redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle...
ALLEGATO B
alla Determinazione a contrattare
P R O G E T T O
redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
LOTTO 2
• SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO AI BAMBINI E ALLE BAMBINE DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
(CPV 80110000-8) (CIG 566532888E)
CONTENUTI DEL PROGETTO Pagine
• Elenco dei contenuti 1
• Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al CONTESTO in cui è inserito il servizio - LOTTO 2
2-5
•
• Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la SICUREZZA di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81- LOTTO 2 – DUVRI Servizio di Sostegno educativo nelle Scuole dell’Infanzia Comunali
• Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b) art 279 – LOTTO 2;
• Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio LOTTO 2;
6-9
10-11
12-13
• Capitolato Speciale d’Appalto- LOTTO 2 14-32
• Schema di contratto – LOTTO 2 33-39
• Requisiti di partecipazione alla gara e Criteri e sub criteri di valutazione delle offerte LOTTO 2
• Elenco degli allegati in formato elettronico al Progetto-LOTTO 2:
1) Linee Guida “Bambini, Scuola, Salute”
2) X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129).
40-42
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO
IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO1
1 La Relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio oggetto di appalto costituisce apposita sezione del documento “Progetto-Lotto 2” redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI SEZIONE I
• Contesto normativo specifico
fonte: Regolamento Comunale Scuole Infanzia approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 72/2001; cosa dispone: stabilisce i principi fondamentali in materia di Scuola comunale dell’infanzia chiamata a concorrere “nell’ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini dai 3 ai 6 anni di età, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale” .
L’AC ribadisce che la scuola dell’infanzia è “aperta a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età” e che, in presenza di bambini portatori di handicap l’AC garantisce “in aggiunta, l’insegnante di sostegno”, come stabilito all’art 9 del citato regolamento comunale; inoltre nell’ambito dei criteri di accesso la presenza di handicap costituisce punteggio per l’ammissione alla scuola dell’infanzia.
In nota al regolamento si precisa che con handicap si intende riferirsi alla diversa abilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
fonte: la Deliberazione Giunta Comunale del 30/7/2010 n. 158 con la quale sono stati approvati l’Accordo di Programma per l’integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di disabilità e relativi allegati “Le linee guida assistenza all’autonomia in ambito scolastico” e “Protocollo per la somministrazione dei farmaci”, in attuazione del sistema integrato previsto dalle citate Leggi n. 328/2000 e L.R.T. n. 41/2005, sottoscritto anche dal Comune di Pisa con gli Enti pubblici interessati all’integrazione scolastica di persone diversamente abili nella provincia applicabile alla scuola dell’infanzia;
cosa dispone: all’articolo 1 dell’Accordo si precisa che le finalità dell’intesa sono :”di condividere iniziative che realizzino l’integrazione degli alunni disabili tra famiglia, scuola e società. La Provincia, i Comuni, le Aziende sanitarie locali, le Società della Salute e la Scuola collaborano all’attuazione delle iniziative atte a favorire l’integrazione degli alunni disabili nel territorio, assicurando, per la parte di rispettiva competenza, gli interventi finanziari necessari per garantire gli impegni assunti, nei limiti delle proprie risorse di bilancio. Le finalità del presente accordo verranno perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
1. assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione sociale degli alunni/studenti disabili nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle attività extrascolastiche;
2. realizzare progetti educativi integrati che rispondano ai bisogni specifici della persona nell’ambito della scuola, della formazione professionale, del lavoro e delle relazioni sociali;
3. riconoscere l’alunno in situazione di disabilità come “soggetto di diritto” e fruitore di servizi e la sua famiglia interlocutore unico costituzionalmente deputato a tutela dei diritti dell’alunno, salvo provvedimenti diversi da parte dell’autorità giudiziaria;
4. considerare requisito indispensabile il coinvolgimento della famiglia e la sua partecipazione al processo educativo e riabilitativo;
5. promuovere un intervento coordinato e globale mediante un rapporto di collaborazione tra scuola, servizi socio-sanitari, educativi e famiglia;
6. favorire la continuità educativa all’interno del percorso scolastico e nelle relazioni con le attività extrascolastiche;
7. riferire l’handicap a disabilità di natura prevalentemente fisica, psichica o sensoriale clinicamente accertabile e certificabile;
8. rafforzare l’impegno per il superamento delle barriere architettoniche ancora presenti nelle strutture scolastiche che, di fatto, impediscono l’accesso e/o la fruibilità agli alunni/studenti disabili;
9. promuovere in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale le attività di aggiornamento comune e in rete tra le istituzioni firmatarie del presente accordo.”
Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla richiamata DGC 158/2010 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Pisa.
fonte: la legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”
cosa dispone: detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e prevede interventi volti a favorire integrazione scolastica della persona diversamente
abile, nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati e prevede altresì che per il raggiungimento di questi obiettivi gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare gli accordi di programma;
fonte: la legge 8 novembre 2000, n. 328. "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e la Legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n.41” Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”
cosa dispone: detta le disposizioni attuative del sistema integrato;
• Il Comune di Pisa
Il Comune di Pisa, in attuazione della Legge n. 104/92 e della normativa regionale sopra richiamata, da anni sostiene la frequenza dei bambini/e diversamente abili inseriti nelle scuole d’Infanzia e negli asili nido comunali, sia a gestione diretta che a gestione indiretta.
A base di gara vi è il sostegno nelle Scuole dell’Infanzia comunali a gestione diretta che riguarda le seguenti strutture educative per la prima infanzia:
Scuola Infanzia Comunale Paritaria “X. Xxxxxx”, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Scuola Infanzia comunale Paritaria “ M. Montessori”, Via Bellini, Pisa
Scuola Infanzia Comunale Paritaria “ X. Xxxxxxxxxx” Xxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxx
Le scuole d’Infanzia sopra menzionate hanno acquisito nell’a.s.2000/2001 lo status di “ paritarie “ ai sensi della
L. 62/2000 , sono pertanto soggette a normative e adempimenti specifici.
• Indicatori di contesto sul numero di bambini/e disabili e ore di sostegno nelle scuole dell’infanzia comunali a gestione diretta
a.e. 2011/2012 SCUOLA DELL’INFANZIA | n. bambini assistiti | n. insegnanti di sostegno | Dettaglio ore settimanali di sostegno complessive |
AGAZZI | 2 | 2 | 45 |
MONTESSORI | 4 | 3 | 75 |
CALANDRINI | 3 | 2 | 47,30 |
Totale | 9 | 7 | 167,30 |
a.e. 2012/2013 SCUOLA | n. bambini | n. insegnanti di | Dettaglio ore settimanali di sostegno |
DELL’INFANZIA | assistiti | sostegno | complessive |
AGAZZI | 3 | 3 | 63 |
MONTESSORI | 4 | 3 | 85 |
CALANDRINI | 3 | 2 | 45 |
Totale | 10 | 8 | 193 |
a.e. 2013/2014: periodo settembre – dicembre 2013
SCUOLA DELL’INFANZIA | n. bambini assistiti | n. insegnanti di sostegno | Dettaglio ore settimanali di sostegno complessive |
AGAZZI | 4 | 3 | 63 |
MONTESSORI | 5 | 3 | 90 |
CALANDRINI | 2 | 1 | 30 |
Totale | 11 | 7 | 183 |
Le ore settimanali di sostegno al bambino/a (massimo 30h) vengono assegnate dalla Amministrazione comunale in base alla gravità della disabilità espressa dagli organi competenti della ASL e all’orario di frequenza del bambino/a.
La media di ore settimanali nell’ultimo triennio ( pari a 181,10 ore a settimana) rapportata alla media di bambini disabili presenti nel triennio (10 bambini) fornisce il dato storico della media di ore settimanali a bambino in 18,00 ore circa.
L’AC tenuto conto della misura massima di 30 ore di sostegno educativo settimanali previste a bambino, nonché della variabilità delle iscrizioni e dimissioni, stima il servizio di sostegno educativo a base di gara - Lotto 2, in un bisogno annuale pari a 5 bambini a 30 ore settimanali a bambino.
Linee guida del sostegno educativo:
Con l’approvazione delle graduatorie definitive dei bambini/e iscritti nelle scuole d’Infanzia comunali vengono individuati i bambini certificati ai sensi della L..104/92 e che usufruiranno del servizio.
In base alla gravità della disabilità, alla Diagnosi Funzionale ( redatta dallo Specialista) e all’orario di frequenza vengono assegnate dalla AC le ore settimanali di sostegno educativo, con un massimo di 30 ore,
L’Accordo di programma sopra citato, prevede di attivare il funzionamento dei Gruppi di Lavoro sul Caso (GLIC) almeno due volte l’anno.
Il gruppo è composto dall’insegnante di classe, di sostegno educativo, dagli specialisti dell’ASL che seguono il bambino/a, dall’Assistente all’autonomia, laddove presente, dai genitori del bambino/a disabile, da altri operatori coinvolti nel progetto.
Il GLIC ha il compito di:
• redigere il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
• programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione;
• assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato;
• predisporre la scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo.
Per le definizioni di GLIC, PDF, PEI si rinvia al Capitolato Speciale d’appalto-Lotto 2, sezione introduttiva dedicata a Termini e definizioni.
Per svolgere adeguatamente il servizio è necessario che l’Appaltatore acquisisca le informazioni relative alla disabilità dei bambini/e inseriti attraverso le certificazioni e l’analisi della Diagnosi Funzionale e che partecipi ai GLIC (Gruppi di Lavoro sul Caso) organizzati nelle strutture educative o in altre sedi ( Azienda USL, IRC Stella Maris….ecc.).
Il sostegno educativo deve svolgersi nel rispetto delle linee guida del progetto a base psico- motoria adottato dal Comune di Pisa nei Nidi d’Infanzia e nelle Scuole dell’infanzia comunali ove si svolgerà il sostegno oggetto di gara.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad integrare le attività di sostegno educativo, per quanto compatibili con la disabilità del bambino, con tutte quelle attività che caratterizzano il progetto psico motorio, tra le quali l’utilizzo della sala di psicomotricità.
Per le linee guida del progetto psico-motorio si rinvia alla Relazione di Contesto del Lotto 1.
Le attività che caratterizzano il servizio sono dettagliate nel Capitolato speciale d’appalto-Lotto2, art 1 al quale si rinvia.
SEZIONE II
RAPPORTO DI LAVORO-CLAUSOLA SOCIALE DI ESECUZIONE
In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l’espletamento dei servizi, qualora disponibili, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentale per i servizi oggetto di gara.
Ogni ulteriore informazione utile in merito all’oggetto dell’Appalto e agli oneri e obblighi connessi sono descritti negli atti di gara di cui è Progetto –Lotto 2.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, il RUP è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Istruttore Direttivo Amministrativo Direzione Servizi Educativi-Affari Sociali, mentre per la fase di gara la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx, Posizione organizzativa relativa all’Ufficio Gare.
