CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
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CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA TECNICI DI LABORATORIO
(LOTTO 6)
La presente polizza è stipulata tra
INSIEL Spa |
Xxx Xxx Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 00 |
00000 XXXXXXX (XX) |
CF/PI: 00118410323 |
Codice CIG: |
E
Società assicuratrice |
Durata della polizza
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2015 |
Alle ore 24.00 del : | 30.06.2018 |
Rateazione annuale: | Scad. 31.12 di ogni anno |
Prospetto scadenze: | 31.12.2015- 31.12.2016 31.12.2016-31.12.2017 31.12.2017-30.06.2018 |
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INDICE
Art. 1 – Identificazione degli Assicurati 3
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 3
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 3
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 4
Art. 2.3 - Durata del contratto 4
Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 4
Art. 2.5 - Regolazione del premio 5
Art. 2.6 - Recesso a seguito di sinistro 5
Art. 2.7 - Modifiche dell’assicurazione 6
Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
Art. 2.11 - Interpretazione del contratto 6
Art. 2.12 – Ispezioni e verifiche della Società 6
Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta 6
Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 6
Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 6
Art. 2.16 – Associazione temporanea d’impresa (opzionale) 7
Art. 2.18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 8
Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge 8
Art. 2.20 – Rinuncia alla rivalsa 8
Art. 2.21 - Trattamento dei dati 9
OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE 9
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione 9
Art. 3.3 - Limiti territoriali 9
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI 9
Art. 4.1 - Denuncia della malattia e obblighi relativi 9
Art. 4.2 - Criteri di indennizzabilità 10
Art. 4.3 - Cumulo d'indennità 10
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CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE 11
Art. 5.1 - Condizioni valide per assicurazione stipulata in base all'ammontare delle retribuzioni 11
Art. 5.2 - Garanzia supplementare 12
Art. 5.3– Calcolo del premio 12
Art. 5.4 – Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) 00
Art. 5.5 – Disposizione finale 13
Art. 1 – Identificazione degli Assicurati
La presente polizza viene stipulata esclusivamente in favore dei dipendenti della Contraente che operano presso i laboratori di analisi gestiti dalla Contraente stessa o da terzi, in numero massimo di 30 unità.
Nell’ambito della categoria sopraindicata, sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati, indipendentemente dalle loro eventuali condizioni anormali di salute e da pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 65 anni.
Per quelle che raggiungono tale limite di età, I' assicurazione cessa dalla prima scadenza annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto I' eventuale incasso di premi scaduti successivamente, premi che, in tal caso, verranno restituiti.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
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Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 2.3 - Durata del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2018. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria. L’assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto. E’ inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 2.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, direttamente dalla Contraente senza transitare attraverso il Broker.
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
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a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art. 2.5 - Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 2.6 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
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Art. 2.7 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 2.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2.9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 2.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 2.11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 2.12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 2.13 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 2.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
Art. 2.15 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
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2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato “numero”);
b) la data del sinistro (in formato “data”);
c) la data di accadimento dell’evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato “data”);
d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato “testo”);
e) l’indicazione se trattatasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattatasi di evento mortale (in formato “testo”);
f) la descrizione dettagliata dell’evento (in formato “testo”);
g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato “testo”);
h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile)
(in formato “testo”);
i) l'importo stimato dell’indennizzo (cosiddetta “riserva” attribuita dalla Società) (in formato “valuta”);
j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d’indennizzo (in formato “valuta”);
k) la data di avvenuto pagamento (in formato “data”).
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
✓ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 2.16 – Associazione temporanea d’impresa (opzionale)
L’assicurazione può essere ripartita per quota esclusivamente tra le Società all’uopo costituitesi in associazione temporanea d’imprese ai sensi di legge. Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile........
……………………… la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.17 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato Marsh SpA, con
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sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo.
