DINAMICAPLUS
DINAMICAPLUS
Commercio
Condizioni di assicurazione
Premessa 5
Definizioni 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 18
Art. 2 Aggravamento del rischio 18
Art. 3 Diminuzione del rischio 18
Art. 4 Clausola di buona fede 18
Art. 5 Altre assicurazioni 18
Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 18
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 19
Art. 8 Modifiche dell’assicurazione 19
Art. 9 Proroga e periodo di assicurazione 19
Art. 10 Oneri fiscali 19
Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 19
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 20
SETTORE A - INCENDIO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 21
Art. 14 Esclusioni 22
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 15 GARANZIA FACOLTATIVA “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici 23
Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - Fenomeno elettrico 23
Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “C” - Eventi atmosferici 23
Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “D” - Grandine e sovraccarico neve 24
Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni,
rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto 25
Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA “F” - Dispersione liquidi 26
Art. 21 GARANZIA FACOLTATIVA “G” - Commercio ambulante 26
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
Art. 22 GARANZIA FACOLTATIVA - Ricorso terzi 26
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA - Rischio locativo 27
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci in refrigerazione 27
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche 28
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - Spese di demolizione e sgombero 28
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - Cose trasportate 28
Art. 28 GARANZIA FACOLTATIVA - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) 29
Art. 29 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi 29
Art. 30 GARANZIA FACOLTATIVA - Fenomeno elettrico 30
Art. 31 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie 30
Art. 32 GARANZIA FACOLTATIVA - Terremoto 30
Art. 33 GARANZIA FACOLTATIVA - Inondazione, alluvione ed allagamento 31
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 34 Condizioni sempre operanti 32
CONDIZIONI OPZIONALI
Art. 35 Contenuto a primo rischio assoluto (P.R.A.) 35
Art. 36 Merci in refrigerazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) 35
Art. 37 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 35
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SETTORE B - ELETTRONICA
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 38 Oggetto dell’assicurazione 36
Art. 39 Esclusioni 36
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 40 GARANZIA FACOLTATIVA “H” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi
di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili 37
Art. 41 GARANZIA FACOLTATIVA “I” - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile 37
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 42 GARANZIA FACOLTATIVA - Supporti dati e software in licenza d’uso e
programmi di utente 37
Art. 43 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi 38
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 44 Condizioni sempre operanti 39
CONDIZIONI OPZIONALI
Art. 45 Contenuto settore B - Elettronica a primo rischio assoluto (P.R.A.) 40
SETTORE C - FURTO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 46 Oggetto dell’assicurazione 41
Art. 47 Esclusioni 42
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 48 GARANZIA FACOLTATIVA “L” - Danni da furto, rapina ed estorsione
a seguito di eventi sociopolitici 43
Art. 49 GARANZIA FACOLTATIVA “M” - Xxxxx da furto, rapina ed estorsione
a seguito di eventi atmosferici 43
Art. 50 GARANZIA FACOLTATIVA “N” - Cose trasportate 44
Art. 51 GARANZIA FACOLTATIVA “O” - Infedeltà dei dipendenti 44
Art. 52 GARANZIA FACOLTATIVA “P” - Reintegro automatico 45
Art. 53 GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - Maggiori costi 45
Art. 54 GARANZIA FACOLTATIVA “R” - Commercio ambulante 45
Art. 55 GARANZIA FACOLTATIVA “S” - Vetrinette esterne 46
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 56 GARANZIA FACOLTATIVA - Xxxxx indiretti 46
Art. 57 GARANZIA FACOLTATIVA - Valori in cassaforte 47
Art. 58 GARANZIA FACOLTATIVA - Portavalori 47
Art. 59 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie 48
Art. 60 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche 48
Art. 61 GARANZIA FACOLTATIVA - Pannelli fotovoltaici 48
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 62 Condizioni sempre operanti 48
Art. 63 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 52
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 64 Oggetto dell’assicurazione 54
Art. 65 Esclusioni 54
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CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 66 Condizioni sempre operanti 55
IN CASO DI SINISTRO
SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO, D - ROTTURA LASTRE
Art. 67 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 56
Art. 68 Ispezione delle cose assicurate 56
Art. 69 Obblighi in caso di sinistro 56
Art. 70 Esagerazione dolosa del danno 57
Art. 71 Procedura per la valutazione del danno 57
Art. 72 Mandato dei periti 57
Art. 73 Operazioni peritali 58
Art. 74 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 58
Art. 75 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto e/o rottura lastre 61
Art. 76 Recupero delle cose rubate 61
Art. 77 Assicurazione parziale 62
Art. 78 Assicurazione presso diversi assicuratori 62
Art. 79 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 63
Art. 80 Limite massimo dell’indennizzo 63
Art. 81 Pagamento dell’indennizzo 63
SETTORE E – RESPONSABILITA’ CIVILE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 82 Oggetto dell’assicurazione 64
Art. 83 Qualifica di “terzi” 69
Art. 84 Esclusioni 70
Art. 85 Pluralità di assicurati 70
Art. 86 Estensione territoriale 71
Art. 87 Determinazione del premio 71
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 88 GARANZIA FACOLTATIVA “T” - Commercio ambulante 71
Art. 89 GARANZIA FACOLTATIVA “U” - Elevazione tolleranza numero addetti 71
Art. 90 GARANZIA FACOLTATIVA “V” - Inserimento franchigia R.C.O. 71
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
Art. 91 GARANZIA FACOLTATIVA - Assicurazione della responsabilità civile
verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) 72
Art. 92 GARANZIA FACOLTATIVA - Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato 73
IN CASO DI SINISTRO
SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 93 Obblighi in caso di sinistro 74
Art. 94 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 74
NORME COMUNI AI SETTORI
A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E - RESPONSA- BILITA’ CIVILE
Art. 95 Franchigia Assoluta 75
Art. 96 Franchigia Zero 75
SETTORE F – TUTELA LEGALE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 97 Oggetto dell’assicurazione 76
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Art. | 98 Delimitazioni delle garanzie prestate | 78 |
Art. | 99 Esclusioni | 79 |
Art. | 100 Insorgenza del caso assicurativo | 79 |
Art. Art. | 101 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale 102 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa | 80 80 |
Art. | 103 Gestione del caso assicurativo | 81 |
Art. | 104 Recupero di somme | 81 |
Art. | 105 Estensione territoriale | 81 |
Art. | 106 Determinazione del premio | 81 |
GARANZIE FACOLTATIVE | ||
Art. | 107 GARANZIA FACOLTATIVA “1” - Pacchetto sicurezza | 82 |
Art. | 108 GARANZIA FACOLTATIVA “2” - Elevazione tolleranza numero addetti | 84 |
Art. | 109 GARANZIA FACOLTATIVA “3” - Vertenze con i clienti | 84 |
SETTORE G – ASSISTENZA
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. | 110 Oggetto dell’assicurazione | 85 |
Art. | 111 Norme che regolano le assistenze | 87 |
Art. | 112 Esclusioni | 87 |
Art. | 113 Modalità di accesso alla struttura organizzativa | 88 |
SETTORE H – CYBER RISK
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITÀ
Art. 114 Formula di copertura - base 89
Art. 115 Formula di copertura - completa 89
Art. 116 Oggetto dell’Assicurazione 89
Art. 117 Qualifica di “terzi” 90
Art. 118 Esclusioni 91
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 119 Condizioni sempre operanti 92
IN CASO DI SINISTRO
Art. 120 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 92
Art. 121 Ispezione delle cose assicurate 93
Art. 122 Obblighi in caso sinistro 93
Art. 123 Fusione e aquisizione 93
Art. 124 Onere della prova 94
Art. 125 Esagerazione dolosa del danno 94
Art. 126 Limite massimo dell’indennizzo 94
Art. 127 Pagamento dell’indennizzo / risarcimento 95
Art. 128 Serie di eventi assicurati 95
Art. 129 Riparazione diretta 95
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PREMESSA
COMMERCIO
Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220035 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assi- curato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250150).
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COMMERCIO
DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale.
ADDETTI
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i fa- miliari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
ADDETTI (valida per il settore Tutela Legale)
Per le:
- Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del tito- lare d’Impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Società di capitale: gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del La- voro e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività e tutti gli altri collabo- ratori dell’Assicurato - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
ATTACCO INFORMATICO (valida per il settore Cyber Risk)
Un Atto doloso, Malware, Errore umano, attacco D.o.S., Furto, contro il Sistema informatico del- l’Assicurato.
ATTIVITÀ ASSICURATA
L’esercizio di vendita (al dettaglio e/o all’ingrosso), di deposito o di servizio indicato in Polizza (mod. 220035). Sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell’attività assicurata, purché aventi carattere di accessorietà.
ATTO DOLOSO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un Danno o di ottenere l’accesso il- legittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell’Assicurato.
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AZIENDA
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220035), anche non comunicanti, nell’ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l’attività as- sicurata. Fanno parte dell’azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di vendita.
CASO ASSICURATIVO (valida per il settore Tutela Legale)
Vedere definizione di sinistro.
CIRCOSTANZA (valida per il settore Cyber Risk)
- Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all’Assicurato, riguardante la condotta dell’Assicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all’Assicurato alla data di stipulazione della Polizza;
- Qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - con- tenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda in- dicata in Polizza (mod. 220035); l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o de- positi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche:
i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elabo- ratori di processo o di automazione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita. NB. Limitatamente alle garanzie del settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garan- zie del settore B - Elettronica, nella partita “contenuto” non dovranno essere considerate le ap- parecchiature elettroniche.
Cassaforte:
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione; c)
Cose particolari:
a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
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DEFINIZIONI
COMMERCIO
Esplodenti:
si considerano “esplodenti” sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel rela- tivo allegato A. È tollerata l’esistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili:
si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
a) gas combustibili;
b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicem- bre 1977 - allegato V.
