Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 412-451
LA NULLITÀ DEL CONTRATTO NEL DIRITTO CIVILE ITALIANO TRA FRAMMENTAZIONE, RECUPERO E NUOVE
TECNOLOGIE
VOIDNESS OF CONTRACT IN ITALIAN CIVIL LAW: FRAGMENTATION, CONFIRMATION AND NEW TECHNOLOGIES
Actualidad Jurídica Iberoamericana Nº 16, febrero 2022, ISSN: 2386-4567, pp. 412-451
Xxxxxxx XXXXXXXX
ARTÍCULO RECIBIDO: 00 xx xxxxxxxxx xx 2021 ARTÍCULO APROBADO: 10 de enero de 2022
RESUMEN: Il presente contributo si sofferma sull’attuale atteggiarsi della nullità del contratto nel diritto civile italiano alla luce dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha interessato l’istituto, analizzando ipotesi particolari di nullità, la possibilità del recupero dell’atto e i profili rimediali degli smart contracts.
PALABRAS CLAVE: Diritto privato; contratto; nullità; sanatoria; smart contract; blockchain.
ABSTRACT: The paper focuses on the voidness of contract in Italian civil law, in the light of the legislative and jurisprudential development related to it, analyzing particular types of nullity, the possibility of confirmation and the invalidity of smart contracts.
KEY WORDS: Private law; contract; voidness; confirmation; smart contract; blockchain.
SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. L’EVOLUZIONE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO.-
1. La nullità nel codice del 1865.- 2. La nullità nel codice del 1942.- 3. Le nullità di protezione.-
4. Il contratto monofirma e la nullità selettiva.- 5. Nullità sospesa e sopravvenuta.- III. IL RECUPERO DEL CONTRATTO NULLO.- IV. NULLITÀ E SMART CONTRACTS.
I. INTRODUZIONE.
In Italia, il dibattito sulla nullità del contratto ha subìto negli ultimi anni un deciso sviluppo in ragione dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale che ha interessato l’istituto, tanto che ormai si evidenzia il superamento della tradizionale categoria unitaria della nullità. Ne risulterebbe, pertanto, un istituto frammentato e destrutturato1. Tale osservazione muove dall’assunto secondo cui la disciplina delle diverse e “nuove” nullità – emergenti sia dalle norme, di derivazione europea, sia dalla ricostruzione giurisprudenziale – comporterebbe il dissolvimento di quello che da sempre viene considerato lo “statuto generale” della nullità del codice civile italiano. Statuto generale che disegna la nullità come rimedio posto a tutela di interessi generali, a legittimazione assoluta2, rilevabile d’ufficio e insanabile salvo diversa disposizione di legge3.
Queste certezze verrebbero messe in crisi da tutte quelle ipotesi di nullità che, in un modo o nell’altro, si discostano da tali caratteristiche.
Problemi di compatibilità con lo statuto generale emergono con riguardo alle nullità di protezione, alla loro rilevabilità d’ufficio e convalidabilità.
In tema di nullità di protezione, questioni particolari sono poste da alcune fattispecie giurisprudenziali relative alla connessione forma protettiva-validità nei contratti del mercato finanziario. Ne è un esempio il c.d. contratto monofirma, ossia il contratto-quadro di investimento firmato solo dal cliente e non anche dall’intermediario; questione cui è connessa quella dell’ammissibilità dell’uso selettivo della nullità di protezione.
1 In arg., XXXXX, P.M.: “Le nullità contrattuali”, in AA. VV.: Il contratto in generale, vol. II (diretto da X. XXXXXX e X. XXXXXXXX), in Diritto civile (coordinato da X. XXXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2009, p. 949; XXXXXXXXXX, S.: “Il sistema della nullità contrattuale e funzione notarile”, Notariato, 2010, 6, pp. 686 ss.; LA SPINA, A.: Destrutturazione della nullità, Xxxxxxx, Milano, 2012, passim.
2 L’art. 1421 del codice civile italiano (d’ora in avanti c.c.) prevede, infatti, che la nullità possa essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e che sia rilevabile d’ufficio dal giudice.
3 L’art. 1423 c.c. prevede, infatti, che il contratto nullo non possa essere convalidato, salvo diversa disposizione di legge.
• Xxxxxxx Xxxxxxxx
Ricercatrice di diritto privato, Professoressa a contratto, Dottoressa di ricerca in diritto privato con lode, Avvocata, Università degli Studi di Macerata
Contribuiscono, inoltre, a tale quadro frastagliato le numerose ipotesi di recupero del contratto nullo, che spingono a chiedersi se possa il dogma dell’insanabilità essere messo da parte, come già prospettato da autorevole dottrina4, in virtù di una preminente considerazione degli interessi concreti che vengono in rilievo, ponendosi nell’ottica di una lettura assiologico-sistematica. È in questa prospettiva che bisogna porsi nell’indagine sull’attuale atteggiarsi della nullità e al fine di rispondere all’interrogativo se si possa ancora parlare di una categoria unitaria di nullità, almeno sul piano funzionale5, pur prendendo atto della sua frammentazione disciplinare.
Da ultimo, vanno considerate anche le sfide poste al giurista dalle tecnologie più innovative. Una questione particolare riguarda, infatti, i profili di invalidità degli smart contracts, problematica ad oggi ancora scarsamente indagata e che crea perplessità proprio in ragione della loro singolarità6.
II. L’EVOLUZIONE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO.
Nel solco di quella dottrina che rivaluta la comparazione giuridica diacronica7, appare utile dar conto dell’evoluzione della nullità contrattuale nel tempo8, soffermandosi innanzitutto sulle previsioni in tema di invalidità nel codice del 1865.
4 XXXXXXXX, S.: “Nullità relativa e potere di convalida”, Xxxx. xxx. xxx., 0000, 0, x. 00; XXXXXXXXXXX, S.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 77 ss.; XXXXXXXXXX, S.: “La recuperabilità del contratto nullo”, Notariato, 2009, 2, pp. 174 ss.; PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Esi, Napoli, 2011, pp. 9 ss.; XXXXXXX, M., La sanabilità delle nullità contrattuali, Esi, Napoli, 2015, pp. 73 ss.
5 Sulla necessità che la nullità sia concepita come istituto a funzione unitaria si sono soffermate le notissime sentenze a Sezioni Unite della Cassazione nn. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014, Giur. it., 2015, 1, pp. 70 ss., con nota di XXXXX, I.: “Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite” e ivi, 6, p. 1387, con nota di BOVE, M.: “Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali”. In particolare, le Sezioni Unite affermato che “la riconduzione ad unità funzionale delle fattispecie di nullità – lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico – consente di riaffermare a più forte ragione l’esigenza di conferire al rilievo d’ufficio obbligatorio il carattere della irrinunciabile garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell’organizzazione sociale». Ne consegue, dunque, che il mantenimento
«dell’unità funzionale della categoria e la conferma della sua ratio super-individuale determinano ricadute non marginali sulle successive scelte dell’interprete quanto agli effetti della rilevazione ex officio iudicis”. Su Cass. S.U. nn. 26242 e 26243, vid. anche CARBONE, V.: “Porte aperte delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice della nullità del contratto”, Corr. Giur., 2015, 1, pp. 88 ss.; XXXXXXX, C. e XXXXX, F.: “Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale”, Corr. Giur., 2015, 2, pp. 225 ss.; DI XXXXXX, F.: “La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio”, Foro it., 2015, 3, I, pp. 922 ss.; XXXXXXXXXXX, S.: “Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: quid iuris?, Foro it., 2015, 3, I, p. 928; ID., “Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione a mo’ di bussola per rivedere Itaca”, Contratti, 2015, 2, pp. 113 ss.
6 Sul punto, vid. XXXXXXX, X.: “Smart contracts”, Enc. dir., vol. I, Xxxxxxxxx (diretto da X. X’XXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2021, p. 1132 ss.
7 DALLA XXXXXXX, T.: “Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’esemplificazione, in AA. VV.: Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico,(a cura di X. XXXXXX e X. XXXXX), Xxx Xxxxx Institute for Legal History and Legal Theory, Francoforte, 2018, pp. 111 ss.
8 Il diritto romano classico non conosceva una categoria generale dell’invalidità, così come non conosceva la categoria generale del negozio giuridico. Nelle fonti romane si riscontrano, tuttavia, numerosissime espressioni che venivano utilizzate per riferirsi alla mancata produzione o al venir meno degli effetti giuridici previsti per determinate fattispecie, tra le quali: nihil agere; non consistere; nullum effectum, nullas vires habere; non esse; locum non habere; corrumpere; infirmari; vitiari; non recte, non iure fieri; nullius
1. La nullità nel codice del 1865.
Il codice del 1865, che molto deve al Code Napoléon del 1804, non conteneva norme generali sulla nullità, ma poche confuse disposizioni che ne disciplinavano specifiche ipotesi9.
Mancava, inoltre, una disciplina organica dell’azione di nullità, di cui si indicava solo il regime di prescrizione10.
Parte della dottrina dell’epoca, pur in assenza di riferimenti normativi, soleva distinguere tra nullità assolute e nullità relative11, aderendo all’impostazione adottata dalla dottrina francese, la quale aveva teorizzato il discrimen tra nullité absolue e nullité relative12.
Invero, il Code Xxxxxxxx non dava una definizione di nullité absolue e relative, la cui distinzione era frutto di elaborazione dottrinale. Più in particolare, la tesi classica distingueva i due tipi di nullità in base alla gravità del vizio che infirmava l’atto; tesi messa successivamente in discussione da Xxxxxx00 e Gaudemet14, i quali affermavano che la nullità non poteva essere considerata come un vizio dell’atto, bensì come un droit de critique, ossia un diritto di critica riconosciuto alle parti laddove non fosse rispettata una regola di diritto. Se tale regola era posta a protezione di un interesse particolare, allora il diritto di critica era riservato solo alla parte tutelata; si trattava, dunque, di una nullità relativa. Se, invece, la regola
momenti esse; inutile esse; infectum (imperfectum) esse. Ad esempio, il termine nullus stava ad indicare l’inesistenza giuridica del negozio concetto, quest’ultimo, che svolgeva la funzione pratica di escludere dalla sfera del giuridicamente rilevante tutto ciò che era difforme dallo ius civile: l’atto inesistente era l’atto che si discostava dal modello. In arg., vid. XX XXXXX, X.: Contributo ad una teoria della invalidità e della inefficacia in diritto romano, Xxxxxxx, Milano, 1966, p. 86; XXXXXX, M.: “Invalidità (storia)”, Enc. dir., vol. XXII, Xxxxxxx, Milano, 1972, p. 565; MASI, A.: “Nullità (storia)”, Enc. dir., vol. XXVIII, Xxxxxxx, Milano, 1978, p. 859.
9 La norma contenente la definizione di contratto (art. 1098) indicava come requisiti essenziali ai fini della validità: la capacità di contrattare, il consenso valido dei contraenti, un oggetto determinato «che possa essere materia di convenzione» e una causa lecita per obbligarsi. La nullità veniva comminata anche per difetto dei requisiti di forma previsti dalla legge e si prevedeva l’impossibilità di confermare un atto nullo in modo assoluto per difetto di formalità». Era data invece possibilità di ratifica o conferma «di un’obbligazione con la quale la legge ammette l’azione di nullità» ove l’atto di conferma o ratifica contenesse «la sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende viziosa e la dichiarazione che s’intende di correggere il vizio su cui tale azione è fondata». Si prevedeva, inoltre, che in mancanza di atto di conferma bastasse l’esecuzione volontaria dell’obbligazione da parte del soggetto a conoscenza del vizio «dopo il tempo, in cui l’obbligazione stessa poteva essere validamente confermata o ratificata».
10 L’art. 1300 prevedeva che «le azioni di nullità o rescissione di un contratto durano per cinque anni in tutti i casi nei quali non siano state ristrette a minor tempo da una legge particolare». A tale prescrizione non soggiaceva però l’eccezione di nullità, che poteva essere opposta dal convenuto nell’azione di esecuzione del contratto «nei casi in cui avrebbe potuto egli stesso agire per nullità» (art. 1302). Peraltro, annullamento e rescissione erano indicati tra i modi di estinzione delle obbligazioni (art. 1326).
11 REDENTI, E.: Dei contratti nella pratica commerciale, Cedam, Padova, 1931, pp. 280 ss.; XXXXXX, E.: Nullità dei negozi giuridici, Xx. Xxxxxxxx, Genova, 1916, p. 14.
12 HOUTCIEFF, D.: Droit des contrats, Bruylant, Parigi, 2017, p. 348; XXXXX-XXXXXX, M.: Droits des obligations, 1- Contrats et engagement unilatéral, Themis droit, Parigi, 2017, p. 505.
13 XXXXXX, X.: Des nullités en matière d’actes juridiques; Essai d’une théorie nouvelle, Dijon, 1909, rist. Ed. La Xxxxxxx xx xxxxx, Xxxxxx, 0000, xx. 0 xx.
00 XXXXXXXX, X.: Théorie générale des obligations, Sirey, Parigi, 1937, p. 312.
era posta a tutela di un interesse generale, il diritto di contestare la validità del contratto poteva essere esercitato da tutti gli interessati; la nullità, in questo caso, era definita come assoluta.
La distinzione tra i due tipi di nullità restava, tuttavia, molto sfumata e rimessa alla discrezionalità dei giudici.
Durante la vigenza del codice del 1865, le nullità assolute erano definite come quelle invalidità che «esistono di per sé, inficiano l’atto rendendolo come non esistente e possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse»15.
Le nullità relative potevano, invece, essere fatte valere solo da determinate persone «inquantoché l’effetto dell’atto che ne è infirmato non va oltre ad una determinata cerchia di diritto e la legge non permette che altri all’infuori di coloro che sono in essere direttamente o più strettamente interessate, abbiano a preoccuparsene o comunque a valersene»16.
