CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Contratto: AUTOFERROTRANVIERI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 1997 (*)
(Scadenza: 31 dicembre 1999) ACCORDO DI RINNOVO PRELIMINARE 2 MARZO 2000
rinnovato
27 NOVEMBRE 2000 (**)
(Decorrenza: 1° gennaio 2000 - Scadenza: 31 dicembre 2003)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2001
rinnovato per la parte economica
20 DICEMBRE 2003
(Decorrenza: 1° gennaio 2002 - Scadenza: 31 dicembre 2003)
Parti stipulanti
FEDERTRASPORTI FENIT
ANAV ASSTRA
e
FILT-CGIL FIT-CISL
UILTRASPORTI
N.B.: Per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare si vedano gli accordi 23 aprile 1998 e 18 dicembre 2000.
(*) Integrata, per la regolamentazione del lavoro interinale, dall'intesa 26 luglio 1999 riportata in calce.
(**) Integrato dall'accordo 8 febbraio 2001 sulla classificazione del personale addetto alla navigazione interna lacuale e dall'accordo 15 ottobre 2001 per la determinazione in Euro degli elementi retributivi riportati in calce.
(I testi degli accordi sono riportati in calce al c.c.n.l.)
Testo dell’ipotesi di accordo
Art. 1 (Relazioni industriali)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Premessa
Le parti concordano di aggiornare il sistema di relazioni industriali in coerenza e in applicazione dei principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993, nella condivisione del metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale nonchè ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Informazione e consultazione
Considerata la necessità di valutare con attenzione il processo di trasformazione e riforma del settore e le relative implicazioni istituzionali ed organizzative le parti convengono di istituire una sede a livello nazionale, di verifica ed approfondimenti congiunti.
Tale sede di consultazione ed informazione avrà di norma cadenza annuale, potrà avere come oggetto questioni di obiettiva rilevanza attinenti il c.c.n.l. e potrà essere attivata comunque anche a richiesta di una delle parti nel caso si verifichino profondi cambiamenti che coinvolgano le prospettive del settore e i livelli occupazionali.
In ottemperanza all'art. 9 della legge n. 125/1991 e al decreto del Ministro del lavoro del 17 luglio 1996, le aziende illustreranno, alle organizzazioni sindacali e ai Comitati per le pari opportunità ove esistenti, nei tempi previsti dalla legge stessa, il rapporto sul personale.
Sarà, altresì, previsto un livello di consultazione territoriale e nazionale sulla riforma del trasporto pubblico locale.
Formazione ed aggiornamento professionale
Le parti riconoscono importanza strategica alla valorizzazione professionale delle risorse umane.
In questo contesto particolare cura sarà prestata, a livello locale, alla formazione del personale dipendente.
In tema di formazione dei rappresentanti per la sicurezza, le questioni della sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni saranno oggetto costante, come previsto dall'accordo nazionale 28 marzo 1996 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 in tema di sicurezza negli ambienti di lavoro, delle attività formative aziendali che coinvolgeranno altresì il personale dipendente.
Il rappresentante per la sicurezza sarà consultato dall'azienda in merito ai contenuti della formazione ed alle metodologie di insegnamento.
Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola:
- sul c.c.n.l.
- sulla contrattazione aziendale negli ambiti, modalità e tempi previsti dal c.c.n.l.
Contratto collettivo nazionale di lavoro
Il c.c.n.l. è costituito da una parte normativa di durata quadriennale e da una parte economica di durata biennale.
Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei c.c.n.l. saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti.
Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori ai quali si applica il presente contratto. E’ abrogato l'art. 2, lettera a) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
Contrattazione aziendale
La contrattazione aziendale ha durata quadriennale e concerne materie esplicitamente delegate dal c.c.n.l. e pertanto riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal contratto stesso.
La contrattazione aziendale di tipo economico sarà attivata con le modalità, contenuti e limiti di cui all'art. 6 del presente accordo.
N.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 prevede quanto segue:
1. Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, regioni, Federtarsporti, ANAC, FENIT, FILT- CGIL, FILT-CISL E UIL-TRASPORTI - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall'applicazione di normative europee, nonchè quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
- una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del Protocollo che ha il compito di verificare con sistematicità l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del Protocollo stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa;
- una sede regionale di concertazione tra regione, province e comuni e le parti sociali firmatarie del Protocollo avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporti pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali.
Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l'insieme della Rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
2. Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 di cui alla "Premessa" e con i principi contenuti nel Patto Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a rispettare le norme del
c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonchè ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttive.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotterà un nuovo sistema di inquadramento che terrà conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
- costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il loro conseguente sostegno al reddito, in coerenza di quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998, punto 4.3.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il ... per definire le caratteristiche di tale Organismo e fissare ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
- costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed intervenire per ripristinare il rispetto del c.c.n.l., tramite le proprie strutture territoriali, quando ce ne sia l'esigenza, anche su istanza di una sola parte;
- attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell'assetto aziendale, tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni, le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgenti le strutture associative nazionali;
- attivazione di una sede di confronto, a livello aziendale, con le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale, anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori. Nelle aziende pubbliche tale sede si attiverà previo consenso della proprietà;
- attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il ..., per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale, riguardanti l'applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 27 novembre 2000 prevede quanto segue:
Art. 1
(Relazioni industriali)
Le disposizioni di cui alla "Premessa", alla "Informazione e consultazione" e alla "Formazione ed aggiornamento professionale", di cui all'art. 1 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, sono sostituite dalle seguenti.
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, regioni, Federtrasporti, ANAV, FENIT, FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale, d'ora in avanti chiamato "Protocollo" - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall'applicazione di normative europee, nonchè quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
1) una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del "Protocollo" che ha il compito di verificare con sistematicità l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del "Protocollo" stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa;
2) una sede regionale di concertazione tra regione, province e comuni e le parti sociali firmatarie del "Protocollo" avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico- economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l'insieme della Rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel "Protocollo" e con i principi contenuti nel Patto Governo-parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a rispettare le norme del
c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonchè ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttiva.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
1) costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998, punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001, per definire le caratteristiche di tale Organismo e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2) costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire per ripristinare il rispetto del c.c.n.l. quando ce ne sia l'esigenza, tramite le proprie strutture territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3) attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell'assetto aziendale tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni, le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4) attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5) attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 giugno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale riguardanti l'applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
Le politiche formative
In coerenza con quanto concordato nell'intesa preliminare del 2 marzo 2000, qui riportato nel presente articolo riguardo al sistema concertativo ed alle relazioni industriali, nonchè nel Protocollo del 14 dicembre 1999, le parti, intendono condividere le linee-guida, all'interno delle quali opereranno, per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti operativi e gestionali della politica formativa, necessaria per il settore della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione paritetica che proporrà alla valutazione delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un Ente bilaterale di settore, alimentato con risorse predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità individuali una risorsa strategica delle imprese di servizio. Per questa ragione, confermano la volontà di definire una politica orientata alla formazione continua - finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro e della produzione, nonchè alla realizzazione di processi di adattamento alle trasformazioni in atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure professionali non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l'arricchimento delle funzioni e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 2 (Retribuzione tabellare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
La locuzione “retribuzione conglobata” di cui all'articolo 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 è sostituita in ogni parte del c.c.n.l. dalla locuzione “retribuzione tabellare”.
Le parti si danno atto che con tale sostituzione nulla hanno inteso modificare della disciplina relativa all'istituto in esame.
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 27 novembre 2000 prevede quanto segue:
Art. 3
(Disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione)
1) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella, Allegato 1, colonna A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella, Allegato 1, colonna B, comprensiva dell'E.d.r. (Elemento distinto della retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992, riproporzionato su 14 mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella, Allegato 1, colonna C e ferma restando la disciplina di cui all'art. 3 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997;
d) importi del T.d.r. (Trattamento distinto della retribuzione) di cui all'art. 22, comma 2, dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 (Allegato 1, colonna D);
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
f) indennità di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, 1° comma, 2ª alinea, dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
h) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto n. 4 ("trattamenti sostitutivi per ogni A.P.A.") dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989 e dall'art. 4 ("ex nuovo terzo elemento salariale") dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, modificati come segue:
- l'assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione della nuova classificazione non integra la fattispecie di cui al punto 4, terzo periodo dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
- è abrogata la disciplina di cui al punto 3) dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, ma i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti "ad personam" ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in cui per effetto della maturazione di requisiti di anzianità anche specifica si acquisisca un parametro retributivo superiore che ai sensi della disciplina ora abrogata comportava l'attribuzione di un minore importo dell'ex nuovo terzo elemento salariale. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili;
i) assegni "ad personam", eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo e trattamenti "ad personam" di cui al successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione "normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sono attribuiti, con la medesima decorrenza, trattamenti "ad personam" pensionabili e non assorbibili, individuati nel valore indicato nella Tabella 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della lettera
D) dell'art. 2 "Norme di prima applicazione e norme transitorie" si procede alla ricollocazione aziendale, il trattamento "ad personam" è quello indicato nella Tabella 2 per qualifiche/figure professionali che abbiano uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Ove non ricorra tale situazione il trattamento "ad personam" sarà determinato nell'eventuale differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati nelle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 relativi all'attuale qualifica e la somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura professionale assegnata. In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà mantenuto "ad personam" fino a concorrenza l'eventuale trattamento di miglior favore risultante dalla differenza fra il valore complessivo relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1) ed il valore corrispondente agli stessi elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento "ad personam" di cui al presente punto 2). I predetti elementi retributivi andranno considerati al netto degli aumenti derivanti da accordi collettivi o da scatti di anzianità maturati successivamente all'entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), secondo alinea, dell'accordo preliminare 2 marzo 2000, integrato dal presente accordo, si procede a livello aziendale ad un riordino dei compensi e delle indennità previsti aziendalmente al fine di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione degli stessi. Inoltre, in relazione all'applicazione della nuova
classificazione, i suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri, senza oneri aggiuntivi per le imprese e con riconoscimento di eventuali "ad personam" per i lavoratori in servizio. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi sono riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal terzultimo comma dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997.
Integrazione al punto 3 dell'accordo preliminare 2 marzo 2000
La contrattazione dovrà concludersi entro tre mesi dall'accordo di rinnovo, ricorrendo, ove necessario, alle procedure del sistema di relazioni industriali previsto dal presente accordo, ivi compreso il ricorso, su richiesta di una delle parti, alla mediazione del Ministero del lavoro.
Art. 3
(Aumenti periodici di anzianità)
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il valore degli aumenti periodici di anzianità viene trasformato in cifra fissa secondo la seguente tabella:
Livelli | Importi |
1° | 73.444 |
2° | 67.242 |
3° | 61.367 |
4° | 56.470 |
5° bis | 54.186 |
5° | 51.900 |
6° | 47.004 |
7° | 41.129 |
8° | 36.559 |
9° | 32.642 |
Il lavoratore ha diritto ad un aumento periodico per ogni biennio di anzianità di servizio.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio.
Il lavoratore ha diritto a maturare complessivamente nel corso del rapporto di lavoro presso la medesima azienda fino ad un massimo di 6 aumenti periodici di anzianità, indipendentemente dai livelli raggiunti.
In caso di avanzamenti e promozioni, di cambi di qualifica, anche nell'ambito dello stesso livello, il lavoratore conserverà il numero di A.P.A. già acquisito nella qualifica di provenienza ricalcolato sulla base del valore corrispondente al livello retributivo raggiunto, nonchè le frazioni di biennio maturate.
Sono abrogati ed interamente sostituiti dalla presente disciplina gli artt. 7 e 8 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 nonchè l'art. 3 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 come modificato dal punto relativo all'anno 1984, lett. a), del 17 giugno 1982.
Art. 4
(Nuovo 3° elemento salariale e trattamenti sostitutivi)
A decorrere dalla data di stipula del presente contratto, il nuovo terzo elemento salariale è soppresso. Conseguentemente, a decorrere dalla stessa data, i valori stabiliti dalla tabella retributiva allegati numeri da 2/A a 2/E e da 3/A a 3/E confluiscono, ferma restando in via transitoria la disciplina di cui al punto 3 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, nei trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto 4 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, e vengono mantenuti ai soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto.
Art. 5 (Trattamento di fine rapporto)
E’ abrogato l'articolo 6 del c.c.n.l. 12 luglio 1985.
Art. 6 (Premio di risultato)
Al fine di migliorare i risultati aziendali con il concorso del fattore lavoro, aziendalmente possono essere raggiunti accordi di secondo livello, ai sensi e per gli effetti del Protocollo del 23 luglio 1993, con i quali definire un premio di risultato.
Tale istituto è volto a favorire l'ottenimento di risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell'azienda.
Al fine di acquisire elementi di comune conoscenza per la definizione degli obiettivi e dei programmi predetti nonchè del premio di risultato le parti, a livello aziendale, valutano le condizioni dell'impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
Al conseguimento dei predetti risultati è collegato il premio di risultato definito in sede di contrattazione aziendale quadriennale, nel rispetto del principio della autonomia dei cicli negoziali.
La richiesta di rinnovo dell'accordo aziendale sul premio di risultato dovrà essere avanzata con le modalità e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
Gli accordi aziendali individueranno:
- i fattori di miglioramento cui riferire gli obiettivi del premio di risultato;
- le condizioni per l'attribuzione del premio di risultato ed i relativi criteri di quantificazione;
- i parametri ed i criteri di misurazione della performance generale o delle performances specifiche sulle quali può eventualmente essere articolato il sistema di corresponsione del premio (per settori, comparti, impianti, uffici, reparti, etc.);
- l'eventuale modalità di valutazione delle prestazioni individuali;
- i criteri di rimodulazione del premio per l'ipotesi di ottenimento solo parziale dei risultati previsti;
- i criteri di ripartizione del premio di risultato.
Fermo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 12 luglio 1985, le parti convengono sulla necessità di costituzione di un livello informativo i cui contenuti e le cui periodicità saranno convenuti a livello aziendale a seguito e in termini strettamente conseguenti ai contenuti delle intese relative alla definizione del premio di risultato.
In questo contesto, potranno anche essere concordati forme, tempi ed altre clausole per la informazione e la verifica circa i risultati e per il riesame degli obiettivi e dei meccanismi in rapporto a rilevanti modifiche delle condizioni di riferimento esistenti al momento dell'accordo.
Considerate le novità e le particolari caratteristiche che l'istituto del premio di risultato viene ad assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una commissione paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Il premio di risultato, per sua natura incerto, avrà caratteristiche di variabilità in rapporto al raggiungimento di risultati, conseguiti in relazione ai programmi concordati.
Il premio, non rientra nella retribuzione normale di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 12 marzo 1980 e successive modificazioni, non fa parte del t.f.r., è già comprensivo della incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali e dovrà risultare coerente con le condizioni previste per poter fruire della decontribuzione previdenziale di cui al Protocollo 23 luglio 1993 e successivi provvedimenti attuativi.
Il premio - inteso come sistema incentivante idoneo a coinvolgere tutti i lavoratori nel processo di miglioramento progressivo dei risultati aziendali - costituisce l'elemento portante del sistema retributivo aziendale, per cui nel premio di risultato potranno confluire, se concordato tra le parti a livello aziendale, corresponsioni aziendalmente esistenti allo stesso o analogo titolo nei modi e nelle forme che in sede aziendale verranno precisate (premi/indennità di partecipazione, di produttività, ecc.).
All'articolo 2, lettera c), dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, il riferimento agli articoli 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio1987, è sostituito con il riferimento al presente articolo.
Sono abrogati l'articolo 3 del c.c.n.l. 23-7-1976, i commi 2 e 3 della seconda parte del
c.c.n.l. 17 giugno 1982, l'accordo nazionale 20 maggio 1983, gli artt. 3, lett. f), e 5 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985, i punti 2 e 3 dell'accordo nazionale 27 febbraio 1987 e ogni altra norma in contrasto con la presente disciplina.
Norma transitoria
Le parti confermano quanto previsto dal terzo periodo del paragrafo intitolato “Secondo livello di contrattazione” del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997.
Art. 7
(Materie ed istituti riservati all'area nazionale)
L'art. 2 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 così come modificato dall'art. 2 dell'accordo nazionale 12 luglio 1985 è così sostituito:
“Appartengono alla competenza esclusiva della normativa nazionale i seguenti istituti e materie:
- anzianità di servizio;
- inquadramento del personale;
- quadri;
- orario di lavoro;
- ferie;
- retribuzione tabellare e relativi parametri;
- retribuzione normale;
- competenze accessorie unificate;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- trattamenti sostitutivi;
- disciplina generale della contrattazione di secondo livello;
- lavoro straordinario, festivo e notturno;
- mensilità aggiuntive;
- trasferta, diaria ridotta e concorso pasti;
- festività;
- traslochi;
- indennità di buonuscita e trattamento di fine rapporto, salva la disciplina di secondo livello;
- relazioni industriali, assetti contrattuali, procedure di mediazione e raffreddamento;
- diritti sindacali;
- appalti ed assuntorie (esclusa la determinazione dei canoni);
- vestiario uniforme (minimi garantiti);
- benemerenze nazionali;
- previdenza complementare;
- congedo matrimoniale;
- contratti atipici: apprendistato (trattamento economico e normativo), contratti a tempo parziale, contratti a termine e contratti di formazione e lavoro;
- avventiziato (trattamento economico e normativo);
- esclusioni ex art. 25 della legge n. 223/1991;
- trattamento di malattia;
- maternità;
- procedure per l'adozione del sistema ad agente unico;
- disciplina generale della regolamentazione del diritto di sciopero di cui alla legge n.
146/1990;
- regolamentazione delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, etc.);
- diritti sociali ed individuali: pari opportunità ed azioni positive; permessi parentali; volontariato; agevolazioni nei confronti dei portatori di handicap (lavoratori ed utenti); agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, trapianti, espianti, A.I.D.S.;
- disciplina generale delle attività ricreative e culturali.
Appartengono, inoltre, alla esclusiva competenza dell'area nazionale gli istituti e le materie non espressamente demandati all'area aziendale.
Art. 8 (Orario di lavoro)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione degli orari in grado di supportare il miglioramento dell'efficienza della gestione aziendale.
A tale scopo, viene concordato quanto segue:
1) Ferma restando la durata settimanale dell'orario di lavoro fissata dagli articoli 4A, 4B, e 4C del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è
realizzata come media nell'arco di un periodo di riferimento di 4 mesi, fatti salvi i limiti minimi e massimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.
Nel caso in cui il periodo di tre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, al caso di specie, una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3) Per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente, il tempo trascorso dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri stabiliti a livello aziendale.
Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, n. 3820, in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo ed interruzioni.
4) In ogni caso trascorsi sei mesi dalla firma del presente accordo le parti provvederanno ad effettuare, in sede nazionale, una verifica sull'applicazione di quanto disposto con il presente articolo.
Sono abrogati gli articoli 10 e 12 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995.
N.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 prevede quanto segue:
4) di integrare le norme sull'orario con le seguenti:
- la durata settimanale dell'orario di lavoro è realizzata come media nell'arco di 17 settimane;
- a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'articolo 6 dello stesso c.c.n.l., ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
- nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell'articolo 8 del c.c.n.l. 25 luglio 1997, relativamente all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattato nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che, entro sei mesi, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese;
- nell'ambito delle procedure previste nell'Allegato 1 si conviene che, qualora non si pervenisse ad intese relativamente al punto precedente, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del lavoro;
- le parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro definito dal c.c.n.l., con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronti in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato;
- il costo dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro sarà compreso nei costi definiti dal rinnovo del secondo biennio;
- fermo restando che nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore; a tal fine, dovrà essere definita una clausola di garanzia a livello nazionale;
- sarà oggetto di approfondimento la fattispecie di regimi d'orario differenziati, per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, al fine dell'adeguamento all'orario nazionale;
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 27 novembre 2000 prevede quanto segue:
Art. 6
(Norme in materia di orario di lavoro)
Con riferimento alle disposizioni integrative del c.c.n.l. previste al punto 4 dell'accordo preliminare 2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a) la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente c.c.n.l. è realizzata come media nell'arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall'art. 3, lett. c) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985;
b) a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell'art. 8, punto 2, dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, relativamente all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese. Qualora non si pervenisse ad intese sulla materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del lavoro;
d) la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale nazionale, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro sarà comunque compreso nei costi definiti per il rinnovo del secondo biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall'art. 3, lett.
C) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste dall'art. 2, lett. B) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
A livello regionale, sulla base dell'andamento del fenomeno, potranno essere valutate ed individuate possibili soluzioni, compatibilmente all'organizzazione efficiente ed economica del servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall'art. 14 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste all'art. 2, lett. B) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un approfondimento al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale.
Art. 9 (Contratti atipici)
Si conferma il contenuto dell'articolo 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 con le seguenti modifiche:
A) Contratto a termine ex articolo 23, legge n. 56/1987
Il punto 2) è sostituito dai seguenti:
“2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall'effettuazione di servizi che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro”.
Al penultimo periodo, dopo le parole “10 mesi”, aggiungere: “prorogabile nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 2) della legge 18 aprile 1962, n. 230”.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
B) Lavoro a tempo parziale
Sostituire la lettera m) con la seguente:
“m) In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro eccedente rispetto all'orario ridotto concordato, in attuazione dei commi 3, lettera c), e 4 dell'articolo 5 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le ore di lavoro eccedente l'orario ridotto concordato saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale con la maggiorazione del 9% nei limiti di 12 ore mensili per i part-time orizzontali e di 88 ore annue per i part-time verticali. Il lavoro eccedente l'orario ridotto concordato prestato in giorno festivo sarà compensato con quote orarie maggiorate del 18%”.
Sostituire la lettera n) con la seguente:
“n) Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, etc., opportunamente documentati;
- motivi personali”.
Contratti a termine e a tempo parziale
Al 1°, 2° e 3° alinea sostituire “30%, 20% e 15%” rispettivamente con “35%, 25% e 20%”.
C) Contratto di formazione e lavoro
Retribuzione
Inserire, dopo il primo, il seguente periodo:
“L'applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall'utilizzo dei servizi aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale a tempo indeterminato”.
Trattamento di malattia
E’ aggiunto il seguente periodo:
“Dal mese successivo a quello di stipula del presente accordo nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato Retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri Enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda”.
Utilizzo del C.F.L.
E’ abrogato il primo periodo.
Il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto e formazione lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali”.
Dichiarazione delle parti
In relazione al contenuto dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996 e a quanto dello stesso recepito nel recente provvedimento di legge in materia di promozione dell'occupazione (legge 24 giugno 1997, n. 196), le parti convengono di reincontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente accordo nazionale per armonizzare la disciplina contrattuale contenuta nel c.c.n.l. e per verificare congiuntamente le modalità di applicazione nel settore delle nuove tipologie di rapporti di lavoro individuate dalla legislazione.
Art. 10
(Linee generali della riforma dell'inquadramento)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa del 10 aprile 1997 le parti hanno fissato, tra le altre tematiche, gli obiettivi e le linee di intervento in tema di riforma del sistema classificatorio.
E’ stato infatti espressamente sancito che in tempi assai ravvicinati venga definito il nuovo assetto classificatorio del personale autoferrotranviario.
In questo contesto, le parti convengono di definire entro il 31 dicembre 1997 il nuovo sistema classificatorio, da collocare all'interno delle compatibilità economiche del secondo biennio contrattuale, secondo le seguenti linee generali ed applicate nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'azienda e nell'ambito del vigente modello delle relazioni industriali.
Tale assetto è da attuare attraverso il passaggio dall'attuale sistema articolato per livelli, ad uno nuovo basato su aree produttive ed aree professionali, all'interno delle quali è possibile prevedere una pluralità di parametri retributivi in cui il personale possa essere collocato in funzione delle esigenze della organizzazione aziendale nonchè dello sviluppo della professionalità, della positiva valutazione della competenza, del merito e del grado di conoscenza acquisiti, secondo modalità e criteri oggettivi da concordare.
In questo ambito è concepito un complessivo assetto del sistema classificatorio in grado di supportare un nuovo modello di struttura organizzativa aziendale, attraverso la sostituzione degli attuali livelli di inquadramento con aree professionali, la ricomposizione delle mansioni e l'attenuazione delle caratteristiche gerarchiche dell'organizzazione, ricomprendendo, altresì, professionalità e profili attualmente non presenti nel vigente sistema classificatorio.
Il nuovo assetto classificatorio dovrà basarsi sui concetti di Aree produttive e di Aree professionali in cui:
- per Aree produttive, che potranno essere articolate in relazione alle diverse modalità di trasporto (su gomma, su ferro, su via d'acqua), si intendono macro entità che aggregano funzioni ed attività omogenee, quali ad esempio:
- Area produttiva Esercizio (E)
- Area produttiva Impianti/manutenzione (M)
- Area produttiva Gest. sviluppo-amministrazione (U)
- Area produttiva Ausiliaria (AG).
- Per Aree professionali si intendono, invece, l'insieme delle caratteristiche, dei requisiti, delle competenze e delle responsabilità che identificano un ambito professionale ampio ma omogeneo.
Ciascuna area professionale, al fine di porre le basi per forme di gestione e politiche delle risorse umane, ricomprende una pluralità di parametri retributivi crescenti, a partire da quello di base inferiore a quello in atto, che non esclude il ricorso al C.f.l.
Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro continueranno ad essere effettuate secondo le norme di cui all'accordo nazionale 11 aprile 1995 e prevederanno, al momento del passaggio a tempo indeterminato, l'inquadramento previsto dal nuovo sistema classificatorio.
Il riconoscimento del parametro retributivo è collegato al merito ed alla competenza positivamente accertata, secondo modalità e criteri oggettivi da concordare nelle linee generali in fase di definizione del nuovo inquadramento, nonchè attraverso un adeguato sistema formativo e la previsione di percorsi professionali ed economici. Nella determinazione dei predetti criteri e modalità si terrà conto delle diverse condizioni organizzative ed operative delle aziende del settore, nonchè delle classi dimensionali delle medesime.
Il nuovo sistema dovrà ricomprendere anche le c.d. attività ausiliarie (sosta, parcheggi, ecc.), attraverso l'individuazione di soluzioni coerenti con le condizioni di mercato.
Nelle more di tale definizione, allo scopo di determinare situazioni di certezza contrattuale e giuridica - vista l'intesa del 10 aprile 1997 - e di favorire con ciò anche opportunità occupazionali, le parti convengono quanto segue:
L'area produttiva ausiliaria sopra richiamata potrà prevedere una o più figure professionali di tipo operativo in relazione alle dimensioni e/o alle modalità organizzative delle attività riguardanti la sosta ed i parcheggi, etc.
Fra tali attività vanno ricompresi anche i compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132.
