CONSIGLIO D’AMBITO
AGENZIA TERRITORIALE DELL’XXXXXX-ROMAGNA
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CAMB/2022/18 del 27 aprile 2022
CONSIGLIO D’AMBITO
Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche al “Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani” del bacino dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio, gestiti da ALEA Ambiente S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 29 gennaio 2019.
IL PRESIDENTE
X.xx Assessore Xxxxxxxxx Xxxxxx
CAMB/2022/18
CONSIGLIO D’AMBITO
L'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 14.00 il Consiglio d’Ambito, convocato con
lettera XX.XX/0000/0000000 del 22 aprile 2022, si è riunito mediante videoconferenza. Sono presenti i Sigg.ri:
RAPPRESENTANTE | ENTE | P/A | |||
1 | Xxxx Xxxxx | Comune di Piacenza | PC | Vice Sindaco | P |
2 | Xxxxxxxx Xxxxx | Comune di Salsomaggiore Terme | PR | Consigliere | X |
0 | Xx Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx | XX | Assessore | X |
0 | Xxxxx Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx | XX | Sindaco | P |
5 | Xxxxx Xxxxxxx | Comune di Argelato | BO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxx | XX | Assessore | P |
7 | Xxxx Xxxxx | Comune di Conselice | RA | Sindaco | P |
8 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | Comune di Cesena | FC | Assessore | X |
0 | Xxxxxxx Xxxx | Xxxxxx xx Xxxxxx | XX | Assessore | P |
Il Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxx dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.
Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti. Modifiche al “Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani” del bacino dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio, gestiti da ALEA Ambiente S.p.A., approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 29 gennaio 2019.
Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni
relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:
- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;
premesso che il servizio di gestione dei rifiuti urbani sui territori comunali Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico E San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio è attualmente gestito da da ALEA Ambiente S.p.A;
richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 29 gennaio 2019 con la quale si approvava il “Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani” del bacino dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio;
dato atto che in data 3 settembre 2020 è stato approvato il Dlgs 116 che introduce alcuni importanti elementi di novità alla disciplina dei rifiuti urbani, tra i quali, i principali, nuove definizioni e classificazioni dei rifiti urbani, introduzine di allegati specifici riguardanti l’elenco dei rifiuti urbani e delle attività produttive che possono produrre rifiuti urbani, la ridefinizione del regime di conferimento autonomo a riciclaggio/recupero del rifiuto urbano prodotto dalle Utenze non Domestiche, la nuova cassficazione tra i rifiuti speciali dei rifiuti di costruzione e demolizione nonché degli scarti verdi prodotti a titolo imprenditoriale su aree private;
dato atto che detto regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci dell’Azienda ALEA Ambiente SpA ed, in tale forma, proposto per l’approvazione dell’Agenzia (ricezione PG AT 2230 del 3 marzo 2022);
ritenuto, pertanto, di aggiornare il citato regolamento alle nuove disposizioni sopra riportate e con ulteriori modifiche riguardanti diversi aspetti del servizio e di promozione dell’economia circolare, intervenendo come indicato nel prospetto comparativo allegato al presente atto sotto la lettera A;
dato atto inoltre che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
a voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1. di prendere atto della necessità di modificare, accogliendo gli aggiornamenti derivanti dall’entrata in vigore del Dlgs 116/2020, il “Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani” del bacino dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio gestiti da ALEA AMBIENTE SpA, approvato con la propria precedente deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 29 gennaio 2019, come da prospetto comparativo allegato al presente atto sotto la lettera A;
2. di approvare, pertanto, la versione aggiornata del “Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani” del bacino dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Xxxxxxxx, Tredozio riportata in allegato al presente atto sotto la lettera B;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI | CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI |
Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” (nel prosieguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità alla legge regionale n. 16/2015, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (nel prosieguo anche solo “Servizio”) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità. In particolare sono oggetto del presente Regolamento: a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b. le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno e all’esterno dei perimetri suddetti; d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; e. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; f. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; | Art. 1 – Finalità e oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità alla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)” n. 16/2015, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (nel prosieguo anche solo “Servizio”) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità. In particolare sono oggetto del presente Regolamento: a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b. le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno e all’esterno dei perimetri suddetti; d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; e. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 183, comma 1, lett. b-ter) n. 6 comma 2, lettera f) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.; f. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari conferiti in raccolta differenziata) in |
g. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; h. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati ai sensi dell’articolo 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. 2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in attuazione del disposto di cui all’art. 188 del D.lgs. 152/2006. 3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall’art. 185 D.lgs. 152/2006. | sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; g. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento. h. l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati ai sensi dell’articolo 195 comma 2, lettera e) del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. 2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in attuazione del disposto di cui all’art. 188 del D.lgs. 152/2006. 3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall’art. 185 del D.lgs. 152/2006. |
Art. 2 - Principi generali e finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli | Art. 2 - Principi generali e finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. 2. I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ed eurounitario e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. 4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa - anche sperimentali - finalizzati, con |
d’intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti). 5. Il presente Regolamento favorisce: a. la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia; b. la pratica dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità ai sensi dell’art.34. 6. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene le iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo, ai sensi dell’art.28 le Associazioni no profit. 7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a. la prevenzione; b. la preparazione per il riutilizzo; c. il riciclaggio; d. il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia. 8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati: a. nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. n. 16/2015 e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti; b. nella riduzione al minimo dei costi da ribaltare sui cittadini in relazione ai servizi forniti. 9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell’acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l’utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti. | effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti). 5. Il presente Regolamento favorisce: a. la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia; b. la pratica dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità ai sensi dell’art. 35. 6. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene le iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo, ai sensi dell’art.28 le Associazioni no profit. 7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: a. la prevenzione; b. la preparazione per il riutilizzo; c. il riciclaggio; d. il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia. 8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati: a. nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. n. 16/2015 e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti; b. nella riduzione al minimo dei costi da ribaltare sugli utenti in relazione ai servizi forniti. 9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell’acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l’utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti. 10. Le modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore sono definite dal presente Regolamento e, anche in via integrativa del Regolamento stesso, dal Contratto di servizio e dagli altri atti approvati dall'ATERSIR che regolano l'affidamento del servizio pubblico. |
Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento valgono, innanzitutto, le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti. Le più rilevanti tra esse, ai fini della corretta interpretazione e applicazione del presente Regolamento, sono | Art. 3 - Definizioni 1. Ai fini dell’interpretazione e applicazione del presente Regolamento valgono le definizioni di seguito riportate, salvo che nuove norme introducano più aggiornate definizioni e salve |
riportate qui di seguito nella versione attualmente vigente. In caso di loro successiva variazione, varranno le definizioni normative come di volta in volta modificate. a. autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; b. compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. c. conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio; d. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; e. cd. dual use: apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all’uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali); f. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; g. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; h. imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; | le ulteriori definizioni previste dalle norme di settore pro tempore vigenti: a. autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche relativamente ai prodotti da attività agricola e/o vivaistica, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; b. compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»; c. compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti. d. conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento di gestione del servizio; e. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; f. cd. dual use: apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all’uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali); g. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di |
i. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; j. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; k. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; l. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti; m. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; n. prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; o. produttore: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); p. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; q. raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in | origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; h. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; i. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; j. imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale; k. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; l. imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; m. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; n. luogo di produzione dei rifiuti: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; |
corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e concordati con l'utenza interessata; r. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; s. recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale: le principali operazioni di recupero sono elencate, in modo non esaustivo, nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; t. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; v. rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria alimentare raccolti in modo differenziato; w. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; x. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; y. spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; | o. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; p. prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; q. produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale detta attività sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); r. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; s. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; t. raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e comunicati all'utenza interessata; x. xxxxxxxx: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale: un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è contenuto nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; v. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento |
z. trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti. | per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; w. riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini. x. rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; y. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi; z. rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; aa. rifiuto urbano residuo o RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301) bb. rifiuto vegetale: il rifiuto organico proveniente da aree verdi. cc. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; dd. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006; ee. spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito; ff. trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti. |
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni: a. accertamento delle sanzioni: la verifica della corrispondenza del comportamento dell’utente alla fattispecie sanzionata dal Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. b. Agente Accertatore: il dipendente del gestore nominato tale e così abilitato all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. c. applicazione e riscossione delle sanzioni: la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l’ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell’eventuale procedura esecutiva. d. ATERSIR o l’Agenzia: l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia | gg. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; hh. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. 2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni: a. accertamento delle sanzioni: la verifica della corrispondenza del comportamento dell’utente alla fattispecie sanzionata dal “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147” approvato dal Consiglio d’Ambito dell’ATERSIR, di seguito Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. b. Agente Accertatore: il dipendente del gestore nominato tale e così abilitato all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. c. applicazione e riscossione delle sanzioni: la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l’ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell’eventuale procedura esecutiva. d. ATERSIR o l’Agenzia: l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è |
Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2008, n. 10; e. Bacino Territoriale: Il Bacino territoriale di riferimento per l’erogazione del servizio è costituito dal territorio dei seguenti Comuni: i. XXXXXXXXX, xx. CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, iii. CIVITELLA DI ROMAGNA, iv. XXXXXXXX, x. FORLÌ, vi. FORLIMPOPOLI, vii. GALEATA, viii. MELDOLA, ix. MODIGLIANA, x. PORTICO E SAN BENEDETTO, xi. PREDAPPIO, xii. ROCCA SAN XXXXXXXX, xiii. TREDOZIO Il perimetro di esercizio del servizio, nella situazione standard, coincide con l’intero territorio dei suddetti Comuni. L’insieme delle porzioni di territorio soggette alle diverse componenti del servizio è definito in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed economiche. f. Call Center: struttura del Gestore dedicata al ricevimento delle telefonate provenienti dagli Utenti del Bacino Territoriale. Gli addetti al Call Center sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli Utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore. g. Cartografia georeferenziata: la cartografia del Gestore è georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000. h. Case Sparse: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidente generalmente | subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2008, n. 10; e. Bacino Territoriale: Il Bacino territoriale di riferimento per l’erogazione del servizio è costituito dal territorio dei seguenti Comuni: i. XXXXXXXXX, xx. CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE, iii. CIVITELLA DI ROMAGNA, iv. XXXXXXXX, x. FORLÌ, vi. FORLIMPOPOLI, vii. GALEATA, viii. MELDOLA, ix. MODIGLIANA, x. PORTICO E SAN BENEDETTO, xi. PREDAPPIO, xii. ROCCA SAN XXXXXXXX, xiii. TREDOZIO Il perimetro di esercizio del servizio, nella situazione standard, coincide con l’intero territorio dei suddetti Comuni. L’insieme delle porzioni di territorio soggette alle diverse componenti del servizio è definito in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed economiche. f. Call Center: struttura del Gestore dedicata al ricevimento delle telefonate provenienti dagli Utenti del Bacino Territoriale. Gli addetti al Call Center sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli Utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore. g. Cartografia georeferenziata: la cartografia del Gestore è georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000. h. Case Sparse: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. Le utenze sparse all'interno delle zone a bassa densità, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali sono individuate dal Gestore su cartografia georeferenziata. |
con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. Le utenze sparse all'interno delle zone a bassa densità, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali sono individuate dal Gestore su cartografia georeferenziata. i. Centro Storico: all’interno del territorio del Bacino Territoriale sono individuati i Comuni in cui sono presenti aree o zone che per presenza di uffici pubblici con funzioni sovra comunali, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per valore storico artistico di particolare pregio attraggono importanti flussi di persone e veicoli; i confini dei centri storici sono identificati dal Gestore su cartografia georeferenziata, ed è previsto solo per il Comune di Forlì. j. Centro Urbano: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale, con Centro Urbano abitativa e presenza di condomini e utenze complesse, con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. In tale contesto possono essere individuate ulteriori zone che corrispondono generalmente al centro storico, per le quali è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano. Tale classificazione è identificata dal Gestore su cartografia georeferenziata. k. Cintura Urbana: ovvero zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà interni ed esterni. l. Comuni Soci: struttura del Gestore dedicata all’accoglimento delle istanze provenienti dai Comuni del Bacino Territoriale e per particolari questioni inerenti il territorio dei Comuni stessi. Allo scopo di garantire una solerte soluzione delle richieste accolte, Comuni Soci si interfaccia direttamente con tutte le aree aziendali, garantendo all’interlocutore Comune l’aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto richiesto. m. contenitore: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti; caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati; | i. Centro Storico: all’interno del territorio del Bacino Territoriale sono individuati i Comuni in cui sono presenti aree o zone che per presenza di uffici pubblici con funzioni sovra comunali, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per valore storico artistico di particolare pregio attraggono importanti flussi di persone e veicoli; i confini dei centri storici sono identificati dal Gestore su cartografia georeferenziata. Il Centro Storico è previsto al momento solo per il Comune di Forlì. j. Centro Urbano: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale, con Centro Urbano abitativo e presenza di condomini e utenze complesse, con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. In tale contesto possono essere individuate ulteriori zone che corrispondono generalmente al centro storico, per le quali è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano. Tale classificazione è identificata dal Gestore su cartografia georeferenziata. k. Cintura Urbana: ovvero zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà interni ed esterni. l. Comuni Soci: struttura del Gestore dedicata all’accoglimento delle istanze provenienti dai Comuni del Bacino Territoriale e per particolari questioni inerenti il territorio dei Comuni stessi. Allo scopo di garantire una solerte soluzione delle richieste accolte, Comuni Soci si interfaccia direttamente con tutte le aree aziendali, garantendo all’interlocutore Comune l’aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto richiesto. m. contenitore: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti; caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati; n. contestazione delle sanzioni: la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell’accertamento dell’importo della sanzione e dell’obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento. |
n. contestazione delle sanzioni: la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell’accertamento dell’importo della sanzione e dell’obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento. x. Xxxxxxxxx di servizio: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio; p. EcoBus: mezzo mobile itinerante diviso in due scomparti, che consente il conferimento di due diverse tipologie di rifiuto normalmente raccolte porta a porta: esso sosta in zone ed orari prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto; q. EcoCalendario: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l’utenza attivata; la pubblicazione contiene anche informazioni utili all’utenza ( orari di apertura Punti Alea ed EcoCentri) e indicazioni di corretta gestione dei rifiuti; r. EcoCentro (o Centro di Raccolta o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dagli utenti per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all’eventuale smaltimento; s. EcoCentro Mobile (o Stazione Ecologica Mobile): automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riciclaggio; t. EcoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul Bacino territoriale; u. EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera | x. Xxxxxxxxx di servizio: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio; p. EcoBus: mezzo mobile itinerante diviso in due scomparti, che consente il conferimento di due diverse tipologie di rifiuto normalmente raccolte porta a porta: esso sosta in zone ed orari prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto; q. EcoCalendario: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l’utenza attivata; la pubblicazione contiene anche informazioni utili all’utenza (orari di apertura Punti Alea ed EcoCentri) e indicazioni di corretta gestione dei rifiuti; r. EcoCentro (o Centro di Raccolta o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento o all’eventuale smaltimento; s. EcoCentro Mobile (o Stazione Ecologica Mobile): automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani, speciali assimilati da destinare al riciclaggio; t. EcoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul Bacino territoriale; u. EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni; v. EcoPunto fisso: punto di esposizione, per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze riferibili al punto medesimo; |
differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni; v. EcoPunto fisso: punto di esposizione, per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze riferibili al punto medesimo; w. EcoStop: attrezzatura mobile suddivisa in quattro scompartimenti separati, che consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali frazioni di rifiuti raccolte porta a porta: sosta in zone ed orari prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto; x. Gestore: Società che effettua la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; y. Ispettore Ambientale Volontario (anche solo “Ispettore”): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. z. Kit ultimo conferimento: sacchetti che vengono consegnati su richiesta ai non residenti dei comuni turistici per gettare i materiali della raccolta porta a porta, da utilizzare l’ultimo giorno di soggiorno, al posto dei contenitori standard; aa. matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca; bb. Operatore: il personale che esegue la raccolta dei rifiuti; cc. punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti; dd. servizio Dedicato: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe; ee. Punti Alea: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza del Bacino territoriale e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti | w. EcoStop: attrezzatura mobile suddivisa in quattro scompartimenti separati, che consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali frazioni di rifiuti raccolte porta a porta: sosta in zone ed orari prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto; x. Gestore: Società Alea Ambiente S.p.A che effettua la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani; y. Ispettore Ambientale Volontario (anche solo “Ispettore”): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. z. Kit ultimo conferimento: sacchetti che vengono consegnati su richiesta ai non residenti dei comuni turistici per gettare i materiali della raccolta porta a porta, da utilizzare l’ultimo giorno di soggiorno, al posto dei contenitori standard; aa. matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca; bb. Operatore: il personale che esegue la raccolta dei rifiuti; cc. punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti; dd. servizio dedicato: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe; ee. Punti Alea: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza del Bacino territoriale e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.; ff. Saponetta: lettore transponder, transreceiver RFID che consente la lettura e l’acquisizione e la registrazione dei dati trasmessi da un transponder gg. Servizi Integrativi: si intendono quelli complementari ai “servizi di base”, volti al |
necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.; ff. Saponetta: lettore transponder, transreceiver RFID che consente la lettura e l’acquisizione e la registrazione dei dati trasmessi da un transponder gg. Servizi Integrativi: si intendono quelli complementari ai “servizi di base”, volti al soddisfacimento di esigenze residuali (es: raccolta rifiuti ingombranti a domicilio, rimozione di abbandoni di rifiuti superiori a 1mc.) o di esigenze straordinarie di integrazione di alcuni “servizi di base” (es.: Progettazione servizi di raccolta differenziata di strutture complesse); hh. Servizio di Base: sono tutti i servizi erogabili rivolti alla generalità delle utenze che il Gestore deve garantire sul territorio del Bacino territoriale in conformità alle indicazioni ricevute dall’Agenzia; ii. Servizio “On demand”: Il servizio "on demand" è previsto per le utenze sparse all'interno delle zone “case sparse”, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali. Tale servizio prevede che l'utente prenoti la raccolta attraverso uno specifico sistema di chiamata e codice preciso da comunicare. La raccolta avverrà nella giornata prevista da calendario. Il gestore effettua lo svuotamento del contenitore esposto dall'utente, dopo la prenotazione "on demand", al limite della proprietà privata dello stesso, con le medesime modalità operative previste per le altre utenze. jj. Sportelli Territoriali: locali presso alcune sedi dei Comuni dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, ecc. ; kk. Transponder: Il transponder, chiamato anche RFID è l’acronimo di Radio Frequency IDentification (traducibile con Identificazione a radio frequenza), è un dispositivo che usa una tecnologia per la identificazione automatica di oggetti, animali o persone. Il sistema si basa sul leggere a distanza informazioni contenute in un tag RFID usando dei lettori RFID. Un tag RFID è generalmente costituito da un microchip che contiene dati (tra cui un numero univoco universale scritto nel silicio) e una antenna che permette di ricevere e di | soddisfacimento di esigenze residuali (es: raccolta rifiuti ingombranti a domicilio, rimozione di abbandoni di rifiuti superiori a 1mc.) o di esigenze straordinarie di integrazione di alcuni “servizi di base” (es.: Progettazione servizi di raccolta differenziata di strutture complesse); hh. Servizio di Base: sono tutti i servizi erogabili rivolti alla generalità delle utenze che il Gestore deve garantire sul territorio del Bacino territoriale in conformità alle indicazioni ricevute dall’Agenzia. Nello specifico comprende la gestione di tutte le frazioni e/o i flussi di rifiuti (riciclabili e RUR) per una quantitativo corrispondente alla dimensione minima dei contenitori assegnabili alla singola utenza (120 litri per secco, carta, plastica e lattine, vetro ove previsto, e 22 litri per l'umido), gestione degli Ecocentri, servizio di pulizia del territorio, gestione dei rapporti con l'utenza, applicazione e riscossione della tariffa, gestione di eventuali impianti di trattamento di rifiuto. ii. Servizio “On demand”: Il servizio "on demand" può essere previsto per le utenze sparse all'interno delle zone “case sparse”, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali. Tale servizio prevede che l'utente prenoti la raccolta attraverso uno specifico sistema di chiamata e codice preciso da comunicare. La raccolta avverrà nella giornata prevista da calendario. Il gestore effettua lo svuotamento del contenitore esposto dall'utente, dopo la prenotazione "on demand", al limite della proprietà privata dello stesso, con le medesime modalità operative previste per le altre utenze. jj. Sportelli Territoriali: locali presso alcune sedi dei Comuni dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, ecc.; kk. Transponder: Il transponder, chiamato anche RFID è l’acronimo di Radio Frequency IDentification (traducibile con Identificazione a radio frequenza), è un dispositivo che usa una tecnologia per la identificazione automatica di oggetti, animali o persone. Il sistema si basa sul leggere a distanza informazioni contenute in un tag RFID usando dei lettori RFID. Un tag RFID è generalmente costituito da un microchip che contiene dati (tra cui un numero |