La nullità assoluta veniva, dunque, intesa come inesistenza17. Più precisamente, un atto nullo era considerato come se non fosse mai stato posto in essere. Conseguentemente non era nemmeno necessaria la pronuncia giudiziaria, che era, al contrario, essenziale per le nullità relative. Si riteneva, infatti, che senza l’intervento del giudice l’atto producesse effetto come un atto pienamente valido.
Vi era, comunque, molta incertezza su quali fossero le cause di nullità assoluta/ inesistenza e le cause di nullità relativa.
15 XXXXXX, E.: Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx., x. 00.
16 XXXXXX, X.: ibidem.
17 XXXXXXXXX, X.: Dei contratti in generale, vol. II, Xxxxx, Padova, 1936, p. 175. La nullità va, tuttavia, tenuta distinta dall’inesistenza, intesa come mancanza di un atto o fatto socialmente rispondente alla nozione di contratto. Un negozio per poter essere considerato nullo deve esistere come fattispecie: devono cioè sussistere una figura esteriormente percepibile nei suoi elementi essenziali come negozio, valutabile come valida o invalida ed eventualmente capace di generare almeno qualche effetto, anche negativo. Seppur assente nel codice civile italiano, l’inesistenza viene utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per indicare un atto privo di quei requisiti minimi che permettano di qualificare una certa manifestazione di volontà in termini di negozio giuridico. Si pensi al negozio ioci o docendi causa. In tema, vid. XXXXXXX XXXXXXX, X.: Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, cit., p. 334; XXXXXXXXXXXX, R.: Contributo alla teoria del negozio giuridico, Xxxxxx, Napoli, 1950, pp. 345 ss.; XXXXXXXXX, T.: “Inesistenza e nullità”, Riv. dir. proc., 1956, vol. I, pp. 61 ss.; FERRARI, S.: “Inesistenza e nullità del negozio giuridico”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 514. L’elaborazione della categoria dell’inesistenza si deve alla dottrina francese, la quale utilizzò tale nozione per la prima volta in tema di nullità matrimoniali, rivelandosi la stessa utile strumento per superare il principio della tassatività delle cause di nullità del matrimonio, così da distinguere quei vizi che avrebbero consentito di definire il matrimonio come nullo, ma esistente, e quelli che, invece, erano tali da rendere il matrimonio inesistente. In arg., v., XXXXXXX, G.: “Des intérêts de la distinction entre ‘inexistence et la nullité d’ordre public”, RTS civ., 1914, p. 33. Vid. anche BAUDRY-LACANTINERIE, G.: Précis de droit civil, vol. II, Xxxxx, Parigi, 1899, p. 818, il quale invece confondeva le nozioni di nullità e inesistenza.
La dottrina criticava, inoltre, le ambiguità linguistiche e semantiche provocate dalle sparute norme del codice del 1865 che utilizzava indistintamente i termini nullità, annullabilità e rescissione18.
2. La nullità nel codice del 1942.
Il codice civile del 194219 ha accolto le istanze della dottrina dell’epoca ed ha proceduto ad una sistematizzazione delle invalidità contrattuali, ispirandosi più al codice civile tedesco che a quello francese20.
Non vi è più un’unica categoria di nullità usata indistintamente per indicare fenomeni diversi, come accadeva nel Code Napoléon21, ma si disciplinano distintamente i due istituti della nullità e dell’annullabilità, così come previsto all’interno del Bürgerliches Gesetzbuch.
Nel sistema del BGB, in particolare, le patologie della nullità e dell’annullabilità del negozio giuridico, inteso come regola che si oggettivizza attraverso una dichiarazione di volontà o un comportamento volontario, possono essere considerate da due prospettive: una attinente alla «regola» e una attinente alla
«condizione» del soggetto che ha dato vita alla regola stessa. La patologia che incide sulla regola, che può riguardare l’illiceità, l’immoralità, la mancanza di volontà e forma, conduce alla nullità del negozio; mentre la patologia che attiene alla condizione del soggetto e che, dunque, incide sulla sua piena consapevolezza e libertà del volere, comporta l’annullabilità del negozio. Xxxxxxx, tuttavia, precisare che nella condizione del soggetto non è ricompresa l’incapacità dello stesso, in
18 XXXXXXXX, N.: Manuale di diritto civile italiano, I, Società editrice libraria, Milano, 1910, p. 313; DUSI, B.: Istituzioni di diritto civile (riv. e agg. da M. M. Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 1937, p. 161; XXXXXXX FERRARA, L.: “L’annullabilità assoluta”, Foro it., 1939, IV, p. 50; DE XXXXXXXX, R.: Istituzioni di diritto civile, I, Casa editrice Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Messina-Milano, 1939, p. 288; XXXXXXXXXX, E.: Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Edizioni dell’Ateneo, Roma, 1948, p. 362.
19 Per una recente riflessione generale sul codice italiano del 1942, vid. XXXXXXXXXX, X.: “Il codice civile italiano: significato storico e ideale”, Eur. dir. priv., 2019, 4, pp. 1167 ss.
20 XXXXX, X.X.: “Introduzione al sistema dell’invalidità nel contratto”, in Trattato di diritto privato (a cura di X. XXXXXXX), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2002, pp. 4 ss. Xxxxxxx, in particolare, l’A. che «nell’indicare le patologie della Geschäftsfähigkeit (capacità negoziale) e della Willenserklärung (dichiarazione di volontà del negozio giuridico), il BGB, rispettivamente nei Titoli I e II della Parte III, Rechtsgeschäft, del Libro I, Allegemeiner Teil, disegna una normativa della invalidità, distinguendo le ipotesi in cui eine Willenserklärung...ist nichtig (e, dunque, una dichiarazione di volontà è nulla), dalle ipotesi in cui la dichiarazione kann...anfechten (e cioè può essere impugnata e dunque è annullabile)».
21 Nell’ordinamento francese attuale permane la distinzione tra nullité absolue e nullité relative, ma con un volto diverso rispetto al passato. Tutto il sistema delle nullità contrattuali ha, infatti, subìto una decisa evoluzione a seguito dell’ordonnance n. 2016-131 del 10 febbraio 2016 «portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations». Le novità introdotte dall’ordonnance riguardano in particolare la codificazione della distinzione tra nullité absolue e nullité relative, l’introduzione della nullité conventionnelle accanto alla nullité judiciaire e la possibilità di proporre l’action interrogatoire ayant pour objet la nullité. In tema, sia consentito il rinvio a VULPIANI G.: “La nullité contractuelle nella riforma del diritto francese”, Nuova giur. civ., 2020, 4, p. 914.
quanto per il legislatore tedesco l’assenza di capacità implica assenza di volontà, il che incide sull’esistenza stessa della regola, così come precedentemente intesa22.
La nullità del BGB è, pertanto, intesa come una sanzione che attiene alla regola e l’annullabilità come sanzione attinente alla condizione del soggetto.
Sulla linea tracciata dal modello tedesco, il codice del 1942 costruisce la nullità come reazione ai difetti strutturali e funzionali del contratto23 e l’annullabilità come patologia attinente alla capacità e integrità del consenso del soggetto che pone in essere il contratto stesso, prevedendo regimi giuridici diversi per le due categorie, soprattutto in punto di legittimazione all’azione, rilevabilità d’ufficio, prescrizione dell’azione e sanatoria dell’atto.
A differenza del BGB, tuttavia, l’incapacità del soggetto non importa mancanza di volontà e, dunque, nullità del contratto, bensì solo annullabilità, essendo essa intesa come condizione che limita la volontà del soggetto, senza eliderla.
3. Le nullità di protezione.
Rispetto all’assetto unitario del codice del 1942, il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’istituto della nullità ha subìto un netto mutamento, tanto che attenta dottrina ha definito l’istituto come un’autentica Baustelle24.
L’evoluzione del panorama normativo, soprattutto di matrice europea, e giurisprudenziale ha portato all’introduzione nell’ordinamento di ipotesi di nullità speciali25, che presentano anomalie rispetto alla tradizionale nullità codicistica. Il che ha indotto parte della dottrina ad ipotizzare il superamento della concezione di una tradizionale categoria unitaria della nullità, ormai destrutturata26.
Le nullità devianti dal regime codicistico e che pongono questioni di tenuta di una concezione unitaria sono innanzitutto le nullità di protezione27, poste a tutela di
22 XXXXX, X.X.: “Introduzione al sistema dell’invalidità nel contratto”, cit., pp. 6 ss.
23 Un contratto è, infatti, nullo ai sensi dell’art. 1418 c.c. quando è contrario ad una norma imperativa, difetta di uno dei requisiti essenziali di cui all’art. 1325 c.c., la sua causa è illecita, sono illeciti i motivi comuni, l’oggetto è illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile e negli altri casi determinati dalla legge.
24 XXXXXXXXXXX, X.: “La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: “eppur si muove”?”, Xxxxxxxxx, 2012, 11, p. 869.
25 XXXXXXXXXX, G.: Nullità speciali, Xxxxxxx, Milano, 1995, passim.
26 In arg., XXXXX, P.M.: “Le nullità contrattuali”, cit., p. 949; XXXXXXXXXX, S.: “Il sistema della nullità contrattuale e funzione notarile”, cit., pp. 686 ss.; LA SPINA, A.: Destrutturazione della nullità, Xxxxxxx, Milano, 2012, passim.
27 In tema, senza pretesa di esaustività, XXXXXXXXXX, G.: Nullità speciali, cit., pp. 25 ss.; ID.: “Le nullità di protezione”, in Studi in onore di Xxxxxx Xxxxxxxxxx (a cura di F. RUSCELLO), vol. I, Esi, Napoli, 2008, pp. 627 ss.; XXXXXXXXX, E.: Trasparenza e riequilibrio delle condizioni bancarie, Xxxxxxx, Milano, 1997, pp. 106 ss.; XXXXXXXX, S.: Discipline della nullità e interessi protetti, Esi, Napoli, 2001, pp. 75 ss.; ID.: Nullità di protezione e sistema delle invalidità negoziali, Xxx, Xxxxxx, 0000, passim; QUADRI, E.: “Nullità e tutela del contraente debole”, in Contr. impr., 2001, 3, pp. 1143 ss.; XXXXXXX, N.: “Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti” in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo (a cura di X. XXXXXXXXX), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2002, pp. 199 ss.; ID.:
un interesse particolare e a legittimazione relativa, che presentano problematiche in tema di rilevabilità d’ufficio e sanabilità.
La nullità di protezione si configura come un rimedio volto a garantire l’obiettivo perseguito dall’ordinamento, attraverso la disciplina dell’esercizio dell’autonomia privata, in tutte le situazioni in cui la debolezza di una delle parti, dovuta alla particolare natura dell’interesse di cui è portatrice o alla posizione di subordinazione o asimmetria informativa in cui si trova, potrebbe portare a subire l’abuso del potere contrattuale dell’altra parte; abuso che si sostanzia in un programma contrattuale squilibrato. Una siffatta impostazione sembra comportare l’abbandono della tradizionale teorica che individua la ratio giustificatrice della nullità in un vizio strutturale dell’atto o nella tutela di un interesse pubblico: la nullità si presenterebbe, dunque, come un duttile strumento nelle mani del legislatore posto di volta in volta a tutela di interessi generali o particolari assurti al rango di interessi generali, nell’ottica del c.d. ordine pubblico di protezione28. Si passa, così, da una nullità intesa in senso strutturale ad una nullità in senso funzionale.
La nullità di protezione si presta, dunque, ad essere uno strumento per esercitare sul comportamento dei soggetti operanti nel mercato un controllo funzionale alla realizzazione di un mercato concorrenziale comune ispirato al principio di correttezza29.
Nelle nullità di protezione rientrano, infatti, tutte quelle ipotesi di invalidità poste a presidio di interessi riferibili a determinate categorie di soggetti, come ad esempio i consumatori, gli utilizzatori di servizi bancari, l’impresa in posizione di dipendenza economica.
Queste, tuttavia, non configurano una vera e propria categoria unitaria, altra rispetto a quella della nullità generale, anche in considerazione del fatto che non presentano uno statuto uniforme30.
“Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità”, Riv. dir. civ., 2003, 2, pp. 201 ss.; ALBANESE, A.: Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Esi, Napoli, 2003, spec. pp. 76 ss. e 305 ss.; ID.: Contratto mercato responsabilità, Xxxxxxx, Milano, 2008, pp. 57 ss.; XXXXXXXXXX, S.: “Nullità, legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio”, Riv. dir. priv., 2002, 4, pp. 693 ss.; XXXXXXX, G.: “Nullità. III) Nullità speciali”, Enc. giur., XXI, Treccani, Roma, 2004, pp. 1 ss.; XXXXXXXXXXX, S.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., pp. 167 ss.; RUSSO, D.: Profili evolutivi della nullità contrattuale, Esi, Napoli, 2008, pp. 50 ss.; XXXXXXXX, M.: Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, Cedam, Padova, 2008, passim; ID.: “Nullità di protezione”, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2021, pp. 701 ss.; PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Esi, Napoli, 2011, spec. pp. 58 ss.; XXXXXXX, A.: “La «nullità di protezione»,” Europa dir. priv., 2011, 1, pp. 77 ss.; XXXXXX, I.: La nullità di protezione, Esi, Napoli, 2012, pp. 12 ss.
28 È quanto affermato da Xxxx., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, cit., che afferma che le nullità di protezione sono poste a tutela anche di interessi generali.
