Contract
N. di Rep. / C I T T A’ D I G I O V I N A Z Z O
Città Metropolitana di BARI
CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA BIOLOGICA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE ED AGLI ALUNNI DEL TEMPO PROLUNGATO DELLA SCUOLA PRIMARIA NONCHÉ A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI IN DIFFICOLTÀPER ANNI SCOLASTICI 3 (TRE). IMPORTO EURO
.
CIG:
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno
il giorno
del mese di
, alle ore : ,
in Giovinazzo, presso la Sede municipale, ubicata in Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, x. 00.
AVANTI A ME
Dott. , Segretario Generale del Comune di Giovinazzo,
autorizzato a rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa nell’interesse e per conto del Comune, ai sensi del 4° comma - lett.c) - dell’art.97 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, domiciliato per la carica presso la sede comunale, sono compardsi i Signori:
1) Il COMUNE DI GIOVINAZZO – C.F.: 80004510725, d’ora in poi denominato stazione appaltante, nella persona , che interviene in questo atto essendo legittimato ad agire in nome, nell’interesse e per conto dell’Ente, in qualità di , ai
sensi dell’art. 107, comma 3 lett. c) del D.lgs. n. 267/2000, giusta deliberazione della Giunta comunale n. del e decreto
sindacale n. del ;
2) la società
– con sede legale in
, iscritta nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di con il numero , rappresentata dal , nato il
/ / a e residente in C.F:
il quale interviene, in questo atto, in qualità di
, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata anche “Operatore economico” o “Società affidataria”.
Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale
rogante sono certo, con questo atto che viene da me ricevuto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.lgs.n. 163/2006, in assenza di testimoni per espressa rinuncia fatta dai comparenti con mio consenso avendo i requisiti di legge
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale n.
del / /
, RG n. si
aggiudicava definitivamente il servizio in oggetto all’O.E.:
;
- che il R.U.P. ha dichiarato
dichiara che sono stati esperiti i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e professionale di cui al vigente Codice dei Contratti pubblici della ditta aggiudicataria e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula del presente atto;
- che le informazioni antimafia prefettizie sono rispettate in quanto l’O.E. è iscritto nella white list, come dichiarato in sede di gara e accertato dal R.U.P. nella fase di controllo e verifica dei requisiti.
Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Oggetto - Il Comune di Giovinazzo, come sopra rappresentato nella persona del , affida alla società
, che come innanzi rappresentata dal sig.
, accetta e con il presente contratto si obbliga, il servizio di mensa scolastica per le scuole materne e primarie.
ART. 2 Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell’appalto - L’operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell’organizzazione, gestione e controllo dell’appalto. L’operatore economico assume inoltre la piena ed assoluta responsabilità dei danni provocati a terzi nell’esecuzione dell’appalto con conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall’esecuzione del medesimo. L’operatore economico si farà quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare dallo svolgimento dell’appalto in particolare manlevando la stazione appaltante da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da parte di soggetti terzi derivante dall’esecuzione del medesimo, questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica dell’operatore economico.
ART. 3 Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell’appalto – Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell’esecuzione del
contratto e delle prestazioni dell’operatore economico le parti, di comune accordo, rinviano al capitolato speciale nonché ai DUVRI, acquisiti al prot.
n. , quali documenti contrattuali allegati per relationem al presente contratto e depositati presso il competente ufficio comunale.
L’operatore economico dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l’esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.
ART. 4 Durata del contratto – Il servizio di mensa scolastica oggetto del
presente contratto viene affidato per la durata di anni a partire da
ART. 5 Pagamento del corrispettivo – Giornalmente la società appaltatrice provvederà con proprio personale alla gestione del programma delle prenotazioni pasti School & meal ,
A fornitura mensile avvenuta ed a successiva emissione di fattura da parte della società appaltatrice, si procederà alla liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura, ai sensi dell’art. del capitolato del servizio mensa, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.
ART. 6 Dichiarazione di adempimento e di tutela della sicurezza dei lavoratori – L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare tutte le disposizioni di sicurezza di cui al D.lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e tutte le normative vigenti in materia, esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in
merito avente ad oggetto la sicurezza e la tutela dei lavoratori dipendenti.
Il presente contratto in attuazione dell’art. 26, comma 3, del D.lgs. N. 81/2008, e come già indicato negli atti di affidamento, presenta rischi da interferenze e in esecuzione del medesimo articolo si allega per relationem al contratto il DUVRI che trovasi depositato al competente ufficio.
L’incaricato di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. N. 81/2008 è: il Sig. Xxxxxx Xxxx.
ART. 7 Obblighi in tema di applicazione dei contratti di lavoro – L’operatore economico si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.
ART. 8 Cessione del contratto e subappalto – Resta vietato alla società appaltatrice, pena la risoluzione “ipso-iure” del contratto e l’incameramento della cauzione, qualsiasi subappalto totale o parziale del servizio, a causa della necessità di garantire il diretto controllo dei requisiti prestazionali dell’appaltatore. E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto ai sensi dell’art. del capitolato del servizio.
ART. 9 Sanzioni – L’Amministrazione comunale, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali – fatte salve le violazioni di natura penale – si riserva di applicare sanzioni pecuniarie nei casi previsti dall’art. del capitolato d’appalto.
