Schema di contratto per accesso in impianto di servizio ai sensi dell’Atto di Regolazione Allegato A alla delibera ART n. 130 del 30 Settembre 2019, ai fini della produzione in proprio di attività manutentive (Rif. Art. 10 Regolamento UE 2017/2177)
Schema di contratto per accesso in impianto di servizio ai sensi dell’Atto di Regolazione Allegato A alla delibera ART n. 130 del 30 Settembre 2019, ai fini della produzione in proprio di attività manutentive (Rif. Art. 10 Regolamento UE 2017/2177)
Le parti in corsivo riguardano previsioni eventuali, da inserire quando occorra, in relazione alla fattispecie regolata.
Ove occorra aggiungere all’articolato nuovi articoli per regolare obbligazioni non previste, si consiglia di utilizzare una numerazione “bis, ter, etc.”, lasciando agli articoli i numeri previsti nel presente schema, anche al fine di non modificare i riferimenti interni. Qualora, invece, risulti necessario togliere un articolo, sempre al fine di non alterare la numerazione di base, si potrà riportare l’epigrafe dell’articolo medesimo, sostituendone il testo con la dicitura “p.m.”.
.
CONTRATTO TRA
CONTRATTO TRA
Mercitalia - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in , Codice Fiscale e Partita IVA , capitale sociale Euro ,00 interamente versato [N.B.: verificare, al momento della stipula del contratto, che non siano intervenute variazioni del capitale sociale], iscritta al Registro delle Imprese di al n. , iscritta al
R.E.A. al n. , la quale interviene nel presente contratto nella persona di
, nato a il / / , in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura a rogito notaio di Rep. n. – rogito del
.
(di seguito, per brevità, denominata “Mercitalia”)
E
La società , con sede in , via , iscritta al Registro delle
Imprese di
, Partita I.V.A.
, PEC
( ), per la quale interviene nel presente contratto il
, nella sua qualità di ;
(di seguito per brevità denominata “Società” o “Richiedente”)
PREMESSO CHE
a) Mercitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. che esercita attività di trasporto ferroviario merci, in virtù di licenza rilasciata dal Ministero dei Trasporti in data e del Certificato di Sicurezza Parte A n. del e Parte B , anche per attività di manovra;
b) La Società avendo sottoscritto contratto di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria con RFI per l’orario di servizio , ha fatto richiesta a Mercitalia ai sensi dell’art. 10 del
Regolamento UE 2017/2177 , di accesso all’impianto manutentivo ubicato in ai fini della produzione in proprio della manutenzione leggera ai sensi della Delibera ART di cui infra [ovvero: pesante ai sensi dell’ art. 3 comma 1 lett. pp) del D. Lgs. 112/2015] sui rotabili ferroviari consistenti in carri del tipo [ovvero: in locomotive del tipo ] , nel quale centro manutentivo Mercitalia è operatore di impianto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 112/2015 “Attuazione della Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico” e della Misura 15 dell’ Atto di Regolazione allegato A alla Delibera dell’Autorità Regolazione Trasporti n. 130 del 30 Settembre 2019
c) Marcitalia, valutate le opzioni previste al citato articolo 10 del Regolamento UE 2017/2177, ha acconsentito alla richiesta;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito per brevità denominato anche “Contratto”).
ARTICOLO 2 OGGETTO
Mercitalia concede a , che accetta, l’accesso all’Impianto manutentivo di via adibito ad attività di manutenzione e l’utilizzo delle attrezzature ivi collocate (individuate nelle planimetrie inserite nel DUVRI) e dei connessi servizi offerti da Mercitalia , ai fini dell’esecuzione delle attività manutentive e accessorie da parte della medesima società su rotabili del tipo , secondo i termini e le modalità di cui al presente Contratto. La porzione di impianto concessa in uso alla Società è evidenziata nella planimetria Allegato 2 al presente contratto.
