TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI
NORME ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.
Parte II
LE FUNZIONI
TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETA’ E CALCIATORI
Art. 91 Doveri delle società
1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento.
2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari.
Art. 92 Doveri dei tesserati
1 I tesserati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe e Divisioni, nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. I calciatori “professionisti” e gli allenatori sono tenuti altresì all’ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali. Nei casi di inadempienza si applicano le sanzioni previste in tali contratti.
2. I “giovani di serie” devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva. Le sanzioni a carico dei “giovani di serie” vengono irrogate dal Tribunale Federale, su proposta della società di appartenenza secondo le modalità previste dagli accordi collettivi. Le sanzioni non possono essere di natura economica.
3. ABROGATO
4. Le sanzioni a carico dei calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti”, indipendentemente dai provvedimenti adottati d’ufficio dagli organi di giustizia sportiva, sono irrogati dal Tribunale Federale competente su proposta della società.
Art. 93
Contratti tra società e tesserati
1. I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori “professionisti” o gli allenatori, devono essere conformi a quelli “tipo” previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell’ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel
termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.
2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell’operatore sanitario ausiliario.
3. I calciatori “professionisti” il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare ufficiali.
4. La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
Art. 94
Accordi in contrasto con le norme
1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato.
2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.. Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza.
Art. 94 bis Deroga
1. I calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.
Art. 94 ter
Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della
L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.
1. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. I calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono.
Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Detti accordi possono essere stipulati anche dai calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie B maschile e di Serie A2 femminile della Divisione Calcio a Cinque. Le disposizioni del presente capoverso trovano applicazione anche per le calciatrici tesserate per società partecipanti a competizioni nazionali di calcio a 11 la cui organizzazione sia stata delegata dalla FIGC alla L.N.D.
Gli accordi devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero, se sottoscritti successivamente a tale data, devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici.
Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l’attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori a Euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione della attività stagionale dei Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfetari di spese o indennità di trasferta secondo l’ammontare massimo di cui al comma 3 (Euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.
7. In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei
limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice.
Gli accordi pluriennali devono essere depositati entro e non oltre il 31 ottobre della stagione sportiva di riferimento se sottoscritti entro tale data, ovvero se sottoscritti successivamente a tale data devono essere depositati entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione.
I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione o il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.
Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati Regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 8 dell’art. 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. ABROGATO
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della
L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per le società del Campionato Nazionale di Serie D, per quelle di Calcio a 5 e per quelle di Calcio a 11 Femminile partecipanti a campionati nazionali delegati alla FIGC alla LND, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore/calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall’art. 25 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della
L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette
pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
13. Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Art. 94 quater
Rapporti economici tra Collaboratori Gestione Sportiva e Società L.N.D.
1. I soggetti in possesso del diploma di abilitazione al ruolo di Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis del Regolamento della LND, tesserati per Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, nonché i Campionati Nazionali di Calcio Femminile, possono sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali, relativi alle loro prestazioni per le società sportive, concernenti la determinazione della indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese come previsti dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in massimo dodici rate, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. L’accordo economico di cui sopra, non obbligatorio, può essere sottoscritto solo ed esclusivamente con l’accordo tra il soggetto in possesso dell’abilitazione sopra richiamata e il legale rappresentante della società per cui è tesserato.
2. Gli accordi relativi al Campionato di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione dei medesimi accordi economici, presso il Dipartimento Interregionale e il Dipartimento Calcio Femminile o la Divisione Calcio Femminile di competenza. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.
Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di Euro 61,97 al giorno, per un massimo di 6 giorni alla settimana durante l’intera stagione sportiva di riferimento.
4. Gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale, non potranno prevedere importi superiori a Euro 30.658,00.
5. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei commi 6 e 11, dell’art. 8 del Codice di
Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
6. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l’accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. o della Divisione Calcio Femminile, nei termini e con le modalità stabilite dai relativi regolamenti.
7. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della
L.N.D. e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lett. g), del Codice di Giustizia Sportiva.
8. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Art. 94 quinquies
Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile
1. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Le calciatrici e gli allenatori tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrispondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Oltre all’importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.
4. Gli accordi economici sottoscritti tra calciatrici/allenatori e società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e B Femminile devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell’allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.
5. La società, eseguito il deposito, ha l’obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore.
Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l’adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all’ultima scadenza.
Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.
6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell’allenatore, nel corso della stagione sportiva.
7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.
8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo.
Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell’accordo economico.
9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 94 sexies N.O.I.F.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.
In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d’impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell’Organo di Appello.
Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all’art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l’accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall’accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.
12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l’iscrizione al campionato di competenza.
Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell’ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.
Art. 94 sexies
Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile
1. E’ istituita presso la Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. la Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di 3 componenti, nominati dal Consiglio Federale.
Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assiste un Segretario.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno 2 componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatrici o collaboratori nella gestione sportiva o allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, e le relative Società, aventi ad oggetto gli accordi di cui all’art. 94 quinquies delle N.O.I.F.
3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto dalla calciatrice, ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, ovvero dall’allenatore contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l’accertamento e l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione.
4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E.F. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E.F. dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte. L’inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l’inammissibilità del reclamo rilevabile d’ufficio.
Parte reclamante e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all’indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.
5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del reclamo. Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati a
parte reclamante ed alla C.A.E.F. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All’atto di costituzione inviato alla C.A.E.F. dovrà essere allegato la prova dell’avvenuta trasmissione a parte reclamante. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio.
6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati.
Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti, da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione.
7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all’udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.
8. La Commissione, qualora dall’esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall’art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.
Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 95
Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto
1. L’accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore “professionista” devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.
3. Per i trasferimenti tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile si deve utilizzare l’apposito modulo denominato “lista di trasferimento”. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica e cessionaria una società della Lega Nazionale Dilettanti, deve del pari utilizzarsi la “lista di trasferimento”, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.
4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche.
5. L’accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico, di Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Calcio Femminile è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti. L’accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto presso la Lega della società cessionaria. La registrazione nel protocollo dell’Ente costituisce unica prova della data di deposito.
6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l’unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.
7. La validità del trasferimento o dell’accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all’esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.
8. L’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale.
9. Abrogato
10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall’accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all’inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.
11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori ed alle cessioni di contratto.
12. ABROGATO
13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all’accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l’originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il procedimento delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.
14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all’adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.
15. E’ dovuto un equo indennizzo al calciatore il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.
Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza
1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;
b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine stagione sportiva:
a) fino al 31 dicembre sono vietati i contatti e le trattative dirette o tramite terzi con calciatori tesserati per altre società;
b) a partire dal 1 gennaio sono consentiti i contatti e le trattative tra calciatori e società, nonché la stipula di accordi preliminari. La società che intenda concludere un contratto con un calciatore deve informare per iscritto la società di quest’ultimo, prima di avviare la trattativa con lo stesso.
3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;
b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;
c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla
F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 96
Premio di preparazione
1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori/calciatrici che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore/calciatrice è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base di un parametro – raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe Professionistiche - aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati:
LEGA | CAMPIONATO | COEFFICENTI PARZIALI | COEFF.TOTALE Società | |
penultima società | ultima società | |||
Dilettanti | 3a Categoria | 0,40 | 0,60 | 1 |
2a Categoria | 0,80 | 1,20 | 2 | |
1a Categoria | 1,30 | 1,70 | 3 |
Promozione | 1,70 | 2,30 | 4 | |
Eccellenza | 2,00 | 3,00 | 5 | |
Nazionale Dil. | 2,50 | 3,50 | 6 | |
Tra Calcio Femminile | Provinciale | 0 | 0 | 0 |
Regionale | 0,40 | 0,60 | 1 | |
Interregionale | 0,80 | 1,20 | 2 | |
Nazionale B | 1,30 | 1,70 | 3 | |
Nazionale A | 1,70 | 2,30 | 4 | |
Tra Calcio a 5 | Provinciale | 0 | 0 | 0 |
Regionale | 0,2 | 0,6 | 0,8 | |
Nazionale B | 0,3 | 0,7 | 1 | |
Femminile | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
Nazionale A2 | 0,6 | 1,4 | 2 | |
Nazionale A | 1,0 | 2,0 | 3 | |
Professionisti | Divisione Unica – Lega Pro | 4,50 | 6,50 | 11 |
B | 6,50 | 8,50 | 15 | |
A | 7,50 | 10,50 | 18 |
Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e della Lega Nazionale Professionisti Serie B non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.
Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.
2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero.
Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore/calciatrice venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.
Il vincolo del calciatore/calciatrice per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.
3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi, nominata dal Presidente Federale, d'intesa con i Vice - Presidenti, sentito il Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.
Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti il Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.
Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a
pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe, delle Divisioni e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.
Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.
Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.
Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante. La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da cinque componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso.
4. Il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Art. 97
Premio di addestramento e formazione tecnica
ABROGATO
Art. 98
ABROGATO
Art. 99
Premio di addestramento e formazione tecnica
1. A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.
1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.
2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società;
lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.
3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.
5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.
TABELLA “B”
Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI
1a 2a 3a Categoria e Provinciale Calcio a | CAMPIONATO NAZIONALE | |
Cinque | DILETTANTI, ECCELLENZA | |
– PROMOZIONE Regionale, | ||
Serie B, A2, A di Calcio a 5 | ||
Serie A | € 44.000 | € 93.000 |
Serie B | € 26.000 | € 62.000 |
Divisione Unica–Lega Pro | € 13.000 | € 26.000 |
ETA’ DA 22 ANNI A 25 ANNI
Serie A | € 31.000 | € 83.000 |
Serie B | € 16.000 | € 41.500 |
Divisione Unica–Lega Pro | € 8.000 | € 16.000 |
Art. 99 bis.
Premio alla carriera
1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Xxxxxxx Xxxxxxxxx è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Xxxxxxx Xxxxxxxxx almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatore trasferito a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto col calciatore. Tale compenso deve essere corrisposto alle stesse entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, da una società professionistica, il “premio di preparazione” (art. 96 N.O.I.F.) o il “premio di addestramento e formazione tecnica” (art. 99 N.O.I.F.) ovvero l’importo derivante da un trasferimento (art. 100 N.O.I.F.), tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.
2. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.
Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.
Norma transitoria
La Commissione Premi, alla data di entrata in vigore del presente articolo, assume le funzioni dell’Ufficio del Lavoro.
Art. 99ter
Premio alla carriera per le società di calcio femminile
1. Alle società di Calcio Femminile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 2.000,00 per ogni anno di formazione impartita a una calciatrice da esse precedentemente tesserata come “giovane” o “giovane dilettante”, quando la calciatrice disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A Femminile.
2. Le società di Calcio Femminile non hanno diritto al premio qualora siano associate alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o siano controllate da società associate alla LNPA o alla LNPB, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società riferibili, in virtù di quanto sopra, alla stessa Lega.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che la calciatrice sia stata tesserata per società della L.N.D., della Divisione Calcio Femminile e/o di puro Settore Giovanile, almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive, e deve essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento o, in caso di calciatrice trasferita a titolo temporaneo, dalla società titolare dell’originario rapporto con la calciatrice.
Tale compenso deve essere corrisposto entro la fine della stagione sportiva in cui si è verificato l’evento. Nel caso la società dilettantistica, della Divisione Calcio Femminile o di puro Settore Giovanile abbia già percepito, in precedenza, il premio di preparazione ex art. 96 delle NOIF, tale somma sarà detratta dall’eventuale compenso spettante.
3. L’importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della società interessata.
Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata. Le controversie in ordine al pagamento del “premio alla carriera” sono devolute al Tribunale Federale a livello Nazionale – sezione vertenze economiche.
Art. 100
Il trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”
1. I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”, possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore “non professionisti” possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.
