Contract
Accordo con il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa
A.C. 1626
Nota di verifica n. 115
10 luglio 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
Atto Camera: 1626
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa
Relatore per la Commissione di merito: Xxxxxxxxx
Gruppo: M5S
Relazione tecnica (RT): presente
Iniziativa: Governativa
Iter al Senato: No
Commissione competente : III Affari esteri
Finalità
Il disegno di legge reca ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018.
Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti del disegno di legge di ratifica dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.
Oneri Quantificati dal provvedimento
(euro)
A decorrere dal 2019 | |
Art. 3, comma 1 disegno di legge di ratifica | 7.694 annui |
Verifica delle quantificazioni
Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica |
L'Accordo di cooperazione tra Italia e Messico si compone di undici articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa. | La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'art. V dell'Accordo che, nel rimandare a specifici e separati strumenti di attuazione la disciplina di attività di acquisizione, di formazione, di |
supporto logistico e operativo, implica lo svolgimento di eventuali riunioni ed incontri operativi tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e negoziare tali strumenti attuativi. | |
Articolo IV: descrive le aree di cooperazione tra le Parti, con possibilità di ampliarne il novero, indicando, tra l'altro, al paragrafo 4, le modalità con cui si svolgeranno le attività nel settore dell'industria della difesa, nonché gli approvvigionamenti, la ricerca e lo sviluppo nel campo degli armamenti e delle apparecchiature militari. | La relazione tecnica afferma che, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore, va considerato che le attività di cui all'articolo IV verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese nel limite delle spese autorizzate. In particolare, dalle attività previste dagli articoli IV, par. 4, secondo la RT non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo V: rimette le procedure di dettaglio, necessarie per attuare le disposizioni dell'Accordo, a separati "strumenti di attuazione" da stabilire separatamente tra le Parti. | La relazione tecnica afferma che, con riferimento allo svolgimento in Italia di eventuali riunioni di cooperazione, le stesse non genereranno oneri aggiuntivi in considerazione del fatto che saranno tenute presso le strutture del Ministero della difesa e vedranno la partecipazione di personale della Difesa che, presso gli enti di appartenenza, svolge abitualmente attività di cooperazione internazionale nelle varie materie oggetto di riunione. Qualunque costo associato alla partecipazione alle citate riunioni di personale della Controparte rimarrà a carico della stessa. L'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo - secondo l'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e l'articolo V dell'Accordo - pari a 7.694 euro a decorrere dal 2019 (cfr. infra). Con riferimento all'invio a Città del Messico di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in detta città, la RT quantifica un onere complessivo di 7.694 euro. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo: 6.510 euro, spese di viaggio: [2 biglietti aerei a/r (3.100 euro x 2) + maggiorazione del 5% (155 euro x 2), ai sensi della normativa vigente]; 1.184 euro, spese di missione: 800 euro – pernottamento (200 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti); 200 euro diaria per il dirigente militare. I parametri e i riferimenti per il calcolo dell'importo della diaria giornaliera sono esplicitati dalla relazione tecnica, alla quale si rinvia; 184 euro – diaria per l'altro militare non dirigente. I parametri e i riferimenti per il calcolo dell'importo della diaria giornaliera sono esplicitati dalla |
relazione tecnica, alla quale si rinvia. | |
Articolo VI: dispone che l'Accordo non stabilisce alcuna obbligazione finanziaria per le Parti e che "i termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione […] saranno definiti nell'ambito degli strumenti di attuazione". Tali strumenti di attuazione, ai sensi dell'articolo II, sono definiti come intese fra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologie fra le Parti. Articolo IX: tasse, dazi doganali e oneri analoghi applicati in occasione dell'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo saranno imposti dalle Parti nel cui territorio esse si applicano. Articolo X: prevede che la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo sarà rimessa alla consultazione tra le Parti. | La relazione tecnica non considera espressamente le disposizioni. Essa comunque afferma che, ad esclusione dell'articolo V (su cui vedi sopra), dai restanti articoli dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
Articolo XI: contiene le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo il procedimento per l'entrata in vigore, l'efficacia di una eventuale denuncia e le possibilità di modifica. | La relazione tecnica rappresenta che qualora venissero introdotti emendamenti che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa. |
Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari | Elementi forniti dalla relazione tecnica | ||
Articolo 3: pone l'onere derivante dall'articolo | La relazione tecnica | non | considera |
V dell'Accordo, pari a euro 7.694 annui a | esplicitamente le norme. | ||
decorrere dal 2019, a carico del fondo speciale | |||
di parte corrente del Ministero degli affari esteri | |||
e della cooperazione internazionale. | |||
Articolo 4: prevede che dalle disposizioni | |||
dell'Accordo, ad esclusione dell'Articolo V, | |||
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a | |||
carico della finanza pubblica (comma 1). Agli | |||
eventuali oneri derivanti dall'articolo XI | |||
dell'Accordo si farà fronte con xxxxxxxx | |||
provvedimento legislativo (comma 2). |
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa: appare dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate
– e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali "oneri valutati". La stima dei predetti oneri appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità e alla
decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, a decorrere dal 2019, di due unità di personale militare italiano a Città del Messico con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia.
Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per l'articolo V) prevede un vincolo di invarianza finanziaria. Secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo IV verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.
Infine, si rileva che secondo l'Articolo VI "i termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione […] saranno definiti nell'ambito degli strumenti di attuazione" (definiti, ai sensi dell'articolo II, come intese fra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologie fra le Parti): la disposizione non è commentata dalla relazione tecnica, che si limita a non ascrivere oneri alla stessa. Sarebbe dunque utile acquisire chiarimenti in merito alle previste fonti di finanziamento dei predetti "strumenti di attuazione" che saranno conclusi fra le Parti del presente accordo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'Accordo, quantificati in 7.694 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019- 2021, che reca le occorrenti disponibilità.
Ciò posto si rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo V dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso, si segnala la necessità, in linea con i pareri espressi dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche[1], di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
[1] Si vedano al riguardo, da ultimo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sul disegno di legge di ratifica n. 1648 nella seduta del 7 maggio 2019 e sui disegni di legge di ratifica nn. 1623 e 1624 nella seduta del 7 luglio 2019.
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