In particolare, [adattare in relazione alle specificità del caso concreto]
1) Mercitalia autorizza il personale di – come individuato ai sensi delle successive disposizioni - ad accedere all’Impianto, sulla base del programma di accesso di cui al successivo art.4, e ad utilizzare le seguenti attrezzature collocate all’interno dell’Impianto:
a) accesso ed utilizzo del binario/dei binari internamente al fabbricato denominato “ ”; su tali binari sarà consentito alla Richiedente di utilizzare delle mute di sollevamento per il rialzo del treno (di proprietà ) i cui ingombri non dovranno interferire con le infrastrutture ed attrezzaggi limitrofi né creare alcuna soggezione all’utilizzo degli spazi di transito in lavorazione da parte di Mercitalia o suoi incaricati;
b) accesso ed utilizzo della postazione platea di lavaggio in corrispondenza del binario
per operazioni di lavaggio e/o rimozione di eventuali graffiti.
c) area da destinare al posizionamento di un box/container per deposito macchinari/attrezzature;
d) utilizzo dello spogliatoio;
e) utilizzo dei servizi igienici,
Resta altresì inteso che ogni altro tipo d’attrezzatura, eventualmente messa a disposizione dall’Impianto o utilizzata al suo interno, dovrà risultare a norma ed utilizzata dal solo personale di concordato ed identificabile.
2) I servizi offerti da Mercitalia sono così riassumibili:
a) movimentazione carichi da/per le zone di lavoro tramite l’uso di muletti / carro ponte di proprietà Mercitalia _ ;
b) attività di manovra dei treni tra le aree di sosta e l’Impianto ed all’interno dell’Impianto, nel rispetto delle procedure previste da Mercitalia e sempre in completa sorveglianza da parte del personale della Società. L’attività di aggancio/sgancio sarà a cura del personale che si occuperà principalmente dell’apposizione e tolta d’opera della maschera di ancoraggio al locomotore di manovra.
ARTICOLO 3 DURATA
Il presente contratto ha la durata di ( ) mesi, con decorrenza dal , e potrà essere rinnovato, per un periodo massimo di ulteriori ( ) mesi - su richiesta della Società, che dovrà pervenire a Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni prima della scadenza medesima alla PEC: assetmanutenzione @pec.mercitalia .it
ARTICOLO 4
PROGRAMMA DI ACCESSO ALL’IMPIANTO
Mercitalia consentirà l’accesso all’Impianto soltanto al personale specializzato di , i cui nominativi siano stati comunicati da a Mercitalia , a mezzo mail all’indirizzo @mercitalia .it, almeno due (2) giorni prima rispetto alla data di accesso.
Il suddetto personale dovrà essere giornalmente identificabile all’interno dell’Impianto, mediante apposito cartoncino identificativo provvisto di fotografia ai sensi delle Policy di Mercitalia sull’accesso agli asset, e dovrà attenersi a quanto riportato nel DUVRI.
Con riferimento a quanto più dettagliatamente riportato nel programma di accesso che sarà concordato tra le Parti, la Società effettuerà le attività di cui al presente Contratto con continuità, di norma dal Lunedì al Sabato nella fascia oraria compresa tra le e le . Salvo diverso successivo accordo tra le Parti, nessuna attività verrà svolta nei giorni festivi. Per attività da parte di in orari e giorni diversi da quanto sopra descritto, Mercitalia potrà - previa comunicazione - garantire il presenziamento dell’Impianto al fine di consentire l’accesso del personale preposto dalla Società. In tal caso, i compensi previsti nel presente Contratto potranno essere soggetti a maggiorazioni fino al 100%. L’entità di tali maggiorazioni sarà preventivamente stabilita dai responsabili di contratto, come previsti agli articoli 8 e 9, o da loro incaricati.
