SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI PER OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA...
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI PER OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXXXXXX XXXXXXXXX E VIA SAN XXXXXXXXXX MEDIANTE REALIZZAZIONE DI BRETELLA VIARIA AL CONCENTRICO – PRIMO LOTTO – CODICE UNICO DI PROGETTO D21B22000680007
– CODICE IDENTIFICATIVO GARA 9332127AD0 --------------------------
------------------------------------------ TRA --------------------------------------------
Il Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX), codice fiscale e partita I.V.A. 01692900010, in persona del ,
----------------------------------------------- E -------------------------------------------
XXX, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al numero , REA di , P. I.V.A.
, in persona del , giusti poteri allo stesso conferiti con , (nel seguito, per brevità, anche “Professionista od Appaltatore”); -------------
di seguito, quando congiuntamente, le “Parti” -------------------------------------
----------------------------------- PREMESSO: ----------------------------------------
- che con lettera di invito inviata in data , il Comune di Villafranca
Xxxxxxxx ha indetto una procedura ai sensi della lettera a), del secondo
comma, dell’art. 36, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni e di cui alla lettera a), del secondo comma, dell’art. 1, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.09.2020, n. 120, per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria avente ad oggetto la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Via San Xxxxxxxxxx mediante realizzazione di bretella viaria al concentrico – primo lotto; ----------------------
- che l’importo totale posto a base di gara (calcolato in base al Decreto del Ministro della Giustizia del 17.06.2016) per i servizi di ingegneria oggetto dell’affidamento, inclusi spese e oneri accessori, era complessivamente pari a
€. 98.811,58 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come indicato nell’allegato F - determinazione dei corrispettivi;
- che il criterio di aggiudicazione era quello del xxxxxxx xxxxxxx, ai sensi del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- che nei termini previsti dalla lettera di invito sono state presentate numero
(in lettere) offerte;
- che ha partecipato alla gara risultandone aggiudicatario;
- che, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori
Pubblici n.
del
è stata approvata definitivamente
l’aggiudicazione in favore di , sulla base dell’offerta economica presentata;
- che il Comune di Villafranca Piemonte ha accertato, con esito positivo, il
possesso dei requisiti dichiarati da in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente contratto ed ha effettuato le opportune verifiche antimafia;
- che, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Lavori Pubblici n. del . . è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione in favore di ;
- che, ai sensi del quarto comma, dell’art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
è in possesso di apposita polizza assicurativa contro i rischi professionali; -----
- che ha presentato un’appendice alla polizza di responsabilità civile professionale di cui al precedente punto 9 contenente le condizioni di cui al paragrafo 22 della parte III della lettera di invito; ---------------------------
- che , ai fini della stipula del contratto, ha prestato, ai sensi del primo comma, dell’art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni una garanzia fideiussoria di importo pari ad € , rilasciata dalla compagnia con polizza numero
;
------------------------------- TUTTO CIÒ PREMESSO ---------------------------
----------------- SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ----------
Articolo 01 – Premesse, allegati e definizioni. ------------------------------------
01.1. Le premesse ed i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente spillati al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Villafranca Piemonte: a) lettera di invito e rispettivi allegati; b) offerta economica presentata da
in sede di gara; c) dichiarazioni a valenza
negoziale rese da a corredo dell’offerta; d) cauzione definitiva e polizza assicurativa professionale richieste dalla documentazione di gara. -----
01.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, senza pretese di esaustività: a) il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni ed i suoi atti di regolamentazione; b) gli artt. da 24 32, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni per la progettazione definitiva; c) gli artt. da 33 a 44, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integraizoni per la progettazione esecutiva. In caso di modifica, integrazione, novella od abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi.