Le calciatrici giovani dilettanti e non professioniste possono essere trasferite tra società che appartengono a qualsiasi categoria del calcio femminile.
2. Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “non professionisti”, "giovani dilettanti" e “giovani di serie” e delle calciatrici “non professionisti”, "giovani dilettanti" può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.
3. Negli accordi di trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
4. Negli accordi di trasferimento definitivo di calciatori “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
5. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.
6. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.
7. Contro l’accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l’osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Art. 101
I trasferimenti temporanei dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”
1. Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti”, può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.
6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “giovani di serie” è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione:
a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento;
b) che sia precisato l’importo convenuto;
c) che la scadenza del particolare vincolo sportivo del calciatore non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell’importo corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
6.bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva del calciatore, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l’importo convenuto.
7. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
8. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentito, il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore “giovane di serie” già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative, alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell’originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società
interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.
9. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
Art. 102
Le cessioni di contratto
1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l’eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione, nonché il corrispettivo o i corrispettivi, anche legati al verificarsi di particolari condizioni, convenuti per l’eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno del diritto di opzione;
c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di due stagioni sportive conteggiate a partire dalla stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva;
d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive.
Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella nel corso della quale è avvenuta la cessione definitiva.
Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze/minusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento dell’esercizio o della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.
6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.
Art. 102 bis Diritto di partecipazione
L’art. 102bis è abrogato a far data dal 27 maggio 2014.
Norme transitorie
Per gli accordi di partecipazione in essere alla data di abrogazione della norma, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
1. le risoluzioni degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014 nei termini stabiliti dal Consiglio Federale, non necessitano dell’assenso del calciatore;
2. i rinnovi degli accordi di partecipazione da effettuarsi entro la stagione sportiva 2013/2014, secondo le modalità previgenti, non potranno superare la scadenza del 30 giugno 2015, data entro la quale dovranno comunque essere definite. Ai fini dei rinnovi, necessiterà l’assenso del calciatore;
3. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 e le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente, anche al di fuori dei periodi di campagna trasferimenti, senza l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del tesseramento. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
4. le risoluzioni degli accordi di partecipazione eventualmente rinnovati fino al 30 giugno 2015 le risoluzioni delle compartecipazioni relative a diritti di opzione per cessioni stipulate nella stagione sportiva 2013/14 potranno essere effettuate anticipatamente e con l’assenso del calciatore, qualora si definiscano a favore della società titolare del diritto di partecipazione. Dette risoluzioni dovranno essere effettuate secondo le modalità previgenti;
5. le risoluzioni degli accordi di partecipazione valevoli per la stagione 2014/2015, eventualmente non definite in via anticipata, dovranno essere effettuate, nei termini che verranno stabiliti dal Consiglio Federale, senza l’assenso del calciatore;
6. fermo quanto sopra, le fattispecie previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 102 bis saranno regolate secondo le modalità previgenti, fino ad esaurimento al 30 giugno 2015.
Art. 103
Le cessioni temporanee di contratto
1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.
2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:
a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.
2. bis. Abrogato
3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E’ altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.
3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:
a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;
c) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore.
4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.
5. Le Leghe possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d’impiego e limiti di età.
6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall’art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore “professionista”, già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l’espresso consenso della originaria società. In tal caso le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell’originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, premi e/o gli indennizzi inseriti nell’originale accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.
7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un’ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell’originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore di ogni conseguenza derivante dall’esercizio o meno della stessa facoltà.
8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d’accordo tra loro e con il consenso del calciatore, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.
Art. 103 bis
Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo
1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e dei “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell’apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l’originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell’originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall’esercizio del diritto di recesso.
4. Le risoluzioni consensuali e l’eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati
presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.
Art. 104
I trasferimenti e le cessioni suppletive
1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimenti di calciatori “giovani di serie” e calciatori/calciatrici “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratti di calciatori “professionisti” tra società delle Leghe professionistiche nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.
2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. II calciatore può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.
