Contract
Santander Consumer Bank S.p.A. - Direzione Generale Corso Massimo d’Xxxxxxx, 00/X, 00000 XXXXXX Tel. 011.63.19.111 Fax 011.63.19.119 - Cap. Soc. € 573.000.000 i.v. - C.F./P. IVA/R.I. 05634190010 - Codice ABI 03191 - Iscritta all'Albo delle Banche - Iscritta all' Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. - Iscritta al Registro Intermediari Assicurativi presso l’IVASS al n. D000200005- Iscritta al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. |
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO – CONTO
IOscelgo
Sezione I - Condizioni generali di Conto IOscelgo
Art. 1 Premessa
Il conto denominato Conto IOscelgo (di seguito denominato il Conto) è un prodotto bancario di Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito denominata la Banca). Fermo quanto previsto negli articoli seguenti, per poter aprire il Conto è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. I termini indicati nella presente I Sezione sono meglio definiti nella Sezione II, art. 2. Il Documento di Sintesi si considera parte integrante del presente Contratto.
Art. 2 Oggetto e conclusione del contratto
1. Con il presente contratto (di seguito denominato il Contratto), la Banca svolge un servizio di deposito per conto del Cliente, consistente nella custodia del denaro, nel mantenimento nella disponibilità dello stesso e offrendo una remunerazione sul denaro consistente nella corresponsione di interessi, secondo le modalità di seguito precisate.
2. Il Contratto si perfeziona con la ricezione dell’accettazione, inviata al titolare del Conto (di seguito denominato Cliente) da parte della Banca. L’accettazione viene comunicata solo dopo che la Banca ha ricevuto copia della proposta contrattuale sottoscritta dal Cliente e dei relativi allegati che, anch’essi debitamente sottoscritti, ne formano parte integrante e sostanziale. L’efficacia del Contratto è subordinata alla corretta identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio, con le modalità tempo per tempo consentite dalla normativa vigente; detta identificazione potrà avvenire, nel caso di Conto intestato ad un unico soggetto, mediante il primo bonifico (SCT – SEPA Credit Transfer) di alimentazione del Conto. In caso di cointestazione del Conto, ciascun intestatario dovrà effettuare un bonifico (SCT – SEPA Credit Transfer) di un importo simbolico, nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Banca. Fino a quando la Banca non abbia effettuato le verifiche di cui al successivo punto 4.2, le somme oggetto di bonifico ai fini dell’identificazione del Cliente non saranno produttive di interessi a favore del Cliente.
3. In caso di stipula del Contratto con modalità a distanza, se entro 60 (sessanta) giorni dalla data di messa a disposizione da parte della Banca della proposta contrattuale e dei relativi allegati, il Cliente non provvede all’invio della documentazione debitamente sottoscritta ed all’effettuazione del bonifico di cui al precedente comma, il Contratto si intenderà non perfezionato e la Banca restituirà al Cliente le eventuali somme già depositate sul Conto unitamente ai relativi accessori.
4. A seguito del perfezionamento del Contratto, il Cliente può operare sul Conto a lui intestato anche tramite le modalità operative a distanza disciplinate dal Contratto.
Art. 3 Esecuzione delle disposizioni del Cliente
1. Le disposizioni del Cliente alla Banca saranno eseguite secondo i tempi di “cut-off” (ossia gli orari limite entro cui possono essere trasmesse le disposizioni del Cliente in tempo utile per la lavorazione) indicati nel Documento di Sintesi e secondo le disposizioni contenute nella Sezione II del presente Contratto.
2. Fatto salvo quanto stabilito nella Sezione II del Contratto, la Banca può assumere o meno incarichi conferiti dal Cliente, e, in caso negativo, deve darne comunicazione in forma scritta al Cliente medesimo. La Banca, oltre a rispondere secondo le regole del mandato (art. 1703 c.c.) per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal Cliente (art. 1856 c.c.), è autorizzata ai sensi della legge a farsi sostituire nell’esecuzione degli incarichi ricevuti dal Cliente da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 c.c.), ferma restando la facoltà del Cliente di revocare l’incarico conferito alla Banca finché questo non abbia avuto un principio di esecuzione (art. 1373 c.c.).
Art. 4 Conti di Appoggio
1. Il Cliente, al momento della richiesta di apertura del Conto, ha l’obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente bancario o di un conto corrente postale (di seguito denominato “Conto di Appoggio”) in essere presso un altro Istituto Bancario o presso Banco Posta, contraddistinto da un codice IBAN che abbia la sigla IT quale codice paese e che sia intestato al Cliente ovvero cointestato al Cliente e a terzo/terzi.
2. Fino a quando la Banca non abbia verificato gli estremi del Conto di Appoggio e identificato il Cliente ai fini della normativa antiriciclaggio, non permetterà operazioni di trasferimento di somme di denaro verso il Conto di Appoggio.
3. Il Cliente può indicare gli estremi di altri due Conti di Appoggio che siano intestati al Cliente ovvero cointestati al Cliente e a terzo/terzi, sui quali però non potrà essere attivata alcuna autorizzazione permanente di addebito ai sensi del successivo art. 6.
Art. 5 Limiti di conti
La Banca si riserva la facoltà di limitare il deposito minimo e/o massimo per singolo Conto e/o Cliente. Tale limitazione è indicata nel Documento di Sintesi.
Art. 6 Alimentazione del Conto
1. Il Conto può essere alimentato mediante bonifici provenienti dal/i Conto/i di Appoggio. Il Conto può essere altresì alimentato tramite un piano di accumulo attivabile dal Cliente, con le modalità operative a distanza descritte nel Contratto, mediante addebiti diretti di cui alla Sezione IV del presente Contratto, aventi la scadenza e l’importo scelti dal Cliente al momento della richiesta di attivazione del piano di accumulo.
2. L’alimentazione del Conto potrà avvenire anche tramite bonifici provenienti da conti diversi dal/i Conto/i d’Appoggio, eventualmente intestati a terzi. Non sono in alcun modo consentiti versamenti in contanti e/o assegni e/o comunque
CTR IOSCELGO 079/19 pag. 1
versamenti provenienti da conti esteri, né in valuta diversa dall’Euro.
