Allegato A
Allegato A
Bando di gara per il servizio di ricovero, mantenimento, custodia e cura dei randagi presso strutture convenzionate
Bando di gara d'appalto mediante procedura aperta ad oggetto l'affidamento del “Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e cura dei cani e gatti randagi accalappiati sul territorio comunale, per il Comune di
periodo CIG (Codice Identificativo Gara)
COMUNE DI
BANDO DI GARA
PUNTO 1 - SERVIZI
Ricovero, mantenimento, custodia e cura dei cani e gatti randagi accalappiati sul territorio comunale.
PUNTO 2 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente locale: Comune di:
Indirizzo:
Telefoni:
Centralino:
PEC:
Servizi Sanitari e randagismo:
Resp. Area:
Ufficio protocollo:
Fax:
PUNTO 3 - OGGETTO
Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e cura dei cani/gatti randagi di proprietà del Comune di di seguito indicati:
• cani/gatti catturati nel Comune di
sino alla data del
ovvero quelli attualmente custoditi presso i canili/gattili convenzionati,
alla data del
dalla data di alla data di .
PUNTO 4 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento, con riferimento alle procedure conseguenti all’indizione della gara e alla pubblicazione, è
il Sig. del Comune di
in qualità di responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Tel:
PUNTO 5 - IMPORTO A BASE D’APPALTO
Gli animali sono affidati in custodia e gestione per un importo unitario giornaliero di euro ( euro/00) + Iva pro cane
e di euro ( euro/00) + Iva pro gatto1.
PUNTO 6 - DURATA DELL’APPALTO
12 mesi (1 anno) a decorrere dal e sino al
PUNTO 7 - PROCEDURA
L’offerta, redatta in lingua italiana e in competente bollo, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, associazione o istituzione concorrente. L’offerta unitamente a tutta la documentazione per la partecipazione alla gara deve essere contenuta in una busta completamente chiusa su tutti i lati, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta per gara di affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani/gatti randagi” e il nominativo della ditta offerente.
Il plico così formato dovrà pervenire all’ufficio del Comune di
pena l’esclusione dalla gara, entro le ore del giorno
Il recapito del piego rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. L’offerta presentata non è più revocabile e non può, quindi, essere ritirata dalla ditta entro il termine fissato come sopra. Trascorso l’anzidetto termine, inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettera, l’offerta sarà considerata non ammissibile.
L’apertura dei plichi delle offerte, in sessione pubblica, avverrà il giorno alle ore
negli uffici dell’Area del Comune siti in
Il Presidente della Commissione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa risarcitoria al riguardo. Il giorno dell’apertura delle offerte il responsabile del procedimento provvederà inoltre all’apertura delle offerte - alla verifica della documentazione necessaria alla partecipazione al bando - alla verifica dell’esistenza di cause ostative documentate o alla sussistenza di requisiti di prelazione - alla verbalizzazione delle offerte.
Nei giorni a seguire alla data di verbalizzazione delle offerte, il responsabile dell’ufficio competente provvederà alla valutazione delle offerte ritenute valide e attendibili sotto il profilo strutturale - gestionale e funzionale anche visitando le strutture proposte, ovvero verificando i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
In casi di valutazione positiva dell’offerta si procederà, ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta tale. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, l’asta non
1 Determinazione dell’importo unitario giornaliero: come riconosciuto dal Ministero della Salute l’importo minimo atto a garantire il benessere degli animali e il rispetto dei vincoli espressi dalla normativa vigente in capo al Gestore privato, non deve essere inferiore a euro 2,60 più IVA per la retta giornaliera di ogni cane. Qualora il canile rifugio espleti anche funzioni sanitarie tramite proprio personale, la retta di mantenimento dei cani ricoverati presso la struttura sanitaria per i giorni necessari all’espletamento delle prestazioni sanitarie previste, deve essere necessariamente superiore alla retta base individuata per il mantenimento in vita dei cani presso la struttura rifugio, proprio in virtù delle prestazioni veterinarie espletate sugli animali catturati-feriti o malati. Rette differenziate devono inoltre essere previste per i giorni in cui i cani siano mantenuti presso il canile rifugio nei box:
• singoli perché aggressivi o convalescenti per post operatorio;
• speciali per cuccioli o per cani affetti da malattie trasmissibili.
si concluda con l’aggiudicazione definitiva, è preclusa agli offerenti qualsiasi forma di richiesta di risarcimento danni. Il verbale di annotazione delle offerte, non costituisce contratto ma abilita l’Amministrazione all’esecuzione delle verifiche d’idoneità e attendibilità dell’offerta. Dopo l’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria sarà invitata, a mezzo lettera raccomandata A.R. a presentare, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua ricezione:
• tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni rese in sede di gara, ove relativi a fatti o stati documentabili;
• a trasformare in cauzione definitiva la cauzione provvisoria presentata in sede di gara;
• a versare a questa Amministrazione le spese contrattuali e i diritti di rogito nell’importo indicato.