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA
S I C U R E Z Z A
DI CUI ALL’ART 26, COMMA III, DEL D.LGS 9 APRILE 2008 N. 812 E SUE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
2 Il presente documento costituisce parte integrante del “Progetto-LOTTO 2” redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Il seguente documento viene redatto ai sensi dell’art. 279 I comma lett. b) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
▪ Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e sue modifiche ed integrazioni
Ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, il Comune di Pisa quale datore di lavoro committente, predispone il seguente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indica le misure da adottare per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro.
Il presente documento contiene, pertanto, le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori comunali, presso cui l’Appaltatore dovrà fornire i servizi oggetto di gara e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.
Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di riunione congiunta tra l’Appaltatore e l’AC. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto e andrà adeguato in funzione dell’evoluzione del servizi di cui trattasi
▪ Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza relativamente al Servizio di sostegno educativo nelle scuole dell’infanzia comunali a gestione diretta, come da DUVRI di seguito trascritto.
I costi complessivi della sicurezza relativamente all’appalto sono pari a euro 131,00 annui
D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
(Art. 26 D.Lgs. 81/08)
PREMESSA
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, attraverso il presente documento di valutazione che “contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze”, così come specificato al comma 3 dell’art. 26 D.Lgs. 81/08.
Appalto: Affidamento gestione Servizi Educativi Comunali: Servizio Sostegno educativo ai bambini diversamente abili inseriti nelle scuole dell’Infanzia Comunali.
Direzione Appaltante: Servizi Educativi del Comune di Pisa
Durata del Contratto: Settembre 2014/ giugno 2017
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DI APPALTO
Sostegno educativo ai bambini diversamente abili inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali. Il servizio comporta un numero di ore annue complessive stimato in 6.000 circa.
Considerato che il numero di bambini disabili può cambiare ogni anno , lo stesso potrà essere svolto anche per un numero di ore superiore o inferiore di 1/5 di quelle indicate in sede di gara, in considerazione del numero dei bambini disabili, della gravità dell’handicap, delle presenze/assenze, in tal caso l’impresa sarà impegnata a mantenere gli stessi patti e condizioni offerti nella stessa.
2. INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL’AMBIENTE IN CUI E’ CHIAMATO AD OPERARE L’APPALTATORE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
L’attività oggetto dell’appalto viene eseguita in edifici di proprietà comunale, in cui opera personale comunale insegnante. L’attività lavorativa viene svolta interamente all’interno delle scuole e riguarda attività educativa e di assistenza ai bambini nella fascia di età dai tre anni ai sei anni, dividendosi in una parte dedicata alle relazioni e al gioco ed una parte dedicata ai laboratori con uso di strumenti come colori, ecc.
I rischi evidenziabili riguardanti l’ambiente in cui viene chiamato ad operare l’appaltatore sono pertanto correlati alla struttura:
a. Rischio incendio : la valutazione del rischio incendio è presente agli atti per ogni edificio. Ogni sede è dotata di segnaletica di sicurezza, viene effettuata la manutenzione periodica e programmata dei mezzi estinguenti. Piano di emergenza e procedure di evacuazione presenti. Sono nominati gli addetti alla gestione dell’emergenza e primo soccorso, che hanno seguito apposito corso di formazione.
b. Rischio elettrico : viene effettuata la manutenzione periodica e programmata degli impianti di messa a terra. Sono segnalati gli interruttori elettrici generali ed apposti i consueti divieti.
c. Rischi derivanti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria: ogni attività di lavoro ordinario/straordinario dovrà svolgersi a seguito di accordo di coordinamento tra l’impresa aggiudicatrice, il responsabile della sicurezza ed il datore di lavoro dell’azienda committente.
Provvedimenti adottati in caso di interferenze: i lavori verranno eseguiti in orari diversi dall’attività scolastica.
Nel caso di lavori che prevedano interferenze con le attività, in particolare se comportino limitazioni all’accesso dei luoghi di lavoro, in periodi ed orari non in chiusura della scuola, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione e dovranno essere fornite le informazioni (accertare eventuali presenze di persone con asma, di immobilità, o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. L’I.A. preventivamente informata, deve avvertire il personale e attenersi alle indicazioni specifiche fornite. Provvedimento adottato: verrà informato tutto il personale, il quale dovrà attenersi alle indicazioni fornite.
d. Xxxxxxx inciampo e scivolamento: durante le attività di lavoro è possibile che si verifichino situazioni in cui la presenza di materiali vari (ad es. giochi di bambini, o arredi) possano causare inciampo o cadute; così come durante la pulizia dei locali o le ore dei pasti si possono verificare piccoli sversamenti di liquidi che possono essere causa di scivolamenti. Provvedimenti adottati: mantenimento delle condizioni di ordine, apposizione di idonea segnaletica in caso di lavaggio pavimenti, immediata rimozione di spandimenti/versamenti accidentali.
3. RISCHI DI INTERFERENZA
1. Rischio incendio
2. Rischio elettrico
3. Rischi derivanti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria 4. Rischio scivolamento
4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ATTUARE PER ELIMINARE I RISCHI DI INTERFERENZA
1. Rischio incendio: la ditta deve prendere visione della relativa planimetria dell’edificio con il percorso di esodo in caso di emergenza, conoscere le vie di fuga e le uscite di emergenza, conoscere la disposizione dei presidi di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori) e dei presidi di pronto soccorso ed i nominativi degli addetti all’emergenza.
2. Rischio elettrico: verifiche periodiche biennali dell’impianto di messa a terra da parte di organismo notificato DPR 462/01 a cura della I.A.; verifica semestrale impiantistica del differenziale e delle idoneità degli aspetti di sicurezza dell’impianto.
3. Rischi derivanti da attività di manutenzione ordinaria/straordinaria:
provvedimenti adottati: i lavori verranno eseguiti in orari diversi dall’attività scolastica, in caso contrario verrà informato tutto il personale, il quale dovrà attenersi alle indicazioni fornite.
4. Rischio scivolamento: impedire l’accesso ai locali da parte di terzi durante le operazioni di pulizia fino alla completa asciugatura; apporre apposita segnaletica indicante la presenza di pavimento bagnato; mantenimento delle condizioni di ordine; immediata rimozione di spandimenti/versamenti accidentali.
5. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
- fase 1: costo € 21,72 orario
- fase 2: costo € 0,00
- fase 3: costo € 0,00
- fase 4: costo € 0,00
- fase 5: costo € 0,00
TOTALE STIMA DEI COSTI Euro 131,00
CONCLUSIONI
Si precisa che il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08. In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l’appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze.
Si precisa che i costi della sicurezza per l’esercizio delle attività proprie dell’impresa rimangono a totale carico dell’ impresa (appaltatore) stessa, in applicazione agli obblighi e responsabilità loro previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Normativa di riferimento
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore
Il Dirigente Servizio Istruzione Dr.ssa Xxxxx Xxxxx
C A L C O L O D E L L A S P E S A
PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CON INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO3.
3 Il presente documento costituisce apposita sezione del “Progetto-LOTTO2” a base di agra redatto ai sensi dell’art. 279 I comma lett. c) del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
Il seguente documento viene redatto ai sensi dell’art. 279 I comma lett. c) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Il valore economico è quello descritto nel seguente quadro economico:
LOTTO 2
ANNI EDUCATIVI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (TRE ANNI)
LOTTO 2 | ||||
CPV 80110000-8 | ||||
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCUOLA INFANZIA COMUNALE: 5 bambini prezzo mensile a bambino € 2.550,00 + Iva 22% | ||||
TOTALI TRIENNIO | IMPORTO AL NETTO | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | IVA 22% su netto + oneri Duvri | TOT |
€ 382.500,00 | € 393,00 | € 84.236,46 | € 467.129,46 | |
VALORE STIMATO A BASE D’ASTA | € 382.500,00 | € 393,00 non soggetto a ribasso | € 382.893,00 |
P R O S P E T T O E C O N O M I C O E ONERI COMPLESSIVI4
4 Il Prospetto economico è parte integrante del “Progetto Lotto 2” a base di gara, redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
LOTTO 2
ANNI EDUCATIVI 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 (TRE ANNI)
LOTTO 2 | ||||
CPV 80110000-8 | ||||
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCUOLA INFANZIA COMUNALE: 5 bambini prezzo mensile a bambino € 2.550,00 + Iva 22% | ||||
TOTALI TRIENNIO | IMPORTO AL NETTO | ONERI DI SICUREZZA DUVRI | IVA 22% su netto + oneri Duvri | TOT |
€ 382.500,00 | € 393,00 | € 84.236,46 | € 467.129,46 | |
VALORE STIMATO A BASE D’ASTA | € 382.500,00 | € 393,00 non soggetto a ribasso | € 382.893,00 |
LOTTO 2 - RINNOVO | ||||
CPV 80110000-8 | ||||
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCUOLA INFANZIA COMUNALE: 5 bambini Prezzo mensile a bambino € 2.550,00 oltre Iva 22% | ||||
TOTALI RINNOVO BIENNIO | IMPORTO AL NETTO | ONERI DI SICUREZZA DUVRI non soggetti a ribasso | IVA 22% su netto + oneri Duvri | TOT |
€ 255.000,00 | € 262,00 | € 56.157,64 | € 311.419,64 | |
VALORE STIMATO A BASE D’ASTA | € 255.000,00 | € 262,00 non soggetto a ribasso | € 255.262,00 |
Costo stimato appalto Lotto 2, compreso rinnovo biennale: Euro 638.155,00 di cui € 655,00 per oneri di sicurezza Duvri per il quinquennio, al netto di iva al 22%.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO5
5 Il Capitolato Speciale d’appalto-Lotto 2 costituisce apposita sezione del “Progetto Lotto 2” redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
CAPITOLATO SPECIALE
Anni educativi 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
LOTTO 2
Termini e definizioni
Titolo I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Capo I Servizio di Sostegno educativo ai bambini diversamente abili inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali
ART 1. Tipologia delle attività
ART 2. Calendario e Orario di svolgimento del servizio di sostegno ART 3. Destinatari del sostegno educativo
Titolo II- OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Capo I Personale impiegato nel servizio
ART 4. Disposizioni generali relative al personale
ART 5. Rapporto di lavoro. Clausola sociale di esecuzione ART 6. Rapporto di lavoro. Altre disposizioni generali
ART 7. Rapporti numerici e inquadramento del personale impiegato nel servizio ART 8. Rapporti numerici- formulazione dell’offerta
ART 9. Requisiti del personale
ART 10. Norme comportamentali del personale ART 11. Trasmissione dati relativi al personale
ART 12. Variazioni e reintegri del personale. Disciplina delle sostituzioni ART 13. Documentazione richiesta all’Appaltatore
ART 14. Monitoraggio del servizio
ART 15. Completamento orario e formazione del personale ART 16. Tirocini
ART 17. Diritto di sciopero ART 18. Pronto soccorso
Capo II Obblighi assicurativi
ART 19. Responsabilità e Obblighi assicurativi
ART 20. Clausole essenziali da apporre alle polizze assicurative ART 21. Adempimenti e comunicazioni
ART 22. Ipotesi di risoluzione specifiche
Capo III Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
ART 23. Disposizioni generali ART 24. Disposizioni specifiche ART 25. Oneri di comunicazione
Capo IV Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie - Customer satisfaction
ART 26. Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie - Carta dei servizi
ART 27. Qualità e Customer satisfaction
Capo V Altre disposizioni relative al rapporto con l’utenza
ART 28. Rapporto con l’utenza
ART 29. Trattamento dei dati personali e riservatezza da parte dell’APPALTATORE
Titolo IV - ATTIVITA’ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Capo I Gestione delle iscrizioni ai servizi e corrispettivi
ART 30. Attività a carico dell’AC
ART 31. Trattamento dei dati personali e riservatezza da parte dell’AC ART 32. Corrispettivo dei servizi
ART 33. Riduzioni
Capo II Fase di pagamento e liquidazione
ART 34. Modalità di pagamento
ART 35. Specifiche tecniche della fatturazione ART 36. Revisione dei Prezzi
ART 37. Variazioni del contratto
Capo III Monitoraggio del contratto
ART 38. Disposizioni generali
ART 39. Oneri documentali per i controlli di conformità
Titolo V – ASPETTI CONTRATTUALI
ART 40. Subappalto
ART 41. Interruzione e/o sospensione del servizio
ART 42. Osservanza di leggi, regolamenti comunali e normative ART 43. Rinvio
Termini e definizioni
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per:
a) Bambino/i diversamente abile/bambino affidato: si intende riferirsi sia ai bambini che alle bambine che presentano una disabilità certificata in base alla Legge 104/1992;
b) Amministrazione Comunale di Pisa (AC):stazione appaltante;
c) Appaltatore: il soggetto giuridico risultato aggiudicatario del presente appalto;
d) Orario di servizio/frontale: le ore dedicate esclusivamente all’attività con i bambini;
e) Orario di lavoro: orario di servizio frontali più ore dedicate alle attività accessorie (ore a completamento dell’orario di servizio);
Relazione: è la relazione progettuale a base del servizio di sostegno e educativo nel quale l’Appaltatore, tenuto conto anche delle linee guida del progetto psico-motorio del Comune di Pisa, deve descrivere eventuali elementi di miglioramento sia rispetto alle attività oggetto del servizio, sia rispetto alla formazione e qualificazione del personale. Per le linee guida del progetto psico-motorio si rinvia alla Relazione di Contesto del Lotto 1.
