato o mancata prestazione della garanzia fideiussoria il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
Resta salva la possibilità del Raccordato di poter realizzare gli interventi sopra descritti a propria cura, tramite imprese qualificate, previa autorizzazione scritta di RFI.
Articolo 5
COLLAUDO E ATTIVAZIONE RACCORDO
Gli impianti del raccordo dovranno essere pronti per il collaudo entro … mesi (in relazione alla complessità dei lavori da eseguire e comunque non oltre 36 mesi) pena la risoluzione del presente Contratto e l’incameramento da parte di RFI della garanzia di cui all’articolo 25. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere formalmente comunicata ad RFI.
Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori il Raccordato dovrà altresì richiedere ad RFI il collaudo dei lavori medesimi.
Il collaudo da parte di RFI è subordinato all’integrale pagamento da parte del Raccordato di tutte le spese/oneri riconducibili alle attività eventualmente prestate da RFI ai fini della esecuzione e realizzazione dei lavori di cui al precedente articolo 4.
Il collaudo statico delle opere d’arte di sostegno dei binari di raccordo spetta al Raccordato, il quale deve provvedervi a mezzo di professionisti qualificati, iscritti ai relativi Albi. Una copia del verbale di tale collaudo deve essere consegnata a RFI.
RFI, accertato che le opere sono effettivamente pronte al collaudo ed è disponibile la relativa documentazione, provvederà alla verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e alla normativa tecnica che regola la sicurezza e la regolarità dell’esercizio entro un termine di 2 mesi.
Successivamente all’emissione del provvedimento formale di collaudo con esito positivo e alla verifica dell’adempimento da parte del Raccordato di tutti gli obblighi che il presente Contratto pone a suo carico, RFI emetterà provvedimento formale di attivazione.
Articolo 6
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL RACCORDO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Il raccordo risulta costituito dai seguenti impianti, così convenzionalmente considerati:
a) entro il recinto ferroviario di RFI gli impianti, distinti con le tinte ……… sulla planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato e precisamente:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
b) fuori del recinto ferroviario di RFI gli impianti, distinti con le tinte ……… sulla planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato
…….e precisamente:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
Il fascio di presa e consegna fuori il recinto ferroviario è distinto con tinta
…………… sulla planimetria allegata ed è costituito da numero … binari. L'impianto di raccordo risulta dotato di un’apposita chiusura con cancello, contraddistinto sulla planimetria ……., che separa il recinto ferroviario dalla rimanente parte del raccordo e le cui modalità di apertura e chiusura sono regolate dalle NER.
L'impianto di raccordo risulta dotato degli impianti di sicurezza riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato:
1. …………………..
2. …………………..
3. …………………..
Articolo 7
PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI
Le Parti constatano e stabiliscono quanto segue:
a) sono e rimangono di proprietà del Raccordato i sottoelencati impianti e meccanismi, descritti al precedente articolo 6 e distinti con le tinte
………………… sulla planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di
cui all’allegato...
1. …………………..
2. …………………..
3 …………………..
b) sono e rimangono di proprietà di RFI i sottoelencati impianti e meccanismi, descritti al precedente articolo 6 e distinti con le tinte sulla
planimetria allegata e riportati nel fascicolo del raccordo di cui all’allegato ...
1. …………………..
2. …………………..
3 …………………..
Articolo 8
FACOLTÀ DI RFI DI SERVIRSI DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
RFI può utilizzare gli impianti di raccordo entro il recinto ferroviario, realizzati a spese del Raccordato, senza che questo possa pretendere compensi di sorta, a condizione che tale utilizzazione non impedisca il regolare svolgimento del servizio cui sono finalizzati gli impianti suddetti.
Articolo 9
ONERI E CORRISPETTIVI
In dipendenza del presente Contratto, il Raccordato verserà a RFI i seguenti importi:
A) Oneri per prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI nel corso del Contratto:
- manutenzione ordinaria all’interno del recinto ferroviario, computata in base al numero e alla tipologia degli enti oggetto di manutenzione (per
ciascuna annualità):
a corpo €………………….
