VISTI:
ALLEGATO G
CONCESSIONE AL/ALLA («RICHIEDENTE») DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL («CORSO_DACQUA») («N_PROGR»), IN COMUNE DI PROV. ( ) PER («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO») -
ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]
IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE
VISTI:
- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 1688;
- l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
-
- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”;
[da eliminare nel caso non sia necessario il parere AIPO]
- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;
- l’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale” e s.m.i.;
- la D.g.r. n.
“ ”;
del
[inserire riferimenti della deliberazione di approvazione dello schema di decreto]
- l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA»), («INDIRIZZO») Cod. Fisc/part.IVA («CODICE_FISCALE_o_PIVA»), pervenuta in
data ed assunta al protocollo n. , intesa ad
ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di , prov. ( ) per («OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»);
RILEVATO che il citato corso d’acqua è inserito nel Reticolo Xxxxxx Xxxxxxxxxx e che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia idraulica;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
CONSIDERATO che il citato corso d’acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla
competenza di AIPO come stabilito con la d.g.r. n.
“ ”
del
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE AIPO]
VISTA la nota del , pervenuta in data ed assunta al protocollo n. con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, secondo le specifiche progettuali e modalità esecutive definite nel progetto allegato alla domanda (e successivamente integrato con nota pervenuta in data ed assunta al protocollo n. );
PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Sede Territoriale di in data e in cui sono recepiti i pareri acquisiti VERIFICATA a seguito dell’istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione per la durata di ( ) ;
VISTA la comunicazione pervenuta in data ed assunta al protocollo n. con cui il richiedente ha sottoscritto i diritti,gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la modalità di esecuzione e gestione sia delle attività oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria che della porzione di area demaniale interessata, di seguito specificati:
• Durata: La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni
(«NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente. La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
• Obblighi generali del Concessionario:
o L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato all’istanza sopra richiamata. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
o La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
o Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
• Diritti dei terzi: La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
• Oneri vari: Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente atto
• Cause di decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca:
o La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell’area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
o In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle
eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l’anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo sino all’effettivo abbandono dell’area.
o In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle
eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
o La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
• Da indicare le condizioni specifiche dell’opera.…
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]
DATO ATTO che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni, previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i.;
[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]
DATO ATTO che il presente procedimento tecnico amministrativo si è concluso oltre il termine di 90 giorni previsto dalla dgr 2591/2014 e s.m.i., per: [SPECIFICARE]
- i necessari approfondimenti istruttori
- la complessità della procedura istruttoria
- altra circostanza riferita al procedimento specifico
RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») l’area demaniale di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE»( )) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, secondo le modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite sopra specificate;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CANONE]
CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell’allegato F della
d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:
• è stabilito per l’anno…….in € …………………
• è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);
• è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
• è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti.
• deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA A CANONE]
VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CAUZIONE]
DATO ATTO:
• che l’istante è tenuto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
• che l’istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante («SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»);
[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA A CAUZIONE]
DATO ATTO che l’istante non è tenuto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA ALL’ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA]
ACQUISITA l’informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA ALL’ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA]
RITENUTO che non sia da acquisire l’informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r n. del “ ” con la quale è stato affidato a l’incarico di dirigente della Sede Territoriale di ;
VISTO altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le competenze delle strutture regionali;
Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi;
D E C R E T A
1. di esprimere parere idraulico favorevole e [da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO] di concedere al/alla succitato/a «DITTA_RICHIEDENTE», l’area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» («N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di «COMUNE»( ), per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per
«DURATA_CONCESSIONE» ( ) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all’osservanza delle modalità di esecuzione delle opere e di gestione delle stesse e della porzione di area demaniale ad esse riferite, di seguito specificate:
• … [elencazione delle prescrizioni tecniche!!!]
• …
• …
2. di vincolare il concessionario alle seguenti obbligazioni:
o L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato
all’istanza sopra richiamata. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
o La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
o Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
[SE LA CONCESSIONE È SOGGETTA A CANONE]
3. Di stabilire che il canone di concessione dovuto ai sensi dell’allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014 e s.m.i.:
• è stabilito per l’anno…….in € …………………
• è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i.);
• è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d. l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
• è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti.
• deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;
[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CAUZIONE]
4. di dare atto che l’istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;
5. di accertare a carico di (cod. ) la somma di Euro , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell’esercizio in corso;
6. di impegnare la somma di Euro , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo di spesa 00.00.000.0000 del bilancio dell'anno in corso, a favore di (cod. );
7. di rilasciare la concessione salvo pregiudizio dei diritti dei terzi
8. di stabilire che il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio;
9. di stabilire che sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente atto;
10. di individuare, quali cause di decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca, le seguenti:
o La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell’area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
o In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l’anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo sino
all’effettivo abbandono dell’area.
o In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
o La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario
11. di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità previste nell'atto di concessione;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente.
Il Dirigente della Sede Territoriale Dott.
REGIONE LOMBARDIA
* * *
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
L’anno addì del mese di , in , tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da
in qualità di Dirigente della e
«DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di
seguito denominata Concessionario, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione dell’area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in
atti n. Protocollo ) [e relativo progetto n. , allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].
Art. 1 – Oggetto della concessione.
Oggetto della Concessione è l’occupazione dell’area demaniale in fregio al «CORSO_D’ACQUA»
, individuata dal/dai mappale/i n. del foglio n. , nel Comune di
( ), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso:
. Art. 2 – Durata.
La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni «DURATA_CONCESSIONE» («NUMERO in lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente.
La concessione può essere rinnovata su presentazione di apposita istanza, almeno tre mesi prima della data di scadenza.
Art. 3 – Obblighi generali del Concessionario.
L’uso per il quale è concessa l’area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto / Le suddette opere devono risultare conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente.
La realizzazione di opere strutturali nell’area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.
Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l’area /e le opere di cui trattasi; deve eseguire, a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.
In particolare il concessionario deve «EVENTUALI PRESCRIZIONI»
Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo [«se dovuta anche l’imposta» e l’imposta regionale] nella misura e con le modalità previste al successivo articolo 4.
[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del Concedente, una cauzione pari alla prima annualità del canone suddetto.]
Art. 4 – Canone di concessione [«se dovuta la cauzione» e cauzione a garanzia].
Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» [«se dovuta anche l’imposta» , di cui € «IMPORTO CANONE» per canone e € «IMPORTO IMPOSTA REGIONALE» per imposta regionale (artt. 26,27,28 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni) ].
Il canone :
- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio «con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero»; la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 29 giugno 2009, n. 10);
- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (d.l.2 ottobre 1981, n.546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n.692);
- è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di future leggi o provvedimenti.
[«se dovuta la cauzione» La cauzione, prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di concessione, è stabilita in € «IMPORTO» (art. 6, l.r. 29 giugno 2009, n. 10).]
Art. 5 – Diritti dei terzi.
La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio.
Art. 6 – Oneri vari
Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, xxx comprese le spese di registrazione del presente disciplinare.
Art. 7 – Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione, revoca.
La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto Concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio.
Il diverso uso dell’area demaniale [o la realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l’applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente.
La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti.
In caso di decadenza, della concessione il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l’anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell’indennizzo per occupazione sine titulo sino all’effettivo abbandono dell’area.
In caso di rinuncia alla concessione, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall’inizio dell’anno fino alla data di presentazione della domanda di rinuncia o comunque fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi.
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
Art. 8 – Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Direttore generale pro-tempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione.
Art. 9 – Richiamo alle disposizioni di legge.
Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.
Art. 10 – Controversie
Per le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.
Art. 11 – Domicilio legale.
Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» ,
«INDIRIZZO» .
Letto ed approvato
REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELLA
Dott.
«DITTA_RICHIEDENTE» IL «QUALIFICA»
«NOME»
Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10.
REGIONE LOMBARDIA
IL DIRIGENTE DELLA
Dott.
«DITTA_RICHIEDENTE» IL «QUALIFICA»
«NOME»
Il presente disciplinare è redatto in triplice originale e consta di n pagine.
Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all’azione amministrativa degli enti locali
CONVENZIONE
tra COMUNE DI …
E IL CONSORZIO …
L’anno , il giorno del mese di , negli Uffici del , siti in
, via
tra
il Comune , di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. , nella persona del , Dott. , autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
e
il Consorzio di Bonifica , codice fiscale , con sede in , via , di seguito semplicemente “il Consorzio di Bonifica”, nella persona del Presidente/Direttore pro tempore, Dott. , a ciò incaricato con deliberazione del
C.d.A. n. del
VISTI:
- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- la D.g.r. n. IX/… del …, “…”;
PREMESSO che:
- l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore…, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell’art. 80, comma 5, della l.r. 31/2008, gli enti locali possono stipulare con i Consorzi di Bonifica apposite convenzioni per la gestione del reticolo idrico minore;
- con la D.g.r. n. IX/… del …, Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il , facente parte del Reticolo Xxxxxx Xxxxxx, insiste sul comprensorio del Consorzio di Bonifica ;
- il Comune ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che il Consorzio di Bonifica assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua ;
Articolo 1 – Premesse
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere sul , regolando condizioni e modalità di esecuzione.
Articolo 3 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di anni , a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza il Consorzio di Bonifica dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo della Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti del Consorzio di Bonifica rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.
Articolo 4 – Attività Consorzio di Bonifica
1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
- eseguire sul la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso;
- svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al , calcolare l’importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull’avanzamento delle attività
2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/ del (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. del .
Articolo 5 – Funzioni Comune
1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul ed è, quindi, l’unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore del Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per l’esercizio delle attività ad esso affidate.
Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l’accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 7 – Responsabilità e manleva
1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, .
3. Il Consorzio di Bonifica esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.
Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.
1. Nel corso di validità della Convenzione l’eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 9 – Definizione delle controversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
, il
Per il Consorzio di Bonifica Per il Comune Il Presidente/Direttore del consorzio Il
Il presente schema di convenzione ha puramente funzione di supporto all’azione amministrativa degli enti locali
CONVENZIONE
tra COMUNE DI …
E LA COMUNITA’ MONTANA …
L’anno , il giorno del mese di , negli Uffici del , siti in
, via
tra
il Comune , di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. , nella persona del , Dott. , autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
e
la Comunità Montana , codice fiscale , con sede in , via _ , di seguito semplicemente “la Comunità Montana”, nella persona del Presidente/Direttore pro tempore, Dott. , a ciò incaricato con deliberazione del
n. del
VISTI:
- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2009 del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato;
- l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, “Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007”;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale”;
- la D.g.r. n. IX/… del …, “…”;
PREMESSO che:
- l’art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai comuni «le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore» e «la riscossione e l’introito dei canoni per l’occupazione e l’uso delle aree del reticolo idrico minore…, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d’acqua del reticolo minore stesso»;
- ai sensi dell’art. 9, comma 3, della l.r. 19/2008, le comunità montane possono gestire funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita convenzione;
- con la D.g.r. n. IX/… del …, Allegato «G» - «Modulistica» è stato approvato lo schema di tale convenzione;
- il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la gestione e la manutenzione del corso d’acqua ;
Articolo 1 – Premesse
tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività che la Comunità Montana è chiamata a svolgere sul , regolando condizioni e modalità di esecuzione.
Articolo 3 – Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di anni , a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti contraenti.
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà manifestare per iscritto la propria volontà di rinnovo dalla Convenzione. In assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.
3. In caso di gravi inadempimenti della Comunità Montana rispetto agli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.
Articolo 4 – Attività Comunità Montana
1. La Comunità Montana si impegna a:
- eseguire sul la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dal corso d’acqua stesso;
- svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del demanio idrico relative al , calcolare l’importo dei canoni dovuti e trasmettere le risultanze di tale attività al Comune attraverso adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento concessorio;
- svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime del ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione Istruttoria, affinché quest’ultimo possa formalizzare il provvedimento autorizzatorio;
- sorvegliare il affinché non vengano commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon regime delle acque o della pubblica incolumità;
- vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta, nell’interesse dell’integrità della proprietà demaniale;
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;
- trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull’avanzamento delle attività.
2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/ del (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica adottato con DGC n. del .
Articolo 5 – Funzioni Comune
1. Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul ed è, quindi, l’unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze.
2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti il saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore della Comunità Montana in una quota almeno pari al 50%. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4.
3. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per l’esercizio delle attività ad esso affidate.
Articolo 6 - Patto di riservatezza e trattamento dati personali
1. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro tempore.