f) Sala di psico o sala di psicomotricità: ambiente previsto nella strutturazione degli spazi di cui al Progetto psico-motorio del Comune di Pisa, descritto nella Relazione di Contesto del Lotto 1, al quale si rinvia.
g) Scuole comunali dell’infanzia: sono quelle descritte nella Relazione di contesto di cui è gara: Scuola Infanzia Comunale Paritaria “X. Xxxxxx”, Xxx Xxxxxxx, Xxxx
Scuola Infanzia comunale Paritaria “ M. Montessori”, Via Bellini, Pisa
Scuola Infanzia Comunale Paritaria “ X. Xxxxxxxxxx” Xxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxx
h) Sostegno educativo: è il servizio di sostegno avente ad oggetto attività di integrazione educativo- scolastica dei bambini diversamente abili inseriti nelle Scuole dell’infanzia comunali (a gestione diretta). Nel presente Lotto 2 si richiede all’Appaltatore di erogare il servizio nelle Scuole comunali dell’infanzia indicate nell’art. 1 e descritte anche nella Relazione di contesto di cui al Progetto –Lotto 2;
i) Gruppi di Lavoro sul Caso (GLIC): sono gruppi di lavoro previsti in materia di sostegno educativo/disabilità dall’Accordo di programma sottoscritto anche dall’AC. L’Accordo è citato nella Relazione di contesto di cui al Progetto a base di gara.
Il gruppo è composto dall’insegnante di classe, di sostegno educativo, dagli specialisti dell’ASL che seguono il bambino/a, dall’Assistente all’autonomia laddove presente, dai genitori del bambino/a disabile, da altri operatori coinvolti nel progetto. Il GLIC ha il compito di:
• redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) ed il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);
• programmare gli interventi in relazione ai bisogni rilevati e stabilire i criteri di valutazione;
• assicurare le verifiche circa l’efficacia del progetto individualizzato; Il GLIC deve avere periodicità di almeno due volte l’anno.
j) Profilo Dinamico Funzionale (PDF): è il documento in cui si prevede il livello di sviluppo del bambino disabile in tempi brevi e medi e le modalità di collegamento tra i progetti educativi. Indica il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno/studente in situazione di disabilità dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni) e deve evidenziare, fra le altre informazioni, le modalità di collegamento tra progetti educativi, progetti riabilitativi e progetti di socializzazione sia scolastici sia extrascolastici. Il PDF dovrà essere redatto all’interno del GLIC entro i primi due mesi dall’inizio del primo anno scolastico di ogni ordine e grado di istruzione
k) Piano Educativo Individualizzato (PEI): è il documento nel quale vengono descritti gli interventi, integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno/studente disabile nell’anno scolastico ai fini della realizzazione del diritto all’educazione ed all’istruzione. Viene redatto dal GLIC sulla base delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale e individua i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le modalità di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche in linea con il Piano Offerta formativa. Il PEI viene verificato periodicamente, tenendo conto dell’ordinaria scansione dell’anno scolastico, preferibilmente 2 volte l’anno e comunque secondo necessità.
l) Capitolato speciale: è il presente atto compresi allegati;
Titolo I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
CAPO I - SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO
AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
ART 1. Tipologia delle attività
Il soggetto APPALTATORE dovrà garantire il servizio educativo avente ad oggetto le attività di sostegno educativo ai fini della integrazione educativo-scolastica dei bambini diversamente abili inseriti nelle Scuole dell’infanzia comunali, tenuto conto dello status di paritarie delle scuole dell’infanzia comunali ai sensi della L. 62/2000.
L’Appaltatore è tenuto a redigere una RELAZIONE a base del servizio di sostegno e educativo nel quale deve descrivere eventuali elementi di miglioramento sia rispetto alle attività oggetto del servizio, sia rispetto alla formazione e qualificazione del personale.
Il sostegno educativo deve svolgersi tenuto conto delle linee guida del progetto a base psico-motoria adottato dal Comune di Pisa nelle strutture per l’infanzia 0-6 anni ove si svolgerà il sostegno oggetto di gara, compatibilmente con la tipologia della disabilità.
In particolare, l’Appaltatore è tenuto ad integrare le attività di sostegno educativo, per quanto compatibili con la disabilità del bambino, con tutte quelle attività che caratterizzano il progetto psico motorio, tra le quali l’utilizzo della sala di psicomotricità.
Per le linee guida del progetto psico-motorio si rinvia alla Relazione di Contesto del Lotto 1.
Il servizio da erogare dovrà comprendere in via esemplificativa:
a) attività educative orientate al bambino disabile al fine di favorirne la socializzazione, l’autonomia e l’apprendimento nel rispetto di quanto evidenziato nel PEI;
b) attività finalizzate alla integrazione del sostegno con l’attività complessiva rivolta alla classe/sezione;
c) ulteriori attività orientate al bambino disabile integrative rispetto a quanto sopra e meglio specificate nel PEI;
d) partecipazione alle attività previste per gli educatori dal vigente Regolamento delle Scuole dell’Infanzia Comunali (collegio dei docenti e assemblea dei genitori) ;
e) partecipazione alle riunioni per le quali la AC- Direzione Servizi Educativi richieda la presenza dell’Appaltatore;
f) partecipazione ai GLIC organizzati nelle strutture educative o in altre sedi (azienda USL, IRC Stella Maris….ecc.) che si svolgono almeno due volte l’anno e collaborazione all’interno del GLIC per:
• redazione del PDF e del PEI per ogni bambino/a disabile;
• programmazione degli interventi in relazione ai bisogni rilevati;
• verifica circa l’efficacia del progetto individualizzato e predisposizione di una scheda di sintesi finale riguardante gli interventi attuati durante l’anno scolastico e la programmazione per l’anno successivo;
h) partecipazione a percorsi formativi/aggiornamento
i) collaborazione con le famiglie con partecipazione a riunioni, colloqui etc…, almeno tre volte nell’anno educativo.
L’APPALTATORE, nella esecuzione del servizio di sostegno collabora con i Nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e/o indiretta di provenienza dei bambini con disabilità, attraverso lo scambio di informazioni relative ai progetti educativi ed alla scuola nel suo complesso, nonché la acquisizione dei documenti sulla crescita di ciascun bambino, anche in funzione delle linee guida del progetto psico-motorio 0-6 anni in quanto compatibili con la gravità della diversa abilità.
ART 2. Calendario e Orario di svolgimento del servizio di sostegno
Il servizio sarà espletato presso le scuole dell’infanzia comunali a gestione diretta secondo le cadenze del calendario scolastico e sarà articolato in moduli orari a bambino, da svolgersi all’interno del normale orario di funzionamento del servizio, determinato da regolamenti comunali in materia.
In particolare, indicativamente entro il 31 luglio dell’anno scolastico, l’AC comunica all’Appaltatore il numero di ore di sostegno necessarie a bambino, per un massimo di 30 ore settimanali frontali, tenuto conto della gravità della disabilità espressa dagli organi competenti della ASL e dell’orario di frequenza del bambino.
L’appaltatore deve garantire, nell’ambito dell’orario di apertura del servizio, la più idonea flessibilità organizzativa, al fine di assicurare la migliore erogazione del servizio, tenuto conto della presenza del bambino. La quantità di prestazioni a base di gara è stabilita nello schema di contratto al quale si rinvia.
ART 3. Destinatari del servizio di sostegno educativo
Sono destinatari del servizio i bambini e le bambine con disabilità riconosciuta da certificazione ai sensi della legge 104/92.
Le iscrizioni dei bambini diversamente abili sono gestite dall’AC e sono aperte per tutto l'anno su richiesta dell'ASL.
L’APPALTATORE adotta le modalità organizzative più idonee a garantire l’inserimento del bambino disabile, anche con riferimento alla qualificazione professionale del personale educatore necessario, come previsto al successivo Titolo II Capo I.
