CONTRATTO DI VENDITA
CONTRATTO DI VENDITA
DI LATTE CRUDO BIOLOGICO PRODOTTO NELLE AZIENDE AGRICOLE CAPITOLINE “CASTEL DI XXXXX” E “TENUTA DEL CAVALIERE”
PER UN QUANTITATIVO ANNUO PRESUNTO DI LT. 1.000.000 RELATIVO ALLA GARA PUBBLICA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DEL / / LOTTO N. 1_LATTE DI ORIGINE BOVINA
Il giorno del mese di dell'anno ,
/ /_
nella sede del Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali - Aziende Agricole - con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x. 000 – cap. 00154 - C.F. 02438750586 – P.I. 01057861005,
DA UNA PARTE
ROMA CAPITALE, d’ora in avanti denominata anche venditore, “Amministrazione appaltante” o “Amministrazione Capitolina”, nella persona del Direttore, Dott. in forza dei poteri che gli derivano dall’articolo 107, 3° comma lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale, dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. del / / e dell’Ordinanza della Sindaca n. _ del / / ,
DALL’ALTRA
la Ditta con sede in , via
, C.F. P.I. , R.E.A.
n. , indirizzo di PEC quale domicilio eletto, nella persona del Legale Rappresentante / Amministratore / in proprio Xxx./Xxx.xx , xxxx/x x ( ) xx / / , X.X. , xxxxxxxxxxx/x per la carica presso la sede dell’impresa rappresentata, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto (ovvero altro atto notarile ) d’ora in avanti denominata acquirente o anche “Operatore Economico” ----------------------------------------------
PREMESSO
- che con Determinazione Dirigenziale n. del / / veniva pubblicato sull’Albo Pretorio di Roma Capitale l’Avviso Pubblico per la vendita di latte biologico prodotto nelle Aziende Agricole di “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere” suddivisi in due lotti, tra i quali il “Lotto n. 1 – Latte biologico bovino”;
- con proposta di offerta prot. n. del / / l’acquirente dava riscontro all’Avviso in oggetto presentando domanda di partecipazione per il lotto in argomento offrendo il prezzo di € ( ) a litro;
- con Determinazione Dirigenziale n.
del
/ /
veniva pubblicata la graduatoria di
aggiudicazione dalla quale è risultata prima in graduatoria la ditta sopra meglio descritta;
- che a carico dell’acquirente non sussistono provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione e non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011;
- che il presente contratto è regolato inoltre dalla seguente normativa:
• X.X. 00.0.0000, X.000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
• la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
• il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;
• Il D.Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
• il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
• Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “Seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”;
• il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
• il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, (approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017);
• il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’X.X.XX. in data 29 luglio 2015;
• il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
• il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 109 del 07 giugno 2016;
• norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la vendita di latte crudo biologico bovino prodotto nelle Aziende Agricole di “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere” gestite dall’Amministrazione Capitolina. La quantità di latte crudo biologico determinato in via presuntiva in lt. 1.000.000 sarà variabile in base alla effettiva produzione ed esigenze del venditore alla parte acquirente che ha l’obbligo di ritirarle nei termini e modalità di seguito indicate. L’acquirente non potrà accampare pretesa alcuna per la qualità del latte offerto ad eccezione di eventuali partite con valori analitici dei parametri qualitativi oltre i limiti di legge stabiliti dalle norme vigenti.
Articolo 2 – Durata
Il presente contratto ha durata fino al 31/12/2020 (duemilaventi) a decorrere dal 01/01/2019 ovvero dalla data di sottoscrizione se successiva. È tassativamente escluso qualsiasi rinnovo tacito.
Articolo 3 – Corrispettivo
Il prezzo al litro da corrispondere è di € ( ) come offerto dall’acquirente in sede di gara per tutta la durata del presente contratto. Il quantitativo prelevato giornalmente nel corso di ciascun mese sarà fatturato entro il giorno cinque del mese successivo. Il pagamento delle fatture mensili emesse comprensiva di IVA vigente, dovrà essere effettuato entro la fine del mese della data della fattura, a mezzo bonifico bancario intestato alla “Tesoreria di Roma Capitale”- IBAN XX00X0000000000000000000000, indicando nella causale la seguente dicitura: “Lotto n. 1 D.D. n. latte conferito il periodo XXXX.XX” e riportare i dati relativi alla D.D. dell’Avviso Pubblico e periodo (anno.mese) di conferimento.
Eventuali modifiche dell’IBAN dove effettuare i pagamenti, saranno comunicate per iscritto alla parte acquirente.