29 XXXXX, P.M.: “Le nullità contrattuali”, cit., p. 950.
30 DE CRISTOFARO, G.: “Le invalidità negoziali di protezione nel diritto comunitario dei contratti”, in AA. VV.: Le forme della nullità, cit., p. 211, che evidenzia che «la molteplicità, la varietà e l’eterogeneità costituiscono la cifra caratterizzante l’odierno diritto comunitario delle invalidità negoziali” e il tentativo di ricomprenderle
Presentano, però, un tratto comune sotto il profilo assiologico-funzionale, consistente nel fatto che la norma che prevede la nullità regola l’esercizio dell’autonomia privata con la finalità di garantire che la programmazione contrattuale sia equilibrata nella sua genesi e nei suoi contenuti31. Ne consegue che il tipico meccanismo della nullità viene modulato per perseguire l’intento di tutela della parte debole che viene perseguito non necessariamente attraverso l’interdizione del contratto, ma, come nel caso della nullità del consumatore, nella sua rimodulazione per garantire l’equo contemperamento degli interessi.
Dato che sono poste a tutela dell’interesse di una parte, le nullità di protezione sono nullità a legittimazione relativa, che, dunque, possono essere fatte valere solo dalla parte nel cui interesse è posta la nullità.
Quanto alla questione della rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione, le Sezioni Unite della Cassazione, nelle note sentenze nn. 26242 e 26243 del 201432, hanno affermato che il rilievo d’ufficio della nullità costituisce irrinunciabile garanzia della tutela dell’effettività dei valori fondamentali dell’organizzazione sociale, in quanto la nullità è volta alla tutela d’interessi prettamente generali dell’ordinamento, afferenti a valori fondamentali.
A tale unità funzionale non si sottraggono le nullità di protezione, che presidiano interessi generali sottesi alla tutela di una classe di contraenti.
Con le nullità di protezione, infatti, oltre che un interesse particolare, si tutela anche un interesse generale, seppur in via indiretta, e cioè l’interesse proprio dell’ordinamento giuridico a che l’esercizio dell’autonomia privata sia corretto, ordinato e ragionevole e che siano, dunque, rispettati i principi-cardine dell’ordinamento quali la buona fede, la tutela del contraente debole, la parità di condizioni quantomeno formale nelle asimmetrie economiche sostanziali.
Conseguentemente, ad avviso della Corte di Cassazione, deve ritenersi consentito il rilievo ex officio di una nullità negoziale, sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o di protezione, in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione).
La rilevabilità d’ufficio costituisce, dunque, il proprium anche delle nullità speciali e di protezione33.
all’interno di una categoria unitaria “costituirebbe, allo stato attuale, un’ingiustificata forzatura». Vid. anche
XXXXXXX, X.: “La nullità di protezione”, cit., pp. 77 ss..
31 In questo senso, LA SPINA, A.: Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata, cit., p. 264. 32 Cass., sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, cit.
33 In arg. v., XXXXXXXXX, G.: “La rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione”, Riv. dir. priv., 2004, 4, p. 861;
XXXXXXXX, A.: “L’inefficacia delle clausole vessatorie”, in AA. VV.: I contratti dei consumatori (a cura di E.
Nella ricostruzione proposta dalle Sezioni Unite assume valore centrale la distinzione tra rilevazione e dichiarazione della nullità34: la rilevazione d’ufficio delle nullità negoziali è infatti sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida, escludente per la sua evidenza anche una sommaria cognizione officiosa35, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro dichiarazione, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione.
La Corte statuisce, dunque, che la nullità deve essere rilevata dal giudice tutte le volte che la parte voglia far valere nel processo il contratto nullo come valido, ma tale rilevazione non porta necessariamente ad una dichiarazione di nullità.
Ed è proprio qui che vengono in rilievo le nullità di protezione. Se, infatti, il giudice rileva la nullità di una singola clausola e la indica alla parte tutelata, questa conserva la facoltà di non avvalersene, potendo chiedere che la causa sia decisa nel merito, perché, ad esempio, rientra nel suo interesse conservare quella clausola. In questo caso, dunque, il giudice, a seguito della rilevazione della nullità e conseguente indicazione alla parte debole, non potrà anche dichiararla, nemmeno in via incidentale.
Le Sezioni Unite estendono il più possibile la rilevazione d’ufficio della nullità, comprendendovi anche le nullità di protezione, sulla base di una lettura che, superando un criterio concettualistico riguardante l’oggetto dell’impugnativa negoziale, ha riguardo all’interesse sostanziale, così come espresso dal modo di essere del rapporto.
XXXXXXXXX ed X. XXXXXXXXX), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2005, p. 379; DI CIOMMO, F.: Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto. Contributo allo studio dell’autonomia privata, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2012, p. 145.
34 In arg., vid. PERLINGIERI, G.: “Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo”, Rass. dir. civ., 2019, 4, p. 1106, secondo il quale le sezioni unite hanno «finalmente accolto l’idea secondo la quale occorre distinguere tra rilevazione della nullità (che è un «obbligo» del giudice, di là dalla domanda in concreto proposta e dal tipo di nullità, in quanto, tra l’altro, il mancato rilievo d’ufficio di una nullità condurrebbe a conseguenze irragionevoli, come il rischio di stabilizzare un contratto totalmente o parzialmente nullo e di riconoscere ad esso, senza l’intervento di una sanatoria, effetti equivalenti a un contratto valido) e dichiarazione della nullità (che, invece, non è necessariamente dovuta, essendo rimessa […] a una valutazione secondo ragionevolezza)».
35 Sul punto, DI CIOMMO, F.: “La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio”, cit., spec. p. 94 e p. 99, in cui l’A. afferma che con queste pronunce la Corte di legittimità è tornata a «prendere la nullità sul serio» (rifacendosi allo scritto di XXXXXXX, R.: Taking right seriously, Cambridge University press, Cambridge, 1977, nella trad. it. di ORIANA, F.: I diritti presi sul serio, Il Mulino, Bologna, 1982). Tuttavia, l’A. si pone in senso critico nei confronti della parte della motivazione in cui si afferma che se il giudice riscontra una ragione più liquida per la definizione del giudizio, egli deve pronunciarsi su quella ragione, senza necessità di accertare la nullità, in quanto da tale opzione finirebbe, di fatto, per disconoscere la piena effettività del potere/dovere del giudice sancito dall’art. 1421 c.c.
Il fatto che le nullità di protezione possano essere fatte valere solo dalla parte interessata e che il giudice, nonostante la loro rilevazione, potrebbe non dichiarare nullo il contratto se ciò corrisponde all’interesse della parte tutelata, importa conseguenze anche sulla sostanziale sanabilità di tali nullità; altro tratto che le differenzierebbe dal regime generale della nullità, tradizionalmente qualificata come insanabile, salvo espressa previsione normativa.
Nelle nullità di protezione rientra, ad esempio, la nullità del consumatore, la cui disciplina è ora contenuta nel d.lgs. 6 settembre 2005, n. 20636, che all’art. 36 prevede che: le clausole vessatorie sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto; la nullità opera solo a vantaggio del consumatore, può essere fatta valere solo dalla parte protetta e rilevata d’ufficio solo a vantaggio della stessa. Tale nullità dissona, pertanto, da quella codicistica in punto di legittimazione, prevedendo una legittimazione relativa, e di disciplina della nullità parziale, negando applicazione al parametro della volontà ipotetica delle parti di cui all’art. 1419 c.c.37
Una tutela del contraente più debole è prevista anche nell’ambito dei rapporti tra imprese nella la legge sulla subfornitura n. 192/199838, che all’art. 9 vieta l’abuso di dipendenza economica39; disposizione che seppur collocata in una disciplina specifica, ha portata generale e può, dunque, applicarsi a qualsiasi contratto tipico e atipico stipulato tra imprese in una situazione di dipendenza economica40.
4. Il contratto monofirma e la nullità selettiva.
Tra le nullità di protezione si annoverano anche le nullità del mercato finanziario, contenute nel dlgs. n. 385/1993 (testo unico bancario) e nel dlgs. n. 58/1998 (testo unico finanziario), che prevedono una forma particolare per la validità dei contratti:
36 Prima dell’emanazione di tale normativa, la tutela consumeristica era prevista all’interno del codice civile agli artt. 1469 bis ss. ove si statuiva l’inefficacia delle clausole vessatorie
37 XXXXXXXX, M.: “Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx”, xxx., x. 000.
38 Contraente debole non è, infatti, solo il consumatore nell’ambito dei contratti b2c, ma anche un’impresa nell’ambito dei contratti b2b. In tema, vid. ADDIS F.: “Neoformalismo e tutela dell’imprenditore debole”, Obbl. contr., 2012, 1, pp. 6 ss.; XXXXXXXX, F.: “Contratti fra impresa e tutela dell’imprenditore debole”, Vita not., 2012, p. 411 ss.; XXXXXXX M. e XXXXXXXXXXX S.: “Tutela del “professionista debole” e ripartizione dei rischi derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento”, Banca, borsa, tit. cred., 2013, 2, pp. 701 ss.; DI XXXXXX, X.: “Contratto e impresa”, Enc. dir., vol. I, cit., pp. 343 ss.
39 In tema, tra gli altri, XXXXXXX M.: Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Xxxxxxx, Milano, 2003; TOMMASINI, R.: Autonomia privata e rimedi in trasformazione, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2003, p. 102; XXXXXXXXX, G.: L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2004; XXXXXX, P.: L’abuso di dipendenza economica, Xxxxxxx, Milano, 2006; DI XXXXXXX, G.: Abuso di dipendenza economica e contratto nullo, Cedam, Padova, 2009; XXXXXXX, F.: “Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?”, Xxx. xxx. xxx., 0000, 0, x. 000; ID.: “Genesi, evoluzione e consolidamento in una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica”, Giust. Civ., 2016, 3, pp. 509 ss.
40 V., tra gli altri, XXXXXXXXXXXX, C.: “Vizi del consenso”, Enc. dir., cit., p. 1203. Peraltro, va dato conto del fatto che, nell’ordinamento francese, in seguito alla riforma del 2016, l’abuso di dipendenza è ricompreso tra le ipotesi di violenza che danno luogo a nullité relative (art. 1143 Code civil).
la forma scritta e la consegna della copia del contratto al cliente a pena di nullità; nullità che può essere fatta valere solo dal cliente.
Proprio sulla relazione forma del contratto - nullità di protezione si sono incentrati recenti dibattiti giurisprudenziali relativi alla validità del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto solo dal cliente e non anche dall’intermediario, il c.d. contratto monofirma, e alla possibilità per il cliente di impugnare solo alcuni ordini di investimento e si parla in questo caso delle c.d. nullità selettive.
Tali questioni sono state rimesse alle Sezioni Unite41, che si sono espresse nel 2018, affermando la validità del contratto sottoscritto solo dal cliente e non anche dell’intermediario, valorizzando una lettura in senso funzionale e non strutturale della forma del contratto richiesta dell’art. 23 testo unico finanziario: dato che la funzione della forma è informare il cliente, la firma dello stesso basta a soddisfare questa funzione e non è necessaria anche la firma dell’intermediario42.
La pronuncia si inserisce nel solco di quell’orientamento dottrinale secondo il quale il requisito della forma di cui all’art. 1325 x.x., x. 0, xx inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avendo riguardo alla finalità propria della norma. Infatti, ove le parti non si trovino su un piano di parità, lo strumento idoneo a scongiurare il rischio della insufficiente riflessione o dell’approfittamento di una parte a danno dell’altra è proprio la forma c.d. “di protezione”, il cui fine precipuo è quello di proteggere lo specifico interesse del contraente debole a comprendere quanto gli viene sottoposto e ad essere compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale43.
41 Con l’ordinanza, Cass., 27 aprile 2017, n. 10447, Contratti, 2017, 4, p. 398, con nota di MAFFEIS, D.: “La forma responsabile verso le sezioni unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca”.
42 Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, Giur. it., 2018, 3, p. 568, con note di DI MAJO, A.: “Contratto di investimento mobiliare: il “balletto” delle forme”; Nuova giur. civ., 2018, 5, p. 658, con nota di DALMARTELLO, A.: “La forma dei contratti di investimento nel canone delle sezioni unite: oltre il contratto monofirma”; ivi, p. 729, con nota di XXXXXXXXXXX, S.: “Il contratto monofirma nella prospettiva dell’art. 1341 cod. civ.”; ivi, p. 734, con nota di SALANITRO, U.: “Nullità per mancanza di forma e contratti mediante corrispondenza”; ivi, pp. 741 ss., con nota di SCOGNAMIGLIO, C.: “Contratti monofirma nei servizi di investimento e scopo di protezione della forma”. In tema vid. anche XXXXXXXXXXX, S.: “Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.dd. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale)”, in AA. VV.: Il contratto (a cura di X. XXXXXXXX e X. XXXXXXXXXXX), Esi, Napoli, 2019, pp. 319 ss.; FEDERICO, A.: “I contratti monofirma: dalle Sezioni Unite alla legislazione emergenziale”, Rass. dir. civ., 2020, 4, pp. 1237 ss.; XXXXXXXXXXX, G.: “Sanatoria”, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2021, p. 1119.
