MODELLO DI CONVENZIONE CONSOLIDATA INTEGRATA REGIONE ABRUZZO – GAL ______________________
Allegato B
Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca
PSR Abruzzo 2014-2020
MIS. 19 - STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE (SSL)
MODELLO DI CONVENZIONE CONSOLIDATA INTEGRATA
REGIONE ABRUZZO – GAL ______________________
TRA
Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – DPD, successivamente denominata per brevità “Regione”, con sede in Pescara – Xxx Xxxxxxx 00, rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento dott.ssa Xxxxx Xxxx, nata a_______________, il ____________ la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 Abruzzo (FEASR);
E
il Gruppo di Azione Locale (GAL) _________________________ successivamente denominato per brevità “GAL”, con sede in _____________________________, Via _______________________________, C.F. _______________________; per il quale interviene al presente atto il Sig. _________________________, nato a _________________________il _________________, nella sua qualità di Legale rappresentante del GAL, a ciò autorizzato con _________________________________________________; e il Sig. _______________________________ nato a ________________________ il _____________________ nella sua qualità di Direttore del GAL;
PREMESSO CHE
gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43 e 44 del Reg. (CE) n. 1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), e costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di cooperazione;
il Reg. delegato (CE) n. 807/2014 integra le disposizioni del Reg. 1305/2013 e introduce disposizioni transitorie;
il Reg. di esecuzione (CE) n. 808/2014 stabilisce le modalità di esecuzione del Reg. n. 1305/2013;
il Xxx. xx xxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 xxxx modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
l’Accordo di Partenariato dell’Italia, approvato con Dec. della Commissione C(2014) 8021 del 29/10/2014, definisce le modalità di applicazione dei fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e dei Programmi di Sviluppo Rurale;
con Decisione di Esecuzione della Commissione del 13/11/2015 C(2015) 7994, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 29/10/2015;
la Giunta Regionale d’Abruzzo, con Deliberazione n. 1056 del 19 dicembre 2015, ha preso d’atto del citato PSR 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001”;
con determinazione n. DPD/155/2016 del 29/06/2016 è stata approvata l’ultima versione delle “Linee guida operative per l’avvio dell’attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020”;
con Determinazione n. DPD020/47 del 30.06.2016 (oppure DPD/300 del 25/07/2017) è stato approvato il bando per la selezione dei GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL);
il suddetto bando, al par. 6.3, prevede che i rapporti tra la Regione e ciascun GAL approvato e ammesso a finanziamento sono regolati da un’apposita Convenzione conforme al modello approvato dall’AdG e pubblicato entro i termini di scadenza dell’Avviso;
a conclusione della fase istruttoria, con Determinazione Dirigenziale n. DPD020/….. del ………., il competente Servizio ha approvato la graduatoria definitiva dei GAL e delle SSL e il GAL………………………………………e la relativa SSL denominata………………………………sono stati ammessi a contributo;
con Determinazione Dirigenziale n. DPD020/….. del ………., (in data prot. n. ) il competente Servizio ha approvato il Piano di Sviluppo Locale definitivo (PSL) presentato dal GAL………………ai sensi del dispositivo del paragrafo 6.2 del Bando;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto e durata della Convenzione
La presente Convenzione ha ad oggetto la gestione del CLLD (Community Led Local Development) nell’ambito del PSR 2014-2020 Abruzzo e la realizzazione, da parte del GAL, delle azioni ed operazioni descritte nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e nel PSL definitivo approvato con determinazione ……………………………. e unito alla presente Convenzione per formarne parte integrante e sostanziale.