trasmettere radiofrequenza ad un transreceiver RFID. ll. utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Bacino territoriale. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto. | univoco universale scritto nel silicio) e una antenna che permette di ricevere e di trasmettere radiofrequenza ad un transreceiver RFID. ll. utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Bacino territoriale. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto. | ||
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e aree a uso di civile abitazione; b. i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi (in base alla classificazione del D.Lgs. n. 152/2006) provenienti da locali e aree adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del capo I1 del presente Regolamento e in base ai criteri del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; c. i rifiuti derivanti da spazzamento delle strade: i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico; d. i rifiuti abbandonati: i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali; f. i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri | Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani: a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto legislativo; c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; | ||
f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri |
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d); g. i rifiuti sanitari: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992, n.502, e ss.mm.ii., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23/12/1978, n. 833, e in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, assimilati ai sensi dell’art. 8 comma 9 del presente Regolamento. 3. Sono rifiuti speciali: a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro- industriali ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art. 186 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.; c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali; c. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; d. i rifiuti derivanti da attività commerciali; e. i rifiuti derivanti da attività di servizio; f. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; g. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, a esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera g del presente articolo. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006. | rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi | ||
da quelli di cui alle lettere c, d, e. | |||
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della | |||
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, | |||
della pesca, delle fosse settiche, delle reti | |||
fognarie e degli impianti di trattamento delle | |||
acque reflue, ivi compresi i fanghi di | |||
depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da | |||
costruzione e demolizione. | |||
4. Sono rifiuti speciali: | |||
1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività | |||
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai | |||
sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del | |||
codice civile, e della pesca; | |||
2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e | |||
demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle | |||
attività di scavo, fermo restando quanto | |||
disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. | |||
152/2006; | |||
3. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e | |||
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla | |||
potabilizzazione e da altri trattamenti delle | |||
acque e dalla depurazione delle acque reflue, | |||
nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle | |||
fosse settiche e dalle reti fognarie; | |||
4. i veicoli fuori uso; | |||
5. Sono altresì rifiuti speciali se diversi dai rifiuti | |||
urbani: | |||
5.1. i rifiuti derivanti da attività sanitarie; | |||
5.2. i rifiuti prodotti nell'ambito delle | |||
lavorazioni industriali; | |||
5.3 i rifiuti prodotti nell'ambito delle | |||
lavorazioni artigianali; | |||
5.4 i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività | |||
commerciali; | |||
5.5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di | |||
servizio. | |||
5. | Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le | ||
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006. | |||
Art. 5 - Competenze di ATERSIR 1. Atersir svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (S.G.R.U.A) previste dal D.Lgs 152/2006. 2. Atersir, nell'ambito del presente Regolamento e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, è l’Autorità preposta alla definizione del Contratto di Servizio, alla | Art. 5 - Competenze di ATERSIR 1. Atersir svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 2. Atersir, nell'ambito del presente Regolamento e nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed eurounitaria verifica della corretta erogazione e conduzione |
verifica della corretta erogazione e conduzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel territorio di sua competenza. Tale territorio è stato individuato con L.R. 23/2011, e successive modifiche, nell'intero territorio regionale. La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività: a. l’organizzazione dei servizi; b. la scelta della forma di gestione; c. la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; d. l’affidamento della gestione e relativo controllo. 3. Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (S.G.R.U.A) regolato da Atersir è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzarne la gestione, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade. Nel dettaglio, e sulla base dei criteri fissati nel D.lgs. 152/2006, le attività, oggetto di regolazione, sono le seguenti: a. l'attività di raccolta; b. il trasporto; c. l'avvio a recupero e smaltimento. L'intero Servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. La relativa attività, al fine di valorizzare le differenze territoriali, si esplica su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio di Ambito con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, ossia la Regione, mentre le funzioni del secondo livello sono esercitate dai Consigli locali (uno per ogni provincia). 4. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei princìpi sanciti dalla L. 150 del 14/06/2018, cosiddetto “Pacchetto dell'Economia Circolare”, nonché dei criteri fissati ai sensi del D.lgs. 152/2006. | del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel territorio di sua competenza. Tale territorio è stato individuato con L.R. 23/2011, e successive modifiche, nell'intero territorio regionale. La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività: a. l’organizzazione dei servizi; b. la scelta della forma di gestione; c. la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza; d. l’affidamento della gestione e relativo controllo. 3. Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati (S.G.R.U.A) regolato da Atersir è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzarne la gestione, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade. Nel dettaglio, e sulla base dei criteri fissati nel D.lgs. 152/2006, nelle norme regionali, nella pianificazione di riferimento, le attività, oggetto di regolazione, sono le seguenti: a. l'attività di raccolta; b. il trasporto; c. l'avvio a recupero e smaltimento. L'intero Servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme regionali, nazionali ed eurounitarie comunitarie e della pianificazione di riferimento. La relativa attività, al fine di valorizzare le differenze territoriali, si esplica su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio di Ambito con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, ossia la Regione, mentre le funzioni del secondo livello sono esercitate dai Consigli locali (uno per ogni provincia). 4. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei princìpi sanciti dalla disciplina dell’UE, nazionale e regionale in materia di economia circolare, dalla L. 150 del 14/06/2018, cosiddetto “Pacchetto dell'Economia Circolare”, nonché dei criteri fissati ai sensi del D.lgs. 152/2006. |
Art. 6 - Competenze del Gestore 1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato da Atersir dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di | Art. 6 - Competenze del Gestore 1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato da Atersir dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di |
gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare: a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento; b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta; c. l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani; d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni di Atersir. 2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività, ove attivate: a. la gestione dei rifiuti assimilati avviati a recupero; b. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 48 del presente Regolamento; c. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione); d. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi di Atersir ed alle previsioni del Contratto di servizio. 3. Al Gestore è altresì demandata l’individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni di Atersir delle situazioni che giustificano l’applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento. | gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare: a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi, nonché dei rifiuti assimilati avviati a smaltimento; b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta; c. l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani; d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006. Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni di Atersir. 2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività, ove attivate: a. la gestione dei rifiuti assimilati avviati a recupero; a. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 49 del presente Regolamento; b. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione); c. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi di Atersir ed alle previsioni del Contratto di servizio. 3. Al Gestore è altresì demandata l’individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni di Atersir delle situazioni che giustificano l’applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento. |
Art. 7 - Competenze del Comune 1. Ferme restando le competenze di Atersir ai sensi del precedente articolo 5, ai comuni competono funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali: a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, | Art. 7 - Competenze del Comune 1. Ferme restando le competenze di Atersir ai sensi di legge e del precedente art. 5, ai comuni competono funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali: a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, |
qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti; b. l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti e l’emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.; c. l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006; d. sulla base della pianificazione Regionale, l’approvazione urbanistica e/o edilizia: i. l’approvazione del progetto degli Ecocentri; ii. l’allestimento di una o più strutture fisse per l’esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico; e. la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard. | qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti; b. l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti e l’emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.; c. l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006; d. sulla base della pianificazione Regionale, l’approvazione urbanistica e/o edilizia: i. l’approvazione del progetto degli Ecocentri; ii. l’allestimento di una o più strutture fisse per l’esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico; e. la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard. |
CAPO II - ASSIMILAZIONE | CAPO II – RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE |
Art. 8 - Assimilazione ai rifiuti urbani 1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale contenente i nuovi criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e della direttiva 2018/851, sono stabiliti i seguenti criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche. | Art. 8 – Rifiuti urbani delle utenze non domestiche 1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, prodotti dalle attività elencate nell’Allegato L-quinquies al medesimo decreto |
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi che corrispondono ai criteri qualitativi e quantitativi di cui all’allegato 1 prodotti da: a. attività commerciali e di servizi, direzionali, culturali, sociali e istituzionali, compresi i rifiuti prodotti nell’ambito di manifestazioni ed eventi in genere; b. attività artigianali; c. attività industriali; d. a prescindere dall’attività prevalente, le aree e i locali adibiti a mense, uffici ed attività amministrativa in genere, spacci e/o aree di vendita, bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico. 3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi indicati nella tabella “A” dell’allegato 1: tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 4. Sono quantitativamente assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti non superi le quantità annue previste nella tabella “B” dell’allegato 1. Per le frazioni diverse dal rifiuto secco residuo, previa verifica di sostenibilità tecnica da parte del Gestore, i limiti stabiliti nella predetta tabella possono essere incrementati fino al doppio con provvedimento che potrà essere assunto dall’autorità o dai Comuni anche in sede di approvazione del piano economico finanziario o delle tariffe. 5. L’accertamento della natura dei rifiuti ai fini dell’assimilazione può avvenire: a. d’ufficio, ovvero sulla scorta delle caratterizzazioni da parte di un laboratorio autorizzato fornite dall’interessato; b. su richiesta dell’interessato, previa presentazione di adeguata documentazione dati contenente gli elementi identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti (es. schede di sicurezza, schede tecniche di produzione, etc). 6. Ai fini della verifica dei limiti di cui al comma 4, si considerano ricomprese in suddetti limiti tutte le tipologie di rifiuto prodotte dalle utenze non domestiche che usufruiscono di servizi e fornitura standard di cui all’art. 17 comma 3. 7. Le utenze non domestiche in fase di attivazione, nel caso di forniture di servizi a chiamata (“Raccolta con servizio dedicato” di cui all’art.33), devono dichiarare al Gestore la | legislativo. Sono, quindi, rifiuti urbani altresì quelli prodotti dalle attività di agriturismo e nei locali delle imprese agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca non funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di tali attività. 2. Le utenze non domestiche ai sensi dell’art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta. 3. Ai sensi degli art. 221, comma 4 e 226 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico gli imballaggi usati secondari e i rifiuti da imballaggio, nei limiti di qualità e quantità indicati nell’Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. 4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero e/o riciclaggio mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti stessi. 5. L’avvio del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la dimostrazione dell’avvio al recupero o riciclaggio, le comunicazioni da parte dell’utenza al Gestore delle quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell’anno precedente, l’eventuale rientro nel servizio pubblico, avvengono con le modalità, le tempistiche e gli effetti definiti dalle apposite disposizioni e/o istruzioni statali, regionali e locali. L'utente è tenuto ad adeguare tempestivamente i contratti già in essere alle disposizioni di cui al precedente periodo. Le comunicazioni al Gestore avvengono utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Gestore medesimo o da questi trasmessa su richiesta dell’utente. In mancanza di comunicazioni effettuate dall'utente in conformità a quanto previsto dal presente comma, il conferimento dei rifiuti urbani rimane all'interno del servizio pubblico. L'utenza titolare di contratti di conferimento al di fuori del servizio pubblico di rifiuti di cui al presente articolo, in corso alla data del 31 dicembre 2020, è tenuta ad osservare le disposizioni del presente comma, secondo |
quantità annua e la qualità dei rifiuti prodotti mediante apposita dichiarazione. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell’anno superino la quantità dichiarata e i limiti di cui al comma 4, il Gestore garantisce il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti considerandoli assimilati fino alla chiusura dell’esercizio. Il servizio all’utenza interessata non potrà più essere garantito a decorrere dall’anno successivo, salvo eventuali modifiche dei processi di gestione dei rifiuti dell’utenza e nuova dichiarazione di quantità annua. 8. Le utenze non domestiche devono comunque conferire al servizio pubblico, entro i limiti quantitativi dell’allegato I, il rifiuto secco residuo risultante dalla corretta differenziazione dei propri rifiuti finalizzata al loro avvio a riciclo. 9. Resta ferma l’assimilazione dei rifiuti sanitari non pericolosi disposta dalla vigente normativa, oggi articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 recante “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”. 10. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use, prevista dalla normativa di settore. | quanto stabilito dall’art. 55 del presente Regolamento. 6. Qualora le utenze non domestiche non trasmettano tempestivamente e nei modi previsti le comunicazioni al Gestore circa le quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell’anno precedente, il Gestore è tenuto a darne comunicazione alle Autorità, anche giudiziarie, competenti e applica a tali utenze parte della quota variabile della tariffa, come previsto dal Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva. 7. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all’art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge e dell’art. 49 del presente Regolamento. 8. Il produttore, che conferisce rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve, ai sensi dell’art 193 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 redigere un formulario di identificazione che accompagni il trasporto dei rifiuti e ai sensi del comma 17 del medesimo articolo è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza. 9. Resta ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use, prevista dalla normativa di settore. |
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TITOLO I – REGOLE GENERALI | CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI TITOLO I – REGOLE GENERALI |
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo e, solo per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche dei Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli, imballaggi in vetro. Per i restanti Comuni gli imballaggi in vetro potranno essere raccolti con | Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo e, solo per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche dei Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli, imballaggi in vetro. Per i restanti Comuni gli imballaggi in vetro potranno essere raccolti con sistema porta a porta o conferiti in campane |
sistema porta a porta o conferiti in campane stradali (vedi comma. 9). 2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso e/o degli appositi sacchi distribuiti dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli 13-20. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard. 3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato. 4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie definite per ciascuna zona del territorio servito. 5. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l’operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, etc) vengono recuperate appena possibile 6. Nel caso di festività infrasettimanali, a calendario viene previsto un servizio di recupero che deve essere effettuato il sabato precedente la festività, qualora la festività ricada di lunedì o martedì o mercoledì, il sabato successivo qualora la festività ricada di giovedì o venerdì. Il recupero viene previsto a calendario solo qualora esso ricada ad almeno due giorni di distanza rispetto alla precedente o successiva raccolta del rifiuto. 7. La raccolta porta a porta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate: | stradali, ai sensi del successivo comma 11 del presente articolo (vedi comma. 9). 2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso e/o degli appositi sacchi distribuiti dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli da 13 a 20. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard. 3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato. 4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie definite per ciascuna zona del territorio servito. 5. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l’operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, etc) vengono recuperate appena possibile 6. Nel caso di festività infrasettimanali, a calendario viene previsto un servizio di recupero di norma da effettuarsi che deve essere effettuato il sabato precedente la festività, qualora la festività ricada di lunedì o martedì o mercoledì, il sabato successivo qualora la festività ricada di giovedì o venerdì. Il recupero viene previsto a calendario solo qualora esso ricada ad almeno due giorni di distanza rispetto alla precedente o successiva raccolta del rifiuto. 7. La raccolta porta a porta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate: |
a. I contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti salvo nei casi di difformità di conferimento da parte dell’utenza ( punto d del presente comma); b. dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato; c. i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso; d. i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatto salvo tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento). 8. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione. 9. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa. Nei casi di sciopero o festività, Alea Ambiente S.P.A. deve garantire lo svolgimento del servizio della raccolta dei rifiuti per quelle utenze definite “Indispensabili “ai sensi dell’art | a. I contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti, salvo salva la disciplina dei nei casi di difformità di conferimento da parte dell’utenza ( punto d del presente comma); b. dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato; c. i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso; d. i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatti salvi tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento). 8. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione. 9. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa. Nei casi di sciopero o festività, Alea Ambiente S.P.A. deve garantire lo svolgimento del servizio della raccolta dei rifiuti per quelle utenze prestazioni definite “Indispensabili “ai |
2 della legge nr.146/1990, per l’esecuzione del quale possono essere precettati gli addetti alla raccolta. 10. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo farmaci scaduti, pile, e batterie, oli vegetali. Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi di ATERSIR. 11. Le campane stradali dedicate alla raccolta del vetro sono collocate, di norma, su suolo pubblico, in luogo di facile accesso sia per l’utenza che per il Gestore in fase di svuotamento, salvaguardando la circolazione stradale. Di norma deve essere garantita la disponibilità di una campana ogni 150. La collocazione delle campane è riportata in apposito elenco stradale e/o atlante realizzato per ciascun Comune dal Gestore del Servizio. 12. Tutti i servizi non ricadenti nel Servizio Base o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio. 13. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l’utente non abbia provveduto al necessario adeguamento ai sensi del precedente comma 2, sono ritirati d’ufficio previo avviso alle utenze interessate. | sensi dell’art 2 della legge nr.146/1990, per l’esecuzione del quale possono essere precettati gli addetti alla raccolta. 10. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo farmaci scaduti, pile, e batterie, oli vegetali. Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi di ATERSIR. 11. Le campane stradali dedicate alla raccolta del vetro sono collocate, di norma, su suolo pubblico, in luogo di facile accesso sia per l’utenza che per il Gestore in fase di svuotamento, salvaguardando la circolazione stradale. Di norma deve essere garantita la disponibilità di una campana ogni 150 utenze. La collocazione delle campane è riportata in apposito elenco stradale e/o atlante realizzato per ciascun Comune dal Gestore del Servizio. 12. Tutti i servizi non ricadenti nel Servizio Base o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio. 13. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l’utente non abbia provveduto al necessario adeguamento e/o sostituzione ai sensi del precedente comma 2 e del successivo art. 16, sono ritirati d’ufficio previo avviso alle utenze interessate. |
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti: a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.; b. vegetale (opzionale): frazione costituita da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi; c. plastica-lattine (PL): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio; d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in | Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti: a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.; b. vegetale (opzionale): frazione costituita da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi; c. plastica-lattine (PL): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio; d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in |
carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi; e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro; f. residuo secco: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi); g. solo per le utenze non domestiche, cartone (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone; h. solo per le utenze non domestiche, plastica molle (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle. Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa. 2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli 24-28: a. pile; b. batterie; c. farmaci; d. oli vegetali Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente. 3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri e gli EcoCentri Mobili è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 41 e 42. | carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi; e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro; f. residuo secco: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi); g. solo per le utenze non domestiche, cartone (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone; h. solo per le utenze non domestiche, plastica molle (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle. Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti, quali materassi e mobili) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa. 2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli da 24 a 28: a. pile; b. batterie; c. farmaci; d. oli vegetali; e. pericolosi; f. indumenti e accessori Ulteriori raccolte, potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente. 3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri e gli EcoCentri Mobili è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 43 e riguarda anche tutte le ulteriori tipologie di rifiuti, non sopra elencate, per i quali la raccolta differenziata è imposta dall’ordinamento vigente. 4. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell’art. 182- |
ter del D.Lgs. n. 152/2006 e della disciplina di attuazione, sono raccolti assieme a questi ultimi, con le modalità individuate dal Gestore. | ||||
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA | TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA | |||
Art. 11 - Relazioni con l’utenza 1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, Punti Alea dove gli utenti possono attivare e cessare i contratti di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc.. 2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con i Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per un’efficace gestione dei rifiuti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell’ambiente e della salute umana. 3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato. | Art. 11 - Relazioni con l’utenza | e con i | ||
Comuni 1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, Punti Alea e Sportelli Territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare le posizioni di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc.. Il Gestore attiva, inoltre, apposito servizio di call center, come previsto nella carta del servizio. 2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con i Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per un’efficace gestione dei rifiuti una volta prodotti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell’ambiente e della salute umana. 3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge e alla pianificazione di riferimento, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato. 4. Il Gestore dedica ai Comuni del Bacino Territoriale e alle Associazioni di Categoria la struttura denominata “Comuni Soci”, composta da addetti adeguatamente formati, in grado di accogliere sollecitamente e in via prioritaria le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni di Categoria. | ||||
