CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L’ASSI- STENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI ALL’ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETA- RIO, AFFIDATE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI AFFERENTI L’ASSI- STENZA TECNICA E ALTRI SERVIZI PREVISTI ALL’ART. 4 DELLO STATUTO SOCIETA- RIO, AFFIDATE DIRETTAMENTE DALL’AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO
– ARTI ALLA SOCIETÀ F.I.L. S.R.L. A SOCIO UNICO. ANNUALITÀ 2023
L’anno 2023 (duemilaventitre) e questo giorno …..(…..), del mese di …….(…..)
TRA
l’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (di seguito anche denominata ARTI), con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 00 Codice Fiscale 94277540483, rappresen- tata dalla Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell’Ente, la quale interviene nella sua qualità di Direttrice, nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 29.4.2021, autorizzata a impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente
atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. …. del ;
E
la società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro a Responsabilità Limitata a socio uni- co (di seguito anche denominata F.I.L. S.R.L.), con sede in Prato, Xxx Xxxxxxxxx, 000/X, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01698270970, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Ammini-stratore Unico, il quale interviene e stipula il presente atto nella sua qualità di rap -presentante legale.
*
VISTA la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego" (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. "Disposizioni di riordino del mercato del lavoro” e in particolare:
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• l’articolo 5 “Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21-quater del- la L.R. 32/2002”, che ha disposto che l’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della L.R. 1/2015, svolga le seguenti funzioni: a) gestione della rete regionale dei Centri per l’impie- go, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva, alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
VISTA la D.G.R.T. n. 645 del 11/06/2018, che ha disposto il subentro dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego a titolo gratuito nella quota detenuta dalla Provin- cia di Prato nella società F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.R.L a socio unico; VISTO lo Statuto della Società, come da ultimo modificato in data 05.07.2022, con atto rep. n. 6424, Xxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, registrazione n.: 29739 dell’11/07/2022 in Firenze;
PREMESSO CHE
- i servizi a supporto dei cittadini e delle imprese sul mercato del lavoro costituisco- no un obiettivo contenuto nella programmazione regionale;
- ARTI necessita di affidare attività di supporto alle proprie attività nell'attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea, come meglio oltre descrit- te, alla propria Società, attraverso la modalità “in house providing”, dando atto del possesso di dimostrate competenze in materia di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle funzioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all’attività dell’Agenzia, altri complementari inerenti il mer- cato del lavoro e servizi connessi;
CONSIDERATO CHE
alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art 18 comma 1 del Decreto
Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, si rende necessario, in virtù della complessità ed articolazione delle attività richiamate, l’apporto congiunto di una pluralità di competenze altamente specializzate, in materia di assistenza tecni- ca e supporto allo svolgimento, da parte di ARTI, del ruolo di organismo intermedio, per la gestione di programmi operativi, regionali, nazionali e comunitari, sotto il coordinamento e la supervisione dell’Agenzia.
Tale soggetto è coerentemente individuato in F.I.L. S.R.L. a Socio Unico, cui affida- re, secondo la modalità “in house providing”, la gestione e l’erogazione di servizi complementari strumentali all'attività dell’Agenzia, inerenti l’assistenza tecnica e, in via secondaria, il mercato del lavoro e i servizi connessi.
L'affidamento “in house”, come previsto dall’art. 7, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, è possibile in considerazione del fatto che la Società rispetta i presupposti normativi e giurisprudenziali, a livello nazionale e comunitario, riguardanti la dipendenza for - male, amministrativa ed economico finanziaria del soggetto affidatario rispetto all'ente socio, nonché la dipendenza operativa, ossia la prevalenza o esclusività del- le attività svolte dallo stesso a favore di ARTI.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 28, comma 4 della L.R. 28/2018, si af- fida a F.I.L. S.R.L. a socio unico, per il periodo fino al 31 dicembre 2023, la gestione e l’erogazione di servizi di assistenza tecnica, supporto allo svolgimento delle fun- zioni di organismo intermedio per la gestione di programmi operativi, strumentali all'attività dell’Agenzia, altri servizi complementari inerenti il mercato del lavoro e servizi connessi e si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Premesse e finalità
1.1 Le premesse al presente contratto di servizio ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
1.2 Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra ARTI e la
F.I.L. S.R.L. a Socio unico, relativamente alle prestazioni previste agli artt. 2 e 3 se- guenti.
