ABITATIVO
SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON
ABITATIVO
tra
♦ Comune di Borgomanero, con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxxxx Xxxxxx x. 00, Codice Fiscale: 82001370038, partita IVA: 00426580031, (il “Xxxxxxxx”), xx xxxxxxx xxx ,
, xxxx x ( ) il
, domiciliato per la sua carica presso la sede del Co- mune di Borgomanero, Xxxxx Xxxxxx x. 00,
pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx ;
e
♦ Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, con sede in To- rino, Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e Partita I.V.A: 06363391001, in persona del , , nato a
( ) il , elettivamente domiciliato per la carica in Torino, Corso Vinzaglio n. 8, presso l’Agenzia delle Entra- te - Direzione Regionale del Piemonte pec xx.xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (il “Conduttore”)
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
1. Il Locatore, nella qualità di proprietario, concede in locazione al Condut- tore, che accetta, l’Immobile sito in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxx Xxxxxxx
x. 00, come di seguito individuato ed evidenziato nelle allegate planime- trie (All. A), controfirmate dalle Parti (d’ora in poi più brevemente l’“Immobile”), iscritto al Catasto Fabbricati al foglio di mappa 18, map-
pale 1815 , subb. 3 (parte), 8, 9, 10 e 11; composto da piano interrato (par- te), piano primo e piano secondo avente una superficie lorda di mq.
di cui mq. destinata ad uffici e mq.
destinati ad altri usi (archivi, magazzini e depositi, locali tec- nici).
1.a Il predetto Immobile fa parte del complesso ex sede del Tribunale di Nova- ra – Sezione Distaccata di Borgomanero.
2. Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o per- sonali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
3. Il Conduttore, al momento della consegna del bene, ne assumerà ogni one- re e responsabilità per l’uso e la custodia.
Articolo 2 – Destinazione
1. L’Immobile sarà destinato esclusivamente ad uso dell’Ufficio Territoriale di Borgomanero.
2. Il Locatore garantisce che l’Immobile, successivamente alla realizzazione dei lavori come indicati dai tecnici dell’Agenzia delle Entrate, sarà idoneo all’uso a cui il Conduttore intende destinarlo anche in relazione agli stru- menti urbanistico-edilizi, alle autorizzazioni necessarie e alle caratteristi- che indicate nei “Requisiti degli immobili” richiesti dal Conduttore per l’insediamento dei propri uffici, allegati alla richiesta trasmessa al Comu- ne di Borgomanero con prot. 49964 del 26/07/2016 e successiva comuni- cazione comunale del 17/02/2017 prot. 6950.
3. Il Locatore garantisce che l’Immobile ed i relativi impianti tecnologici sa- ranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di legge ed in partico- lare al D.M. n. 37/08 e al D.Lgs. 81/08.
Articolo 3 – Durata
1. La durata della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dalla data di presa in consegna dei locali risultante da apposito verbale, che do- vrà avvenire al termine dei lavori di adeguamento dell’Immobile e co- munque non oltre il . Qualora la consegna dovesse avve- nire oltre il suddetto termine, a partire dal sarà applicata alla Proprietà una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo per la mancata consegna del bene senza giustificato motivo. E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Resta salva per le parti la possibilità di rinegoziare - espressamente - il rinnovo del contratto.
2. Al termine della locazione gli incaricati delle Parti redigono un verbale di riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti. Il Conduttore è comunque esentato dalla remissione in pristino dei locali.
3. Per ogni caso di ritardato rilascio il Conduttore sarà tenuto a pagare al Lo- catore un’indennità di occupazione corrispondente all’ultimo canone ap- plicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità semestrale fino alla riconsegna dell’Immobile, aggiornato an- nualmente – su richiesta del Locatore – nella misura pari al 75% delle va- riazioni, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Articolo 4 – Cessione del Contratto e Sublocazione
Il Conduttore è autorizzato a cedere il presente Contratto e a sublocare l’Immobile, anche in parte, nel rispetto della durata contrattuale e previa co- municazione scritta al Locatore, ad altri Enti o Uffici della Pubblica Ammini- strazione o a soggetti esercenti attività accessorie alla propria.
Articolo 5 – Recesso
1. Trascorsi sei mesi dalla presa in consegna, il Conduttore avrà facoltà di re- cedere in ogni tempo dal Contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. o via pec con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’Immobile e comporterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6.