- impegno del personale di RFI in dipendenza del programma di esercizio del raccordo (per ciascuna annualità):
a corpo €………………….
Il programma di esercizio potrà essere aggiornato con eventuale rideterminazione in contraddittorio dei relativi oneri.
- attività di vigilanza di cui all’articolo 15 (per ciascuna annualità): a corpo €………………….
Trenta giorni prima della scadenza di ciascuna annualità RFI comunicherà eventuali variazioni dei suesposti importi fornendo le motivazioni che le hanno determinate.
B) Realizzazione a cura di RFI, durante la costruzione del Raccordo, degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento, di cui all’articolo 4: Importi definiti secondo quanto previsto all’articolo 4
€………………….
C) Collaudo di cui all’articolo 5: a corpo €………………….
D) Manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14
Importi definiti ogni qualvolta si presentasse tale necessità secondo quanto previsto allo stesso articolo 14:
€………………….
Articolo 10
MODALITÀ DI PAGAMENTO – INTERESSI DI MORA
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data
di emissione della fattura da parte di RFI mediante bonifico bancario/postale sul c/c 00050 0083 560 intestato a RFI presso la banca Unicredit IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000.
La fatturazione dei corrispettivi dovuti al GI, avverrà, con le seguenti modalità e tempi:
- Oneri per prestazioni e forniture erogate in maniera continuativa da RFI:
il primo giorno di ciascun quadrimestre di validità del contratto per un valore corrispondente ad un terzo dell’importo di cui all’articolo 9 lettera A) con gli aggiornamenti previsti dallo stesso articolo 9 lettera A); entro il giorno 30 del secondo mese successivo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento, RFI emetterà una eventuale fattura a conguaglio, derivante dalla differenza tra l’importo a consuntivo e l’importo complessivo fatturato in acconto; la comunicazione dell’importo a consuntivo sarà accompagnata dal dettaglio delle voci che lo compongono.
- Collaudo di cui all’articolo 5:
all’atto della emissione della prima fattura relativa ai corrispettivi di cui alla lettera
A) dell’articolo 9;
- Realizzazione a cura di RFI, durante la costruzione del Raccordo, degli interventi relativi agli impianti di sicurezza e segnalamento, di cui all’articolo 4, nonché dei lavori di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 14 e delle modifiche al raccordo di cui all’articolo 19:
secondo un piano di fatturazione che sarà concordato all’atto della definizione degli interventi in questione e che comunque dovrà prevedere l’integrale pagamento da parte del Raccordato di tutte le spese/oneri riconducibili alle attività prestate da RFI entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
In caso di ritardo nei pagamenti il Raccordato è tenuto a corrispondere a RFI gli interessi di mora ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
Salvo quanto previsto al successivo articolo 17, eventuali sospensioni dell’esercizio riconducibili a volontà/responsabilità del Raccordato, ivi comprese le ipotesi declinate al successivo articolo 16, non comporteranno riduzioni o posticipi di pagamento delle somme dovute dal Raccordato in forza del presente Contratto.
Articolo 11
MOVIMENTAZIONE DEI ROTABILI
Le modalità per la movimentazione dei rotabili in arrivo e partenza per/dal raccordo fanno riferimento alla Disposizione 7/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a quanto indicato nelle NER .
RFI si riserva di modificare la stazione di arrivo/partenza dei rotabili da/per il raccordo per proprie esigenze di esercizio.
(In caso di raccordo in linea) In coerenza con le tracce acquistate da Imprese Ferroviarie, i rotabili destinati al raccordo ed in provenienza da esso verranno ricevuti sui binari della stazione di appoggio di ……………..
RFI si riserva la facoltà di modificare la stazione di arrivo/partenza dei rotabili da/per il raccordo per esigenze di esercizio derivanti da sopravvenute circostanze o disposizioni.
