Contratto di rete e soggettività giuridica
Contratto di rete e soggettività giuridica
Xxxxxxx Xxxxx
SOMMARIO: 1. La nozione di contratto di rete. – 2. L’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese. – 3. Iscrizione nel registro delle imprese e acquisto della soggettività giuridica. – 4. Segue: modalità di iscrizione nel registro delle imprese. – 5. Acquisto e perdita della soggettività giuridica. – 6. Elementi essenziali del contratto di rete in funzione dell’acquisto della soggettività giuridica. – 7. L’ordinamento patrimoniale gestionale della rete. – 8. Considerazioni conclusive.
1. La nozione di contratto di rete.
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnico o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”. E’ questa la nozione di contratto di rete accolta – a conclusione (per ora) di un percorso legislativo tormentato quanto concentrato nel tempo – nell’art. 3, co 4 ter l. 9.4.2009, n. 33 e sue successive modificazioni 1. A completamento della nozione qui richiamata, la norma precisa che il contratto “può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”. In linea di principio, peraltro, il contratto di rete “non è dotato di soggettività giuridica”, salva l’ipotesi in cui – se è prevista la costituzione del fondo comune – la rete si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sua sede, perché – in tal caso – “la rete acquista soggettività giuridica” (art. 3, co. quater l. n. 33/2009).
2. L’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese.
A fronte della nozione ora riportata è agevole constatare che il contratto di rete – muovendo da un contenuto tipico e comune (rappresentato dallo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività nel mercato di ciascun aderente tramite l’obbligo di concorrere a realizzare il programma di rete) – si estrinseca in una pluralità di modelli che, nella forma più articolata, possono presentarsi forniti di soggettività giuridica e/o responsabilità limitata (al fondo patrimoniale costituito dai contraenti) 2. Il contratto di rete (quale che sia il suo contenuto) è altresì soggetto a iscrizione nel
1 D’ora in poi l. n. 33/2009; sui ripetuti interventi legislativi succedutisi in materia nell’arco degli ultimi quattro anni si veda X. XXXXXXX, La soggettività nel contratto di rete tra imprese, in I Contratti, 2013, 401; X. XXXXXXX, P. IAMICELI, G.D. XXXXX, Gli ultimi interventi legislativi sulle reti, in Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Milano, 2012, 489; X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità nelle “reti di imprese” non entificate, in Riv. Dir. Comm., 2012, I, 445.
2 E’ constatazione, ricorrente fin dai primi commenti sulla disciplina dei contratti di rete, che la rete possa configurarsi in una pluralità di modelli organizzativi, sostanzialmente riconducibili a due distinte tipologie: reti di tipo meramente “contrattuale interno” e di tipo “associativo” in senso proprio e pieno (V. DONATIVI, Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance, in Società, 2011, 1429) ovvero “organizzativo” [M. BIANCA, Il regime patrimoniale delle reti, in Il contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita delle imprese, Milano, 2012, 14; IDEM, Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto fra soggettività giuridica e autonomia patrimoniale, in (a cura di X. Xxxxxxx, P. Xxxxxxxxx, G. D.
registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico dei sottoscrittori originari3.
Per quanto riguarda la forma del contratto non è previsto alcun onere particolare. La redazione del contratto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata (od anche per atto firmato digitalmente a norma del d.l.vo 7.3.2005, n. 82) è, infatti, prescritta espressamente “ai fini degli adempimenti pubblicitari” (art. 3, co. 4 ter). Fermo quanto si dirà in seguito a proposito dell’acquisto della soggettività giuridica, l’imposizione ora detta della forma scritta – come da altri già avvertito 4 – non “serve (…) a dare rilevanza giuridica, che altrimenti mancherebbe, a quei contratti di collaborazione interimprenditoriale che riproducano in toto la funzione descritta dalla norma definitoria del contratto di rete”. Ed invero non può dubitarsi della validità e della piena efficacia – sul piano obbligatorio – di accordi fra imprenditori diretti a consentire una crescita delle capacità di innovazione e di competitività degli stessi sul mercato attraverso l’esercizio di attività svolte in comune ovvero lo scambio di informazioni tecnologiche e commerciali od ancora l’attuazione di altre forme di cooperazione. La validità di simili accordi può essere infatti valutata esclusivamente in termini di meritevolezza dell’interesse perseguito, come si verifica per qualsiasi altro atto di autonomia privata 5.
L’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese è, pertanto, necessariamente volta a perseguire un fine ulteriore e diverso rispetto a quello consistente nell’efficacia obbligatoria del contratto, già garantita dai principi generali dell’ordinamento a norma dell’art. 1322 c.c. Tale fine consiste nel consentire che il contratto possa produrre quegli effetti reali, conseguenti al suo specifico contenuto, che l’autonomia privata di per sé non può produrre fra cui, da un lato, la separazione patrimoniale del fondo e la sua esclusiva rispondenza alle pretese dei creditori e, dall’altro, l’agire tramite organi che hanno il potere di rappresentare i contraenti difronte ai terzi.