Con cadenza settimanale, nella mattinata di ogni venerdì, la Richiedente invierà a Mercitalia
(all’attenzione del Sig. , a mezzo e-mail all’indirizzo:
@mercitalia .it), il programma di accesso all’Impianto dei propri treni in relazione alla settimana successiva. In tale programma la Richiedente indicherà le fasce orarie giornaliere di
permanenza dei rotabili all’interno dell’Impianto ai fini dell’attrezzaggio e della manutenzione preventiva degli stessi , specificando le eventuali soste durante le quali non si effettueranno interventi manutentivi.
Tale programma di intervento verrà confermato telefonicamente al responsabile di Impianto di Mercitalia o suo delegato ogni mattina entro le ore 8, in particolare per ciò che riguarda gli intervalli temporali dell’/degli intervento/i e dei servizi di cui necessita. La Società provvederà ad inviare immediatamente dopo a Mercitalia un’e-mail riepilogativa di quanto comunicato telefonicamente.
Mercitalia garantirà l’accesso di un solo convoglio alla volta, da inoltrare nel fascio nel solo giorno di sabato, per l’utilizzo delle attrezzature e per l’erogazione dei servizi indicati al precedente art. 2 sulla base di quanto comunicato dalla Società. Sono vietate le permanenze in sosta dei convogli nelle aree adibite alla partenza/arrivi dei treni oltre le quattro ore; eventuali soste più lunghe andranno concordate direttamente da con il Gestore dell’Infrastruttura.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI E FACOLTA’ DELLE PARTI
Mercitalia erogherà le prestazioni richieste da , alle condizioni previste ai precedenti articoli, entro un giorno dalla richiesta per la disponibilità all’accesso ed utilizzo del
binario imprevedibili.
interno al fabbricato “ ”, salvo che non si verifichino circostanze
La Richiedente si impegna ad osservare le procedure operative relative all’utilizzo delle attrezzature collocate all’interno dell’Impianto e dei connessi servizi, che Mercitalia provvederà a fornire almeno 7 (sette) giorni prima del primo accesso dei rotabili all’Impianto.
La Società si impegna a redigere e mantenere in adeguato stato d’aggiornamento il DUVRI e si impegna a provvedere alla formazione del personale utilizzato, con particolare riferimento alla disciplina sulla sicurezza sul lavoro, sostenendo il relativo costo.
Xxx Xxxxxxxxxx ne dichiari la compatibilità tecnica, avrà facoltà di posizionare all’interno dell’Impianto, a propria cura e spese, un gruppo elettrogeno per alimentare i servizi a bordo treno, previa conformità del lavoro eseguito. Mercitalia verificherà altresì la possibilità di derivare dal quadro impianto una linea di alimentazione per assorbimenti fino a
AMP, da mettere a disposizione della Richiedente all’interno del fabbricato “ ”; tale derivazione, qualora eseguita, sarà integralmente a cura e spese della Richiedente.
è altresì autorizzata a posizionare all’interno dell’Impianto, a propria cura e spese, una serie di prese interbloccate a norma a 5 poli in derivazione da quelle esistenti a ridosso del binario
. Ogni altro tipo d’attrezzatura, eventualmente messa a disposizione dall’Impianto o utilizzata al suo interno, dovrà risultare a norma ed utilizzata dal solo personale di , concordato e identificabile.
ARTICOLO 6 CORRISPETTIVI
A fronte delle prestazioni rese da Mercitalia in forza del presente Contratto, la Richiedente corrisponderà i seguenti importi:
[fare riferimento ai canoni dichiarati nelle schede informative pubblicate ai sensi della Delibera 130/2019 ART]
A parziale ristoro dei servizi generali (acqua, energia elettrica e forza motrice, riscaldamento, servizio smaltimento rifiuti tipo urbano), nonché per l’utilizzo dello spogliatoio e dei servizi igienici, e per le spese non documentabili, la Società corrisponderà a Mercitalia l’importo mensile, forfettario ed omnicomprensivo, di € ,00 ( /00). È escluso da tale importo lo smaltimento dei rifiuti industriali prodotti dalla lavorazione il cui smaltimento è a totale carico della Società
Per l’utilizzo, da parte di personale di , di attrezzature all’interno dell’Impianto, finalizzato ad attività di manutenzione, messa a punto ed ispezione, CAF corrisponderà a Mercitalia Rail i seguenti importi:
[fare riferimento ai canoni dichiarati nelle schede informative pubblicate ai sensi della Delibera 130/2019 ART]
L’importo presunto del Contratto è pari a € ,00 ( /00).