Articolo 6 – Canone – Domiciliazione bancaria e Fatturazione
1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in Euro
( /00) IVA esente, poiché in sede di presentazione dell’offerta il Locatore ha comunicato di non voler assog- gettare il contratto al regime di imposizione IVA.
2. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai. In questo caso l’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta al Conduttore, da inoltrarsi tassativa- mente tramite raccomandata o via pec.
3. Il canone sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali posticipate di pari impor- to con scadenza il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.
4. I canoni saranno pagati a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Locatore al momento della sottoscrizione del presente con- tratto o trasmesso anche successivamente ed in ogni caso almeno 60 gior- ni prima della scadenza del pagamento. A tal fine il Locatore si impegna a
comunicare un’unica domiciliazione di pagamento, da qualificarsi espres- samente come tale nella comunicazione, e le relative coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento (IBAN).
5. Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all’Agenzia nei termini sopra specificati e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, indirizzata presso il domicilio eletto ai sensi del successivo art. 18. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all’Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio. La comunicazione dovrà contenere a pena di in- validità la espressa revoca della precedente domiciliazione di pagamento.
6. Qualora il Locatore sia tenuto ad emettere fattura, il canone è liquidato dall’Agenzia previa presentazione di fatture semestrali intestate a: Agen- zia delle Entrate, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001, avendo cura di inserire il codice IPA della Dire- zione Regionale del Piemonte IOJCIC. Il pagamento delle fatture avverrà entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di ricezione delle fatture e comunque non prima che siano decorsi 15 giorni dalla scadenza dei ter- mini di cui al punto 3.
Il Locatore si impegna a comunicare un indirizzo di posta elettronica or- dinario sul quale l’Agenzia invierà, in maniera automatizzata, alcune in- formazioni che il Locatore dovrà riportare nel tracciato della fattura elet- tronica.
Il Locatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e com- pilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, co- stituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da
parte dell’Agenzia.
Articolo 7 - Cessione del credito – Mandato all’incasso
1. a) E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Locatore nei confronti dell’Agenzia a condizione che:
I) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia au- tenticata, venga notificato all’Agenzia;
II) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione, per raccoman- data con ricevuta di ritorno, al cedente e al cessionario entro 45 (qua- rantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
III) il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al ces- sionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente con- tratto;
IV) l’atto di cessione faccia espresso riferimento al presente contratto di locazione;
V) sia notificato presso la sede legale dell’Agenzia, Xxx Xxxxxxxxxx Xx- xxxxx, 000 x/x - 00000 Xxxx o presso la sede della Direzione Regio- nale del Piemonte, Corso Vinzaglio n. 8 – 00000 Xxxxxx.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il Locatore risulti, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad al-
meno € 10.000,00 (diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e il Lo- catore espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata me- diante semplice comunicazione scritta al Locatore.
Per consentire la verifica ex art. 48bis del D.P.R. n. 602/73, l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso del Locatore cedente al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finali- tà indicate nel su citato articolo, in conformità a quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
b) Il Locatore garantisce che non perverranno al Conduttore notificazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente Con- tratto, fintanto che i crediti non siano divenuti certi e liquidi e quindi non prima dell’emissione della fattura.
c) La comunicazione di cessione deve pervenire al Conduttore almeno 60 giorni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente le coordinate bancarie necessarie per effettuare il pagamento.
d) Il Locatore si impegna a individuare un unico cessionario in relazione all’intero fatturato semestrale emesso nei confronti del Conduttore. Sa- ranno ammesse soltanto cessioni di credito relative al singolo semestre.
2. a) Il Locatore si impegna a conferire esclusivamente mandati all’incasso “irrevocabili”.
