Contract
1. Ambito di applicazione
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito CGA) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore di Brenntag Spa (come di seguito definita), in esecuzione degli Ordini di Acquisto che dovessero essere di volta in volta emessi da Brenntag Spa, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura differenti. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate.
1.2. Le presenti CGA prevarranno sempre sulle condizioni generali di vendita del Fornitore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti CGA sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di Brenntag Spa. Le modifiche e le integrazioni alle CGA saranno limitate al particolare acquisto per il quale vengono pattuite.
2. Definizioni
Nel contesto delle presenti CGA i seguenti termini hanno il significato qui sotto assegnato a ciascuno di essi:
• Fornitore: qualunque soggetto giuridico che eserciti un’impresa, in forma individuale o societaria che fornisca a Brenntag Spa beni o servizi
• Brenntag: la società BRENNTAG SPA, con sede legale in Milanofiori, Strada 6, Pal. A/13 – 20057 Assago (MI), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 472696, CF/P.IVA 00835510157
• Parti: si intendono congiuntamente Brenntag e il Fornitore
• Richiesta: richiesta non vincolante per Brenntag, attraverso la quale si inoltra al Fornitore la presentazione di un'offerta commerciale
• Ordine: richiesta di acquisto di beni o fornitura di servizi emessa nei confronti del Fornitore ed avente i requisiti di forma e contenuto di cui al successivo art. 4
• Contratto: negozio giuridico di volta in volta concluso tra Brenntag e il Fornitore a seguito dell’accettazione, da parte di quest’ultimo, dell’Ordine
• Annullamento dell’Ordine (call-off): richiesta vincolante per Brenntag di privare di ogni effetto e validità un Contratto già concluso o un accordo quadro
• Sostanze Pericolose: le miscele, le sostanze e i prodotti individuati dal D.lgs. 17 agosto 1999
n. 334 attuativo della direttiva 96/82/CE e/o disciplinati dal Regolamento CE No. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio emesso in data16 Dicembre 2008 (CLP)
• Informazioni Riservate: si intendono le Specifiche Tecniche o qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relativa a Brenntag, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Brenntag al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione di un Contratto
• Forma scritta: modalità richiesta dalle presenti CGA relativa alle comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta
• Giorni lavorativi: ogni giorno compreso dal Lunedì al Venerdì fatta eccezione dei giorni festivi riferiti alle festività nazionali italiane e a quelle specifiche del comune ove Brenntag ha la propria sede legale.
3. Offerta. Documentazione relativa all’offerta
1. Il Fornitore deve espressamente comunicare per iscritto all’Acquirente ogni eventuale modifica da esso apportata al contenuto della Richiesta o dell'Ordine.
2. I preventivi dei costi dovranno essere concordati in anticipo per iscritto.
3. L’Acquirente si riserva tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi a disegni o calcoli e ogni altro documento di carattere tecnico o commerciale. Il Fornitore si impegna a precluderne l’accesso a soggetti terzi qualora manchi il consenso scritto dell’Acquirente. I documenti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi inerenti alla fornitura e saranno restituiti all’Acquirente ultimata la fornitura. L'obbligo di restituzione dei documenti è automatico e non necessita di alcuna richiesta preventiva.
4. Conclusione del contratto. Documenti. Origine delle merci.
1. Gli ordini, le richieste di annullamento degli ordini, la stipulazione dei contratti e ogni loro eventuale modifica richiedono tassativamente la forma scritta.
2. Il Fornitore deve comunicare in forma scritta l’accettazione o il diniego di un Ordine, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’invio della richiesta. Se è comunicata una richiesta di annullamento, essa si considera efficace e vincolante se il Fornitore non manifesta di opporsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla notifica di tale richiesta.
3. Ogni diritto di proprietà relativo a disegni, progetti, calcoli, formule etc. elaborati dal Fornitore su indicazione dell’Acquirente si trasferirà – salva diversa pattuizione scritta - in capo all’Acquirente, senza diritto a compenso di sorta per il Fornitore, non soggetto a limitazioni temporali, territoriali o di contenuto, comprensivo della facoltà di cessione a terzi e di sub-licenza.
4. Il Fornitore provvederà a dotare le merci oggetto della consegna dei requisiti attestanti l’origine e la provenienza stabiliti dagli accordi preferenziali della Comunità Europea, salvo che non sia diversamente pattuito nell’Ordine. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore sarà obbligato a fornire, senza ritardo e senza costi aggiuntivi, l’attestazione d’origine della Fornitura, le certificazioni sanitarie e le classificazioni, unitamente ai documenti e alle attestazioni necessarie ai fini dell’esportazione delle merci da/verso paesi Europei o Extracomunitari, ai sensi della legge sul controllo delle esportazioni.