01.3. Ai fini del presente contratto le parti convengono che i termini di cui all’elenco che segue dovranno intendersi nel significato così esposto: a) “Committente”: il Comune di Villafranca Piemonte; b) “Contratto”: il presente contratto comprensivo degli allegati; c) “Appaltatore” o “Professionista”: , convenzionalmente così qualificato con riguardo alle prestazioni oggetto del presente incarico includendo quanto specificato nella documentazione di gara con riferimento al “Gruppo di Lavoro Progettazione”; d) “Incarico”: le prestazioni affidate dal Comune di Villafranca Piemonte con il presente contratto; f) “progettazione definitiva”: gli articoli da 24 a 32, del Deceteo del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; g)
“progettazione esecutiva”: gli articoli da 33 a 43, del Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni; h) “Documentazione di gara”: la documentazione di gara elencata all’art. 1.1.a); i) “Offerta economica” l’offerta economica presentata dall’appaltatore in sede di gara; l) “Lavori”: i lavori di messa in sicurezza di Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Via San Xxxxxxxxxx mediante realizzazione di bretella viaria al concentrico – primo lotto, come descritto nella documentazione di gara; m) “Responsabile Unico del Procedimento”: il responsabile unico del procedimento nominato per la procedura di gara in oggetto.
Articolo 02 – Oggetto. -----------------------------------------------------------------
02.1. Progettazione definitiva ed esecutiva. ---------------------------------------
02.1.1. L’appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di progettazione oggetto dell’incarico con la dovuta diligenza ed in conformità alle regole d’arte, nei tempi e nei modi di cui alla documentazione di gara e alle offerta tecnica ed offerta economica, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti relative allo sviluppo dei vari livelli di progettazione, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico, in quanto applicabili. -------
02.1.2. Il progetto definitivo ed esecutivo dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e gli elaborati tecnici, grafici e descrittivi prodotti dovranno essere pienamente corrispondenti a quanto stabilito dalle menzionate norme, secondo quanto previsto dall’ottavo comma, dell’art. 23, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ai
contenuti minimi indicati nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207 e sue successive modifiche ed integrazioni per le parti ancora in vigore (quarto comma, dell’art. 216, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni).
02.1.3. Al fine della verifica progettuale ex art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, il professionista dovrà rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Comune di Villafranca Piemonte per le attività d’ispezione, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il responsabile unico del procedimento. Il professionista dovrà farsi carico di adeguare, a sua cura e spese, senza oneri per il Comune di Villafranca Piemonte, gli elaborati progettuali prodotti, in funzione delle eventuali osservazioni emerse in fase di verifica.
02.1.4. La redazione a cura del professionista e / o tecnici da esso incaricati, di qualsiasi elaborato grafico progettuale modificativo e / o semplicemente attuativo del progetto di contratto avrà valore meramente propositivo, indipendentemente del fatto che esso sia o meno previsto nel presente articolo e nel contratto.
Articolo 03 – Modalità di esecuzione dell’incarico. -----------------------------
03.1. Nell’esecuzione dell’incarico, l’appaltatore dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà oltre il caso del dolo e della colpa grave e dovrà svolgere le attività di propria competenza in modo tale da non comportare rallentamenti e / o ritardi dei lavori. ----------------------
03.2. L’appaltatore si impegna, altresì, a coordinare e adeguare l’espletamento delle attività di propria competenza alle esigenze o alle richieste del responsbaile unico del procedimento.
03.4. L’appaltatore ed il Comune di Villafranca Piemonte, per il tramite del responsabile unico del procedimento, si obbligano a comunicarsi reciprocamente evenienze, innovazioni, variazioni od emergenze che si verifichino nel corso della progettazione e che possano in qualche modo influire sulle prestazioni di cui al presente incarico. --------------------------------
Articolo 04 – Composizione del gruppo di lavoro. ------------------------------
04.1. L’appaltatore ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato: a) “Gruppo di lavoro per la progettazione definitiva ed esecutiva” ; coordinatore gruppo di progettazione ex quinto comma, dell’art. 24, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni: ; giovane professionista (in caso di raggruppamento temporaneo di professioni di cui all’art. 4, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n. 263): .
04.2. L’appaltatore si impegna a non modificare il gruppo di lavoro ed a non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e, comunque, a seguito di una procedura concordata con il Comune di Villafranca Piemonte e formalizzata per iscritto.
Articolo 05 – Durata dell’incarico. -------------------------------------------------
05.1. L’incarico di cui al presente contratto decorrerà a partire dalla
comunicazione di inizio attività da parte del responsabile unico del procedimento.