La Società prende atto che tra la Contraente e il sopraindicato broker è in corso un contratto di brokeraggio in base al quale non viene posto a carico della Società alcun onere provvigionale, in quanto la remunerazione del Broker resta per intero ad esclusivo carico della Contraente stessa. Inoltre si prende atto che il pagamento del premio annuo di polizza, come di eventuali ratei e/o regolazioni, verrà effettuato direttamente dal Contraente alla Società, senza transitare attraverso il broker.
Art. 2.18 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge
n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
La Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 2.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.20 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del c.c. verso il personale in rapporto di dipendenza o servizio con il contraente.
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Art. 2.21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
OGGETTO E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per il caso d'invalidità Permanente conseguente a malattia manifestatasi nel corso del contratto. La garanzia vale anche per la malattia manifestatasi entro 1 anno dalla cessazione del contratto purchè la stessa sia insorta durante il periodo di validità dello stesso. La presente polizza viene stipulata esclusivamente in favore dei dipendenti della Contraente che operano presso i laboratori di analisi gestiti dalla Contraente stessa o da terzi, in numero massimo di 30 unità.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono escluse dall'assicurazione le Invalidità Permanenti preesistenti alia data di decorrenza del contratto. Sono escluse le Invalidità Permanente derivanti direttamente o indirettamente da:
• uso, a scopi non terapeutici, di psicofarmaci, stupefacenti od allucinogeni;
• trasmutazione del nucleo dell'atomo, ovvero radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• guerra od insurrezioni;
• malattie mentali - malattie professionali;
• sindrome da immunodeficienza acquisita.
Art. 3.3 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per tutto il mondo.
Art. 3.4 – Somma assicurata
La somma assicurata si intende pari a 2 volte la retribuzione annua lorda (RAL) di ciascun assicurato, col massimo di €. 130.000,00
MODALITA’ DI DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 4.1 - Denuncia della malattia e obblighi relativi
La denuncia del probabile sinistro con I'indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alia Direzione della Società od al Broker cui e assegnata la polizza, entro
15 giorni lavorativi dall'evento o dal momento in cui la Contraente o I'Assicurato ne abbiano avuto la possibilità.
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L'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni. Successivamente I'Assicurato deve inviare, a periodi non superiori a 30 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.
Art. 4.2 - Criteri di indennizzabilità
D'accordo tra le Parti si prende atto che il grado d'invalidità Permanente sarà determinato a fine malattia, in qualunque momento si verificasse, comunque non oltre il 18° mese dalla denuncia della malattia. Tale termine verrà rispettato dalla Società per la determinazione del grado d'invalidità Permanente, anche se la malattia non avesse terminato il suo decorso. La visita fiscale verrà effettuata contemporaneamente dal Medico dell'Assicurato e dal Medico della Società, i quali definiranno e concorderanno il grado d'invalidità Permanente facendo riferimento alle percentuali d'invalidità Permanente indicate nella tabella allegata a D.P.R. del 30 Giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
In caso di controversia vale quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Nessuna indennità spetta quando I'invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al 25% della totale. Quando I'invalidità Permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al 25%, I' lmpresa liquida un'indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali di cui alla tabella sottoindicata:
Accertata | PERCENTUALI DI INVALIDITÀ' PERMANENTE Da liquidare |
Da 25% a 30% | 15% |
Da 31% a 35% | 30% |
Da 36% a 45% | 40% |
Da 46% a 54% | 70% |
Da 55% a 100% | 100% |
Art. 4.3 - Cumulo d'indennità
La presente assicurazione non può in alcun caso cumularsi con garanzie di invalidità permanente prestate con polizze infortuni stipulate con la Società.
Art. 4.4 - Liquidazione
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne da comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.
II diritto all'indennità per Invalidità Permanente da malattia e di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia se I'Assicurato muore per causa indipendente da tale garanzia dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.
L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta Euro.
Art. 4.5 - Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sul grado d'invalidità Permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un Collegio di tre Medici di decidere a norma e nei limiti delle Condizioni di polizza.
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Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx senza contravvenire alia Legge stessa.