ART. 10 Risoluzione del contratto – Oltre ai casi previsti dalla legge, l’Amministrazione comunale ha diritto di promuovere, nel modo e termine di legge, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa di danni, la risoluzione del
contratto nei casi previsti dall’art. del capitolato del servizio.
ART. 11 Importo stimato del contratto agli effetti fiscali – Agli effetti fiscali l’importo contrattuale triennale stimato, così come risultante dalla determina di aggiudicazione definitiva è pari ad oltre IVA come per legge, complessivamente .
Le parti prendono atto che i costi della sicurezza, come indicato negli atti di affidamento, sono pari ad a pasto servito.
ART. 12 Controversie - Il foro di Bari è competente per tutte le controversie connesse o derivanti dal presente contratto. In caso di contestazione con l’appaltatore, si farà riferimento all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 13 Dichiarazioni e obblighi specifici in tema di tracciabilità dei flussi finanziari – La società affidataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i..
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione
scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche:
codice iban: .
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
ART. 14 CIG – Ai fini dell’art. 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010 l’appalto è identificato come segue: codice identificativo gara (CIG) relativo alla prestazione: .
Art. 15 Cauzione definitiva - A garanzia degli obblighi contrattuali, la
società appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.lgs. n. 113 del 31.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. In caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della predetta cauzione.
Art. 16 Assicurazioni – L’operatore economico assume a proprio totale ed esclusivo carico la responsabilità dei danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause a questo connesse dovessero derivare all’Amministrazione Comunale, a terzi, a persone e cose.
Pertanto, la stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità al riguardo. L’operatore economico ha sottoscritto con la
che tiene indenne la Stazione appaltante da ogni responsabilità.
La garanzia è stata prestata col massimale di € per sinistro.
Art. 17 Spese - Tutte le spese inerenti e pertinenti il presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese quelle di registrazione, faranno carico alla Ditta affidataria, senza alcun diritto di rivalsa ad eccezione dell’IVA che rimane a carico del Comune di Giovinazzo, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 20.10.1972.
ART. 18 Registrazione - Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131/86 e ss.mm.ii.
ART. 19 Trattamento dati - Il Comune, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 20 Disposizioni generali di regolazione del contratto – Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al vigente codice dei contratti pubblici ed al D.P.R. n. 207/2010 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.
ART. 21 - Dichiarazioni finali di legge dell’appaltatore – Il sig.
, in nome e per conto della Società affidataria, reso edotto delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni:
- dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 16 aprile 2013
n. 62 e dal Codice di comportamento del Comune si estendono anche ai dipendenti della Società affidataria medesima per i quali garantisce l’osservanza di comportamenti pienamente rispettosi degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;
- dichiara che nessun dipendente del Comune di Giovinazzo ha, presso la società affidataria, situazioni di conflitto di interessi di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e che è consapevole delle conseguenze della violazione,
Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. facciate a video dandone lettura alle parti, le quali dichiarano di ritenerlo conforme alle loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell’art. 14 del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013.
PER IL COMUNE:
PER LA SOCIETA’:
L’UFFICIALE ROGANTE:
CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD (trattamento dati personali)
1. Riservatezza
Con il presente contratto il Fornitore si
impegna:
i) a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a terzi i Dati Personali e/o informazioni fornite in relazione all’attività svolta per conto di COMUNE e relativi ai clienti e all’attività di COMUNE (intendendosi per “terzi” tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, collaboratori o consulenti di COMUNE) a cui lo stesso Fornitore potrà accedere nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di
2. Osservanza della legge
svolgere i Servizi e le attività affidategli;
ii) a proteggere i Dati Personali di titolarità di COMUNE eventualmente trattati e/o le informazioni con cautele e misure organizzative e di sicurezza comunque non inferiori a quelle utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;
iii) a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico o a terzi riguardo ai Dati Personali, alle informazioni e alle eventuali applicazioni di cui il Fornitore verrà a conoscenza.
A tal proposito, le Parti danno atto di aver stipulato uno specifico accordo di riservatezza, alla cui osservanza saranno tenuti anche gli eventuali subfornitori del Fornitore.
Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, Dati Personali o di informazioni ritenute riservate (e acquisite durante lo svolgimento dei Servizi) sia stato causato da atti o fatti imputabili al Fornitore, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire adCOMUNE tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo della presente clausola di riservatezza, ivi incluse le sanzioni eventualmente comminate ai sensi del Regolamento EU 2016/679.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo la conclusione del presente contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.
Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali (“Normativa in materia di protezione
3. Salvaguardia
4. Personale incaricato del
dei Dati Personali”), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all’esecuzione del presente contratto e all’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività di COMUNE sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.
In particolare, il Fornitore:
- garantisce di manlevare e tenere indenne COMUNE da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.
Il Fornitore è responsabile dell’adozione di ragionevoli misure atte a garantire l’affidabilità
Trattamento dei Dati
5. Trasferimenti
di qualsiasi dipendente, società collegata, subappaltatore ovvero rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di COMUNE a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.