05.2. Progettazione definitiva: relativamente al servizio di progettazione definitiva la durata dell’incarico di progettazione è pari al termine di centoventi giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile unico del procedimento che disporrà l’inizio dell’attività di redazione. In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2. In caso di ritardo superiore a cinquanta giorni anche non consecutivi, il Comune di Villafranca Piemonte, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, come previsto dal successivo art. 11. Il computo del termine dell’incarico di progettazione è sospeso durante lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26, del Decreto Legsislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, previste dall’art. 7 del presente contratto. Eventuali ritardi, che siano non imputabili all’appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle suddette attività di verifica non potranno essere opposti all’appaltatore medesimo, né essere valutati ai fini dell’applicazione delle penali a carico di quest’ultimo. ----------------------------
05.3. Progettazione esecutiva: relativamente al servizio di progettazione esecutiva la durata dell’incarico di progettazione è pari al termine di sessanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta del responsabile unico del procedimento che disporrà l’inizio dell’attività di redazione. In caso di ritardo si applicano le penali di cui al successivo art. 6.2. In caso di ritardo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, il Comune di Villafranca Piemonte, salvo il diritto al risarcimento
dell’eventuale maggior danno, ha altresì facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, come previsto dal successivo art. 11. Il computo del termine dell’incarico di progettazione è sospeso durante lo svolgimento delle attività di verifica ex art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, previste dall’art. 7, del presente contratto. Eventuali ritardi, che siano non imputabili all’appaltatore, maturati in occasione dello svolgimento delle suddette attività di verifica non potranno essere opposti all’appaltatore medesimo, né essere valutati ai fini dell’applicazione delle penali a carico di quest’ultimo. ----------------------------
Articolo 06 – Penali. -------------------------------------------------------------------
06.1. Nel caso di inadempimento o ritardato adempimento delle attività di cui al presente contratto, il Comune di Villafranca Piemonte potrà applicare penali in danno dell’appaltatore, nella misura e con le specificazioni che seguono.
06.2. Penali relative alla progettazione definitiva ed esecutiva: il Comune di Villafranca Piemonte procederà - fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all’appaltatore - in caso di ritardato adempimento od inadempimento delle attività di cui al precedente art. 2.1, e mancato rispetto di termini indicati agli artt. 5.2 e 5.3, all’applicazione di una penale pari all’uno per mille del corrispettivo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo, da trattenersi in occasione del successivo pagamento. -----------------------------
06.2.1. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto nell’ipotesi prevista dagli artt. 5.2 e 5.3 e, inoltre, quando l’ammontare delle penali raggiunga il dieci per cento dell’importo del
corrispettivo complessivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di richiedere il maggior danno.
06.2.3. Il responsabile unico del procedimento provvederà a contestare a mezzo posta elettronica certificata l’inadempimento all’appaltatore ed ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata al Comune di Villafranca Piemonte entro dieci giorni naturali successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l’imputabilità dell’inadempimento all’appaltatore. ---------------------------------
06.2.4. Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all’appaltatore. --------------------------------------
Articolo 07 – Verifica della progettazione e consegna degli elaborati. ------
07.1. La documentazione della progettazione definitiva ed esecutiva viene sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016,
n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. ----------------------------------
07.2. L’attività di verifica viene sviluppata in progress e, pertanto, l’appaltatore sarà tenuto a rendersi disponibile a confronti periodici con i tecnici incaricati dal Comune di Villafranca Piemonte che svolgeranno tale compito, secondo le modalità che verranno stabilite anche in accordo con il responsabile unico del procedimento.
07.3. Il progetto definitivo ed esecutivo deve superare il controllo di cui sopra ai fini della sua approvazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte.
07.4. Il progetto definitivo ed esecutivo deve essere trasmesso in una copia cartacea debitamente sottoscritta ed una su supporto informatico (dvd), in formato modificabile (dwg) ed in pdf (scansione degli elaborati con firma autografa od in alternativa elabaorati firmati digitalmente). ----------------------
07.5. L’appaltatore, inoltre, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci del progetto richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda.
07.6. L’appaltatore, inoltre, su richiesta ed indicazioni del responsabole unico del procedimento, deve fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato microsoft power point ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dei lavori.
Articolo 08 – Corrispettivi e modalità di pagamento. --------------------------
08.1. Il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto, al netto del ribasso unico offerto del , per cento, ammonta complessivamente ad €.
. , (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi): ---------------------------------
08.1.a) per la progettazione definitiva è fissato il compenso netto pari ad €.