2. La Comunità Montana:
- dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell’espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
- si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
- si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
- si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
- si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune, affinché quest’ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la “protezione dei dati personali”;
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l’accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.
Articolo 7 – Responsabilità e manleva
1. La Comunità Montana è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
2. L’attività di verifica e controllo sull’esattezza degli adempimenti è competenza del Comune, .
3. La Comunità Montana esonera e solleva il Comune da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall’esecuzione di azioni poste in essere in attuazione della presente Convenzione.
Articolo 8 – Rinuncia, modifiche.
1. Nel corso di validità della Convenzione l’eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all’altra almeno con un anno di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.
Articolo 9 – Definizione delle controversie
2. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.
Letto, confermato e sottoscritto.
, il
Per la Comunità Montana Per il Comune
Il Presidente/Direttore Il
CONVENZIONE
Tra
LA GIUNTA REGIONALE DELLE LOMBARDIA
e la SOCIETÀ ……………….
per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale
* * * *
L'anno il mese di . il giorno , presso la sede della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del
Suolo della Giunta Regionale in Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0 - Xxxxxx, sono convenuti:
REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito REGIONE) rappresentata per il presente atto dal Dott.
……………….. nella sua carica di Direttore Generale della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo, - domiciliato per la sua funzione presso la sede regionale di Milano in forza di delega conferitagli dalla Giunta con deliberazione n ;
e
La società ………………. (di seguito ……………….) con sede in ……………., Via ……………. n. ….., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ………………….., R.E.A. n ,rappresentata
da Dott. …………….. legale rappresentante in virtù di procura Notaio …………….. in …………… del rep. n.
……………, raccolta n. ………….
PREMESSO CHE:
a) la società …………….. costituita in attuazione …..
b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l’elenco degli enti coinvolti
c) altre premesse relative all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze …. [di seguito i casi previsti]
I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall’autorità per l’energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
d) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di
conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
I. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell’allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua l’applicazione dell’imposta regionale viene calcolata sull’occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell’intero sviluppo.
e) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e la Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con la Regione da stipularsi in base al modello pubblicato nell’allegato G della stessa dgr;
g) la società ……………… ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria rete,
su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
h) la società …………….. ha consegnato l’elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
i) la Regione ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normativa, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all’atto della stipula della presente convenzione
j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell’anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di , anche per la definizione concordata di
una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di ……….(elettrodotto, gasdotto, acquedotto ecc,) con il demanio idrico in gestione alla
Regione, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell’allegato 1 per le interferenze esistenti all’atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico in gestione alla Regione Lombardia ai sensi e per gli
effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990;
l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture ...... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in
particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto la Regione Lombardia stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell’istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;
m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società a titolo di arretrato per le occupazioni
pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il ………….
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
ART. 2 - Finalità
Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.
ART. 3 - Concessione Unica
La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ...... di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico
in gestione alla Regione Lombardia.
Resta fermo l'impegno della società ……………….. ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per la REGIONE, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.
ART. 4 - Verifica delle interferenze
In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l’identificazione e la quantificazione delle interferenze.
Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d’acqua interessati.
In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società si impegna:
- ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione [oppure]
- a presentare entro una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili
con il corso d’acqua [oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.
Per i corsi d’acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l’agenzia ha rilasciato parere in data……………..
La Regione sulla base della documentazione consegnata dalla società rete di linee tecnologiche
/ infrastrutture ...... georeferenziata di competenza su tutto il territorio regionale, procederà ad
aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.
ART. 5 - Nuove Interferenze.
La società ……………….., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema Integrato d Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.
Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.
ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica
In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse Regione Lombardia riconosce alla società la riduzione al 10% dell’importo dei canoni individuati
nell’allegato F della presente delibera di Giunta.
La Regione, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società , l'elenco dei canoni relativi
alle interferenze. La società , entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le
interferenze indicate dalla Regione e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno regione invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure
una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.
A titolo di canoni demaniali per l'anno ……….. la società , verserà alla Regione, sulla base di
quanto esposto in premessa, entro il …………….. l'importo di euro …………… (diconsi Euro /00).
Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture ......
. L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.
La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione
della Giunta regionale come previsto dall’articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.
ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse
Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un’autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell’ambito della pianificazione o della tutela dell’ambiente o del paesaggio;
Considerato inoltre che la consegna da parte della società della mappa georeferenziata di tutte le
proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per Regione Lombardia un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell’attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.
Si riconosce l’applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all’anno della stipula della presente convenzione più interessi.
Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all’anno in corso, si concorda l'importo complessivo di Euro
(diconsi Euro ……………../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società nel
medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ………………….. Euro (diconsi Euro ……………………/00), per un saldo di ……………………. Euro (diconsì Euro /00).
L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno …………..
(oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)
In relazione a quanto sopra, la Regione da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione
senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.
Art. 8 - Ricorsi amministrativi
La società …………. Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti di Regione Lombardia relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.
Ad avvenuto versamento dell’importo di cui al comma 2 la Regione si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.
ART. 9 - Garanzia
A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ……………….. concessionaria costituirà a favore della Regione una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].
La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.
Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.
Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.
ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione
Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di
ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.
Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.
ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario
Sono a carico della società il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il
pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.
ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti
La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d’acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il
tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e
della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – Distribuzione acqua) e non chiederà alla Regione alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.
Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti
La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze dì polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società
……………….. di procedere, senza oneri per la Regione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.
ART. 14 - Durata
La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti Pubblici.
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione
ART. 15 - Procedura di rinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.
ART. 16 - Motivi di diniego
La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.
ART. 17 - Revoca delle concessioni
Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.
L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'annata successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.
ART. 18 - Rinuncia alla Concessione
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando
richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.
Art.19 - Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
per la Società ……………………. e-mail PEC ………………………
Per Regione Lombardia……….… e-mail PEC ………………………
Art. 20 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n" 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario cosi come previsto dagli art. 2 e 11 del Codice.
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, Regione informa la società che le finalità e modalità
del trattamento sono il rilascio di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico
I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici
I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.
Il titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo Presidente, con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 0.
Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della DG Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo
I dati potranno eventualmente essere trattati anche dalle Lombardia Informatica s.p.a., e Lombardia Gestione s.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.
In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.
Art. 21 - Controversie
Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. Xxxxx, approvata e sottoscritta in Milano il ……………………..
Per la REGIONE LOMBARDIA Per la SOCIETÀ ………………….
CONVENZIONE
Tra
IL COMUNE DI… (singolo o in forma associata con altri comuni)
e la SOCIETÀ ……………….
per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di competenza regionale
* * * *
L'anno il mese di il giorno…….. , presso la sede del Comune di… sono convenuti:
il Comune di…………….. rappresentato per il presente atto dal Dott. ……………….. nella sua carica di in
forza di delega conferitagli da ………………..con deliberazione n ;
e
La società ………………. (di seguito ……………….) con sede in ……………., Via ……………. n. ….., Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ………………….., R.E.A. n ,rappresentata
da Dott. …………….. legale rappresentante in virtù di procura Notaio …………….. in …………… del rep. n.
……………, raccolta n. ………….
PREMESSO CHE:
n) la società …………….. costituita in attuazione …..
o) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso l’elenco degli enti coinvolti
p) altre premesse relative all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze …. [di seguito i casi previsti]
V. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile;
VI. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
VII. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall’autorità per l’energia e, in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità;
VIII. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti.
q) altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti]
IX. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti concordano una differente applicazione dei canoni dell’allegato F. In particolare per i ponti adeguati e compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua l’applicazione dell’imposta regionale viene calcolata sull’occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie dell’intero sviluppo.
r) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868
del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009,
713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e il Comune hanno determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico;
s) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune da stipularsi in base al modello pubblicato nell’allegato G della stessa dgr;
t) la società ……………… ha consegnato/si impegna a consegnare entro il lo stato della propria
rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con il reticolo idrico principale di competenza regionale;
u) la società …………….. ha consegnato l’elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1;
v) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra citate disposizioni normativa, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all’atto della stipula della presente convenzione
w) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del canone dell’anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di ………………, anche per la definizione concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle linee tecnologiche di ……….(elettrodotto, gasdotto, acquedotto ecc,) con il demanio idrico in gestione
alil Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
x) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori individuati nell’allegato 1 per le interferenze esistenti all’atto della presente convenzione tra la rete tecnologiche / infrastrutture e il demanio idrico in gestione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art.