Qualora la stazione di arrivo/partenza dei rotabili oppure di appoggio fosse trasformata in fermata e il Raccordato intendesse mantenere l’operatività del raccordo, lo stesso dovrà farsi carico degli interventi infrastrutturali e tecnologici nonché dei costi gestionali che ne deriverebbero.
I movimenti dei rotabili diretti o aventi origine dal raccordo saranno effettuati a cura e spese del Raccordato o delle Imprese Ferroviarie, sulla base di specifiche
pattuizioni tra di essi.
Articolo 12
FASCICOLO DEL RACCORDO
Il Raccordato, d’intesa con RFI, è tenuto a compilare e sottoporre al visto di RFI medesima, preliminarmente all’attivazione del raccordo, il Fascicolo del Raccordo (FR), che si intenderà acquisito come parte integrante al presente Contratto, contenente almeno:
- le caratteristiche dell’impianto di raccordo, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970;
- le NER, ai sensi dell’articolo 10 del D.M. 4572/1970, con le eventuali prescrizioni particolari in materia di:
o sagoma limite per il materiale rotabile e per il carico dei carri;
x xxxxxxx minimi fra detta sagoma e gli ostacoli esistenti in tutti gli impianti del raccordo, compresi quelli ubicati all’interno dello stabilimento raccordato, ed ivi compresi anche i depositi di materiali, anche a carattere provvisorio, in prossimità dei binari di raccordo utilizzati in esercizio;
o rotabili circolanti per tracciati di binario con curve inferiori a 150 m.
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ciascuno per la propria parte da RFI e dal Raccordato
- l’elenco degli agenti abilitati.
Alla data della stipula del presente Contratto il FR viene allegato in bozza, con i dati al momento disponibili. Sarà completato di tutti i dati mancanti e consegnato da parte del Raccordato per costituire parte del presente Contratto prima dell’attivazione del raccordo.
Il FR deve essere redatto e aggiornato dal Raccordato in duplice copia. Una delle copie è consegnata a RFI, l’altra è tenuta a disposizione, presso il raccordo, per la
consultazione degli operatori, nonché dei soggetti incaricati delle verifiche e dei controlli.
Articolo 13
PROTEZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO
Il Raccordato è tenuto, a propria cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, a proteggere e sorvegliare i passaggi a livello (PL) esterni al recinto ferroviario e gli attraversamenti in genere di strade pubbliche o private quando queste siano intersecate da binari di raccordo.
Articolo 14
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
La manutenzione ordinaria, è costituita da quegli interventi periodici, di modesta entità, necessari per il mantenimento dello standard qualitativo richiesto dall'esercizio ferroviario (livellamento, sostituzione saltuaria delle traverse, ricambio materiale minuto, misure e verifiche, ecc.), mentre quella straordinaria comprende gli interventi necessari per il ripristino del suddetto standard (rifacimento o rinnovamento del binario, risanamento della massicciata, sostituzione o rinnovamento enti di piazzale, ecc.).
La manutenzione, ordinaria e straordinaria, del raccordo è a spese del Raccordato. La manutenzione delle parti di raccordo poste all’interno del recinto ferroviario sarà effettuata a cura di RFI. Sarà altresì effettuata a cura di RFI la manutenzione dei dispositivi connessi ai collegamenti di sicurezza ubicati fuori del recinto ferroviario.
In casi particolari è data facoltà al Raccordato di effettuare interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di raccordo posti entro il recinto ferroviario o in prossimità di binari di circolazione, a condizione che il Raccordato
stesso chieda formalmente e preventivamente l’autorizzazione e concordi tali interventi con RFI che impartirà le disposizioni connesse con la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
La manutenzione delle restanti parti di raccordo poste all’esterno del recinto ferroviario sarà effettuata a cura del Raccordato.
Per i raccordi in linea la manutenzione ordinaria e straordinaria del deviatoio diramantesi dal binario di corsa, del deviatoio facente comunicazione, del binario tra essi interposto, del tronchino di sicurezza e relativo paraurti, nonché degli apparati di sicurezza, fermascambi e collegamenti sarà effettuata a cura di RFI, ma a spese del Raccordato.