Non si considerano “infiammabili” quelli oggetto di vendita da parte dell’attività assicurata ed è tollerata l’esistenza di 300 Kg di “infiammabili”, esclusi quelli ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione, di riscaldamento al servizio del fabbricato nonché quelli contenuti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Macchinario, attrezzatura e arredamento:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, compresi i veicoli a mo- tore iscritti al P.R.A. funzionalmente connessi all’attività dell’azienda assicurata; impianti di con- dizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri impianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, serba- toi metallici e tubazioni anche all’aperto, attrezzature (esclusi oggetti di metallo prezioso o pie- tre preziose sciolti o montati o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di si- curezza o corazzati, indumenti ed oggetti personali degli addetti, mobilio, arredamento e quan- t’altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte) posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stuc- chi, decorazioni e simili non aventi valore artistico. Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assicurato lo- catario ad uso esclusivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Merci:
prodotti destinati alla vendita, semilavorati e finiti, imballaggi, scorte in genere e materiale di con- sumo, scarti e ritagli di lavorazione, supporti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doga- nali, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la commercializzazione, ed esclusi “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali”.
Merci speciali:
si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma
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Non si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esistenza di 100 Kg di “merci speciali”, a qualsiasi uso destinati.
spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Preziosi:
gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Ricette (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia):
enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto de- traendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.
Stupefacenti (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia):
sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.
Supporti di dati:
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare infor- mazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logica- mente strutturate, memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi, con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
Valori:
denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) richiedendogli la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determinato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e ri- vestimenti.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati al di fuori dell’azienda, non oltre 200 metri (in linea d’aria), dove comunque non si effettua attività di vendita.
DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio inte-
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COMMERCIO DEFINIZIONI
resse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecu- zione di una determinata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive mo- difiche ed integrazioni).
D.O.S. (valida per il settore Cyber Risk)
(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell’Assicurato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esaurendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distri- buted Denial of Service).
DANNO (valida per il settore Cyber Risk)
Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati per- sonali, presenti nel Sistema Informatico dell’Assicurato.
DATA DI RETROATTIVITÀ (valida per il settore Cyber Risk)
La data indicata in Polizza prima della quale l’accadimento di un Evento assicurato non viene co- perto dall’Assicurazione.
DATI (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della me- moria ad accesso casual (RAM).
DATI PERSONALI (valida per il settore Cyber Risk)
Si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
DATI SENSIBILI (valida per il settore Cyber Risk)
Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confiden- ziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
DIPENDENTE (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l’Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall’Assicurato al fine di fornire Servizi all’Assicurato e che operi nell’ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell’As- sicurato stesso. Sono eslcusi i Dirigenti e Amministratori.
DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell’Assicurato.
ERRORE DI PROGRAMMAZIONE (valida per il settore Cyber Risk)
Un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfunzionamento del Sistema informatico e/o un’elaborazione errata dei Dati.
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ERRORE UMANO (valida per il settore Cyber Risk)
Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno.
ESPERTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica nominate direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omet- tere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come di- sciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
ESTORSIONE CYBER (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l’intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all’Assicurato.
EVENTO ASSICURATO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l’attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:
I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero
II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle con- dutture elettriche e dei condotti per fluidi. È compresa l’eventuale abitazione dell’Assicu- rato e/o del custode e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fonda- zione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di con- dizionamento, impianti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fab- bricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di “contenuto”.
a) Caratteristiche costruttive del fabbricato:
CLASSE I
• I fabbricati assicurati e/o contenenti le cose da assicurare, comunque elevati, debbono es- sere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno
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9/10 in materiali incombustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili.
CLASSE II - (Chioschi in legno)
• Costruzione edile realizzata con:
– strutture portanti verticali in legno o in legno e materiali incombustibili;
– con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili;
– solai in legno od altri materiali incombustibili;
– copertura comunque costruita;
– compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
b) Modifiche costruttive
È riconosciuta all’Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il com- plesso dei fabbricati costituenti l’azienda, nonché l’eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l’intesa che tali modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo “conte- nuto”, comprese nelle somme assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o del- l’Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente ag- gravamento di rischio.
c) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO A modifica di quanto indicato alla lettera a) CLASSE I che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:
a) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accoppiati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
ovvero
b) lamiera.
d) Destinazione d’uso del fabbricato: il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abita- zioni civili, studi professionali, esercizi commerciali per almeno 2/3 della superficie e nel residuo 1/3 non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi d’infiammabili nonché discoteche e nigth clubs.
FRANCHIGIA
dell’Assicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
a) L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico
b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell’indennizzo.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati sensibili, Dati personali e Dati, dal Sistema Infor- matico dell’Assicurato.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
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HARDWARE (valida per il settore Cyber Risk)
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per ar- chiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti an- tintrusione, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al xxxxxx- cato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centi- gradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFRASTRUTTURA (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimenta- zione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
INTERNET SERVICE (valida per il settore Cyber Risk)
Insieme dei Servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell’Hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS
Altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di teleco- municazione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
INTRANET (valida per il settore Cyber Risk)
Una rete di dati aziendali privata.
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IN VIAGGIO
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o della sede dell’Assicurato.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o al- l’esterno dei locali assicurati, purché nell’ambito dell’azienda indicata in Polizza (mod. 220035), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e
purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
LAVORO A PROGETTO
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più progetti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MALWARE (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
ORGANO DI CONTROLLO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamento di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
OUTSOURCING PROVIDER (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque Terzo, nominato in Polizza, che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l’Assicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di Comunicazione e fornitura di energia elettrica.
PIANO DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall’Assicurato, al fine di gestire e miti- gare l’impatto provocato da un Evento assicurato.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
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PRESTAZIONI
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Co- dice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RETE (valida per il settore Cyber Risk)
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
RISCATTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connes- sione con una Estorsione cyber.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SERVICE PROVIDER (valida per il settore Cyber Risk)
Il soggetto che fornisce all’Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/gestione dello stesso.
SERVIZI (valida per il settore Cyber Risk)
Eventuali Servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del Si- stema Informatico.
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COMMERCIO DEFINIZIONI
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l’Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
SISTEMA INFORMATICO (valida per il settore Cyber Risk)
L’Hardware, l’Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant’altro necessario per creare, ac- cedere a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOFTWARE IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istru- zioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
si considera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qual-
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non
siasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completa- mente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qual- siasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o do- tazione, centralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.
SUPPORTO DATI
Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, na- stri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
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TERZO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TETTOIA / PORTICATO
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasa- menti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed in- cavigliati - fermo restando l’esclusione del contenuto sottostante.
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
UNICO CASO ASSICURATIVO
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse carat- teristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, presta- zioni e rendimento.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere al- l’intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VETRO ANTISFONDAMENTO
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’ag- gravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società pos-
sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate suc- cessive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4
CLAUSOLA DI BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporte- ranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la dif-
ferenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circo-
stanza si è verificata.
ART. 5
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo
conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie di altri servizi.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indi-
cando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto
all’indennizzo.
ART. 6
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Salvo quanto previsto dall’art. 100 l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE COMMERCIO
in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C.
Resta in ogni caso fermo il periodo di aspettativa, o la diversa decorrenza della garanzia così come eventualmente indicato negli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
ART. 7
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
giorni.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 9
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
cessivamente.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc-
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si in-
tende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una mi- nore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 10
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contra- ente.
ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Po- lizza (mod. 220035) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo
Tutte le garanzie previste dalla presente polizza, escluse quelle previste nel Settore H – Cyber Risk, sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene for- nita indicazione in Polizza (mod. 220035), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fami- glie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione. L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di pre- mio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
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pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà
essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limi- tata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (fran- chigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza succes- siva.
Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall’art. 6 verrà considerato in vigore l’indice ripor- tato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all’applicazione della presente conven- zione mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ri- correnza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
ART. 12
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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SETTORE A - INCENDIO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 13
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220035), i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei re- lativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produ- zione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante ade- guate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di € 3.000,00 per sinistro.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garan- titi dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:
l) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percen- tuale, all’importo liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 80; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
m) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, quando gli eventi
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occu- pati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquida- bile a termini di polizza con il massimo di € 30.000,00 per sinistro;
o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al loca- tore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’As- sicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 30.000,00 per sinistro;
p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il
non oltre il termine di un anno;
tempo necessario al loro ripristino, questa garanzia è pre-
stata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 15.000,00 per sinistro;
q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di ar- chivi, documenti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in re-
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lazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sini- stro; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro;
r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è pre- stata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di
€ 30.000,00 per sinistro;
s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 5.000,00 per sinistro;
t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garan- zia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; questa ga- ranzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 14 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o frana- mento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a re- sponsabilità illimitata;
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di e da furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determi- nato da usura, corrosione o difetti di materiali;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribu- zione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 15
GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). La Società, a parziale deroga dell’art. 14 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo fa- miliare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Ammi- nistratori.
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupa- zione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate, la Società
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di
alterazione od omissione di controlli o manovre;
stribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o di-
non indennizza i danni:
qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra-
zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.
ART. 16
GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). A parziale deroga dell’art. 14 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di feno- meno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
xxxxx, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il for- nitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della po-
razioni di collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le ope-
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
250,00.
e per un anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di €
“primo rischio assoluto” con il limite di € 7.500,00 per sinistro
Questa garanzia è prestata a
ART. 17
GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035)
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato,
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quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Ferme le esclusioni di cui all’art. 14 la Società non indennizza i danni: a) causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra;
b) subiti da:
- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche
se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o pla-
stica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o
dalle pareti.
alle “tettoie/porticati” il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin-
per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00; limitatamente
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra- zione,
golo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 500,00.
ART. 18
GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.
€ 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e
1. La Società, a parziale deroga dell’art. 17 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti cau- sati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.
Questa garanzia è prestata con il limite di
2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo to- tale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagna- mento alle cose medesime.
fluente ai fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia inin-
tenuto;
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro con-
La Società non indennizza i danni causati:
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c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne
ad eccezione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
e) all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o
parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; f) da valanghe e slavine;
g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e pre- via detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 500,00.