Eventuali mandati “revocabili” all’incasso conferiti dal Locatore a terzi non avranno alcun effetto nei confronti del Conduttore che sarà tenuto
ad effettuare il pagamento direttamente al Locatore. Tuttavia il paga- mento effettuato nei confronti del mandatario avrà effetto liberatorio del Conduttore.
b) Il Locatore si impegna altresì a non conferire mandati all’incasso, an- corché “irrevocabili”, relativi a crediti – derivanti dal presente Contrat- to – che non siano ancora certi e liquidi.
c) Il Locatore potrà conferire, in relazione al fatturato semestrale emesso nei confronti del Conduttore, un unico mandato da qualificarsi espres- samente – nella comunicazione al Conduttore – quale mandato “irrevo- cabile”.
d) Successive revoche non accompagnate da esplicito consenso del man- datario non produrranno effetti nei confronti del Conduttore che effet- tuerà il pagamento a favore del primo mandatario, salva la facoltà del Conduttore di sospendere il pagamento ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 7.3.
e) La comunicazione di conferimento di mandato “irrevocabile” all’incasso deve, in ogni caso, pervenire al Conduttore almeno 60 gior- ni prima della scadenza del pagamento e indicare espressamente il co- dice IBAN sul quale deve essere effettuato il pagamento.
3. a) In tutti i casi in cui – in conseguenza del succedersi di comunicazioni relative al soggetto cui deve, ovvero non deve, essere effettuato il pa- gamento delle fatture emesse dal Locatore nei confronti del Condutto- re, nonché di pignoramenti e sequestri del credito – il Conduttore riten- ga, a suo insindacabile giudizio, che sussista incertezza sul soggetto le- gittimato a ricevere il pagamento, è facoltà del Conduttore stesso so-
spendere il pagamento senza che decorrano interessi di sorta e senza onere alcuno fino a quando l’Autorità Giudiziaria, adita dai soggetti in- teressati, abbia statuito in merito.
b) Il Locatore si impegna in ogni caso a tenere indenne il Conduttore da qualsiasi pretesa di terzi conseguente alla sospensione o al mancato pa- gamento a loro favore.
Articolo 8 – Oneri Accessori
1. Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, ac- qua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.
2. Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti ca- rico all’Immobile, limitatamente agli oneri accessori di cui all’art. 9 L. 392/1978.
3. Il Locatore delega il Conduttore ad intervenire in sua vece alle assemblee del condominio di cui è parte l’Immobile, per discutere e deliberare in me- rito ai soli servizi facenti carico al Conduttore stesso.
Articolo 9 – Modifiche, Miglioramenti, Addizioni, Insegne
1. a) Al Conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell’Immobile finalizzati ad adeguare lo stesso alle proprie esigenze specifiche, nonché di eseguire opere di pro- tezione degli impianti tecnici e degli arredi (quali, a titolo esemplificati- vo, inferriate, reti, parasassi, sistemi di allarme).
b) Resta peraltro inteso che il Conduttore dovrà sottoporre all’approvazione preventiva del Locatore il progetto relativo ai lavori indicati nel prece- dente paragrafo suscettibili di alterare in misura significativa la configu-
razione funzionale dell’Immobile.
c) Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali miglio- rie, addizioni, riparazioni, ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto al precedente punto b), resteranno acquisite dal Locatore senza che debba pagare rimborsi o indennità alcuni, ma anche senza pos- sibilità di pretendere dal Conduttore il ripristino dell’Immobile nello sta- tus quo ante ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 3.2.
2. Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento condominiale, applichi all’esterno dell’Immobile insegne (anche pubblicitarie), cartelli o altri segnali inerenti la propria attività.
3. Il Locatore autorizza fin d’ora il Conduttore a presentare istanze e doman- de alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori sopra menzionati.
Articolo 10 – Manutenzione
1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Condutto-
re.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normati-
vo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di con-
servare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.
3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Articolo 11 – Assicurazione
1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per
responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, co- munque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività speci- fica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
2. Il Locatore si impegna a stipulare sull’Immobile una polizza “All Risks” con decorrenza dal giorno medesimo di decorrenza del Contratto e a man- tenerla attiva per tutta la durata del Contratto.
Articolo 12 – Stato dell’Immobile
Il Conduttore si obbliga a mantenere, a propria cura e spese, i locali forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Articolo 13 – Diritto di prelazione e di riscatto
In espressa deroga all’art. 41 della Legge 27.07.1978 n. 392, è riconosciuto al Conduttore il diritto di prelazione all’acquisto, di riscatto e di prelazione in ca- so di nuova locazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 38, 39 e 40 della citata legge.
Articolo 14 - Autorizzazioni e licenze
1. Il Locatore dovrà provvedere a tutte quelle concessioni, licenze ed autoriz- zazioni necessarie per consentire il pieno godimento dell’Immobile locato e l’idoneità dello stesso all’uso cui è destinato, dovendosi intendere che il Locatore si assume ogni responsabilità per eventuali omissioni od inosser- vanze di disposizioni normative e/o regolamentari relative all’Immobile.
