CONTRAENTE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS (INCENDIO ELETTRONICA FURTO)
CONTRAENTE
COMUNE DI FERRARA |
XXXXXX XXXXXXXXX, 0 |
00000 XXXXXXX |
C.F. 00297110389 |
N. CIG 4902952BF9 |
SOCIETA’ ASSICURATRICE
AGENZIA DI |
DURATA DEL CONTRATTO
DALLE ORE 24 DEL | 30.04.2013 |
ALLE ORE 24 DEL | 30.04.2016 |
CON SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SUCCESSIVI AL PRIMO FISSATI
30.04
ALLE ORE 24 DI OGNI
DEFINIZIONI
Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.
1. Assicurazione: | il contratto di assicurazione |
2. Polizza: | il documento che prova l’assicurazione |
3. Contraente: | il soggetto che stipula l’assicurazione |
4. Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
5. Dipendenti: | le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell' esercizio delle mansioni loro affidate dall' Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione |
6. Società/Assicuratori: | l’impresa assicuratrice |
7. Luoghi indicati in polizza: | luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un’attività dell’Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell’Assicurato. |
8. Premio: | la somma dovuta dalla Contraente alla Società |
9. Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne |
10. Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
11. Indennizzo: | la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro |
12. Broker: | la AON S.p.A. quale incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società |
13. Incendio: | combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi |
14. Esplosione: | sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
15. Xxxxxxx: | repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l’intesa che gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio |
16. Implosione: | repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi |
17. Fabbricati: | tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, compresi pluviali ed insegne, le opere di fondazione od interrate, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pertinenze ai fabbricati (pavimentazioni stradali, reti fognarie e di canalizzazione in genere), camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi di fabbricato, gli impianti elettrici fissi, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad altri impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate. E’ escluso solo quanto compreso ai punti 18) usque 28) delle presenti DEFINIZIONI. Si precisa che sono assicurati tutti i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione, riparazione o ristrutturazione) di proprietà della Contraente od occupati dalla stessa o da terzi, e dalla stessa Contraente a qualsiasi titolo detenuti, ovunque ubicati. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune. Sono equiparabili a fabbricati i capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica. |
18. Contenuto -Beni mobili: | tutto quanto inerente l’attività dell’Assicurato, nulla escluso né eccettuato, salvo quanto previsto al punto 3) delle C.G.A. “Beni esclusi”. A titolo esemplificativo e non limitativo devono intendersi inclusi nella presente |
definizione: impianti generali di servizio dei fabbricati, mobili, arredamenti, macchinari, attrezzature, merci, elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche, apparecchi ad impiego mobile, valori, preziosi, mezzi di trasporto/sollevamento/traino iscritti e non al P.R.A., anche se situati all’aperto per loro natura, destinazione utilizzo ed occasionalità, come specificato ai seguenti punti 19), 20), 21), 22), 27) e 28). Sono compresi i beni di dipendenti, ospiti e terzi in genere, nonché quant’altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa | |
19. Arredamento, attrezzature e merci: | a titolo esemplificativo e non limitativo: il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali, mezzi di custodia dei valori, cancelleria, registri, archivi, gli impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), lapidi e tombe, raccolte e collezioni in genere non definibili oggetti d’arte, attrezzature sceniche compreso il sipario, costumi, maschere e vestiario teatrale, strumenti musicali, le attrezzature anche elettroniche, le apparecchiature elettroniche, gli elaboratori elettronici, gli apparecchi ad impiego mobile anche elettronici, i dati ed i supporti dati, i programmi, gli archivi, le macchine impiegate per l'attività dell' Assicurato (anche durante l'uso al di fuori delle strutture comunali per motivi istituzionali), ivi compresi gli impianti di prevenzione incendio, furti e rapina, i pezzi di ricambio, i medicinali, le sostanze (anche pericolose), i componenti, le derrate e le scorte alimentari, le materie prime, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale da imballo e tutti i materiali relativi all’attività dell’Assicurato, nonché gli effetti personali anche dei dipendenti, purché posti negli stabilimenti, esclusi gli enti per cui esista separata copertura stipulata dall'Assicurato (anche all'interno della presente polizza) |
20. Macchinari: | a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento e/o strumentali all’impianto medesimo), attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, cassonetti, impianti di sollevamento, trasporto, peso, imballaggio e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio |
21. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche: | a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura che utilizzi il principio dell’elettronica atta all’elaborazione dati, attrezzature ed apparecchiature per la ricerca scientifica ed eventuale svolgimento di attività didattica, apparecchiature di audio-fono-video- riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini telefonici ed in genere, fotocopiatori, macchine da scrivere elettroniche, telefax, stampanti, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, impianti di videosorveglianza, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti fotovoltaici, impianti semaforici e similari, conduttori esterni, ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente stesso, spettrometri e laser |
così come specificato nell’apposito Capo II) di polizza, i supporti dati relativi alla apparecchiature in precedenza descritte | |
22. Apparecchi ad impiego mobile: | impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, autovelox, etilometri, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile |
23. Dati: | insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi |
24. Programmi: | sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati, compresa la licenza d’uso |
25. Supporti dati: | qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente |
26. Archivi: | insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti. |