Art. 12 - Classificazione del territorio servito 1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in: a. Zone “Cintura Urbana”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà. b. Zone “Centro Urbano”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini | Art. 12 - Classificazione del territorio servito 1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in: a. Zone “Cintura Urbana”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà. b. Zone “Centro Urbano”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini |
e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. c. Zone “Centro storico”: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano. d. Zone “Case Sparse”, caratterizzate da edifici sparsi, coincidente generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. 2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti con cadenze standard come previste da Contratto di Servizio. | e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. c. Zone “Centro storico”: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano. d. Zone “Case Sparse”, caratterizzate da edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. 2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti con cadenze standard come stabilite da Contratto di Servizio. |
Art. 13 - Modalità operative standard di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Cintura Urbana” 1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, accessibili, asfaltate o stabilizzate, con limite di carico e portata non inferiore alle 7,5 ton, di dimensioni idonee al transito e alle manovre; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell’utente o presso appositi punti o strutture concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico transito: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito. 2. La raccolta, qualora per esigenze operative si rendesse necessario, può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà. 3. Qualora l’utenza facesse richiesta di raccolta su area o strada privata, senza che sussistano le | Art. 13 - Modalità operative standard di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Cintura Urbana” 1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, accessibili, asfaltate o stabilizzate, con limite di carico e portata non inferiore alle 7,5 ton, di dimensioni idonee al transito e alle manovre; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell’utente o presso appositi punti o strutture (Ecopunti) concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico transito: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito. 2. La raccolta, qualora per esigenze operative si rendesse necessario, può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà. 3. Qualora l’utenza facesse richiesta di raccolta su area o strada privata, senza che sussistano le |
esigenze di cui al comma precedente, il servizio extra di accesso potrà essere effettuato a pagamento. 4. L’ingresso del solo operatore a piedi per ritirare i contenitori posti in prossimità del confine di proprietà, in assenza di limitazioni all’accesso e previa autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà non è un servizio extra a pagamento. 5. In limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all’interno delle pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano precluda la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, il Comune potrà richiedere al Gestore l’adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione/allestimento su area pubblica di un EcoPunto fisso, ovvero un punto di esposizione chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze afferenti, il cui posizionamento dovrà essere concordato con il Comune. Tali contenitori dovranno essere dotati di un sistema di chiusura a chiave o badge, che garantisca l’utilizzo esclusivo da parte dei relativi utenti. Resta a carico del Gestore l’installazione di tali sistemi e la distribuzione delle chiavi per la loro apertura agli utenti. 6. I nominativi dei soggetti autorizzati dal Gestore a mantenere i contenitori su suolo pubblico sono comunicati al Comune ai fini dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed eventuale esenzione dalla relativa tassa. 7. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore. 8. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta | esigenze di cui al comma precedente, il servizio extra di accesso potrà essere effettuato a pagamento. 4. L’ingresso del solo operatore a piedi per ritirare i contenitori posti in prossimità del confine di proprietà, in assenza di limitazioni all’accesso e previa autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà non è un servizio extra a pagamento. 5. In limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all’interno delle pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano e/o esigenze operative precludano la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, il Comune potrà concordare con il Gestore l’adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione/allestimento su area pubblica di un EcoPunto fisso, ovvero un punto di esposizione chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze afferenti, il cui posizionamento dovrà essere concordato con il Comune. Tali contenitori dovranno essere dotati di un sistema di chiusura a chiave o badge, che garantisca l’utilizzo esclusivo da parte dei relativi utenti. Resta a carico del Gestore l’installazione di tali sistemi e la distribuzione delle chiavi per la loro apertura agli utenti. 6. I nominativi dei soggetti autorizzati dal Gestore a mantenere i contenitori su suolo pubblico sono comunicati al Comune ai fini dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed eventuale esenzione dalla relativa tassa. 7. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore. 8. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto |
dei Servizi. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore. 9. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio. | stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta dei Servizi. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore. 9. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio. |
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Centro Urbano” e nei centri storici 1. Nelle zone “Centro Urbano” e nei centri storici la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di Servizio. 2. Al fine di garantire il decoro urbano nelle zone “Centro Urbano” e nei centri storici di particolare complessità possono essere attivati servizi aggiuntivi quali i servizi EcoBus ed EcoStop: essi sono riservati agli utenti che hanno in dotazione contenitori di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle zone standard o appositi sacchetti eventualmente dotati di transponder per le tipologie di rifiuto dove previsto. 3. Il servizio EcoBus consente il conferimento delle due frazioni di rifiuti domestici raccolti, in quello stesso giorno, col sistema porta a porta. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso la fermata dell’EcoBus e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio. 4. Il servizio EcoStop consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso l’area di sosta dell’EcoStop e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio. 5. I comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’ecocalendario, sito e app. | Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” nei centri storici 1. Nelle zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” nei centri storici la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di Servizio. 2. Al fine di garantire il decoro urbano nelle zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” nei centri storici di particolare complessità possono essere attivati servizi aggiuntivi quali i servizi EcoBus ed EcoStop: essi sono riservati agli utenti che hanno in dotazione contenitori di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle zone standard o appositi sacchetti eventualmente dotati di transponder per le tipologie di rifiuto dove previsto. 3. Il servizio EcoBus consente il conferimento delle due frazioni di rifiuti domestici raccolti, in quello stesso giorno, col sistema porta a porta. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso la fermata dell’EcoBus e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio. 4. Il servizio EcoStop consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso l’area di sosta dell’EcoStop e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio. 5. I comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’ecocalendario, sito e app. |
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a “Case Sparse” 1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’ articolo precedente articolo 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d’uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno. 2. Alle utenze ricadenti in queste aree è riservato un servizio “on demand”. 3. A seguito di particolari esigenze potranno essere attivati i servizi di Ecobus ed Ecostop con le modalità di cui all’art.14. | Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a “Case Sparse” 1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al all’ articolo precedente art. 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d’uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno. 2. Per le utenze ricadenti in tali zone si può adottare, una frequenza dimezzata di raccolta per le frazioni di carta e plastica/lattine, a fronte di una dotazione di volumetria doppia rispetto alle utenze in zona “Cintura Urbana”. 3. Alle utenze ricadenti in queste aree può essere riservato un servizio “on demand”. |
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l’utente ha l’obbligo di dotarsi all’atto dell’attivazione dell’utenza, sono soggetti, in via generale, alla ordinaria disciplina del comodato d’uso prevista dal codice civile. Pertanto, l’utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l’uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente. 2. La volumetria dei contenitori richiesti dall’utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di particolari asperità, che consentano un’agevole movimentazione. 3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso i Punti Alea o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. La dotazione standard di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell’allegato II al presente Regolamento: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, | Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l’utente ha l’obbligo di dotarsi all’atto dell’attivazione dell’utenza, sono soggetti, in via generale, alla ordinaria disciplina del comodato d’uso prevista dal codice civile. Pertanto, l’utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l’uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente. 2. La volumetria dei contenitori richiesti dall’utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di particolari asperità, che consentano un’agevole movimentazione. 3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso i Punti Alea o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. Gli oneri a carico dell'utenza per la consegna a domicilio dei contenitori sono disciplinati dagli atti che regolano la gestione del servizio pubblico, salva l'esenzione per l'utenza che versi in particolari e comprovate situazioni di disagio sanitario. La dotazione standard di |
pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso. 4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all’utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore. 5. L’utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente. 6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore. 7. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o risulti non più funzionale all’uso, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell’utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i. 8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell’utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi in | sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell’allegato II al presente Regolamento. Le proposte di modifica dell’Allegato II vengono comunicate dal Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento. non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso. 4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all’utenza è in ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore. 5. L’utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente. In caso di manifesto abbandono dei contenitori su suolo pubblico, il Gestore stesso provvede al più presto alla rimozione. Negli altri casi, il Gestore rimuove i contenitori collocati su suolo pubblico in assenza dell'apposita autorizzazione di cui sopra qualora, previa diffida da parte del Gestore medesimo, l'utenza interessata non provveda a riposizionare il contenitore nell'area privata entro 5 giorni dal ricevimento della diffida. 6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore. 7. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o qualora uno o più contenitori risultino risulti non più funzionali all’uso, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell’utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i. 8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell’utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di |
cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Su richiesta dell’utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio, con oneri a carico dell’utenza. 10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della chiusura del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente. 11. In caso di nuove attivazioni e/o cessazioni, è previsto che: - i contenitori di volumetria uguale o inferiore a 120 L e i 240 L per il rifiuto vegetale vengono ritirati e/o consegnati dall’utenza presso i Punti Alea o a domicilio con apposito servizio a pagamento; - i contenitori di volumetria uguale o superiore a 240 L ad eccezione del 240 L per il rifiuto vegetale, vengono forniti e/o ritirati a domicilio dal Gestore. | volumetria non superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Su richiesta dell’utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio, con oneri a carico dell’utenza. 10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della cessazione chiusura del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente. 11. In caso di nuove attivazioni e/o cessazioni, è previsto che: - i contenitori di volumetria uguale o inferiore a 120 L e i 240 L per il rifiuto vegetale vengono ritirati e/o consegnati dall’utenza presso i Punti Alea o a domicilio con apposito servizio a pagamento; - i contenitori di volumetria uguale o superiore a 240 L ad eccezione del 240 L per il rifiuto vegetale, vengono forniti e/o ritirati a domicilio dal Gestore. |
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle Zone “Cintura Urbana” 1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti: Tipologia rifiuto Colore identificativo secco residuo grigio (RAL 7040) umido marrone (RAL 8025) vegetale beige (RAL 1001) carta e cartone blu (RAL 5017) imballaggi in plastica e lattine giallo (RAL 1018) vetro verde (RAL 6001) 2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti. E’ inoltre dotato di adesivi con indicazione della frazione di rifiuto cui è destinato e strisce | Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle Zone “Cintura Urbana” 1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti: Tipologia rifiuto Colore identificativo secco residuo grigio (RAL 7040) umido marrone (RAL 8025) vegetale beige (RAL 1001) carta e cartone blu (RAL 5017) imballaggi in plastica e lattine giallo (RAL 1018) vetro verde (RAL 6001) 2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti. E’ inoltre dotato di adesivi con indicazione della |
adesive catarifrangenti in conformità alle norme vigenti. 3. I contenitori previsti nelle zone “Cintura Urbana” sono i seguenti: | frazione di rifiuto cui è destinato e strisce adesive catarifrangenti in conformità alle norme vigenti. L’identificazione dell’utenza avviene mediante dispositivo portatile di lettura del codice transponder, in uso ad ogni operatore. 3. I contenitori previsti nelle zone “Cintura Urbana” sono i seguenti: | |||||
Tipologia rifiuto | Capacità dei contenitori (Litri) | |||||
Tipologia rifiuto | Capacità dei contenitori utenze domestiche (Litri) | Capacità dei contenitori utenze non domestiche (Litri) | ||||
Secco non riciclabile | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | |||||
Umido | 22 litri (più sottolavello da 6,5 l areato) 120 litri 240 litri o multipli | |||||
Secco non riciclabile residuo | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | ||||
Carta e cartone | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | |||||
Umido | 22 litri (più sottolavello da 6,5 l areato) | 22 litri (più sottolavello da 6,5 l areato) 120 litri 240 litri o multipli | ||||
Plastica e lattine | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | |||||
Vetro (dove previsto) | 120 litri 240 litri o multipli | Carta e cartone | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | ||
Vegetale | 120 litri 240 tri o multipli | |||||
Plastica e lattine | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli | ||||
Vetro (dove previsto) | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli | ||||
Vegetale | 120 litri 240 litri | 120 litri 240 litri o multipli | ||||
4. Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc.. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni del Comune e/o di Atersir. 5. Alle utenze domestiche all’interno di condomini o agglomerati di alloggi afferenti ad un’unica strada privata, che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all’esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori pluriutenza di adeguate capacità volumetriche. L’assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati. Sarà obbligo da parte | 4. Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc.. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni del Comune e/o di Atersir. 5. Alle utenze domestiche all’interno di condomini o agglomerati di alloggi afferenti ad un’unica strada privata, che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all’esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori pluriutenza di adeguate capacità volumetriche. L’assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati. Sarà obbligo da parte |
del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi del confine con la strada pubblica. 6. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/x xxxxxxxxx diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti. 7. Qualora il Comune intenda avvalersi del supporto da parte di utenti che si offrono volontariamente di svolgere la raccolta del fogliame a terra caduto da alberi appartenenti al verde pubblico su suolo prospiciente ed esterno alla propria abitazione, previa comunicazione al gestore del nominativo dell’utente incaricato, il medesimo potrà ritirare un proprio contenitore per la raccolta del vegetale pubblico e privato, usufruendo di una riduzione del numero di svuotamenti effettuati nella misura corrispondente a 2400 l/anno. In alternativa il Comune può richiedere al gestore, previa predisposizione di un preventivo da parte di quest’ultimo, dei contenitori da mettere a disposizione degli utenti da lui individuati per periodi limitati o per l’intera annualità. In entrambe le modalità i contenitori dovranno esposti secondo il normale calendario di raccolta del rifiuto vegetale. | del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi del confine con la strada pubblica. 6. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/x xxxxxxxxx diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti. 7. Qualora, ove e nei limiti consentiti dall’ordinamento, il Comune intenda avvalersi del supporto da parte di utenti che si offrono volontariamente di svolgere la raccolta del fogliame a terra caduto da alberi appartenenti al verde pubblico su suolo prospiciente ed esterno alla propria abitazione, previa comunicazione al gestore del nominativo dell’utente incaricato, il medesimo potrà ritirare un proprio contenitore per la raccolta del vegetale pubblico e privato, usufruendo di una riduzione del numero di svuotamenti effettuati nella misura corrispondente a 2400 l/anno. In alternativa il Comune può richiedere al Gestore, previa predisposizione di un preventivo da parte di quest’ultimo, dei contenitori da mettere a disposizione degli utenti da lui individuati per periodi limitati o per l’intera annualità. In entrambe le modalità i contenitori dovranno essere esposti secondo il normale calendario di raccolta del rifiuto vegetale. |
Art. 18 - Contenitori per le zone “Centro Urbano” e per i centri storici 1. Nelle zone “Centro Urbano”, o equivalenti per esigenze operative, e nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell’articolo che precede. 2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, il Gestore e l’Agenzia valutano, in alternativa ai contenitori standard, la consegna all’utenza di contenitori di piccola dimensione (30 l) e/o di “sacchetti contenitore”, eventualmente dotati di transponder per le tipologie di rifiuto ove previsto. In ogni caso per tutte quelle utenze per cui il Gestore, in accordo con l’Agenzia, certifichi l’effettiva assenza di spazio esterno per l’esposizione dei contenitori, e comunque per tutte quelle utenze cui vengono consegnati | Art. 18 - Contenitori per le zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” per i centri storici 1. Nelle zone “Centro Urbano”, o equivalenti per esigenze operative, e “Centro Storico” nei centri storici lo standard ordinario dei contenitori è il medesimo di quello indicato nell’articolo che precede. 2. In caso di comprovata insufficienza di spazi interni/esterni, il Gestore e l’Agenzia valutano, in alternativa ai contenitori standard, la consegna all’utenza di contenitori di piccola dimensione (30 l) e/o di “sacchetti contenitore”, eventualmente dotati di transponder per le tipologie di rifiuto ove previsto. In ogni caso per tutte quelle utenze per cui il Gestore, in accordo con l’Agenzia, certifichi l’effettiva assenza di spazio esterno per l’esposizione dei contenitori, e comunque per tutte quelle utenze cui vengono consegnati “sacchetti contenitore” in luogo dei |
“sacchetti contenitore” in luogo dei contenitori per l’assenza di spazio interno, viene previsto esclusivamente il conferimento diretto da parte delle utenze all’EcoBus oppure all’EcoStop. 3. I “sacchetti contenitore” forniti per tipologia sono i seguenti: | contenitori per l’assenza di spazio interno, viene previsto esclusivamente il conferimento diretto da parte delle utenze all’EcoBus oppure all’EcoStop. 3. I “sacchetti contenitore” forniti per tipologia sono i seguenti: | ||||
Tipologia rifiuto | Capacità dei sacchetti | ||||
Tipologia rifiuto | Capacità dei sacchetti | (Litri) | |||
Secco residuo | 30 litri | ||||
(Litri) | |||||
Secco residuo | 30 litri | Carta | 40 litri | ||
Carta | 40 litri | Umido | 12 litri | ||
Umido | 12 litri | Plastica e lattine | 30 litri | ||
Plastica e lattine | 30 litri | Tali sacchetti devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti ai servizi di Ecobus ed Ecostop: in nessun caso pertanto essi possono essere esposti su suolo pubblico. | |||
Tali sacchetti devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti ai servizi di Ecobus ed Ecostop: in nessun caso pertanto essi possono essere esposti su suolo pubblico. | |||||
Art. 20 - Regole per la raccolta domiciliare 1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile. 2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. Per plastica e lattine non sarà oggetto di difformità il conferimento nel contenitore all’interno di sacchetti trasparenti in materiale plastico che consentano all’operatore la verifica della conformità del materiale 3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente gli appositi sacchetti forniti dal Gestore x xxxxxxxxx in materiale compostabile accertato. 4. Il rifiuto residuo secco va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti semitrasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all’interno dello stesso opportunamente protetti e/o inscatolati in contenitori rigidi. 5. La quantità e la volumetria dei sacchetti forniti annualmente all’utenza dal Gestore sono riportate nell’Allegato II. | Art. 20 - Regole per la raccolta domiciliare 1. I rifiuti, ad eccezione del vetro che va conferito il più integro possibile, devono essere previamente ridotti di volume o dimensione e puliti dove possibile. 2. I rifiuti, ad eccezione del rifiuto umido e del rifiuto secco residuo per i quali valgono le regole di seguito specificate, devono essere introdotti negli appositi contenitori sfusi. Per plastica e lattine non sarà oggetto di difformità il conferimento nel contenitore all’interno di sacchetti trasparenti in materiale plastico che consentano all’operatore la verifica della conformità del materiale 3. Il rifiuto umido va introdotto nel contenitore utilizzando solamente gli appositi sacchetti forniti dal Gestore x xxxxxxxxx in materiale compostabile accertato. 4. Il rifiuto residuo secco va introdotto nel contenitore utilizzando sacchetti semitrasparenti o gli appositi sacchetti forniti dal Gestore. I rifiuti taglienti o acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta o di danneggiare i contenitori, vanno introdotti all’interno dello stesso opportunamente protetti e/o inscatolati in contenitori rigidi. 5. La quantità e la volumetria dei sacchetti forniti annualmente all’utenza dal Gestore sono riportate nell’Allegato II. | ||||
Art. 21 - Gestione difformità | Art. 21 - Gestione difformità |
1. Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dall’Agenzia, dai Comuni e/o dagli utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalato per consentire al Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 2. Gli utenti sono tenuti al rispetto del regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione. Qualora in fase di raccolta si rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme in quantità tali da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico o l’utilizzo di sacchetti non idonei (es. non compostabili), potrà non essere garantito lo svuotamento del contenitore o la raccolta del materiale. 3. Per tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del secco residuo, qualora durante la raccolta presso utenze domestiche sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o depositato a terra, all’esterno del contenitore tutto il rifiuto verrà comunque raccolto ma la difformità verrà segnalata. Solo per casi reiterati il rifiuto a terra non verrà raccolto. Per le utenze non domestiche invece, qualora sia rilevata la presenza di rifiuto depositato a terra, verrà effettuato lo svuotamento del contenitore e potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. In ogni caso verrà segnalata la difformità. 4. Per il rifiuto secco residuo, qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o eccessivamente pressato verrà raccolto tutto il rifiuto, dando comunicazione all’utente, mediante l’adesivo di segnalazione, del numero di operazioni che si sono rese necessarie per garantire il completo svuotamento del contenitore (svuotamenti multipli), al fine permettere all’utente di avere immediato riscontro dell’anomalia e di risalirne alle cause, potendo correggere il proprio comportamento. Qualora invece durante la raccolta sia rilevata la presenza di rifiuto secco depositato a terra, all’esterno del contenitore | 1. Qualsiasi difformità nell’esecuzione del servizio rilevata dall’Agenzia, dai Comuni e/o dagli utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico. 2. Gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento di gestione del servizio. Il Gestore utilizza un sistema di segnalazione delle difformità dei conferimenti mediante adesivi standard di segnalazione. Qualora in fase di raccolta si rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme in quantità tali da causare problemi all’atto del conferimento presso l’impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico o l’utilizzo di sacchetti non idonei (es. non compostabili), potrà non essere garantito lo svuotamento del contenitore o la raccolta del materiale. 3. Per tutte le tipologie di rifiuto ad eccezione del secco residuo, qualora durante la raccolta presso utenze domestiche sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o depositato a terra, all’esterno del contenitore tutto il rifiuto verrà comunque raccolto ma la difformità verrà segnalata. Solo per casi reiterati il rifiuto a terra non verrà raccolto. Per le utenze non domestiche invece, qualora sia rilevata la presenza di rifiuto depositato a terra, verrà effettuato lo svuotamento del contenitore e potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. In ogni caso verrà segnalata la difformità. 4. Per il rifiuto secco residuo, qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore o eccessivamente pressato verrà raccolto tutto il rifiuto, dando comunicazione all’utente, mediante l’adesivo di segnalazione, del numero di operazioni che si sono rese necessarie per garantire il completo svuotamento del contenitore (svuotamenti multipli), al fine di permettere all’utente di avere immediato riscontro dell’anomalia e di risalirne alle cause, potendo correggere il proprio comportamento. Qualora invece durante la raccolta sia rilevata la presenza di rifiuto secco residuo depositato a terra, all’esterno del contenitore potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. |
potrà non essere garantita la raccolta del materiale esterno. | |