Articolo 4 – Cauzione
L’acquirente presenta fideiussione di un istituto bancario, assicurativo o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo del 01 settembre 1993, n. 385 a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal presente contratto di importo pari ad € ( ). Tale
fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro giorni quindici a semplice richiesta scritta del venditore.
In alternativa alla fideiussione, la stessa somma può essere versata direttamente alla Tesoreria Capitolina a titolo di cauzione infruttifera.
La fidejussione verrà svincolata o la cauzione verrà restituita non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta e comunque successivamente alla scadenza naturale del contratto previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni a carico dell’acquirente salvo essere incamerata a titolo di risarcimento provvisorio del danno per eventuali morosità maturate nei confronti del venditore.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione del contratto
Il venditore è obbligato a ritirare giornalmente la quantità prodotta presso le Aziende Agricole “Castel di Xxxxx” e “Tenuta del Cavaliere”, site in Roma rispettivamente in via Xxxxxxx Xxxxxx n. 67 – Km. 20,400 della via Aurelia – xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx – 00000 XXXX e xxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 000 – località Lunghezza
– 00132 ROMA. In caso di mancato ritiro per oltre due giorni consecutivi solari del latte prodotto, sarà comunque fatturata ed addebitata la quantità prodotta come risultante dai registri di stalla del venditore oltre all’addebito del costo di smaltimento della produzione deteriorata. Il reiterarsi del mancato ritiro per tre volte anche non consecutive durante tutta la durata del presente contratto è causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 9.
Per ogni esigenza in fatto di manodopera e di mezzi occorrenti per le operazioni di trasporto provvederà direttamente l’acquirente, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Il personale del venditore sarà reso disponibile per le operazioni di carico sui mezzi di trasporto. L’acquirente dovrà uniformarsi alle disposizioni dettate dal personale dell’Azienda Agricola dove sarà ritirato il latte e dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione Capitolina, o privati, eventi dei quali sarà ritenuto responsabile. L’acquirente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal venditore. Tutte le spese inerenti e conseguenti la vendita sono a totale carico dell’acquirente.
L’acquirente è obbligato a verificare presso gli organi competenti dei controlli analitici dei parametri normativi del latte e comunicarne i risultati alle aziende di produzione ai sensi della normativa vigente.
È fatto assoluto divieto la cessione a terzi del presente contratto e dovrà inoltre essere comunicato al venditore, in via preventiva pena la risoluzione, ogni eventuale modifica dell’assetto proprietario dell’acquirente.
Articolo 6 – Protocollo di Integrità
Con deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, Roma Capitale ha approvato il “Protocollo di Integrità” cui dovranno aderire tutti gli operatori economici che abbiano rapporti con il medesimo Ente.
Per tale ragione la parte acquirente con la sottoscrizione del presente contratto:
1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;
6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
8. si impegna, altresì, a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C.
n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto; ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
13. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
14. si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione in eventuali contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Articolo 7 – Violazione del “Patto di Integrità”
La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
Nel caso di violazione da parte dell’operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a) l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;
b) la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del Codice.
Articolo 8 – Efficacia del “Patto di Integrità”
Il Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette da Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati dall’Amministrazione Capitolina, per 5 anni.
Il Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 9 – Clausole essenziali e risoluzione
Quanto previsto dagli agli artt. 3 (Corrispettivo), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del “Patto di Integrità”) e 8 (Efficacia del “Patto di Integrità”) e la mancata costituzione della garanzia prevista dall’art. 4 (Cauzione), hanno carattere essenziale cosicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto di esse può essere causa di azione di risoluzione del contratto ed il venditore, oltre alla escussione della fideiussione o incameramento della cauzione prevista dal precedente art. 4, potrà invocare la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile, previa costituzione in mora e senza pregiudizio d’ogni azione diretta ad ottenere il risarcimento del maggior danno.
Articolo 10 – Spese del contratto
Trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A. la presente scrittura è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 2° - del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Ogni altro onere e/o spesa connessa alla stipulazione del medesimo contratto sarà a carico della parte acquirente.
Articolo 11 – Foro competente
Per tutte le controverse comunque dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Roma.
Articolo 12 – Tutela dati personali
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali in relazione ad adempimenti connessi col presente rapporto secondo le modalità prescritte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.
Il Venditore L’Acquirente
Le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Corrispettivo), 4 (Cauzione), 5 (Modalità di esecuzione del contratto), 6 (Protocollo di Integrità), 7 (Violazione del Patto di Integrità), 8 (Efficacia del Patto di Integrità), 9 (Clausole essenziali e risoluzione), 10 (Spese del Contratto) e 11 (Foro competente) le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalla parte acquirente stesso accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342.
Il Venditore L’Acquirente