Di qui l’ulteriore conseguenza per cui l’onere di iscrizione nel registro delle imprese incide non solo sulla forma, ma anche sul contenuto del contratto, nel senso che la legge subordina la produzione degli effetti reali all’espressa indicazione nel contratto di tutti gli elementi (dall’individuazione dei singoli partecipanti alla costituzione del fondo patrimoniale comune; dalla nomina dell’organo comune alle regole relative alla durata del contratto, all’adesione di altri imprenditori nonché alle modalità di
Xxxxx) Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Milano, 2012, 41]. Con riferimento all’impostazione qui richiamata, il contratto di rete è stato definito come una figura “trans-tipica”, proprio in considerazione della “sua tendenziale ibridizzazione fra contratto e organizzazione” (X. XXXXXXX, Reti di impresa: dall’economia al diritto, dall’istituzione al contratto, in Contratto e impresa, 2010, 952; in punto, esplicitamente, X. XXXXXXX, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in Contratti, 2009, 919 e, seppure pervenendo a conclusioni diverse X. XXXXXXXX, La costituzione del contratto di rete: aspetti operativi, in Corriere del merito, 2010, 26; G. D. XXXXX, Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. Comm., 2010, I, 843 ss.; X. XXXXX, La nuova legge sul contratto di rete, in NGCC, 2011, II, 539 (tutti orientati, seppure per motivazioni diverse, per riconoscere nel contratto di rete un nuovo tipo contrattuale) nonché X. XXXXX, Gestione rappresentativa e gestione associativa nelle reti di imprese, Torino, 2012, 20).
3 In ordine agli effetti della pubblicità e, conseguentemente, all’efficacia costitutiva o meno da riconoscere all’iscrizione del contratto nel registro delle imprese cfr., da ultimi, X. XXXXXX, Imputazione e responsabilità, cit., 485; X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, in Studi e Materiali (a cura del Consiglio Nazionale del Notariato), 2013, 455 nonché infra, n. 8 testo e note.
4 Così X. XXXXXX, op. cit., 484.
5 Sotto questo profilo vi è chi ha segnalato (X. XXXXX, op. cit., 537) una mancanza di coordinamento fra la disciplina del contratto e la normativa antitrust (legge 10.10.1990, n. 287), anche se la questione pare agevolmente risolvibile secondo i principi, nel senso della nullità del contratto di rete stipulato in violazione delle norme pose a tutela della concorrenza.
assunzione delle decisioni dei partecipanti sulle materie di interesse comune), alla cui presenza nel testo negoziale è subordinata “l’efficacia” nei confronti dei terzi.
3. Iscrizione nel registro delle imprese e acquisto della soggettività giuridica.
Peraltro, l’adempimento degli oneri pubblicitari, per il quale sono richiesti i requisiti di forma e di contenuto ora ricordati non è condizione, di per sé, per l’acquisto della soggettività giuridica. Tale effetto è escluso espressamente dalla norma, laddove dispone che – ancor quando sia prevista l’istituzione dell’organo comune e del fondo patrimoniale – il contratto “non è dotato di soggettività giuridica”. Per l’acquisto della soggettività è richiesto, infatti, l’adempimento di uno specifico onere pubblicitario, diverso da quello richiesto in via generale per tutti i contratti di rete, individuato nell’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete stessa (art. 3, co. 4 ter e art. 3, co 4 quater l. n. 33/2009).
La precisazione contenuta nella norma è particolarmente significativa, perché essa pone fine al dibattito circa la possibilità di ravvisare o meno nel contratto di rete un autonomo soggetto imprenditoriale (o un autonomo centro di imputazione) 6. Gli ultimi interventi legislativi in materia hanno, infatti, preso posizione sulla questione nel senso che – pur ribadendo la natura sostanzialmente contrattuale della fattispecie 7 – si sono pronunciati a favore della coesistenza del modello contrattuale con il modello – se così può dirsi – “entificato” (o a struttura organizzativa) rimettendo all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta fra l’uno e l’altro. Ciò perché – fermi restando la (possibile) identità di contenuto del contratto e l’onere di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese – l’acquisto della soggettività risulta, appunto, effetto dell’esercizio della facoltà, attribuita dalla legge ai contraenti, di assoggettare il contratto a una specifica forma di pubblicità (l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede la rete).
La disciplina in esame fissa altresì le condizioni, alla cui sussistenza è subordinato l’esercizio dei tale facoltà, condizioni – in buona parte – comuni a quelle richieste anche per l’adempimento degli obblighi di pubblicità di qualsiasi altro contratto di rete, che riguardano la forma del contratto, le modalità di iscrizione e il contenuto del contratto.