Art. 22 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. 2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità: a. il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l’ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore per le zone Centro Storico, per le altre zone il ritiro è eseguito contestualmente al servizio di raccolta imballaggi in carta e cartone; b. di regola il singolo conferimento non dovrà superare 1 mc per utenza e per giornata di raccolta ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici il limite del singolo conferimento compreso tra 0,5 e 1 mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano; c. qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente rispetto alla quantità per cui l’Utente ha attivato il servizio, l’operatore è tenuto a raccogliere solo il quantitativo previsto. E’ altresì autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale qualora si riscontri reiteratamente presenza di rifiuti esposti alla rinfusa d. la frequenza di raccolta per le zone Centro Storico è definita in accordo con l’Agenzia fino a cadenza giornaliera dal lunedì al sabato; e. La massima cura deve essere posta dagli addetti alla raccolta durante le operazioni di raccolta per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti salvo in caso di difformità nel conferimento da parte dell’utenza. | Art. 22 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in cartone: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. 2. Il servizio prevede il conferimento degli imballaggi in cartone senza alcun contenitore con le seguenti modalità: a. il materiale deve essere conferito sfuso piegato, ridotto di volume ed accatastato: il giorno, l’ora ed il luogo di raccolta sono definiti e comunicati dal Gestore per le zone Centro Storico, per le altre zone il ritiro è eseguito contestualmente al servizio di raccolta imballaggi in carta e cartone; b. di regola il singolo conferimento non dovrà superare 1 mc per utenza e per giornata di raccolta ed eventuali conferimenti superiori dovranno essere previamente concordati col Gestore; nei centri storici nelle zone “Centro Storico” il limite del singolo conferimento compreso tra 0,5 e 1 mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di servizio; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano; c. qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente rispetto alla quantità per cui l’Utente ha attivato il servizio, l’operatore è tenuto a raccogliere solo il quantitativo previsto. E’ altresì autorizzato a non effettuare la raccolta del materiale qualora si riscontri reiteratamente presenza di rifiuti esposti alla rinfusa; d. la frequenza di raccolta per le zone Centro Storico è definita in accordo con l’Agenzia fino a cadenza giornaliera dal lunedì al sabato; e. la massima cura deve essere posta dagli addetti alla raccolta durante le operazioni di raccolta per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti salvo in caso di |
f. in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie. 3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta. | difformità nel conferimento da parte dell’utenza; f. in ogni caso il materiale non deve essere esposto alle intemperie. 3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta. |
Art. 23 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in plastica molle: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. 2. La raccolta avviene con le seguenti modalità: a. gli imballaggi in plastica molle vengono conferiti mediante appositi sacchetti da 100 L da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora ed luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore; b. il limite del singolo conferimento, normalmente compreso tra 0,5 e 2mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di decoro; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano; c. la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio. Per le zone Centro Storico è trisettimanale 3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta. | Art. 23 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche 1. Per le utenze non domestiche di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che ne facciano richiesta viene attivato un servizio specifico per la raccolta manuale dei soli imballaggi in plastica molle: tale servizio è effettuato dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. 2. La raccolta avviene con le seguenti modalità: a. gli imballaggi in plastica molle vengono conferiti mediante appositi sacchetti da 100 L da richiedersi al Gestore, da esporsi nel giorno, ora e luogo di raccolta definiti e comunicati dal Gestore; b. il limite del singolo conferimento, normalmente compreso tra 0,5 e 2mc, è stabilito dal Gestore tenuto conto delle locali esigenze di decoro; eventuali deroghe sono in ogni caso subordinate all’assoluta garanzia del mantenimento del decoro urbano; c. la frequenza di raccolta è definita nel Contratto di servizio. Per le zone Centro Storico è trisettimanale 3. La raccolta viene effettuata in proprietà privata o, in subordine, presso punti individuati dal Gestore previa intesa con l’utente secondo frequenze e giorni di raccolta specifici: essi verranno comunicati di volta in volta. |
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie ed equiparati 1. Per i rifiuti costituiti da pile e batterie ed equiparati ai sensi del D.lgs 188/2008, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare: | Art. 24 - Raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie ed equiparati 1. Per i rifiuti costituiti da pile e batterie ed equiparati ai sensi del D.Lgs. 188/2008, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole del presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare: |
a. pile a bottone; b. pile a stilo; c. batterie per attrezzature elettroniche; d. accumulatori al piombo. 2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio (all’interno di negozi o supermercati) e negli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l’EcoCentro. 3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia. | a. pile a bottone; b. pile a stilo; c. batterie per attrezzature elettroniche; d. accumulatori al piombo. 2. La raccolta di tali rifiuti, da conferire sfusi, avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio (all’interno di negozi o supermercati) e negli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti. Per gli accumulatori al piombo è previsto esclusivamente il conferimento presso l’EcoCentro e presso gli Ecocentri Mobili. 3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno. 4. Le utenze non domestiche che si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non utilizzano il sistema di raccolta di cui al presente articolo. |
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare: a. farmaci; b. fiale per iniezioni inutilizzate; c. disinfettanti. 2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio (presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici) e negli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili). Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi). 3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia. | Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, è attivata una raccolta dedicata che avviene secondo le regole riportate nel presente articolo. Tali rifiuti comprendono in particolare: a. farmaci; b. fiale per iniezioni inutilizzate; c. disinfettanti. 2. La raccolta di tali rifiuti avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio (presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici) e negli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti. Detti rifiuti devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi). 3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno. |
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti costituiti da oli vegetali esausti 1. Per i rifiuti costituiti da oli esausti vegetali, la raccolta avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio e presso gli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili). 2. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia. | Art. 26 - Raccolta dei rifiuti costituiti da oli vegetali esausti 1. Per i rifiuti costituiti da oli esausti vegetali delle utenze domestiche e di quelle non domestiche di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la raccolta avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio e presso gli EcoCentri e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili). 2. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Agenzia, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno. |
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico 1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica vanno conferiti esclusivamente all’EcoCentro negli appositi contenitori e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti. Tali rifiuti comprendono in particolare: a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto; b. oli esausti minerali; c. cartucce e toner. | Art. 27 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi di impiego domestico 1. I rifiuti potenzialmente pericolosi di provenienza domestica, e quelli delle utenze non domestiche di cui all’articolo 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, vanno conferiti esclusivamente all’EcoCentro negli appositi contenitori e/o presso gli Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti. Tali rifiuti comprendono in particolare: a. contenitori etichettati tossico, infiammabili e nocivi vuoti e/o contenenti residui di prodotto; b. oli esausti minerali; c. cartucce e toner. |
Art. 28 - Altre eventuali raccolte: indumenti e accessori 1. Premesso che il Gestore vuole favorire il riutilizzo di prodotti tessili e quindi promuove iniziative di recupero degli indumenti usati in accordo con i Comuni, a far data dall’attivazione, il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio: a. capi di abbigliamento; b. calzature, borse e cinture; c. biancheria per la casa. 2. Il materiale viene raccolto pulito in appositi contenitori posizionati presso gli EcoCentri, | Art. 28 - Altre eventuali raccolte: indumenti e accessori 1. Premesso che il Gestore vuole favorire il riutilizzo di prodotti tessili e quindi promuove iniziative di recupero degli indumenti usati in accordo con i Comuni, a far data dall’attivazione, il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio: a. capi di abbigliamento; b. calzature, borse e cinture; c. biancheria per la casa. 2. Il materiale viene raccolto pulito in appositi contenitori posizionati presso gli EcoCentri. |
presso Associazioni no profit convenzionate e presso siti opportunamente individuati dal Gestore in conformità alle indicazioni del Comune e/o di ATERSIR. 3. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate da ATERSIR in conformità alla vigente normativa. | 3. Al fine di promuovere i valori di cui al D.Lgs. 117/2017, il Gestore può consentire che la raccolta degli indumenti e accessori avvenga anche da parte di Enti del Terzo Settore, sulla base di apposite Convenzioni. 4. Le Convenzioni di cui al comma 3 possono venire sottoscritte in applicazione di una Convenzione tipo aperta alla quale possono accedere, senza attribuzione di diritti di esclusiva, gli Enti del Terzo Settore interessati. In alternativa al sistema della Convenzione tipo aperta, il Gestore può concludere Convenzioni, attributive di diritti di esclusiva, con Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 56 D.Lgs. 117/2017 nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi Enti del Terzo Settore. 5. Eventuali raccolte straordinarie possono essere autorizzate da ATERSIR in conformità alla vigente normativa. 6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 14 della legge 166/2016. |
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle potature 1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all’ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle potature avviene: a. mediante conferimento diretto dell’utente presso gli EcoCentri e/o Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti; b. mediante raccolta a domicilio su richiesta dell’utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio con le modalità esplicitate nel comma 2; c. per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.), ove eventualmente previsto, mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all’interno dei centri commerciali o di grandi strutture di vendita, | Art. 29 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle potature 1. La raccolta dei rifiuti ingombranti – ossia dei rifiuti di provenienza domestica non potenzialmente pericolosi che, per peso e/o volume, non sono conferibili all’ordinario sistema di raccolta domiciliare (ad esempio, divani, materassi, giochi ecc.) – dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle potature avviene: a. mediante conferimento diretto dell’utente presso gli EcoCentri e/o Ecocentri Mobili (Stazioni Ecologiche Mobili) ove previsti; b. mediante raccolta a domicilio su richiesta dell’utente in conformità alle previsioni del Contratto di servizio con le modalità esplicitate nel comma 2; c. per i piccoli apparecchi elettronici domestici (P.A.E.D.), ove eventualmente previsto, mediante appositi contenitori forniti dal Gestore e posizionati all’interno dei centri commerciali o di grandi strutture di vendita, |
previa sottoscrizione di apposito accordo col Gestore. 2. Il servizio viene effettuato tutto l’anno su specifica richiesta dell’utente che necessiti di smaltire materiale ingombrante nel limite di n. 06 pezzi, mediante raccolta con apposito mezzo e numero di operatori necessari in base alla tipologia di ingombrante da smaltire; per le potature il limite di conferimento è di 12mc. Il rifiuto viene raccolto sfuso. Per quantità superiori si procede come previsto nel comma 5. 3. Il materiale dovrà essere posto a cura dell’utente al piano stradale, se possibile all’esterno della proprietà privata, o comunque nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione o l’ambiente. 4. I pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) costituiscono n.1 pezzo anche se consegnati smontati, così come i materiali che nella originaria funzione vengono utilizzati accoppiati o a paia (es.: un paio di sci = 1 pezzo). 5. Per le utenze non domestiche o per esigenze superiori al servizio standard il Gestore esegue un servizio di raccolta rifiuti ingombranti o di sgombero locali da quantificarsi sulla base di un sopralluogo a cui segue preventivo da sottoporre al richiedente. | previa sottoscrizione di apposito accordo col Gestore. 2. Il servizio di cui al comma 1 viene effettuato tutto l’anno su specifica richiesta dell’utente che necessiti di smaltire materiale ingombrante nel limite di n. 06 pezzi, mediante raccolta con apposito mezzo e numero di operatori necessari in base alla tipologia di ingombrante da smaltire; per le potature il limite di conferimento è di 12mc. Il rifiuto viene raccolto sfuso. Per quantità superiori si procede come previsto nel comma 5. 3. Il materiale dovrà essere posto a cura dell’utente al piano stradale, se possibile all’esterno della proprietà privata, o comunque nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione o l’ambiente. 4. I pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) costituiscono n.1 pezzo anche se consegnati smontati, così come i materiali che nella originaria funzione vengono utilizzati accoppiati o a paia (es.: un paio di sci = 1 pezzo). 5. Per esigenze delle utenze domestiche superiori al servizio standard e per le utenze non domestiche di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento che non si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore esegue un servizio di raccolta rifiuti ingombranti o di sgombero locali da quantificarsi sulla base di un sopralluogo cui segue preventivo da sottoporre al richiedente, salve diverse determinazioni dell'ATERSIR che dovranno intendersi sostitutive delle previsioni di cui al presente comma. 6. Previ accordi, anche separati, tra il Gestore e i Comuni interessati e nel rispetto della normativa vigente, il Gestore potrà ritirare presso le utenze domestiche tipologie di rifiuti ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 1, con modalità, frequenze e costi stabiliti, con riferimento al singolo ritiro, sulla base dei criteri indicati nei predetti accordi. |
Art. 30 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali 1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate. | Art. 30 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali 1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate. |
2. I rifiuti provenienti dall’ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta. 3. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale e locale. 4. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lignei, lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati forniti dal Gestore. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale. 5. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 4 è a preventivo e le modalità di esecuzione in questione vengono definite e programmate puntualmente per ogni intervento in conformità allo specifico servizio richiesto e in base alla quantità e tipologia di rifiuto. Il Gestore garantisce il servizio di raccolta dei contenitori solo presso aree che consentano agli automezzi utilizzati spazi di manovra agevoli per operare nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. | 2. I rifiuti provenienti dall’ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti con le normali modalità, ossia utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all’interno del cimitero ed esporre nei giorni di raccolta. 3. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia nazionale e locale. 4. I rifiuti di cui all’art. 2, comma1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, materiali lignei, lapidei, inerti da edilizia cimiteriale ecc, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati forniti dal Gestore. La medesima disciplina si applica a materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, se e nella misura in cui si tratti di rifiuti urbani e non di rifiuti speciali. I materiali lapidei, gli inerti da edilizia cimiteriale, le terre di scavo, murature e similari, in alternativa al conferimento al servizio pubblico, possono essere riutilizzati all’interno della struttura cimiteriale. 5. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui ai precedenti commi 3 e 4 è a preventivo e le modalità di esecuzione in questione vengono definite e programmate puntualmente per ogni intervento in conformità allo specifico servizio richiesto e in base alla quantità e tipologia di rifiuto. Il Gestore garantisce il servizio di raccolta dei contenitori solo presso aree che consentano agli automezzi utilizzati spazi di manovra agevoli per operare nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza. |
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati 1. La raccolta dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003 avviene utilizzando gli appositi contenitori. 2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assimilati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. | Art. 31 - Raccolta dei rifiuti sanitari assimilati 1. La raccolta dei rifiuti sanitari qualificabili come rifiuti urbani anche in relazione all’ assimilati agli urbani secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003, avviene utilizzando gli appositi contenitori. 2. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assimilati assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti |
254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 3. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, al fine di evitare l’immissione nell’ambiente di rifiuti contaminati da radiofarmaci da parte di utenti soggetti a test diagnostici o a terapie a base di suddetti farmaci, in collaborazione con le strutture sanitarie, si inviteranno i sopraindicati utenti a raccogliere i rifiuti potenzialmente contaminati in appositi sacchetti, mantenendoli separati dai rifiuti domestici, conservandoli per qualche giorno prima di conferirli nei contenitori preposti in modo da garantire che il rifiuto abbia perso la sua attività e sia, a tutti gli effetti, un normale rifiuto domestico. | urbani ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 3. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, al fine di evitare l’immissione nell’ambiente di rifiuti contaminati da radiofarmaci da parte di utenti soggetti a test diagnostici o a terapie a base di suddetti farmaci, in collaborazione con le strutture sanitarie, si inviteranno i sopraindicati utenti a raccogliere i rifiuti potenzialmente contaminati in appositi sacchetti, mantenendoli separati dai rifiuti domestici, conservandoli per qualche giorno prima di conferirli nei contenitori preposti in modo da garantire che il rifiuto abbia perso la sua attività e sia, a tutti gli effetti, un normale rifiuto domestico. | ||
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti contenenti cemento-amianto 1. Per il ritiro e lo smaltimento di modeste quantità di rifiuti in cemento – amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento- amianto) i privati cittadini (utenze domestiche) possono rivolgersi al Gestore alle seguenti condizioni: a. il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche e sono quindi esclusi i soggetti che eseguono attività nel campo dell’edilizia, quali ad esempio artigiani-muratori, ditte e imprese edili, cooperative edili, ecc.; b. sono esclusi dal servizio i rifiuti contenenti cemento-amianto friabile (ad esempio rivestimenti isolanti, guarnizioni delle tubazioni, pannelli isolanti del sottotetto, ecc.) che devono essere rimossi e avviati a smaltimento esclusivamente da ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto; c. il privato cittadino può conferire al Gestore una quantità massima pari a 500 kg/anno. Per quantità superiori, deve rivolgersi obbligatoriamente a ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto. E’ prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale; d. considerata l’alta pericolosità dei rifiuti di amianto, il Gestore impartisce al privato cittadino le modalità per svolgere | Art. 32 - Raccolta dei rifiuti contenenti cemento-amianto 1. La raccolta e la successiva gestione dei rifiuti contenenti amianto, prodotti da nuclei domestici e costituenti rifiuti urbani, è possibile unicamente nei casi e nei modi disciplinati dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta della Regione Xxxxxx – Romagna n. 1071 del 1° luglio 2019, come da ultimo stabilito da Atersir con la delibera del Consiglio d’Ambito n. 6 del 24 febbraio 2020. Per il ritiro e lo smaltimento di modeste quantità di rifiuti in cemento – amianto in forma compatta (lastre in cemento-amianto, tubi o canne fumarie in cemento-amianto, piccoli contenitori per liquidi in cemento-amianto) i privati cittadini (utenze domestiche) possono rivolgersi al Gestore alle seguenti condizioni: | ||
a. il servizio è rivolto alle sole utenze domestiche e sono quindi esclusi i soggetti che eseguono attività nel campo dell’edilizia, quali ad esempio artigiani-muratori, ditte e imprese | |||
edili, cooperative edili, ecc.; | |||
b. sono esclusi dal servizio i rifiuti contenenti | |||
cemento-amianto friabile (ad esempio | |||
rivestimenti isolanti, guarnizioni delle | |||
tubazioni, pannelli isolanti del sottotetto, ecc.) | |||
che devono essere rimossi e avviati a | |||
smaltimento esclusivamente da ditte | |||
autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di | |||
beni contenenti amianto; | |||
c. il privato cittadino può conferire al Gestore | |||
una quantità massima pari a 500 kg/anno. Per | |||
quantità superiori, deve rivolgersi | |||
correttamente le operazioni di trattamento, rimozione, imballaggio e conferimento, nel rispetto delle prescrizioni dettate dai competenti servizi AUSL e ARPAE; e. i rifiuti in cemento – amianto, preventivamente trattati e imballati secondo le modalità e le istruzioni dettate dai servizi AUSL e ARPAE, sono ritirati dal Gestore mediante servizio di raccolta a domicilio effettuato con idoneo automezzo in date prestabilite. 2. I rifiuti del presente articolo provenienti da attività produttive possono essere raccolti a cura del Gestore, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 48. 3. Il servizio di raccolta e smaltimento , nei limiti delle quantità di cui al comma 2 lettera c, è all’interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo costo è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del suddetto servizio ai sensi dell’azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Xxxxxx-Romagna. | obbligatoriamente a ditte autorizzate per svolgere l'attività di bonifica di beni contenenti amianto. E’ prevista una tolleranza del 20% in peso a seguito del conferimento a destino del materiale; | ||
d. considerata l’alta pericolosità dei rifiuti di | |||
amianto, il Gestore impartisce al privato | |||
cittadino le modalità per svolgere | |||
correttamente le operazioni di trattamento, | |||
rimozione, imballaggio e conferimento, nel | |||
rispetto delle prescrizioni dettate dai | |||
competenti servizi AUSL e ARPAE; | |||
e. i rifiuti in cemento – amianto, | |||
preventivamente trattati e imballati secondo le | |||
modalità e le istruzioni dettate dai servizi AUSL | |||
e ARPAE, sono ritirati dal Gestore mediante | |||
servizio di raccolta a domicilio effettuato con | |||
idoneo automezzo in date prestabilite. 2. I rifiuti del presente articolo provenienti da attività produttive possono essere raccolti a cura del Gestore, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 49. 3. Il servizio di raccolta e smaltimento, nei limiti di cui al comma 1, delle quantità di cui al comma 2 lettera c, è all’interno del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo costo è inserito nella pianificazione economico- finanziaria del suddetto servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell’azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Xxxxxx-Romagna e della sopra citata delibera del Consiglio d’Ambito n. 6/2020. | |||
Art. 33 - Raccolta PET 1. Il conferimento di PET (bottiglie e contenitori di liquidi ad uso alimentare) può avvenire anche, presso gli Ecocompattatori installati nel perimetro territoriale servito dal Gestore che permettono di compattare tutte le bottiglie in plastica PET di vari formati. 2. Al momento del conferimento viene rilasciato uno scontrino che può essere esibito presso gli esercizi commerciali convenzionati, se esistenti, per ottenere uno sconto sugli acquisti. 3. Il Gestore provvede all'avvio a recupero di quanto raccolto all'interno degli Eco- Compattatori. | |||
Art. 33 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche 1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, che | Art. 34 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche 1. La raccolta dei rifiuti riservata alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori allo standard massimo ordinario, che |
comportino la richiesta di almeno 12 svuotamenti all’anno del contenitore in dotazione, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto raccolto con il porta a porta attraverso un servizio dedicato. Tale servizio prevede, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è normalmente attivato su richiesta dell’utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata. 2. Il servizio avviene ordinariamente con le seguenti modalità: a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata; b. svuotamento a chiamata. 3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze: a. cassonetti della volumetria di 1700 l con frequenza indicata nel Contratto di servizio; b. contenitori con volumetrie superiori (es. cassoni scarrabili) per i quali è normalmente garantito nell’erogazione del servizio un sistema a pesatura del rifiuto conferito in conformità al Contratto di servizio. 4. Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. L’utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti. In caso di contenitori carrellati di grandi dimensioni, sarà cura dell’utenza collocare gli stessi il più possibile a ridosso delle aree, vie o strade pubbliche al fine di agevolare le operazioni di svuotamento. 5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell’allegato III: esso non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e, | comportino la richiesta di almeno 12 svuotamenti all’anno del contenitore in dotazione, viene garantito per ogni tipologia di rifiuto raccolto con il porta a porta attraverso un servizio dedicato, attivato unicamente per le utenze che dichiarano la necessità di almeno 12 svuotamenti all’anno dei contenitori in dotazione. Tale servizio prevede, nel rispetto del contratto di servizio, o la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è normalmente attivato su richiesta dell’utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata. 2. Il servizio avviene ordinariamente con le seguenti modalità: a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata; b. svuotamento a chiamata o con servizio ricorsivo, se attivato. 3. Le attrezzature fornite dal Gestore alle utenze possono essere, a seconda delle necessità delle utenze: a. cassonetti della volumetria di 1700 l con frequenza indicata nel Contratto di servizio; b. contenitori con volumetrie superiori (es. cassoni scarrabili) per i quali è normalmente garantito nell’erogazione del servizio un sistema a pesatura del rifiuto conferito in conformità al Contratto di servizio. 4. Il Gestore garantisce l’esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. L’utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti. In caso di contenitori carrellati di grandi dimensioni, sarà cura dell’utenza collocare gli stessi il più possibile a ridosso delle aree, vie o strade pubbliche al fine di agevolare le operazioni di svuotamento. 5. Per i servizi a pesatura sono comunque definiti dei pesi standard. I pesi standard attualmente applicati sono contenuti nell’allegato III. Le proposte di modifica dell’Allegato III vengono comunicate dal |
pertanto, la sua eventuale modifica non costituisce modifica allo stesso. 6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall’utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicati o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta. 7. Per quanto non precisato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.) nonché quanto previsto dal Disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti. | Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento. 6. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell’utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall’utenza, il Gestore può modificare il servizio dedicato o convertirlo in servizio con le ordinarie regole di raccolta. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l’erogazione dei servizi al servizio base. 7. All’utenza che, pur avendo richiesto il servizio non effettua almeno 12 svuotamenti all’anno, viene comunque addebitato in tariffa tale numero minimo di svuotamenti, salvo che ricorrano gravi e giustificati motivi. 8. Per quanto non precisato dal presente articolo si applicano le regole generali della raccolta domiciliare (art. 9 e ss.) nonché quanto previsto dal Disciplinare dei servizi di gestione dei rifiuti. |
