Flexiplus VIP
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Fascicolo informativo relativo all’assicurazione sulla vita
Flexiplus VIP
Assicurazione a Vita Intera a premio unico
con rivalutazione annua del capitale
Tariffa 1UFP xx. 00.0000
Il presente Fascicolo Informativo, contenente i seguenti documenti, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione:
a) Scheda sintetica
b) Nota informativa
c) Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata SASARIV;
d) Glossario
e) Modulo di proposta
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa. Fascicolo Informativo aggiornato al: 31.03.2010
SOMMARIO
SCHEDA SINTETICA 2
NOTA INFORMATIVA 5
CONDIZIONI CONTRATTUALI 14
ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ TRAMITE IL COMPETENTE INTERMEDIARIO INCARICATO IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO 18
ALLEGATO B – REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE SASARIV 20
GLOSSARIO 21
FAC-SIMILE DOCUMENTO DI POLIZZA 24
INFORMATIVA 30
SCHEDA SINTETICA
Attenzione: leggere attentamente la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1) INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
L’impresa di assicurazione è MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”), una società del Gruppo assicurativo FONDIARIA-SAI, direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A..
1.b) Denominazione del contratto
La presente Scheda sintetica fornisce le informazioni di sintesi relative all’assicurazione sulla vita “FLEXIPLUS VIP – Assicurazione a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale” (tariffa 1UFP).
1.c) Tipologia del contratto
Le prestazioni fornite dall’assicurazione qui descritta sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione interna separata di attivi.
1.d) Durata
L’assicurazione è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 90 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
In ogni caso il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante riscatto totale: è possibile esercitare il diritto di riscatto totale in qualsiasi momento.
1.e) Pagamento dei premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 2.000,00.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00 e previo accordo con la Società.
In aggiunta al premio, devono essere corrisposti i diritti di ingresso (Euro 12,00 dovuti insieme al premio unico iniziale) o di quietanza (Euro 1,00 dovuti insieme a ciascun premio unico aggiuntivo).
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
L’assicurazione intende soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto.
La formula di pagamento del premio descritta al precedente punto 1.e) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di concentrare all’origine l’esborso complessivo (premio unico iniziale), sia di integrare successivamente le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione F della Nota informativa.
Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
3) PRESTAZIONI E GARANZIE OFFERTE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di decesso:
in caso di decesso dell’Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.
b) Opzioni contrattuali (alle condizioni in vigore al momento della conversione in rendita):
Conversione del valore di riscatto in una delle seguenti prestazioni di rendita:
• rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
• rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita;
• rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione del rendimento della Gestione interna separata a cui è collegata l’assicurazione. Le relative maggiorazioni (interessi maturati) si consolidano annualmente.
È comunque garantita una misura annua minima di rivalutazione che è pari al 2,0% relativamente al capitale acquisito con il premio unico iniziale; relativamente al capitale acquisito con ciascun premio unico aggiuntivo, sarà pari al minore tra il 2,0% ed il tasso annuo massimo di interesse garantibile, alla data del versamento del suddetto premio alla Società, ai contratti di assicurazione sulla vita espressi in Euro con generica provvista di attivi, ai sensi della normativa vigente.
L’operazione di riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite nella sezione B della Nota informativa. In ogni caso le prestazioni assicurate ed il meccanismo di rivalutazione delle stesse sono regolati dagli articoli “Prestazioni assicurate” e “Modalità di rivalutazione delle prestazioni” delle Condizioni contrattuali.
4) COSTI
La Società, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate nella sezione D della Nota informativa.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sull’assicurazione, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA).
Il CPMA indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento dell’assicurazione rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata dell’operazione assicurativa pari a 10 anni il CPMA è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sull’assicurazione in caso di riscatto al decimo anno, riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno in cui è durato il rapporto assicurativo.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su prefissate combinazioni assicurative (specificate per ciascuna tabella) ed impiegando un’ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.
Il CPMA è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilita dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo (al momento della redazione della presente Scheda sintetica) ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) Gestione interna separata “SASARIV”
Premio unico: Euro 2.012,00 Sesso ed età: qualunque | |
Durata operazione assicurativa | CPMA |
5 | 0,83% |
10 | 0,67% |
15 | 0,61% |
20 | 0,58% |
25 | 0,57% |
Premio unico: Euro 10.012,00 Sesso ed età: qualunque | |
Durata operazione assicurativa | CPMA |
5 | 0,73% |
10 | 0,62% |
15 | 0,58% |
20 | 0,56% |
25 | 0,55% |
Premio unico: Euro 30.012,00 Sesso ed età: qualunque | |
Durata operazione assicurativa | CPMA |
5 | 0,72% |
10 | 0,61% |
15 | 0,57% |
20 | 0,55% |
25 | 0,54% |
Il CPMA in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno.
5) DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata “SASARIV” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione | Rendimento minimo riconosciuto ai contratti | Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni | Inflazione |
2005 | 4,24% | 3,44% | 3,16% | 1,70% |
2006 | 4,04% | 3,24% | 3,86% | 2,00% |
2007 | 4,23% | 3,43% | 4,41% | 1,71% |
2008 | 4,24% | 3,44% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,03% | 3,33% | 3,54% | 0,75% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Divisione Sasa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA ASSICURATRICE
1 Informazioni generali
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito sinteticamente indicata con “Società”) è una società del Gruppo FONDIARIA-SAI – direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A. – ed è autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni in base al D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984.