27. Valori: | metalli preziosi e o rari, denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricette mediche e fustelle di medicinali, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mano dei dipendenti, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile |
28. Preziosi: | monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant’altro similare |
29. Eventi Socio-Politici | intendendosi per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, anche organizzati |
30. Eventi Atmosferici | intendendosi per tali uragani, trombe d'aria, bufere, tempeste, turbini, vento e cose (anche se non assicurate) da essi trascinate, trasportate o fatte rovinare, grandine, caduta o sovraccarico di neve |
31. Acqua condotta | fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti tecnici e non in genere, di pertinenza ai fabbricati o in porzioni di essi |
32. Inondazione o alluvione: | fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d’acqua, naturali od artificiali. |
33. Allagamento | qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua diversi da inondazioni e/o alluvioni e/o acqua condotta |
34. Fenomeno elettrico: | danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati e che non comportino sviluppo di fiamma |
35. Danni consequenziali: | danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione |
36. Terrorismo e/o sabotaggio | per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto mirato a distruggere, danneggiare o rendere inservibili le cose assicurate, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’attività |
37. Periodo assicurativo: | anno o minor periodo per il quale è corrisposto il relativo premio |
38. Franchigia: | somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato e che viene dedotta dall’ammontare del danno liquidabile |
39. Scoperto: | parte dell’ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile |
40. Furto | impossessamento della cosa mobile altrui, avvenuto nei fabbricati assicurati, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Penale) |
41. Rapina | il reato di cui all'art. 628 del C.P. e più precisamente la sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei fabbricati assicurati o loro pertinenze |
42. Estorsione | il reato di cui all'art. 629 del C.P. e più esattamente l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costretti a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei fabbricati assicurati o loro pertinenze |
43. Furto con rottura o scasso | il furto commesso mediante rottura, forzamento o rimozione delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali o dei mobili, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali |
44. Furto con introduzione clandestina | il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia poi asportato la refurtiva durante i periodi di chiusura e/o in assenza di persone nei locali |
45. Furto con destrezza | il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l’attenzione del derubato e/o di altre persone presenti |
46. Xxxxxx | il furto avvento strappando la cosa di mano o di dosso alla persona la detiene (art. 625 del Codice Penale) |
47. Portavalori | persona incaricata di trasportare valori fuori dai locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa |
48. Guasti cagionati dai ladri | i danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei locali, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei locali, cagionati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli |
49. Mezzi di custodia | s’intendono: armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate |
PREMESSA
La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati, durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.
ATTIVITA'
Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'Amministrazione camerale ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
(valide per tutti i Capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2 e 3
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede
L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all’indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere all’Assicurato il versamento del rateo di premio con decorrenza dal momento in cui si è verificato tale aggravamento sino alla data di scadenza della prima annualità.
Art. 2 – Pagamento del premio - Termini di rispetto
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Art.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Variazione del rischio
Qualora, nel corso del contratto, si verifichino variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall' assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.
Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.
Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della mancata accettazione delle nuove condizioni stesse, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni anche parzialmente come è disposto dal comma che precede.
Per i sinistri che si verifichino prima che siamo trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art. 1898 del C.C.
Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, la riduzione di premio conseguente sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Fermo quanto disposto all’art. 1) - Buona Fede - che precede.
Si precisa che non costituiscono aggravamento del rischio e pertanto l’Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all’arredamento, agli impianti per esigenze dell’Assicurato in relazione alla sua attività, purché le caratteristiche principali dei rischi (costruzioni ed attività) non vengano sostanzialmente alterate.
Art. 5 – Durata e scadenza del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.
E' facoltà del Contraente, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, salvo il caso di recesso anticipato per sinistro esperito dalla Società.
La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 giorni.
Per il pagamento del relativo premio è operante il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Alla scadenza è inoltre facoltà del Contraente richiedere il rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per un ulteriore periodo pari alla durata della polizza.
Art. 6 – Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dell'eventuale pagamento o rifiuto, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni. In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.
b) darne avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente ne è venuto a conoscenza.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L'Assicurato deve altresì:
c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d’intralcio all’attività della Contraente stessa;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.
Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto agli specifici CAPI 1), 2), 3), della presente polizza.
Art. 8 – Coesistenza di altre assicurazioni
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, anche per il tramite del broker.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 12.04.06 n° 163 Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, nonché alle disposizioni normative vigenti in materia.
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 – Limiti territoriali
Mondo intero.
Art. 11- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte, a titolo esemplificativo e non limitativo, con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex, telefax e posta elettronica) indirizzata alla Società oppure alla AON S.p.A. alla quale l’Ente Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 12 - Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell’Ente Contraente.
Art. 13 - Statistiche sinistri
La Società si obbliga a fornire al Contraente, ad ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri mediante un elenco che riporti:
- i sinistri riservati, con indicazione dell’importo a riserva;
- i sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato e della data di liquidazione;
- i sinistri denunciati.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati della data di apertura della pratica presso la Società, della data di accadimento del sinistro, della data dell’eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.
Art. 14 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo.
Laddove sia stato aperto un procedimento giudiziario a carico del Contraente e/o Assicurato, dei Soci e/o degli Amministratori relativamente al sinistro è facoltà della Società posticipare sino ala conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura istruttoria, se aperta, purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l’importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora il certificato di chiusura istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto di indennizzo.
Art. 15 - Rinuncia all'azione di rivalsa
A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché il Contraente non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.
Art. 16 - Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 17 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L’opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall’Assicuratore aggiudicatario nella misura del 9% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell’infranominato servizio.
Art. 18 – Validità delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme riportate nel presente capitolato speciale d’oneri.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.
Art. 19 – Coassicurazione e delega (operativa nel solo caso di coassicurazione ex art. 1911 C.C.)
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Spettabile , che in forza della presente clausola riceve mandato dalle coassicuratrici indicate nel
riparto a firmare in loro nome e per conto tutti gli atti afferenti il presente contratto, viene designata Coassicuratrice Delegataria.
Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze, e comunque di ogni obbligazione fra le parti derivanti dal contratto stesso; la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Art.20 –Tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, l’Assicuratore e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto.
Se l’Assicuratore, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(su cui prevalgono, quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2 e3
Art. 1 - Oggetto dell' Assicurazione
Sulla base di quanto previsto dalle definizioni, dalla premessa e dalle condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, ovunque ubicati (salvo quanto diversamente specificato), anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di xxxxx.
Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato:
- da colpa grave del Contraente/Assicurato, dei suoi preposti e/o Amministratori,
- da dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato e comunque delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere. Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio.
Art. 2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per:
a. i danni verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dei fabbricati assicurati; salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b. i danni di:
- furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, eccetto quanto specificatamente previsto al Capo III;
- assestamenti, dilatazioni o restringimenti a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti o rotture meccanici, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione;
- natura estetica;
- lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di prodotto;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
c. i danni causati da o dovuti a:
– interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
– umidità, brina e condensa, siccità, animali o vegetali in genere;
– sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate;
– ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
– difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
– eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
– errori di progettazione o calcolo;
– mancata e/o anormale manutenzione, montaggio o smontaggio di impianti o costruzione o demolizione di fabbricati e modifiche negli stabilimenti;
– contaminazione chimica, biologica o nucleare;
– virus informatici di qualsiasi tipo;
semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
– dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali;
– cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 2 bis – Delimitazioni di garanzia
1. Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza comunale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
2. Relativamente ai danni materiali e diretti avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
3. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
4. Relativamente ai danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico delle acque e delle fogne, la Società non indennizza i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura o apertura, i danni derivanti da gelo nonché le spese per la ricerca della rottura che ha causato il sinistro e per tutte le relative riparazioni.
Art. 3 - Beni esclusi dall’assicurazione
a) Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Amministrazione Comunale, natanti ed aeromobili, anche se di terzi per i quali il Contraente ne detiene la custodia a qualsiasi titolo;
b) merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurate con specifica polizza;
c) cose in leasing, se ed in quanto assicurate con specifiche polizze;
d) il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza;
e) elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche ed apparecchi ad impiego mobile, fatta eccezione per quanto previsto al Capo II;
f) opere d’arte, beni bibliografici e museografici di valore singolo superiore ad euro 5.000,00;
g) i cassonetti in genere all’aperto, intendendosi invece assicurati quelli ricoverati in fabbricati, capannoni ed aree recintate;
h) boschi, alberi, piante, coltivazioni, animali in genere.
Art. 4 - Identificazione delle cose assicurate
Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.
Art. 5 - Massima esposizione della Società
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.
Art. 6 - Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società
Previo accordi con l’Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s’impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.
Art. 7 - Determinazione dei valori indennizzabili
Valore a nuovo:
Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:
1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
2- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo).