Art. 34 - Autocompostaggio 1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido e/o vegetale le utenze domestiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino. 2. Per attivare la pratica del compostaggio l’utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico. Di norma non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale salvo previo parere favorevole del Gestore e verifica di compatibilità con le normative sanitarie vigenti, purché tutte le utenze aderiscano alla pratica del compostaggio e non usufruiscano del servizio di raccolta del rifiuto umido. 3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono: | Art. 35 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità 1. In alternativa alla raccolta porta a porta per il rifiuto umido e/o vegetale le utenze domestiche, nel rispetto della normativa vigente, possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino. 2. Per attivare la pratica del compostaggio l’utenza interessata deve compilare un apposito modulo di richiesta e restituire le attrezzature eventualmente assegnate per la raccolta domiciliare del rifiuto organico. Di norma non possono accedere al compostaggio le utenze domestiche con servizio condominiale salvo che intervenga previo parere favorevole del Gestore e previa verifica di compatibilità con le normative sanitarie vigenti, e purché tutte le utenze aderiscano alla pratica del compostaggio e non usufruiscano del servizio di raccolta del rifiuto umido. 3. Il compostaggio domestico deve essere effettuato secondo le regole che seguono: |
a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, cumulo in buca, cumulo in trincea, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche; b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori. 4. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività. 5. Alla sola utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria come previsto dal regolamento tariffario. 6. L’avvio del compostaggio di comunità, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente 7. Chi aderisce al compostaggio domestico è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. 8. Al fine di poter computare il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico nella raccolta differenziata, i controlli di cui al comma precedente devono essere effettuati nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate in ciascun Comune. | a. essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, cumulo in buca, cumulo in trincea, ecc.) e comunque secondo le specifiche regole tecniche; b. essere effettuato nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori. 4. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricole e vivaistiche, nel rispetto della normativa vigente possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico derivante da tali attività e le quantità oggetto del compostaggio non vengono computate ai fini parte variabile della tariffa. 5. All’ sola utenza domestica che aderisce alla pratica di compostaggio in conformità alle predette regole è riconosciuta una riduzione tariffaria come previsto dal regolamento tariffario. 6. L’avvio del Anche il compostaggio di comunità, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. 7. Chi aderisce al compostaggio domestico è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, il sopralluogo di personale appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida. 8. Al fine di poter computare il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico nella raccolta differenziata, i controlli di cui al comma precedente devono essere effettuati nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate in ciascun Comune. |
TITOLO III - SERVIZI AL TERRITORIO | TITOLO III - SERVIZI AL TERRITORIO |
Art. 35 - Raccolta rifiuti abbandonati 1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti abbandonati su strade pubbliche e/o ad uso pubblico dei Comuni aderenti al Bacino. La raccolta dei rifiuti abbandonati su area privata o comunque imputabile all’utente costituisce un servizio a richiesta ed a carico dell’utente. Le tipologie di rifiuto raccolte nell’esecuzione del servizio rientrano esclusivamente nelle categorie dei rifiuti urbani, corrispondenti alle | Art. 36 - Raccolta rifiuti abbandonati |
tipologie raccolte nel sistema porta a porta e alle tipologie conferibili presso gli EcoCentri. 2. Il servizio è organizzato per garantire un monitoraggio completo del territorio dei Comuni aderenti al Bacino Territoriale. I percorsi individuati comprendono tutte le strade pubbliche o ad uso pubblico. 3. Non deve essere eseguito il servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati e/o depositati in prossimità di contenitori esposti per il conferimento al servizio di raccolta porta a porta poiché costituisce fattispecie considerata come difformità nei conferimenti. 4. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni degli enti di competenza può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale. L'attività può essere svolta anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica. | |
Art. 36 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto 1. Il servizio si configura come trattamento, raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato in conformità alla normativa vigente dei manufatti contenenti amianto abbandonato a terra (fuori opera) da ignoti. Le modalità di esecuzione del servizio in questione vengono definite puntualmente per ogni intervento sulla base dello specifico servizio richiesto dai Comuni. | Art. 37 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto 1. Il servizio si configura come trattamento, raccolta, confezionamento, trasporto e smaltimento ad impianto autorizzato in conformità alla normativa vigente dei manufatti contenenti amianto abbandonato a terra (fuori opera) da ignoti. 2. Le modalità di esecuzione del servizio in questione vengono definite puntualmente per ogni intervento sulla base dello specifico servizio richiesto dai Comuni. |
Art. 37 - Spazzamento stradale (meccanico e mantenimento decoro del centro storico) 1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite in accordo col Comune. 2. Il servizio di spazzamento stradale meccanico consiste essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni canine | Art. 38 - Spazzamento stradale (meccanico e mantenimento decoro delle aree centro storico) 1. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite in accordo col Comune. 2. Il servizio di spazzamento stradale meccanico consiste essenzialmente nella raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi i vari detriti prodotti dagli utenti o dagli agenti |
etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche mediate mezzo di tipo meccanico e/o aspirante da muro a muro, carreggiata e marciapiedi compresi. 3. E’ garantito a tutti i comuni uno standard di spazzamento minimo di metri lineari annui per abitante. Nel caso di comuni con la presenza di centro storico tale minimo viene maggiorato. 4. La frequenza ed i percorsi di spazzamento sono definiti con i Comuni serviti in relazione allo standard di Bacino previsto. | naturali, quali cartacce, foglie, deiezioni canine etc., giacenti nelle strade, piazze, parcheggi ed aree pubbliche mediante mezzo di tipo meccanico e/o aspirante da muro a muro, carreggiata e marciapiedi compresi. 3. E’ garantito a tutti i comuni uno standard di spazzamento minimo di metri lineari annui per abitante. Nel caso di comuni con la presenza di centro storico zona “Centro Storico” tale minimo viene maggiorato. 4. La frequenza ed i percorsi di spazzamento sono definiti con i Comuni serviti in relazione allo standard di Bacino previsto. | |
Art. 38 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio 1. Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia di caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali di piccola taglia, la rimozione di rifiuti da fontane, in prossimità di monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc. 2. La rimozione e l’avvio alla eliminazione in sicurezza di carogne di piccoli animali giacenti sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, viene effettuata dal Gestore secondo le disposizioni e le modalità dettate dai competenti Servizi Sanitari. E’ esclusa l’attività di rimozione delle carogne di animali selvatici in quanto di competenza di altri enti territoriali. 3. Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei fiumi, dei laghi e le aree golenali, possono essere effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la funzionalità della superficie. In | Art. 39 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio 1. Il Gestore effettua servizi di pulizia del territorio in conformità alle previsioni del vigente Contratto di servizio. I principali servizi di pulizia del territorio sono: la pulizia di caditoie e griglie stradali, la rimozione di carogne di animali di piccola taglia, la rimozione di rifiuti da fontane, in prossimità di monumenti pubblici e simili, il lavaggio delle pavimentazioni e dei loggiati a uso pubblico, ecc. 2. La rimozione e l’avvio alla eliminazione in sicurezza di carogne di piccoli animali giacenti sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, viene effettuata dal Gestore secondo le disposizioni e le modalità dettate dai competenti Servizi Sanitari. Non è di competenza del Gestore e pertanto non viene effettuata l’attività di rimozione delle carogne di animali selvatici in quanto di competenza di altri enti territoriali. 3. Sul suolo pubblico e/o privato soggetto ad uso pubblico, ivi comprese le rive dei fiumi, dei laghi e le aree golenali, possono essere effettuate attività di pulizia straordinaria e di pronto intervento necessarie a ripristinare le condizioni igieniche e di decoro nonché la |
caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità saranno coordinate con i competenti organi preposti (Prefettura, Protezione Civile, Polizia, Vigili del Fuoco, ARPAE, Comune, ecc.) 4. Nelle aree assegnate specificatamente alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito uno specifico servizio di raccolta. | funzionalità della superficie. In caso di interventi urgenti diretti a fronteggiare danni conseguenti ad eventi calamitosi o incidenti di particolare gravità, le attività di pulizia necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionalità saranno coordinate con i competenti organi preposti (Prefettura, Protezione Civile, Polizia, Vigili del Fuoco, ARPAE, Comune, ecc.) 4. Nelle aree assegnate specificatamente alla sosta ed al transito dei nomadi viene istituito uno specifico servizio di raccolta. | ||
Art. 39 - Cestini stradali 1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze. Il Gestore provvede al loro svuotamento con cadenze standard previste dal Contratto di Servizio. | Art. 40 - Cestini stradali 1. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti. 2. In ogni caso i cestini stradali non possono essere utilizzati per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze. 3. Il Gestore provvede al loro allo svuotamento dei cestini stradali con cadenze standard previste dal Contratto di Servizio. | ||
Art. 40 - Aree occupate da esercizi pubblici 1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza. 2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento. | Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici | ||
TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOCENTRO MOBILE | TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOCENTRO MOBILE | ||
Art. 41 - EcoCentri e EcoCentri Mobili. Regole generali 1. La gestione degli EcoCentri e degli EcoCentri Mobili è organizzata dal Gestore in | Art. 42 - EcoCentri e EcoCentri Mobili. Regole generali 1. La gestione degli EcoCentri e degli EcoCentri Mobili è organizzata dal Gestore in |
conformità alle specifiche previsioni del Contratto di servizio. 2. Il Gestore è tenuto gestire gli EcoCentri e gli Ecocentri Mobili onde evitare effetti negativi sull’ambiente circostante in termini di emissioni nell’acqua, nel suolo e nell’aria, di rumori e di odori molesti. 3. Gli EcoCentri o EcoCentri Mobili sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania-presidio che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e del conferimento. Il servizio EcoCentro Mobile è organizzato ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento del Servizio “domiciliare” nei Comuni dove non siano presenti adeguati EcoCentri. 4. Gli EcoCentri sono aperti nei giorni e negli orari di apertura indicati nell’EcoCalendario e/o sul sito web del Gestore. I punti di sosta e le fasce orarie di servizio degli EcoCentri Mobili verranno stabilite in accordo tra il Gestore e l’Agenzia. Nell’articolazione degli orari si privilegiano i Comuni non dotati di EcoCentro. 5. Gli EcoCentri e gli EcoCentri Mobili non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo 6. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri e negli EcoCentri Mobili sono indicate nell’allegato IV: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e | conformità alle specifiche previsioni della normativa anche tecnica di riferimento e del Contratto di servizio. 2. Il Gestore è tenuto gestire gli EcoCentri e gli Ecocentri Mobili in modo da non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. onde evitare effetti negativi sull’ambiente circostante in termini di emissioni nell’acqua, nel suolo e nell’aria, di rumori e di odori molesti. 3. Gli EcoCentri o EcoCentri Mobili sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania-presidio che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e del conferimento. Il servizio EcoCentro Mobile è organizzato ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento del Servizio “domiciliare” nei Comuni dove non siano presenti adeguati EcoCentri. 4. Gli EcoCentri sono aperti nei giorni e negli orari di apertura indicati nell’EcoCalendario e/o sul sito web del Gestore. I punti di sosta e le fasce orarie di servizio degli EcoCentri Mobili verranno stabilite in accordo tra il Gestore e l’Agenzia. Nell’articolazione degli orari si privilegiano i Comuni non dotati di EcoCentro. 5. Gli EcoCentri e gli EcoCentri Mobili non sono utilizzabili per il conferimento del rifiuto secco residuo. Agli Ecocentri e agli EcoCentri Mobili. in ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica presso l’EcoCentro o l’EcoCentro Mobile. Possono essere conferiti agli EcoCentri e agli EcoCentri Mobili solo i rifiuti ingombranti aventi dimensioni eccezionali rispetto all’ordinaria produzione di rifiuti dell’utenza e che non possano, con semplici operazioni, essere ridotti di volume in modo tale da poter essere conferiti nel contenitore in dotazione per la raccolta “porta a porta”. 6. Le tipologie di rifiuto conferibili, in conformità a disposizioni regolamentari e normative vigenti, presso gli EcoCentri e negli EcoCentri Mobili sono indicate nell’allegato IV. Le proposte di modifica dell’Allegato IV vengono comunicate dal Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro |
pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. 7.I rifiuti conferibili presso ogni singolo EcoCentro e EcoCentro Mobile sono riportati sul sito web del Gestore come gli orari di apertura. Per le tipologie di rifiuto non conferibili presso i centri di raccolta ai sensi della normativa vigente, le utenze dovranno rivolgersi a ditte specializzate per la raccolta e il trattamento. 8. E’ in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use. | pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento. non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. 7. I rifiuti conferibili presso ogni singolo EcoCentro e EcoCentro Mobile sono riportati sul sito web del Gestore come gli orari di apertura. Per le tipologie di rifiuto non conferibili presso i centri di raccolta ai sensi della normativa vigente, laddove non sia già presente un servizio di raccolta dedicato, le utenze dovranno contattare il Gestore per le indicazioni del caso secondo le modalità dallo stesso indicate (ad esempio call center). 8. E’ in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use. 9. All'interno degli EcoCentri, previa verifica degli spazi disponibili e della compatibilità con la gestione complessiva del singolo EcoCentro, possono venire organizzate attività finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla preparazione per il riutilizzo, nel rispetto e in attuazione delle apposite norme statali e regionali. |
Art. 42 - Accesso e regole di conferimento 1. L’accesso all’EcoCentro e agli EcoCentri Mobili è riservato alle utenze domestiche, in regola con i pagamenti della tariffa, attive nel territorio di competenza del Gestore per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania e presidio verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti. 2. Possono altresì accedere agli EcoCentri, e agli EcoCentri Mobili, per specifiche tipologie e quantità di rifiuto, le utenze non domestiche in regola con i pagamenti della tariffa per il conferimento dei propri rifiuti. 3. E’ consentito l’accesso contemporaneo all’EcoCentro di un numero di utenti tale da permetterne l’utilizzo in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte | Art. 43 - Accesso e regole di conferimento 1. L’accesso all’EcoCentro e agli EcoCentri Mobili è riservato alle utenze domestiche, in regola con i pagamenti della tariffa, attive nel territorio di competenza del Gestore per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania e presidio verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti. 2. Possono altresì accedere agli EcoCentri, e agli EcoCentri Mobili, per specifiche tipologie e quantità di rifiuto, le utenze non domestiche in regola con i pagamenti della tariffa per il conferimento dei propri rifiuti urbani, fermo quanto stabilito nel successivo comma 3. 3. Qualora un’utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani da essa prodotti non potrà più conferire alcun rifiuto presso gli Ecocentri in quanto questi ultimi sono destinati esclusivamente al servizio pubblico. Le utenze |
dal Gestore e/o da un suo incaricato per esigenze di servizio. 4. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali: a. prima dell’accesso all’Ecocentro l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili; b. il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell’apposita segnaletica; c. i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare. d. il rifiuto viene conferito mediante raggruppamento per flussi omogenei come previsto dal D.M 8/2008 art. 4 comma 1. 5. Il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da utenze non domestiche che svolgono attività di giardinaggio, potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. preventivo accreditamento presso il gestore; b. i rifiuti vegetali devono provenire da manutenzioni effettuate presso le utenze dei comuni serviti; c. il manutentore dovrà essere titolare di utenza non domestica nel territorio dei comuni serviti, regolarmente dotata dei contenitori di raccolta presso l'utenza stessa; 6. limiti e modalità di conferimento secondo quanto disposto dal presente regolamento Il gestore promuove altresì iniziative volte a favorire l'individuazione di impianti o centri di riutilizzo dei materiali vegetali prodotti dalle utenze che svolgono giardinaggio presso i quali conferire direttamente a cura del produttore stesso (ad. es. "Accordo Potatori"). | non domestiche che hanno optato per conferire al di fuori del servizio pubblico alcune tipologie dei propri rifiuti urbani, non possono conferire tali tipologie di rifiuti urbani presso l’Ecocentro. 4. E’ consentito l’accesso contemporaneo all’EcoCentro di un numero di utenti tale da permetterne l’utilizzo in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte dal Gestore e/o da un suo incaricato per esigenze di servizio. 5. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri è eseguito secondo le seguenti regole generali: a. prima dell’accesso all’Ecocentro l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili; b. il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell’apposita segnaletica; c. i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare. d. il rifiuto viene conferito mediante raggruppamento per flussi omogenei come previsto dal D.M 8/2008, Allegato I, punto 4.1. 6. I materiali prodotti nell’ambito di attività, economiche e/o professionali e/o d'impresa di manutenzione del verde privato, per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli artt. 185 e 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e che, in base alle norme pro tempore vigenti, integrano la definizione di rifiuto speciale, non possono venire conferiti negli EcoCentri. Il conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da utenze non domestiche che svolgono attività di giardinaggio , potrà avvenire secondo le seguenti modalità: a. preventivo accreditamento presso il gestore; b. i rifiuti vegetali devono provenire da manutenzioni effettuate presso le utenze dei comuni serviti; c. il manutentore dovrà essere titolare di utenza non domestica nel territorio dei comuni serviti, regolarmente dotata dei contenitori di raccolta presso l'utenza stessa; 6. limiti e modalità di conferimento secondo quanto disposto dal presente regolamento |
7. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri Mobili è eseguito secondo le seguenti regole generali: a. prima dell’accesso all’Ecocentro Mobile l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili; b. il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di presidio e/o dell’apposita segnaletica. E’ vietato l’accesso dell’utenza all’interno dell’EcoCentro Mobile. 8. Per garantire l’accesso al maggior numero di utenti per apertura è previsto un limite di conferimento giornaliero e mensile per utente. I limiti sono riportati nella tabella B dell’allegato IV per le utenze domestiche e nella tabella C per le utenze non domestiche. 9. E’ espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all’interno dell’EcoCentro. | 7. Il conferimento dei rifiuti presso gli EcoCentri Mobili è eseguito secondo le seguenti regole generali: a. prima dell’accesso all’Ecocentro Mobile l’utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili; b. il conferimento avviene a cura dell’utente secondo le indicazioni del personale di presidio e/o dell’apposita segnaletica. E’ vietato l’accesso dell’utenza all’interno dell’EcoCentro Mobile. 8. Per garantire l’accesso al maggior numero di utenti per apertura è previsto un limite di conferimento giornaliero e mensile per utente. I limiti sono riportati nella tabella B dell’allegato IV per le utenze domestiche e nella tabella C per le utenze non domestiche. 9. E’ espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all’interno dell’EcoCentro. |
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI | TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI |
Art. 43 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale. 1. Per i rifiuti prodotti nell’ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l’occupazione temporanea di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato “Servizio Ecoeventi”. 2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi, gli organizzatori almeno una settimana prima del loro inizio, devono presentare domanda compilando l’apposito modulo scaricabile anche dal sito web e trasmettendolo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o associazione organizzatrice. 3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati. 4. L’attivazione del servizio è comunque subordinata: a. al regolare pagamento delle fatture emesse; b. all’esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate. | Art. 44 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale. 1. Per i rifiuti prodotti nell’ambito di eventi o manifestazioni quali sagre, spettacoli viaggianti e luna park, eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, regolarmente autorizzate e aperti al pubblico ovvero private, che prevedano l’occupazione temporanea di locali o aree scoperte, è istituito un servizio dedicato denominato “Servizio Ecoeventi”. 2. Al fine di poter attivare tempestivamente il Servizio Ecoeventi, gli organizzatori almeno una settimana prima del loro inizio, devono presentare domanda compilando l’apposito modulo scaricabile anche dal sito web e trasmettendolo al Gestore sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente o associazione organizzatrice. 3. Il Comune competente per territorio comunica al Gestore gli eventi e le manifestazioni autorizzati. 4. L’attivazione del servizio è comunque subordinata: a. al regolare pagamento delle fatture emesse; b. all’esistenza di spazi idonei al posizionamento delle attrezzature necessarie, ossia in aree di facile accesso ed adeguatamente pavimentate. |
5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Maior, disciplinate nell’allegato V. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. 6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l’utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore. 7. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dai Comuni informando preventivamente il Gestore. | 5. Sulla base della produzione stimata di rifiuto del singolo evento è configurato uno specifico servizio: sono previste le due tipologie denominate EcoEvento Minor e EcoEvento Maior, disciplinate nell’allegato V. Le proposte di modifica dell’Allegato V vengono comunicate dal Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento. Tale allegato non costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e pertanto la loro eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. 6. Il servizio di raccolta, trasporto e ritiro finale di contenitori viene in ogni caso effettuato dal Gestore in giornate previamente concordate. I contenitori per la raccolta del rifiuto umido prevedono l’utilizzo di appositi sacchi compostabili (denominati cuffie) da richiedersi al Gestore. 7. Eventuali ulteriori e nuove iniziative di prevenzione e/o riduzione dei rifiuti potranno essere comunque avviate dai Comuni informando preventivamente il Gestore. |
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE | TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE |
Art. 44 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione. 1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro condizione sanitaria. 2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo le utenze che: a. abbiano soggetti che versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie quali, ad esempio, le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati; b. fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore; c. sono in regola con i pagamenti della tariffa; d. sono in regola con la dotazione dei contenitori. | Art. 45 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione. 1. Per i soggetti che si trovano in una particolare situazione di disagio sanitario è istituito un servizio dedicato alla gestione dei rifiuti derivanti dalla loro condizione sanitaria. 2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo le utenze che soddisfano tutti i requisiti di seguito elencati: a. abbiano soggetti che versano in situazione di disagio per condizioni sanitarie quali, ad esempio, le persone incontinenti, dializzati, stomatizzati; b. fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel Bacino Territoriale territorio servito dal Gestore; c. sono in regola con i pagamenti della tariffa; d. sono in regola con la dotazione dei contenitori. |
3. L’accesso al servizio avviene mediante la sottoscrizione di apposita istanza da inoltrare al Gestore scaricabile anche dal sito web dei Comuni e/o del Gestore. Il Comune si riserva di fare le opportune verifiche di legge al fine di determinare se l’utente rispetta i requisiti di cui al comma 2 lettere a e b. 4. Il Gestore, entro 30 i giorni successivi, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato. 5. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo a tariffa solidale per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune. 6. In aggiunta al conferimento mediante esposizione del contenitore nei giorni di calendario del servizio porta a porta, gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti derivanti dal disagio sanitario presso gli Ecocentri autorizzati, presso gli Ecocentri mobili o presso punti presidiati indicati dal Gestore. 7. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e non potranno più conferire il rifiuto da disagio sanitario presso i punti di cui al comma precedente. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell’evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l’accesso al servizio. 8. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 18, | 3. L’accesso al servizio avviene mediante la sottoscrizione di apposita istanza da inoltrare al Gestore scaricabile anche dal sito web dei Comuni e/o del Gestore ed il ritiro del contenitore dedicato presso lo sportello territoriale o mediante consegna a domicilio con le modalità previste dall’art.16 comma 3. Il Comune si riserva di fare effettuare le opportune verifiche di legge al fine di determinare se l’utente rispetta i requisiti di cui al comma 2 lettere a e b. 4. Il Gestore, entro 30 i giorni successivi, invierà comunicazione agli utenti beneficiari per il ritiro presso lo sportello territoriale del contenitore dedicato. 4. Il servizio di cui al presente articolo prevede un contenitore aggiuntivo a tariffa solidale per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per i rifiuti derivanti dal disagio sanitario in conformità alla vigente normativa ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore in conformità agli indirizzi del Comune. 5. In aggiunta al conferimento mediante esposizione del contenitore nei giorni di calendario del servizio porta a porta, gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti derivanti dal disagio sanitario presso gli Ecocentri autorizzati, presso gli Ecocentri mobili o presso punti presidiati indicati dal Gestore. 6. Al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente o gli aventi causa, sono tenuti a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e non potranno più conferire il rifiuto da disagio sanitario presso i punti di cui al comma precedente. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata con decorrenza dalla data dell’evento che ha determinato il venir meno di un presupposto per l’accesso al servizio. 7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di |
comma 3, del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. 9. Per gli utenti ipovedenti è prevista l’apposizione sui contenitori di un identificativo in braille per consentire agli utenti di distinguerli. Altre iniziative potranno essere intraprese per facilitare il coinvolgimento dei suddetti utenti. | restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 3 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. 8. Per gli utenti ipovedenti è prevista l’apposizione sui contenitori di un identificativo in braille per consentire agli utenti di distinguerli. Altre iniziative potranno essere intraprese per facilitare il coinvolgimento dei suddetti utenti. |
