Documentazione predisposta da Georg Tschager dell’Ufficio finanziamento scolastico dell’Intendenza tedesca.
Attività contrattuale nelle scuole a carattere statale con particolare riferimento agli acquisti di beni, servizi e
prestazioni di natura intellettuale
Documentazione predisposta da Xxxxx Xxxxxxxx dell’Ufficio finanziamento scolastico dell’Intendenza tedesca.
(Traduzione a cura dell’Intendenza scolastica italiana)
CAPITOLO 1 Conoscenze di base per l’amministratore Pag. | ||
1.1 | Contesto giuridico | 4 |
1.2 | Concetti dal management amministrativo: Outcome, Output, Input | 8 |
1.3 | Buona amministrazione: efficacia, efficienza, legalità | 9 |
1.4 | Principi per l’attività contrattuale ai sensi del D.lgs. 163/2006 | 12 |
1.5 | Perché sono necessari i contratti? | 13 |
1.5.1 | Requisiti essenziali di un contratto | 14 |
1.5.2 | Nullità di un contratto | 14 |
1.5.3 | Impugnazione di un contratto | 15 |
1.5.4 | Obbligazione | 15 |
1.5.5 | Diritti soggettivi/mezzi d’impugnazione | 17 |
1.6 | Procedimento amministrativo | 17 |
1.6.1 | Interessi legittimi/ mezzi d’impugnazione | 19 |
1.6.2 | Vizi di legittimità | 21 |
1.6.3 | Vizi di merito | 23 |
1.7 | Responsabilità penale, civile e amministrativa | 24 |
1.8 | Forniture, servizi e prestazione di natura intellettuale | 27 |
1.9 | Elenco dei contratti della scuola | 28 |
CAPITOLO 2 Le fasi del procedimento amministrativo Pag. | ||
2.1 | Decisione sull’oggetto dell’acquisto (CAPITOLO 3) | 30 |
2.2 | Scelta del contraente (CAPITOLO 4) | 30 |
2.3 | Predisposizione e stipulazione del contratto (CAPITOLO 5) | 30 |
2.4 | Adempimento dell’obbligazione (CAPITOLO 6) | 30 |
CAPITOLO 3 Decisione sull’oggetto dell’acquisto Pag. | ||
3.1 | Decisione su quale fornitura, quale servizio e quale prestazione di natura intellettuale deve essere acquisita | |
32 | ||
3.1.1 | Acquisti che non hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento | |
33 | ||
3.1.2 | Acquisti che hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento | |
33 | ||
3.1.2.1 | Incarichi ad esperti esterni per l’attività di aggiornamento | 33 |
3.1.2.2 | Acquisti di libri scolastici e sussidi didattici | 36 |
CAPITOLO 4 Scelta del contraente Pag. | ||
4.1 | La procedura negoziata diretta | 40 |
4.1.1 | La procedura negoziata diretta con particolare riferimento ai nuovi obblighi (convenzioni della Provincia e dello Stato) | |
41 | ||
4.1.2 | La motivazione per la scelta dei contraenti nel caso di forniture, servizi e prestazioni di natura intellettuale | |
42 | ||
4.2 | Premesse per gli incarichi di personale esterno per una prestazione di natura intellettuale | |
47 | ||
4.3 | Incarichi a collaboratori di un’amministrazione pubblica | 48 |
4.4 | Incarichi a persone interne | 49 |
CAPITOLO 5 Predisposizione e stipulazione del contratto Pag. | ||
5.1 | Organo | 50 |
5.2 | Forma | 50 |
5.2.1 | Acquisti di modesta entità | 53 |
5.3 | Contenuto | 54 |
5.4 | Prezzi/Compensi | 55 |
5.5 | Norme sulla privacy | 56 |
5.6 | DURC | 57 |
5.7 | CIG | 59 |
5.8 | Pubblicazione ai sensi dell’art 28, comma 2 della L.P. 17/1993 | 60 |
5.9 | Pubblicazione ai sensi dell’art 28/bis della L.P. 17/1993 | 60 |
CAPITOLO 6 Adempimento dell’obbligazione Pag. | ||
6.1 | La corretta classificazione fiscale dei contraenti | 62 |
6.2 | Categorie di reddito fiscale senza obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta | |
66 | ||
6.3 | Categorie di reddito fiscale con obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta | |
66 | ||
6.4 | Le categorie di reddito fiscale ed il relativo trattamento fiscale | 68 |
6.5 | Obblighi nel caso di incarichi a dipendenti di enti pubblici della Repubblica Italiana (esclusi i dipendenti pubblici, che ricevono il loro modello CU ex CUD dalla Provincia Autonoma di Bolzano) | |
68 | ||
6.6 | Conferma dell’avvenuta regolare prestazione e i termini di pagamento | |
68 | ||
6.7 | Regime IVA nel caso di forniture da paesi dell’Unione europea | 69 |
Le novità del 2015 sono evidenziate con la scrittura rossa e sottolineate.
Legenda: § = citazione di norme giuridiche, ☺ = esempio
CAPITOLO 1 Conoscenze di base per l’amministratore | |
1.1 | Contesto giuridico |
1.2 | Concetti dal management amministrativo: Outcome, Output, Input |
1.3 | Buona amministrazione: efficacia, efficienza, legalità |
1.4 | Principi per l’attività contrattuale ai sensi del D.lgs. 163/2006 |
1.5 | Perché sono necessari i contratti? |
1.5.1 | Requisiti essenziali di un contratto |
1.5.2 | Nullità di un contratto |
1.5.3 | Impugnazione di un contratto |
1.5.4 | Obbligazione |
1.5.5 | Diritti soggettivi/mezzi d’impugnazione |
1.6 | Procedimento amministrativo |
1.6.1 | Interessi legittimi/ mezzi d’impugnazione |
1.6.2 | Vizi di legittimità |
1.6.3 | Vizi di merito |
1.7 | Responsabilità penale, civile e amministrativa |
1.8 | Forniture, servizi e prestazione di natura intellettuale |
1.9 | Elenco dei contratti della scuola |
§ Contratto collettivo del 08/03/2006, Allegato 1
Il segretario scolastico/la segretaria scolastica predispone i contratti di collaborazione autonoma e svolge i compiti attinenti ai doveri del sostituto d’imposta.
1.1 Contesto giuridico
Le pubbliche amministrazioni (e in particolare le scuole pubbliche) hanno la loro ragione di esistenza in quanto forniscono servizi (istruzione, formazione e attività didattiche) nell’interesse della società e della collettività. Tali servizi e prestazioni mirano a soddisfare bisogni e necessità che la stessa società manifesta e richiede (un’offerta formativa qualitativamente elevata e la realizzazione di interventi di tipo sociale come ad esempio: l’inclusione, l’integrazione, il sostegno ecc.). L’obiettivo è l’aumento del benessere economico (p.e. tramite un’economia competitiva) e l’aumento del benessere sentimentale del singolo individuo (p.e. tramite la realizzazione individuale del cittadino).
Al fine di soddisfare tali bisogni della società i rappresentanti politici, legalmente e democraticamente eletti dal popolo e pertanto legittimati dallo stesso, fissano gli obiettivi da raggiungere nei vari ambiti e settori (fra cui anche quello scolastico e formativo) e inoltre, attraverso la riscossione delle tasse (parte della società
contribuisce a finanziare la pubblica amministrazione tramite le imposte), assegnano all’amministrazione i mezzi finanziari nel modo che l’amministrazione pubblica può raggiungere gli obiettivi fissati dalla politica.
