Condizioni generali (CG) CombiRisk Business
Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA
Condizioni generali (CG) CombiRisk Business
C7 Assicurazione igiene - beni mobili
Indice
Oggetto dell'assicurazione
C7.1 Cose e spese assicurate C7.2 Cose e spese non assicurate Copertura assicurativa
C7.3 Xxxxxx e danni assicurati C7.4 Xxxxxx e danni non assicurati C7.5 Luogo di assicurazione
C7.6 Periodo di validità
Sinistro
C7.7 Calcolo del danno in caso di chiusura dell'azienda C7.8 Circostanze particolari in caso di chiusura dell'azienda C7.9 Calcolo dell'indennizzo
C7.10 Periodo di garanzia in caso di chiusura dell'azienda
Disposizioni generali
C7.11 Basi contrattuali integrative C7.12 Disdetta
C7.13 Definizioni
Oggetto dell'assicurazione
C7.1 Cose e spese assicurate
Sono assicurati a scelta e secondo la definizione nella polizza: C7.1.1 in caso di chiusura dell'azienda:
a) a cifra d'affari lorda (inclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto);
b) l'utile lordo d'assicurazione (inclusa l'eventuale imposta sul va- lore aggiunto);
c) le spese supplementari
Le spese supplementari presumibilmente necessarie per il mantenimento dell'attività durante il periodo di interruzione d'esercizio. Sono considerate spese supplementari:
_ le spese per la limitazione del danno (eventuali spese inferiori
vengono fatturate con le spese supplementari);
Edizione 06.2021
C7.2.4 il tabacco, i prodotti del tabacco, canapa e derivati della canapa; C7.2.5 i medicinali;
C7.2.6 i prodotti di sangue, sperma, batteri, cellule;
C7.2.7 Valgono inoltre le esclusioni generali previste dall'art. C0.1 delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili, e dalle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni.
Copertura assicurativa
C7.3 Rischi e danni assicurati Sono assicurati:
C7.3.1 i danni dovuti a misure disposte dalle autorità per evitare che la salute dell'essere umano sia messa in pericolo da derrate alimen- tari:
a) chiusura dell'azienda
i danni derivanti dall'interruzione d'esercizio che insorgono quando l'attività dell'azienda assicurata deve essere parzial- mente o totalmente sospesa a seguito di misure disposte direttamente contro di essa dalle autorità;
b) danni alle merci
Sono assicurate le merci che, a seguito di misure disposte dalle autorità, non potranno più essere utilizzate.
C7.3.2 deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscal- danti
Il deterioramento di merci negli appositi contenitori (impianti frigori- feri, congelatori e riscaldanti come frigoriferi, congelatori, celle accessibili, contenitori in metallo e cisterne) per un guasto imprevi- sto e improvviso all'impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti o per l'interruzione imprevista e improvvisa della fornitura pubblica di energia elettrica presso l'azienda assicurata;
Le merci congelate sono deteriorate quando la temperatura di conservazione supera i 0 gradi per un guasto del gruppo refrige- rante o un'interruzione della fornitura di energia elettrica all'azien- da assicurata e non possono più essere messe in commercio in base alle norme delle derrate alimentari;
Il deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscal- danti messi in funzione da più di 10 anni è assicurato fino a concorrenza della somma assicurata pattuita solo se:
_ le spese speciali fino al 20% della somma d'assicurazione. Tali spese sono generate dal sinistro, ma hanno un effetto di limitazione del danno solo dopo la scadenza del periodo di garanzia (x.xx. pene convenzionali);
d) sovvenzioni e contributi
Sovvenzioni e contributi sono assicurati a condizione che siano inclusi nella cifra d'affari lorda dichiarata o nell'utile lordo d'assicurazione.
C7.1.2 In caso di danni alle merci:
le merci e i rifiuti riciclabili. Le merci appartenenti a terzi (proprietà di terzi) sono coassicurate a titolo sussidiario.
C7.1.3 In caso di deterioramento di merci in impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti:
le merci secondo quanto previsto dalla polizza, incluse le spese di cui all'art. C7.1.4 delle CG.
C7.1.4 Le spese di sgombero e smaltimento e le spese di pulizia a seguito di un evento assicurato.
C7.2 Cose e spese non assicurate Non sono assicurati:
C7.2.1 gli animali vivi e le piante vive;
C7.2.2 le carni che non siano state dichiarate incondizionatamente idonee al consumo o all'importazione dall'ispezione ufficiale delle carni macellate;
C7.2.3 le merci per le quali sussiste un'assicurazione separata;
_ gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti vengono control- lati annualmente in virtù di un contratto di servizio,
oppure
_ gli impianti frigoriferi, congelatori o riscaldanti sono muniti di un
sistema di allarme con dispositivo di trasmissione a distanza che scatta immediatamente in caso di guasto.
C7.4 Xxxxxx e danni non assicurati Non sono assicurati:
C7.4.1 i danni dovuti a misure disposte dalle autorità che non sono rivolte individualmente e direttamente all'azienda assicurata (p. es. restri- zioni generali o chiusure di aziende) e che non sono state decre- tate sulla base di una carenza d'igiene dimostrabile nell'azienda assicurata;
C7.4.2 danni da interruzione d'esercizio o aggravamento di un danno da interruzione d'esercizio a seguito di carenza di capitali anche qualora questa sia stata provocata da un danno materiale o un interruzione d'esercizio;
C7.4.3 i danni dovuti a difetti di produzione che sono stati o avrebbero dovuto essere appurati nel corso di un controllo di qualità;
C7.4.4 i danni causati da virus di ogni genere, prioni e tutti i tipi di malattie veneree;
C7.4.5 Xxxxx causati da agenti patogeni per i quali esiste una situazione "speciale" o "eccezionale" secondo la legge svizzera sulle epide- mie;
C7.4.6 i danni dovuti alla presa in consegna di merce la cui infezione o contaminazione o il sospetto della stessa era nota al contraente o ai suoi incaricati o avrebbe dovuto esserlo notato da tali persone nel rispetto delle comuni norme di diligenza;
C7.4.7 i danni coperti dall'assicurazione contro l'incendio, i danni causati da eventi naturali, i danni d'acqua o i danni ai vetri o che potreb- bero essere coperti in base a convenzione speciale;
C7.4.8 l'ampliamento degli impianti o le innovazioni apportate dopo il sinistro;
C7.4.9 i danni dovuti al deterioramento naturale delle merci;
C7.4.10 i danni dovuti ad accordi di diritto privato stipulati in aggiunta al diritto pubblico;
b) un eventuale valore affettivo personale non viene risarcito;
c) per le merci e i prodotti naturali il valore di risarcimento è il prezzo di mercato;
d) se occorre procedere a un trattamento delle merci, i costi relativi a tale trattamento e al riconfezionamento come anche a un'eventuale riduzione del valore sono rimborsati.
C7.10 Periodo di garanzia in caso di chiusura dell'azienda
La Società risponde per 90 giorni a decorrere dalla data del sinistro.
Per gli esercizi stagionali la garanzia è inoltre limitata al momento in cui l'esercizio sarebbe comunque stato chiuso comunque anche se non si fosse verificato il sinistro.
C7.4.11 le violazioni delle disposizioni legali o delle direttive delle autorità
da parte del contraente o dei suoi incaricati;
C7.4.12 i danni dovuti a organismi geneticamente modificati/manipolazioni genetiche;
C7.4.13 i danni dovuti all'impiego di sostanze chimiche, biologiche, biochi- miche o di onde elettromagnetiche come armi;
C7.4.14 i danni causati da parassiti come topi, ratti, scarafaggi, acari, ecc., a meno che non si verifichi un evento assicurato a causa dei parassiti in conformità all art. C7.3.1;
C7.4.15 i danni dovuti a un difetto degli impianti frigoriferi congelatori o riscaldanti a causa di mancanza di manutenzione, interruzione dell'energia elettrica all'azienda assicurata, manipolazioni errate come anche i danni agli impianti stessi.
C7.5 Luogo di assicurazione
C7.5.1 La responsabilità si estende ai luoghi specificati nella polizza e alle aree che vi appartengono.
Le merci consegnate dal contraente sono coassicurate in tutto il mondo, a condizione che il contraente riesca a provare che queste sono state contaminate prima della consegna.
C7.6 Validità temporale
C7.6.1 Sono considerate come un solo evento le misure imposte dalle autorità, indipendentemente dal fatto che siano prorogate, modifi- cate, interrotte, revocate in tutto o in parte e/o parzialmente impo- ste.
Il periodo di validità inizia con il verificarsi del sinistro.
Sinistro
C7.7 Calcolo del danno in caso di chiusura dell'azienda
C7.7.1 La differenza fra la cifra d'affari lorda effettivamente conseguita durante il periodo di garanzia e quella prevista in assenza di interruzione d'esercizio o l'utile lordo d'assicurazione, al netto della differenza fra le spese stimate e quelle effettivamente sostenute.
Se il contratto è stato stipulato sulla base di una cifra d'affari o di un utile lordo d'assicurazione troppo bassi, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra somma dichiarata e somma accertata. È determinante l'esercizio dichiarato menzionato nella polizza o dichiarato per il calcolo;
C7.7.2 Spese supplementari ai sensi dell'art. C7.1.1c) delle CG
Le spese per le misure di riduzione dei danni che hanno effetto oltre il periodo dell'interruzione d'esercizio o il periodo di garanzia vengono ripartite fra l'avente diritto e la Società in base ai vantag- gi che ne traggono le rispettive parti, a condizione che sia stata esaurita la copertura delle spese speciali.