5. Prezzi e termini di Pagamento
1. I prezzi indicati nell'Ordine devono considerarsi fissi e invariabili.
2. I prezzi s'intendono al netto dei costi, salvo che non ci siano accordi diversi (quali dazi, imballi, assicurazioni, trasporti se a carico dell’Acquirente, etc. ). L’eventuale IVA, con l’aliquota di volta
in volta applicabile in base alle norme di legge, dovrà essere indicata separatamente nella fattura.
3. Le fatture del Fornitore saranno accettate dall’Acquirente solamente nel caso in cui contengano le seguenti indicazioni: a) le informazioni obbligatorie ai sensi dell'Imposta sul Valore Aggiunto; b) quando indicato, il numero di ordine dell’Acquirente; c) l’indirizzo e la data di consegna; modalità e termini di pagamento
6. Termini di consegna e di esecuzione dell’Ordine. Penali
1. Le merci, comprensive dell’imballaggio e dell’assicurazione, dovranno essere consegnate, salva diversa pattuizione con resa DDP degli INCOTERMS 2010 presso la destinazione indicata nell’Ordine. Nel caso in cui siano pattuite differenti modalità di consegna, queste dovranno essere interpretate in conformità alla definizione INCOTERMS 2010 secondo la versione in vigore al momento della conclusione del Contratto.
2. Qualora sia stato concordato per iscritto che le spese di consegna siano a carico dell’Acquirente, il Fornitore dovrà preventivamente comunicare a quest’ultimo il costo del trasporto e ricevere specifica autorizzazione. In ogni caso il Fornitore è tenuto a scegliere il mezzo di trasporto più idoneo ed economico per l’Acquirente per ciascun Ordine.
3. Ciascun Ordine riguarda un unico lotto, salvo sia stato diversamente concordato per iscritto.
4. I prodotti e le merci caratterizzati da durata minima di conservazione devono essere consegnati in modo da garantire almeno l’80% della durata minima di conservazione, calcolata a partire dal momento in cui il materiale entra nei magazzini dell’Acquirente o presso i suoi clienti, nel caso delle vendite triangolari.
5. Consegne parziali di quanto ordinato sono ammissibili solo previo consenso scritto da parte dell’Acquirente.
6. I termini di consegna indicati nell’Ordine o nella richiesta di annullamento sono sempre essenziali per il Fornitore. L’Acquirente ha facoltà di rifiutare i Prodotti eventualmente pervenuti prima del
termine pattuito o di addebitare al Fornitore le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
7. In caso di ritardo nella consegna, l’Acquirente avrà diritto ad applicare una penale giornaliera dello 0,2% rispetto all'importo indicato in fattura, con un massimale del 10% sul valore dell’Ordine. L'applicazione della penale non precluderà all’Acquirente né il diritto ad esigere l'adempimento del Contratto né a chiedere il risarcimento dei danni ulteriori, direttamente o indirettamente connessi alla ritardata, mancata, incompleta o difforme consegna dei Prodotti, ivi inclusi la perdita di profitto ed ogni costo aggiuntivo sostenuto dall’Acquirente per acquistare i Prodotti da altri fornitori in conseguenza dell’inadempimento del Fornitore.
8. Qualora vi sia fondato motivo di ritenere che il termine di consegna non possa essere rispettato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all’Acquirente. I diritti esercitabili dall’Acquirente in conseguenza della ritardata consegna, rimarranno comunque impregiudicati.
9. In caso di ritardata consegna, il Fornitore sarà tenuto a spedire la merce oggetto dell’Ordine ricorrendo al più veloce mezzo di trasporto. Il Fornitore dovrà sopportare ogni costo aggiuntivo conseguente al ritardo procurato.
10. Il Fornitore, se richiesto dall’Acquirente, dovrà trasmettere a quest'ultima e senza ritardo ogni informazione riguardante le coperture assicurative applicabili alle consegne e ai servizi cui è data esecuzione.
11. Con un congruo preavviso l’Acquirente avrà diritto di effettuare accessi presso le sedi del Fornitore per verificare il regolare adempimento delle previsioni relative alle presenti Condizioni Generali, delle Specifiche Tecniche e degli Ordini di Acquisto.