La politica (il legislatore) fissa gli obiettivi che il governo tramite l’amministrazione (scuole) deve raggiungere nel miglior modo possibile.
Lo Stato italiano ha stabilito nella sua norma fondamentale, la Costituzione della Repubblica, le regole generali in materia di istruzione obbligatoria nonché la realizzazione di scuole pubbliche.
§ Estratto dalla Costituzione italiana Art. 3
(2)E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
(1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
(2)Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 33
(1) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
(2)La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi..
Art. 34
(1)La scuola è aperta a tutti.
(2)L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
(3)I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
(4)La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
La politica formula gli obiettivi tramite l’emanazione di norme. Il legislatore provinciale, a sua volta, definisce gli obiettivi che le scuole pubbliche a carattere statale devono raggiungere, approvando norme provinciali che tengono conto della normativa vigente in materia a livello statale.
Gli obiettivi delle singole scuole sono pertanto formulati in osservanza di dette normative statali e provinciali, delle norme e regolamenti emanati dalla Provincia e contenuti nelle indicazioni provinciali per tutti gli ordini di scuola.
§ Legge provinciale n. 12/2000, articolo 2,commi 2 e 3
„Obiettivi della scuola“
(2) Le istituzioni scolastiche autonome sono responsabili della definizione e realizzazione dell'offerta formativa. A tal fine interagiscono anche tra loro e con gli enti locali promuovendo il raccordo e la sintesi fra le esigenze e le potenzialità individuali della persona e gli obiettivi generali del sistema di istruzione
(3) L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, di formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Per attuare ciò, la scuola necessita ovviamente di locali, arredamento, attrezzature, personale direttivo, docente, di sostegno alle attività, amministrativo ecc. per i quali è necessario prevedere la relativa copertura finanziaria. Il legislatore mette a disposizione per tali scopi i relativi mezzi finanziari e ha deciso che in Alto Adige non sono competenti le istituzioni scolastiche, bensì altri enti pubblici (sono competenti certi ripartizioni provinciali e i comuni).
Le scuole autonome hanno comunque la possibilità di assolvere determinati compiti in proprio. Per questo motivo alle stesse vengono messi a disposizione dalla Provincia e dai Comuni i relativi mezzi finanziari.
§ Legge provinciale 12/2000, articolo 12, commi 2, 3, 4 e 6 Autonomia finanziaria
(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.
(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.
(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
(6)(Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola
§ Piano di gestione del bilancio di previsione della Provincia autnoma di Bolzano per l’anno 2013
Capitolo della spesa 04100.45 Assegnazioni e contributi alle istituzioni scolastiche per il funzionamento didattico – amministrativo (LP 20/1995, 12/2000) 4.400.000,00 Euro
La politica (il legislatore) fissa gli obiettivi che il governo tramite l’amministrazione (scuole) deve raggiungere nel miglior modo possibile.
Con i mezzi finanziari messi a disposizione, le scuole hanno il compito istituzionale di prestare servizi che mirano al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla politica nel miglior modo possibile. In linea di principio questo si ottiene nel momento in cui una scuola si pone l’obiettivo di raggiungere un livello di formazione ed istruzione quanto più elevato qualitativamente possibile, ed inoltre, con la messa in atto di quei provvedimenti a carattere sociale destinati in particolare all’integrazione, all’inclusione o altri provvedimenti incentivanti.
Nel regolamento di esecuzione (DPP 74/2001) relativo alla LP n. 12/2000 “Autonomia delle scuole“ sono previste le diverse tipologie di spesa che le scuole autonome possono attuare per il funzionamento didattico ed amministrativo. In ordine agli acquisti di materiali (forniture), servizi e prestazioni di natura intellettuale la normativa prevede quanto segue:
§ Decreto del Presidente della Provincia n. 74/2001 Estratto dagli aticoli 46 e 47
Art. 46 (1) Le istituzioni scolastiche hanno piena autonomia negoziale, nel rispetto dei propri fini istituzionali, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti nonché dalle presenti disposizioni.
(2) Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei contratti aleatori ……… Art. 47 Forniture di materiali e servizi nonchè contratti di lavoro con esperti per prticolari attività di insegnamento da attuarsi ai sensi dedell’articolo 6 della LP17/93.
Il piano dei conti della scuola è una buona panoramica delle spese scolastiche nell’ambito didattico e amministrativo:
Estratto dal piano dei conti delle scuole:
Capitolo 1010 Spese per il funzionamento amministrativo 1010-01 Spese per posta e telefono
1010-02 Spese per materiale d’ufficio, stampati, di facile consumo ecc. Capitolo 2010 Spese per il funzionamento didattico
2010-01 Spese per facile consumo e mezzi didattici 2010-02 Spese per attività integrative, di recupero ecc.
Capitolo 2020 Spese per la biblioteca, libri, …
2020-01 Biblioteca – Spese per l’acquisto di libri e mezzi didattici
2020-02 Biblioteca – Spese per l’acquisto di riviste ed abbonamenti ecc.
Capitolo 2030 Spese per l’insegnamento da parte di esperti o per personale estraneo all’amministrazione destinato all’insegnamento
In linea di principio, le spese effettuate dalle scuole devono perseguire i seguenti scopi:
che si attui un servizio scolastico ottimale, in altre parole, che viene creato un’ambito scolastico ottimale, affinché la scuola viene messa nella situazione che possa svolgere il suo compito fondamentale - fornire agli studenti una valida trasmissione dei saperi e l’attuazione di servizi a carattere sociale (p.e. le spese per il funzionamento amministrativo) o.
che hanno un impatto positivo sulla qualità d’istruzione della scuola (p.e. le spese per il funzionamento didattico, come l’incarico di esperti per particolari attività ed insegnamento o l’incarico di esperti per un corso d’aggiornamento per i docenti).
1.2 Concetti dal management amministrativo: Outcome, Output, Input
La politica
fissa gli obiettivi (Outcome) tramite le norme (leggi e regolamenti) che per la scuola significa offrire un servizio di istruzione e formazione quanto più qualitativamente elevato possibile, inoltre,
stabilisce nella normativa, quali prestazioni (Output) le scuole devono svolgere nell’ambito della loro autonomia per raggiungere gli obiettivi attraverso la stipulazione sia di contratti per forniture e servizi che di contratti d’opera e
considerato che tali acquisti di merci (forniture) e di servizi nonché di prestazioni di natura intellettuale costano soldi, la politica assegna le necessarie risorse finanziarie alle scuole (Input).
La scuola riceve dalla politica i mezzi finanziari (Input),
per svolgere prestazioni (Output), nell’ambito della propria autonomia attraverso la stipulazione di contratti per forniture, servizi e contratti d’opera,
che permettono da una parte lo svolgimento in maniera ottimale del servizio scolastico (x.xx. le spese per il funzionamento amministrativo) e dall’altra perseguono lo scopo di migliorare la qualità dell’offerta formativa (x.xx. spese per il funzionamento didattico). L’obiettivo finale dovrebbe infatti essere il seguente: garantire l’offerta di un servizio di istruzione e formazione di elevata qualità (Outcome).