. , (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi); ---------------------------------
08.1.b) per la progettazione esecutiva è fissato il compenso netto pari ad €.
. , (oneri previdenziali ed I.V.A. esclusi). ---------------------------------
08.2. Le parti si danno reciprocamente atto che, fatto salvo quanto specificato ai successivi art. 08.4 e 08.5, il corrispettivo non sarà in ogni caso soggetto a variazioni.
08.3. L’appaltatore riconosce ed accetta che il corrispettivo di cui al precedente art. 08.1. è comprensivo di ogni spesa, trasferta, sopralluogo, prestazione di cantiere, materiale cartaceo e informatico e quant’altro necessario, anche se non espressamente indicato, per l’esecuzione dell’incarico.
08.4. L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di cui ai precedenti paragrafi
8.1, lettere a) e b) viene rideterminato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016 ma, comunque, nella misura massima di quanto stabilito a base d’asta per l’attività di progettazione - depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.
08.5. I pagamenti dei corrispettivi sono disposti a seguito di emissione di fattura, in formato elettronico, redatta secondo le norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo ricevimento di specifica comunicazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte e verranno liquidate solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva, assicurativa e fiscale dell’appaltatore.
08.6. In caso di inadempienza, contestata all’appaltatore tramite posta elettronica certificata, il Comune di Villafranca Piemonte può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
08.7. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di Legge, relativo alle prestazioni di progettazione definitiva, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento:
I. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art.
08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente al raggiungimento del quarantesimo giorno dall’avvio della progettazione definitiva e comunque solo dopo autorizzazione del responsabile unico del procedimento ad emettere fattura.
II. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art.
08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente alla consegna al Comune di Villafranca Piemonte medesimo del progetto definitivo verificato di cui all’art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
III. pagamento del saldo pari al venti per cento del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 08.4., entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte ad avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte.
08.8. L’ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di Legge, relativo alle prestazioni di progettazione esecutiva, sarà corrisposto, con le seguenti modalità di pagamento:
I. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art.
08.1.b), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte successivamente al raggiungimento del quindicesimo giorno dall’avvio della progettazione esecutiva e comunque solo dopo autorizzazione del responsabile del procedimento ad emettere fattura;
II. pagamento in acconto del quaranta per cento del corrispettivo di cui all’art.
08.1.a), come depurato dello sconto offerto in sede di gara, entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al
Comune di Villafranca Piemonte successivamente alla consegna al Comune di Villafranca Piemonte medesimo del progetto esecutivo verificato di cui all’art. 26, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni;
III. pagamento del saldo pari al venti per cento del corrispettivo, ricalcolato ai sensi dell’art. 08.4., entro trenta giorni dall’avvenuta presentazione di regolare fattura, che potrà essere inviata al Comune di Villafranca Piemonte ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte.
08.9. Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, al Comune di Villafranca Piemonte, con sede in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX). Il Comune di Villafranca Piemonte è soggetto agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dei commi da 209 a 214, dell’art. 1, della Legge 24.12.2007, n. 244 ed il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UF34QP. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente contratto, il codice unitario di progetto e il codice identificativo di gara. -------
08.10. Il Comune di Villafranca Piemonte non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica. --------------
08.11. In base al diciottesimo comma, dell’art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, è stabilita l’anticipazione del prezzo pari al venti per cento, da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori della
prestazione. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione e rilasciata dai soggetti di cui al citato diciottesimo comma, dell’art. 35, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni, con sottoscrizione del fideiussore legalizzata da notaio. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte del Comune di Villafranca Piemonte. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, oltre interessi legali, se l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non procede secondo i tempi sopra indicati, per ritardo a lui imputabile.
08.12. In caso di raggruppamento temporaneo le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento temporaneo, verranno emesse ed inviate in formato elettronico al Comune di Villafranca Piemonte ed il capogruppo del raggruppamento provvederà a verificare ed a trasmettere un riepilogo con numero e data delle fatture elettroniche emesse da ciascun componente del raggruppamento. Il pagamento avverrà tramite separato bonifico a favore di ciascun membro del raggruppamento. È, infatti, vietato ogni pagamento spettante ai membri del raggruppamento a favore del capogruppo. --------------
08.13. Le parti riconoscono sin d’ora che, qualora sia necessario procedere alla liquidazione o vidimazione della parcella da parte dell’ordine professionale competente, l’ordine professionale da interpellare è quello che
ha sede nella Città Metropolitana di Torino. ----------------------------------------
Articolo 09 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. -------
09.1. L’appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni.
09.2. Il Comune di Villafranca Piemonte, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all’appaltatore a mezzo di conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) come da dichiarazione rilasciata dall’appaltatore.