PUNTO 8 - AGGIUDICAZIONE
Ai sensi e per gli effetti della Circolare 14 maggio 2001, n. 5 Ministero della Sanità (Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281), l’aggiudicazione avverrà mediante acquisizione dell’offerta qualitativamente migliore. La valutazione avverrà a insindacabile giudizio del Comune appaltante. La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
PUNTO 9 - CRITERI DI PRELAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE
Sono considerati criteri di prelazione nell’aggiudicazione dell’appalto:
• l’offerta formalizzata da una struttura gestita da un’associazione di volontariato animalista e per la protezione degli animali qualificata come Onlus o iscritta nel Registro regionale delle associazioni di volontariato;
• la vicinanza territoriale della struttura proposta in convenzione, ovvero canili/gattili operanti nella Provincia di riferimento della stazione appaltante.
• il libero ingresso da parte delle associazioni delegate dai Comuni alla promozione delle adozioni.
PUNTO 10 - CAUSE OSTATIVE ALLA PARTECIPAZIONE
Costituiscono cause ostative alla partecipazione della gara d’appalto:
• la lontananza territoriale delle strutture proposte in convenzione, ovvero non sono ammesse offerte di strutture operanti fuori dal territorio regionale;
• le forme societarie con responsabilità limitata o che non consentano l’individuazione certa di responsabilità civili, penali e amministrative;
• per motivi di sicurezza del personale e degli animali, gli offerenti di qualsiasi genere che impieghino nello svolgimento dell’attività soggetti con disabilità fisiche o mentali;
• la partecipazione alla gara attraverso qualsiasi forma consortile o di aggruppamento di aziende.
PUNTO 11 - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Fatta eccezione per le associazioni animaliste e di protezione qualificate come Onlus o iscritte nel Registro regionale delle associazioni di volontariato, ai fini dell’ammissione alla gara, l’istanza di partecipazione deve essere corredata da:
a. certificato del Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che l’impresa:
• iscritta per il servizio oggetto di gara;
• è regolarmente costituita e, se trattasi di Società o organismo diverso dalle ditte individuali: quali sono i suoi organi di amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare per le Società in nome collettivo, dovranno risultare tutti i soci, per le Società in Accomandata Semplice, i soci accomandatari, per le altre Società, tutti gli
amministratori con poteri di rappresentanza);
• non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana.
Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione conforme ai sensi di legge, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta.
b. certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che, relativamente alla ditta, non è in corso alcuna delle procedure indicate nella precedente lettera a) del presente punto. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione conforme ai sensi di legge, resa dal titolare o legale rappresentante della ditta;
c. certificato generale del Casellario giudiziale e certificato del Casellario giudiziale dei carichi pendenti, del titolare e di tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nell’attività. Qualora la ditta offerente sia una società è richiesto anche il certificato di tutti gli amministratori muniti dei potere di rappresentanza, se trattasi di Società di capitali di tutti i soci, se trattasi di Società in Nome Collettivo dei soci accomandatari, se trattasi di Società in Accomandata Semplice di coloro che rappresentano stabilmente la ditta. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione conforme ai sensi di legge, resa da tutti i soggetti sopraindicati.
d. autocertificazione conforme ai sensi di legge, del titolare e di tutte le persone coinvolte a titolo retribuito o volontario nell’attività, attestante che le stesse non incorrono nelle condizioni individuate nell’articolo 9 lettere f) – h) del contratto di convenzione;
e. copia conforme all’originale dell’autorizzazione sanitaria relativa all’esercizio dell’attività di canile/gattile attestante se facente funzione sanitaria – rifugio o sanitario/rifugio;
f. documento Unico Regolarità Amministrativa;
g. dichiarazione sostitutiva conforme ai sensi di legge, con la quale il titolare o legale rappresentante dell’impresa, facendo espresso riferimento al servizio oggetto dell’appalto:
• attesta di ben conoscere tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;
• accetta tutte le condizioni relative al servizio in oggetto;
• attesta di non trovarsi, in situazione di controllo o di collegamento, di cui all’articolo 2359 del Codice civile;
• dichiara di rispettare tutte le normative vigenti e contrattuali di categoria, in materia di lavoro, di prevenzione infortuni sul lavoro e di previdenza sociale;
• attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 24/07/1992, n. 358.