1.3 Buona amministrazione: efficacia, efficienza, legalità
La scuola, nell’ambito della propria autonomia attraverso le proprie prestazioni (Output), deve raggiungere gli obiettivi generali fissati dalla politica (Outcome). Per questo motivo la politica ha conferito alle scuole autonome la possibilità di stipulare contratti per forniture e servizi e di stipulare contratti d’opera. La politica stessa ha stabilito nelle norme come dette prestazioni debbano essere effettuate.
Esiste un diritto alla buona amministrazione (art. 97 della costituzione). La società ha il diritto che le tasse vengano utilizzate in modo scrupoloso, preciso ed avveduto.
§ Costituzione della Repubblica italiana,articolo 97, commi 1 e 2
(1) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
(2) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
§ Legge provinciale n. 17/1993, articolo 1, comma 1
L'attività amministrativa della Provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge..
§ Legge provinciale n. 10/1992, articolo 1,comma1
Sono principi fondamentali dell'organizzazione e dell'attività amministrativa della Provincia:
d) l'efficacia e l'economicità della gestione e la semplificazione e pubblicità delle procedure..
§ Il decreto legislativo 163/2006 (“codice dei contratti”) prevede all’art. 2, comma 1:
1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;…
Efficacia:
Il diritto di "buona amministrazione" significa che la pubblica amministrazione (scuola) deve fornire servizi che hanno un alto grado di conseguimento degli obiettivi. Le prestazioni dovrebbero produrre gli effetti desiderati dalla politica, ciò significa che devono portare misure adeguate alle esigenze della società (il criterio stabilito dalla politica con la legislazione adottata in Alto Adige è che la società ha bisogno di scuole di alta qualità). L'efficacia è considerata una misura del successo delle amministrazioni pubbliche. L’efficacia viene definita come segue: „Fare le cose giuste“ (cioè fare quelle cose che effettivamente servono cioè che portano agli effetti desiderati). L’efficacia è quindi la misura dell’effetto di una prestazione pubblica.
Efficienza:
Considerato che il denaro (tasse) è una risorsa da utilizzare con parsimonia, significa avere diritto ad una "buona amministrazione", vale a dire, i servizi della pubblica amministrazione devono essere forniti nel modo più economico possibile. Questo è il principio contenuto nel termine efficienza (dal latino efficere “portare a compimento“). L’efficienza viene definita nel seguente modo: “Fare le cose nel modo giusto“ (e cioè fare qualcosa ad un prezzo giusto). L’Efficienza è la misura dell’economicità (nella pubblica amministrazione è meglio parlare di congruità del prezzo della prestazione).
☺ Esempi
Ci sono altre definizioni che forse si discostano leggermente rispetto a quelle sopra citate. Per es. i principi di economicità, di efficienza e di efficacia possono anche essere definiti in maniera un po’ diversa ricorrendo al noto modello delle 3E:
Economy (Economicità) si raggiunge se, con l’impiego minimo di mezzi si riescono a reperire le risorse necessarie,
Efficiency (Efficienza) si raggiunge se le prestazioni prefissati vengono forniti con il minimo dispensabile di risorse necessarie,
Effectiveness (Efficacia) si raggiunge, se gli obiettivi prefissati vengono raggiunti con il minimo dispensabile di prestazioni.
Legalità/Legittimità
La normativa di riferimento disciplina l'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche in maniera piuttosto dettagliata. Prerequisito per un corretto svolgimento di una procedura amministrativa che ha per oggetto la stipulazione di un contratto è l'esatta conoscenza delle riguardanti disposizioni normative (principio di legalità o legittimità). Quali premesse devono essere presenti per stipulare contratti? Come viene scelto il contraente? Chi stipula il contratto in nome della scuola? Quali sono i contenuti dei contratti? In che forma vengono stipulati i contratti? Che importi possono essere pagati?
Il principio di legalità significa: che le attività relative ai contratti si svolgono nel rispetto della normativa vigente.
A questo punto occorre precisare che il perno centrale di questo lavoro ruota intorno allo svolgimento legalmente corretto dei procedimenti amministrativi (legalità/legittimità) finalizzati alla conclusione dei contratti. Ci si prefigge lo scopo di rimuovere le eventuali incertezze o dubbi che attualmente si riscontrano nell’attività contrattuale delle scuole. Il principio dell’efficienza viene trattato solo perché ha rilevanza nella scelta legittima del contraente (“l’offerta più economica, cioè più efficiente”). Come le scuole possano in futuro diventare più efficienti ed efficaci non è pertanto oggetto del presente lavoro.
Efficacia significa fare le cose giuste (fornire delle prestazioni che portano agli effetti desiderati),
Efficienza significa fare le cose nel modo giusto (di fornire le prestazioni al prezzo più economico),
Legalità/Legittimità significa svolgere l’attività contrattuale in modo legittimo (nel rispetto di tutte le norme che regolano la materia).
“Buona amministrazione” significa di conseguenza di fare le cose giuste nel modo giusto e legittimo.
Riuscire ad avere gli effetti desiderati a costi più economici possibile, rispettando le norme che regolano l’attività contrattuale.
Raggiungere obiettivi elevati a costi possibilmente contenuti e nell’ambito della normativa vigente.
L’Efficacia, l’Efficienza e la Legalità/Legittimità vengono considerati principi fondamentali e criteri di successo nell’attività di amministrazioni pubbliche.
Di conseguenza “Buona amministrazione” nell’ambito dell’attività contrattuale della scuola significa, che per ogni spesa pubblica, per ogni acquisto di una merce (fornitura) e di un servizio nonché di una prestazione di natura intellettuale è necessario rispettare i seguenti principi: Efficacia, Efficienza e Legalità/Legittimità.
☺ Esempi
Inefficace è ad esempio l’incarico ad un relatore esterno per un corso di aggiornamento destinato agli insegnanti, quando la qualificazione dello stesso relatore risulta uguale o addirittura minore dei partecipanti al corso. Inefficace pertanto in quanto gli insegnanti partecipanti al corso non hanno potuto imparare niente dal relatore e di conseguenza il loro modo di insegnare gli studenti non si è migliorato. In poche parole: la prestazione della scuola – lo svolgimento del corso d’aggiornamento per insegnanti – non ha avuto nessun impatto positivo. La qualità d’insegnamento degli insegnanti non è stata migliorata.
Illegittimo è ad esempio l’acquisto di un televisore per la scuola, se agli atti non esiste alcuna motivazione circa la scelta del prodotto. La normativa prevede infatti che gli acquisti sotto un importo di 20.000,00 euro (adesso 40.000,00 euro) possano essere espletati depositando agli atti una motivazione scritta relativa alla scelta.
Inefficienza è ad esempio l’acquisto di una fotocamera digitale per un importo di 250 euro presso un negozio che si trova nelle immediate vicinanze della scuola. Se veniva controllato velocemente il prezzo della stessa fotocamera in un negozio più grande (x.xx. attraverso internet) sarebbe stato possibile trovare il prezzo più conveniente (efficiente) di 185 euro. L’inefficienza è determinata pertanto dal fatto che in forma semplice e senza ulteriori spese si potevano spuntare prezzi migliori. Questo principio vale p.e. anche quando con un esperto esterno per attività di relatore viene fissato il compenso massimo senza alcuna trattativa alla scopo di pattuire un compenso adeguato, anche inferiore al compenso massimo previsto dal regolamento.