09.3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 bis, dell’art. 3, della Legge 13.08.2010, n. 136 e sue successive modifiche ed integrazioni, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dal Comune di Villafranca Piemonte, ai sensi dell’art. 1456, del Codice Civile, in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione, da parte dell’appaltatore, agli obblighi di tracciabilità previsti dalla sopracitata Legge. In tale ipotesi, il Comune di Villafranca Piemonte provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle autorità competenti.
09.4. L’appaltatore si obbliga ad adeguarsi ad eventuali future variazioni delle disposizioni di Xxxxx o regolamentari in tema di tracciabilità od alle indicazioni operative emanate dai competenti organi (Ministeri, Autorità Nazionale Anticorruzione, ecc.).
Articolo 10 – Cauzione. ---------------------------------------------------------------
10.1. Fa parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni a garanzia del
mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l’appaltatore ha costituito mediante la garanzia fideiussoria n.
rilasciata da per l’importo di
€. .
10.2. La garanzia sarà progressivamente svincolata a sensi di quanto previsto dallo stesso art. 103, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del venti per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Comune di Villafranca Piemonte; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. -----------------------------------------------
10.3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune di Villafranca Piemonte.
10.4. Senza alcun pregiudizio alla piena responsabilità dell’appaltatore in ordine agli obblighi dallo stesso assunti, questi ha consegnato al Comune di Villafranca Piemonte documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa come previsto dalla lettera di invito. -----------------------------------
Articolo 11 – recesso e risoluzione. -------------------------------------------------
11.1. Il Comune di Villafranca Piemonte potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l’obbligo di corrispondere all’appaltatore esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione dell’incarico, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento.
11.2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456, del Codice Civile, il Comune di Villafranca Piemonte avrà diritto di risolvere il presente contratto, previo invio a mezzo di posta elettronica certificata di comunicazione con la quale intende avvalersi della presente clausola, al verificarsi di uno dei seguenti casi: a) qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legilsativo 06.09.2011, n. 159 e sue successive modifiche ed integrazioni ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per reati di cui al primo comma, dell’art. 80, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) in caso di violazione degli obblighi assunti dall’appaltatore in virtù del presente contratto; c) nel caso di ritardo nell’incarico di progettazione definitiva od esecutiva superiore ai giorni, anche non consecutivi, indicati ai precedenti punti 5.2 o 5.3; d) nei casi di cui agli artt. 2.1.3, 6.2.2, 9.3, 11.3, 15.4, del presente contratto; e) nel caso in cui emergano, in sede di comunicazione od informativa antimafia di cui al Decreto Legislativo 06.09.2011, n. 159 elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
11.3. Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1662, del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ----------------------------
11.4. In ogni ipotesi in cui venga meno, per qualsiasi ragione, l’efficacia del contratto, l’appaltatore si impegna a trasferire tempestivamente al Comune di Villafranca Piemonte tutta la documentazione elaborata in adempimento alle obbligazioni di cui al contratto e quella in corso di elaborazione alla data di
cessazione del rapporto. L’appaltatore si impegna, altresì, a garantire la massima collaborazione con il nuovo eventuale professionista incaricato per permettergli la continuazione dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
11.5. Resta inteso tra le parti che, a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’incarico, il presente contratto potrà essere risolto a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi dal Comune di Villafranca Piemonte all’appaltatore. In tal caso, quest’ultimo nulla potrà pretendere dal Comune di Villafranca Piemonte a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della posta elettronica certificata. ------
Articolo 12 – subappalto. -------------------------------------------------------------
(in caso di dichiarazione resa in sede di offerta in merito all’intenzione di subappaltare).