Per i lavori di manutenzione effettuati a cura del Raccordato, dovranno essere utilizzati, quando prescritto, materiali d’armamento omologati, nuovi o usati servibili, quest’ultimi certificati secondo le norme vigenti. Al termine dei lavori di manutenzione il Raccordato si farà rilasciare dalla Ditta esecutrice apposita dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente che consegnerà in copia ad RFI.
I costi per la manutenzione ordinaria effettuata a cura di RFI e posti a carico del Raccordato sono indicati all’articolo 9.
I costi per la manutenzione straordinaria effettuata a cura di RFI saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati, ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi, e comunicati al Raccordato per la relativa condivisione. Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per l’eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
Articolo 15
VIGILANZA DI RFI SULL’ESERCIZIO E SUGLI IMPIANTI
Premesso che, al fine di garantire il regolare esercizio, il Raccordato è tenuto ad assicurarsi che gli impianti costituenti il raccordo conservino lo standard qualitativo richiesto dall'uso cui sono destinati, RFI effettuerà visite tecniche volte ad accertare che, per l'esercizio dei binari di raccordo, vengano osservate le norme e le prescrizioni di cui all’articolo 23.
Tali visite sono svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle Norme per la vigilanza sull’esercizio e sugli impianti dei raccordi allacciati all’infrastruttura ferroviaria.
Xxxxx visite suddette verrà redatto apposito verbale in duplice copia controfirmato dalle Parti.
Le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate in sede di visita formeranno oggetto di specifica annotazione verbalizzata. RFI e Raccordato pianificheranno congiuntamente, in relazione alla tipologia delle anomalie riscontrate la normalizzazione delle situazioni e delle eventuali irregolarità riscontrate. Il Raccordato darà comunicazione scritta a RFI dell'avvenuto ripristino degli impianti in ottemperanza a quanto convenuto.
Qualora le anomalie riscontrate assumano rilevanza tale da compromettere la sicurezza dell'esercizio, RFI assumerà le immediate determinazioni del caso che potranno prevedere la sospensione immediata e/o temporanea dell'esercizio del
raccordo sino alla rimozione delle anomalie.
Articolo 16
SOSPENSIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RACCORDO
RFI può sospendere l’esercizio dell’impianto di raccordo, senza che il Raccordato possa pretendere compensi di sorta:
ove non sussistano più o non sia possibile accertare per causa del Raccordato le
condizioni di sicurezza; tale evenienza sarà comunicata al Raccordato da RFI unitamente alla indicazione dei tempi massimi entro cui dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza;
mancanza di traffico da almeno un anno;
nei casi previsti dall’articolo 28, ove RFI non intenda avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.
Articolo 17
INTERRUZIONE NELL'ESERCIZIO DEL RACCORDO
Qualora RFI per improcrastinabili interventi sulla infrastruttura debba procedere alla interruzione dell’esercizio del raccordo ne dovrà dare anticipata comunicazione al Raccordato.
L’esercizio del raccordo può inoltre essere interrotto per cause di forza maggiore quali, a mero titolo esemplificativo, e senza che l’elencazione abbia carattere esaustivo:
- sciopero, serrata, o altre attività e/o agitazioni sindacali di carattere nazionale;
- guerra (anche se non dichiarata) o altre ostilità (incluse azioni di terrorismo, sabotaggio, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni ovvero altre agitazioni sociali);
- fenomeni naturali (inclusi fulmini, terremoti, maremoti, uragani, tempeste,
incendi, smottamenti, frane, accumuli di neve, ghiaccio, meteoriti ed eruzioni vulcaniche, esondazioni e/o inondazioni);
- esplosioni, radiazioni e/o inquinamento non dipendenti da negligenza, imprudenza e/o imperizia ovvero dolo della Parte interessata all’evento;
- adeguamento a provvedimenti di qualsivoglia Pubblica Autorità emessi per ragioni non dipendenti da cause imputabili alla Parte interessata all’evento;
- qualsivoglia evento straordinario non imputabile al comportamento di una delle Parti, che renda le prestazioni oggetto del contratto impossibili.