ART. 19
GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fab- bricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
5. la Società indennizza altresì le spese:
A. purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che prece- dono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato;
B. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
- riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
La Società non indennizza:
a) i danni causati da umidità e stillicidio;
- da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscal-
c) relativamente al solo punto 5. lett. B. sono comunque escluse tutte le spese relative a miglio-
damento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
rie od adeguamenti alle norme vigenti.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra-
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zione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00. Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia in- teressata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell’art. 82 o del- l’art. 92 del settore E - Responsabilità Civile). Limitatamente al solo punto 5. lett. A. e B. la garanzia è prestata con il limite di € 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 20
GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non in- feriore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
La Società non indennizza i danni:
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
b) causati da gelo;
c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 5.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
ART. 21
GARANZIA FACOLTATIVA “G” - COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita “Contenuto” a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera a) usque j), e/o delle Garanzie Fa- coltative, qualora operanti, anche nei seguenti casi:
a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa;
b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l’esclusione dei danni di cui alle Ga- ranzie Facoltative “C” di cui all’art. 17 e “D” di cui all’art. 18 qualora operanti.
Questa garanzia è prestata con il limite del 70% della somma assicurata sopra il contenuto.
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA ART. 22
GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente al massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale conve- nuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 13 lettera a) usque j). L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di at- tività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
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L’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo
i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ov- vero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o af- fine se con lui convivente;
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili
come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come
modificato dalla legge 127/91 e succesive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei
rapporti di cui al punto a).
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse
contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di as-
sumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabi-
lità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile. Limitatamente ai danni da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il li-
mite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ART. 23
GARANZIA FACOLTATIVA – RISCHIO LOCATIVO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, di- rettamente causati da incendio, esplosione o scoppio.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 77.
ART. 24
GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI IN REFRIGERAZIONE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 14 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refri- gerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
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conseguenti:
a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente settore qualora operanti;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e di- stribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, ca- duta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da man- cata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effet- tuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’As- sicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto co- noscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
ART. 25
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 13 lettera r)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trat- tare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 27
GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE (non valida per l’attività di commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scop- pio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing con- dotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
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La Società non indennizza i danni:
a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
d) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
riore a 35 x.xx e su rimorchio;
b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
c) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico supe-
e) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo; f) a veicoli.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà ef- fettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
ART. 28
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
causati da:
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata cau- sata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera a) usque k), e/o delle Garanzie Fa- coltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220035), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qua- lora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza
maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’in-
Questa garanzia è prestata con il
dennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata
interruzione dell’attività.
ART. 29
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
mente alla somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita-
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata cau- sata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera a) usque k), e/o delle Garanzie Fa- coltative, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento del- l’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di tra- sferimento.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e
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- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
estensione dell’inattività causati da:
senza di sinistro. La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed
quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in as-
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza
data in cui si è verificato il sinistro.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla
forniture, stati di guerra.
maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 30
GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 16)
mente alla somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita-
La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti
elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà ef-
fettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza,
razioni di collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le ope-
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
ART. 31
GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 34 lettera O)
mente alla somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita-
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle “ricette” ed agli “stupefacenti” causati da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera a) usque k), e/o delle Garanzie Facoltative,
fettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
“primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà ef-
qualora operanti.
Questa garanzia è prestata a
ART. 32
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO
mente alla somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita-
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - com- presi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche cau- sati da terremoto.
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La Società non indennizza i danni:
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau-
lica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente ga- ranzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua | |
successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. | |
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comu- nicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza |
con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rim- borsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di € 15.000,00;
per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle
- in nessun caso la Società indennizzerà,
somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
ART. 33
GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - com- presi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, cau- sati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del ter- reno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di for- mazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o del- l’alluvione sulle cose assicurate;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a cose mobili all’aperto;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente ga-
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successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.
ranzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua
Nel caso in cui sia la Società a re- cedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della pre- sente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
somme assicurate sopra Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle
chigia di € 2.500,00;
gamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una fran-
- limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, il pa-
franchigia di € 10.000,00;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
Agli effetti della presente garanzia:
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 34
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un ac- conto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze ac- quisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00.
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati
L’obbligazione della Società:
è condizionat
almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- a al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 69.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammon- tare stimato del sinistro.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione del- l’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al mo-
mento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di in- dennità spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione e/o di rimpiazzo al momento della richiesta.
C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice
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Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’As- sicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
D) Xxxxxxx e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli ono- rari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al dispo- sto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liqui- dabile a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 80.
E) Onorari di riprogettazione del fabbricato
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettiva- mente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini pro- fessionali di categoria. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquida- bile a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 80.
F) Cose all’aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento
Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all’art. 13 ed alla Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art. 15, qualora operante, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza del- l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’As- sicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività.
G) Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi as- sicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.
H) Merci in distributori automatici esterni
- Merci di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
con il limite per:
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori auto- matici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’at- tività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici contenenti le merci di cui sopra. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”
- Distributori automatici di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
I) Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici)
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita.
Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo xxxxxx-
cato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.
L) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “macchinario, attrez- zatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di € 7.500,00.
M) Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di € 5.000,00.
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N) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 220035).
sivo di tali “merci” non superi il 20% del valore di tutte le “merci” coesistenti.
l valore comples-
Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esi- stenza di merci non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché i
O) Farmacie
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di € 3.000,00;
con il limite per:
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Questa garanzia è prestata
P) Prezzo di vendita
non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà cal- colato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna,
Q) Trasloco delle cose assicurate
confronti della vecchia ubicazione.
zione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei
previa comunica-
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio -
R) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
sterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’Assicurato deve dare avviso scritto alla So- cietà entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione de-
La presente estensione di garanzia re-
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente settore, l’assicurazione vale per macchina- rio, attrezzatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano ri- mosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate.
correrà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
S) Universalità
nato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione
La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di perti- nenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determi-
di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.
T) E-Commerce – Danneggiamento prodotto
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tra- mite il proprio sito internet, conseguenti a:
- danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
- danneggiamento del prodotto per errato imballaggio. La garanzia è operante a condizione che:
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all’Assicurato entro i limiti di tempo e secondo la nor- mativa in vigore;
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b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall’acquisto e la richiesta di rimborso al- l’Assicurato di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore, ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l’Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia prov- veduto alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagra- fici con esclusione di caselle postali e che l’Assicurato possa documentare l’avvenuta conse- gna al vettore.
L’impresa non indennizza i danni:
- causati da colpa grave dell’Assicurato;
- indiretti di qualsiasi genere.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di €2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
CONDIZIONI OPZIONALI ART. 35
FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la rela- tiva specifica in corrispondenza della partita.
A) FABBRICATO
L’assicurazione per la partita “fabbricato” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
B) CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” escluse le “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 36
MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). L’assicurazione per la partita “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 37
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035). Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode
o Istituto di Vigilanza.
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SETTORE B - ELETTRONICA
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 38
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
zione, per il singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detra-
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Agli effetti della presente garanzia
ART. 39 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, pur- ché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a re- sponsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costrut- tore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funziona- mento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corro- sione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubi- cazione indicata in Polizza (mod. 220035) e relative dipendenze dell’attività assicurata ubi- cate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
n) indiretti;
o) causati da o connessi a virus informatici.
p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
La Società, inoltre, non indennizza:
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SETTORE B - ELETTRONICA
COMMERCIO
r) i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 40
GARANZIA FACOLTATIVA “H” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTA- ZIONI E SIMILI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
A. A parziale deroga dell’art. 39 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni colle- gati alle cose assicurate, fermo il disposto dell’art. 80. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e pre- via detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200,00.
B. A parziale deroga dell’art. 39 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e pre-
via detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200,00.
ART. 41
GARANZIA FACOLTATIVA “I” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). A parziale deroga dell’art. 39 lettera j) la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA ART. 42
GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PRO- GRAMMI DI UTENTE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 39 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condi- zioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 39.
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Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a | |
cestinatura per svista. | |
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono in- dennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione; |
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sot- tratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all’art. 38.
dell’acquisto dei programmi, l’impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia
degli stessi, pena il decadimento dal diritto all’indennizzo.
limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non av- vengono entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
L’Assicurato deve ottenere dal fornitore,
A parziale deroga dell’art. 68, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di € 3.000,00 per singolo sup- porto e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di € 200,00.
ART. 43
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 39 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’As- sicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparec- chio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all’art. 39, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rim- piazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del- l’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti fi- niti, approvvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
e) danni ai supporti di dati;
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
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SETTORE B - ELETTRONICA COMMERCIO
giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo.
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo
pianto danneggiato, distrutto o sottratto.
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o im-
il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla
La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettiva- mente utilizzato.
A parziale deroga dell’art. 69,
si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui
a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per
Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 44
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli ono- rari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al dispo- sto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicu- rata con il massimo di € 3.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 80.
C) Coesistenza di scoperti
Qualora l’applicazione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquida- bile.
pari all’aliquota più elevata.
D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
grado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
A parziale deroga dell’art. 71, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di de-
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E) Danni da furto
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi,
sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto pre- visto dalla relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonchè da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia pla- stica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da infer- riate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di di- mensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della rela- tiva definizione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo si-
nistro, di uno scoperto del 20%.
F) Trasloco delle cose assicurate
confronti della vecchia ubicazione.
fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunica- zione scritta alla Società e
CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 45
CONTENUTO SETTORE B – ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la rela- tiva specifica in corrispondenza della partita.
CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” del settore B – Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Co- dice Civile.
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SETTORE C - FURTO
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 46
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante
impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse
- rimangono protette da solo vetro fisso;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e pre- senza di addetti all’esercizio;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la So- cietà è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;
d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estor- sione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
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f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
L’assicurazione è operante a condizione che:
Marino e dello Stato Città del Vaticano.
la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda ina- datta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San
-
-
limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
Questa garanzia è prestata con il
€ 2.500,00;
g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 3.500,00;
h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di
€ 1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di € 250,00 per il denaro;
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, ar- chivi, documenti e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettiva- mente sostenute per la ricostituzione di essi.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 2.500,00;
j) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di
€ 2.500,00;
k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smar- rimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.500,00 per sinistro.