Art. 45 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai 30 mesi. 1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 30 mesi è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta». 2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che: a. fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica e hanno residenza nel territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo famigliare costituente utenza domestica nel territorio servito dal Gestore; b. sono in regola con i pagamenti della tariffa; c. sono in regola con la dotazione dei contenitori. 3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita istanza da inoltrare al Gestore scaricabile dal sito web dei comuni e/o del Gestore. 4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai 30 mesi, un contenitore aggiuntivo a tariffa dedicata per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore. 5. In aggiunta al conferimento mediante esposizione del contenitore nei giorni di calendario del servizio porta a porta, gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti di pannolini pediatrici presso gli Ecocentri | Art. 46 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai 30 mesi. 1. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 30 mesi è istituito un servizio dedicato riservato alla gestione dei rifiuti costituiti esclusivamente da pannolini pediatrici «usa e getta». 2. Possono accedere al servizio di cui al presente articolo i soggetti che: a. fanno parte di un nucleo familiare costituente utenza domestica; b. hanno residenza nel Bacino Territoriale territorio servito dal Gestore ovvero sono affidati ai sensi di legge ad un nucleo famigliare costituente utenza domestica nel Bacino Territoriale territorio servito dal Gestore; c. sono in regola con i pagamenti della tariffa; d. sono in regola con la dotazione dei contenitori. 3. L’accesso al servizio in parola avviene mediante la sottoscrizione dell’apposita modulistica ed il ritiro del contenitore dedicato presso lo sportello territoriale o mediante consegna a domicilio con le modalità previste dall’art.16 comma 3. 4. Il servizio di cui al presente articolo prevede, per ciascun bimbo di età inferiore ai 30 mesi, un contenitore aggiuntivo a tariffa dedicata per la raccolta del rifiuto residuo, da utilizzarsi secondo le modalità e le frequenze ordinarie. Tale contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per la raccolta dei pannolini pediatrici «usa e getta» ed ha volumetria pari a quella del contenitore del rifiuto residuo già in dotazione. Eventuali situazioni che necessitano di una volumetria diversa saranno accertate dal Gestore. 5. In aggiunta al conferimento mediante esposizione del contenitore nei giorni di calendario del servizio porta a porta, gli utenti possono conferire gratuitamente i rifiuti di |
autorizzati, presso gli Ecocentri mobili o presso punti presidiati indicati dal Gestore. 6. Al compimento del 30 mese del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e non potranno più conferire i pannolini pediatrici presso i punti di cui al comma precedente. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l’accesso al servizio. 7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 18, comma 3, del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. 8. Il Gestore sostiene e incentiva, in accordo con i Comuni, iniziative aventi finalità di riduzione dell’utilizzo del materiale usa e getta (es. utilizzo pannolini lavabili). | pannolini pediatrici presso gli Ecocentri autorizzati, presso gli Ecocentri mobili o presso punti presidiati indicati dal Gestore. 6. Al compimento del 30 trentesimo mese da parte del bambino per il quale è stato attivato il servizio e/o comunque al venir meno di una delle condizioni che legittimano l’attivazione del servizio ai sensi del precedente comma 2, l’utente è tenuto a restituire al Gestore il contenitore aggiuntivo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento e non potranno potrà più conferire i pannolini pediatrici presso i punti di cui al comma precedente. Decorso tale termine, anche a prescindere dalla riconsegna del contenitore, cessa in ogni caso la tariffa dedicata agli utenti del servizio con decorrenza dal compimento del 30 trentesimo mese o comunque dal venir meno di altro presupposto per l’accesso al servizio. 7. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’automatica cessazione della tariffa dedicata e l’immediato obbligo di restituire il contenitore aggiuntivo. Resta inoltre salvo quanto previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva. 8. Il Gestore sostiene e incentiva, in accordo con i Comuni, iniziative aventi finalità di riduzione dell’utilizzo del materiale usa e getta (es. utilizzo pannolini lavabili). |
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI | TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI |
Art. 46 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati 1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate: a. utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore annualmente o prima dell’inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto: i. umido; | Art. 47 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati 1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti che non si avvalgono della facoltà di cui all’art. 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità di seguito indicate: a. utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore annualmente o prima dell’inizio mercato per le seguenti tipologie di rifiuto: i. umido; |
ii. plastica lattine, ad eccezione di cassette e plateau del pesce (in polistirolo) da conferirsi sfusi e impilati in modo ordinato; iii. secco residuo; b. gli imballaggi in carta, cartone e gli imballaggi in legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato 2. A fine mercato il Gestore provvede alla rimozione dei contenitori per la raccolta differenziata, ed al conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia e alla successiva pulizia delle aree pubbliche interessate con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi. 3. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell’area interessata dal mercato e a regolazione del traffico veicolare. 4. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali. Nel caso in cui i mercati settimanali ricadano in giornate festive, il Gestore richiede ai Comuni di comunicare, con congruo anticipo, se il mercato sarà oggetto di annullamento o spostamento. Il servizio viene comunque garantito nel giorno in cui verrà effettuato il mercato, anche se festivo. | ii. plastica lattine, ad eccezione di cassette e plateau del pesce (in polistirolo) da conferirsi sfusi e impilati in modo ordinato; iii. secco residuo; b. gli imballaggi in carta, cartone e gli imballaggi in legno (es. cassette) vanno conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato 2. A fine mercato il Gestore provvede alla rimozione dei contenitori per la raccolta differenziata, ed al conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia e alla successiva pulizia delle aree pubbliche interessate con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi. 3. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell’area interessata dal mercato e a regolazione del traffico veicolare. 4. Il servizio Mercati segue le frequenze di svolgimento dei mercati rionali. Nel caso in cui i mercati settimanali ricadano in giornate festive, il Gestore richiede ai Comuni di comunicare, con congruo anticipo, se il mercato sarà oggetto di annullamento o spostamento. Il servizio viene comunque garantito nel giorno in cui verrà effettuato il mercato, anche se festivo. |
TITOLO VIII – SCUOLE | TITOLO VIII – SCUOLE |
Art. 47 - La raccolta differenziata nelle scuole 1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche, di ogni ordine e grado. 2. Per ciascuna scuola verrà definito uno standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in modo da garantire la raccolta differenziata, la minimizzazione del rifiuto secco residuo e la migliore corrispondenza fra la tariffa determinata dalla Conferenza Stato- Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all’art.33 del D.L.G n.248/2007 e il servizio erogato. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI: tale allegato non costituisce parte sostanziale del presente Regolamento e pertanto la sua eventuale modifica non comporta modifica dello stesso. | Art. 48 - La raccolta differenziata nelle scuole 1. Costituiscono “scuole” o “scuola” ai sensi del presente articolo, tutte le istituzioni scolastiche, pubbliche, di ogni ordine e grado. 2. Per ciascuna scuola verrà definito uno standard dei contenitori per la raccolta dei rifiuti in modo da garantire la raccolta differenziata, la minimizzazione del rifiuto secco residuo e la migliore corrispondenza fra la tariffa determinata dalla Conferenza Stato- Città e autonomie locali in attuazione della previsione di cui all’art.33 del D.L.G n.248/2007 e il servizio erogato. L’attuale standard è previsto nell’allegato VI. Le proposte di modifica dell’Allegato VI vengono comunicate dal Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici |
3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori. 4. Il Gestore, in accordo con gli enti competenti, attiva per le scuole del territorio servito dei progetti e dei percorsi formativi didattici di educazione ambientale. | Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento. 3. I contenitori per la gestione dei rifiuti scolastici delle scuole statali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento dei rifiuti prodotti all’interno dei locali destinati all’attività didattica, mentre per i rifiuti prodotti all’interno di locali adibiti ad attività non didattiche (es. mense e palestre locali ad uso promiscuo, etc.) la Scuola o altro soggetto ha l’obbligo di dotarsi di appositi e specifici contenitori. 4. Il Gestore, in accordo con gli enti competenti, attiva per le scuole del territorio servito dei progetti e dei percorsi formativi didattici di educazione ambientale. |
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI | CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI |
Art. 48 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali 1. Ai sensi dell’art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali di rifiuti speciali possono conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli urbani): in quest’ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è messa a disposizione dell’utenza nel sito web del Gestore. 2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore del rifiuto, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche. 3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contratto di servizio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006. | Art. 49 - Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali 1. Ai sensi dell’art. 188, comma 1, D.lgs. 152/2006 i produttori iniziali o i detentori di rifiuti speciali provvedono al loro trattamento direttamente oppure possono affidarli a un intermediario o a un commerciante o consegnarli conferirli ad un ente o impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti oppure a un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, compreso il al Gestore (in quanto soggetto affidatario del servizio di raccolta degli dei rifiuti urbani): in quest’ultima ipotesi il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti speciali viene svolto previa sottoscrizione di apposita Convenzione col Gestore. La Convenzione tipo per la raccolta e la gestione di una o più tipologie di rifiuti speciali è messa a disposizione dell’utenza nel sito web del Gestore. 2. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini del recupero o dello smaltimento, a cura e spese del produttore del rifiuto, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche. 3. Nel caso siano stati attivati dei circuiti organizzati di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti, la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo costituisce il contratto di servizio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 152/2006. |
CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI | CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI |
Art. 49 - Vigilanza e controllo 1. L’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, sono attribuite al Comune o Unione dei Comuni, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le medesime. 2. In conformità alla previsione dell’art. 9 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 per l’accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni regolamentari sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, i Comuni e/o le Unioni di comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore del servizio in possesso della qualifica di Agenti accertatori secondo le modalità fissate da Atersir. 3. Gli Agenti accertatori svolgono le funzioni inerenti l’accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse. 4. Gli Agenti Accertatori nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p., svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre norme vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento di Atersir sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 34/2018). Nell’espletamento delle loro funzioni gli Agenti accertatori possono utilizzare mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente Art. 9, co. 2 e 5 regolamento Atersir Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M., o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. | Art. 50 - Vigilanza e controllo 1. L’accertamento, la contestazione e l’applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti, disciplinate dal presente Regolamento, sono attribuite al Comune o Unione dei Comuni, ivi inclusa l'intera gestione dell'eventuale contenzioso in sede di ricorso contro le medesime. 2. In conformità alla previsione dell’art. 9 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16/2015 per l’accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni regolamentari sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, i Comuni e/o le Unioni di comuni possono avvalersi anche di dipendenti del Gestore del servizio nominati in possesso della qualifica di Agenti accertatori secondo le modalità fissate con regolamento da Atersir. 3. Gli Agenti accertatori svolgono le funzioni inerenti l’accertamento e la contestazione delle sanzioni, trasmettendo i verbali elevati alla Polizia Municipale o Locale per la successiva fase di applicazione delle sanzioni stesse. 4. Gli Agenti Accertatori nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 c.p., svolgono funzioni di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento in conformità alle previsioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e delle altre norme vigenti in materia, nonché nel rispetto del Regolamento di Atersir sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 20/2020 34/2018). 5. Nell’espletamento delle loro funzioni gli Agenti accertatori possono utilizzare mezzi di vigilanza e controllo nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente Art. 9, co. 2 e 5 regolamento Atersir Essi non possono svolgere attività di Polizia Giudiziaria e hanno l'obbligo di presentare tempestiva e dettagliata denuncia scritta al P.M., o ad un Ufficiale di P.G., in ordine ad ogni reato procedibile d'ufficio, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di vigilanza. |
5. Il Comune o le Unioni dei Comuni hanno, altresì, facoltà di istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario, cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. I poteri e le modalità di nomina dell’Ispettore Ambientale sono determinate da Atersir nel Regolamento sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 34/2018). 6. E’ fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia giudiziaria nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, nei limiti delle loro attribuzioni. | 6. Il Comune o le Unioni dei Comuni hanno, altresì, facoltà di istituire e coordinare il Servizio di Vigilanza Volontari Ambientale, individuando la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario, cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale. I poteri e le modalità di nomina dell’Ispettore Ambientale sono determinate da Atersir nel Regolamento sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 20/2020 n. 34/2018). 7. E’ fatta salva la facoltà di stipulare convenzioni fra Comune, o Unione di Comuni, e corpi di Guardie volontarie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali come accertatori con funzioni di polizia giudiziaria nel campo del corretto conferimento dei rifiuti, nonché di avvalersi per lo svolgimento di tali funzioni dei dipendenti comunali, nei limiti delle loro attribuzioni. |
Art. 50 - Divieti 1. Fatto salvo quanto già stabilito nel D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del presente Regolamento sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento: a. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio; b. l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti; c. l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; d. l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per il conferimento dei rifiuti; e. il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento; f. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro segno che possa compromettere il valore dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; | Art. 51 - Divieti 1. Fatto salvo quanto già stabilito nel dal D.Lgs. n. 152/2006 e da altre norme anche regolamentari, ai sensi del presente Regolamento sono altresì vietati ai sensi del presente Regolamento: a. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio; b. l'esposizione di contenitori e/x xxxxxxxxx autorizzati contenenti rifiuti lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti; c. l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; d. l’utilizzo di contenitori non assegnati all’utenza per il conferimento dei rifiuti; e. il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento; f. l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro segno che possa compromettere il valore dei contenitori per la raccolta dei rifiuti; |
g. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi; h. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; i. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati; j. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi; k. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi in sacchetti non autorizzati; l. il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso m. il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile; n. insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili; o. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; p. il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista; q. l’utilizzo improprio dei cestini stradali; r. conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori. 2. In particolare, presso gli EcoCentri, e gli EcoCentri mobili sono vietati: a. il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti; b. il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati; c. il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione; d. l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta; | g. lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, se non concordato con il Gestore, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi; h. i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; i. il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati; j. il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi; k. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi in sacchetti non autorizzati; l. il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso; m. il conferimento al servizio pubblico del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile; n. il conferimento nei contenitori utilizzati di materiale radioattivo o potenzialmente radioattivo che eccede i limiti di accettabilità del materiale stesso da parte degli impianti di trattamento della tipologia di rifiuto cui il contenitore utilizzato è destinato; o. insudiciare il suolo, pubblico o a uso pubblico, con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili), anche con attività di volantinaggio e simili; p. il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti; q. il conferimento al servizio pubblico di rifiuto senza autorizzazione o adesione allo specifico servizio, ove prevista; r. l’utilizzo improprio dei cestini stradali; s. conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori. 2. In particolare, presso gli EcoCentri, e gli EcoCentri mobili sono vietati: a. il deposito al suolo delle varie tipologie di rifiuti; |
e. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo dell’EcoCentro o dell’Ecocentro mobile; f. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati. | b. il conferimento di rifiuti della tipologia di rifiuti diversa da quella a cui i contenitori sono destinati; c. il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche senza preventiva autorizzazione; d. l’utilizzo improprio dei sistemi destinati alla raccolta; e. il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall’addetto al controllo dell’EcoCentro o dell’Ecocentro mobile; f. la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all’interno dei contenitori o in altro modo accumulati. |
Art. 51 - Sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ a 500€. 2. La determinazione dei comportamenti sanzionati e delle corrispondenti sanzioni, ai sensi del Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 34/2018), è fissata come segue: TABELLA CON SANZIONI Eventuali successive modifiche e/o integrazioni di tale elenco recepite nel presente Regolamento secondo le regole stabilite dal Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. | Art. 52 - Sanzioni 1. Ai sensi dell’art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25€ a 500€. 2 La determinazione dei I comportamenti sanzionati e l’ammontare delle corrispondenti sanzioni, ai sensi del Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio. (attualmente deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 20/2020 34/2018), è fissata sono fissati come segue: TABELLA CON SANZIONI AGGIORNATE COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO D’AMBITO N. 20/2020 DEL 3.6.2020 Eventuali successive modifiche e/o integrazioni del prospetto delle sanzioni e del loro ammontare di cui al Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio sostituiscono automaticamente il prospetto sopra riportato di tale elenco recepite nel presente Regolamento secondo le regole stabilite dal Regolamento di ATERSIR sull’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti. |
3. Il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Rimangono fermi i divieti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”) e, in particolare: a. il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterrane; b. il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; c. il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all’interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano. La violazione di tali divieti è soggetta alle sanzioni amministrative e penali previste dal medesimo D.Lgs. 152/2006. In caso di contrasto prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/2006. 5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Comune, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido. | 3. Il procedimento sanzionatorio è interamente disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Rimangono fermi i divieti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”) e, tra gli altri: in particolare: a. il divieto di abbandono e di deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee; b. il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi; c. il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da parte di ditte, artigiani, attività economiche di qualsiasi tipo, all’interno o nei pressi dei contenitori dedicati al rifiuto urbano. La violazione di tali divieti è soggetta alle sanzioni amministrative e penali previste dal medesimo D.Lgs. 152/2006. In caso di contrasto prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni sanzionatorie previste dal D.Lgs 152/2006. 5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre al rimborso per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi rispetto alle norme previste dal presente Regolamento. In particolare in caso di conferimento nei contenitori utilizzati di materiali radioattivi che necessitano di interventi di bonifica per l'accesso agli impianti che trattano la tipologia di rifiuti cui tali contenitori sono destinati, i costi della bonifica anticipati dal Gestore vengono rimborsati al Gestore medesimo dall’utenza cui sia imputabile tale conferimento. 6. Il Comune, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del responsabile od obbligato in solido. |
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI |
Art. 52 - Osservanza di altre disposizioni 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le | Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni 1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le |
norme statali e regionali in materia di gestione dei rifiuti. | norme eurounitarie, statali, e regionali e locali in materia di gestione dei rifiuti. 2. Anche ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il Gestore osserva le disposizioni emanate dall’ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 e della legge n. 481/1995. |
Art. 53 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. | Art. 54 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 1. Il presente regolamento si adegua deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa nazionale ed eurounitaria comunitaria, in particolare in materia di rifiuti. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 3. Le disposizioni del presente Regolamento, comprese quelle introdotte a modifica e/o integrazione del Regolamento stesso, prevalgono rispetto alle disposizioni contenute negli atti che regolano il rapporto tra l’ATERSIR e il Gestore, quali il contratto di servizio e il Disciplinare dei Servizi di gestione dei rifiuti”. |
Art. 55 – Disposizioni transitorie 1. La comunicazione di cui all’art. 238, comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006 produce effetti, relativamente all’anno 2021, se pervenuta al Gestore, completa della necessaria documentazione, entro il 22 maggio 2021 e produce effetti, relativamente all’anno 2022, se pervenuta al Gestore, completa della necessaria documentazione, entro il 30 giugno 2021. 2. Le utenze non domestiche che al 31 dicembre 2020 già operavano ai sensi dell’art. 1, comma 649, secondo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono proseguire nel conferimento dei rifiuti come da posizioni in corso. Rimane fermo che tali utenze sono tenute ad adeguarsi senza ritardo alle disposizioni richiamate dall’art. 8, comma 5 del presente Regolamento e comunque ad adempiere all’art. 14, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 11. | |
Art. 54 - Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso. | Art. 56 - Entrata in vigore del Regolamento 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione dell’Atersir di approvazione dello stesso. |
ALLEGATI | ALLEGATI |
al Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti SOMMARIO Allegato I – Assimilazione Allegato II – Standard sacchetti Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura Allegato IV - Ecocentri Allegato V – Servizi Ecoeventi Allegato VI – Standard scuole | al Regolamento di Bacino per il servizio di gestione dei rifiuti SOMMARIO Allegato I – Caratteristiche di qualità e quantità degli imballaggi secondari e dei rifiuti da imballaggio conferibili al servizio pubblico Allegato II – Standard sacchetti Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura Allegato IV - Ecocentri Allegato V – Servizi Ecoeventi Allegato VI – Standard scuole |
Allegato I – Caratteristiche di qualità e quantità degli imballaggi secondari e dei rifiuti da imballaggio conferibili al servizio pubblico
TABELLA A - criteri qualitativi
Codice CER | Descrizione |
Imballaggi | |
15 01 01 | Imballaggi di carta e cartone |
15 01 02 | Imballaggi in plastica |
15 01 03 | Imballaggi in legno |
15 01 04 | Imballaggi metallici |
15 01 07 | Imballaggi in vetro |
15 01 09 | Imballaggi in tessuto |
TABELLA B – criteri quantitativi
Frazione omogenea di rifiuto | quantità (t/anno) |
Imballaggi di carta e cartone (15 01 01) | 450 |
Imballaggi in plastica (15 01 02) | 450 |
Imballaggi in legno (15 01 03) | 450 |
Imballaggi metallici (15 01 04) | 450 |
Imballaggi in vetro (15 01 07) | 450 |
Imballaggi in tessuto (15 01 09) | 450 |
Allegato IV - Ecocentri
TABELLA B - Limiti quantitativi di rifiuti conferibili da utenze domestiche
RIFIUTO | CODICE CER | ECOCENTRO | ECOCENTRO MOBILE | QUANTITA' MASSIMA MENSILE |
Quantità max. conferimento giornaliero | Quantità max. conferimento giornaliero | |||
Vetro | 15 01 07 imballaggi in vetro | 1 mc | 0,3 mc | 3 mc |
20 01 02 rifiuti in vetro | ||||
Plastica | 15 01 02 imballaggi in plastica | 1 mc | 0,3 mc | 3 mc |
20 01 39 rifiuti plastici | ||||
Metallo | 15 01 04 imballaggi in metallo | 1 mc | 0,3 mc | 3 mc |
20 01 40 rifiuti metallici | ||||
Sfalci e ramaglie | 20 02 01 rifiuti biodegradabili | 1 3 mc | 0,3 mc | 3-9 mc |
Allegato V – Servizi Ecoeventi
ECOEVENTO MAIOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Maior” prevede l’utilizzo di appositi contenitori, consegnati e ritirati
dal Gestore in conformità alle previsioni del Contratto di servizio.
2. Lo standard dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
TIPOLOGIA | ATTREZZATURA |
Secco non riciclabile | Contenitori con volumetria compresa tra 120-360 litri Sacchi da 110 a 204 litri in numero proporzionale a volumetria e durata |
Plastica-Lattine | Contenitori con volumetria compresa tra 120-360 litri |
Carta | Contenitori con volumetria compresa tra 120-360 litri |
Vetro | Contenitori con volumetria compresa tra 120-240 litri |
Umido | Contenitori con volumetria compresa tra 120-240 litri Cuffie compostabili da 110 litri per ogni bidono da 240 per ogni svuotamento previsto (da esporre durante il giro ordinario se possibile) |
Secco non riciclabile/Plastica- Lattine/Carta/Vetro/Stoviglie compostabili* | Cassonetti 1700 litri |
Secco non riciclabile/Plastica- Lattine/Carta/Vetro/Stoviglie compostabili* | Cassoni scarrabili di diverse volumetrie |
Olio | Contenitore dedicato |
Altre tipologie di raccolta differenziata | Autorizzazione a conferire all'Ecocentro |
Bidoni Ecopunto** | 10 sacchi per ogni bidone fornito |
* Se previste dal Gestore
** Se attivati dal Gestore
3. In ogni caso, i contenitori carrellati del singolo evento possono avere una volumetria massima complessiva di 8.000 litri e i cassonetti possono avere una volumetria massima di 40.000 litri.
