CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Determina a contrarre n. 5979/2019
Articolo 1 Oggetto dell’appalto
La presente procedura è suddivisa in due lotti ed ha per oggetto l’affidamento della fornitura di materiale didattico di facile consumo rispettivamente per le scuole dell’infanzia e per i nidi d’infanzia del Comune di Firenze per i prodotti elencati nei seguenti allegati:
LOTTO 1 – Elenco prodotti per le Scuole dell’infanzia allegato 1; LOTTO 2 – Elenco prodotti per i Nidi d’Infanzia allegato 2.
La fornitura di quanto indicato dovrà essere eseguita in osservanza delle prescrizioni previste nel presente capitolato e nel rispetto di tutte le norme vigenti.
I prodotti forniti durante tutta la durata dell’accordo quadro dovranno essere sempre quelli offerti in sede di gara, salvo eventuali variazioni della normativa vigente.
Tutti i prodotti devono essere certificati con marcio CE ed essere conformi alle normative comunitarie e nazionali per la tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti stessi.
Articolo 2
Durata dell’accordo quadro
La durata dell’accordo quadro è determinata in 22 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
Qualora, alla scadenza dell’accordo quadro, l’ammontare massimo della fornitura previsto dal successivo articolo 3 non sia raggiunto, l’Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.
L’accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella precedentemente indicata, in caso di esaurimento anticipato del valore massimo stimato.
Articolo 3
Importo dell’accordo quadro
L’ammontare dell’accordo quadro riferito all’intero periodo contrattuale ammonta:
- per il LOTTO 1 – Scuole dell’infanzia all’importo di Euro 109.000,00 (IVA 22% inclusa) per tutte le tipologie di articoli indicate nell’allegato 1 “Elenco prodotti per le scuole dell’infanzia - lotto 1”
- per il LOTTO 2 – Nidi d’infanzia all’importo di Euro 34.000,00 (IVA 22% inclusa) per tutte le tipologie di articoli indicate nell’allegato 2 “Elenco prodotti per i nidi d’infanzia - lotto 2”
Gli importi sopra indicati sono così suddivisi per ciascun esercizio finanziario:
LOTTO 1 – Scuole dell’infanzia | ||
Anno 2019 | Euro 24.561,91 IVA compresa | Capitolo 27670 Imp. 2019/5254 Bilancio 2019 |
Anno 2020 | Euro 46.931,30 IVA compresa | Capitolo 27665 bilancio 2020 da spostare sul capitolo finanziato dai fondi ministeriali a seguito di trasferimento somme |
Anno 2021 | Euro 37.506,79 IVA compresa | Capitolo 27665 bilancio 2021 da spostare sul capitolo finanziato dai fondi ministeriali a seguito di trasferimento somme |
LOTTO 2 – Nidi d’infanzia | ||
Anno 2019 | Euro 8.500,00 IVA compresa | Capitolo 27665 Bilancio 2019 |
Anno 2020 | Euro 17.000,00 IVA compresa | Capitolo 27665 bilancio 2020 |
Anno 2021 | Euro 8.500,00 IVA compresa | Capitolo 27665 bilancio 2021 |
L’importo complessivo della fornitura per ciascun lotto sopra indicato è presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione, in quanto l’importo effettivo del contratto sarà determinato dalla somma dei singoli ordini formulati dal Servizio Servizi all’Infanzia.
Con la sottoscrizione dell’accordo quadro, l’affidatario si impegna ad eseguire i singoli ordini di volta in volta richiesti dal Servizio nel periodo di durata dell’accordo quadro e fino alla concorrenza massima degli importi predetti.
I prezzi unitari indicati nel preventivo per ciascun prodotto, costituiranno i prezzi unitari per i successivi ordinativi e saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi delle forniture da eseguire, le cui quantità saranno di volta in volta indicate negli ordini di esecuzione sulla base delle effettive esigenze dell’Amministrazione.
I prezzi indicati nel preventivo presentato costituiranno i prezzi contrattuali di riferimento e resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell’accordo quadro.
I prezzi offerti si intendono comprensivi, oltre che della vendita dei prodotti, anche del trasporto e consegna presso ciascuna scuola dell’infanzia e nido d’infanzia come da elenchi allegati (allegati 3 e 4).
Il corrispettivo della prestazione sarà pagato a conclusione di ogni singola fornitura e previa verifica della corrispondenza della quantità e qualità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto.