Articolo 2
Compiti del GAL
Nell’ambito dell’attuazione del PSR 2014/2020 Abruzzo, il GAL assolve i compiti previsti dall’art. 34 parr. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Articolo 3
Obblighi e responsabilità del GAL
Il GAL ha l’obbligo di:
versare interamente, entro 6 mesi dalla data di approvazione del PSL, il capitale sociale sottoscritto ammontante minimo ad € 50.000,00, ove non previsto diversamente dagli impegni assunti dal GAL in sede di domanda;
conservare per l’intera durata della convenzione, negli Organi decisionali collegiali per i quali la vigente normativa lo preveda, la presenza, nella misura stabilita da essa, di componenti donne. Per il medesimo periodo, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse privato o misto possono rappresentare più del 49% dei diritti di voto;
mantenere per l’intera durata della convenzione la separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione e la sostenibilità amministrativa e finanziaria del GAL, attraverso una adeguata strutturazione organizzativa interna che assicuri la distinzione delle funzioni di Direttore e di Responsabile della Contabilità, nonché l’individuazione di un responsabile delle attività di animazione e di quelle monitoraggio;
garantire nella selezione di tutti i collaboratori (dipendenti e prestatori d’opera) procedure che assicurino la trasparenza, l’imparzialità e la pari opportunità, in coerenza con le disposizioni che regolano l’instaurazione di rapporti di lavoro;
garantire procedure di evidenza pubblica rispettose delle vigenti disposizioni nazionali e unionali in materia di appalti per la selezione dei fornitori di beni, lavori e servizi, astenendosi dal conferimento di affidamenti diretti ai partner del GAL;
pubblicare sul sito del GAL e su quelli di tutti gli Enti locali che ad esso aderiscono e portare immediatamente a conoscenza del Centro per l’impiego competente per territorio le procedure di ricerca di personale e di collaboratori;
adempiere agli obblighi di pubblicità prescritti dal codice dei contratti per l’affidamento di servizi, lavori e forniture;
non modificare, senza il preventivo assenso del Servizio, il Regolamento Interno di attività di cui al punto 4.1 del bando;
trasmettere al competente Servizio tutti gli atti e documenti da esso richiesti ai fini dell’adempimento delle funzioni di competenza;
garantire che tutte le operazioni attivate siano realizzate all’interno del territorio del GAL o lo interessino in maniera diretta e che i soggetti ammessi a contributo a seguito di bandi emanati dai GAL siano residenti o abbiano sede legale/operativa nel territorio del GAL interessato;
garantire ai terzi la massima conoscibilità, trasparenza ed accessibilità degli atti in ciascuna fase del procedimento;
redigere gli avvisi pubblici secondo i seguenti principi:
chiarezza e comprensibilità dei testi;
chiarezza delle regole di accesso e di disciplina del rapporto GAL/Beneficiario;
xxxxxxxxx, correttezza e adeguata pubblicità delle regole concorsuali;
rispetto dei requisiti di ammissibilità e di selezione dei beneficiari stabiliti dall’AdG o definiti dal Piano di Sviluppo definitivo;
rispetto delle intensità d’aiuto stabilite dai Regolamenti;
osservanza di direttive e prescrizioni impartite dall’AdG;
sottoporre all’approvazione del Servizio competente, almeno 30 giorni prima della pubblicazione, gli avvisi pubblici diretti a beneficiari terzi, le relative graduatorie e conformarli entro 20 giorni alle prescrizioni da esso impartite;
pubblicare i predetti Avvisi, ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, sul sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx per il tramite dei competenti organi regionali e, a fini di conoscibilità, sul sito del GAL e su quelli di tutti gli Enti locali che ad esso aderiscono;
monitorare l’attuazione della SSL in conformità alle modalità previste nel PSL;
presentare al Servizio competente gli elenchi delle domande di sostegno considerate ammissibili, relative agli “Interventi a bando”, presentate da soggetti pubblici e privati, singoli o associati, selezionate attraverso appositi bandi emessi dal GAL, corredandole della necessaria documentazione dalla quale risultino la realizzazione dell’intervento nonché le propedeutiche attività di istruttoria, controllo e monitoraggio svolte dal GAL, secondo le modalità stabilite dall’AdG e/o da AGEA;
presentare al Servizio competente, entro il 30/06/2020, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell’esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà aggiornare, ove necessario, l’analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento dei risultati attesi;