h. cauzione provvisoria pari a euro ( euro/00). Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, quest’ ultima rilasciata da Società di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio dei ramo cauzioni, deve:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore- principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a prima richiesta scritta del soggetto appaltante;
• avere validità per tutta la durata dell’appalto.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’aggiudicatario e sarà costituita quale cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
L’offerta formalizzata da una struttura gestita da un’associazione animalista e di protezione qualificata come Onlus o iscritta nel Registro Regionale delle associazioni di volontariato, ai fini dell’ammissione alla gara deve essere corredata da:
• atto costitutivo e statuto;
• verbale di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del legale rappresentante, più documentazione attestante i dati anagrafici di tutti i soggetti;
• dichiarazione conforme ai sensi di legge dalla quale si evinca che l’associazione non incorre in una delle condizioni di cui alla precedente lettera a) punto 3;
• certificato generale del Casellario giudiziale e certificato del Casellario giudiziale dei carichi pendenti, dei componenti del Consiglio Direttivo, del legale rappresentate e di tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nell’attività;
• certificazioni già individuate nelle precedenti lettere d) - e) - f) - g).
PUNTO 12 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ACGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà:
• fatta eccezione per le associazioni animaliste e di protezione qualificate come Onlus o iscritte nel Registro regionale delle associazioni di volontariato, costituire le garanzie previste dal precedente punto 11 ed in particolare costituire, nei modi di legge, cauzione definitiva dell’importo di euro ( euro/00);
• firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, di diritto e senza ulteriore avviso, del contratto comunque formatosi.
PUNTO 13 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto dal presente bando, dal contratto di convenzione o dei vincoli espressi dalla normativa vigente comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti o che incorra in una delle cause ostative previste, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Si rammenta che l’omissione di uno solo dei documenti o la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti nel presente capitolato, comporta l’esclusione della ditta dalla gara. Parimenti si farà luogo a esclusione ove le dichiarazioni contenute nei documenti siano incomplete. È esclusa in tale ambito la competenza arbitrale.
Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci, trovano applicazione le sanzioni penali previste per legge. È espressamente vietata la partecipazione al bando di strutture non ancora completate e perfettamente collaudate in ogni sua parte come anche di subappaltare o comunque cedere, in tutto o in parte, il servizio pena l’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e il risarcimento dei danni eventuali.
PUNTO 14 - DIRITTO D’INGRESSO DELLE ASSOCIAZIONI
Coerentemente con quanto disposto dalla normativa vigente l’aggiudicatario non potrà porre eccezione o vincolare in alcun modo il libero ingresso delle associazioni delegate dai Comuni al controllo sugli animali e alla loro promozione in adozione. L’aggiudicatario in accordo con il Direttore Sanitario della struttura potrà esclusivamente regolare l’ingresso dei volontari nelle zone di elevata pericolosità per i volontari stessi o possibile contagio per altri animali, imponendo delle regole di comportamento.
Possono essere delegate a operare nel canile/gattile dai comuni, esclusivamente associazioni i cui componenti non abbiano alcun legame di parentela o d’interesse economico/patrimoniale con l’aggiudicatario.
PUNTO 15 - PARTI INTEGRANTI E MODIFICHE CONTRATTUALI
Sono considerate parti integranti del presente bando e espressamente accettate dall’aggiudicatario, il contratto di convenzione, tutti i vincoli normativi nazionali e locali, siano essi vigenti o in seguito approvati e le interpretazione giurisprudenziali espresse in materia.
Convenzione tipo
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DI CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE PRIVATE
L’anno duemila addì del mese di Il Comune di di seguito chiamato “Comune”, con sede in piazza/via n. codice fiscale nella persona del legale rappresentante nato a il
E
L’associazione o ditta di seguito chiamato “Gestore”, C.F. con sede in ( ) in piazza/via n. rappresentata da nato/a a il residente a in piazza/via
PREMESSO CHE
• la Legge Regionale Legge regionale n. 34 del 21-10-1997 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo” dispone l’obbligo per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento degli animali nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari ASL;
• i canili/gattili convenzionati sono equiparabili alle strutture pubbliche di ricovero, così come affermato nell’interpretazione autentica fornita dal settore legislativo della Presidenza della Giunta Regionale del Lazio con nota prot. 75868 del 3/11/1998;
• il Servizio Veterinario dell’Azienda Unità Sanitaria Locale alla quale appartiene il Comune di deve svolgere presso il canile/gattile convenzionato, le funzioni controllo e vigilanza igienico-sanitaria cui lo stesso è preposto per legge;
• ai sensi e per gli effetti del Comma 371 dell’Articolo 2, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 che nel modificare l’articolo 3 della legge quadro 281 del 1991 ne diventa parte integrante, il Gestore di un canile o gattile pubblico o privato, sanitario o rifugio, deve autorizzare l’ingresso senza limiti temporali o preavviso, di associazioni animaliste delegate dal Comune proprietario dei cani e dei gatti per la promozione delle adozioni;
• la struttura deve essere aperta al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno e l’orario di apertura al pubblico deve essere
esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all’ingresso della struttura;
• tanto i canili già in attività tanto quelli di nuova costruzione possono assolvere alla duplice funzione sia sanitaria che di rifugio, purché via sia fra le due strutture un’effettiva separazione fisica e funzionale;
• ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 320/54, della Legge 281/91, della L.R 34/97 e del D.P.R. 31 marzo 1979, il Comune, quale proprietario e garante degli animali ricoverati in convenzione, è tenuto alla vigilanza sul canile/gattile - sugli animali e sugli operatori, sia in ambito gestionale che strutturale e funzionale.