Trattandosi di contratto di mera fornitura non sono previsti rischi da interferenze fra il personale dell’appaltatore e del committente di cui al D.Lgs. 81/2008 e pertanto non si rende necessario redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) a carico della stazione appaltante e l’importo per gli oneri della sicurezza è pari a zero.
Articolo 4
Norme generali modifiche e variazioni
L’esecuzione degli ordini di acquisto è regolata dal Codice Civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
Ogni e qualsiasi deroga alle voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificamente indicato nell’ordine di acquisto dovrà essere concordata con l’Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge. Il fornitore pertanto non può senza preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, apportare modifiche, aggiunte, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura all’oggetto, alle condizioni e/o all’ordine di acquisto.
Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto dell’Amministrazione a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Articolo 5 Sottoscrizione del contratto
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Regolamento dei Contratti del Comune di Firenze, in formato digitale, mediante scrittura privata.
Il legale rappresentante del soggetto affidatario dovrà essere in possesso di firma digitale ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 85/2005.
All’atto della stipulazione del contratto, l’affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale (al netto dell’IVA), secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Xxxxxxx parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:
- il presente capitolato speciale, con i relativi allegati elenchi;
- la lettera di xxxxxx;
- il preventivo presentato dall’affidatario indicante i prezzi unitari offerti per ciascun prodotto. L’impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica – e i relativi recapiti – designata come Responsabile della fornitura che costituirà il referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene all’esecuzione del contratto.
Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dall’accordo quadro sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Tale contratto è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa – parte prima allegata al DPR 642/1972, pertanto ai fini dell’assolvimento di tale imposta, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita dichiarazione compilata e firmata digitalmente.
Articolo 6
Termini e modalità di esecuzione
Successivamente all’adozione di apposita Determinazione Dirigenziale di affidamento e relativa assunzione degli impegni di spesa, il Servizio Servizi all’Infanzia formulerà gli ordinativi di materiale mediante invio di messaggi di posta elettronica certificata all’indirizzo indicato dall’aggiudicatario in sede di offerta.
L’Amministrazione procederà presumibilmente a formulare un ordine iniziale più consistente in termini quantitativi e successivi ordini periodici di minore entità per ogni singolo lotto.
Le consegne dovranno essere eseguite dall’aggiudicatario:
- entro gg. 10/15 gg dalla data di ricezione dell’ordine da parte del fornitore (farà fede la ricevuta di consegna del messaggio PEC), per la fornitura iniziale,
- entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell’ordine da parte del fornitore (farà fede la ricevuta di consegna del messaggio PEC), per gli ordini successivi al primo;
Le consegne dovranno avvenire durante l’orario di apertura delle scuole dell’infanzia e dei nidi di infanzia dalle ore 8.00 alle ore 17.30, previo contatto telefonico con il Servizio Servizi all’Infanzia e la scuola o il nido interessati.
Eventuali consegne parziali dovranno essere espressamente concordate con il Servizio Servizi all’Infanzia, in caso contrario la prestazione non sarà considerata integralmente adempiuta.
Sono a carico dell’aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce e alla non conformità del materiale consegnato rispetto all’ordine.
Articolo 7
Accertamento della qualità e quantità e contestazioni
All’atto della consegna, i prodotti in argomento saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo da parte dell’incaricato dell’Amministrazione Comunale.
Il controllo e l’accettazione dei beni da parte dell’incaricato non solleva l’affidatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.
I beni consegnati che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti potranno essere rifiutati dall’Amministrazione non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.
Le contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati nel periodo della garanzia, verranno motivate e la contestazione verrà notificata all’affidatario a mezzo PEC.
L’Aggiudicatario sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato dall’Ente, il genere di beni corrispondenti nella qualità e quantità richiesta.
In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato con spese a carico dell’affidatario, oltre all’eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.
Articolo 8
Proroga estensione e riduzione dell’accordo quadro
Alla scadenza dell’accordo quadro, l’operatore economico affidatario si impegna, a semplice richiesta della stazione appaltante e nelle more del perfezionamento delle procedure di selezione per il nuovo affidamento a prorogare il contratto di accordo quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza dell’accordo quadro stesso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere o ridurre le prestazioni incluse nell’accordo quadro entro la misura del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, ferme restando tutte le condizioni stabilite nell’accordo quadro.
Articolo 9
Integrazione delle tipologie di materiale
Qualora l’Amministrazione ritenesse opportuno effettuare integrazioni agli elenchi dei prodotti di materiale didattico relativi ai due lotti, provvederà a richiedere al fornitore di effettuare una proposta di integrazione il cui prezzo sarà oggetto di negoziazione.