1.3 Le condizioni economiche previste nel presente contratto devono poter assicura- re alla Società il mantenimento dell’equilibrio economico, finanziario e patrimonia- le.
Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio
L’Agenzia ARTI affida alla società F.I.L. S.R.L. l’incarico per lo svolgimento delle at- tività di seguito indicate, per l’annualità 2023, come meglio specificato al successi- vo art. 3:
a) assistenza tecnica a supporto dell’Agenzia, nell’attuazione della programmazione regionale, nazionale ed europea;
b) supporto allo svolgimento, da parte dell’Agenzia, delle funzioni di Organismo In- termedio, per l’attuazione e la gestione di programmi operativi;
c) supporto all’istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazio- ni, contributi;
d) assistenza per la programmazione e l’attuazione di politiche attive del lavoro.
Le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede aziendale di Xxx Xxxxxxxxx 000/X in Prato, dove è altresì ubicato il Centro per l’impiego di Prato, la cui parziale disponibilità, a titolo gratuito, con compartecipazione a spese di conduzione (utenze
ecc.) è stata formalizzata con Decreto della Direttrice di ARTI n. 905 del 23.12.2022. Sulla base delle funzioni e dei compiti sopra indicati, la Società ha presentato un Progetto Esecutivo delle attività (ALLEGATO 1) che saranno realizzate, precisandone finalità e obiettivi, qualità delle azioni, sottoperiodo di realizzazione, contenuto, elenco delle figure professionali impegnate, tempi di svolgimento, metodologie e strumenti impiegati, referenti operativi.
Allegato al Progetto, viene presentato il Piano Economico di Dettaglio (PED) dell’insieme dei servizi affidati, recante l’esposizione delle diverse voci di spesa.
Il progetto potrà subire delle variazioni o integrazioni in itinere, anche relativamen - te alla parte finanziaria, qualora si verifichino cambiamenti di contesto normativo o socio economico che richiedano una rimodulazione dei servizi. Le modifiche, qualora siano state richieste da ARTI, dovranno essere comunicate e condivise con la Socie- tà. Qualora le modifiche siano state richieste dalla Società, dovranno essere espres- samente autorizzate, prima che possano essere operative.
ART. 3 – Servizio di assistenza tecnica
La Società si impegna a svolgere, in favore di ARTI o Regione Toscana, per il tramite di ARTI, attività di supporto alla gestione amministrativa, alla rendicontazione di progetti e/o di misure di politica attiva del lavoro, siano essi di carattere regionale o nazionale o europeo, e supporto alla gestione dell’organismo intermedio.
Le attività svolte e sopra richiamate dovranno essere oggetto di verifica, da parte del Committente, ai fini del definitivo riconoscimento dei compensi dovuti alla So - cietà.
Il corrispettivo per le attività svolte, definite dal presente contratto di servizio è
quantificato in Euro 961.191,90 oltre IVA di legge (Euro 1.172.654,12 comprensivo di
IVA all’aliquota vigente del 22%). La fatturazione sarà effettuata dalla Società in due tranche, luglio 2023 per i servizi erogati nel periodo gennaio – giugno 2023, gennaio 2024 per i servizi erogati nel periodo luglio – dicembre 2023.
Il compenso è quantificato in relazione al numero di unità “giornata/risorsa” effetti - ve di servizio necessarie allo svolgimento delle attività, come quantificate dalla So - cietà nell’allegato programmatorio, e riconosciute dall’Agenzia con la sottoscrizione del presente atto, valorizzate considerando oneri e spese relativi al personale e alla dotazione strumentale, ivi inclusi gli oneri e le spese relativi alle attività di back of- fice.
In via generale, salvo diversa definizione, le attività sopra elencate si svolgeranno presso la sede di Xxx Xxxxxxxxx 000/X, Xxxxx.
Art. 4 – Strutture, mezzi e personale e modalità gestionali
4.1 La Società assume la gestione dei servizi come individuati all’art. 2 ed opera in nome e per conto di ARTI. Nell’ambito delle risorse riconosciute, la gestione dei ser- vizi complementari all’utenza affidati e delle relative funzioni, avviene da parte della Società nel rispetto dei LEP, introdotti dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, della Carta dei servizi dei Centri per l'impiego, approvata con Decreto
n. 19083 del 28 dicembre 2017, della Regione Toscana, e degli indirizzi fissati da ARTI. La Società è soggetta all’attività di indirizzo e controllo analogo prevista e di- sciplinata dallo Statuto, dal presente contratto di servizio e dagli accordi integrativi che ne derivano.