CONVENGONO E STIPULANO
Articolo1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Ai fini del ricovero, mantenimento e cura dei cani/gatti catturati per conto del
Comune di il Gestore della struttura sita in Via
si impegna a mantenere con interventi adeguati alla specie e al numero, gli animali che saranno consegnati in convenzione presso la struttura predetta autorizzata per una capacità di ricezione
massima di n. cani e/o di x. xxxxx.
Il servizio si intende continuativo comprendente tutti i giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno, svolto secondo le modalità previste dalla vigente normativa nonché da quelle indicate nella presente convenzione.
Articolo2
REQUISITI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI
La struttura di ricovero destinata a ospitare gli animali in oggetto della convenzione deve rispettare i parametri strutturali, funzionali e gestionali previsti dalla normativa nazionale e locale, sia essa vigente o in seguito approvata. Tali parametri devono essere considerati parte integrante della presente convenzione, in particolare devono essere imprescindibilmente garantiti i seguenti requisiti:
• autorizzazione sanitaria n. concessa con atto autorizzativo del Sindaco del Comune di del ;
• registro di carico e scarico degli animali sempre presente in sede e regolarmente aggiornato, rilasciato dalla ASL e vidimato in ogni pagina attestante: data e luogo della cattura, dati segnaletici degli animali catturati, numero di identificazione se già esistente oppure quello che del microchip che sarà inoculato, data di cessione e generalità dell’adottante o affidatario;
• nomina di un Direttore Sanitario che garantisca la costante gestione sanitaria e le cure degli animali anche attraverso la sottoscrizione di un piano sanitario annuale;
• archivio sanitario contenente tutte le schede cliniche degli animali, visita d’ingresso, trattamenti sanitari effettuati o programmati, operazioni chirurgiche, trattamenti antiparassitari esterni e interni, alimentazione stabilita, grado di aggressività o scheda comportamentale;
• archivio dei decessi contenente le certificazioni veterinarie di morte dei cani e dei gatti e le motivazioni del decesso;
• il personale deputato alle operazioni di pulizia dovrà essere in numero pari ad almeno 1 ogni 70 cani o gatti, dovrà essere sempre presente almeno un medico veterinario o infermiere veterinario ogni 70 animali ricoverati, per lo svolgimento delle necessarie terapie. La presenza
di un custode anche di notte è assicurata anche nei giorni festivi;
• cibo differenziato per gli animali in base all’età o a eventuali patologie in essere;
• automezzo attrezzato e autorizzato per il trasporto animali vivi da destinarsi ai trasferimenti da e per il canile/gattile, fatti salvi i trasferimenti per la cessione in adozione degli animali.
Articolo 3
AMBITO DELLA CONVENZIONE E RENDICONTAZIONE MENSILE FLUSSO ANIMALI
Il Comune o per suo tramite il competente Servizio Veterinario ASL, autorizza la cattura e il ricovero dei cani randagi catturati nel proprio territorio e dei gatti randagi da sottoporre a interventi sanitari e/o di sterilizzazione o di quei soggetti impossibilitati a una vita libera. I ricoveri effettuati in assenza della suddetta autorizzazione non potranno essere riferiti alla presente convenzione.
La Gestore presenterà mensilmente al Comune convenzionato una relazione giustificativa della fatturazione dalla quale risulti:
• il numero di animali presenti all’inizio della mensilità di riferimento;
• la variazione in positivo e in negativo avvenuta durante il mese (allegando le schede di adozione, i certificati di morte e il numero di cani e/o di gatti entrati con rispettive date di ingresso);
• la situazione finale del mese stesso;
• eventuale descrizione del numero dei giorni e dei trattamenti sanitari effettuati, qualora l’animale di nuova introduzione transiti nella porzione del canile/gattile facente funzioni sanitarie.
