CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO
CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO
Per la fornitura di per l’U.O.C. di cui alla determinazione n. del e determinazione n. del del Direttore Generale della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”
(atti / )
Tra
la Società . (in seguito, per brevità, denominata “il Concedente”
o “Ditta”), con sede legale in
- Partita I.V.A. n.
, rappresentata da
( ), nato a ( ), il giorno
, residente in , , Codice Fiscale
,
e
la Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico” (in seguito, per brevità, denominata “il Consegnatario” e “Fondazione IRCCS”), con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxx Xxxxxxx, nata a La Spezia, il giorno , Codice Fiscale ,
si conviene e si stipula quanto segue.
1. Oggetto del Contratto.
Il presente contratto ha per oggetto la consegna in conto deposito, da parte della Società , alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda – Ospedale Maggiore Policlinico”, per l’U.O.C. , di
, puntualmente indicato con i relativi prezzi, codici e quantità nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. I prezzi, i codici e le quantità dei beni forniti non potranno in alcun modo variare senza formale assenso da parte della Fondazione IRCCS.
Il Consegnatario si obbliga a pagare al Concedente i materiali impiantati o comunque utilizzati, e a restituire al medesimo Concedente, al termine del contratto, quelli non utilizzati, tenuto conto di quanto infra precisato all’Articolo 10. “Disponibilità dei beni”.
2. Durata del contratto. Rinnovo e proroga. Recesso.
Il presente contratto obbliga reciprocamente le Parti sino a tutto il
e non può essere tacitamente rinnovato o prorogato.
Le Parti hanno il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, previa disdetta da comunicarsi per iscritto all’altra Parte con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.
3. Valore del materiale in conto deposito e importo contrattuale.
Il valore del materiale consegnato in conto deposito ammonta a
€ .=, Iva esclusa, ed è calcolato al costo scaturito dalla negoziazione fra le Parti.
La previsione di utilizzo del materiale in conto deposito è stimata in
€ .= oltre IVA, per la durata del contratto (per il periodo - ).
Gli importi di spesa relativi a ciascuno dei periodi supra indicati non potranno in ogni caso essere superati, se non previo formale nuovo specifico accordo fra le Parti.
In occasione dei reintegri del materiale oggetto del presente contratto, il Concedente si obbliga, previa puntuale verifica dell’andamento della spesa, a formalmente comunicare al Consegnatario il raggiungimento della soglia di valore pari all’80% (ottanta per cento) degli importi di spesa indicativamente stabiliti per ciascuno dei su richiamati periodi. In difetto, ove il limite di spesa per alcuno dei periodi supra indicati venga superato, il Consegnatario si riserva di applicare al Concedente una penale non superiore alla differenza fra la spesa effettiva e quella stabilita per il periodo di riferimento.
4. Individuazione del responsabile del conto deposito (RCD).
Il Consegnatario si impegna ad individuare un responsabile del conto deposito (RCD), che sarà incaricato dell’esecuzione del presente contratto per tutta la durata prevista e che, in particolare, sarà chiamato a gestire:
❑ la movimentazione del materiale (cf. articoli 5. “Costituzione del conto deposito” e 6. “Impianto e reintegro dei materiali, ordinativi e fatturazioni”);
❑ le scorte secondo il metodo FEFO (First Expiring First Out ossia il criterio della maggiore prossimità alla scadenza dei prodotti) per i prodotti sterili o secondo il metodo FIFO (First In First Out) per i prodotti non sterili (cf. articolo 8. “Custodia dei beni”).
In caso di individuazione, da parte del Consegnatario, di una nuova figura di responsabile del conto deposito, la nomina di questi dovrà essere formalmente comunicata al Concedente.
5. Costituzione del conto deposito.
Il conto deposito verrà istituito presso l’U.O.C. dopo il ricevimento, il controllo e l’accettazione della merce, da parte dell’U.O.C. Farmacia, di norma direttamente presso la medesima Unità Operativa utilizzatrice.
Il Consegnatario, attraverso il Responsabile del Conto Deposito, dovrà garantire che i prodotti forniti in conto deposito dal Concedente siano immagazzinati separatamente rispetto ad altri prodotti di proprietà del Consegnatario.
Il Concedente si obbliga, entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare all’U.O.C. Farmacia i beni indicati – per qualità e quantità – nell’Allegato 1, con un documento di trasporto – uno per ogni pezzo
– portante la causale del conto deposito e contenente le seguenti indicazioni: la quantità consegnata, il codice prodotto della Ditta, il numero di lotto di riferimento, la data di scadenza ed ogni altro elemento ritenuto necessario (quale, ad esempio, il numero di matricola protesi).