Art. 7 Prelievi
1. I prelievi dal Conto possono essere effettuati entro il limite del saldo del Conto e solamente tramite bonifici disposti con le modalità operative a distanza descritte nel Contratto a favore del/i Conto/i d’Appoggio.
2. Non sono ammessi ordini di addebito continuativi o periodici sul Conto; di conseguenza, non sarà possibile utilizzare il Conto per effettuare pagamenti quali, a titolo meramente esemplificativo, addebito utenze, canoni di affitto, pagamenti rateali domiciliati.
Art. 8 Diritto di ritenzione e compensazione
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito nei confronti del Cliente, presente e futuro, anche se cambiario, è investita di diritto di ritenzione e conseguentemente realizzo su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengono ad essa successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti x xxxxx di qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto.
2. Nel caso di insolvenza del Cliente o nell'ipotesi in cui il Cliente abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse (art. 1186 c.c.) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione, la Banca darà prontamente comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il Conto è intestato a più persone, la Banca può valersi dei diritti di ritenzione e compensazione, sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del Conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
Art. 9 Regolamento degli interessi e chiusura periodica del Conto
Gli interessi sulle somme depositate sono riconosciuti al Cliente al tasso indicato del Documento di Sintesi e vengono liquidati con la periodicità e le modalità ivi indicate. Eventuali modifiche del tasso saranno regolamentate secondo quanto previsto dal successivo art. 14 della presente Sezione.
Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità.
Art. 10 Conto non movimentato
Se il Conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 2.500,00, la Banca è sin d’ora autorizzata dal Cliente a non inviare le comunicazioni periodiche e l’estratto conto. Inoltre, se il Conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a € 250,00 la Banca cesserà di corrispondere gli interessi sino alla prima movimentazione del conto da parte del Cliente che comporti un saldo creditore superiore a € 250,00.
Al fine del precedente comma non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua di propria iniziativa (quali ad esempio l’accredito di interessi, il pagamento di commissioni al Cliente) ovvero in forza di disposizioni normative, amministrative o regolamentari oppure ancora il pagamento delle imposte di bollo dovute per legge da parte del Cliente.
Art. 11 Cointestazione del Conto
1. Il Conto può essere cointestato: sono ammesse le ipotesi di cointestazione, prevedendo un massimo di tre titolari per ogni Conto.
2. Ciascuno dei titolari può operare disgiuntamente. Le disposizioni sul Conto potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione da ogni responsabilità della Banca anche nei confronti degli altri contestatari. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si vengono a creare, per qualsiasi ragione, sul Conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra di loro.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari del Conto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del Conto, nei limiti della quota parte di sua proprietà, che si presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del Conto in caso di due cointestatari, ovvero 33% (trentatré per cento) in caso di tre cointestatari. Analogamente conservano tale diritto gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo, nei limiti di cui sopra, tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.
Tuttavia, la Banca, ai sensi della normativa fiscale inderogabile in materia di successioni, ad avvenuta conoscenza della morte di uno o più cointestatari comunicata da parte degli eredi del cointestatario deceduto, si riserva la facoltà di sospendere – con effetto immediato – la disponibilità integrale del Conto a tutti i cointestatari superstiti, qualora non venga fornita la dichiarazione di successione da parte dei predetti eredi,
4. Nei casi di cui al precedente comma la Banca pretenderà il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le è stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata a.r..
5. L’intestazione del Conto non può essere modificata: in caso di mutamento dei titolari occorre aprire un nuovo Conto.
Art. 12 Invio della corrispondenza
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato in epigrafe o, se diverso, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli intestatari. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, verranno effettuati dalla Banca, salva diversa indicazione all’inizio del rapporto, all’indirizzo del primo cointestatario e sono operanti
a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.
2.Le comunicazioni del Cliente alla Banca dovranno essere inviate a SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000 – 00000 Xxxx.
Art. 13 Estratti conto - Comunicazioni periodiche e di ogni altro documento previsto dalla normativa sulla trasparenza bancaria
1. L’estratto conto verrà inviato secondo periodicità trimestrale, come riportato nel Documento di Sintesi ed in ogni caso almeno una volta l’anno, fatte salve le previsioni di cui all’art. 10. In ogni momento, il Cliente ha diritto di cambiare la periodicità in mensile, semestrale o annuale chiamando il Servizio Clienti al numero 848.800.193. L’estratto conto fa piena prova nei rapporti fra la Banca e il Cliente. L’invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla fine del periodo di riferimento.
2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto.
3. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell’amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. La Banca trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione, come indicato nel Documento di Sintesi.
Art. 14 Durata, determinazione e modifica delle condizioni
1. Il Contratto è a tempo indeterminato.
2. Le condizioni economiche applicate al Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi, che le Parti concordano essere parte integrante del Contratto.
3. La Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni normative ed economiche, ivi inclusi i tassi e i prezzi, applicate a questo Contratto. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D.lgs. 385/93). Il costo di tali comunicazioni non verrà addebitato al Cliente. La modifica si intenderà approvata, salvo che il Cliente, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, non receda dal Contratto. In caso di recesso non verranno applicate spese ed il Cliente avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente.
Art. 15 Facoltà di recesso
1. Il Cliente, nell'ipotesi di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, può recedere dal Contratto senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di conclusione del contratto stesso. L’eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita mediante l’invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000 – 00000 Xxxx, avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell’intestatario. Non sono previste spese per il recesso. La Banca sarà tenuta a restituire al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte del Contratto.
2. In ogni caso, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del Conto. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata a.r. oppure tramite modalità operative a distanza e sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Resta inteso che la Banca non è tenuta ad eseguire gli incarichi ricevuti in data successiva a quella in cui il recesso è divenuto efficace.
L’efficacia del recesso potrà comportare l’estinzione dei “Depositi Vincolati” in conformità a quanto previsto nel Documento di Sintesi.
3. La Banca ha facoltà di recedere dal Contratto inviando una comunicazione al Cliente con preavviso di almeno 2 (due) mesi senza oneri per il Cliente.