Al verificarsi di una delle suesposte evenienze, il Raccordato non può avanzare alcuna pretesa di risarcimento od altro nei confronti di RFI stessa.
Articolo 18
MODIFICHE CONTRATTUALI E COMUNICAZIONI
Ogni modifica al presente Contratto, da concordarsi tra le Parti, potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta, conformemente alle modalità di cui al successivo comma.
Qualsiasi comunicazione che ciascuna Parte effettuerà nei confronti dell’altra Parte ai sensi del presente Contratto dovrà essere trasmessa a mezzo di telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata A/R o raccomandata a mano al domicilio delle Parti, così come indicato all’articolo 31.
Articolo 19
MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO
Per esigenze sopravvenute successivamente alla costruzione del raccordo, è facoltà di ciascuna delle Parti chiedere la modifica dell’impianto di raccordo.
Le modifiche proposte dal Raccordato devono essere sottoposte all’approvazione di RFI e la loro realizzazione è a carico del Raccordato stesso.
RFI si riserva altresì il diritto di disporre la modifica degli impianti ubicati all’interno del recinto ferroviario, previa valutazione congiunta delle Parti riguardante l'entità e la consistenza delle modificazioni. All’occorrenza, le Parti concorderanno la ripartizione dei relativi oneri.
I costi degli interventi che dovessero essere effettuati da RFI ed a spese del Raccordato saranno, per singola voce, preliminarmente e motivatamente determinati, ovvero assistiti dal criterio di determinazione degli stessi, e comunicati al Raccordato per la relativa condivisione.
Gli importi così determinati e condivisi dovranno essere corrisposti in anticipo dal Raccordato, ovvero integralmente assistiti da idonea garanzia fideiussoria qualora venga definito un piano di fatturazione dei pagamenti da realizzarsi comunque entro e non oltre la data di ultimazione dei lavori.
Ogni modifica realizzata, su iniziativa del Raccordato, agli impianti di raccordo ai sensi del presente articolo - prima di entrare in esercizio - deve essere sottoposta al preventivo collaudo di RFI.
Qualora l’esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti fosse insoddisfacente, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate, il Contratto si riterrà risolto senza che il Raccordato possa rivendicare alcunché nei confronti di RFI medesima.
Articolo 20
RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI AL TERMINE DEL CONTRATTO
Alla cessazione del Contratto per scadenza del periodo di validità o per altre cause ed in mancanza del rinnovo dell’atto medesimo le Parti, in contraddittorio, valuteranno i lavori di ripristino che dovranno essere effettuati comprensivi degli
interventi di ripristino, riadeguamento impianti e sorveglianza eseguiti direttamente dalla stessa RFI in relazione alla loro interferenza con l'esercizio ferroviario.
Tali lavori saranno effettuati a spese del Raccordato, entro il termine convenuto tra le Parti. Trascorso tale termine, RFI provvederà ad effettuare i lavori in questione escutendo in tutto o in parte la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 25 all’uopo costituita dal Raccordato.
RFI si riserva, previo verbale in contraddittorio, la facoltà di acquisire, in tutto od in parte, gli impianti realizzati dal Raccordato all’interno del recinto ferroviario al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato in relazione all'anno di costruzione.
Articolo 21
RECESSO
È facoltà del Raccordato recedere dal Contratto in qualsiasi momento dandone comunque preavviso con un anticipo di almeno un anno.
In nessun caso il Raccordato avrà diritto a compensi di sorta, né potrà vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di RFI fermi restando gli obblighi per il Raccordato di ripristino degli impianti ai sensi del precedente art. 20 nonché del pagamento di tutti gli oneri maturati nel periodo di esecuzione del Contratto.