11 della legge n. 241/1990;
y) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee tecnologiche / infrastrutture ...... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto il Comune stima un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività amministrative sia dell’istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio idrico;
z) la quantificazione di quanto dovuto dalla società ………………….. a titolo di arretrato per le occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all'importo dovuto a titolo di canone annuo moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il
………….
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE
ART. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. ART. 2 - Finalità
Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa assicurando una uniforme applicazione sul territorio lombardo.
ART. 3 - Concessione Unica
La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le linee tecnologiche / infrastrutture ...... di proprietà/in gestione della società ed il demanio idrico
in gestione al Comune.
Resta fermo l'impegno della società ……………….. ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.
ART. 4 - Verifica delle interferenze
In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l’identificazione e la quantificazione delle interferenze.
Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi d’acqua interessati.
In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società si impegna:
- ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione [oppure]
- a presentare entro …..…… una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua
[oppure]
- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il corso d’acqua
[oppure]
- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di adeguamento.
Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le opere non adeguate.
Per i corsi d’acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l’agenzia ha rilasciato parere in data……………..
Il Comune sulla base della documentazione consegnata dalla società rete di linee tecnologiche /
infrastrutture ...... georeferenziata di competenza su tutto il territorio regionale, procederà ad
aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT.
ART. 5 - Nuove Interferenze.
La società ……………….., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema
Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti.
Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere iniziati.
ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica
In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse il Comune riconosce alla società ……………….. la riduzione al 10% dell’importo dei canoni individuati nell’allegato F della presente delibera di Giunta.
Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società , l'elenco dei canoni relativi
alle interferenze. La società , entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le
interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune invierà alla società una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure
una richiesta di pagamento unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale.
A titolo di canoni demaniali per l'anno ……….. la società , verserà al Comune, sulla base di quanto
esposto in premessa, entro il …………….. l'importo di euro …………… (diconsi Euro /00).
Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche / infrastrutture ......
. L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alil Comune a titolo di canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche / infrastrutture delle aree demaniali.
La Società si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione
della Giunta regionale come previsto dall’articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.
ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse
Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione idraulica, hanno comunque un’autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell’ambito della pianificazione o della tutela dell’ambiente o del paesaggio;
Considerato inoltre che la consegna da parte della società della mappa georeferenziata di tutte le
proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per il Comune un notevole vantaggio in termini di semplificazione ed economicità dell’attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10.
Si riconosce l’applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all’anno della stipula della presente convenzione più interessi.
Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / infrastrutture per i periodi anteriori all’anno in corso, si concorda l'importo complessivo di Euro
(diconsi Euro ……………../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società nel
medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ………………….. Euro (diconsi Euro ……………………/00), per un saldo di ……………………. Euro (diconsi Euro /00).
L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno …………..
(oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258)
In relazione a quanto sopra, il Comune da atto che con il pagamento di cui al presente articolo, null'altro avrà a richiedere alla società a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione
senza titolo e relative sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente Accordo.
Art. 8 - Ricorsi amministrativi
La società Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti del
Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico.
Ad avvenuto versamento dell’importo di cui al comma 2 il Comune si impegna ad archiviare i procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo.
ART. 9 - Garanzia
A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di pertinenza del demanio idrico regionale, la società ……………….. concessionaria costituirà a favore delil Comune una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale comprensivo di imposta quando dovuta].
La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale.
Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate.
Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario.
ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione
Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non inferiore a 90 giorni, entro il quale la società dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di
ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.
Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.
ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario
Sono a carico della società il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il
pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione.
ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti
La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d’acqua del reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi alla società la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il
tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La società concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e
della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere.
Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti
La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze dì polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società
……………….. di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti, proponendo una sede alternativa.
ART. 14 - Durata
La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i soggetti privati o 30 per gli enti pubblici.
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno comunque allo scadere della presente convenzione.
ART. 15 - Procedura di rinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno.
ART. 16 - Motivi di diniego
La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive modifiche.
ART. 17 - Revoca delle concessioni
Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato godimento del bene.
L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione.
ART. 18 - Rinuncia alla Concessione
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi.