In via transitoria, in attesa della completa definizione dell'assetto delle figure professionali dell'area ausiliaria che, in ogni caso, dovrà essere coerente con i presenti criteri e contenuti, verranno fissate, entro il 10 agosto 1997, le retribuzioni tabellari e relativi parametri per ciascuna delle seguenti figure professionali:
- la prima ricomprendente prevalentemente attività di supporto ed ausilio alla clientela;
- la seconda ricomprendente prevalentemente attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta di cui anche al citato art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Nell'attuale fase transitoria, in attesa della definizione delle nuove norme, laddove le modalità organizzative della sosta e dei parcheggi lo rendessero utile, in sede aziendale, potrà essere previsto l'accorpamento delle indicate tipologie di attività.
Viene prevista un'area professionale quadri.
Il collocamento in una determinata area produttiva ed in una specifica area professionale dovrà comunque garantire le flessibilità vigenti e quelle in atto aziendalmente, nonchè consentire, con criteri e modalità da definire aziendalmente, la mobilità del lavoratore anche nelle mansioni tipiche di altre aree produttive/professionali, nel rispetto delle norme vigenti.
Xxxxx restando che il nuovo inquadramento dovrà comunque contribuire a realizzare la riduzione in modo strutturale della dinamica del costo del lavoro, le parti convengono che nelle aree produttive strategiche, per le figure tipiche, verranno individuati parametri retributivi ulteriori in termini di sviluppo professionale rispetto all'attuale scala parametrale.
In tale ambito, per l'attuale qualifica di agente di movimento, viene individuato un parametro retributivo ulteriore da riconoscere al conseguimento di un ulteriore periodo di guida effettiva e al verificarsi di altre condizioni che verranno concordate tra le parti. Per il personale in servizio tale risultato verrà attuato in maniera graduale.
Le parti convengono di porre in essere, nell'ambito del nuovo inquadramento del personale, un sistema retributivo idoneo a consentire la revisione di quanto previsto dal paragrafo 7, lettera c), dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, intitolato “Incentivazione per la trasformazione a tempo indeterminato dei C.f.l.”.
N.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 prevede quanto segue:
2) di voler pervenire ad un nuovo inquadramento professionale imperniato su quattro aree operative (esercizio, amministrazione e servizi, manutenzione impianti ed officine, servizi ausiliari per la mobilità) e su quattro aree professionali (mansioni gestionali e professionali, mansioni di coordinamento/specialisti, operatori, ausiliari e generici). Perni del nuovo inquadramento sono:
- un parametro 100 dimensionato per assicurare che lo sviluppo parametrale nelle aree della manutenzione e dei servizi ausiliari siano paragonabili a quelli dei contratti di settori corrispondenti;
- uno sviluppo della figura dell'operatore di esercizio su quattro parametri, assumendo come riferimento i livelli salariali esistenti ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla base dell'attuale parametrazione si collocano a 127 e a 166; la modalità d'accesso è di 9 anni di guida effettiva compresi contratti atipici dal primo al secondo, di 7 dal secondo al terzo, di 5 dal terzo al quarto;
- uno sviluppo della figura del macchinista su quattro parametri assumendo come riferimento il livello salariale esistente ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla scala dell'attuale parametrazione si collocano a 139 e 173; la modalità d'accesso è identica a quella dell'operatore d'esercizio;
- un posizionamento di due figure professionali dell'area dei coordinatori e specialisti del personale di stazione, la prima assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 175 e la seconda, diversificata secondo la complessità del sistema, assumendo i parametri 184 e 191;
- un posizionamento di tre figure professionali dell'operatore d'ufficio su 4 parametri, assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159;
- un posizionamento di tre figure professionali dell'operatore di manutenzione su tre parametri assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159. Si introduce la figura dell'operatore certificatore come figura autonoma e distinta dalle altre figure di operatore assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 164;
- sull'insieme delle altre problematiche della classificazione ed in particolare sulle declaratorie, sui profili professionali e il loro apprezzamento, sulle tabelle di derivazione e sulle norme generali, le parti proseguiranno il lavoro svolto per definire in modo complessivo e coerente la nuova classificazione.
Per le modifiche apportate da ultimo in materia di inquadramento dei lavoratori si veda l'art. 2 dell'accordo di rinnovo 27 novembre 2000 riportato in calce al testo del c.c.n.l.
Art. 11 (Previdenza complementare)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti,
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. n. 124/1993 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 14 e 15 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e dal verbale di accordo 28 marzo 1996, decidono di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il c.c.n.l. una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale.
Le parti sono impegnate entro il 31 dicembre 1997 a definire le modalità per la costituzione del relativo Fondo pensioni. A tal fine viene costituita una commissione paritetica.
Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore, a decorrere dal 1° ottobre 1998, sono stabilite come segue:
- sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.) istituito dal presente accordo:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- sulla quota di t.f.r. da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale;
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni;
- 100% per il lavoratore di prima occupazione.
Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale.
Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo.
Le parti determineranno nella fase costitutiva del Fondo la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo stesso, tenuto conto della quota prevista dagli accordi citati in premessa.
N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2000 prevede quanto segue:
Verbale di riunione (*)
Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo "Priamo", Federtrasporti, Fenit ed ANAV e le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti si sono incontrate per adeguare l'art. 12 della fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri-internavigatori 2000-2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell'art. 12 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998 (fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo "Priamo", la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall'art. 12 della fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue:
- 2% a carico azienda;
- 2% a carico del lavoratore.
Le parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei Fondi pensione, un adeguamento della quota di t.f.r. da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell'accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest'ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.
(*) Il presente verbale non è inserito nel testo coordinato e ne modifica, pertanto, il contenuto.
Art. 12
(Limiti di età per l'ammissione in servizio)
Il punto 2 del comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento allegato A) al X.X. 0 gennaio 1931,
n. 148 è modificato come segue:
“2) di aver superato, al momento dell'assunzione in prova, il 18 anno di età”.
Art. 13 (Quadri)
Le parti confermano l'intendimento di valorizzare il ruolo dei quadri delle aziende del settore attraverso una più specifica individuazione delle responsabilità e delle attribuzioni in occasione della riforma della classificazione, di cui all'art. 9 del presente accordo.
Le parti concordano che per i soli quadri rientranti nel campo di applicazione della legge n.
190/1985 e individuati nell'ambito degli attuali livelli 1 e 2 potrà essere definito, d'intesa tra le parti, a livello aziendale, un nuovo sistema di incentivi sostitutivo di quelli precedenti, legato al raggiungimento dei risultati correlati ad una scala di valori predeterminata.
A livello locale verranno definite la natura dei progetti e le grandezze economiche collegate in modo direttamente proporzionale alla misura di conseguimento degli obiettivi prefissati.
Tale istituto rappresenta un nuovo sistema, per il futuro, di una retribuzione funzionale, finalizzata esclusivamente a quei quadri per i quali vengono richieste dalle aziende specifiche e verificate responsabilità.
Art. 14 (Riposo periodico)
Il riposo periodico cade normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo periodico in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo periodico.
In aggiunta al pagamento delle ore effettivamente lavorate con la maggiorazione del lavoro festivo ed al 50% della retribuzione tabellare per le ore eventualmente non lavorate ove il servizio prestato fosse inferiore all'orario normale giornaliero, nella eccezionale ipotesi di mancata concessione del riposo periodico con definitiva perdita dello stesso a causa di speciali esigenze di esercizio tale da non garantire il riconoscimento di almeno 52 riposi in ragione di anno solare, è altresì corrisposta una indennità di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo per ogni ora effettivamente lavorata.
Le parti, con la norma di cui al presente articolo, non intendono modificare il numero dei riposi in atto aziendalmente.
Art. 15 (Molestie sessuali)
Saranno considerati comportamenti lesivi della dignità della persona tutte le forme di molestie e ricatto ai fini sessuali.
Le aziende, le XX.XX. e i CPO, ove costituiti, dovranno dare divulgazione e dare atto a tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della raccomandazione CEE del 27 novembre 1991.
Dovranno porsi in essere, altresì, azioni di prevenzione con soluzioni per le situazioni a rischio.
Art. 16 (Azioni positive)
In attuazione dell'art. 1, punto a), legge n. 125/1991, al fine di promuovere l'inserimento di forza lavoro femminile, attualmente sottorappresentata nel settore del trasporto pubblico locale, si attueranno soluzioni e misure transitorie che consentiranno di accrescere la presenza di donne in tutte le qualifiche per cui è prevista l'assegnazione.
In occasione di reperimento di personale esterno per le assunzioni, le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile anche in riferimento a particolari categorie di personale.
Le parti, ciascuna per le proprie competenze, sono impegnate ad attivare misure che non penalizzino il personale femminile.
Le astensioni obbligatorie per maternità di cui alla legge n. 1204/1971 debbono essere considerate come presenza in servizio ai fini del computo dell'anzianità di servizio e qualifica per i passaggi di livello.
Art. 17 (Lavori usuranti)
Le parti convengono di insediare una commissione paritetica sui lavori usuranti di cui alla legge n. 335/1995.
Art. 18
(Copertura previdenziale dei periodi di malattia)
Le parti convengono di verificare entro il 31 dicembre 1997, anche nel rispetto della invarianza degli oneri a carico delle aziende, la possibilità di ricercare soluzioni alla copertura previdenziale dei periodi di malattia.
Art. 19
(Permessi sindacali ex art. 27 c.c.n.l. 23 luglio 1976)
In relazione al confronto ancora in corso, le parti concordano di definire entro i prossimi 10 giorni l'applicazione della norma di cui all'art. 18 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995.
Art. 20 (Pari opportunità)
Le parti convengono di definire entro il 10 settembre p.v. opportune normative sul tema in oggetto che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 21
(Stesura del testo unico degli accordi nazionali)
Le parti concordano, in considerazione dell'ampio periodo di tempo trascorso dalla stesura dell'ultimo testo unico del 23 luglio 1976 e dai molteplici accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro succedutesi fino ad oggi, di pervenire entro sei mesi alla stesura del testo del c.c.n.l. di categoria.
In questo contesto le parti definiranno, altresì, la disciplina relativa alla procedura di conciliazione in sede sindacale e l' armonizzazione delle discipline in atto in materia di diritti sindacali.
Art. 22
(Decorrenza e durata del c.c.n.l. - Aumenti retributivi)
(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Il valore degli aumenti delle retribuzioni tabellari, calcolati al 5 livello retributivo e sulla base della vigente scala parametrale, è determinato in lire 100.000 lorde mensili da erogarsi con la retribuzione del mese di ottobre 1997.
E’ altresì riconosciuto, a titolo di trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.), l'importo di lire 100.000 mensili, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente scala parametrale, da erogarsi con la retribuzione del mese di giugno 1998.
Il T.D.R. rientra nella retribuzione normale. E’ escluso dalla base di calcolo per il lavoro straordinario stabilita dall'art. 11 dell'accordo nazionale 12 marzo 1980, perchè già comprensivo della relativa incidenza.
Salvo quanto previsto dal comma che precede, per effetto degli aumenti di cui ai primi due commi del presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, t.f.r.
Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, etc. definito a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso fino al 30 settembre 1997 è riconosciuta, al personale in forza alla data di stipula del presente accordo, un importo forfettario lordo pro-capite, nei valori previsti nella tabella che segue, da cui saranno detratte le somme già previste dal Protocollo di intesa 10 aprile 1997 per il personale in forza alla stessa data. L'importo residuo rispetto alla somma una tantum di cui al Protocollo d'intesa del 10 aprile 1997 è rapportato ai mesi di effettiva prestazione nel periodo aprile-luglio 1997 e sarà erogato nella misura del 50% con la retribuzione del mese di febbraio 1998 e del rimanente 50% con la retribuzione del mese di giugno 1998.
Livelli | Importi |
1° | 3.113.208 |
2° | 2.850.314 |
3° | 2.601.258 |
4° | 2.393.711 |
5° bis | 2.296.855 |
5° | 2.200.000 |
6° | 1.992.453 |
7° | 1.743.396 |
8° | 1.549.686 |
9° | 1.544.880 |
Dall'importo della prima soluzione della somma indicata al capoverso che precede sono detratti gli importi complessivamente riconosciuti a titolo di I.v.c. nel periodo aprile-luglio 1997 fermo restando quanto previsto per l'I.v.c. del periodo agosto 1996-marzo 1997 dal Protocollo del 10 aprile 1997. Tale somma è rapportata, tenendo conto dei rapporti di lavoro a tempo parziale, sui mesi di effettiva prestazione nel periodo aprile-settembre 1997, non considerando la frazione di mesi inferiori a 15 giorni e considerando mese intero le frazioni pari o superiori a 15 giorni, è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.
Le somme erogate a titolo di somma forfettaria di cui al quinto comma saranno assoggettate, ai fini della vigente disciplina in materia, a contribuzione previdenziale e saranno quindi computate nella retribuzione pensionabile.
L'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata con la retribuzione del mese di luglio 1997.
Le parti concordano, altresì, di impegnare le risorse che saranno rese disponibili per il biennio 1998-1999 in relazione ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993, per una quota pari al 50% da destinare al nuovo sistema di inquadramento con effetto dal 1° giugno 1998 e per la residua quota del 50% per l'aggiornamento dei minimi tabellari con decorrenza 1° giugno 1999, previa verifica dei termini complessivi del quadro di riferimento, con particolare riguardo alle risultanze del confronto interconfederale sul Protocollo del 23 luglio 1993.
Il presente contratto avrà scadenza, per le parti normative ed economiche, al 31 dicembre 1999.
N.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 prevede quanto segue:
3) di procedere ad una riforma della retribuzione, definendo che:
- a livello nazionale, in presenza del nuovo inquadramento, lo scostamento tra vecchi e nuovi parametri salariali viene confermato, "ad personam", pensionabile e non assorbibile, agli attuali addetti e non viene corrisposto ai nuovi assunti;
- a livello aziendale, le parti procederanno alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione; in quest'ambito, verrà definita, a livello aziendale, la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all'art. 6 del vigente c.c.n.l.;
7) di determinare una "una tantum" pari a lire 2.000.000, relativamente al parametro 159, da erogare in due tranches ai dipendenti in forza alla data del presente accordo: la prima con la retribuzione di aprile 2000 pari a lire 1.000.000 e la seconda nei tempi e con le modalità che verranno definite in occasione della conclusione contrattuale. Tale importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione (considerando mese intero la frazione superiore ai quindici giorni) nel periodo gennaio 1998-giugno 2000. Detto importo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.;
N.d.R.: L'accordo di rinnovo 27 novembre 2000 prevede quanto segue:
Art. 10
(Decorrenza e durata del c.c.n.l. - Aumenti retributivi)
Gli aumenti contrattuali, riportati nella tabella Allegato 1, decorrono dal 1° gennaio 2001 e saranno erogati al momento dell'applicazione della nuova classificazione.
La nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità e la relativa struttura della retribuzione, determinata sulla base della nuova scala parametrale (tabella Allegato 1), trova applicazione:
a) entro il 28 febbraio 2001 per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo;
b) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo per il personale di nuova assunzione e per i contrattisti di formazione e lavoro di cui all'art. 2, lett. F).
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, t.f.r. Ogni altro compenso,
indennità, maggiorazione, ecc. definito a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso, con riferimento a quanto previsto dal punto 7) dell'accordo preliminare del 2 marzo 2000, la seconda tranche di lire 1.000.000 della somma forfetaria ivi prevista verrà erogata entro il 31 dicembre 2000. A copertura del periodo 1° luglio 2000-31 dicembre 2000, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato, entro il 31 gennaio 2001, l'importo forfetario di lire 500.000, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente classificazione (scala parametrale 100-225). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo luglio-dicembre 2000. L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.
A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo "Priamo" di previdenza complementare con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 31 dicembre 1995, il contributo aziendale è incrementato dell'1%, sulla base retributiva prevista dall'art. 12 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998, che andrà successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge.
Con la medesima decorrenza, agli altri lavoratori aderenti sarà riconosciuto il medesimo contributo aggiuntivo dell'1%, il cui costo complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.
Il presente contratto avrà scadenza, per la parte economica al 31 dicembre 2001 e per la parte normativa al 31 dicembre 2003.
N.d.R.: L'accordo 20 dicembre 2003 prevede quanto segue:
Art. 1
Per il periodo 1° gennaio 2002-30 novembre 2003, viene riconosciuta la somma "una tantum" pari a euro 970,00 riferita al parametro 175 della vigente scala parametrale, da erogare in tre "tranches", di eguale importo, ai dipendenti in forza alla data della presente ipotesi di accordo con le retribuzioni dei mesi di febbraio, maggio e settembre 2004. Tale importo è comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nei casi di prestazione di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.
Art. 2
Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 il valore della retribuzione tabellare riferita al parametro 175 della scala parametrale è incrementato di euro 81,00 lordi mensili che saranno erogati nel mese di febbraio 2004. Pertanto dal mese di novembre 2003 cessa di essere erogata la indennità di vacanza contrattuale.
Per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare di cui al 1° comma, i quali esauriscono gli incrementi retributivi relativi al biennio 2002-2003, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli artt. 20/A e 21/A del c.c.n.l. 23 luglio 1976, t.f.r. Ogni altro compenso eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Gli importi di cui all'art. 1 e al presente art. 2 sono riparametrati secondo la vigente scala parametrale (100-250).
Art. 23
(Inscindibilità delle norme contrattuali)
Le disposizioni del presente c.c.n.l., sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Dichiarazione a verbale
Per le aziende associate a Federtrasporti, Anac e Fenit che esercitano nei territori delle Regioni a statuto speciale, il presente accordo nazionale troverà applicazione solo a seguito dell'estensione alle medesime degli interventi legislativi contenuti nell'articolo 3 del disegno di legge n. 2206 (Senato) predisposti dal Governo a sostegno del settore in attuazione di quanto convenuto con il Protocollo di intesa del 10 aprile 1997.
Dichiarazione a verbale
Le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI condividendo da tempo l' estensione alle regioni a statuto speciale della normativa di cui al disegno di legge n. 2206, ribadiscono la intangibilità del complesso contrattuale e la sua assoluta non subordinazione a fatti esterni alla trattativa tra le parti.
Dichiarazione a verbale
La FENIT dichiara che le successive fasi negoziali dovranno tener conto, nel rispetto dell'autonomia dei singoli soggetti negoziali, dell'equilibrio complessivo dei contenuti normativi ed economici delle discipline convenzionali.
Federtrasporti, ANAC e FENIT scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30-9-1997, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi organismi associativi.
Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sulla presente ipotesi di accordo nazionale entro il 30 settembre 1997, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
I
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare
per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
In data 23 aprile 1998 tra
Federtrasporti, FENIT ed ANAC e
FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI
- preso atto che:
gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio rendono opportuna l'introduzione di forme di previdenza complementari rispetto a quelle contemplate dal regime pubblico;
l'attuale assetto legislativo definito dal D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari evidenzia complessivamente un quadro di condizioni favorevoli per la costituzione di fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura negoziale;
le parti hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare;
- vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
in relazione a quanto previsto dagli accordi nazionali dell'11 aprile 1995, del 28 marzo 1996 e del 25 luglio 1997, i cui contenuti ed obblighi si intendono compiutamente adempiuti mediante il presente accordo;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione di un Fondo nazionale di categoria denominato "Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini" al fine di contribuire a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale.
Pertanto si conviene che i contenuti del presente accordo istitutivo siano recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, la cui stesura sarà, altresì, integrata facendo riferimento alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, alle disposizioni del codice civile ed agli orientamenti dell'Organo di vigilanza per i fondi pensione.
1. Costituzione
1. Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonchè delle disposizioni del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo.
2. Con esclusione dei dirigenti, sono, inoltre, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore, impegnati in attività complementari e/o ausiliarie ai servizi di trasporto pubblico, ancorchè al predetto personale non si applichi il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri, secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Sono, altresì, destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle medesime Organizzazioni datoriali o sindacali dei lavoratori (settori affini), secondo quanto specificato nello statuto del Fondo.
3. Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) i lavoratori dipendenti, che abbiano superato il periodo di prova, destinatari della forma pensionistica complementare, così come richiamati al punto 2, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello statuto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato con durata di sei mesi continuativi presso la medesima azienda, fermo restando quanto previsto al comma 5 del punto 15 con riguardo a successivi rapporti ancorchè di durata inferiore ai sei mesi.
La facoltà per i lavoratori di cui al comma 2 del punto 2 di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente definita tramite apposito accordo aziendale.
La facoltà per i lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati al Fondo deve essere preventivamente concordata dalle rispettive Organizzazioni datoriali e sindacali di settore, per ciascun settore affine.
Gli accordi sindacali (aziendali o nazionali) di cui sopra dovranno essere accordi di adesione al Fondo, salva la possibilità di modifica della misura della contribuzione di cui al punto 12 del presente accordo;
b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
2. L'adesione al Fondo comporta la piena accettazione dello statuto.
3. Possono divenire associati al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già iscritti a fondi o casse eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo atto della stessa natura della fonte istitutiva stabilisca la confluenza di tale fondo nel Fondo nazionale di categoria e tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo di provenienza ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo nazionale di categoria, seguendo gli orientamenti che al riguardo ha espresso l'Organo di vigilanza.
4. In mancanza dell'atto che stabilisce la confluenza, i lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi di trasporto pubblico già associati a fondi o casse aziendali eventualmente preesistenti alla data di costituzione del Fondo diventano associati del Fondo nazionale di categoria se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale nel rispetto della regolamentazione vigente pro-tempore nel fondo di provenienza, con le modalità stabilite dallo statuto del Fondo.
4. Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
- l'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente e il Vice presidente
- il Collegio dei revisori contabili.
2. Quanto ai poteri degli stessi si fa rinvio alla legge ed alla normativa civile sulle società, nonchè agli indirizzi dell'Organo di vigilanza.
3. Negli organi collegiali la rappresentanza delle imprese e dei lavoratori è paritetica.
5. Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati
1. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 adesioni al Fondo e comunque entro sei mesi dall'inizio della raccolta delle adesioni.
2. L'Assemblea dei rappresentanti eletti dagli associati è costituita da un numero di 60 delegati - che potrà essere aumentato, in relazione alla adesione dei settori affini di cui al punto 2, fino ad un massimo di 90 membri - per metà eletti dai lavoratori associati al Fondo e per metà eletti dalle imprese associate, sulla base di liste presentate separatamente dalle Organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti i contratti collettivi nazionali e secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale definito dalle parti istitutive ed allegato allo statuto.
6. Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 12 ad un massimo di 16 componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.
2. In attuazione del principio di pariteticità i rappresentanti eletti in numero pari dai lavoratori e dalle imprese in seno all'Assemblea provvederanno, disgiuntamente, alla elezione dei propri componenti il Consiglio di amministrazione, con il sistema maggioritario secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale, sulla base di liste sia predisposte dalle parti che hanno stipulato il presente accordo, sia sottoscritte da almeno un decimo dei rappresentanti rispettivamente dei lavoratori e delle imprese.
3. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
4. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice presidente rispettivamente ed alternativamente tra i membri del Consiglio rappresentanti le imprese ed i membri del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.
5. I componenti del Consiglio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
7. Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
2. Ciascun rappresentante può sottoscrivere e votare una sola lista.
3. I revisori indicati nelle due liste votate ciascuna dalla maggioranza dei rappresentanti della relativa componente costituiscono il Collegio dei revisori contabili.
4. I componenti del Collegio eletti tra i rappresentanti costituenti l'Assemblea decadono dalla stessa al momento della loro nomina.
5. Tutti i componenti il Collegio, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro n. 211/1997, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il venir meno dei requisiti appena richiamati comporta la decadenza dal Collegio, con le modalità previste dallo statuto.
6. Il Collegio nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
8. Consulta dei sottoscrittori della fonte istitutiva
1. La Consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 6 rappresentanti delle Organizzazioni delle imprese e da 6 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali che hanno costituito il Fondo. Fermo restando il principio della pariteticità e l'esigenza di assicurare la maggioranza alle parti istitutive faranno altresì parte della consulta un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti cc.cc.nn.ll. applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo.
2. La Consulta ha funzioni consultive che esercita mediante l'emanazione di pareri al Consiglio di amministrazione ed alla Assemblea dei rappresentanti.
3. I pareri sono emanati su iniziativa della Consulta, su qualunque materia attinente allo statuto ed al regolamento del Fondo, ivi compreso il regolamento elettorale.
4. I pareri sono altresì emanati su richiesta del Consiglio di amministrazione o dell'Assemblea dei rappresentanti e sono rilasciati entro 30 giorni dalla richiesta.
5. I pareri sono richiesti dal Consiglio di amministrazione o dall'Assemblea dei rappresentanti in particolare sulle seguenti materie:
- modifica dei regolamenti;
- scioglimento del Fondo;
- grave crisi economica del Fondo ed utilizzo del fondo riserva.
6. I pareri sono approvati a maggioranza semplice dai membri della Consulta presenti alla riunione che si tiene con le modalità previste dal regolamento.
9. Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione finanziaria, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere tale attività così come disciplinata dall'art. 6, D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le convenzioni di gestione ed i relativi capitolati indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonchè i termini e le modalità con le quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Nella fase di avvio del Fondo (primi tre esercizi) gli investimenti affidati a gestori finanziari concorrono ad una unica gestione patrimoniale (fondo monocomparto) e devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze, di riduzione del rischio degli investimenti, connesse all'utilizzo del t.f.r.
4. Dopo la prima fase di avvio, il Consiglio di amministrazione potrà proporre all'Assemblea un diverso assetto gestionale (fondo pluricomparto).
10. Affidamento dei servizi
1. I servizi amministrativi, bancari, assicurativi e finanziari sono affidati mediante apposita procedura di gara.
11. Conflitti d'interesse
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c) del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.
12. Contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a decorrere dalla data della sua effettiva operatività è così stabilita, sul valore dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (t.d.r.):
- 1% a carico dell'impresa
- 1% a carico del lavoratore.
2. Con riferimento agli istituti retributivi di cui al comma precedente nonchè all'indennità di mensa, nei limiti del valore determinato dalla contrattazione nazionale, dalla decorrenza di cui sopra costituiscono altresì contribuzione le seguenti quote di t.f.r., da maturare nell'anno:
- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31 dicembre 1995, pari all'1,73% (25% di 7,41% - 0,50%);
- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, pari al 2,28% (33% di 7,41% - 0,50%).
3. Per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 costituisce, altresì, contribuzione il 100% della quota di t.f.r. da maturare nell'anno, pari al 6,91% della retribuzione utile per il t.f.r., così come aziendalmente calcolata (100% di 7,41% - 0,50%).