sottoporre preventivamente al Servizio competente eventuali varianti al PSL definitivo, diverse da quelle di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 5;
destinare tutte le somme ricevute in esecuzione della presente Convenzione esclusivamente alla realizzazione del PSL, non distogliendole, nemmeno in parte, per altri scopi;
presentare al Servizio competente una relazione finale conforme al modello che sarà reso successivamente disponibile dallo stesso;
non dismettere a qualsiasi titolo investimenti oggetto di contributo FEASR né procedere al cambio di destinazione prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di erogazione del saldo finale in relazione alle attività di diretta attuazione del GAL;
vigilare affinché la prescrizione di cui al punto precedente sia osservata anche dai beneficiari delle operazioni a bando; eventuali inadempimenti da parte dei beneficiari dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio;
provvedere alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali, in caso di cessione anticipata di beni e impianti oggetto di finanziamento;
assicurare la propria collaborazione e disponibilità di atti e documenti endoprocedimentali in occasione di controlli, verifiche ed altre tipologie di accesso che il Servizio, l’AdG, le altre Autorità del PSR, nonché i comunitari, dovessero ritenere necessario effettuare presso la sede del GAL;
utilizzare i loghi previsti per il FEASR nella documentazione amministrativa nonché sui materiali e documenti prodotti con il contributo di esso;
comunicare immediatamente al Servizio l’insorgere di eventuali controversie giurisdizionali o di circostanze di rilevanza penale;
organizzare un sistema di archiviazione e custodia in sicurezza della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle singole iniziative del PSL, limitando l’accesso all’archivio a dipendenti preventivamente autorizzati. L'accesso all'archivio deve essere regolamentato e devono essere adottate procedure di registrazione atte a tracciare la movimentazione della documentazione;
comunicare al Servizio l’ubicazione degli archivi;
consentire l’accesso agli archivi e mettere a disposizione, su richiesta di AGEA, della C.E. e della Regione, ovvero di Soggetti da essi delegati, tutta la documentazione richiesta a fini del monitoraggio, della valutazione e delle procedure di controllo delle singole operazioni e del PSL nel suo complesso;
assicurare la conservazione in originale, per un periodo minimo di tre anni successivi alla chiusura del PSL, della documentazione attuativa e di quella giustificativa delle spese sostenute;
assicurare piena collaborazione e disponibilità di atti in occasione di controlli, verifiche, ed altre tipologie di accesso che il Servizio, l’AdG, AGEA, nonché i servizi comunitari dovessero ritenere necessario effettuare presso la sede del GAL;
restituire le somme percepite ed eventualmente non utilizzate e/o non riconosciute ammissibili (dalla Regione, da AGEA, dallo Stato, dalla C.E.);
apporre sull’intera documentazione contabile portata in rendicontazione sul PSL, anche a mezzo di idoneo timbro, la dicitura “attività cofinanziate dal PSR 2014/2020 Abruzzo – mis. 19; PSL _______________; fondo FEASR; sottomisura _______; intervento _______________; sottointervento____________”; CUP________________;
evitare l’insorgere di conflitti di interesse nell’attuazione del PSL e, laddove dovessero verificarsi, adottare le misure previste nel regolamento interno;
garantire che le strutture e le attrezzature, sia proprie che di terzi, utilizzate nello svolgimento delle attività, corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano gli aiuti di stato, ove applicabili, ed in particolare:
assicurare che, nel caso di regimi di aiuto alle imprese, il progetto destinatario dei contributi non goda di altra agevolazione finanziaria pubblica;
assicurare che, sempre in tale ambito, qualora si tratti di iniziative per le quali si applica la regola del “de minimis”, il destinatario ultimo non abbia ricevuto, negli ultimi tre anni, ed in regime de minimis più del contributo massimo consentito dalla normativa di riferimento. Inoltre tutti gli aiuti di stato devono essere inseriti nel RNA;
conformarsi alle istruzioni che saranno impartite per attuare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa;
partecipare attivamente alle attività della Rete Rurale Nazionale;
provvedere all’immissione nel Sistema informativo “…………..” dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, per quanto di competenza del GAL.
presentare un Report sullo stato di avanzamento del proprio PSL, con frequenza trimestrale, secondo il modello di cui alla determinazione n. DPD019/23 del 21/01/2020.