1.4 Principi per l’attività contrattuale ai sensi del D.lgs. 163/2006
Il decreto legislativo n. 163/2006 (“codice dei contratti“) prevede, in aggiunta a quelli già citati nel punto 1.3, l’osservanza dei seguenti principi che devono essere considerati nell’ambito dell’attività contrattuale (tali principi hanno particolare importanza per le gare sopra la soglia dei 20.000 euro (adesso 40.000 euro) ma sono di regola da tenere in considerazione nell’ambito di ogni attività contrattuale:
trasparenza: per proteggere gli interessi legittimi, la gestione deve essere "trasparente", ossia, l'accesso ai documenti amministrativi (l’ accesso agli atti amministrativi, l'esecuzione di copie, ecc.) non deve essere ostacolata, ma promossa. pubblicità: è intesa la pubblicazione degli atti contrattuali. La procedura è prevista e disciplinata da apposita normativa.
libera concorrenza: significa che deve essere garantito che il massimo numero possibile di fornitori sul mercato deve avere la possibilità di essere scelto come contraente adatto dalla pubblica amministrazione. Questo comporta l’invito ad un numero quanto più elevato possibile di concorrenti ad un pubblico appalto (in linea con la tipologia dell’acquisto). Le gare pubbliche devono essere formulate in maniera tale che nessun concorrente possa essere escluso a priori, p.e. nell’acquisto
di un’apparecchiatura non dovrà mai essere richiesta la marca ed il modello (p.e. Ricoh xy), ma devono essere indicate solo le caratteristiche tecniche del bene che una pubblica amministrazione vuole acquistare. Nel caso in cui un’acquisizione riguarda beni che hanno prezzi fissi vale il principio della rotazione.
parità di trattamento: tutti i concorrenti devono ottenere dalla pubblica amministrazione le medesime informazioni e pari trattamento. P.e. tutti i concorrenti avranno la medesima data di presentazione delle offerte. Anche la presentazione dell’offerta in busta chiusa protocollata dall’Amministrazione garantisce il pari trattamento. Qualora venga fornita un’informazione ad una ditta nell’ambito di una gara la stessa informazione deve essere resa pubblica e portata a conoscenza anche delle altre ditte concorrenti.
nessuna discriminazione: tra gli atti dell’appalto non deve apparire p.e. che solo gli offerenti di determinati stati possono offrire la merce da acquistarsi o che solo i concorrenti provenienti da un determinato stato la possono offrire. Così l’amministrazione si troverebbe a discriminare determinati concorrenti.
Convenienza/congruità: l’amministrazione ha l’obbligo di svolgere un provvedimento amministrativo ai costi più bassi possibili cioè congruo. L’amministrazione non può indire una gara informale (dove si chiede la consegna dell’offerta in busta chiusa ad almeno cinque ditte) se si vuole acquisire una fotocamera digitale che costa ca. 180 euro. In questo caso i costi della scelta del contraente sono troppo alti per l’amministrazione.
1.5 Perchè sono necessari i contratti?
I contratti sono necessari perché amministrazioni pubbliche nel perseguimento dei loro compiti istituzionali nel miglior modo possibile (e se previsto dalla riguardante normativa) possono acquisire/comprare sul mercato merci (forniture), servizi e prestazione di natura intellettuale. P.e. le scuole possono acquistare carte geografiche o incaricare un esperto esterno per un corso di aggiornamento. L’ordinamento giuridico prevede per questi casi la stipulazione di appositi contratti. Il contratto diventa cosi „il mezzo per il fine“.
Nel diritto di proprietà il contratto di vendita è un modo di acquisto della proprietà su un bene. Se una scuola vuole usare delle carte geografiche nell’ambito dell’insegnamento della materia geografia, allora la scuola deve p.e. comprare carte geografiche (contratto di vendita). Con l’acquisto tramite la stipulazione del contratto di vendita la proprietà sulle carte geografiche passa dal venditore al compratore. La scuola in veste di proprietario delle carte geografiche ha il diritto di disporre in modo pieno ed esclusivo sulle carte geografiche e può p.e. usarle nell’ambito dell’insegnamento della materia geografia.
Nel diritto delle obbligazioni il contratto è il mezzo attraverso il quale si acquisisce un diritto su una prestazione. Se viene incaricato un esperto esterno per un corso d’aggiornamento per il personale della scuola (p.e. tramite la stipulazione di un
contratto d’opera) allora l’amministrazione acquisisce il diritto che il contraente eseguisce la prestazione come concordato nel contratto.
Definizione di contratto:
§ Codice civile, articolo 1321
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
1.5.1 Requisiti essenziali di un contratto
L’accordo delle parti, la causa, l’oggetto, la forma.
☺ Esempi
La scuola dopo aver provveduto ad una indagine di mercato provvede all’acquisto di carte geografiche.
L’accordo delle parti: chiara manifestazione attraverso la lettera d’ordine „… visto il preventivo del 15 novembre 2013 ordiniamo le cinque carte geografiche per un importo totale di euro….
Causa: passaggio della proprietà delle carte geografiche alla scuola.
Oggetto: consegna delle carte geografiche da parte del venditore, accettazione delle carte geografiche da parte del compratore, pagamento del prezzo concordato da parte del compratore, accettazione del pagamento da parte del venditore.
Forma: di norma è prescritta la forma scritta per contratti stipulati con un’amministrazione pubblica (adesso le norme prevedono in tanti casi la forma telematica).
1.5.2 Nullità di un contratto
In mancanza di un requisito essenziale, il contratto è nullo
☺ Esempio
Una ditta fornisce materiale di pulizia che la scuola non ha ordinato → nullo in quanto non esiste da parte dell’amministrazione pubblica l’espressione di volontà d’acquisto cioè non sussiste l’accordo tra le parti.
Il dirigente scolastico viene minacciato e costretto a sottoscrivere un ordine → nullo in quanto la volontà è stata estorta.
La scuola sottoscrive con un’agenzia di viaggi un contratto che ha come oggetto “un viaggio per studenti attorno il mondo in cinque ore” → nullo in quanto l’oggetto impossibile del contratto non può essere fornito.
La scuola incarica verbalmente un relatore per tenere un corso di aggiornamento → nullo per la scuola, in quanto la forma scritta è obbligatoria per la pubblica amministrazione.
1.5.3 Impugnazione di un contratto
Un contratto è impugnabile se un contratto ha tutti i requisiti essenziali, ma un requisito risulta viziato. Il contratto è impugnabile se il requisito “l’accordo delle parti” risulta viziato per errore, violenza e dolo o se si nota un’incapacità di agire.
☺ Esempi
Errore: Una persona acquista all’estero uno strumento musicale di valore storico, costruito da più di cento anni e riferisce all’antiquario, che desidera portare lo strumento in Italia per poterlo regalare ad una scuola. Nel paese dove lo strumento viene acquistato sono in vigore normative che proibiscono l’esportazione di strumenti musicali così vecchi per proteggere il patrimonio culturale della nazione. Il venditore trovandosi nei panni del partner contrattuale che deve comportarsi in base ad una precisa etica professionale non svela all’acquirente la norma. Se l’acquirente sapeva della norma che impedisce l’esportazione non avrebbe comprato lo strumento – lo strumento è stato comprato per “errore” (l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall’altro contraente).
Violenza: Un funzionario è costretto a sottoscrivere un contratto sotto la minaccia di danni illegittimi (p.e. “se non sottoscrivi che compri tutto il materiale di consumo della scuola presso la ditta x, demolisco la tua mscchina”).
