CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.)
CODICE CIG 7035100C2A
CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente capitolato d’oneri:
- la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche – diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni – in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell’imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
- l’espletamento del servizio delle Pubbliche Affissioni, che è inteso a garantire specificatamente l’affissione in appositi spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materia costituiti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
- la gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P) di cui al Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, integrato dal D.Lgs. 28/12/1993, n. 566 e successive modificazioni di legge introdotte.
Il Comune concedente appartiene alla classe QUINTA (V), secondo la classificazione prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507.
Art. 2
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Firma per accettazione dell’impresa
La concessione del servizio avverrà mediante l’espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016.
Il servizio affidato in concessione è compensato ad aggio sulle riscossioni conseguite, con impegno da parte del Concessionario di versare al Comune un minimo garantito annuo.
Sarà dichiarata aggiudicataria la Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa i sensi dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai parametri di aggiudicazione previsti dal Disciplinare allegato al Bando di Gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Art. 3
REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Per partecipare alla gara occorre che la Società risulti iscritta all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni, istituito presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.
L’iscrizione deve essere attestata da documento rilasciato dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.
Ai sensi dell’art. 19 del Decreto del Ministero delle Finanze 11/09/2000, n. 289, tale attestazione può essere sostituita, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da apposita autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed alla quale andrà allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
L’eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta, oltre a quanto previsto dalla suddetta normativa, anche la decadenza dalla gestione del servizio.
I requisiti di ammissibilità summenzionati devono permanere per tutta la durata della concessione.
Art. 4
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per prendere parte alla gara le Società dovranno far pervenire la propria offerta secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Le offerte non dovranno contenere né riserve né condizioni a pena d’invalidità delle stesse e conseguentemente di esclusione dalla partecipazione della gara.
Art. 5 RICHIAMO ALLE LEGGI
Il Concessionario del servizio è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della T.O.S.A.P. disciplinate dal D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s.m.i., nonché le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti relativi alla gestione dei tributi oggetto del presente capitolato.
Art. 6
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio è stabilita in anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1 giugno 2017 o, se l’aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
La Concessione del servizio, alla scadenza del contratto, si intende risolta di diritto.
Il contratto si riterrà, altresì, risolto di diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx di legge che abroghino l’oggetto della concessione.
Analogamente il contratto si intenderà risolto di diritto, allorché siano emanate leggi dello Stato e/o atti equipollenti che sottraggano all’Ente pubblico la facoltà di affidare la gestione del servizio parziale o totale a favore di società private.
In ogni caso, non sarà dovuto alcun indennizzo o danno per effetto della risoluzione anticipata del contratto.
Nel caso in cui, invece, fossero introdotte norme che modifichino parzialmente la materia dell’imposta sulla pubblicità, ovvero i diritti sulle pubbliche affissioni o la T.O.S.A.P. e/o le modalità di gestione del servizio stesso, il contratto sarà rivisto in amichevole accordo fra le parti con l’intento di ristabilirne il sinallagma iniziale.
Ove le parti non dovessero trovare un accordo in tal senso, la soluzione della controversia sarà demandata al giudizio del collegio arbitrale di cui al successivo art. 23.
Art. 7
RECUPERO DEGLI IMPORTI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
Sia nel caso di assunzione diretta della gestione che nel passaggio ad altro Concessionario, al Concessionario uscente incombe l’obbligo di procedere al recupero degli importi rimasti da esigere relativi
al periodo della sua gestione, rendendone conto al Comune nei modi e nelle forme previste dal presente capitolato d’oneri.
Il Concessionario dovrà trasferire al Comune o direttamente al nuovo Concessionario, all’atto della scadenza della concessione, l’archivio dei contribuenti e, comunque, ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
Art. 8 TARIFFE
Il Concessionario è tenuto ad applicare le tariffe ed i diritti annualmente deliberati dal Comune.
Sono attribuiti totalmente a favore del concessionario le maggiorazioni di cui all’art. 22, comma 9 del D.Lgs. 507/93, in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni previste.
Nessun diritto o maggiorazione è dovuto al Concessionario oltre a quanto previsto dalle tariffe stesse.
Art. 9 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato in gestione ad aggio sulle riscossioni conseguite con impegno da parte del Concessionario a riconoscere, comunque, un minimo garantito annuo.
L’ammontare delle riscossioni, al netto dell’aggio, deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate entro 15 giorni dalla conclusione del trimestre solare e non potrà essere inferiore alla quota trimestrale di minimo garantito.
Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal Concessionario, comporteranno il pagamento degli interessi di legge sulle somme non versate, che potranno essere riscosse utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.
In caso di modifica agli elementi relativi alle entrate che costituiscono oggetto della concessione, di revisione delle tariffe o della disciplina di uno o più tributi, che comportino una variazione superiore al 10% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo di tutte le entrate in concessione, l’aggio e il minimo garantito potranno essere revisionati al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale. A seguito delle modifiche intervenute, verrà eventualmente valutata anche una rideterminazione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
Art. 10 CAUZIONE
A garanzia del versamento del canone contrattuale, nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma della Legge 10.06.1982, n. 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo annuo garantito.
Il Concessionario dovrà dare prova dell’avvenuta accensione della garanzia prima della sottoscrizione del contratto, a pena di decadenza. In tal caso l’amministrazione comunale può avvalersi della facoltà di aggiudicare la concessione al concorrente che segua in graduatoria.
Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario.
In tal caso, la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza della concessione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Comune.
Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata nei modi di legge, previa verifica della regolarità della gestione e successivamente alla consegna della banca dati.
Art. 11 RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
Il Concessionario assumerà l’intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione dei tributi oggetto di concessione ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.
Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall’esercizio della concessione.
E’ fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, fatti salvi gli atti necessari al recupero degli importi rimasti da esigere relativi al periodo della sua gestione, come previsto dall’art. 7 del presente capitolato.
Tutti i servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.
E’ vietata l’attribuzione in appalto del servizio da parte del Concessionario, nonché la cessione del contratto a terzi che è nulla di diritto.
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile che penale, sia per danni alle persone che alle cose, sia per mancato servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque altra causa che dipenda dal servizio assunto.
Il concessionario agisce nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (protezione dei dati personali), della legge 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO
Il Concessionario è tenuto ad istituire a sue spese nell’ambito del territorio comunale un recapito collocato in posizione visibile e di facile accesso al pubblico, dotato di idonee risorse umane e munito di telefono, fax e posta elettronica, che dovrà essere tenuto aperto al pubblico quotidianamente almeno tre ore nei giorni feriali. L’orario di apertura dovrà comunque essere concordato con l’amministrazione. Eventuali modifiche all’orario dovranno sempre essere preventivamente comunicate ed autorizzate dal Comune, con un anticipo di almeno quarantotto ore; tali variazioni, inoltre, dovranno essere adeguatamente rese note all’utenza.
All’esterno, oltre all’orario per il pubblico e i recapiti telefonici, dovrà essere esposta una targa recante la scritta “Ufficio Comunale per la Pubblicità, le Pubbliche Affissioni e la T.O.S.A.P.” o simile.
All’interno dovranno essere esposte, per la pubblica consultazione, le tariffe dell’Imposta Comunale di Pubblicità, del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nonché l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
Il Concessionario deve, altresì, assicurare l’obbligatoria reperibilità per garantire un efficiente servizio delle affissioni urgenti, segnalando al Comune ed alla cittadinanza, il nominativo del responsabile ed il numero telefonico.
Art. 13 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario, prima dell’inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il recapito, nonché il nominativo del personale di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti. Gli oneri per il personale dipendente, collaboratori e incaricati, saranno a totale carico della ditta concessionaria, intendendosi, il personale stesso, utilizzato sotto la diretta responsabilità della medesima, talché nessun aggravio di spesa ne deriverà al Comune.
Il Concessionario ottempera a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, attuando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di chiedere la sostituzione del personale, la cui condotta non favorisca il buon andamento del servizio e l’instaurazione di rapporti di collaborazione con la stessa e l’utenza.
Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
Nei rapporti con il pubblico dovranno essere usati modi cortesi e le richieste soddisfatte con la massima sollecitudine possibile.
Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale ed i mezzi che si rendessero necessari in modo che il servizio stesso si svolga con prontezza e regolarità. Detto personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell’utenza in generale.
Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria, modulistica che deve essere messa a disposizione anche via internet, sia in modalità download, sia in modo che l’intero procedimento possa svolgersi on line.
Il Concessionario, per quanto attiene alle modalità di gestione del servizio, alla riscossione delle tariffe e dei diritti e al contenzioso, dovrà osservare scrupolosamente quanto previsto dalla Legge e dai Regolamenti comunali.
Art. 14
SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, il concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.
Art. 15 CONTABILITÀ
Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente le disposizioni di cui al D.M. 26.04.1994, emanate in relazione all’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.
