TRA
SCHEMA DI CONVENZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.
L'anno 2013 il giorno………..........…….del mese di ...………………. in ,
TRA
Il Comune di Cinisello Balsamo (cod. fisc. 01971350150), in seguito denominato Comune, nella persona del Capo Area dei Servizi Interni e Trasversali Dottor ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, nato a Pieve ▇. ▇▇▇▇▇▇▇ (CR) il 5 marzo 1954, autorizzato a firmare ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni (s.m.i.) per conto e nell’interesse dell'Amministrazione che rappresenta,
E
il Centro di Assistenza Fiscale ……………………….., p.iva……………..…..iscrizione all’albo n°…………………… con sede in …………… – CAP …….. – Via …………………….. n……, in seguito denominato semplicemente CAF, (eventualmente: rappresentata dalla società di servizio………………………………… con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante )
PREMESSO
CHE la legge n. 448 del 23/12/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati “Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” disciplinati rispettivamente dagli artt. 65 e 66 della stessa legge.
CHE il Decreto Leg. vo n° 109 del 31 marzo 1998, integrato dal Decreto Leg. vo n° 130 del 3 maggio 2000 e dal D.p.c.m. n. 242 del 4 aprile 2001, ha definito i nuovi criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
CHE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998 n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
CHE il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico, stabilendo ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
CHE Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
CHE l’art. 3, comma 9, del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, stabilisce che, le famiglie aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas). Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono presentare, al comune di residenza, apposita istanza secondo le modalità stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
CHE è stato attivato a cura dell’ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche, denominato SGAte, attraverso il quale il Comune, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle Aziende erogatrici le richieste di beneficio;
CHE il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell’assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall’attestazione INPS relativa all’ISEE o, in mancanza di quest’ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all’INPS e consegnare al richiedente l’attestazione INPS che certifica l’ISEE; trasmettere all’INPS l’elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento, intende affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
CHE ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
CHE i ▇▇▇▇▇▇, ai sensi dell’art. 3 comma secondo d.p.c.m. 18 maggio 2001 e dell’art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’art. 32 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
CHE l’INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell’INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all’utente dell’attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell’ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
CHE, in base all’art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
CHE il Comune, che eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare apposita domanda correlata dell’attestazione ISEE, intende affidare a terzi anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1.
Oggetto della Convenzione
1. Il Comune, in ottemperanza dell’art. 4 comma 4 del Decreto Leg. vo 109/98 modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e come previsto dell’art. 3 comma 2 del D.p.c.m. 18 maggio 2001, affida al CAF firmatario della presente Convenzione, l’attività di assistenza per i richiedenti prestazioni sociali agevolate tra cui anche quelle relative agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 ed a tutte le pratiche relative al servizio bonus tariffa sociale, oltre quelle relative a servizi forniti dal Comune in base ad appositi Regolamenti.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 1 e art. 3 comma 2 del Decreto Leg. vo 109/98 come modificato dal D.Lgs n. 130/2000, utilizzerà per la concessione ed erogazione di prestazioni sociali agevolate ai sensi degli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori ed assegno di maternità), le modalità di raccolta informazioni sulla base di quanto indicato nell’art. 4 del D.Lgs n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.
Articolo 2.
Obblighi del CAF
1. IL CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
A) servizio ISEE
a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) ai fini del calcolo dell’ISE e dell’ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
b) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
c) Trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell’INPS;
d) ▇▇▇▇▇▇▇▇ all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE;
e) Archiviazione automatica dei dati, in forma cartacea ed elettronico , a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione. Il flusso elettronico deve essere concordato nei contenuti e nel tracciato con i tecnici comunali del settore Informatico e del Settore Entrate.
B) servizio bonus tariffa sociale (Bonus Energia e Bonus Gas)
a) Assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l’accesso alla compensazione;
b) Verifica della correttezza formale dei dati forniti dai cittadini, quali il codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall’’Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line, i codici di utenza elettrica ed i codici PDR che identificano la fornitura del gas naturale, nonché la congruenza dei dati ISEE del richiedente con i limiti previsti per l’accesso alle agevolazioni;
c) Rilascio all’utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l’avvenuta presentazione della domanda;
d) Trasmissione alla piattaforma SGAte (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) dei dati secondo le modalità definite.
e) Conservazione dei dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio economico in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni a partire dalla data di trasmissione a SGAte, a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione, al fine di consentire le eventuali verifiche. Il flusso elettronico deve essere concordato nei contenuti e nel tracciato con i tecnici comunali del settore Informatico e del Settore Entrate.
f) Conservazione dei dati acquisiti per l’istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGAte, a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione, al fine di consentire le eventuali verifiche.
g) Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGAte per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.
