CONTRATTO PER LA FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ, RELATIVA MANUTENZIONE E FORNITURA SERVIZI ACCESSORI
CONTRATTO PER LA FORNITURA E ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE DI CONTABILITÀ, RELATIVA MANUTENZIONE E FORNITURA SERVIZI ACCESSORI
Contratto stipulato tra
OPERA UNIVERSITARIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, con sede in 00000 Xxxxxx,
Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00/X, XX 00000000000; X. XXX 00000000000, in persona del Direttore, xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente stesso, di seguito denominata anche “Committente”;
e
GPI S.p.A. con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx xxx ‘00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento nr. 01944260221, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della stessa società, di seguito denominata anche “Impresa”;
PREMESSO
che con determinazione del Direttore di Opera Universitaria dell’Università degli Studi di Trento n. … di data è stato autorizzato l’affidamento a G.P.I. s.p.a. della fornitura e attivazione software
di contabilità (pacchetto Eusis), relativa manutenzione e la fornitura della licenza Oracle Embedded Standard;
le parti in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
La Committente, come sopra rappresentata, affida all'Impresa, che per mezzo del suo legale rappresentante accetta, la fornitura e attivazione software di contabilità (pacchetto Eusis), attività di installazione e configurazione ambiente, attività di formazione e affiancamento, migrazione dati, canone di manutenzione correttiva e help desk a decorrere dal primo gennaio 2016 nonchè la fornitura della licenza Oracle Embedded e la relativa manutenzione alle condizioni e prescrizioni tutte previste nei seguenti documenti:
a) nel presente contratto;
b) nell’offerta del 16/09/2015 (prot. Opera n. 5908 dd. 17/09/2015);
c) nell’offerta del 21/09/2015 (prot. Opera n. 5950 dd. 21/09/2015).
Tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella suddetta documentazione, che l’Impresa attesta di conoscere tutte nel dettaglio con la propria sottoscrizione degli stessi, in segno di accettazione, si danno qui per integralmente riportate, diventando contrattualmente impegnative e parte integrante del presente contratto.
ART.2 - CORRISPETTIVO
Il corrispettivo contrattuale per le attività oggetto del presente accordo è riportato dettagliatamente nelle offerte di cui all’art. 1, lettere b) e c):
- fornitura, installazione e migrazione dati: € 16.400,00;
- fornitura di n. 1 licenza Oracle Embedded Standard: € 3.000,00;
- attività di formazione e affiancamento: € 11.250,00;
- manutenzione annuale software Eusis e manutenzione licenza Oracle: € 14.384,00.
Il corrispettivo concordato s’intende comprensivo di ogni onere necessario per garantire l’espletamento del servizio con piena funzionalità ed efficacia e s’intende accettato dall’Impresa in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio.
In base alla vigente normativa “Piano straordinario contro le mafie” di cui alla L. n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale dedicato (cd. “obbligo di tracciabilità”) pena la risoluzione di diritto del contratto di appalto ex art. 1456 c.c. .
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.. A tal fine, si indica quale codice identificativo di gara (C.I.G.) del presente appalto il seguente:
..................................
Art. 3 GARANZIA FIDEIUSSORIA
L’Impresa deve versare, all’atto della stipulazione del presente contratto, originale della cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, su dichiarazione della Committente in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni. In ogni caso l’Impresa si deve ritenere liberata dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Committente.
La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
La cauzione definitiva si intende a garanzia:
− dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
− dell’insufficiente copertura assicurativa per eventuali danni;
− dell’eventuale risarcimento danni, derivanti a qualsiasi titolo dal servizio;
− del rimborso delle spese che la Committente fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa.
Resta salvo per la Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione sulla quale la Committente avesse dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
ART. 4 - DURATA E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio sarà attivato entro gennaio 2016, il completamento di tutte le attività stabilite nelle offerte di cui all’art. 1 lettere b) e c) è previsto per aprile 2016.
Il servizio di manutenzione ordinaria avrà una durata di un anno decorrente dall’ 1 gennaio 2016.
Per l’espletamento del servizio, l’Impresa dichiara di disporre di una dotazione di strumenti, apparecchiature ed attrezzature tale da poter assicurare il completo rispetto delle modalità operative e dei tempi di esecuzione concordati.
I suddetti strumenti, apparecchiature ed attrezzature dovranno essere disponibili ed operativi sin dal momento della consegna delle attività oggetto dell’affidamento, in modo che l’esecuzione del servizio sia assicurato sin dal primo giorno di decorrenza del contratto. L’Impresa non potrà avanzare giustificazioni per ritardi o omissioni nello svolgimento delle prestazioni affidategli per insufficiente dotazione di mezzi, apparecchiature ed attrezzature o richiedere aumenti di prezzo per maggiori dotazioni necessarie per l’adeguato e tempestivo espletamento delle prestazioni affidate.
