Convenzione per la gestione del “Punto Unico di Accesso - PUA”
Convenzione per la gestione del “Punto Unico di Accesso - PUA”
tra
Xxxx Xxxxxxxx, X.X. 00000000000, Xxxxxxxxx XX XXX, nella persona del Direttore della Direzione Socio Educativa
e
il che, ai sensi dell’art. 3 della legge 15/11/93 n. 461, ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione
considerato
- che con D.D. il Municipio Roma IX EUR ha affidato la gestione del
Punto Unico di Accesso - PUA a ;
- che gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le regole che devono guidare la gestione del progetto, realizzato dall’Amministrazione di Roma attraverso l’affidamento dello stesso all’Organismo;
le parti convengono quanto segue:
Art. 1
Oggetto e durata dell’affidamento
La presente Convenzione ha per oggetto l’affidamento della gestione del Punto Unico di Accesso - PUA, per un importo pari ad € (IVA ) - Codice CIG n.
.
Il progetto ha la durata complessiva di 18 (diciotto) mesi a partire dall’effettivo inizio del servizio e fino all’occorrenza dei fondi disponibili
La data di effettivo inizio delle attività viene tempestivamente comunicata all’Ufficio preposto dei Servizi Sociali del Municipio Roma IX EUR.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, Il Municipio si riserva la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Art. 2 Titolarità del progetto
Titolare del PUA è il Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, che affida all’Organismo la realizzazione dello stesso.
Art. 3 Obiettivi e Attività
Gli obiettivi che il progetto vuole raggiungere possono essere così riassunti:
• semplificazione dell’accesso e della fruizione dei servizi, in particolare per le persone con vulnerabilità sociosanitaria;
• presa in carico nella gestione integrata dei casi complessi;
• organizzazione e gestione integrata dei servizi sociosanitari nell’ambito del Municipio/Distretto per superare la frammentazione degli interventi,
• impiego al meglio delle reciproche competenze mettendo in comune le risorse disponibili
• condivisione di procedure integrate e ratificate
• garanzia per i cittadini di interventi tempestivi, professionali e integrati.
ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione del Progetto dovrà quindi prevedere la realizzazione di due livelli di Servizi attraverso l’attuazione degli interventi di seguito descritti.
Il servizio PUA con lo scopo di:
• fornire un’adeguata e professionale prima accoglienza del cittadino che garantisca un’informazione semplificata ed esauriente sui Servizi Sociali, Sociosanitari e del terzo settore presenti sul territorio oltre che sui diritti di cittadinanza;
• individuare il bisogno espresso e non espresso;
• indirizzare i cittadini garantendo l’orientamento e l’accompagnamento nell’accesso ai servizi rispondenti alle difficoltà rappresentate;
• orientare e accompagnare i cittadini alla fruizione dei Servizi Sociosanitari, dei progetti e delle prestazioni;
• svolgere una funzione di raccordo tra cittadini, i loro bisogni e il livello specialistico, curando la presa in carico da parte del Servizio Sociale Professionale;
• costruire una rete tra soggetti pubblici e privati sul territorio;
• provvedere alla rilevazione e al monitoraggio costante dell’utenza, dei bisogni emergenti e delle criticità socio sanitarie, in termini quantitativi ed in relazione ad un’analisi ragionata dei dati dei flussi di accesso e delle loro variabili;
• provvedere alla raccolta delle informazioni sull’utenza tramite un sistema informativo integrato attraverso apposita Cartella Socio Sanitaria informatizzata.
Il PUA dovrà prevedere anche in particolare, il servizio di mediazione linguistico - culturale a chiamata.
Il Servizio Sociale Professionale ha lo scopo di:
• leggere e decodificare la domanda sociale;
• effettuare la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale;
• predisporre progetti personalizzati attraverso l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione;
• garantire il raccordo operativo con i referenti territoriali Asl per una presa in carico dei bisogni complessi e, laddove necessaria, l’attivazione della funzione di valutazione multidimensionale;
• accompagnare i cittadini verso i progetti e i servizi sanitari in concertazione con i referenti ASL.