I bollettari di riscossione dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune ad eccezione delle bollette predisposte su moduli continui per esigenze di elaborazione meccanografica per le quali l’utilizzo è consentito previa vidimazione ai sensi dell’ articolo 39, del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e art. n. 2215 del Codice Civile.
I bollettari vidimati dovranno essere annotati quantitativamente su appositi registri di carico-scarico, anch’essi preventivamente vidimati dal Comune.
I bollettari, i registri e stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura e a spese del Concessionario.
Il Concessionario è tenuto a conservare i bollettari delle riscossioni e ad esibirli entro 10 giorni ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.
Tutti i bollettari, ruoli, ecc., alla fine di ogni anno di gestione e precisamente entro il mese di gennaio successivo all’anno di competenza, saranno consegnati al Comune, che provvederà a custodirli sino al compimento della prescrizione decennale.
Art. 16 VIGILANZA
Il Comune potrà disporre di tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Concessionario – legale responsabile del servizio od eventualmente un suo sostituto munito di procura – dovrà tenersi a disposizione degli uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all’entità e regolarità delle riscossioni, fornendo dati e documenti inerenti l’andamento della gestione e consentendo il libero accesso all’ufficio.
Art. 17
SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
La gestione del servizio delle pubbliche affissioni è affidata in esclusiva alla Società concessionaria. Il Concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto, nonché quelli che verranno realizzati a seguito della approvazione di un nuovo Piano generale degli impianti.
Il Concessionario è tenuto a ricevere le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19 del D.Lgs. 507/93.
Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionali affidati alla sua gestione.
Il Concessionario risponde anche per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.
Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 (Modalità per le pubbliche affissioni) del D. Lgs. n. 507/93 e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale.
Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l’affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l’ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo.
In mancanza vi provvederà l’Amministrazione a spese del Concessionario.
E’ fatto divieto al Concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di esse.
Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione è obbligatoria ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffe e le esenzioni previste dalla Legge e dai Regolamenti comunali relativi alla gestione dei tributi oggetto del presente capitolato.
Art. 18
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per gli impianti da adibire al servizio delle Pubbliche Affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
Nessun manifesto potrà essere affisso fuori dagli spazi stabiliti.
Entro il termine di 30 giorni dall’attivazione della concessione, ed in contradditorio con il Comune, il Concessionario provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio comunale, contenente:
a. ubicazione degli impianti;
b. dimensioni;
c. stato di conservazione;
d. tipologia di affissioni a cui è destinato;
x. xxxxxxx fotografici e cartografici.
L’atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
Il Concessionario dovrà assicurare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa verniciatura degli impianti, nonché la fornitura e posa, a proprie spese, di nuovi impianti che si rendesse necessario installare a sostituzione degli impianti vetusti.
Il Concessionario dovrà presentare annualmente il piano degli interventi di manutenzione corredato da idonea documentazione, anche fotografica, attestante lo stato di conservazione degli impianti.
Per garantire il buon mantenimento degli impianti, si dovrà in ogni caso prevedere la verniciatura dei medesimi con cadenza almeno biennale e seguendo le seguenti prescrizioni:
- preparazione delle superfici da trattare (scartavetraggio e pulizia parti lignee, asportazioni parti eventualmente esfogliate e pulizia con solvente delle parti metalliche)
- verniciatura delle parti metalliche con smalti additivati di antiruggine;
- verniciatura delle parti lignee con impregnante protettivo poliuretanico per esterni ad alta resistenza, idrofugo ed anti U.V.
- presentazione al Comune di apposito rapporto con indicazione degli allestimenti trattati.
Il primo intervento dovrà prevedere n. 2 mani di verniciatura. L’inizio di ogni campagna manutentiva dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.
Qualora si riscontrasse, mediante gli uffici comunali, che gli adempimenti di manutenzione suddetti non siano stati effettuati correttamente, vi provvederà direttamente il Comune, addebitando il costo dell’intervento al Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto, altresì, ad occuparsi della gestione e della manutenzione degli eventuali impianti affissionali che il Comune riterrà di installare sul territorio comunale in aggiunta a quelli esistenti. In tale eventualità, il Comune si riserva la facoltà di affidare al Concessionario, la fornitura e l’installazione degli impianti medesimi previa valutazione delle condizioni economiche e tecniche proposte dal Concessionario, che dovranno in ogni caso essere vantaggiose per il Comune.
Il Concessionario si impegna inoltre a fornire il rilievo degli impianti definendo i punti georeferenziati secondo il sistema geografico di riferimento che sarà comunicato dal Comune, al fine di integrare il sistema GIS-SIT attualmente in uso presso il Comune.