Valore allo stato d’uso:
1- per i Fabbricati: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell’area nonché gli oneri fiscali se detraibili;
2- per il Contenuto: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili.
Art. 8 - Guasti
Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.
Art. 9 - Demolizione e sgombero
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo.
Sono inoltre indennizzate fino alla concorrenza della somma di € 100.000,00= le spese sostenute per rimozione e smaltimento di terreni acque o altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'autorità o motivi di igiene e sicurezza.
Art. 10 - Onorari periti e consulenti
La Società rimborsa per ciascun sinistro in garanzia fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A14) (per i Capi I, II, III) le spese e gli onorari di competenza di xxxxxx, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza. nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma.
Art. 11 - Assicurazione in nome e per conto di terzi
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L' indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 12 - Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo (laddove previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma), tale nomina, anche su istanza di una delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo quanto previsto al precedente punto 11).
Art. 13 - Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 7) delle Norme che Regolano l’Assicurazione;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 14);
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all' indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall' osservanza di ogni altra formalità.
Per le eventuali controversie inerenti la presente clausola è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l’Ente Contraente.
Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta – e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.
Art. 14 - Determinazione del danno
I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 7) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:
a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".
L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurato al punto A1) del Capo I) che segue.
In nessun caso la Società, fermo quanto previsto ai limiti di indennizzo previsti in polizza, è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso.
Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.
La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d’uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.
Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A14) e B10).
Xxxxxx intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.
Al “Contenuto” in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca, laddove fosse applicabile, è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti, nonché dell’eventuale danno patrimoniale, direttamente causato dal sinistro, derivante dal mancato conseguimento dell’obiettivo di ricerca.
Quanto sopra non risulta operante per le garanzie Furto.
Art. 15 - Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=
L’obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l’anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell’interesse di terzi.
Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell’indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l’integrazione dell’anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.
Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.
Art. 16 - Franchigie
La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati nei CAPI che seguono.
Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle diverse franchigie, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia più elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.
Art. 17 - Limiti di indennizzo
La Società, per le garanzie prestate al Xxxx X, Xxxx XX x Xxxx XXX, non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente somma maggiore di € 55.000.000,00 per sinistro e per anno, fermi restando i sottolimiti previsti dalle rispettive Sezioni. In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, somme superiori agli importi specificati nei capi che seguono.
Art. 18 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 19 - Emissione appendici di vincolo
A semplice richiesta del Contraente/Assicurato, la Società si dichiara sin d’ora disponibile all’emissione di appendici di vincolo a favore di istituti bancari a fronte di erogazione di mutui. Tali appendici saranno emesse senza alcun onere a
carico del Contraente/Assicurato.
Art. 20 - Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso della Amministrazione non verrà fatto trattamento diverso da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Rimane depositato presso questa Amministrazione il modulo relativo all’informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Società.
Art. 21 – Errata manovra e/o movimentazione
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà fino alla concorrenza dell’impoto indicato, i danni materiali diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza comunale.
Art. 22 – Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 23 – Regolazione premio – Nuovi enti assicurati
Si intendono automaticamente esclusi i fabbricati (e relativi contenuti) alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati (e relativi contenuti) acquistati.
La Società si impegna a ritenere assicurati nel limite del 30% della somma totale, con il limite di euro 20.000.000,00 di somme assicurate relative ad ogni singola ubicazione distinta senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell’Assicurato acquisiti nel corso dell’assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto.
L’inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.
Alla fine di ciascuna annualità assicurativa:
- l’Assicurato dovrà comunicare alla Società il valore totale degli immobili (e relativi contenuti);
- la Società provvederà ad emettere apposita appendice per l’aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell’Assicurato di cui al punto precedente, la quale costituirà il premio di rinnovo per la successiva annualità.
Con la suddetta appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso:
a) relativamente all’aumento complessivo, l’Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad esso pertinente;
b) relativamente alla diminuzione complessiva, la Società rimborserà, partita per partita, il 50% del premio imponibile ad essa pertinente.
Quanto sopra si applica, negli stessi termini, anche per i fabbricati e relativi contenuti di proprietà di Terzi in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia o deposito al Contraente/Assicurato.
CAPO I SEZIONE INCENDIO
A1) Enti e somme assicurate a Valore Intero (eccetto le partite 4, 5).
Part. | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
1. | Fabbricati | € 255.689.184,50= | ||
2. | Fabbricati soggetti a tutela belle arti (D.lgs. 490/99) | € 360.512.091,00= | ||
3. | Contenuto | € 10.000.000,00= | ||
4. | Ricorso terzi e locatari | € 2.500.000,00= | ||
5. | Spese di demolizione e sgombero in eccesso a 10% dell’indennizzo | € 500.000,00= |
MUR euro 30.105.800,00
SI INTENDONO ESCLUSI GLI IMMOBILI DATI IN GESTIONE AD ACER FERRARA
Delimitazioni delle garanzie del presente Capo - Precisazioni A2) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati
A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2 delle C.G.A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato dalla Contraente proprietaria e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.