Art. 4 Destinatari
Destinatari del Punto Unico d’Accesso saranno tutte le persone/famiglie residenti, domiciliati o in transito sul territorio del Municipio IX Eur/ASL RM2 - Distretto 9.
L’accesso ai servizi sociali municipali è riservata ai cittadini residenti nel territorio.
Art. 5
Sede e beni destinati al progetto
La sede del PUA e del Servizio Sociale Professionale è localizzata presso gli appositi locali siti in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 000.
Il Municipio si riserva la facoltà di modificare la sede qualora fosse richiesto da esigenze diverse che possano emergere durante il periodo di affidamento del servizio stesso.
Per la gestione del PUA, l’organismo mette a disposizione i seguenti beni:
• Almeno tre personal computer, dotati di software (Windows 10, pacchetto antivirus e personal firewall Symantec Endpoint Protection 12, pacchetto Office 2010 o superiore) e hardware (processore Intel Core ad almeno 3.0 Ghz, RAM almeno 4 GB, hard disk almeno 1 TB, sistema operativo a 64 bit) adeguati alla messa in rete tra loro che dovranno avere le stesse tecnologie e linguaggi informatici adottati dal Municipio.
• Scanner, stampanti.
L’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività è un onere a carico dell’Affidatario stesso.
Detti beni, acquistati con i fondi stanziati per il progetto, vengono riconsegnati al Municipio allo scadere della durata prevista dell’intervento, che ne rimarrà unico proprietario, senza che l’Organismo abbia nulla a pretendere.
Art. 6 Indicazione del personale
Per lo svolgimento delle funzioni di Punto Unico Accesso – Servizio Sociale Professionale sono previste le seguenti figure professionali:
PUA
• 1 Coordinatore per 25 ore settimanali con formazione, professionalità e capacità di organizzazione, gestione tecnico - amministrativo, gestione e cura delle banche dati e raccolta, analisi ed elaborazione dei dati raccolti e sistematizzazione e riflessione statistica dei dati.
• 3 Assistenti Sociali di cui uno con funzione di coordinatore per un totale di 80 ore settimanali.
• 1 Mediatore linguistico/culturale a chiamata per un totale di 24 chiamate per l’intero progetto. Servizio Sociale Professionale
• Almeno 2 Assistenti Sociali per un monte ore totale di 50 ore settimanali
• 1 Supervisore per un monte ore mensile pari a 4
I Servizi dovranno essere organizzati nell’arco della settimana, nei giorni e con gli orari che verranno concordati con il Referente Municipale.
Tutti gli operatori dovranno essere in possesso del titolo di studio abilitante alla professione, iscritti all’Albo Professionale, dove previsto, ed avere una esperienza di lavoro comprovata nell’ambito del Segretariato Sociale.
Tutti gli Assistenti Sociali dovranno essere in possesso di conoscenze teoriche e pratiche atte a implementare, gestire e utilizzare sistemi di banche dati e di archiviazione sia cartacee che informatiche. In particolare dovranno aver già acquisto le competenze necessarie ad utilizzare il Sistema Informatico integrato e la Cartella Sociale richiesta dal presente capitolato.
Il Supervisore, inoltre, dovrà aver avuto esperienza di attività di supervisione certificata per almeno due anni.
L’Organismo dovrà garantire una continuità nell’erogazione della prestazione determinata dalla presenza degli stessi operatori assegnati al Servizio per tutto l’arco di tempo stabilito per l’affidamento.
Saranno ammesse sostituzioni solo per cause non imputabili all’Organismo e non preventivabili da parte dell’operatore; per tali sostituzioni l’Organismo garantirà l’immediata disponibilità di personale di pari qualifica professionale ed esperienza.
La sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Municipio per una valutazione di merito, con presentazione del curriculum formativo ed esperienziale. L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare il possesso dei requisiti per il personale.
Gli operatori dovranno fare riferimento, nello svolgimento della loro attività, al Coordinatore del Servizio il quale si rapporterà con il Referente Municipale.