12.1. L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni consentite ai sensi dell’ottavo comma, dell’art. 31, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni
(qualora l’Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto). ------
12.3. Non è ammesso il subappalto.
Articolo 13 – cessione del contratto e cessione dei crediti. ---------------------
13.1. È vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
13.2. È ammessa la cessione dei crediti, e ivi si richiama integralmente quanto stabilito dal tredicesimo comma, dell’art. 106, del Decreto Legislativo
18.04.2016, n. 50 e sue successive modifiche ed integrazioni. -------------------
13.3. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute e, comunque, deve essere notificato nei modi di Legge ed accettato dal Comune di Villafranca Piemonte.
Articolo 14 – proprietà delle risultanze dell’incarico. --------------------------
14.1. I diritti di proprietà e / o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dall’appaltatore nell’ambito od in occasione dell’esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del Comune di Villafranca Piemonte che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. ------------------------------------------
Articolo 15 – Impegno di riservatezza. --------------------------------------------
15.1. L’appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi del Comune di Villafranca Piemonte, che vengano messi a sua disposizione o di cui l’appaltatore venga comunque conoscenza durante l’esecuzione del contratto.
15.2. L’obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l’appaltatore per tutta la durata del contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’appaltatore sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. -----------------------------------
15.3. L’appaltatore è responsabile nei confronti del Comune di Villafranca Piemonte dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui ai commi
15.1 e 15.2 del presente articolo.
15.4. In caso di inosservanza dell’obbligo di riservatezza, il Comune di Villafranca Piemonte ha facoltà di risolvere il contratto e l’appaltatore è tenuto a risarcire il Comune di Villafranca Piemonte medesimo di tutti i danni che ad esso dovessero derivare.
Articolo 16 – Elezione di domicilio. ------------------------------------------------
16.1. Le parti eleggono domicilio: - Comune di Villafranca Piemonte, presso la propria sede, in Xxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (XX), posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx;
- l’appaltatore presso la propria sede, in , posta elettronica certificata .
Articolo 17 – Spese contrattuali. ----------------------------------------------------
17.1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del contratto stesso, senza diritto alla rivalsa. Restano, altresì, a carico esclusivo dell’appaltatore le tasse, imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del presente incarico. ---------
Articolo 18 – Privacy. -----------------------------------------------------------------
18.1. Il trattamento dei dati personali raccolti dal Comune di Villafranca Piemonte viene effettuato unicamente con finalità correlate alla gestione del presente rapporto contrattuale nonché per ottemperare ad obblighi di Legge,
come previsto dalle lettere b) e c), del paragrafo 1, dell’art. 6, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Eurorpeo e del Consiglio del 27.04.2016. I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui il Comune di Villafranca Piemonte si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di Legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e qualora non vengano conferiti non sarà possibile procedere all’instaurazione del rapporto contrattuale di che trattasi. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di Legge correlati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento medesimo. L’interessato ha altresì diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano salvo quanto previsto dall’art. 21, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Eurorpeo e del Consiglio del 27.04.2016 e di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui ai paragrafi 1 e 4, dell’art. 22, del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati di cui al regolamento dell’Unione Europea 2016/679 del Parlamento Eurorpeo e del Consiglio del 27.04.2016. Il titolare del trattamento è il Comune di Villafranca Piemonte, nella persona del legale rappresentante, che potrà essere contattato ai seguenti
riferimenti: telefono: 0000000000, e mail: xxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. Il responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Villafranca Piemonte è contattabile all’indirizzo email: xxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx oppure xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. --------------------------------
Articolo 19 – Varie. --------------------------------------------------------------------
19.1. Il presente contratto è disciplinato dalla Legge italiana. --------------------
19.2. L’interpretazione delle disposizioni del presente contratto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile sull’interpretazione del contratto.
19.3. Per ogni controversia concernente il presente contratto o, comunque, connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Torino.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005,
n. 82 e norme collegate.
Il Comune di Villafranca Piemonte
L’appaltatore
Ai sensi e per gli effetti ex artt. 1341 e 1342, del Codice Civile, l’appaltatore dichiara espressamente di aver letto e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che precedono ed in particolare: Art. 05 – Durata dell’incarico; Art.
06 – Penali; Art. 08 – Corrispettivi e modalità di pagamento; Art. 09 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 10 – Cauzione e assicurazioni; Art. 11 – Recesso e risoluzione; Art. 13 – Cessione del contratto e cessione dei crediti; Art. 19 – Varie. ------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto Legislativo 07.03.2005,
n. 82 e norme collegate.
L’appaltatore