Titolo II- OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
CAPO I - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
ART 4. Disposizioni generali relative al personale
L’APPALTATORE è tenuto ad assicurare lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva e previdenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
L’AC si riserva il diritto di richiedere all’APPALTATORE la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
L’APPALTATORE è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie previste nel presente Titolo, Capo III “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro” al quale si rinvia.
ART 5. Rapporto di lavoro. Clausola sociale di esecuzione
In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l’espletamento dei servizi, qualora disponibili, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentale per il servizio di sostegno educativo rivolto a bambini e bambine disabili, oggetto di gara.
ART 6. Rapporto di lavoro. Altre disposizioni generali
L’APPALTATORE deve garantire, come meglio dettagliato nel contratto relativo al presente appalto, l’applicazione per tutto il personale componente l’organico del rapporto di lavoro dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato, con le previste definizione dell’orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio),regolamentato dai CCNL applicabili.
E’ obbligo dell’APPALTATORE l’applicazione dei CCNL, dei Contratti integrativi di categoria di riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere,statuti, etc.).
Il personale utilizzato dall’APPALTATORE, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a libro paga e libro matricola e deve esser garantito il regolare versamento di contributi sociali e assicurativi.
Nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.L’APPALTATORE è obbligato altresì ad applicare il contratto e gli accordi provinciali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
Gli obblighi di cui sopra vincolano l’APPALTATORE anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del AC di Pisa.
L’AC rimane estranea ad ogni controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.
ART 7. Rapporti numerici e inquadramento del personale impiegato nel servizio
L’APPALTATORE deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a perfetta regola d’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dall’Amministrazione. Detto personale deve possedere i titoli previsti all’art. 9 del presente Capitolato.
Il personale insegnante di sostegno deve necessariamente rapportarsi con il Referente della Scuola dell’Infanzia Comunale nel quale si svolge il servizio.
Nell’ipotesi di due bambini con disabilità presenti nella stessa sezione/classe, l’AC può concordare con l’Appaltatore l’assegnazione di un unico insegnante, tenuto conto della gravità delle disabilità.
Il personale di sostegno educativo dovrà adeguare il proprio orario frontale alla effettiva presenza a scuola del bambino disabile. Per i giorni di assenza del bambino disabile, come stabilito anche all’art 33 del presente atto:
- qualora il bambino diversamente abile frequenti nell’arco del mese con una frequenza inferiore o uguale al 50% di giorni di effettiva apertura mensile, si applica una riduzione del corrispettivo del servizio di sostegno educativo relativo a quel bambino, nella misura del 50 (cinquanta)%.
- L’Appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento delle altre attività inerenti il servizio di sostegno educativo di cui al presente Capitolato Lotto 2, nel periodo di assenza del bambino ricompreso nella quota di pagamento del 50%.
ART 8. Rapporti numerici - Formulazione dell’offerta.
L’AC tenuto conto della misura massima di 30 ore settimanali prevista a bambino, nonché della variabilità delle iscrizioni e dimissioni dei bambini/e disabili, stima in via indicativa il servizio di sostegno educativo a base di gara Lotto 2 in un bisogno annuale pari a 5 bambini a 30 ore settimanali frontali a bambino ( oltre le ore di formazione -completamento orario di cui all’art 15)
Le prestazioni oggetto del contratto sono variabili da parte dell’AC come previsto nello schema di contratto Lotto
2. Pertanto, l’Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art 1329 e 1331 del cod. civ, mentre l’AC potrà commissionare, nel periodo di durata contrattuale, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente Capitolato, fino all’importo complessivo massimo previsto per il presente Lotto 2, che ha valore meramente indicativo.
In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo previsto, l’Appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i servizi ordinati.
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate da parte della AC per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
ART 9. Requisiti del personale
Gli insegnati impegnati nel sostegno educativo ai bambini inseriti nelle Scuole dell’Infanzia comunali oggetto del Lotto 2 devono essere in possesso del titolo di studio necessario per svolgere attività di docenza nelle Scuole dell’Infanzia Comunali Paritarie ( L.62/2000).
L’APPALTATORE, pertanto, si obbliga ad impiegare personale in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:
-Laurea in Scienze della formazione primaria – Indirizzo infanzia con relativo corso di sostegno;
-Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna conseguita mediante concorso ordinario o riservato (ai sensi della Legge 62/2000) associata a :
a) titolo di sostegno;
-Diploma di maturità magistrale conseguita entro l’anno 2001/2002 associata a:
a) titolo di sostegno
in quest’ultimo caso solo per assunzioni con rapporto a t.d.;
Tutti i titoli di studio indicati e gli equipollenti, devono essere rilasciati da scuole o università riconosciuti a norma dell’ordinamento scolastico o universitario dello Stato.
I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale all’inizio della attività oggetto dell’appalto.
E’ necessaria pregressa esperienza di almeno di un anno educativo, anche non continuativo, documentata nelle aree del ritardo mentale, gravi disabilità motorie, autismo, disturbi correlati.
ART 10. Norme comportamentali del personale
Il personale dell’APPALTATORE del servizio è tenuto specificatamente:
• al rispetto e cura della propria persona;
• ad attuare comportamenti ed atteggiamenti flessibili qualora si presenti un’emergenza;
• al rispetto del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. sulla riservatezza dei dati e sul segreto d’ufficio;
• al rispetto del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62;
• al rispetto della legislazione di riferimento vigente, compresa quella antinfortunistica;
• ad avere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dei bambini e delle loro famiglie.
ART 11. Trasmissione dati relativi al personale
L’APPALTATORE, entro il 1 Settembre 2014 e, comunque, prima dell’attivazione del servizio, predispone e trasmette all’AC, in coerenza con il progetto educativo:
• l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio con distinzione
- tipologia di funzione e ruolo ricoperto
- curricula
- contratto di lavoro
• l’elenco del personale che sarà utilizzato per le sostituzioni, riportante:
- tipologia di funzione e ruolo ricoperto
- curricula
L’AC si riserva la facoltà di effettuare verifiche attestanti la veridicità dei dati trasmessi e così comunicati, anche presso INAIL e INPS.
ART 12. Variazioni e reintegri del personale. Disciplina delle sostituzioni
Il personale impiegato nel servizio deve rimanere in numero costante per tutta la durata contrattuale, secondo quanto previsto dall’ art. 8 del presente capitolato.
Dopo la consegna degli elenchi di cui al precedente articolo, non saranno consentiti avvicendamenti tra gli operatori in servizio, che dovranno assicurare una presenza costante ed una continuità didattico-educativa per tutta la durata contrattuale, salvo i casi di forza maggiore debitamente e formalmente documentati all’AC. L’APPALTATORE si impegna, inoltre, ad una tempestiva sostituzione (entro un’ora) degli operatori assenti (malattia, maternità, ferie, o quant’altro contrattualmente previsto), con altri operatori (di cui all’elenco delle sostituzioni presentato) aventi i medesimi requisiti in modo da garantire il regolare espletamento del servizio.
L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente all’AC ogni variazione, reintegro, supplenza relativa al personale impiegato nei servizi.
E’ facoltà dell’AC di richiedere, con nota motivata all’APPALTATORE, la sostituzione del personale impegnato nell’appalto che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste.
La sostituzione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora l’AC ne documenti l’urgenza, pena la facoltà per l’AC medesima di risolvere il contratto.
ART 13. Documentazione richiesta all’APPALTATORE
Entro il 1 Settembre, l’APPALTATORE deve consegnare alla AC, per il personale impiegato nel servizio:
- le certificazioni inerenti l’assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione;
- le certificazioni sanitarie annuali di idoneità psico-fisica alla mansione, con valenza relativa all’anno scolastico di riferimento, rilasciata dal medico competente del distretto ASL sulla base di accertamenti clinico diagnostici.
L’APPALTATORE, per tutta la durata dell’appalto, deve conservare e rendere disponibile per eventuali controlli da parte dell’AC, la seguente documentazione:
- copia delle certificazioni sanitarie annuali;
- piano di autocontrollo con allegati i corsi di formazione;
- certificazioni del personale inerenti l’assenza delle condanne penali e dei carichi penali pendenti ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione;
- ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale impegnati nel servizio di cui al presente contratto.
ART 14. Monitoraggio del servizio
L’APPALTATORE si obbliga ad assicurare lo svolgimento dei seguenti ulteriori impegni:
- ad inserire con cadenza giornaliera entro le ore 11.00, la presenza/assenza dei bambini con disabilità assegnati a ciascuna Scuola dell’Infanzia, nel Sistema Informativo indicato dall’AC.
- a tenere apposito registro su cui indicare il nominativo dei bambini disabili che usufruiscono del servizio, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze (con relativa documentazione giustificativa);
- a tenere apposito registro nominativo degli insegnanti di sostegno impiegati nel servizio su cui indicare giornalmente le relative presenze/assenze, nonché le variazioni intervenute nell’organico per sostituzioni di qualsiasi natura, con indicazione dei nominativi degli operatori sostituiti e di quelli assunti in sostituzione;
- a supportare l’AC in tutti gli adempimenti richiesti dalla Conferenza dei Sindaci dell’Area pisana in ordine a dati, notizie ed informazioni inerenti la gestione del servizio di sostegno educativo.
ART 15. Completamento orario e formazione del personale
L’APPALTATORE è tenuto ad assicurare la formazione/aggiornamento permanente previsto dalla normativa vigente di tutto il personale impiegato nel servizio di sostegno, nelle aree afferenti il sostegno educativo per un monte ore di completamento minimo del 10% calcolato sul monte ore massimo di ore frontali settimanali attribuibili a bambino disabile ( trenta ore settimanali).
L’Appaltatore oltre a quanto sopra, può prevedere attività formative/di aggiornamento integrative del personale di sostegno su tematiche particolari che accrescano il contributo specifico in funzione di aspetti metodologico-organizzativi di particolare interesse per la crescita professionale del gruppo educativo con risvolto specifico sulla crescita psicofisica dei bambini affidati.
L’Appaltatore si renderà disponibile ad inserire nella programmazione della formazione degli insegnanti di sostegno la partecipazione a corsi di formazione specifici organizzati dalla AC.
L’APPALTATORE dovrà inoltre garantire la formazione del personale relativamente a quanto disposto in materia di sicurezza dal D.lgs.81/2008, con particolare riferimento ai rischi relativi all’attività lavorativa, primo soccorso e primo intervento emergenze antincendio.
Il personale di sostegno partecipa alle riunioni previste e alle attività di cui all’art 1 all’interno dell’orario di lavoro.
Entro il 30 settembre di ogni anno l’APPALTATORE deve trasmettere all’AC, il piano della formazione del personale riferito al nuovo anno educativo, in linea con quanto sopra rappresentato.
