Schema-tipo di contratto di sponsorizzazione CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING UFFICIO FUNDRAISING
Allegato 2
Schema-tipo di contratto di sponsorizzazione CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA
l'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio 1848, n. 2, C.F. 80006480281, P.I. 00742430283 - rappresentata da (nome, cognome e qualifica del firmatario autorizzato)
(di seguito denominata "Sponsee")
E
(denominazione dello Sponsor), con sede legale in C.F.
, P.IVA
(nome, cognome e qualifica del legale rappresentante)
- rappresentato da
(di seguito denominato "Sponsor")
PREMESSO CHE
a) l'Università degli Studi di Padova ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici interessati alla stipula di un contratto di sponsorizzazione pura del proprio marchio per iniziative ed eventi per gli ottocento anni dell’ateneo patavino - da dicembre 2021 a dicembre 2022;
b) la società/associazione (di seguito anche “Sponsor”), con sede legale in
C.F. , P.I. - rappresentata da ha presentato una proposta di sponsorizzazione in data ;
c) l'articolo 43, commi 1-2, L. n. 449/1997 prevede che “al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti”;
d) in materia di contratti di sponsorizzazione di valore superiore ad Euro 40.000, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs 50/2016, è imposto alle Pubbliche Amministrazioni seguire l’apposita procedura ivi indicata;
e) l’Università degli Studi di Padova ha adottato un proprio “Regolamento per le sponsorizzazioni”;
f) l’Università degli Studi di Padova intende realizzare l’evento ;
g) tale iniziativa è diretta al perseguimento degli interessi pubblici e dei fini istituzionali dell’Università e mira alla realizzazione di un’economia di bilancio;
h) la società/associazione (inserire denominazione sponsor), al fine di pubblicizzare il proprio nome (marchio, immagine, prodotto…), intende sponsorizzare il sopra citato evento mediante una sponsorizzazione pura / tecnica / mista di valore complessivo pari ad Euro oltre IVA al 22%, divenendo, pertanto, co-sponsor / sponsor / main sponsor;
i) lo Sponsor dichiara di essere al corrente che potranno essere presenti, nell’ambito dell’iniziativa sopra descritta, altri marchi pubblicitari anche appartenenti allo stesso settore merceologico (fatta salva la clausola di esclusività);
j) le parti intendono quindi stipulare un contratto per la definizione della sponsorizzazione dell’evento sopra citato.
Tutto ciò premesso le parti, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1- Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor del seguente evento " ", organizzato dall’Università degli Studi di Padova, che si terrà dal al
presso .
ART. 3 - Obblighi dello Sponsor
Lo Sponsor si impegna e si obbliga:
a) (per le sponsorizzazioni pure o miste) a corrispondere, a titolo di corrispettivo per la sponsorizzazione resa dall’Ateneo, entro il giorno indicato nell’Avviso di Pagamento, l'importo di € oltre ad IVA in favore dello Sponsee. Il versamento
dovrà avvenire per il tramite del sistema PagoPA utilizzando l'allegato Avviso di Pagamento contenente i dati e le istruzioni per procedere al versamento. È possibile effettuare il pagamento utilizzando il "Portale dei Pagamenti" PagoAtenei dell'Università di Padova (xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx/#/) tramite la funzione Ricerca Codice Avviso che dà la possibilità, una volta inserito il proprio codice fiscale e il codice avviso indicato nell’allegato, di procedere al "pagamento immediato" scegliendo tra le varie modalità online disponibili. Il versamento tramite PagoPA può essere altresì effettuato utilizzando uno tra gli altri canali di pagamento menzionati nell'Avviso; (oppure per le sponsorizzazioni tecniche) a fornire:
- a titolo di corrispettivo della sponsorizzazione, servizi/materiali/beni di consumo/attrezzature di seguito dettagliati, del valore di oltre ad IVA:
- all’emissione di una fattura elettronica, non soggetta a split payment, del valore di Euro oltre IVA al %;
- (nel caso di IVA differente) a corrispondere all’Ateneo la differenza tra l’IVA (di percentuale inferiore al 22%) che verserà all’Erario sulla fattura emessa e l’IVA al 22% che porterà in detrazione sulla fattura ricevuta;
b) a produrre il proprio logo, nonché tutti i materiali e strumenti (file informatici) richiesti dall’Università per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria;
c) a sottoporre preventivamente all’esame dell’Università il materiale che sarà esposto o comunque messo a disposizione in occasione dell’evento, i cui costi e/o oneri saranno interamente a carico dello sponsor;
d) a possedere i requisiti di carattere generale di cui al X.Xxx n. 50/2016 s.m.i.;
e) ad attenersi e rispettare le indicazioni contenute nel “Regolamento per le sponsorizzazioni” dell’Università degli Studi di Padova e nel Codice Etico di Ateneo, dei quali dichiara di aver preso visione.
(solo in caso di sponsorizzazione tecnica/mista)
ART. 3-bis. - Aspetti legati alla sicurezza dei beni/servizi forniti e coperture assicurative.