Dolo: Una scuola ad indirizzo sportivo acquista un minibus usato. Il venditore assicura che non si tratta di una mezzo incidentato, in realtà invece si tratta di un mezzo che ha subito danni rilevanti. (il venditore ha agito con dolo, ha truffato l’acquirente).
Incapacità di agire: Una persona sottoscrive un contratto ma risulta essere nel momento della sottoscrizione in condizioni di non intendere e volere cioè è incapace di agire (si trova sotto l’influsso di medicinali, alcool o sotto l’influsso di altre droghe. Incapaci di agire sono di norma anche i minorenni e persone che sono stati dichiarati interdetti).
1.5.4 Obbligazione
Con la sottoscrizione di un contratto, si crea un’obbligazione. L’obbligazione genera un diritto di carattere patrimoniale tra persone.
☺ Esempio
Nel contratto d’acquisto (o vendita) il compratore ha i seguenti obblighi: pagare il dovuto, accettare la merce.
Il venditore ha i seguenti obblighi consegna della merce (e la garanzia sul prodotto), accettare il pagamento.
L’obbligazione si estingue p.e. se viene adempita nel modo corretto cioè come concordato. Cioè i contraenti adempiono l’obbligazione (i loro obblighi contrattuali) nel modo concordato/corretto, entro il termine concordato/corretto e nel luogo concordato/corretto.
Inadempimento delle obbligazioni viene riscontrato se gli obblighi (p.e. la prestazione concordata) non vengono eseguiti o non vengono eseguiti come concordato. Se l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue (p.e. per causa di forza maggiore). In questi casi il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta/concordata non è tenuto al risarcimento del danno. Se l’inadempimento è colpa del debitore, allora deve risarcire il danno. Il diritto civile prevede la responsabilità civile tra i contraenti che le prestazioni devono essere eseguite come da concordato nel contratto.
Obbligazione nel caso di un contratto d’acquisto o vendita | |
Obblighi dell’acquirente | Obblighi del venditore |
La merce deve essere fornita come previsto dal contratto | |
La merce deve essere accettata come previsto nel contratto | |
Il prezzo d’acquisto deve essere pagato come previsto nel contratto | |
Il prezzo d’acquisto (il pagamento) deve essere accettato come previsto nel contratto |
☺ Esempio
La scuola prenota un autobus per un’uscita didattica per il giorno 11 marzo. L’iniziativa viene revocata. La scuola si dimentica di disdire l’ordine all’autotrasportatore. L’autobus si presenta puntualmente il giorno 11 marzo all’ora convenuta a scuola. L’iniziativa scolastica non ha luogo. L’autotrasportatore ha diritto al risarcimento del danno in quanto la scuola non ha rispettato il contratto stipulato. La scuola non ha accettato la prestazione come era previsto nel contratto (l’autobus era pronto per partire… però nessuno saliva sull’autobus…).
1.5.5 Diritti soggettivi/mezzi d’impugnazione
§ Costituzione della Repubblica italiana, articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti (soggettivi) e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Con la sottoscrizione del contratto si creano obbligazioni. Se viene stipulato un contratto di acquisto o vendita, che ha come causa l’acquisto di carte geografiche da parte di una scuola questo significa per la scuola, cioè per l’acquirente, che deve
- dopo aver accettato le carte geografiche che sono stati forniti come concordato nel contratto – pagarle come concordato nel contratto.
L’obbligo dell’osservanza dei concordi contrattuali, come p.e. l’obbligo per l’acquirente (scuola) del pagamento delle carte geografiche genera per la ditta fornitrice (venditore) un diritto soggettivo. L’amministrazione agisce nel campo del diritto privato, ciò significa ch si trova sullo stesso piano del venditore. Nel caso in cui l’amministrazione (scuola) non pagasse, il venditore si può rivolgere ad un tribunale ordinario come se la controparte non fosse in realtà una pubblica amministrazione. Qualora faccia valere il suo diritto soggettivo, il venditore ottiene, tramite sentenza, il diritto soggettivo al pagamento di quanto dovuto e previsto nel contratto. I diritti soggettivi si creano nel diritto civile tra parti contraenti che stipulano un contratto.
1.6 Procedimento amministrativo
Le pubbliche amministrazioni (scuole) svolgono di norma procedimenti amministrativi per la stipulazione di contratti. Un procedimento amministrativo, che ha come oggetto la stipulazione di un contratto, può essere suddivisoe in più fasi per comprenderlo meglio.
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | |||
Decisione su quale fornitura, quale servizio e quale prestazione di natura intellettuale deve essere acquisita | | Scelta del contraente | | Predisposizione e stipulazione del contratto | | Adempimento dell’obbliga- zione |
☺ Esempi
Nel caso di un incarico ad un esperto esterno nell’ambito di un corso di aggiornamento del personale insegnante, nell’archivio dell’istituto che gestisce il procedimento amministrativo deve essere presente la seguente documentazione:
FASE 1: Deliberazione del collegio dei docenti sulla necessità di tenere un corso d’aggiornamento su un tema specifico, deliberazione del consiglio d’istituto relativa all’approvazione del piano annuale (parte variabile del piano dell’offerta formativa POF) delle attività di aggiornamento dove sarà presente l’iniziativa, nonché la deliberazione del consiglio d’istituto riguardante il bilancio di previsione tramite il quale vengono stanziati i mezzi finanziari necessari e la relativa relazione.
FASE 2: Motivazione circa la scelta del contraente.
FASE 3: Contratto comprensivo della necessaria documentazione (DURC, CIG ecc. se se si tratta di un servizio) unitamente alla documentazione che attesta l’avvenuta pubblicazione dell’incarico.
FASE 4: Fattura/nota di onorario con certificazione di avvenuta regolare prestazione. Impegno e liquidazione della spesa e mandato di pagamento.
☺ Esempi
Nel caso di acquisto di carta per la fotocopiatrice nell’archivio dell’istituto che gestisce il procedimento amministrativo deve essere presente la seguente documentazione:
FASE 1: La deliberazione del consiglio d’istituto riguardante il bilancio di previsione tramite il quale vengono stanziati i mezzi finanziari necessari e la relativa relazione.
Se sul capitolo 1010-02 “Spese per materiale d’ufficio, stampati, di facile consumo ecc.” vengono stanziati 10.000 euro, allora il direttore scolastico ai sensi dell’articolo 8, comma 1 della L.P. 20/1995 può comprare affinché viene raggiunta la soglia di
10.000 euro il materiale d’ufficio, stampati e materiale di facile consumo necessario, naturalmente anche carta per la fotocopiatrice. Dipende della discrezionalità del direttore scolastico acquisire il materiale necessario garantendo la “buona amministrazione”. Non è necessaria nessun’altra deliberazione del consiglio d’istituto o del collegio dei docenti.
FASE 2: Motivazione circa la scelta del contraente eventualmente dopo aver acquisito più preventivi di spesa e documentazione dalla quale risulta che sono stati considerati eventuali convenzioni (materiale di cancelleria).
FASE 3: Contratto comprensivo della necessaria documentazione (DURC, CIG ecc.) unitamente alla documentazione che attesta l’avvenuta pubblicazione dell’incarico.
FASE 4: Fattura con certificazione di avvenuta regolare prestazione. Impegno e liquidazione della spesa e mandato di pagamento.
