Comune di Maranello Provincia di Modena SCHEMA
Comune di Maranello Provincia di Modena SCHEMA
CONVENZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DEI LAVORI DEL PARCO DELLO SPORT.
Rep. N. del 00/00/2020
L'anno duemiladiciotto addì ------------- del mese di ------------------- in Maranello e nella Residenza Municipale sita in P.zza Libertà n° 33.
Con la presente scrittura privata firmata digitalmente dalle parti a valere ad ogni effetto di legge tra i Signori:
1) arch. Xxxxx Xxxxxxxxx, nata a Vignola il 28/05/1974 , Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Maranello (C.F. e P.I. --------------) , che interviene nel presente atto nell'esclusivo nome, conto ed interesse dell’ente che rappresenta di seguito, per brevità, sarà denominato “il Comune”;
2) , nato a --------------il in qualità di Legale Rappresentante della
società ------------- avente sede in----------- Via -------------- - P.IVA , in di seguito
denominato “professionista/tecnico incaricato”;
PREMESSO
- Con determina nr. ----- del ----------------- il Comune di Maranello srl ha stabilito di affidare i servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla Direzione Lavori Strutturale dei lavori per la realizzazione del Primo Stralcio del Parco dello Sport nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 101del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto n. 49 del 07/03/2018 per un importo a pari ad Euro ---------, oltre ad Iva e CNPAIA, per complessivi Euro ;
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. La presente convenzione ha per oggetto l’affidamento, da parte del Comune di Maranello, al Professionista, che accetta ai patti ed alle condizioni di cui gli articoli successivi, dell’incarico di direzione dei lavori strutturale del Primo stralcio del Parco dello Sport di Maranello; nell’ambito di tale incarico il Professionista dovrà obbligatoriamente relazionarsi e dare conto del proprio operato con la Direzione Lavori Generale affidata all’arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxx dipendente della Società
Maranello Patrimonio srl.
ARTICOLO 3 - REFERENTE DEL COMUNE.
Il Comune individua nella persona del Dirigente dell’Area Tecnica, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - il responsabile tecnico preposto alla sorveglianza ed al controllo delle attività oggetto della presente convenzione, coadiuvata dai tecnici della Maranello Patrimonio srl.
ARTICOLO 4 - REFERENTE DELL’AFFIDATARIO. Il Professionista individuato, ----
------------, è iscritto all’Albo ------------- di ------- al numero ed è il responsabile unico
delle prestazioni affidate, il quale dovrà relazionarsi con la Direzione Lavori Generale e potrà avvalersi di tutte le consulenze che riterrà opportune nell’espletamento del proprio servizio, senza che ciò modifichi o possa modificare in alcun modo quanto disposto dal precedente comma né l’entità del corrispettivo così come determinato al successivo Art. 9. Rimane inteso, inoltre, che il tecnico incaricato, assicurerà la propria partecipazione alle riunioni che la Direzione Lavori Generale o il RUP riterranno opportuno convocare al fine di garantire la corretta e completa esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI E FASI DI ATTIVITÀ. L’incarico professionale è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, non configurandosi in alcun modo rapporto di lavoro dipendente. L’incarico riguarda servizi di Ingegneria ed Architettura così come definiti dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed il Decreto n. 49 del 07/03/2018. Qualsiasi ricerca, verifica, accertamento, adeguamento di dati, sopralluogo, ottenimento di pareri è a carico del tecnico incaricato al quale, per questo, non verrà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
Nel dettaglio, a titolo indicativo e non esaustivo, in base alle normative vigenti, il Direttore dei Lavori Strutturale dovrà svolgere le seguenti mansioni:
DIREZIONE LAVORI PER LE PARTI STRUTTURALI DELL’IMPIANTO NATATORIO, DEI CAMPI DA TENNIS E DI OGNI ALTRA OPERA CHE PREVEDA STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, METALLO O LEGNO NELL’AMBITO DEL PRIMO STRALCIO DEI LAVORI.