Ha sede legale e direzione generale in Italia, xxx Xxxxxxxxxx, 00/0, Xxxxxx (telefono: (x00) 00-00000).
Sito internet: xxx.xxxxxx.xx e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx
La società incaricata della revisione contabile, alla data di redazione della presente Nota informativa, è Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni alla Società concernenti il contratto in corso, il Contraente potrà avvalersi del tramite del soggetto abilitato dalla Società al collocamento, al quale è assegnata la polizza (l’elenco dei soggetti abilitati è disponibile presso la Direzione della Società ed è riportato sul sito Internet della stessa), oppure potrà inviare le stesse direttamente a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa Direzione Trieste
Xxxx Xxxxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXXX
Fax: (x00) 000.0000.000
2 Conflitto di interessi
La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.
Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l’interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall’esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile di cui alla successiva sezione C.
B) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E ALLE GARANZIE OFFERTE
3 Prestazioni e garanzie offerte
“FLEXIPLUS VIP – Assicurazione a Vita Intera a premio unico con rivalutazione annua del capitale” (tariffa 1UFP) è destinata ad Assicurati che, alla decorrenza del contratto, abbiano età compresa fra i 18 e i 90 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato.
Come illustrato al successivo punto 3.1, con questa assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi. Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese, indicate al successivo punto 8.1.1.
Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute, di cui al successivo punto 5.
3.1 Prestazione in caso di morte
Una parte del premio versato viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi di cui al successivo punto 8.1.1; pertanto tale parte non concorre alla formazione della prestazione che verrà corrisposta ai Beneficiari.
Il capitale assicurato, dovuto al decesso dell’Assicurato, offre i seguenti benefici (dettagliatamente descritti al successivo punto 5):
• la rivalutazione annuale dello stesso capitale, calcolata in base al rendimento della Gestione interna separata degli investimenti a cui è collegata l’assicurazione;
• la garanzia del consolidamento annuale della suddetta rivalutazione, cioè la definitiva acquisizione delle relative maggiorazioni annuali;
• la garanzia del valore minimo del capitale acquisito con ciascun premio versato, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, grazie all’attribuzione di un interesse annuo sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. La misura annua minima di rivalutazione è pari al 2,0% relativamente al capitale acquisito con il premio unico iniziale; relativamente al capitale acquisito con ciascun premio unico aggiuntivo, sarà pari al minore tra il 2,0% ed il tasso annuo massimo di interesse garantibile, alla data del versamento del suddetto premio alla Società, ai contratti di assicurazione sulla vita espressi in Euro con generica provvista di attivi, ai sensi della normativa vigente.
4 Premi
L’assicurazione richiede il versamento alla Società di un premio unico anticipato non frazionabile di almeno Euro 2.000,00.
Inoltre, il Contraente può effettuare in ogni momento il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00 e previo accordo con la Società.
La formula di pagamento del premio sopra descritta ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di concentrare all’origine l’esborso complessivo (premio unico iniziale), sia di integrare successivamente le prestazioni assicurate impiegando il risparmio eventualmente accumulato (premi unici aggiuntivi).
Oltre al premio, sono dovuti i diritti di ingresso (insieme al premio unico iniziale) o di quietanza (insieme a ciascun premio unico aggiuntivo) indicati al successivo punto 8.1.1.
Come precisato al medesimo punto 8.1.1, la Società trattiene una percentuale (caricamento) di ciascun premio unico versato (iniziale o aggiuntivo).
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato;
• bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
5 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
L’assicurazione è collegata alla Gestione “SASARIV”, descritta nella successiva sezione C.
Il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, diminuito di una commissione di gestione, viene attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione annuale del capitale assicurato. La commissione annua di gestione si ottiene sommando la commissione base e l’eventuale commissione di performance indicate al successivo punto 8.2.
Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza contrattuale, nonché al momento della risoluzione del contratto per riscatto totale, oppure per l’eventuale decesso dell’Assicurato.
La rivalutazione di ciascun capitale acquisito decorre dalla data di versamento del relativo premio.
La progressiva maggiorazione del capitale assicurato - che si consolida annualmente - avviene aggiungendo gli interessi maturati per rivalutazione.
Gli interessi maturati si determinano in base alla misura annua di rivalutazione, che è uguale al rendimento attribuito e non può risultare inferiore alla misura annua minima garantita, che è pari al 2,0% relativamente al capitale acquisito con il premio unico iniziale; relativamente al capitale acquisito con ciascun premio unico aggiuntivo, sarà pari al minore tra il 2,0% ed il tasso annuo massimo di interesse garantibile, alla data del versamento del suddetto premio alla Società, ai contratti di assicurazione sulla vita espressi in Euro con generica provvista di attivi, ai sensi della normativa vigente.
Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6 Opzioni contrattuali
L’assicurazione offre la possibilità di chiedere, con effetto da un anniversario della decorrenza contrattuale, mediante raccomandata A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, la conversione del valore di riscatto totale maturato a tale anniversario in una delle seguenti prestazioni di rendita:
• una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
• una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita;
• una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore dell’Assicurato superstite finché in vita.