Articolo 22
CESSIONE
Il Raccordato non può cedere a terzi il presente Contratto senza il consenso scritto di RFI, pena la risoluzione del Contratto medesimo.
Articolo 23
OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN GENERE
Salvo espressa deroga, i rapporti derivanti dal presente Contratto si intendono subordinati alle norme contenute nelle “Disposizioni, Istruzioni e Clausole Contrattuali per la costruzione e l’esercizio di raccordi con stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati” (DICC).
Il Raccordato deve inoltre, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, osservare e fare osservare tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, prescrizioni in genere, nessuna esclusa, riguardanti gli impianti di raccordo ed il suo esercizio.
In relazione alla natura del servizio ed alle condizioni ambientali in cui esso è svolto, il Raccordato ha l’obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme vigenti di carattere generale e speciale in materia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, sicurezza di terzi.
In base a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione delle informazioni scambiate reciprocamente, RFI ed il Raccordato dichiarano di essere a conoscenza dei possibili rischi per la sicurezza che possono interessare il personale tutto che opera in attività connesse all’esercizio del raccordo sia entro che fuori il recinto ferroviario.
Tutti gli interventi oggetto del presente Contratto che si svolgeranno in prossimità o nell'ambito del recinto ferroviario di RFI dovranno essere condotti nel pieno rispetto anche della specifica normativa antinfortunistica vigente.
Infine il Raccordato si impegna a mettere a disposizione del personale utilizzato per le attività previste dal presente Contratto e di quanti, nell'espletamento delle proprie attività, dovessero anche temporaneamente operare presso il raccordo
stesso, risorse e mezzi idonei a garantirne la tutela della salute e della sicurezza.
Le Parti si impegnano altresì, qualora se ne presentasse la necessità, a fornire tutte le informazioni necessarie alla compilazione dell’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Articolo 24
ASSICURAZIONI
Il Raccordato alla sottoscrizione del Contratto consegna a RFI una copia di una polizza assicurativa conforme a quanto previsto all’art. 29 delle DICC.
Qualsiasi circostanza, che dovesse inficiare la validità della suddetta polizza assicurativa comporta - sino al relativo ripristino a cura del Raccordato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell’evento - la sospensione dell’esercizio del raccordo. In mancanza del rispetto di tale termine trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 28.
RFI dichiara di avere un contratto assicurativo di RCT con un massimale analogo a quello richiesto al Raccordato e si impegna a mantenere l’efficacia dello stesso o di altro equivalente per tutto il periodo di vigenza del Contratto.
Articolo 25
GARANZIE
Il Raccordato alla sottoscrizione del Contratto consegna a RFI copia di fideiussione di importo pari a € (/00) rilasciata da , conforme a quanto previsto all’art. 41 delle DICC.
Qualora emergessero variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche- patrimoniali dell’istituto bancario o assicurativo il Raccordato, su richiesta di RFI, dovrà procedere - entro 60 giorni – alla sostituzione del garante con un altro soggetto in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di RFI (rating
congruente oppure esplicito benestare in funzione degli importi da garantire), pena la risoluzione del contratto.
La suddetta fideiussione sarà svincolata entro i sei mesi successivi il termine del Contratto sempreché il Raccordato abbia ottemperato a tutte le obbligazioni che gli derivano dallo stesso Contratto.
Qualora si verificassero le ipotesi di esecuzione di lavori a cura di RFI ed a spese del Raccordato, di cui agli art 4, 14 e 19, e il pagamento degli oneri a carico del Raccordato non avvenisse prima dell’inizio dei lavori, in ciascuna di tali evenienze, prima dell’inizio dei lavori dovrà altresì essere consegnato il documento originale comprovante l’avvenuta stipula di apposita fideiussione bancaria o assicurativa di valore pari a quello convenuto nella fase di condivisione dell’importo dei lavori stessi. Tali fideiussioni dovranno avere le caratteristiche previste dall’articolo 41 delle DICC e saranno svincolate non appena sarà stata verificata la regolarità dei pagamenti dovuti.