43 In arg., XXXXXXXXXXX, P.: Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Esi, Napoli, 1987, passim; IRTI, N.: Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo negoziale, Xxxxxxx, Milano, 1985; ID.: Studi sul formalismo negoziale, Cedam, Padova, 1997; BRECCIA, U., La forma, in Formazione, vol. I (a cura di X. XXXXXXXX), in Trattato del contratto (diretto da X. XXXXX), Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000; LENER, R.: Forma contrattuale e tutela del contraente debole “non qualificato” nel mercato finanziario, Xxxxxxx, Milano, 1996; DI XXXXXX, F.: “Riflessioni sulla forma nel nuovo diritto dei contratti”, Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 396; MORELATO, E.: Nuovi requisiti di forma del contratto. Trasparenza contrattuale e neoformalismo, Cedam, Padova, 2006; MODICA, L.: Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 2008; ID.: Formalismo negoziale e nullità, Contr. Impr., 2011, 1, pp. 30 ss.; ID.: “Il volto crudele, ma autentico, del formalismo “informativo””, Foro it., 2018, 4, p. 1283; XXXXXXXXXXX, S.: Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Edizioni ETS, Pisa, 2009; ID.:
La nullità che deriva dal mancato rispetto della forma protettiva persegue, dunque, la finalità di protezione del contraente debole e viene strutturata come una nullità a legittimazione relativa – con l’eventualità, quindi, di una sanatoria di fatto del negozio – ma che può essere comunque rilevata ex officio dal giudice nell’interesse della parte tutelata. La nullità dell’art. 23 è, pertanto, intesa come funzionale alla tutela della più ampia informazione dell’investitore, correlata anche all’efficienza del mercato del credito. Ed è in quest’ottica che occorre valutare se il cliente sarebbe pregiudicato, nella sua completa e consapevole autodeterminazione, dalla mancanza di firma della banca sul contratto-quadro.
Le Sezioni Unite si soffermano esclusivamente sulla validità del contratto monofirma, senza sbilanciarsi troppo sull’ammissibilità dell’uso selettivo della nullità e sull’eventuale possibilità per l’intermediario di opporsi ad un uso strumentale dell’impugnativa di invalidità44. Permettere, infatti, all’investitore di selezionare gli investimenti a seconda della convenienza economica e di impugnare solo quelli sconvenienti potrebbe portare con sé il rischio di un uso distorto dell’azione, ben lontano dalla ratio a fondamento della disciplina della nullità di protezione, volta a tutelare non solo la completezza informativa della parte debole (interessi del singolo), ma anche la correttezza del mercato (interesse generale).
Il tema investe non solo quello della legittimazione ad agire e della rilevabilità d’ufficio della nullità, ma anche quello del dovere di buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto obbligatorio.
Restando, dunque, aperto il dibattito sul punto, le Sezioni Unite sono nuovamente intervenute, ammettendo l’uso selettivo nella nullità. Più in particolare, nella pronuncia si afferma che, considerato che la nullità di cui all’art. 23 d.lgs. n. 58/1998 può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore, gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento possono operare soltanto a suo vantaggio. Di conseguenza, l’intermediario non può avvalersi degli effetti diretti
“Neoformalismo contrattuale”, Enc. Dir., Xxxxxx, IV, Xxxxxxx, Milano, 2011, p. 770 ss.; ID.: “Usi e abusi di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale)”, Contratti, 2017, 6, p. 679; ID.: “Forma o modalità di un’informazione materializzata? Le SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice dell’art. 23 T.U.F.”, Contratti, 2018, 2, p. 143; XXXXXXXXX, A.: “Problemi di forma e sanzioni di nullità della disciplina a tutela dell’investitore. Perequazione informativa o opportunismo rimediale?”, Resp. civ. prev., 2010, p. 2346; XXXXX, E.: Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale, Xxxxxxx, Milano, 2011; ADDIS, F.: “Neoformalismo e tutela dell’imprenditore debole”, Obbl. contr., 2012, pp. 6 ss.; XXXXXX, R.: “Il formalismo nel diritto dei consumatori”, Contr. Impr./Europa, 2012, pp. 582 ss.; XXXXX DE MARINIS, G.: La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Xxx, Xxxxxx, 0000; MAFFEIS, D.: “La forma responsabile verso le Sezioni Unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca”, cit., p. 398; AMAGLIANI, R.: “La forma del contratto quadro di investimento: la parola alle Sezioni Unite”, Nuova giur. civ., 2017, 10, pp. 1363 ss.; LA ROCCA, G.: Il problema della forma contrattuale, Giappichelli, Torino, 2017, spec. pp. 95 ss.; XXXX, E.: Forma informativa nei contratti asimmetrici. Contributo allo studio della forma funzionale nei contratti asimmetrici, bancari, e di investimento, Xxxxxxx, Milano, 2018.
44 In tema di nullità selettive nei contratti di investimento, vid. ROBUSTELLA, C.: Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 119 ss.
della nullità di protezione e non è legittimato ad agire in via riconvenzionale od in via autonoma per le restituzioni ai sensi degli artt. 1422 e 2033 c.c.
L’intermediario, tuttavia, in virtù dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza sostanziale, che operano anche in funzione di riequilibrio endocontrattuale, può opporre l’eccezione di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini, quando l’uso selettivo determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato.
L’arresto delle Sezioni Unite del 2019, al di là della questione relativa all’ammissibilità o meno dell’utilizzo selettivo delle nullità di protezione con riferimento ai contratti di investimento, riveste un interesse particolare per la lettura che fornisce delle nullità di protezione in generale, qualificate come rimedi di diretta espressione dei principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza; principi che operano però non solo a vantaggio della parte debole, ma anche della parte non specificamente tutelata. E, pertanto, ove l’utilizzo selettivo del rimedio della nullità di protezione porti ad un sacrificio economico sproporzionato del soggetto “forte”, questi, in virtù dei predetti principi di solidarietà ed uguaglianza, può opporre l’eccezione di buona fede, volta a paralizzare l’azione.
Occorre, peraltro, soffermarsi su un passaggio fondamentale. Ad avviso delle Sezioni Unite, perché la tutela apprestata dall’ordinamento sia effettiva, il soggetto debole non solo è l’unico titolare dell’azione, ma è anche l’unico a poter disporre degli effetti della nullità. Tale punto fa sorgere invero qualche perplessità, in quanto un conto è dire che la legittimazione all’azione spetta solo alla parte tutelata e che il giudice, nel rilevare d’ufficio la nullità di protezione, deve valutare che la dichiarazione di invalidità corrisponda all’interesse della parte tutelata, altro invece è dire che, una volta che la parte legittimata abbia fatto valere la nullità e il giudice l’abbia dichiarata con efficacia di giudicato, gli effetti della nullità possano operare ad esclusivo vantaggio della parte tutelata, con la conseguenza che l’altra parte non potrebbe agire per le restituzioni. Occorre pertanto evidenziare che una cosa è la disponibilità dell’effetto invalidante, altra e distinta cosa è la disponibilità delle conseguenze derivanti dall’effetto invalidante, in quanto sono due profili diversi sia sul piano della struttura sia sul piano della funzione. Come affermato anche da attenta dottrina45, infatti, la conclusione cui giungono le Sezioni Unite, in relazione alla disponibilità per la parte degli effetti della nullità, appare viziata da «un salto logico» e rappresenta una «forzatura del sistema», incoerente con i principi sostanziali e processuali dell’ordinamento.
45 XXXXXXXXXX, X.: “La nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni Unite: un responso fuori partitura”,
Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 163.
5. Nullità sospesa e sopravvenuta.
Particolari figure di nullità, criticate per il loro contrastare con l’assunto che il negozio sia o valido ab origine o nullo ab origine, sono la nullità sospesa e la nullità sopravvenuta. La prima riguarda l’ipotesi in cui un contratto possa risultare nullo o valido a seconda che si verifichi o meno un evento successivo alla sua conclusione. Ne consegue che nel periodo intermedio la nullità pende come una spada di Xxxxxxx sul contratto. Parte della dottrina fa rientrare in tale figura l’art. 1349, co. 2, c.c. che prevede la nullità del contratto con determinazione dell’oggetto affidata al mero arbitrio del terzo nel caso in cui il terzo non provveda46 e le parti non lo sostituiscano e l’art. 1472, co. 2, c.c. nel caso di vendita non aleatoria di cosa futura che non viene ad esistenza47.
La configurabilità di tale figura di nullità è, tuttavia, esclusa dalla dottrina prevalente che inquadra le ipotesi sopramenzionate come fattispecie a formazione progressiva e non come fattispecie formate affetta da nullità48.
La controversa figura della nullità sopravvenuta viene, invece, individuata nell’invalidità che colpisce il contratto in un momento successivo alla sua conclusione: vi è un contratto valido ed efficace alla luce della situazione fattuale e normativa esistente al tempo della sua conclusione, finché non sopravviene una causa di nullità.
La configurabilità della nullità sopravvenuta viene in rilievo in modo particolare in quelle ipotesi in cui fattispecie valide siano state travolte da un sostanziale mutamento dell’ordinamento49, come nel caso della fideiussione omnibus e della
x.x. xxxxx sopravvenuta50.
46 MASPES, I.: “La nullità sopravvenuta”, Contr. impr., 2018, 4, p. 1348, riconduce la fattispecie di cui all’art. 1349, co. 2, c.c. ad un’ipotesi di nullità sopravvenuta.
47 CARIOTA-FERRARA, L.: Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Xxxxxx, Napoli, 1949, pp. 372 s.
48 XXXXXXXXX, X.: “Invalidità (dir. priv.)”, cit., p. 596; XXXXXXX, A.: Le invalidità, cit., p. 1145. In arg. vid. anche ROPPO V.: Il contratto, cit., pp. 703 s.; XXXXXXXX, M.: Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, Cedam, Padova, 2008, p. 441.
49 XXXXXXXXXXXXX, V.: Nullità del contratto, in Il codice civile. Commentario (fondato da X. XXXXXXXXXXX e diretto da F. D. BUSNELLI), Xxxxxxx, Milano, 2015, p. 76, fa l’esempio della legislazione di guerra. Osserva, infatti, che sono nulli in ragione della legislazione di guerra i contratti validamente stipulati in tempo di pace con soggetti di nazionalità di Stati con i quali, dopo la stipulazione del contratto, si è entrati in guerra «questi contratti validi ed efficaci al momento della stipulazione, diventano nulli». L’A. ritiene, tuttavia, che non si tratti effettivamente di nullità, ma di applicare a quei contratti alcune caratteristiche del contratto nullo. L’A. osserva, inoltre, che l’espressione nullità sopravvenuta, dogmaticamente impropria, sia più che altro descrittiva.
50 Su cui si è pronunciata la sentenza Xxxx., sez. un., 19 ottobre 2017, n. 00000, Xxxx xx., 2017, I, p. 3274, con note di XXXXXXXX, G.: “Usura sopravvenuta. C’era una volta?” e di LA ROCCA, G.: “Usura sopravvenuta e
«sana e prudente gestione» della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull’usura a venti anni dall’entrata in vigore”.
La nullità sopravvenuta ha dato luogo ad un ampio dibattito dottrinale51. Coloro che la criticano si focalizzano sulla sua ontologica incompatibilità con la categoria generale della nullità, in quanto si pone in evidente contrasto con uno dei caratteri fondamentali di tale patologia negoziale, ossia il suo essere un tipo di invalidità
c.d. originaria, coeva al momento della formazione del negozio. Altri osservano, invece, come sia configurabile una nullità sopravvenuta solo nei contratti ad effetti differiti o di durata, mantenendosi il contratto, pur già formatosi, come “vitale” nella realtà giuridica e, dunque, suscettibile di un nuovo giudizio di disvalore in fase successiva, precisando tuttavia l’operatività ex nunc dell’invalidità52. Secondo un diverso orientamento, i vizi sopravvenuti non incidono sulla validità del negozio, bensì sugli effetti dello stesso: ci si troverebbe dunque di fronte non ad una nullità sopravvenuta, ma ad un’inefficacia sopravvenuta53. Pertanto, ad essere intaccati saranno gli effetti pro-futuro dell’atto. Ciò implica che il contratto resterà valido fino al momento in cui interviene ad esempio una norma successiva che impedisca la prosecuzione degli effetti del contratto, senza dunque intaccare le prestazioni già effettuate.
III. IL RECUPERO DEL CONTRATTO NULLO
Occorre ora porre sotto la nostra lente un altro carattere tradizionalmente individuato come essenziale della più grave forma di patologia negoziale: l’insanabilità del contratto nullo.
51 Xxx XXXXXXX nel Sistema del diritto romano attuale, IV, trad it. a cura di Xxxxxxxx, UTET, Torino, 1889, p. 629, si interrogava sulla configurabilità della nullità sopravvenuta, ossia sulla possibilità che vicende successive potessero incidere sul negozio validamente concluso. Xxxx’ammissibilità della figura dell’invalidità sopravvenuta, in senso favorevole, vid. XXXXXX, X.: “In tema di nullità sopravventa del negozio giuridico”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, p. 755; CARRESI, F.: “Il contratto”, in Trattato di diritto civile (diretto da X. XXXX e
X. XXXXXXXX), vol. XXI, Xxxxxxx, Milano, 1987, p. 623; MANTOVANI, M.: Le nullità e il contratto nullo, in AA. VV.:
Rimedi (a cura di X. XXXXXXX), in Trattato del contratto (diretto da X. XXXXX), xxx. XX, Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000,
p. 30. In senso critico, vid. XXXXXXX, N.: “I contratti in generale”, in Giur. sist. dir. civ. comm. (fondata da X. XXXXXXX), UTET, Torino, 1966, p. 1123; SCOGNAMIGLIO, R.: “Contratti in generale”, in Trattato di diritto civile (diretto da X. XXXXXX e X. XXXXXXX XXXXXXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 1972, p. 235, che afferma che «la validità o invalidità del contratto può soltanto riferirsi al momento in cui il contratto viene concluso [...] dunque non può in linea di massima ammettersi la figura della cosiddetta invalidità successiva»; XXXXXXXX, M.: “Degli effetti del contratto”, vol. II, in Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori, in Cod. civ. comm. (diretto da X. XXXXXXXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 1999, p. 24, il quale nega che un vizio genetico possa sopravvenire alla stipulazione del negozio perché ciò significherebbe far retroagire la legge nel tempo. Per una recente analisi sul dibattito dottrinale relativo all’invalidità sopravvenuta, vid. GIUSTOLISI, C.: La validità sopravvenuta, Aracne editrice, Ariccia, 2016, pp. 55 ss.