La conversione in rendita verrà effettuata alle condizioni che saranno allora in vigore e purché l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni e l’importo annuo della rendita non risulti inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
La Società invierà al Contraente, dietro sua richiesta, una sintetica descrizione delle suddette opzioni, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche in vigore al momento della richiesta stessa.
C) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
7 Gestione interna separata
La Gestione “SASARIV” è una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, a cui si rinvia per i dettagli.
La Società determina annualmente il rendimento della Gestione, realizzato nel periodo di osservazione di dodici mesi intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione compresa nei dodici mesi che decorrono dal 1° dicembre seguente il termine del periodo di osservazione considerato.
Il rendimento viene calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.
Coerentemente con la finalità della Gestione di privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la certezza dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, la suddetta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.
Tale caratteristica è rafforzata dalla garanzia del valore minimo delle prestazioni e dall’impegno della Società a consolidare annualmente i risultati via via raggiunti, come indicato al precedente punto 3.1.
La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da titoli obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, ETF e SICAV). È ammesso anche l’investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all’efficacia della gestione del portafoglio.
La Gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Società. Alla data di redazione della presente Nota informativa, tali investimenti non raggiungono il 10%.
La Gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.
Per attestarne la correttezza, la Gestione viene annualmente certificata da una società di revisione contabile iscritta all’Albo previsto dalla legge.
D) INFORMAZIONI RELATIVE A COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
8 Costi
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 8.1.1 e 8.1.2.
8.1.1 Costi gravanti sul premio
Tipologia | Oneri |
Diritti di ingresso dovuti in aggiunta al premio unico iniziale: | Euro 12,00 |
Diritti di quietanza dovuti in aggiunta a ciascun premio unico aggiuntivo: | Euro 1,00 |
Caricamento in percentuale di ciascun premio versato | 1,00% |
Spese di emissione trattenute, in luogo dei precedenti costi, in caso di revoca o di recesso: | Euro 25,00 |
Il progetto personalizzato riporterà il caricamento applicabile al caso specifico.
8.1.2 Costi per riscatto
Tipologia | Oneri |
Commissione per riscatto totale: | Non prevista |
Commissione per ogni riscatto parziale: | Non prevista |
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione
Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione.
Tipologia | Oneri |
Commissione annua base: | 0,5% |
9 Regime fiscale
9.1 Regime fiscale dei premi
I premi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a condizione che Assicurato sia lo stesso Contraente o persona fiscalmente a suo carico, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
Se solo una componente del premio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il diritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente di rischio, che viene appositamente indicata dalla Società.
L’importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare Euro 1.291,14. Concorrono alla formazione di tale importo anche i premi delle assicurazioni vita o infortuni stipulate anteriormente all’1 gennaio 2001, che conservano il diritto alla detrazione di imposta.
9.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate in forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF.
Negli altri casi - con riferimento ai contratti con prestazione principale in forma di capitale - è necessario fare le seguenti distinzioni:
• Le somme corrisposte in forma di capitale, limitatamente alla parte corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito ed i premi pagati (al netto dell’eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio), costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5% e con applicazione di un coefficiente di maggiorazione (equalizzatore) per tenere conto che il reddito si è formato in un periodo pluriennale. Alla data di redazione della presente Nota informativa, l’equalizzatore non è operativo (non è stato emanato il relativo decreto applicativo) ed è prevista la sua abrogazione.
• La stessa imposta sostitutiva si applica al capitale, diminuito dei premi pagati (netti dell’eventuale componente per le coperture di rischio), al momento della sua eventuale conversione in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all’erogazione; le rate di rendita, limitatamente all’importo ottenuto come differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita, costituiscono redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%.
L’imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.
In ogni caso, le somme percepite nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’impresa restando assoggettate all’ordinaria tassazione (non si applica quindi l’imposta sostitutiva).
E) ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
10 Modalità di conclusione del contratto
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente sottoscrive la polizza firmata dalla Società oppure, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, purché il contratto sia già concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
11 Risoluzione del contratto
Il Contraente può esercitare il diritto al riscatto totale, facendone richiesta alla Società mediante raccomandata A.R. o telefax. In tal caso, il contratto si risolve definitivamente e al Contraente viene corrisposto il relativo valore di riscatto, secondo le modalità di calcolo illustrate al successivo punto 12.
12 Riscatto
Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta; se, però, viene chiesto prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata in base alla misura annua minima garantita. Il valore di riscatto maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute è garantito.
Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando il piano assicurativo inizialmente stabilito. In particolare, il riscatto, in quanto modifica l’equilibrio economico dell’operazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni dalla stipulazione. Pertanto il valore di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati. In alternativa al riscatto totale, il Contraente può considerare la possibilità di riscattare solo una parte del capitale assicurato (riscatto parziale). Il valore del riscatto parziale è pari al capitale riscattato e il contratto resterà in vigore per la prestazione residua. Nel caso di riscatto parziale nel corso del primo anno dalla decorrenza della polizza, il calcolo degli interessi maturati riferiti al riscatto parziale è effettuato in base alla misura annua minima garantita e non alla misura annua di rivalutazione. Il valore di riscatto maturato in relazione ai premi versati ed alle rivalutazioni effettivamente riconosciute è garantito.