Articolo 10 Obblighi dell’affidatario
L’affidatario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e all’osservanza di tutte le norme di sicurezza previste dalla legge.
Durante l’esecuzione dell’accordo quadro l’affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l’Amministrazione per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali sia dell’Amministrazione stessa che di terzi, in dipendenza dell’esecuzione della fornitura oggetto dell’accordo quadro e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni nonché di garantire l’incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro e/o di consegna del materiale in tutte le operazioni connesse all’esecuzione dell’accordo quadro.
Di conseguenza è fatto obbligo dell’affidatario di sollevare l’Amministrazione e tenerla indenne da eventuali richieste risarcitorie e/o addebiti avanzati da terzi che si ritengano danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all’affidatario o al suo personale e relativi all’accordo quadro.
L’affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dei danni subiti in conseguenza dell’inadempimento delle obbligazioni previste nell’accordo quadro nonché ogni qualvolta venga accertato che tali danni si sono verificati in violazione delle direttive impartite dall’Amministrazione stessa.
Articolo 11
Conoscenza delle condizioni di appalto
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico riconosce di:
- essere responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente capitolato nonché alle istruzioni e prescrizioni indicate dall’Amministrazione;
- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti ed elementi di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione della prestazione.
L’affidatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura la mancata conoscenza di tali condizioni.
L’esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nel rispetto delle specifiche generali e particolari citate nel presente capitolato e della disciplina vigente in materia prevenzione degli
infortuni e tutela dei lavoratori e della sicurezza. In particolare l’affidatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, specializzato ed adeguatamente formato.
L’affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
Articolo 12 Garanzia definitiva
L’affidatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’ammontare dell’accordo quadro (al netto dell’IVA), prendendo come riferimento l’ammontare complessivo massimo di Euro 89.344,26 (al netto dell’IVA) per il lotto n. 1 ed Euro 27.869,85 (al netto dell’IVA) per il lotto n. 2.
L'importo della garanzia è ridotto del 50%, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 comma 7 del
D. Lgs. 50/16. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell’Amministrazione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione disposta in danno dell’affidatario;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’affidatario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall’art 103 comma 5 del D.Lgs. 50/16, progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell’importo iniziale garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. 18/01/2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Articolo 13 Inadempimento e penali
1. Inadempimento per difformità
Qualora la fornitura risultasse difforme, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, da quella richiesta, salvo quanto previsto al successivo articolo 17 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la prestazione difforme e di applicare una penale pari fino al 20% del valore del singolo ordine.
La Stazione appaltante, qualora l’affidatario in corso di esecuzione consegni per colpa un prodotto dello stesso tipo, ma di qualità e di prezzo superiore a quello oggetto del presente appalto, si riserva la facoltà di acquisire la prestazione e di riconoscere il prezzo indicato nel preventivo.
2. Inadempimento per ritardo
Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, sulla base del termine indicato dall’Amministrazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento nella misura dell’1% dell’ammontare del singolo ordine per ciascun giorno di ritardo; in caso di ritardo che possa nuocere gravemente al Servizio Servizi all’Infanzia, si riserva la facoltà di elevare l'entità della penale all'3% dell'ammontare del singolo ordine per ciascun giorno di ritardo.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall’Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato dall’operatore economico per la recezione di ogni comunicazione relative al presente accordo quadro.
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, sarà concesso all’aggiudicatario un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l’Amministrazione, procederà ad applicare le penali sopra indicate.
L’applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate a giudizio dell’Amministrazione questa procederà con l’applicazione di penali commisurate all’entità del danno o dell’attività non correttamente realizzata.
Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.
I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell’ art. 1457 codice civile.
Articolo 14
Modalità di fatturazione e pagamento e cessione del credito L’amministrazione si impegna a pagare il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal protocollo di ricevimento della fattura, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e della regolarità
contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il corrispettivo sarà determinato secondo le modalità indicate all’art. 7 della presente lettera di invito.
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla L. 136/2010. In particolare si impegna ai sensi dell’art. 3 della citata legge ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per le forniture di cui al presente accordo quadro, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso.
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’aggiudicatario deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Servizi all’Infanzia.
Le fatture rimesse dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE – COMUNE DI FIRENZE – Servizio Servizi all’Infanzia – P.IVA 01307110484.
Le fatture dovranno essere in formato digitale, precisamente in tracciato xml, e pervenire all’Ente esclusivamente tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) predisposto da SOGEI.
Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
- Codice IPA: LE20FE;
- Codice CIG;
- Numero di impegno di spesa previsto nella corrispondente Determinazione Dirigenziale;
- Dizione “scissione dei pagamenti di cui all’art. 17 ter del DPR 633/1972” introdotta con la legge di stabilità n. 190/2014, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 01.01.2015 e non rientranti nella tipologia del “Reverse Charge” per servizi commerciali relativi a servizi di commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici;
- Codice IBAN.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici e della L. 52/1991, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dall’accordo quadro. Le modalità procedurali sono quelle previste dal citato art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all’avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Dirigente competente, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell’Ente.
L’autorizzazione della cessione è comunque limitata alla durata dell’accordo quadro relativo alla presente fornitura.
In caso di eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.
Articolo 15 Cessione del contratto
Fatto salvo quanto previsto nell’art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti Pubblici è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. In caso di cessione l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto.
Articolo 16 Subappalto
L’operatore economico indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori proposti dall’affidatario dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice.
Articolo 17
Risoluzione del contratto, revoca e recesso
Nel caso di successivo accertamento di sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice si procederà alla risoluzione dell’accordo quadro, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta e l’incameramento della cauzione definitiva.
In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato e ritenuti essenziali, l’accordo quadro potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.
L’amministrazione avrà la facoltà di risolvere l’accordo quadro con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, anche nelle seguenti ipotesi:
a) cessione del contratto, cessione dell’attività, pignoramento o sequestro a carico dell’aggiudicatario;
b) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
c) violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) dichiarazioni mendaci;
e) subappalto non autorizzato;
f) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale;
g) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall’Amministrazione, della cauzione definitiva escussa
La risoluzione e il recesso dall’accordo quadro sono disposti con provvedimento del Dirigente competente e comunicati all’affidatario.
L'avvio del procedimento per contestare l’inadempienza dell’appaltatore viene comunicato con pec, indirizzata al domicilio legale dello stesso indicato nell’accordo quadro. L’appaltatore può presentare controdeduzioni entro il temine di 10 (dieci) giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
L'affidamento a terzi viene notificato all’affidatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e degli importi relativi.
All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dall’accordo quadro risolto, nonché quelle legali.
L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione tramite PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
L’Amministrazione, a norma dell’art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dall’accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’aggiudicatario, nel caso in cui l’aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
L’Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell’affidamento o di risoluzione dell’accordo quadro per cause imputabili all’affidatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento della fornitura. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato il preventivo più basso, escluso l’ originario affidatario. L’affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di procedura dal soggetto progressivamente interpellato.
E’ fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.
Articolo 18 Obblighi informativi
L’impresa affidataria, ai sensi dell’ art. 24 della Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso dell’efficacia dell’Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Articolo 19
Spese contrattuali, imposte e tasse
Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente accordo quadro, sono a totale carico dell’aggiudicatario, rimanendo la sola IVA a carico del Comune. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell’offerta.
Articolo 20
Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Firenze
Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12 /2013 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx/0000- 11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’aggiudicatario del suindicato “Regolamento”.
Articolo 21
Obblighi in materia di riservatezza
Il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell’ambito della fornitura da qualsiasi fonte.
Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/21016 e D.lgs. 196/2003 solo ed esclusivamente per l’esecuzione del contratto; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento della fornitura stessa.
Articolo 22 Disposizioni finali
Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al codice civile, a tutte le norme presenti nell’ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze. Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx – Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia, i referenti per la procedura di selezione del fornitore sono Xxxxxxxx Xxxxx (xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx.xx – 055-2625686) e Xxxx Xxxxxxx (xxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx – 055- 2625605).
Articolo 23
Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale
Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, XX- 00000 - P.IVA 01307110484; PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx; Centralino: x00 000000), tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l’adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all’espletamento del presente affidamento. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari per l’espletamento del procedimento di affidamento e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Servizi all’Infanzia.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Xxxxxxxx Xxx Xxxxxx x.0, 00000 Xxxxxxx - email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Articolo 24 Foro competente
Per le controversie derivanti dall’Accordo Quadro è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell’art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.
Firenze, 19.08.2019
Il Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Allegati integranti:
1) elenco prodotti per la scuola dell’infanzia - lotto 1 (all. 1)
2) elenco prodotti per i nidi di infanzia - lotto 2 (all. 2)
3) elenco indirizzi e recapiti scuole dell’infanzia (all. 3)
4) elenco indirizzi e recapiti nidi d’infanzia (all. 4)