ARTICOLO 7
Termini e Modalità di pagamento
7.1 I compensi per le prestazioni rese da Mercitalia in esecuzione del presente contratto saranno liquidati come di seguito indicato.
A fronte del Servizio effettuato, i Responsabili di contratto congiuntamente emetteranno alla fine di ogni mese solare di vigenza contrattuale un rendiconto, corredato della documentazione dettagliata delle attività svolte nell’arco del mese di riferimento, sulla base del quale Mercitalia provvederà ad emettere la fattura.
[se applicabile alla Società cliente: Tale fattura dovrà riportare l’annotazione “operazione con scissione dei pagamenti – Art. 17-ter DPR 633/72”.]
Per effetto della Legge n. 205 del 27/12/2017 e della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30/04/2018, a partire dal 1° gennaio 2019 è previsto l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le prestazioni di cessioni di beni, di forniture e di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato Italiano (cfr. art. 1, commi 916 e 917 della predetta legge).
Per quanto sopra, in ottemperanza agli obblighi soprarichiamati, Mercitalia dovrà emettere, e la Società dovrà ricevere, a partire dal 1° gennaio 2019, le fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Le fatture elettroniche in formato XML dovranno riportare, oltre al codice destinatario impostato con “ ” (i seguenti campi:
• ;
•
N.B. Tale modalità di trasmissione della Fattura è da intendersi obbligatoria. Tale fattura dovrà essere intestata a:
Via/ Piazza Partita IVA
7.2 In applicazione a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 2, lettera a) e 5, lettera a) dell’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012, i termini di pagamento dei corrispettivi sono fissati in ( nta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
7.3 In caso di ritardo nei pagamenti saranno dovuti a Mercitalia interessi moratori nella misura stabilita dall’art. 5, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.
In caso di ritardo superiore a 60 (sessanta) giorni nel pagamento dei corrispettivi dovuti e fino all’effettivo pagamento, Mercitalia, fermo restando il suo diritto di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo art. , avrà la facoltà di sospendere ex art. 1460 c.c. l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, fatto salvo il diritto alla corresponsione di quanto dovuto per le prestazioni eseguite.
7.4 A tal fine i pagamenti verranno effettuati sul seguente Conto corrente intestato a Mercitalia S.p.A.: cod. IBAN , acceso presso ;
7.5 I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico bancario sul predetto conto corrente.
ARTICOLO 8 PENALI
In caso di inadempienze di agli obblighi e alle prescrizioni del presente Contratto e dei relativi allegati, Mercitalia applicherà, per ciascuno dei casi sotto indicati, le penali di seguito riportate:
1. Mercitalia applicherà una penale pari a € ( ) per ogni ritardo di
rispetto alle tempistiche concordate nel programma di accesso di cui al precedente all’art. 4, rispetto a tali tempistiche concordate;
2. per ciascun utilizzo improprio o non corretto delle attrezzature rispetto alle prescrizioni del CTO: penale fissa di € ( ) con addebito degli eventuali danni effettuati e delle riparazioni.
L’applicazione delle penali così determinate sarà comunicata a per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero raccomandata A/R.
In ogni caso, il cumulo delle penali sopra indicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo presunto del Contratto, come previsto al precedente art. 6, ferma restando la facoltà di Mercitalia di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., secondo quanto stabilito al successivo art. 12.