Art.19 - Comunicazioni
Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
per la Società ……………………. e-mail PEC ………………………
Per il Comune ……….… e-mail PEC ………………………
Art. 20 - Trattamento dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n" 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario cosi come previsto dagli artt. 2 e 11 del Codice.
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società che le finalità e modalità
del trattamento sono il rilascio di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico .
I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici
I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere del servizio/beneficio richiesto.
Il titolare del trattamento è…………….., nella persona di ……….con sede in ………..
Responsabile del trattamento è………………
I dati potranno eventualmente essere trattati anche da per le attività di gestione dell'applicativo
e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante.
In relazione al presente trattamento la Società può rivolgersi al responsabile del trattamento per
far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto.
Art. 21 - Controversie
Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della presente convenzione è competente il FORO DI MILANO.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. Xxxxx, approvata e sottoscritta in Milano il ……………………..
Per il Comune ……………… Per la SOCIETÀ ………………….
Elenco dati e documenti necessari alla presentazione della domanda di Polizia Idraulica
A partire dal 01 gennaio 2014 le domande per il rilascio di concessione di polizia idraulica inerenti il reticolo principale sono da inoltrare a Regione Lombardia, esclusivamente in modalità online collegandosi al sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per accedere occorre accreditarsi mediante registrazione nell’area personale oppure si può accedere tramite CRS (Carta Regionale dei Servizi) utilizzando il numero PIN (Numero di Identificazione Personale).
Per le domande presentate in modalità digitale non sono previste spese di istruttoria;
La domanda va presentata in bollo da 16,00 euro per i soggetti privati e le persone giuridiche, mentre è in carta libera per gli enti pubblici; il pagamento del bollo all’interno della procedura è possibile con carta di credito con la commissione di 1 euro.
La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare domanda per una persona giuridica. È ammesso qualunque sistema di firma digitale che generi un file .p7m.
È ammessa l’attestazione di firma digitale dell’istanza effettuata con la CRS.
All’interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere la Sede Territoriale Regionale competente per territorio a cui inviare la domanda. Per eventuali chiarimenti fare riferimento all’area contatti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Dati obbligatori richiesti dall’applicativo per una persona fisica:
• Nome e cognome
• Codice fiscale
• Luogo di nascita
• Data di nascita
• Comune di residenza
• Indirizzo di residenza
• Numero di telefono
Dati obbligatori richiesti dall’applicativo per un soggetto giuridico o ente pubblico
• Denominazione soggetto giuridico o ente pubblico
• Codice fiscale soggetto giuridico o ente pubblico
• Partita Iva soggetto giuridico o ente pubblico
• Comune sede legale
• Indirizzo sede legale
• Data costituzione
• Numero R.E.A.
• Provincia di iscrizione
• Nome e cognome rappresentante legale o amministratore
• Codice fiscale rappresentante legale o amministratore
• Xxxxx di nascita rappresentante legale o amministratore
• Data di nascita rappresentante legale o amministratore
• Comune di residenza rappresentante legale o amministratore
• Indirizzo di residenza rappresentante legale o amministratore
• Numero di telefono rappresentante legale o amministratore
• e-mail rappresentante legale o amministratore
Documenti da allegare alla domanda di polizia idraulica
All’interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale (formati ammessi: doc; xls; jpg; pdf;). Ogni singolo allegato potrà avere dimensione massima di 20 MB.
1. Relazione tecnica costituita da:
a. Descrizione delle opere oggetto della concessione;
b. Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
c. Nel caso di occupazione d’area il calcolo della superficie demaniale richiesta
d. Motivazioni della realizzazione dell’opera;
e. Caratteristiche tecniche dell’opera;
Nota: Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della direttiva 4/99 dell’Autorità di bacino, gli effetti dell’intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all’ecosistema spondale.
f. In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, etc) verifica di compatibilità idraulica firmata da un ingegnere, in ottemperanza alla direttiva dell’Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
g. Relazione geologica (opere di particolare rilevanza).
2. Elaborati grafici:
a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
c. Estratto PGT e/o certificato di destinazione urbanistica;
d. Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della concessione;
e. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
f. Profilo idraulico;
g. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
3. Certificazioni allegate:
a. Nel caso di scarico: Certificazione dell’Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell’art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006.
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(Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali“)
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