4. Nel caso in cui il recesso (sia da parte del Cliente sia da parte della Banca) venga esercitato nel corso dell’anno ed il Cliente abbia già corrisposto il pagamento di eventuali canoni annuali, la Banca rimborserà proporzionalmente al Cliente un importo pari alle mensilità di recesso anticipato.
0.Xx sussiste una giusta causa o un giustificato motivo, le parti potranno recedere dal Contratto senza preavviso. 6.L’eventuale passaggio a debito del saldo del conto costituirà causa di recesso dal Contratto senza preavviso.
Art. 16 Registrazione delle conversazioni
Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti di legge, ad effettuare le registrazioni in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti fra le parti, in conformità alla normativa applicabile (Regolamento UE 2016/679).
Art.17 Lingua del Contratto
Il Contratto è redatto in lingua italiana e in tale lingua verranno effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto.
Art. 18 Foro competente e legge applicabile
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente. Il Contratto è soggetto alla legge italiana.
Art. 19 Reclami
1. Per eventuali contestazioni relative al Contratto o più in generale ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi per iscritto all’Ufficio Reclami dello stesso al seguente indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Corso Massimo D’Azeglio n. 33/E – 00000 Xxxxxx, fax: 000 000 00 000, indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, che
risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non se non ha avuto risposta entro i 30 (trenta) giorni operativi dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure la Guida pratica disponibile presso le filiali della Banca e nella sezione dedicata presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
2 bis. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento di cui al presente Contratto, i tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere esaustivamente entro 15 giornate lavorative, invia comunque al Cliente una comunicazione di presa in carico del reclamo, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque entro un termine non superiore a 35 giornate lavorative.
2 ter. Resta comunque ferma la facoltà del Cliente, anche per il tramite di associazioni che lo rappresentino, di presentare esposti alla Banca d’Italia, in caso di violazione da parte di un Prestatore di Servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento UE 751/2015 e della relativa normativa di attuazione. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
3. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
4. Per ogni ulteriore informazione il Cliente può contattare l’indirizzo di posta elettronica xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi al seguente indirizzo: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000, – 00000 Xxxx.
Sezione II- Norme Generali che regolano i Servizi di pagamento
Art. 1 Ambito di applicazione e Criteri di prevalenza
1 La presente Sezione II si applica a tutti i Servizi di pagamento, di seguito definiti e disciplinati nelle successive Sezioni del Contratto qualora rientrino nell’ambito di applicazione della Direttiva 2015/2366/UE, nonché del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e successive disposizioni attuative. Per quanto non diversamente previsto dalla presente Sezione II e dalle Sezioni che disciplinano i singoli Servizi di Pagamento, si applicano le previsioni contenute nella Sezione I del Contratto.
2. Le norme della Sezione II si applicano anche ad ogni contratto disciplinante ulteriori Servizi di pagamento utilizzabili dal Cliente a valere sul Conto e che faccia ad esso riferimento o rinvio.
3. Le norme della presente Sezione Il del Contratto costituiscono il “Contratto Quadro PSD” ai sensi Direttiva 2015/2366/UE nonché del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e successive disposizioni attuative.
Art. 2 Definizioni
1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corrispondente ai fini della presente Sezione e delle Sezioni che regolano i singoli Servizi di pagamento:
• “Servizi di pagamento” si intendono i servizi di pagamento elencati nella Direttiva 2015/2366/UE nonché nel
Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e successive disposizioni attuative, limitatamente all’operatività concessa con la sottoscrizione del presente Contratto o di successivi contratti che ad esso rinviino; i Servizi di pagamento utilizzabili a valere sul Conto all’esito della sottoscrizione del Contratto sono i seguenti: bonifico e SCT in accredito dal/i Conto/i di Appoggio o da conti di terzi, addebito diretto su iniziativa del Cliente solo in qualità di Beneficiario con le scadenze e gli importi scelti dal Cliente, bonifici e SCT in addebito a favore del Conto/i di Appoggio;
• “Parti” si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
• “Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
• “Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore alla Banca con la quale viene chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento;
• “Pagatore” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento, ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento; in caso di disposizione di un bonifico o di un prelievo mediante carta di debito, il Cliente è da considerarsi Pagatore;
• “Beneficiario” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento; in caso di alimentazione del Conto mediante bonifico o Addebito Diretto concessi ai sensi del presente Contratto, il Cliente è da considerarsi Beneficiario;
• “Utente di servizi di pagamento” si intende il cliente e/o la persona fisica o giuridica che utilizza un Servizio di pagamento PSD in veste di Pagatore o Beneficiario o di entrambi;
• “Giornata operativa” si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nella esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa;
• “Addebito diretto” si intende un Servizio di pagamento per l’addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale un’Operazione di pagamento è disposta in conformità al consenso dato al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore medesimo;
• “Conto di pagamento” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di Operazioni di pagamento; in relazione ai Servizi di pagamento il Conto è un Conto di pagamento;
• “Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: le banche, gli istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
• “Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lett. h-ter, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
• “Data valuta” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
• “Autenticazione forte” si intende una procedura che consente al Prestatore di servizi di pagamento di verificare l’utilizzo di uno specifico Strumento di pagamento, inclusi i relativi dispositivi personalizzati di sicurezza, quando l’Utente accede al suo Conto online, dispone un’Operazione di pagamento elettronico, effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi;
• “Dati sensibili relativi ai pagamenti” si intendono i dati che possono essere usati per commettere frodi, inclusi il Codice Cliente e Password.
• “Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento;
• “Supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta all’utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
• “Mandato di Pagamento”: Autorizzazione scritta sottoscritta dal Pagatore redatta in conformità alle Rulebook Sepa sui Sepa Direct Debit che contiene l’autorizzazione all’addebito del conto del Pagatore;
• “Internet Banking”: sportello bancario virtuale della Banca, che utilizza Internet come canale per consentire al Cliente di effettuare le operazioni bancarie.
• “Telephone Banking”: sportello bancario virtuale della Banca, che utilizza il telefono come canale per consentire al Cliente di effettuare le operazioni bancarie.
Art. 3 Condizioni economiche
1. Le condizioni economiche applicate ai Servizi di Pagamento sono riportate nel Documento di Sintesi.
2. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 4 Informazioni per il Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di pagamento
1. La Banca, su richiesta del Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3, informazioni chiare e dettagliate: (i) sulle indicazioni che il Cliente deve fornire affinché l’Ordine di pagamento sia disposto ed eseguito correttamente; (ii) sui tempi massimi di esecuzione dell’operazione e (iii) sulle spese che il Pagatore deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, evidenza separata delle singole voci.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i singoli Servizi di pagamento.
Art. 5 Informazioni per il Pagatore
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita in favore del Pagatore, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
• un riferimento che consenta al Pagatore di individuare l’Operazione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
• l’importo dell’Operazione di pagamento;
• l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi che il Pagatore deve corrispondere;
• la Data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile o anche mediante consultazione delle operazioni tramite Internet Banking.
3. Qualora il Cliente richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di sintesi.
Art. 6 Informazioni per il Beneficiario
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita in favore del Beneficiario, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
• un riferimento che consenta al Beneficiario di individuare l’Operazione di pagamento e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di pagamento;
• l’importo dell’Operazione di pagamento;
• l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l’importo degli interessi che il Beneficiario deve corrispondere;
• la Data valuta dell’accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di un documento contabile o anche mediante consultazione delle operazioni tramite Internet Banking.
3. Qualora il Beneficiario richieda informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero, la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, sarà tenuto a corrispondere le relative spese indicate nel Documento di Sintesi.
Art. 7 Consenso
1. Il consenso all’Operazione di pagamento o ad una serie di Operazioni di pagamento è prestato dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per i singoli Servizi di pagamento.
2. Qualora il Cliente non presti il consenso nelle forme pattuite e secondo le procedure previste per i singoli Servizi di pagamento, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di una Operazione di pagamento.
Art. 8 Revoca del consenso
1. Il Cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento purché prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11.
2. La revoca del consenso all’Operazione di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste dai singoli Servizi di pagamento.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione relativa a una serie di Operazioni di Pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di Pagamento non ancora eseguite. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca dell’autorizzazione precedentemente prestata per eseguire una Serie di Operazioni di Pagamento si considerano non autorizzate.
Art. 9 Ordine di pagamento e relativo rifiuto
1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 19, la Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato, ovvero comunica al Cliente il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell’Unione europea o nazionale.
2. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente, salvo che sia contrario alla legge, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti alla suddetta comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento.
3. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art. 10 Determinazione del momento di ricevimento dell’ordine di pagamento
1. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l’ordine è entrato nella disponibilità della Banca.
2. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
3. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
4. Ove concordato, l’esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato, ovvero, alla fine di un determinato periodo, ovvero, il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
Art. 11 Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l’Ordine di pagamento non può essere revocato dall’Utilizzatore.
2. Nel caso in cui l’utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l’utilizzatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato.
3. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 2, l’Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell’utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento.
4. La Banca addebita al Cliente le spese, indicate nel Documento di Sintesi, in caso di revoca concordata.
5. Resta fermo che la revoca dell’Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l’Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
6. L’irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore dell’importo dell’Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.
Art. 12 Obblighi a carico del Cliente per l’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Non appena ricevuto uno Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l’utilizzo. Il Cliente è tenuto ad utilizzare lo Strumento di pagamento in conformità delle previsioni e dei termini di cui al Contratto dei relativi allegati che ne regolano l’emissione e l’utilizzo.
2. Il Cliente deve comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore
successive, alla Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di pagamento. Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali previsti per ogni singolo Servizio di pagamento o Strumento di pagamento disciplinati dal presente Contratto. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l’utilizzo dello Strumento di pagamento.
Art. 13 Limiti dell’utilizzo degli Strumenti di pagamento
1. Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può concordare con il Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri.
2. La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello Strumento di pagamento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, la Banca informa il Cliente secondo le modalità previste per ogni singolo Servizio di pagamento o Strumento di pagamento disciplinato dal presente Contratto del blocco dello Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento.
4. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento, la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Art. 14 Obblighi a carico della Banca in relazione agli Strumenti di pagamento
1. La Banca in relazione agli Strumenti di pagamento dalla stessa emessi è tenuta ad:
a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dal Cliente legittimato ad usare lo strumento medesimo, fermi in ogni caso i generali obblighi di custodia e riservatezza a carico del Cliente, nonché gli obblighi a carico del Cliente previsti dal precedente articolo 12 della presente Sezione;
b) astenersi dall’inviare Strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo Strumento di pagamento già consegnato al Cliente debba essere sostituito;
c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Cliente possa eseguire la comunicazione di cui al precedente articolo 12, comma 2, nonché, nel caso di cui al precedente articolo 13, comma 4, di chiedere la riattivazione dello Strumento di pagamento o l’emissione di uno nuovo ove la Banca non vi abbia già provveduto. Ove richiesto dal Cliente, la Banca gli fornisce i mezzi idonei a dimostrare di aver effettuato la comunicazione per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
d) impedire qualsiasi utilizzo dello Strumento di pagamento successivo alla comunicazione del Cliente di cui al precedente articolo 12, comma 2.
Art. 15 Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto - obblighi a carico del Cliente
0.Xx Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 18, ne ottiene la rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca per iscritto. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Pagatore, o di accredito, nel caso di Beneficiario.
2. Ai fini del presente articolo, un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento. Art. 16 Responsabilità del Pagatore per l’utilizzo non autorizzato di Servizi di pagamento e Strumenti di pagamento
1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 12, comma 2.
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, se la Banca non esige un’autenticazione forte del Cliente. Il Beneficiario o il Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore se non accettano l’autenticazione forte del Cliente.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti o succursali del Prestatore di Servizi di pagamento o dell’ente cui sono state esternalizzate le attività, il Cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo dello Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, se tali eventi non potevano essere a sua conoscenza prima di un pagamento purché tale utilizzo sia avvenuto dopo che il Cliente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 12, comma 2.
4 Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito in modo fraudolento ovvero non abbia adottato le misure di cui all’art. 12 con dolo o colpa grave, il Cliente medesimo sopporta, per un importo comunque non superiore complessivamente a 50 (cinquanta) Euro, la perdita relativa a Operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito dello Strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento o appropriazione indebita.
5. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del precedente art. 12 con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 50 (cinquanta) Euro di cui al comma precedente.
Art. 17 Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Pagatore immediatamente l’importo dell’operazione medesima e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’operazione o riceve una comunicazione in
merito. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
2.. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’importo rimborsato e, pertanto, il Cliente autorizza, sin d’ora e senza riserva alcuna, la Banca a procedere in tal senso, ferma restando la necessità della previa comunicazione da parte della Banca a mezzo supporto cartaceo o supporto elettronico.
3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
Art. 18 Mancata esecuzione o esecuzione inesatta o tardiva
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Cliente Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 12, 21, commi 2 e 3, e 22 della presente Sezione, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, salvo che non sia in grado di provare al Cliente Pagatore ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall’art. 19, comma 1 della presente Sezione.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’Operazione è stata eseguita a valere su un Conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l’Operazione di pagamento, eseguita in modo inesatto, non avesse avuto luogo, assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito.
3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore abbia dimostrato che la Banca ha ricevuto l’importo dell’Operazione di Pagamento, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario. In tale ipotesi la Banca mette senza indugio l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Cliente Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario stesso. La data valuta dell’accredito sul Conto di quest’ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al Cliente Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
4. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 20 della presente Sezione e mette a disposizione del Cliente l’importo dell’Operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto, applicando una Data Valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi che precedono, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l’Operazione di pagamento e lo informa del risultato.
6. La Banca è inoltre responsabile nei confronti del Cliente di tutte le spese ed interessi a lui imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 19 Tempi di esecuzione
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di Pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di Pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato Membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di pagamento disposte su supposto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate operative.
3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica al Cliente Beneficiario quale Data valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Cliente Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 20.
4. Per le Operazioni di pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di quattro Giornate operative dalla ricezione dell’Ordine di pagamento.
5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata operativa successiva alla ricezione dei Fondi.
Art. 20 Data valuta e disponibilità dei Fondi
1. La Data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato Membro ovvero tra valute di due Stati Membri, la Banca assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento sia a disposizione del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca medesima o nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell’Ordine di Pagamento nel caso sia l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione.
3. La Data valuta dell’addebito sul Conto di pagamento del Cliente Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo Conto di pagamento.
4. Il presente articolo non si applica nel caso di rettifica di Operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto o nel caso in cui siano intervenuti errori che ne abbiano impedito la corretta esecuzione.
Art. 21 Identificativi unici inesatti
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Beneficiario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dall’utilizzatore di servizi di pagamento è inesatto, il Prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi del precedente art. 18, della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento. La Banca che agisce per conto del Cliente Xxxxxxxx compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca le informazioni ulteriori rispetto all’Identificativo unico stesso.
Art. 22 Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 23 Prova di autenticazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2.. Quando il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento eseguita, l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dalla Banca non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal Cliente, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui al precedente art. 12.
Art. 24 - Modifica delle condizioni
1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione e/o delle Sezioni che regolano i singoli servizi di pagamento nonché delle relative condizioni e informazioni a esse relative fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126 quater, comma 1, lett. a) del TUB, verrà proposta dalla Banca, conformemente a quanto disciplinato dall’art. 126 sexies del TUB, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La Banca non addebiterà alcun costo per la trasmissione di tali comunicazioni di modifica. La modifica potrà avvenire solo in presenza di un giustificato motivo. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse.
5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
6. Per il cliente consumatore il Contratto o le condizioni e informazioni ad esso relative fornite ai sensi dell’art. 126 quater, comma 1, lett. a) del TUB possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.
Art. 25 Recesso
1. Il Cliente, nell'ipotesi di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, può recedere dal presente Contratto Quadro PSD, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di conclusione del Contratto stesso. L’eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita mediante l’invio di una lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000, – 00000 Xxxx, avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell’intestatario. Non sono previste spese per il recesso. La Banca sarà tenuta a restituire al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., le somme eventualmente percepite a fronte del Contratto Quadro PSD. Detto recesso si estende all’intero Contratto.
2. Il Contratto Quadro PSD deve intendersi a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura. Detto recesso si estende all’intero Contratto.
3. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., o in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento dal quale intende recedere.
4. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista
un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento ovvero dal Contratto Quadro, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente.
5. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi addebitate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale.
6. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento.
Art. 26 Trasmissione delle informazioni
1. Il Cliente può ottenere, in qualsiasi momento, copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche.
Art. 27 Trattamento dei dati del Cliente
1. I Prestatori di Servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali, ove ciò sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 avviene in conformità al Regolamento UE 2016/679)
Art.27 bis Consenso al trattamento dei dati personali per i servizi prestati dai Prestatori di Servizi di pagamento.
1 I Prestatori di Servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell’Utente dei servizi di pagamento.
2.A tal proposito, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, presta fin da ora il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente clausola.
Art. 28 Trasferibilità dei servizi di pagamento (banca trasferente)
1. La Banca presta il servizio di trasferimento tra i Conti di Pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i Clienti Consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un Conto di Pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento stabilito nel territorio italiano.
2. Il servizio di trasferimento è avviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, su richiesta del Cliente che, a tal fine, deve rilasciare per iscritto al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i Conti di Pagamento hanno due o più titolari, l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento è fornita da ciascuno di essi. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente trasmette copia dell'autorizzazione al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe né sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Cliente prende atto ed accetta che ha diritto di richiedere il trasferimento sul Conto di Pagamento presso la Banca solo dei Servizi di Pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca ai sensi del presente Contratto.
3. Nel caso in cui la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, riceva autorizzazione da parte del Cliente, la Banca esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla ricezione della autorizzazione da parte del Cliente completa di tutte le informazioni necessarie indicate nel comma 4 del presente articolo.
4. Attraverso l'autorizzazione il Cliente Consumatore: (a) fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; (b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al Conto di Pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad Addebiti Diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti; (c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli Addebiti Diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Conto di Pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente; (d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il re-indirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7 del presente articolo.
5. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del Cliente Consumatore. Il Cliente Xxxxxxxxxxx può chiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul Conto di Pagamento di destinazione, in conformità a quanto indicato nell'autorizzazione del Cliente, ivi compresi l'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies TUB, il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente può chiedere al Cliente di fornire le informazioni mancanti.
7. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura gratuitamente il re-indirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul Conto di Pagamento di origine verso il Conto di Pagamento di destinazione detenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data specificata nell'autorizzazione del Cliente all'esecuzione del servizio di trasferimento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 (dodici) mesi o in mancanza di richiesta da parte del Cliente del servizio di re-indirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell'operazione di pagamento.
8. Ferma la facoltà della Banca di bloccare l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento prevista per specifici casi dal presente Contratto Quadro PSD, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura al Cliente la fruizione dei Servizi di
Pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente nell’autorizzazione. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente assicura la fruizione dei Servizi di Pagamento a partire da tale data. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non blocca gli Strumenti di Pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal Cliente nell'autorizzazione.
9. Se il Cliente ha obblighi pendenti con la Banca che non consentono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca in qualità di trasferente ne informa immediatamente il Cliente. In tal caso, resta fermo l'obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di Pagamento. L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente.
11. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasferimento.
12. Per il periodo di 6 (sei) mesi dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Cliente, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente consentono gratuitamente al Cliente l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo Prestatore di Servizi di Pagamento.
13. La Banca mette a disposizione dei Clienti a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento.
14. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei Servizi di Pagamento, la Banca qualora inadempiente è tenuta a corrispondere al Cliente, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, l’importo di euro 40,00 (quaranta) a titolo di penale. Tale somma è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul Conto di Pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.
15. Il Cliente titolare di un Conto di Pagamento che intenda aprire un Conto di Pagamento in un altro Stato Membro può richiedere assistenza alla Banca. Se richiesto dal Cliente, la Banca:
a) fornisce gratuitamente al Cliente le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del Cliente nei precedenti tredici mesi. La Banca informa altresì il Cliente che tale elenco non comporta per il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;
b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine verso il Conto di Pagamento aperto o detenuto dal Cliente presso il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento, purché la richiesta del Cliente identifichi con precisione il Prestatore di Servizi di Pagamento e il conto di destinazione;
c) chiude il Conto di Pagamento di origine.
16. Salvi eventuali obblighi pendenti del Cliente che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca di origine esegue le operazioni previste dal comma 15 alla data specificata dal Cliente nella richiesta. La data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della Banca, salvo diverso accordo con il Cliente. La Banca comunica immediatamente al Cliente l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento.
Articolo 29 Criteri di ripartizione e di addebito delle spese
1. Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (tanto nel caso in cui il Cliente sia Pagatore, quanto nel caso in cui sia Beneficiario), al Cliente non potranno essere applicate spese diverse da quelle applicate dalla Banca.
2. La Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Documento di Sintesi – sostenute per (i) il giustificato rifiuto di eseguire un ordine di pagamento; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo delle parti, una volta decorsi i termini di revocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
3. Il Cliente ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.
4. La Banca deve trasferire l’intero importo dell’operazione, senza trattenere spese sull’importo trasferito.
5. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente e conformemente a quanto previsto nel Documento di Sintesi, la Banca e il Cliente Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. Nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell’importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
6. Se il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore e del Beneficiario sono entrambi situati nell’UE ovvero la Banca è l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione di Pagamento, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo Prestatore di Servizi di Pagamento.
Sezione III- Bonifici (SCT – SEPA Credit Transfer)
Art. 1 Operatività mediante Bonifici
1. Il Cliente, conformemente a quanto indicato nella Sezione I, può operare sul Conto disponendo ordini di pagamento mediante Bonifici.
2. Il Bonifico è un servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un’Operazione di Pagamento o una serie di Operazioni di Pagamento dal Conto di Pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento detentore del Conto di Pagamento del Pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal Pagatore
3. Il Sepa Credit Transfer (SCT – Bonifico europeo) è un Servizio di Pagamento, analogo al Bonifico, che permette alle banche aderenti al SEPA Credit Transfer Scheme di trattare sia pagamenti singoli sia di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il Sepa Credit Transfer richiede l’indicazione, da parte del Cliente alla Banca, dell’IBAN del Beneficiario. L’esecuzione di un Sepa Credit Transfer è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’ordine sino all’accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il Servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Il Cliente prende atto ed accetta che a decorrere dal 17 giugno 2013 i bonifici domestici e quelli all’interno dell’area SEPA potranno essere effettuati solo attraverso il servizio Sepa Credit Transfer (SCT). A decorrere dal suddetto termine tutte le disposizioni contrattuali inerenti il bonifico bancario dovranno intendersi come riferibili al servizio Sepa Credit Transfer se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA ed ai bonifici diversi se la disposizione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA. Per “bonifici diversi” si intendono i bonifici assoggettati alla Direttiva PSD 2 ed al Decreto di Recepimento diversi dalle operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA, qualora sia espressamente prevista la possibilità di effettuare tale tipologia di bonifici. Ai bonifici diversi si applicherebbero comunque, in quanto compatibili, le previsioni relative ai Sepa Credit Transfer.
4. Per poter impartire un ordine di pagamento il Cliente deve indicare, obbligatoriamente, gli estremi del Beneficiario ed il codice IBAN (identificativo unico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di prestazione dei servizi di pagamento). Salvo espresso e documentato patto contrario, le disposizioni di pagamento possono essere effettuate solamente verso il Conto di Appoggio di cui alla Sezione I del Contratto.