L’APPALTATORE, ogni qualvolta il personale dipendente svolge corsi di formazione, deve comunicare per iscritto alla AC - Direzione Servizi Educativi ( entro cinque giorni dalla data in cui è stato effettuato il corso ) secondo le modalità indicate dalla AC medesima:
- i contenuti della formazione (report dell’attività svolta);
- il nominativo del dipendente;
- le ore di formazione fatte da ciascun dipendente.
ART 16. Tirocini
Compatibilmente con il regolare andamento del servizio di sostegno, l’AC si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali di insegnate di sostegno operanti nei servizi alla prima infanzia.
I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto APPALTATORE, previa autorizzazione scritta dell’AC, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi.
Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra la Direzione Servizi Educativi dell’AC ed il soggetto APPALTATORE, in ogni caso senza oneri per l’AC.
ART 17. Diritto di sciopero
Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. L’AC pagherà all’APPALTATORE la giornata di sciopero proporzionalmente al servizio reso.
La legge n. 146/1990 e s.m.i. all’art. 1, comma 2, lett. d), comprende il servizio “scuola materna” tra quelli considerati servizi pubblici essenziali pertanto, per questo settore, lo sciopero è disciplinato dall’art. 4 dell’ “Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali”.
In occasione di ogni sciopero, l’APPALTATORE invita, in forma scritta, il personale educativo interessato a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero.
In caso di sciopero, assemblea, l’APPALTATORE dovrà comunicare per iscritto e secondo modalità che ne assicurino la celere conoscenza alla AC- Direzione servizi Educativi, con almeno 5 giorni di preavviso, l’assenza dell’insegnante di sostegno educativo che presta servizio nelle Scuole Infanzia Comunali. L’AC, valutata l'entità della riduzione del servizio, comunica alle famiglie - previo accordo con l’Appaltatore che ne dà piena garanzia di attuazione - le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.
Al fine di garantire il servizio essenziale della scuola materna ai bambini con disabilità e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali (art. 2, c. 1 e c. 2, n. 18):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) nella scuola materna, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare, nel corso di ciascun anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico);
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, i due giorni consecutivi; il primo sciopero, all’inizio di ogni vertenza, non può superare la durata massima di una giornata lavorativa (24 ore consecutive); gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi (48 ore consecutive); nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata; in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre XX.XX., che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni, a cui segue il preavviso di cui all’art. 6, comma 1;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di attività educative.
In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno;
se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano.
La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di attività educative di sostegno, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’attività educativa deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi proclamati per l’intera giornata lavorativa non possono la sospensione del servizio alle famiglie per più di otto giorni nel corso dell’anno scolastico.
ART 18. Pronto Soccorso
La somministrazione dei farmaci ai bambini in genere non rientra tra gli obblighi del personale dell’APPALTATORE, tuttavia può accadere che i bambini con disabilità inseriti nelle Scuole d’Infanzia Comunali ne abbiano necessità di in orario scolastico, pertanto anche il personale dell’appaltatore è tenuto alla somministrazione, previa richiesta del genitore e prescrizione da parte del medico curante del bambino/a attestante:
l'assoluta necessità del farmaco
la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario. nome commerciale del farmaco;
descrizione dell' evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
dose da somministrare;
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; durata della terapia.
Per particolari situazioni, nelle quali è necessario avere conoscenza di attrezzature mediche ( es. dispositivi salvavita), l’Appaltatore, in accordo con l’A.C., dovrà verificare l’attivazione di percorsi di formazione del personale effettuati dalla Asl di riferimento.
Entrambi i documenti (la richiesta scritta dei genitori e la certificazione del pediatra) devono essere trasmessi alla AC- Direzione Servizi Educativi il giorno stesso dall’avvenuta consegna da parte dei referenti delle strutture educative
Ciascuna Scuola dell’Infanzia comunale è dotata di un kit minimo di pronto soccorso che deve essere utilizzato solamente per semplici applicazioni del medicamento; il kit collocato in apposito armadietto chiuso a chiave e reso inaccessibile ai bambini.
In situazioni di particolari gravità e imprevedibilità (infortuni/incidenti/malori) anche il personale insegnate di sostegno è tenuto a richiedere l’intervento dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, cioè il 118, anche in caso di irreperibilità del genitore; l’educatore deve accompagnare il bambino che assiste fino al Pronto Soccorso, garantendo l’assistenza fino all’arrivo del genitore.
I bambini possono frequentare la scuola materna solo quando non sono ammalati, a tutela di loro stessi e per il rispetto del benessere degli altri bambini.
Qualora il bambino presenti sintomi di malessere quali:
* febbre superiore a 37.5 °;
* diarrea e/o vomito ripetuti;
* congiuntivite con secrezione purulenta;
* infezione della bocca (stomatite afosa) o della pelle (dermatiti infettive di tipo eritrosico o vescicolare);
* pediculosi;
il personale di sostegno si raccorda con il referente della Scuola dell’infanzia ove svolge il servizio al fine di avvertire la famiglia che provvederà, appena possibile, a riprendere il bambino.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’opuscolo “Bambini, Scuola, Salute”;
CAPO II - OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART 19. Responsabilità e Obblighi assicurativi
L’APPALTATORE dovrà stipulare idonee coperture assicurative di durata corrispondente a quella del servizio, come di seguito indicato:
a) Copertura assicurativa RCT/O secondo le seguenti indicazioni:
-Copertura RCT: che copra i danni riconducibili a responsabilità civile dello stesso, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. La copertura deve espressamente prevedere che sono compresi i danni causati agli utenti del servizio. La copertura deve prevedere la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:
- € 3.000.000 per ogni sinistro;
- € 3.000.000 per danni a persona;
- € 3.000.000 per danni alle cose;
Devono essere previste le seguenti estensioni di garanzia:
- Estensione a comprendere la responsabilità derivante all’assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia.
- Estensione a comprendere la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da Incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute.
La polizza dovrà prevedere espressamente che la società Assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione che le spetta ai sensi dell’Art. 1916 del C.C., nei confronti del Comune di Pisa, salvo il caso di xxxx, a meno che tale diritto di surrogazione non venga esercitato dal Contraente (rinuncia alla rivalsa).
- Copertura RCO: che copra i danni che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o no dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:
- € 2.000.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per danni a persona;
La polizza dovrà prevedere espressamente che la società Assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione che le spetta ai sensi dell’Art. 1916 del C.C., nei confronti del Comune di Pisa, salvo il caso di xxxx, a meno che tale diritto di surrogazione non venga esercitato dal Contraente (rinuncia alla rivalsa).
b) Polizza fideiussoria-cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’Appaltatore presenterà idonea cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite nella comunicazione per la stipula del contratto.
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nel citato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e come disciplinato nello schema di contratto di cui è gara
Ogni onere relativo alle suddette polizze di cui alle lettere a)b) è ad esclusivo carico dell’APPALTATORE. Dette garanzie resteranno efficaci a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà esaurito ogni conto e pendenza relativi al presente appalto.
ART 20. Clausole essenziali da apporre nelle polizze assicurative
L’APPALTATORE deve assicurarsi che le coperture assicurative di cui al precedente articolo prevedano espressamente:
- che la società Assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’Art. 1916 del C.C., nei confronti del Comune di Pisa, salvo il caso di xxxx, a meno che tale diritto di surrogazione non venga esercitato dal Contraente (rinuncia alla rivalsa).
- che non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere, storno o disdetta del contratto da parte dell’Assicurato, senza preventiva informazione scritta dell’ AC di Pisa, pena l’inefficacia e l’inopponibilità alla stessa AC;
- che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società assicuratrice e l’APPALTATORE, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa;
- che il Comune di Pisa sia menzionato tra i terzi;
- tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale;
ART 21. Adempimenti e comunicazioni
Prima della sottoscrizione del contratto l’APPALTATORE deve consegnare con un congruo anticipo alla AC- Direzione Servizi Educativi copia conforme delle polizze assicurative stipulate e delle relative condizioni generali e speciali di contratto.
E’ facoltà dell’AC sottoporre la congruità delle suddette polizze alla verifica del Broker Fiduciario dell’AC. L’APPALTATORE dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica. L’APPALTATORE deve, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie e deve fornire tempestivamente all’AC comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
L’APPALTATORE deve consegnare all’AC una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata della gestione.
ART 22. Ipotesi di risoluzione specifiche
Il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo della garanzia costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale l’AC si riserva il diritto di risolvere il contratto come previsto nello schema di contratto di cui agli atti di gara. Qualora la polizza assicurativa prevedesse un massimale assicurativo insufficiente, una franchigia o uno scoperto, in caso di sinistro l’AC si rivarrà, nell’ambito del massimale insufficiente, della franchigia o dello scoperto, direttamente sull’APPALTATORE, trattenendo gli importi dalle somme dovute a qualunque titolo all’APPALTATORE, o rivalendosi sulla cauzione definitiva, che, in questo caso, dovrà essere reintegrata.
CAPO III - SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
ART 23. Disposizioni generali
L’Appaltatore deve attuare quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs.81 del 9 Aprile 2008, alla Legge 123 del 3 Agosto 2007 e alla Legge regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 e loro successive integrazioni e modificazioni ed in particolare è tenuto a provvedere alla adeguata istruzione del personale addetto, nonché di eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Appaltatore deve, inoltre, garantire l'osservanza delle norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
La violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza di cui al presente Capo determinano la risoluzione del contratto.
ART 24. Disposizioni specifiche
L’Appaltatore si impegna a:
a) espletare le attività previste dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto dalla AC ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., relativamente al servizio Sostegno Educativo nelle scuole dell’infanzia comunali a gestione diretta, per l’eliminazione o riduzione dei rischi in conformità alla normativa vigente, nonché dal Documento per la Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., che lo stesso Appaltatore è tenuto a presentare. Il DUVRI è allegato al presente Progetto nella apposita sezione “Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs 9 aprile 2008, n. 81”.
L’indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto - a prescindere dai costi dell’Appaltatore – degli oneri per la sicurezza che l’Appaltatore dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI.
Detti oneri, stimati ed indicati dall’AC, non possono essere soggetti al ribasso.
b) conoscere il piano di emergenza ed evacuazione relativo alla scuola dell’infanzia nella quale si svolge il servizio di sostegno educativo (reperibile sul sito della AC) al fine di regolamentare l’allontanamento in sicurezza dai centri di pericolo nell’eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.
Il piano di emergenza è verificato attraverso l’esecuzione delle prove di esodo secondo le indicazioni dell’AC (D.M. 10 marzo 1998).
c) dotare il personale di idoneo vestiario e tesserini di riconoscimento
L’Appaltatore deve fornire al personale idonee divise personalizzate per taglia e forma, alla corporatura del singolo destinatario.