Ai sensi dell’art. 101 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. il Professionista:
- è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo (per le sole parti strutturali) dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:
- verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti per le sole parti strutturali e controlla le attività dei subappaltatori in collaborazione col direttore lavori generale;
- cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- provvede alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;
- collabora con il direttore dei lavori generale nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali;
- Risponde della attività direttamente al direttore dei lavori generale;
- verifica che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programma e coordina le attività dell'ispettore dei lavori qualora fossero nominati;
- cura l'aggiornamento del cronoprogramma particolareggiato dei lavori strutturali e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori generale le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- emana ordini di servizio specifici all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, in collaborazione con il direttore dei lavori generale;
- assiste il direttore dei lavori generale nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- individua ed analizza le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori generale le adeguate azioni correttive;
- assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- verifica i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
- verifica, prima della messa in opera, che i materiali, abbiano superato le fasi di
collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti. Rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile;
- Dispone prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;
- controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- Assiste alle prove di laboratorio;
- predispone gli atti contabili per le parti strutturali di propria competenza e esegue le misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori generale;
- collabora con il direttore dei lavori generale nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto;
- è presente a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, specie se richiesto dal RUP o dalla Direzione Lavori Generale, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni e rispondere della loro attività direttamente al direttore dei lavori generale. Dovrà comunque garantire nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo paragrafo. Dovrà inoltre, in occasione di ogni sopralluogo, confrontarsi preliminarmente con la Direzione lavori Generale e la Direzione lavori impiantistica, in merito ad ogni singola problematica e condividere le soluzioni tecniche da adottare con la DL Genarle e la DL impianti. A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai direttori operativi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa, gli ordini di servizio.;
- verificare la contabilità di cantiere fornita dall’impresa in relazione alle parti strutturali;
- predispone gli atti contabili, che verranno comunque redatti in versione ufficiale dal parte della Direzione Lavori Generale, e l'esecuzione delle misurazioni per le sole parti strutturali;
- assiste il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per le parti di competenza;
- assiste il Direttore dei Lavori generale nella fase di liquidazione dei SAL fornendo il libretto delle misure per le parti strutturali;
- Controlla ed eventualmente aggiorna gli elaborati di progetto, nonché i manuali d'uso e manutenzione;
- Collabora con la Direzione lavori generale alla redazione di eventuali varianti o modifiche progettuali provvedendo a redigere gli elaborati grafici, tecnici ed amministrativi necessari;
- verifica ogni richiesta di variante fatta dall’Impresa per le parti strutturali, corredandola di tutte le necessarie annotazioni per una corretta valutazione da parte della Direzione Lavori Generale;
- assiste alle riunioni settimanali di cantiere in giornata ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P., il Direttore dei Lavori Generale e l’Impresa per l’analisi dell’andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un eventuale successivo Report della riunione, inviato agli interessati;
- verifica e recupera da parte dell’impresa di tutta la documentazione tecnica necessaria quali dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati. Tutte le certificazioni in originale andranno consegnate alla Direzione Lavori tramite lettera di accompagnamento sottoscritta;
- definisce le modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere per le parti strutturali, sentiti anche i pareri del RUP dell'ufficio tecnico dell'Ente;
- Produce al R.U.P., almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione sull’andamento tecnico - economico dei lavori per le parti strutturali con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell’impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno altresì contenere: la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell’importo dello Stato di Avanzamento Lavori, lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell’offerta della Ditta; la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;
- Produce, in caso di iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice, le relazioni ed i documenti che saranno necessari alla Direzione Lavori Generale per la valutazione delle stesse;
- Verifica e recupera da parte dell’impresa gli As built, in formato editabile dwg;
- Collabora con il Direttore Lavori Generale alla consegna dei lavori, anche parziale nel caso, predisponendo tutti i documenti richiesti per le parti di propria competenza, anche in relazione alla verifica dello stato dei luoghi se richiesto dalla Direzione lavori Generale;
- verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate per le parti di propria competenza, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del codice;
- controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.
- Applica tutto quanto disposto dal Dm 49/2018 dall’art. 1 all’art. 15 per le parti di propria competenza.
Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente contratto, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto eventualmente risultante dall’offerta tecnica dell’Aggiudicatario e di seguito riportate: .
Il Comune si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del professionista.