Il Concessionario dovrà, altresì, produrre documentazione fotografica degli impianti e fornire idoneo database per l’integrazione con il GIS-SIT comunale, seguendo il formato che sarà comunicato dal Comune. Il rilievo andrà aggiornato in caso di modifica agli impianti.
Art. 19
SERVIZIO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio.
La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato, delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e nel Regolamento Comunale.
Il Concessionario applica le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 20
IMPIANTI PUBBLICITA’ TEMPORANEA
Per gli impianti dedicati alla pubblicità temporanea si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.
Entro il termine di 30 giorni dall’attivazione della concessione, ed in contradditorio con il Comune, il Concessionario provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti destinati alla pubblicità temporanea mediante locandine collocati sul territorio comunale, contenente:
a. ubicazione degli impianti;
b. dimensioni;
c. stato di conservazione;
x. xxxxxxx fotografici e cartografici.
L’atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto dal Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti quale verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
Il Concessionario dovrà assicurare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa verniciatura degli impianti, nonché la fornitura e posa, a proprie spese, di nuovi impianti che si rendesse necessario installare a sostituzione degli impianti vetusti.
Per garantire il buon mantenimento degli impianti, si dovrà in ogni caso prevedere la verniciatura dei medesimi con cadenza almeno biennale e seguendo le seguenti prescrizioni:
- preparazione delle superfici da trattare (scartavetraggio e pulizia parti lignee, asportazioni parti eventualmente esfogliate e pulizia con solvente delle parti metalliche)
- verniciatura delle parti metalliche con smalti additivati di antiruggine;
- verniciatura delle parti lignee con impregnante protettivo poliuretanico per esterni ad alta resistenza, idrofugo ed anti U.V.
- presentazione al Comune di apposito rapporto con indicazione degli allestimenti trattati.
Il primo intervento dovrà prevedere n. 2 mani di verniciatura. L’inizio di ogni campagna manutentiva dovrà essere preventivamente comunicata al Comune.
Analogamente a quanto previsto per gli impianti affissionali, il Concessionario dovrà presentare annualmente il piano degli interventi di manutenzione corredato da idonea documentazione, anche fotografica, attestante lo stato di conservazione degli impianti.
Qualora si riscontrasse, mediante gli uffici comunali, che gli adempimenti di manutenzione suddetti non siano stati effettuati correttamente, vi provvederà direttamente il Comune, addebitando il costo dell’intervento al Concessionario.
Il Concessionario sarà tenuto, altresì, ad occuparsi della gestione e della manutenzione degli eventuali impianti per pubblicità temporanea che il Comune riterrà di installare sul territorio comunale in aggiunta a quelli esistenti.
In tale eventualità, il Comune si riserva la facoltà di affidare al Concessionario, la fornitura e l’installazione degli impianti medesimi previa valutazione delle condizioni economiche e tecniche proposte dal Concessionario, che dovranno in ogni caso essere vantaggiose per il Comune.
Il Concessionario si impegna inoltre a fornire il rilievo degli impianti definendo i punti georeferenziati secondo il sistema geografico di riferimento che sarà comunicato dal Comune, al fine di integrare il sistema GIS-SIT attualmente in uso presso il Comune.
Il Concessionario dovrà, altresì, produrre documentazione fotografica degli impianti e fornire idoneo database per l’integrazione con il GIS-SIT comunale, seguendo il formato che sarà comunicato dal Comune. Il rilievo andrà aggiornato in caso di modifica agli impianti.
Art. 21
PIANO DEGLI IMPIANTI
Il concessionario dovrà procedere con la revisione del vigente Piano Generale degli impianti entro il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione del servizio.
Il nuovo Piano generale degli Impianti aggiornato e corredato da idonea documentazione fotografica, dovrà essere fornito al Comune sia in formato cartaceo sia in formato digitale e dovrà indicare ubicazione, dimensioni e tipologia di ogni impianto.
Nel Piano degli Impianti dovranno essere inseriti:
- gli impianti affissionali;
- gli impianti dedicati alla pubblicità temporanea;
- ogni ulteriore tipologia d’impianto pubblicitario rilevata dal Concessionario mediante sopralluogo territoriale, fatte salve le insegne di esercizio e gli striscioni.
Art. 22
SERVIZIO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il Concessionario subentra al Comune in tutti gli obblighi per il funzionamento del servizio.
La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni del presente capitolato, delle norme contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e nel Regolamento Comunale.
Il Concessionario applica le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale.