ART. 47 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sini- stro sia in rapporto con tali eventi;
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b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tem- peste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contamina- zioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della na- tura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a respon- sabilità illimitata;
e) commessi o agevolati con xxxx:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, ac- cesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pre- giudizi;
h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
i) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
GARANZIE FACOLTATIVE ART. 48
GARANZIA FACOLTATIVA “L” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A
SEGUITO DI EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera a), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popo- lari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato.
ART. 49
GARANZIA FACOLTATIVA “M” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi.
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ART. 50
GARANZIA FACOLTATIVA “N” - COSE TRASPORTATE (escluso il commercio ambulante) Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrez- zature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
lonati, con i vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme attivato; i relativi danni devono essere perpetrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non te-
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli,
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico supe-
Non sono indennizzabili i danni:
riore a 35 x.xx e trasportate su rimorchio;
- ai veicoli;
e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 200,00.
Qualora l’impianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di furto, lo scoperto di cui sopra sarà elevato al 30%.
curativo esclusivamente per prodotti farmaceutici e tabacchi;
- del 20% della somma assicurata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro e per anno assi-
curativo;
- del 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assi-
con il limite:
ad € 1.000,00, valori, preziosi.
tichità, xxxxxx e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, an-
Questa garanzia è prestata
ART. 51
GARANZIA FACOLTATIVA “O” - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera e), indennizza i danni materiali e diretti subiti
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano av-
venuti durante la validità dell’assicurazione;
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione. Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società ri- sponderà solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
a condizione che:
dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e
Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicurazione, ancorchè le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta
o doveva essere scoperta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti av-
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venuti successivamente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 47, in quanto non espressamente derogate, la Società
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipen-
dente infedele all’Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revo- care la sua costituzione senza il consenso della Società;
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipendente infedele o con chi per esso.
non indennizza i danni:
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
ART. 52
GARANZIA FACOLTATIVA “P” - REINTEGRO AUTOMATICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). In deroga a quanto disposto all’art. 75, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro inden- nizzabile a termine del presente settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno au- tomaticamente reintegrati nei valori originari. L’importo complessivo dei reintegri non potrà
superare, per uno o più sinistri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicu- rata. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
ART. 53
GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - MAGGIORI COSTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
A parziale deroga dell’art. 47 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 lettera a) usque d) e delle Garanzie Fa- coltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché ne- cessariamente sostenute per la ripresa dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in as- senza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione del- l’inattività causate da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rim- piazzo delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza
e di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
ART. 54
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “R” – COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrez- zature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o
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tenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o de-
utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa,
Resta inteso che:
a) la garanzia furto opera esclusivamente a seguito di furto totale dei veicoli lasciati incustoditi, a condizione che siano chiusi a chiave e con vetri completamente chiusi e con impianto d’al-
b) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato Città del
larme / antifurto attivato;
Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non sono indennizzabili i danni:
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, an-
- ai veicoli;
tichità, arazzi e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad € 1.000,00, valori, preziosi.
A deroga di quanto previsto alla lettera a) che precede, la garanzia furto è operante anche se lo stesso è avvenuto, durante il trasporto e relative soste, in seguito ad infortunio od improv- viso malore del conducente.
- del 30% in caso di rapina.
stato regolarmente attivato;
- del 30% in caso di furto qualora l’impianto di allarme / antifurto non sia presente o non sia
- del 20% in caso di furto;
e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto:
sicurativo;
- del 50% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno as-
il limite:
Questa garanzia è prestata con
ART. 55
GARANZIA FACOLTATIVA “S” – VETRINETTE ESTERNE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in ve- trinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA ART. 56
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
mente alla somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita-
A parziale deroga dell’art. 47 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale
causata da un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 lettera a) usque d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.
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causati da:
forniture, stati di guerra.
scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le
limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’in-
-
-
Questa garanzia è prestata con il
dennizzo sarà liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata
interruzione dell’attività.
ART. 57
GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata.
il pagamento dell’inden-
In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell’art. 46, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell’art. 46.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione,
nizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 58
GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI
(In aumento ed a integrazione di quanto previsto dall’art. 46 lett. f)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A. PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha in- dosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, men- tre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro tra- sporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta
L’assicurazione è operante a condizione che:
-
il pagamento dell’inden-
Marino e dello Stato Città del Vaticano.
il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San
al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione,
nizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
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B. SPESE SANITARIE
La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infor- tunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 59
GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 62 lett. G))
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 60
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).
ART. 61
GARANZIA FACOLTATIVA - PANNELLI FOTOVOLTAICI (a valore intero)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente alla somma assicurata.
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, rego- larmente montati ed in uso presso l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata a “valore a intero” previa detrazione, per singolo sinistro, di uno sco- perto del 20%.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI ART. 62
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
limite del 20% della somma assicurata con il massimo di € 5.000,00 previa applica-
non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività.
A) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi veicoli) Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garan- tite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta
Questa garanzia è pre-
stata con il
zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
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B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e dalle “Difese esterne” di cui alla Condizione sempre operante N).
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.
C) Merci in distributori automatici esterni
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automa- tici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia, inoltre, è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distribu- tori automatici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite per:
- Merci di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
- Distributori automatici di € 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
D) Xxxxxxx e spese del perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli ono- rari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al dispo- sto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicu- rata con il massimo di € 3.000,00.
E) Depositi separati
limite del 40% della somma assicurata.
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante N), costituenti magazzini o de- positi accessori all’attività assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori del- l’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa.
Questa garanzia è prestata con il
F) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’even- tuale esistenza di merci non dichiarate, restando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d’indennizzo del 20% della somma assicurata. Resta fermo, comunque, quanto previsto dall’art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera “H” relativamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita.
G) Farmacie
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.
Questa garanzia è prestata con il limite per:
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di € 2.000,00;
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
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H) Preziosi
- € 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell’assicurato e/o dei familiari conviventi;
- € 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari convi-
venti.
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
- 10% della somma assicurata per i preziosi oggetto di vendita;
il limite del:
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo xxxxxx- cato ove si svolge l’attività assicurata.
Questa garanzia è prestata con
I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Macchinario, attrez- zatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, s’intendono garantiti con il limite di € 7.500,00 per singolo oggetto.
L) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le
seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accesso- rie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall’assicurazione le cose contenute nei veicoli.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
M) Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto, purché posti nell’area re- cintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente al- zati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave.
Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanza, anche di una sola, delle condizioni necessarie per la operatività della garanzia sopra elencate ovvero risultasse che l’impianto di allarme non abbia le caratteristiche di cui sopra o non sia stato regolarmente attivato, il pagamento dell’indennizzo sarà
per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
limite del 40% della somma assicurata e previa applicazione,
- fornita di illuminazione;
- completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto antistrappo;
- protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da Ditta specializzata con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine.
La garanzia di cui sopra è operante a condizione che detta area sia:
Questa garanzia è prestata con il
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effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00; qualora, invece, l’impianto di allarme non sia presente, l’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 30% con il minimo di € 2.500,00.
N) Difese esterne
La garanzia è operante a condizione che:
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto pre- visto dalla relativa definizione;
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia pla- stica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da infer- riate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di di- mensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
O) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto “A”)
In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate come categoria “A” in Polizza (mod. 220035), la Società corrisponderà la somma li- quidata a termini di polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell’operatività della Condizione sempre operante F), detto scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.
La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.
P) Coesistenza di scoperti
Qualora l’applicazione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all’aliquota più elevata.
quest’ultima sarà considerata come minimo non liquidabile.
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia,
Q) Prezzo di vendita
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’in-
mancata consegna.
dennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
R) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il
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disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunica- zione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
S) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione ab- biano caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e “Difese esterne” analoghe ai precedenti.
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx, le garanzie rimangono in vigore per il contenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubica- zione.
T) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese do- cumentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
U) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto” salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa di cui all’art. 61 qualora operante.
ART. 63
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).
A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D04: l’azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno; D05: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;
D06: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine;
D07: il punto 2. della lettera N) dell’art. 62 s’intende xxxxxxxx e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 220035):
Difese esterne
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di ade- guata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclu- sivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non ret- tangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
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Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora invece venga accertato che l’introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di pro- tezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell’inden- nizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
B. Impianto di allarme antifurto (valida solo se richiamate le condizioni relative alle carat- teristiche del rischio D05 o D06)
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato re- golarmente attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assi- curate, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introdu- zione dei ladri nei locali.
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SETTORE D - ROTTURA LASTRE
COMMERCIO
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 64
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, ra- xxxx/estorsione consumati o tentati.
od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale
sponsabilità illimitata;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a re-
ART. 65 ESCLUSIONI
artificiali;
franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o
trasmutazione del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’ac- celerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da
ché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, pur-
Sono esclusi i danni:
cose assicurate.
;
funzionalità.
natura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la
4. di rigatura, seg
di costruzione o da difetti di fabbricazione;
3. causati da vizio
senza di operai
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la pre-
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
Sono inoltre esclusi i danni:
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- la sostituzione dei tubi;
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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SETTORE D - ROTTURA LASTRE COMMERCIO
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 66
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 65.
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
non sono comunque considerati terzi:
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
Ai soli fini della presente garanzia,
socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui ai punti precedenti.
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
B) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi al- l’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
C) Insegne luminose e non
La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, atti- nenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’at- tività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
chigia di € 200,00.
Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una fran-
D) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
E) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
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IN CASO DI SINISTRO
SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO, D - ROTTURA LASTRE
ART. 67
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Con-
traente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accer- tamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 68
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
bligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’ob-
ART. 69
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se colpite le garanzie di cui al settore C – FURTO) da quando ne ha avuto cono- scenza, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove pre- visto per legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa pre- sunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la proce- dura di ammortamento;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa es- sere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b);
lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un in- caricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione del- l’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure ne- cessarie;
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitata- mente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garan-
tisca il regolare funzionamento.