4.2 In particolare la Società dovrà:
4.2.1 in relazione alla struttura:
- mantenere l’omogeneità degli allestimenti negli spazi di erogazione dei pro-
pri servizi, compresa la segnaletica, secondo quando indicato da ARTI;
- garantire la disponibilità di apparecchiature informatiche, mobilio, arredi e quant’altro funzionale all’operatività dei servizi e non direttamente messo a disposi- zione da ARTI.
I costi di gestione e di manutenzione ordinaria sono oggetto di rimborso pro quota da parte della Società.
4.2.2 in relazione al personale:
Per la realizzazione delle attività indicate, la Società, sulla base degli standard ri- chiesti dalla Regione Toscana, dovrà avvalersi di professionalità qualificate per le at- tività affidate, in particolare:
- le funzioni amministrative e di coordinamento;
- l’eventuale erogazione di servizi agli utenti (consulenza, tutoraggio, tiroci- nio);
- l’erogazione del servizio di assistenza tecnica.
Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, la Società dovrà prevalentemente impiegare proprio personale dipendente. Il ricorso a presta- zioni professionali di diversa natura è vincolato al rispetto delle disposizioni norma- tive in materia di contenimento della spesa relative alla Pubblica Amministrazione e, parimenti, alle società controllate e partecipate dalla stessa, laddove applicabili. L’avvio delle procedure necessarie all’individuazione di personale non dipendente dovrà comunque avvenire sempre con evidenza pubblica e secondo le indicazioni di ARTI.
La Società dovrà garantire l’osservanza di tutte le norme comunitarie, nazionali e
regionali in materia di sicurezza sul lavoro, di previdenza, assistenza e assicurazione
contro gli infortuni.
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze la Società è tenuta alla completa osservanza di tutte le disposizioni normative in materia giuslavoristica, ed in parti- colare del CCNL applicabile al settore di specie, sia per quanto attiene al trattamen- to giuridico ed economico, sia per quanto concerne il trattamento assicurativo e previdenziale.
Gli operatori impegnati nell’espletamento di servizi, a cura, onere e responsabilità della Società, dovranno essere sottoposti a tutte le misure preventive di igiene, si- curezza, protezione, prevenzione dei rischi e malattie professionali.
Di eventuali inosservanze alle disposizioni di legge, che potrebbero configurare cau- sa per la risoluzione del contratto, sarà considerata unico responsabile la Società.
4.2.3 in relazione alle modalità gestionali
Trattandosi di espletamento di servizio strumentale per finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione, che assume nei confronti dell’utenza carattere di servizio di interesse generale, la Società non potrà per nessun motivo interrompere e/o so- spendere, anche parzialmente, i servizi erogati.
4.2.4 in relazione agli incarichi esterni
La Società, al fine di garantire che ARTI possa effettuare il controllo analogo a quel- lo esercitato sui propri servizi normativamente previsto, si impegna al rispetto delle norme riguardanti l'affidamento degli incarichi professionali.
4.2.5 in relazione alle procedure sugli acquisti
La Società si impegna al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni.
4.2.6 in relazione a principi di trasparenza e correttezza
Ciascuna Parte dichiara di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, fina- lizzato all’attuazione del presente contratto di servizio, a principi di trasparenza e correttezza. Ciascuna parte dichiara altresì di conoscere le previsioni di cui alla leg- ge 190/2012 e al D. Lgs. del 25 maggio 2016, n. 97 e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento al rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e re- pressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
4.2.7 procedure di qualità
Le modalità di erogazione del servizio e le attività della struttura della Società sa- ranno conformi alle procedure definite da ARTI.
Art. 5 – Rapporti finanziari
5.1 Le attività oggetto del presente contratto di servizio, descritte agli articoli 2 e 3, trovano copertura finanziaria (comprensiva di tutti gli oneri fiscali, laddove dovu - ti) per l’importo pari ad Euro 961.191,90, oltre IVA di legge (Euro 1.172.654,12, comprensivo di IVA all’aliquota vigente del 22%) nel bilancio preventivo/budget ge- stionale di ARTI per l’anno 2023. Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo di ogni altro onere e/o spesa a carico della Società.
