ALLEGATO 3
ALLEGATO 3
Protocollo di Legalita’/Patto di Integrita’
PROTOCOLLO DI LEGALITA’/PATTO DI INTEGRITA’
tra l’ARNAS Civico Di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e i PARTECIPANTI alla scelta del contraente
PARTECIPANTE
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura biennale in conto deposito , con eventuale periodo di rinnovo di dodici mesi + eventuale fabbisogno plus pari al valore di una annualità e di eventuale proroga di sei mesi di “ materiale specialistico per del elettrofisiologia “ occorrente alle UU.OO delle Aziende Sanitarie aggregate “Arnas Civico Di Xxxxxxxx e Benfratelli di Palermo - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo- A.O.U. Policlinico Xxxxx Xxxxxxxx di Palermo; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ; Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani” capofila Arnas Civico di Palermo.
Numero gara ANAC 8196577
CIG CUP ; (ove prevista)
PREMESSA
Al fine di rafforzare le condizioni di legalità e di sicurezza nella gestione degli appalti e dei contratti pubblici, già sancite, nel 2005, nel Protocollo di Legalità “Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx”, con l’aggiornamento 2019 al Piano Anticorruzione e Trasparenza, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento alla luce dall’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190.
Ai sensi della citata normativa, è stato previsto nell’avviso, bando di gara o lettera d’invito che il mancato rispetto delle clausole contenute in questo documento costituisce causa di esclusione dalla procedura di scelta o di applicazione delle sanzioni previste all’art. 4.
Il presente documento deve essere pertanto obbligatoriamente ed attentamente esaminato, sottoscritto in calce e siglato su ogni foglio e presentato insieme all’offerta o al preventivo, dal titolare o rappresentante legale del soggetto partecipante alla procedura in oggetto.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto comporterà mancanza di elemento essenziale sottoposto a soccorso istruttorio ai sensi del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 previo pagamento di sanzione a titolo di penale.
Esso costituisce parte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto conseguentemente assegnato dall’ARNAS.
Nel caso di procedura di scelta on line il documento sarà predisposto a cura dell’ ARNAS ed inserito negli atti e modelli di gara che ciascun concorrente deve esaminare, sottoscrivere ed inviare nei termini perentori all’ amministrazione aggiudicatrice.
Art. 1 – Oggetto
1.1. Questo Protocollo di legalità/Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione
dell’ARNAS e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Art. 2 - Obblighi dell’ARNAS
2.1. Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’ARNAS impiegati ad ogni livello nell’espletamento della procedura in oggetto e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Protocollo di legalità/Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
2.2. A tal fine, il predetto personale si impegna a comunicare prontamente al proprio Responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraenti.
2.3 L’Azienda si impegna a comunicare a tutti i partecipanti alla procedura di scelta del contraente, con le forme previste dalle normativa vigente e normalmente mediante evidenza nelle sedute pubbliche, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara/manifestazione d’interesse.
Art. 3 Obblighi del partecipante alla procedura di scelta
3.1. Il Partecipante alla procedura di scelta s’ impegna a segnalare all’ARNAS qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura stessa.
3.2. Il Partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri partecipanti; in caso contrario deve dichiarare ogni situazione di controllo o di collegamento sostanziale e formale e dichiara di avere formulato autonomamente l’offerta, allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo e/o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta stessa.
3.3. Il Partecipante dichiara altresì di non avere concluso né che concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.
3.4. Il partecipante si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:
1a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 3c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
4d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 5e) noli a freddo di macchinari;
6f) forniture di ferro lavorato; 7g) noli a caldo;
8h) autotrasporti per conto di terzi 9i) guardiania dei cantieri.
3.5. Il partecipante si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto e di subcontratto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
3.6. L’assegnatario s’impegna a rendere noti, su richiesta dell’ARNAS, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnato, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi” in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.
3.7. Il partecipante s’ impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento adottato vigenti all’interno dell’ARNAS, dei quali dichiara di aver preso piena visione e conoscenza.
3.8. Il partecipante è a conoscenza del disposto dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale è fatto divieto a dipendenti dell’ARNAS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell’Azienda e si impegna altresì a non instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.
3.9. Il partecipante è a conoscenza di quanto previsto dall’art. 4 commi 2 e 6 del D.P.R. n. 62/2013, disposizioni per le quali:
a) è fatto divieto a dipendenti dell’ARNAS di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico valore pari ad € 150,00 calcolato su base annua, per ciascun donante effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sè o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto;
b) è fatto divieto a dipendenti dell’ARNAS di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
3.10. Il partecipante dichiara quindi di rispettare i divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o altre utilità o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ARNAS eventuali comportamenti difformi posti in essere da personale dipendente dell’amministrazione.
Art. 4 Sanzioni
4.1. Il sottoscritto soggetto partecipante prende nota ed accetta che, ferme restando le penalità e le cause di risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità/Patto di integrità comunque accertato dall’ARNAS, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa
ma anche congiuntamente, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dell’evento e all’eventuale recidiva dello stesso:
a) escussione della cauzione provvisoria;
b) risoluzione del contratto anche nel caso di un solo episodio perché comunque giudicato grave e rilevante;
c) escussione della cauzione definitiva;
d) penali previste dall’amministrazione, applicate per danni accertati arrecati all’ARNAS nella misura della percentuale prevista, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
e) esclusione del concorrente dalle procedure indette dall’ARNAS per 1 anno.
f) segnalazione alle Autorità competenti, compresa l’ Autorità Nazionale Anticorruzione;
g) nullità dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti privati che violano le disposizioni del precedente comma 3.8.
Art. 5 Durata del Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e delle relative sanzioni
5.1. Il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili, resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto.
Per le specifiche previsioni di cui all’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 190/2012 e di cui dall’art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. n. 62/2013, ambedue descritte all’art. 3 “ Obblighi del partecipante alla procedura di scelta”, il presente Protocollo di Legalità/Patto di Integrità e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualità fissate dalle predette disposizioni.
Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie
6.1. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Legalità/Patto d’Integrità fra l’ARNAS ed i Partecipanti e tra gli stessi Partecipanti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente del Foro di Palermo in quanto Foro esclusivo.
Per l’ARNAS Per il Partecipante
(timbro della società) (firma legale rappr.nte)