ARTICOLO 9
p.m
ARTICOLO 10
RESPONSABILITÀ PER DANNI - POLIZZA ASSICURATIVA - MANLEVA
La Società assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose di Mercitalia e delle Società del Gruppo F.S.I., ovvero a terzi (cose o persone), per fatti e/o omissioni propri o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, in conseguenza dell’accesso all’Impianto e dell’utilizzo delle relative attrezzature, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne Mercitalia da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.
Prima della sottoscrizione del presente Contratto, la Richiedente stipulerà – ovvero qualora già in possesso produrrà in copia – idonea copertura assicurativa con primaria Compagnia che si obbligherà a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti materiali a beni tangibili, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esecuzione del presente contratto.
La Società dovrà consegnare copia della polizza al momento della sottoscrizione del presente Contratto.
La polizza sarà valida per tutta la durata del presente Contratto, con massimale pari ad €
/00 per sinistro per l’insieme dei danni materiali e delle lesioni personali.
Inoltre, la Compagnia di assicurazioni dovrà impegnarsi, con specifico riferimento al presente contratto, a rispettare le seguenti condizioni:
▪ la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di società del Gruppo FS e dei loro dipendenti;
▪ considerare terzi le società del Gruppo FSI ed i loro dipendenti, nonché altri Appaltatori di Gruppo e loro dipendenti che eseguono prestazioni nello stesso luogo;
▪ non diminuire le somme assicurate, stornare o disdettare il contratto di assicurazione senza il consenso di Xxxxxxxxxx;
▪ notificare a Mercitalia, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R, il mancato pagamento delle rate di premio, ferma l’operatività della copertura per 90 giorni dalla data di detta notifica. A tal riguardo Xxxxxxxxxx avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del premio, addebitandone i costi a CAF, o di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti del successivo art. 12.
In ogni caso, la Società si obbliga a manlevare e tenere comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – Mercitalia da ogni conseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari, anche in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente della Società medesima. A tale ultimo riguardo, la Soecietà si obbliga a garantire e tenere indenne Mercitalia – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti della Società, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali.
ARTICOLO 11
FACOLTÀ DI ACCESSO/ISPEZIONE/SOPRALLUOGO DELL’IMPIANTO
Durante la vigenza del presente Contratto, Xxxxxxxxxx o suoi incaricati potranno visitare/ispezionare le attrezzature utilizzate da CAF per constatarne le modalità d’uso e controllare che la Società osservi tutti gli obblighi che su di essa incombono per legge o ai sensi del presente Contratto. L’accesso/sopralluogo/ispezione sarà effettuato previa comunicazione a CAF e comunque con modalità tali da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività di cui al presente Contratto.
ARTICOLO 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Mercitalia ha diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui la Richiedente sia incorsa:
• in un ritardo di oltre 30 (trenta) giorni nell’effettuazione dei pagamenti -dovuti dalla Richiedente a Mercitalia in forza del presente Contratto - rispetto al termine previsto;
• nell’applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell’importo stimato del presente Contratto;
• mancata osservanza di quanto previsto agli artt. 11 (Divieto di pubblicità), 12 (Divieto di cessione del Contratto), 16 (Misure minime di sicurezza informatica), 17 (Conflitto di Interessi), 19 (Danno ambientale e obbligo di ripristino), 21 (Divieto di pubblicità), art. 23 (Codice Etico), art. 24 (Trasparenza prezzi),
La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà per Mercitalia di promuovere azione per l’eventuale risarcimento dei danni.
ARTICOLO 13 RECESSO
Mercitalia ha facoltà di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione da portarsi a conoscenza di , da inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ovvero lettera raccomandata A/R da far pervenire al domicilio dello stesso, almeno trenta (30) giorni prima della data in cui il recesso ha effetto.
ARTICOLO 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
La Richiedente non potrà cedere il presente Contratto, a pena di risoluzione ai sensi del precedente Articolo 12.
ARTICOLO 15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA
si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente Contratto, le informazioni tecniche relative a fatti, atti, programmi, progetti, procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc., che vengano messi a sua disposizione da Mercitalia o di cui venga comunque a conoscenza in occasione di detta esecuzione.