Gli interventi di mediazione linguistico culturale saranno richiesti direttamente al soggetto affidatario dagli uffici, telefonicamente o mediante e-mail. Il servizio dovrà essere assicurato nelle sedi ed agli orari indicati dall’ufficio.
La supervisione dovrà essere garantita a tutto il personale previsto.
Dovranno, inoltre, essere espressamente indicate le strategie che l’Organismo intende adottare per limitare il turn-over del personale.
Eventuale personale tirocinante e volontario è da considerarsi quale figura integrativa e non sostitutiva nelle attività degli operatori.
Qualora, peraltro, l’Organismo Affidatario sia costretto, nel corso della operatività della Convenzione, a sostituire alcune unità del personale impegnato nel servizio, deve darne preventiva comunicazione al Referente municipale del Progetto, con l’indicazione dei nuovi operatori le cui qualifiche professionali e curricula dovranno, comunque, avere una valenza non inferiore a quelle del personale da sostituire.
Roma Capitale, Municipio IX EUR, ove ravvisi motivi ostativi, potrà negare, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’autorizzazione. In tale caso l’Organismo è tenuto a sostituire il personale non idoneo, entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego di autorizzazione.
Inoltre, l’Organismo garantisce la sostituzione tempestiva degli operatori nei casi in cui problemi imprevisti ed imprevedibili (ad esempio malattie) sopraggiungano a minacciare il regolare svolgimento del turno di presenza, nonostante si ritenga di fondamentale importanza, sia per gli utenti che per la qualità del servizio offerto, garantire la continuità e la stabilità degli operatori coinvolti.
In caso di inadempienza, Roma - Municipio IX EUR, potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all’Organismo affidatario.
Art. 7 Rapporto di lavoro
L’affidamento della realizzazione del servizio non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica Amministrazione ed i singoli operatori impiegati dall’Organismo per l’espletamento del servizio.
Art. 8
Obblighi dell’Organismo affidatario nei confronti del personale
L’Organismo affidatario deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, garantendo agli stessi un regolare contratto rispondente alla tipologia di prestazione richiesta.
L’Organismo è obbligato, in particolare, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del servizio in esame, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria.
L’Organismo è obbligato, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall’inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione.
Le figure professionali, per le quali la legge lo preveda, dovranno essere iscritte agli appositi Ordini Professionali.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal proprio personale, che dovrà essere improntato a principi di rispetto della dignità umana e di non discriminazione, di massima diligenza e di correttezza e nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art 10 della Deliberazione C.C. 90/05.
La violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo delle inadempienze riscontrate, potrà essere motivo di rescissione unilaterale del contratto da parte di Roma Capitale – Municipio IX EUR .
Art. 9 Referenti del progetto
Entro dieci giorni dalla stipula della Convenzione, Roma Capitale - Municipio IX EUR dà comunicazione all’Organismo affidatario dei soggetti incaricati di rappresentarlo nei rapporti con l’Affidatario stesso e di seguire lo svolgimento del servizio reso, per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali, nonché di controllare la regolarità e l’idoneità della documentazione a corredo del rendiconto delle spese sostenute che l’Affidatario è tenuto ad allegare alle fatture presentate mensilmente, ai fini di ottenere l’erogazione del relativo corrispettivo.
Art. 10 Danni e rischi
L'Organismo stipula, nei confronti degli operatori in forza al servizio, per tutta la durata della Convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inseriti nella struttura, per un valore non inferiore ai minimali previsti per legge. Per tutti gli altri rischi, l’Organismo gestore dovrà provvedere alla stipula di un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un valore non inferiore ai minimali previsti dalla legge.
È a carico dell'Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate e, a tal fine, deve essere esibita a conclusione dell'anno finanziario la relativa documentazione (certificati liberatori INPS, INAIL, IVA se dovuta).
L'Organismo solleva, fin da ora, il Municipio Roma IX EUR da ogni responsabilità per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari o derivanti da azioni od omissioni degli operatori, nei confronti degli utenti o di terzi, dalle quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo.
Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici del Municipio Roma IX EUR al momento della sottoscrizione del presente atto, ove sono mantenute per tutta la durata del progetto.
Art. 11 Cauzione e garanzie
L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs.vo 50/0000.Xx caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario, può essere :
1) in contanti o in titoli di Stato, oppure garantiti dallo Stato, alla quotazione media del semestre precedente fissata dal Ministero del Tesoro presso la Tesoreria Comunale;
2) mediante fideiussione bancaria, di pari importo;
3) mediante polizza assicurativa di pari importo;
4) rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’ art. 103 comma 4 del D. Lg.vo 50/2016.
La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui. all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: "II sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)" come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto".
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Art. 12 Protezione dei dati personali
In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Roma Capitale è “Titolare”, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del trattamento dei dati personali riguardanti gli utenti dei servizi e vigila sul corretto utilizzo di tali dati.
Il Direttore apicale della struttura interessata designa, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, l'Organismo gestore, titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma l, lett. f), del D. Lgs. 30 giugno 2003
n. 196, quale Responsabile del trattamento dati in ordine al Contratto stipulato con il Municipio, in esecuzione di Determinazione Dirigenziale.
Nell'atto di designazione sono dettagliatamente elencati gli adempimenti a carico dell'Organismo gestore. Roma Capitale effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell'Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell'atto di designazione.
I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l'Organismo da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti a Roma Capitale titolare del trattamento ai sensi dell’art.4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 196/2003.
Art. 13
Obblighi dell'Organismo affidatario
L’Organismo affidatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui agli articoli precedenti, è tenuto:
- a non recedere dal contratto senza giustificato motivo e con preavviso di almeno 30 giorni;
- a fornire le informazioni richieste, nonché a consentire l’accesso nei locali in cui si svolge il servizio oggetto dell’affidamento al Referente municipale del Progetto, nonché agli altri eventuali Organismi incaricati dall’Amministrazione di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- a sottoporre ad approvazione dell’ufficio preposto del Municipio Roma IX EUR il materiale informativo realizzato per la pubblicizzazione del servizio (brochure, locandine, depliant, ecc.);
- a mettere a disposizione del Municipio Roma IX EUR copia dei materiali e dei prodotti realizzati in corso di attuazione del progetto;
- ad inserire, in ogni eventuale pubblicazione relativa al progetto, la dicitura MUNICIPIO ROMA IX EUR Direzione Socio Educativa – Servizi Sociali”;
- a fornire tutti i beni e le prestazioni espressamente previste nell’Offerta Economica presentata dall’Organismo in fase di gara;
- a fornire i servizi aggiuntivi, offerti senza variazione di spesa anch’essi indicati nell’ Offerta Economica.
Art. 14 Modalità di pagamento
Per i servizi resi, il Municipio Roma IX EUR eroga all’Organismo affidatario, previa presentazione con cadenza mensile di:
• regolare fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM);
• fogli firma degli operatori;
• relazione sulle attività svolte;
• documentazione relativa alle spese sostenute;
• report statistico relativo alle attività svolte (i dati verranno raccolti con modalità concordate con il referente del Municipio).
Al pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale entro 60 giorni dall’acquisizione del documento contabile in formato elettronico corredato dalle Schede di Monitoraggio debitamente compilate, allo scopo di esperire i dovuti complessi controlli finalizzati all’attestazione del servizio reso.
L’ordinativo di pagamento è emesso da Roma Capitale, subordinatamente alla disponibilità dei fondi, previa verifica della documentazione da parte del Referente del Progetto, limitatamente all’importo risultato a seguito di detta verifica e regolarmente documentato.
Per la restante quota, il Referente del Progetto comunicherà all’Affidatario le eventuali irregolarità riscontrate nella documentazione, con invito a provvedere alla loro eliminazione.
Il pagamento delle quote del corrispettivo rimaste in sospeso e successivamente sanate con la presentazione di documentazione regolare, sarà disposto unitamente al pagamento del mese successivo.