I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per sinistro indicato nel successivo art. A14).
A3) Danni da inattività
A deroga di quanto disposto all'art. 2 delle C.G.A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia; la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:
a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell' Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.
b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell' attività dopo il verificarsi del sinistro. Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:
- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per sinistro, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A14).
- saranno ammessi all’indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.
A4) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico
Ad integrazione dell’art. 7), punto 1) delle C.G.A. le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro di fabbricati di particolare pregio viene valutato tenendo conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.
Relativamente a tali fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell’apposita tabella “Limiti di Indennizzo”.
A5) Ricorso Terzi
La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nel limite assicurato al punto A1) del presente Capo, dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi.
Sono comunque esclusi:
a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell' acqua, dell' aria e del suolo;
b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell' Assicurato.
I danni da interruzione di attività, sono compresi fino ad un massimo del 10% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.
Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locale all’Ente.
Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi del Contraente, nonché i relativi amministratori o i legali rappresentanti e le società collegate, controllate o controllanti.
Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui si trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.
A6) – Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, di seguito previsti.
A7) Eventi atmosferici
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate si intendono escluse le seguenti cose:
- antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.
A8) Inondazioni, Alluvioni ed Allagamenti
La Società non indennizzerà i danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti:
• Alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 12 dal pavimento;
• Alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
• A impianti ed attrezzature poste all’aperto, ad eccezione degli impianti ed attrezzature fissi per destinazione.
A9) Fenomeno elettrico
La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico esclusivamente alle cose che rientrano nella definizione di “Macchinario” tranne le Apparecchiature Elettroniche, per le quali vale quanto descritto al Capo II, a condizione che:
• l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
• il Macchinario assicurato sia protetto contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa produttrice.
Sono esclusi i danni:
• dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
• che rientrano nelle prestazioni del contratto di Assistenza Tecnica, anche se non sottoscritto dall’Assicurato.
A10) Sovraccarico neve
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve sono esclusi i danni:
• a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle vigenti norme di legge e ad eventuali disposizioni locali relative ai sovraccarichi di neve;
• a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
• a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto. Per i danni alle cose in essi contenuti la garanzia è operante purchè i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale di tetti, pareti, lucernari e serramenti, dovuto alla pressione del carico di neve.
A11) Ghiaccio e Gelo
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche da fuoriuscita di acqua, a seguito di scoppio o rottura conseguenti a ghiaccio e gelo, di impianti idrici, igienici e tecnici o di tubazioni in genere esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, a condizione che il fabbricato assicurato sia stato occupato e riscaldato almeno fino alle 48 ore precedenti il sinistro.
A12) Automezzi ricoverati
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 3, lettera a) delle C.G.A., sono compresi i beni di cui alla presente garanzia ricoverati nei fabbricati o nelle aree recintate di proprietà od in uso al Contraente, laddove non già assicurati con altre polizze.
A13) Scoperti e franchigie (per sinistro e per ciascun fabbricato)
La Società indennizzerà l'Assicurato previa detrazione, per sinistro e per ciascun fabbricato e solo relativamente a sinistri afferenti il presente Capo, dei seguenti importi:
Importo (€) | Garanzia |
Euro 10.000,00 | per ciascun sinistro, salvo quanto espressamente e diversamente indicato nella presente tabella. Qualora sia indicato uno scoperto detta franchigia si intende quale limite minimo non indennizzabile |
scoperto 10% | per smottamento, franamento, cedimento del terreno |
scoperto 10%, | per crollo e collasso strutturale |
scoperto 10% minimo euro 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto | per alluvioni, inondazioni , allagamenti |
scoperto 20% | per terrorismo o sabotaggio |
scoperto 10% | per danni da eventi atmosferici |
scoperto 10% | per danni da sovraccarico neve |
scoperto 10% | per danni da eventi socio-politici |
Gli scoperti e le franchigie sopra esposte non si sommano a pari scoperti e franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stese cose assicurate negli altri Capi della presente polizza.