Qualora, durante il corso dei lavori subentrino varianti o modifiche, anche a sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’importo dell’incarico verrà adeguato solamente alle seguenti condizioni: le modifiche riguardino parti strutturali di importo superiore al 10% dell’importo dei lavori relativi alle strutture; in tal caso la prestazione aggiuntive saranno oggetto di atto integrativo tra le parti al presente contratto, il cui compenso verrà calcolato in base al Dm 17/06/2016 e xx.xx. ii. a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Il Comune fornirà al tecnico incaricato il progetto esecutivo e tutta la documentazione attualmente a disposizione che possa facilitare o essere utile nella conduzione dell’opera.
ART. 6 – SUBAPPALTO. Data la specificità, la prestazione non si ritiene possa essere subappaltata.
ART. 7 - ULTERIORI IMPEGNI.
Il professionista incaricato si impegna a partecipare e far partecipare eventuali collaboratori
a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza ulteriore onere finanziario per il Comune, oltre a quello di cui al successivo art. 9. L’Aggiudicatario può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente contratto saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. Il RUP può, in ogni momento, chiedere all’Aggiudicatario, l’allontanamento immediato o la sostituzione immediata dei predetti collaboratori, senza obbligo di motivazione. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario.
Il professionista si dovrà impegnare a collaborare sinergicamente, con i tecnici della Maranello Patrimonio srl incaricati della progettazione e direzione lavori, nonché con altri tecnici eventualmente interessati agli aspetti riguardanti la Direzione Lavori.
Il professionista incaricato fornirà, con la dovuta tempestività, tutte le informazioni in suo possesso necessarie per la compilazione delle schede a base delle comunicazioni da effettuare all’Osservatorio per i Contratti Pubblici. Altresì sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per la predisposizione, se dovuto, della relazione sul comportamento dell’impresa appaltatrice da inviare a fine lavori al medesimo Osservatorio, per la tenuta del Casellario informatico delle imprese qualificate.
ART. 8 - COMPENSI PROFESSIONALI
I compensi per l’incarico sono da considerarsi omnicomprensivi. Qualora, durante il corso dei lavori subentrino varianti o modifiche a sensi dell’art. 106 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, l’importo dell’incarico verrà adeguato solamente alle seguenti condizioni: le modifiche riguardino parti strutturali di importo superiore al 10% dell’importo dei lavori relativi alle strutture (vedi articolo 5); in tal caso la prestazione aggiuntive saranno oggetto di atto integrativo tra le parti al presente contratto, il cui compenso verrà calcolato in base al Dm 143 del 17/06/2016 e xx.xx. ii. a cui verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. All’Affidatario, non spetta altresì alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.
Non sono altresì dovuti compensi, rimborsi, indennità o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori generale all’interno dell’importo contrattuale.
Al professionista incaricato spettano i compensi così come indicati a seguito dell'offerta, nella misura di Euro oltre contributo Xxxxx Xxx. Ing. ed Arch. 4% ed I.V.A. 22%
per un totale di Euro ;
La definizione dell’onorario per l’espletamento dell’incarico secondo quanto contenuto nel presente contratto è ritenuta adeguata.
L’incarico è riconosciuto, ai fini della determinazione dell’onorario, di normale complessità, senza specifiche difficoltà.
L’incarico viene conferito e accettato concordemente senza carattere di urgenza, anche qualora si proceda all’avvio anticipato della prestazione nelle more della stipula del contratto; pertanto, stante l’assenza di tali prestazioni speciali, non si prevede alcun incremento.
Altresì, la presenza di eventuali competenze plurime e lo svolgimento di incarico collegiale non comporterà alcun incremento dell’onorario come calcolato nel caso di professionista singolo.
Tutte le attività necessarie sono comprese negli onorari come previsti nel presente articolo. L’onorario comprende quanto dovuto al professionista incaricato per l’assolvimento dell’incarico, incluse le spese di studio strettamente necessarie ad esso e il tempo per le verifiche in cantiere ai fini della contabilità, la redazione di elaborati contabili se richiesto dalla Direzione Lavori Generale, e la partecipazione a convegni e riunioni informative indette dal Comune.
