STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALISEI GOLF & COUNTRY CLUB PIETRASANTA
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ALISEI GOLF & COUNTRY CLUB PIETRASANTA
Art. 1 Denominazione
1. Fra i signori Andrea Andreozzi, Anne Cochard, Luciano Lombardi, Renzo Monselesan, Marcello Raimondi, Paolo Vannucci, Giovanni Boccardo, Lido Vivarelli è costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Alisei Golf & Country Club Pietrasanta”.
2. L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.
Art. 2 Scopo
1. Scopo dell'Associazione è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf.
2. In particolare, ed a mero titolo esemplificativo l'Associazione provvederà:
a. all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf;
b. al coordinamento delle attività degli associati, che interessino comunque lo svolgimento di ogni attività inerente al gioco del golf;
c. a fornire agli associati un’adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti;
d. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture site in via Spirito Santo n°30 Loc. La Sparta 55049 Pietrasanta (LU) nonché delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate, di cui ha la disponibilità in via continuativa ed esclusiva;
e. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf;
f. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
g. ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
h. a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo, nonché il principio di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive;
i. ad osservare il principio della gratuità delle cariche sociali;
l. al pagamento delle quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale.
3. L'Associazione potrà altresì:
a. aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria ;
b. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione innanzi specificato.
4. In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.
Art. 3
Lo Statuto dell’Associazione, inoltre, deve garantire il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., e del CONI.
Art. 4 Durata e natura
L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è apolitica.
Art. 5 Sede
L'Associazione ha sede in via Spirito Santo n°30 Loc. La Sparta 55049 Pietrasanta (LU)
Il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda d’iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte.
Art. 6 Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a. dalle quote una tantum degli Associati fondatori;
b. dalla quota annuale di iscrizione;
c. da eventuali contributi ed erogazioni da parte degli Associati e di terzi;
d. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento di attività sportive.
Art. 7 Patrimonio
II patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l'Associazione stessa è e diverrà proprietaria.
Art. 8 Divieti
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9 Categorie
1. Condizione indispensabile per essere Associato dell’Associazione, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, è un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. L’Associazione deve provvedere al tesseramento di tutti i propri soci presso la F.I.G., secondo le norme regolamentari federali.
3. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:
a. Associati Fondatori;
b. Associati Onorari;
c. Associati Ordinari;
d. Associati Juniores;
a. Associati Fondatori sono coloro che, ammessi a far parte dell’Associazione, versano una quota una tantum di Euro 100,00 (cento) al fondo dell’associazione sportiva.
Tale quota sarà restituita in caso di recesso del socio, salvo il disposto di norme inderogabili;
b. Associati Onorari sono coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;
c. Associati Ordinari sono coloro che, compiuti i 18 (diciotto) anni, sono ammessi a far parte dell'Associazione;
d. Associati Juniores sono coloro che, ammessi a far parte dell'Associazione, non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni d’età.
4. L’iscrizione a ciascuna categoria comporta per l'Associato l’onere di pagamento annuale della relativa quota d’iscrizione.
5. Ogni categoria di Associati è divisa in sottocategorie, che sono:
- Giocatore: sono coloro che possono usufruire di tutte le attrezzature del circolo senza alcun vincolo;
- Frequentatore: sono coloro che non giocano a golf, ma sono ammessi a fruire di tutte le altre attrezzature sportive del circolo senza altri vincoli.
6. Il Consiglio Direttivo, ha la facoltà di costituirne di nuove, qualora le circostanze lo rendessero necessario.
7. Il numero degli Associati delle varie categorie e sottocategorie può essere limitato dal Consiglio Direttivo.
Art. 10 Nuovi Associati
1. Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
2. Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Le domande sono affisse in bacheca per la durata di dieci giorni, affinché ciascun Associato ne sia edotto e possa fare le sue eventuali osservazioni, dopo di che esse passano all'esame del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni degli Associati, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all’Associazione, quali precedenti penali, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.
5. Entro e non oltre 20 (venti) giorni dopo la scadenza del decimo giorno successivo all’affissione in bacheca delle domande, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto all’aspirante Associato l’ammissione all’Associazione, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità; ovvero la mancata ammissione all’Associazione qualora, invece, emergano cause di inammissibilità all’Associazione, con obbligo di motivazione.
6. Gli Associati appartenenti alla categoria “Juniores” nell’anno di esercizio durante il quale compiono il 18° (diciottesimo) anno di età divengono Associati Ordinari.
Art. 11 Diritti e doveri degli Associati
1. Le norme interne dell’Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.
2. Gli Associati hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di voto nelle Assemblee; il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione; il dovere di contribuire mediante il pagamento della quota annuale alle spese d’esercizio; il dovere di contribuire al pagamento del passivo "pro quota" in caso di scioglimento dell'Associazione; il dovere di rispettare l’eventuale Regolamento interno.
3. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
Art. 12 Quote annuali di iscrizione all’Associazione
1. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale d’iscrizione all’Associazione, il cui ammontare, in funzione della categoria di appartenenza dell'Associato, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Dette quote devono essere versate presso la sede dell’Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d’ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo.
Art. 13 Recesso e cancellazione dell'Associato
1. L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
2. Tutti gli Associati assumono, all'atto della loro ammissione, impegno a tempo indeterminato di far parte dell'Associazione.
3. Gli Associati hanno diritto di recesso, da esercitarsi mediante lettera raccomandata diretta all'Associazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno.
4. Il recesso ha efficacia per l'anno successivo.
5. La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:
a. per recesso dell'Associato;
b. per decesso dell'Associato;
c. per delibera d'espulsione delle Commissioni Disciplinari, per accertati motivi d’incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
d. per ritardato pagamento, di almeno tre mesi, della quota di iscrizione annuale;
e. per mancato tesseramento presso la Federazione Italiana Golf.
6. E’ sancito il divieto di far parte dell’ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.
7. Per tutti gli Associati, fatta eccezione per gli Associati Fondatori ed Onorari, il mancato pagamento della quota d’iscrizione annuale comporta il venir meno della qualifica di Associato e pertanto il ripristino della sua iscrizione all’Associazione è subordinata alla presentazione di una nuova domanda di ammissione al Consiglio Direttivo in conformità a quanto previsto dal precedente art. 10.
8. Per gli Associati Fondatori è, invece, fermo l'obbligo di comunicazione entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno dell'eventuale esercizio del diritto di recesso loro spettante, il mancato pagamento delle quote annuali comporta la sospensione del diritto a giocare sul campo e dell'esercizio degli altri diritti sociali per l’anno in corso, senza la necessità di dover presentare una nuova domanda d’ammissione al Consiglio Direttivo per l’eventuale riammissione l’anno successivo.
Art. 14 Ospiti
1. Gli Associati possono ospitare nel Circolo i loro parenti od amici, secondo le norme stabilite dal Regolamento, in relazione anche alla capienza ed alla disponibilità dei locali e dei servizi.
2. Il Consiglio Direttivo determina le norme in base alle quali persone diverse dagli Associati possono accedere al Circolo.
Art. 15 Organi dell'Associazione
1. Gli organi dell'Associazione sono:
a. l'assemblea degli Associati;
b. il Presidente;
c. il Consiglio Direttivo;
d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
e. la Commissione Sportiva;
f. le Commissioni Disciplinari di 1^ e 2^ Istanza.
2. Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito, salvo le eventuali indennità consentite dall’art. 7.5.2. dei Principi fondamentali del CONI ed. 2009 e successive modifiche
Art. 16 Requisiti
1. Possono ricoprire cariche dell'Associazione gli Associati in possesso dei seguenti requisiti:
- aver compiuto la maggiore età;
- non avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- avere un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l’Associazione.
2. Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
Art. 17 Assemblea degli Associati
1. L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione. In particolare:
a. proclama il risultato delle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni Disciplinari di 1^ e 2^ istanza;
b. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;
c. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo a finalità sportive come previsto dai successivi artt. 21 e 40;
d. proclama il risultato delle elezioni del Rappresentante degli atleti dilettanti del Circolo, che dura in carica quattro anni;
e. delibera su ogni altra questione e problema che siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di quanto relativo a materie riservate dal presente Statuto agli altri organi dell'Associazione.
Art. 18 Convocazione dell’assemblea degli Associati
1. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e l’eventuale ratifica del risultati delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà più
uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un terzo degli Associati, ovvero su richiesta scritta e motivata di tanti Associati Fondatori che rappresentino almeno un terzo degli iscritti a questa categoria.
2. L’assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione con avviso da affiggere sulla bacheca dell'associazione presso gli impianti sportivi almeno 20 (venti) giorni prima della riunione, oppure in alternativa da spedirsi a mezzo posta ordinaria, o telefax o posta elettronica a tutti gli Associati aventi diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; l’avviso deve riportare l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
Art. 19 Partecipazione all’assemblea degli Associati.
1. Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, in regola con il versamento della quota annuale.
2. E', viceversa, preclusa la partecipazione a chiunque sia stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.
3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
4. Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell’Associazione, non più di altri due Associati e può, quindi, votare in loro vece.
5. A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.
Art. 20 Svolgimento dell’assemblea degli Associati
1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall’assemblea stessa.
2. Il Presidente nomina un Segretario, anche non Associato. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario.
3. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest'ultima modalità deve essere adottata, inoltre, se richiesta da un quarto dei presenti.
Art. 21 Quorum dell’assemblea degli Associati
1. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario:
a. in prima convocazione il voto favorevole di due terzi degli Associati con diritto di voto;
b. in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto.
4. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.
Art. 22 Elezioni
1. Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:
- verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti nel rispetto di quanto citato all’art. 16;
- verificare che i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti abbiano le qualifiche professionali previste dalla legge e non siano parenti od affini di nessuno dei componenti le liste dei candidati al Consiglio Direttivo;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.
3. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:
a. le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
b. le candidature al Consiglio Direttivo e a Presidente sono nominative;
c. le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
d. i voti delle elezioni sono raccolti in un’urna sigillata presente in segreteria per il periodo di quattro settimane, durante il quale gli Associati possono votare ed al termine del quale si procede all’apertura dell’urna stessa.
e. le date per il voto sono affisse in bacheca;
f. tutti gli Associati hanno diritto ad un solo voto.
g. gli Associati possono esprimere un massimo di 3 (tre) preferenze per le elezioni del Presidente, 9 (nove) per il Consiglio Direttivo e 5 (cinque) per il Collegio dei Revisori dei Conti;
h. l’urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra gli Associati vorranno partecipare.
Art. 23 Consiglio Direttivo
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo 5 (cinque) membri.
2. Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione da parte dell’assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni.
3. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Presidente della Commissione Sportiva e nomina un Segretario, anche non Associato. Qualora uno o più membri vengano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio Direttivo può completarsi con la nomina a Consigliere per cooptazione di altro Associato tenendo conto in ordine decrescente dei risultati delle precedenti votazioni per l’elezione dei membri del Consiglio stesso e, solo in difetto di nominativi, può procedere direttamente alla nomina dei suoi Consiglieri.
4. I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
5. La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre suoi membri.
7. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno tre Consiglieri: esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei conti. Possono, inoltre, intervenire, senza diritto di voto, persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente, anche su proposta di un Consigliere.
9. I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.
10. Il Tesoriere sovrintende alle finanze dell’Associazione.
11. il Tesoriere ha la specifica responsabilità della cassa e di ogni altra operazione contabile e redige le proposte di Bilancio che sottopone al Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Consiglio Direttivo: decadenza
1. Il Consiglio direttivo decade:
a) per impedimento definitivo del Presidente;
b) per dimissioni del Presidente;
c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;
2. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’organo nel quale sono stati eletti. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
3. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, vi sarà la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio Direttivo. Al Vice Presidente, a termini dell'art. 28, spettano tutti gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, compreso il potere
di indire le elezioni, secondo le modalità previste dall’art. 22, entro il termine di 30 (trenta) giorni.
4. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, vi sarà la decadenza immediata dalla carica di quest'ultimo e del Consiglio, i quali provvederanno, comunque ed unitamente, agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini indicati al precedente comma. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente durante la prorogatio, sarà il Vice Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, ad espletare l’ordinaria amministrazione.
5. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, vi sarà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione ed alla successiva indizione delle elezioni nei termini indicati nel terzo comma.
Art. 25 Competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell’Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea degli Associati.
2. Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
a. determina l’ammontare della quota annuale di iscrizione;
b. provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;
c. stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all’art. 22, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni e provvede alla nomina del Comitato Elettorale;
d. delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con la Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;
e. determina eventuali iniziative promozionali;
f. nomina annualmente gli Associati Onorari;
g. determina di anno in anno il numero di massima dei nuovi Associati di ciascuna categoria e sottocategoria che possono essere ammessi all’Associazione;
h. esamina le domande di ammissione presentate dagli aspiranti nuovi Associati per verificare l’assenza di cause di inammissibilità all’Associazione, provvedendo a comunicare per iscritto all’aspirante nuovo Associato l’ammissione o meno all’Associazione stessa;
i. provvede alla nomina dei componenti della Commissione Sportiva secondo quanto previsto all’art. 29;
l. provvede al normale andamento dell'Associazione, alla gestione del suo patrimonio, all'amministrazione, curando gli incassi e autorizzando, con mandato al Presidente o a chi ne fa le veci, le spese di importo superiore ad Euro…………….. (Euro……..) - per la variazione del predetto importo è sufficiente una deliberazione del Consiglio Direttivo;
m. provvede all'assunzione del personale, fissando allo stesso le attribuzioni ed i compensi;
n. stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso e l'esercizio degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno di esercizio, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
o. provvede alla predisposizione delle norme di funzionamento dei servizi della sede dell'associazione nonché dei regolamenti;
p. deferisce alla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza tutti i casi di indisciplina, d'inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento morale, sociale e sportivo degli Associati;
q. predispone obbligatoriamente il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre altrettanto obbligatoriamente all'approvazione dell'assemblea degli Associati;
r. ha la prerogativa di considerare ospiti alcune personalità in considerazione del prestigio che dalla loro presenza può derivare al Circolo;
s. può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri appositamente nominati, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.