Art. 105
Gli accordi preliminari
Le società possono stipulare accordi preliminari, con natura di contratti ad efficacia differita, aventi ad oggetto trasferimenti, cessioni di contratto, nuovi contratti o rinnovi di contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori.
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto cessioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale su moduli predisposti dalla Lega a pena di nullità purché tali accordi non interessino società e calciatori dello stesso campionato e/o dello stesso girone in costanza di svolgimento dei campionati stessi. Tali termini hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. A pena di nullità, il deposito degli accordi preliminari deve avvenire nei venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o il Comitato di competenza.
3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “professionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono essere redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi essenziali del contratto. Essi devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa
stagione nella quale sono posti in essere ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dalla data del deposito.
3.bis I calciatori “giovani di serie” tesserati a titolo definitivo possono stipulare, dall’età di 16anni anagraficamente compiuti, con la società di appartenenza, accordi preliminari di contratto che acquisiscono efficacia dalla stagione successiva alla stipula dell’accordo stesso acquisendo così lo status di “professionista” dalla data di decorrenza del contratto. Tali accordi devono essere redatti sui moduli predisposti dalle Leghe e devono essere depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in essere.
4. Una società può stipulare, utilizzando a pena di nullità i moduli predisposti dalle Leghe, col calciatore “professionista” tesserato per altra società, un accordo preliminare soltanto nella stagione sportiva al cui termine scade il contratto che regola il rapporto del calciatore con l’altra società. Tali accordi possono essere stipulati nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto in corso tra il calciatore e la società ed i relativi moduli hanno valore anche per i calciatori provenienti da Federazione estera. I contratti stipulati con calciatori dilettanti dopo il 31 luglio, privi di consenso della società dilettantistica, hanno valore di accordo preliminare con efficacia differita al 1° luglio successivo.
5. Gli accordi preliminari tra società professionistiche e tra società e calciatori professionisti prevalgono, in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa di controllo, sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo. Essi sono soggetti al visto di esecutività. A pena di nullità, devono essere depositati entro 20 giorni dalla stipula del contratto e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno di ogni stagione sportiva.
Art. 106
Lo svincolo di calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di Serie”
1 I calciatori e le calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte della società;
b) svincolo per accordo;
c) inattività del calciatore/calciatrice;
d) inattività per rinunzia od esclusione dal campionato della società;
e) cambiamento di residenza del calciatore/calciatrice;
f) abrogato
g) abrogato
h) Esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di “professionista”
i) Svincolo per decadenza del tesseramento
2. I calciatori “giovani di serie” possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, nel casi previsti alle lettere a) e d) del precedente comma.
3. Le operazioni di svincolo possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.
Art. 107
Svincolo per rinuncia
1 La rinuncia al vincolo del calciatore “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie” da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo, predisposto dalla Segreteria Federale, denominato “lista di svincolo”. Per i calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” l’inclusione in lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale.
La medesima disposizione si applica per le calciatrici “non professioniste” e “giovani dilettanti”. L’inclusione nelle “liste di svincolo” dei calciatori/calciatrici “non professionisti” che abbiano sottoscritto un accordo ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies, durante la vigenza dell’accordo economico, è consentita solo nel caso in cui il modulo di svincolo sia sottoscritto anche dai calciatori/calciatrici medesimi/e.
L’inclusione in lista di svincolo di un calciatore/calciatrice “non professionista”, “giovane dilettante” o “giovane di serie”, purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore/calciatrice svincolato/a ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società.
Il modulo di richiesta denominato “aggiornamento della posizione di tesseramento”, è sottoscritto anche dall’esercente la responsabilità genitoriale qualora il calciatore/calciatrice sia minore di età. I calciatori/calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in “lista di svincolo” da parte della società nel periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale per le liste di svincolo suppletive.
2. Le “liste di svincolo” contengono il nome del calciatore/calciatrice o dei calciatori/calciatrici da svincolare e debbono essere inoltrate, nel termine perentorio fissato annualmente dal Consiglio Federale, alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni. Questi pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli gli elenchi dei calciatori/calciatrici da svincolare.