7. Riserva del diritto di proprietà
1. Il diritto di proprietà sulla merce si trasferisce in capo all’Acquirente al momento della consegna, senza che il Fornitore possa reclamare alcuna riserva di proprietà sulla merce fornita.
8. Trasferimento del rischio, imballaggio, documenti di spedizione
1. Il trasferimento del rischio è disciplinato secondo le disposizioni INCOTERM 2010. Qualora abbia luogo un controllo di accettabilità, il rischio non si trasferisce fino al momento della verifica o del collaudo presso il deposito del Fornitore ovvero nel luogo concordato per la consegna.
2. Le bolle di consegna in duplice copia e le ricevute d’imballaggio devono essere allegate all’Ordine. Su ciascun documento di trasporto devono essere elencati: il numero dell’Ordine, il tipo di merce, il codice del prodotto, il numero di lotto, il valore al lordo e al netto del peso del carico, il numero e il tipo di imballaggio (monouso o riutilizzabile) e altresì il luogo di scarico e di destinazione delle merci.
3. Nel trasporto di sostanze chimiche, il Fornitore deve allegare a ciascun lotto un certificato di analisi ai fini del controllo delle merci in uscita.
4. Il Fornitore deve imballare, contrassegnare e spedire le Sostanze Pericolose nel rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente. Il Fornitore è inoltre tenuto a inviare all’Acquirente una scheda di sicurezza del prodotto – indipendentemente da una specifica previsione di legge in tal senso. Se necessario, il Fornitore è tenuto ad aggiornare la scheda di sicurezza del prodotto e a recapitarla all’Acquirente. È richiesto che i documenti di spedizione rechino le informazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in tema di trasporto.
5. Le merci devono essere imballate e poste in sicurezza al fine di evitarne il danneggiamento durante il trasporto. Ove l’Acquirente lo richieda, il Fornitore sarà obbligato a ritirare a proprie spese, durante lo svolgimento del normale orario di lavoro nel luogo in cui avviene la consegna, il materiale d’imballaggio. Tale obbligazione è regolata dalle relative disposizioni di legge.
9. Disposizioni applicabili alle consegne
Le policies di sicurezza e le direttive disposte dall’Acquirente per la gestione dei rapporti contrattuali nonché le normative interne vigenti nei singoli siti dell’Acquirente si applicano al Fornitore e ai suoi incaricati con riferimento a ciascuna consegna presso i locali dell’Acquirente.
10. Conformità alle disposizioni di legge
1. Il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a - Regolamento (CE) No. 1907/2006 (REACH) - Regolamento (CE) No. 1272/2008 (CLP) - Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nelle rispettive versioni in vigore al momento dell'Ordine.
2. Quando, nel rispetto delle disposizioni di legge, e con particolare riferimento al Regolamento (CE) No. 1907/2006 (REACH), l’Acquirente sia obbligata alla registrazione delle merci, il Fornitore dovrà provvedere a comunicarle tempestivamente e gratuitamente tutte le informazioni disponibili e necessarie a tal fine. Il Fornitore dovrà inoltre informare l’Acquirente, senza ritardo, della nomina del Rappresentante Unico.
11. Esame e controllo delle merci in entrata
1. Quando l’obbligazione del Fornitore abbia per oggetto la consegna di merci, il controllo da parte della Acquirente sui prodotti in entrata sarà esclusivamente limitato all’accertamento della consegna di un prodotto differente rispetto a quello ordinato, di quantità di merci non corrispondenti a quelle ordinate e di eventuali danni causati dal trasporto.
2. La consegna di merce diversa da quella ordinata e/o di quantità errate di merce verrà segnalata al Fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla data della consegna. In caso si manifestino vizi nella merce, questi saranno denunciati entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla loro scoperta. In caso di vendita diretta, il reclamo del cliente finale sarà comunicato dall’Acquirente al Fornitore entro 8 (otto) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
3. Qualora sia necessario ripetere o compiere ulteriori controlli a seguito della scoperta di vizi nella merce, il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i relativi costi.