Articolo 4 ORGANICO
Il Gestore deve garantire i servizi esplicitati nella presente convenzione attraverso personale dipendente o incaricato nel rispetto della normativa vigente in materia. Qualora il Gestore sia un’associazioni di volontariato animalista riconosciuta, la stessa potrà avvalersi anche di personale volontario. Tutti gli operatori del canile/gattile, anche se volontari, dovranno lavorare nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vigenti in materia. Il Gestore predispone annualmente un piano organizzativo per la gestione delle attività previste dalla presente convenzione, preventivamente comunicato e concordato con il Comune di e con il Servizio Veterinario ASL da cui si evinca che:
a. tutti gli operatori siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche - pratiche e professionali e non incorrano nelle condizioni ostative di cui al successivo articolo 13;
b. tutti gli operatori dipendenti, incaricati o volontari godano di un’adeguata copertura assicurativa e siano individuabili tramite apposito cartellino di riconoscimento;
c. tutti gli operatori siano incaricati di una o più specifiche mansioni, comunicando tempestivamente ogni eventuale modifica successivamente intervenuta.
Articolo5
OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore si impegna a:
a. accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo e acqua potabile, accurata pulizia individuale e ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi comportamentali, ecc.), garantendo idoneo servizio di custodia e tempestiva assistenza sanitaria. Gli animali devono essere alimentati quotidianamente sia nei giorni feriali che festivi, senza gettare il cibo in terra o immettendolo in mangiatoie comuni. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie in atto e croniche, devono essere somministrati ogni giorno in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute. Dovranno essere sempre presenti appositi contenitori riempiti di acqua potabile fresca, pulita e fruibile;
b. rimuovere giornalmente le deiezioni solide e liquide;
c. effettuare periodiche operazioni di disinfezione, derattizzazione e protezione degli animali da
parassiti come zecche, pulci, zanzare e flebotomi;
d. assicurare l’ingresso per il ricovero degli animali nelle 24 ore giornaliere comprese quelle festive e notturne, come anche disporre un adeguato numero di box liberi destinati agli ingressi d’urgenza;
e. assicurare il libero ingresso delle associazioni di volontariato delegate dai comuni alle adozioni e al controllo sul benessere dei cani/gatti, in ogni giorno della settimana;
f. garantire e assicurare l’apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno. L’orario d’ingresso al pubblico deve essere notificato all’Amministrazione comunale e all’ASL e specificato in un cartello esposto all’esterno del cancello d’ingresso della struttura di dimensioni minime 60 cm x 40 cm. La struttura deve essere adeguatamente segnalata con apposita cartellonistica facilitandone l’individuazione da parte del pubblico;
g. garantire percorsi di recupero comportamentale dei cani aggressivi attraverso tecnici iscritti presso l’albo degli educatori cinofili del Lazio ai sensi della Legge Regionale n° 33 del 06-10- 2003;
h. farsi carico di tutte le spese e gli oneri di gestione della struttura quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• acquisto di materiale per pulizia - disinfezione - derattizzazione e disinfestazione;
• acquisto di cibo, nel rispetto di quanto specificato nel presente articolo con riferimento alle caratteristiche previste per l’alimentazione;
• acquisto di farmaci, vaccini, antiparassitari, materiale sanitario di consumo ambulatoriale e altro (lastre, ecografie etc.) prescritto dal Direttore Sanitario;
• spese relative a riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche, raccolta rifiuti solidi urbani e smaltimento spoglie degli animali deceduti all’interno della struttura;
• spese relative all’eventuale automezzo utilizzato per l’attività di cattura dei cani/gatti;
• oneri retributivi e contributivi per il personale dipendente o incaricato;
• spese per l’acquisto di piccole attrezzature e per il funzionamento di uffici;
• spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; consulenze fiscali, amministrative e del lavoro;
• oneri fiscali e di legge, nonché imposte e tasse derivanti dall’attività convenzionata;
• spese derivanti dai percorsi di recupero comportamentale.