C) servizio prestazioni sociali agevolate “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” ed “Assegno di maternità”
a) Assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell’“Assegno per il nucleo familiare” e “Assegno di maternità” i cui articoli in oggetto sono rispettivamente il n° 65 e n° 66 della legge 448 del 23/12/1998, e successive modifiche ed integrazioni.
b) La verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE.
c) La consegna al Comune dell’elenco dei richiedenti gli assegni di maternità e per il nucleo per l’autorizzazione alla concessione degli stessi.
d) La trasmissione telematica all’INPS, sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle domande alle quali il Comune ha concesso l’assegno.
e) Archiviazione automatica dei dati, in forma cartacea ed elettronica, a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione. Il flusso elettronico deve essere concordato nei contenuti e nel tracciato con i tecnici comunali del settore Informatico e del Settore Entrate.
f) Predisposizione dell’istruttoria completa e cura della comunicazione con l’utenza relativamente alla concessione della prestazione, anche attraverso invio di comunicazioni scritte.
D) assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste per fruire di altri servizi sociali agevolati forniti dal Comune
a) L’accoglienza dei richiedenti altre prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le informazioni necessarie.
b) Informativa all’utenza rispetto ai regolamenti comunali vigenti e relative richieste di istanza presentabili.
c) La verifica dell’attestazione INPS relativa al calcolo dell’indicatore della situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all’INPS rilasciando al soggetto l’attestazione INPS relativa all’ISE e ISEE.
d) Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione. Qualora invece, secondo quanto previsto dai vigenti Regolamenti comunali, venisse richiesto l’aggiornamento della certificazione ISEE, il CAF elaborerà una nuova dichiarazione.
e) Rilascio all’utente di copia dell’attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE.
f) La consegna al Comune delle richieste raccolte e della documentazione correlata.
g) Archiviazione automatica dei dati, in forma cartacea ed elettronica, a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione. Il flusso elettronico deve essere concordato nei contenuti e nel tracciato con i tecnici comunali del settore Informatico e del Settore Entrate.
2. IL CAF, per tutte le mansioni delegate della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività in nome e per conto del Comune:
Supporto ed assistenza “con personale altamente professionale” al cittadino per la compilazione della suddetta modulistica e consistente in :
a. Stampa, in duplice copia, della dichiarazione sostitutiva di ciascun richiedente previa protocollazione, dell’attestazione che contiene l’impegno scritto a trasmettere alla banca dati INPS, entro massimo 10 giorni, tutti i dati in essa riportati.
b. Rilascio al cittadino, in originale e copia, di tutta la dichiarazione comprensiva dell’attestazione protocollata; l’utente dovrà poi allegare tale documentazione, anche in copia conforme, alla domanda di richiesta al Comune del contributo sociale.
c. Acquisizione agli atti, sia in formato cartaceo, che elettronico, della dichiarazione sostitutiva unica completa dell’attestazione protocollata e con data di rilascio.
d. Trasmissione, entro massimo 10 giorni dal rilascio all’utente, dell’attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e di tutti i dati in essa contenuti al sistema informativo INPS, secondo la procedura prevista dall’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000.
e. Compilazione, secondo le modalità previste dal d.p.c.m. 18 maggio 2001, dell’ attestazione della situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell’ISE e dell’ISEE. La validità di tale attestazione da parte del Caf resta vincolata, come da convenzione stipulata con l’INPS, alla conferma dell’esattezza dei dati in essa contenuti da parte della banca dati dell’INPS, che, alla trasmissione delle dichiarazioni sostitutive uniche, è tenuto a rilasciare ricevuta di correttezza dei dati e del calcolo ISE e ISEE con i medesimi determinati.
3. Il CAF è obbligato, in ogni caso, a:
a) Comunicare al Comune in modo sistematico le richieste presentate in relazione a:
- servizio prestazioni sociali agevolate “Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori” ed “Assegno di maternità”
- servizio bonus tariffa sociale
b) Informare immediatamente l’Ente erogatore (tra cui il Comune) e l’utente dell’eventuale inesattezza di dati contenuti nella certificazione e di sostituire immediatamente la stessa con altra di validità certa ed immediata.
c) Gestire gli aggiornamenti derivanti da variazioni sulla composizione del nucleo familiare dei richiedenti assegno, ai sensi della Legge 448/98, ovvero della loro situazione economica, attraverso la modifica della dichiarazione sostitutiva unica e relativa certificazione e susseguente trasmissione al Comune.
d) Rappresentare ai cittadini che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare e che, in ogni caso, gli enti erogatori eseguono verifiche presso l’Amministrazione Finanziaria, richiamando, altresì, l’attenzione dei cittadini sulle responsabilità civili e penali nelle quali incorrerebbero in caso di dichiarazioni mendaci;
e) Si impegna, altresì, qualora il Comune, per agevolare i cittadini, richieda la presenza di personale del CAF, adeguatamente formato, a fornirlo presso la sede comunale prescelta dall’Amministrazione comunale nei giorni e negli orari da essa stabilititi.
1. Il Comune si impegna a:
Articolo 3.