4. Segue: modalità di iscrizione nel registro delle imprese.
6 Il dubbio circa la possibilità di ravvisare nella rete un autonomo centro di imputazione rispetto agli imprenditori aderenti alla rete può considerarsi coevo all’entrata in vigore della disciplina (in punto cfr. X. XXXXXXXX, xx. xxx., 000, X. XXXXXXX, Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla L. n. 122/2010, in Notariato, 2011, 64s.: G. D. XXXXX, op. cit., 852; G. VILLA, Reti di imprese e contratto plurilaterale, in Giur comm., 2010, I, 951; la ragione del dibattito è peraltro venuta meno – come ricordato anche nel testo – per il fatto che l’acquisto della soggettività giuridica è escluso per legge in assenza della specifica pubblicità prescritta dall’art. 3 co quater l. n. 33/2009. Di qui il superamento anche di altre impostazioni (si veda ad es. la tesi avanzata da X. XXXXXXX, Una prospettiva analitica su reti di impresa e contratti di rete, in Obbl. e contratti, 2010, 90), per cui, muovendo dalla premessa kelseniana per cui il soggetto non naturale è un ordinamento, “un contratto può diventare un soggetto, quando perdura ed agisce a mezzo di un’organizzazione stabile”.
7 In tal senso si sono espressi i primi commentatori del provvedimento (X. XXXXXXX, P. IAMICELI, G. D. XXXXX, op. cit., 490; X. XXXXXXX, op. cit., 403), con riguardo anche alla configurabilità o meno del contratto di rete come contratto associativo ricompreso nella più generale categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (da ultimo X. XXXXX, op. cit., p. 20; nonché X. XXXXXX, Integrazione di imprese e destinazione patrimoniale, in Contratto e impresa, 2010, 176 e infra, nota 14).
In punto di forma del contratto deve dirsi che valgono le prescrizioni generali, perché la redazione del contratto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o ancora per atto firmato digitalmente è richiesta – senza distinzioni – ai fini degli adempimenti pubblicitari prescritti dalla legge, fra i quali sono compresi anche quelli necessari per l’acquisto della soggettività giuridica 8.
Sostanziali differenze sono invece riscontrabili per quanto riguarda le modalità di attuazione della pubblicità del contratto di rete quando gli aderenti intendano far acquisire alla rete la soggettività giuridica.
Al riguardo è opportuno ricordare che, in via generale, per la pubblicità del contratto è richiesta l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso la quale è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere dalla data in cui è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni a carico delle originarie parti del contratto (i sottoscrittori originari, nella terminologia legislativa). Al contrario, e purchè sussistano le altre condizioni prescritte dalla norma (sulle quali si tornerà fra breve), la pubblicità del contratto al fine di acquistare la soggettività giuridica si effettua mediante iscrizione dell’atto “nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede” [della rete]; a seguito di tale iscrizione “la rete acquista soggettività giuridica” (art. 3,co 4 quater l. n. 33/2009).
Di qui una prima implicazione di ordine applicativo, concernente il coordinamento fra la regola generale prevista per la pubblicità del contratto di rete in quanto tale, che – come detto –prevede l’iscrizione nel registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun aderente [alla rete], e la regola speciale e propria del contratto di rete destinata a fare acquisire la soggettività giuridica, per la quale l’iscrizione – a tale fine – si effettua esclusivamente nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è stabilita la sede della rete.
Il dato testuale, che risulta dalla lettura dell’art. 3, co 4 quater l.n. 33/2009, porta a ritenere che le due forme di pubblicità si pongano in termini alternativi.
Ferma restando, infatti, la prescrizione generale per la quale il contratto di rete è soggetto all’iscrizione del registro delle imprese ai sensi dell’art. 3, co 4 quater cit., si deve ricordare che è sempre la stessa norma (nel precedente comma 4 ter) a precisare che il contratto di rete, ancorchè dotato di fondo patrimoniale comune e di organo comune, non acquista, a seguito dell’adempimento dell’onere pubblicitario, la soggettività giuridica. Di qui l’opinione consolidata e condivisibile per cui l’adempimento dell’onere pubblicitario, comune a tutti in contratti di rete, riguarda non l’efficacia del contratto fra le parti, ma “la rilevanza della rete nei confronti dei terzi” 9. D’altro canto, in deroga a tale previsione generale, l’ultimo periodo dell’art. 3, co 4 quater consente, da un lato, che l’onere pubblicitario possa essere adempiuto, se è prevista la costituzione del fondo comune, tramite l’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sua sede e, dall’altro, dispone che, a seguito di tale iscrizione, “la rete acquista soggettività giuridica”. In altre parole, qualora gli aderenti alla rete si avvalgono dell’opzione per la forma semplificata di pubblicità consistente nella sola iscrizione presso la sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è
8 Per tutti cfr. X. XXXXXXX, Le pubblicità del contratto di rete, cit., 456.
9 Il rilievo è in X. XXXXXXX, op. ult. cit., 459; in senso contrario sembrano orientati X. XXXXXXX, P. IAMICELI, G. D. XXXXX op. cit., 491; a sua volta X. XXXXXX, op. cit., 447 sottolinea “l’inedito legislativo di una pubblicità costitutiva”, che nelle modalità e negli effetti risulta rimessa “a discrezione” dell’iscrivente. E’ opinione condivisa che, ai fini della pubblicità, attesa l’esplicita prescrizione della norma non sia dato distinguere fra impresa commerciale e impresa agricola.
stabilità la sede delle rete, l’efficacia del contratto per i terzi consegue automaticamente da tale iscrizione (rectius, gli effetti del contratto, fra cui l’acquisto della soggettività e la rilevanza della rete nei confronti dei terzi si producono da tale momento).