L’obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Contratto e, successivamente, fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti senza limite di tempo, anche in caso di risoluzione del presente Contratto o di recesso.
ARTICOLO 16
MISURE MINIME DI SICUREZZA INFORMATICA
La Società garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione concernente l’oggetto del presente contratto.
A tal fine, si obbliga a:
a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity;
3. garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
4. garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l’utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
5. garantire che il personale autorizzato all’accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l’accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
6. garantire che il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l’impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
7. garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
8. garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all’ultima versione consigliata dal produttore;
b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0039 3316360190, o scrivendo all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;
d) consentire l’accesso del personale incaricato da Mercitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Mercitalia avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall’esercizio di tale facoltà, il diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 17 CONFLITTO DI INTERESSI
Ai fini dell’esecuzione del Contratto, la Società dichiara l’insussistenza di situazioni soggettive od oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo
svolgimento del Contratto CAF si impegna, ove nelle more dell’esecuzione del Contratto dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne immediata notizia a Mercitalia che procederà alle valutazioni del caso.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo, ovvero non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa di , che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016)
Mercitalia e ……… [indicare controparte contrattuale], tratteranno i dati personali acquisiti nella fase di gestione del presente contratto per le finalità amministrative e/o contabili e per la corretta esecuzione di quanto previsto nel presente contratto.
I. Titolari del trattamento e DPO
• Mercitalia, Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato pro- tempore, è contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxrcitalia .it, con sede legale in . Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxrcitalia .it;
• ……. [indicare controparte contrattuale], Titolare del trattamento, rappresentata da …….
pro-tempore, è contattabile all’indirizzo mail ……….., con sede legale in ………….. Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail ….. [indicare DPO controparte se applicabile. A tal fine è opportuno chiedere conferma all’Appaltatore]
II. Tipologie di dati personali
I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: Dati personali acquisiti direttamente dall’interessato:
• Comuni: dati anagrafici, dati di contatto;
• Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
III. Finalità del Trattamento
In particolare, i dati degli interessati verranno trattati per le seguenti finalità:
a) amministrative o contabili: Natura del conferimento (obbligatoria); Base giuridica (contrattuale);
b) esecuzione di quanto previsto nel presente contratto: Natura del conferimento (obbligatoria); Base giuridica (contrattuale).
Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e un eventuale rifiuto dell’interessato al trattamento potrebbe comportare l’impossibilità per Mercitalia e/o per …… [indicare controparte contrattuale] di dare esecuzione al presente contratto.
IV. Soggetti destinatari dei dati
Soggetti riconducibili a Mercitalia:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Altra società del Gruppo FS.
Soggetti riconducibili a …… [indicare controparte contrattuale]:
• Consulenti e professionisti esterni;
• Società di servizi (anche informatici) e di recupero crediti;
• Altra società ……………….
Soggetti non direttamente riconducibili a Mercitalia e/o a …… [indicare controparte contrattuale]:
• Autorità giudiziarie;
• Autorità di pubblica sicurezza;
• Altri soggetti pubblici;
in adempimento di obblighi normativi.
I dati verranno trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati da Mercitalia e da …..
[indicare controparte contrattuale] o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto di Mercitalia e di…… [indicare controparte contrattuale], e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati, e non verranno mai diffusi.
L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile contattando:
• per Mercitalia, il Data Manager alla casella mail …….., ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
• per …. [indicare controparte contrattuale], il Data Manager alla casella mail ovvero
rivolgendosi al Data Protection Officer all’indirizzo mail [indicare DPO controparte
se applicabile]
V. Diffusione dei dati
I dati personali degli interessati non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
[Inserire il paragrafo successivo solo nel caso in cui la controparte contrattuale trasferisca i dati personali degli interessati al di fuori dell’Unione Europea]
V bis. Trasferimento dati extra UE
Ai sensi dell’art. 44 del Regolamento UE 2016/679, al fine di favorire …… [inserire finalità del trattamento (ad es. quando il trasferimento è necessario all’esecuzione del contratto stipulato con Mercitalia con il consenso dell’interessato)], ……………. [indicare controparte contrattuale] potrà trasferire i dati personali degli interessati a …… [elencare eventuali società non appartenenti all’Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo specificando il relativo Paese di appartenenza].