I dispositivi verranno quindi registrati dall’U.O.C. Farmacia, sulla base di uno o più distinti documenti elettronici, predisposti secondo le specifiche tecniche precisate dal Consegnatario, che il Concedente si obbliga a trasmettere al Consegnatario stesso – previo accordo con l’U.O.C. Farmacia – in uno col materiale, completo delle seguenti principali informazioni: quantità, codice prodotto, numero lotto, scadenza (nel caso di prodotti sterili), CND, RDM, prezzo unitario, aliquota Iva, numero e data del DDT.
L’U.O.C. Farmacia darà atto, con la sottoscrizione della bolla di consegna, che i beni sono consegnati in perfetta efficienza ed esenti da vizi che ne impediscano o limitino l’uso, salvo i vizi occulti, anche derivanti dal processo produttivo, che non siano emersi alla consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego. Eventuali vizi o difetti riscontrati successivamente alla consegna verranno segnalati mediante l’impiego di modulistica predisposta dall’U.O.C. Farmacia.
Nei casi di reintegro e di sostituzione dei materiali, sarà il RCD a ricevere, a controllare e ad accettare la merce, coinvolgendo – ove occorra – l’U.O.C. Farmacia, e ad acquisire dal Concedente le informazioni di cui al presente articolo 5. “Costituzione del conto deposito”, anche in formato elettronico, al fine di consentire all’U.O.C. Farmacia la registrazione della stessa nella procedura informatica.
6. Impianto e reintegro dei materiali, ordinativi e fatturazioni.
Entro 24 (ventiquattro) ore da ogni utilizzo di un prodotto in conto deposito, il RCD comunicherà, per iscritto, al Concedente e all’U.O.C. Farmacia il numero dei pezzi utilizzati, il codice e il lotto.
Il Concedente provvederà al reintegro del materiale in conto deposito entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della su richiamata comunicazione ovvero, nei casi di segnalata urgenza, entro 24 (ventiquattro) ore dalla stessa comunicazione.
A seguito di formale emissione dell’ordine d’acquisto dei prodotti utilizzati, il Concedente provvederà a rimettere al Consegnatario la fattura occorrente per il pagamento, la quale farà riferimento al numero d’ordine ed alla bolla di consegna a suo tempo emessa.
7. Accesso al materiale in conto deposito. Verifiche contabili inventariali e sulle scadenze.
Con periodicità almeno semestrale, e comunque alla data del 31 dicembre di ogni anno, il Concedente, il RCD e un incaricato dell’U.O.C. Farmacia provvederanno, in contraddittorio, all’inventario del materiale giacente, dal quale dovranno risultare i beni utilizzati rispetto alle scorte iniziali. Al termine, verrà ogni volta redatto un verbale, di cui sarà rilasciata copia alle Parti a valere quale accettazione dello stesso.
L’eventuale mancata corrispondenza fra i beni utilizzati e le scorte iniziali, anche solo in relazione ai codici prodotto o ai lotti, dovrà essere verificata, sempre in contraddittorio, controllando la documentazione in possesso delle Parti, al fine di individuare le cause dell’incongruenza dei dati e di provvedere alla soluzione del problema.
In occasione dei periodici inventari, le Parti dovranno verificare l’integrità dei materiali e le relative scadenze, con obbligo per il Concedente di sostituire il materiale che abbia una vita residua inferiore a 1/3 rispetto alla data di scadenza. Le Parti possono, tuttavia, concordare di soprassedere alla restituzione del materiale di cui supra a fronte dell’impegno del Concedente che, in caso di mancato utilizzo, provveda alla relativa sostituzione prima della scadenza ultima. Di tali circostanze le Parti daranno atto a verbale.
Concordando con il RCD e l’U.O.C. Farmacia la data dell’accesso, la Ditta potrà effettuare, in qualsiasi momento, ulteriori controlli circa il materiale consegnato in conto deposito.
8. Custodia dei beni.
Il Consegnatario si impegna, attraverso il RCD, a:
❑ provvedere ad un’adeguata custodia del materiale in conto deposito secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento per i prodotti sterili, assenza di scritte o di etichette diverse dall’atto della produzione) ed allo stoccaggio del materiale in locali e/o contenitori adeguati sulla base delle istruzioni impartite dal Concedente;
❑ utilizzare il materiale secondo la destinazione d’uso prevista dal fabbricante;
❑ impiegare il materiale secondo secondo il metodo FEFO (First Expiring First Out ossia il criterio della maggiore prossimità alla scadenza dei prodotti) per i prodotti sterili o secondo il metodo FIFO (First In First Out) per i prodotti non sterili;
❑ informare la Ditta, entro 48 (quarantotto) ore dalla scoperta, di eventuali danni ai materiali in conto deposito in conseguenza dei quali possa derivare perdita o inservibilità dei beni.