Ciò posto, poiché gli effetti conseguenti all’attribuzione della soggettività giuridica sono necessariamente assorbenti di quelli propri della pubblicità che dovesse essere effettuata presso il registro delle imprese in cui è iscritto ciascun aderente alla rete (effetti – lo si ripete – che hanno la sola funzione di rendere opponibile ai terzi tale adesione), l’iscrizione della rete nella sezione ordinaria ai sensi dell’art. 3, co. 4 quater ultimo inciso rende superfluo l’espletamento di qualsiasi altro onere pubblicitario (e in particolare l’iscrizione prevista, in via generale, dalla prima parte della norma in esame).
Questa conclusione consente anche di superare eventuali disarmonie riconducibili alla diversa decorrenza di effetti prevista per le due forme di pubblicità. La legge prescrive che “l’efficacia” del contratto (nel senso già chiarito) decorra dall’ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese in cui è iscritta la singola impresa; al contrario, l’effetto (costitutivo) della pubblicità – nel caso di acquisto della soggettività – coincide necessariamente con la sola iscrizione della rete nella sezione ordinaria, con conseguente caducazione (se per ipotesi in corso) di ogni procedimento di iscrizione delle singole imprese aderenti.
5. Acquisto e perdita della soggettività giuridica.
Alla luce della prescrizione generale, per la quale – a seguito dell’iscrizione nel registro delle imprese – il contratto di rete, ancor quando fornito dei requisiti di forma e di struttura (fondo patrimoniale comune e organo comune), non acquista la soggettività giuridica a meno che i contraenti non esercitino – a tale fine – la facoltà, ad essi concessa, di utilizzare la forma di pubblicità in deroga (costituita dall’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui è stabilita la sede della rete), si deve ritenere che l’acquisto della soggettività sia subordinato ad un’espressa manifestazione di volontà in tal senso da parte degli imprenditori aderenti alla rete 10.
Questa conclusione trova conforto in un duplice ordine di ragioni. Il primo di carattere generale per il quale – ogni qual volta il verificarsi di un effetto è rimesso dalla legge alla volontà dell’interessato
– è necessario un atto o un evento (sia esso una manifestazione di volontà o un fatto) idonei a produrre l’effetto stesso. Il secondo ordine di ragioni discende dal testo della norma che subordina la produzione dell’effetto (l’acquisto della soggettività giuridica) esclusivamente all’esercizio della facoltà di adottare una particolare forma di pubblicità (l’iscrizione nella sezione ordinaria) in luogo di un’altra, consentendo soltanto nel primo caso l’entificazione della rete e la produzione dei conseguenti effetti sia in termini di responsabilità (limitata al solo fondo patrimoniale comune) sia di agire dell’organo
10 In questo senso si vedano le osservazioni di X. XXXXXX, op. cit., 447 s., il quale sottolinea le perplessità suscitate dall’opzione legislativa di riconoscere la soggettività giuridica – a parità di condizioni “strutturali” – al contratto di rete che “decida di iscriversi come tale nella sezione ordinaria”, opzione che può piegarsi soltanto con il fatto che “il legislatore può fare quel che vuole”. Può aggiungersi – fermo restando che non può postularsi la ricorrenza di un effetto (la soggettività giuridica) laddove la norma espressamente lo nega – che la scelta legislativa risulta in contrasto con l’orientamento generale di riconoscere la soggettività giuridica ogni qual volta vi sia un’organizzazione creata per il perseguimento di uno scopo comune tramite l’esercizio di un’attività in comune (basti penare alla condivisa attribuzione di soggettività alle società di persone).
comune in rappresentanza della rete e non in rappresentanza dei singoli imprenditori partecipanti al contratto.
L’individuazione delle modalità nelle quali può (e deve) estrinsecarsi l’opzione a favore della soggettività non può non essere rimessa ai principi della materia, nel senso che deve trattarsi di una modalità idonea a consentire l’iscrizione del contratto nella sezione ordinaria del registro delle imprese e, come tale, rispettosa anche delle procedure e delle forme richieste per l’esecuzione della pubblicità 11.
Il fatto che l’acquisto della soggettività sia rimesso alla discrezionalità degli interessati lascia intendere che lo stesso possa verificarsi sia all’atto della stipulazione del contratto di rete sia in un momento successivo.