5.2 Qualora nel corso del secondo semestre 2023 ARTI dovesse individuare ulteriori necessità per la realizzazione di attività di assistenza tecnica e supporto all’eroga- zione di servizi di politica attiva del lavoro, potrà procedere alla variazione del qua- dro complessivo delle attività finanziate.
5.3 Come indicato al precedente articolo 2 del contratto di servizio, il corrispettivo contrattuale sarà destinato alla realizzazione delle attività individuate nel Progetto
Esecutivo di Dettaglio (ALLEGATO 1).
5.4 I servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/08, ricadono nei casi di esclusione dall’obbligo di redazione del DUVRI. Per tale ragione, non sussistendo rischi interferenziali, non è stato redatto il DUVRI e, conseguentemente, i costi della sicurezza, di cui all’art 26 comma 5 del D. Lgs 81/08, sono pari a € 0,00.
Art. 6 - Durata, rinnovo e integrazioni
6.1 L’affidamento del presente servizio decorre dal 1 luglio 2023, fatta salva la pre- sa d’atto degli effetti delle attivita’ già svolte dalla Società nel periodo 1 gennaio – 30 giugno 2023, e termina il 31 dicembre 2023.
6.2 Nel caso in cui si presenti nel corso dell’esecuzione del contratto la necessità, anche legata a modifiche/integrazioni normative, regolamentari o amministrative, di svolgere maggiori o nuove attività, non attualmente prevedibili, ARTI richiederà alla Società di specificare le figure professionali, le modalità e i tempi necessari allo svolgimento di tali attività. Le parti provvederanno, mediante apposito addendum al presente documento, a definire i contenuti delle attività oggetto dell’integrazione, le modalità operative di svolgimento, la tempistica e il corrispettivo.
6.3 In quanto società strumentale, la Società potrà essere incaricata da ARTI o dalla Regione Toscana (nel rispetto delle norme riguardo gli affidamenti in house), di par- tecipare a specifici progetti europei o nazionali che abbiano finalità e obiettivi coe- renti con l’oggetto sociale della stessa e con le attività oggetto del presente con- tratto di servizio.
Art. 7 - Principi fondamentali della gestione ed erogazione dei servizi
7.1 Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio, la Socie- tà dovrà attenersi alle norme vigenti, adottando procedure ad evidenza pubblica
nella scelta delle parti contraenti per la stipula di qualsiasi rapporto di tipo contrat- tuale. La Società dovrà altresì rimuovere tutte le cause che possano determinare ca- renza o inadempienza nella effettuazione dei servizi. Inoltre, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio, la Società rispetterà i principi di im- parzialità, continuità, garanzia dell’informazione, trasparenza e pubblicità stabiliti dalla vigente normativa.
7.2 Sottoscrivendo il presente atto, la Società dichiara di conoscere le norme di rife- rimento e di sottostarvi integralmente.
7.3 I servizi oggetto del presente contratto devono essere gestiti nel rispetto di cri- xxxx di efficacia, efficienza ed economicità. La Società dovrà sempre attenersi a tali principi, segnalando ad ARTI tutte le necessità riscontrate durante la gestione e for- nendo tutte le indicazioni utili per il conseguimento degli obiettivi programmati.
Art.8 – Obblighi ed impegni
8.1 ARTI, a fronte della gestione dei servizi individuati negli articoli precedenti ed ulteriormente dettagliati nel progetto esecutivo allegato di cui al precedente artico- lo 2, riconoscerà il corrispettivo, come quantificato all’art. 3 da versare a F.I.L. S.r.l. in due tranche, la prima entro il 31.07.2023 e la seconda entro il 31.1.2024.
ARTI si impegna ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a rispettare tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente con- tratto da parte della Società. In particolare si impegna:
a. ad informare la Società in ordine alle eventuali modifiche normative e ammini- strative che possano, in qualsiasi modo, incidere sull’erogazione dei servizi;
b. nella promozione del coordinamento fra la Società e le altre strutture di ARTI;
c. nell’individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di impianti ed at- trezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.
8.2 La Società ha l’obbligo di segnalare immediatamente ad ARTI tutte quelle circo- stanze e fatti che, rilevati nell’espletamento delle sue attività, possono pregiudica- re il regolare svolgimento del servizio, in modo che l’Agenzia possa sollecitamente provvedere o concorrere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.
8.3 La Società risponderà di eventuali danni a persone o cose a essa riferibili, causa- ti nell’erogazione dei servizi, sollevando ARTI e la Regione Toscana da ogni e qualsi- voglia responsabilità al riguardo.