4. Il Gestore di regola provvede allo svuotamento dei contenitori a fine evento, contestualmente al loro ritiro. Per lo svuotamento del rifiuto umido, se conferito a mezzo di contenitori carrellati, è comunque possibile usufruire delle raccolte ordinarie secondo le regole generali. Eventuali svuotamenti intermedi per altre frazioni di rifiuto possono essere richiesti e concordati col Gestore che vi provvede in conformità alle specifiche previsioni del Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva.
5. A richiesta degli organizzatori possono essere fornite in comodato d’uso dal Gestore una o più strutture denominate Ecopunto, da utilizzarsi per il conferimento diretto dei rifiuti da parte dei partecipanti alla manifestazione. Gli Ecopunti non possono mai essere utilizzati per il conferimento finale dei rifiuti al Gestore. Sono a carico degli organizzatori i seguenti oneri:
a) l’allestimento degli EcoPunti presso l’area di svolgimento della manifestazione od evento;
b) il periodico svuotamento dei rifiuti raccolti tramite EcoPunti e il loro corretto conferimento differenziato presso gli appositi contenitori per la raccolta finale dei rifiuti;
c) la vigilanza circa la corretta differenziazione dei rifiuti da parte degli utenti presso gli EcoPunti;
d) la restituzione della struttura EcoPunti congiuntamente all’attrezzatura dell’Ecoevento al termine
della manifestazione o evento.
ECOEVENTO MINOR
1. Il servizio denominato “EcoEvento Minor” prevede il conferimento dei rifiuti, a scelta del richiedente, mediante appositi sacchi o contenitori da ritirarsi presso un Ecosportello/sportello zonale abilitato. In alternativa consegnati e ritirati dal Gestore previa accettazione del costo previsto per il servizio.
2. Lo standard attuale dei contenitori utilizzabili è riportato nella tabella che segue:
TIPOLOGIA
Secco non riciclabile Plastica-Lattine Carta
Vetro
ATTREZZATURA
Da 1 a 3 contenitori da 120 litri Sacchi da 110 litri in numero propor volumetria e durata
Da 1 a 3 contenitori
Da 1 a 3 con Da
Umido
Olio Altr
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DI BERTINORO, CASTROCARO TERME E TERRE DEL SOLE, CIVITELLA DI ROMAGNA, DOVADOLA, FORLÌ, FORLIMPOPOLI, GALEATA, MELDOLA, MODIGLIANA, PORTICO E SAN BENEDETTO, PREDAPPIO, ROCCA SAN XXXXXXXX, TREDOZIO
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Approvato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 10 del 29 gennaio 2019 Modificato con Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 18 del 27 aprile 2022
Sommario
CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento 5
Art. 2 - Principi generali e finalità 5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti 12
Art. 6 - Competenze del Gestore 14
Art. 7 - Competenze del Comune 15
CAPO II – RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 16
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche 16
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 18
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare 18
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata 19
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA 20
Art. 11 - Relazioni con l’utenza e con i Comuni 20
Art. 12 - Classificazione del territorio servito 21
Art. 13 - Modalità operative standard di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Cintura Urbana” 21
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” 23
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a “Case Sparse” 23
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 24
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle Zone “Cintura Urbana” 25
Art. 18 - Contenitori per le zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” 27
Art. 19 - Contenitori per utenze affittate ad uso turistico o utilizzate saltuariamente dai proprietari stessi come seconde case 27
Art. 20 - Regole per la raccolta domiciliare 28
Art. 21 - Gestione difformità 28
Art. 22 - Raccolta manuale degli imballaggi in cartone per le utenze non domestiche 29
Art. 23 - Raccolta manuale degli imballaggi in plastica molle per le utenze non domestiche 30
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti costituiti da pile e batterie ed equiparati 30
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali 31
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti costituiti da oli vegetali esausti 31
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti costituiti da materiali potenzialmente pericolosi 31
Art. 28 - Altre raccolte: indumenti e accessori 32
Art. 29 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e delle potature 32
Art. 30 - Raccolta dei rifiuti cimiteriali 33
Art. 31 - Raccolta dei rifiuti sanitari 34
Art. 32 - Raccolta dei rifiuti contenenti cemento-amianto 34
Art. 33 - Raccolta PET 35
Art. 34 - Raccolta con Servizio dedicato per le utenze non domestiche 35
Art. 35 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità 36
TITOLO III - SERVIZI AL TERRITORIO 37
Art. 36 - Raccolta rifiuti abbandonati 37
Art. 37 - Rimozione abbandoni materiali contenenti amianto 37
Art. 38 - Spazzamento stradale (meccanico e mantenimento decoro delle aree centro storico) 37
Art. 39 - Ulteriori servizi di pulizia del territorio 38
Art. 40 - Cestini stradali 38
Art. 41 - Aree occupate da esercizi pubblici 39
TITOLO IV – ECOCENTRI ED ECOCENTRO MOBILE 39
Art. 42 - EcoCentri e EcoCentri Mobili. Regole generali 39
Art. 43 - Accesso e regole di conferimento 40
TITOLO V – MANIFESTAZIONI ED EVENTI ECOSOSTENIBILI 41
Art. 44 - Servizio EcoEventi - Disciplina generale 41
TITOLO VI – SERVIZI PER UTENZE DOMESTICHE IN PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIO-SANITARIE
.....................................................................................................................................................................................42
Art. 45 - Servizio per gli utenti in situazione di disagio sanitario. Presupposti ed attivazione. 42
Art. 46 - Servizio per nuclei famigliari con bambini in età inferiori ai 30 mesi. 43
TITOLO VII – MERCATI RIONALI E AMBULANTI 44
Art. 47 - Gestione dei rifiuti prodotti dai mercati 44
TITOLO VIII – SCUOLE 45
Art. 48 - La raccolta differenziata nelle scuole 45
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 46
Art. 49- Servizio pubblico di gestione dei rifiuti speciali 46
CAPO V - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI 47
Art. 50 - Vigilanza e controllo 47
Art. 51 - Divieti 47
Art. 52 - Sanzioni 49
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI 54
Art. 53 - Osservanza di altre disposizioni 54
Art. 54 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 54
Art. 55 - Disposizioni transitorie 54
Art. 56 - Entrata in vigore del Regolamento 54
1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di Atersir di approvazione dello stesso. 54
ALLEGATI 55
Allegato I – Caratteristiche di qualità e quantità degli imballaggi secondari e dei rifiuti da imballaggio conferibili al servizio pubblico 56
Allegato II – Standard sacchetti 57
Allegato III – Pesi standard servizi a pesatura per eventuale determina del peso minimo 59
Allegato IV - Ecocentri 60
Allegato V – Servizi Ecoeventi 67
Allegato VI – Standard scuole 69
CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento stabilisce, in ottemperanza all’art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. (nel proseguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità alla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996,
n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e alle altre normative vigenti in materia, le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo “Servizio”) nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all’interno e all’esterno dei perimetri suddetti;
d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
e. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n.6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
f. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari conferiti in raccolta differenziata) in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
g. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
2. Il presente Regolamento contiene altresì la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti speciali in
attuazione del disposto di cui all’art. 188 del D.Lgs. 152/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni disposte dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.
Art. 2 - Principi generali e finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ed eurounitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l’utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d’intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento favorisce:
a. la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia;
b. la pratica dell’autocompostaggio e del compostaggio di comunità ai sensi dell’art.35.
6. Il presente Regolamento, inoltre, sostiene le iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo, ai sensi dell’art.28 le Associazioni no profit.
7. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità previsti all’art.179 del
D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. deve essere favorita la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a. la prevenzione;
b. la preparazione per il riutilizzo;
c. il riciclaggio;
d. il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati:
a. nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dalla legge regionale n. 16 / 215 e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti;
b. nella riduzione al minimo dei costi da ribaltare sugli utenti in relazione ai servizi forniti.
9. Negli ambiti di competenza, per la realizzazione di opere pubbliche e per la loro manutenzione oppure nell’acquisto di attrezzature o prodotti, deve essere favorito, nel rispetto delle norme specifiche in materia, l’utilizzo di materiali idonei provenienti dal recupero e riciclo dei rifiuti.
10. Le modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore sono definite dal presente Regolamento e, anche in via integrativa del Regolamento stesso, dal Contratto di servizio e dagli altri atti approvati dall'ATERSIR che regolano l'affidamento del servizio pubblico.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini dell’interpretazione e applicazione del presente Regolamento valgono le definizioni di seguito riportate, salvo che nuove norme introducano più aggiornate definizioni e salve le ulteriori definizioni previste dalle norme di settore pro tempore vigenti:
a. autocompostaggio: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
b. compostaggio: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»;
c. compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
d. conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
e. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
f. cd. dual use: apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all’uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
g. gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
h. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
i. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
j. imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
k. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
l. imballaggi multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
m. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
n. luogo di produzione dei rifiuti: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
o. preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
p. prevenzione: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
q. produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
r. raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione degli EcoCentri, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
s. raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
t. raccolta porta a porta (o raccolta domiciliare): la raccolta dei rifiuti effettuata in corrispondenza del confine di proprietà dell'utenza o presso punti individuati dal Gestore e comunicati all'utenza interessata;
x. xxxxxxxx: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale: un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è contenuto nell’allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
v. riciclaggio: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
w. riempimento: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini.
x. rifiuti alimentari: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
y. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi;
z. rifiuto organico: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
aa. rifiuto urbano residuo o RUR: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301)
bb. rifiuto vegetale: il rifiuto organico proveniente da aree verdi.
cc. riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
dd. smaltimento: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell’allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
ee. spazzamento strade: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
ff. trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o
detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti.
gg. trattamento: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
hh. utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
2. Ai fini dell’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti
definizioni:
a. accertamento delle sanzioni: la verifica della corrispondenza del comportamento dell’utente alla fattispecie sanzionata dal “Regolamento avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all’art.1 comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147” approvato dal Consiglio d’Ambito dell’ATERSIR, di seguito Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio.
b. Agente Accertatore: il dipendente del gestore nominato tale e così abilitato all’accertamento e alla contestazione delle sanzioni previste dal Regolamento ATERSIR avente ad oggetto l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e sistema sanzionatorio.
c. applicazione e riscossione delle sanzioni: la determinazione della sanzione in caso di mancato pagamento a seguito della contestazione e l’ingiunzione del pagamento della sanzione stessa in base alla disciplina applicabile. Rientra in questa fase anche la gestione delle impugnazioni da parte del sanzionato, del contenzioso e dell’eventuale procedura esecutiva.
d. ATERSIR o l’Agenzia: l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.Lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della
L.R. Xxxxxx Xxxxxxx 30 giugno 2008, n. 10;
e. Bacino Territoriale: Il Bacino territoriale di riferimento per l’erogazione del servizio è
costituito dal territorio dei seguenti Comuni:
i. BERTINORO,
ii. CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE,
iii. CIVITELLA DI ROMAGNA,
iv. DOVADOLA,
v. FORLÌ,
vi. FORLIMPOPOLI,
vii. GALEATA,
viii. MELDOLA,
ix. MODIGLIANA,
x. PORTICO E SAN BENEDETTO,
xi. PREDAPPIO,
xii. ROCCA SAN XXXXXXXX,
xiii. TREDOZIO
Il perimetro di esercizio del servizio, nella situazione standard, coincide con l’intero territorio dei suddetti Comuni. L’insieme delle porzioni di territorio soggette alle diverse componenti del servizio è definito in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed economiche.
f. Call Center: struttura del Gestore dedicata al ricevimento delle telefonate provenienti dagli Utenti del Bacino Territoriale. Gli addetti al Call Center sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli Utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore.
g. Cartografia georeferenziata: la cartografia del Gestore è georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale Numerica alla scala 1:5000.
h. Case Sparse: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo esclusivamente orizzontale, con edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente. Le utenze sparse all'interno delle zone a bassa densità, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali sono individuate dal Gestore su cartografia georeferenziata.
i. Centro Storico: all’interno del territorio del Bacino Territoriale sono individuati i Comuni in cui sono presenti aree o zone che per presenza di uffici pubblici con funzioni sovra comunali, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per valore storico artistico di particolare pregio attraggono importanti flussi di persone e veicoli; i confini dei centri storici sono identificati dal Gestore su cartografia georeferenziata. Il Centro Storico è previsto al momento solo per il Comune di Forlì.
j. Centro Urbano: zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale, con Centro Urbano abitativo e presenza di condomini e utenze complesse, con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori. In tale contesto possono essere individuate ulteriori zone che corrispondono generalmente al centro storico, per le quali è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano. Tale classificazione è identificata dal Gestore su cartografia georeferenziata.
k. Cintura Urbana: ovvero zone caratterizzate da tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale con condomini e utenze non complesse, aventi spazi di proprietà interni ed esterni.
l. Comuni Soci: struttura del Gestore dedicata all’accoglimento delle istanze provenienti dai Comuni del Bacino Territoriale e per particolari questioni inerenti il territorio dei Comuni stessi. Allo scopo di garantire una solerte soluzione delle richieste accolte, Comuni Soci si interfaccia direttamente con tutte le aree aziendali, garantendo all’interlocutore Comune l’aggiornamento diretto sullo stato di avanzamento o di soluzione di quanto richiesto.
m. contenitore: attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti; caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati;
n. contestazione delle sanzioni: la compilazione e successiva consegna, immediatamente o tramite notifica formale, dell’accertamento dell’importo della sanzione e dell’obbligo di pagamento della stessa e degli estremi per il pagamento.
x. Xxxxxxxxx di servizio: contratto o convenzione sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento, nei confronti degli utenti, del servizio;
p. EcoBus: mezzo mobile itinerante diviso in due scomparti, che consente il conferimento di due diverse tipologie di rifiuto normalmente raccolte porta a porta: esso sosta in zone ed orari
prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto;
q. EcoCalendario: pubblicazione del Gestore che viene distribuita annualmente a tutte le utenze attive che contiene il calendario delle raccolte delle varie tipologie di rifiuto, riferite al Comune presso cui insiste l’utenza attivata; la pubblicazione contiene anche informazioni utili all’utenza e indicazioni di corretta gestione dei rifiuti;
r. EcoCentro (o Centro di Raccolta o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata): centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
s. EcoCentro Mobile (o Stazione Ecologica Mobile): automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani da destinare al riciclaggio;
t. EcoEventi: manifestazioni temporanee o eventi (es. sagre), compresi gli spettacoli viaggianti (es. circo), che si svolgono sul Bacino territoriale;
u. EcoPunto: struttura composta da contenitori per il conferimento in maniera differenziata dei rifiuti per i fruitori di eventi e manifestazioni;
v. EcoPunto fisso: punto di esposizione, per i contenitori adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti, chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze riferibili al punto medesimo;
w. EcoStop: attrezzatura mobile suddivisa in quattro scompartimenti separati, che consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali frazioni di rifiuti raccolte porta a porta: sosta in zone ed orari prestabiliti; l’operatore costantemente presente provvede a fornire all’utenza indicazioni per il corretto conferimento, a rilevare lo svuotamento, a verificare la conformità del rifiuto;
x. Gestore: Società Alea Ambiente S.p.A. che effettua la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
y. Ispettore Ambientale Volontario (anche solo “Ispettore”): soggetto nominato tale cui sono attribuite mere funzioni di controllo, prevenzione e supporto ai corpi di Polizia Municipale, ai corpi della Polizia Locale unici per le Unioni di Comuni e agli altri soggetti preposti alla vigilanza del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale.
z. Kit ultimo conferimento: sacchetti che vengono consegnati su richiesta ai non residenti dei comuni turistici per gettare i materiali della raccolta porta a porta, da utilizzare l’ultimo giorno di soggiorno, al posto dei contenitori standard;
aa. matricola: codice alfanumerico impresso sul contenitore che lo identifica in maniera univoca; bb. Operatore: il personale che esegue la raccolta dei rifiuti;
cc. punto di conferimento: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il
conferimento dei rifiuti;
dd. servizio dedicato: servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffe;
ee. Punti Alea: locali gestiti dal Gestore dislocati nel territorio di competenza del Bacino territoriale e dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, distribuzione di contenitori e sacchetti necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.;
ff. Saponetta: lettore transponder, transreceiver RFID che consente la lettura e l’acquisizione e
la registrazione dei dati trasmessi da un transponder
gg. Servizi Integrativi: si intendono quelli complementari ai “servizi di base”, volti al
soddisfacimento di esigenze residuali (es: raccolta rifiuti ingombranti a domicilio, rimozione di
abbandoni di rifiuti superiori a 1mc.) o di esigenze straordinarie di integrazione di alcuni “servizi di base” (es.: Progettazione servizi di raccolta differenziata di strutture complesse);
hh. Servizio di Base: sono tutti i servizi erogabili rivolti alla generalità delle utenze che il Gestore deve garantire sul territorio del Bacino territoriale in conformità alle indicazioni ricevute dall’Agenzia. Nello specifico comprende la gestione di tutte le frazioni e/o i flussi di rifiuti (riciclabili e RUR) per una quantitativo corrispondente alla dimensione minima dei contenitori assegnabili alla singola utenza (120 litri per secco, carta, plastica e lattine, vetro ove previsto, e 22 litri per l'umido), gestione degli Ecocentri, servizio di pulizia del territorio, gestione dei rapporti con l'utenza, applicazione e riscossione della tariffa, gestione di eventuali impianti di trattamento di rifiuto.
ii. Servizio “On demand”: Il servizio "on demand" può essere previsto per le utenze sparse all'interno delle zone “case sparse”, ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali. Tale servizio prevede che l'utente prenoti la raccolta attraverso uno specifico sistema di chiamata e codice preciso da comunicare. La raccolta avverrà nella giornata prevista da calendario. Il gestore effettua lo svuotamento del contenitore esposto dall'utente, dopo la prenotazione "on demand", al limite della proprietà privata dello stesso, con le medesime modalità operative previste per le altre utenze.
jj. Sportelli Territoriali: locali presso alcune sedi dei Comuni dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, ecc.;
kk. Transponder: Il transponder, chiamato anche RFID è l’acronimo di Radio Frequency IDentification (traducibile con Identificazione a radio frequenza), è un dispositivo che usa una tecnologia per la identificazione automatica di oggetti, animali o persone. Il sistema si basa sul leggere a distanza informazioni contenute in un tag RFID usando dei lettori RFID. Un tag RFID è generalmente costituito da un microchip che contiene dati (tra cui un numero univoco universale scritto nel silicio) e una antenna che permette di ricevere e di trasmettere radiofrequenza ad un transreceiver RFID.
ll. utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Bacino territoriale. Nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini dell’attuazione del presente Regolamento e in base al D.Lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a. i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b. i rifiuti i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs.
n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo decreto legislativo;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c, d, e.
3. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;
c. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
d. i veicoli fuori uso;
e. Sono altresì rifiuti speciali se diversi dai rifiuti urbani:
i. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
ii. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
iii. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
iv. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
v. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.lgs. 152/2006.
Art. 5 - Competenze di ATERSIR
1. Atersir svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (S.G.R.U.) previste dal D.Lgs 152/2006 e dalle norme regionali.
2. Atersir, nell'ambito del presente Regolamento e nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed eurounitaria, è l’Autorità preposta a Contratto di Servizio l’erogazione e la conduzione del servizio integrato di gestione rifiuti, nel territorio di sua competenza. Tale territorio è stato individuato con L.R. 23/2011, e successive modifiche, nell'intero territorio regionale.
La regolazione consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:
a. l’organizzazione dei servizi;
b. la scelta della forma di gestione;
c. la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
d. l’affidamento della gestione e relativo controllo.
3. Il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani (S.G.R.U.) regolato da Atersir è costituito dal complesso delle attività volte ad ottimizzarne la gestione, ivi compresa l’attività di spazzamento delle strade.
Nel dettaglio, e sulla base dei criteri fissati nel D.lgs. 152/2006, nelle norme regionali, nella pianificazione di riferimento, le attività, oggetto di regolazione, sono le seguenti:
a. l'attività di raccolta;
b. il trasporto;
c. l'avvio a recupero e smaltimento.
L'intero Servizio deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica e nel rispetto delle norme regionali, nazionali, eurounitarie e della pianificazione di riferimento. La relativa attività, al fine di valorizzare le differenze territoriali, si esplica su due livelli cui competono funzioni distinte di governo. Le funzioni di primo livello sono esercitate dal Consiglio di Ambito con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, ossia la Regione, mentre le funzioni del secondo livello sono esercitate dai Consigli locali (uno per ogni provincia).
4. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei princìpi sanciti dalla disciplina UE, nazionale e regionale in materia di economia circolare, nonché dei criteri fissati ai sensi del D.lgs. 152/2006.
Art. 6 - Competenze del Gestore
1. Al Gestore, ossia al soggetto incaricato da Atersir dello svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
c. l’attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e/o delle deliberazioni di Atersir.
2. Il Gestore inoltre svolge, su richiesta, le seguenti attività, ove attivate:
a. la gestione dei rifiuti speciali previa stipula di apposita convenzione prevista all’art. 49 del presente Regolamento;
b. assistenza e/o affiancamento a enti pubblici e/o soggetti privati per iniziative varie (es. progettazione raccolta differenziata interna, campagne di comunicazione, riscossione);
c. iniziative e/o progetti finalizzati a incentivare la prevenzione nella produzione dei rifiuti in conformità agli indirizzi di Atersir ed alle previsioni del Contratto di servizio.
3. Al Gestore è altresì demandata l’individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni di Atersir delle situazioni che giustificano l’applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.