3. Le “liste di svincolo”, una volta inoltrate, possono essere modificate esclusivamente con l’inserimento di ulteriori nominativi entro la scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale.
4. Le Leghe e la Divisione Calcio Femminile possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio dl ogni anno, di non dar xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli organi federali competenti.
5. Avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in comunicato ufficiale, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Federale Nazionale nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
6. Le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore/calciatrice la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle "liste di svincolo”.
7. L’inclusione del calciatore/calciatrice in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.
Art. 108
Svincolo per accordo
1. Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione.
2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.
Art. 109
Xxxxxxxx per inattività del calciatore
1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore/calciatrice deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.
3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.
L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.
4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l’obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione dl tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso.
6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolare possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.
7. La pendenza del reclamo non sospende l’efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
Art. 110
Svincolo per inattività della società
1. Nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l'affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d'autorità. II provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, della Divisione Calcio Femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori/calciatrici svincolati/e possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della società divenuta inattiva.
3. II ritiro o l'esclusione da una competizione delle squadre di riserva o di squadre minori, non comporta per la società la perdita del vincolo dei calciatori/calciatrici.
4. Se una società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i calciatori/calciatrici per la stessa tesserati, che al 31 dicembre non abbiano compiuto il 15° anno di età, sono svincolati d'autorità. Per ottenere lo svincolo essi/e devono chiedere entro il 31 dicembre, con lettera raccomandata diretta alla società e inviata in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere inclusi in “lista di svincolo". La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.
La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, accertato il diritto dei calciatori/calciatrici, provvede allo svincolo con decorrenza dal 15° giorno dalla data della raccomandata, dandone notizia mediante pubblicazione in comunicato ufficiale. Le parti interessate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono proporre reclamo al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, con l'osservanza delle norme del Codice di Giustizia Sportiva.
5. I calciatori e le calciatrici tesserati per società della Lega Nazionale Dilettanti che partecipano esclusivamente alle attività minori di cui all'art. 58 e che hanno superato i relativi limiti di età hanno diritto allo svincolo. A tal fine devono inviare istanza a mezzo raccomandata alla società e copia della stessa, unendo in allegato ricevuta della raccomandata, al Comitato Regionale competente.
Questo, accertato il diritto allo svincolo, provvede in conformità. Le modalità, la decorrenza e i termini per lo svincolo, nonché per la proposizione di reclamo, sono quelle di cui al comma precedente.
6. I calciatori e le calciatrici “giovani” tesserati con vincolo annuale o biennale per società partecipanti esclusivamente alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, hanno diritto allo svincolo per inattività nel caso che la società, prima del 31 gennaio, si ritiri dal Campionato o ne sia esclusa. Tale disposizione non si applica se la società ha titolo per partecipare ad altri Campionati. I calciatori e le calciatrici delle categorie “pulcini” ed “esordienti” hanno diritto di essere svincolati se le società per le quali sono tesserati non si iscrivono alle relative attività entro il 30 marzo.
7. Lo svincolo dei calciatori e delle calciatrici “giovani”, nelle ipotesi di cui al comma precedente, è automatico e dello stesso provvedono a dare atto i Comitati Regionali con pubblicazione in propri comunicati ufficiali. Gli stessi, in ogni momento della stagione sportiva, possono disporre la revoca di tesseramenti dei calciatori e delle calciatrici “giovani” delle categorie “pulcini” ed “esordienti” quando sia provato il trasferimento dei medesimi, unitamente ai rispettivi nuclei familiari, in località, anche della stessa città, che non consentano lo svolgimento dell'attività presso la società titolare del tesseramento.
Art. 111
Svincolo per cambiamento di residenza
1. II calciatore/calciatrice “non professionista” o “giovane dilettante” che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendola in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore/calciatrice minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare.
2. II calciatore/calciatrice può ottenere lo svincolo inoltrando ricorso al Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti in qualunque periodo dell'anno. Al ricorso va allegata la documentazione comprovante il diritto allo svincolo e la ricevuta della raccomandata contestualmente inviata alla società di appartenenza e contenente copia del ricorso e della documentazione.