12. Garanzia per vizi e per mancanza di qualità
1. Il Fornitore garantisce che l’oggetto della Fornitura ed ogni sua parte o componente non sono affetti da vizi che ne compromettano il valore o la corretta utilizzabilità. In particolare egli garantisce che le caratteristiche della merce siano conformi a quelle indicate nell'Ordine e che la merce corrisponde alla tipologia di prodotto ordinato dall’Acquirente. Il Fornitore garantisce l’idoneità e l’adeguatezza del prodotto rispetto al suo normale utilizzo e all’impiego descritto nel Contratto. Il Fornitore garantisce la conformità del prodotto ai requisiti tecnici generalmente richiesti. Il Fornitore garantisce che il prodotto è conforme alle disposizioni di ordine pubblico, in particolare in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni vigenti al tempo della consegna.
2. Ove i servizi prestati o la merce consegnata dal Fornitore manifestino dei vizi, l’Acquirente avrà diritto ad esercitare ogni azione di garanzia, riservandosi il diritto di scegliere il modo attraverso cui la controparte debba porre rimedio. Nel caso in cui il Fornitore si rifiuti di rimediare al difetto, decorsi 10 giorni lavorativi affinché egli si adoperi a tal fine, l’Acquirente avrà titolo a porvi rimedio diretto oppure a ricorrere all’ausilio di un soggetto terzo, a spese del Fornitore.
3. Il Fornitore sarà responsabile per ogni comportamento colposo imputabile a un proprio subappaltatore/subfornitore/dipendente.
13. Responsabilità da prodotto. Richiami. Difetti in tema di sicurezza
1. Il Fornitore sarà responsabile di ogni danno causato a cose o persone da un prodotto rivenduto dalla Acquirente, e sarà obbligata a tenerla indenne e manlevata riguardo a qualsiasi richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte di terzi.
2. Qualora il Fornitore, in osservanza di disposizioni imperative, abbia l'obbligo di informare le Autorità competenti riguardo circostanze attinenti alla commerciabilità delle merci, dovrà darne tempestivamente comunicazione all’Acquirente.
3. Nel caso in cui le Autorità competenti dispongano l’applicazione di misure restrittive della commerciabilità delle merci consegnate dal Fornitore, l’Acquirente avrà diritto a recedere dal Contratto. In tal caso, il Fornitore sarà obbligato a risarcire l’Acquirente per qualsiasi danno causatole, fatte salve le esimenti di legge.
4. Il Fornitore è obbligato a stipulare e mantenere una copertura assicurativa per i rischi attinenti ai rapporti contrattuali, ed in particolare per quanto concerne l’esercizio delle azioni di responsabilità da prodotto. La copertura dovrà estendersi per l’intera durata del rapporto contrattuale e nei limiti dei termini di prescrizione. Qualora sia richiesto, il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente una prova documentale di tale copertura assicurativa.
14. Certificazione di qualità
1. Il Fornitore è obbligato a porre in essere un sistema certificato di garanzia della qualità del tipo ISO e mantenerlo in vigore per la durata dell’intero rapporto contrattuale. Qualora richiesto, il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente la relativa prova documentale.
2. Il Fornitore dovrà comunicare all’Acquirente in forma scritta e senza ritardo, con un preavviso di 6 (sei) mesi, il verificarsi di cambiamenti nel processo di produzione, che interessino il luogo di produzione o l’impiego di particolari sostanze. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere a comunicare all’Acquirente ogni tipo di informazione di cui gli sia fatta richiesta in relazione a tali cambiamenti.
3. L’Acquirente avrà diritto, previa comunicazione scritta, di effettuare sopralluoghi presso gli uffici e depositi del Fornitore, per verificare l'effettivo rispetto da parte di quest'ultimo delle disposizioni di cui al presente articolo. Gli accessi saranno effettuati nei normali orari di lavoro, e con modalità tali da non pregiudicare il normale svolgimento delle attività del Fornitore.
15. Diritto di proprietà e soggetti terzi
1. Il Fornitore deve garantire che le merci siano libere da diritti di terzi – in particolare che non costituiscano oggetto di diritti di brevetto, diritti d’autore, diritti personali e marchi – che ne impediscono o limitino l’uso stabilito dal Contratto e/o il loro normale utilizzo.
2. Se le azioni di rivendicazione attuate da terzi dovessero precludere all’Acquirente o ai suoi clienti un utilizzo dei beni conforme alle finalità della vendita, l’Acquirente ne darà comunicazione al Fornitore e quest'ultimo, a discrezione dell’Acquirente, sarà tenuto a proprie spese a:
a) ottenere il diritto all’utilizzo del bene, con particolare riferimento alle licenze necessarie a favore della Acquirente e/o della sua cliente;
b) liberare le merci da diritti di proprietà di xxxxx, così che i diritti di proprietà dell’Acquirente derivanti dalla vendita non siano pregiudicati;
c) sostituire le merci consegnate con altre libere da diritti di proprietà di terzi e che presentino le medesime caratteristiche di quelle ordinate.