ART. 5 – PAGAMENTI
La liquidazione del corrispettivo avverrà nel seguente modo:
- per l’attività di installazione del software di contabilità Eusis e della Licenza Oracle: 50% all’installazione e configurazione della procedura e la rimanente parte a seguito della verifica del regolare funzionamento del servizio;
- per l’attività di formazione: a consumo, a 30 giorni dal ricevimento di idonei documenti fiscali;
- per l’attività di manutenzione Eusis e manutenzione licenza Oracle trattandosi di canoni assistenza anticipati, a 30 giorni dal ricevimento di idonei documenti fiscali.
Il pagamento delle spettanze avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima.
Il codice univoco ufficio attribuito alla per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 03/04/13, è: UF2C9J
L’Impresa non può pretendere la corresponsione di interessi per l’eventuale ritardo nel pagamento. delle fatture qualora questo dipenda dall’espletamento dei necessari controlli di legge.
ART. 6 - ASSICURAZIONI SOCIALI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’Impresa deve:
a) osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
b) rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale assicurativa e sanitaria;
c) applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori per il settore di attività stipulati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nonché dai relativi contratti integrativi territoriali applicabili
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Committente a titolo di risarcimento danni.
In caso di ripetute infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e/o sanitaria la Committente provvederà a risolvere il contratto e ad effettuare le dovute comunicazioni alle competenti autorità.
La Committente rimarrà estranea ad ogni rapporto tra l’Impresa ed il suo personale.
ART. 7 - PENALE PER RITARDI E PER INADEMPIENZE
In caso di mancato servizio e in caso di disservizi la Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 3% dell’importo contrattuale.
Non possono essere applicate penali per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto in misura superiore al 10% dell’importo contrattuale; il raggiungimento di detti limiti (10% penali) costituisce sempre grave negligenza contrattuale, e pertanto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, in danno dell’Impresa.
ART. 8 - FALLIMENTO DELL’IMPRESA E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DAL CONTRATTO
Nel caso di fallimento dell’Impresa e/o di risoluzione del contratto per inadempimento, la Committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguiti per l’anticipata risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa.
Il presente contratto potrà essere in ogni caso risolto:
a) nei casi previsti dall’art. 135, D.Lgs. n. 163/2006;
b) per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell’art.136, D.Lgs. n. 163/2006;
c) in caso di ingiustificata sospensione sostanziale del servizio;
d) quando risulti violato il divieto di subappalto di cui al successivo art. 9;
e) nel caso indicato al precedente art. 2 (obbligo di tracciabilità).
In caso di risoluzione del contratto per causa imputabile all’Impresa, la Committente avrà diritto al risarcimento del danno.
La Committente ha la facoltà di recedere dal contratto in applicazione a quanto previsto dall’art. 134, D.Lgs. n. 163/2006 e risolverà il contratto in corso di esecuzione, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4 ovvero di decadenza dal possesso dei requisiti di cui all’art 38 D. Lgs. 163/2006.
ART. 9 - SUBAPPALTO
L’Impresa non potrà avvalersi della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contratto ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 11 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto disposto nella Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nel D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), nonché nella normativa vigente in materia.
ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'I.V.A., al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R.
n. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'imposta di xxxxx e di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del contratto medesimo sono a carico dell’impresa contraente.
E’ altresì a carico dell’Impresa l’imposta di xxxxx sui documenti conseguenti all’esecuzione del contratto.
Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso come previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
ART. 13 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, tutte le controversie sono devolute al giudice del Foro di Trento e non possono essere deferite ad arbitri.
ART. 14 - PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con la presente scrittura saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, per le finalità gestionali ed amministrative inerenti il medesimo atto. Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
L’impresa dichiara, che è stata informata ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) circa le seguenti circostanze: titolare dei dati è Opera Universitaria di Trento. I dati forniti verranno trattati dalla Committente anche in forma elettronica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. l’Impresa garantisce la riservatezza per qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in conformità delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e viene nominata responsabile del trattamento dei dati in out-sourching.
L’impresa è tenuta, in solido con i propri dipendenti, all’osservanza del segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti gli utenti della Committente e l’attività della stessa.
L’impresa è responsabile e risponde direttamente per tutti i danni derivanti alla Committente o a terzi, a seguito di violazione dell’obbligo suddetto da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.
ART. 15 - ELEZIONE DEL DOMICILIO
Agli effetti del presente incarico la Committente e l'Impresa, eleggono domicilio presso la sede delle rispettive società. Entrambe si obbligano a tenersi reciprocamente edotte degli eventuali cambiamenti dello stesso.
ART.16 - SPLIT PAYMENT
La Committente non rientra tra l'elenco degli enti soggetti al meccanismo introdotto dalla legge 23/12/2014 n. 190 che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente. Rientra nella categoria L15 di cui alla tabella tratta dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
ART.17 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
Per tutti gli aspetti inerenti l’appalto oggetto del presente Capitolato, l’attività dell’Impresa dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dal codice di comportamento dei dipendenti della Committente, allegato al contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, e pubblicato sul sito istituzionale di Opera Universitaria, pena la risoluzione del contratto.
Trento, lì ___ ___
Per GPI s.p.a.
Il Legale Rappresentante - sig. Xxxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)
Per OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
Il Direttore – xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)