Gli uffici comunali competenti che rilasceranno le concessioni o le autorizzazioni di occupazione, ne trasmetteranno copia al Concessionario per le opportune verifiche e per la riscossione contestuale della relativa tassa, secondo le modalità prevista dall’art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993.
Art. 23
ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è tenuto a:
a) trasmettere al competente Ministero copia del capitolato d’oneri e del contratto di concessione entro 30 (trenta) giorni dalla sua stipulazione;
b) ottemperare a qualunque disposizione emanata dal Ministero delle Finanze attinente ai tributi oggetto della concessione;
c) comunicare al Comune concedente, per ciascun anno della durata della concessione dei suddetti servizi, l’esito della revisione annuale, effettuata a cura della Commissione appositamente costituita con Decreto Ministero delle Finanze 09.03.2000 n. 289, per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo in oggetto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 – del già citato Decreto 289/2000;
d) ricevere gli eventuali reclami degli utenti, che dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, muniti delle deduzioni dell’ufficio;
e) inviare ai contribuenti, in tempo utile, i preavvisi di pagamento dei tributi oggetto del presente capitolato d’oneri, alle condizioni indicate nel precedente art. 8. I preavvisi di pagamento vanno inviati anche in assenza di obbligo di legge e devono contenere tutti gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l’importo dovuto e la scadenza del versamento. Devono, altresì essere specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente e ad avere allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale;
f) fornire i registri, gli stampati e quant’altro occorrente per la regolare gestione dei servizi affidati;
g) fornire al Comune tutti i dati ed elementi statistici richiesti;
h) ricevere le dichiarazioni di pubblicità e le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, comma 7, del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993;
i) per le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato, dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall’art. 23 del D.Lgs. 507/93. Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall’art. 53 del succitato decreto legislativo;
l) il Concessionario terrà completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto. A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare ed esibire al Comune entro un mese dalla stipula del contratto, apposita polizza per responsabilità civile derivante dall’effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza;
m) il Concessionario dovrà curare l’aggiornamento del piano generale degli impianti, ai sensi dell’art. 3, del D.Lgs. n. 507/93, da sottoporre alla Giunta Comunale per la relativa approvazione.
Art. 24
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza del Concessionario può essere richiesta, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 13 del Decreto del Ministero delle Finanze n. 289/2000, dal Comune o, d’ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale:
a) per la cancellazione dall’Albo;
b) per non avere iniziato il servizio alla data fissata;
c) per inosservanza degli obblighi previsti dall’atto di affidamento e del relativo capitolato d’oneri;
d) per il reiterato mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 12 del presente capitolato d’oneri;
e) per non avere prestato o adeguato la cauzione stabilita dall’art. 10 del presente capitolato d’oneri per l’effettuazione del servizio;
f) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.
Art. 25
EFFETTI DELLA DECADENZA
Il Concessionario decaduto cessa dalla conduzione del servizio con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento, ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
Nel caso di decadenza, inoltre, il Responsabile del Servizio Tributi diffida il Concessionario decaduto a non effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio col Concessionario stesso.
La decadenza dalla gestione non attribuisce al Concessionario alcun diritto ad indennizzo.
Art. 26
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti contraenti in ordine all’esecuzione del presente capitolato sarà decisa da un collegio arbitrale secondo le norme e le procedure di cui all’art. 806 e seguenti del C.P.C..
Gli arbitri saranno nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
Le parti si impegnano a rispettare il lodo arbitrale.
Art. 27 ELEZIONI DI DOMICILIO
Agli effetti dell’applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria Comunale.
Art. 28
GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI
Il Concessionario adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite a seguito della gestione dei tributi, la pertinenza delle informazioni raccolte, la correttezza del trattamento e la sicurezza delle banche dati.
Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Tutte le informazioni, notizie e i dati in possesso del Concessionario, in ragione delle attività affidategli in concessione, sono coperti dal segreto d’ufficio.
Il Concessionario acconsente al trattamento dei dati raccolti da parte del Comune di Bardonecchia, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, utilizzati dall’Ente esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento amministrativo e per gli altri adempimenti previsti dalla legge.
Art. 29
SPESE DI CONTRATTO
Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.
Il contratto di concessione non è soggetto a registrazione, neppure in caso d’uso, in applicazione a quanto disposto dall’art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, ed allegata tabella art. 5.
Art. 30 NORMA FINALE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato valgono le norme generali del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., nonché le norme dei regolamenti comunali relativi ai tributi oggetto del presente capitolato.