Il riscatto parziale verrà concesso a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.000,00.
Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.
Per le informazione relative al proprio contratto, il Contraente potrà rivolgersi alla Società:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa Direzione Trieste – Ufficio Gestione Portafoglio Xxxx Xxxxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXXX
Fax: (x00) 000.0000.000
e-mail: xxxx@xxxxxxxx.xx Telefono: (x00) 000.0000.000
13 Revoca della proposta
Prima della conclusione del contratto, il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società tramite raccomandata o telefax.
In tal caso il Proponente ha diritto alla restituzione delle somme eventualmente già pagate, entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta comunicazione.
14 Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione del recesso, dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici, al Contraente verrà rimborsato il premio eventualmente corrisposto, diminuito delle spese di emissione indicate al precedente punto 8.1.1.
15 Pagamenti della Società. Documentazione da consegnare
La Società effettua i pagamenti presso il proprio domicilio o quello del competente soggetto abilitato, dietro presentazione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici.
Come precisato dalle Condizioni contrattuali, i pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data - come definita in relazione all’evento che causa il pagamento - sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria (vedi allegato A delle Condizioni contrattuali), finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Società effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa.
Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
16 Legge applicabile al contratto
Il contratto è assoggettato alla legge italiana. Di seguito vengono richiamati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.
16.1 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quello del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
16.2 Trattamento dei dati personali
I dati personali del Contraente, dell’Assicurato e del Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.
16.3 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
16.4 Diritto proprio del beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
17 Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti, di norma, in lingua italiana.
18 Reclami
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione delle responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere rivolte alla Società al seguente indirizzo:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa
Direzione Relazioni Esterne e Comunicazioni - Servizio Clienti Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxxx
Fax: 000.000.00.00
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'organo a ciò preposto:
ISVAP - Servizio Tutela Utenti - Xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx
I reclami indirizzati all'Isvap contengono i seguenti requisiti:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato
c) breve descrizione del motivo di lamentela
d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Non rientrano nella competenza dell’ISVAP:
a) i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria;
b) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.
Resta salva la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
19 Ulteriore informativa disponibile
Prima della conclusione del contratto, il Proponente può ottenere l’ultimo rendiconto annuale e l’ultimo prospetto di composizione della Gestione, disponibili anche sul sito Internet della Società.
20 Informativa in corso di contratto
Al Contraente verrà tempestivamente inviata comunicazione delle eventuali variazioni (anche normative), intervenute rispetto alle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della Gestione, che possano avere rilevanza per il contratto sottoscritto.
Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invierà al Contraente l’estratto conto annuale dell’assicurazione riferito all’anniversario stesso.
L’estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno (dettaglio dei premi versati, dei riscatti parziali e della rivalutazione spettante) che abbiano comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato.
F) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
21 Progetto esemplificativo
Le successive elaborazioni costituiscono una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto dell’assicurazione, al lordo degli oneri fiscali.
Le elaborazioni sono riferite alla seguente combinazione assicurativa:
Periodicità dei versamenti: | unico |
Diritti di ingresso da aggiungere al premio all’atto del versamento iniziale: | Euro 12,00 |
Premio unico (al netto dei diritti) | Euro 10.000,00 |
Caricamento applicato: | Euro 100,00 |
Capitale assicurato iniziale: | Euro 9.900,00 |
Periodo di sviluppo contrattuale considerato: | 10 anni |
Lo sviluppo è stato elaborato sulla base dei due diversi valori che seguono:
a) il tasso annuo di rendimento minimo, sotto forma di misura annua minima di rivalutazione garantita contrattualmente, pari al 2,0%;
b) un’ipotesi di rendimento annuo costante stabilita dall’ISVAP e pari, al momento della redazione del presente progetto, al 4,0%. Tenuto conto della commissione annua di gestione (0,5%) la corrispondente ipotetica misura annua di rivalutazione risulta pari al 3,5%.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali – a condizione che il premio previsto sia stato puntualmente versato – e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Infatti, non c’è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
21.1 Sviluppo in base al tasso di rendimento minimo garantito
Parametri di calcolo:
Tasso annuo di rendimento minimo (misura minima di rivalutazione) garantito: 2,0%
(importi in Euro)
Anno | Premio | Cumulo premi | Capitale in caso di morte (inizio anno) | Capitale assicurato (fine anno) | Valore di riscatto (fine anno) |
1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 10.098,00 | 10.098,00 |
2 | 10.000,00 | 10.098,00 | 10.299,96 | 10.299,96 | |
3 | 10.000,00 | 10.299,96 | 10.505,96 | 10.505,96 | |
4 | 10.000,00 | 10.505,96 | 10.716,08 | 10.716,08 | |
5 | 10.000,00 | 10.716,08 | 10.930,40 | 10.930,40 | |
6 | 10.000,00 | 10.930,40 | 11.149,01 | 11.149,01 | |
7 | 10.000,00 | 11.149,01 | 11.371,99 | 11.371,99 | |
8 | 10.000,00 | 11.371,99 | 11.599,43 | 11.599,43 | |
9 | 10.000,00 | 11.599,43 | 11.831,42 | 11.831,42 | |
10 | 10.000,00 | 11.831,42 | 12.068,04 |
L’operazione di riscatto comporta una riduzione del risultato economico: come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo 1 anno.