Art. 112
Svincolo per opzione per il tesseramento quale tecnico
1. abrogato
2. abrogato
1. abrogato
2. abrogato
Art. 112 bis
Svincolo per il tesseramento quale dirigente di società
Art. 113
Svincolo per la stipulazione di contratto da “professionista”
1. II calciatore “non professionista” che, avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto con società aderente alle Leghe professionistiche, reso esecutivo dalla Lega competente, ottiene nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”:
a) automaticamente se il contratto è stipulato e depositato entro il 31 luglio;
b) con il consenso scritto della società dilettante se il contratto è stipulato e depositato negli ulteriori periodi fissati dal Consiglio Federale.
Per i contratti stipulati e depositati in periodi diversi, i relativi effetti e il nuovo tesseramento decorrono dal 1° luglio successivo.
Art. 114
Stipulazione di un contratto professionistico
1. II calciatore “non professionista” può stipulare un contratto da “professionista” nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito o, se svincolato, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti, previo assenso di quest’ultima. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.
2. ABROGATO
3. II calciatore “giovane di serie” che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art.28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa nei termini prescritti l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di “professionista”.
2. II calciatore “giovane di serie” che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da “professionista” stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche.
Art. 115
Successiva stipulazione di contratti professionistici
Abrogato
Art. 116
Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione
1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato dl Serie C, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da “professionista” con tutti i calciatori “non professionisti”, in precedenza per essa tesserati, a condizione che abbiano l’età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Per tali calciatori la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.
Art. 117
Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori “professionisti”
1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori “professionisti”, determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno ufficialmente atto.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante da atto scritto depositato presso la lega di appartenenza della Società, il calciatore professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. Gli atti comprovanti le risoluzioni consensuali sono validi ed efficaci unicamente se depositati entro cinque giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.
4. Il calciatore “non professionista” che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da “professionista” e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da “non professionista” fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
5. La risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue per la stessa Società con l’assunzione della qualifica di “non professionista”. Il calciatore già tesserato come “professionista” e quello già tesserato come “giovane di serie”, al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società delle Leghe Professionistiche, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabilite per le cessioni di contratto.
Art. 118
Variazione Di Attività
1. Il calciatore/calciatrice non professionista o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a undici, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a cinque. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a undici, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a cinque.
2. Il calciatore/calciatrice non professionista di calcio a cinque o giovane dilettante tesserato/a per una società di calcio a cinque, può variare l’attività, nei periodi fissati dal Consiglio Federale, tesserandosi per una diversa società di calcio a undici. Fermo restando il tesseramento con la società di calcio a cinque, alla prima variazione di attività, il calciatore/calciatrice assume contemporaneamente il tesseramento con la società di calcio a undici.
3. La variazione di attività consente al calciatore/calciatrice non professionista e giovane dilettante di svolgere l’attività sportiva esclusivamente per la società a favore della quale ha effettuato la variazione.
4. Le variazioni di attività successive alla prima possono essere effettuate dal calciatore/calciatrice una sola volta per ogni stagione sportiva e solo a favore delle società di calcio a undici e di calcio a cinque con le quali è tesserato/a.
5. Non è consentita la variazione di attività per i calciatori/calciatrici che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi degli artt. 94 ter e 94 quinquies.
6. La richiesta di variazione di attività deve essere redatta su apposito modulo, debitamente sottoscritta dal calciatore/calciatrice e nel caso di minore di età anche dall’esercente la responsabilità genitoriale, nonchè dal legale rappresentante della Società per la quale il calciatore/calciatrice chiede il tesseramento.
Tale richiesta deve essere depositata o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Lega, ai Comitati o alle Divisioni.
La data di deposito o di spedizione del plico postale stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento e della variazione di attività.
7. I calciatori/calciatrici non professionisti e giovani dilettanti tesserati per società che svolgono sia attività di calcio a undici sia attività di calcio a cinque possono svolgere entrambe le discipline a favore della società presso la quale sono tesserati.