A14) Limiti di indennizzo (Somme assicurate per anno e per sinistro)
Fermo il limite di indennizzo complessivo per sinistro e per anno previsto dall’art. 17) - Limiti di Indennizzo, delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro e anno
importi superiori a:
Importo (€) o (%) Garanzia
a) Euro 500.000,00 perdita pigioni
b) Euro 250.000,00 per danni di inattività
c) Euro 50.000,00 per imbrattamento dei muri
d) Euro 100.000,00 per mancata o anormale refrigerazione
e) Euro 100.000,00 per valori e preziosi
f) Euro 100.000,00 per ricostruzione disegni, archivi, modelli, stampi
g) Euro 250.000,00 per fenomeno elettrico
h) Euro 200.000,00 per gelo e ghiaccio
i) Euro 250.000,00 per merci e macchinari presso terzi
j) Euro 1.000.000,00 per beni all’aperto
k) Euro 1.000.000,00 per differenziale storico-artistico e ricostruzione speciale
l) 5% del danno indennizzabile, massimo 50.000,00
per onorari dei periti e/o consulenti
m) Euro 1.500.000,00 per sovraccarico neve
n) Euro 5.000.000,00 per terrorismo o sabotaggio
o) Euro 500.000,00 per smottamento, franamento e cedimento del terreno
p) Euro 1.000.000,00 per crollo e collasso conseguenti a difetti strutturali
q) Euro 500.000,00 per danni da acqua condotta comprese le spese per la ricerca e riparazione del guasto
r) Euro 2.500.000,00 con il limite per singolo fabbricato e relativo contenuto del 50% del loro valore
s) Euro 10.000.000,00 con il limite per singolo fabbricato e relativo contenuto del 70% del loro valore
t) Euro 10.000.000,00 con il limite per singolo fabbricato e relativo contenuto del 70% del loro valore
per alluvioni, inondazioni e allagamenti
per eventi socio-politici
per eventi atmosferici
u) Euro 200.000,00 per eventi atmosferici ai fragili
v) Euro 300.000,00 per costi e/o oneri di cui all’art. 14) delle C.G.A.
w) Euro 100.000,00 per sinistro con il limite di euro 20.000,00 per singolo veicolo
per veicoli di proprietà comunale e/o di terzi in custodia ricoverati sottotetto ai fabbricati assicurati o in area recintata di pertinenza comunale
CAPO II SEZIONE ELETTRONICA
Enti e somme assicurate a Valore Intero
Part. | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo euro |
1. | Apparecchiature elettroniche | € 1.000.000,00= |
B1) Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
B2) Esclusioni
Fermo quanto espressamente indicato all’art. 2 – Esclusioni - delle Condizioni generali di assicurazione, sono esclusi inoltre i danni:
a) causati da atti vandalici o dolosi, eccetto furto e rapina;
b) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento;
c) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
f) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall’Assicurato;
g) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
h) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria, per quanto riguarda le cose fisse;
i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
m) ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
n) da terremoto.
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza della relative partite e Condizioni Aggiuntive:
- conduttori esterni alle cose assicurate;
- costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili ;
- programmi standard in licenza d’uso e di utente ;
- cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell’Assicurato.
B3) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)
In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.
Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:
a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) servizi acquistati da terzi.
La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.
In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per sinistro un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B10).
B4) Supporti Dati
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.
In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati e dei programmi (archivi) contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.
Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per sinistro, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art. B10).
B5) Conduttori esterni alle cose assicurate
La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata nella tabella “Limiti di Indennizzo”. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
B6) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile
La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B2) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto in ogni luogo in cui i beni si trovino, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi. Sono inoltre compresi in garanzia gli apparecchi che il Contraente installa presso l’abitazione dei dipendenti e/o altri soggetti che prestano servizio per conto del Contraente in ambito di telelavoro.
B7) Fenomeni elettrici di origine esterna
I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità;
4) i disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivi ad intervento rapido.
Limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computer, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati ed installati a regola d'arte, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni.
Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno, con il minimo della franchigia indicata nella relativa condizione particolare.
Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 25% del danno con il minimo della franchigia indicata nella relativa condizione particolare.
B8) Danni da furto
All'interno dei locali:
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro, è applicato lo scoperto pari al 15% del danno, con il minimo della franchigia indicata al punto B9) che segue.
All'esterno dei locali
La garanzia furto è operante anche per le cose poste all’esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata, sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l'installazione all'esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia è prestata applicando lo scoperto pari al 25% del danno, con il minimo della franchigia indicata al punto B9) che segue.
Per gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile si applica quanto indicato al predetto articolo B6).