Relativamente al Settore B - Elettronica:
ART. 70
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o ma- nomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
ART. 71
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all’art. 34 lettera D) ed all’art. 44 lettera B).
ART. 72
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e ri- ferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 69;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti al- l’art. 74;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 71 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 73
OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 74
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del si- nistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
A - FABBRICATO
parare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostru- zione o riparazione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data del- l’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo comprovata forza maggiore.
Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il deprezzamento stabilito:
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbli- gatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per ri-
in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubi-
cazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
2.
B - RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effet- tuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.
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cendo da tale risultato il valore dei residui.
saria
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa neces-
per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e dedu-
C - CONTENUTO
C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati
1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
2. l’ammontare del danno si determina:
deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, non-
a. per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e
ché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
in nessun caso potrà comun-
deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, non-
b. per le cose per le quali siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto o siano prive di comprovata documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e
ché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Resta convenuto che
superiore al doppio del relativo valore determinato applicando le stime del punto 1. che
precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di ma- nutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
que essere indennizzato
per ciascun bene facente parte del contenuto un importo
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’ indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo
solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qua- lità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza con- comitante.
In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:
- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’im- pianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendimento;
- sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
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C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplodenti, Preziosi, Stupefacenti nelle far- macie, Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d’arte, Tappeti, An- tichità e simili
che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamento devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 34 lettera P) e art. 62 lettera Q)).
Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento anche alla Garanzia Facoltativa “Pannelli Fotovoltaici” di cui all’art. 61.
C3 - Cose particolari
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente so- stenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 46 let- tera i).
C4 - Valori e Titoli di Credito
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione
della qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la pro-
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la proce- dura di ammortamento,
cedura stabilita dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della pro- cedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappresentativi di credito e alle carte valori, la Società indennizza il valore che essi avevano al mo-
mento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere
duplicati, il risarcimento verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la dupli- cazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
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C5 – Ricette nelle farmacie
Qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate, distrutte o sottratte oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del
S.S.N. all’Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.
Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della ten- denza generale dell’attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l’attività dell’Assicurato sia prima che dopo il sinistro.
medio
Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il valore
come sopra stimato.
D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura
ultimata e previa presentazione di cartella clinica e notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso ero- gata dal predetto ente. In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti soste- nute in proprio dall’Assicurato.
E - ROTTURA LASTRE
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.
ART. 75
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO e/o ROTTURA LASTRE
Relativamente ai Settori C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme as-
sicurate ed i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispet- tivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente re- stituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su ri- chiesta del Contraente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere rein- tegrati nei valori originari, salvo quanto previsto dall’art. 52 di cui al settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi del- l’art. 7.
ART. 76
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve
darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integral- mente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’in-
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l’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione del-
dennizzo per le cose medesime
. Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte,
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano
trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni su- biti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
In quest’ul- timo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ri- calcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 77
ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assi- curate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicura- zione parziale).
rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicu-
rate, in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore an- zidetto calcolato al momento del sinistro.
eccedeva di oltre il 20% le somme
Se dalle stime fatte a norma dell’art. 74, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente)
Questa norma non si applica:
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Xxxxxx- cato, Macchinari, Attrezzature e Arredamento e Merci e qualora l’ammontare del danno ac- certato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad € 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad € 2.500,00, con esclusione dei danni garantiti all’art. 41 - Garanzia Facoltativa “I” qua- lora operante;
- alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).
ART. 78
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 5)
l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è te- nuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autono- mamente considerato.
il Contraente o
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,
escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore
Qualora la somma di tali indennizzi -
insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comun- que ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del Codice Civile).
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ART. 79
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicu- razioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto sol- tanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le ga- ranzie di cui al Settore C – Furto della presente assicurazione.
ART. 80
tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
per nessun titolo la Società potrà essere
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile,
ART. 81
14 lettera d), 39 lettera c), 47 lettera d), 65 lettera d).
quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt.
il pagamento sarà fatto solo
fatta opposizione.
la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata
la necessaria documentazione,
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro,
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SETTORE E – RESPONSABILITA’ CIVILE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 82
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggia- menti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio del- l’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere.
a) Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l’attività assicurata
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g);
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o con- dutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo si- nistro, di una franchigia di € 200,00.
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tuba- zioni o condutture, la garanzia e prestata con il limite di € 5.000,00 per sinistro e per anno as- sicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 250,00.
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qua- lora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa.
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per cia- scun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19 del settore A - Incendio).
b) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata.
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
con esclusione dei danni conseguenti a mancato uso.
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi,
d) Xxxxx a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci
e) Responsabilità personale dei dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e suc-
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cessive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgi- mento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive mo- diche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde:
- per i danni a terzi, nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035);
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gra- vissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale R.C.O. in- dicato in Polizza (mod. 220035).
f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità ci- vile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti.
g) Committenza
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e inte- grazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (mod. 220035).
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la
La garanzia opera a condizione che:
progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto di-
sposto dal precitato Decreto Legislativo;
b) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravis-
xxxx, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata;
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
- servizio di vigilanza;
- distributori automatici e servizio di catering.
h) Committenza auto
che non siano di proprietà od in
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli,
condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso
dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti.
operante esclusivamente a
usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è
È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
A deroga dell’art. 86 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini dello Stato Ita- liano, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
k) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività indu-
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mini del presente Settore. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicu- rato con il massimo di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 500,00.
purché conseguenti a sinistro risarcibile a ter-
striali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi,
i) Xxxxx a cose portate dai clienti
L’assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterio- ramento.
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
ché veicoli, natanti e cose in essi contenute.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, non-
Questa garanzia è prestata
2005, n. 209 ) e successive modifiche ed integrazioni.
all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre
ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti
l) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comun- que azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgi- mento dell’attività assicurata,
m) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa.
n) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.
Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
o) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili
curato nella sua qualità di committente;
p) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che – qualora il ser- vizio sia dato in appalto a terzi – l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assi-
limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.
q) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ) e successive modifiche ed integrazioni. Questa garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
r) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presenta- zione e dimostrazione prodotti, purché tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.
installati nel territorio dello
s) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili
Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano (a deroga dell’art. 86), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
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t) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal mon- taggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature.
u) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l’esclu- sione del rischio della circolazione dei veicoli a motore.
v) Svolgimento di attività ricreative, sociali, congressi comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del D.Lgs.111/95.
w) Rischio dello smercio
ficatisi durante il periodo di validità dell’assicurazione e denunciati alla Società non oltre 12 mesi
L’assicurazione vale per i danni veri-
l’Assicurato
L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporanea- mente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’ambito dell’attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dal-
, i danni dovuti a vizio originario del prodotto.
dalla cessazione dell’assicurazione.
Limitatamente alle erboristerie e farmacie,
dotti galenici, omeopatici e di erboristeria.
la garanzia deve intendersi prestata anche per i pro-
Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assi-
curativo.
Resta comunque esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti al servizio.
dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti.
purché in possesso dei requisiti previsti
x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio
y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri im- pianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda.
previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00 ed
limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e
z) Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriu- scite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda. Questa garanzia è prestata con il
un massimo di € 25.000,00.
aa) Gestione servizi
Relativamente alla gestione dei servizi:
- di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.
manicure, pedicure e cosmesi del viso)
mente per xxxxxxxxx, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di
(valida esclusiva-
bb) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici
L’assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti co- smetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.
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La garanzia è valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il pe-
riodo di validità della polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di appli- cazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza di polizza.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
cc) Danni a veicoli (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autori- messe, senza carrozzeria e officina)
coli stessi.
esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei vei-
Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione.
Sono
golo sinistro, di una franchigia di € 200,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 25.000,00 per sinistro e previa detrazione, per sin-
dd) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toeletta- tura e senza veterinaria e simili)
La garanzia comprende:
di una franchigia di € 200,00.
simo di € 3.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro,
l limite di € 1.000,00 per singola cosa trattata, con il mas-
A. con riferimento alle attività di lavanderia, stireria, tintoria, i danni alle cose trattate dei clienti. Questa garanzia è prestata con i
franchigia di € 200,00.
€ 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una
limite di € 1.000,00 per singolo animale, con il massimo di
B. con riferimento all’attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. Questa garanzia è prestata con il
ee) Attività svolta presso terzi
La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti:
A. conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi, e derivanti:
a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi che, per volume e peso, non possono essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa;
B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi:
seguenti a mancato uso o disponibilità;
- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni con-
La garanzia non comprende i danni:
non oltre 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
c) durante l’esecuzione dei lavori; d)
con il massimo di € 100.000,00 per anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sini- stro, di una franchigia di € 200,00.
limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite del 10% del massimale
getto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi.
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente og-
Questa garanzia,
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ff) Errato trattamento dati personali
via applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 750,00.
limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e pre-
renti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto.
sia strumentale all’esercizio della dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni ine-
sempre che il trattamento dei dati
L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicu- rato sia civilmente responsabile ai sensi del D. Lgs. 196/03,
Questa garanzia è prestata con il
gg) Xxxxx a cose in consegna e custodia
L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento.
- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso od in locazione all’assicurato;
in essi contenute.
i, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose
- agli oggetti prezios
di lavorazione;
li si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto
- alle cose sulle qua
Non sono compresi in garanzia i danni:
- da incendio e da furto.
via applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 200,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di € 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e pre-
ART. 83
QUALIFICA DI “TERZI”
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
Non sono considerati “terzi”:
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occa- sione di lavoro o di servizio;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occa- sionalmente all’attività assicurata;
g) stagisti e tirocinanti;
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
3. nell’ambito del massimale previsto per l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:
4. per le malattie professionali.