Su ogni divisa deve essere applicata un’etichetta termoadesiva riportante:
• logo aziendale dell’Appaltatore;
• nome e cognome per esteso dell’operatore;
• profilo professionale dell’operatore.
d) predisporre un Piano sanitario specifico al fine di ottemperare alle norme previste dal D.Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni e disporre controlli preventivi e periodici sulla salute dei lavoratori.
L’AC si riserva, a seguito di eventi acclarati, di richiedere all’Appaltatore di effettuare la ricerca di patogeni, stafilococchi ed enterotossici sul personale impiegato nel servizio. I soggetti che risultassero positivi devono essere allontanati per tutto il periodo della bonifica, con obbligo dell’Appaltatore di provvedere alla loro sostituzione. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a controllo medico, deve essere immediatamente allontanato dal servizio e sostituito.
Le disposizioni eventualmente impartite in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni saranno immediatamente recepite e la loro eventuale inosservanza, oltre alle conseguenze penali e civili previste dalla legge, darà diritto alla AC di risolvere il contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART 25. Oneri di comunicazione
L’appaltatore unitamente all’elenco del personale deve comunicare all’AC i nominativi delle figure previste dal richiamato D.lgs 81/2008.
L’Appaltatore deve comunicare all’AC qualsiasi modifica nelle modalità operative che possano influire nell’organizzazione del lavoro in situazioni di compresenza e/o collaborazione con personale di questa AC, nonché informare senza indugio l’AC in merito a:
-eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nel DVR
-situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei servizi ed i relativi provvedimenti adottati;
-incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell’attività, anche se di lieve entità, mediante la compilazione di un modulo appositamente predisposto, da consegnarsi al referente dell’A.C. secondo modalità e tempi che verranno concordati fra le parti in fase di avvio delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di costituzione in ATI o Consorzio l’obbligo di redazione del DVR, con le modalità elencate, compete anche ad ogni singolo soggetto componente l’ATI o il Consorzio Appaltatore. I singoli DVR, compatibili tra loro e coerenti con il predetto DUVRI redatto dall’AC, dovranno essere trasmessi a quest’ultima obbligatoriamente prima dell’avvio del servizio. L’ Appaltatore ha l’obbligo di cooperare per la gestione della sicurezza con l’AC nei luoghi in cui le attività previste dall’appalto verranno svolte.
CAPO IV – STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA SCELTA EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE - CUSTOMER SATISFACTION
ART 26. Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie – Carta dei servizi L’APPALTATORE presta piena collaborazione operativa, su richiesta della AC, ai fini dell’elaborazione della Carta dei Servizi relativa alle scuole dell’Infanzia comunali che regola i rapporti con gli utenti in attuazione dell’art 17 Regolamento Regionale Toscana n. 41r/2013, al fine di rendere trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati, anche con riferimento al servizio di sostegno.
La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.
ART 27. Qualità e Customer satisfaction
L’APPALTATORE partecipa operativamente al sistema di monitoraggio e di misurazione sulla soddisfazione degli utenti del servizio, secondo le indicazioni e gli strumenti predisposti dall’AC. La rilevazione della customer satisfaction deve essere effettuata almeno una volta per ciascun anno educativo.
L’APPALTATORE è altresì tenuto a partecipare operativamente al sistema di monitoraggio e di misurazione della qualità del servizio a livello zonale, sempre secondo le indicazioni dell’AC.
E’ facoltà dell’APPALTATORE di dotarsi di ulteriori strumenti di rilevazione della customer satisfaction e/o della qualità del servizio. I risultati di tali rilevazioni devono essere condivisi con l’AC.
Tali sistemi verranno impiegati dall’AC per individuare opportuni processi di miglioramento continuo (azioni correttive e preventive) finalizzati a migliorare la qualità del Servizio.
CAPO V- ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RAPPORTO CON L’UTENZA
ART 28. Rapportoconl’utenza
L’APPALTATORE ha l’obbligo di improntare il rapporto con i genitori dei bambini utenti del servizio in modo da garantire il raggiungimento del livello di qualità richiesto dall’AC, coordinandosi con le referenti delle scuole dell’infanzia dove si svolge il servizio di sostegno educativo.
I genitori del bambino affidato debbono a cura dell’Appaltatore essere avvertiti della importanza di : Rispettare le fasce orarie di entrata e uscita, compatibilmente con i bisogni del bambino ; Telefonare e farsi ricevere agli orari indicati;
Partecipare alle assemblee generali, di sezione, ai GLIC; Partecipare alle elezioni dei rappresentanti dei genitori;
In caso di incomprensioni contattare il referente comunale della scuola dell’infanzia ove si svolge il servizio di sostegno che provvederà a darne informazione all’Appaltatore e all’AC.
ART 29. Trattamento dei dati personali e riservatezzadapartedell’APPALTATORE
Con il termine "dati personali" si intendono tutte le informazioni che possono essere utilizzate per identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica o giuridica. Nel trattamento dei dati personali dei bambini, l’APPALTATORE si impegna al rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, delle disposizioni di cui al Regolamento per l’accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali approvato con deliberazione del consiglio comunale del Comune di Pisa n.1 del 12 gennaio 2006 e della vigente normativa nazionale ed internazionale applicabile in materia di tutela dei dati personali.
Nell'ambito di quanto sopra, l’APPALTATORE garantisce il rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza dei dati personali dei bambini e tratta i dati personali dei bambini ed ogni altra informazione relativa al servizio appaltato unicamente al fine dello svolgimento del servizio stesso.
E’ vietato ogni trattamento per finalità diverse dall’appalto, per finalità commerciali e/o comunque per finalità non autorizzate espressamente per iscritto dall’AC.
L’APPALTATORE conserva i dati soltanto per il tempo necessario all’espletamento del servizio appaltato ed in conformità agli applicabili vincoli legali e/o etici di conservazione dei documenti.
L’APPALTATORE nomina il Responsabile del trattamento dati per le attività a lui attribuite dal citato X.Xxx. 196/03 e ne comunica il nominativo all’AC. La nomina si intende fatta per tutta la durata dell’appalto, salva comunicazione scritta di variazione.
Il Responsabile deve essere una persona fisica appartenente all’APPALTATORE che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 196/03, nonchè del Regolamento del AC di Pisa per l’accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali.
L'accesso ai dati personali dei bambini o ad ogni altra informazione relativa all’appalto è consentito ai soli dipendenti incaricati e autorizzati che hanno una effettiva necessità di utilizzare tali dati e che sono stati istruiti per trattare tali dati in maniera idonea, nel rispetto dei principi di sicurezza e confidenzialità.
Titolo IV - ATTIVITA’ A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CAPO I- GESTIONE DELLE ISCRIZIONI AI SERVIZI E CORRISPETTIVI
ART 30. Attività a carico dell’AC
L’AC si impegna a fornire ai soggetti aggiudicatari i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi. Sono a carico dell’A.C.:
- le iscrizioni degli utenti aventi diritto presso i propri uffici;
- le procedure di ammissione e eventuale dimissione degli utenti;
- le funzioni di indirizzo e controllo di cui al successivo Capo III;
- l’organizzazione di occasioni formative, finalizzate al consolidamento del sistema integrato dei servizi educativi attraverso la condivisione dei presupposti e fondamenti pedagogici enunciati nel progetto pisco-motorio del Comune di Pisa e l’adozione di metodologie comuni, rivolte preferibilmente ai responsabili e ai referenti pedagogici individuati tra il personale educatore dall’Appaltatore.
ART 31. Trattamento dei dati personali e riservatezzadapartedel’AC
Nel contratto, l’AC dà l’informativa prevista ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 all’APPALTATORE che tratterà i dati contenuti negli atti di gara, nel contratto medesimo nei successivi atti esclusivamente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio dell’AC anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ART 32. Corrispettivo dei servizi
Il corrispettivo per le attività rese dall’APPALTATORE è dato dal prezzo mensile di aggiudicazione, risultante dall’offerta economica.
Il corrispettivo contrattuale è da intendersi omnicomprensivo di tutte le attività richieste dal presente capitolato e di tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
Il prezzo mensile dell’utente è quello offerto in gara dall’APPALTATORE.
Le voci di costo che compongono il prezzo dell’utente del servizio di sostegno educativo sono indicativamente le seguenti:
a) Costo del lavoro – Attività didattico/educativa (educatori) per numero ore di sostegno assegnate a bambino (nella misura massima di 30 ore settimanali frontali a bambino, oltre completamento orario non frontale stimate in 3 ore a settimana)
b) Spese di amministrazione (personale per la gestione amministrativa):indicativamente n. 1 unità al 45%
c) Materiale di consumo per attività didattiche ed educative
d) Aggiornamento e formazione personale
e) Costi per la Sicurezza DUVRI:non soggetti a ribasso
g) Spese generali (costi legati alla struttura preposta alla gestione del servizio, assicurazioni ….)
h) Utile-Ricavi
L’AC si riserva di variare la quantità delle prestazioni oggetto del contratto in relazione alle necessità organizzative conseguenti alle iscrizioni di bambini disabili al servizio.
La quantità esatta delle prestazioni è comunicata dalla AC all’Appaltatore indicativamente entro il 31 luglio di ciascun anno educativo.
Durante l’anno educativo sono possibili variazione in aumento o in difetto delle quantità previste, in relazione al numero di bambini disabili iscritti, tenuto conto della disciplina delle iscrizioni di cui al Capitolato Speciale, art. 3 e dei vigenti regolamenti comunali.
Pertanto, l’Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art 1329 e 1331 del cod. civ, mentre l’AC potrà commissionare nel periodo di durata contrattuale, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente Capitolato fino all’importo complessivo massimo previsto per il presente Lotto2, che ha valore meramente indicativo.
In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo previsto, l’appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i servizi ordinati.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
L’importo contrattuale è definito nello schema di contratto di cui è gara.
ART 33. Riduzioni
L’AC applicherà le seguenti riduzioni:
-Qualora il bambino diversamente abile frequenti nell’arco del mese con una frequenza inferiore o uguale al 50% di giorni di effettiva apertura mensile, si applica una riduzione del corrispettivo del servizio di sostegno educativo relativo a quel bambino, nella misura del 50 (cinquanta)%. L’Appaltatore è tenuto a garantire lo svolgimento delle altre attività inerenti il servizio di sostegno educativo di cui al presente Capitolato Lotto 2, nel periodo di assenza del bambino ricompreso nella quota di pagamento del 50%.
Il pagamento del primo mese (INSERIMENTO) da parte del bambino diversamente abile, deve essere calcolato unicamente per i giorni di effettiva frequenza (=prezzo mensile dell’utente:giorni di apertura x giorni di frequenza).