3. Il Fornitore dovrà, su richiesta dell’Acquirente, tenerla indenne e manlevata da qualsiasi azione di rivendica avanzata da parte di terzi che vantino diritti di proprietà sui beni. Quest'obbligo del Fornitore coprirà in particolare tutte le spese che l’Acquirente fosse tenuta a sostenere a seguito di pretese avanzate dai terzi. Viene fatto salvo il caso in cui l’esistenza dei diritti di proprietà che ostacolano il godimento del bene non fosse nota al Fornitore, e ciò non fosse conoscibile neppure con la diligenza richiesta a un prudente imprenditore.
4. Qualora un terzo avanzi un’azione di rivendica in connessione a diritti di proprietà sulle merci, il Fornitore coopererà gratuitamente con l’Acquirente, rendendole disponibile tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
5. Il Fornitore riconosce e prende atto che né le presenti Condizioni Generali né i Contratti implicano in alcun modo un trasferimento o una concessione in licenza al Fornitore dei diritti di proprietà intellettuale dell’Acquirente.
16. Segretezza e tutela dei Dati Personali
1. Ogni informazione di carattere tecnico o commerciale resa accessibile dall’Acquirente al Fornitore non potrà essere divulgata a soggetti terzi e dovrà essere utilizzata esclusivamente allo scopo e nel rispetto delle finalità dei contratti di vendita o di prestazione di servizi. Le informazioni in oggetto potranno essere rese disponibili, all'interno dell'organizzazione d'impresa del Fornitore che sono necessariamente coinvolti ai fini dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto di vendita, purché tali persone siano vincolate ad obblighi di segretezza.
21. Codice Etico e Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/2001 dell’Acquirente.
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.
A tale riguardo, il Fornitore dichiara: (i) di essere a conoscenza del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l’Acquirente ha adottato un apposito Modello organizzativo e specifici protocolli volti a prevenire il rischio di verificazione dei reati indicati nel citato Decreto e nella normativa ad esso collegata; (ii) di aver preso visione del Codice Etico adottato dall’Acquirente e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale consultabili e scaricabili all’indirizzo web: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xx/xxx- company/compliance/index-2.jsp.
In virtù di quanto sopra, il Fornitore si impegna– anche per i propri eventuali dipendenti, amministratori, consulenti e collaboratori e subappaltatori –, nell'esecuzione del Contratto, a:
• conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi comportamentali ivi contenuti in quanto applicabili;
• astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al medesimo decreto (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso)
• mettere a disposizione del personale dell’Acquirente o di soggetti terzi qualificati, le proprie strutture al fine di permettere l’effettuazione di controlli finalizzati a verificare la conformità delle modalità di esecuzione del Contratto al Codice Etico.
Il Fornitore si impegna, infine, ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza dell’Acquirente. all’indirizzo e-mail: xxx@xxxxxxxx.xx di qualsiasi atto, fatto o comportamento relativi all'esecuzione del Contratto, di cui venga a conoscenza e che integrino una violazione e/o una manifestazione di non conformità rispetto alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale dell’Acquirente.
La violazione del presente articolo costituisce grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 e 1456 del codice civile e darà facoltà all’ Acquirente di risolvere il Contratto, impregiudicato ogni diritto al risarcimento dei danni eventualmente arrecati (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto 231/01 e quelli reputazionali).
22. Luogo di esecuzione. Foro Esclusivo. Legislazione Applicabile. Disposizioni Finali
1. Modifiche o aggiunte al contenuto del Contratto dovranno essere apportate per iscritto. La forma scritta si applica anche in caso di rinuncia alla stessa come requisito essenziale.
2. Il luogo di esecuzione della consegna coincide con l’indirizzo individuato nell’Ordine e il pagamento si effettua presso la sede legale dell’Acquirente.
3. Ogni controversia derivante dai rapporti di fornitura regolati dalle presenti Condizioni Generali è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con espressa esclusione di qualsiasi altro foro dotato di concorrente o alternativa competenza.
4. Tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra il Fornitore e l’Acquirente sono governati unicamente dalla legge italiana, con espressa esclusione della normativa prevista dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti in materia di Commercio Internazionale di Merci (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (“CISG”) del 1980.