Considerato che l’ordinamento giuridico legato alla “buona amministrazione” considera fondamentali l’efficienza (acquistare merci (forniture), servizi e prestazioni di natura intellettuale al prezzo più economico cioè tenere conto del miglior rapporto qualità/prezzo) e l’imparzialità, esistono disposizioni e regole che devono essere prese debitamente in considerazione nell’azione contrattuale. Per esempio, esistono precise indicazioni riguardo alla scelta del contraente: nel caso di acquisto di merce (forniture) e servizi per un valore superiore ai 20.000,00 euro adesso 40.000 euro), devono essere richieste almeno cinque offerte. La fornitura, di regola, viene assegnata alla proposta più economica (rapporto tra costo e qualità).
Le pubbliche amministrazioni hanno potere di sovranità e di conseguenza i procedimenti amministrativi sono atti muniti di sovranità perché l’amministrazione pubblica agisce nell’interesse pubblico. L’ordinamento giuridico riserva all’interesse pubblico un’importanza assai più elevata che all’interesse individuale. Però esiste il diritto, che l’amministrazione pubblica svolge i suoi procedimenti amministrativi in modo legittimo (p.e. la scelta del contraente).
In questo senso se l’amministrazione pubblica indice un appalto pubblico, tutti quelli che aderiscono alla gara, p.e. tramite presentazione di un’offerta, hanno il diritto che l’amministrazione pubblica svolge il relativo procedimento amministrativo nel modo corretto o legittimo e tutti quelli che possono subire un danno (p.e. di natura finanziaria) derivante da un attività illegittima della pubblica amministrazione sono anche muniti di un certo diritto. Xxxxxx parlando degli interessi legittimi.
1.6.1 Interessi legittimi/mezzi d’impugnazione
§ Costituzione italiana, articolo 113
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti (soggettivi) e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Persone fisiche (cittadini) e persone giuridiche (imprese, associazioni, enti ecc.) hanno interessi legittimi là dove l’Amministrazione agisce in maniera sovrana (cioè nell’interesse pubblico): ad esempio per gli acquisti sopra la soglia di 20.000 euro (adesso 40.000 euro). In questi casi la normativa prescrive un determinato procedimento amministrativo. L’amministrazione deve richiedere cinque offerte a diversi fornitori (se ce ne sono almeno cinque) e assegna l’incarico alla ditta che presenta l’offerta più vantaggiosa.
Se l’amministrazione pubblica (scuola), in maniera del tutto discrezionale, aggiudichi l’incarico a favore di una ditta diversa da quella che ha presentato la migliore offerta per l’amministrazione, allora evidentemente il relativo procedimento amministrativo è viziato di un vizio di legittimità.
Se una ditta ha presentato un’offerta più economica della ditta, la quale è stata scelta come contraente adatto della pubblica amministrazione e subisce di conseguenza un danno (danno finanziario perché non vende la sua merce alla pubblica amministrazione) provocato da un’attività illegittima della pubblica amministrazione, allora questa ditta si può difendere, l’ordinamento giuridico riserva un certo diritto, il cosiddetto interesse legittimo.
Interesse legittimo significa che sussiste il diritto che una pubblica amministrazione svolge un procedimento amministrativo assolutamente nel modo legittimo. Questo diritto viene concesso a persone fisiche e persone giuridiche che possono subire un danno (danno finanziario) che viene provocato da un’attività illegittima della pubblica amministrazione.
La ditta che ha il sospetto che sia in atto un provvedimento illegittimo nel corso di un procedimento amministrativo e che pertanto subisca uno svantaggio, ha certi diritti (l’accesso agli atti amministrativi ai sensi della L.P. 17/1993, principio della trasparenza) e ha a disposizione i seguenti mezzi d’impugnazione: presentazione del ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla conoscenza dell'illegittimità o presentando un ricorso al TAR entro 60 giorni.
Persone fisiche e persone giuridiche, le quali sono coinvolti da un procedimento amministrativo e dal quale possono subire un danno illegittimo, hanno interessi legittimi, che significa, che sussiste il diritto, che una pubblica amministrazione svolge un procedimento amministrativo assolutamente nel modo legittimo. Procedimenti amministrativi vengono svolti nell’interesse pubblico, sono atti di sovranità. Perciò se una ditta partecipa a un procedimento amministrativo, p.e. se presenta un’offerta, non si trova sullo stesso livello della pubblica amministrazione (scuola) e di conseguenza, nel caso che la ditta subisce un danno perché la pubblica amministrazione svolge un’attività illegittima, non si può rivolgere al tribunale ordinario per tutelare i suoi diritti. Il tribunale competente in questi casi sono i tribunali amministrativi (TAR). Si sta agendo nell’ambito del diritto pubblico.
Tutte le ditte che partecipano a un procedimenti amministrativo, p.e. se presentano un’offerta, hanno interessi legittimi.
Solo la persone fisica o la persona giuridica, la quale è stata scelta come contraente dalla pubblica amministrazione e con la quale viene effettivamente stipulato un contratto, ha un diritto soggettivo (questo significa soprattutto che l’acquirente, dopo che la merce o il servizio è stato fornito come da accordi contrattuali, ha l’obbligo di pagare come da accordi contrattuali), perché la pubblica
amministrazione, nella sua veste di acquirente, si trova esattamente allo stesso livello del contraente, del venditore e di conseguenza si può rivolgere a un tribunale ordinario. Si sta agendo nell’ambito del diritto privato.
Se a un procedimento amministrativo partecipano cinque ìn quanto presentano un’offerta, allora solo una ditta ha un diritto soggettivo, quella ditta con la quale viene stipulato il contratto.
Se viene notato che un procedimento amministrativo è viziato da un vizio di legittimità, il procedimento amministrativo viene di norma annullato e dopo svolto in modo legittimo. Lo svolgimento in modo illegittimo di un procedimento amministrativo può avere come conseguenza la responsabilità amministrativa, la quale viene trattata dopo.
Un procedimento amministrativo può essere viziato dai seguenti vizi di legittimità.
1.6.2 Vizi di legittimità
La violazione di legge, l’incompetenza relativa e l'eccesso di potere.
La violazione di legge si verifica quando una norma (vale a dire non solo le leggi, ma anche i regolamenti di natura normativa, come p.e. i regolamenti attuativi delle leggi) non è stata applicata o è stata applicata in modo non corretto.
☺ Esempi
Si verifica una violazione di legge quando un provvedimento amministrativo non contiene la relativa motivazione (articolo 7, comma 1 della legge provinciale 17/1993 prevede che “Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato,….” o l’articolo 3, comma 6 del DPP 25/95 che prevede “Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei casi in cui gli importi stimati dei contratti siano inferiori ad euro 20.000,00 (adesso 40.000,00 euro) al netto di I.V.A., ovvero prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentate, fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., fermo restando l'obbligo di motivare la scelta del fornitore o prestatore).
La violazione di legge si verifica quando soggetti esterni sono nominati per fornire servizi istituzionali dell’Amministrazione. P.e.. un lettore viene incaricato da una scuola per verificare la correttezza linguistica del POF prima della sua pubblicazione . Il POF viene elaborato ai sensi dell’ articolo 4, comma 3, della LP 12/2000 dal collegio dei docenti. Docenti di una scuola in lingua italiana devono essere in grado di effettuare la stesura e la verifica linguisticamente corretta di un testo in lingua italiana.
Si ha una violazione di legge quanto, per l’acquisto di una merce (fornitura) e in presenza di sufficienti ditte ed imprese sul mercato, non si procede alla richiesta di cinque offerte, se l’importo supera 20.000 euro (adesso 40.000 euro).