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ART. 84 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’art. 82 lettera ee);
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da per- sona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato, salvo quanto previsto al- l’art 82 lettera d);
f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto all’art. 82 lettera ee);
h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso del- l’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto all’art. 82 lettera w) e all’art. 82 lettera ee);
i) provocati da acqua piovana;
j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmo- sfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, altera- zioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 82 lettera z);
k) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’art. 82 lettere i) e gg).
n) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
o) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’acce- lerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
p) da detenzione o impiego di esplosivi;
q) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 85
PLURALITÀ DI ASSICURATI
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresentano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
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ART. 86
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei; l’as- sicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
ART. 87
DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220035).
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla So- cietà entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il mag- gior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del nu- mero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.
Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in Polizza (mod. 220035) la Ga- ranzia Facoltativa di cui all’art. 89.
GARANZIE FACOLTATIVE ART. 88
GARANZIA FACOLTATIVA “T” – COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il
commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione all’attività di
limite del 50% del massimale e previa applicazione, per sin-
commercio ambulante, limitatamente ai danni conseguenti a proprietà e/o conduzione di attrez- zature utilizzate per la vendita di merci in mercati e fiere compresi: teloni, ombrelloni e banchi.
Questa garanzia è prestata con il
golo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
ART. 89
GARANZIA FACOLTATIVA “U” - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
A deroga di quanto indicato all’art. 87 la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.
ART. 90
GARANZIA FACOLTATIVA “V” - INSERIMENTO FRANCHIGIA R.C.O.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). A parziale deroga di quanto indicato all’art. 91, il comma di cui alla lettera b) deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:
“b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di ri- sarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente, non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle ta- belle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro.”
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GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA
ART. 91
GARANZIA FACOLTATIVA - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente al massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capi- tale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste:
xxxxxxxxxx dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni
che hanno comportato un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vi- gore alla data di accadimento del sinistro.
b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di ri-
a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipen- denti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge; non costituisce tuttavia motivo di decadenza dell’assicurazione l’eventuale inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò sia dovuto ad ine- satte interpretazioni delle norme vigenti in materia e detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali deve rispondere.
Ai fini della presente garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.
L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione dell’assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e ve- rificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
c) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della ga- ranzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
d) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Fermo il massimale convenuto in polizza per la garanzia R.C.O., la stessa è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall’INAIL.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia pro- fessionale precedentemente indennizzata;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresen- tanti legali dell’attività assicurata;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresen- tanti legali dell’azienda assicurata.
La presente esclusione n. 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al mo- mento in cui, per porre rimedio alla situazione, siano intrapresi accorgimenti che possono es- sere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli
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SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE COMMERCIO
sullo stato degli stabilimenti dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Fermo, in quanto compatibile, quanto previsto dall’art. 93, l’Assicurato ha l’obbligo di denun- ciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella ga- ranzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi
al caso denunciato.
ART. 92
GARANZIA FACOLTATIVA - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unita- mente al massimale.
Gli artt. 82) e 84) si intendono abrogati e sostituiti agli effetti contrattuali dal presente.
La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di pro- prietario del fabbricato descritto in Polizza (mod. 220035).
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere.
a) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
b) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
d) derivanti dall’esercizio, nel fabbricato descritto in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inqui- lini o condomini e/o loro familiari;
e) derivanti da ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, lavori di manutenzione straordi- naria, salvo il caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di committente.
L’assicurazione non comprende i danni:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- dall’evento siano derivati a carico del danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gra- vissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
f) da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture acci- dentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
a condizione che:
In tale ipotesi la garanzia è operante
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per cia- scun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19 del settore A - INCENDIO).
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IN CASO DI SINISTRO
SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 93
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
a) Agli effetti dell’assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mor- tale o di notevole gravità, per tutti i danni provocati a terzi, compresi i dipendenti non sog- getti all’assicurazione obbligatoria (INAIL), i lavoratori somministrati ed i lavoratori occasionali;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari rela- tivi al sinistro, adoperandosi per l’acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la So- cietà lo richiede, per un componimento amichevole;
- astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
b) Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O. e Malattie Pro- fessionali) l’Assicurato deve:
- fare denuncia alla Società entro 5 giorni, preceduta da telegramma se il sinistro è mor- tale o di notevole gravità, di tutti gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali acca- duti ai dipendenti dell’Assicurato, compresi i lavoratori parasubordinati.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei dipendenti (infortunati o che hanno contratto la malattia profes- sionale) e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
- dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dai dipen- denti, compresi i lavoratori parasubordinati, o loro aventi diritto, nonché dall’INAIL o dal- l’INPS, per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi delle normative di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbli- gatoria sia l’infortunio denunciato o la malattia professionale insorta; quando sia in corso procedimento penale, l’Assicurato si impegna ad acquisire atti e documenti ed a trasmet- terli alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
ART. 94
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
definizione del danno,
può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della
La Società
la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalen- dosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
si riferisce la domanda.
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicu- rato
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese in- contrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LSTRE, E - RESPONSABILITÀ CIVILE
COMMERCIO
NORME COMUNI AI SETTORI
A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E – RESPONSA- BILITA’ CIVILE
ART. 95
Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di € 1.000,00
(mod. 220035).
La franchigia di cui al testo che segue è operante solo se espressamente richiamata in polizza
tura Lastre ed E - Responsabilità Civile)
(valida per i settori A- Incendio, B - Elettronica, C - Furto, D - Rot-
FRANCHIGIA ASSOLUTA
che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata.
Si intendono del pari elevate a tale importo, se inferiori, tutte le franchigie o i limiti di minimo degli scoperti espressi in cifra fissa per le garanzie/condizioni che li prevedono.
Nel caso di garanzie/condizioni che prevedono già l’applicazione del solo scoperto, la franchi- gia in questione dovrà intendersi quale limite di minimo.
Restano, peraltro, invariate le franchigie che prevedono importi pari o superiori, nonché quelle espresse in giorni o in percentuale.
Restano, inoltre, escluse dall’applicazione della franchigia in questione le garanzie i cui limiti d’indennizzo sono uguali od inferiori ad € 1.000,00.
(mod. 220035).
La franchigia di cui al testo che segue è operante solo se espressamente richiamata in polizza
stre ed E - Responsabilità Civile)
(valida per i settori A - Incendio, B - Elettronica, C - Furto, D - Rottura La-
ART. 96 FRANCHIGIA ZERO
Le franchigie che prevedono importi inferiori od uguali ad € 250,00 devono intendersi abrogate.
in giorni o in percentuale.
Restano, peraltro, invariate le franchigie che prevedono importi superiori, nonché quelle espresse
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SETTORE F – TUTELA LEGALE
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 97
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Premessa
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia con sede in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX), in se- guito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente ai seguenti recapiti:
- telefono 000.0000000,
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557,
- indirizzo e-mail invio denunce di sinistro xxxxxxx@xxxx.xx,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Tutela Legale autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato / Contraente la denomina- zione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).
Le garanzie di tutela legale valgono per:
- Società di persone: l’Azienda, i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i fa- miliari del titolare d’Impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori del- l’Azienda Assicurata / Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Società di capitale: l’Azienda, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata / Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: l’Azienda, il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Assicurato / Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
La Società, avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto ed indicato in Polizza (mod. 220035), assicura la Tutela Le- gale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la di- fesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato / Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in Polizza (mod. 220035) anche in qualità di utenti del web e di social e media network. Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all’immobile, indicato in Polizza (mod. 220035), ove l’Assicurato / Contraente esercita l’attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unica- mente a favore dell’Assicurato / Contraente.
Le garanzie valgono nei seguenti casi:
1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del pro- cedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la
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pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network;
2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall’Assicurato / Con- traente sempreché il valore in lite sia superiore ad € 200,00.
Sono inoltre comprese le seguenti controversie contrattuali relative:
- all’acquisto via web di beni e Servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico)
- alla fornitura del servizio di connessione Internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web;
- alla fornitura del servizio di gestione del sito web del Contraente;
- alla registrazione del dominio web del Contraente.
La prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato / Contraente;
3. sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato / Contraente;
4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l’Assicu- rato / Contraente esercita l’attività purché identificati in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato / Contraente;
5. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. A parziale deroga dell’art. 99 lettera a) sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contrav- venzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in mate- ria fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
La prestazione opera in deroga all’art. 99 lettere a) ed e);
6.
7. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di
€ 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di
€ 10.000,00.
L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o ana- loghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli in- teressi al tasso legale corrente;
8. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente art. 97 e/o dalle Garanzie Facoltative, qualora operanti. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sop- portate dall’Assicurato.
Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri:
a. le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita.
Sono inoltre comprese le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione
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costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto pre- visto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di di- ritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’am- bito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni eredita- rie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
b. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’As- sicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 103 comma 4;
c. le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’art. 103 comma 5;
d. le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
e. le spese di giustizia;
f. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
g. le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
x. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
i. il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima.
j. le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
x. le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
l. le spese dell’arbitro sostenute dall’Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
m. le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito di procedi- mento penale a carico della controparte;
n. le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente compe-
tente ai sensi dell’art. 101 comma 3.
ART. 98
DELIMITAZIONI DELLE GARANZIE PRESTATE
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, relative alla registrazione degli atti
giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
2. La Società non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
1. L’Assicurato è tenuto a:
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ART. 99 ESCLUSIONI
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od im- piego di sostanze radioattive;
c) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori di società;
d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all’art. 97 punto 6;
f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
h) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
i) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni ef- fettuati dall’Assicurato / Contraente nell’esercizio della Sua attività;
j) per contratti di compravendita di immobili;
k) limitatamente all’Art. 97 punto 4 per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili ed alla loro costruzione ex novo; in quest’ultimo caso restano anche escluse le con- troversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
l) per controversie relative all’affitto d’azienda;
m) per controversie contro la Società e/o ARAG.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 100
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
sicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.
in presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso as-
abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto;
il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo
ficarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
il momento del veri-
- per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali -
- per tutte le restanti ipotesi -
-
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità dell’assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risar- cimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- a deroga di quanto previsto dall’art. 6, trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicu- razione, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicu- rativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende ope- rante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà per-
tanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
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3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del- l’assicurazione e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del- l’art. 101, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicu- rativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri in- sorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anzichè dalla cessazione della polizza precedente.
unico caso assicurativo:
dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risolu-
zione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
5. Si considerano a tutti gli effetti come
- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un me- desimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e il relativo mas- simale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esso risultassero non impiegate, le stesse verrebbero re- distribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.