In caso di utilizzo, anche parziale, da parte di RFI di una delle suddette fideiussioni, il Raccordato dovrà, pena la risoluzione del contratto, ripristinare/reintegrare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi la medesima fideiussione, consegnando a RFI la relativa documentazione.
Articolo 26
CODICE ETICO
Il Raccordato, nello svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto si impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria Italiana definito ai sensi e per gli
effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di RFI xxx.xxx.xx, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.
RFI dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Codice Etico del Raccordato e si impegna ad attenersi a detti principi in tutti i rapporti con il Raccordato.
In caso di violazione del suddetto impegno, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà della Parte non inadempiente risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, mediante dichiarazione unilaterale, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo, in ogni caso, altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 27
CLAUSOLA DI TRASPARENZA
Il Raccordato espressamente ed irrevocabilmente dichiara:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Raccordato non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Raccordato che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Entrambe le Parti hanno diritto di chiedere la risoluzione del Contratto in base alle norme del Codice Civile.
RFI potrà avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, ove il Raccordato abbia dato corso anche ad una sola delle seguenti violazioni:
- costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato;
- inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni richiamate, anche indirettamente nel presente Contratto;
- mancato ripristino delle condizioni di sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 16, entro il termine indicato da RFI nella comunicazione di cui allo stesso articolo 16;
- insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate dopo un primo controllo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14 e 19;
- utilizzazione di personale non abilitato;
- inosservanza della condizione posta dall'articolo 21 per la cessione del Contratto di raccordo;
- ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme;
- mancato pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell’art. 4 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri;
- mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel Contratto;
- perdita di validità della polizza assicurativa o della fideiussione di cui al presente Contratto ovvero mancato reintegro della fideiussione;
- violazione del codice etico;
- violazione della clausola di trasparenza.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.
La risoluzione del Contratto può comportare l'incameramento della garanzia di cui all’articolo 25, senza pregiudizio di eventuali azioni per i maggiori danni.
Articolo 29
SPESE DI STIPULAZIONE, REGISTRAZIONE E REGIME FISCALE
Le spese di istruttoria, postali e di stipulazione del presente Contratto, nonché delle copie e dei disegni occorrenti, sono a carico del Raccordato. Sono altresì a carico del Raccordato le eventuali spese di bollatura del presente Contratto.
Il Contratto, stipulato in regime d'impresa, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/1986 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa giusta il disposto dell'articolo 40 del D.P.R. stesso che sarà corrisposta dalla Parte che avesse chiesto la registrazione.
I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.
RFI dichiara, a tutti gli effetti di legge, che quanto forma oggetto del presente atto viene effettuato nell’esercizio di impresa, come disposto dall’articolo 4 del D.P.R. 633 del 26/10/1972 e che pertanto i relativi corrispettivi, ai sensi dell’articolo 1 dello stesso Decreto, sono da assoggettare ad IVA.
Articolo 30
FORO COMPETENTE
Resta convenuto che qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione al presente Contratto, che non sia componibile in via amichevole, sarà deferita in via esclusiva alla cognizione del Foro di Roma.
Articolo 31
ELEZIONE DI DOMICILIO
Il Raccordato elegge il proprio domicilio:
a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di ………… –
tel. ……. , fax ……….., PEC @xxx.xx
b) agli effetti fiscali presso l'Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate di
………………….
RFI elegge il proprio domicilio:
a) a tutti gli effetti contrattuali e giudiziali presso la propria sede di
………………;
b) agli effetti fiscali presso l'Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate di
………………….
Agli effetti fiscali le Parti contraenti dichiarano rispettivamente la propria denominazione anagrafica tributaria ed il proprio numero di partita IVA:
RFI SpA Piazza della Croce Rossa 1 – 00000 XXXX partita IVA n. 01008081000.
………………….. partita I.V.A. n.……………
Articolo 32
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Raccordato acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività di RFI, nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di RFI sulla base delle informazioni di seguito riportate.