In tale circostanza, …………........... [indicare controparte contrattuale] adotterà …. [inserire le misure di garanzia (es. sottoscrizione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE)] sottoscritte con la società estera ricevente i dati; tali clausole assicurano un livello di protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.
L'elenco aggiornato dei Paesi extra UE a cui verranno trasmessi i dati personali è disponibile richiedendolo all’indirizzo mail …. [inserire canale attraverso cui è possibile richiedere l’elenco completo].
VI. Conservazione dei dati
I dati personali degli interessati saranno conservati per finalità il cui conferimento ha natura obbligatoria di cui al par. III, lettere a) e b) e per 10 anni dalla cessazione degli effetti del contratto.
VII. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei loro dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere a Mercitalia e a ….. [indicare controparte contrattuale], l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, gli interessati potranno chiedere di esercitare i propri diritti a:
- Mercitalia, contattabile alla casella mail del Data Manager… ovvero rivolgendosi
al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
- ……….. [indicare la controparte contrattuale], contattabile alla casella e-mail …. [inserire casella mail del Data Manager del trattamento) ovvero rivolgendosi al Data Protection Officer contattabile all’indirizzo mail ………………. [indicare DPO controparte se applicabile].
ciascuno per la parte di propria competenza.
Le parti si impegnano ad informare di ciò i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali stessi all’altra parte.
ARTICOLO 19
DANNO AMBIENTALE E OBBLIGO DI RIPRISTINO
Durante le lavorazioni non sono previste produzioni di rifiuti del tipo “speciale”. Eventuali produzioni di tali rifiuti saranno smaltiti a cura e spese della Società.
In ogni caso, la Società si impegna a non causare in nessun modo il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, dell’Impianto e delle risorse naturali (suolo, sottosuolo, acque, atmosfera, eccetera) afferenti all’Impianto e ad osservare in materia di tutela ambientale quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121.
Inoltre, in particolare, la Società si impegna a:
non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo;
non depositare in modo incontrollato rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel sottosuolo; non immettere rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque;
non disperdere nel sottosuolo acque meteoriche provenienti dal dilavamento di superfici impermeabili, di coperture dei fabbricati, di piazzali e di strade.
In materia di scarichi idrici, la Società si impegna ad osservare e rispettare i valori limite di emissione fissati dalla normativa vigente (nazionale, regionale e dell’autorità competente).
Qualora si verifichi un danno ambientale nelle aree locate, che sia riconducibile ad una o a più azioni commesse dalla Società , o comunque riconducibili alle sue attività, per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di legge e di norme tecniche, la medesima è obbligata a norma di legge a ripristinare le condizioni originarie dell’area e delle risorse naturali, manlevando e tenendo indenne Mercitalia da qualsivoglia responsabilità, onere di ripristino e di risarcimento da parte di terzi.
Nel caso in cui non abbia provveduto al ripristino del danno ambientale e non abbia inoltre provveduto a presentare alle autorità competenti entro trenta giorni dall’evento dannoso le possibili misure da intraprendere, il presente Contratto è da intendersi risolto per uso dell’area non conforme alla legge.
Mercitalia potrà dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi del precedente art. 17, anche in caso di violazioni previste dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 da parte del Conduttore.
ARTICOLO 20 RESPONSABILI DEL CONTRATTO
Per la gestione del presente Contratto, Mercitalia nomina quale Responsabile l’
tel. , indirizzo di posta elettronica certificata @mercitalia .it, al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Contratto.