21.2 Sviluppo in base all’ipotesi di rendimento stabilita dall’ISVAP
Parametri di calcolo:
Tasso annuo di rendimento: 4,0% |
Commissione annua di gestione: 0,5% |
Misura annua di rivalutazione: 3,5% |
(importi in Euro)
Anno | Premio | Cumulo premi | Capitale in caso di morte (inizio anno) | Capitale assicurato (fine anno) | Valore di riscatto (fine anno) |
1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.900,00 | 10.246,50 | 10.246,50 |
2 | 10.000,00 | 10.246,50 | 10.605,13 | 10.605,13 | |
3 | 10.000,00 | 10.605,13 | 10.976,31 | 10.976,31 | |
4 | 10.000,00 | 10.976,31 | 11.360,48 | 11.360,48 | |
5 | 10.000,00 | 11.360,48 | 11.758,09 | 11.758,09 | |
6 | 10.000,00 | 11.758,09 | 12.169,63 | 12.169,63 | |
7 | 10.000,00 | 12.169,63 | 12.595,56 | 12.595,56 | |
8 | 10.000,00 | 12.595,56 | 13.036,41 | 13.036,41 | |
9 | 10.000,00 | 13.036,41 | 13.492,68 | 13.492,68 | |
10 | 10.000,00 | 13.492,68 | 13.964,93 |
*****
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Divisione Sasa
CONDIZIONI CONTRATTUALI
I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Prestazioni assicurate
Con la presente assicurazione la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell’Assicurato.
Il capitale assicurato si acquisisce mediante versamento di un premio unico dovuto inizialmente e di eventuali premi unici aggiuntivi facoltativi, e si rivaluta secondo quanto previsto all’art. 7.
Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso, diminuito delle spese indicate all’art. 6.
Art. 2 - Premio
Il premio è dovuto dal Contraente, in unica soluzione, alla conclusione del contratto.
In ogni momento è possibile versare premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 500,00 e previo accordo con la Società. Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente deve versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:
• assegno bancario o circolare non trasferibile, tratto o emesso all’ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dal competente soggetto abilitato;
• bonifico bancario (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente del Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell’operazione, se successiva a quella di valuta.
II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell’assicurazione
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
• la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall’Assicurato, oppure,
• il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l’assenso della Società stessa.
Le garanzie entrano in vigore alle ore 24 della data di decorrenza indicata nella scheda contrattuale, a condizione che a tale data il contratto sia stato concluso e sia stato versato il premio unico. Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il versamento del premio unico siano avvenuti successivamente alla decorrenza indicata nella scheda contrattuale, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto.
Art. 4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute.
Art. 5 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto, da inviare a:
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. Divisione Sasa Direzione Trieste – Ufficio Gestione Portafoglio Xxxx Xxxxxxx Xxxxx 00, 00000 XXXXXXX
Fax: (x00) 000.0000.000
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della comunicazione di recesso, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di Euro 25,00 a fronte delle spese sostenute.
III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 6 - Spese
In aggiunta al premio, il Contraente deve corrispondere alla Società i seguenti diritti:
• diritti di ingresso di Euro 12,00, dovuti insieme al premio unico iniziale,
• diritti di quietanza di Euro 1,00, dovuti insieme a ciascun premio unico aggiuntivo.
La Società trattiene, a titolo di caricamento, una percentuale fissa pari all’1,00% di ciascun premio unico versato (iniziale o aggiuntivo).
Art. 7 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni
A fronte degli impegni assunti con questa serie di contratti, la Società ha istituito la Gestione Separata “SASARIV”, una speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Come stabilito nel Regolamento, per questa serie di contratti la Società determina annualmente il rendimento della Gestione, realizzato nel periodo di osservazione di dodici mesi intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell’anno successivo; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione compresa nei dodici mesi che decorrono dal 1° dicembre seguente il termine del periodo di osservazione considerato.
a) Rendimento attribuito - Il rendimento annuo da attribuire al contratto è uguale al rendimento della Gestione Separata diminuito di una commissione annua pari allo 0,5%.
b) Misura di rivalutazione - La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito. Viene comunque garantita una misura annua minima di rivalutazione, pari al 2,0% relativamente al capitale acquisito con il premio unico iniziale; relativamente al capitale acquisito con ciascun premio unico aggiuntivo, sarà pari al minore tra il 2,0% ed il tasso annuo massimo di interesse garantibile, alla data del versamento del suddetto premio alla Società, ai contratti di assicurazione sulla vita espressi in Euro con generica provvista di attivi, ai sensi della normativa vigente.
c) Rivalutazione del capitale assicurato – Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché al decesso dell’Assicurato o alla data di richiesta del riscatto totale.
Alle ore 24 della data di rivalutazione considerata, il capitale assicurato viene maggiorato degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente anniversario, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b), per il “capitale medio del periodo”.
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene
c.1) considerando il capitale assicurato all’inizio del periodo, quale risultante dalla precedente rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
c.2) aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento,
c.3) e, in caso di riscatti parziali effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del riscatto.
