Camera di Commercio di Parma
ALLEGATO 3
Camera di Commercio di Parma
LOTTO 1
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)
Decorrenza ore 24.00 del 31.12.2019
Scadenza ore 24.00 del 31.12.2023
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Compagnia e/o Società
L’Impresa Assicuratrice.
Contraente
Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Assicurato
Ente Contraente;
Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.
le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell’ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell’ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), lavoratori di pubblica utilità
- ex art. 54 D.lgs 274/2000 e art. 2 DM (Giustizia) 26.03.2001 -, dipendenti di altra amministrazione a comando o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari, borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.
Polizza
Il contratto di assicurazione.
Premio
La somma dovuta alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Danni
Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Indennizzo / Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto
La percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Franchigia
La parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Periodo assicurativo annuo
L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Xxxxxx incaricato
Assiteca BSA srl – Ufficio di Bologna - mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Appaltatore/Subappaltatore
La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell’esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.
Retribuzioni lorde
Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro della Camera di Commercio ricevono a compenso dell’opera prestata e/o gli importi (esclusa l’I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l’utilizzo degli stessi.
SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all’art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.
M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
1.3 Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso o costo unitario (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al dato variabile, con l’intesa che il detto tasso o costo unitario rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.
Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:
a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.
Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo del dato variabile relativo al medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L’eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l’eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c. Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.5 Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
1.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell’assicurato
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro trenta giorni lavorativi dal momento in cui il "Servizio Competente" del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell’art. 1913 c.c.
Per data di presa conoscenza deve intendersi quella di ricevimento della richiesta di risarcimento avanzata in forma scritta direttamente dal danneggiato ovvero tramite un legale e/o un terzo aventi titolo a rappresentarlo, inteso che il Contraente ha l’obbligo di denuncia solo se, o quando, abbia ricevuto detta richiesta scritta.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:
in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.
1.7 Gestione del sinistro - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, ivi compresa la mediazione, che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza
legale verrà ugualmente xxxxxxx se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.
Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, la Società é tenuta a richiedere l’autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non é più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.
1.8 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
1.9 Produzione di informazioni sui sinistri
1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati, con indicazione del nominativo della controparte;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell’importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. In caso di mancato rispetto della tempistica prevista al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo con il massimo di Euro 500,00.
5. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.
6. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, e a seguito dello svincolo della garanzia definitiva, l’applicazione delle eventuali penali verrà effettuata direttamente sulle eventuali franchigie o regolazione dei premi, con corrispondente trattenuta dal pagamento.
1.10 Modalità per il recupero delle franchigie
La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli eventi causa l’importo del danno al lordo della franchigia contrattuale.
La Società provvederà successivamente a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso della franchigia contrattualmente prevista. A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esiste una residua franchigia a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate al precedente art. 1.9.
Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto. Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla cessazione del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione il Contraente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
1.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
In deroga al disposto dell’Art.1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.
Il Contraente ha l’obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
1.12 Interpretazione del contratto
Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all’assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
1.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.14 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.
Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l’Assicurato.
1.15 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
1.16 Coassicurazione e delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le
rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
1.17 Clausola Broker
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il Broker in corso, il contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell’eventuale nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest’ultimo.
1.18 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
2.0 Descrizione del rischio
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.
L’assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell’Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l’attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.
Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall’uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.
In via esemplificativa e non esaustiva si precisa che nelle attività istituzionali della C.C.I.A.A. è compresa l’attività di Organismo di Conciliazione e Mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28/2010, nonché i servizi al pubblico e l’organizzazione di convegni, mostre, manifestazioni di varia natura anche aperte al pubblico, ivi compresa la gestione della Borsa merci ubicata presso il Complesso Fieristico presso le Fiere diParma – Viale delle Esposizioni 393A – Parma.
2.1 Oggetto dell’assicurazione
A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.
B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000
n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.
L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l’Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.
Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l’azione surrogatoria ai sensi dell’art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 febbraio 2003 n. 30 (c.d. Xxxxx Xxxxx) e al D.lgs 81 del 15706/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.