La frequenza parziale giornaliera dei servizi educativi, possibilmente definita all’inizio dell’anno scolastico, comporterà una riduzione percentuale del supporto educativo in funzione delle ore di sostegno educativo di effettiva fruizione.
Nel caso in cui l’AC si avvalga della facoltà di utilizzare un insegnante/educatore a supporto del gruppo dove sono inseriti due bambini diversamente abili, la quota del secondo bambino sarà ridotta dell’80%.
CAPO II FASE DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE
ART 34. Modalità di pagamento
Il pagamento del corrispettivo all’APPALTATORE sarà effettuato sulla base di fatture mensili dei compensi dovuti per il regolare espletamento del servizio, previa acquisizione d’ufficio del certificato attestante la regolarità contributiva (DURC) dell’APPALTATORE e degli eventuali subappaltantanti.
Qualora dagli accertamenti (DURC) che l’AC effettuerà dovesse emergere un’irregolarità nei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato da parte dell’APPALTATORE, l’AC attiverà l’intervento sostitutivo, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto.
L’APPALTATORE sarà comunque tenuto alla prosecuzione dell’espletamento del servizio e non potrà porre in atto alcuna azione per il recupero del relativo credito.
L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’APPALTATORE a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’APPALTATORE non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’APPALTATORE per l’esecuzione dell’appalto.
La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le parti dichiarano nel contratto che i termini di pagamento sono conformi alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio del contratto e conformi ai rapporti commerciali intrattenuti.
Il termine di pagamento sopra stabilito non ha come obiettivo principale di procurare all’AC liquidità aggiuntiva a spese dell’APPALTATORE e non è maggiore rispetto ai termini di pagamento accordati dall’AC ad altre imprese. Il corrispettivo sarà accreditati sul conto corrente intestato all’Appaltatore da questi attivato nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’AC le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate al comma che precede; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’AC procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Amministrazione Contraente per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi
esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate.
Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l’Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’AC. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate.
Gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”.
Non potranno essere liquidate fatture non conformi alle specifiche di cui al successivo art.35.
ART 35. Specifiche tecniche della fatturazione
La fattura in originale deve essere inviata all’AC–Direzione Servizi Educativi e deve riportare, oltre a quanto richiesto dalle vigenti disposizioni normative in materia, le seguenti indicazioni:
- estremi del contratto di appalto ed il CIG (Codice Identificativo Gara) dovrà essere inserito nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dall’AC nei propri pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- estremi dell’impegno di spesa dell’AC;
- numero dei bambini che nel mese che si è concluso hanno frequentato ciascuna Scuola dell’infanzia con indicazione della frequenza mensile e precisando il n. bambini che hanno frequentato nell’arco del mese che si è concluso con una frequenza inferiore o uguale al 50% di giorni di affettiva apertura mensile,
Nel caso di A.T.I. e/o negli altri casi previsti dalla legge le singole imprese facenti parte del raggruppamento emetteranno separate fatture “pro quota” per i servizi separatamente resi dalle stesse.
ART 36. Revisione dei prezzi
I prezzi sono soggetti a revisione annuale, a partire dal secondo anno educativo ( a.e. 2015/2016), ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
Nel caso in cui la revisione dei prezzi con la procedura di cui al secondo periodo dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 non sia applicabile, per qualsiasi motivo, o non risulti univocamente determinabile, i prezzi sono adeguati in misura pari alla variazione dell’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevata dall’ISTAT.
In ogni caso, l’applicazione della revisione del prezzo ai sensi del precedente comma 2 esclude la revisione ai sensi del comma 1 e fa stato fra le parti.
Si procede alla revisione del prezzo relativo all’anno educativo solo a seguito di richiesta scritta da parte dell’Appaltatore da trasmettersi all’AC entro il termine decadenziale del 30 giugno di ciascun anno di servizio successivo al primo ( a partire da giugno 2015). L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.
ART 37. Variazioni del contratto
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, l’APPALTATORE è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.
In tal caso, l’AC procederà dandone preventiva comunicazione scritta all'APPALTATORE.
In caso di riduzione, il corrispettivo dell'appalto subirà una proporzionale diminuzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione; in tal caso, nessuna indennità o rimborso sono dovuti a qualsiasi titolo.
CAPO III MONITORAGGIO DEL CONTRATTO
ART 38. Disposizioni generali
L’AC, in ogni momento dell’anno scolastico e per tutta la durata del contratto, può effettuare controlli, senza alcun preavviso all’APPALTATORE e direttamente presso le scuole dell’infanzia, al fine di:
- verificare la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, salvi i controlli dei soggetti deputati per legge dei medesimi controlli;
- verificare la conformità del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché a quelle ulteriori offerte in gara relative al contratto;
- monitorare la qualità del servizio;
E’ soggetto autorizzato per conto dell’AC il Direttore dell’esecuzione previsto nello schema di contratto al quale si rinvia.
Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio con l’APPALTATORE o con persona da questi delegata anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. Nel caso in cui al momento dell’ispezione non sia presente l’APPALTATORE o un suo delegato ovvero non sia reperibile entro un tempo massimo di 30 minuti, l’attività ispettiva è comunque espletata.
L’APPALTATORE, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che hanno generato la carenza stessa.
ART 39. Oneri documentali per i controlli di conformità
L’APPALTATORE è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione richiesta dal presente capitolato e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli incaricati ai controlli di conformità da parte dell’AC.
In particolare l’APPALTATORE è tenuto, tra gli altri, a mantenere copia dei seguenti documenti:
• PEI , PDF, per ciascun bambino
• Elenco del personale, relativo curriculum e monte ore previsto, nonché relative mansioni anche con riferimento alle figure previste dal D.lgs.81/2008;
• Programma di turnazione del personale;
• Registro presenze del personale in servizio;
• Piano della formazione per il personale;
• Registro presenze bambini e relative schede personali;
• eventuale Certificazione UN EN ISO 9001 in corso di validità e relativo Manuale della Qualità tenuto costantemente aggiornato;
• Documentazione e Piani previsti dal D.lgs. 81/2008 (DVR, Piano di emergenza,etc.) ai quali sia tenuto;
• Verbali degli incontri/riunioni svolti per le finalità descritte nel presente capitolato.
TITOLO V - ASPETTI CONTRATTUALI
ART 40. Divieto di subappalto
Non è consentito il subappalto.
ART 41. Interruzione e/o sospensione del servizio
In ogni caso di interruzione e/o sospensione del servizio, l’APPALTATORE dovrà darne avviso all’AC con anticipo di almeno cinque giorni lavorativi, salvo motivate ed oggettive ragioni.
L’APPALTATORE deve rispettare e far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990,
n. 146 “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e s.m.i..
Le interruzioni parziali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all’AC. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell’APPALTATORE, che lo stesso non possa evitare con l’esercizio della normale diligenza. A titolo meramente indicativo e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.
In ogni caso l’APPALTATORE non potrà sospendere il servizio eccependo irregolarità di controprestazioni.
ART 42. Osservanza di leggi, regolamenti comunali e normative
L'esecuzione dell’Appalto è soggetta all'osservanza delle disposizioni del Capitolato di appalto e dei suoi allegati, nonché dalle norme contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di appalti, disposizioni e circolari
governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l’Appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso del contratto.
In particolare, senza che la elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo, si indicano nel seguito le principali norme e regolamenti che l’Appaltatore deve rispettare e/o applicare:
Legge Regione Toscana n. 32/2002 e s.m.e.i.;
Regolamenti attuativi L:R.T. n. 32/2002 : n. 47/R del 2003, n. 41/R del 2013;
Legge 104/92 e s.m.i.;
D. Lgs 81/08 e sue modificazioni;
Regolamento comunale Scuola dell’Infanzia e sue successive modifiche ed integrazioni;
“Accordo di Programma per l’integrazione scolastica di alunni/studenti in situazione di handicap “ ex ar.13 L. 104/92 sottoscritto da Provincia di Pisa, Provveditorato agli Studi di Pisa, Comuni di Pisa, Azienda USL n. 5
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente testo si rimanda al Codice Civile.
La sottoscrizione da parte dell’APPALTATORE del Contratto comprensivo del presente Capitolato Speciale Lotto 2, facente parte integrante e sostanziale dello stesso, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette disposizioni legislative, riferimenti legislativi e regolamentari e di loro incondizionata accettazione.
ART 43. Rinvio
Si rinvia allo Schema di contratto per quanto riguarda:
-oggetto del contratto, durata dell’appalto, importo, garanzie da parte dell’impresa, direttore dell’esecuzione, divieto di cessione del contratto, modalità di fatturazione e pagamento, penali, recesso, risoluzione, osservanza del codice in materia di protezione dei dati personali, spese contrattuali, controversie, osservanza di norme, allegati al contratto.
Si rinvia al Progetto Lotto 2 di cui è gara per ogni altro aspetto e alla sezione “Allegati” per la consultazione di:
-Linee Guida “Bambini, Scuola, Salute”
-Codice di Comportamento
SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 26
6 Lo Schema di contratto costituisce parte integrante del “Progetto Lotto 2” a base di gara redatto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Il contratto dovrà contenere le clausole di seguito riportate
riservata la facoltà in sede di sottoscrizione dell’atto di apportare al presente schema eventuali necessarie variazioni che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del contratto stesso
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il Servizio di sostegno educativo ai bambini diversamente abili inseriti nelle
SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI.
I locali nei quali deve svolgersi il servizio sono i seguenti:
Scuola Infanzia Comunale Paritaria “X. Xxxxxx”, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Scuola Infanzia comunale Paritaria “ M. Montessori”, Via Bellini, Pisa
Scuola Infanzia Comunale Paritaria “ X. Xxxxxxxxxx” Xxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxx
Le attività oggetto del servizio di sostegno educativo sono descritte nel Capitolato Speciale d’appalto-Lotto2.
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono variabili in aumento o in diminuzione in funzione del numero delle iscrizioni di bambini/e disabili fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e sono stimate in via indicativa nel Capitolato Speciale Lotto 2.
L’AC comunicherà all’Appaltatore indicativamente entro il 31 luglio di ciascun anno educativo, il numero di iscrizioni di bambini diversamente abili che necessitino del sostegno educativo oggetto di gara e gli orari di frequenza al servizio.
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento dei servizi è prevista per gli anni educativi 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Il termine dell’appalto è il 30 giugno 2017.
Alla scadenza del contratto il rapporto s’intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
L’Appaltatore, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione da parte dell’AC, dovrà garantire l’inizio dell’attività a favore dell’utenza secondo il calendario stabilito dall’AC ai sensi del Regolamento Regionale n. 47R/2003 come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n.41r/2013, indicativamente nella seconda settimana di settembre 2014.