Articolo 6
ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sanitaria minima del canile/gattile rifugio
Il Gestore dovrà garantire la gestione della custodia dei cani e dei gatti con le seguenti prestazioni sanitarie minime:
• trattamenti antiparassitari interni ed esterni mediante periodico trattamento diretto sugli animali e dell’ambiente;
• vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
• esami clinici e di laboratorio finalizzati al controllo dello stato di salute degli animali e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonisico;
• pronta assistenza veterinaria a tutela della salute e del benessere degli animali (interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni, soppressioni eutanasiche nei casi previsti dalle normative nazionali e regionale, ecc.);
• trasferimento degli animali in strutture specialistiche per prestazioni non eseguibili nell’ambulatorio del canile/gattile nei casi prescritti dal Direttore Sanitario;
• pulizia quotidiana della struttura, disinfezione settimanale dei locali;
• aggiornamento costante delle schede affisse all’esterno di ogni box attestante le indicazioni relative ai cani o gatti ricoverati (nome, razza, sesso, codice di identificazione, alimentazione, prestazioni sanitarie quotidiane e grado di pericolosità);
Assistenza sanitaria minima del canile/gattile rifugio facente funzioni sanitarie
Il Gestore deve garantire la gestione e la custodia dei cani e dei gatti ricoverati presso la porzione di canile/gattile facente funzioni sanitarie, assicurando le seguenti prestazioni minime:
• visita d’ingresso;
• isolamento e custodia degli animali catturati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 86 e 87 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
• segnalamento e identificazione mediante microchip, anche in presenza di tatuaggio;
• sterilizzazione di tutti gli animali prima dell’adozione;
• trattamenti antiparassitari interni ed esterni mediante periodico trattamento diretto sugli animali e dell’ambiente;
• vaccinazione con vaccino polivalente in base alla situazione epidemiologica del territorio;
• esami clinici e di laboratorio finalizzati al controllo dello stato di salute degli animali e alla prevenzione delle malattie a carattere zoonisico;
• interventi di primo soccorso, emergenze e urgenze (esami e interventi medici non differibili) atti a stabilizzare l’animale anche eventualmente tramite l’inoltro a strutture specialistiche pubbliche o private convenzionate;
• tempestiva restituzione degli animali catturati ai legittimi proprietari;
• consegna ai legittimi proprietari - affidatari - adottanti, dell’apposita documentazione sanitaria attestante le prestazioni sanitarie eseguite e quelle da eseguire. Gli animali saranno restituiti ai legittimi proprietari previo pagamento da parte degli stessi degli oneri di ricovero e di eventuali cure effettuate sull’animale. Dette somme sono corrisposte direttamente al Gestore.
Articolo7
DIRETTORE SANITARIO
La direzione sanitaria della struttura e’ affidata al Dott. medico veterinario, codice fiscale n. regolarmente iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di numero di iscrizione
Con l’accettazione dell’incarico il Direttore Sanitario si assume l’onere e la responsabilità della gestione della struttura, impegnandosi a svolgere l’incarico secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dal codice deontologico. Il Gestore con l’affidamento dell’incarico al Direttore Sanitario si impegna a rispettare tutte le prescrizioni dallo stesso impartite, tanto in ambito gestionale che strutturale e sanitario. Il Direttore Sanitario con l’accettazione dell’incarico assume una posizione di garanzia verso gli animali custoditi, impone quindi al Gestore la rimozione di eventuali inadempienze concernenti violazioni della normativa vigente o dei termini di convenzione, se del caso anche segnalando eventuali irregolarità al Comune, alla ASL di competenza e all’Autorità giudiziaria.
Articolo8
DECESSO, SOPPRESSIONE E FUGA DEI CANI/GATTI RICOVERATI
La notizia del decesso, della fuga o di gravi ferite agli animali deve essere notificata alla ASL e al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento. In caso di decesso la morte deve essere tempestivamente annotata sul registro di carico e scarico e certificata dal Direttore Sanitario.
Gli animali deceduti saranno affidati alla ditta autorizzata al trasporto e alla termodistruzione di spoglie animali con sede legale a in Via autorizzazione n. del rilasciata da La soppressione di un animale può avvenire previo nulla osta del Comune rilasciato nei casi gravi con la massima urgenza da parte dell’Amministrazione comunale. La soppressione può avvenire solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente ovvero su soggetti sofferenti perché affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia ed è praticata da un medico veterinario previa anestesia profonda. Lo stato di effettiva sofferenza dell’animale deve essere documentata da indagini cliniche complete
comprovate da certificazione medico veterinaria. Tale documentazione deve essere notificata al Comune e conservata dal Gestore per almeno due anni dalla data della soppressione. Salvo che il fatto costituisca reato eventuali inadempienze comportano l’applicazione di una penale di euro 350,00 ed espressa diffida alla reiterazione della violazione.
Articolo9 ADOZIONI
Il Gestore garantisce:
• iniziative di promozione delle adozioni e per la prevenzione del randagismo, finalizzate a un corretto rapporto uomo/animale;
• la consegna all’adottante del libretto sanitario indicante le vaccinazioni e i trattamenti sanitari cui gli animali sono stati sottoposti, quelli ancora da espletare e le note caratteriali degli animale.