All’onorario, è stato applicato il ribasso di aggiudicazione, presentato in sede di gara.
Si precisa che l’importo della parcella risultante dall’offerta presentata è da intendersi fisso ed onnicomprensivo, ad eccezione nel caso di varianti o modifiche contrattuali come disciplinato all’art. 5 penultimo periodo. Le competenze saranno assoggettate al Contributo Previdenziale e Assistenziale e all’I.V.A. nelle misure di legge, entrambe poste a carico del Comune.
ARTICOLO 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato in base alla liquidazione dei SAL:
- 8 % al raggiungimento del 8% dell’importo lavori; il 1° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 16% dell’importo lavori; il 2° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 24% dell’importo lavori; il 3° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 32% dell’importo lavori; il 4° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 40% dell’importo lavori; il 5° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 48% dell’importo lavori; il 6° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 48% dell’importo lavori; il 6° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 56% dell’importo lavori; il 7° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 64% dell’importo lavori; il 8° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 72% dell’importo lavori; il 9° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 80% dell’importo lavori; il 10° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 88% dell’importo lavori; il 11° SAL ;
- 8 % al raggiungimento del 96% dell’importo lavori; il 12° SAL ;
- 4% Saldo ad approvazione del Xxxxxxxx Xxxxxxx
Il tecnico incaricato è obbligato a consegnare tutti i file prodotti durante lo svolgimento dell’incarico, sia in dwg, che pdf, doc, excell, primus. Ecc. La liquidazione dei compensi non avverrà qualora non fossero stati consegnati i file digitali indicati nei precedenti articoli, nonché i documenti o gli elaborati richiesti.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.Lgs. 9/10/2002 n° 231, attuativo della Direttiva del Parlamento Europeo n° 2000/35/CE, i termini di pagamento si intendono fissati concordemente: dalla loro scadenza decorrono gli interessi di legge, salvo quanto previsto dall’art. 3 del predetto Decreto Legislativo.
I pagamenti di importo pari o superiore a Euro 10.000,00 (o al diverso importo che dovesse essere stabilito ai sensi di legge) saranno disposti solo dopo aver ottemperato all’obbligo per Il Comune verificherà, ai sensi di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 come successivamente modificato, l’insussistenza di cause ostative derivanti dalla presenza di cartelle di pagamento notificate e non versate e alla verifica della regolarità contributiva.
Non essendo previsto alcun pagamento frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi di esecuzione, non risulta necessaria, per i pagamenti, la costituzione di garanzie.
ARTICOLO 10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.
Il professionista incaricato contestualmente alla firma del presente atto ed in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, ha presentato la propria polizza assicurativa per la responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, con appendice di precisazione relativa ai lavori di cui all’oggetto. Il Professionista/i solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea. Il professionista ha altresì presentato idonea garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93 c. 3 del Dlgs 50/2016 e ssmmii, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.
ARTICOLO 11 - PENALI PER RITARDI E PER ERRATO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE.
Il Professionista si impegna a svolgere tutte le prestazioni affidate nei tempi previsti dall’Art. 5 della presente convenzione.
In caso di ritardo nell’espletamento della prestazione affidata per cause imputabili esclusivamente al Professionista, il Comune avrà la facoltà di applicare la penale dell’1‰ (uno per mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo relativa al singolo inadempimento.
Quando l’importo totale della penale applicata in ciascuna fase di attività dovesse superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo il Comune potrà con giusta causa recedere dalla presente Convenzione senza che l’Affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese. Un ritardo superiore a 15 (quindici) giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, comporterà la revoca dell’incarico da parte del Comune. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente al professionista incaricato e a cause di forza maggiore. L’eventuale applicazione della penale avverrà tramite detrazione della relativa quota dai corrispettivi da liquidare.
La mancata consegna da parte del professionista di tutte le certificazioni, asseverazioni, omologazioni per cause a lui imputabili tali da ritardare la consegna del collaudo statico comporterà l’applicazione di una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo oltre che il risarcimento degli eventuali danni. Un ritardo superiore a 7 (sette) giorni, comporterà la revoca dell’incarico da parte del Comune.
ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ
Il professionista incaricato dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.