Articolo 4
Obblighi della Regione
Il Servizio è tenuto a:
pubblicare sul sito agricoltura xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, in sezione dedicata ai GAL, gli avvisi da essi trasmessi ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei beneficiari terzi;
validare o comunicare le prescrizioni correttive su avvisi e graduatorie, rispettivamente entro 20 e 60 giorni dalla trasmissione della documentazione completa;
formalizzare i provvedimenti di concessione degli aiuti in favore di beneficiari terzi;
disciplinare le modalità di documentazione delle domande di contributo dei beneficiari terzi ed erogare i contributi dovuti previa istruttoria delle relative domande di pagamento;
disciplinare ed eseguire il controllo in loco delle domande di pagamento;
definire le richieste di variante della SSL entro trenta giorni dalla domanda;
portare tempestivamente il GAL a conoscenza di prescrizioni impartite dall’Autorità di Gestione o dalla CE;
fornire assistenza in caso di richieste di interpretazione/chiarimento;
provvedere all’immissione nel Sistema informativo “SIAN” dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate, per quanto di competenza del Servizio.
Articolo 5
Rapporto di finanziamento
La concessione dei benefici è disposta con atto del Dirigente del Servizio Politiche per l’Inclusione lo Sviluppo e l’Attrattività delle Aree Rurali.
Per le sole spese di gestione e animazione, il GAL può chiedere al Servizio il versamento di un anticipo fino al 50% del contributo pubblico concesso, garantito da una fidejussione corrispondente al 100% dell’importo richiesto.
A tale scopo, il Direttore del GAL trasmette all’Amministrazione la seguente documentazione:
domanda di anticipazione di importo non superiore al 50% del contributo pubblico;
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari all’anticipazione richiesta;
coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla attuazione del PSL.
Per le altre azioni ad attuazione diretta non sono ammessi anticipi, ma possono essere prodotte una o più domande di pagamento di SAL al raggiungimento di percentuali di avanzamento di almeno il 30% della spesa preventivata nel piano d’azione definitivo, e una domanda di saldo finale.
La domanda di saldo per ciascuna delle azioni a diretta attuazione deve essere presentata dal GAL non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine specificato per essa nel cronoprogramma, o della proroga eventualmente preventivamente autorizzata dal Servizio.
L'Amministrazione dispone il pagamento dei SAL e del saldo previa verifica della documentazione esibita e controllo in loco, ed ha la facoltà di richiedere al GAL beneficiario chiarimenti o integrazioni.
Il GAL si attiene alle seguenti disposizioni inerenti i flussi finanziari:
effettua il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di competenza mediante bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente, carta di credito;
adempie agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., nonché alle disposizioni di AGEA.
Il GAL presenta al Servizio competente una rendicontazione finale del PSL che evidenzi:
il grado di realizzazione delle Azioni preventivate;
le attività svolte per l’attuazione del Piano di informazione ed animazione (par. 3.2 SSL);
il quadro economico consuntivo;
i risultati ottenuti a livello territoriale descritti attraverso gli indicatori di risultato, realizzazione ed impatto così come individuati nella SSL;
È prevista la possibilità di operare compensazioni finanziarie tra i PSL se, al 30.06.2022, il GAL non ha impegnato il 100% della spesa prevista dal PSL e non ha raggiuto una percentuale di pagamento almeno pari al 60%. Se ricorre tale fattispecie, l’AdG si riserva la possibilità di assegnare, con provvedimento motivato, parte della spesa ad altri GAL maggiormente performanti.