Una deliberazione del consiglio di istituto è illegittimo per violazione di legge se non erano presenti più della metà dei componenti del consiglio.
Violazione di legge è infine quando il responsabile amministrativo acquisti con i fondi della scuola un telefono cellulare, pur non essendo lo stesso consentito da una deliberazione o da un regolamento della Giunta provinciale, la quale prevede questa possibilità espressamente solo per i dirigenti scolastici.
Incompetenza relativa si verifica se un organo di un ente pubblico emana un provvedimento amministrativo la cui competenza giuridica sarebbe di un altro organo dello stesso ente pubblico o dalla stessa unità organizzativa ("si nota che l’incompetenza relativa non è altro che un particolare tipo di violazione di legge, però nel diritto amministrativo viene elencato come singolo vizio di legittimità.").
☺ Esempi
Incompetenza relativa nel campo degli incarichi si verifica quando viene incaricato un esperto esterno per attività di relatore e con decreto del direttore scolastico vengono pattuiti compensi con un aumento che supera 80 % degli importi previsti dalla deliberazione n. 4442/2004 (adesso delibarzione della Giunta provinciale n. 385/2015). La deliberazione della Giunta provinciale prevede che questi aumenti devono essere deliberati dal consiglio d’istituto.
Incompetenza relativa si verifica anche se il dirigente scolastico approva con decreto il conto consuntivo. Questo è competenza del consiglio d’istituto.
Eccesso di potere si verifica quando nel contesto di un procedimento amministrativo non viene violata una norma (come nel caso della violazione di legge o dell’incompetenza relativa) bensì il principio fondamentale della buona amministrazione, previsto dalla costituzione.
Le pubbliche amministrazioni e le scuole nel prestare i loro servizi hanno spesso un certo margine d’azione, la cosiddetta discrezionalità amministrativa. La discrezionalità amministrativa è infatti importante se un obiettivo deve essere raggiunto nel modo migliore possibile ai sensi della buona amministrazione. Si verifica solo nei casi laddove l’amministrazione pubblica ha l’opportunità di scegliere tra diversi possibilità come raggiungere un certo obiettivo nel interesse pubblico.
☺ Esempi
Le questioni relative all’eccesso di potere non sono ufficialmente menzionate in nessun regolamento. Ci sono le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e, in particolare, del Consiglio di Stato che forniscono informazioni orientative sui vari casi di eccesso di potere compiuti da amministratori pubblici. Da queste prese di posizione si sono sviluppati dei cataloghi di comportamento che oggi vengono comunemente utilizzati.
Nel settore di attività contrattuale si parla, per esempio, di un eccesso di potere, se in un provvedimento amministrativa vi è una contraddizione tra il motivo della scelta e la decisione finale. Nella motivazione c’è scritto che l’offerente A ha presentato l’offerta più conveniente, però si decide senza nessun altra motivazione, di assegnare la fornitura all’offerente B (non esistono nel caso specifico motivi validi per tale decisione e si parla pertanto di illogicità manifesta).
Nel settore dell’attività contrattuale si assiste ad un eccesso di potere quando i fatti concreti non vengono giudicati correttamente. Per esempio, nel caso in cui la scelta per l’acquisto di due telecamere digitali dovesse convergere, a parità di costo, su quella con caratteristiche tecniche peggiori (è un caso in cui i fatti vengono giudicati in modo non corretto, si parla del travisamento dei fatti).
Se nel contesto di una procedura amministrativa (affidamento diretto) le motivazioni di scelta vengono esposte in modo errato o insufficiente. Per esempio se un televisore viene acquistato nel negozio che si trova nelle immediate vicinanze della scuole e la motivazione dell’acquisto risulta essere di tipo logistico. La scelta di un contrante in base alla sola preferenza locale di norma non è motivazione valida per la scelta del contraente (difetto di motivazione).
Nel diritto del pubblico impiego si parla ad esempio di eccesso di potere nei casi in cui un dipendente compie atti illeciti piuttosto gravi da giustificarne il licenziamento e i superiori, anziché mettere in atto i procedimenti disciplinari previsti dalla normativa, lo trasferiscono semplicemente in un altro ufficio della stessa amministrazione. L’ordinamento giuridico prevede che in determinati casi vengano assunti tassativamente certi provvedimenti, in questo caso, questi verrebbero aggirati ponendone in atto altri (sviamento di potere).
1.6.3 Vizi di merito
Se un procedimento amministrativo è portato a termine correttamente sotto il profilo giuridico cioè se è stato svolto in modo legittimo, lo stesso può tuttavia essere viziato da un vizio di merito. Tali carenze vengono in genere evidenziate dalla Corte dei Conti nell’ambito dei controlli istituzionali o anche dal Consiglio provinciale nell’ambito dell’attività politica dei vari gruppi consiliari. I consiglieri hanno infatti la possibilità di chiedere informazioni ai competenti assessori
sull’attività dell’amministrazione provinciale. Vizi di merito vengono anche rilevati attraverso i giornali o internet. Se l’amministrazione nota che la decisione è stata presa in modo legittimo ma ovviamente la decisione presa non è opportuna, allora l’amministrazione ha nel interresse pubblico l’obbligo di revocare la decisione presa e deve scegliere una decisione (più) opportuna.
☺ Esempio
Se la scuola decidesse di acquistare per l’aula di musica alcuni leggii argentati.
Che utilità (effetto, outcome, efficacia) deve avere un leggio in una scuola? Durante le lezioni di musica bisogna essere in grado di appoggiarvi o fissarvi alcune partiture per eseguire i brani. Leggii di materiale relativamente economico sono sufficienti ad assolvere questo scopo. Sarebbe superfluo acquistare leggi di materiale costoso come quelli argentati. Con leggii di acciaio il costo sarebbe minore e il rapporto qualità prezzo sarebbe molto più vantaggioso per la scuola.
1.7 Responsabilità penale, civile ed amministrativa.
§ Costituzione della Repubblica, Articolo 28:
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Responsabilità penale
La responsabilità penale del dipendente pubblico si attua, quando nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche commette un reato punibile ai sensi del codice penale. I reati contro la pubblica amministrazione che possono essere commessi da dipendenti pubblici sono riportati negli articoli 314 – 335 del codice penale: ad esempio l’art. 314 tratta il reato di peculato (l’appropriazione indebita di denaro o di oggetti che appartengono alla pubblica amministrazione o il loro uso per scopi privati), l’art. 318 tratta il reato di corruzione (il dipendente accetta una somma di denaro o altro tipo di vantaggio in cambio di un atto d’ufficio), l’art. 323 tratta l’abuso d’ufficio (il dipendente pubblico che nello svolgimento delle proprie funzioni procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio o danneggia altri). In caso di condanna il legislatore ha previsto sia pene pecuniarie che detentive.
Responsabilità civile
La responsabilità civile è stabilita dall’articolo 2043 del Codice civile.
§ Codice civile, art. 2043
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Nel diritto privato una persona ha una responsabilità civile, se questa persona arreca illecitamente danno ad un'altra persona. Responsabilità civile significa che il risarcimento del danno è dovuto. Per il risarcimento la persona fisica o giuridica risponde con il proprio patrimonio.
La responsabilità civile, quindi anche la responsabilità in materia di contratti (le obbligazioni contrattuali sono regolate dal codice civile) degli enti pubblici è esattamente quella prevista nell’articolo n. 2043 del Codice civile.