B9) Franchigie e scoperti
Premesso che le franchigie di seguito indicate opereranno solo per gli enti ed i beni assicurati nel presente Capo, non sommandosi a pari franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stesse cose assicurate negli altri Capi della presente polizza, la Società indennizzerà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:
Importo (€) | Garanzia |
a) Euro 5.000,00 | per ciascun sinistro, salvo quanto espressamente e diversamente indicato nella presente tabella. Qualora sia indicato uno scoperto detta franchigia si intende quale limite minimo non indennizzabile |
b) scoperto 20% | per alluvioni, inondazioni, allagamenti |
B10) Limiti di indennizzo (Somme assicurate per sinistro e per anno)
Fermo il limite di indennizzo complessivo per sinistro e per anno previsto dall’art. 17) delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le partite assicurate al presente Capo, sarà tenuta ad indennizzare per sinistro importi superiori a quanto previsto al presente art. B10) per danni afferenti il presente Capo:
€ 250.000,00 | per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati , 50.000,00 per singolo supporto | con il massimo di € |
€ 300.000,00 | per maggiori costi con il limite di € 30.000,00 per singola giornata | |
€ 300.000,00 | per danni da furto, scippo, rapina, estorsione |
€ | 15.000,00 | per | furto con destrezza | |||||||
€ | 200.000,00 | per | conduttori esterni | |||||||
€ | 70.000,00 | per singolo elaboratore portatile o ad impiego mobile | ||||||||
€ | 10.000,00 | per singolo computer ad impiego mobile | ||||||||
€ | 10.000,00 | chiavi elettroniche associate ai software pari al valore dei programmi di cui permettono l’utilizzo | ||||||||
30% somma assicurata | per ciascuna ubicazione per genere | inondazioni, | alluvioni, | allagamenti, | danni | da | acqua | in |
B11) Precisazioni
Per le garanzie furto, rapina ed estorsione del presente Capo si intendono richiamate le Condizioni Generali di Assicurazione del successivo Capo III.
CAPO III
SEZIONE FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE
Fermo il limite di indennizzo complessivo previsto al punto 17) delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro ed anno, importi superiori a:
Precisazioni/beni esclusi
Si intendono esclusi dal presente Capo i beni rientranti nelle definizioni di elaboratori elettronici, attrezzature elettroniche ed apparecchi ad impiego mobile in quanto regolamentati al Capo II.
Inoltre si intende esplicitamente escluso dalla copertura assicurativa il furto di gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.
Limiti di indennizzo: (Somme assicurate per sinistro e per anno)
Partite Assicurate | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo euro | ||||
a) Furto, rapina ed estorsione dei valori e preziosi contenuti nei mezzi di custodia presenti nei fabbricati, con il limite di euro 10.000,00 per valori se riposti fuori dai predetti mezzi | Euro 50.000,00 | ||||||
b) Furto, rapina, trasporto valori | scippo | ed | estorsione | durante | Euro 5.000,00 per sinistro ed euro 10.000,00 per anno | ||
c) Furto, rapina ed estorsione al contenuto dei fabbricati, esclusi valori e preziosi | Euro 150.000,00 | ||||||
d) Guasti cagionati dai ladri a fissi ed infissi dei fabbricati | Euro 10.000,00 | ||||||
e) Xxxxx da atti vandalici conseguenti agli eventi garantiti al Presente Capo | Euro 30.000,00 | ||||||
f) Furto con destrezza | Euro 10.000,00 |
I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole Partite.
Franchigie:
In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di seguito indicato, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo farlo assicurare da altri.
Le franchigie di seguito indicate opereranno solo per gli enti ed i beni assicurati nel presente Capo, non sommandosi a pari franchigie eventualmente previste per gli stessi eventi e per le stesse cose assicurate negli altri Capi della presente polizza.
Partite Importo (in euro) per sinistro
Xxxxx, rapina, scippo ed estorsione durante il trasporto di valori Rapina e scippo di denaro e valori di terzi
Perdite effetti personali dei dipendenti Guasti cagionati dai ladri
Per tutte le altre partite
Euro 1.000,00
Euro 1.000,00
Euro 1.000,00
Nessuna franchigia Euro 5.000,00
PERDITA DEI VALORI NEI FABBRICATI
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto delle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza l’assicurazione è prestata a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; ove per serrature e chiavi si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese. Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
La Società si obbliga inoltre ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di rapina, anche se iniziata dall’esterno, estorsione, da chiunque o comunque commessi.
Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi fabbricato o sede i valori stessi siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono nei fabbricati dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall' Assicurato.
La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico; il limite di indennizzo si intende determinato in Euro 3.000,00= per sinistro con il limite di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.
Sono infine indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti, con esclusione di denaro, preziosi, gioielli e pellicce in caso di furto. Le predette esclusioni non sono operanti in occasione di rapina o scippo avvenuti nei fabbricati della Contraente. La garanzia è prestata con il limite per sinistro di Euro 3.000,00= e di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.
DANNI E PERDITE DURANTE IL TRASPORTO DI VALORI
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di porta valori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa, anche grave, imputabile a questi ultimi.