4. Le parti si danno atto che l'individuazione degli istituti retributivi per la determinazione delle quote di t.f.r., prevista nei precedenti commi 2 e 3, è effettuata ai soli ed esclusivi fini del computo della contribuzione al Fondo e non intende, quindi, modificare la retribuzione utile per il t.f.r., così come aziendalmente calcolata.
5. Il versamento al Fondo delle quote di t.f.r. determina una corrispondente riduzione delle quote di accantonamento annuale di tale istituto.
6. E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo nei limiti della normativa vigente pro- tempore ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
7. La contribuzione di cui al presente articolo decorre dalla data di operatività del Fondo.
8. In caso di mancato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente stabiliti, il soggetto di cui al punto 13, comma 3, è tenuto al versamento dei contributi dovuti, maggiorati, a titolo di indennizzo, di una percentuale corrispondente al TUS più due punti.
13. Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dall'Organo di vigilanza sui fondi pensione.
3. A seguito dell'adesione, il lavoratore, per il tramite dell'impresa, e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dagli accordi vigenti.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa per qualsiasi causa, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa e del lavoratore è rapportato alla retribuzione effettiva prevista per ciascuna causa.
14. Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
4. Il presente articolo trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
5. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi.
Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
9. Agli associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo.
Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L'associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo.
Il Consiglio di amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
15. Cessazione dell'obbligo di contribuzione
1. La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'azienda, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale.
2. Nel caso in cui il lavoratore faccia richiesta di trasferimento della posizione individuale presso altro fondo, secondo quanto previsto in tema di mobilità del lavoratore associato, l'obbligo contributivo cessa secondo le previsioni di cui al successivo punto 16.
3. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore associato, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo, può sospendere l'obbligazione contributiva entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio successivo. Tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso il Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale, comprensiva del capitale maturato e dei relativi rendimenti, avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e delle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto disposto dalla legge. Il ripristino dell'obbligazione contributiva è consentito, in qualsiasi momento, per una sola volta.
4. Durante il periodo di sospensione dell'obbligazione contributiva il lavoratore resta associato a tutti gli effetti.
5. Il lavoratore associato che in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo non si avvalga delle facoltà di cui al successivo punto 16, ha la facoltà di mantenere la posizione accumulata presso il Fondo, alle condizioni previste dal regolamento di attuazione.
16. Trasferimenti
1. Il lavoratore associato può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo a:
a) altro fondo pensione complementare cui il lavoratore acceda in relazione a nuova attività (nuovo rapporto di lavoro o promozione a dirigente);
b) ad un fondo pensione complementare non istituito con accordi sindacali. Il trasferimento della posizione non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del Fondo e, comunque, non prima che siano trascorsi cinque anni di associazione al Fondo.
2. L'obbligo contributivo sia a carico del lavoratore che dell'impresa cessa con il mese successivo alla richiesta di trasferimento nel caso di cui alla lettera a); nella ipotesi di alla lettera
b) le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il mese di maggio ovvero entro il mese di novembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cesserà a decorrere, rispettivamente, dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Il trasferimento della posizione individuale comporta il trasferimento dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il trasferimento stesso ed avviene entro sei mesi dalla richiesta nei casi di cui alla lettera a) ed entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo nei casi indicati alla lettera b).
17. Spese per la gestione del Fondo
1. All'atto dell'associazione del singolo lavoratore si procederà, secondo quanto contrattualmente stabilito dalle parti istitutive, al versamento per ciascun lavoratore iscritto di un importo di lire 10.000 a carico dell'azienda e di lire 10.000 a carico del lavoratore, quale quota di adesione.
2. Al finanziamento delle spese per la gestione, il Fondo provvede con la quota di adesione, con il rendimento del fondo di riserva di cui al comma 4 del presente punto ed eventualmente con l'utilizzazione di una quota parte della contribuzione versata dai lavoratori e dalle imprese.
3. Il Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto disposto dalle parti istitutive, nonchè dal protocollo di autonomia gestionale previsto dalla lettera d), comma 3, dell'art. 4 del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede annualmente a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sulla base del relativo preventivo, le risorse necessarie alla gestione del Fondo, nonchè la individuazione della quota di cui al comma 2 del presente punto nei limiti previsti dallo statuto.
4. Le aziende, con riferimento ai lavoratori di ruolo al 31 dicembre 1995 e in forza alla fine del mese precedente alla data di scadenza delle seguenti rate, provvederanno a versare tre tranche di pari importo, ciascuna di lire 40.000, la prima alla data di operatività, la seconda dopo 12 mesi dalla predetta data di operatività, la terza dopo 24 mesi dalla stessa data di operatività. Tali quote sono finalizzate alla costituzione di un fondo di riserva, allo scopo di garantire in via ordinaria il funzionamento del Fondo (spese di gestione amministrativa) e in via straordinaria dal verificarsi delle vicende descritte dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne le modalità di costituzione, di gestione e di utilizzo del predetto fondo di riserva, con particolare riguardo all'uso straordinario, le parti concordano di chiedere in proposito un parere all'Organo di vigilanza al fine di garantire l'invarianza dei costi.
5. Le parti si danno atto che per data di operatività del Fondo si intende quella nella quale viene comunicata la relativa autorizzazione all'esercizio da parte dell'organo competente.
18. Fase transitoria
1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonchè il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti dovranno essere conformi al presente accordo istitutivo.
Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle procedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all'esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All'atto dell'avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo, ivi compresa la redazione del regolamento elettorale e del protocollo di autonomia gestionale di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l'attività di promozione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di lire 20.000 a carico dell'azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31 dicembre 1995 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei competenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti.
9. Gli organi provvisori, inoltre, sono tenuti a tutte le incombenze previste dalla procedura per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo all'organo di vigilanza, nonchè all'approvazione del regolamento di attuazione.
10. Le parti convengono di rinviare ad un successivo confronto dopo gli opportuni approfondimenti, le problematiche inerenti all'ingresso nel Fondo dei settori affini e dei fondi preesistenti a livello locale.
II
Intesa preliminare 26 luglio 1999 per la disciplina
del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196
Premessa
1. Nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani, dalla vigente legislazione;
2. in adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Sottosegretario al lavoro e della previdenza sociale, di concludere le intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro, con specifici accordi nazionali da realizzare a stralcio o in anticipo dei rinnovi dei c.c.n.l. di settore;
3. allo scopo di:
- assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità in coerenza con l'esercizio dell'autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono nella CONFSERVIZI-CISPEL e in CGIL, CISL, UIL;
- superare l'eventuale svantaggio che le imprese associate CONFSERVIZI-CISPEL, possono aver accumulato nei confronti delle imprese concorrenti.
4. Tutto ciò premesso, con la presente intesa le parti si impegnano a definire solo gli elementi che consentano, in imprese di settori privi di specifica regolamentazione, una prima applicazione della legge.
Linee guida
Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, le parti convengono di disciplinare le seguenti linee guida:
1. l'individuazione delle fattispecie anche eventualmente aggiuntive per cui può essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai casi previsti dal comma 2 dell'art. 1, lett. b) e c) della legge stessa;
2. le percentuali di prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 1 della presente intesa, in rapporto ai lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
3. le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 196/1997, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo;
4. ferma restando l'informazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche, le attività di promozione di iniziative formative nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
5. nel rispetto di quanto previsto dal c.c.n.l. di riferimento, le modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche, previste dai c.c.n.l., correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa;
6. diritti sindacali in capo ai prestatori di lavoro temporaneo;
7. i contenuti e le modalità delle comunicazioni dell'azienda utilizzatrice alle R.S.U. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l.
Procedure
Qualora non fossero state raggiunte le intese in tutti i settori, le parti concordano:
a) la convocazione da parte del Ministero del lavoro entro il 15 ottobre 1999 delle parti interessate per perseguire l'obiettivo di realizzare l'accordo non oltre il 31 ottobre 1999;
b) qualora non si realizzasse accordo il Ministero del lavoro interverrà immediatamente con la strumentazione indicata dalla legge n. 196/1997.
III
Accordo preliminare 2 marzo 2000
per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
Accordo preliminare sul rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri/internavigatori (TPL-mobilità) 2000-2003
Il giorno 2 marzo 2000, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza dei Ministri Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dei Sottosegretari Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx si sono incontrate Federtrasporti, FENIT, ANAC e le XX.XX. FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL- TRASPORTI per l'esame delle problematiche connesse con il rinnovo del c.c.n.l.
Autoferrotranvieri (TPL 2000-2003).
Le parti, accogliendo l'invito dei Ministri del lavoro e dei trasporti, condividono l'esigenza di rinnovare il c.c.n.l. degli autoferrotranvieri quale strumento utile al governo dei processi di trasformazione del settore anche alla luce del nuovo quadro di riferimento normativo e convengono di assumere impegni coerenti con questo obiettivo secondo le linee appresso specificate.
Le parti, quindi, nell'intento di completare il confronto sui contenuti del contratto confermano:
1) di aver concordato un testo esaustivo sul sistema concertativo e su quello delle relazioni sindacali del settore in coerenza con il Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999;
2) di voler pervenire ad un nuovo inquadramento professionale imperniato su quattro aree operative (esercizio, amministrazione e servizi, manutenzione impianti ed officine, servizi ausiliari per la mobilità) e su quattro aree professionali (mansioni gestionali e professionali, mansioni di coordinamento/specialisti, operatori, ausiliari e generici).
Perni del nuovo inquadramento sono:
- un parametro 100 dimensionato per assicurare che lo sviluppo parametrale nelle aree della manutenzione e dei servizi ausiliari siano paragonabili a quelli dei contratti di settori corrispondenti;
- uno sviluppo della figura dell'operatore di esercizio su quattro parametri, assumendo come riferimento i livelli salariali esistenti ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla base dell'attuale parametrazione si collocano a 127 e a 166; la modalità d'accesso è di 9 anni di guida effettiva compresi contratti atipici dal primo al secondo, di 7 dal secondo al terzo, di 5 dal terzo al quarto;
- uno sviluppo della figura del macchinista su quattro parametri assumendo come riferimento il livello salariale esistente ed introducendo un parametro iniziale e uno apicale che sulla scala dell'attuale parametrazione si collocano a 139 e 173; la modalità d'accesso è identica a quella dell'operatore d'esercizio;
- un posizionamento di due figure professionali dell'area dei coordinatori e specialisti del personale di stazione, la prima assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 175 e la seconda, diversificata secondo la complessità del sistema, assumendo i parametri 184 e 191;
- un posizionamento di tre figure professionali dell'operatore d'ufficio su 4 parametri, assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159;
- un posizionamento di tre figure professionali dell'operatore di manutenzione su tre parametri assumendo come parametro iniziale, riferito alla scala parametrale attuale, 118 e come parametro apicale 159. Si introduce la figura dell'operatore certificatore come figura autonoma e distinta dalle altre figure di operatore assumendo come parametro, riferito alla scala parametrale attuale, 164;
- sull'insieme delle altre problematiche della classificazione ed in particolare sulle declaratorie, sui profili professionali e il loro apprezzamento, sulle tabelle di derivazione e sulle norme generali, le parti proseguiranno il lavoro svolto per definire in modo complessivo e coerente la nuova classificazione;
3) di procedere ad una riforma della retribuzione, definendo che:
- a livello nazionale, in presenza del nuovo inquadramento, lo scostamento tra vecchi e nuovi parametri salariali viene confermato, "ad personam", pensionabile e non assorbibile, agli attuali addetti e non viene corrisposto ai nuovi assunti;
- a livello aziendale, le parti procederanno alla riclassificazione degli istituti salariali aziendali, nella prospettiva di realizzarne una semplificazione e razionalizzazione; in quest'ambito, verrà definita, a livello aziendale, la quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all'art. 6 del vigente c.c.n.l.;
4) di integrare le norme sull'orario con le seguenti:
- la durata settimanale dell'orario di lavoro è realizzata come media nell'arco di 17 settimane;
- a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'articolo 6 dello stesso c.c.n.l., ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
- nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell'articolo 8 del c.c.n.l. 25 luglio 1997, relativamente all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattato nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che, entro sei mesi, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese;
- nell'ambito delle procedure previste nell'Allegato 1 si conviene che, qualora non si pervenisse ad intese relativamente al punto precedente, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del lavoro;
- le parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro definito dal c.c.n.l., con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronti in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato;
- il costo dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro sarà compreso nei costi definiti dal rinnovo del secondo biennio;
- fermo restando che nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore; a tal fine, dovrà essere definita una clausola di garanzia a livello nazionale;
- sarà oggetto di approfondimento la fattispecie di regimi d'orario differenziati, per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, al fine dell'adeguamento all'orario nazionale;
5) di stabilire che il ricorso ai contratti di apprendistato, di lavoro temporaneo, a tempo determinato e part-time sarà realizzato secondo le norme e le procedure di legge, e di assicurarne contrattualmente le condizioni del loro utilizzo;
6) di definire le questioni relative alla copertura previdenziale del periodo di carenza di malattia e alla integrazione al cento per cento della retribuzione per il secondo periodo di assenza obbligatoria per maternità;
7) di determinare una "una tantum" pari a lire 2.000.000, relativamente al parametro 159, da erogare in due tranches ai dipendenti in forza alla data del presente accordo: la prima con la retribuzione di aprile 2000 pari a lire 1.000.000 e la seconda nei tempi e con le modalità che verranno definite in occasione della conclusione contrattuale. Tale importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione (considerando mese intero la frazione superiore ai quindici giorni) nel periodo gennaio 1998- giugno 2000. Detto importo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.;
8) di affidare ad un lodo dei Ministri del lavoro e dei trasporti la risoluzione di tutte le questioni - ivi compresi gli aumenti contrattuali nel rispetto dell'accordo del 23 luglio 1993 - che risultassero non definite dal prosieguo del negoziato che si svolgerà in sede sindacale, con l'assistenza del Ministero del lavoro.
Il lodo sarà esercitato entro 3 mesi dalla firma della presente intesa.
1. Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, regioni, Federtarsporti, ANAC, FENIT, FILT-CGIL, FILT-CISL E UIL-TRASPORTI - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall'applicazione di normative europee, nonchè quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
- una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del Protocollo che ha il compito di verificare con sistematicità l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del Protocollo stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa;
- una sede regionale di concertazione tra regione, province e comuni e le parti sociali firmatarie del Protocollo avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporti pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali.
Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l'insieme della Rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
2. Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 di cui alla "Premessa" e con i principi contenuti nel Patto Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolamentazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale e alle conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia per quanto riguarda i profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonchè ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttive.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotterà un nuovo sistema di inquadramento che terrà conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
- costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il loro conseguente sostegno al reddito, in coerenza di quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998, punto 4.3.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro e non oltre il ... per definire le caratteristiche di tale Organismo e fissare ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
- costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed intervenire
per ripristinare il rispetto del c.c.n.l., tramite le proprie strutture territoriali, quando ce ne sia l'esigenza, anche su istanza di una sola parte;
- attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell'assetto aziendale, tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni, le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgenti le strutture associative nazionali;
- attivazione di una sede di confronto, a livello aziendale, con le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale, anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori. Nelle aziende pubbliche tale sede si attiverà previo consenso della proprietà;
- attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il ..., per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale, riguardanti l'applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
IV
Accordo 27 novembre 2000
per il rinnovo del c.c.n.l. per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
Art. 1
(Relazioni industriali)
Le disposizioni di cui alla "Premessa", alla "Informazione e consultazione" e alla "Formazione ed aggiornamento professionale", di cui all'art. 1 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, sono sostituite dalle seguenti.
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d'intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, regioni, Federtrasporti, ANAV, FENIT, FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale, d'ora in avanti chiamato "Protocollo" - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall'applicazione di normative europee, nonchè quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
1) una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del "Protocollo" che ha il compito di verificare con sistematicità l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del "Protocollo" stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa;
2) una sede regionale di concertazione tra regione, province e comuni e le parti sociali firmatarie del "Protocollo" avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l'insieme della Rappresentanza sindacale o
imprenditoriale) e saranno convocati dalla regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel "Protocollo" e con i principi contenuti nel Patto Governo-parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonchè ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttiva.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
1) costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998, punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001, per definire le caratteristiche di tale Organismo e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2) costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del c.c.n.l., con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire per ripristinare il rispetto del c.c.n.l. quando ce ne sia l'esigenza, tramite le proprie strutture territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3) attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell'assetto aziendale tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni, le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4) attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5) attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 giugno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale riguardanti l'applicazione del c.c.n.l., la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
Le politiche formative
In coerenza con quanto concordato nell'intesa preliminare del 2 marzo 2000, qui riportato nel presente articolo riguardo al sistema concertativo ed alle relazioni industriali, nonchè nel Protocollo del 14 dicembre 1999, le parti, intendono condividere le linee-guida, all'interno delle quali opereranno, per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti operativi e gestionali della politica formativa, necessaria per il settore della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione paritetica che proporrà alla valutazione delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un Ente bilaterale di
settore, alimentato con risorse predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità individuali una risorsa strategica delle imprese di servizio. Per questa ragione, confermano la volontà di definire una politica orientata alla formazione continua - finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro e della produzione, nonchè alla realizzazione di processi di adattamento alle trasformazioni in atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure professionali non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l'arricchimento delle funzioni e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.
Art. 2
(Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità)
A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
- autofiloferrotranvie;
- navigazione interna lagunare;
- navigazione interna lacuale;
- funivie portuali;
- funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;
- servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola:
- in quattro aree professionali:
- area 1ª: mansioni gestionali e professionali;
- area 2ª: mansioni di coordinamento e specialistiche;
- area 3ª: mansioni operative;
- area 4ª: mansioni generiche;
- in quattro aree operative:
- area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità.
- L'area esercizio si articola in sezioni specifiche:
- esercizio automobilistico, filoviario e tranviario;
- esercizio ferroviario e metropolitano;
- esercizio navigazione lacuale;
- esercizio navigazione lagunare;
- esercizio funivie portuali;
- esercizio funicolari terrestri ed aeree.
La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure professionali ed i relativi profili nonchè i nuovi parametri retributivi, le norme per l'acquisizione dei parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonchè le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, xxx comprese le disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L'assegnazione di parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livelli negoziali inferiori.
4) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova classificazione, le figure professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle "Norme di prima applicazione e norme transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze aziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest'ultima, potranno procedere al relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (Osservatorio) l'individuazione, entro 5 mesi, dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 "Disciplina normativa dei quadri", questi ultimi sono individuati dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricomprese nell'area professionale 1ª. Pertanto, a partire dalla data di applicazione della nuova classificazione, all'art. 1 dell'accordo nazionale 2 giugno 1987, le parole "di 1° livello e 2° livello" vengono sostituite dalle seguenti: "dell'area professionale 1ª", all'art. 5 del medesimo accordo le parole "individuati nell'ambito del 1° livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito il parametro 250" e le parole "individuati nell'ambito del 2° livello" sono sostituite dalle seguenti: "cui è attribuito il parametro 230".
9) I contratti di formazione-lavoro di tipo A), di cui alla legge n. 451/1994 (cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4ª ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con
C.f.l. sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area professionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all'area professionale immediatamente inferiore, purchè esse non risultino quantitativamente prevalenti previa contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati.
Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato, saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b).
Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C del presente articolo. Sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422/1997 e dall'art 2112 cod. civ., come novellato dall'art. 47, 3° comma, legge n. 428/1990. L'effettivo svolgimento, all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata, è condizione necessaria per l'attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4.
Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda, tenere conto, in modo integrato, dei seguenti aspetti:
- prestazione sul lavoro;
- posizione e ruolo svolto in azienda;
- attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza;
- capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali, la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilitazioni professionali.
15) Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale, l'espletamento delle attività implica l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attività predette. A tal fine, ove necessario, l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
B) Classificazione
Area professionale 1ª Mansioni gestionali e professionali
Declaratoria
Lavoratori che svolgono con carattere di continuità e con un elevato grado di competenza tecnica e/o gestionale-organizzativa, funzioni di rilevante importanza e responsabilità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Area professionale 1ª Mansioni gestionali e professionali
Profili e parametri
Responsabile unità amm./tecnica complessa (250)
Lavoratori che sono posti a capo di unità organizzative caratterizzate da notevole complessità gestionale e/o tecnica e che operano, con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, sulla base delle direttive della Direzione di settore, fornendo un apporto significativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Professional (230)
Lavoratori che, con un'elevata competenza professionale, operano con ampi margini di autonomia per la soluzione di problemi di notevole complessità.
Capo unità organizzativa amm./tecnica (230)
Lavoratori che gestiscono, con margini di discrezionalità ed autonomia, strutture organizzative e relative risorse, pianificando attività ed interventi, controllando l'andamento degli stessi e dei relativi risultati con notevoli competenze in merito alla soluzione di problemi connessi alla gestione delle risorse umane, tecniche e/o finanziarie a loro affidate.
Area professionale 2ª
Mansioni di coordinamento e specialistiche
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri
Coordinatore di esercizio (210)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario.
Addetto all'esercizio (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante, e, all'occorrenza, sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa, quali quelli ex art. 17, commi 132 e 133 e successive modifiche della legge n. 127/1997 e di supporto alla clientela.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (*) Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Coordinatore (210)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguate competenze tecniche e gestionali, organizzano e coordinano, con margini di discrezionalità ed iniziativa, anche in unità operative che richiedono un elevato impegno organizzativo, gli addetti ai settori del personale viaggiante (trazione e scorta), esercitando, altresì, la responsabilità sulle relative strutture operative/organizzative, anche in relazione alla disponibilità del materiale rotabile secondo le prassi in atto.
Assistente coordinatore (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste e di adeguata competenza gestionale, svolgono attività di supporto nel coordinamento e nel controllo del personale viaggiante, assicurando altresì la regolare operatività dei turni di servizio e della disponibilità del materiale rotabile nonchè le attività connesse alla regolarità del servizio programmato.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
Area professionale 2ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (*) (personale di stazione)
Profili e parametri
Coordinatore ferroviario (posizione 2°) (**) (210)
Lavoratori che svolgono le mansioni previste per il coordinatore ferroviario in unità operative caratterizzate da rilevanti contenuti tecnologici e consistenti volumi di traffico e di movimento, che richiedono un elevato impegno organizzativo.
Coordinatore ferroviario (posizione 1°) (**) (202)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per il movimento e la gestione, sovrintendono, con margini di discrezionalità ed iniziativa, al coordinamento ed al controllo di impianti ferroviari complessi e svolgono compiti che richiedono notevoli competenze nei settori della circolazione ferroviaria e delle attività operative e gestionali, garantendo, altresì, le mansioni della dirigenza di movimento.
Capo stazione (193)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste per la dirigenza di movimento (compreso dirigenza unica e/o dirigenza centrale operativa e/o dirigenza centrale del traffico) e per la gestione, oltre a svolgere le mansioni dell'operatore di movimento e gestione, dirigono la circolazione dei treni in linea. Sovrintendono ad una stazione di consistente traffico ed operano anche ad un centro di controllo centralizzato del traffico.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(**) Figure professionali di norma alternative, eccetto il caso di specifiche esigenze tecniche/organizzative.
Area professionale 2ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Coordinatore di ufficio (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze gestionali, coordinano con margini di discrezionalità ed iniziativa unità operative funzionali di tipo tecnico/amministrativo con relativa responsabilità sui risultati.
Specialista tecnico/amministrativo (193)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima.
Area professionale 2ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Profili e parametri
Capo unità tecnica (205)
Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto.
Capo operatori (188)
Lavoratori che, in possesso di adeguate conoscenze e capacità professionali, svolgono attività di significativo contenuto tecnico-operativo nonchè funzioni di coordinamento di un gruppo organizzato di operai partecipando, altresì, alle attività lavorative dello stesso.
Area professionale 2ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
Coordinatore della mobilità (178)
Lavoratori che, in possesso di competenze tecnico-gestionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi stabiliti, coordinano e/o controllano l'attività di altri lavoratori, nonchè collaborano nella verifica dei prodotti e dei servizi resi da terzi.
Addetto alla mobilità (170)
Lavoratori che, in possesso di competenze ed esperienze specialistiche consolidate, in autonomia e in via continuativa, svolgono compiti di particolare contenuto tecnico-professionale fornendo assistenza e consulenza per la soluzione dei problemi.
Area professionale 3ª Mansioni operative
Declaratoria
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Profili e parametri
Operatore di esercizio (140 - 158 - 175 - 183) (1)
Lavoratori che, in possesso delle abilitazioni richieste, svolgono mansioni di guida di mezzi aziendali per il trasporto di persone nonchè le attività già previste da accordi, disposizioni e consuetudini in atto. Svolgono, all'occorrenza, le attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento incassi ed effettuano altresì, in alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa. Le modalità di svolgimento di queste ultime attività sono concordate a livello aziendale.
Collaboratore di esercizio (129)
Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni, svolgono mansioni di guida di mezzi per il trasporto di persone per i quali è richiesta la patente B ovvero patente di grado superiore senza certificato di abilitazione professionale. Svolgono, ove richiesto, attività accessorie e complementari quali manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, soccorso in linea, rimozione di auto private nonchè quelle di vendita e verifica dei titoli di viaggio, di informazione e supporto alla clientela e versamento incassi.
(1) I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lettera C.1/1 del presente articolo.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (*) Personale viaggiante (trazione e scorta)
Profili e parametri
Tecnico di bordo (190)
Lavoratori che, avendo maturato almeno 13 anni di condotta effettiva in ferrovia ed acquisite le previste abilitazioni, svolgono mansioni di macchinista e di capo treno per specifiche esigenze di servizio aziendali connesse all'effettuazione di percorrenze significative su rete ferroviaria diversa da quella aziendale.
Macchinista (153 - 165 - 183 - 190) (2)
Lavoratori che, in possesso delle previste abilitazioni, sono addetti alla conduzione di tutti i mezzi di trazione ferroviaria utilizzati dall'azienda, svolgendo altresì operazioni accessorie secondo prescrizioni regolamentari e/o prassi aziendali.
Capo treno (140 -158 -165) (3)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, oltre ad avere la responsabilità del convoglio, svolgono mansioni di verifica, emissioni di titoli di viaggio in vettura, informazioni alla clientela ed attività connesse al movimento applicando norme, regolamenti e procedure prestabilite.
(*) Ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(2) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/6 del presente articolo.
(3) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/5 del presente articolo.
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (*) (Personale di stazione)
Profili e parametri
Operatore di movimento e gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, gestiscono le attività di movimento e gestione in una stazione di non elevato traffico, ovvero coadiuvano il capo stazione in stazioni di consistente traffico.
Operatore di gestione (158)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, controllano e coordinano le attività gestionali di stazioni di consistente traffico e di rilevante domanda di servizi informativi e di vendita alla clientela, partecipando alle relative attività.
Operatore di stazione (139 - 143) (4)
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni, svolgono attività amministrative connesse al servizio viaggiatori e merci nonchè attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento. Assicurano, altresì, il presenziamento connesso ad attività complementari all'esercizio ed il controllo sull'utenza.
Capo squadra operatori di manovra (135)
Lavoratori che, oltre a svolgere tutte le mansioni dell'operatore di manovra, hanno compiti di coordinamento di altri lavoratori.
Operatore di scambi cabina (135)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono anche a distanza la manovra degli scambi e dei segnali. Eseguono, altresì, la manovra di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli.
Operatore di manovra (123)
Lavoratori che, in possesso delle necessarie abilitazioni, eseguono la manovra di scambi e quella di composizione dei convogli ferroviari e lo spostamento dei mezzi di trazione e dei veicoli. Svolgono, altresì, le attività di operatore generico purchè non prevalenti.
(*) ivi comprese le linee tranviarie extraurbane a carattere ferroviario.
(4) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/4 del presente articolo.
Area professionale 3ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Profili e parametri
Collaboratore di ufficio (175)
Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico- amministrativi di contenuto significativo.
Operatore qualificato di ufficio (140 - 155) (5)
Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo, sulla base di direttive ricevute.
Operatore di ufficio (130)
Lavoratori che espletano compiti di natura tecnica e/o amministrativa richiedenti la conoscenza di procedure operative definite e l'applicazione di conoscenze acquisite, nonchè, all'occorrenza, compiti di supporto all'attività degli uffici.
(5) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C.1/3 del presente articolo.
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione impianti ed officine
Profili e parametri
Operatore certificatore (180)
Lavoratori che, in possesso di adeguati titoli e competenze professionali, certificano, attestano e/o collaudano, pure con compiti di diagnostica ed anche ai fini della qualità, l'esecuzione di processi manutentivi e/o installativi, complessi e di particolare rilevanza, eseguiti sia all'interno dell'azienda sia nell'ambito di commesse affidate all'esterno.
Operatore tecnico (170)
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano, ove previsto dalla funzione attribuita dall'azienda, l'attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all'attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all'armamento di linee ad impianto fisso.
Operatore qualificato (140 - 160) (6)
Lavoratori che, in possesso di conoscenza acquisita di procedure operative e sulla base di direttive ricevute, operano singolarmente od in squadra in attività di manutenzione e riparazione su mezzi, impianti e strutture, in sede e/o in linea, con compiti specifici o plurifunzionali.
Operatore di manutenzione (130)
Lavoratori che vengono impiegati, sulla base di direttive ricevute, in attività non complesse di riparazione e di manutenzione sui mezzi, sugli impianti e sulle strutture nonchè sulla sede e sull'armamento, svolgendo altresì le mansioni in uso.
(6) I parametri si acquisiscono con le modalità di cui alla lettera C. 1/2 del presente articolo.
Area professionale 3ª
Area operativa: servizi ausiliari per la mobilità
Profili e parametri
Assistente alla clientela (154)
Lavoratori che, in possesso di adeguata preparazione e conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre a svolgere compiti di coordinamento di figure professionali inferiori, effettuano, sia a terra che a bordo dei mezzi, attività di assistenza alla clientela, fornendo informazioni sui servizi offerti dall'azienda ed in particolare sulla rete, sulle tariffe e sulle eventuali interconnessioni. Procedono anche alla vendita e/o al controllo dei titoli di viaggio e di sosta.
Operatore qualificato della mobilità (151)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o gestionali, tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti anche ispettivi. Svolgono, inoltre, le seguenti attività che, in relazione all'organizzazione dell'impresa, potranno essere anche accessorie a quelle considerate principali a livello di singola impresa e fra loro complementari:
- attività di cui ai commi 132 e 133, dell'art. 17, della legge n. 127/1997;
- competenza a disporre la rimozione forzata dei veicoli (lettere b), c) e d), comma 2, dell'art. 158, del D.Lgs. n. 285/1992) nonchè all'effettuazione di tutte le attività connesse;
- verifica dei titoli di viaggio;
- vendita dei titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- funzioni di concetto svolte con margini di autonomia, richiedenti la conoscenza di specifiche procedure amministrative e/o tecniche anche complesse;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
Operatore della mobilità (138)
Lavoratori che, in possesso di conoscenze tecniche e/o professionali tali da assicurare un'autonomia operativa nell'ambito delle direttive ricevute, svolgono compiti di contenuto tecnico-professionale di limitata complessità ovvero richiedenti la conoscenza di procedure amministrative e/o tecniche, quali, a titolo esemplificativo:
- attività di cui al comma 132, dell'art. 17, della legge n. 127/1997;
- vendita di titoli di sosta, di trasporto ed integrati;
- informazioni al pubblico;
- attività che, su direttiva di massima, richiedono la conoscenza di procedure tecnico- amministrative di limitata complessità;
- manutenzione dei parcometri per interventi non di semplice routine e delle apparecchiature di parcheggio in strutture complesse ad elevata automazione;
- altre attività di contenuto equivalente a quelle di cui sopra anche se non espressamente indicate.
Area professionale 4ª Mansioni generiche
Declaratoria
Lavoratori che eseguono attività di limitata complessità, in esecuzione di metodi operativi definiti, che presuppongono generiche competenze professionali acquisibili mediante addestramento e/o pratica, comprese attività di semplice coordinamento di personale ausiliario.
Area professionale 4ª Mansioni generiche
Profili e parametri
Caposquadra ausiliari (121)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento di altri lavoratori della stessa area professionale partecipando altresì all'attività lavorativa della squadra.
Operatore generico (116)
Lavoratori che sono adibiti a compiti di coordinamento degli ausiliari, di manutenzione sulla sede e sull'armamento assicurando la protezione dei cantieri, di collaborazione alla manutenzione nelle officine e negli impianti, nonchè nell'ambito di attività collaterali a quella del trasporto pubblico locale, inerenti alla mobilità delle persone, compiti quali, a titolo esemplificativo:
- movimentazione e regolazione di flussi auto nei parcheggi;
- sorveglianza parcheggi ed aree di sosta;
- riscossione pedaggi e controllo abbonamenti parcheggi. Ausiliario (110)
Lavoratori che svolgono mansioni di supporto alle attività degli uffici, anche all'esterno; di controllo della regolarità degli ingressi e degli accessi; di manovalanza e/o vigilanza sulla sede e sull'armamento, nonchè presenziamento in posti di linea; di attività inerenti il servizio viaggiatori, di attività di limitata complessità complementari all'esercizio.
Ausiliario generico (100)
Lavoratori che svolgono compiti di sorveglianza e custodia delle unità aziendali nonchè di manovalanza e/o pulizia.
C) Modalità di acquisizione di parametri retributivi
C.1/1
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Operatore di esercizio 140 Parametro di accesso
" | 158 | Dopo 9 anni di guida effettiva (1) |
" | 175 | Dopo 16 anni di guida effettiva (1) |
" | 183 | Dopo 21 anni di guida effettiva (1) |
(1) Vedi C.2/1.
C.1/2
Area professionale 3ª
Area operativa: manutenzione, impianti ed officine
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Operatore qualificato 140 Parametro di accesso
" 160 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (2)
(2) Vedi C.2/6.
C.1/3
Area professionale 3ª
Area operativa: amministrazione e servizi
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Operatore qualificato di ufficio 140 Parametro di accesso
" 155 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (3)
(3) Vedi C.2/5.
C.1/4
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Operatore di stazione 139 Parametro di accesso
" 143 Dopo 6 anni di svolgimento delle mansioni proprie della figura (4)
(4) Vedi C.2/4.
C.1/5
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano Personale viaggiante (trazione e scorta)
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Capo treno 140 Parametro di accesso
" | 158 | Dopo 9 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5) |
" | 165 | Dopo 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno (5) |
(5) Vedi C.2/3.
C.1/6
Area professionale 3ª
Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano Personale viaggiante (trazione e scorta)
Figure professionali Parametri Modalità di accesso
Macchinista 153 Parametro di accesso
" | 165 | Dopo 9 anni di condotta effettiva (6) |
" | 183 | Dopo 16 anni di condotta effettiva (6) |
" | 190 | Dopo 21 anni di condotta effettiva (6) |
(6) Vedi C.2/2.
Le parti convengono che le clausole che individuano per la figura professionale del macchinista: la tempistica dei passaggi fra i diversi parametri, la determinazione degli stessi nonchè le norme connesse, sono inscindibilmente collegate alla definizione del parametro 190 e sono di competenza esclusiva del livello nazionale; è pertanto nullo ogni accordo di secondo livello che modifichi le clausole predette.
C.2/1 - Determinazione del periodo di guida effettiva
Il periodo di guida effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di esercizio;
- agente di movimento (classificazione ex acc. naz. 2 ottobre 1989);
- conducente di linea (classificazione ex acc. naz. 2 ottobre 1989);
- conducente di linea (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30 e c.c.n.l. ANAV 23 luglio 1976);
- autista di linea (ex L. 6 agosto 1954, n. 858 e c.c.n.l. ANAV 10 dicembre 1970);
- autista scelto (ex c.c.n.l. ANAV 10 dicembre 1970);
- guidatore tranviario (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- guidatore di xxxxxxx (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- guidatore scelto (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- guidatore filoviario (ex L. 4 febbraio 1958, n. 22);
- primo guidatore di xxxxxxx (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- macchinista di xxxxxxx (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- primo macchinista di xxxxxxx (ex L. 6 agosto 1954, n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di guida, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di guida nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla guida, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/2 - Determinazione del periodo di condotta effettiva
Il periodo di condotta effettiva aziendale verrà determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- macchinista;
- macchinista (classificazione ex accordo nazionale 2 ottobre 1989);
- macchinista ferrovie (ex L. n. 30/1978);
- macchinista ferrovie T.V., T.E., T.S. (ex L. n. 858/1954);
- primo macchinista ferrovie (ex L. n. 858/1954);
- fuochista autorizzato (ex L. n. 30/1978) dalla data del conseguimento dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex L. n. 30/1978 o ex L. n. 858/1954;
- fuochista autorizzato (ex L. n. 858/1954) dalla data del conseguimento dell'abilitazione a macchinista ferrovie ex L. n. 858/1954.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle di condotta, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle di condotta nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo alla condotta, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/3 - Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di capo treno
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di capo treno verrà determinato secondo quanto disposto dai commi successivi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- capo treno;
- capo treno (classificazione ex accordo nazionale 2 ottobre 1989);
- capo treno (ex L. n. 30/1978);
- capo treno ferrovia (ex L. n. 858/1954);
- primo capo treno (ex L. n. 858/1954).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio avvenuto in condizioni di marcia dei veicoli, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/4 - Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore di stazione
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore di stazione verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore di stazione;
- agente di movimento e/o gestione (classificazione ex accordo nazionale 2 ottobre 1989);
- addetto di stazione e gestione (classificazione ex accordo nazionale 2 ottobre 1989);
- gestore (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- addetto di fermata (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- impiegato di stazione (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- addetto fermata di 1° (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- gestore 3ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- capo fermata 3ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- alunno di stazione (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- capo fermata 2ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- capo fermata 1ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- sottocapo (stazioni e gestioni) (ex L. 6 agosto 1954, n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/5 - Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato di ufficio
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato di ufficio verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nella seguente figura professionale:
- operatore qualificato di ufficio.
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
C.2/6 - Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di operatore qualificato verrà determinato secondo quanto disposto ai successivi commi.
L'azienda procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure professionali/qualifiche:
- operatore qualificato;
- operaio qualificato (classificazione ex accordo nazionale 2 ottobre 1989);
- operaio qualificato (ex L. 1° febbraio 1978, n. 30);
- operaio 3ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- operaio 2ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- operaio 1ª classe (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- meccanico motorista (ex L. 6 agosto 1954, n. 858);
- guidatore (ex L. 6 agosto 1954, n. 858).
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di:
a) servizio militare di leva;
b) aspettativa per motivi privati;
c) assenza per provvedimenti disciplinari definitivi;
d) assenza per detenzioni;
e) periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonchè, per la sola parte eccedente 360 giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi.
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio, e i permessi sindacali.
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio.
Le anzianità maturate durante i contratti di formazione-lavoro finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura proporzionale all'orario concordato.
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per intero.
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, sono computate per intero.
D) Norme di prima applicazione e norme transitorie
1) La seguente disciplina è valida soltanto nei confronti dei dipendenti in servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione.
2) Ai lavoratori di cui al presente articolo, lett. A), punto 1, la figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto 30 giorni prima della data predetta.
3) L'attribuzione delle nuove figure professionali avverrà sulla base della tabella di derivazione. Qualora fossero state attribuite qualifiche il cui contenuto professionale manifestasse una evidente differenziazione con le mansioni effettivamente svolte, verrà attivato un confronto a livello aziendale per ricollocare i lavoratori interessati nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione, ferma restando la retribuzione acquisita.
4) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica ad esaurimento "ex lege" n. 30/1978 ed ex
c.c.n.l. 23 luglio 1976 sono collocati aziendalmente nelle nuove figure, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area professionale (*).
5) I dipendenti ai quali è attribuita una qualifica che, ai sensi delle tabelle di derivazione, non trova corrispondenza in una nuova figura professionale, sono ricollocati aziendalmente in queste ultime, anche mediante attività formativa, sulla base dei profili professionali e delle declaratorie di area previsti dalla nuova classificazione.
6) Nei casi in cui i precedenti punti 3, 4 e 5 rinviino alla ricollocazione aziendale, a tale livello, ove ricorrano le condizioni, potrà trovare applicazione quanto previsto dal punto 7 della lettera A) del presente articolo della disciplina "Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità".
7) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di "operatore di esercizio", parametro 183, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di guida effettiva, come determinata dall'apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- individua il numero complessivo di tutti gli operatori di esercizio che, alla data di applicazione della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di guida e hanno maturato almeno 16 anni di guida effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di operatore di esercizio, parametro 183. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un'unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di operatore di esercizio, parametro 183, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio al parametro 183 degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
8) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di "macchinista", parametro 190, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di ventuno anni di condotta effettiva, come determinata dall'apposita norma contrattuale.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i macchinisti che, alla data di applicazione della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di condotta e hanno maturato almeno 16 anni di condotta effettiva. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di "macchinista", parametro 190. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un'unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di "macchinista", parametro 190, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità di guida effettiva; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
9) In fase di prima applicazione della nuova classificazione, il passaggio alla figura di "capo treno", parametro 165, avverrà secondo le seguenti modalità, fermo restando, comunque, il possesso, all'atto del passaggio stesso, del requisito di sedici anni di svolgimento delle mansioni di capo treno.
Ogni azienda opera nel seguente modo:
- si individua il numero complessivo di tutti i capi treno che, alla data di applicazione della nuova classificazione, espletano le effettive mansioni di tale qualifica e hanno maturato almeno 11 anni di anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno. Tale somma viene divisa per 5 e il quoziente intero rappresenta il numero degli agenti che annualmente formano lo scaglione ed acquisiscono la figura di "capo treno", parametro 165. Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, in caso di quoziente con decimali, ad ogni scaglione, a cominciare dal primo, si aggiungerà progressivamente un'unità fino al raggiungimento della somma predetta;
- a partire dal mese successivo alla data di applicazione della nuova classificazione verranno inquadrati nella figura di "capo treno", parametro 165, i lavoratori appartenenti al primo scaglione;
- allo stesso giorno di ogni anno per quattro anni consecutivi verrà effettuato il passaggio degli agenti appartenenti agli altri 4 scaglioni successivi;
- per la formazione degli scaglioni, oltre che del numero degli agenti come sopra individuato, si dovrà tenere conto della maggiore anzianità nello svolgimento delle mansioni di capo treno; in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, dell'età.
10) I lavoratori che, dal momento del passaggio dello scaglione in cui sono inseriti, non hanno maturato l'anzianità richiesta, passano al parametro superiore il 1° giorno del mese successivo al perfezionamento del predetto requisito.
I nominativi dei lavoratori inseriti negli scaglioni all'atto della definizione degli stessi non sono modificabili, salvo in caso di erronea valutazione delle precedenze che deve, comunque, essere fatta valere prontamente dal lavoratore interessato.
11) Al termine della ricollocazione dei lavoratori nel nuovo inquadramento può essere attivato un confronto a livello aziendale per dirimere eventuali contenziosi.
(*) L'Assistente di 1° ad esaurimento "ex lege" n. 30/1978 e l'Assistente di 1° ad esaurimento ex c.c.n.l. 23 luglio 1976, con l'attuale parametro retributivo "188", sono collocati nei profili professionali secondo la presente disposizione, mantenendo ad esaurimento il parametro "193" con attribuzione di un assegno "ad personam" ai sensi dell'art. 3, punto 2, del presente accordo.
E) Tabelle di derivazione
E.1/1 - Area professionale 1ª
225 | Capo area Responsabile unità amm./tecnica complessa 250 |
225 | Analista di sistemi Capo unità organizzativa amm./tecnica 230 |
206 | Capo ripartizione Professional 230 |
206 | Capo impianto |
206 | Capo ripartizione (F) |
206 | Capo impianto (F) |
E.1/2 - Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico
188 Coordinatore movimento e traffico Coordinatore di esercizio 210
173 Addetto movimento e traffico Addetto all'esercizio 193
Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale viaggiante
188 Ispettore movimento personale viaggiante e/o trazione Coordinatore 210
173 Addetto gestione personale viaggiante e/o trazione Assistente coordinatore 193
Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano - Personale di stazione
188 Coordinatore di stazione Coordinatore ferroviario (posizione 2°) Coordinatore ferroviario (posizione 1°) 210
202(*)
173 Capo stazione Capo stazione 193
(*) Agli attuali coordinatori di stazione viene assegnato il parametro "207" ad esaurimento con le mansioni previste per il coordinatore ferroviario posizione 1°. Aziendalmente, fra gli stessi e secondo le esigenze tecniche organizzative verranno individuati i coordinatori ferroviari posizione 2° (parametro 210).
Area professionale 2ª - Area operativa amministrazione e servizi
206 188 Analista programmatore (*) Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 000
000 Programmatore Specialista tecnico/amministrativo 193
(*) Agli attuali analisti programmatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 207.
Area professionale 2ª- Area operativa manutenzione, impianti e officine
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205
173 Capo operai Capo operatori 188
E.1/3 - Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione automobilistico, filoviario e tranviario
159 Agente di movimento con 21 anni di guida effettiva Operatore di esercizio (parametro 4°) 183
159 Agente di movimento
con 16 anni di guida effettiva Operatore di esercizio (parametro 3°) 175
144 Conducente di linea con meno di 16 anni di guida effettiva Operatore di esercizio (parametro 2°) 158
Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta)
166 Macchinista con 21 anni di condotta effettiva Macchinista (parametro 4°) 190
166 Macchinista con meno di 21 anni di condotta effettiva Macchinista (parametro 3°) 183
Area professionale 3ª- Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano personale viaggiante (trazione e scorta)
144 Capo treno con 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno Capo treno (parametro 3°) 165
144 Capo treno con meno di 16 anni di svolgimento delle mansioni di capo treno Capo treno (parametro 2°) 158
126 Conduttore (abilitato a capo treno) Capo treno (parametro 1°) (*) 140
126 Conduttore (senza abilitazione a capo treno) (Lavoratori da riqualificare) (**)
(*) In fase di prima applicazione concorrono alla maturazione del periodo di anzianità anche i periodi di svolgimento delle mansioni di capo treno, espletate durante la permanenza nella qualifica di conduttore.
(**) Agenti con più di 3 anni di anzianità, vengono sottoposti, ove idonei, a prova di abilitazione a capo treno, acquisendo il parametro di accesso (140) e seguendo il percorso professionale contrattualmente previsto. Coloro che non acquisiscono la predetta abilitazione sono ricollocati in altre figure professionali ai sensi del punto 5), lettera D), del presente articolo. Nel periodo necessario per tali operazioni conservano il parametro ad esaurimento 139.
Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione ferroviario e metropolitano (personale di stazione)
144 Agente operativo di movimento e/o gestione (**) Operatore di movimento e gestione 158
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione (***) Operatore di gestione 158 (*)
144 Agente operativo di movimento e/o gestione (****) Operatore di stazione (parametro 2°) 143
126 Addetto di stazione e gestione (****) Operatore di stazione (parametro 1°) 139
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135
112 Addetto manovra e scambi Operatore di manovra 123
(*) All'addetto operativo di gestione e/o stazione è attribuito il profilo professionale di operatore di gestione ed il parametro ad esaurimento 175.
(**) Lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni di movimento e gestione, esercitano prevalentemente mansioni di movimento non limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento.
(***) Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione con funzioni di controllo e coordinamento delle attività di gestione in stazioni di consistente traffico.
(****) Lavoratori che esercitano prevalentemente mansioni di gestione, nonchè attività di movimento limitate alla manovra degli impianti di sicurezza e di segnalamento in stazioni di non consistente traffico, ovvero collaborano alla gestione in stazioni di consistente traffico.
Area professionale 3ª - Area operativa: amministrazione e servizi
173 Assistente Programmatore Junior Capo turno operatori Collaboratore di ufficio 175
159 Segretario Operatore CED Capo sala registrazione dati Operatore qualificato di ufficio (parametro 2°) 155
144 Addetto a pratiche amministrative (Lavoratori da riqualificare) (*)
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130
Area professionale 3ª - Area operativa: manutenzione, impianti e officine
159 159 159 Operaio tecnico Capo squadra operai Coordinatore di manutenzione armamento Operatore tecnico 170
144 Operaio qualificato con 6 anni di anzianità nelle mansioni proprie della qualifica Operatore qualificato (parametro 2°) 160
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (parametro 1°) 140
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130
(*) Lavoratori da riqualificare ai sensi del punto 5) della lettera D) del presente articolo, ai quali è attribuito il parametro 140 ad esaurimento ed un assegno "ad personam" ai sensi del punto 2) dell'art. 3 del presente accordo.
E.1/4 - Area professionale 4ª
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121
126 112 112 112 Verificatore (*) Coordinatore ausiliari Addetto all'armamento Addetto alla manutenzione Operatore generico 116
112 100 100 100 Centralinista Commesso Guardia titolare di fermata Cantoniere Ausiliario
110
100 100 100 Manovale Usciere Guardiano/Portiere Ausiliario generico 100
(*) Agli attuali verificatori viene assegnato il parametro ad esaurimento 121.
F) Trattamento del personale in C.f.l. già in forza
Ai lavoratori con contratti di formazione e lavoro in corso alla data di sottoscrizione del presente contratto, in conseguenza della definizione nuova classificazione, all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro, verrà attribuita la figura professionale ed il relativo parametro di ingresso, secondo quanto stabilito dalla lettera A "Norme di carattere generale" del presente articolo.
Ai lavoratori con contratti di formazione-lavoro in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo il cui periodo formativo è finalizzato all'acquisizione rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, verranno attribuiti, all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali (parr. 140, 153, 140).
Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi immediatamente superiori a quelli d'ingresso (parr. 158, 165, 158).
Ai fini dell'attribuzione della retribuzione aziendale, i C.f.l. in corso alla data di sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi assunti. Di conseguenza, per essi deve valere quanto è stato determinato o sarà determinato a livello aziendale in applicazione del punto 3 dell'accordo 2 marzo 2000 e successive integrazioni.
Ai C.f.l. che si trasformano in contratto a tempo indeterminato nel periodo transitorio previsto per le aziende in cui dovrà essere rideterminato il salario aziendale, verrà attribuito quello in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.
Dichiarazione a verbale
In riferimento al punto 11 dell'art. 2, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI precisano che le norme ivi previste fanno riferimento a situazioni future che potrebbero verificarsi in conseguenza dell'applicazione del presente c.c.n.l.
Non sono pertanto risolte le situazioni esistenti regolate dalle normative in atto fino alla data di sottoscrizione del presente contratto per il riconoscimento della qualifica di agente di movimento.
Dichiarazione a verbale
La Federtrasporti, la FENIT e l'ANAV dichiarano che con il punto 11 dell'art. 2 del presente accordo si è intesa riconfermare, esplicitandola, la vigente disciplina secondo la quale ai fini della maturazione di specifici requisiti di anzianità, è presa in considerazione solo quella maturata nell'azienda di appartenenza, con la sola eccezione dei casi previsti al predetto punto 11.
Art. 3
(Disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione
della nuova classificazione)
1) A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione la struttura della retribuzione mensile, distinta per parametri retributivi, è articolata come segue:
a) retribuzione tabellare, quale definita nella tabella, Allegato 1, colonna A;
b) ex-indennità di contingenza, quale definita nella tabella, Allegato 1, colonna B, comprensiva dell'E.d.r. (Elemento distinto della retribuzione) di cui all'accordo interconfederale 31 luglio 1992, riproporzionato su 14 mensilità;
c) aumenti periodici di anzianità, quali definiti nella tabella, Allegato 1, colonna C e ferma restando la disciplina di cui all'art. 3 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997;
d) importi del T.d.r. (Trattamento distinto della retribuzione) di cui all'art. 22, comma 2, dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 (Allegato 1, colonna D);
e) indennità di mensa di cui al punto n. 8 dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
f) indennità di funzione per i quadri di cui al punto 6, lett. a), dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
g) competenze accessorie unificate di cui al punto 9, 1° comma, 2ª alinea, dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
h) trattamenti sostitutivi di cui all'art. 4 bis del c.c.n.l. 12 marzo 1980, così come integrato dal punto n. 4 ("trattamenti sostitutivi per ogni A.P.A.") dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989 e dall'art. 4 ("ex nuovo terzo elemento salariale") dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, modificati come segue:
- l'assegnazione del profilo professionale al momento di applicazione della nuova classificazione non integra la fattispecie di cui al punto 4, terzo periodo dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989;
- è abrogata la disciplina di cui al punto 3) dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989, ma i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti "ad personam" ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori di cui al predetto art. 4 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione, ad eccezione dei casi in cui per effetto della maturazione di requisiti di anzianità anche specifica si acquisisca un parametro retributivo superiore che ai sensi della disciplina ora abrogata comportava l'attribuzione di un minore importo dell'ex nuovo terzo elemento salariale. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili;
i) assegni "ad personam", eventualmente spettanti in base a norme di legge, di regolamento o di accordo e trattamenti "ad personam" di cui al successivo punto 2).
Gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere costituiscono la retribuzione "normale" e sono corrisposti per 14 mensilità.
Vengono altresì confermate le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
2) Ai lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore della nuova classificazione sono attribuiti, con la medesima decorrenza, trattamenti "ad personam" pensionabili e non assorbibili, individuati nel valore indicato nella Tabella 2. Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non sono rivalutabili. Nei casi in cui ai sensi dei punti 3, 4 e 5 della lettera D) dell'art. 2 "Norme di prima applicazione e norme transitorie" si procede alla ricollocazione aziendale, il trattamento "ad personam" è quello indicato nella Tabella 2 per qualifiche/figure professionali che abbiano uguali parametri di partenza e di ricollocazione. Ove non ricorra tale situazione il trattamento "ad personam" sarà determinato nell'eventuale differenza tra la somma degli elementi retributivi richiamati nelle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1 relativi all'attuale qualifica e la somma degli stessi elementi relativi alla nuova figura professionale assegnata.
In caso di attribuzione di un ulteriore parametro retributivo, sarà mantenuto "ad personam" fino a concorrenza l'eventuale trattamento di miglior favore risultante dalla differenza fra il valore complessivo relativo al nuovo parametro degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 1) ed il valore corrispondente agli stessi elementi relativo al parametro di partenza, comprensivo del trattamento "ad personam" di cui al presente punto 2). I predetti elementi retributivi andranno considerati al netto degli aumenti derivanti da accordi collettivi o da scatti di anzianità maturati successivamente all'entrata in vigore della nuova classificazione.
3) Secondo quanto previsto dal punto 3), secondo alinea, dell'accordo preliminare 2 marzo 2000, integrato dal presente accordo, si procede a livello aziendale ad un riordino dei compensi e delle indennità previsti aziendalmente al fine di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione degli stessi. Inoltre, in relazione all'applicazione della nuova classificazione, i suddetti elementi saranno rapportati alle nuove figure professionali ed ai relativi parametri, senza oneri aggiuntivi per le imprese e con riconoscimento di eventuali "ad personam" per i lavoratori in servizio. Ove tali elementi economici restino espressi in percentuale, gli stessi sono riproporzionati sulla nuova base retributiva.
4) La retribuzione aziendale sarà, pertanto, articolata come segue:
- compensi e indennità legati a effettive e/o particolari prestazioni;
- premio di risultato di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997;
- altri eventuali valori a qualsiasi titolo definiti a tale livello, fermo restando quanto previsto dal terzultimo comma dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997.
Integrazione al punto 3 dell'accordo preliminare 2 marzo 2000
La contrattazione dovrà concludersi entro tre mesi dall'accordo di rinnovo, ricorrendo, ove necessario, alle procedure del sistema di relazioni industriali previsto dal presente accordo, ivi compreso il ricorso, su richiesta di una delle parti, alla mediazione del Ministero del lavoro.
Art. 4
(Trattamento economico e normativo degli addetti all'area operativa "Servizi ausiliari della mobilità")
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all'area operativa "Servizi ausiliari per la mobilità" è regolato dalle disposizioni contrattuali di cui all'Allegato A) "Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari della mobilità".
Per il personale in forza il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che già svolge le attività ricomprese nell'area operativa "Servizi ausiliari per la mobilità" e/o assegnato, anche successivamente, in tale area operativa, viene mantenuto lo stato giuridico ed economico preesistente, fatto salvo quanto previsto dall'accordo nazionale 27 giugno 1986.
Al personale assunto dalla data in vigore del presente accordo saranno riconosciuti i trattamenti salariali previsti dalla disciplina contrattuale nazionale, nonchè il premio di risultato di cui all'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 che sarà stabilito per tale area operativa.
Art. 5
(Ferie)
A far data dall'applicazione della nuova classificazione, l'art. 10, 1° comma, secondo alinea, dell'accordo nazionale 12 marzo 1980 è sostituito dal seguente:
"26 giorni lavorativi per gli agenti con anzianità di servizio superiore al 20° anno e per gli agenti cui è attribuito un parametro retributivo pari o superiore a 202 della nuova scala parametrale."
Art. 6
(Norme in materia di orario di lavoro)
Con riferimento alle disposizioni integrative del c.c.n.l. previste al punto 4 dell'accordo preliminare 2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a) la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente
c.c.n.l. è realizzata come media nell'arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall'art. 3, lett. c) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985;
b) a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell'art. 8, punto 2, dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, relativamente all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese. Qualora non si pervenisse ad intese sulla materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del lavoro;
d) la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale nazionale, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo dell'eventuale riduzione dell'orario di lavoro sarà comunque compreso nei costi definiti per il rinnovo del secondo biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo
stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, così come modificato dall'art. 3, lett.
C) dell'accordo nazionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste dall'art. 2, lett. B) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
A livello regionale, sulla base dell'andamento del fenomeno, potranno essere valutate ed individuate possibili soluzioni, compatibilmente all'organizzazione efficiente ed economica del servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall'art. 14 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste all'art. 2, lett. B) dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un approfondimento al fine dell'adeguamento alla normativa nazionale.
Art. 7
(Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile)
L'art. 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e l'art. 9 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni.
Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che - nel rispetto del punto 5 dell'accordo preliminare del 2 marzo 2000
- la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l'accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali ed in tutta l'area ricompresa nel campo di applicazione del c.c.n.l.
In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l'esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende.
L'Osservatorio nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo viene investito dei seguenti compiti:
- monitorare l'utilizzazione degli strumenti di cui al presente Titolo;
- proporre soluzioni per:
- superare eventuali difficoltà;
- rafforzare l'utilizzo di tali strumenti;
- adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello;
- dirimere eventuali controversie interpretative;
- attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l'attuazione di quanto definito nel c.c.n.l. (art. 3, c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tutti i rapporti di lavoro "flessibile", con i limiti definiti dal c.c.n.l., previa informazione da parte dell'azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'art. 1, comma 2, punto a) della legge n. 125/1991, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
Inoltre, con l'obiettivo di favorire l'inserimento dei giovani, le parti si incontreranno per verificare l'attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme di incentivazione per l'adozione dei part-time "a staffetta", previsti dalla legge n. 196/1997.
Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:
A) contratti a termine ex art. 23, legge n. 56/1987;
B) lavoro a tempo parziale;
C) contratto di formazione e lavoro;
D) lavoro temporaneo;
E) apprendistato.
I lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro, esclusi i temporanei, sono computati ai fini dell'accordo nazionale 29 luglio 1998.
Le lettere che seguono regolamentano in modo specifico le diverse modalità.
A) Contratti a termine ex art. 23, legge n. 56/1987
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti di applicazione, dall'art. 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile 1962, n.
230, dall'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dall'art. 61 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Fatte salve le predette discipline, le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa;
2) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all'espletamento delle procedure di assunzione;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall'effettuazione di servizi, anche a carattere provvisorio e/o sperimentale, che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro.
La durata minima è pari a 30 giorni calendariali. La durata massima è pari a 12 mesi, prorogabile per ulteriori 8 mesi nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.
B) Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonchè dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale.
I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità.
Nella lettera di assunzione a tempo parziale dovrà comunque essere specificata l'entità e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua). Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale compete la retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, xxxxxx e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 15 del
c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
f) il lavoratore a tempo parziale ha diritto alle indennità di trasferta e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e FENIT) e 20/B e 21/B (ANAV) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'art. 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13ª mensilità, alla 14ª mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorchè determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore.
Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto.
La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r.
Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l'orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell'orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato, verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
- documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
- documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni;
- motivi di famiglia, opportunamente documentati;
- studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
- motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, commi 7 e segg., del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario.
Decorsi 5 mesi dalla stipula dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere a), b), c), d).
Per il periodo interessato dall'applicazione delle c.d. "clausole elastiche" al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto; tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r.;
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61).
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorchè stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000.
Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
C) Contratto di formazione e lavoro
Premessa
Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l'attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell'approvazione preventiva dell'Organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a Federtrasporti, ANAV, FENIT, del nulla-osta da parte degli uffici del collocamento.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del 23 marzo 1991.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nell'area professionale 1ª sono considerate "elevate";
b) le professionalità inquadrate nelle aree professionali 2ª e 3ª sono considerate "intermedie".
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera a) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
- i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera b) che precede, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonchè alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
I contratti di cui all'art. 16, comma 2, lettera b), della legge n. 451/1994 possono essere stipulati sia per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle figure professionali inquadrate nell'area professionale 4ª, nelle quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all'art. 8, comma 5, della legge n. 407/1990.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
- 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato all'anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
- dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiva, composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto:
- dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali.
Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Retribuzione
La retribuzione per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è costituita dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di contingenza, dal T.d.r., indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5, lett. a, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale, relative ai parametri definiti ai sensi del punto 9, lett. A) dell'art. 2.
L'applicazione dello specifico trattamento stabilito dal presente articolo non può comportare l'esclusione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dall'utilizzo dei servizi
aziendali, ivi compreso il vestiario, ovvero dalle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale a tempo indeterminato.
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo complessivo di 90 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata del rapporto di formazione e lavoro, per i contratti fino a 12 mesi.
Il periodo complessivo di conservazione del posto è di 180 giorni di calendario nell'arco dell'intera durata per i contratti fino a 24 mesi.
I periodi di conservazione del posto previsti nei due capoversi che precedono vengono proporzionalmente ridotti nel caso di contratti aventi durata inferiore rispettivamente a 12 ed a 24 mesi.
Le assenze per malattia, maternità e servizio militare di leva comportano un corrispondente prolungamento del contratto di formazione e lavoro.
In caso di malattia, maternità o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con contratto di formazione e lavoro, l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, anticiperà il trattamento economico riconosciuto dagli Enti previdenziali ed assicurativi.
Dal 1° agosto 1998, nei primi tre giorni di malattia sarà garantito dalle aziende un trattamento pari alla quota giornaliera della retribuzione spettante ai sensi del successivo paragrafo titolato retribuzione.
Qualora tale trattamento venga corrisposto da altri enti, verrà assorbito fino a concorrenza quanto erogato dall'azienda.
D) Lavoro temporaneo
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o indotte dall'attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell'organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest'ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonchè al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un'impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell'impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest'ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all'andamento economico dell'azienda ai sensi dell'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997.
Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l'azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell'accordo nazionale 28
marzo 1996 e dell'accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle R.S.U./R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni sindacali firmatarie del c.c.n.l., il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l'anno, l'azienda utilizzatrice fornisce alle R.S.U./R.S.A. informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l'azienda utilizzatrice può essere prorogato:
- nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
- in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l'espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell'azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonchè a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'impresa medesima.
Nota a verbale
Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto.
Per le aziende aderenti ad ANAV e FENIT, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell'accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL, la presente disciplina sostituisce quest'ultima intesa.
E) Apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato.
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1ª 2ª e 3ª.
La durata massima dell'apprendistato è così fissata:
- 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1ª, 2ª e 3ª.
Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale.
Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'art. 16, comma 2 della legge n.
196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a)
del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
All'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 nè il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego.
Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue:
- dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.;
- dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.
Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto.
All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato.
L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
L'art. 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina.
F) Percentuale di utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo
I contratti a termine ivi compresi quelli a part-time di cui al presente articolo, lettera A), punti 1), 2) e 3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del presente articolo, possono essere conclusi:
- nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
- nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
- nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
G) Norma finale
L'art. 7 dell'accordo nazionale 11 aprile 1995 e l'art. 9 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, sono abrogati.
Nota a verbale
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di rapporti di lavoro flessibili (cd. contratti atipici) le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di Osservatorio nazionale di cui all'art. 1 del presente accordo successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse cosicchè le parti possano procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.
Art. 8
(Trattamento di maternità)
Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come novellata dalla legge n. 53/2000, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 mesi, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere il 100 per cento della quota giornaliera della retribuzione spettante.
Nota a verbale
La parti concordano che tale integrazione non potrà in ogni caso essere superiore alla differenza fra la misura dell'indennità a carico dell'INPS, vigente alla firma del presente accordo, ed il 100 per cento della quota giornaliera della retribuzione spettante, anche qualora provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari, ne mutino sostanzialmente l'ambito normativo di riferimento e/o il valore.
Art. 9
(Reperibilità)
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle competenti XX.XX. l'istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione del lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa, non dovrà essere pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.
Art. 10
(Decorrenza e durata del c.c.n.l. - Aumenti retributivi)
Gli aumenti contrattuali, riportati nella tabella Allegato 1, decorrono dal 1° gennaio 2001 e saranno erogati al momento dell'applicazione della nuova classificazione.
La nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità e la relativa struttura della retribuzione, determinata sulla base della nuova scala parametrale (tabella Allegato 1), trova applicazione:
a) entro il 28 febbraio 2001 per il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo;
b) a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo per il personale di nuova assunzione e per i contrattisti di formazione e lavoro di cui all'art. 2, lett. F).
Per effetto degli aumenti di cui al presente articolo, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti nazionali: lavoro straordinario, festivo e notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, t.f.r. Ogni altro compenso, indennità, maggiorazione, ecc. definito a livello nazionale e/o aziendale, eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
A copertura del periodo pregresso, con riferimento a quanto previsto dal punto 7) dell'accordo preliminare del 2 marzo 2000, la seconda tranche di lire 1.000.000 della somma forfetaria ivi prevista verrà erogata entro il 31 dicembre 2000.
A copertura del periodo 1° luglio 2000-31 dicembre 2000, al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, verrà erogato, entro il 31 gennaio 2001, l'importo forfetario di lire 500.000, calcolato al 5° livello retributivo e sulla base della vigente classificazione (scala parametrale 100-225). Detto importo è comprensivo di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni, nel periodo luglio-dicembre 2000. L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nel caso di prestazioni di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.
A partire da luglio 2001 agli aderenti al Fondo "Priamo" di previdenza complementare con meno di 18 anni di contribuzione previdenziale alla data del 31 dicembre 1995, il contributo aziendale è incrementato dell'1%, sulla base retributiva prevista dall'art. 12 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998, che andrà successivamente rivisitato in adeguamento alle normative di legge.
Con la medesima decorrenza, agli altri lavoratori aderenti sarà riconosciuto il medesimo contributo aggiuntivo dell'1%, il cui costo complessivo sarà a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.
Il presente contratto avrà scadenza, per la parte economica al 31 dicembre 2001 e per la parte normativa al 31 dicembre 2003.
Art. 11
(Dichiarazione di esigibilità)
Le parti, fermo restando quanto già previsto nei precedenti artt. 1, 3, punto 4) e nell'accordo preliminare, punto 4, terza e quarta alinea, considerata l'attuale fase di profondo mutamento del settore, che richiede efficienti revisioni organizzative e la predisposizione di appositi piani di impresa volti al risanamento produttivo, al ridisegno dell'offerta di trasporto e al conseguente sviluppo delle attività gestite, convengono di dover ottenere dai propri iscritti e rappresentati, comportamenti di stretta coerenza tra quanto stabilito dal presente accordo e quanto sarà ancora oggetto di confronto aziendale per l'applicazione di ogni punto del presente accordo ovvero quanto sarà stabilito dalla contrattazione aziendale per le materie proprie di tale livello.
In mancanza di comportamenti aziendali coerenti ovvero qualora non si pervenisse a livello aziendale alle intese previste dal presente accordo, verrà attivata la procedura di cui all'art. 2 dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991.
Art. 12
(Inscindibilità delle norme contrattuali)
Le disposizioni del presente accordo, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, costituiscono una disciplina organica inscindibile.
Restano in vigore tutte le normative contrattuali nazionali che non siano novate, abrogate o modificate dal presente accordo.
Allegato A)
Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità Art. 1
(Campo di applicazione)
Le disposizioni di cui al presente Allegato A), che è parte integrante dell'accordo nazionale… novembre 2000 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 2000-2003, si applicano al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi della "Nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità". Allo stesso trovano applicazione le norme di cui al c.c.n.l. 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e/o integrazioni relative agli istituti e/o materie non espressamente regolati dalle seguenti disposizioni.
Art. 2
(Assunzione)
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.
L'assunzione dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazione e dichiarazione necessarie per l'applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell'anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
l) eventuali altri documenti e certificati.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 3
(Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Area professionale 1ª e 2ª 6 mesi
Area professionale 3ª 2 mesi Area professionale 4ª 1 mese
Il periodo indicato per le aree professionali 1ª e 2ª è computato in giorni di calendario. I periodi indicati per le restanti aree professionali sono di lavoro effettivo.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la figura professionale attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra, senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Art. 4
(Orario di lavoro)
Al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità trovano applicazione le norme in materia di orario di lavoro di cui alla legge 15 marzo 1923, n. 692 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
La durata media dell'orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali sulla base di un periodo di 17 settimane, con un orario settimanale massimo di 44 ore.
Art. 5
(Assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 14.
Art. 6
(Aspettativa non retribuita)
In presenza di gravi e comprovati motivi, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, non frazionabile e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, il datore di lavoro potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo
determinato da non computarsi ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 7 del presente accordo.
Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
Art. 7
(Malattia)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia ovvero della continuazione della stessa al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, o dal protrarsi di quest'ultima, la stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal successivo art. 14.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al successivo art. 13, ultimo comma.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonchè dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Periodo di comporto
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto al successivo art. 13, ultimo comma.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Trattamento economico di malattia
Durante il periodo di malattia di cui al presente articolo, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonchè i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute agli apprendisti.
Art. 8
(Infortunio)
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
Il lavoratore, in caso di infortunio sul lavoro, ha diritto alla conservazione del posto nel termine previsto dal precedente art. 7, al paragrafo "Periodo di comporto".
Superato il termine di conservazione del posto come sopra indicato, l'azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore il trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.
Qualora al superamento di detto periodo il lavoratore ritenga di non poter riprendere servizio, questi potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Qualora l'azienda non proceda al licenziamento e il lavoratore non risolva volontariamente il rapporto di lavoro, quest'ultimo rimane sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai fini del preavviso.
Trattamento economico di infortunio
Ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione, per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore non apprendista, assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 90% (novanta per cento) per i giorni dal 5 al 20;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione globale di fatto.
Per gli apprendisti le misure previste dai punti 2) e 3) del precedente comma sono fissate rispettivamente nell'80% e nel 90%.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 9
(Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dai precedenti artt. 7 e 8, potrà essere prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore, in caso di malattia, a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
In caso di infortunio, l'aspettativa non retribuita, su richiesta del lavoratore, sarà prolungata per tutto il periodo dell'infortunio; il periodo utile ai soli fini dell'anzianità di servizio è limitato a 120 giorni.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata A.R. prima della scadenza del 180 giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione della indennità sostitutiva di preavviso; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 10
(Maternità)
Astensione dal lavoro
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ferma restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi), la lavoratrice ha diritto, previa attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente di cui al D.Lgs. n. 626/1994, a posticipare l'ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto portandolo non oltre l'inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso. In tal caso, i restanti quattro mesi di godimento della astensione in questione si concentrano nel periodo successivo l'evento considerato.
Il diritto alla astensione obbligatoria è riconosciuto, previa presentazione di apposita certificazione, anche al padre lavoratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 53/2000, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di abbandono, nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
La lavoratrice (ovvero il lavoratore relativamente al periodo di astensione obbligatoria post- partum di cui sopra) ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata (ovvero il lavoratore nei termini di cui sopra) nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione, non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ed i periodi di astensione facoltativa indennizzata, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa riconosciuto ad entrambi i genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 53/2000 (pari a 6 mesi continuativi o frazionati, con elevazione complessivamente non superiore a 10 mesi, da godere nei primi 8 anni del bambino), è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice, ovvero il lavoratore nei casi consentiti, ha diritto ad una indennità pari all'80% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Durante il periodo di astensione facoltativa la lavoratrice, ovvero il lavoratore, ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, salvo i casi previsti dall'art. 3, comma 4, della legge n.
53/2000.
Nei confronti delle lavoratrici/ori assunte/i a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del 6° comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Le disposizioni sull'astensione facoltativa e sui permessi per malattia del bambino trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi od affidatari, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 53/2000.
Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri ovvero eccezionalmente ai padri lavoratori (art. 13, comma 1, legge n. 53/2000), durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad uscire dall'azienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle ex art. 10, comma 1, legge n. 1204/1971 possono essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ovvero il lavoratore ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni ovvero di età compresa tra i tre e gli otto anni. In quest'ultimo caso, è previsto il limite pari a 5 giorni lavorativi annui per ciascun genitore, dietro presentazione di certificato medico rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato.
I periodi di assenza di cui sopra non sono retribuiti ma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15 giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice/ore ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Le dimissioni dovranno essere convalidate dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 11
(Sospensione)
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione, per tutto il periodo della sospensione, salvo nei casi di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
Art. 12
(Obblighi del prestatore di lavoro)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente accordo nazionale e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 13
(Preavviso)
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3ª 45 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4ª 30 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª 90 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3ª 60 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4ª 45 giorni di calendario
c) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
- per i lavoratori appartenenti alle aree professionali 1ª e 2ª 120 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 3ª 75 giorni di calendario
- per i lavoratori appartenenti all'area professionale 4ª 60 giorni di calendario
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
I termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni. E' in facoltà dell'azienda di esonerare dal lavoro il prestatore d'opera nel periodo di preavviso, corrispondendogli però l'intera retribuzione per il periodo mancante al compimento del preavviso stesso.
Il lavoratore che non osservi il periodo di preavviso non ha diritto alla retribuzione corrispondente e ove, in caso di sue dimissioni, non presti la propria opera in tutto o in parte nel periodo suddetto, l'azienda avrà diritto a trattenergli il corrispondente importo dovutogli a qualsiasi titolo.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione, corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.
Art. 14
(Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione normale;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute nel presente Allegato A), nonchè quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Normativa provvedimenti disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
Art. 15
(Cessione o trasformazione di azienda)
La cessione o la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolve il rapporto di lavoro, ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
Art. 16
(Norma finale)
Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolato si fa rinvio alle norme di diritto comune in materia di rapporto di lavoro.
Norma generale di conversione all'Euro
1. Considerando quanto disposto:
- dal secondo periodo, del comma 3, dell'art. 4, del regolamento (CE) 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, sul divieto di utilizzo di tassi inversi derivati dai tassi di conversione;
- dall'art. 5 del regolamento di cui sopra sui criteri generali di arrotondamento, per eccesso o per difetto, al centesimo più vicino, per gli importi monetari da pagare o contabilizzare, in sede
di conversione, da valori espressi in unità monetarie nazionali in unità di moneta unica europea, e sul principio generale che tali importi espressi in Euro non possono che prevedere due cifre in centesimi;
E tenuto conto di quanto regolato dall'art. 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 24 giugno 1998,
n. 213 in tema di conversione in Euro di importi in lire, contenuti in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti, non costituenti autonomi importi valutari da contabilizzare o pagare;
La conversione in Euro degli importi in lire (tutti espressi in migliaia), determinati dalla contrattazione nazionale, avviene attraverso l'utilizzazione dell'arrotondamento per eccesso del 2° decimale qualora il 3° decimale sia 5 o superiore; il 2° decimale viene lasciato inalterato qualora il 3° decimale sia 4 o inferiore.
2. In sede applicativa delle ulteriori conversioni in previsione della definitiva elaborazione dei prospetti paga in Euro, dovrà operarsi nell'ambito di criteri tutelanti il generale principio di equipollenza.
Dichiarazione a verbale
Federtrasporti, FENIT e ANAV precisato che l'apporto delle aziende per la copertura della presente ipotesi di accordo è stabilito dal punto 7) dell'accordo preliminare 2 marzo 2000 e preso atto degli impegni assunti dal Governo, regioni, autonomie locali con l'intesa del 27 novembre 2000, rilevano che i costi derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo stimati in lire 460 miliardi complessivi a regime, non trovano soluzione oltre la naturale scadenza del 31 dicembre 2001. Pertanto, ferma restando la riserva di scioglimento di cui alla successiva dichiarazione, procedono alla firma della presente ipotesi di accordo solo tenuto conto della volontà espressa dalle istituzioni medesime di affrontare tale questione entro giugno 2001, congiuntamente ai problemi derivanti dalle dinamiche contrattuali oltre il 2001 con soluzioni strutturali atte a conseguire l'equilibrio finanziario delle imprese.
Dichiarazione a verbale
Federtrasporti, ANAV e FENIT, in considerazione che gli impegni assunti dal Governo, regioni ed autonomie locali con l'intesa del 27 novembre 2000 sono inscindibilmente collegati con l'applicazione della medesima ipotesi di accordo, scioglieranno la riserva sui contenuti della presente ipotesi di accordo nazionale entro il 20 dicembre 2000, al fine di conferirne esecutività, a seguito della consultazione dei rispettivi Organismi associativi.
Dichiarazione a verbale
Le OO.DD. precisano che l'applicazione del presente accordo comporta, per le aziende interessate, che gli interventi a sostegno del settore previsti per le regioni a Statuto ordinario dovranno trovare adeguata estensione alle aziende associate che esercitano nei territori delle regioni a Statuto speciale.
Dichiarazione a verbale
Le Federazioni FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI scioglieranno la riserva sul presente accordo nazionale entro il 16 dicembre 2000, a seguito della consultazione dei lavoratori interessati e del loro giudizio positivo sui suoi contenuti.
Tabella Allegato 1
A B C D
Nuove figure professionali Par. Retribuzione tabellare Indennità di contingenza + E.d.r.
A.P.A.