L’acquisto della soggettività in un momento successivo alla stipulazione del contratto comporta una sua modificazione, da adottarsi secondo le regole contrattualmente previste per le decisioni di interesse comune [art. 3, co 4 ter lett. f) l. n. 33/2009]. L’attribuzione della soggettività giuridica costituisce una tecnica legislativa per consentire agli imprenditori aderenti alla rete la realizzazione dello scopo comune attraverso il ricorso a particolari regole concernenti sia il loro agire comune affidato all’organo di gestione, che – in tal caso – assume la rappresentanza della rete sia la responsabilità per le obbligazioni conseguentemente assunte, per le quali risponde soltanto il fondo patrimoniale comune. Come per qualsiasi modificazione del regolamento negoziale già convenuto, il passaggio dall’organizzazione contrattuale (non dotata di soggettività) all’organizzazione entificata (rectius, dotata di soggettività) comporta l’applicazione della disciplina a tal fine prevista – in mancanza di espresse norme di legge – dalle stesse parti per le modificazioni del contratto di rete sia per quanto riguarda le regole procedurali da seguire sia per quanto riguarda gli oneri pubblicitari per le stesse previsti.
Poiché la legge consente la modificabilità del contratto anche a maggioranza, tale regola è destinata a trova applicazione – in luogo della generale regola dell’umanità che regge le modifiche del contratto – se espressamente prevista ovvero in assenza di contraria previsione sul punto.
Si è dubitato che il successivo acquisto della soggettività giuridica possa essere ricondotto nell’ambito delle modifiche dell’originario regolamento negoziale. Il dubbio non ha però ragione di esistere, perché il fatto che l’acquisto della soggettività giuridica incida “sulle regole di imputazione degli effetti giuridici posti in essere dall’organo comune” e, pertanto, “sulle regole in materia di rappresentanza dei singoli contraenti” 12, non fa perdere alla decisione dei contraenti la natura di modifica del contratto. Al riguardo è sufficiente ricordare che all’ordinamento – anche in materia di disciplina dell’esercizio (in comune) di attività economiche – sono ben noti casi di modificazione di regolamenti negoziali, che comportano l’attribuzione e/o la perdita della personalità giuridica e che incidono sul regime di responsabilità personale dei soggetti interessati a tali procedimenti modificativi (basti pensare alla disciplina della trasformazione).
Per quanto riguarda l’adempimento degli oneri pubblicitari necessari per l’acquisto della soggettività, l’iscrizione nella sezione ordinaria dovrà essere preceduta dall’iscrizione nel registro delle imprese della modifica del contratto di rete a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo (rectius, della decisione assunta dagli imprenditori aderenti alla rete di dotare la stessa di soggettività) a norma di
11 Sulle modalità di attuazione della pubblicità cfr. in particolare X. XXXXXXX, op. e loc. ult. cit.
12 Il richiamo alla disciplina della trasformazione si legge in X. XXXXXXX, op. ult. cit., 460; in punto può ricordarsi che anche per i consorzi (figura alla quale costantemente è avvicinata la rete) è prevista la trasformazione rimessa alla maggioranza dei consorziati.
quanto previsto nel secondo periodo dell’art. 3, co quater l. n. 33/2009. Una volta eseguita la pubblicità della modifica contrattuale, la rete sarà iscritta presso la sezioni ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; solo a seguito di tale iscrizione la rete acquista la soggettività giuridica.
Mentre non sussistono dubbi in ordine alla possibilità di fare acquisire alla rete soggettività in un momento successivo alla stipulazione del contratto a seguito di una modificazione dello stesso in tal senso, ad analoga conclusione non pare possa pervenirsi nell’ipotesi opposta, in cui gli imprenditori aderenti alla rete soggettivizzata intendano rinunciare alla soggettività.
Pur costituendo la relativa decisione una modifica contrattuale, pare evidente che la perdita di soggettività comporti necessariamente l’estinzione del soggetto e la conseguente liquidazione del suo patrimonio secondo le regole previste dal contratto, eventualmente integrate da quelle proprie dello scioglimento dei contratti con comunione di scopo. Né vale obiettare, con riferimento alla disciplina della trasformazione, che l’ordinamento arriva a consentire la trasformazione da un soggetto, persona giuridica, a una situazione di contitolarità su un complesso di beni produttivi (art. 2500 septies c.c., in materia di trasformazione di società in comunione di azienda). Al di là della specialità della fattispecie, poiché la modifica comporta la perdita della soggettività e, conseguentemente, il venire meno della titolarità dei rapporti giuridici in capo al soggetto estinto, non è possibile configurare una continuazione di tali rapporti in capo ai singoli imprenditori senza dare luogo ad un’attività di liquidazione del patrimonio del soggetto estinto. Si aggiunga, in proposito, che il fondo patrimoniale comune non pare assimilabile ad un’azienda, né – ai fini della successione nei rapporti facenti capo alla rete – appare configurabile la contitolarità di tale fondo come comunione di azienda.
6. Elementi essenziali del contratto di rete in funzione dell’acquisto della soggettività giuridica.
Ai fini dell’iscrizione della rete nella sezione ordinaria e del conseguente acquisto della soggettività giuridica, la norma dispone che il contratto debba prevedere la costituzione del fondo comune (art. 3, co 4 quater, cit.).
Dal coordinamento di tale disposizione con le altre regole dettate, in via generale, per l’adempimento degli oneri di pubblicità richiesti per il contratto di rete discende, innanzi tutto, che deve essere prevista anche l’istituzione di un organo comune. In tal senso depone il fatto che la rete, quando acquista la soggettività giuridica, agisce tramite l’organo che ne ha la rappresentanza [art. 3. co. ter lett. e)] 13.