52 XXXXXX, C.: In tema di nullità sopravvenuta, cit., p. 764; XXXXXXX, L.: “Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta”, Rass. dir. civ., 1999, 3, p. 521. Nel senso dell’operatività ex tunc della nullità sopravvenuta, XXXXXXX, V.: “Inefficacia (diritto privato)”, Enc. dir., vol. XXI, Xxxxxxx, Milano, p. 369.
53 XXXXXXXXX, V.M.: “Sulla cosiddetta invalidità successiva degli atti amministrativi”, Jus, 1942, p. 144; XXXXXXXXX, R.: “Invalidità (dir. priv.)”, cit., p. 593; XXXXX, X.: Teoria generale del negozio giuridico, rist. XX ed., Xxx, Napoli, 2002, p. 475; XXXXX, V.: Il contratto, Xxxxxxx, Milano, 2011, p. 704; XXXXXXXXXXXX, R.: “Inefficacia (dir. priv.)”, Enc. giur., vol. XVI, Treccani, Roma, 1989, p. 7; VALLE, L.: “La categoria dell’inefficacia del contratto”, Contr. impr., 1998, 3, p. 1227.
Infatti, in considerazione dell’attuale atteggiarsi della nullità, questo dogma vacilla54.
Il primo riferimento normativo da prendere in considerazione ai fini dell’indagine sul recupero del contratto nullo è l’art. 1423 c.c., che, nel predicare l’impossibilità di convalidare la nullità, fa salva l’espressa previsione normativa.
Da una rapida lettura della norma si ricava che l’inammissibilità della convalida costituisce la regola, suscettibile tuttavia di eccezione ove espressamente previsto dalla legge.
Di qui il dogma della inconvalidabilità e insanabilità del contratto nullo, che secondo parte della dottrina non sarebbe superato neanche alla luce delle “nuove nullità”55.
Ora, se da un lato, questa lettura può apparire in linea con l’indisponibilità dell’interesse generale presidiato dalla nullità, e dunque con la possibilità per il giudice di rilevare d’ufficio la nullità in ogni caso, anche ove si tratti di nullità di protezione56, d’altra parte risulterebbe sbrigativo, oltre che irragionevole, limitarsi ad un’interpretazione ancorata esclusivamente alla lettera della disposizione.
Più corretta appare una lettura dell’art. 1423 c.c. alla luce del sistema nel suo complesso, ponendosi in un’ottica assiologico-sistematica che dia un autentico valore agli interessi sottesi57.
Questa impostazione, attenta agli interessi del caso concreto e tesa a storicizzare e relativizzare le categorie, sconfessa il dogma dell’inconvalidabilità delle nullità.
Autorevole dottrina ritiene, infatti, che i casi di sanabilità del negozio nullo non siano esclusivamente quelli espressamente previsti dal legislatore, ma possano
54 XXXXXXXX, S.: “Nullità relativa e potere di convalida”, Xxxx. xxx. xxx., 0000, 0, x. 00; XXXXXXXXXXX, S.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., pp. 77 ss.; XXXXXXXXXX, S.: “La recuperabilità del contratto nullo”, Notariato, 2009, 2, pp. 174 ss.; PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., pp. 9 ss.; XXXXXXX, M.: La sanabilità delle nullità contrattuali, cit., pp. 73 ss.
55 XXXXXXXXXX, G.: Le nullità speciali, cit., p. 201; MANTOVANI, M.: “Le nullità e il contratto nullo”, in AA. VV.: I rimedi (a cura di X. XXXXXXX), in Tratt. contratto (diretto da X. XXXXX), Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000, p. 138.
56 Sempre tenendo presente la distinzione tra rilevazione e dichiarazione della nullità di protezione.
57 PERLINGIERI, P.: Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Esi, Napoli, 1987, pp. 122 ss.; PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., pp. 97 ss.; ID.: La convalida delle nullità di protezione. Contributo ad uno studio della sanatoria del negozio nullo, in AA. VV.: Studi in onore di Xxxxxxx Xxxx (a cura di X.X. XX XXXXXX, X. XXXXX XXXXXXX x X. XX XXXXXXXXXX), Cedam, Padova, 2010, pp. 1901 ss.; ID.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Esi, Napoli, 2011, p. 11; ID.: Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., pp. 1105 ss.; ID.: Sanatoria, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Milano, 2021, p. 1103.
anche ricavarsi in via interpretativa58. In questo senso, il rinvio dell’art. 1423 c.c. ai casi previsti dalla legge può essere inteso sia come riferimento ad espresse disposizioni legali, sia come richiamo ai casi in cui la convalida si presenti come
«conseguenza dell’ordinamento», dato che il diritto ed il sistema non coincidono con la legge59. La convalida del contratto nullo può, quindi, configurarsi non solo per espressa previsione normativa, ma anche come «conseguenza del bilanciamento dei principi e valori normativi vigenti, nonché della valutazione comparativa degli interessi coinvolti»60.
Diverse sono, infatti, le ipotesi di sanatoria del negozio nullo rinvenibili nell’ordinamento sia all’interno del codice civile sia nelle norme extracodicistiche.
Tra queste vanno ricordate, ad esempio, la conferma ed esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle di cui agli artt. 590 e 799 x.x., x’xxx. 0000 x.x. xx xxxxxxx giuslavoristica, la sanabilità della nullità del contratto di locazione per omessa registrazione, frutto, quest’ultimo, dell’elaborazione giursprudenziale61.
Ipotesi particolare riguarda, inoltre, la possibilità di sanatoria, con un successivo atto di conferma, dell’atto nullo per irregolarità urbanistiche xx xxx. 00 xxx x.X.X. x. 000/0000 (Xxxxx Unico dell’Edilizia).
La norma ha destato diversi dubbi, tanto che parte della dottrina ha evidenziato l’uso improprio del termine nullità, affermando che sarebbe più corretto parlare di contratto inefficace in senso stretto, sottoposto a condizione legale sospensiva potestativa62.
Secondo altra ricostruzione, inoltre, la conferma de qua non rientrerebbe in una delle ipotesi espressivamente previste di cui all’art. 1423 c.c., in quanto assume la natura di un atto integrativo idoneo a completare un precedente atto irregolare63. Ciò distinguerebbe tale conferma sia da quella di cui agli artt. 590 e
58 XXXXXXXXXXX, X.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., pp. 127 ss. e 195 ss.; PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., p. 90.
59 Così PERLINGIERI, G.: ult. op. cit., p. 90.
60 XXXXXXXXXX, X.: ult. op. cit., p. 106.
61 V., Xxxx., sez. un., 17 settembre 2015, n. 00000, Xxx. giur. edilizia, 2015, 5, I, p. 1035, con nota di XXXXXXXXXXXX, P.: “La locazione abitativa di fatto stipulata su pressione del locatore”; Cass., 28 aprile 2017, n. 10498, Arch. Loc., 2017, p. 428 ss.; Cass., sez. un., 9 ottobre 2017, n. 23601, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 2017, con nota di XXXXXXXX, P.: “Locazione ad uso diverso dall’abitazione e patto occulto di maggiorazione del canone”; Cass., 24 settembre 2019, n. 23637; Cass., 16 luglio 2019, n. 18942, entrambe xxxxxx.xx. In tema, CUFFARO, V.: “Aporie della giurisprudenza e pervicacia del legislatore in tema di locazione e obbligo di registrazione”, Giur. it., 2016, 2, pp. 324 ss.; XXXXXXX, S.T.: Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso abitativo, Xxx, Xxxxxx, 0000, pp. 30 ss.
62 XXXXXXX, X.: Manuale di diritto privato, Esi, Napoli, 2007, p. 1120; XXXXXXXXXX, S.: Contratto e fattispecie giuridica, Cedam, Padova, 1995, p. 217.
63 XXXXXXXX, X.: sub. Art. 1423 x.x., xxx., x. 000.
000 x.x., xxx dalla convalida del contratto annullabile ex art. 1444 c.c., dato che in entrambi i casi il successivo atto non vale a rimuovere l’originario vizio dell’atto o ad integrarlo64.
Un’altra questione riguarda la possibilità di estendere analogicamente il principio sotteso alla norma che prevede la conferma dell’atto a tutti quei contratti in cui l’invalidità dipenda esclusivamente dall’assenza di un documento che non incida sull’essenza dell’atto stesso, attraverso la successiva presentazione di quello stesso documento.
Possono enuclearsi diverse ipotesi in cui può ravvisarsi la violazione di quella che è una mera formalità documentale – da non intendersi come violazione della forma dell’atto – superabile con la successiva presentazione del documento richiesto, che non abbia però determinato pregiudizi sostanziali.
Detto altrimenti, ove una documentazione richiesta venga presentata successivamente alla conclusione dell’atto, ove l’interesse finale della norma non ne risulti frustrato, può ben ipotizzarsi una sanatoria dell’atto attraverso l’adempimento successivo prescritto dal legislatore, come accade anche nel caso dell’omessa registrazione del contratto di locazione. Si pensi, inoltre, alla disciplina sui contratti aventi ad oggetto l’acquisto di immobili da costruire, per i quali è richiesta a pena di nullità – che può essere fatta valere solo dall’acquirente – la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa al momento della stipula del preliminare65. Ebbene, anche in questo caso può ipotizzarsi la possibilità della presentazione di tali documenti in un momento successivo alla conclusione del contratto66. Con la presentazione successiva della fideiussione, infatti, non sembra logico che la parte protetta faccia valere l’originaria nullità per assenza di quella fideiussione, essendo venuti meno non solo la carenza strutturale della fattispecie negoziale, ma anche l’interesse del contraente all’azione di nullità.
Altre ipotesi particolari riguardano, infine, alcune fattispecie che prevedono la possibilità del recupero del contratto invalido e inefficace nell’ambito dei piani di edilizia residenziale pubblica67.
Il problema della sanatoria delle nullità si pone in modo particolare in caso di nullità di protezione.
64 XXXXXXXX, X.: op. ult. cit., p. 196.
65 Ex artt. 2, 3 e 4 D.lgs. 20 giugno 2005, n. 122.
66 PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., pp. 59 ss.; ID.: “Sanatoria”, cit., p. 1115; XXXXXXXXXX, S.: “Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità contrattuale”, Contr. impr., 2018, p. 1050.
67 In tema, sia consentito il rinvio a VULPIANI, G.: Unità, frammentazione e sanabilità della nullità del contratto, Esi, Napoli, 2021, pp. 256 ss.
Sul punto, parte della dottrina nega ogni possibilità di convalida del contratto nullo, facendo perno, da un lato, su una lettura restrittiva dell’art. 1423 – evidenziando dunque l’assenza di un’espressa previsione di legge che indichi la possibilità di convalidare le nullità di protezione – e, dall’altro, sul rischio che l’ammissione della convalida esporrebbe il contraente debole alle eventuali pressioni del soggetto più forte 68.
In senso opposto, altra tesi ammette la convalida delle nullità di protezione, facendo perno sulla relatività della legittimazione ad agire che implicherebbe l’assoluta possibilità per il contraente debole di scegliere se invalidare o convalidare l’atto69. Si precisa, tuttavia, che una dichiarazione sanante non potrebbe validamente essere espressa dal contraente debole prima del momento in cui divenga attuale l’esercizio del diritto disciplinato dalla clausola o dal negozio nulli, in quanto solo allora il contraente tutelato sarà dotato della consapevolezza necessaria70.
In senso critico, si è osservato che tale ricostruzione non tiene in dovuta considerazione la differenza tra rinunzia all’azione e sanatoria del negozio, confondendo due piani logicamente distinti71. Si afferma, infatti, che riservare ad una sola parte la possibilità di scegliere se agire per il rimedio o no, non implica automaticamente uno speculare potere di convalida che implicherebbe un’assoluta disponibilità dell’interesse sotteso alla nullità. Interesse che, come sopra analizzato, è volto a proteggere non solo la particolare posizione del soggetto debole, ma anche un generale interesse alla correttezza degli scambi che trascende il singolo.
In posizione intermedia si pone una dottrina che non esclude, né ammette in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx di protezione, affrontando la questione in chiave sistematico-funzionale ed operando una distinzione basata sul tipo di vizio, strutturale o funzionale, determinante la nullità72.
68 XXXXXXXXXX, G.: Nullità speciali, cit., pp. 189 ss.; XXXXXXX, A.: “Le invalidità”, in I contratti in generale (a cura di
X. XXXXXXXXX), in Trattato dei contratti (diretto da X. XXXXXXXX ed X. XXXXXXXXX), UTET, Torino, 2006, p. 1593; GRECO, F.: Profili del contratto del consumatore, Jovene, Napoli, 2005, pp. 226 ss. e 231 s.; RUSSO, D.: Profili evolutivi sulla nullità contrattuale, Esi, Napoli, 2008, pp. 214 ss.; XXXX, G.: “Rilevabilità d’ufficio e potere di convalida nelle nullità di protezione del consumatore”, Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 2, pp. 495 ss.; ALBANESE, A.: “Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti”, Eur. dir. priv., 2013, 3, pp. 723 ss.; XXXXXXXXXX, A.: I contratti, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2019, pp. 418 s.
69 PILIA, C.: Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002, p. 242; XXXXXXXXXXX, S.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, cit., p. 153; XXXXXXXX, S.: “Nullità relativa e potere di convalida”, cit., pp. 931 ss.; XXXXXXXX, M.: Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, cit., p. 454; ID.: “Nullità di protezione”, Enc. dir., I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Milano, 2021, p. 720.
70 XXXXXXXX, M.: Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali, cit., p. 454.
71 XXXXXXX, X.: “Profili del neoformalismo negoziale: requisiti formali diversi dalla semplice scrittura”, Obbl. e contr., 2008, 11, p. 218; PERLINGIERI, G.: Rilevabilità d’ufficio e sanatoria dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., p. 1115; ID.: Sanatoria, cit., p. 1109.
72 PERLINGIERI, G: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., pp. 97 ss.; ID., La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, cit., p. 11; ID.: Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo, cit., pp. 1105 ss.; ID.: “Sanatoria”, Enc. dir., cit., p. 1115.
In tale contesto viene in rilievo innanzitutto la distinzione tra negozio illecito e negozio illegale73. Infatti, una cosa è un contratto con causa o oggetto illeciti, di cui non può ipotizzarsi un recupero, un’altra il contratto al quale, ad esempio, non è stato allegato un documento.
Centrale rilievo assume inoltre la valorizzazione in senso qualitativo e non quantitativo (privato-pubblico) degli interessi, soprattutto con riferimento alle nullità di protezione volte alla tutela di interessi generali e particolari insieme.
Tale tesi, pertanto, ammette la convalida della nullità ove l’interesse finale protetto dalla norma che sancisce la nullità venga soddisfatto o non venga frustrato dal recupero del contratto invalido, attuando comunque una rimozione concreta del vizio invalidante.
IV. NULLITÀ E SMART CONTRACTS.
Una problematica particolare riguarda i profili di invalidità degli smart contracts74; questione ad oggi ancora scarsamente indagata e che crea perplessità proprio in ragione della singolarità di tali negozi.
73 PERLINGIERI, G.: Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, Xxx, Xxxxxx, 0000.
74 Nel dibattito italiano, si segnalano CUCCURU, P.: “Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessione sugli smart contract”, Nuova giur. civ. comm., 2017, 1, pp. 107 ss.; DI SABATO, D.: “Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale”, Contr. impr., 2017, 2, pp. 378 ss.; XXXXXXXXX, D.: “Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e blockchain”, Notariato, 2017, 1, p. 53; FINOCCCHIARO, G.: “Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale”, Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 2, pp. 441 ss.; XXXXXX, X., XXXXXX, P. e XXXXXXX, G.: “Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte”, in Contratti, 2018, 6, pp. 681 ss.; XXXXXXX, A.: “Blockchain e protezione dei dati personali alla luce del nuovo regolamento europeo GDPR”, Ciberspazio e diritto, 2018, pp. 197, ss.; XXXX XXXXXXXX, X.: “La valutazione delle blockchain: Internet of value, network digitali e smart transaction”, Dir. ind., 2019, p. 301; PARDOLESI, R. e DAVOLA, A.: “«Smart contract»: lusinghe ed equivoci dell’innovazione purchessia”, Foro it., 2019, sez. V, pp. 195 ss.; XX XXXXXX, F.: “Smart contract e non diritto”, Nuovo dir. civ. comm., 2019, pp. 257 ss.; XXXXXXX, F.: “Blockchain, smart contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti”, Riv. dir. priv., 2019, pp. 167 ss.; GIACCAGLIA, M.: “Considerazioni su blockchain e smart contract”, Contr. impr., 2019, 3, pp. 941 ss.; ID.: “Vecchi e nuovi (?) paradigmi contrattuali nella prospettiva della protezione dei consumatori”, Diritto mercato e tecnologia, 20 maggio 2020; ID.: “Il contratto del futuro? Brevi riflessioni sullo smart contract e sulla perdurante vitalità delle categorie giuridiche attuali e delle norme vigenti del codice civile italiano”, Tecnologie e diritto, 2021, p. 113; STAZI, A.: Automazione contrattuale e contratti intelligenti. Gli smart contracts nel diritto comparato, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2019, spec. pp. 99 ss.; XXXXXXXX, E.: “Le nuove frontiere dell’automatizzazione contrattuale tra codici algoritmici e big data: gli smart contracts in ambito assicurativo, bancario e finanziario”, Giust. civ., 2020, 4, p. 681; XXXXXXX, C.: “Distributed ledger technology blockchain e smart contracts: prime regolazioni”, Tecnologie e diritto, 2020, 2, p. 490; FAINI, F.: “Blockchain e diritto: la catena del valore tra documenti informatici, smart contracts e data protection”, Resp. civ. prev., 2020, 1, pp. 297 ss.; XXXXXXX, I.: “«Smart Contract». Automazione contrattuale ed etica dell’algoritmo”, Comparazione e diritto civile, 2020, 2, pp. 661 ss.; BELLOMIA V.: “Il contratto intelligente: questioni di diritto civile”, in Judicium, 2020; XXXXXXXX, L., “La responsabilità civile nell’era delle nuove tecnologie: l’influenza della blockchain”, Resp. civ. prev., 2020, 5, p. 1618; XXXXX, C.: “La computerizzazione del contratto (Smart, data oriented, computable e self-driving contracts. Una panoramica)”, Eur. dir. priv., 2020, pp. 1259 ss.; XXXXXXX, M.: Smart contracts e disciplina dei contratti, Il Mulino, Bologna, 2021; ID.: “Smart contracts”, Enc. dir., cit., pp. 1132 ss.
Uno smart contract è un protocollo di transazione computerizzato che esegue i termini di un contratto. Detto in altre parole, è un contratto programmato per eseguirsi automaticamente al realizzarsi di condizioni preimpostate75.
Sebbene rappresentino concetti distinti, non è pensabile parlare di smart contract senza trattare anche della blockchain.
La blockchain è un tipo di registro distribuito (distributed ledger)76, condiviso ed immutabile, che facilita il processo di registrazione e gestione delle transazioni e di tracciamento degli assets in una rete definita. In altre parole, è una catena di blocchi informatici, concatenati l’uno all’altro in maniera immutabile, in grado di mantenere in modo affidabile un sistema di registri digitali distribuiti idonei a tenere traccia indelebile delle transazioni effettuate. Ogni transazione sulla rete di blocchi deve essere validata dalla rete stessa.
La struttura della blockchain è decentralizzata, aperta e crittografata, e dunque la transazione avviene senza intermediari. Una volta registrata un’informazione sulla blockchain, questa non può essere modificata o manomessa.
Le caratteristiche della blockchain sono, pertanto, la decentralizzazione, la verificabilità e l’immutabilità; caratteristiche che garantiscono l’autenticità, l’integrità e l’affidabilità dei dati77.
Per rendere più celeri le transazioni, sulla blockchain viene memorizzato un set di regole che viene eseguito automaticamente: uno smart contract78.
75 Anche prima dell’avvento degli smart contracts, il tema dell’esecuzione automatizzata del contratto era oggetto di riflessione dottrinale. Ne parlava già CICU, A.: “Gli automi nel diritto privato”, II Filangieri, 1901,
p. 562, ora in Scritti minori di Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Milano, 1965, p. 561. Si vedano anche IRTI, N.: “Scambi senza accordo”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 2, p. 347 ss.; OPPO, G.: “Disumanizzazione del contratto?”, Riv. dir. civ., 1998, 1, pp. 525 ss.
76 La digital legder technology (DLT) è concetto più ampio di quello di blockchain.
77 In tema di blockchain e attività notarile, MANENTE, M.: “Blockchain: la pretesa di sostituire il notaio”, Notariato, 2016, pp. 211 ss.; XXXXXXXXX, D.: “Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e blockchain”, Notariato, 2017, 1, p. 53; XXXXXX, M.: “Registri sussidiari, blockchain #notaio oltre la lezione di carnelutti?”, Notariato, 2017, 4, pp. 369 ss.; XXXXX, M.: “Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio”, Notariato, 2018, 2, pp. 155 ss.; XXXXXX, C.: “Il notaio nell’era digitale: riflessioni gius-economiche”, Notariato, 2018, 2, p. 142; XXXXXXX, U.: Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain, Xxxxxxx, Milano, 2019, p.
153. Sulla particolare figura della notarchain, vid. XXXXXXX, X.: “Blockchain Application in General Private Law: the Notarchain Case”, in AA. VV.: Legal Technology Transformation. A Practical Assessment (a cura di X. XXXXXXXXX), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, p. 229.
78 L’espressione smart contract è stata coniata da Xxxx Xxxxx, secondo il quale «a smart contract is a computerized transaction protocol that executes the terms of a contract. The general objectives of smart contract design are to satisfy common contractual conditions (such as payment terms, liens, confidentiality, and even enforcement), minimize exceptions both malicious and accidental, and minimize the need for trusted intermediaries. Related economic goals include lowering fraud loss, arbitration and enforcement costs, and other transaction costs». Individuava tra gli esempi di crude smart contracts «POS terminals and cards, EDI, and agoric allocation of public network bandwidth», in Smart Contracts: Building Blocks for Digital Market, 1996, in xxx.xxx.xxx.xxx.xx/xxx/Xxxxxxx/XxxxxxxxxxxXxXxxxxx.
Attraverso la blockchain che si garantisce l’immodificabilità e l’esecuzione automatica del codice informatico dello smart contract.
L’impulso che determina l’esecuzione dello smart contract può dipendere sia da elementi interni al codice o da elementi esterni, come ad esempio un tasso di interesse.
In questo ultimo caso, sarà necessario l’intervento di un elemento esterno alla blockchain, il c.d. Oracolo, il quale invia informazioni alla catena di blocchi in relazione a circostanze dedotte nel codice dello smart contract e che ne costituiscono i presupposti di esecuzione.
Sulla riconducibilità dello smart contract alla concezione classica di contratto, si sono confrontate diverse tesi.
Secondo una ricostruzione va esclusa la natura negoziale degli smart contracts sulla base del fatto che essi rappresentino più canali di conclusione e gestione degli accordi che accordi in sé79. Si afferma, infatti, che uno smart contract non afferisce alla fase della formazione dell’accordo, bensì a quella dell’adempimento, con la conseguenza che esso non possa integrare una fattispecie di accordo atipico ex art. 1322 del codice civile80.
Una diversa impostazione riconosce, invece, natura negoziale agli smart contracts, con conseguente applicazione della disciplina generale del codice civile in tema di contratto81.
In tema, la normativa è piuttosto scarna.
Il legislatore italiano è intervenuto con la L. 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, che ha inserito l’art. 8 ter rubricato proprio Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract82.
Alla luce del suddetto intervento, per tecnologie su registri distribuiti si intendono le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento
79 XXXXXXX, X.: “Blockchain ed automazione contrattuale”, cit., p. 111.
80 PAROLA, L., XXXXXX, P. e XXXXXXX, G.: “Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte”, cit., p. 685.
81 XXXXXXX, X.: “Smart contracts”, cit., p. 1142.
82 In arg., vid. XXXXXXX, X.: “Blockchain smart contract: primo inquadramento e prospettive d’indagine (commento all’art. 8 ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)”, Oss. dir. civ., 2020, pp. 189 ss.; XXXXXXX, C.: “Distributed ledger technology blockchain e smart contracts: prime regolazioni”, cit., p. 490; XXXXXXX, M.: “Smart contracts”, Enc. dir., cit., pp. 1139 s.; XXXXXXX, S.: “Smart contracts e tecnologie basate su registri distribuiti nella L. 12/2019”, Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2021, 2, p. 369.
e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia, verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
Tali tecnologie consentono la conclusione e l’esecuzione del contratto: la macchina legge il codice, valida, archivia su una pluralità di registri distribuiti ed esegue. Si segue la logica del if this, then that.
La norma non parla, dunque, di blockchain, ma più in generale di registri distribuiti, sovrapponendo invero le due figure, che sono in rapporto di genere a specie83.
Lo smart contract viene, invece, definito dall’art. 8 ter L. 12/2019 come «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse»84.
Anche in Francia, è stata emanata una normativa in tema di blockchain e crypto assets, la Loi 2019-486 del 22 maggio 2019 (nota come loi PACTE)85, che fissa un quadro regolamentare per le Initial Coin Offering (ICO) e per l’attività dei prestatori di servisi su
Anche a livello europeo, manca una disciplina normativa su blockchain e smart contract, pur a fronte di diverse iniziative come l’istituzione dell’EU Blockchain Observatory and Forum, dell’International Association for Trustes Blockchain Applications e l’Interoperable Standards for DLT and Blockchains.
Particolare rilievo rivestono la Risoluzione del Parlamento europeo del 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione86, che analizza le implicazioni delle digital ledger technologies,
83 In arg., XXXXXXX, S.: op. ult. cit., p. 369.
84 Si prevede inoltre che «Gli smart contracts soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia Digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (comma 2) e che «La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’art. 41 del Reg. UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014». Infine, il quarto comma dell’art. 8 ter, stabilisce che, ai fini della produzione dell’effetto della validazione temporale di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’Agid è chiamata ad individuare gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere.
85 Acronimo di Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises. In tema, XXXXXXX, A., “La nuova disciplina francese dei cryptoasset: un imperfetto tentativo regolatorio?”, xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Più in generale su blockchain e smart contracts nell’ordinamento francese, vid. XXXXXXX, X.: “La révolution blockchain. La redéfinition des tiers confiance”, RTD. Com., 2016, p. 893; XXXXXXX, G., “Considérations sur les smart contracts”, Dalloz, IP/IT, 2017, pp. 512 ss.; DOUVILLE, T.: “Blockchain et protection des donnèes à caractère personnel”, AJ Contrat, 2019, pp. 316 ss.; XXXXXXXXX, G.: “Smart contracts et droit des contrats”, AJ Contrat, 2019, pp. 321 ss.
86 Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)).
e la proposta di Regolamento, elaborata dalla Commissione europea, sui mercati dei crypto assets (MiCAR)87, alla quale ne è collegata un’altra relativa ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulle distributed ledger technologies (DLT)88.
Ora, delineato brevemente il funzionamento di uno di smart contract su blockchain occorre interrogarsi se possano prospettarsi profili di invalidità di tali contratti.
Ci si chiede, infatti, cosa accada nel caso in cui uno smart contract sia nullo, magari perché illecito o con oggetto indeterminato e se sia prospettabile applicare a tali contratti quanto previsto dagli artt. 1418 ss. c.c.
Una volta che sono stati inseriti i codici su blockchain e la rete esegue la transazione, difficilmente sarà possibile attuare una modifica e ancor più complesso sarebbe tornare indietro, provocare cioè l’anéantissement del contratto89.
Certo occorre anche considerare che se fosse semplice “tornare indietro” si perderebbe anche il trust in questo tipo di tecnologia, caratterizzata dalla certezza e dall’immediatezza delle transazioni.
Un espediente per arginare la problematica potrebbe consistere nell’inserimento di una funzione di autodistruzione dello smart contract, attivabile solo dal nodo che ha creato il contratto stesso. Le parti potrebbero, pertanto, prevedere, al momento della conclusione del contratto l’inserimento della funzione di kill e prevederne i casi di attivazione90.
Resterebbe in ogni caso un rimedio non percorribile in assenza dell’inserimento ab origine nella catena di blocchi.
Sulla scorta di queste considerazioni sulla rigidità degli smart contracts, dunque, per ora il rimedio che sembra praticabile in concreto è solo di carattere restitutorio.
87 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937, COM(2020) 593 final del 24 settembre 2020. In arg., ANNUNZIATA, F.: “Verso una disciplina europea delle crypto-attività- Riflessioni a margine della recente proposta della commissione UE., in xxxxxxxxxxxxxxx.xx, 15 ottobre 2020.
88 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology, COM(2020)594 final del 24 settembre 2020.
89 Sulla rigidità degli smart contarcts, XXXXXXXX, J.M.: “Smart Contracts and the Cost of Inflexibility”, University of Pennsylvania Law Review, 2017, 166, pp. 279 ss.; XXXXXXXXXX, M.: “Is a ‘Smart Contract’ Really a Smart Idea?”, Computer Law & Security Review, 2017, p. 830 ss.
90 XXXXX, X., XXXXXX, B.: “Setting Standards for Altering and Undoing Smart Contracts”, in Rule Technologies. Research, Tools, and Applications – Proceedings of the 10th International Symposium RuleML 2016 (a cura di X.X. XXXXXXX), Springer, Cham, 2016, pp. 151 ss.
Se uno smart contract nullo per illiceità è già stato lanciato ed eseguito nella rete, infatti, proprio per l’essenza di tale tipo di contratto, non sembra, allo stato attuale, percorribile un rimedio caducatorio.
BIBLIOGRAFIA
ADDIS F.: “Neoformalismo e tutela dell’imprenditore debole”, Obbl. contr., 2012, 1, pp. 6 ss.
XXXXXXXX, X.: “Le clausole vessatorie nel diritto europeo dei contratti”, Eur. dir. priv., 2013, 3, pp. 723 ss.
ALBANESE, A.: Contratto mercato responsabilità, Xxxxxxx, Milano, 2008, pp. 57 ss.
ALBANESE, A.: Violazione di norme imperative e nullità del contratto, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXXX, X.: “La forma del contratto quadro di investimento: la parola alle Sezioni Unite”, Nuova giur. civ., 2017, 10, pp. 1363 ss.
XXXXX, X.: “La computerizzazione del contratto (Smart, data oriented, computable e self-driving contracts. Una panoramica)”, Eur. dir. priv., 2020, pp. 1259 ss.
XXXXXXXXX, X.: “Inesistenza e nullità”, Riv. dir. proc., 1956, vol. I, pp. 61 ss.
XXXXXXX, S.T.: Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso abitativo, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXX, X.: “Le nuove frontiere dell’automatizzazione contrattuale tra codici algoritmici e big data: gli smart contracts in ambito assicurativo, bancario e finanziario”, Giust. civ., 2020, 4, p. 681.
BAUDRY-LACANTINERIE, G.: Xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx. XX, Xxxxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXX, U.: Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain, Xxxxxxx, Milano, 2019.
BELLOMIA V.: “Il contratto intelligente: questioni di diritto civile”, in Judicium, 2020.
XXXXX XX XXXXXXX, G.: La forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXXX, X.: “Problemi di forma e sanzioni di nullità della disciplina a tutela dell’investitore. Perequazione informativa o opportunismo rimediale?”, Resp. civ. prev., 2010, p. 2346.
XXXXX, X.: Teoria generale del negozio giuridico, rist. XX xx., Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXX, X.: “Rilevabilità d’ufficio e potere di convalida nelle nullità di protezione del consumatore”, Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 2, pp. 495 ss.
XXXXXXXXX, X.: “La rilevabilità d’ufficio delle nullità di protezione”, Riv. dir. priv., 2004, 4, p. 861.
XXXX, X.: “Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali”, Giur. it., 2015, 6, p. 1387.
BRECCIA, U., La forma, in Formazione, vol. I (a cura di X. XXXXXXXX), in Trattato del contratto (diretto da X. XXXXX), Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXX, X.: “Invalidità (storia)”, Enc. dir., vol. XXII, Xxxxxxx, Milano, 1972.
XXXXXXXX, X., “La responsabilità civile nell’era delle nuove tecnologie: l’influenza della blockchain”, Resp. civ. prev., 2020, 5, p. 1618.
XXXXXXX, X.: “Porte aperte delle Sezioni Unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice della nullità del contratto”, Corr. Giur., 2015, 1, pp. 88 ss.
XXXXXXX XXXXXXX, L.: “L’annullabilità assoluta”, Foro it., 1939, IV, p. 50.
CARIOTA-FERRARA, L.: Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Xxxxxx, Napoli, 1949.
XXXXXXX, X.: “Il contratto”, in Trattato di diritto civile (diretto da X. XXXX e X.
XXXXXXXX), vol. XXI, Xxxxxxx, Milano, 1987.
XXXXXXXX, X.: “Usura sopravvenuta. C’era una volta?” Foro it., 2017, I, p. 3274.
XXXXXXXXXX, X.: “Il codice civile italiano: significato storico e ideale”, Eur. dir. priv., 2019, 4, pp. 1167 ss.
XXXXXXXXXX, A.: I contratti, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2019.
XXXXXXXXX, X.: “Smart contracts et droit des contrats”, AJ Contrat, 2019, pp.
321 ss.
XXXX, X.: “Gli automi nel diritto privato”, II Filangieri, 1901, p. 562, ora in Scritti minori di xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx, Milano, 1965.
XXXXXXX, X.: “Des intérêts de la distinction entre ‘inexistence et la nullité d’ordre public”, RTS civ., 1914, p. 33.
XXXXXXXXXX, X.: Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Edizioni dell’Ateneo, Xxxx, 0000.
XXXXXXXXX, X.: L’abuso di dipendenza economica tra disciplina della concorrenza e diritto dei contratti. Un’analisi economica e comparata, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2004.
CONSOLO, C. e XXXXX, F.: “Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale”, Corr. Giur., 2015, 2, pp. 225 ss.
XXXXXXXX, N.: Manuale di diritto civile italiano, I, Società editrice libraria, Milano, 1910.
XXXXXXX, X.: “Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessione sugli smart contract”, Nuova giur. civ. comm., 2017, 1, pp. 107 ss.
XXXXXXX, V.: “Aporie della giurisprudenza e pervicacia del legislatore in tema di locazione e obbligo di registrazione”, Giur. it., 2016, 2, pp. 324 ss.
XXXXX XXXXXXX, T.: “Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un’esemplificazione, in AA. VV.: Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico,(a cura di X. XXXXXX e X. XXXXX), Xxx Xxxxx Institute for Legal History and Legal Theory, Francoforte, 2018.
XXXXXXXXXXX, A.: “La forma dei contratti di investimento nel canone delle sezioni unite: oltre il contratto monofirma”, Nuova giur. civ., 2018, 5, p. 658.
XXXXXXX, X.: “Blockchain Application in General Private Law: the Notarchain Case”, in AA. VV.: Legal Technology Transformation. A Practical Assessment (a cura di
X. XXXXXXXXX), Editoriale Scientifica, Napoli, 2021.
XX XXXXXXXX, R.: Istituzioni di diritto civile, I, Casa editrice Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Messina-Milano, 1939.
XXXXXXX, F.: “Blockchain, smart contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti”, Riv. dir. priv., 2019, pp. 167 ss.
XX XXXXXX, F.: “La rilevabilità d’ufficio ex art. 1421 c.c. secondo le Sezioni Unite: la nullità presa (quasi) sul serio”, Foro it., 2015, 3, I, pp. 922 ss.
XX XXXXXX, F.: “Smart contract e non diritto”, Nuovo dir. civ. comm., 2019, pp.
257 ss.
DI CIOMMO, F.: Efficienza allocativa e teoria giuridica del contratto. Contributo allo studio dell’autonomia privata, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2012.
XX XXXXXXX, X.: Abuso di dipendenza economica e contratto nullo, Cedam, Padova, 2009.
DI MAJO, A.: “Contratto di investimento mobiliare: il “balletto” delle forme”,
Giur. it., 2018, 3, p. 568.
XX XXXXXX, X.: “Riflessioni sulla forma nel nuovo diritto dei contratti”, Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 396.
XX XXXXX, X.: Contributo ad una teoria della invalidità e della inefficacia in diritto romano, Xxxxxxx, Milano, 1966.
XX XXXXXX, D.: “Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale”,
Contr. impr., 2017, 2, pp. 378 ss.
XXXXXXX, N.: “I contratti in generale”, in Giur. sist. dir. civ. comm. (fondata da X.
XXXXXXX), UTET, Torino, 1966.
XXXXXX, X.: “In tema di nullità sopravventa del negozio giuridico”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, p. 755.
XXXXXXXX, X.: “Blockchain et protection des donnèes à caractère personnel”, AJ Contrat, 2019, pp. 316 ss.
XXXXXXX, X.: “La révolution blockchain. La redéfinition des tiers confiance”,
RTD. Com., 2016, p. 893.
DUSI, B.: Istituzioni di diritto civile (riv. e agg. da M. M. Sarfatti), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 1937.
XXXXXX, P.: L’abuso di dipendenza economica, Xxxxxxx, Milano, 2006.
XXXXX-XXXXXX, M.: Droits des obligations, 1- Contrats et engagement unilatéral, Themis droit, Parigi, 2017.
XXXXX, X.: “Blockchain e diritto: la catena del valore tra documenti informatici, smart contracts e data protection”, Resp. civ. prev., 2020, 1, pp. 297 ss..
XXXXXX, X.: “Il formalismo nel diritto dei consumatori”, Contr. Impr./Europa, 2012, pp. 582 ss.
XXXXX, X.: Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo negoziale, Xxxxxxx, Milano, 2011.
FEDERICO, A.: “I contratti monofirma: dalle Sezioni Unite alla legislazione emergenziale”, Rass. dir. civ., 2020, 4, pp. 1237 ss.
XXXXXXX, X.: “«Smart Contract». Automazione contrattuale ed etica dell’algoritmo”, Comparazione e diritto civile, 2020, 2, pp. 661 ss.
FERRARI, S.: “Inesistenza e nullità del negozio giuridico”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 514.
XXXXX, X.X.: “Introduzione al sistema dell’invalidità nel contratto”, in Trattato di diritto privato (a cura di X. XXXXXXX), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2002.
XXXXXXX, X.: “Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta”,
Rass. dir. civ., 1999, 3, p. 521.
XXXXXXX, X.: “Nullità. III) Nullità speciali”, Enc. giur., XXI, Treccani, Roma, 2004.
FINOCCCHIARO, G.: “Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, 2, pp. 441 ss.
XXXXXXXXXXXXX, V.: Nullità del contratto, in Il codice civile. Commentario (fondato da
X. XXXXXXXXXXX e diretto da F. D. BUSNELLI), Xxxxxxx, Milano, 2015.
XXXXXXXX, X.: “Degli effetti del contratto”, vol. II, in Integrazione del contratto. Suoi effetti reali e obbligatori, in Cod. civ. comm. (diretto da X. XXXXXXXXXXX), Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXX, X.: Théorie générale des obligations, Sirey, Parigi, 1937.
XXXXXXX, X.: Manuale di diritto privato, Esi, Napoli, 2007, p. 1120.
XXXXXXX, X.: “La «nullità di protezione»,” Europa dir. priv., 2011, 1, pp. 77 ss.
XXXXXXX, X.: “Le invalidità”, in I contratti in generale (a cura di X. XXXXXXXXX), in
Trattato dei contratti (diretto da X. XXXXXXXX ed X. XXXXXXXXX), UTET, Torino, 2006.
XXXXXXXXXX, X.: “Il contratto del futuro? Brevi riflessioni sullo smart contract e sulla perdurante vitalità delle categorie giuridiche attuali e delle norme vigenti del codice civile italiano”, Tecnologie e diritto, 1, 2021, p. 113.
XXXXXXXXXX, X.: “Considerazioni su blockchain e smart contract”, Contr. impr., 2019, 3, pp. 941 ss.
XXXXXXXXXX, X.: “Vecchi e nuovi (?) paradigmi contrattuali nella prospettiva della protezione dei consumatori”, Diritto mercato e tecnologia, 20 maggio 2020.
XXXXXXXXXX, M.: “Is a ‘Smart Contract’ Really a Smart Idea?”, Computer Law & Security Review, 2017, p. 830 ss.
XXXXXXXX, M.: “Nullità di protezione”, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X.
X’XXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2021.
XXXXXXXX, M.: Le nullità di protezione nel sistema delle invalidità negoziali. Per una teoria della moderna nullità relativa, Cedam, Padova, 2008.
GIUSTOLISI, C.: La validità sopravvenuta, Aracne editrice, Ariccia, 2016. GRECO, F.: Profili del contratto del consumatore, Jovene, Napoli, 2005. XXXXXX, E.: Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, Xx. Xxxxxxxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXX, X., “Considérations sur les smart contracts”, Dalloz, IP/IT, 2017, pp.
512 ss.
HOUTCIEFF, D.: Droit des contrats, Bruylant, Parigi, 2017.
XXXX, X.: Idola libertatis. Tre esercizi sul formalismo negoziale, Xxxxxxx, Milano, 1985.
XXXX, N.: “Scambi senza accordo”, Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 2, p. 347 ss.
IRTI, N.: Studi sul formalismo negoziale, Cedam, Padova, 1997.
XXXXXX, X.: Des nullités en matière d’actes juridiques; Essai d’une théorie nouvelle, Dijon, 1909, rist. Ed. La Mémoire du droit, Parigi, 2017.
XXXXX, X., XXXXXX, B.: “Setting Standards for Altering and Undoing Smart Contracts”, in Rule Technologies. Research, Tools, and Applications – Proceedings of the 10th International Symposium RuleML 2016 (a cura di X.X. XXXXXXX), Xxxxxxxx, Xxxx, 0000.
XXXXX, X.: “Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio”, Notariato, 2018, 2, pp. 155 ss.
LA ROCCA, G.: “Usura sopravvenuta e «sana e prudente gestione» della banca: le sezioni unite impongono di rimeditare la legge sull’usura a venti anni dall’entrata in vigore”, Foro it., 2017, I, p. 3274.
LA ROCCA, G.: Il problema della forma contrattuale, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2017.
LA SPINA, A.: Destrutturazione della nullità, Xxxxxxx, Milano, 2012.
XXXXX, X.: Forma contrattuale e tutela del contraente debole “non qualificato” nel mercato finanziario, Xxxxxxx, Milano, 1996.
XXXXXX, X.: “Il notaio nell’era digitale: riflessioni gius-economiche”, Notariato, 2018, 2, p. 142.
XXXXXXX, X.: “Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?”, Riv. dir. civ., 2005, 6, p. 684.
XXXXXXX, X.: “Genesi, evoluzione e consolidamento in una nuova clausola generale: il divieto di abuso di dipendenza economica”, Giust. Civ., 2016, 3, pp. 509 ss.
XXXXXXX, D.: “La forma responsabile verso le sezioni unite: nullità come sanzione civile per i contratti bancari e di investimento che non risultano sottoscritti dalla banca”, Contratti, 2017, 4, p. 398.
XXXXXXXXX, X.: “Le nullità e il contratto nullo”, in AA. VV.: I rimedi (a cura di A.
GENTILI), in Tratt. contratto (diretto da X. XXXXX), Xxxxxxx, Xxxxxx, 0000. XXXX, X.: “Nullità (storia)”, Enc. dir., vol. XXVIII, Xxxxxxx, Milano, 1978. MASPES, I.: “La nullità sopravvenuta”, Contr. impr., 2018, 4, p. 1348.
XXXXXXX M. e XXXXXXXXXXX S.: “Tutela del “professionista debole” e ripartizione dei rischi derivanti da firma falsa nel contratto di finanziamento”, Banca, borsa, tit. cred., 2013, 2, pp. 701 ss.
XXXXXXX M.: Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, Xxxxxxx, Milano, 2003.
XXXXXXX, X.: “Smart contracts”, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Milano, 2021.
XXXXXXX, M.: Smart contracts e disciplina dei contratti, Il Mulino, Bologna, 2021.
XXXXXXXXX, E.: Trasparenza e riequilibrio delle condizioni bancarie, Xxxxxxx, Milano, 1997.
XXXXXX, X.: “Il volto crudele, ma autentico, del formalismo “informativo””, Foro it., 2018, 4, p. 1283.
MODICA, L.: Formalismo negoziale e nullità, Contr. Impr., 2011, 1, pp. 30 ss.
XXXXXX, X.: Vincoli di forma e disciplina del contratto. Dal negozio solenne al nuovo formalismo, Milano, 2008.
XXXXXXXXXX, X.: “Il sistema della nullità contrattuale e funzione notarile”,
Notariato, 2010, 6, pp. 686 ss.
XXXXXXXXXX, S.: “La nullità selettiva secondo il canone delle Sezioni Unite: un responso fuori partitura”, Nuova giur. civ. comm., 2020, 1, p. 163.
XXXXXXXXXX, S.: “La recuperabilità del contratto nullo”, Notariato, 2009, 2, pp.
174 ss.
XXXXXXXXXX, S.: “Nullità, legittimazione relativa e rilevabilità d’ufficio”, Riv. dir. priv., 2002, 4, pp. 693 ss.
XXXXXXXXXX, S.: Contratto e fattispecie giuridica, Cedam, Padova, 1995.
XXXXXXXX, X.: Nuovi requisiti di forma del contratto. Trasparenza contrattuale e neoformalismo, Cedam, Padova, 2006.
XXXX XXXXXXXX, X.: “La valutazione delle blockchain: Internet of value, network digitali e smart transaction”, Dir. ind., 2019, p. 301.
XXXXXX, M.: “Registri sussidiari, blockchain #notaio oltre la lezione di carnelutti?”,
Notariato, 2017, 4, pp. 369 ss.
XXXX, X.: “Disumanizzazione del contratto?”, Riv. dir. civ., 1998, 1, pp. 525 ss.
XXXXXXXX, A.: “L’inefficacia delle clausole vessatorie”, in AA. VV.: I contratti dei consumatori (a cura di X. XXXXXXXXX ed X. XXXXXXXXX), Giappichelli, Torino, 2005.
XXXXXXXXX, X.: Dei contratti in generale, vol. II, Cedam, Padova, 1936.
XXXXXXXXXXX, X.: “Forma o modalità di un’informazione materializzata? Le SS.UU. ed una interpretazione normalizzatrice dell’art. 23 T.U.F.”, Contratti, 2018, 2, p. 143.
XXXXXXXXXXX, X.: “Il contratto monofirma nella prospettiva dell’art. 1341 cod. civ.”,
Nuova giur. civ., 2018, 5, p. 729.
XXXXXXXXXXX, X.: “La rilevabilità officiosa della nullità secondo il canone delle Sezioni Unite: “eppur si muove”?”, Contratti, 2012, 11, p. 869.
XXXXXXXXXXX, X.: “Nullità di protezione e facoltà di non avvalersi della dichiarabilità: quid iuris?, Foro it., 2015, 3, I, p. 928.
XXXXXXXXXXX, S.: “Rilevabilità officiosa e risolubilità degli effetti: la doppia motivazione della Cassazione a mo’ di bussola per rivedere Itaca”, Contratti, 2015, 2, pp. 113 ss.
XXXXXXXXXXX, X.: “Usi (ed abusi) di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.dd. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale)”, in AA. VV.: Il contratto (a cura di X. XXXXXXXX e X. XXXXXXXXXXX), Esi, Napoli, 2019.
XXXXXXXXXXX, X.: “Usi e abusi di una concezione teleologica della forma: a proposito dei contratti bancari c.d. monofirma (tra legalità del caso e creatività giurisprudenziale)”, Contratti, 2017, 6, p. 679.
XXXXXXXXXXX, X.: Autonomia privata e divieto di convalida del contratto nullo, Giappichelli, Torino, 2007.
XXXXXXXXXXX, X.: Forma e formalismo nel diritto europeo dei contratti, Edizioni ETS, Pisa, 2009.
XXXXXXXXXXX, X.: Neoformalismo contrattuale, Enc. Dir., Xxxxxx, IV, Xxxxxxx, Milano, 2011.
XXXXX, X.: “Il “sistema” delle impugnative negoziali dopo le Sezioni Unite”, Giur. it., 2015, 1, pp. 70 ss.
XXXXXXXXX, X. x XXXXXX, A.: “«Smart contract»: lusinghe ed equivoci dell’innovazione purchessia”, Foro it., 2019, sez. V, pp. 195 ss.
XXXXXX, X., XXXXXX, P., e XXXXXXX, G.: “Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte”, in Contratti, 2018, 6, pp. 681 ss.
XXXXXXXXXX, X.: “Le nullità di protezione”, in Studi in onore di Xxxxxx Xxxxxxxxxx
(a cura di X. RUSCELLO), vol. I, Esi, Napoli, 2008, pp. 627 ss.
XXXXXXXXXX, G.: Nullità speciali, Xxxxxxx, Milano, 1995.
XXXXXXXXXXX, X.: “Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, dieci anni dopo”,
Rass. dir. civ., 2019, 4, p. 1106.
PERLINGIERI, G.: La convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXXXXX, X.: “Sanatoria”, Enc. dir., vol. I, Contratto (diretto da X. X’XXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2021.
PERLINGIERI, P.: Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXX, X.: “Distributed ledger technology blockchain e smart contracts: prime regolazioni”, Tecnologie e diritto, 2020, 2, p. 490.
XXXXXXXX, P.: “Locazione ad uso diverso dall’abitazione e patto occulto di maggiorazione del canone”, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, 2017.
PILIA, C.: Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002.
XXXXXXXX, S.: Discipline della nullità e interessi protetti, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXX, S.: Nullità di protezione e sistema delle invalidità negoziali, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXX, S.: “Nullità relativa e potere di convalida”, Xxxx. xxx. xxx., 0000, 0, x. 00.
XXXXXX, I.: La nullità di protezione, Esi, Napoli, 2012, pp. 12 ss.
XXXXX, P.M.: “Le nullità contrattuali”, in AA. VV.: Il contratto in generale, vol. II (diretto da X. XXXXXX e X. XXXXXXXX), in Diritto civile (coordinato da X. XXXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 2009.
XXXXXX, X.: “Nullità e tutela del contraente debole”, in Contr. impr., 2001, 3, pp.
1143 ss.
XXXXXXX, X.: “Blockchain e protezione dei dati personali alla luce del nuovo regolamento europeo GDPR”, Ciberspazio e diritto, 2018, pp. 197, ss.
REDENTI, E.: Dei contratti nella pratica commerciale, Cedam, Padova, 1931, pp.
280 ss.
XXXXXXX, X.: “Blockchain smart contract: primo inquadramento e prospettive d’indagine (commento all’art. 8 ter D.L. 14 dicembre 2018, n. 135)”, Oss. dir. civ., 2020, pp. 189 ss.
XXXXXXXXX, D.: “Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e blockchain”,
Notariato, 2017, 1, pp. 53 ss.
XXXXXXX, S.: “Smart contracts e tecnologie basate su registri distribuiti nella L.
12/2019”, Dir. dell’informazione e dell’informatica, 2021, 2, p. 369.
XXXXXXX, M., La sanabilità delle nullità contrattuali, Xxx, Xxxxxx, 0000.
ROBUSTELLA, C.: Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario, Giappichelli, Torino, 2020.
XXXXXXXXX, V.M.: “Sulla cosiddetta invalidità successiva degli atti amministrativi”,
Jus, 1942, p. 144.
XXXXX, V.: Il contratto, Xxxxxxx, Milano, 2011.
XXXXXXXX, X.: “Contratti fra impresa e tutela dell’imprenditore debole”, Vita not.,
2012, p. 411 ss.
RUSSO, D.: Profili evolutivi della nullità contrattuale, Esi, Napoli, 2008.
RUSSO, D.: Profili evolutivi sulla nullità contrattuale, Xxx, Xxxxxx, 0000.
XXXXXXXXX, U.: “Nullità per mancanza di forma e contratti mediante corrispondenza”, Nuova giur. civ., 2018, 5p. 734.
SAVIGNY nel Sistema del diritto romano attuale, IV, trad it. a cura di Scialoja, UTET, Torino, 1889.
XXXXXXX, N.: “Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità”, Riv. dir. civ., 2003, 2, pp. 201 ss.
XXXXXXX, N.: “Nullità e inefficacia nel sistema europeo dei contratti”, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo (a cura di X. XXXXXXXXX), Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2002.
XXXXXXX, X.: “Inefficacia (diritto privato)”, Enc. dir., vol. XXI, Xxxxxxx, Milano.
XXXXXXXXXXXX, P.: “La locazione abitativa di fatto stipulata su pressione del locatore”, Riv. giur. edilizia, 2015, 5, I, p. 1035.
SCOGNAMIGLIO, C.: “Contratti monofirma nei servizi di investimento e scopo di protezione della forma” , Nuova giur. civ., 2018, 5 p. 741.
XXXXXXXXXXXX, X.: “Contratti in generale”, in Trattato di diritto civile (diretto da
E. GROSSO e X. XXXXXXX XXXXXXXXXX), Xxxxxxx, Milano, 1972.
XXXXXXXXXXXX, X.: “Inefficacia (dir. priv.)”, Enc. giur., vol. XVI, Treccani, Roma, 1989.
XXXXXXXXXXXX, X.: Contributo alla teoria del negozio giuridico, Xxxxxx, Napoli, 1950.
XXXXXXXX, X.X.: “Smart Contracts and the Cost of Inflexibility”, University of Pennsylvania Law Review, 2017, 166, pp. 279 ss.
XXXXX, X.: Automazione contrattuale e contratti intelligenti. Gli smart contracts nel diritto comparato, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2019.
XXXXXXXXX, X.: Autonomia privata e rimedi in trasformazione, Xxxxxxxxxxxx, Torino, 2003.
XXXX, E.: Forma informativa nei contratti asimmetrici. Contributo allo studio della forma funzionale nei contratti asimmetrici, bancari, e di investimento, Xxxxxxx, Milano, 2018.
XXXXX, X.: “La categoria dell’inefficacia del contratto”, Contr. impr., 1998, 3, p.
1227.
XXXXXXX, X.: “Profili del neoformalismo negoziale: requisiti formali diversi dalla semplice scrittura”, Obbl. e contr., 2008, 11, p. 218.
VULPIANI G.: “La nullité contractuelle nella riforma del diritto francese”, Nuova giur. civ., 2020, 4, p. 914.
VULPIANI G.: Unità, frammentazione e sanabilità della nullità del contratto, Xxx, Xxxxxx, 0000.