Per tale compito il Responsabile di Mercitalia si avvale in qualità di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto del sig. tel indirizzo di posta elettronica
@mercitalia .
Per la gestione del presente Contratto,la Società nomina quale Responsabile il Sig. , tel. , indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) @ , al quale compete l’esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Contratto.
Per tale compito il Responsabile della Società potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.
ARTICOLO 21 DIVIETO DI PUBBLICITÀ
E’ fatto divieto allaSoecietà , a pena di risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., di installare o far installare scritte o cartelli pubblicitari sul fronte libero esterno dei locali oggetto del Contratto, in quanto lo sfruttamento pubblicitario è riservato a Mercitalia, direttamente e/o tramite terzi.
E’ consentita l’apposizione di scritte o cartelli con la sola indicazione del tipo di attività svolta nei predetti locali, previa autorizzazione espressa di Mercitalia
ARTICOLO 22 ONERI FISCALI
Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad I.V.A. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.
Il presente Contratto, concluso mediante scambio di lettere secondo l’uso del commercio, è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa ai sensi del disposto dell’art. 40 del citato Testo Unico a carico della parte richiedente.
ARTICOLO 23 CODICE ETICO
La Società si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, e dello stesso CAF dichiara di avere preso particolareggiata e completa conoscenza.
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto Codice Etico, Mercitalia avrà diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
ARTICOLO 24 TRASPARENZA PREZZI
La Società espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese controllate o collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei commi precedenti, ovvero la Società non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta
la durata del presente Xxxxxxxxx, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. per fatto e colpa della Società , che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 25 DICHIARAZIONI DELLE PARTI
La Società dichiara di aver preventivamente preso visione dei luoghi oggetto della messa in disponibilità ai sensi del presente Contratto, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo od onere che dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi stessi, ovvero dall’attività ferroviaria o quant’altro, dovesse derivare all’esecuzione dei servizi di cui alle premesse.
La stessa dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare tutte le norme (leggi, regolamenti, circolari, disposizioni interne etc.) che possono interessare le attività oggetto del servizio nell’Impianto, nonché la circolazione delle persone, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nell’Impianto medesimo.
Dichiara infine di possedere tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Contratto e che, in particolare, sarà propria cura notificare alle Autorità competenti l’inizio delle attività in esso ricomprese, ove dalla legge ritenuto necessario.
ARTICOLO 26 OSSERVANZA DI LEGGI
Nell’utilizzo dell’Impianto, la Società si obbliga ad osservare tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo, le norme in materia sicurezza sul lavoro, igiene, sanità, edilizia, ambiente.
solleva pienamente Mercitalia da ogni e qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare al personale impiegato nelle operazioni manutentive, come pure solleva Mercitalia da ogni molestia od azione, di qualunque natura, che provenisse da terzi connessa con l’utilizzo dell’Impianto.
Resta espressamente inteso che la Società manleverà e terrà indenne Mercitalia Rail da multe o sanzioni amministrative, richieste di risarcimento o pretese di terzi derivanti all’inadempimento degli obblighi di cui sopra.
ARTICOLO 27 MODIFICHE DEL CONTRATTO
Qualsivoglia modifica al presente Xxxxxxxxx dovrà essere effettuata in forma scritta.
ARTICOLO 28
FORO COMPETENTE – LEGGE APPLICABILE
Non è ammessa la competenza arbitrale. Eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente Contratto, saranno deferite in via esclusiva alla cognizione del Foro di a. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte e singole le clausole del presente contratto sono state oggetto di libera e paritetica negoziazione.
ARTICOLO 29
Domicilio della Società
Agli effetti amministrativi, giudiziari e fiscali, la Società dichiara il proprio domicilio in
, via , con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s’intenderà trasferito presso il Municipio di .
ARTICOLO 30 ALLEGATI
Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:
1. Allegato 1: DUVRI
2 Planimetria dell’impianto