Lo Sponsor assicura che tali beni/servizi/materiali/attrezzature sono conformi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza.
Lo Sponsor solleva l’Università di Padova da ogni responsabilità relativamente a danni, furti, incidenti, infortuni e/o perimento dei beni forniti per cause non imputabili all’Università stessa.
In ogni caso è dovuto da entrambe le parti il rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza.
Lo Sponsor dichiara, pertanto, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con un massimale pari ad €
a copertura “Responsabilità civile verso terzi” e “All Risks” rilasciate dalla Compagnia , numero polizze
e , con scadenza rispettivamente al e al , per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.
Resta inteso che l’esistenza di detta polizza non pregiudica l’esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.
ART. 4 - Obblighi dello Sponsee
In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee qualifica lo sponsor quale co-sponsor / sponsor / main sponsor e, conseguentemente, si impegna a dare allo Sponsor il conseguente ritorno di immagine e visibilità.
Lo Sponsee emetterà una fattura elettronica di importo pari ad Euro , oltre IVA al 22%, per l’attività di veicolazione pubblicitaria del proprio marchio.
ART. 5 - Valore della sponsorizzazione
Il corrispettivo del presente contratto viene, pertanto, di comune accordo concordato tra le parti nel complessivo importo di cui Euro , oltre IVA al 22%, a titolo di sponsorizzazione.
Eventuali tributi erariali e spese connessi alla pubblicazione del marchio dello Sponsor saranno a carico dello stesso. L’offerta dello Sponsor non potrà in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d’immagine per lo stesso Sponsor diversi da quelli da esso eventualmente preventivati.
ART. 6 - Durata
Il presente contratto è riferito allo svolgimento dell’iniziativa in premessa indicata ed esplica i propri effetti della sottoscrizione e fino al e comunque fino all'estinzione delle obbligazioni ivi contenute.
Eventuali rinnovi o proroghe del contratto, valutati dall’Ateneo, saranno concordati dalle parti e formalizzati per iscritto.
ART. 7 – Riservatezza
Lo Sponsor avrà l’obbligo di mantenere, in perpetuo, riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Lo Sponsor si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dallo Sponsor se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Lo Sponsor sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Ente.
ART. 8 – Risoluzione e Recesso
Il presente contratto può essere risolto, mediante e-mail PEC, per motivate ragioni, o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
- il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all’art. 3 (solo in caso di sponsorizzazione tecnica/mista) e 3-bis.
- ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine dell'Università o che produca, come effetto, il mancato perseguimento dei fini istituzionali cui l’Ateneo deve attenersi. In tal caso l'Università avrà diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- la violazione del diritto di riservatezza ad opera delle parti, dei rispettivi organi e membri;
- l’insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti;
- il venir meno dei requisiti di ordine generale di cui al X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i..
Il contratto si intenderà risolto anche qualora l’evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore, salvo l’obbligo da parte dello Sponsor, di corrispondere alla controparte il corrispettivo per l’attività posta in essere fino alla risoluzione del contratto.
Le parti potranno, altresì, recedere dal contratto, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante e-mail PEC anche qualora sia già stata avviata l’esecuzione. In tale ultimo caso, la parte recedente dovrà corrispondere alla controparte tutte le spese da questa già sostenute, oltre ad un indennizzo pari al 10% del corrispettivo pattuito.
ART. 9 - Responsabilità
La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.
Le parti si danno reciprocamente atto che nell’esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quant’altro interessi l’adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei rischi e con l’uso di mezzi propri.
Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell’esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l’immagine o per il nome dell’altra parte.
L’Università non sarà responsabile di eventuali ritardi, dovuti a causa a essa non imputabili, che potrebbero pregiudicare la sponsorizzazione stessa.
Le scelte organizzative legate all’evento, di cui in premessa, restano di esclusiva competenza dello Sponsee.
ART. 10 – Esclusiva
Le parti convengono che allo Sponsor è / non è riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare l'evento. Pertanto, l’Università si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell’ambito della stessa iniziativa, di cui in premessa, anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo Sponsor.
ART. 11 – Cessione del contratto
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
ART.12 – Validità delle clausole
Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l’oggetto del contratto. Le parti, inoltre, espressamente dichiarano che il presente contratto è frutto di negoziazione e pertanto non rientra nella disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
ART. 13 – Comunicazioni
Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le proprie sedi legali, così come sopra indicate. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della sede o della PEC.
ART. 14 -Trattamento dei dati personali
Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare in conformità alle norme oggi vigenti. Le parti di impegnano, altresì, al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti delle predette normative in vigore con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all’interessato.
ART. 15 - Controversie
Qualsiasi controversia inerente il presente contratto sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente per legge.
ART. 16 - Spese contrattuali
Le eventuali spese di bollo e tutte altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
Padova, data della registrazione
Università degli Studi di Padova
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005
Società/Associazione
firmato digitalmente