COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) XXXXXXX Xxxxxxxxxx
(MI) XXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) DI NELLA
Seduta del 09/11/2021
FATTO
La parte ricorrente espone, allega e chiede nel ricorso quanto segue.
- Il 13/05/2013 ha stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento da rimborsare dietro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dal 30/09/2017 dopo il pagamento di n. 51 rate delle n. 120 complessive.
- A seguito dell’estinzione anticipata l’intermediario non ha rimborsato le commissioni e i costi non maturati fino alla scadenza del contratto.
- Nel contratto non è chiara la distinzione tra commissioni c.d. recurring e commissioni
c.d. up front.
- Sono rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi.
- In considerazione del rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia, rispetto al rapporto di finanziamento, al loro rimborso è tenuto l'intermediario.
- La sentenza della CGUE dell’11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up front o recurring.
- In maniera conforme si è espresso anche il Collegio di Coordinamento ABF (n.
26525/2019).
- Dopo aver esperito infruttuosamente il reclamo, parte ricorrente ha proposto ricorso chiedendo:
o in via principale, il rimborso di complessivi € 3.884,97, calcolati con il criterio proporzionale, a titolo di oneri contrattuali non maturati, al lordo di quanto eventualmente già rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto;
o in via subordinata, la riduzione della predetta somma in applicazione del criterio proporzionale ai costi recurring e agli oneri assicurativi e del criterio della curva degli interessi ai costi up front;
o in ogni caso, la refusione delle spese di assistenza pari a € 200,00, o altro importo liquidato in via equitativa, e gli interessi legali a far data dal reclamo.
Nelle controdeduzioni l’intermediario espone, allega e chiede quanto segue.
- La ricorrente ha stipulato il contratto di finanziamento n. ***163 (ex n. ***925), da rimborsare in 120 rate mensili, estinto in data 30/09/2017.
- Tutti i costi e le commissioni dovuti alla ricorrente sono stati restituiti e non residua altro da rimborsare.
- Sono up front e dunque non rimborsabili le “commissioni in qualità di mandataria del finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”.
- Sono altresì up front le “provvigioni all’intermediario del credito”. Peraltro il contratto e la “legenda esplicativa” allegata al Modulo SECCI definiscono chiaramente gli intermediari che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’intermediario ex art. 106 TUB, è espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM.
- L’accordo distributivo, ove intervenuto, circoscrive l’attività dello stesso intermediario ex art. 106 TUB ad attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva.
- L’eventuale odierna assenza nel registro del soggetto collocatore non è sinonimo di inabilitazione al collocamento, ma semplicemente di cessazione della propria attività e contestuale cancellazione dal registro in applicazione della normativa di riferimento.
- La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea dell’11.09.2019 – causa C- 383/18 - non potrebbe mai avere “efficacia diretta nei rapporti tra privati (c.d. efficacia orizzontale), essendo detta efficacia limitata, per le direttive comunitarie sufficientemente precise ed incondizionate, ai rapporti tra autorità dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale)”.
- L’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento.
- In ogni caso, contrasterebbe con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi.
- I principi posti dalla sentenza Lexitor non potrebbero comunque trasfondersi retroattivamente nell’interpretazione dell’art. 125-sexies, comma 1, TUB e non potrebbero applicarsi a rapporti contrattuali sorti prima della sua pubblicazione, e a tale data addirittura già estinti, come nel caso di specie.
- Per quanto attiene agli oneri assicurativi, le Compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso di quanto dovuto in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione ex ante portate a conoscenza della ricorrente e da questa regolarmente accettate nell’ambito dell’adesione alle predette polizze.
- Il rimborso delle spese legali non è dovuto, poiché la ricorrente non ha dimostrato di
essersi avvalso nell’intero snodo procedimentale dell’ausilio di un difensore, sopportandone il relativo costo.
- L’intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto (o con delegazione di pagamento), a seguito dell’estinzione anticipata dello stesso.
Secondo il primo consolidato orientamento dell’ABF in materia, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisioni n. 10035/2011 e 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento:
1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota);
2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo il quale, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, com’è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue, oppure secondo quando precisato dal Collegio di coordinamento (n. 10003/2016);
4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente.
È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012). Principio su cui il Collegio coordinamento si è già ampiamente pronunciato (tra le altre, decisioni n. 10035/2016, 6167/2014).
Anche riguardo ai costi assicurativi è pacifico che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l’intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante) (Collegio di Coordinamento, decisioni n. 10035/2016 e n.
6167/2014), pur se sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell’importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap
n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater e quinquies, d.l. n. 179/2012), xxxxx restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito ex ante (decisione n. 6167/2014). Le clausole che escludono la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata sono da considerarsi inefficaci, in quanto l’obbligo di restituzione trova fondamento in una norma derogabile soltanto a favore del cliente ex art. 127, comma 1, tub (decisione n. 7909/2014, n. 2375/2013).
Successivamente si è formato un secondo orientamento. Nella decisione n. 26525/2019 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente principio di diritto che ha in parte cambiato quanto sopra illustrato a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea (caso Lexitor), immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi: l’art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi dunque i costi up front.
Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continua ad applicarsi l’orientamento consolidato dell’ABF.
Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio di Coordinamento argomenta per tale fattispecie, che non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità ai sensi dell’art. 1374 c.c. per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125-sexies TUB, con riguardo ai costi up front. Effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.
Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. In proposito, il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (quindi relativamente proporzionale) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento.
La disciplina in materia è stata novellata con la modifica dell’art. 125-sexies TUB disposta dall’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021. Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: “Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: […] c) l’articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e,
in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11- octies stabilisce inoltre che l’art. 125-sexies, “come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125- sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Sulla base di questa novella si è formato il terzo orientamento in materia di estinzione anticipata del credito. Il Collegio di Coordinamento (n. 21676/2021, cui si fa ampio rinvio riguardo alle argomentazioni ivi formulate) è nuovamente intervenuto, statuendo di tornare ad applicare ai contratti stipulati prima del 25/07/2021 (data in entrata in vigore della novella) la distinzione, sopra illustrata, tra i costi recurring, restituibili, e quelli up front, non retrocedibili, in sede di estinzione anticipata del credito secondo l’orientamento ABF precedente alla sentenza Lexitor. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio, al quale si ritiene di dover aderire: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.
Nel merito della presente vicenda, dal conteggio estintivo e dalla liberatoria in atti il Collegio desume che il prestito è stato estinto dopo la scadenza di n. 51 rate delle n. 120 complessive.
Dal modulo SECCI e dal contratto, stipulato in data 13/05/2013, si desume l’intervento di un di un agente in attività finanziaria iscritto all’Albo. Dalla documentazione in atti risulta altresì che l’intermediario ha concluso un accordo distributivo e ha fatturato i relativi costi. Quanto alla qualificazione degli oneri contrattuali, in applicazione degli orientamenti dei Collegi le Commissioni mandataria - gestione (lett. b) e le Spese per pagamento rate sono costi recurring, mentre le Commissioni mandataria - perfezionamento (lett. a) e le Provvigioni intermediario (lett. c) sono invece oneri di natura up front.
La rimborsabilità degli interessi nel caso di estinzione anticipata è disciplinata nel contratto, prevedendo l’applicazione del criterio proporzionale per il calcolo della quota non maturata. Tuttavia, nel modulo SECCI e nel piano piano di ammortamento del prestito che evidenzia l’andamento gli interessi, non sottoscritto dalla ricorrente, è richiamato e applicato il c.d. piano alla francese, caratterizzato da rate costanti con interessi decrescenti e capitale crescente. In merito all’applicabilità del criterio del pro rata temporis alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, gli orientamenti condivisi più recenti dei Collegi sono concordi che, in ragione dell’ambiguità della clausola, si applichi il criterio pro rata temporis
anche per la restituzione della quota interessi, se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, secondo cui prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore in caso di dubbio su una clausola, in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vengano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall’altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese.
In merito agli oneri assicurativi, il contratto di finanziamento stesso prevede il rimborso in base alle formule attuariali. Con riferimento a entrambe le coperture, l’intermediario ha prodotto, oltre ai certificati di polizza, copia dei moduli di adesione. La ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la relativa documentazione informativa, di averne preso visione e di accettarla. Gli artt. 11 (polizza rischio impiego) e 3.4 (polizza rischio vita) delle Condizioni di Assicurazione riportano le formule per la restituzione della quota non goduta in caso di estinzione anticipata. La data dei fascicoli informativi (aggiornati al 22/3/2013 – rischio vita – e 28/2/2013 – rischio impiego) è coerente con quella di stipula del contratto (13/5/2013). Sulla base di quanto rappresentato, va dunque applicato il criterio contrattuale di rimborso al calcolo della quota non maturata.
In proposito, l’intermediario allega le comunicazioni della compagnia di assicurazione, che quantifica l’importo dovuto in € 397,68 (rischio vita) ed € 152,06 (rischio impiego), e l’evidenza di un assegno circolare disposto in favore della cliente per € 549,74 (397,68+152,06) a titolo di rimborso degli oneri assicurativi a copertura del rischio vita e perdita impiego. Il Collegio rileva che la ricorrente, nel conteggio relativo agli oneri da rimborsare, indica tali importi tra le restituzioni già percepite.
In applicazione di quanto sopra illustrato e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, risulta che alla parte ricorrente è dovuta la somma di € 1.811,00. Detto importo è inferiore a quello richiesto in quanto la ricorrente calcola il rimborso di tutti gli oneri con il pro rata.
Quanto agli interessi legali, è orientamento del Collegio riconoscere la loro corresponsione dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura meramente restitutoria e non risarcitoria (Collegio di coordinamento, n. 5304/2013).
La domanda di refusione delle spese legali deve essere respinta in ragione del fatto che queste non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato, considerata la natura non complessa del ricorso de quo (Collegio di Coordinamento, n. 3498/2012).
Pertanto, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento parziale e di riconoscere alla ricorrente il diritto alla restituzione di € 1.811,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.811,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1