Alla luce di quanto precede può tracciarsi un quadro, seppure estremamente sintetico, del contenuto del contratto di rete ai fini dell’iscrizione nella sezione ordinaria e dei relativi effetti.
Per quanto riguarda il contenuto, il contratto (stipulato in funzione dell’acquisto della soggettività) deve indicare tutti gli elementi che sono richiesti ai fini della pubblicità di un (qualsiasi) contratto di rete, che preveda l’istituzione del fondo comune e dell’organo comune.
Cercando di dare una prospettazione sistematica di tali elementi, con riferimento agli elementi propri dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, può dirsi che il contratto di rete “soggettivizzata” deve contenere non solo i dati necessari per consentire l’individuazione degli aderenti (originari e successivi) alla rete e i dati della singola rete costituita (sua denominazione e sede) richiesti
13 Il dato è pacifico per X. XXXXXXX, op. ult. cit., 460.
per l’acquisto della soggettività giuridica, ma anche tutte le altre clausole relative alla durata del contratto e all’adesione di nuove parti, nonché al suo scioglimento totale ovvero limitatamente ad uno o più aderenti (nel caso in cui sia consentito l’esercizio del diritto di recesso). In punto la legge – a conferma della condivisa natura del contratto di rete – rinvia espressamente alla disciplina generale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, fermo restando che a tale rinvio deve attribuirsi portata generale, nel senso che lo stesso deve intendersi estensibile non solo ai profili richiamati nella norma in esame, ma anche a qualsiasi altro profilo del contratto non espressamente disciplinato dalle parti 14.
Accanto a queste indicazioni, destinate sia a consentire l’individuazione della rete e dei suoi aderenti sia a disciplinare lo svolgimento del rapporto fra gli aderenti nel tempo, il contratto deve contenere l’indicazione degli “obiettivi strategici” di innovazione e di crescita di competitività che i partecipanti intendono perseguire.
In coerenza con gli obiettivi strategici deve essere redatto il programma di rete, che ha lo scopo di fissare “i doveri e i diritti di ciascun partecipante” al fine di consentire il perseguimento dello scopo comune di innovazione e/o di crescita sul mercato di ciascuna impresa aderente, anche attraverso la determinazione del conferimento che ciascun partecipante deve apportare al fondo comune, la cui costituzione è prevista quale condizione inderogabile per l’acquisto della soggettività unitamente all’istituzione dell’organo comune.
Ne consegue che il testo del contratto di rete risulta necessariamente arricchito di un complesso di clausole, destinate – rispettivamente – le une a dotare la rete delle risorse patrimoniali necessarie per svolgere le attività richieste dal programma di rete e le altre a garantirne il funzionamento nel tempo.
7. L’ordinamento patrimoniale gestionale della rete.
Per quanto riguarda l’ordinamento patrimoniale della rete (soggetto giuridico), il contratto fissa “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo” 15. La norma rimette all’autonomia negoziale ogni potere regolamentare in materia, anche se deve ritenersi che la relativa disciplina debba ispirarsi al principio di eguaglianza fra gli aderenti e alla conseguente parità di trattamento. Di qui la conclusione per cui ciascun aderente sarà tenuto a conferire quanto necessario per la realizzazione dello scopo comune in proporzione ai vantaggi a lui riservati nel programma di rete, che – in mancanza di previsioni espresse – devono presumersi uguali per ciascuno di essi.
A proposito delle regole di funzionamento della rete, la legge impone di affidare l’esecuzione del contratto ad un organo comune, che agisce in rappresentanza della rete. Ferma tale prescrizione, che fissa il criterio esclusivo di imputazione dell’agire in capo alla rete, la legge consente che gli imprenditori aderenti possano, da un lato, riservarsi – in tutto o in parte – il potere di decidere su ogni materia e,
14 Ne discende che potranno essere inserite nel contratto tutte le clausole che non siano in contrasto con i principi generali che governano la conclusione, l’esecuzione e lo scioglimento del contratto plurilaterale con comunione di scopo (sulla portata del richiamo alla disciplina di tale tipo contrattuale, anche se con particolare riferimento alle modificazioni soggettive del contratto di rete, si veda da ultimo A. XXXXXXX, “Le modificazioni soggettive” del contratto di rete: spunti di riflessione, in Contratto e impresa, 2013, 1385 ss.).
15 La norma consente che l’esecuzione del conferimento possa avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, co 1 lett. a) c.c.
dall’altro, fissare le regole per procedere alle modifiche del programma di rete quando ne sia consentita la modificabilità a maggioranza.
Dalle sommarie indicazioni qui richiamate, è agevole desumere che la rete possa presentare – a seguito dell’esercizio dei poteri di autonomia negoziale rimessi agli imprenditori aderenti – una struttura organizzativa, ancorchè embrionale, articolata nell’organo comune e nella collettività di imprenditori che hanno provveduto alla sua costituzione quando gli stessi si siano riservati di assumere direttamente, senza rimetterle alla competenza dell’organo unico, tutte (o in parte) le decisioni sulle materie di interesse comune 16.