In caso di riscatto parziale nel xxxxx xxx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xx tolto un importo pari al valore di riscatto moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla decorrenza e moltiplicato per la differenza fra la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto b) e la misura minima di rivalutazione.
Il capitale assicurato rivalutato risultante è pari agli interessi maturati sommati al capitale assicurato (capitale iniziale al netto dei riscatti parziali in corso d’anno e dei capitali riferiti a eventuali premi aggiuntivi versati in corso d’anno). Il capitale risultante è quello inizialmente assicurato per il periodo
successivo, da prendere in considerazione, ai sensi del precedente punto c.1), per la rivalutazione all’anniversario seguente.
Qualora il capitale assicurato sia stato acquisito anche mediante versamento di premi unici aggiuntivi in relazione ai quali risulti garantita una diversa misura annua minima di rivalutazione, la suddetta modalità verrà applicata considerando le componenti del capitale assicurato che risultano omogenee, rispetto alla garanzia suddetta, e sottraendo gli importi di capitale riscattato, di cui al precedente punto c.3), in proporzione all’ammontare delle componenti stesse alla data del riscatto parziale.
Art. 8 - Riscatto
Il Contraente può chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. o telefax, la corresponsione totale o parziale del valore di riscatto.
Il riscatto totale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta. Il suo valore è pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta. Se la richiesta viene effettuata prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, la rivalutazione del capitale assicurato viene effettuata in base alla misura annua minima garantita.
Il riscatto parziale può essere chiesto in qualsiasi momento e determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, la riduzione del capitale assicurato di un percentuale pari al capitale riscattato rispetto al capitale assicurato. Il valore del riscatto parziale è pari al capitale riscattato. Se il riscatto parziale viene chiesto prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza, gli interessi maturati fino alla data di riscatto parziale vengono ridotti al tasso minimo garantito per il periodo di tempo tra la data di decorrenza della polizza e la data di richiesta di riscatto parziale. Il riscatto parziale viene concesso a condizione che il capitale riscattato sia almeno pari a Euro 1.000,00 e che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a Euro 2.000,00.
Art. 9 – Estratto conto annuale
Entro 60 giorni da ciascun anniversario, la Società invia al Contraente l’estratto conto annuale riferito all’anniversario stesso.
L’estratto conto riepiloga tutte le operazioni effettuate nell’ultimo anno che hanno comportato la variazione delle prestazioni assicurate, nonché il cumulo dei premi versati, l’ammontare delle prestazioni stesse ed il corrispondente importo riscattabile riferiti all’anniversario considerato.
Art. 10 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla scheda contrattuale o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.
Nel caso di pegno o vincolo, il recesso e le operazioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 11 - Opzioni
Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, a condizione che l’età raggiunta dall’Assicurato sia compresa fra 35 e 85 anni, il Contraente può chiedere, mediante raccomandata
A.R. o telefax da inviare alla Società con almeno 90 giorni di preavviso rispetto all’anniversario considerato, che il valore di riscatto totale – maturato a tale anniversario ai sensi dell’art. 8 - sia convertito in una delle seguenti prestazioni:
• una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
• una rendita annua con garanzia di suo pagamento per 5 o 10 anni (quindi anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell’Assicurato) e, successivamente, finché l’Assicurato è in vita;
• una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere fintanto che entrambi sono in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, sull’Assicurato superstite finché in vita.
Non saranno comunque accolte richieste di conversione che darebbero luogo ad un importo annuo di rendita inferiore a quello dell’assegno sociale stabilito dalla legge.
I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della conversione in rendita.
Art. 12 – Duplicato di polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Art. 13 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
• dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
• dopo la morte del Contraente;
• dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.
Art. 14 - Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio della stessa o quello del competente soggetto abilitato, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto e dietro esibizione dell’originale della polizza e delle eventuali appendici (originale che verrà ritirato nei casi di pagamento derivante dalla risoluzione del contratto).
Tutti i pagamenti dovuti in esecuzione del contratto vengono effettuati previa richiesta alla Società sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – da fornire alla Società tramite il competente soggetto abilitato - in relazione alla causa del pagamento richiesto (vedi allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data, come definita nelle presenti Condizioni contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento, la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
V) LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ
Art. 15 - Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi contrattuali della Società e del Contraente risultano dall’originale della polizza e delle eventuali appendici firmate dalle parti. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto valgono le norme della legge italiana.