Agli effetti dell'assicurazione della "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di terzi.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per:
1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell’Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.
2.2 Estensione territoriale
La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.
2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi
Ai fini dell’assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.
I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.
2.4 Garanzie a titolo esemplificativo
L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:
1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, ed infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell’interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
spettacoli, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e xx.xx. e ii.) e i danni derivanti dall’impiego di velivoli e aeromobili;
compresi i rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l’assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
4. dall’affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
5. dall’organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d’opera del Contraente;
6. dall’utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
7. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
8. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali, compreso il rischio degli alimenti smerciati;
9. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
10. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché – fatta salva l’esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall’esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
11. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
12. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell’Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
13. da servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la responsabilità civile del personale medico e paramedico;
14. da detenzione e impiego di sostanze radioattive contenute nei supporti o nei macchinari medicali, di calcolo ed elaborazione dati (e relativi terminali), antincendio ecc;
15. da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
16. dal servizio di vigilanza con uso di guardie armate, servizi antincendio
2.5 Rischi esclusi dall’assicurazione
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dall'art. 2.4 e dalle Condizioni Particolari Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;
b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Inquinamento accidentale; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da furto;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da incendio;
f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l’Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Xxxxx a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile;
g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Xxxxx alle cose sulle quali si eseguono i lavori, Xxxxx a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori;
h) a cose in genere cagionati da cedimento o franamento del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare Danni da cedimento o franamento del terreno;
i) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Mense e punti ristoro;
L’assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:
m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l’impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche;
o) derivanti dall’esistenza di campi elettromagnetici;
p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall’esposizione e/o dal contatto con l’asbesto, l’amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
s) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.
2.6 Franchigia frontale RCT
Si conviene fra le parti che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia assoluta RCT in base a quanto indicato alla sezione 4 scoperti, franchigie, limiti di risarcimento salvo i casi in cui le norme che regolano l’assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.
Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l’intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 1.10.
Le garanzie di cui all’Art. 2.1 B (RCO) e 3.1 (Malattie professionali) vengono prestate senza applicazione di franchigia.
SEZIONE 3 – NORME PARTICOLARI
(sempre operanti)
3.1 Malattie professionali
L’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall’epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.
La garanzia non è operante per:
- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.
Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.
3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.3 Committenza veicoli
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
3.4 R.C. integrativa auto
Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest’ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
3.5 Responsabilità civile personale
a) Rc personale dei prestatori di lavoro
L’assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.
b) Rc personale degli amministratori e del segretario
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di Consiglieri, Xxxxxxxxx, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell’Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.
3.6 Danni da incendio
L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio.
3.7 Danni a veicoli sotto carico e scarico
Relativamente all’assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.8 Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.9 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate
Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.10 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.
L’assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall’esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
L’Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l’assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente. Sono esclusi i danni:
derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
derivanti dall’esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest’ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell’ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, le risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.
3.11 Danni da cedimento o franamento del terreno
L’assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive.
3.12 Danni da spargimento d’acqua e rigurgito di fogna
L’assicurazione per i danni derivanti da spargimento d’acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi, sono compresi in garanzia.
3.13 Danni da furto
L’assicurazione è estesa alla responsabilità dell’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l’azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l’esecuzione di lavori, da parte dell’Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.14 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)
La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza”, nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti dell’anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.
3.15 Danni da inquinamento accidentale
L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.
La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.16 Xxxxx a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.17 Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori
L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
3.18 Danni a condutture ed impianti sotterranei
Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento di polizza.
3.19 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.
3.20 Attività socialmente utili e di volontariato
Relativamente all’organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – piccole manutenzioni, sorveglianza), ad opera di persone non dipendenti, l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.
La garanzia non vale per i danni ai beni immobili e strumentali utilizzati per le attività menzionate ed è esclusa ogni responsabilità derivante dall’esercizio di attività medica.
3.21 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l’obbligo di deposito di indumenti e/o cose (sale convegni, conferenze etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente l’assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile. Dall’anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.
La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell’assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.
3.22 Xxxxx a cose in consegna o custodia
L’assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l’esercizio delle attività per le quali è prestata l’assicurazione od oggetto dell’esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella della sezione 4.
3.23 Mense e punti ristoro
Relativamente all’esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l’esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l’assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l’assicurazione è operante per la responsabilità derivante all’Assicurato quale committente.
3.24 Pluralità di assicurati – Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
3.25 R.C. personale distaccato/comandato
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’ Assicurato per danni subiti/provocati da:
- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.
3.26 Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore/subappaltatore
La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi di legge, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.
3.27 Estensione della garanzia agli utilizzatori delle Sale Camerali
Premesso che la Contraente dispone di un centro Congressi e che tali locali vengono utilizzati in locazione temporanea a Enti, Associazioni e/o Privati per congressi, convegni, conferenze in genere, la garanzia viene estesa alla responsabilità civile che possa derivare ai suddetti utilizzatori durante lo svolgimento delle attività sopradescritte, per danni arrecati a Terzi.
Ai fini della presente estensione di garanzia, la C.C.I.A.A. viene compresa nel novero dei terzi.
Ai fini della regolazione del premio, il Contraente comunicherà il numero complessivo delle giornate di utilizzo delle sale adibite a Centro Congressi, risultante dalla documentazione in possesso della Contraente.
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SEZIONE 4. MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO
4.1 Massimali assicurati
Per ogni sinistro Euro 5.000.000,00, con il limite di:
Responsabilità civile verso terzi (RCT)
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
Euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
Euro 5.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)
Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d’opera infortunati, ma con il limite di
Euro 3.000.000,00 per ogni infortunato
4.2 Scoperti, franchigie, limiti di risarcimento
Art. n. | condizione particolare | scoperto % | franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro) | massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro) |
2.1 | Danno biologico (RCO) | Nessuna | i massimali di polizza RCO | |
2.6 | Franchigia frontale RCT | 250,00 | ||
3.1 | Malattie professionali (RCO) | Nessuna | I massimali di polizza RCO | |
3.2 | Interruzioni/sospensioni di attività di terzi | Nessuna | 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | |
3.6 | Danni da incendio | vedasi franchigia frontale | 500.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio) | |
3.7 | Danni a veicoli sotto carico e scarico | vedasi franchigia frontale | I massimali di polizza RCT | |
3.8 | Danni a veicoli in parcheggio | vedasi franchigia frontale | i massimali di polizza RCT | |
3.9 | Danni a cose sollevate, caricate e scaricate | vedasi franchigia frontale | 50.000,00 | |
3.13 | Danni da furto | vedasi franchigia frontale | 60.000,00 | |
3.15 | Danni da inquinamento accidentale | vedasi franchigia frontale | 550.000,00 | |
3.16 | Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori | vedasi franchigia frontale | i massimali di polizza RCT | |
3.17 | Danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori | vedasi franchigia frontale | i massimali di polizza RCT |
3.21 | R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c. | vedasi franchigia frontale | 200.000,00 | |
3.22 | Xxxxx a cose in consegna o custodia |
SCHEDA DI POLIZZA
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n°
..........................................
Contraente: CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxx
C.F. 00757550348
durata del contratto: anni 4 con effetto dal: 31.12.2019
scadenza il: 31.12.2023
frazionamento: annuale
Elementi per il conteggio del premio:
Il premio annuo lordo dovuto per l’assicurazione è determinato in base all’elemento delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza), ed in base alle giornate di utilizzo delle Sale del Centro Congressi in base agli elementi di seguito indicati:
Elemento variabile | Dato Preventivato | Tasso lordo pro mille o costo unitario | Premio lordo (euro) |
Retribuzioni | € 2.000.000,00 | ||
Giornate Centro Congressi | 200 |
Scomposizione del premio
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
TOTALE |
La Società Il Contraente