Articolo 6
Varianti alla SSL
Oltre alla revisione intermedia obbligatoria il GAL può proporre nel periodo di programmazione varianti al PSL. Le variazioni considerate “sostanziali” (modifiche della SSL, eliminazione o aggiunta di progetti, variazioni finanziarie superiori al 5% all’interno delle sottomisure o tra di esse) necessitano di autorizzazione da parte dell’AdG. Le variazioni diverse da quelle sostanziali possono essere effettuate previa comunicazione motivata all’AdG.
Le varianti non possono in nessun caso comportare una domanda di contributo maggiore, una spesa inferiore a € 3.000.000,00, né modificare l’estensione territoriale del GAL in modo da incrementarne la popolazione di riferimento in misura superiore al 10% di quella originaria e/o da comportare un numero di abitanti fuori dai limiti consentiti dalla normativa.
Le varianti devono essere sottoposte preventivamente al Servizio che le valuta condizionandone l’approvazione alla coerenza con gli obiettivi del PSR, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio originariamente attribuito.
Le varianti debbono rispettare i contenuti minimi indicati nell’articolo 4.3 dell’Avviso approvato con Determinazione DPD020/47 del 30.06.2016 (oppure DPD/300 del 25/07/2017) ed essere corredate da tutti gli elaborati indicati nello stesso articolo, e di una relazione contenente la descrizione delle variazioni proposte e le relative motivazioni, oltre che del modello Allegato A dell’Avviso predetto, opportunamente riformulato.
Possono essere direttamente realizzate dal GAL modifiche alla distribuzione o alla finalizzazione delle spese di gestione e animazione purché contenute nella percentuale del 10% di quelle originariamente ammesse, a condizione che:
non siano diminuite le spese di animazione;
non sia superata la percentuale massima del 22%;
le spese non originariamente previste siano ammissibili.
Articolo 7
Proroghe
Non sono ammissibili richieste di proroga dell’attuazione della SSL.
Il GAL, attraverso il Direttore, può proporre almeno 60 giorni prima della scadenza di cronoprogramma, una sola richiesta di proroga, fino a tre mesi, della realizzazione di singole azioni ad attuazione diretta. La richiesta va giustificata con la sopravvenienza di eventi eccezionali o di cause di forza maggiore debitamente documentate non imputabili al GAL. La proroga è autorizzata dal Servizio compatibilmente con i limiti temporali del programma, con i termini di scadenza della presente Convenzione e con il rischio di disimpegno.
Articolo 8
Pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti e richiamati all’art. 2, il GAL è, inoltre, tenuto a conformarsi alla vigente normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni allo scopo di prevenire la corruzione e le illegalità; a tale fine si dota di un sito internet e realizza e aggiorna una specifica sezione denominata “Area Trasparenza” con i seguenti contenuti minimi:
Organizzazione
Personale
Consulenti e collaboratori
Bandi di concorso per il personale
Bandi di gara e contratti relativi a lavori, forniture e servizi
Bandi ed avvisi per la realizzazione della SSL
Esiti delle valutazioni e graduatorie
Attività e procedimenti
Bilanci
Servizi erogati
Pagamenti del GAL
Altri contenuti
Anticorruzione
Articolo 9
Monitoraggio e controlli
Il Servizio provvede a monitorare lo stato di realizzazione delle azioni ad attuazione diretta del GAL, fino al momento della loro ultimazione. A tal fine il GAL si impegna a fornire, a richiesta, tutte le informazioni necessarie nei tempi stabiliti dal Servizio.
Sono attivati dal Servizio controlli amministrativi di tipo documentale e controlli in loco per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti, sia con riferimento alle azioni di diretta attuazione del GAL, che con riguardo a quelle che determinano erogazioni di contributi a terzi.
I controlli saranno effettuati in conformità alle disposizioni di AGEA e/o dell’AdG.
Articolo 10
Revoca del contributo e recupero delle somme erogate
Il GAL comunica al Servizio l’eventuale rinuncia ad iniziare o a portare a termine le azioni ammesse a finanziamento e, contestualmente, provvede alla restituzione delle anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge.