1 T.d.r.
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa
250
1.825.000
1.074.240
74.188
142.857
230
Professional 230 1.679.000 1.065.738 68.253 131.429
Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica
1.679.000
1.065.738
68.253
131.429
Coordinatore di esercizio 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Coordinatore 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Capo unità tecnica | 205 | 1.496.500 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 | |
Coordinatore di ufficio | 205 | 1.496.500 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 | |
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) | 202 1.474.600 1.057.963 | 59.944 | 115.429 | |||
Specialista tecnico/amministrativo | 193 1.408.900 1.050.204 | 57.273 | 110.286 | |||
Addetto all'esercizio 193 | 1.408.900 1.050.204 57.273 | 110.286 | ||||
Capo stazione 193 | 1.408.900 | 1.050.204 57.273 110.286 | ||||
Assistente coordinatore 193 1.408.900 1.050.204 57.273 | 110.286 | |||||
Tecnico di bordo 190 1.387.000 1.050.204 56.383 108.571 | ||||||
Macchinista (Pos. 4) 190 1.387.000 1.050.204 56.383 | 108.571 | |||||
Capo operatori 188 1.372.400 1.046.568 55.789 107.429 | ||||||
Macchinista (Pos. 3) 183 1.335.900 1.046.568 53.888 | 104.571 | |||||
Operatore di esercizio (Pos. 4) 183 1.335.900 1.046.568 | 53.888 | 104.571 | ||||
Operatore certificatore 180 1.314.000 1.044.849 53.415 | 102.857 | |||||
Coordinatore della mobilità 178 1.299.400 1.044.849 | 52.822 | 101.714 | ||||
Collaboratore di ufficio 175 1.277.500 1.044.849 51.986 | 100.000 | |||||
Operatore di esercizio (Pos. 3) 175 1.277.500 1.044.849 | 51.986 | 100.000 | ||||
Operatore tecnico | 170 | 1.241.000 1.044.849 50.448 | 97.143 | |||
Addetto alla mobilità | 170 | 1.241.000 1.044.849 50.448 | 97.143 | |||
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 1.204.500 1.039.009 48.964 | 94.286 | |||
Capo treno (Pos. 3) | 165 | 1.204.500 1.039.009 48.964 | 94.286 | |||
Operatore qualificato | (Pos. 2) | 160 1.168.000 1.039.009 | 47.726 | 91.429 | ||
Operatore di gestione | 158 | 1.153.400 1.039.009 47.726 | 90.286 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 2) | 158 | 1.153.400 1.039.009 47.726 | 90.286 | |||
Operatore di movimento e gestione | 158 1.153.400 1.039.009 | 47.726 90.286 | ||||
Capo treno (Pos. 2) | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2)
155
1.131.500
1.033.152
45.996
88.571
Assistente alla clientela | 154 | 1.124.200 | 1.033.152 | 45.700 | 88.000 | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 1.116.900 | 1.033.152 | 45.403 | 87.429 | |
Operatore qualificato della mobilità | 151 1.102.300 1.033.152 | 44.809 86.286 | ||||
Operatore di stazione (Pos. 2) | 143 | 1.043.900 1.033.152 42.435 | 81.714 |
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1)
140
1.022.000
1.033.152
41.545 | |||||
80.000 | |||||
Operatore di esercizio (Pos. 1) | 140 1.022.000 1.033.152 | 41.545 | 80.000 | ||
Operatore qualificato (Pos. 1) | 140 1.022.000 1.033.152 | 41.545 | 80.000 | ||
Capo treno (Pos. 1) 140 | 1.022.000 1.033.152 41.545 | 80.000 | |||
Operatore di stazione (Pos. 1) | 139 1.014.700 1.033.152 | 40.776 | 79.429 | ||
Operatore della mobilità 138 | 1.007.400 1.033.152 40.776 | 78.857 | |||
Capo squadra operatori di manovra | 135 985.500 1.026.599 | 40.061 | 77.143 | ||
Operatore di scambi cabina | 135 985.500 1.026.599 40.061 | 77.143 | |||
Operatore di ufficio | 130 | 949.000 1.026.599 | 38.578 | 74.286 | |
Operatore di manutenzione 130 949.000 1.026.599 38.578 74.286 | |||||
Collaboratore di esercizio | 129 | 941.700 1.026.599 | 38.281 | 73.714 | |
Operatore di manovra | 123 | 897.900 1.026.599 | 36.974 | 70.286 | |
Capo squadra ausiliari | 121 | 883.300 1.021.495 | 35.907 | 69.143 | |
Operatore generico | 116 | 846.800 1.021.495 | 34.423 | 66.286 | |
Ausiliario 110 | 803.000 | 1.021.495 32.779 | 62.857 | ||
Ausiliario generico | 100 | 730.000 1.015.000 | 29.675 | 57.143 |
Tabella Allegato 2
Par. Precedenti
figure professionali Nuove figure
professionali Par. Ad personam A.P.A. 0 Ad personam A.P.A. 1 Ad personam A.P.A. 2
225 Analista di sistemi Professional 230 148.094 153.286 158.477
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
163.742 169.623 175.503
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 15.708 | 16.241 16.775 | |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 15.708 | 16.241 16.775 | |
188 | Programmatore Specialista tecnico/amministrativo 193 117.924 122.018 126.113 | |||||
188 | Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad | |||||
esaurimento | 193 117.924 122.018 126.113 | |||||
173 | Capo operai Capo operatori 188 23.157 23.838 24.519 | |||||
173 | Assistente/program. junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 127.204 131.688 | |||||
136.172 | ||||||
159 | Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 39.872 | |||||
41.324 42.777 | ||||||
159 | Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 140.169 144.344 | |||||
148.518 | ||||||
159 | Segretario/operatore CED/capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) | 155 |
169.640 175.544 181.448
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
128.256 132.825 137.394
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
151.870 157.329 162.788
144 | Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) | 140 | 151.870 157.329 162.788 |
126 | Capo manovra Capo squadra operatori di manovra | 135 | 35.922 36.990 38.057 |
126 | Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina | 135 | 35.922 36.990 38.057 |
126 | Impiegato generico Operatore di ufficio 130 | 75.279 | 77.831 80.382 |
126 | Operaio generico Operatore di manutenzione | 130 | 75.279 77.831 80.382 |
112 | Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 | 23.338 | 23.991 24.643 |
161.670
66.967
91.962
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento 121 151.226 156.448
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico 116 62.695 64.831
112 Centralinista Ausiliario 110 109.924 113.704 117.485
100 Portiere/usciere/ manovale/guardiano Ausiliario generico 100 86.028 88.995
Par. Precedenti
figure
professionali Nuove figure
professionali Par. Ad personam A.P.A. 3 Ad personam A.P.A. 4 Ad personam A.P.A. 5 Ad personam
A.P.A. 6
225 Analista di sistemi Professional 230 163.669 168.860 174.052 179.243
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
181.384 187.265 193.146 199.026
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 17.308 | 17.841 18.374 18.908 |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 17.308 | 17.841 18.374 18.908 |
188 | Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 | 130.207 134.301 138.395 142.490 | |||
188 esaurimento 173 | Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento 193 130.207 134.301 138.395 142.490 Capo operai Capo operatori 188 25.200 25.881 | Ex assistente 1ª con parametro ad 26.562 27.243 |
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 140.656
145.139 149.623 154.107
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 44.229
45.682 47.134 48.587
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 152.693 156.867
161.042 165.216
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
187.352 193.255 199.159 205.063
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143 14
1.962 146.531 151.100 155.669
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
168.247 173.706 179.165 184.624
144 | Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 168.247 | 173.706 | 179.165 | |
184.624 | |||||
126 | Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 39.125 | 40.193 | 41.261 | |
42.328 | |||||
126 | Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 39.125 | 40.193 | 41.261 | |
42.328 | |||||
126 | Impiegato generico Operatore di ufficio 130 82.934 | 85.485 | 88.037 | 90.588 | |
126 | Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 82.934 | 85.485 | 88.037 | |
90.588 | |||||
112 | Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 25.295 | 25.947 | 26.600 | 27.252 | |
126 | Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 | 166.893 | 172.115 |
177.337 182.559
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico 116 69.103 71.239
73.375 75.511
000 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 110 121.265 125.046 128.826 132.607
100 Portiere/usciere/ manovale/ guardiano Ausiliario generico 100 94.929 97.896 100.863 103.830
Par. Precedenti
figure
professionali Nuove figure professionali Par. Retribuz.
tabellare Indennità di cont. + E.d.r. A.P.A. 1 T.d.r.
206 | Analista programmatore | Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 1.057.953 61.361 | 118.286 | |
188 | Coordinatore di stazione | Coordinatore ferroviario con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 1.057.953 61.361 | 118.286 |
X
Xxxxxxx 00 dicembre 2000
per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
Verbale di riunione (*)
Addì 18 dicembre 2000, presso la sede sociale del Fondo "Priamo", Federtrasporti, Fenit ed ANAV e le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-Trasporti si sono incontrate per adeguare l'art. 12 della fonte istitutiva, in materia di contribuzioni al Fondo, alla previsione di cui all'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre 2000 di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri- internavigatori 2000-2003.
Conseguentemente, ferma restando la decorrenza prevista nell'art. 12 dell'accordo nazionale 23 aprile 1998 (fonte istitutiva), a partire dalla retribuzione relativa al mese di luglio 2001, relativamente agli aderenti al Fondo "Priamo", la misura della contribuzione, sempre sulla base retributiva prevista dall'art. 12 della fonte istitutiva, rispettivamente a carico delle aziende e dei lavoratori, sarà incrementata come segue:
- 2% a carico azienda;
- 2% a carico del lavoratore.
Le parti istitutive, infine, prendono atto che, con riferimento ai lavoratori aderenti al Fondo con almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995, le nuove percentuali di contribuzione sopra indicate, a partire dalla medesima data, comportano alla luce delle normative di legge decorrenti dal 1° gennaio 2001 e concernenti il nuovo regime fiscale dei Fondi pensione, un adeguamento della quota di t.f.r. da destinare al Fondo riferita a tali lavoratori, la quale sarà, pertanto, incrementata di una percentuale pari allo 0,27 con conseguente diminuzione dell'accantonamento annuale. Il costo di tale operazione, per quest'ultimi lavoratori sarà, in linea con quanto previsto dall'art. 10 dell'ipotesi di accordo 27 novembre 2000, a carico delle risorse che saranno rese disponibili per il biennio 2002-2003.
(*) Il presente verbale non è inserito nel testo coordinato e ne modifica, pertanto, il contenuto.
VI
Verbale di riunione 25 gennaio 2001
per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
Verbale di riunione
Addì 25 gennaio 2001 presso la sede dell'ASSTRA, si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI al fine di chiarire e completare il contenuto dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri. A tale scopo le parti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 10 dell'intesa predetta, hanno convenuto quanto segue:
- l'art. 2, lett. A, punto 4: al primo periodo l'espressione: "A decorrere dalla data di applicazione", deve intendersi: "Dalla data di decorrenza";
- l'art. 2, lett. A, punto 6: al terzo periodo l'espressione: "in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della nuova classificazione", deve intendersi: "in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione";
- l'art. 2, lett. A, punto 8: al secondo periodo l'espressione: "data di applicazione", deve intendersi: "data di decorrenza";
- l'art. 2, lett. D, punto 1: l'espressione: "in servizio il giorno precedente alla data di applicazione della nuova classificazione", deve intendersi: "in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo ed ancora in servizio alla data del 1° gennaio 2001, data di decorrenza della nuova classificazione";
- l'art. 2, lett. D, punto 2: l'espressione: "30 giorni prima della data predetta", deve intendersi: "30 giorni prima della data di applicazione della nuova classificazione";
- l'art. 2, lett. D, punti 7/8/9: al primo alinea, primo periodo, l'espressione: "data di applicazione", deve intendersi: "data di decorrenza"; al secondo alinea, l'espressione: "data di applicazione", deve intendersi: "data di decorrenza";
- l'art. 3, punto 1: l'espressione: "A decorrere dalla data di applicazione", deve intendersi: "Dalla data di decorrenza";
- ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro in forza alla data del 27 novembre 2000 e in servizio, come C.f.l., alla data del 1° gennaio 2001, è comunicato, entro il 28 febbraio 2001, il nuovo profilo professionale di destinazione. Dal 1° gennaio 2001 la retribuzione è costituita dagli elementi e dai valori già erogati, integrata degli aumenti retributivi previsti dalla tabella Allegato
3. All'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando quanto convenuto all'art. 2, lett. F), sarà mantenuta, come assegno "ad personam" di cui all'art. 3, punto 2), l'eventuale differenza fra la somma degli importi di cui sopra e la somma degli stessi elementi spettanti ai sensi della tabella Allegato 1;
- la voce "Contingenza + E.d.r." riportata nella tabella Allegato 2, relativa al parametro 207, è pari a lire 1.057.963;
- con la tabella Allegato 4 si stabiliscono gli importi retributivi per i lavoratori con contratto di formazione e lavoro assunti dal 27 novembre 2000.
Tabella Allegato 1
Nuova classificazione accordo nazionale 27 novembre 2000
Nuove figure professionali Par. Retribuzione tabellare Indennità di contingenza A.P.A.
1 T.d.r.
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa
250
1.825.000
1.074.240
74.188
142.857
Professional 230 1.679.000 1.065.738 68.253 131.429
Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica
230
1.679.000
1.065.738
68.253
131.429
Coordinatore di esercizio 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Coordinatore 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 1.533.000 1.057.963 62.318 120.000
Capo unità tecnica | 205 | 1.496.500 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 |
Coordinatore di ufficio | 205 | 1.496.500 | 1.057.963 | 60.834 | 117.143 |
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) | 202 | 1.474.600 | 1.057.963 | 59.944 115.429 | |
Specialista tecnico/amministrativo | 193 | 1.408.900 | 1.050.204 | 57.273 110.286 |
Addetto all'esercizio 193 1.408.900 1.050.204 57.273 | 110.286 | ||||||
Capo stazione 193 1.408.900 1.050.204 57.273 110.286 | |||||||
Assistente coordinatore 193 1.408.900 1.050.204 57.273 | 110.286 | ||||||
Tecnico di bordo 190 1.387.000 1.050.204 56.383 108.571 | |||||||
Macchinista (Pos. 4) 190 1.387.000 1.050.204 56.383 | 108.571 | ||||||
Capo operatori 188 1.372.400 1.046.568 55.789 107.429 | |||||||
Macchinista (Pos. 3) 183 1.335.900 1.046.568 53.888 | 104.571 | ||||||
Operatore di esercizio (Pos. 4) 183 1.335.900 1.046.568 | 53.888 | 104.571 | |||||
Operatore certificatore 180 1.314.000 1.044.849 53.415 | 102.857 | ||||||
Coordinatore della mobilità 178 1.299.400 1.044.849 | 52.822 | 101.714 | |||||
Collaboratore di ufficio 175 1.277.500 1.044.849 51.986 | 100.000 | ||||||
Operatore di esercizio (Pos. 3) 175 1.277.500 1.044.849 | 51.986 | 100.000 | |||||
Operatore tecnico | 170 | 1.241.000 1.044.849 50.448 | 97.143 | ||||
Addetto alla mobilità | 170 | 1.241.000 1.044.849 50.448 | 97.143 | ||||
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 1.204.500 1.039.009 48.964 | 94.286 | ||||
Capo treno (Pos. 3) | 165 | 1.204.500 1.039.009 48.964 | 94.286 | ||||
Operatore qualificato | (Pos. 2) | 160 1.168.000 1.039.009 | 47.726 | 91.429 | |||
Operatore di gestione | 158 | 1.153.400 1.039.009 47.726 | 90.286 | ||||
Operatore di esercizio (Pos. 2) | 158 | 1.153.400 1.039.009 47.726 | 90.286 | ||||
Operatore di movimento e gestione | 158 1.153.400 1.039.009 | 47.726 | 90.286 | ||||
Capo treno (Pos. 2) | 158 | 1.153.400 | 1.039.009 | 47.726 | 90.286 |
Operatore qualificato di ufficio
(Pos. 2)
155
1.131.500
1.033.152
45.996
88.571
Assistente alla clientela | 154 | 1.124.200 | 1.033.152 | 45.700 | 88.000 |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 1.116.900 | 1.033.152 | 45.403 | 87.429 |
(Pos. 1)
140
Operatore qualificato della mobilità 151 1.102.300 1.033.152 44.809 86.286
Operatore di stazione (Pos. 2) 143 1.043.900 1.033.152 42.435 81.714 Operatore qualificato di ufficio
1.022.000
1.033.152
41.545
80.000
Operatore di esercizio (Pos. 1) | 140 1.022.000 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
Operatore qualificato (Pos. 1) | 140 1.022.000 1.033.152 | 41.545 | 80.000 |
Capo treno (Pos. 1) 140 | 1.022.000 1.033.152 41.545 | 80.000 | |
Operatore di stazione (Pos. 1) | 139 1.014.700 1.033.152 | 40.776 | 79.429 |
Operatore della mobilità 138 | 1.007.400 1.033.152 40.776 | 78.857 | |
Capo squadra operatori di manovra | 135 985.500 1.026.599 | 40.061 | 77.143 |
Operatore di scambi cabina 135 985.500 1.026.599 40.061 77.143
Operatore di ufficio 130 949.000 1.026.599 38.578 74.286
Operatore di manutenzione 130 949.000 1.026.599 38.578 74.286
Collaboratore di esercizio | 129 | 941.700 1.026.599 | 38.281 | 73.714 |
Operatore di manovra | 123 | 897.900 1.026.599 | 36.974 | 70.286 |
Capo squadra ausiliari | 121 | 883.300 1.021.495 | 35.907 | 69.143 |
Operatore generico | 116 | 846.800 1.021.495 | 34.423 | 66.286 |
Ausiliario 110 803.000 1.021.495 32.779 62.857
Ausiliario generico 100 730.000 1.015.000 29.675 57.143
Tabella Allegato 2
Accordo nazionale 27 novembre 2000
figure professionali | Nuove figure | ||
professionali Par. | Ad personam A.P.A. 0 | Ad personam A.P.A. 1 | Ad personam A.P.A. 2 |
Par. Precedenti
225 Analista di sistemi Professional 230 148.094 153.286 158.477
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
163.742 169.623 175.503
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 15.708 | 16.241 16.775 | |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 15.708 | 16.241 16.774 | |
188 | Programmatore Specialista tecnico/amministrativo 193 117.924 122.018 126.113 | |||||
188 | Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad | |||||
esaurimento | 193 117.924 122.018 126.113 | |||||
173 | Capo operai Capo operatori 188 23.157 23.838 24.519 | |||||
173 | Assistente/program. junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 127.204 131.688 | |||||
136.172 | ||||||
159 | Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 39.872 | |||||
41.324 42.777 | ||||||
159 | Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 140.169 144.344 | |||||
148.518 | ||||||
159 | Segretario/operatore CED/capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) | 155 |
169.640 175.544 181.448
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
128.256 132.825 137.394
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
151.870 157.329 162.788
144 | Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 151.870 157.329 162.788 | |
126 | Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 35.922 36.990 38.057 | |
126 | Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 35.922 36.990 38.057 | |
126 | Impiegato generico Operatore di ufficio 130 75.279 | 77.831 80.382 | |
126 | Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 75.279 77.831 80.382 | |
112 | Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 23.338 | 23.991 24.643 | |
126 | Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 151.226 156.448 | |
161.670 |
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico 116 62.695 64.831
66.967
112 Centralinista Ausiliario 110 109.924 113.704 117.485
100 Portiere/usciere/ manovale/guardiano Ausiliario generico 100 86.028 88.995
91.962
Par. Precedenti
figure
professionali Nuove figure
professionali Par. Ad personam A.P.A. 3 Ad personam A.P.A. 4 Ad personam A.P.A. 5 Ad personam
A.P.A. 6
225 Analista di sistemi Professional 230 163.669 168.860 174.052 179.243
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
181.384 187.265 193.146 199.026
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 17.308 | 17.841 18.374 18.907 |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 17.308 | 17.841 18.374 18.907 |
188 | Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 | 130.207 134.301 138.395 142.489 | |||
188 esaurimento 173 | Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento 193 130.207 134.301 138.395 142.489 Capo operai Capo operatori 188 25.200 25.881 | Ex assistente 1ª con parametro ad 26.562 27.243 |
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 140.656
145.139 149.623 154.107
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 44.229
45.682 47.134 48.587
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 152.693 156.867
161.042 165.216
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
187.352 193.255 199.159 205.063
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
141.962 146.531 151.100 155.669
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
168.247 173.706 179.165 184.624
144 | Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 168.247 | 173.706 | 179.165 | |
184.624 | |||||
126 | Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 39.125 | 40.193 | 41.261 | |
42.328 | |||||
126 | Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 39.125 | 40.193 | 41.261 | |
42.328 | |||||
126 | Impiegato generico Operatore di ufficio 130 82.934 | 85.485 | 88.037 | 90.588 | |
126 | Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 82.934 | 85.485 | 88.037 | |
90.588 | |||||
112 | Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 25.295 | 25.947 | 26.600 | 27.252 | |
126 | Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 | 166.893 | 172.115 |
177.337 182.559
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico 116 69.103 71.239
73.375 75.511
000 Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 110 121.265 125.046 128.826 132.606
100 Portiere/usciere/ manovale/ guardiano Ausiliario generico 100 94.929 97.896
100.863 103.830
Par. Precedenti
figure
professionali Nuove figure professionali Par. Retribuz.
Tabellare Indennità di cont.
+ E.d.r. A.P.A.
1 T.d.r.
206 | Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 1.057.953 | |
(*) 61.361 | 118.286 | |
188 | Coordinatore di stazione Coordinatore ferroviario con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 1.057.953 | |
(*) 61.361 | 118.286 |
(*) Correzione apportata con verbale di riunione del 25 gennaio 2001.
Tabella Allegato 3
Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti "ad personam" non definiti nella tabella Allegato 2, nonchè per la retribuzione tabellare da erogare dal 1° gennaio 2001 ai C.f.l. in servizio alla data del 1° gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000.
Livelli Retribuzione tabellare al 31.12.2000 Retribuzione tabellare dall'1.1.2001
1° | 1.610.398 | 1.808.511 |
2° | 1.474.410 | 1.655.794 |
3° | 1.345.577 | 1.511.112 |
4° | 1.238.218 | 1.390.545 |
5° bis | 1.188.117 | 1.334.281 |
5° | 1.138.015 | 1.278.015 |
6° | 1.030.656 | 1.157.448 |
7° 901.823 1.012.766
8° 801.620 900.236
9° 715.733 803.783
Tabella Allegato 4
Accordo nazionale 27 novembre 2000
Xxxxxxx retribuzione per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro dalla data del 27 novembre 2000
Area Figure professionali Par. Retribuzione tabellare Indennità di contingenza
+ E.d.r. T.d.r.
1 Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa
220 | ||
1.606.000 | ||
1.065.738 | ||
125.714 | ||
1 | Professional 200 1.462.000 1.057.963 114.286 | |
1 | Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica | |
200 | ||
1.460.000 | ||
1.057.963 | ||
114.286 | ||
2 | Coordinatore di esercizio 190 1.307.000 1.050.204 | 108.571 |
2 | Coordinatore 190 1.307.000 1.050.204 108.571 |
2 | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | (Xxx. 0) | - - | - - | ||
0 | Xxxx unità tecnica | 185 | 1.350.500 | 1.046.568 | 105.714 | |
2 | Coordinatore di ufficio | 185 | 1.350.500 | 1.046.568 | 105.714 | |
2 | Coordinatore ferroviario (Pos. 1) | 182 1.328.600 1.046.568 | 104.000 | |||
2 | Specialista tecnico/amministrativo | 173 1.262.900 1.044.849 | 98.857 | |||
2 | Addetto all'esercizio 173 | 1.262.900 1.044.849 98.857 | ||||
2 | Capo stazione 173 | 1.262.900 1.044.849 98.857 | ||||
2 | Assistente coordinatore | 173 1.262.900 1.044.849 98.857 | ||||
2 | Capo operatori 168 | 1.226.400 1.039.009 96.000 | ||||
2 | Coordinatore della mobilità | 158 1.152.400 1.039.009 | 90.286 | |||
2 | Addetto alla mobilità | 150 | 1.095.000 | 1.033.152 | 85.714 | |
3 | Tecnico di bordo - - - - | |||||
3 | Macchinista (Pos. 4) - - - - | |||||
3 | Macchinista (Pos. 3) - - - - | |||||
3 | Operatore di esercizio (Pos. 4) - - - - | |||||
3 | Operatore certificatore 170 1.241.000 1.044.849 | 97.143 | ||||
3 | Collaboratore di ufficio 165 1.204.500 1.039.009 | 94.286 | ||||
3 | Operatore di esercizio (Pos. 3) - - - - | |||||
3 | Operatore tecnico 160 1.168.000 1.039.009 | 91.429 | ||||
3 | Macchinista (Pos. 2) - - - - | |||||
3 | Xxxx xxxxx (Xxx. 0) - - - - | |||||
0 | Operatore qualificato di manutenzione (Pos. 2) | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
3 | Operatore di gestione 148 1.080.400 1.033.152 | 84.571 | ||||
3 | Operatore di esercizio (Pos. 2) - - - - | |||||
3 | Operatore di movimento e gestione 148 1.080.400 | 1.033.152 | 84.571 | |||
3 | Xxxx xxxxx (Xxx. 0) - - - - | |||||
0 | Operatore qualificato di ufficio | |||||
(Pos. 2) | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
3 | Assistente alla clientela 144 1.051.200 1.033.152 | 82.286 | ||||
3 | Macchinista (Pos. 1) 147 1.073.100 1.033.152 | 84.000 | ||||
3 | Operatore qualificato della mobilità 141 1.029.300 | 1.033.152 | 80.571 | |||
3 | Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxx. 0) - - - - | |||||
0 | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx | |||||
(Xxx. 1) | ||||||
130 | ||||||
949.000 | ||||||
1.026.599 | ||||||
74.286 | ||||||
3 | Operatore di esercizio (Pos. 1) 134 978.200 1.026.599 | 76.571 | ||||
3 | Operatore qualificato di manutenzione (Pos. 1) | |||||
130 | ||||||
949.000 | ||||||
1.026.599 | ||||||
74.286 |
3 | Capo treno (Pos. 1) | 134 | 978.200 1.026.599 76.571 | ||
3 | Operatore di stazione | (Pos. 1) | 129 941.700 1.026.599 | 73.714 | |
3 | Operatore della mobilità 128 | 934.400 1.026.599 73.143 | |||
3 | Capo squadra operatori di manovra | 125 912.500 1.026.599 | 71.429 |
3 Operatore di scambi cabina 125 912.500 1.026.599 71.429
3 Operatore di ufficio 120 876.000 1.021.495 68.571
3 Operatore di manutenzione 120 876.000 1.021.495 68.571
3 | Collaboratore di esercizio 119 868.700 1.021.495 | 68.000 |
3 | Operatore di manovra 113 824.900 1.021.495 | 64.571 |
4 | Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - - - - | |
0 | Operatore generico - - - - | |
4 | Ausiliario - - - - | |
4 | Ausiliario generico - - - - VII |
Accordo 8 febbraio 2001 sulla classificazione
del personale addetto alla navigazione interna lacuale
Addì 8 febbraio 2001, presso la sede ASSTRA, si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA e ANAV e le OO.SS.LL. FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, al fine di completare il contenuto dell'accordo 27 novembre 2000, di rinnovo del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri.
A tale scopo le parti hanno definito la classificazione del personale addetto alla navigazione interna lacuale e le tabelle di derivazione e si impegnano a continuare il confronto per definire il nuovo inquadramento per le altre sezioni dell'esercizio, approfondendo, altresì, la possibilità di definire un inquadramento per gli addetti alla navigazione fluviale.
Il presente accordo, pertanto, fa parte integrante dell'accordo predetto e viene trasmesso a cura delle parti al Ministero del lavoro.
Area professionale 2ª Mansioni di coordinamento/specialisti
Capitano - parametro 210
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capitano N.I. autorizzato, assume il comando di tutti i tipi di navi impiegate nella navigazione interna lacuale. Quando non è imbarcato svolge mansioni tecnico-specialistiche e/o di responsabilità in altri servizi in base a direttive dell'azienda.