ART. 101
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicura- tivo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indican- dolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
ART. 102
FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTA- ZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i parti- colari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile in- formazione e procurare i documenti necessari.
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ART. 103
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario compo- nimento della controversia.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia ci- vile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei ter- mini dell’art.101.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Pro- cedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della ver- tenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
ART. 104
RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
ART. 105
ESTENSIONE TERRITORIALE
stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove pro- cedere, si trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trat- tati nei Paesi dell’Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.
in Europa o negli
Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono
ART. 106
DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220035).
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla So- cietà entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il mag- gior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del nu- mero degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto originariamente dichiarato.
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GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 107
GARANZIA FACOLTATIVA “ 1” - PACCHETTO SICUREZZA
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
Le garanzie previste all’art. 97 vengono prestate all’Assicurato / Contraente per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti
in misura non inferiore a € 250,00.
dell’Assicurato / Contraente.
Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative e/o regolamentari:
1. D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Le garanzie vengono prestate all’Assicurato / Contraente a tutela dei diritti dei propri ad- detti, in qualità di:
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.
Le garanzie valgono anche qualora l’Assicurato / Contraente, in relazione all’attività eserci- tata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 99 lettera a) per la materia ammini- strativa.
2. D.LGS. 193/07 RELATIVO AI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 99 lettera a) per la materia ammini- strativa.
3. D.LGS. 152/06 – CODICE DELL’AMBIENTE E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRA- ZIONI
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 99 lettera a) per la materia amministra- tiva e in deroga all’art. 99 lettera f).
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4. D.LGS. N.196/03 - TUTELA DELLA PRIVACY
Le garanzie vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assi- curativi che siano connessi allo svolgimento di attività previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003. Assicurati:
- il Titolare, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti dell’Assicurato / Contraente de-
signati per iscritto ai sensi degli art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.
a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obbli-
Garanzie
Le garanzie vengono prestate
ghi relativi alla notificazione del trattamento all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 37 e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:
xxxxx, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della
nel solo caso di assolu-
- DIFESA PENALE, sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D.Lgs. n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG
sentenza. La presente garanzia opera in deroga all’art. 99 lettera e);
- DIFESA AMMINISTRATIVA, sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, se- gnalazioni e ricorsi. La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 99 lettera a) per la materia amministrativa;
- DIFESA CIVILE, sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso
l’art. 1917 Codice Civile.
in cui siano adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi del-
5. D.LGS. 231/2001
Le garanzie previste dall’art. 97 vengono prestate, in deroga all’elenco dei soggetti assicu- rati di cui all’art. 97 e in deroga all’art. 99 lettera a), per le spese sostenute:
- dall’Azienda Assicurata / Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di il- leciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell’Azienda As- sicurata / Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01.
Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all’art. 97 punto 6.
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – GARANZIA FACOLTATIVA “1” - PACCHETTO SICUREZZA
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
per insorgenza del caso assicurativo si intende:
A parziale deroga dell’art. 100 si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalla presente Ga- ranzia Facoltativa “1” - Pacchetto Sicurezza,
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice,
insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti
La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed
o loro dimissioni dal-
l’Azienda Assicurata / Contraente.
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ART. 108
GARANZIA FACOLTATIVA “2” - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La tolleranza di cui all’art. 106 si intende elevata da 1 a 3 addetti.
ART. 109
GARANZIA FACOLTATIVA “3” - VERTENZE CON I CLIENTI
(artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile)
decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da
titoli esecutivi (art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata
effettuate
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035). Le garanzie vengono prestate all’Assicurato / Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effet- tuate dall’Assicurato / Contraente.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state
. ARAG, accertata la regolarità della denuncia del caso assicurativo, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuo- vendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
e per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Italia, Città del Vati-
La presente condizione viene prestata con il limite di due denunce per ciascun anno assicura- tivo
xxxx e Repubblica di San Marino.
La prestazione opera in deroga all’art. 99 lettera i).
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SETTORE G - ASSISTENZA COMMERCIO
SETTORE G - ASSISTENZA
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 110
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Premessa
L’erogazione delle prestazioni di assistenza è stata affidata dalla Società alla struttura organiz- zativa di Europ Assistance Service S.p.A.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si ri-
serva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi di Assi- stenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata al Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).
La Società alle condizioni ed entro i limiti di seguito riportati, si obbliga a prestare all’Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, le prestazioni sottodescritte.
1. INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’
Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Strut- tura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell’azienda provocato da una rottura, un’otturazione o un gua- sto di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancanza d’acqua nell’azienda, che non derivi da interruzione della fornitura da parte del- l’ente erogatore;
- per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), per i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’azienda e per i sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
La prestazione non è dovuta:
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
2. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell’azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell’azienda, provocato da una rottura, un’otturazione o un guasto, di tubature fisse dell’impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell’azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mo-
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bili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell’azienda e a sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
3. INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell’azienda a monte del contatore.
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
zione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripara-
fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
Qualora presso l’azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente la Struttura Organizza- tiva provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodo- pera
4. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA
Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:
fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
Qualora presso l’azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interrut- tori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Or- ganizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 Kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo del- l’intervento
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del luogo di lavoro a monte del contatore
.
5. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impos- sibile l’accesso ai locali dell’azienda;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell’azienda.
La prestazione è operante esclusivamente per i seguenti casi:
zione.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la ripara-
a fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro.
Qualora presso l’azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodoper
6. INVIO DI UN SORVEGLIANTE
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo
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SETTORE G - ASSISTENZA
COMMERCIO
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Or-
ganizzativa e l’Istituto di Vigilanza.
di € 250,00 per sinistro.
7. RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1., 2., 3., 4., 5. e 6., oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti van- dalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la pro- pria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le re- lative spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 250,00.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l’Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’ade-
guata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
ART. 111
NORME CHE REGOLANO LE ASSISTENZE
Ogni prestazione viene fornita fino ad un massimo di tre volte per ciascun tipo per ogni anno di validità della polizza.
1. Rimangono a carico dell’Assicurato tutti i costi inerenti il materiale di consumo necessario per le riparazioni relative alle prestazioni di cui ai punti 1., 2., 3., 4., 5. dell’art. 110.
2. Sono a carico dell’Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti dell’azienda inte- ressate dall’intervento di assistenza.
3. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni relative alla polizza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compen- sazione.
4. La garanzia opera nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San
Marino.
ART. 112 ESCLUSIONI
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di van- dalismo;
c) dolo dell’Assicurato.
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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ART. 113
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Per usufruire delle prestazioni indicate all’art 110, il Contraente (o l’Assicurato) deve contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 – utilizzando i seguenti re- capiti:
• Numero verde gratuito: 800.713.974 (dall’Italia)
• Numero telefonico raggiungibile da ogni paese: +39. 00.00.00.00.00 (dall’Italia o dall’estero)
• Numero di fax: +39. 00.00.00.00.00
• E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla inte- gralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che inter-
verrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso del- l’assistenza.
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SETTORE H – CYBER RISK
LE GARANZIE: PRESTAZIONI, LIMITI E VALIDITA’
ART. 114
FORMULA DI COPERTURA – BASE
Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata / massimale.
Si intendono operanti esclusivamente le garanzie di cui alle lettere:
H1 - Ripristino dei Dati H4 - Estorsione Cyber
di cui all’art. 116 – Oggetto dell’assicurazione.
ART. 115
FORMULA DI COPERTURA – COMPLETA
Tale formula di garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla somma assicurata / massimale.
Si intendono operanti esclusivamente le garanzie di cui ai punti:
H1 - Ripristino dei Dati
H2 - Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali H3 - Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali
H4 - Estorsione Cyber
H5 - Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete
di cui all’art. 116 – Oggetto dell’assicurazione.
ART. 116
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a risarcire / indennizzare all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata in- dicata in polizza (mod. 220035), di quanto di seguito stabilito e non espressamente escluso.
H1 - Ripristino dei Dati
La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicu- rato, a seguito di un Danno causato da un Attacco informatico, per ripristinare i Dati, ripor- tandoli nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco informatico.
Tali spese sono quelle relative:
- al ripristino dei Dati e dell’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato;
- alla decontaminazione dal Malware del Sistema informatico dell’Assicurato;
- ai servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;
- all’attività di Xxxxxxx.
H2 - Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, de- terminata da
- un Danno a, o un Furto di
- un accesso non autorizzato a
- la divulgazione a Terzi non autorizzati di Dati sensibili e/o Personali contenuti nel Sistema in- formatico dell’Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un Attacco Informatico.
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H3 - Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali La Società indennizza le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall’Assicu- rato, a seguito di un Attacco informatico, per:
- le attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’Evento assicurato in riferi- mento ad una Richiesta di risarcimento relativa al punto H3 e H5.
- ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati (come, a titolo di esempio non esaustivo, i costi di notifica, relativamente ad una viola- zione della Privacy, ad Organi di controllo o ad individui);
- i servizi di monitoraggio del credito, del furto d’identità, dei social media, previo con- senso scritto della Società.
H4 - Estorsione Cyber
La Società, previa approvazione dalla stessa, indennizza le spese necessariamente e ragione- volmente sostenute dall’Assicurato per contrastare una Estorsione Cyber.
Tali spese sono quelle relative:
- al ripristino dei Dati e dell’accesso al Sistema informatico dell’Assicurato;
- alla decontaminazione da Malware del Sistema informatico dell’Assicurato;
- ai servizi di pronto intervento informatico, forniti dal Service provider;
- all’attività di Xxxxxxx.
H5 - Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte di Terzi per
- un Danno o un Furto subito dal Sistema informatico di Xxxxx;
- un attacco D.o.S. subito dal Sistema informatico di Terzi;
- un danno ai beni di Terzi;
causato direttamente da un Atto doloso o da un Malware che abbia colpito il Sistema infor- matico dell’Assicurato.