Art. 7 - Competenze del Comune
1. Ferme restando le competenze di Atersir ai sensi di legge e del precedente art. 5, ai comuni competono funzioni in materia di rifiuti da esercitarsi singolarmente in conformità a specifiche disposizioni di legge, quali:
a. l'emissione di ordinanze contingibili e urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
b. l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti e l’emissione di ordinanze per la rimozione, l'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, nei confronti dei responsabili di abbandono e deposito incontrollati dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell’art. 192, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.;
c. l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un’area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, e secondo le procedure previste dal disposto normativo di cui al titolo quinto del D.Lgs. n.152/2006;
d. sulla base della pianificazione Regionale, l’approvazione urbanistica e/o edilizia:
i. l’approvazione del progetto degli Ecocentri;
ii. l’allestimento di una o più strutture fisse per l’esposizione e/o lo stazionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti in caso di costruzioni condominiali o aggregati di edifici di particolare complessità ovvero di particolare pregio architettonico e/o storico;
e. la definizione delle strade ed aree ove viene svolto il servizio spazzamento standard in conformità alle previsioni del Contratto di servizio e, eventualmente, oltre lo standard.
CAPO II – RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche
1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell’Allegato L-quater del D.Lgs. n. 152/2006, prodotti dalle attività elencate nell’Allegato L-quinquies al medesimo decreto legislativo. Sono, quindi, rifiuti urbani altresì quelli prodotti dalle attività di agriturismo e nei locali delle imprese agricole, agroindustriali, della silvicoltura e della pesca non funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di tali attività.
2. Le utenze non domestiche ai sensi dell’art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta.
3. Ai sensi degli art. 221, comma 4 e 226 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico gli imballaggi usati secondari e i rifiuti da imballaggio, nei limiti di qualità e quantità indicati nell’Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero e/o riciclaggio mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio dei rifiuti stessi.
5. L’avvio del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la dimostrazione dell’avvio al recupero o riciclaggio, le comunicazioni da parte dell’utenza al Gestore delle quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell’anno precedente, l’eventuale rientro nel servizio pubblico, avvengono con le modalità, le tempistiche e gli effetti definiti dalle apposite disposizioni e/o istruzioni statali, regionali e locali. L'utente è tenuto ad adeguare tempestivamente i contratti già in essere alle disposizioni di cui al precedente periodo. Le comunicazioni al Gestore avvengono utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Gestore medesimo o da questi trasmessa su richiesta dell’utente. In mancanza di comunicazioni effettuate dall'utente in conformità a quanto previsto dal presente comma, il conferimento dei rifiuti urbani rimane all'interno del servizio pubblico. L'utenza titolare di contratti di conferimento al di fuori del servizio pubblico di rifiuti di cui al presente articolo, in corso alla data del 31 dicembre 2020, è tenuta ad osservare le disposizioni del presente comma, secondo quanto stabilito dall’art. 55 del presente Regolamento
6. Qualora le utenze non domestiche non trasmettano tempestivamente e nei modi previsti le comunicazioni al Gestore circa le quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell’anno precedente, il Gestore è tenuto a darne comunicazione alle Autorità, anche giudiziarie, competenti e applica a tali utenze parte della quota variabile della tariffa, come previsto dal Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva.
7. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la
responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al
produttore in conformità alle disposizioni di cui all’art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006. Rimane ferma la possibilità di apposita Convenzione con il Gestore del servizio pubblico, ai sensi di legge e dell’art. 49 del presente Regolamento.
8. Il produttore, che conferisce rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve, ai sensi dell’art 193 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 redigere un formulario di identificazione che accompagni il trasporto dei rifiuti e ai sensi del comma 17 del medesimo articolo è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza.
9. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il cd. dual use, prevista dalla normativa di settore.
CAPO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Art. 9 - La raccolta differenziata domiciliare
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua mediante la raccolta differenziata domiciliare (cosiddetto “porta a porta”) per le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, rifiuto secco residuo e, solo per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche dei Comuni di Bertinoro e Forlimpopoli, imballaggi in vetro. Per i restanti Comuni gli imballaggi in vetro potranno essere raccolti con sistema porta a porta o conferiti in campane stradali, ai sensi del successivo comma 11 del presente articolo.
2. A tal fine ogni utenza ha l’obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d’uso e/o degli appositi sacchi distribuiti dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard previsti, di utilizzarli ed esporli secondo le regole specificate nei successivi articoli da 13 a 20. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l’utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
3. I rifiuti prodotti dalle utenze domestiche devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato.
4. Le frequenze ed i giorni di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all’utenza attraverso l’EcoCalendario ed altri strumenti messi a disposizione degli utenti (sito web, app o altro). Le raccolte vengono svolte nelle fasce orarie definite per ciascuna zona del territorio servito.
5. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l’operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, ecc.) vengono recuperate appena possibile
6. Nel caso di festività infrasettimanali, a calendario viene previsto un servizio di recupero di norma da effettuarsi il sabato precedente la festività, qualora la festività ricada di lunedì o martedì o mercoledì, il sabato successivo qualora la festività ricada di giovedì o venerdì. Il recupero viene previsto a calendario solo qualora esso ricada ad almeno due giorni di distanza rispetto alla precedente o successiva raccolta del rifiuto.
7. La raccolta porta a porta viene svolta esclusivamente con i contenitori dati in comodato d’uso
dal Gestore alle utenze secondo le regole di seguito indicate:
a. I contenitori vanno esposti la sera prima del giorno di raccolta e, ove previsto, entro l’orario indicato nell’EcoCalendario e i contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto; il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti, salva la disciplina dei casi di difformità di conferimento da parte dell’utenza ( punto d del presente comma);
b. dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l’avvenuta raccolta; il prima possibile, e comunque entro il termine della giornata di raccolta, l’utente deve provvedere a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L’utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;
c. i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso;
d. i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati in modo tale da non consentirne l’agevole uscita all’atto dello svuotamento o conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatti salvi tali divieti, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento addebitando all’utenza i connessi oneri aggiuntivi (ad esempio, pulizia o doppio svuotamento).
8. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, viene predisposto un sistema di controllo attuato mediante l’applicazione sui contenitori di idonei adesivi di segnalazione.
9. Il servizio di gestione dei rifiuti costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi della Legge del 12 giugno 1990, n. 146 e, pertanto, il diritto di sciopero è esercitato in conformità a tale normativa. Nei casi di sciopero o festività, Alea Ambiente S.P.A. deve garantire lo svolgimento del servizio della raccolta dei rifiuti per quelle prestazioni definite “Indispensabili “ai sensi dell’art 2 della legge nr.146/1990, per l’esecuzione del quale possono essere precettati gli addetti alla raccolta
10. Ad integrazione e completamento del servizio domiciliare, oltre alle raccolte presso gli EcoCentri, sono attivate ulteriori raccolte per specifici flussi di rifiuti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo farmaci scaduti, pile, e batterie, oli vegetali. Per esse sono utilizzati appositi contenitori in siti presidiati definiti dal Gestore in conformità alle indicazioni/indirizzi di ATERSIR.
11. Le campane stradali dedicate alla raccolta del vetro sono collocate, di norma, su suolo pubblico, in luogo di facile accesso sia per l’utenza che per il Gestore in fase di svuotamento, salvaguardando la circolazione stradale. Di norma deve essere garantita la disponibilità di una campana ogni 150 utenze. La collocazione delle campane è riportata in apposito elenco stradale e/o atlante realizzato per ciascun Comune dal Gestore del Servizio.
12. Tutti i servizi non ricadenti nel Servizio Base o comunque oltre lo standard sono in ogni caso subordinati al regolare pagamento del servizio.
13. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l’utente non abbia provveduto al necessario adeguamento e/o sostituzione ai sensi del precedente comma 2 e del successivo art. 16, sono ritirati d’ufficio.
Art. 10 - Descrizione delle frazioni e dei flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata domiciliare si scompone nelle seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
b. vegetale (opzionale): frazione costituita da sfalci d’erba, ramaglie, piante domestiche, ecc.,
provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
c. plastica-lattine (PL): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio;
d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce) o comunque di materiali diversi;
e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro;
f. residuo secco: flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell’art. 185 del D.Lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola e i materiali esplosivi);
g. solo per le utenze non domestiche, cartone (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
h. solo per le utenze non domestiche, plastica molle (opzionale): frazione costituita esclusivamente da imballaggi in plastica molle.
Ulteriori raccolte differenziate a domicilio (es. ingombranti, quali materassi e mobili) possono essere richieste al Gestore e sono soggette a specifica tariffa.
2. La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto di seguito indicate è effettuata a mezzo di appositi contenitori distribuiti su punti presidiati e riservati alle utenze domestiche in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli da 24 a 28:
a. pile;
b. batterie;
c. farmaci;
d. oli vegetali;
e. pericolosi;
f. indumenti e accessori
Ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente.
3. La raccolta differenziata presso gli EcoCentri e gli EcoCentri Mobili è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai successivi articoli 42 e 43 e riguarda anche le ulteriori tipologie, non sopra elencate, per i quali la raccolta differenziata è imposta dall’ordinamento.
4. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi dell’art. 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e della disciplina di attuazione, sono raccolti assieme a questi ultimi, con le modalità individuate dal Gestore.
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA
Art. 11 - Relazioni con l’utenza e con i Comuni
1. Il Gestore attiva, in conformità al Contratto di servizio, Punti Alea e Sportelli territoriali dove gli utenti possono attivare e cessare le posizioni di gestione dei rifiuti, ricevere informazioni, ritirare sacchetti e contenitori, ecc. Il Gestore attiva, inoltre, apposito servizio di call center, come previsto nella carta del servizio.
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con i Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per un’efficace gestione dei rifiuti una volta prodotti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell’ambiente e della salute umana.
3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge e alla pianificazione di riferimento, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato.
4. Il Gestore dedica ai Comuni del Bacino Territoriale e alle Associazioni di Categoria la struttura denominata “Comuni Soci”, composta da addetti adeguatamente formati, in grado di accogliere sollecitamente e in via prioritaria le istanze provenienti dalle Amministrazioni Comunali e dalle Associazioni di Categoria.
Art. 12 - Classificazione del territorio servito
1. Le zone servite sono classificate in base alle caratteristiche del territorio ed al grado di complessità urbanistica distinguendosi in:
a. Zone “Cintura Urbana”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente orizzontale, da condomini e utenze non complesse, con presenza di giardini e spazi di proprietà.
b. Zone “Centro Urbano”, caratterizzate da un tessuto urbano a sviluppo prevalentemente verticale con alta densità abitativa, condomini e utenze complesse con spazi di proprietà ridotti o assenti per il posizionamento dei contenitori.
c. Zone “Centro storico”: aree o zone che oltre ad avere le caratteristiche di cui alla lettera precedente, hanno valore storico-artistico di particolare pregio, concentrazione di attività commerciali e/o direzionali e per presenza di uffici pubblici con funzioni sovracomunali, attraggono importanti flussi di persone e veicoli. Per queste zone è necessario porre una maggiore attenzione al decoro urbano.
d. Zone “Case Sparse”, caratterizzate da edifici sparsi, coincidenti generalmente con zone montane dove le utenze sono spesso utilizzate stagionalmente.
2. Per ciascuna tipologia di zona è prevista un’organizzazione specifica del servizio di raccolta dei rifiuti con cadenze standard come stabilite da Contratto di Servizio.
Art. 13 - Modalità operative standard di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle
Zone “Cintura Urbana”
1. La raccolta viene effettuata mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico, accessibili, asfaltate o stabilizzate, con limite di carico e portata non inferiore alle 7,5 ton, di dimensioni idonee al transito e alle manovre; a tal fine i contenitori vanno esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta - al limite della proprietà dell’utente o presso appositi punti o strutture (Ecopunti) concordate col Gestore - in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il pubblico transito: nel caso in cui i contenitori non siano accessibili e/o movimentabili in sicurezza da parte dell’addetto alla raccolta il servizio di raccolta non sarà garantito.
2. La raccolta, qualora per esigenze operative si rendesse necessario, può essere svolta anche su aree e strade private, intese come zone per le quali è consentito l’accesso dei mezzi per l’esecuzione del servizio. Queste devono essere facilmente accessibili, asfaltate o stabilizzate, senza limiti di carico e portata, di dimensioni idonee al transito e alle manovre, prive di barriere fisse o mobili. L’accesso è comunque subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà.
3. Qualora l’utenza facesse richiesta di raccolta su area o strada privata, senza che sussistano le esigenze di cui al comma precedente, il servizio extra di accesso potrà essere effettuato a pagamento.
4. L’ingresso del solo operatore a piedi per ritirare i contenitori posti in prossimità del confine di proprietà, in assenza di limitazioni all’accesso e previa autorizzazione sottoscritta da parte della proprietà non è un servizio extra a pagamento.
5. In limitate situazioni che presentino caratteristiche tali da rendere non praticabile la collocazione dei contenitori dedicati alle raccolte porta a porta all’interno delle pertinenze delle utenze, in particolare per indisponibilità di spazi interni o laddove la necessità di mantenimento del decoro urbano e/o esigenze operative precludano la possibilità diretta di esposizione dei contenitori, il Comune potrà concordare con il Gestore l’adozione di varianti, con riferimento in particolare alla collocazione/allestimento su area pubblica di un EcoPunto fisso, ovvero un punto di esposizione chiuso mediante sistemi di mascheramento, situato nelle vicinanze delle utenze afferenti, il cui posizionamento dovrà essere concordato con il Comune. Tali contenitori dovranno essere dotati di un sistema di chiusura a chiave o badge, che garantisca l’utilizzo esclusivo da parte dei relativi utenti. Resta a carico del Gestore l’installazione di tali sistemi e la distribuzione delle chiavi per la loro apertura agli utenti.
6. I nominativi dei soggetti autorizzati dal Gestore a mantenere i contenitori su suolo pubblico sono comunicati al Comune ai fini dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico ed eventuale esenzione dalla relativa tassa.
7. Fatto salvo il rispetto da parte dell’utente delle norme di conferimento di cui al presente Regolamento, la responsabilità civile derivante dall’esposizione del contenitore sul suolo pubblico nel giorno di raccolta è a carico del Gestore.
8. Qualora il Gestore non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori, l’utente che ha esposto gli stessi secondo quanto stabilito dal presente Regolamento può segnalare tempestivamente la mancata raccolta attraverso canali di comunicazione appositamente predisposti: il Gestore provvederà quindi a recuperare il disservizio in conformità a quanto stabilito nel Contratto di servizio e nella Carta dei Servizi. Non costituiscono disservizi mancate raccolte dovute a cause di forza maggiore.
9. Eventuali raccolte straordinarie possono essere richieste al Gestore che le effettuerà in conformità alle disposizioni del Contratto di servizio.
Art. 14 - Modalità aggiuntive di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle Zone
“Centro Urbano” e “Xxxxxx Xxxxxxx”
0. Xxxxx xxxx “Xxxxxx Xxxxxx” e “Centro Storico” la raccolta avviene con le medesime modalità di cui all’articolo che precede, ma con una frequenza maggiore determinata in ragione del grado di complessità urbanistica e specificata nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire il decoro urbano nelle zone “Centro Urbano” e “Centro Storico” di particolare complessità possono essere attivati servizi aggiuntivi quali i servizi EcoBus ed EcoStop: essi sono riservati agli utenti che hanno in dotazione contenitori di dimensioni ridotte rispetto a quelli delle zone standard o appositi sacchetti eventualmente dotati di transponder per le tipologie di rifiuto dove previsto.
3. Il servizio EcoBus consente il conferimento delle due frazioni di rifiuti domestici raccolti, in quello stesso giorno, col sistema porta a porta. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso la fermata dell’EcoBus e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
4. Il servizio EcoStop consente il contemporaneo conferimento delle quattro principali tipologie di rifiuto oggetto di raccolta differenziata. Gli utenti conferiscono i propri rifiuti recandosi presso l’area di sosta dell’EcoStop e consegnando i propri contenitori x xxxxxxxxx al personale addetto a tale servizio.
5. I comuni, gli orari, i luoghi ed i tempi di sosta dei servizi EcoBus ed EcoStop sono definiti nel Contratto di servizio e comunicati agli utenti delle zone in cui tali servizi sono attivati attraverso appositi canali, quali l’ecocalendario, sito e app.
Art. 15 - Modalità specifiche di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani nelle zone a “Case Sparse”
1. Nelle zone a bassa densità abitativa la raccolta avviene con le medesime modalità di cui al precedente art. 13, ma con una frequenza ridotta determinata in ragione della stagionalità d’uso delle utenze e/o del numero di edifici da servire e/o della condizione delle strade e della loro percorribilità in particolari periodi dell’anno.
2. Per le utenze ricadenti in tali zone si può adottare, una frequenza dimezzata di raccolta per le frazioni di carta e plastica/lattine, a fronte di una dotazione di volumetria doppia rispetto alle utenze in zona “Cintura Urbana”.
3. Alle utenze ricadenti in queste aree può essere riservato un servizio “on demand”.
Art. 16 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l’utente ha l’obbligo di dotarsi all’atto dell’attivazione dell’utenza, sono soggetti, in via generale, alla ordinaria disciplina del comodato d’uso prevista dal codice civile. Pertanto, l’utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l’uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall’utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori dai 240L ai 360L, e in considerazione del peso del rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno, privi di particolari asperità, che consentano un’agevole movimentazione.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore presso i Punti Alea o direttamente a domicilio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio. Gli oneri a carico dell'utenza per la consegna a domicilio dei contenitori sono disciplinati dagli atti che regolano la gestione del servizio pubblico, salva l'esenzione per l'utenza che versi in particolari e comprovate situazioni di disagio sanitario. La dotazione standard di sacchetti per la raccolta dei rifiuti e di sacchetti per il conferimento dei rifiuti è contenuta nell’allegato II al presente Regolamento. Le proposte di modifica dell’Allegato II vengono comunicate dal Gestore ad Atersir a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo primario risultante dal registro pubblico IPA (Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi) e si intendono approvate decorsi 30 giorni liberi dal ricevimento.
4. La fornitura di sacchetti oltre lo standard è a pagamento. La fornitura di sacchetti all’utenza è in
ogni caso condizionata alla regolarità dei pagamenti al Gestore.
5. L’utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente. In caso di manifesto abbandono dei contenitori su suolo pubblico, il Gestore stesso provvede al più presto alla rimozione. Negli altri casi, il Gestore rimuove i contenitori collocati su suolo pubblico in assenza dell'apposita autorizzazione di cui sopra qualora, previa diffida da parte del Gestore medesimo, l'utenza interessata non provveda a riposizionare il contenitore nell'area privata entro 5 giorni dal ricevimento della diffida.
6. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore.
7. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o qualora uno o più contenitori risultino non più funzionali all’uso, il Gestore provvede alla sua/loro sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell’utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.
8. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell’utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta deve essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell’ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non
superiore a 360 litri, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare
denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
9. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell’utente. Su richiesta dell’utente il lavaggio può essere
effettuato dal Gestore in conformità al Contratto di servizio, con oneri a carico dell’utenza.
10. I contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti al momento della cessazione del servizio, pena l’addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave se presente.
11. In caso di nuove attivazioni e/o cessazioni, è previsto che:
- i contenitori di volumetria uguale o inferiore a 120 L e i 240 L per il rifiuto vegetale vengono ritirati e/o consegnati dall’utenza presso i Punti Alea o a domicilio con apposito servizio a pagamento;
- i contenitori di volumetria uguale o superiore a 240 L ad eccezione del 240 L per il rifiuto vegetale, vengono forniti e/o ritirati a domicilio dal Gestore.
Art. 17 - Contenitori per la raccolta porta a porta nelle Zone “Cintura Urbana”
1. Ad ogni tipologia di rifiuto raccolto porta a porta viene associato un colore specifico che lo identifica. Attualmente i colori associati alla singola tipologia di rifiuto sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Colore identificativo |
secco residuo | grigio (RAL 7040) |
umido | marrone (RAL 8025) |
vegetale | beige (RAL 1001) |
carta e cartone | blu (RAL 5017) |
imballaggi in plastica e lattine | giallo (RAL 1018) |
vetro | verde (RAL 6001) |
2. Ogni contenitore è dotato di un numero di matricola associato all’utenza e di un transponder per registrare gli svuotamenti. E’ inoltre dotato di adesivi con indicazione della frazione di rifiuto cui è destinato e strisce adesive catarifrangenti in conformità alle norme vigenti. L’identificazione dell’utenza avviene mediante dispositivo portatile di lettura del codice transponder denominato saponetta, in uso ad ogni operatore.
3. I contenitori previsti nelle zone “Cintura Urbana” sono i seguenti:
Tipologia rifiuto | Capacità dei contenitori utenze domestiche (Litri) | Capacità dei contenitori utenze non domestiche (Litri) |
Secco residuo | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Umido | 22 litri (più sottolavello da 6,5 litri aerato) | 22 litri (più sottolavello da 6,5 litri aerato) 120 litri 240 litri o multipli |
Carta e cartone | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Plastica e lattine | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli 360 litri o multipli |
Vetro (dove previsto) | 120 litri | 120 litri 240 litri o multipli |
Vegetale | 120 litri 240 litri | 120 litri 240 litri o multipli |
4. Eventuali deroghe alle volumetrie di cui al precedente comma 3 sono ammesse in casi eccezionali, quali mancanza di spazi interni e/o esterni (esposizione), eccessiva distanza dal punto di esposizione ecc. Le situazioni che giustificano le deroghe sono accertate dal Gestore sulla base delle indicazioni e/o determinazioni del Comune e/o di Atersir.
5. Alle utenze domestiche all’interno di condomini o agglomerati di alloggi afferenti ad un’unica strada privata, che presentano situazioni di oggettiva indisponibilità di spazi idonei allo stazionamento e/o all’esposizione dei contenitori verificate dal Gestore, possono essere assegnati, su richiesta del condominio e per le sole frazioni riciclabili, contenitori pluriutenza di adeguate capacità volumetriche. L’assegnazione di tali contenitori viene in ogni caso revocata se gli stessi non vengono correttamente utilizzati. Sarà obbligo da parte del condominio provvedere all’esposizione sulla pubblica via dei contenitori condominiali, da ubicare nei pressi del confine con la strada pubblica.
6. In via sperimentale possono essere forniti contenitori e/x xxxxxxxxx diversi dallo standard per servizi di raccolta ordinari o sperimentali specificando modalità di esecuzione e quantitativi forniti.
7. Qualora, ove nei limiti consentiti dall’ordinamento, il Comune intenda avvalersi del supporto da parte di utenti che si offrono volontariamente di svolgere la raccolta del fogliame a terra caduto da alberi appartenenti al verde pubblico su suolo prospiciente ed esterno alla propria