L’AC si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di:
a) rinnovare l’affidamento per un periodo di due anni scolastici, dall’ a.e. 2017/2018 all’a.e. 2018/2019 in caso di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio da parte dell’amministrazione, con scadenza al 30 giugno 2019.
b)proroga tecnica: alla scadenza del contratto e nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, l’aggiudicatario s’impegna a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta dell’AC, per il tempo strettamente necessario per l’individuazione del nuovo contraente.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta per la gestione dei servizi messi a gara è fissato per la durata contrattuale triennale iniziale in Euro 382.893,00, di cui euro 393,00 per oneri di sicurezza duvri non soggetti a ribasso, al netto iva nei termini di legge.
L’importo di aggiudicazione dell’appalto sarà il “Prezzo complessivo dell’offerta economica” come definito da “Disciplinare di gara” che costituisce l’offerta economica dell’Impresa.
L’importo di aggiudicazione dell’appalto sarà il “Prezzo complessivo dell’offerta economica” come definito nel “Disciplinare di gara” che costituisce l’offerta economica dell’Impresa.
L’importo di aggiudicazione rimane fisso ed è immutabile per tutta la durata contrattuale, fatto salvo l’adeguamento del prezzo ai sensi del Titolo IV, Capo II del Capitolato speciale d’appalto Lotto 2 in applicazione dell’art. 115 del Codice dei Contratti.
L’appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi dell’art 1329 e 1331 del cod. civ, mentre l’AC potrà commissionare nel periodo di durata contrattuale, anche mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del presente Capitolato fino all’importo complessivo massimo previsto per il presente Lotto 1, che ha valore meramente indicativo.
In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo previsto, l’appaltatore non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per i servizi ordinati.
L’importo di aggiudicazione rimane fisso ed è immutabile per tutta la durata contrattuale, fatto salvo l’adeguamento del prezzo ai sensi dell’art 36 del Capitolato speciale d’appalto –Lotto 2 in applicazione dell’art. 115 del Codice dei Contratti.
RAPPORTO DI LAVORO. CLAUSOLA SOCIALE DI ESECUZIONE
In caso di aggiudicazione, l’Appaltatore si impegna, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l’espletamento dei servizi, qualora disponibili, il personale precedentemente adibito al servizio quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’Appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentale per il servizio di sostegno educativo rivolto a bambini e bambine disabili, oggetto di gara.
GARANZIE DA PARTE DELL’IMPRESA
L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione definitiva nei termini e modi indicati dall’art.113 Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
L’importo contrattuale di riferimento per la cauzione è quello dei 36 mesi del contratto iniziale, cioè il “Prezzo complessivo dell’offerta economica” come definito negli atti di gara e “Disciplinare di gara” che costituisce l’offerta economica dell’Impresa.
La cauzione è automaticamente svincolata nel limite massimo dell’80% dell’avanzamento dell’esecuzione. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente alla conclusione del rapporto contrattuale triennale.
Al momento del rinnovo contrattuale, l’Impresa dovrà costituire una nuova cauzione definitiva per il successivo biennio con riferimento all’eventuale nuovo importo contrattuale. La nuova cauzione sarà svincolata con le stesse modalità della precedente.
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Il Comune di Pisa nell’ambito del contratto per l’appalto in questione nominerà un Direttore dell’esecuzione (DE) diverso dal Responsabile Unico del procedimento (RUP), tenuto conto dell’importo del presente appalto.
Il DE potrà essere costituito da unico soggetto o da una commissione composta da personale in possesso di specifica competenza professionale e titolo adeguato in relazione all’oggetto del contratto.
Il DE avrà il compito, in collaborazione con il personale messo a disposizione dall’Appaltatore, di far fronte a tutte le problematiche di vigilanza e verifica della piena e corretta esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previste.
In particolare sono demandate al DE, tutte le attività di monitoraggio e verifica del rispetto dei livelli di servizio contrattualizzati nel Capitolato speciale d’appalto, Titolo IV, Capo III “Monitoraggio del contratto”.
DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l’AC, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fatturazione avverrà con cadenza mensile posticipata secondo quanto previsto nel Titolo IV Capo II del Capitolato Speciale d’appalto-Lotto2.
PENALI
I termini e le penali contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora dell’Appaltatore.
In caso di mancato o ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, si applicano le penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempienti, secondo la seguente tabella:
Lettera | Inadempienza | Importo penali in euro |
a) | Per ogni giorno solare di ritardo nell’avvio della prestazione | Misura della penale giornaliera: |
rispetto alla data comunicata dalla AC | pari allo 0,3/1000 dell’importo annuo relativo al servizio oggetto di ritardato avvio | |
b) | Ogni episodio di mancato svolgimento della funzione di raccordo con i referenti dei servizi per la prima infanzia di cui all’art. 1), 15), 18) del Capitolato Speciale | €. 500,00 |
c) | Per ogni unità di personale non in possesso dei titoli di studio, esperienze formative e professionali previste dall’articolo 9 del Capitolato Speciale d’appalto | €. 400,00 |
d) | Per ogni variazione di personale non eseguita nel rispetto degli impegni di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’appalto | €. 300,00 |
e) | Mancata attivazione dei corsi di formazione previsti per il personale all’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto | €. 250,00 |
f) | Per mancata sostituzione entro due ore del personale educativo di sostegno assente | €. 100,00 |
g) | Per ogni inadempimento delle attività di monitoraggio descritte all’art. 14 del Capitolato speciale | €. 150,00 per ogni inadempienza |
h) | Mancato rispetto degli obblighi di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i. e Titolo II Capo III del capitolato Speciale d’appalto | €. 150,00 |
i) | Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, salvo il diritto dell’AC di risolvere il contratto come previsto di seguito e nel Capitolato Speciale | €.200,00 per ogni inadempimento |
l) | Mancato svolgimento degli incontri/riunioni/ GLIC nei tempi previsti dal contratto | €. 150,00 per ogni inadempienza |
m) | Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali non previsti nei sopra citati punti | € 150.00,00 per ogni inadempienza |
Qualora il ritardo nell’adempimento comporti un importo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, l’AC procede alla risoluzione del presente contratto per grave inadempimento ai sensi dell’art. 136, commi 1-3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali
L’Appaltatore riconosce ed accetta l’applicazione delle penali di cui sopra. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel, dovranno essere contestati per iscritto dall’AC all’appaltatore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all’AC nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute
tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali
stabilite.
L’AC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all’ articolo 19, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’AC potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto e nei limiti di cui all’art. 145, d.P.R. n. 207/2010; l’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’AC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, potrà trovare applicazione la risoluzione.
RECESSO
La facoltà di recesso della AC è prevista nei seguenti casi:
a) giusta causa
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi
c) mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’AC che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi
d) nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 3 della Legge n. 488/1999, e ss.mm.ii., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorative per la Stazione appaltante rispetto al contratto stipulato in data odierna e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui al già menzionato art. 26 comma 3 Legge n. 488/1999.
e) Recesso ai sensi dell’art. 1671 cc
Modalità di recesso
Nei casi previste dalle lettere a) e b) l’A.C. ha diritto di recedere dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Nel caso previsto dalla lettera c) la stessa AC potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R.
In tali casi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’AC dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Nel caso previsto dalla lettera d) ai sensi dell’art. 1, comma 13, Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, la Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata A/R o PEC con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite
Nel caso previsto dalla lettera e) l’AC potrà recedere - per qualsiasi motivo - dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso di recesso l’Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell’AC.
RISOLUZIONE
La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dagli artt. 135 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, già in precedenza richiamati. L’Appaltatore è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad esso imputabili.
Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. Del d.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, l’AC senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., salva la facoltà della AC di applicare le penali nei casi nel presente schema di contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, il Contratto nei seguenti casi:
• mancato inizio del servizio alla data comunicata dall’AC, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto;
• impiego di personale che non offra garanzia di capacità, idoneità fisica, contegno corretto e non risulti comunque idoneo a perseguire le finalità previste salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto;
• interruzione non motivata del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
• mancata applicazione al personale dipendente, impiegato nello svolgimento del servizio appaltato, del Contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
• mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere stabilite dalla normativa e/o mancato rispetto del monte ore giornaliero o settimanale previsto e concordato;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le norme relative al Codice di Comportamento dei dipendenti della P.A. in quanto applicabili;
• gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
• mancata sostituzione del personale docente ed esecutore nei termini previsti nel capitolato speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto;
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale d’appalto;
• violazione delle norme relative al divieto di sub-appalto;
• Mancato rispetto degli obblighi di mantenimento nel tempo delle garanzie assicurative previste nel Capitolato Speciale, salva la facoltà della AC di applicare le penali previste nel presente schema di contratto;
• cessione parziale o totale del contratto a terzi;
• mancato adempimento delle eventuali disposizioni impartite dall’AC in merito alla profilassi delle malattie infettive e delle tossinfezioni del personale impiegato nel servizio;
• l’importo complessivo delle penali applicate nel corso del contratto sia superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale;
• non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del presente Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste
• mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
OSSERVANZA DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
L’AC, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d’ufficio e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico dell'Appaltatore, il quale è soggetto alle norme previste dal D.P.R. 633/1972.
CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto in oggetto saranno deferite alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 del
c.p.c. la competenza è attribuita al Foro di Pisa.
OSSERVANZA NORME
L’Appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto a regola d’arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all’atto pratico dalla AC, osservando le prescrizioni e le condizioni del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii., nonché dello stesso Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto.
L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente appalto, di cui all’art. 3 della Legge 13.8.2010 n.136 e ss.mm.ii. secondo le modalità ivi specificate. Nei contratti sottoscritti dall’Appaltatore con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture/servizi
di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136 e ss.mm.ii. L’AC verifica il rispetto dell’obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, l’appaltatore provvede al
deposito presso l’AC dei subcontraenti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L’appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria sopra menzionati ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato – di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’AC, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, invita l’Appaltatore a provvedervi entro 15 giorni. Qualora l’Appaltatore non provveda nel termine suindicato l’AC potrà effettuare direttamente il pagamento delle retribuzioni arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 118 comma 8 ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. Nel caso in cui risulti dai documenti di regolarità contributiva l’inadempienza contributiva di uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, la stazione appaltante applica le norme sull’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010.
Nell’esecuzione del contratto, il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell’AC o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell’AC da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo, secondo quanto stabilito al Titolo III capo II del capitolato speciale.
ALLEGATI AL CONTRATTO
Capitolato Speciale d’Appalto –Lotto 2
Duvri servizio di sostegno educativo ai bambini e bambine inseriti nelle scuole materne comunali Offerta Tecnica della ditta aggiudicataria
Offerta Economica della ditta aggiudicataria
Si precisa che i suddetti atti e documenti si intendono allegati al Contratto anche qualora non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della A.C.