2. Il Locatore concede fin d’ora il proprio consenso per eventuali nuovi allac- ciamenti alla rete stradale, agli impianti del gas e di energia elettrica non- ché per la rimozione, al momento di rilascio dell’Immobile, di tutti gli ap- parecchi di illuminazione ed elettrici in genere, di riscaldamento ed altri eventualmente installati a spese del Conduttore.
Articolo 15 - Impossibilità di utilizzo
1. In caso di impossibilità di utilizzo di tutto o parte dell’Immobile descritto in premessa, che non sia dovuta a fatto o colpa del Conduttore, quest’ultimo comunicherà prontamente tale circostanza al Locatore e qua- lora tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo superiore a venti giorni, il Conduttore avrà diritto ad una riduzione del canone in rela- zione alla parte dell’Immobile inutilizzabile a decorrere dal giorno in cui si è verificato l’impedimento e fino alla sua soluzione.
2. Nel caso in cui tale impossibilità di utilizzo si protragga per un periodo su- periore a tre mesi, il Conduttore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovve- ro di rilasciare la parte del bene affetta da tale impossibilità di utilizzo, ferma restando la riduzione del canone di cui al comma 1 del presente arti- colo.
Articolo 16 – Documentazione tecnica ed esecuzione lavori
1. Il Locatore si impegna ad eseguire i lavori necessari a consegnare l’Immobile dotato di tutti i requisiti previsti e alle condizioni previste dal Nulla Osta alla stipula rilasciato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - con nota prot. 2017/ /DR-TO del ovvero che l’Immobile sia consegnato ristrutturato a nuovo ed adeguato alle normative vigenti in materia edilizio-urbanistica, igiene,
sicurezza sui luoghi di lavoro, abbattimento barriere architettoniche, antin- cendio, impiantistica, prestazione energetica e verifica sismica e dotato di tutte le relative certificazioni. In particolare il Locatore dovrà consegnare, entro 45 giorni dalla conclusione dei lavori predetti, le relative certifica- zioni/dichiarazioni.
2. La corresponsione del canone avverrà, come dettato dall’Agenzia del De- manio, a far data dalla conclusione dei lavori e dalla presentazione della documentazione mancante da parte della proprietà.
3. Resta inteso che il mancato rispetto di dette condizioni renderà nullo il ci- tato Nulla Osta e il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.
4. Il locatore consegna al Conduttore i seguenti attestati di prestazione ener- getica:
- Attestato di Prestazione Energetica codice identificativo n. 2017 105989 0010 del 06/04/2017 relativo all’Immobile iscritto al Catasto Fabbricati al fo- glio di mappa 18, mappale 1815, subb. 8, 9, 10 e 11, classe energetica E, indi- ce di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren (kWh/m2anno) 2.113,38;
- Attestato di Prestazione Energetica codice identificativo n. 2017 105989 0011 del 06/04/2017 relativo all’Immobile iscritto al Catasto Fabbricati al fo- glio di mappa 18, mappale 1815, sub. 12 (parti comuni), classe energetica E, indice di prestazione energetica non rinnovabile EPgl,nren (kWh/m2anno) 1.322,91.
Articolo 17 – Termine per la conclusione dei lavori
La proprietà s’impegna a terminare i lavori di cui al bando e a consegnare l’Immobile, dotato di tutte le certificazioni di cui al precedente art. 16, entro i
termini specificamente indicati all’art. 3 del presente contratto.
Articolo 18 – Elezione di domicilio
Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:
il Locatore: Comune di Borgomanero – Corso Cavour n. 16, 28021 Borgoma- nero (NO) pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
il Conduttore: Direzione Regionale del Piemonte – Xxxxx Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx pec xx.xxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Articolo 19 – Controversie
Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del pre- sente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
Articolo 20 – Registrazione
Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro nei termini di legge. Ogni onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è posto a ca- rico della parte locatrice.
Articolo 21 – Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali.
Torino,
Il Locatore Il Conduttore
Comune di Borgomanero Agenzia delle Entrate
IL Direzione Regionale del Piemonte
(nome cognome) IL
(nome cognome)
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il Locatore approva specificamente per iscritto
i seguenti articoli: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20.
Il Locatore
Comune di Borgomanero
IL
(nome cognome)