8.4 La Società si obbliga a sollevare ARTI e la Regione Toscana da qualunque azione intentata da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per fatti derivanti da negligenza o per colpa nell’adempimento dei medesimi.
8.5 La Società è obbligata a concordare preventivamente con ARTI i contenuti e le modalità di svolgimento di eventuali convegni, giornate di studio ed altri eventi di comunicazione/informazione/diffusione su materie inerenti le attività oggetto del presente contratto di servizio, pena il mancato riconoscimento di tutte le spese a tale scopo sostenute.
8.6 La Società si obbliga a concordare preventivamente con ARTI l’eventuale diffu- sione o pubblicazione di dati o informazioni concernenti le attività oggetto del pre- sente contratto di servizio.
8.7 La Società risponde, comunque, nei confronti di ARTI di ogni inadempimento alle clausole contenute nel presente atto convenzionale, ivi compresi gli eventuali danni cagionati in conseguenza delle inosservanze in cui sia incorsa.
8.8 La Società risponde nei confronti di ARTI anche di eventuali danni morali cagio-
nati in conseguenza della propria condotta nella gestione dei servizi di cui al presen- te contratto.
8.9 I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente riguardo alla corretta esecuzione delle procedure per l’erogazione dei servizi e conformarsi a criteri di correttezza nei rapporti con l’utenza e con le altre strutture di ARTI e della Regione Toscana.
Art. 9 – Piattaforme informatiche
9.1 Al fine di uniformare la propria attività ai principi di cui all’art. 50 del D. Lgs.
7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii., e per la razionalizzazione della spesa per i servizi infor - matici, la Società si impegna, per le elaborazioni di dati necessari all’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, ad utilizzare, ogni volta che ciò sia possibile:
a. le banche dati messe a disposizione da ARTI, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro IDOL, e i sistemi ad esso correlati;
b. i software applicativi, i sistemi informatici e le infrastrutture telematiche già a disposizione della Società.
9.2 Sempre per le finalità di cui sopra, la Società si impegna a coordinarsi comunque con ARTI nella scelta di prodotti anche di terze parti, al fine di garantire, anche me- diante le necessarie personalizzazioni ed integrazioni, la piena interoperabilità con le banche dati e gli applicativi di ARTI. Sia utilizzando gli strumenti messi a disposi- zione da ARTI, che nel caso di strumenti forniti da terze parti, la Società ed ARTI, nell’erogazione dei servizi di cui al presente contratto, cooperano nella tenuta e nell’aggiornamento delle banche dati utilizzate.
9.3 Ai fini del coordinamento di cui ai commi precedenti e nel rispetto del Regola-
mento U.E. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ARTI mette a disposizione della Società le banche dati necessarie ed i flussi informativi utili al loro costante aggiornamento, con le modalità definite dalle norme, dai regolamenti e deliberazio- ni di ARTI, nonché utilizzando schemi convenzionali approvati nei modi previsti dal Regolamento U.E. sopra citato.
La Società si impegna ad utilizzare al meglio ogni strumento o servizio informatico messo a disposizione da ARTI, garantendo l’integrità delle basi di dati ed il loro co- stante e corretto aggiornamento.
Art. 10 – Controllo
10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, intesa come:
• vigilanza sull’espletamento dei servizi, al fine di accertare il rispetto da par- te della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto;
• controllo sui modi e tempi di effettuazione dei servizi, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi.
A tal fine, la Società si impegna a fornire non oltre il 30.09.2023 i dati sull’andamen- to dei servizi oggetto del presente contratto.
10.2 ARTI esercita sulla Società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l’esercizio dei diritti di socio, secondo le disposizioni previste nel- lo Statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni di indirizzo, vigi- xxxxx e controllo sulla Società. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la So- cietà deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, un’elaborazione derivante dalla propria contabilità analitica contenente
la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio. L’elaborazio-
ne dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi. La Società deve al- tresì approntare un report di controllo di gestione non oltre il 31 dicembre 2023, corredato della relativa analisi di dettaglio.
10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società.
La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.
Art. 11 – Tempi e modalità di esecuzione
La Società dovrà svolgere le attività affidate nel rispetto dei tempi e degli obiettivi indicati per ciascun servizio nel Progetto Esecutivo allegato.
Art. 12 – Modalità di pagamento
12.1 I compensi previsti saranno versati in due successive tranche, secondo l’effettiva realizzazione delle attività previste.