C7.8 Circostanze particolari in caso di chiusura dell'azienda
C7.8.1 Per il calcolo del danno vanno tenute in considerazione le circo- stanze che, durante il periodo di garanzia, avrebbero influito sul risultato ai sensi dell'art. C7.6.1 se non si fosse verificata l'interru- zione d'esercizio;
C7.8.2 Qualora dopo il sinistro non venga ripristinata l'attività aziendale, la Società risarcisce soltanto le spese continue effettive che, in assenza di un'interruzione d'esercizio, sarebbero state coperte dal- la cifra d'affari lorda o dall'utile lordo d'assicurazione assicurato. A tal proposito si tiene conto della durata d'interruzione presunta nei limiti del periodo di garanzia.
C7.9 Calcolo dell'indennizzo
C7.9.1 In caso di chiusura dell'azienda:
L'indennizzo è limitato complessivamente per evento e per anno assicurato alla somma assicurata pattuita;
C7.9.2 In caso di danni alle merci:
a) l'indennizzo per le cose assicurate viene calcolato in base al valore di risarcimento al momento del sinistro, dedotto il valore di ciò che resta (danno totale). In caso di danno parziale vengono rimborsate al massimo le spese di riparazione;
Disposizioni generali
C7.11 Basi contrattuali integrative
Valgono inoltre le disposizioni delle Condizioni generali (CG), C0 Disposizioni comuni Assicurazione beni mobili e delle Condizioni generali (CG) CombiRisk Business, A Disposizioni comuni, alla base del contratto.
C7.12 Disdetta
L'assicurazione igiene può essere disdetta da entrambe le parti alla fine di ogni periodo assicurativo con un preavviso di tre mesi.
C7.13 Definizioni
C7.13.1 Spese di sgombero e spese di smaltimento
Importo effettivamente pagato per lo sgombero dei resti di cose assicurate e il loro trasporto fino al luogo di deposito più vicino e più idoneo nonché per il deposito, lo smaltimento e la distruzione.
Restano escluse dall'assicurazione le spese per lo smaltimento di aria, acqua e terra (comprese fauna e flora), pur se frammiste a cose assicurate o da queste ricoperte;
C7.13.2 Disposizioni delle autorità
Per disposizioni delle autorità si intendono i seguenti provvedimen- ti, emanati direttamente contro l'impresa assicurata sulla base di disposizioni legali dalle competenti autorità svizzere o del Principa- to del Liechtenstein:
a) chiusura totale o parziale dell'azienda, quarantena o limitazio- ne dell'attività aziendale;
b) eliminazione o trattamento di merce infetta; C7.13.3 Autorità riconosciute
I provvedimenti devono essere pronunciati da un'autorità compe- tente svizzera o del Principato del Liechtenstein e devono essere superati i valori limite delle disposizioni legali vigenti al momento del sinistro;
C7.13.4 Pene convenzionali
L'indennizzo di una pena convenzionale è coperto dall'assicurazio- ne solo nel caso in cui tale pena sia stata accordata/fissata contrattualmente tra l'assicurato e la controparte prima del verifi- carsi del sinistro e possa essere indennizzata nel quadro delle nostre condizioni;
C7.13.5 Derrate alimentari
Le derrate alimentari sono considerate come derrate alimentari ai sensi della legge sulle derrate alimentari in vigore al momento del verificarsi del sinistro;
C7.13.6 Spese speciali
Spese finalizzate alla limitazione del danno che non insorgono durante il periodo di garanzia o che subentrano soltanto dopo la fine di quest'ultimo. Vengono considerate tali anche le pene con- venzionali documentabili previste a livello contrattuale;
C7.13.7 Fondamenti giuridici
I valori limite fissati nelle rispettive disposizioni legali in vigore il giorno dell'evento costituiscono la base di valutazione;
C7.13.8 Spese di pulizia
Pulizia e disinfezione dell'azienda e dei mezzi di trasporto e con- seguenti danni materiali a edifici, installazioni e mezzi di trasporto;
C7.13.9 Cifra d'affari lorda (IVA inclusa se l'azienda non ha diritto alla detrazione dell'IVA)
La cifra d'affari lorda corrisponde:
a) per le società di servizi, al ricavo derivante dalle prestazioni fornite;
b) per le fabbriche, al ricavo derivante dalla vendita degli oggetti prodotti;
c) per le aziende commerciali, al ricavo derivante dalla vendita delle merci commercializzate;
C7.13.10 Merci
Per merci si intendono le derrate alimentari di produzione propria o acquistate come anche i rifiuti riciclabili;
C7.13.11 Congelatori
Con merci congelate si intendono le derrate alimentari per gli esseri umani conservate a temperature inferiori a -15 gradi Cel- sius.
C7.13.12 Impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti
Con impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti si intendono tutti i contenitori/locali frigoriferi e congelatori e gli impianti riscaldanti muniti dello stesso elemento congelamento refrigerante o riscal- dante. I cavi dell'energia elettrica non sono parte integrante degli impianti frigoriferi, congelatori e riscaldanti.