Art. 15 Tracciabilità finanziaria
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/8/2010, n° 136, come integrata dal Decreto Legge 12/11/2010, n° 187, convertito con Legge 17/12/2010, n° 217, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Organismo comunica, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente intesa.
L’Organismo comunica, inoltre, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio Roma IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La presente intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 16
Verifiche e controlli sulle prestazioni erogate
Il Servizio Sociale Municipale esplica, nei confronti delle attività svolte, un ruolo di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, finalizzato all’ottimizzazione degli interventi.
Il Municipio Roma IX EUR, si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’Organismo Affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso agli obblighi previsti dal presente documento.
Tali attività di controllo, per quel che concerne gli operatori impiegati nei servizi, sono effettuate anche in collaborazione con l'Osservatorio sulle condizioni del Lavoro di Roma Capitale (come da Deliberazione C.C. n. 259/17.10.05).
Art. 17 Subappalto
È vietata ogni forma di cessione a terzi, a titolo gratuito od oneroso, dell’attività oggetto della presente Convenzione.
All’Organismo affidatario è fatto, pertanto, espresso divieto di subappaltare e/o comunque cedere a terzi, anche in parte, il servizio affidato.
Art. 18 Penali
In caso di inadempienze e/o irregolarità rilevate nell'esecuzione delle prestazioni saranno comminate a carico dell'Organismo, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle stesse:
• un richiamo formale;
• l'applicazione di penali.
Le inadempienze e/o irregolarità saranno contestate all’Affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso in cui l’Affidatario non ottemperi a detto invito, entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del compenso relativo al periodo in cui sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.
Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso relativo al periodo in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.
Art. 19 Protocollo di integrità
L’Organismo si impegna a rispettare il Protocollo di Integrità approvato con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/2/2015 ed allegato alla Convenzione.
Con la sottoscrizione della presente Convenzione si intende accettato anche il Protocollo di Integrità.
Art. 20 Risoluzione della Convenzione
Roma Capitale - Municipio IX EUR potrà disporre la risoluzione della Convenzione, previa contestazione dell’infrazione, ove le inadempienze e le violazioni contrattuali accertate riguardino:
• la violazione degli obblighi di cui all’art.6 “Indicazione del personale, all’art. 8 “Obblighi dell’Organismo Affidatario nei confronti del personale”, all’art. 12 “Protezione dei dati personali” e all’art. 15 “Tracciabilità finanziaria”, art. 19 “Protocollo di Integrità”;
• l’accertamento e la contestazione, per la terza volta, della medesima inadempienza e/o disservizio;
• la cessazione del possesso di uno dei requisiti minimi previsti per la partecipazione alla gara e riportati nel bando di gara;
• in caso di subappalto;
• in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’impresa;
• in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa;
Resterà salva, comunque, per l’Amministrazione la facoltà di disporre la risoluzione della Convenzione nel caso di:
- gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
- gravi inadempienze contrattuali;
- gravi comportamenti lesivi nei confronti dell'utenza;
- violazione del Protocollo di Integrità.
Parimenti, il Municipio Roma IX EUR, potrà disporre la risoluzione della Convenzione nel caso il cui il totale delle penalità superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo.
Art. 21
Interpello ai sensi dell’art.110 del D. Lg.vo 50/2016
Ai sensi art 110 del D. Lg.vo 50/2016, successivamente alla stipula del contratto o alla eventuale consegna d’urgenza, in caso di fallimento dell’appaltatore, o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso (salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di risoluzione del contratto ai sensi dell’ art. 108 del D. Lg.vo 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n.159/2011, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 22 Pretese di terzi
L’Organismo affidatario garantisce, in ogni tempo, la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dell’Affidatario stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Affidatario per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
Art. 23 Controversie - Foro competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C..
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 24 Norme finali
La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica. La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
L’atto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. n.131 del 26/04/1986. Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico dell'Organismo.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti
Per l’Organismo | Per il Municipio Roma IX EUR |
Il Legale Rappresentante | Il Direttore di Direzione Socio Educativa |