Capo timoniere - parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capo timoniere N.I. autorizzato, assume il comando di tutti i tipi di navi impiegate nella navigazione interna lacuale, nei limiti di tonnellaggio consentiti dal decreto del Ministro dei trasporti. Quando non è imbarcato svolge mansioni tecnico-specialistiche e/o di responsabilità in officina.
Capo motorista - parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato, svolge le mansioni di motorista di 1ª normalmente a bordo delle motonavi aventi apparati propulsivi ausiliari e tecnologici di maggiore complessità. Svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta servizio in officina con mansioni tecnico- specialistiche e/o di responsabilità.
Macchinista/motorista - parametro 193
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di macchinista e di motorista di motonave
N.I. autorizzato, a bordo dei piroscafi conduce l'apparato motore e vapore e le apparecchiature ausiliarie e tecnologiche di bordo. A bordo delle motonavi svolge le stesse mansioni del capo motorista; svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina con mansioni tecnico-specialistiche e/o di responsabilità.
Area professionale 3ª Operatori
Addetto operativo di gestione - parametro 175
Lavoratore che, in possesso di una approfondita conoscenza della materia tariffaria e dello svolgimento del servizio movimento, controlla la regolarità del servizio stesso ed effettua verifiche e controlli sulla emissione e contabilizzazione dei titoli di viaggio, sia a bordo delle navi che nelle biglietterie, agendo su disposizioni dell'ufficio controllo dei prodotti. Nei periodi in cui i servizi vengono ridotti o sospesi, presta attività presso il medesimo ufficio.
Pilota motorista - parametro 175
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di conduttore di motoscafo e di motorista di motonave N.I. autorizzato, conduce natanti nei limiti di tonnellaggio consentiti dal decreto del Ministro dei trasporti, curando anche la conduzione dei loro motori e degli apparati ausiliari e tecnologici di bordo. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Motorista di 1ª - parametro 175
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato, sulla base delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite nella qualifica di motorista di 2ª, agisce con margini di autonomia entro i limiti stabiliti da norme, procedure e regolamenti. A bordo delle motonavi è addetto all'apparato motore ed agli impianti ausiliari e tecnologici di bordo; se necessario compie le riparazioni di emergenza. Svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Motorista di 2ª - parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di motorista di motonave N.I. autorizzato, a bordo di motonavi è addetto all'apparato motore ed agli impianti ausiliari e tecnologici di bordo; se necessario compie le riparazioni di emergenza. Svolge, altresì, mansioni marinaresche.
Quando non è imbarcato presta attività in officina. Dopo un anno di effettivo servizio nelle mansioni della qualifica - previo superamento di un colloquio interno aziendale - viene inquadrato nella qualifica di motorista di 1ª.
Timoniere - parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di timoniere N.I. autorizzato, viene imbarcato quale addetto al timone sulle navi della navigazione interna, quando previsto dalle tabelle approvate dal decreto del Ministro dei trasporti. Sulle motonavi traghetto, inoltre, coadiuva gli altri membri dell'equipaggio nello stivaggio dei veicoli. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Fuochista aiuto motorista - parametro 158
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di fuochista abilitato N.I. autorizzato, quando imbarcato su piroscafi conduce le caldaie e coadiuva il macchinista-motorista nella conduzione degli apparati ausiliari e tecnologici. Quando è imbarcato sulle motonavi coadiuva l'agente in possesso del titolo professionale di motorista di motonave nella condotta dell'apparato motore e degli altri impianti di bordo, svolgendo anche mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina (1).
(1) Il lavoratore che, sulla base delle esigenze aziendali, acquisisce i titoli professionali di fuochista abilitato e la qualifica di autorizzato, viene inquadrato nella figura professionale di fuochista aiuto motorista, parametro 158.
Conduttore di natante ausiliario - parametro 139
Lavoratore che, in possesso dei titoli professionali di capo barca N.I., è addetto alla condotta di barche attrezzi o battipalo, battelli affossori, ecc., di stazza lorda non superiore a 50
t.s.l. ed all'esercizio delle relative attrezzature. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Aiuto motorista - parametro 139
Lavoratore che coadiuva l'agente in possesso del titolo professionale nella condotta e sorveglianza degli apparati motopropulsori e degli impianti ausiliari e tecnologici. Svolge, altresì, mansioni marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Assistente di bordo - parametro 139
Lavoratore che provvede a verificare, emettere e contabilizzare i titoli di viaggio a bordo. Svolge, altresì, mansioni di assistenza alla clientela e marinaresche. Quando non è imbarcato presta attività in officina.
Marinaio - parametro 121
Lavoratore che, agli ordini del comandante, svolge mansioni marinaresche di coperta o di macchina a bordo dei tipi di navi per i quali il decreto del Ministro dei trasporti prevede la presenza del marinaio. Quando non è imbarcato presta attività in officina e/o in scalo.
Area professionale 4ª Ausiliari e generici
Allievo marinaio - parametro 100
Lavoratore che svolge mansioni analoghe a quelle del marinaio. Dopo 6 mesi di navigazione viene inquadrato come marinaio.
Area operativa servizi ausiliari per la mobilità Area professionale 3ª
Operatori
Assistente alla clientela - parametro 154 Operatore della mobilità - parametro 138
N.B.: Il profilo dell'operatore della mobilità viene integrato con il seguente alinea:
- compiti di assistenza all'attracco e partenza delle navi, nonchè di imbarco e sbarco passeggeri e merci.
E) Tabelle di derivazione
E.2/2 - Area professionale 2ª - Area operativa esercizio: sezione navigazione interna lacuale
188 | Capitano (LAC) Capitano (LAC) 210 | |
173 | Capo timoniere (LAC) Capo timoniere (LAC) 193 | |
173 | Capo motorista (LAC) Capo motorista (LAC) 193 | |
173 | Macchinista-motorista (LAC) Macchinista-motorista (LAC) | 193 |
E.2/3 - Area professionale 3ª - Area operativa esercizio: sezione navigazione interna lacuale
159 | Conduttore motorista di motoscafo (LAC) Pilota motorista di motoscafo | 175 |
159 | Motorista tecnico di motonave (LAC) Motorista di 1ª (LAC) 175 | |
159 | Addetto operativo di gestione (LAC) Addetto operativo di gestione (LAC) | 175 |
144 | Timoniere (LAC) Timoniere (LAC) 158 | |
144 | Motorista di motonave (LAC) Motorista di 2ª (LAC) 158 | |
144 | Fuochista aiuto motorista (LAC) Fuochista aiuto motorista (LAC) | 158 |
126 | Conduttore di natante ausiliario (LAC) Conduttore di natante ausiliario (LAC) | 139 |
126 | Aiuto motorista (LAC) Aiuto motorista (LAC) 139 | |
126 | Applicato di bordo (LAC) Assistente di bordo (LAC) 139 | |
126 | Fuochista abilitato (LAC) (1) | |
000 | Xxxxxxxx (XXX) Xxxxxxxx (XXX) 121 |
(1) Lavoratori da ricollocare ai sensi del punto 5, lett. D), dell'accordo 27 novembre 2000.
E.2/4 - Area professionale 4ª
100 Allievo marinaio (LAC) Allievo marinaio (LAC) 100
Nota al punto 4, della lett. D), dell'art. 2
In conformità dell'art. 2, lett. A), punto 3, quarto periodo, al capo macchinista "ex lege" n. 30/1978 ad esaurimento, già collocato al parametro 188, viene attribuita la figura professionale di capo motorista (LAC) con il parametro ad esaurimento 207.
Nota per la fase di prima applicazione
In fase di prima applicazione le anzianità specifiche maturate nelle qualifiche precedenti concorrono con quelle previste dalle nuove figure professionali purchè entrambe siano corrispondenti tra loro sulla base della tabella di derivazione.
E.2/5 - Area professionale 3ª - Area operativa servizi ausiliari per la mobilità
112 Addetto allo scalo (LAC) (1)
126 Assistente di scalo (LAC) Operatore della mobilità 138
159 Capo scalo (LAC) Assistente alla clientela 154 (*)
(1) L'addetto allo scalo è ricollocato aziendalmente ai sensi dell'art. 2, lett. D), punto 5, dell'accordo 27 novembre 2000. (*) Agli attuali capi scalo (LAC) con parametro 159 è attribuito il parametro ad esaurimento 175.
VIII
Accordo 15 ottobre 2001
per la determinazione in Euro degli elementi retributivi per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori
e dei dipendenti dalle aziende private esercenti autolinee in concessione
Verbale di riunione
Addì 15 ottobre 2001 si sono incontrate le OO.DD. ASSTRA E ANAV e le OO.SS.LL. FILT- CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI al fine di definire la conversione in Euro delle tabelle retributive relative agli istituti economici nazionali, da valere per i dipendenti delle aziende cui si applica il contratto della mobilità ex accordo nazionale 27 novembre 2000.
Le parti convengono che la predetta conversione è stata effettuata ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, art. 3) e delle disposizioni contrattuali in merito, che convengono esplicitamente confermate.
Ai fini della trasformazione degli istituti economici aziendali, nonchè di altri istituti di origine nazionale, si procederà in conformità alle predette normative ed in particolare al citato decreto legislativo.
Tutto ciò premesso si allegano le tabelle retributive in Euro da valere a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Eventuali errori od omissioni saranno oggetto di apposite verifiche.
Tabella 1
Conversione in Euro della tabella Allegato 1 al c.c.n.l. 27 novembre 2000
A A Euro 1.936,27
Nuove figure professionali Par. Retribuzione tabellare Valore
in Euro
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa 250 1.825.000 942,53
Professional 230 1.679.000 867,13
Capo unità organizzativa/amministrativa/tecnica 230 1.679.000 867,13
Coordinatore di esercizio 210 1.533.000 791,73
Coordinatore 210 1.533.000 791,73
Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 1.533.000 791,73
Capo unità tecnica | 205 | 1.496.500 | 772,88 | |
Coordinatore di ufficio | 205 | 1.496.500 | 772,88 | |
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) 202 1.474.600 | 761,57 | |||
Specialista tecnico/amministrativo 193 1.408.900 | 727,64 | |||
Addetto all'esercizio 193 1.408.900 727,64 | ||||
Capo stazione 193 1.408.900 727,64 | ||||
Assistente coordinatore 193 1.408.900 727,64 | ||||
Tecnico di bordo 190 1.387.000 716,33 | ||||
Macchinista (Pos. 4) 190 1.387.000 716,33 | ||||
Capo operatori 188 1.372.400 708,79 | ||||
Macchinista (Pos. 3) 183 1.335.900 689,93 |
Operatore di esercizio (Pos. 4) | 183 1.335.900 | 689,93 | ||
Operatore certificatore 180 | 1.314.000 678,62 | |||
Coordinatore della mobilità | 178 1.299.400 | 671,08 | ||
Collaboratore di ufficio 175 | 1.277.500 659,77 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 3) | 175 1.277.500 | 659,77 | ||
Operatore tecnico | 170 | 1.241.000 | 640,92 | |
Addetto alla mobilità | 170 | 1.241.000 | 640,92 | |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 1.204.500 | 622,07 | |
Capo treno (Pos. 3) | 165 | 1.204.500 | 622,07 |
Operatore qualificato (Pos. 2) 160 1.168.000 603,22 | ||||
Operatore di gestione 158 1.153.400 595,68 | ||||
Operatore di esercizio (Pos. 2) 158 1.153.400 595,68 | ||||
Operatore di movimento e gestione 158 1.153.400 | 595,68 | |||
Capo treno (Pos. 2) 158 1.153.400 595,68 | ||||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155 1.131.500 | 584,37 | |||
Assistente alla clientela | 154 | 1.124.200 | 580,60 | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 1.116.900 | 576,83 | |
Operatore qualificato della | mobilità | 151 | 1.102.300 | 569,29 |
Operatore F.T.A. (Pos. 2) | 145 | 1.058.500 | 546,67 |
Operatore di stazione (Pos. 2) 143 1.043.900 539,13
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1) 140 1.022.000 527,82
Operatore di esercizio (Pos. 1) | 140 1.022.000 527,82 |
Operatore qualificato (Pos. 1) | 140 1.022.000 527,82 |
Capo treno (Pos. 1) 140 | 1.022.000 527,82 |
Operatore di stazione (Pos. 1) | 139 1.014.700 524,05 |
Operatore della mobilità 138 | 1.007.400 520,28 |
Capo squadra operatori di manovra | 135 985.500 508,97 |
Operatore di scambi cabina | 135 985.500 508,97 |
Operatore di ufficio 130 | 949.000 490,12 |
Operatore di manutenzione | 130 949.000 490,12 |
Collaboratore di esercizio 129 | 941.700 486,35 |
Operatore di manovra 123 | 897.900 463,73 |
Capo squadra ausiliari 121 | 883.300 456,19 |
Operatore generico 116 | 846.800 437,34 |
Ausiliario 110 803.000 414,71
Ausiliario generico 100 730.000 377,01
B B Euro 1.936,27
Nuove figure professionali Par. Indennità di contingenza
+ E.d.r. Valore in Euro
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa 250 1.074.240 554,80
Professional 230 1.065.738 550,41
Capo unità organizzativa/amministrativa/tecnica 230 1.065.738 550,41
Coordinatore di esercizio 210 1.057.963 546,39
Coordinatore 210 1.057.963 546,39
Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 1.057.963 546,39
Capo unità tecnica 205 1.057.963 546,39
Coordinatore di ufficio | 205 | 1.057.963 | 546,39 | |
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) 202 1.057.963 | 546,39 | |||
Specialista tecnico/amministrativo 193 1.050.204 | 542,39 | |||
Addetto all'esercizio 193 1.050.204 542,39 | ||||
Capo stazione 193 1.050.204 542,39 | ||||
Assistente coordinatore 193 1.050.204 542,39 | ||||
Tecnico di bordo 190 1.050.204 542,39 | ||||
Macchinista (Pos. 4) 190 1.050.204 542,39 | ||||
Capo operatori 188 1.046.568 540,51 | ||||
Macchinista (Pos. 3) 183 1.046.568 540,51 | ||||
Operatore di esercizio (Pos. 4) 183 1.046.568 | 540,51 | |||
Operatore certificatore 180 1.044.849 539,62 | ||||
Coordinatore della mobilità 178 1.044.849 | 539,62 | |||
Collaboratore di ufficio 175 1.044.849 539,62 | ||||
Operatore di esercizio (Pos. 3) 175 1.044.849 | 539,62 | |||
Operatore tecnico | 170 | 1.044.849 | 539,62 | |
Addetto alla mobilità | 170 | 1.044.849 | 539,62 | |
Macchinista (Pos. 2) | 165 | 1.039.009 | 536,60 | |
Capo treno (Pos. 3) | 165 | 1.039.009 | 536,60 |
Operatore qualificato (Pos. 2) 160 1.039.009 536,60 | ||||
Operatore di gestione 158 1.039.009 536,60 | ||||
Operatore di esercizio (Pos. 2) 158 1.039.009 536,60 | ||||
Operatore di movimento e gestione 158 1.039.009 | 536,60 | |||
Capo treno (Pos. 2) 158 1.039.009 536,60 | ||||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155 1.033.152 | 533,58 | |||
Assistente alla clientela | 154 | 1.033.152 | 533,58 | |
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 1.033.152 | 533,58 | |
Operatore qualificato della | mobilità | 151 | 1.033.152 | 533,58 |
Operatore F.T.A. (Pos. 2) | 145 | 1.033.152 | 533,58 | |
Operatore di stazione (Pos. 2) | 143 | 1.033.152 | 533,58 | |
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1) 40 1.033.152 | 533,58 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 1) 140 1.033.152 533,58 | ||||
Operatore qualificato (Pos. 1) 140 1.033.152 533,58 | ||||
Capo treno (Pos. 1) 140 1.033.152 533,58 | ||||
Operatore di stazione (Pos. 1) 139 1.033.152 533,58 | ||||
Operatore della mobilità 138 1.033.152 533,58 | ||||
Capo squadra operatori di manovra 135 1.026.599 | 530,19 | |||
Operatore di scambi cabina 135 1.026.599 530,19 | ||||
Operatore di ufficio 130 1.026.599 530,19 | ||||
Operatore di manutenzione 130 1.026.599 530,19 | ||||
Collaboratore di esercizio 129 1.026.599 530,19 | ||||
Operatore di manovra | 123 1.026.599 | 530,19 | ||
Capo squadra ausiliari | 121 1.021.495 | 527,56 | ||
Operatore generico | 116 1.021.495 | 527,56 | ||
Ausiliario 110 | 1.021.495 527,56 | |||
Ausiliario generico | 100 1.015.000 | 524,20 |
C C Euro 1.936,27
Nuove figure professionali | Par. | A.P.A. | |||
1 in Euro | Valore | ||||
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa Professional 230 68.253 35,25 Capo unità organizzativa/amministrativa/tecnica | 230 | 250 68.253 | 74.188 35,25 | 38,31 | |
Coordinatore di esercizio 210 62.318 32,18 Coordinatore 210 62.318 32,18 Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 62.318 | 32,18 | ||||
Capo unità tecnica | 205 | 60.834 | 31,42 | ||
Coordinatore di ufficio | 205 | 60.834 | 31,42 | ||
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) | 202 | 59.944 | 30,96 | ||
Specialista tecnico/amministrativo | 193 | 57.273 | 29,58 | ||
Addetto all'esercizio 193 | 57.273 | 29,58 | |||
Capo stazione 193 57.273 | 29,58 | ||||
Assistente coordinatore 193 | 57.273 | 29,58 | |||
Tecnico di bordo 190 56.383 | 29,12 | ||||
Macchinista (Pos. 4) 190 | 56.383 | 29,12 | |||
Capo operatori 188 55.789 | 28,81 | ||||
Macchinista (Pos. 3) 183 | 53.888 | 27,83 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 4) | 183 | 53.888 | 27,83 | ||
Operatore certificatore 180 | 53.415 | 27,59 | |||
Coordinatore della mobilità | 178 | 52.822 | 27,28 | ||
Collaboratore di ufficio 175 | 51.986 | 26,85 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 3) | 175 | 51.986 | 26,85 | ||
Operatore tecnico 170 | 50.448 | 26,05 | |||
Addetto alla mobilità 170 | 50.448 | 26,05 | |||
Macchinista (Pos. 2) 165 | 48.964 | 25,29 | |||
Capo treno (Pos. 3) 165 | 48.964 | 25,29 | |||
Operatore qualificato (Pos. 2) | 160 | 47.726 | 24,65 | ||
Operatore di gestione 158 | 47.726 | 24,65 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 2) | 158 | 47.726 | 24,65 | ||
Operatore di movimento e gestione | 158 | 47.726 | 24,65 | ||
Capo treno (Pos. 2) 158 | 47.726 | 24,65 | |||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155 45.996 23,75 | |||||
Assistente alla clientela | 154 | 45.700 | 23,60 | ||
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 45.403 | 23,45 | ||
Operatore qualificato della mobilità | 151 | 44.809 | 23,14 | ||
Operatore F.T.A. (Pos. 2) 145 | 43.028 | 22,22 | |||
Operatore di stazione (Pos. 2) | 143 | 42.435 | 21,92 | ||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1) | 140 | 41.545 | 21,46 | ||
Operatore di esercizio (Pos. 1) 140 | 41.545 | 21,46 | |||
Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 41.545 | 21,46 | |||
Capo treno (Pos. 1) 140 41.545 | 21,46 | ||||
Operatore di stazione (Pos. 1) 139 | 40.776 | 21,06 | |||
Operatore della mobilità 138 40.776 | 21,06 | ||||
Capo squadra operatori di manovra | 135 | 40.061 | 20,69 | ||
Operatore di scambi cabina 135 | 40.061 | 20,69 | |||
Operatore di ufficio 130 38.578 | 19,92 | ||||
Operatore di manutenzione 130 | 38.578 | 19,92 | |||
Collaboratore di esercizio 129 38.281 | 19,77 |
Operatore di manovra | 123 | 36.974 | 19,10 |
Capo squadra ausiliari | 121 | 35.907 | 18,54 |
Operatore generico | 116 | 34.423 | 17,78 |
Ausiliario 110 | 32.779 | 16,93 | |
Ausiliario generico | 100 | 29.675 | 15,33 |
D D Euro
Nuove figure professionali Par. T.d.r. 1.936,27 Valore in Euro
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa | 250 | 142.857 73,78 | |||
Professional 230 131.429 67,88 | |||||
Capo unità organizzativa/amministrativa/tecnica 230 | 131.429 | 67,88 | |||
Coordinatore di esercizio 210 120.000 61,97 | |||||
Coordinatore 210 120.000 61,97 | |||||
Coordinatore ferroviario (Pos. 2) 210 120.000 61,97 | |||||
Capo unità tecnica | 205 | 117.143 60,50 | |||
Coordinatore di ufficio | 205 | 117.143 60,50 | |||
Coordinatore ferroviario (Pos. 1) | 202 | 115.429 59,61 | |||
Specialista tecnico/amministrativo | 193 | 110.286 59,96 | |||
Addetto all'esercizio 193 | 110.286 | 59,96 | |||
Capo stazione 193 110.286 | 59,96 | ||||
Assistente coordinatore 193 | 110.286 | 59,96 | |||
Tecnico di bordo 190 108.571 | 56,07 | ||||
Macchinista (Pos. 4) 190 | 108.571 | 56,07 | |||
Capo operatori 188 107.429 | 55,48 | ||||
Macchinista (Pos. 3) 183 | 104.571 | 54,01 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 4) | 183 | 104.571 54,01 | |||
Operatore certificatore 180 | 102.857 | 53,12 | |||
Coordinatore della mobilità | 178 | 101.714 52,53 | |||
Collaboratore di ufficio 175 | 100.000 | 51,65 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 3) | 175 | 100.000 51,65 | |||
Operatore tecnico 170 | 97.143 | 50,17 | |||
Addetto alla mobilità 170 | 97.143 | 50,17 | |||
Macchinista (Pos. 2) 165 | 94.286 | 48,69 | |||
Capo treno (Pos. 3) 165 | 94.286 | 48,69 | |||
Operatore qualificato (Pos. 2) | 160 | 91.429 47,22 | |||
Operatore di gestione 158 | 90.286 | 46,63 | |||
Operatore di esercizio (Pos. 2) | 158 | 90.286 46,63 | |||
Operatore di movimento e gestione | 158 90.286 | 46,63 | |||
Capo treno (Pos. 2) 158 | 90.286 | 46,63 | |||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155 88.571 45,74 | |||||
Assistente alla clientela | 154 | 88.000 | 45,45 | ||
Macchinista (Pos. 1) | 153 | 87.429 | 45,15 | ||
Operatore qualificato della mobilità | 151 | 86.286 | 44,56 | ||
Operatore F.T.A. (Pos. 2) 145 | 82.857 | 42,79 | |||
Operatore di stazione (Pos. 2) | 143 | 81.714 | 42,20 | ||
Operatore qualificato di ufficio (Pos. 1) | 140 | 80.000 | 41,32 | ||
Operatore di esercizio (Pos. 1) 140 | 80.000 | 41,32 | |||
Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 80.000 | 41,32 |
Capo treno (Pos. 1) 140 80.000 41,32
Operatore di stazione (Pos. 1) | 139 | 79.429 | 41,02 |
Operatore della mobilità 138 | 78.857 | 40,73 | |
Capo squadra operatori di manovra | 135 | 77.143 39,84 | |
Operatore di scambi cabina | 135 | 77.143 | 39,84 |
Operatore di ufficio 130 | 74.286 | 38,37 | |
Operatore di manutenzione | 130 | 74.286 | 38,37 |
Collaboratore di esercizio 129 | 73.714 | 38,07 | |
Operatore di manovra 123 | 70.286 | 36,30 | |
Capo squadra ausiliari 121 | 69.143 | 35,71 | |
Operatore generico 116 | 66.286 | 34,23 | |
Ausiliario 110 62.857 | 32,46 | ||
Ausiliario generico 100 | 57.143 | 29,51 |
Ulteriori elementi della retribuzione nazionale previsti dalla vigente normativa del c.c.n.l. autoferrotranvieri
(A) L'indennità di mensa di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 8) di lire 32.000 corrisponde a 16,52662 Euro arrotondato a 16,53 centesimi di Euro.
(B) L'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5, lett. A) di lire 1.000 corrisponde a 0,51646 Euro arrotondato a 0,52 centesimi di Euro.
(C) L'indennità domenicale di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5, lett. B) di lire 11.250 corrisponde a 5,81014 Euro arrotondato a 5,81 centesimi di Euro.
(D) L'indennità di funzione di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6), lett. a) di lire 140.000 corrisponde a 72,30396 Euro arrotondato a 72,30 centesimi di Euro.
(E) L'indennità di funzione di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6), lett. a) di lire 100.000 corrisponde a 51,64568 Euro arrotondato a 51,65 centesimi di Euro.