12.2 La Società provvederà a presentare ad ARTI una relazione sull’attività svolta, cui seguirà la comunicazione di regolare esecuzione delle attività da parte della Società. ARTI formalizzerà, in assenza di difformità rispetto a quanto previsto nel presente contratto, riscontro per accettazione e F.I.L. S.R.L. presenterà le fatture riferite allo Stato di Avanzamento dei Lavori.
Art. 13 – Risoluzione del contratto di servizio
13.1 Il presente contratto di servizio si potrà risolvere qualora la Società abbia com- messo gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all’interesse pubblico.
13.2 ARTI, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesterà alla controparte l’inadempienza xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dal riscontro medesi- mo, intimando alla stessa di rimuovere le cause entro un determinato termine.
13.3 A seguito di diffida, la Società potrà presentare controdeduzioni entro 30 (tren- ta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione.
13.4 Il contratto di servizio si intende risolto qualora, a seguito dell’intimazione di cui al comma 2, la Società non elimini tempestivamente e comunque entro il termi- ne assegnato, le cause dell’inadempimento, e sempre che ARTI, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdedu- zioni di cui al comma precedente.
13.5 Il presente contratto di servizio dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di gravi, ingiustificate e ripetute inadem- pienze documentate da ARTI imputabili alla Società, tali da pregiudicare tempora- neamente la qualità dei servizi, oppure tali da non consentire la continuità dei me- desimi.
Art. 14 – Revoca dell’affidamento del servizio
14.1 L’affidamento oggetto del presente contratto di servizio potrà essere revocato da parte di ARTI per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l’affidamento non più idoneo al perseguimento dell’interesse pubblico sotto il profilo dell’economicità, dell’effi- cienza o dell’efficacia.
Art. 15 – Trattamento dati
15.1 ARTI, in qualità di titolare del trattamento dei dati da essa operato e inerenti le materie del lavoro, con il presente atto, ai sensi della Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii. e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., desi- gna la Società F.I.L. S.R.L. a Socio Unico quale soggetto responsabile esterno del trattamento, secondo la definizione di cui all’art. 28 del GDPR e secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta della Regione Toscana n. 585 del 04 giugno 2018 e relativi allegati (punto 6). Il trattamento dei dati da parte di F.I.L. S.R.L., in qualità di responsabile esterno del trattamento, verrà disciplinato da apposito Data Protec- tion Agreement che verrà stipulato tra l’Agenzia e F.I.L. S.R.L.
15.2 La Società, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati, potrà a sua volta nominare propri collaboratori, dipendenti assegnati e soggetti che operano ad altro titolo sotto la propria diretta autorità, “incaricati” con ordine di servizio. Nell’impartire le istruzioni necessarie, il Responsabile deve prescrivere che gli inca- ricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente ne- cessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, nel rispetto dei principi del GDPR 2016/679, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e della D.G. R.T n. 585/2018.
15.3 Il Responsabile è tenuto ad aggiornare la nomina dei propri incaricati conte- stualmente con i mutamenti organizzativi della propria struttura.
15.4. F.I.L. S.r.l. potrà essere designata quale soggetto responsabile esterno del trat- tamento, dalla Regione Toscana, titolare del trattamento, limitatamente ai dati trattati nell’ambito di progetti europei o nazionali.
Art. 16 – Divieto di subappalto e cessione
È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contrat- to e/o i diritti dallo stesso derivanti, salvo espressa autorizzazione da parte di ARTI.
Art. 17 – Copertura per responsabilità civile verso terzi
La Società è obbligata a stipulare una Polizza Assicurativa per i rischi derivanti dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto; tale Polizza dovrà com- prendere una garanzia di responsabilità civile per danni contro terzi per tutta la du- rata del contratto. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati dalla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede di contenzioso, salvo prova della ne- gligenza della Società stessa.
Art. 18 – Disposizioni generali
Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto di servizio, si rinvia all’applicazione delle norme del Codice civile.
Art. 19 – Registrazione e spese contrattuali
Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione vo - lontaria saranno pertanto a carico della parte richiedente.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto di servizio sono a cari- co della Società.
Del presente atto sono parte integrante gli Allegati 1 e 2. Letto, approvato, sottoscritto
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx
L’imposta di bollo è assolta con versamento F23 per € , numero quietanza ….
del ..
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19.
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx