ISMETT
ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
IRCSS
P A L E R M O
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 60 DEL D.LGS.
50/2016 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER PROMUOVERE L’ADERENZA AD UN MODELLO DI PREVENZIONE PRIMARIA CARDIOVASCOLARE NELL’AMBITO DEL PROGETTO CV PREVITAL
1. PREMESSE
L’ Associazione per lo Studio delle Malattie Cardiovascolari, detta “Rete Cardiologica”, costituita nel 2017, si propone di favorire la cooperazione tra Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) ad indirizzo cardiovascolare e/o impegnati in ambito cardiovascolare – ad oggi 20 IRCCS - al fine di aggregare le eccellenze della ricerca e realizzare masse critiche di attività e, mettendo a fattor comune competenze scientifiche cliniche, sperimentali, tecnologiche e biotecnologiche, casistiche e registri di malattia, essa mira ad ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e a rafforzare la posizione italiana in termini di ricerca e cura in ambito Cardiovascolare.
Il Ministero della Salute, con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha promosso e finanziato con fondi 2019 - Progetti di rete specifici per spese correnti – l. 145/2018 art. 1 comma 523, il progetto di ricerca “Strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana, CV PREVITAL”. Tale progetto è realizzato da “Rete Cardiologica”, ed in particolare dagli IRCCS della Rete con esperienza in programmi di prevenzione primaria, in collaborazione con il Consorzio Nazionale di Medici di Medicina Generale (MMG) Co.S., la Società Italiana per la Salute Digitale e la Telemedicina e la Fondazione Xxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Nell’ambito di tale progetto la Rete Cardiologica intende sviluppare un sistema per la gestione organica e strutturata dei dati riferiti alla storia clinica di soggetti in prevenzione primaria cardiovascolare, che saranno arruolati nell’ambito di tale progetto Il progetto ha come obiettivo generale l’implementazione di un modello innovativo di prevenzione primaria cardiovascolare basato su mHealth e la sua validazione in un campione di soggetti molto ampio e in condizioni di “real life”. Lo studio prevede un intervento integrato pensato per una migliore interazione medico- assistito che permetta di coniugare la ricerca digitale con la ricerca convenzionale affidando un ruolo strategico alle tecnologie e rendendo pertanto necessaria l’implementazione di strumenti tecnologici in grado di monitorare e gestire il percorso delle informazioni e delle iniziative, anche individuali, volte a promuovere la prevenzione cardiovascolare in soggetti asintomatici.
Con Delibera del 25 settembre 2020, il Consiglio Direttivo di Rete Cardiologica ha statuito in merito all’espletamento – in nome e per conto proprio - della procedura volta all’affidamento di quanto sopradescritto da parte di ISMETT, associato della Rete nonché organismo di diritto
pubblico dotato della struttura amministrativa ed operativa necessaria all’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica.
A tal fine, la Rete ha conferito ad ISMETT procura speciale in data 23.11.2020 – emendata in data 29.12.2020 - a rogito del Notaio Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, rep. n. 104853, per l’espletamento, tra l’altro, anche della procedura di gara finalizzata alla realizzazione del sistema di che trattasi, secondo la normativa prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici.
Con determina a contrarre Prot. int. n. 504 del 26 aprile 2021, questo Istituto (di seguito “ISMETT”) ha determinato di indire, in nome e per conto di Rete Cardiologica, procedura di gara aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
L’aggiudicazione avverrà in esito a procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di consegna della fornitura è Milano (codice NUTS ITC4C).
Numero Gara: 8118038. CIG: 8716974282.
L’appalto di che trattasi è finanziato con fondi di progetto “Strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana ̶ CV PREVITAL” RCR-2019-23669116_001, Cup Master B48D19001040001 e CUP E48D19002020001, promosso e finanziato dal Ministero della Salute con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 e la legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Dipartimento Acquisti di ISMETT.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016) in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx raggiungibile anche tramite il sito istituzionale di ISMETT xxx.xxxxxx.xxx.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il presente Disciplinare e tutti gli allegati di cui al successivo punto 2.1 sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sulla Piattaforma.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica all’indirizzo web sopra indicato nella sezione “Istruzioni e manuali”.
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Tutte le successive comunicazioni e gli aggiornamenti avverranno esclusivamente sulla piattaforma digitale.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Presente Disciplinare di gara (41 pagine)
2) Bando Integrale di Gara (2 pagine)
3) Bando GUUE
4) Avviso per pubblicazione per estratto sui giornali (1 pagina)
5) Allegato 1 – Specifiche Tecniche e Funzionali di Ammissione e Criteri di Assegnazione del Punteggio agli Elementi Diversi dal Prezzo (33 pagine)
6) Allegato 2 – Modello di dichiarazione (4 pagine)
7) Allegati 3 e 4 (4 pagine)
8) Allegato 5 – Modello di formulazione dell’offerta economica (2 pagine)
9) DGUE (16 pagine).
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx nella sezione Gare e Contratti, sotto-sezione Procedure di Gara.
2.2. RICHIESTE DI CHIARIMENTI SULLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2021.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Il RUP si riserva di non pubblicare chiarimenti sulla piattaforma telematica successivamente alle ore 12:00 del giorno 25 maggio.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. La pec indicata in sede di offerta deve coincidere con la pec di registrazione sulla piattaforma informatica.
Tutte le comunicazioni tra ISMETT e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate sulla piattaforma elettronica e automaticamente alla pec indicata dai concorrenti nella documentazione di gara e in sede di registrazione alla piattaforma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati ad ISMETT. Dovrà nel contempo essere effettuata la conseguente modifica sul profilo utente a suo tempo registrato in
piattaforma; diversamente ISMETT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata tramite piattaforma al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata tramite piattaforma al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata tramite piattaforma all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata tramite piattaforma all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è costituito da un unico lotto, oggetto di aggiudicazione indivisibile, in considerazione dell’obiettiva unicità del relativo oggetto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principal e) S (secondari a) | Importo a base d’asta non superabile IVA esclusa |
215.000,00 euro | ||||
SISTEMA PER PROMUOVERE | di cui 35.000,00 | |||
L’ADERENZA AD UN MODELLO DI | per eventuale | |||
1 | PREVENZIONE PRIMARIA | 72240000-9 | P | manutenzione |
CARDIOVASCOLARE | evolutiva e non | |||
soggetti a | ||||
ribasso |
L’importo massimo non superabile del contratto da concludersi in esito alla procedura di che trattasi ammonta a euro 215.000,00 oltre IVA.
Tale importo è articolato come segue:
a. Euro 180.000,00 oltre IVA, quale base d’asta massima non superabile del corrispettivo complessivo che sarà dovuto all’aggiudicatario per la realizzazione dell’applicativo informatico e di tutti i servizi richiesti, descritti nel documento di specifiche tecniche nonché nell’offerta tecnica
impegnativa del concorrente aggiudicatario. Su detta componente, ciascun concorrente formulerà la propria offerta al ribasso;
b. Euro 35.000,00 oltre IVA, su cui non viene richiesto alcun ribasso d’asta. Detta ultima componente è destinata a far fronte ad eventuali necessità di manutenzione evolutiva, di modifiche all’applicativo informatico o nuovi servizi per aspetti non ricompresi e non descritti nell’Allegato 1 al presente Disciplinare né nell’offerta tecnica impegnativa del concorrente aggiudicatario. Detti servizi extra verranno eventualmente eseguiti dall’aggiudicatario su richiesta del Direttore dell’Esecuzione di Rete Cardiologica e verranno corrisposti sulla base di un compenso orario di euro 65,00 oltre IVA/uomo. Il numero di ore/uomo necessarie a realizzare l’intervento richiesto verrà di volta in volta previamente concordato tra il Direttore dell’Esecuzione di Rete Cardiologica e il referente dell’Impresa aggiudicataria. Detti corrispettivi aggiuntivi verranno fatturati solo se corrispondenti a interventi effettivamente richiesti e autorizzati dal DEC di Rete Cardiologica nonché regolarmente eseguiti. S’intende che Rete Cardiologica non è in alcun modo obbligata a commissionare all’aggiudicatario interventi e servizi extra e che pertanto l’impiego, totale o parziale, del plafond di cui al presente punto b. è meramente facoltativo per Rete Cardiologica che non sarà tenuta ad alcunché verso l’aggiudicatario nel caso di mancata utilizzazione, totale o parziale, dello stesso.
Per quanto sopra, ciascun concorrente dovrà formulare l’offerta economica mediante l’indicazione del corrispettivo richiesto rispetto alla base d’asta di 180.000,00 euro oltre IVA. Saranno escluse offerte contemplanti un corrispettivo superiore a 180.000,00 euro oltre IVA.
Non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
L’operatore economico dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, la stima dei costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’appalto di che trattasi è finanziato con fondi di progetto “Strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana ̶ CV PREVITAL” RCR-2019-23669116_001, Cup Master B48D19001040001 E CUP E48D19002020001, promosso e finanziato dal Ministero della Salute con la legge 17 dicembre 2018, n. 136 e la legge 30 dicembre 2018, n. 145.
4. ESECUZIONE DELL’APPALTO
4.1 TERMINI TEMPORALI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Conformemente alle previsioni dell’Allegato 1, l’Impresa aggiudicataria dovrà realizzare il sistema oggetto dalla fornitura entro 4 mesi dalla data di esecutività del contratto; successivamente al termine della realizzazione del sistema vi sarà una fase di test di quattro settimane finalizzata al collaudo del sistema.
La durata del servizio è fissata in 31 mesi a decorrere dalla data di arruolamento del primo soggetto partecipante allo studio e al termine del servizio l’Impresa aggiudicataria dovrà consegnare a Rete Cardiologica i codici sorgente e quant’altro previsto secondo le indicazioni dell’Allegato 1.
Per i tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, ovvero alla risoluzione del contratto, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a fornire l’assistenza, anche telefonica, per consentire a Rete Cardiologica, o a chi da quest’ultima delegato, il riuso completo a regola d’arte del software sviluppato.
Rete Cardiologica ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore.
L’aggiudicatario non avrà diritto a corrispettivi ulteriori rispetto al corrispettivo di aggiudicazione per le attività e le eventuali elaborazioni eseguite al fine di addivenire al collaudo favorevole.
L’allegato 1 al presente Disciplinare di Gara, parte integrante e sostanziale di quest’ultimo, stabilisce le specifiche tecnico-funzionali minime di ammissione alla valutazione tecnica, i criteri di assegnazione dei punteggi qualitativi diversi dal prezzo nonché tutti gli obblighi posti a carico dell’aggiudicatario.
4.2 ADEMPIMENTI PRIVACY.
L’aggiudicatario è tenuto a rispettare, nello sviluppo del sistema oggetto della presente procedura e nell’espletamento dei servizi connessi, la normativa di riferimento sotto elencata, eventuali ulteriori norme applicabili ancorché non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni delle stesse che interverranno durante il periodo contrattuale:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) nonché ogni altro provvedimento/regolamento/linee guida applicabile.
Il concorrente accetta sin d’ora di sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione e nel caso fosse ritenuto necessario o opportuno da parte del DPO di Rete Cardiologica, l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento dati a fini privacy e ad Amministratore di sistema, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento summenzionato nonché del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 (e successive modifiche del 25/6/2009). Ciascun concorrente si impegna incondizionatamente, con la partecipazione alla gara, a sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione, le predette nomine
conformemente al testo predisposto dal predetto DPO in ossequio ad istanze di massima garanzia per Rete Cardiologica e gli IRCSS della stessa associati.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NONCHE’ ECONOMICA E FINANZIARIA
a) Il fatturato specifico minimo realizzato complessivamente negli anni 2017, 2018, 2019 deve essere, per l’ammissione alla gara, almeno pari € 430.000,00 IVA esclusa.
Tale fatturato specifico deve essere stato realizzato complessivamente in uno o più dei seguenti ambiti di attività:
a1. Produzione e/o commercializzazione di sistemi applicativi, anche nelle forme di licenze, pay per use o SAAS e/o per i relativi servizi di manutenzione;
a2. Consulenza strategica in ambito informatico-digitale; a3. Produzione di contenuti in ambito informatico-digitale.
La comprova del requisito sarà fornita unicamente dall’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la produzione dei bilanci aziendali qualora dalle note integrative sia evincibile la quota parte di fatturato imputabile al settore di attività di che trattasi. In alternativa, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre le certificazioni di fornitura dei clienti pubblici e/o privati destinatari delle pregresse forniture o servizi di che trattasi.
b) Due idonee referenze bancarie.
7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 60% dall’Impresa mandataria o capogruppo e la restante parte deve essere soddisfatta dalle mandanti complessivamente in misura non inferiore al 20% per ciascuna.
Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.
7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. - deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
1. l’omessa dichiarazione della terna;
2. l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
3. l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del
medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria intestata a Rete Cardiologica, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 4.300,00 euro salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare verso Rete Cardiologica garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria, intestata a Rete Cardiologica, copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
o fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sulle seguenti coordinate IBAN intestate a Rete Cardiologica IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000;
o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale della Piattaforma Telematica utilizzata all’uopo da ISMETT, secondo le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo all’indirizzo web xxxxx://xxxxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx raggiungibile anche dal sito istituzionale di ISMETT xxx.xxxxxx.xxx.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere
recapitate al suddetto indirizzo giacché le comunicazioni di ISMETT alla pec dell’operatore economico avvengono solo per il tramite della piattaforma informatica e non direttamente. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico dell’operatore l’onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno accedere alla gara telematica e seguire la procedura per la presentazione dell’offerta o per la richiesta di chiarimenti.
Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno inviare tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 3 giugno 2021.
Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici ai fini dell’accesso al Portale, della abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di supporto raggiungibile dalla home page sezione “Assistenza tecnica”.
Si fa presente che:
I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), del Codice dei Contratti, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).
Si precisa che le eventuali comunicazioni di cui al Codice avverranno solo a mezzo piattaforma telematica e che l’invio agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) avverrà di conseguenza in modalità automatica e tramite la piattaforma medesima agli indirizzi pec in essa inseriti al momento della registrazione.
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa;
Busta B – Offerta tecnica; Busta C – Offerta economica.
Si segnala che la piattaforma telematica in uso indica nelle pagine di upload dei file il limite massimo dimensionale del singolo file nonché di ciascuna singola busta.
I contenuti di ciascuna busta sono nel prosieguo dettagliati. Ogni documento richiesto per ciascuna busta dovrà essere inserito in singolo file in formato pdf (pdf/A) firmato digitalmente. Non è consentito raggruppare in una o più cartelle compresse (tipo formato zip o rar, ecc.) i singoli file che devono essere inseriti singolarmente.
L’Operatore economico ha la facoltà di inviare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, l’offerta fino al termine ultimo di presentazione delle offerte ovvero fino alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2021; sono ammesse offerte in sostituzione alle precedenti già inserite a sistema solo entro il predetto termine ultimo.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La dichiarazione di cui alla busta A deve essere redatta sul modello Allegato 2.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Unicamente la documentazione tecnica di cui alla busta B potrà essere presentata in lingua inglese senza necessità di traduzione.
Non saranno ammesse offerte tardive.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice gestita esclusivamente a mezzo piattaforma informatica.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A deve contenere quanto di seguito specificato. Ogni documento dovrà essere firmato digitalmente.
14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
La domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
1. di autorizzare ISMETT e Rete Cardiologica all’utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;
2. denominazione dell’Impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d’Impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell’organizzazione dell’Impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;
3. di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a
sensi di legge, per l’esecuzione dell’appalto di cui alla presente gara;
4. che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia e che l’offerta è remunerativa;
5. che l’offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
6. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
7. di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;
8. di acconsentire all’accesso, ex Legge nr. 241/1990, a tutte le parti sia amministrative, che tecniche, che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all’espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell’offerta tecnica e/o economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all’art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
9. di autorizzare espressamente ISMETT e Rete Cardiologica a inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l’eventuale successivo contratto, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT e Rete Cardiologica sono all’uopo autorizzati ad utilizzare;
10. che non ricorre, per l’Impresa, la causa di esclusione di cui all’Art. 1-bis, comma 14, della Legge Nr. 383/2001 e s.m.i. in quanto:
non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; oppure, in alternativa,
si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.
11. che nei tre anni successivi alla cessazione – a qualsiasi titolo - dell’incarico e/o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato del personale di ISMETT, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato, nell’interesse di ISMETT, poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti dell’Impresa, non ha conferito incarichi a - e/o concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato con – il predetto personale di ISMETT, a pena di esclusione;
12. Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e f- ter del DLGS n. 50/16;
13. Il fatturato specifico, distinto per anno, complessivamente realizzato per
Produzione e/o commercializzazione di sistemi applicativi, anche nelle forme di licenze, pay per use o SAAS e/o per i relativi servizi di manutenzione;
Consulenza strategica in ambito informatico-digitale;
Produzione di contenuti in ambito informatico-digitale. negli anni 2017, 2018, 2019;
14. Che quanto offerto è commercializzabile nel territorio italiano alla data di
presentazione dell’offerta.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega nel medesimo file:
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
2) copia conforme all’originale della procura
14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE allegato ai documenti di gara con esclusione delle parti IV e V.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
b) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto autorizzato nel caso di Impresa singola e, nel caso di concorrente composito, dai seguenti soggetti:
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) Il presente disciplinare di gara nonché tutti gli allegati di cui al superiore paragrafo 2.1 sottoscritti digitalmente per presa visione ed accettazione.
La firma apposta per accettazione sul presente disciplinare varrà altresì quale accettazione specifica di ciascuna singola clausola rappresentata distintamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. in calce al documento. Gli allegati 3 e 4 devono altresì essere compilati nelle parti di competenza oltre che distintamente sottoscritti digitalmente.
2) Documento probante, conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. Lgs 50/16 e smi, una garanzia provvisoria, intestata a Rete Cardiologica, pari al 2% (due per cento) del valore massimo pagabile del contratto da concludersi in esito alla procedura di gara di che trattasi (pertanto la garanzia sarà pari a 4.300,00 euro) sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell' offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT e/o di Rete Cardiologica, nell’ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi e nelle correlative misure percentuali espressamente indicate all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16; a tal fine, ciascuna impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, apposita dichiarazione (da inserire pertanto nella busta A, ossia quella contenente la documentazione per la partecipazione alla gara) le ipotesi specifiche di riduzione dell’importo della garanzia, nonché la comprova, mediante allegazione della certificazione, per ciascuna singola ipotesi di riduzione dell’importo, della ricorrenza del diritto alla riduzione medesima. Detto documento deve essere firmato digitalmente.
3) Documento firmato digitalmente probante, conformemente all’art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, l’impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria, verso Rete Cardiologica, per l’esecuzione del contratto (e cioè l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16) a favore di Rete Cardiologica qualora l'offerente risultasse affidatario;
4) Almeno due idonee referenze bancarie firmate digitalmente;
5) Documento denominato “PASSOE” rilasciato dal sistema “AVCPASS” firmato digitalmente;
6) Pagamento del contributo all’ANAC firmato digitalmente;
Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.
La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.
In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la domanda di partecipazione nonché la dichiarazione, il DGUE e le referenze bancarie devono essere presentati per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara devono essere firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia. Il PASSOE deve recare la sottoscrizione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento. In caso di RTI il contributo all’ANAC deve essere corrisposto dalla capogruppo mandataria.
I Raggruppamenti temporanei d'Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 50/2016. Le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera “A”, ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione firmata digitalmente contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l’indicazione della Capogruppo e le parti dell’appalto che verranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.
I Raggruppamenti di imprese già formalmente costituiti presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera “A”, l’originale digitale o la copia autenticata digitalmente dell’atto di costituzione.
In caso di Consorzi si osserveranno le vigenti norme di legge e verrà indicata, se del caso, l’Impresa che eseguirà la fornitura per il Consorzio producendo tutta la relativa documentazione.
L’aggiudicatario è tenuto a rispettare, nello sviluppo del sistema oggetto della presente procedura e nell’espletamento dei servizi connessi, la normativa di riferimento sotto elencata, eventuali ulteriori norme applicabili ancorché non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni delle stesse che interverranno durante il periodo contrattuale:
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE);
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018) nonché ogni altro provvedimento/regolamento/linee guida applicabile.
Il concorrente accetta sin d’ora di sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione e nel caso fosse ritenuto necessario o opportuno da parte del DPO di Rete Cardiologica, l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento dati a fini privacy e ad Amministratore di sistema, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento summenzionato nonché del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 (e successive modifiche del 25/6/2009). Ciascun concorrente si impegna incondizionatamente, con la partecipazione alla gara, a sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione, le predette nomine conformemente al testo predisposto dal predetto DPO in ossequio ad istanze di massima garanzia per Rete Cardiologica e gli IRCSS della stessa associati.
Il concorrente s’impegna inoltre a rispettare, in caso di eventuale aggiudicazione, le istruzioni che, per quanto concerne i sopraddetti profili di responsabile del trattamento dati e amministratore di sistema, il DPO di Rete Cardiologica intenderà impartire a tutela di Rete Cardiologica e degli IRCCS associati.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nonché del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/16, determinerà l’applicazione della procedura di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/16 in modalità digitale a mezzo piattaforma. In particolare si assegnerà un termine perentorio non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà ad escludere l’Impresa concorrente dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui non potrà darsi corso alla procedura sopra indicata, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto della responsabile della stessa. Sono altresì non sanabili le irregolarità essenziali afferenti all’offerta economica.
7. (Per gli eventuali operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list ) dichiarazione firmata digitalmente di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
8. (Per gli eventuali operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiarazione firmata digitalmente di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione,
alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. (Per gli eventuali operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) dichiarazione firmata digitalmente concernente gli estremi del provvedimento del Tribunale di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per le eventuali aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica andranno prodotti
a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le eventuali aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica andranno prodotti
d) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
e) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le eventuali aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo andranno prodotti:
f) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
g) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere tutta la documentazione tecnica necessaria al fine di consentire alla Commissione di gara di verificare la sussistenza nel sistema proposto delle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste a pena di esclusione dalla gara nonché di valutare la misura della sussistenza degli elementi qualitativi diversi dal prezzo per l’assegnazione del punteggio previsto in corrispondenza di ogni item indicato nella tabella “criteri di valutazione” (Allegato 1).
Non è previsto un numero massimo di pagine né per l’insieme della documentazione che deve essere inserita nella busta B né per ciascun singolo file ma è richiesto che tutta la documentazione sia prodotta in separati e distinti file ognuno titolato e firmato digitalmente, articolata in conformità ai contenuti del paragrafo 15 dell’Allegato 1. Tutti i contenuti del predetto paragrafo devono essere contemplati in offerta tecnica/busta B. Ciascun file deve riportare titolo e numerazione progressiva dei fogli o delle pagine. All’interno della documentazione di cui alla busta B non deve essere inserito alcun corrispettivo. Posto che la busta B deve contenere tutto quanto richiesto al sopracitato paragrafo 15 dell’Allegato 1, è tuttavia nella facoltà di ciascun concorrente inserire in busta B documentazione ulteriore e integrativa che venga ritenuta dal concorrente necessaria o utile per consentire alla Commissione di gara una più compiuta comprensione del progetto offerto sia sotto il profilo del possesso delle specifiche minime previste per l’ammissione alla gara sia sotto il profilo dell’illustrazione degli aspetti qualitativi superiori ai minimi ai fini dell’assegnazione dei punteggi qualitativi.
Nella busta B deve essere inserita tutta la documentazione elencata nel paragrafo 15 dell’Allegato 1
– Contenuti Busta B - nonché qualunque altro documento che sia eventualmente richiesto in
qualsiasi altro documento costituente la legge di gara (Disciplinare di Xxxx e tutti gli allegati di cui al punto 2.1).
Da tutta la suddetta documentazione dovrà evincersi, oltre al possesso delle caratteristiche funzionali minime previste a pena di esclusione, se siano eventualmente presenti in offerta, e in che misura, le caratteristiche migliorative o premiali che devono essere valutate ai fini dell’assegnazione dei complessivi 70 punti previsti per gli elementi diversi dal prezzo. Non saranno ammesse alla fase economica le offerte tecniche che non abbiano totalizzato almeno 42 punti su 70.
Tutto ciò che è contenuto e descritto nell’offerta tecnica “Busta B” diviene, in caso di eventuale aggiudicazione, oggetto di obbligo contrattuale.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Verranno escluse altresì le offerte alternative o plurime e/o condizionate.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica.
L’offerta di gara, inserita in piattaforma tramite upload di file pdf/A firmato digitalmente, dovrà essere formulata mediante la compilazione e la firma del modello di cui all’Allegato n. 5. Il concorrente deve formulare offerta con esclusivo riferimento alla componente A del corrispettivo mediante l’indicazione di un importo pari o inferiore a euro 180.000,00 oltre IVA.
Non sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
L’operatore economico dovrà indicare nella dichiarazione di Offerta Economica, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, la stima dei costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’offerta deve contemplare:
a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all’impresa concorrente;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare, o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;
c) il corrispettivo offerto, in cifre e in lettere, secondo le indicazioni contenute nel presente paragrafo e nell’Allegato 5. Non saranno ammesse offerte al rialzo;
d) nel caso di A.T.I. o Consorzi, l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
e) la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;
f) la specifica indicazione dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
g) eventuale intenzione di subappaltare parti di fornitura nei limiti consentiti dalla legge;
h) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Verranno escluse altresì le offerte alternative, plurime e/o condizionate.
Anche tutto quanto contenuto nella busta C dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
Offerta | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’Allegato 1, al paragrafo 18, elenca gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio qualitativo nonché il massimo punteggio attribuibile a ciascun criterio.
La fase di valutazione delle offerte tecniche verrà esperita in una o più sedute riservate. Tale fase consiste nell'esame della documentazione contenuta in ciascuna busta contrassegnata con la lettera “B”. La Commissione di Xxxx procederà ad esaminare tutto quanto contenuto nelle buste B al fine di valutare la conformità di quanto offerto a quanto richiesto in tutti i documenti della presente gara. Verranno escluse dalla gara le offerte che saranno ritenute non conformi o quelle per le quali non si ritenga sussistere l’equivalenza funzionale a quanto richiesto. A tal fine i concorrenti sono invitati a produrre tutta la documentazione tecnica necessaria, nonché consentita dalla legge, al fine di dimostrare l’equivalenza funzionale di quanto offerto a quanto richiesto nell’Allegato 1. Verranno altresì escluse dalla gara le offerte incomplete che non consentano alla Commissione di valutare la conformità dell’offerta alle specifiche di tutti i lavori, le forniture e di tutti i servizi richiesti, potendo la Commissione richiedere ai concorrenti unicamente chiarimenti in caso di parti poco chiare o che si appalesino contraddittorie ma non integrazioni.
Successivamente la Commissione procederà ad assegnare i punteggi qualitativi agli elementi diversi dal prezzo secondo i criteri descritti nella tabella dell’Allegato 1 e secondo le seguenti modalità.
Ogni componente della Commissione di Gara attribuirà a ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali. Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile (laddove cioè quanto offerto sia meramente rispondente ai minimi previsti per l’ammissione alla gara) mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:
Giudizio | Pesi |
Gravemente inadeguato | 0 |
inadeguato | 0,2 |
insufficiente | 0,4 |
Sufficiente | 0,6 |
buono | 0,8 |
ottimo | 1 |
Successivamente, per ciascun criterio di assegnazione del punteggio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun membro della Commissione in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascuna media definitiva, nonché il coefficiente 1, per l’Impresa che ha totalizzato la media più alta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile al criterio considerato. Nell’ambito di tutte le sopradescritte operazioni, si prenderanno in considerazione esclusivamente i primi due numeri dopo la virgola e, solo nel caso in cui il terzo numero dopo la virgola sia superiore a 5, il secondo numero dopo la virgola sarà arrotondato all’unità superiore.
Per l’accesso alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente deve avere totalizzato almeno 42 punti su 70 in fase tecnica.
17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
All’offerta contemplante il corrispettivo più basso verrà assegnato il punteggio di 30 punti. Alle altre offerte in gara sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale sulla base della formula.
Pn = 30 x Qo/Qn ove
Pn e’ il punteggio da attribuire all’Impresa in esame Qn e’ il prezzo offerto dall’Impresa in esame
Qo e’ il prezzo più basso offerto che acquisisce 30 punti.
Ai fini dell’assegnazione del punteggio all’offerta economica si prenderanno in considerazione i soli importi offerti dai concorrenti in corrispondenza della componente di prezzo A (pari o inferiore a 180.000,00 euro oltre IVA). Nel calcolo inversamente proporzionale, si prenderanno in
considerazione i primi due numeri dopo la virgola. Il secondo numero verrà arrotondato al numero superiore qualora il terzo numero dopo la virgola sia superiore o uguale a 5.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura di gara di cui al presente disciplinare, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge su piattaforma informatica in 3 distinte fasi (amministrativa, tecnica, economica) esperite da un’apposta Commissione nominata a norma di legge.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente tramite link alla piattaforma informatica, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
1^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e concorrenti, e viceversa, avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma telematica indicata.
La prima fase di controllo della documentazione amministrativa (busta A) avverrà presuntivamente giorno 14 giugno 2021 alle ore 10:00, presso la sede amministrativa di ISMETT, via Xxxxxxx xxx Xxxxxxx x. 0, Xxxxxxx con le modalità che saranno successivamente rese note. ISMETT si riserva un’eventuale slittamento della data suddetta, in dipendenza delle disponibilità dei Commissari che saranno nominati e pertanto gli interessati, sono tenuti a consultare a tal fine gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul portale. In ragione delle misure di sicurezze adottate da ISMETT per prevenire i contagi da Covid-19, al pubblico sarà inibita la partecipazione alla seduta mediante presenza fisica presso la sede di ISMETT: i rappresentanti delle imprese potranno pertanto partecipare alla seduta pubblica a mezzo piattaforma Zoom, mediante un link pubblico che sarà cura di ISMETT rendere noto per tempo tramite comunicazione pubblica sulla Piattaforma di e- procurement su cui svolgerà la gara in argomento.
In questa fase verrà aperta la busta A ed esaminata la documentazione amministrativa; al termine di questa operazione verrà aperta la busta B dei concorrenti ammessi, al solo scopo di verificarne il contenuto.
Se del caso, si procederà ad espletare la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti verrà aperta in una successiva seduta pubblica.
La Commissione di Xxxx procederà, quindi, ad aprire le buste contrassegnate con le lettere “B” contenenti le offerte tecniche onde prendere atto di quanto contenuto nelle buste B. La Commissione di Gara, raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, dichiarerà chiusa la prima fase di gara.
Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara.
Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:
mancanza delle tre distinte buste all’interno dell’offerta;
offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l’offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (Busta A), al suo interno possegga contenuti che siano in contrasto tra loro;
pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l’inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l’avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016;
in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
In esito alle determinazioni relative alle esclusioni ed ammissioni il RUP porrà in essere gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. DISAMINA DEI CONTENUTI DELLE BUSTE B E APERTURA DELLE BUSTE C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Per quanto concerne la disamina e la valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate, si rinvia a quanto già dettagliatamente descritto nel superiore paragrafo 17.1. La Commissione redigerà processo verbale sottoscritto da tutti i componenti delle attività svolte e dei risultati delle valutazioni.
Successivamente, in seduta che avverrà secondo le modalità indicate per la prima seduta pubblica, alla presenza di Notaio rogante, previo avviso agli interessati che sarà pubblicato sul sito istituzionale di ISMETT e sulla Piattaforma telematica, la commissione darà lettura dei punteggi tecnici finali attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Imprese ammesse alla terza fase di gara, a dare lettura dei prezzi offerti attribuendo quindi i relativi punteggi secondo quanto indicato al superiore paragrafo 17.2.
Si procederà dunque alla determinazione della graduatoria definitiva mediante sommatoria per ciascuna Impresa dei punteggi ottenuti in fase tecnica e del punteggio acquisito in fase economica.
Verranno escluse dalla gara le offerte contemplanti un corrispettivo superiore all’importo a base d’asta.
In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all’art. 77 del
X.X. x. 000/0000 e, solo nell’ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, seppure in modalità telematica, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona rappresentante per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l’offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.
Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:
mancanza dell’offerta economica;
offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l’offerta che, in qualunque parte della documentazione
prodotta, al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l’inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara l’inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l’avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016;
offerte alternative e/o plurime;
offerte superiori alla base d’asta;
in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l’esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici e l’applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016).
Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di Commissione, dal Notaio.
Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.
Determinata, in esito alle sopraddette operazioni, la graduatoria definitiva, si procederà ad avviare l’eventuale processo di verifica dell’offerta anomala nonché di formalizzazione dell’aggiudicazione. Si applica il comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida.
La presentazione dell’offerta è immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre la stazione appaltante è vincolata solo con l’aggiudicazione definitiva.
ISMETT si riserva di non affidare l’appalto di che trattasi qualora il corrispettivo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.
La fornitura di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti “pubblica fornitura”
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva, verrà richiesto all’impresa prima classificata che abbia previamente superato l’eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sotto elencati documenti:
cauzione definitiva nella misura stabilita dalla legge;
tutti i dati e le informazioni eventualmente necessari al completamento della nomina a Responsabile Trattamento Dati;
documentazione a comprova del fatturato specifico auto-dichiarato in sede di gara;
informazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente Disciplinare di Gara o dalla legge.
Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca della proposta di aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.
L’aggiudicazione è subordinata, oltre che all’effettiva e tempestiva produzione da parte dell’Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all’acquisizione d’ufficio, da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l’impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto. In caso di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare la fornitura ad altra Impresa secondo graduatoria, ad escutere la cauzione provvisoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all’ANAC.
La stipulazione del contratto, che avverrà ad opera di Rete Cardiologica, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dal D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., art. 32, commi 9 e 11, sarà cura di Rete Cardiologica contattare l’impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l’effettiva decorrenza del contratto.
Tuttavia Rete Cardiologica si riserva l’esecuzione in urgenza dell’appalto aggiudicato durante il termine dilatorio di cui al comma 9 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 del citato art. 32, nei casi in cui la mancata immediata esecuzione delle prestazioni dell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’appalto medesimo è destinato a soddisfare.
La condizione di cui al punto 1.11 dell’autodichiarazione da inserirsi in busta A, dovrà permanere al momento della sottoscrizione del contratto e anche in costanza del rapporto contrattuale. Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente si impegna al rispetto delle previsioni contenute nell’Art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; in caso di violazione della predetta norma saranno applicate le sanzioni ivi previste.
L’efficacia del contratto è subordinata all’acquisizione da parte di Rete Cardiologica, titolare del trattamento dati, dell’eventuale nota di nomina dell’aggiudicatario, a Responsabile trattamento dati e Amministratore di sistema sottoscritta per accettazione da parte dell’aggiudicatario medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, Rete Cardiologica procederà alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto, ma non massimo, delle spese di pubblicazione è pari a euro 6.000,00 oltre IVA. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
L’Impresa Aggiudicataria, in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura non imputabile a ISMETT o a Rete Cardiologica, è soggetta all’applicazione da parte di Rete Cardiologica e previa valutazione dei motivi del ritardo, di una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del contratto (componenti A e B) per ogni giorno solare di ritardo nei termini di consegna e collaudo previsti nell’allegato 1.
Il ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi, laddove l’Impresa aggiudicataria non possa dimostrare che il ritardo sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore o comunque da circostanze non rientranti nella propria sfera di controllo, determinerà in capo a Rete Cardiologica, previa valutazione dei motivi del ritardo e stima dei tempi presuntivamente e ragionevolmente necessari per giungere al collaudo definitivo, la facoltà di risolvere il contratto, di escutere la cauzione definitiva e di perseguire il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’inadempimento dell’aggiudicatario. Rete Cardiologica potrà scorrere la graduatoria e assegnare, previa conferma di validità dell’offerta se del caso, la fornitura al secondo classificato.
In ogni caso, l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per inadempimento non precludono a Rete Cardiologica la facoltà di perseguire il risarcimento degli eventuali maggiori danni nei modi e nelle sedi ritenute più opportune.
L’Impresa Aggiudicataria, nei casi di ritardo nell’ esecuzione dei servizi (assistenza, manutenzione, ecc.) oggetto dell’appalto rispetto ai tempi previsti nell’Allegato 1 e/o promessi nell’offerta tecnica del fornitore, per fatti non imputabili a ISMETT o a Rete Cardiologica, è soggetta all’applicazione da parte di Rete Cardiologica e previa valutazione dei motivi del ritardo, di una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del contratto (componenti A e B) per ogni giorno solare di ritardo.
Sono salvi i limiti massimi previsti dalle normative in vigore sulla misura complessiva delle penali irrogabili nell’ambito del contratto (art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
23 - FINANZIAMENTO
La fornitura di che trattasi è finanziata utilizzando fondi ministeriali relativi al Progetto di Ricerca dal titolo “STRATEGIE DI PREVENZIONE PRIMARIA CARDIOVASCOLARE NELLA POPOLAZIONE ITALIANA – CV PREVITAL” (RCR-2019-23669116_001) finanziato dal
Ministero della Salute con fondi 2019 - Progetti di rete specifici per spese correnti - l 145/2018 art. 1 comma 523 (Cup Master B48D19001040001 e CUP E48D19002020001).
L’aggiudicatario fatturerà l’importo contrattuale – componente A - secondo il seguente calendario:
20% dell’importo alla stipula del contratto
25% dell’importo alla consegna del prodotto per la fase di test, a seguito del verbale di consegna
25% alla conclusione della fase di test, a seguito del verbale di collaudo con esito positivo
Il 30% finale, verrà corrisposto nel periodo intercorrente tra il collaudo e il compimento del 31esimo mese contrattuale, appurato il pieno rispetto degli oneri contrattuali, come segue:
15% al compimento del decimo mese dal collaudo;
10% al compimento del ventesimo mese dal collaudo;
5% alla chiusura del periodo contrattuale e successivamente alla consegna dei codici sorgente.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60 gg. data ricevimento fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione della fornitura per la parte prevista per il pagamento di che trattasi e purché l’aggiudicatario risulti regolare ai fini del DURC.
La fatturazione per il pagamento del corrispettivo dovrà essere intestata ai seguenti soggetti:
1. Istituto Auxologico Italiano IRCCS (ente pagatore 1) fino ad un ammontare di 200.000 euro (IVA inclusa)
2. Centro Cardiologico Monzino IRCCS (ente pagatore 2) per l’eventuale quota eccedente i
200.000 euro (IVA INCLUSA) a carico dell’Istituto Auxologico Italiano IRCCS
Il pagamento del corrispettivo (A e B) avverrà mediante bonifico bancario in presenza delle relative fatture, che dovranno riportare il codice CUP Master B48D19001040001, il codice CIG nonché l’indicazione del codice IBAN. Le fatture indirizzate all’Istituto Auxologico Italiano dovranno riportare oltre a quanto precedentemente indicato anche il seguente codice CUP E48D19002020001 relativo alla quota di finanziamento di propria competenza.
Sono riportati di seguito i dati dei due enti pagatori utili all’emissione dei documenti contabili:
Per l’Istituto Auxologico Italiano: Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx CF e Partita IVA: 02703120150
codice univoco per fatturazione: U3NK44I
Per il Centro Cardiologico Monzino:
ragione sociale: Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino sede legale Xxx Xxxxxxxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx
CF e Partita IVA: 13055640158
codice univoco per fatturazione: A4707H7.
Verranno fornite a tempo debito eventuali ulteriori indicazioni relativa alle modalità di fatturazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 gg. data ricezione fattura previa verifica di avvenuta regolare esecuzione della fornitura.
Si precisa altresì che l’Impresa aggiudicataria, non potrà in nessun caso interrompere la fornitura, neanche nell’ipotesi di presunto mancato pagamento da parte dei soggetti tenuti all’obbligazione di
pagamento, di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni. Un’interruzione delle forniture, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un’interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l’Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.
Con la partecipazione alla gara, l’Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell’offerta, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.
In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire l’indicazione del conto o dei conti dedicati e l’indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.
24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie inerenti la procedura di gara, il foro competente è Palermo; è competente esclusivamente il foro di Milano per le controversie inerenti il contratto.
25 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Eu 2016/679 (“Regolamento”). I dati forniti dai partecipanti alla gara relative a soggetti che ricoprono posizioni apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali, anche particolari e/o giudiziari, ai sensi degli artt. 4.1), 9 e 10 del Regolamento, e verranno trattati dall’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (congiuntamente, “Contitolari”) per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di gara e all’adempimento di obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme europee. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) (“adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali”), art. 6.1.c) e 10 (“adempimento di un obbligo di legge”) e art. 9.2.g) (“motivi d’interesse pubblico”).
Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata la partecipazione alla gara.
I dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento delle predette attività dal personale e dai collaboratori dei Contitolari, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. Ai dati potranno aver accesso anche fornitori che prestano ai Contitolari servizi accessori o strumentali, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l’eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari (la base giuridica di tale conservazione è l’art. 6.1.f) del Regolamento (“perseguimento di un interesse legittimo del titolare).
I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (quali, per esempio, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando i Contitolari agli indirizzi sopra indicati ovvero mediante email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx ovvero scrivendo al Responsabile della
protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), all’indirizzo XxxxXxxxxxxxxxXxxxxxx@Xxxxxx.xxx. Ove i partecipanti ritengano che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il soggetto che risulterà aggiudicatario, si obbliga sin d’ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, ai quali avrà accesso ovvero che gli verranno comunicati per l’esecuzione del contratto, nel rispetto del Regolamento, del Codice privacy (D. Lgs. 196/03) e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili (“Normativa applicabile”) che, ad ogni effetto, dichiara di conoscere e di essere in condizione di rispettare in ogni parte.
In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga a:
- trattare i dati personali comunicati dai Contitolari esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito e, comunque, ad adempiere alle disposizioni della Normativa applicabile;
- sottoscrivere (e a far sottoscrivere da eventuali altri soggetti che verranno dallo stesso coinvolti nell’esecuzione del contratto - quali, per esempio, subappaltatori o imprese ausiliarie) ogni eventuale impegno si rendesse necessario per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (quale, ad esempio, lettera di nomina a Responsabile del trattamento, specifiche clausole in caso di trasferimenti di dati verso paesi che non appartengono all’Eu e che non garantiscono un adeguato livello di tutela).
26 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
ISMETT si riserva la facoltà, in nome e per conto di Rete Cardiologica, di sospendere la gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.
ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara, sempre in nome e per conto di Rete Cardiologica, se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate nel territorio italiano per servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.
A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura".
Il presente disciplinare di gara si compone di n. 26 capitoli articolati su 41 pagine.
Xxxxx, approvato, confermato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:
4.1 Rete Cardiologica ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore. L’aggiudicatario non avrà diritto a corrispettivi ulteriori rispetto al corrispettivo di aggiudicazione per le attività e le eventuali elaborazioni eseguite al fine di addivenire al collaudo favorevole.
Timbro e firma
4.2 Il concorrente accetta sin d’ora di sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione e nel caso fosse ritenuto necessario o opportuno da parte del DPO di Rete Cardiologica, l’eventuale nomina a Responsabile del trattamento dati a fini privacy e ad Amministratore di sistema, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento summenzionato nonché del Provvedimento del Garante del 27/11/2008 (e successive modifiche del 25/6/2009). Ciascun concorrente si impegna incondizionatamente, con la partecipazione alla gara, a sottoscrivere, in caso di eventuale aggiudicazione, le predette nomine conformemente al testo predisposto dal predetto DPO in ossequio ad istanze di massima garanzia per Rete Cardiologica e gli IRCSS della stessa associati.
Timbro e firma
22 - PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
L’Impresa Aggiudicataria, in caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura non imputabile a ISMETT o a Rete Cardiologica, è soggetta all’applicazione da parte di Rete Cardiologica e previa valutazione dei motivi del ritardo, di una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del contratto (componenti A e B) per ogni giorno solare di ritardo nei termini di consegna e collaudo previsti nell’allegato 1.
Il ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi, laddove l’Impresa aggiudicataria non possa dimostrare che il ritardo sia stato determinato da caso fortuito o forza maggiore o comunque da circostanze non rientranti nella propria sfera di controllo, determinerà in capo a Rete Cardiologica, previa valutazione dei motivi del ritardo e stima dei tempi presuntivamente e ragionevolmente necessari per giungere al collaudo definitivo, la facoltà di risolvere il contratto, di escutere la cauzione definitiva e di perseguire il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell’inadempimento dell’aggiudicatario. Rete Cardiologica potrà scorrere la graduatoria e assegnare, previa conferma di validità dell’offerta se del caso, la fornitura al secondo classificato. In ogni caso, l’applicazione delle penali e la risoluzione del contratto per inadempimento non precludono a Rete Cardiologica la facoltà di perseguire il risarcimento degli eventuali maggiori danni nei modi e nelle sedi ritenute più opportune.
L’Impresa Aggiudicataria, nei casi di ritardo nell’ esecuzione dei servizi (assistenza, manutenzione, ecc.) oggetto dell’appalto rispetto ai tempi previsti nell’Allegato 1 e/o promessi nell’offerta tecnica del fornitore, per fatti non imputabili a ISMETT o a Rete Cardiologica, è soggetta all’applicazione da parte di Rete Cardiologica e previa valutazione dei motivi del ritardo, di una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo del contratto (componenti A e B) per ogni giorno solare di ritardo.
Sono salvi i limiti massimi previsti dalle normative in vigore sulla misura complessiva delle penali irrogabili nell’ambito del contratto (art. 113-bis, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.)
Timbro e firma
23 l’Impresa aggiudicataria, non potrà in nessun caso interrompere la fornitura, neanche nell’ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni. Un’interruzione delle forniture, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un’interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l’Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.
Timbro e firma
24 “Per tutte le controversie inerenti la procedura di gara, il foro competente è Palermo; è competente esclusivamente il foro di Milano per le controversie inerenti il contratto.”
Timbro e firma
25 ISMETT si riserva la facoltà, in nome e per conto di Rete Cardiologica, di sospendere la gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.
ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara, sempre in nome e per conto di Rete Cardiologica, se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate nel territorio italiano per servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.
Timbro e firma
X.xx digitalmente Xxxx. Xxxxxx Xxxx Direttore d’Istituto