Nei casi in cui nella struttura operino associazioni di volontariato delegate dai comuni, le stesse promuovono in via esclusiva le adozioni degli animali presenti, potendo entrare in qualsiasi porzione del canile/gattile. Le associazioni devono coordinare le proprie attività e l’attività dei volontari, tramite un apposito regolamento e nel completo rispetto delle direttive di sicurezza disposte dal Gestore e dal Direttore Sanitario.
Gli animali possono essere ceduti in affido o adozione esclusivamente a persone che diano garanzie di buon trattamento previa compilazione di apposita scheda di adozione che sarà conservata. Non possono essere ceduti animali a soggetti che:
a. non garantiscano il benessere dell’animale per motivi economici o per criteri di gestione differenti da quelli concordati con l’associazione che promuove l’adozione;
b. siano riconosciuti delinquenti abituali o per tendenza;
c. siano sottoposti a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
d. ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità;
e. siano riconosciuti incapaci nella gestione di un animale da parte del Servizio Veterinario pubblico competente;
f. siano sanzionati o condannati, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale o decreto penale di condanna ai sensi dell’art 459 Codice di procedura penale e ss, per i delitti previsti dagli articoli 000 xxx, xxx, xxxxxx, quinquies, 638 e 727 del Codice penale, così come modificati dalla Legge 189 del 20-07-2004, o abbiano pendenti più di un procedimento penale in corso in tale ambito;
g. abbiano già ceduto spontaneamente un animale di loro proprietà al comune per incapacità o impossibilità nella detenzione senza giustificata e documentata motivazione;
h. siano gravati da divieti sindacali di detenzione di animali o di svolgimento di attività con animali, come anche altri divieti analoghi imposti da enti o Autorità pubbliche.
Articolo10 COMPENSI
Al Gestore è corrisposto:
• un compenso giornaliero lordo di euro ( euro/00) + Iva per ogni cane detenuto e/o di euro ( euro/00) + Iva per ogni gatto di riferito a tutte le attività sopra indicate, omnicomprensivo di tutti gli oneri, ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature e ai materiali necessari per lo svolgimento delle attività convenzionate, nonché quelle amministrative;
• per il ricovero in box singoli destinati ai cani aggressivi o alla degenza post operatoria prolungata, è corrisposto un compenso giornaliero lordo di euro ( euro/00) + Iva;
• per il ricovero, in box attrezzati per cuccioli o in box attrezzati per animali affetti da malattie trasmissibili, è corrisposto un compenso giornaliero lordo di euro ( euro/00) + Iva;
I trasferimenti, nei diversi settori di ricovero o nelle strutture sanitarie, devono essere prontamente comunicati al Comune. Nei casi d’ingresso di animali provenienti da sequestri o
ceduti a qualsiasi titolo dai proprietari impossibilitati senza documentato e certificato motivo alla detenzione, il Gestore ne da prontamente comunicazione al Comune, che provvede a emettere un’ordinanza di divieto di detenzione di animali in capo al cedente o proprietario e procede nei confronti dello stesso al recupero delle spese di mantenimento degli animali.
Compensi obbligatori dovuti per l’espletamento delle funzioni sanitarie
Il Gestore assicura le funzioni sanitarie tramite proprio personale idoneo, senza supporto da parte del Servizio Veterinario ASL.
Per ogni animale detenuto presso il canile/gattile facente funzione sanitaria si riconosce un compenso giornaliero lordo di euro ( euro/00) riferito a tutte le attività previste, omnicomprensivo di degenza post operatoria, osservazione sanitaria e di tutti gli oneri ivi inclusi quelli inerenti alle attrezzature e ai materiali, necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie e amministrative.
• Il Comune riconosce al Gestore importo pari a euro ( euro/00) + IVA per il servizio di accalappiamento di ogni singolo cane e di euro ( euro/00) + IVA per la cattura del gatto un e l’importo di euro ( euro/00) + IVA per lo smaltimento delle spoglie di ogni singolo cane e di euro ( euro/00) + IVA per lo smaltimento di ogni singolo gatto;
• Il Comune riconosce al Gestore per il trasporto di ogni singolo soggetto e successivo ritiro dell’animale dopo le prestazioni sanitarie, con proprio mezzo, dalla struttura di ricovero alle strutture sanitarie dell’ASL o convenzionate con il Comune, un compenso lordo di euro ( euro/00) + Iva2.