9. Responsabilità.
Il Consegnatario risponde del perimento e del deterioramento dei materiali in conto deposito – ad esempio in relazione a danni, furti, manomissioni, smarrimenti e scritte – a seguito dell’accettazione degli stessi da parte dell’U.O.C. Farmacia secondo quanto supra previsto all’Articolo 5. “Costituzione del conto deposito”.
10. Disponibilità dei beni.
I materiali in conto deposito sono di esclusiva proprietà del Concedente, che tuttavia non ne può disporre sino a quando il Consegnatario non provveda ad effettuarne la restituzione.
L’effetto traslativo della proprietà dei materiali in conto deposito in capo al Consegnatario si produce al momento dell’utilizzo di ogni singolo bene ovvero al momento del relativo pagamento, laddove sussista una qualche responsabilità del Consegnatario, a prescindere dall’effettivo utilizzo dei medesimi beni. Identico effetto traslativo si produce al momento del pagamento disposto a seguito della contabilità a chiusura del conto deposito di cui all’Articolo 14. “Parziale restituzione dei materiali e chiusura del conto deposito”.
11. Difetti ed imperfezioni.
Il Concedente non è esonerato da responsabilità per eventuali vizi che non siano emersi al momento dell’accettazione dei materiali consegnati in conto deposito, secondo quanto supra previsto all’Articolo 5. “Costituzione del conto deposito”, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Il Concedente dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza dell’intervento, ad esempio per perdita di sterilità – non imputabile al Consegnatario – ovvero per qualche vizio di produzione.
12. Sostituzione dei prodotti.
Nel caso in cui alcuno dei materiali in conto deposito esca di produzione o sia temporaneamente indisponibile, il Concedente, previa autorizzazione del Consegnatario, procederà alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità senza aggravio di costi per il Consegnatario. In tale caso, le Parti provvederanno ad integrare l’Allegato 1 al presente contratto.
13. Tracciabilità dei materiali. Richiami dal mercato di prodotto (recall). Avvisi di sicurezza urgenti.
Il Concedente si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle del Consegnatario, permettano di rintracciare i pazienti sui quali è stato impiantato o comunque utilizzato uno dei materiali di cui al presente contratto.
In caso di richiamo dal mercato (recall) o di avviso di sicurezza urgente, il Concedente dovrà fornire il codice, il numero di lotto e/o di serie del bene coinvolto nelle stesse azioni.
14. Parziale restituzione dei materiali e chiusura del conto deposito.
In qualsiasi momento, il Consegnatario potrà restituire al Concedente tutti quei prodotti, in confezione integra, che non siano più ritenuti necessari, concordando con il medesimo Concedente le modalità e i tempi della restituzione dei prodotti – che dovrà comunque avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Consegnatario – e l’aggiornamento dell’Allegato 1 al presente contratto.
A chiusura del conto deposito, il Consegnatario restituirà al Concedente i prodotti non utilizzati, in confezione integra, entro 15 (quindici) giorni dalla conclusione del contratto. All’estinzione del conto deposito dovrà essere redatto apposito verbale a firma congiunta del Concedente, del RCD e dell’U.O.C. Farmacia.
Sia nel caso di parziale restituzione dei materiali in conto deposito che nel caso di estinzione del conto deposito stesso, il ritiro dei materiali avverrà ad esclusive cura e spese del Concedente.
15. Foro competente.
Per ogni controversia concernente l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano, ogni altro escluso.
16. Comunicazioni.
Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti dovrà essere scritta ed inviata ai seguenti indirizzi:
Per il Concedente: Ditta
Via – ( )
Tel. – Fax
e-mail:
Per il Consegnatario Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico”
U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Tel. 00.0000.0000 – Fax 00.00000000
e-mail:xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
U.O.C. Farmacia
Xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Tel. 00 00000000 Fax 00 00000000 –
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.xx
Responsabile Conto Deposito (RCD): Sig./Dott.
U.O.C. Tel. 02 5503 fax 02.5503
e-mail:
17. Norme finali.
Le clausole di cui al presente contratto annullano e sostituiscono integralmente ogni altra precedente pattuizione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contatto, le Parti rinviano alla disciplina di diritto comune in tema di contratto estimatorio.
La presente scrittura contrattuale è redatta in bollo, con spese a carico della Concedente, ed è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto. Milano lì, ………………………………………..
SOCIETA’:
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA
……………………………… OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Letto, approvato e sottoscritto, anche ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, per quanto riguarda i patti di cui ai punti 1 – 3) – 5) – 6) – 7) – 10) – 11) – 12) – 13) – 14) – 15).
Milano lì, ………………………………………..
SOCIETA’:
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA
……………………………… OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
All. 1 Elenco materiali in conto deposito (sottoscritto dal Consegnatario, dal Concedente e dal RCD)