5. Gli ordini di pagamento possono essere impartiti esclusivamente mediante le modalità operative a distanza di cui alla Sezione IV, avvalendosi delle procedure di sicurezza messe a disposizione del Cliente dalla Banca e meglio dettagliate nella Sezione IV del Contratto. In caso di necessità, ed ove non fosse possibile avvalersi delle procedure ordinarie, il Cliente può rivolgersi al numero 848-800.193 e, superata una idonea procedura di identificazione (ad es. trasmissione scritta dell’ordine, controllo telefonico, riscontro firma), impartire l’ordine di pagamento.
6. In ogni caso, l’esecuzione dell’ordine di pagamento è subordinata alla presenza sul Conto della provvista necessaria e non sono previste esecuzioni parziali dell’ordine di pagamento.
7. Il Conto è espresso in valuta Euro e questa è l’unica valuta nella quale è possibile disporre l’ordine di pagamento; non è quindi prevista l’applicazione di tassi di cambio in altra valuta da parte della Banca, mentre non è escluso che possano essere applicati – alle condizioni contrattuali e normative ivi previste – dalla Banca del Beneficiario.
8. Per una corretta e puntuale esecuzione di bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell'ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate, o quelle comunque di volta in volta richieste dalla normativa vigente:
⚫ Cliente ordinante
⚫ IBAN del conto di addebito
⚫ Importo dell'ordine
⚫ Intestazione anagrafica del Beneficiario
⚫ Causale del pagamento
⚫ Eventuale data futura di esecuzione dell'ordine.
9. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente ordinante e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall’IBAN del Beneficiario.
10. L'esecuzione dell'ordine di pagamento è subordinata all'autorizzazione del Cliente o di persona facoltizzata ad operare sul Conto, impartita tramite le modalità operative a distanza.
11. Il momento di ricezione dell'ordine di pagamento coincide con quello nel quale vi è la ricezione dell’ordine di pagamento mediante Telephone o Internet Banking.
12. L'ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di un'adeguata copertura finanziaria sul Conto.
Art. 2 Orari limite e tempi massimi di esecuzione del bonifico. Revoca dell’ordine di pagamento
1. Gli orari limite entro cui possono essere trasmessi gli Ordini di pagamento mediante modalità operative a distanza, in tempo utile per la lavorazione alla prima Giornata lavorativa successiva, sono indicati nel Documento di Sintesi (orari di cut-off).
2. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
3. La Banca dà esecuzione all'ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l'esito dell'operazione di pagamento e le informazioni specificate all'art. 5 della Sezione II mediante consultazione della lista dei movimenti via Telephone e Internet Banking.
4. Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5 della Sezione II, sono da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
5. L’importo del Bonifico è accreditato alla banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.
6. Gli ordini di pagamento impartiti possono essere revocati esclusivamente mediante il canale di Telephone Banking, ma
il Cliente deve contattare la Banca entro l’orario di cut off, oltre il quale la disposizione sarà irrevocabilmente impartita.
7. La Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso Telephone e Internet Banking.
Art. 3 Informazioni per il Pagatore preliminari rispetto ad una operazione di pagamento
1. Qualora il Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese, e se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’operazione di pagamento attraverso messa a disposizione dei Fogli informativi sul sito internet della Banca.
Art. 4 Accredito di Bonifici e SCT
1. L'accredito dei Bonifici ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di conto corrente indicata dalla banca ordinante. L'eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto Beneficiario non consentirà comunque alla Banca di operare in difformità all'IBAN indicato.
2. La Banca accredita l'importo dell'operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi dalla banca ordinante.
3. La Banca, effettuata l'operazione di accredito sul Conto, fornisce al Beneficiario le informazioni specificate all'art. 6 della Sezione II del Contratto con i tempi e modalità ivi descritte.
4. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 della Sezione II del Contratto, sono da corrispondersi nella misura indicata nel Documento di Sintesi..
Art. 5 Comunicazione su operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1.Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul Conto di un Bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta ai seguenti recapiti: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000, – 00000 Xxxx.
Art. 6 Identificativo unico
1.L’identificativo unico previsto per il bonifico è rappresentato dal codice IBAN.
Sezione IV- Modalità operative a distanza Art. 1 Modalità operative a distanza
1. Telephone Banking ed Internet Banking (entrambi denominati “Modalità operative a distanza”) consentono al Cliente di effettuare le operazioni di interrogazione e di disposizione sul Conto, mediante l'utilizzo:
(i) in relazione al Telephone Banking, di un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite la rete telefonica pubblica;
(ii) in relazione all’Internet Banking, di un dispositivo informatico collegato alla Banca tramite rete informatica.
2. Per accedere all’utilizzo del Telephone Banking sono necessari il Codice Cliente ed il Codice Operativo (Password), di seguito definiti anche come “i Codici”. In caso di più cointestatari resta inteso che la Banca invierà a ciascun Cliente un Codice Cliente ed una Password personali. La Password viene calcolata automaticamente con una procedura riservata all’atto dell’apertura del rapporto e verrà inviata al Cliente tramite SMS.
3. Per l’ Internet Banking l’identificazione del Cliente e le operazioni di pagamento a distanza avvengono tramite un sistema di sicurezza di Autenticazione forte, al fine di contrastare le eventuali frodi informatiche che possono verificarsi durante tali operazioni, secondo le modalità pro tempore adottate dalla Banca. .
4. Il Cliente è tenuto a mantenere segreta la Password, che non deve essere conservata insieme al Contratto né annotata su di esso. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopramenzionati e risponde del loro eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La divulgazione diretta o indiretta, dei Codici a terzi, nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, ricadrà interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente.
5. Il Cliente deve bloccare l’utilizzo delle modalità operative a distanza in caso di distruzione, smarrimento, furto o sottrazione dei codici, non appena venuto a conoscenza dell’evento utilizzando la Modalità operativa a distanza di Telephone Banking e contattando il numero telefonico 848-800.193 o mediante comunicazione scritta alla Banca all’indirizzo SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000 – 00000 Xxxx. Entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo comunicazione scritta all’indirizzo corredata di copia della denuncia presentata alle competenti autorità.