La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori - i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell' Assicurato - a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a. Contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore.
b. Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio.
c. Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Condizioni particolari
2.1 Parificazione a dipendenti
Ai soli effetti della presente PARTITA sono parificati ai dipendenti gli Amministratori dell' Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.
2.2 Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.
2.3 Modalità dei trasporti
a) Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:
- fino a € 40.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione;
- oltre € 40.000,00= e sino a € 80.000,00= da due dipendenti con qualsiasi mezzo di locomozione.
- oltre € 80.000,00= e sino a € 150.000,00= da due dipendenti di cui uno munito di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione.
- oltre € 150.000,00= e fino a € 250.000,00= per mezzo di autoveicolo con tre dipendenti, di cui uno munito di arma da fuoco oppure per mezzo di tre dipendenti, di cui due muniti di arma da fuoco, con qualsiasi mezzo di locomozione.
- oltre € 250.000,00= per mezzo di furgone blindato con tre dipendenti muniti di arma da fuoco.
b) Resta inteso che la mancata osservanza delle modalità di trasporto determinerà, in caso di sinistro, la riduzione dell' indennità entro il limite massimo previsto dalla polizza in relazione alle effettive modalità con cui il trasporto stesso è stato effettuato.
c) Al solo fine dell'individuazione delle modalità dei trasporti previste al precedente comma a) saranno considerati unicamente il denaro, la valuta italiana ed estera in banconote, le monete, i metalli preziosi e rari nonché preziosi ad uso industriale, le obbligazioni, le cartelle fondiarie, le cedole, i titoli al portatore, i francobolli, i valori bollati.
DANNI E PERDITE AI FABBRICATI ED AL LORO CONTENUTO
Relativamente ai danni materiali e diretti causati da furto delle cose assicurate nelle ubicazioni indicate in polizza l’assicurazione è prestata a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
• violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; ove per serrature e chiavi si intendono anche i dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando;
• per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
• in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) Perdita o danneggiamento del contenuto, dell’arredamento e delle attrezzature (ovunque ubicati, anche durante l'uso al di fuori delle strutture comunali per motivi istituzionali) e delle merci situati nei fabbricati dell' Assicurato per furto, rapina estorsione, ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati.
Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
b) Distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto, rapina o estorsione consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
c) Xxxxx con destrezza dei predetti beni.
A condizione che l'Assicurato sia il proprietario (o comunque ne abbia l’uso o il possesso a qualsiasi titolo) degli oggetti indicati alle lettere a), b), e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi. Sono escluse le apparecchiature di audio-fono-videoriproduzione ove già assicurate con altre polizze.
NUOVI FABBRICATI DEI DIPENDENTI
Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra una sede supplementare, tale sede sarà automaticamente garantita a far tempo dalla data di insediamento.
Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero delle sedi o di quello dei dipendenti distaccati nelle sedi già assicurate, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER IL CAPO III
Art. 1 – Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:
a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito.
b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza dei fabbricati e delle cose assicurate durante il trasporto a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla Partita 2) – Danni durante il trasporto.
c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.
e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
f) Che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex o cablogrammi.
g) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E' considerato errore l'ammanco che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
h) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario, fatto salvo quanto precedentemente specificato.
i) Conseguenti ad eventi avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.
Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.
Art. 2 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell' interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.
Art. 3 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:
a) Dare avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l’ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia
all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve essere sporta alle autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.
L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all’indennità
b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.
Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 4 – Esagerazione dolosa del danno
Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all’indennizzo.
Art. 5 – Conservazione delle tracce di sinistro
L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.
Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.
Art. 6 – Effetti cambiari
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:
a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell' azione cambiaria.
b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze
d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.
Art. 7 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C., a condizione che il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 8 – Recuperi
In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:
a) In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell’indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.
b) In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l’indennizzo della stessa corrisposto all' Assicurato.
c) Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.
Art. 9 – Reintegro delle somme assicurate in seguito a sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione ed i relativi limiti di indennizzo/massimali, si intenderanno ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di
un importo uguale a quello del danno risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Resta inteso che le somme assicurate ed i limiti di indennizzo/xxxxxxxxx si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente/Assicurato ed a far tempo dalle ore 24 dello stesso giorno. Il pagamento da parte del Contraente/Assicurato del relativo rateo di premio deve essere effettuato entro 30 giorni dalla ricezione dell’appendice di aumento relativa al reintegro. Qualora, a seguito di un sinistro la compagnia esercitasse il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue.
Art. 10 - Mezzi di chiusura dei locali
I mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti le cose assicurate possono essere, in alcuni casi, insufficienti. La Società indennizzerà comunque il danno senza l’applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia, ferme le altre franchigie previste negli specifici Capi.