Art. 16 - Foro competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Art. 17 - Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
ALLEGATO A – Documentazione da presentare alla Società tramite il competente intermediario incaricato in relazione alla causa del pagamento
Scadenza Contrattuale | • originale della polizza e delle eventuali appendici. • copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • codice fiscale del Beneficiario. • documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato alla scadenza. • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Riscatto totale o parziale | • modulo per la richiesta di pagamento compilato e sottoscritto dagli aventi diritto. • originale della polizza e delle eventuali appendici, solo in caso di riscatto totale • copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • codice fiscale del Contraente. • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Prestito | • richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. • copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • codice fiscale del Contraente. • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Decesso dell’Assicurato | • richiesta in carta semplice debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto. • originale della polizza e delle eventuali appendici. • copia di un documento di identità in corso di validità del Beneficiario. • codice fiscale del beneficiario. • certificato di morte dell’Assicurato. • originale dell'atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l’atto notorio dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l’atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari. Ricordiamo che non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva di notorietà (di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000) che ha validità |
unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. • relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota. • documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • svincolo da parte del vincolatario o revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
ALLEGATO B –
Regolamento della Gestione Speciale SASARIV
- a – Informazioni generali
Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “SASARIV – GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI” ed indicata con la sigla SASARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata al rendimento del SASARIV. La gestione del SASARIV è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con circolare n° 71 del 26 marzo 1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
- b – Revisione della Gestione Separata
La gestione del SASARIV è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all’albo di cui al D.Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del SASARIV al presente regolamento. In particolare sono sottoposti a revisione contabile la corretta valutazione delle attività attribuite al SASARIV, il rendimento annuo del SASARIV, quale descritto al seguente punto c), e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
- c – Modalità di calcolo del rendimento
Il rendimento annuo del SASARIV, per l’esercizio relativo alla revisione contabile, si ottiene rapportando il risultato finanziario del SASARIV, di competenza di quell’esercizio, al valore medio del SASARIV stesso. Per risultato finanziario del SASARIV si debbono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del SASARIV, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività del SASARIV, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all’atto dell’iscrizione nel SASARIV, per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del SASARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del SASARIV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore d’iscrizione nel SASARIV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del SASARIV, l’esercizio relativo alla revisione contabile decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo. La Società si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
GLOSSARIO
Appendice (contrattuale)
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.
Assicurazione
vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Beneficiario
Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Carenza
Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci o hanno efficacia limitata. Se l'evento oggetto del contratto avviene in tale periodo, la Società non corrisponde la prestazione assicurata o corrisponde una somma inferiore.
Caricamenti
Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.
Collettiva
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operante in applicazione di un’apposita Convenzione che il Contraente stipula con la Società per i componenti di una collettività omogenea di individui, ciascuno dei quali potrà essere inserito nell’operazione con una propria posizione individuale (esempio: il datore di lavoro che stipula l'assicurazione collettiva per i propri dipendenti).
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita
Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Contratto rivalutabile
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una gestione interna separata.
Controassicurazione
Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai premi pagati.
Convenzione
Contratto che il Contraente stipula con la Società per concludere assicurazioni sulla vita o capitalizzazioni in forma di collettiva.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Garanzia (Assicurazione) complementare o accessoria
Garanzia di rischio abbinata obbligatoriamente o facoltativamente alla garanzia principale.
Garanzia (Assicurazione) di rischio
Garanzia finalizzata alla protezione da rischi attinenti alla vita dell’Assicurato (ad esempio il decesso o l’invalidità), che prevede il pagamento della prestazione esclusivamente al verificarsi di tali eventi.
Gestione interna separata
Fondo appositamente creato per i contratti a prestazioni rivalutabili, gestito separatamente rispetto al complesso delle altre attività della Società. La rivalutazione delle prestazioni dipende dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario incaricato
Soggetto (persona fisica o giuridica) iscritto nel Registro Unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, incaricato dalla Società della presentazione e proposizione dei propri prodotti assicurativi e di capitalizzazione, nonché, se previsto dall’incarico, della conclusione e gestione dei relativi contratti. ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Opzione
Clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in forma diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio: l’opportunità di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni.
Prestazione
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.
Progetto personalizzato
Esemplificazioni dello sviluppo dei premi, delle prestazioni, dei valori di riduzione e di riscatto, elaborate in base a rendimenti finanziari ipotetici e secondo schemi stabiliti dall'ISVAP.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.
Quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi dopo una sospensione del loro pagamento. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente. La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.
Rivalutazione
Maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione interna separata.
Scheda contrattuale (di polizza)
Documento in cui vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e del Beneficiario e dove sono indicati gli elementi che caratterizzano il contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, ecc.).
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell’Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
Soprapremio
Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le assicurazioni con garanzie di rischio, nel caso in cui l’Assicurato superi i normali livelli di rischio, in relazione alle proprie condizioni di salute (soprapremio sanitario) o in relazione alle attività professionali o sportive svolte (soprapremio professionale o sportivo). Sostituzione (Trasformazione)
Modifica richiesta dal Contraente, riguardante alcuni elementi del contratto (esempio: la durata, il tipo di garanzia o l’importo del premio), le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società che, comunque, non è tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione.
Tassazione separata
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi.
Tasso tecnico
Rendimento finanziario, annuo e composto, che è già compreso nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali.
FAC-SIMILE DOCUMENTO DI POLIZZA
Proposta-Polizza N.
Il contratto e'stato concluso il Agenzia
ASSICURATO
Cognome Nome
Nato il a Prov. Cod. fiscale
Domicilio C.A.P.
Localita' Prov. Professione
INVESTITORE-CONTRAENTE
Cognome Nome
Nato il a Prov. Cod. fiscale
Domicilio C.A.P.
Localita' Prov.
Documento n.