Per trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto, si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il Raccordato è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività di RFI come ad esempio:
- per dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del presente Contratto e relativi annessi;
- per dare esecuzione alle prestazioni contrattuali convenute.
I dati saranno trattati sia su supporti cartacei, sia mediante elaborazioni automatizzate, secondo modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza.
I dati non vengono diffusi, ma potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità precedentemente indicate, alle seguenti categorie di soggetti:
- personale incaricato delle operazioni di trattamento;
- soggetti che svolgono specifici incarichi per conto di RFI (in materia di tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, servizi informatici, contenzioso);
- istituti bancari per la gestione degli incassi/pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto.
In relazione al trattamento dei dati personali, i Richiedenti godono dei diritti stabiliti dal X.Xxx. 196/2003 e s.m.i., e, in particolare, dall'articolo 7 di cui qui di seguito si riporta integralmente il testo:
Articolo 7- Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità di trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 - comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” Titolare del trattamento dei dati personali è RFI S.p.A., avente sede legale in Roma, Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0, nella figura dell'Amministratore Delegato. Responsabile del trattamento, per i trattamenti effettuati dalle strutture della Direzione Territoriale Produzione di……, è il Direttore Territoriale Produzione di ………………
Quanto sopra trova analoga applicazione per il trattamento del Raccordato. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali per il Raccordato è il signor ……
Articolo 33
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
Per quanto non è previsto nel presente Contratto, le Parti contraenti fanno
espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle norme vigenti in materia. In caso di difformità con le DICC vale quanto indicato nel presente contratto.
Qualora, nel periodo di validità del presente Contratto, le DICC venissero modificate, il Raccordato può chiederne l’applicazione.
Nell’ipotesi che, nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx provvedimenti adottati dall’ART ai sensi dell’art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare le disposizioni del contratto medesimo. In tal caso RFI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare al Raccordato un nuovo testo modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, il Raccordato dovrà sottoscrivere senza ritardo.
Articolo 34
ALLEGATI AL CONTRATTO
Il presente Contratto consta di n. …. fogli ed è controfirmato dal Signor .……….
nella sua qualità di ……… (per il Raccordato) e dal Signor nella
sua qualità di Direttore della Direzione Territoriale Produzione di ………………
(per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). Si allegano al Contratto per farne parte integrante e contestuale:
1. Planimetria del raccordo, sottoscritta dalla Parti, con indicazione delle rispettive proprietà;
2. Planimetria con l’ubicazione dell’area oggetto del Contratto di Concessione d’uso;
3. Progetto definitivo;
4. Piano schematico (stralcio del piano schematico) dell’impianto ferroviario RFI di ……….. dove figura l’innesto del raccordo con i relativi dispositivi di sicurezza;
5. Fascicolo Raccordo.
6. DICC
Redatto in tre originali.
Letto confermato e sottoscritto.
………………………………. …………………………….. Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Per il Raccordato
DICHIARAZIONE ANNESSA ALL’ATTO
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 co.2 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara, inoltre, di accettare espressamente le clausole di cui agli artt. 3 “Durata del Contratto”, 4 “ Esecuzione lavori e spese per esame progetto, costruzione, sorveglianza”, 5 “Collaudo ed attivazione raccordo”, 8 “Facoltà di RFI di servirsi degli impianti di raccordo”, 11 “Movimentazione rotabili”, 13 “Protezione dei passaggi a livello”, 14 “Manutenzione degli impianti”, 16 “Sospensione dell’esercizio dell’impianto di raccordo”, 17 “Interruzione nell’esercizio del raccordo”, 19 “Modifica degli impianti di raccordo”, 20 “Rispristino degli impianti al termine del Contratto”, 21 “Recesso”, 22 “Cessione”, 28 “Risoluzione del contratto”, 29 “Spese di stipulazione, registrazione e regime fiscale”, 30 “Foro Competente”.
Per il Raccordato