Le garanzie di cui ai punti H2 e H5 sono prestate previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di €1.000,00.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dal presente Settore di garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia.
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comu- nicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rim- borsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 117
QUALIFICA DI “TERZI”
Limitatamente alle garanzie di cui ai punti H2 e H5 non sono considerati “terzi”:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui stabilmente convivente;
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b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori,
i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla let- tera a);
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
ART. 118 ESCLUSIONI
L’assicurazione non copre:
1) le richieste di risarcimento derivanti da Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività;
2) le Richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
3) i danni dovuti a dolo dell’Assicurato e dei Dirigenti e amministratori;
4) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in ef- ficienza del Sistema informatico dell’Assicurato;
5) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il con- trollo dell’Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider;
6) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di Terrorismo, guerra;
7) i danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in oc- casione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
8) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettro- magnetica;
9) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, con- taminanti o inquinanti;
10)i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato;
11)i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell’Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare;
12)i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza;
13)i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell’Assi- curato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo;
14)i danni dovuti a un Errore di programmazione; 15)multe o sanzioni di qualsiasi natura;
16)l’ammontare di eventuali riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una Estorsione cyber; 17)i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni com-
merciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo;
18)i xxxxx conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing provider; 19)i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell’Assicurato; 20)i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte;
21)i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali; la presente esclusione non si applica alla garanzia di cui al punto H2 – Responsabilità derivante da vio- lazione della privacy;
22)i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi; 23)i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider;
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24)i danni relativi a responsabilità contrattuali;
25)i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono es- sere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato;
26)i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Xxxxx, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato;
27)i danni derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell’esercizio dell’attività svolta dall’Assi- curato.
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 119
ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio Italiano, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI ART. 120
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A.Requisiti minimi di sicurezza informatica per l’operatività della garanzia
Le garanzie del presente settore sono operanti a condizione che l’Assicurato:
a) effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicuri che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
b) installi, mantenga costantemente attivato e aggiorni un software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
c) protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l’aggiorna- mento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 12 carat- xxxx inclusi caratteri alfanumerici), la configurazione del Sistema informatico e del firewall.
d) utilizzi reti wireless protette da password e tecnologia WPA2
e) utilizzi un sistema operativo ancora oggetto di periodico aggiornamento da parte della soft- ware-house licenziante, al momento della stipula del contratto.
Nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili l’Assicurato deve, inoltre, proteg- xxxx il Sistema informatico prevedendo:
f) che l’apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti;
g) che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell’apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti l’attività prestata dall’Assicurato siano protetti con sistemi di criptazione.
h) che sia inibito il caricamento automatico di supporti di memorizzazione esterna;
i) che l’eventuale connessione Bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l’appa- recchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature espli- citamente autorizzate
Si precisa, infine, che al fine di ricevere l’erogazione della prestazione, deve essere attiva la con- nessione con una rete informatica (internet).
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B.Inizio e termine delle garanzie di cui ai punti H2 e H5 dell’art. 116 – Oggetto del- l’assicurazione
L’ assicurazione di cui ai punti H2 e H5 dell’art. 116 – Oggetto dell’assicurazione vale per le ri- chieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di effica- cia dell’assicurazione stessa, purché conseguenti ad Eventi Assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell’assicurazione.
La garanzia è prestata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile sulla base delle di- chiarazioni rese dall’assicurato di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di essere a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di atti, fatti o circostanze che pos- sano comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
C. Outsourcing provider
Qualsiasi Evento assicurato la cui origine derivi da un Outsourcing provider, viene considerato assicurato, se non altrimenti escluso, come se tale evento avesse origine dal Sistema informa- tico dell’Assicurato.
IN CASO DI SINISTRO ART. 121
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Con-
traente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accer- tamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Il risarcimento/indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non
nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 122
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società può avere accesso e ispezionare i locali, gli archivi, il Sistema informatico e la Rete, dell’Assicurato e di qualsiasi Outsourcing provider, in qualsiasi ragionevole momento.
L’Assicurato deve inoltre fornire alla Società tutte le informazioni, pertinenti e rilevanti, che la Società stessa gli richieda.
L’esercizio di tale diritto non fa venire meno alcuno degli obblighi esistenti a carico del Contra- ente e dell’Assicurato.
ART. 123
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve comunicare:
a) al Service provider e/o alla Società qualsiasi Evento assicurato, reale o presunto, che potrebbe comportare un risarcimento / indennizzo ai sensi della presente Polizza.
b) alla Società, qualsiasi Circostanza che possa ragionevolmente dare origine a una Richiesta di Risarcimento, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una Richie- sta di Risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima del potenziale danno; in tal caso la Società, laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Xxxxxxx, considera qualsiasi Richiesta di Risarcimento che tragga origine da tali Circostanze come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l’As-
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sicurato o il Contraente hanno trasmesso alla Società la predetta comunicazione di Circo-
stanze.
- In caso di Sinistro deve:
a) fornire prova dell’Evento assicurato;
b) adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo gli effetti del- l’Evento assicurato;
c) fare tutto quanto possibile e necessario per stabilire la causa e l’entità del Danno;
d) conservare e mettere a disposizione della Società e/o del Service provider l’Hardware, il software e i Dati colpiti dall’Evento assicurato;
e) rispettare tutte le raccomandazioni fatte dalla Società e/o dal Service provider.
- non deve ammettere responsabilità, quantificare, pagare o respingere, qualsiasi Xxxxxx- sta di risarcimento senza il previo consenso scritto da parte della Società;
- deve fornire la massima collaborazione possibile nelle indagini, nella difesa e nella de- finizione del Sinistro;
- deve avvalersi degli avvocati indicati dalla Società.
- In caso di Sinistro da Estorsione Cyber deve inoltre:
a) fare tempestivamente, entro i 5 giorni successivi, denuncia scritta alla Polizia postale di es- sere vittima di Estorsione Cyber;
b) non deve portare a conoscenza di alcuna persona – con l’eccezione delle persone che ne hanno diritto – l’esistenza della garanzia H4 Estorsione Cyber.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
L’Assicurato deve inoltre consentire alla Società l’autorità a negoziare qualsiasi accordo o pro- cedimento legale nei confronti di Xxxxx.
ART. 124
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società, limitatamente alle garanzie H2 e H5, può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicu- rato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese in- contrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 125
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagerano dolosamente l’ammontare del Danno, adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano dolosamente le tracce del Sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto al risarcimento/indennizzo.
ART. 126
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere
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tenuta a pagare a titolo di indennizzo / risarcimento somma maggiore di quella assicurata, ed
indicata in polizza, per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 127
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO / RISARCIMENTO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la
necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento del indennizzo / risarcimento
entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato
solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni di cui all’art. 118 - Esclusioni.
ART. 128
SERIE DI EVENTI ASSICURATI
Una serie di Eventi assicurati, derivanti da una medesima causa, sarà considerata come fosse un unico Evento assicurato, con data di accadimento pari alla data di accadimento del primo evento della serie.
ART. 129 RIPARAZIONE DIRETTA
L’Assicurato in caso di attacco informatico, e limitatamente alle garanzie H1 e H4 dovrà rivol- gersi direttamente a DXC Technology Italy s.r.l. con sede legale in via Famagosta 75, 20142 Mi-
lano, in seguito denominata Service Provider, al seguente recapito:
- numero verde 800.569.678, in funzione dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21. L’Assicurato dovrà avere cura di comunicare le seguenti informazioni:
- Numero di polizza,
- Nome della Società,
- Nome / Ragione sociale del Contraente,
- Partita IVA,
- Nominativo del contatto di riferimento (incluso ruolo/mansione, recapito telefonico o email,
orari in cui può essere ricontattato),
- descrizione sommaria dell’incidente (elementi noti e visibili, data/ora presunta di accadi-
mento) e dei devices coinvolti (sistema operativo, modello, antivirus) e verifica dei “Requisiti minimi di sicurezza informatica per l’operatività della garanzia” di cui alla lettera A. dell’art.
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- verifica della possibilità di accesso ai sistemi coinvolti (disponibilità delle credenziali di ac-
cesso, presenza del software di collegamento remoto installato).
Il Service Provider verificata l’operatività della garanzia provvederà, attraverso una serie di do- mande telefoniche, a verificare se si tratta effettivamente di attacco informatico e, in caso af- fermativo, valuterà il tipo di intervento da effettuare.
L’intervento potrà essere effettuato, ad insindacabile giudizio del Service Provider e della Società, tramite:
- telefono (dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 21)
- accesso da remoto (via internet) al sistema informatico dell’Assicurato, per il quale l’Assi-
i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)
curato stesso s’impegna a rilasciare autorizzazione all’accesso (dal lunedì al venerdì, esclusi
- in luogo, con invio di tecnici specializzati presso l’attività assicurata indicata in polizza (dal
lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9 alle ore 18)
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Al termine dell’intervento il Service Provider emetterà una fattura nei confronti della Società, che valutata l’indennizzabilità del danno pagherà l’indennizzo dovuto al Service Provider, entro il li- mite della somma assicurata indicata in polizza, senza alcun esborso a carico dell’Assicurato. Tale pagamento estinguerà il debito dell’Assicurato verso il Service Provider nonché quello della Società verso l’Assicurato, per l’indennizzo dovuto, con effetto liberatorio nei confronti dell’As- sicurato.
Se l’importo dell’intervento dovesse essere superiore alla somma assicurata indicata in polizza il Service Provider e la Società garantiranno l’intervento fino a concorrenza di quest’ultima.
(La Società, lasciando invariati la portata ed i limiti delle prestazioni garantite, si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società di gestione dei servizi tec- nici e di consulenza autorizzata ai termini di legge. In tal caso, verrà prontamente comunicata all’Assicurato / Contraente la denominazione di tale società, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto).
Dati aggiornati a Luglio 2017
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mod. 250150 - ed. 07/2017
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