Rilasciato il in
Sottogruppo Gruppo/Ramo
BENEFICIARIO CASO VITA
L'ASSICURATO
BENEFICIARIO CASO MORTE
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Proposta-Polizza N. TARIFFA
DURATA DEL CONTRATTO
Data di decorrenza Data di scadenza Durata in anni
PREMIO
Il pagamento del premio è in unica soluzione
EUR (di cui diritti EUR , imposte EUR 0,00)
PRESTAZIONI
Capitale nominale: EUR
COMPONENTE DI RISCHIO
(DPR n.917 art. 13 - bis lettera f e successive modifiche).
Premio destinato a rischi che danno diritto alla detrazione dai redditi delle Persone Fisiche nei limiti di legge: EUR .
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Proposta-Polizza N.
PAGAMENTO DEL PREMIO
Fermo restando che le parti possono contrattualmente stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, l'Investitore-Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente intermediario incaricato, scegliendo una delle seguenti modalità:
* assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, tratto o emesso all'ordine della Società, contro rilascio di apposita quietanza sottoscritta dalla Società o dall'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità;
* bonifico (o eventuali altre forme di addebito sul conto corrente bancario o postale dell'Investitore-Contraente, se stabilite contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o all'intermediario incaricato, purché espressamente in tale sua qualità. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società o con la data dell'operazione, se successiva a quella di valuta.
E' comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
RECESSO
L'Investitore-Contraente ai sensi del D. Lgs. 7 dicembre 2005, n. 209 può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata o telefax contenente gli elementi identificativi del contratto.
Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dalla data del telefax.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, dietro consegna dell'originale e delle eventuali appendici, la Società rimborsa
all'Investitore-Contraente l'importo versato, diminuito di EUR delle spese sostenute.
a fronte
Si precisa che la Società, prima della sottoscrizione della Proposta-Polizza, ha l'obbligo di consegna delle Parti I e II del Prospetto Informativo e delle Condizioni Contrattuali all'Investitore-Contraente nonché, su richiesta di quest'ultimo, della Parte III del suddetto Prospetto Informativo.
*
*
*
Proposta-Polizza N.
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE
* La Società presta le garanzie indicate nella Proposta-Polizza alle
condizioni della forma assicurativa tariffa riportate nel
Prospetto Informativo Parti I e II e nelle Condizioni Contrattuali, condizioni tutte che l'Investitore-Contraente dichiara di ricevere e ben conoscere.
* L'Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto, dietro richiesta, la Parte III DEL PROSPETTO INFORMATIVO - ALTRE INFORMAZIONI.
* L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma – del Codice Civile.
* L'Investitore-Contraente dichiara di aver ricevuto la presente Proposta- Polizza composta da 6 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche.
L'Investitore-Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto dall'Intermediario, prima della sottoscrizione della Proposta-Polizza:
* il Prospetto Informativo ai sensi dell'art.28 quinquies Reg. Consob n.
11971/1999, Mod. ed. e le Condizioni Contrattuali
Mod.
ed.
relativi alla tariffa
suddetta,
di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
* le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, commi 1 e
2 del Regolamento dell'Isvap n. 5 del 16/10/2006.
L'INVESTITORE-CONTRAENTE L'ASSICURATO
*
*
*
Proposta-Polizza N.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti Assicurato e Investitore-Contraente prendono atto dell'Informativa ricevuta e, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D.Lgs.30/6/2003 n.196,
acconsentono
* al trattamento da parte del Titolare, nonche' degli altri soggetti della Catena Assicurativa , dei dati personali sia comuni sia sensibili, che li riguardano , funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Societa' assicuratrice , nonche' alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
* al trasferimento degli stessi dati all' estero (Paesi UE e Paesi extra UE);
acconsentono (*)
* al trattamento , dei dati personali comuni che li riguardano per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato;
* al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Societa' del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonche' di indagini sul gradimento circa la qualita' di quelli gia' ricevuti e di ricerche di mercato.
(*) (ove gli Interessati NON intendano dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei loro dati personali per finalita' di profilazione della Clientela , d'informazione e promozione commerciale , nonche' di indagine sul gradimento circa la qualita' dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, devono premettere la parola NON alla parola "acconsentono").
Rimane fermo che il loro consenso e' condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
L'INVESTITORE-CONTRAENTE L'ASSICURATO
*
*
*
Proposta-Polizza N. PERFEZIONAMENTO
La presente proposta-polizza e' stata perfezionata e l' importo del premio unico, pari a EUR e' stato versato
in mie mani il ..........
Certifico inoltre le firme dell'Assicurato e dell'Investitore- Contraente apposte sul presente contratto.
L'AGENTE GENERALE
*
*
*
La presente proposta-polizza e' stata emessa in
il in triplice copia.
L'INVESTITORE-CONTRAENTE L'ASSICURATO
*
*
*
INFORMATIVA
dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196
In conformità all’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)
1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell’ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.
2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali
In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.
In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l’espletamento delle attività indicate nel presente punto.
3. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.
La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:
a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*);
b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.
4. Comunicazione dei dati personali
a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
L’elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*).
5. Trasferimento di dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea.
6. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Per l’esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione IT del Gruppo FONDIARIA SAI c/o Ufficio Privacy (fax 000.0000000), che potrà essere nominativamente individuato nell’elenco dei Responsabili (*).
(*) elenco disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx, presso le Agenzie della Società o l’Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA SAI (fax 000.0000000)
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Divisione Sasa