Articolo11
EROGAZIONE DEI COMPENSI
I compensi spettanti al Gestore per effetto della presente convenzione saranno erogati allo stesso con cadenza mensile posticipata, previa certificazione del numero degli animali assegnati e presenti in vita nella struttura di ricovero al momento della certificazione. Tale certificazione attestante anche il buono stato di salute degli animali è effettuata a cura del Direttore Sanitario e verificata dal Comune o da persona, ente o associazione dallo stesso delegata. La liquidazione della somma avviene dietro presentazione di regolare fattura. Nel caso in cui il Gestore sia impossibilitato all’erogazione del servizio in forza di provvedimenti giudiziari o amministrativi, i compensi non ancora erogati devono considerarsi spettanti per diritto al custode preposto. L’applicazione dei provvedimenti giudiziari o amministrativi sopraccitati in capo al Gestore fondano il presupposto di una gestione difforme da quanto previsto dalla normativa vigente o dalla presente convenzione, pertanto essendo considerati violati i termini contrattuali, le rette già versate dal Comune nell’ultima annualità devono considerarsi quali credito vantato dal Comune, ovvero oggetto di rivalsa da parte dello stesso nei confronti del Gestore.
Articolo 12
PENALI E RISOLUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti il Gestore accetta espressamente l’applicazione da parte del Comune di una penale di euro 350,00 per ogni singola violazione dei vincoli espressi dalla presente convenzione. La somma è aumentata di euro 100,00 per ogni animale coinvolto nella violazione. Le inadempienze sono contestate dal Comune per tramite di comunicazione scritta, assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la rimozione delle stesse. Fatta salva la sanzione comminata, trascorso tale termine, qualora il titolare non abbia provveduto a sanare le inadempienze, la convenzione deve intendersi risolta di diritto. Il Gestore ha facoltà di presentare memorie difensive entro 20 (venti) giorni dalla ricezione della sanzione o della diffida.
2 Il Comune ai sensi e per gli effetti del DPR 320/54, della Legge 281/91, della Legge regionale 34/97 e del DPR 31/03/79 può intervenire sui servizi di accalappiamento, trasporto e smaltimento delle spoglie deputati per legge regionale alle ASL, qualora le stesse non riescano a assolvere efficacemente a tali servizi.
Il Comune a insindacabile giudizio si riserva la facoltà di accogliere o rigettare le memorie difensive.
Sono cause di risoluzione espressa: la reiterazione delle stesse violazioni o l’inadempienza alla regolarizzazione della violazione contestata e tutte le condizioni individuate nel successivo articolo 13.
Articolo13
CAUSE OSTATIVE
Il Gestore dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla Legge che impediscano allo stesso di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
Sono altresì cause ostative alla stipula della presente convenzione, l’insorgenza di una delle condizioni individuate nel precedente articolo 9 lettere b - c – d – f – h. A tal fine il Gestore deve presentare idonea certificazione attestante, l’inesistenza di tali cause ostative in capo a tutte le persone coinvolte dallo stesso nella gestione del canile/gattile, siano esse volontarie o retribuite. Il Gestore s’impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti.
Articolo 14
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha la durata di anni, qualora non sia disdetta da una delle parti almeno novanta giorni prima della scadenza, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Articolo15
CONTROLLO E VIGILANZA
Il Servizio Veterinario ASL svolge all’interno della struttura convenzionata le attività di controllo igienico sanitario e di verifica del benessere degli animali, tramite strumenti amministrativi e di Polizia Giudiziaria.
La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente convenzione e di tutte le norme relative alla protezione degli animali è affidata, oltre che a tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, alle Polizie Provinciali, alle Polizie Municipali, ai Dipartimenti dei Servizi Veterinari delle ASL, ai Guardiaparco, alle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni Animaliste, alle Guardie Particolari Giurate volontarie delle Associazioni Ambientaliste o protezionistiche addette alla vigilanza venatoria o alieutica.
Articolo 16 NORME FINALI
Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice civile anche per le questioni di rivalsa ed arbitrato.
Il Foro competente in caso di controversia è quello
Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Gestore.
Articolo 17 DOMICILIO
Per ogni tipo di comunicazione relativa all’incarico, il Gestore elegge domicilio
a in
telefono e fax per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Articolo 18 DIVIETI
L’attività di custodia e gestione degli animali oggetto della presente convenzione deve essere svolta dal Gestore sotto la propria diretta responsabilità nella struttura indicata nell’offerta di
partecipazione al bando, ovvero non è trasferibile nè delegabile in alcun modo ad altri soggetti differenti o in strutture diverse da quella indicata. Sono altresì vietati i trasferimenti di animali presso altre strutture da quella convenzionata anche se in gestione o di proprietà del medesimo Gestore.
Articolo 19
DEPOSITO CAUZIONALE
Il Gestore costituisce a garanzia un deposito cauzionale di euro
Tale deposito sarà restituito alla scadenza della convenzione, decurtato delle eventuali penali o recuperi crediti applicate dal Comune come previsto dai precedenti articoli 11 e 12.
Luogo e data
Il Gestore Il Comune