Il profilo presenta una sua rilevanza pratica, quando si tratti di stabilire le fonti, alle quali fare riferimento nel caso in cui manchino ovvero risultino inadeguate le previsioni negoziali che devono garantire il corretto funzionamento della rete-soggetto.
In punto si deve sottolineare che la realizzazione dello scopo comune di innovazione e di crescita degli imprenditori aderenti alla rete – nonostante l’attribuzione della soggettività – continua ad essere affidata all’attività di collaborazione fra le imprese aderenti e alla reciproca attività di scambio di prestazioni e di informazioni di natura industriale, commerciale e tecnologica e di esercizio in comune di attività pertinente all’oggetto di ciascuna impresa aderente. Si aggiunga che – come già ricordato – lo svolgimento di tale attività, nella rete “soggettivizzata”, da un lato deve essere finanziato attraverso i conferimenti dei singoli imprenditori , destinati a costituire il fondo patrimoniale comune e, dall’altro, è rimesso ad un organo comune, che rappresenta la rete sia nei confronti dei terzi sia nei confronti degli stesi imprenditori aderenti. Bastano questi riferimenti per arrivare alla persuasiva conclusione per cui la rete, ancorchè soggetto di diritto corrispondente a una forma associativa tipica (nel senso di figura legislativamente definita), appare tuttora riconducibile, nell’ambito dei contratti (associativi) con comunione di scopo, alle fattispecie caratterizzate da una causa sostanzialmente consortile e fra esse al consorzio con attività esterna, regolato dall’art. 2612 e ss. c.c. 17.
Ne discende che eventuali lacune del regolamento negoziale di rete potranno essere colmate facendo rinvio alle regole proprie di tale figura consortile soprattutto in materia di rapporti fra gli imprenditori aderenti e di modificabilità dei rispettivi diritti e obblighi sanciti nel programma di rete; allo stesso modo si potrà fare utile ricorso a tale disciplina per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento dell’organo comune nonché le modalità di assunzione delle decisioni di interesse comune da parte degli aderenti alla rete 18.
16 Nel senso della necessaria coesistenza dei due “organi” (organo comune e organo assimilabile all’assemblea dei partecipanti) cfr. X. XXXXXXXX, La costituzione del contratto di rete; aspetti operativi, in Corriere merito, 2010, 29.
17 In punto si vedano le osservazioni in X. XXXXXXXXXX, Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, Torino, 2013, 299, ma nello stesso senso già, autorevolmente, X. XXXXXX Contratto di rete e consorzi, in Corriere merito, 2010, 10; X. XXXXXX, Dal consorzio al contratto di rete: spunti di riflessione, in Riv. Dir. Comm., 2010, I, 795.
18 L’accostamento del contratto di rete (con attività esterna) al consorzio è confermato dalla disposizione che impone che, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, l’organo comune rediga una situazione patrimoniale osservando, in quanto compatibili, le regole relative al bilancio della società per azioni, con la precisazione che – in materia – si applica l’art. 2615 bis, co. 3 x.x. (xxx. 0, xx. 0 xxx x. x.00/0000).
Xxx xxxxxxxx della legge si è posto il problema della costituzione delle reti in forma di società, al quale ha dato risposta positiva (in termini di liceità) X. XXXXXXXXXX, op. e loc. citt.; in argomento cfr. X. XXXXXXXX, Xxxxx considerazioni sulla governance nei contratti di rete, in Contratto e impresa, 2012, 348.
8. Considerazioni conclusive.
In ordine agli effetti dell’iscrizione, non pare possibile negare che essa produca la nascita della rete come soggetto e, quindi – sotto il profilo giuridico formale – la nascita di un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici distinto dai singoli imprenditori aderenti 19.
A norma dell’art. 3 co. ter, lett. e), infatti, la rete – oltre ad avere una propria individualità e sede – acquista diritti e assume obbligazioni tramite l’organo che ne ha la rappresentanza e risponde con il proprio patrimonio (il fondo comune) degli atti compiuti in esecuzione del programma di rete e per il perseguimento dello scopo comune 20.
A proposito dell’attribuzione alla rete della soggettività (e non della personalità giuridica), sono stati sottolineati, da una lato, l’anomalia legislativa di tale terminologia e, dall’altro, “l’inedito legislativo” di una pubblicità costitutiva, che “nelle modalità e negli effetti risulta a discrezione dell’iscrivente 21. Al di là di tali condivisibili rilievi, resta il fatto che la stessa figura negoziale (il contratto di rete con attività esterna dotato di fondo patrimoniale e di organo comune) può divenire autonomo centro di imputazione di effetti giuridici soltanto per espressa scelta degli interessati, con la conseguenza per cui l’interprete – allo stato – non può fare altro se non prendere atto di tale ambiguità.