Art. 26 Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell'apposito libro dal segretario che interviene alle sedute.
Art. 27 Presidente
1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio.
2. Il Presidente ha il potere ed il dovere di deferire ai Giudici di 1^ Istanza della FIG, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell’attività sportiva di rilevanza federale, degli Associati che siano tesserati federali.
3. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.
Art. 28 Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.
2. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostituitosi secondo quanto previsto all’art. 24, provvede all’elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.
Art. 29 Commissione Sportiva
1. L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.
2. Essa ha durata identica a quella del consiglio direttivo che l’ha nominata.
3. La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Associato designato dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l’intera Commissione decade.
Art. 30 Attività della Commissione Sportiva
La Commissione Sportiva:
a. sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario dell'Associazione e per l'uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
b. provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell’Associazione;
c. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
d. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
e. ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da Associati del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.
Art. 31 Comitato Handicap e suoi compiti
1. Il Comitato Handicap deve essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di 5 componenti, di cui uno con l’incarico di Presidente ed uno deve essere il segretario sportivo del Circolo, ma non in veste di Presidente.
2. Il Presidente del Comitato Handicap opera come referente verso le Autorità Locali FIG sul territorio incaricate dell’applicazione dell’EGA HS (SSZ - Sezioni Sportive Zonali).
3. In caso di rinuncia, dimissioni e/o sospensione di ogni singolo componente, il Circolo è tenuto a provvedere rapidamente alla sostituzione ed a comunicare immediatamente al CHCR la variazione; il Comitato Handicap si intende sospeso fino al momento in cui il numero dei componenti non sia ritornato al numero minimo previsto al punto 1.
4. Compito essenziale del Comitato Handicap è la verifica e la responsabilità della corretta applicazione nel proprio Circolo di quanto previsto da:
- normativa EGA Handicap System
- circolari F.I.G. in materia
- decisioni e newsletter del CHCR.
Art. 32 Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell’assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni. Si compone di tre membri che designano tra loro un Presidente.
2. I Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e non possono essere parenti o affini del Presidente e dei Consiglieri entro il quarto grado.
Art. 33 Attività del Collegio dei Revisori
1. I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, esercitano il controllo contabile (2409 c.c.) e di legittimità della gestione economica finanziaria della Associazione ed hanno il compito di controllare il documento revisionale di bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto in cui vi è una partecipazione, anche indiretta, della Associazione.
2. Della loro attività i Revisori rendono edotti gli Associati, presentando una propria relazione all'assemblea annuale.
Art. 34 Commissione Disciplinare di 1^ Istanza
1. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza è composta da minimo tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente, e da due supplenti, tutti eletti dall’assemblea degli Associati tra soggetti che non rivestano altre cariche dell'Associazione.
2. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza si insedia con la proclamazione da parte dell’Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni.
3. Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui allo Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Associati o tra Associati e l'Associazione.
4. E' ino1tre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli Associati.
5. Può deliberare le seguenti sanzioni:
- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività dell’Associazione;
- espulsione.
6. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza ha sede presso la Segreteria dell’Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.
7. La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell’Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall’organo giudicante.
8. Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l’appello.
9. Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
10. Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono presentare entro venti giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione Disciplinare di 2^ Istanza. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.
11. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1^ Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Art. 35 Commissione Disciplinare di 2^ Istanza
1. La Commissione Disciplinare di 2^ Istanza è costituita da minimo tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti, tutti eletti dall’assemblea degli Associati tra soggetti che non rivestano altre cariche dell'Associazione.
2. La Commissione Disciplinare di 2^ Istanza si insedia con la proclamazione da parte dell’Assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1^ Istanza.
3. Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia – per quanto applicabile – al precedente articolo 34.
Art. 36 Rappresentanza e assistenza
1. Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 34 e 35, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione.
2. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell’art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.
Art. 37 Alternatività dei procedimenti
1. Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^ Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia
della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza.
2. Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative agli Associati, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall’art. 34.
Art. 38 Esercizio finanziario e gestione amministrativa
1. La gestione amministrativa e finanziaria della Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo ed è disciplinata da apposito regolamento.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, deliberato dal Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità previste dalla legge, con il rispetto del principio di trasparenza.
3. Il Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità previste dalla legge è competente altresì a deliberare annualmente il bilancio consuntivo della Associazione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, con il rispetto del principio di trasparenza.
Art. 39 Modifiche statutarie
Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti.
Art. 40 Scioglimento e liquidazione
1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto, che in tale ipotesi dispongono di un solo voto.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della Associazione sono necessari almeno i tre quarti dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione
5. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.
Art. 41 Spese
Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.
Art. 42 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della federazione Italiana Golf riguardanti le strutture affiliate o aggregate (Circoli) e le norme del codice civile.