Il professionista incaricato, una volta conosciuta l’identità del futuro aggiudicatario dei lavori, qualora abbia in essere rapporti professionali con questo, ne deve segnalare l’esistenza al Comune, alla cui valutazione discrezionale è rimesso l’esame della sostanziale incidenza di detti rapporti sulla fase di esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 13 - PROPRIETÀ’ DEGLI ELABORATI PRODOTTI
Fatto salvo quanto previsto dagli Artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e della legge 22/5/1941 n.633, tutti gli eventuali elaborati prodotti dal professionista resteranno di proprietà del Comune. Il Professionista incaricato si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste, nel rispetto delle normative vigenti in materia, da parte del Comune di Maranello, dal Responsabile del procedimento o dalle autorità competenti, sino ad ottenere il risultato necessario.
In caso di errori commessi durante l’espletamento dell’incarico i titolari dell’incarico saranno responsabili per i danni subiti dalla stazione appaltante.
ARTICOLO 14 - REVOCA DELL’INCARICO O RECESSO DALLA CONVENZIONE.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico, ovvero di recedere negli stessi termini, dalla presente Convenzione, a fronte di ragioni determinate da pubblico interesse, che si impegna a motivare per iscritto. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, previa diffida ad adempiere; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
Previa diffida ad adempiere, è inoltre facoltà del Comune recedere totalmente o parzialmente dalla presente convenzione qualora si verifichino gravi inadempienze ovvero manifeste carenze di capacità professionale da parte del Professionista, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con xxxxx;
c) nel caso previsto dall’art. 11 del presente contratto;
e) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
f) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
g) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
h) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
i) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
In caso di revoca dell’incarico, ovvero di recesso dalla presente convenzione, i corrispettivi spettanti al Professionista saranno commisurati all’effettiva entità delle prestazioni espletate dal Professionista stesso fino al momento della revoca o recesso.
Resta comunque inteso che, in caso di revoca dell’incarico ovvero di recesso dalla presente convenzione da parte del Comune, il Professionista avrà l’obbligo di consegnare tutta la documentazione e gli elaborati prodotti sino a quel momento, anche in forma parziale e/o non definitiva, al Comune stesso che ne diventerà proprietario in base a quanto stabilito dal precedente Art. 13 e potrà farne pienamente uso nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dalle normative vigenti.
Il tecnico incaricato può avvalersi a sua volta della facoltà di recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 2237 del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al risultato utile che ne sia derivato alla Società.
Il Comune ha altresì la facoltà di sospendere l’incarico, in qualsiasi momento, mediante decisione motivata, comunicata al professionista incaricato.
Anche in caso di sospensione dell’incarico da parte del Comune, il professionista incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell’onorario e delle spese per il lavoro effettuato fino alla data della sospensione, se svolto in conformità al presente contratto e tecnicamente corretto.
Qualora il Comune intenda dare corso al completamento dell’incarico, sia in caso di sospensione che di revoca, quanto corrisposto sarà conteggiato come acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell’incarico.
Nel caso di mancata prosecuzione dell’incarico, senza che quindi sia dato avvio a fasi successive, non spetterà al professionista incaricato alcun indennizzo o compensazione.
L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà di dichiarare esaurito l’incarico e di recedere dal rapporto instauratosi con l’Affidatario, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a dieci giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i documenti prodotti dal professionista e verifica la regolarità degli stessi.
ARTICOLO 15 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO.
Sono a completo carico dell’Affidatario i seguenti oneri:
- costi diretti e indiretti del personale impiegato per l’esecuzione delle attività;
- costi diretti e indiretti relativi alla struttura ed alle attrezzature utilizzate;
- spese relative alla stipula del presente contratto;
- i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- le spese e oneri accessori relativi anche agli eventuali collaboratori;
- spese per i viaggi e le missioni necessarie per l’interfaccia tra l’Aggiudicatario e l’Amministrazione con mezzi propri;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l’Aggiudicatario dovesse avvalersi nell’espletamento dell’incarico;
- il supporto all’amministrazione per eventuali incontri pubblici, pubblicazioni con presentazioni, ecc;
- produzione degli eventuali elaborati tecnici e/o amministrativi in 3 (tre) esemplari cartacei firmati in originale e 1 (uno) in formato digitale .dwg e .doc/.txt e 1 (una) copia in formato .pdf firmata digitalmente, oltre alle copie che andranno prodotte per gli enti preposti al rilascio dei pareri (v. Art. 5.1);
- costi delle polizze assicurative per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi connessi alle attività che l’espletamento dell’incarico oggetto della presente Convenzione comporta.