La proposta di convocare il Collegio Medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui e stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con I'indicazione del nome del Medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del Medico che essa a sua volta designa. II terzo Medico viene scelto dalle Parti entro una terna di Medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Nominato il terzo Medico, la Società convoca il Collegio invitando I'Assicurato o gli aventi diritto a presentarsi. II Collegio Medico risiede, a scelta dell'Assicurato nel comune sede di Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e rimunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri I'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro 2 anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva. La decisione del Collegio Medico e obbligatoria per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 5.1 - Condizioni valide per assicurazione stipulata in base all'ammontare delle retribuzioni
X. Xxxx effetti assicurativi per retribuzione di fatto s'intende tutto quanto al lordo delle ritenute il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura (escluso quanto corrisposto a titolo di rimborso spese), quando
pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, la partecipazione agli utili e le provvigioni, nonchè I' equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura purchè sul tutto sia conteggiato o conteggiabile il premio di assicurazione.
B. Per liquidazione delle indennità e considerata retribuzione annua di fatto del dipendente quella percepita nel mese precedente a quello in cui si e verificato I'evento, moltiplicato per le mensilità di contratto; a tale ammontare si aggiungeranno le somme relative a retribuzioni non pagabili ricorrentemente in ciascun mese e corrisposte effettivamente all'infortunato nei 12 mesi precedenti per i titoli di cui sopra, purchè su tali somme sia conteggiato o sia conteggiabile il premio di assicurazione.
Per i dipendenti che non abbiano raggiunto il mese di servizio e per quelli assunti temporaneamente, per liquidazione delle indennità e considerata retribuzione annua quella che si ottiene moltiplicando per 365 la retribuzione giornaliera media attribuibile per il periodo di tempo decorrente dall'assunzione in servizio fino al giorno dell'evento.
C. L'Associata e la Contraente sono esonerate dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per I'identificazione di tali persone, per la determinazione delle somme assicurate
e per il compute del premio, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione dell'Associata, libri che questa si impegna ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli. Resta ad esclusivo carico dell'Associata la verifica della presenza di soggetti non assicurabili per effetto dell'avvenuto compimento del 65° anno di età, senza che possa essere opposta - ne alia Contraente ne alia Società - I'avvenuta comunicazione, nell'ambito del preventivo retribuzioni della categoria, degli emolumenti dei non aventi diritto alia copertura.
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D. II tasso di premio viene pattuito nella cifra specificata nel conteggio di liquidazione per ogni mille Euro di retribuzione computata ai sensi di cui al punto A. Al premio risultante verranno applicati gli sconti e le maggiorazioni eventualmente pattuiti ed aggiunte le addizionali e le tasse. II premio viene anticipato dalla Contraente in base al preventivo annuo di retribuzione, pure specificato nel conteggio del premio e lo stesso verrà regolato come previsto dall'art. 6) delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 5.2 - Garanzia supplementare
In caso di Morte dell'Assicurato in dipendenza della malattia dopo 1 anno dalla denuncia della stessa o in ogni caso prima che I'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, I'lmpresa pagherà agli eredi dell'Assicurato tutte le spese sanitarie sostenute in dipendenza della malattia denunciata, con il limite di Euro 5.000,00.=.
Art. 5.3– Calcolo del premio
Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:
Retribuzione annua lorda categoria assicurata | Tasso finito pro-mille | Premio finito anticipato |
€ 700.000,00 (calcolato su una media di 15 unità lavorative) | Vedi scheda off. economica | Vedi scheda off. economica |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | Vedi scheda offerta economica |
Imposte | Vedi scheda offerta economica |
Totale | Vedi scheda offerta economica |
Art. 5.4 – Riparto di suddivisione del rischio (opzionale)
Qualora la polizza venga assegnata ad un’associazione temporanea d’impresa, il rischio viene ripartito tra le Società che costituiscono l’ATI secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
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Art. 5.5 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e dell’ eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’ATI.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETÀ |
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
• Art. 3 sez. 2 – Durata del contratto;
• Art. 6, sez. 2 – Recesso a seguito di sinistro ;
• Art. 10, sez. 2 – Foro competente;
• Art. 1, sez. 4 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi
IL CONTRAENTE