(F) Il valore del "trattamento sostitutivo 25 luglio 1997", dovrà essere convertito in Euro con l'arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
(G) Il valore del "trattamento sostitutivo per ogni A.P.A. 2 ottobre 1989", dovrà essere convertito in Euro con l'arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
Tabella 2
Conversione in Euro della tabella Allegato 2 al c.c.n.l. 27 novembre 2000
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure
professionali Par. "Ad personam" A.P.A. 0 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 148.094 76,48
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
163.742 84,57
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 15.708 | 8,11 |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 15.708 | 8,11 |
188 Programmatore Specialista tecnico/amministrativo 193 117.924 60,90
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 117.924 60,90
173 Capo operai Capo operatori 188 23.157 11,96
173 Assistente/program. junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 127.204 65,70
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 39.872
20,59
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 140.169 72,39
159 Segretario/operatore CED/capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
169.640 87,61
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
128.256 66,24
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
151.870 78,43
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 151.870 78,43 |
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 35.922 18,55 |
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 35.922 18,55 |
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 75.279 | 38,88 |
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 75.279 38,88 |
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 23.338 | 12,05 |
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 151.226 78,10 |
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 62.695 32,38 |
112 Centralinista Ausiliario 110 109.924 56,77
100 Portiere/usciere/ manovale/guardiano Ausiliario generico 100 86.028 44,43
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure
professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 1 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 153.286 79,17
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
169.623 87,60
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 16.241 8,39
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205 16.241 8,39
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 122.018 63,02
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 122.018 63,02
173 Capo operai Capo operatori 188 23.838 12,31
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 131.688
68,01
21,34
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 41.324
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 144.344 74,55
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
175.544 90,66
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
132.825 68,60
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
157.329 81,25
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 157.329 81,25 | ||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 36.990 19,10 | ||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 36.990 19,10 | ||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 77.831 | 40,20 | ||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 77.831 40,20 | ||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 23.991 | 12,39 | ||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 156.448 80,80 | ||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 64.831 33,48 | ||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 113.704 58,72 | ||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 88.995 45,96 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 2 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 158.477 81,85
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
175.503 90,64
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 16.775 8,66
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205 16.775 8,66
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 126.113 65,13
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 126.113 65,13
173 Capo operai Capo operatori 188 24.519 12,66
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 136.172
70,33
22,09
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 42.777
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 148.518 76,70
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
181.448 93,71
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
137.394 70,96
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
162.788 84,07
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 162.788 84,07 | |||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 38.057 19,65 | |||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 38.057 19,65 | |||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 80.382 | 41,51 | |||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 80.382 41,51 | |||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 24.643 | 12,73 | |||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 161.670 83,50 | |||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 66.967 34,59 | |||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 117.485 60,68 | |||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 91.962 | 47,49 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 3 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 163.669 84,53
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
181.384 93,68
188 | Capo tecnico | Capo unità tecnica | 205 | 17.308 | 8,94 |
188 | Capo ufficio | Coordinatore di ufficio | 205 | 17.308 | 8,94 |
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 130.207 67,25
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 130.207 67,25
Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. | Collaboratore di ufficio | 175 | 140.656 |
Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. | Operatore tecnico | 170 | 44.229 |
173 Capo operai Capo operatori 188 25.200 13,01 173
72,64
22,84
159
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 152.693 78,86
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
187.352 96,76
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
141.962 73,32
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
168.247 86,89
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 168.247 86,89 | |||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 39.125 20,21 | |||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 39.125 20,21 | |||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 82.934 | 42,83 | |||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 82.934 42,83 | |||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 25.295 | 13,06 | |||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 166.893 86,19 | |||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 69.103 35,69 | |||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 121.265 62,63 | |||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 94.929 | 49,03 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 4 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 168.860 87,21
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
187.265 96,71
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 17.841 9,21
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205 17.841 9,21
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 134.301 69,36
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 134.301 69,36
173 Capo operai Capo operatori 188 25.881 13,37
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 145.139
74,96
23,59
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 45.682
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 156.867 81,02
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
193.255 99,81
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
146.531 75,68
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
173.706 89,71
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 173.706 89,71 | |||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 40.193 20,76 | |||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 40.193 20,76 | |||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 85.485 | 44,15 | |||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 85.485 44,15 | |||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 25.947 | 13,40 | |||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 172.115 88,89 | |||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 71.239 36,79 | |||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 125.046 64,58 | |||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 97.896 | 50,56 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 5 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 174.052 89,89
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
193.146 99,75
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 18.374 9,49
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205 18.374 9,49
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 138.395 71,48
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 138.395 71,48
173 Capo operai Capo operatori 188 26.562 13,72
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 149.623
77,27
24,34
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 47.134
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 161.042 83,17
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
199.159 102,86
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
151.100 78,04
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
179.165 92,53
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 179.165 92,53 | ||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 41.261 21,31 | ||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 41.261 21,31 | ||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 88.037 | 45,47 | ||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 88.037 45,47 | ||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 26.600 | 13,74 | ||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 177.337 91,59 | ||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 73.375 37,90 | ||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 128.826 66,53 | ||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 100.863 52,09 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. "Ad personam"
A.P.A. 6 Euro 1.936,27
225 Analista di sistemi Professional 230 179.243 92,57
206 Analista programmatore Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento 207
199.026 102,79
188 Capo tecnico Capo unità tecnica 205 18.908 9,77
188 Capo ufficio Coordinatore di ufficio 205 18.908 9,77
188 Programmatore Specialista tecnico/ amministrativo 193 142.490 73,59
188 Assistente 1ª cl. ex c.c.n.l. 23 luglio 1976 ad esaurimento Ex assistente 1ª con parametro ad esaurimento 193 142.490 73,59
173 Capo operai Capo operatori 188 27.243 14,07
173 Assistente/ programmatore junior/capo turno oper. Collaboratore di ufficio 175 154.107
79,59
25,09
159 Operaio tecnico/capo squadra op./coord. man. arm. Operatore tecnico 170 48.587
159 Addetto operativo di gestione e/o stazione Operatore di gestione 158 165.216 85,33
159 Segretario/ operatore CED/ capo sala reg. dati Operatore qualificato di ufficio (Pos. 2) 155
205.063 105,91
144 Agente operativo di movimento e/o gestione Operatore di stazione (Pos. 2) 143
155.669 80,40
144 Addetto a pratiche amministrative Lavoratori da riqualificare con parametro ad es. 140
184.624 95,35
144 Operaio qualificato Operatore qualificato (Pos. 1) 140 | 184.624 95,35 | ||||
126 Capo manovra Capo squadra operatori di manovra 135 | 42.328 21,86 | ||||
126 Operatore scambi cabina Operatore di scambi cabina 135 | 42.328 21,86 | ||||
126 Impiegato generico Operatore di ufficio 130 90.588 | 46,78 | ||||
126 Operaio generico Operatore di manutenzione 130 | 90.588 46,78 | ||||
112 Capo squadra manovali Capo squadra ausiliari 121 27.252 | 14,07 | ||||
126 Verificatore Operatore generico con parametro ad esaurimento | 121 182.559 94,28 | ||||
112 Coordinatore ausiliari/add. man./add. arm. Operatore generico | 116 75.511 39,00 | ||||
112 Centralinista | Ausiliario | 110 | 132.607 68,49 | ||
100 Portiere/usciere/ | manovale/ | guardiano | Ausiliario generico | 100 | 103.830 53,62 |
Par. Precedenti
qualifiche Nuove figure professionali Par. Retribuz. tabellare Euro
1.936,27Indennità di cont. Euro 1.936,27
206 | Analista programmatore | Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 780,42 1.057.963 | 546,39 | |
188 | Coordinatore di stazione | Coordinatore ferroviario con parametro ad esaurimento | 207 |
1.511.100 | 780,42 1.057.963 | 546,39 |
Par. qualifiche professionali | Precedenti Nuove figure Par. A.P.A. 1 | Euro | |
1.936,27T.d.r. 1.936,27 | Euro | ||
206 | Analista programmatore | Coordinatore di ufficio con parametro ad esaurimento | 207 |
61.361 31,69 | 118.286 61,09 | ||
188 | Coordinatore di stazione | Coordinatore ferroviario con parametro ad esaurimento | 207 |
61.361 31,69 | 118.286 61,09 |
Ulteriori elementi della retribuzione nazionale previsti dalla vigente normativa del c.c.n.l. autoferrotranvieri
(A) L'indennità di mensa di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 8) di lire 32.000 corrisponde a 16,52662 Euro arrotondato a 16,53 centesimi di Euro.
(B) L'indennità di turno di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5, lett. A) di lire 1.000 corrisponde a 0,51646 Euro arrotondato a 0,52 centesimi di Euro.
(C) L'indennità domenicale di cui all'accordo nazionale 21 maggio 1981, art. 5, lett. B) di lire 11.250 corrisponde a 5,81014 Euro arrotondato a 5,81 centesimi di Euro.
(D )L'indennità di funzione di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6), lett. a) di lire 140.000 corrisponde a 72,30396 Euro arrotondato a 72,30 centesimi di Euro.
(E) L'indennità di funzione di cui all'accordo nazionale 2 ottobre 1989, punto 6), lett. a) di lire 100.000 corrisponde a 51,64568 Euro arrotondato a 51,65 centesimi di Euro.
(F) Il valore del "trattamento sostitutivo 25 luglio 1997", dovrà essere convertito in Euro con l'arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
(G) Il valore del "trattamento sostitutivo per ogni A.P.A. 2 ottobre 1989", dovrà essere convertito in Euro con l'arrotondamento alle due cifre decimali dopo la virgola.
Tabella 3
Conversione in Euro degli importi retributivi di cui al c.c.n.l. 27 novembre 2000
Tabella da valere per il computo dei nuovi trattamenti "ad personam" non definiti nella tabella Allegato 2, al c.c.n.l. 27 novembre 2000, nonchè per la retribuzione tabellare da erogare dal 1° gennaio 2001 ai C.f.l. in servizio alla data del 1° gennaio 2001 assunti in data anteriore al 27 novembre 2000.
n. 270/1988 tabellare | Retribuzione | ||||
al 31.12.2000 tabellare | Retribuzione | ||||
al 31.12.2001 tabellare | Valore Euro | Retribuzione | |||
al 31.12.2001 | |||||
1° | 1.610.398 | 1.808.511 | 1.936,27 | 934,02 | |
2° | 1.474.410 | 1.655.794 | 1.936,27 | 855,15 | |
3° | 1.345.577 | 1.511.112 | 1.936,27 | 780,42 | |
4° | 1.238.218 | 1.390.545 | 1.936,27 | 718,16 | |
5° bis | 1.188.117 | 1.334.281 | 1.936,27 | 689,10 | |
5° | 1.138.015 | 1.278.015 | 1.936,27 | 660,04 | |
6° | 1.030.656 | 1.157.448 | 1.936,27 | 597,77 | |
7° | 901.823 1.012.766 | 1.936,27 | 523,05 | ||
8° | 801.620 900.236 1.936,27 | 464,93 | |||
9° | 715.733 803.783 1.936,27 | 415,12 |
Importi valuta in lire Importi valuta in Euro Livello "ex lege"
Tabella 4
Conversione in Euro degli importi retributivi di cui al c.c.n.l. 27 novembre 2000 valida per personale assunto con contratto C.f.l.
successivamente al 27 novembre 2000
Importi valuta in lire
Nuove figure professionali Area
prof. Param. iniziale Param. finale Retribuzione tabellare Indennità di conting.
+ E.d.r. T.d.r.
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa 1 220 250 1.606.000
1.065.738 125.714
Professional 1 200 230 1.460.000 1.057.963 114.286
Capo unità organizzativa amministrativa/tecnica 1 200 230 1.460.000 1.057.963
114.286
Coordinatore di esercizio | 2 | 190 | 210 1.387.000 1.050.204 | 108.571 | ||||
Coordinatore 2 | 190 | 210 | 1.387.000 1.050.204 108.571 | |||||
Capo unità tecnica | 2 | 185 | 205 | 1.350.500 | 1.046.568 | 105.714 | ||
Coordinatore di ufficio | 2 | 185 | 205 | 1.350.500 | 1.046.568 | 105.714 | ||
Coordinatore ferroviario | ||||||||
(Pos. 1) 2 182 202 | 1.328.600 | 1.046.568 104.000 | ||||||
Specialista tecnico/ amministrativo | 2 | 173 | 193 1.262.900 1.044.849 | 98.857 | ||||
Addetto all'esercizio 2 | 173 | 193 | 1.262.900 1.044.849 98.857 | |||||
Capo stazione 2 | 173 | 193 | 1.262.900 1.044.849 | 98.857 | ||||
Assistente coordinatore | 2 | 173 | 193 1.262.900 1.044.849 98.857 | |||||
Capo operatori 2 | 168 | 188 | 1.226.400 1.039.009 96.000 | |||||
Coordinatore della mobilità | 2 | 158 178 1.153.400 1.039.009 | 90.286 | |||||
Addetto alla mobilità | 2 | 150 | 170 | 1.095.000 | 1.033.152 | 85.714 | ||
Operatore certificatore | 3 | 170 | 180 | 1.241.000 | 1.044.849 | 97.143 | ||
Collaboratore di ufficio | 3 | 165 | 175 | 1.204.500 | 1.039.009 | 94.286 | ||
Operatore tecnico | 3 | 160 | 170 | 1.168.000 | 1.039.009 | 91.429 | ||
Operatore di gestione | 3 | 148 | 158 | 1.080.400 | 1.033.152 | 84.571 | ||
Operatore di movimento e | gestione | 3 | 148 158 | 1.080.400 | 1.033.152 | |||
84.571 | ||||||||
Assistente alla clientela | 3 | 144 | 154 | 1.051.200 | 1.033.152 | 82.286 | ||
Macchinista (Pos. 1) | 3 | 147 | 153 | 1.073.100 | 1.033.152 | 84.000 | ||
Operatore qualificato della mobilità 3 | 141 | 151 | 1.029.300 | 1.033.152 | ||||
80.571 | ||||||||
Operatore qualificato di ufficio | ||||||||
(Pos. 1) 3 000 000 000.000 1.026.599 | 74.286 | |||||||
Operatore di esercizio (Pos. 1) 3 134 | 140 | 978.200 | 1.026.599 | 76.571 | ||||
Operatore qualificato (Pos. 1) 3 000 | 000 | 000.000 | 1.026.599 | 74.286 | ||||
Capo treno (Pos. 1) | 3 | 134 | 140 | 978.200 1.026.599 76.571 | ||||
Operatore di stazione | (Pos. 1) | 3 | 129 | 139 941.700 1.026.599 | 73.714 | |||
Operatore della mobilità 3 | 128 | 138 | 934.400 1.026.599 73.143 | |||||
Capo squadra operatori di manovra | 3 | 125 135 912.500 1.026.599 | 71.429 |
Operatore di scambi cabina 3 125 135 912.500 1.026.599 71.429
Operatore di ufficio 3 120 130 876.000 1.021.495 68.571
Operatore di manutenzione 3 120 130 876.000 1.021.495 68.571
Collaboratore di esercizio 3 | 119 | 129 | 868.700 1.021.495 | 68.000 |
Operatore di manovra 3 | 113 | 123 | 824.900 1.021.495 | 64.571 |
Importi valuta in Euro (*)
Nuove figure professionali Area
prof. Param. iniziale Param. finale Retribuzione tabellare Indennità di conting.
+ E.d.r. T.d.r.
Responsabile unità amministrativa/tecnica complessa 1 220 250 829,43 550,41
64,93
Professional | 1 | 200 | 230 | 754,03 | 546,39 | 59,02 | ||
Capo unità organizzativa/ amministrativa/tecnica | 1 | 200 | 230 | 754,03 | 546,39 | 59,02 | ||
Coordinatore di esercizio 2 190 210 | 716,33 | 542,39 | 56,07 | |||||
Coordinatore | 2 | 190 | 210 | 716,33 | 542,39 | 56,07 | ||
Capo unità tecnica | 2 | 185 | 205 | 697,48 | 540,51 | 54,60 | ||
Coordinatore di ufficio | 2 | 185 | 205 | 697,48 | 540,51 | 54,60 | ||
Coordinatore ferroviario | ||||||||
(Pos. 1) 2 182 202 | 686,16 | 540,51 | 53,71 | |||||
Specialista tecnico/ amministrativo | 2 | 173 | 193 | 652,23 | 539,62 | 51,06 | ||
Addetto all'esercizio 2 | 173 | 193 | 652,23 | 539,62 | 51,06 | |||
Capo stazione 2 173 | 193 | 652,23 | 539,62 | 51,06 | ||||
Assistente coordinatore 2 | 173 | 193 | 652,23 | 539,62 | 51,06 | |||
Capo operatori 2 000 | 000 | 000,38 | 536,60 | 49,58 | ||||
Coordinatore della mobilità | 2 | 158 | 178 | 595,68 | 536,60 | 49,63 | ||
Addetto alla mobilità 2 | 150 | 170 | 565,52 | 533,58 | 44,27 | |||
Operatore certificatore 3 | 170 | 180 | 640,92 | 539,62 | 50,17 | |||
Collaboratore di ufficio 3 | 165 | 175 | 622,07 | 536,60 | 48,69 | |||
Operatore tecnico 3 | 160 | 170 | 603,22 | 536,60 | 47,22 | |||
Operatore di gestione 3 | 148 | 158 | 557,98 | 533,58 | 43,68 | |||
Operatore di movimento e gestione | 3 | 148 | 158 | 557,98 | 533,58 | 43,68 | ||
Assistente alla clientela 3 | 144 | 154 | 542,90 | 533,58 | 42,50 | |||
Macchinista (Pos. 1) 3 | 000 | 000 | 000,21 | 533,58 | 43,38 | |||
Operatore qualificato della mobilità | 3 | 141 | 151 | 531,59 | 533,58 | 41,61 | ||
Operatore qualificato di ufficio | ||||||||
(Pos. 1) 3 130 140 490,12 | 530,19 | 38,37 | ||||||
Operatore di esercizio (Pos. 1) | 3 | 000 | 000 | 000,20 | 530,19 | 39,55 | ||
Operatore qualificato (Pos. 1) | 3 | 130 | 140 | 490,12 | 530,19 | 38,37 | ||
Capo treno (Pos. 1) 3 | 000 | 000 | 000,20 | 530,19 | 39,55 | |||
Operatore di stazione (Pos. 1) | 3 | 000 | 000 | 000,35 | 530,19 | 38,07 | ||
Operatore della mobilità 3 | 128 | 138 | 482,58 | 530,19 | 37,78 | |||
Capo squadra operatori di manovra | 3 | 125 | 135 | 471,27 | 530,19 | 36,89 | ||
Operatore di scambi cabina | 3 | 125 | 135 | 471,27 | 530,19 | 36,89 | ||
Operatore di ufficio 3 | 120 | 130 | 452,42 | 527,56 | 35,41 | |||
Operatore di manutenzione | 3 | 120 | 130 | 452,42 | 527,56 | 35,41 | ||
Collaboratore di esercizio 3 | 119 | 129 | 448,65 | 527,56 | 35,12 | |||
Operatore di manovra | 3 | 113 | 123 | 426,03 | 527,56 | 33,35 |
(*) Valore Euro = 1.936,27
Per le figure delle ulteriori sezioni dell'esercizio (lagunari, lacuali, funivie portuali, funivie terrestri ed aeree) valgono gli importi del parametro relativo.
Tabella 5
(ex verbale riunione 15 ottobre 2001) Valore degli A.P.A. in Euro
Parametro 1 2 3 4 5 6
250 | 38,31 | 76,62 | 114,93 | 153,24 | 191,55 | 229,86 |
230 | 35,25 | 70,50 | 105,75 | 141,00 | 176,25 | 211,50 |
210 | 32,18 | 64,36 | 96,54 | 128,72 | 160,90 | 193,08 |
207 | 31,69 | 63,38 | 95,07 | 126,76 | 158,45 | 190,14 |
205 | 31,42 | 62,84 | 94,26 | 125,68 | 157,10 | 188,52 |
202 | 30,96 | 61,92 | 92,88 | 123,84 | 154,80 | 185,76 |
193 | 29,58 | 59,16 | 88,74 | 118,32 | 147,90 | 177,48 |
190 | 29,12 | 58,24 | 87,36 | 116,48 | 145,60 | 174,72 |
188 | 28,81 | 57,62 | 86,43 | 115,24 | 144,05 | 172,86 |
183 | 27,83 | 55,66 | 83,49 | 111,32 | 139,15 | 166,98 |
180 | 27,59 | 55,18 | 82,77 | 110,36 | 137,95 | 165,54 |
178 | 27,28 | 54,56 | 81,84 | 109,12 | 136,40 | 163,68 |
175 | 26,85 | 53,70 | 80,55 | 107,40 | 134,25 | 161,10 |
170 | 26,05 | 52,10 | 78,15 | 104,20 | 130,25 | 156,30 |
165 | 25,29 | 50,58 | 75,87 | 101,16 | 126,45 | 151,74 |
160 | 24,65 | 49,30 | 73,95 | 98,60 | 123,25 | 147,90 |
158 | 24,65 | 49,30 | 73,95 | 98,60 | 123,25 | 147,90 |
155 | 23,75 | 47,50 | 71,25 | 95,00 | 118,75 | 142,50 |
154 | 23,60 | 47,20 | 70,80 | 94,40 | 118,00 | 141,60 |
153 | 23,45 | 46,90 | 70,35 | 93,80 | 117,25 | 140,70 |
151 | 23,14 | 46,28 | 69,42 | 92,56 | 115,70 | 138,84 |
143 | 21,92 | 43,84 | 65,76 | 87,68 | 109,60 | 131,52 |
140 | 21,46 | 42,92 | 64,38 | 85,84 | 107,30 | 128,76 |
139 | 21,06 | 42,12 | 63,18 | 84,24 | 105,30 | 126,36 |
138 | 21,06 | 42,12 | 63,18 | 84,24 | 105,30 | 126,36 |
135 | 20,69 | 41,38 | 62,07 | 82,76 | 103,45 | 124,14 |
130 | 19,92 | 39,84 | 59,76 | 79,68 | 99,60 | 119,52 |
129 | 19,77 | 39,54 | 59,31 | 79,08 | 98,85 | 118,62 |
123 | 19,10 | 38,20 | 57,30 | 76,40 | 95,50 | 114,60 |
121 | 18,54 | 37,08 | 55,62 | 74,16 | 92,70 | 111,24 |
116 | 17,78 | 35,56 | 53,34 | 71,12 | 88,90 | 106,68 |
110 | 16,93 | 33,86 | 50,79 | 67,72 | 84,65 | 101,58 |
100 | 15,33 | 30,66 | 45,99 | 61,32 | 76,65 | 91,98 |
Tabella 6
(ex verbale di riunione 15 ottobre 2001) Conversione in Euro degli altri valori di origine nazionale
Lire Euro
1.936,27
Indennità di mensa | 32.000 | 16,53 |
Indennità di turno | 1.000 | 0,52 |
Indennità domenicale | 11.250 | 5,81 |
Tabella 7
(ex verbale di riunione 15 ottobre 2001)
Valori in Euro dell'indennità di funzione per i quadri
di cui al punto 6, lett. a), dell'accordo nazionale 2 ottobre 1989
Parametro Area professionale 1 Importi
250 Indennità di funzione Lire 140.000 Euro 72,30
230 Indennità di funzione Lire 100.000 Euro 51,65
Tabella 8
(ex verbale 15 ottobre 2001) Trattamenti sostitutivi
Qualifiche "ex lege" n. 30/1978, nonchè ex c.c.n.l. 23 luglio 1976, ex inquadramento 2 ottobre 1989
(A) I relativi valori sono riconosciuti ai soli lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data del 25 luglio 1997.
(B) I relativi valori competono ai soli lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 1988. Nel caso di variazioni di qualifica intervenute dall'1 gennaio 1989 ne comportano la decadenza. L'assegnazione del parametro al momento della nuova classificazione non ne comporta decadenza.
Ex nuovo 3° elemento
(A) Ex tratt. sost.
per A.P.A. (B) Ex "ad personam" ex acc. naz. 2.10.1989
(B)
Lire Euro
1.936,27Lire Euro
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154.395 | 79,74 | 5.345 | 2,76 | 72.165 | 37,27 |
148.276 | 76,58 | 4.130 | 2,13 | 52.730 | 27,23 |
146.186 | 75,50 | 3.887 | 2,01 | 38.870 | 20,70 |
109.406 | 56,50 | 3.644 | 1,88 | - | - |
103.316 | 53,36 | 3.402 | 1,76 | - | - |
102.253 | 52,81 | 3.396 | 1,75 | - | - |
99.910 | 51,60 | 3.159 | 1,63 | - | - |
96.325 | 49,75 | 2.186 | 1,13 | - | - |
93.456 | 48,27 | 1.944 | 1,00 | - | - |
82.230 | 42,47 | 1.458 | 0,75 | - - |
80.239 | 41,44 | 1.452 | 0,75 | - - |
72.165 | 37,27 | - | - | - - |
54.586 | 28,19 | - | - | - - |
43.595 | 22,51 | - | - | - - |
32.368 | 16,72 | - | - | - - |
29.500 | 15,24 | - | - | - - |
21.086 | 10,89 | - | - | - - |
13.112 | 6,77 | - | - | - - |
11.715 | 6,05 | - | - | - - |
11.616 | 6,00 | - | - | - - |
3.641 | 1,88 | - | - | - - IX |
Accordo 20 dicembre 2003
per il rinnovo della parte economica del c.c.n.l.
per la categoria degli autoferrotranvieri ed internavigatori e dei dipendenti dalle aziende private
esercenti autolinee in concessione
Premessa
Considerato:
- che il Governo ha accolto la richiesta delle regioni - alle quali compete la materia del
T.P.L. - di varare un provvedimento volto a sostenere il risanamento e lo sviluppo delle imprese del settore operanti nelle regioni, ivi comprese quelle a Statuto speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante lo strumento dell'accisa sulla benzina;
- che regioni ed autonomie locali si sono impegnate a coprire direttamente - attraverso il contratto di servizio o i rapporti di concessione - una parte della somma "una tantum" di cui all'art. 1 del presente accordo nella misura di euro 170,00.
Ritenuto:
- che la predetta premessa è parte integrante della presente ipotesi di accordo;
le parti, come sopra rappresentate, a definizione del secondo biennio economico 2002/2003, sottoscrivono, nell'ambito delle risorse di cui alla premessa, la seguente ipotesi di accordo per il biennio 2002/2003.
Art. 1
Per il periodo 1° gennaio 2002-30 novembre 2003, viene riconosciuta la somma "una tantum" pari a euro 970,00 riferita al parametro 175 della vigente scala parametrale, da erogare in tre "tranches", di eguale importo, ai dipendenti in forza alla data della presente ipotesi di accordo con le retribuzioni dei mesi di febbraio, maggio e settembre 2004. Tale importo è comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale già erogata e va rapportato ai mesi di effettiva prestazione, considerato mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. L'importo medesimo, che verrà riproporzionato nei casi di prestazione di lavoro a tempo parziale, è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge e non è utile ai fini del t.f.r.
Art. 2
Con la retribuzione del mese di dicembre 2003 il valore della retribuzione tabellare riferita al parametro 175 della scala parametrale è incrementato di euro 81,00 lordi mensili che saranno erogati nel mese di febbraio 2004. Pertanto dal mese di novembre 2003 cessa di essere erogata la indennità di vacanza contrattuale.
Per effetto degli aumenti della retribuzione tabellare di cui al 1° comma, i quali esauriscono gli incrementi retributivi relativi al biennio 2002-2003, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta di cui agli artt. 20/A e 21/A del c.c.n.l. 23 luglio 1976, t.f.r. Ogni altro compenso eventualmente espresso in percentuale, resta confermato in cifra fissa con il riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo.
Gli importi di cui all'art. 1 e al presente art. 2 sono riparametrati secondo la vigente scala parametrale (100-250).
Art. 3
Le parti convengono sulla necessità di riprendere l'esame delle prospettive del trasporto pubblico locale con il Governo, le regioni e delle autonomie locali in funzione degli obiettivi di risanamento e sviluppo del settore.
Considerata la persistente situazione critica del settore, le parti convengono di promuovere la diffusa applicazione delle norme contrattuali volte ad incrementare l'efficienza e la produttività delle imprese del settore. Le parti confermano altresì l'impegno allo svolgimento di corrette relazioni industriali utili a prevenire il conflitto e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.
Le parti si impegnano ad avviare un monitoraggio preliminare al prossimo contratto collettivo riferito ai percorsi formativi dei lavoratori di più recente assunzione.
Clausola di riserva
Le parti si riservano di sottoporre la presente ipotesi di accordo ai propri Organi statutari i quali dovranno sciogliere la riserva entro il 31 gennaio 2003.