ARTICOLO 16 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Saranno a carico del Comune gli oneri di seguito elencati:
- i costi inerenti alla trasmissione di tutti i documenti, dati, informazioni ed elaborati esistenti necessari o utili per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- i costi relativi alla riproduzione degli elaborati tecnici prodotti dal Professionista, esclusi quelli relativi alle copie a carico del Professionista stesso;
- ogni altro costo diretto o indiretto relativo all’espletamento di pratiche e procedure legali, amministrative e burocratiche attinenti all’oggetto del presente contratto e di stretta pertinenza del Comune;
- i costi derivanti da eventuali prestazioni complementari e/o supplementari espressamente richieste dal Comune, così come specificato all'art. 5.
Il Professionista, con la firma del presente, dichiara di aver ricevuto copia del progetto approvato, in formato digitale anche editabile, nonché di tutta la documentazione tecnica in possesso del Comune. A carico del Comune risultano inoltre gli oneri relativi agli importi IVA nella misura vigente all’atto del pagamento ed il contributo INARCASSA.
ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'incaricato, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi al presente incarico. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010.
ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI.
Il presente Contratto, al momento della sua sottoscrizione, è immediatamente impegnativo per il Professionista, mentre per il Comune lo sarà solamente ad intervenuta esecutività della specifica decisione di incarico, decisione della quale il presente atto diverrà parte integrante. Le parti stabiliscono, sin da ora, di sottoporre alle necessarie modifiche o integrazioni il presente atto qualora disposizioni legislative intervenute successivamente alla sottoscrizione ne prevedessero o solo consigliassero, anche per esclusive ragioni di tutela di pubblici interessi, la necessità.
ART. 19 - NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:
- D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii;
- D.Lgs. n. 81/2008 e ssmmii;
- DM 49/2018;
- DPR n.207/2010 e s.m.i. (per le parti non espressamente abrogate);
- D.M. 143/2016 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria);
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;
- Regolamenti Comunali;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.
ART. 20 - SPESE DI CONTRATTO E DI REGISTRAZIONE
Tutte le spese del presente contratto, sua eventuale registrazione e consequenziali, sono a carico del tecnico incaricato e ad ogni effetto le parti dichiarano che il presente atto assolve l’Imposta sul Valore Aggiunto e pertanto ne chiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa.
Avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette ad I.V.A., la registrazione del presente contratto avverrà soltanto nel caso in cui ciò si renda necessario ai sensi e per gli effetti dell’Art. 5, comma 2 del DPR 26/04/1986 n° 131.
ART. 21 - RINVIO AL CODICE DI COMPORTAMENTO.
L'affidatario e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano a rispettare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato, ai sensi del DPR n° 62 del 16/04/2013, con Deliberazione di G.C. n°
7 del 28/01/2014 e pubblicato sul sito internet comunale, sezione Amministrazione trasparente, atti generali e Disponibile sul sito internet del Comune. La violazione dei suddetti obblighi comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della natura o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SICUREZZA E RISERVATEZZA
1. Il professionsita ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della stazione appaltante.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L’appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Ente attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L’appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli all'Amministrazione.
Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016
1. In esecuzione del presente contratto, l’appaltatore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti hanno stipulato l’accordo riportato in calce al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”) e da ogni altra normativa applicabile.
3. L’appaltatore è, pertanto, designato dal Comune quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall’Accordo sottoscritto dalle parti e riportato in calce.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’accordo allegato, nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
ARTICOLO 23 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni del presente contratto e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza
arbitrale. Il foro competente è quello di Modena.
Si applicano, nel caso di controversie di importo economico non inferiore al 10% dell’importo di contratto, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune
Arch. Xxxxx Xxxxxxxxx Per l’Affidatario