5. Nel caso in cui singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto risultassero inefficaci, le restanti pattuizioni manterranno a loro piena efficacia. Le Parti saranno in tal caso tenute a inserire quelle previsioni sostitutive che si avvicinino maggiormente allo scopo economico delle disposizioni sostituite.
Data
2. Su richiesta dell’Acquirente tutte le informazioni rese (incluse copie e registrazioni) e i beni dati _ in deposito dovranno essere restituiti senza ritardo o, su richiesta dell’Acquirente, distrutti, salvo
che sussistano obblighi di registrazione derivanti dalla legge.
3. Le informazioni rese disponibili da parte dell’Acquirente rimangono di sua esclusiva proprietà. L’Acquirente si riserva tutti i diritti su tali informazioni (compresi diritti d’autore e i diritti derivanti dai registri della proprietà industriale, quali marchi, brevetti, modelli di utilità etc.).
4. I prodotti realizzati secondo i modelli predisposti dall’Acquirente, così come i metodi di analisi o attinenti a procedimenti tecnici non potranno essere utilizzati dal Fornitore né resi disponibili da quest'ultimo a soggetti terzi.
Tutti i dati e le informazioni di cui il Fornitore venga in possesso per effetto dell’esecuzione del Contratto saranno considerati e mantenuti riservati e non potranno essere usati per scopi diversi da quelli previsti dal Contratto stesso.
In esecuzione del Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento GDPR), recante
Timbro e Firma del Fornitore per accettazione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, co. 2°, e 1342 cod. civ. si approvano separatamente e specificamente le condizioni di cui agli Articoli 11 - Esame e controllo delle merci in entrata; 12 - Garanzia per i vizi e per mancanza di qualità; 13.3 - Recesso dovuto all'introduzione di misure restrittive; 17 -Incedibilità; XVIII - Facoltà di recesso; 19 - Risoluzione per inadempimento; 22.3 - Foro Esclusivo.
Data
_
disposizioni a protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Fornitore dichiara di trattare tali informazioni per l’integrale
esecuzione del Contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria.
17. Incedibilità
Salvo preventiva autorizzazione scritta dell’Acquirente, al Fornitore è fatto divieto di cedere a terzi il Contratto concluso con l’Acquirente ed i crediti che ne derivano.
18. Facoltà di recesso
Oltre al diritto alla Risoluzione dell'Ordine per inadempimento del Fornitore (Articolo 19) ed ai casi di interruzione definitiva della Fornitura per cause di Forza Maggiore (Articolo 20), l’Acquirente avrà comunque il diritto di recedere, in tutto od in parte, dall'Ordine in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, mediante comunicazione scritta al Fornitore. Al ricevimento di detta comunicazione, il Fornitore interromperà immediatamente l'esecuzione dell'oggetto della Fornitura o della parte di essa specificata nella richiesta di Acquirente, intraprendendo ogni necessaria azione anche presso i propri Subfornitori. Il Fornitore proseguirà comunque con puntualità e diligenza l'esecuzione della parte di Fornitura non oggetto di recesso a norma del presente articolo.
19. Risoluzione per inadempimento
L’Acquirente avrà diritto di risolvere totalmente o parzialmente il Contratto con il Fornitore mediante notifica scritta al Fornitore, quando:
(i) il Fornitore sia inadempiente rispetto alle pattuizioni d'Ordine e non esegua le azioni necessarie ad eliminare tale inadempienza nel tempo richiesto dall’Acquirente; o
(ii) il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli Articoli 15, 16 e 17; o
(iii) il Fornitore sia assoggettato o ammesso a procedura concorsuale, presenti un piano di ristrutturazione dei propri debiti, ovvero contro di esso vengano levati protesti, effettuati pignoramenti o eseguiti sequestri. La risoluzione prenderà effetto nel momento del ricevimento da arte del Fornitore della relativa comunicazione.
20. Forza maggiore
Qualora si manifestino circostanze che si collocano al di fuori di ogni possibilità di controllo della parte che le invoca e che non potrebbero essere scongiurate neppure con ragionevole prudenza e diligenza, le Parti saranno sollevate dagli obblighi contrattuali per l’intera durata del verificarsi di tali eventi e per il protrarsi delle loro conseguenze. Le Parti devono, senza ritardo, produrre le informazioni necessarie entro ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. Se la limitazione conseguente a tali eventi si prolungasse oltre il suddetto termine, l’Acquirente avrà diritto a recedere dal Contratto.
Timbro e Firma del Fornitore per accettazione