Il GAL decade dai benefici ed è tenuto alla restituzione del contributo o delle eventuali anticipazioni ricevute, oltre alle maggiorazioni di legge, nei seguenti casi:
accertamento di procedure non conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di evidenza pubblica;
accertamento di comportamenti penalmente rilevanti nella gestione del GAL;
accertamento di false dichiarazioni;
variazione della destinazione d’uso degli impianti, macchinari ed attrezzature oggetto di finanziamento, intervenuta nei 5 anni dalla liquidazione del saldo;
cessione della proprietà dei beni oggetto di finanziamento intervenuti nei 5 anni dalla liquidazione del saldo.
mancata conservazione della documentazione di spesa riferita a tutti gli interventi attuativi della strategia, in originale e con le modalità stabilite nella presente convenzione.
In tali casi la Regione procede, previa contestazione registrata nello specifico applicativo di AGEA (PRD di SIAN), alla revoca dei benefici ed al recupero, in tutto o in parte, delle somme eventualmente liquidate. Il termine previsto per la restituzione è fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento revocatorio, decorso inutilmente il quale, AGEA procederà all’escussione della fideiussione presentata, ovvero al recupero secondo le proprie procedure.
Articolo 11
Risoluzione della Convenzione
Oltre ai casi di decadenza di cui all’articolo precedente, la presente Convenzione si risolve, previa contestazione, al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
il GAL utilizza il finanziamento, anche in parte, per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso;
il GAL disattende il cronoprogramma stabilito nel Piano d’Azione;
il GAL non si conforma a prescrizioni del Servizio o disattende gli obblighi di collaborazione con esso.
Il Servizio, chiuso il contraddittorio, dispone la revoca dei benefici con le modalità di cui all’articolo precedente.
Articolo 12
Cessione a terzi
Il GAL non può cedere a terzi, nemmeno parzialmente, la presente convenzione.
Articolo 13
Comunicazioni
Per qualunque comunicazione relativa alla presente Convenzione, le Parti eleggono domicilio ai rispettivi indirizzi di seguito indicati:
Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura – DPD, Servizio “Biodiversità e sviluppo locale” DPD022, successivamente denominata per brevità “Regione”, con sede in Pescara – Via Catullo 17
GAL ……………….. Via …………………….
Ciascuna Parte può modificare il domicilio eletto, purché nel territorio italiano, dandone comunicazione all’altra Parte a mezzo PEC.
Fatto salvo quanto altrimenti specificato, le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono essere effettuate con le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Le comunicazioni pervenute in un giorno festivo, ovvero oltre le ore 17.00 di un giorno lavorativo, sono considerate come pervenute il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Articolo 14
Trattamento di dati
Ciascuna delle Parti autorizza espressamente l’altra ad utilizzare i propri dati ai fini strettamente connessi con l’esecuzione della presente Convenzione e nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
Articolo 15
Rinvio
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia espressamente all’applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa nazionale e comunitaria, nonché alle prescrizioni del PSR 2014-2020 Abruzzo ed alle disposizioni di attuazione dello stesso adottate dalla Commissione Europea ed alla manualistica operativa adottata dall’AdG.
Articolo 16
Registrazione
Le spese di registro, di bollo e le altre eventuali inerenti soprattasse e sanzioni, comunque relative alla presente scrittura, sono interamente a carico del GAL. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26.04.86, n. 131.
Articolo 17
Foro competente
Qualunque controversia che dovesse insorgere fra le parti contraenti sulla validità, interpretazione od esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Ordinario di L’Aquila.
Pescara, lì….…….
Il Direttore del Dipartimento Il Legale rappresentante del GAL
Il Direttore del GAL
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le Parti dichiarano di accettare espressamente, avendone piena conoscenza, il contenuto dei seguenti articoli del presente convenzione.
Il Direttore del Dipartimento Il Legale rappresentante del GAL
Il Direttore del GAL
10