Nonostante le assonanze terminologiche non pare invece che siano riproponibili – rispetto alle reti dotate o meno di “soggettività giuridica” – le pregresse (e per più versi ormai superate) prese di posizione della dottrina in ordine alla distinzione fra “soggettività” e “personalità giuridica”, quando assunta quale criterio discretivo fra società di capitali (persone giuridiche) e società di persone [soggetti non aventi per legge (v. ad es. artt. 19 e 145 c.p.c.) personalità giuridica]. In materia societaria è ormai pacifico che il termine soggettività sia sinonimo – per le società di capitale come per le società di persone – di capacità , attribuita dall’ordinamento giuridico, di essere titolare di diritti e di obbligazioni (cui corrisponde un più o meno incisivo grado di autonomia patrimoniale) e, pertanto, centro di imputazione dell’azione sociale e della relativa responsabilità 22. Il che non significa dire che i due
19 Sulla natura costitutiva della pubblicità conseguente all’iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese da ultimi X. XXXXXXX, P. IAMICELI, G. D. XXXXX, op. cit., 492 ove anche il rilievo che “per la prima volta nel nostro ordinamento si fa discendere dall’iscrizione nel registro delle imprese l’esistenza non di una persona giuridica, ma di un soggetto di diritto, qualifica fino ad ora d’ambito dottrinale”. In punto, soprattutto alla luce delle scelte operate dal legislatore in ordine all’attribuzione o meno della soggettività giuridica alla rete in funzione della forma di pubblicità adottata, appare ancora di attualità l’autorevole insegnamento di X. XXXX, Forma e pubblicità nelle società di capitali, in Riv. dir. civ., 1966, I, 134, per il quale la pubblicità (o meglio, l’adempimento del relativo onere) – in materia di distinzione fra società di persone e società di capitali e rilevanza dei relativi effetti – dovrebbe portare a concludere che “la pubblicità sociale è sempre costitutiva, e lo è nel senso che sempre incide sul grado di autonomia del tipo”. Anche nel caso del contratto di rete, infatti, l’adempimento dell’onere pubblicitario secondo l’una o l’altra forma prevista dalla norma incide sempre sul grado di autonomia del tipo contrattuale anzidetto, nel senso di attribuire una sempre crescente autonomia al fondo comune e alla collettività degli imprenditori aderenti sino al riconoscimento della piena soggettività giuridica.
20 La soggettivizzazione della rete dovrebbe consentire l’applicabilità alla rete – qualora ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge – della disciplina del fallimento (sul punto, ampiamente, X. XXXXXX, op. cit., 486 e ss.).
21 Si veda nota 10 e testo corrispondente.
22 In punto cfr. X. XXXXXXXXX, Le società. Disposizioni generali, in Commentario al x.x., xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000, sub art. 2247, 202 s.; già X. XXXXXXX, La società semplice, Milano, 1975, rist. ed. 1947, p. 322 scrive(va) che, nel caso delle società di persone (e, specificamente, anche per la società semplice), si è “in presenza di una persona giuridica, giacchè sono soggetti di diritto i destinatari delle norme giuridiche che, in previsione di determinati fatti, impongono dei doveri e attribuiscono dei diritti: in altri termini gli enti a cui le norme riferiscono tali doveri e diritti”. Per una sintetica riproposizione
termini (personalità giuridica e soggettività), e le regole che essi evocano, abbiano identica portata. Ed invero – quanto meno sotto il profilo della struttura organizzativa che possono presentare i diversi modelli – è ancora dato riscontrare nelle società di capitali la presenza di elementi dell’organizzazione corporativa che da sempre caratterizzano la persona giuridica (seppure in progressiva attenuazione, in particolare nelle società a responsabilità limitata), tipologicamente assenti nelle società di persone.
Al contrario, nel caso del contratto di rete, le considerazioni esposte consentono di ritenere che il termine soggettività sia stato usato con riferimento esclusivo alla capacità della rete soggettivizzata di assumere in proprio – come qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento – diritti e obblighi. Di qui anche la conclusione per cui la disciplina del contratto di rete, valutata nel suo contesto, induce ad escludere ogni significato di equipollenza fra il termine soggettività e quello di personalità giuridica (nel senso riferito alle società di capitali).
Abstract
Il lavoro riguarda le recenti modifiche apportate alla legge 9.4.2009, n. 33, che attribuiscono soggettività giuridica al contratto di rete iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione la rete ha eletto la propria sede. In tutti i casi si ritiene che il contratto di rete possa essere ricondotto alla categoria dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (e, secondo l’opinione prevalente, al contratto di consorzio con attività esterna).
This essay focuses on the recent modifications to the Italian Law n° 33/2009, regarding the “business network contracts”. When registered on the Register of companies, business network contracts have legal personality and become entities different from their members and/or directors. The article discusses the legal nature of this new legal form of business organizations, and argues that it belongs to the class of “multilateral contracts”, and, more specifically, in accordance with the majority opinion, to the category of “external consortiums”, regulated by the Italian Civil Code.
(seppure a livello istituzionale) dei termini della distinzione fra società “con o senza personalità giuridica” cfr. X. XXXXXXX,
Diritto commerciale. Le società, Bologna, 2004, 33.