Il Fornitore assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di COMUNE al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE)
In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore può comunicare i Dati Personali di titolarità di COMUNE al di fuori del territorio dell’UE o SEE a condizione che (i) il Fornitore sia stato autorizzato da COMUNE, (ii) il Fornitore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall’Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull’utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d’Impresa (c.d. “BCR”) ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) il Fornitore mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai sui dipendenti, collaboratori,
6. Nomina a responsabile
consulenti o subfornitori.
A tal fine, il Fornitore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegata ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell’esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.
COMUNE, per quanto sopra evidenziato, con separato atto che forma parte integrante del presente contratto (Allegato ), provvede a nominare il Fornitore “Responsabile del trattamento” dei dati di titolarità di COMUNE. A tal proposito, il Fornitore dichiara sin d’ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell’ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.
Se il Fornitore è del parere che un’istruzione contenuta nell’atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, lo stesso è tenuto a informare immediatamente COMUNE, fornendo adeguata motivazione.
7. Subincaricati (Divieto di
cessione e sub- appalto)
Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di COMUNE. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l’unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l’accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente contratto.
In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore:
i) deve informare preventivamente COMUNE nel caso in cui intenda avvalersi dell’opera di soggetti terzi esterni (sub- responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l’esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa COMUNE ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest’ultima;
ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di COMUNE, svolgere un’adeguata verifica di due diligence finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di COMUNE previsto dalle normative applicabili e dal contratto;
iii) deve stipulare con i terzi sub- responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione
8. Sicurezza e
dei Dati Personali a cui il Fornitore è vincolato con COMUNE (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;
iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente COMUNE nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di COMUNE le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).
Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di COMUNE l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi di tali altri soggetti sub-responsabili.
Il Fornitore potrà continuare a utilizzare i sub- responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l’adempimento da parte dal Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati.
Le Parti attuano tutte le misure tecniche e
protezione dei dati e dei sistemi IT
9. Violazione dei Dati personali (data breach)
organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. Il Fornitore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.
Il Fornitore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di COMUNE ed adotterà le misure adeguate volte all’eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, il Fornitore realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a COMUNE in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di COMUNE, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.
Il Fornitore è a conoscenza dell’obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all’attività di COMUNE e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.
In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti
e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di COMUNE (c.d. data breach), il Fornitore si impegna ad osservare quanto prescritto nell’atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento.
La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull’implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a COMUNE nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest’ultima.
Clausola alternativa
Il Fornitore è a conoscenza dell’obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all’attività di COMUNE e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.
In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di COMUNE (c.d. “data breach”), il Fornitore ne informa immediatamente quest’ultima, senza ingiustificato ritardo e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell’evento. In tal caso, deve essere fornita a COMUNE una descrizione circa la natura della violazione dei dati personali, compreso le categorie e il numero approssimativo di interessati (persone fisiche) coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di
registrazioni dei dati in questione, descrivendo l’impatto della violazione dei dati personali su COMUNE e sugli interessati coinvolti. Il Fornitore si attiverà per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive a COMUNE ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste da COMUNE. La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o al pubblico, e sull’implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a COMUNE nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest’ultima. | |||||||||
10. Diritti delle Parti | Il Fornitore non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di COMUNE e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte di COMUNE ed in base ai presupposti sopra indicati. | ||||||||
11. Conservazione dei dati | Il Fornitore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di COMUNE in suo possesso saranno restituiti a quest’ultima ovvero distrutti, a scelta di COMUNE, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione. | ||||||||
12. Diritti degli | Il | Fornitore | conferma | che | si | impegna | ad |
Interessati
13. Categorie particolari di dati e dati relativi a condanne penali o reati
14. Audit
adottare ogni ragionevole provvedimento atto a consentire a COMUNE di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell’art. 12-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui COMUNE abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con il medesimo, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.
Il Fornitore conferma che si impegna a non condividere con COMUNE eventuali categorie di Dati Personali relativi a “Categorie particolari di dati” e/o “Dati relativi a condanne penali o reati”, così come definite negli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679, a meno che ciò non venga convenuto esplicitamente in forma scritta.
COMUNE, al fine di valutarne l’affidabilità del Fornitore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell’Appaltatore.
Clausola facoltativa
Tra le attività di verifica, il Fornitore si impegna a compilare un questionario sul livello di sicurezza e compliance adottato presso la propria organizzazione in materia di protezione dei Dati Personali, che dovrà essere restituito compilato e sottoscritto dallo stesso Fornitore.
Clausola alternativa
15. Clausola finale
Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo
la risoluzione o la scadenza del presente contratto.
Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell’atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritta dal Fornitore.
Il Fornitore conferma che si impegna a
collaborare appieno con eventuali ragionevoli richieste di informazioni, provenienti da COMUNE, riguardanti il trattamento dei Dati Personali intrapreso dello stesso. Nella misura necessaria per permettere a tutte le parti di adempiere agli obblighi in capo alle stesse ai sensi della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore si impegna ad autorizzare lo svolgimento, da parte di COMUNE, di una verifica della conformità dello stesso agli obblighi di cui al presente contratto e alla legislazione applicabile.