6. Fatto salvo quanto stabilito nella Sezione II, prima della comunicazione ai sensi del comma precedente, il Cliente è comunque responsabile solo per un importo pari a 50 Euro della perdita derivante dall’eventuale utilizzo indebito del Codice Cliente e della Password, fatti salvi i casi in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave.
7. Fatto salvo quanto stabilito nella Sezione II, la Banca è responsabile per le operazioni a cui abbia dato seguito in assenza del rispetto delle procedure di identificazione, come pure per la mancata o inesatta esecuzione di operazioni. Al fine di ottenere eventuali rimborsi, il Cliente potrà rivolgersi a SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Xxxxxxx Xxxxxxx x.000, – 00000 Xxxx.
8. Fatto salvo quanto stabilito nella Sezione II, la Banca si riserva la facoltà di bloccare l’utilizzo delle modalità operative a distanza nei seguenti casi:
a) Esigenze di tutela della sicurezza dei codici;
b) Sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato dei codici;
9. Di tale blocco, la Banca informa tempestivamente il Cliente mediante SMS o comunicazione telefonica, ove il Cliente abbia comunicato il numero di telefono cellulare; in assenza di comunicazione del numero di cellulare, mediante comunicazione scritta. Al venir meno delle ragioni di blocco, la Banca riattiva i codici oppure, se necessario o opportuno, procede alla loro sostituzione.
10. Per i Conti cointestati l’operatività in via telematica spetta disgiuntamente a ciascun intestatario ed il suo esercizio
produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.
11. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, delle modalità operative a distanza per tutte le operazioni eseguite a mezzo di esse e riconosce sin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti effettuati in conseguenza delle modalità operative a distanza.
12. Il Cliente è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei Conti stessi.
13. L’utilizzo di Internet Banking è sempre consentito, salvo quanto diversamente comunicato in forma scritta o tramite e- mail ove il Cliente abbia comunicato l’indirizzo e mail. L’utilizzo di Telephone Banking è consentito dal lunedì al venerdì nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 19.00.
14. Le Modalità operative a distanza potranno essere sospese o interrotte, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca, quindi, non sarà ritenuta responsabile della mancata possibilità di utilizzo della Modalità operative a distanza in conseguenza di cause ad essa imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di ter zi e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non può essere superato con l’ordinaria diligenza.
Art. 2 Rischi del circuito telematico
0.Xx Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito telematico Internet. La Banca, pertanto, non sarà responsabile di eventuali rischi che potranno verificarsi a seguito dell’utilizzo di questo circuitoed ascrivibili a difetti di funzionamento dello stesso, caso fortuito, fatto di terzi o comunque ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca.
Art. 3 Spese gestionali della modalità operative a distanza
1.Sono interamente a carico del Cliente tutte le spese telefoniche ed i costi delle necessarie attrezzature per l’utilizzo delle modalità operative a distanza.
Sezione V- Condizioni generali dell’opzione “ Deposito vincolato”
Art. 1 Premessa
1. La presente Sezione disciplina l’opzione “Deposito vincolato”.
Art. 2 Oggetto dell’opzione
1. Con l’opzione “Deposito vincolato”, il Cliente può costituire sul proprio Conto diversi depositi vincolati ( i “Depositi vincolati ”) mediante apposite disposizioni attraverso le modalità operative a distanza di cui alla Sezione IV .La scadenza, il tasso di interesse creditore, la liquidazione degli interessi e le altre condizioni economiche sono riportati sul Foglio Informativo pro-tempore vigente e messo a disposizione del Cliente all’atto della costituzione del deposito vincolato.
2. Il Cliente non potrà costituire un numero di Depositi vincolati superiore a quanto indicato nel Foglio Informativo pro- tempore vigente, fatto salvo il diritto della Banca di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso tale numero massimo.
Art. 3 Cointestazione
I Depositi vincolati possono essere costituiti anche da uno solo dei titolari del Xxxxx, disgiuntamente dagli altri. Si applicano le disposizioni di cui all’art.11 della Sezione 1.
Art. 4 Movimentazioni e Prelievi. Durata dell’opzione.
1. Eventuali estinzioni anticipate del Deposito vincolato potranno essere effettuate dal Cliente; in tal caso sarà applicato il tasso creditore ordinario nominale annuo riportato nel Foglio Informativo pro-tempore vigente all’atto della costituzione del deposito vincolato.
0.Xx durata massima di ciascun Deposito vincolato è disciplinata nel Foglio Informativo pro-tempore vigente e decorre dalla data di disposizione di apertura del Deposito vincolato.
3.Alla scadenza di ciascun Deposito vincolato, non è possibile disporne il rinnovo, ma il Cliente potrà costituire un nuovo Deposito vincolato ai sensi e per gli effetti dell’art.2 della presente Sezione.
4.All’atto di disposizione del Deposito vincolato da parte del Cliente, la Banca ha la facoltà di escludere o limitare la disponibilità di talune opzioni di durata del Deposito vincolato.
Art. 5 Regolamento degli interessi
1.Gli interessi sono riconosciuti al Cliente dalla data di attivazione del Deposito vincolato fino alla data di scadenza nella misura indicata nel Foglio Informativo pro-tempore vigente e vengono liquidati alla scadenza direttamente sul Conto e con le modalità ivi indicate.
2. Nel caso in cui il Cliente o la Banca esercitino il diritto di recesso disposto dall’art. 15 della Sezione I, le somme di cui al Deposito vincolato, al netto degli interessi eventualmente già liquidati dalla Banca, confluiranno nel Conto e sulle stesse potranno essere liquidati dalla Banca gli interessi al tasso del Conto.
Art. 6 Condizioni per l’ attivazione dell’opzione
1. La costituzione del Deposito vincolato sarà effettuata sul Conto, purché su questo vi sia depositato un importo almeno pari all’eventuale limite minimo disciplinato nel Foglio Informativo pro-tempore vigente e vi sia saldo liquido e disponibile. Art. 7 Operatività e limiti
0.Xx Cliente all’atto di disposizione del Deposito vincolato dovrà operare conformemente a quanto previsto nel presente Contratto e nel Foglio Informativo pro-tempore vigente.