Obblighi del Comune
a) Curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso alle prestazioni oggetto del presente accordo e sulle sedi operative del/dei CAF, aggiornando l’elenco sulla base di eventuali successive comunicazioni ricevute dal Centro stesso;
b) Informare preventivamente il CAF in relazione ad ogni eventuale variazione dei Regolamenti Comunali per l’individuazione della situazione economica per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate al fine di valutarne congiuntamente l’attuabilità operativa;
c) Fornire al CAF le delibere di Giunta ed i relativi Regolamenti allo scopo di consentire la puntuale applicazione delle medesime correlate alle certificazioni ISEE.
d) Adottare i successivi provvedimenti per la concessione ed il diniego degli assegni, nonché per la revoca dei benefici indebitamente erogati.
e) Ricevere dai cittadini gli eventuali ricorsi avverso il provvedimento con il quale il Comune respinge o revoca gli assegni.
Articolo 4.
Strumentazione informatica e trasmissione dati
1. Il CAF ha l’onere di predisporre un archivio informatico che consenta lo svolgimento delle funzioni delegate con la presente convenzione.
2. Il CAF dovrà utilizzare la procedura informatica secondo la normativa vigente.
3. La trasmissione al Comune della documentazione relativa alla procedura potrà avvenire per via telematica e/o supporto magnetico.
4. Il CAF dovrà mettere a disposizione del Comune per tutta la durata della Convenzione un accesso sicuro alla propria rete per la consultazione dell’Anagrafe dell’ISEE.
5. IL Comune dovrà mettere a disposizione del CAF per tutta la durata della Convenzione un accesso sicuro alla propria rete per la consultazione dell’Anagrafe comunale.
Articolo 5.
Dati organizzativi ed identificativi del CAF
1. Il CAF deve fornire al Comune all’atto della stipula del presente accordo e successivamente, in caso di intervenute modificazioni:
a) Indicazione del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune.
b) Indicazione delle eventuali Società convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività.
c) Estremi fiscali e codice IBAN per la riscossione dei compensi da parte del Comune.
d) Elenco delle sedi CAF, con indicazioni di indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico.
e) Esporre copia della presente convenzione nelle proprie sedi destinate allo svolgimento dell’attività.
Articolo 6.
Condizioni economiche
1. Fermo restando la gratuità delle prestazioni relative a quanto previsto all’art. 2 lett. A), poiché rientranti nella Convenzione con l’INPS, il Comune riconosce per ogni pratica elaborata e trasmessa:
a) Per le prestazioni di cui all’art. 2 lett. B), assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste di prestazioni regolate da convenzioni regionali o nazionali in cui è richiesta l’ISE/ISEE: :
- Bonus Gas € oltre I.V.A. ad aliquota ordinaria
- Bonus Energia € oltre I.V.A. ad aliquota ordinaria
b) Per le prestazioni di cui all’art. 2 lett. C), assistenza nella compilazione e raccolta delle richieste d’ assegni di maternità e nucleo familiare con tre figli minori sulla base dell’ISEE nazionale:
€ oltre I.V.A. ad aliquota ordinaria;
c) Per le prestazioni di cui all’art. 2 lett. D), assistenza nella compilazione domande ISEE integrato da parametri aggiuntivi scelti dall’Ente:
€ oltre I.V.A. ad aliquota ordinaria
2. La fatturazione sarà effettuata a cadenza bimestrale e comunque le fatture saranno emesse dal CAF a seguito della trasmissione delle domande al Comune o ad altro Ente definito dallo stesso o dalla legge. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento fattura.
Articolo 7.
Durata della Convenzione
1. La presente convenzione di durata biennale, in via sperimentale, decorre dal momento della sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa adozione di provvedimento espresso.
2. E’ fatta salva la facoltà di disdetta anticipata di uno dei due contraenti a mezzo R/R o posta certificata (PEC) entro tre mesi dalla scadenza.
Articolo 8.
Verifiche delle attività
1. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF mediante propri funzionari preventivamente designati e comunicati.
2. Il CAF elaborerà e somministrerà agli utenti un’indagine di Customer Satisfaction, i cui risultati saranno comunicati al Comune alla fine di ogni semestre.
Articolo 9.
Responsabilità e trattamento dei dati personali dell’utente.
1. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
2. Al momento in cui acquisisce le dichiarazioni sottoscritte, il CAF dovrà rendere noto agli interessati che la dichiarazione ed i dati documentali potranno essere trasmessi al Comune, alla Regione ed eventualmente ad altri Enti, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 196/2003 e dalla presente Convenzione.
3. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.
Articolo 10.
Responsabilità e copertura dei danni
1. Il CAF, attraverso apposita polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura, si fa carico dei danni provocati da errori materiali ed inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.
Articolo 11.
Gratuità del servizio per il cittadino
1. Il CAF non potrà richiedere in alcun caso ulteriori compensi ai cittadini per l’espletamento dei servizi oggetto della presente convenzione, pena la risoluzione immediata della convenzione.
Articolo 12.
Rescissione della convenzione
1. Il Comune si riserva di recedere dalla convenzione nel caso siano accertate, previo contraddittorio, gravi inadempienze del CAF, rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.
2. Il presente provvedimento decadrà automaticamente in caso di revoca, rescissione o cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF sopra citato e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.
Articolo 13. Controversie
II foro competente per le eventuali controversie sarà quello di Monza .
Articolo 14.
Adempimenti fiscali
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 131/1986
▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto
per il Comune per il CAF