Qualora un dipendente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni, ossia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, arreca a causa di un comportamento colposo o doloso un danno illecito a terzi, l’ente pubblico è responsabile del danno e deve risarcire le persone danneggiate.
Responsabilità amministrativa
Per i dipendenti pubblici è prevista una forma più morbida della responsabilità civile (Art. 2043 Codice civile), si parla della cosiddetta responsabilità amministrativa
§ Legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, articolo 2, comma 2
La responsabilità amministrativa è limitata ai fatti, ai comportamenti e alle omissioni posti in essere (dal dipendente o dall’ente pubblico) con dolo o colpa grave.
La responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 del Codice civile non fa distinzione se il danno illecito sia stato arrecato per dolo, colpa grave o colpa lieve. La norma sulla responsabilità amministrativa per dipendenti pubblici prevede però in modo specifico che questi debbano risarcire il danno ricorrendo al proprio patrimonio personale, vale a dire pagando di tasca propria, soltanto nei casi in cui si sia verificato un fatto illegittimo il quale è stato provocato da un comportamento o doloso o di colpa grave.
La colpa viene quindi distinta in colpa grave e in colpa lieve. Di conseguenza un dipendente pubblico non risponde col suo patrimonio privato se il danno si è verificato a causa di un comportamento il quale si qualifica come colpa lieve.
L’amministrazione pubblica, in caso di danno arrecato a terzi da parte di un dipendente per dolo, colpa grave o colpa meno grave, dovrà pagare ai terzi il risarcimento per il danno subito (sia in via di autotutela che in base a una sentenza del tribunale). La pubblica amministrazione deve tuttavia esercitare il proprio diritto di rivalsa sul dipendente pubblico, inviando alla Corte dei Conti una comunicazione che segnala che si è utilizzato denaro pubblico per il risarcimento di danni arrecati a causa di atti illeciti.
La Corte dei Conti accerta se il dipendente pubblico ha commesso colpa grave o dolo. In tal caso il dipendente deve pagare di tasca propria (con mezzi privati). Nel caso in cui al comportamento viene attribuito solo una colpa lieve del dipendente pubblico, lo stesso dipendente pubblico non è tenuto a risarcire il danno di tasca propria, anche se arrecato illecitamente. In tal caso a pagare il danno è l’amministrazione, de facto cioè il cittadino pagatore di tasse.
Nel caso in cui un dipendente pubblico venga incaricato di effettuare un procedimento amministrativo scorretto, o abbia il legittimo dubbio che tale procedimento non sia corretto o che costituisca una atto illecito o illegittimo, se vuole evitare di essere considerato responsabile dal punto di vista della responsabilità amministrativa, è tenuto a compiere i seguenti atti:
Consegnare in forma scritta al superiore il proprio diniego a compiere il procedimento, indicando i difetti di legittimità che, secondo il parere del dipendente, si verrebbero a creare ponendo in essere tale procedimento.
Qualora il superiore rilasci nuovamente un ordine scritto in cui viene ribadito che l’ordine deve essere eseguito come indicato in precedenza, il dipendente è tenuto a eseguire il procedimento amministrativo come ordinato. In questo caso la responsabilità amministrativa degli eventuali danni causati dal procedimento illegittimo saranno a carico esclusivo del superiore. Il dipendente non è più responsabile dell’illecito.
In caso di sospetto che i fatti costituiscano un reato penale il dipendente non dovrà eseguire in nessun caso il procedimento, anche se dovesse ricevere un ordine scritto da parte del superiore. La responsabilità penale è sempre a titolo personale.
☺ Esempi di colpa grave
La colpa grave di regola è data nei seguenti casi (la valutazione dei casi di colpa grave è di competenza della Corte dei conti): gravi violazioni delle norme, violazione di regole elementari, l’aver ignorato fatti evidenti, totale indifferenza nell'esercizio degli obblighi di servizio.
Si può presumere che fatti simili siano considerati come illeciti dovuti a colpa grave. Un dirigente scolastico (che è responsabile per il buon funzionamento di un’istituzione scolastica) potrebbe incaricare una ditta per lo sgombero della strada da
alcuni grossi massi che impediscono l’accesso allo scuola-buss. Questo tipo di incarico non potrebbe essere conferito dal dirigente, poiché non rientra nelle competenze istituzionali della scuola. L’incarico di regola può essere conferito solo dal direttore del competente Ufficio strade (incompetenza totale).
Il dirigente scolastico fissa una tariffa giornaliera di 1000 Euro per un esperto esterno senza che tale importo sia stato deliberato dal Consiglio d’istituto.
Il dirigente incarica un collaboratore esterno con un contratto (xx.xx.xx.) per lo svolgimento di compiti istituzionali (p. es. la stesura di contratti o compiti di segreteria ecc.).
Il dirigente acquista una fotocopiatrice del valore di 2.500 Euro. Una ditta concorrente ha offerto lo stesso modello di fotocopiatrice a un prezzo di 1.800 Euro. La ditta concorrente prende visione dei documenti contabili della scuola e riscontra che la scelta del fornitore non è stata motivata (violazione di legge). La ditta concorrente ha diritto al rimborso danni.
Il dirigente incarica una scuola di danza per un corso di danza per gli insegnanti. La scuola ha diritto al rimborso del danno perché questo non rientra nei compiti istituzionali della scuola.
Una segretaria o un segretario della scuola paga 120,00 Xxxx in contanti a un insegnante per l’acquisto di materiale didattico senza che vengano consegnati i previsti documenti di spesa. La scuola ha diritto al rimborso del danno poiché senza documentazione della relativa spesa non è permesso pagare l’importo.
Danno luogo a responsabilità amminstrativa il causare danni da parte di un dipendente pubblico a terzi o all’ente pubblico nell’esercizio delle proprie funzioni e nello svolgimento dei propri compiti di servizio nonché per violazione degli obblighi di servizio. La responsabilità amminstrativa è limitata per I dipendenti pubblici ai fatti, ai comportamenti ed alle omissioni posti in essere con dolo o colpa grave.
1.8 Forniture, servizi e prestazioni di natura intellettuale
Con il termine fornitura s’intende per esempio l’acquisto di beni mobili come: televisori, fotocamere digitali, materiale di cancelleria, materiale per le pulizie, libri, strumenti musicali, stampati ecc.
I contraenti sono in genere negozi o ditte commerciali che svolgono attività commerciale.
Con il termine servizi si intende, per esempio, l’incarico di una ditta di trasporti per una gita scolastica, l’affitto di una sala, l’incarico a un’agenzia di viaggi, l’incarico a una ditta di grafica per la progettazione e la stampa di un poster o di una brochure ecc.
I contraenti sono di regola ditte (negozi, agenzie viaggi, alberghi ecc.). Essi forniscono i loro servizi generalmente nell’ambito della loro attività commerciale.
Per servizi si intendono anche attività come le seguenti: lo svolgimento di uno studio o di una consulenza, la stesura di un parere, l’attività di relatore in un corso di aggiornamento per il personale, per i genitori o per gli alunni, se il contraente è una persona giuridica (Spa., Srl., enti pubblici come p.e. un’università, associazioni, cooperative ecc.) o società di persone (p.e. Snc.).
ATTENZIONE: qualora queste attività siano svolte da persone fisiche si parla di “incarichi di natura intellettuale“.
Con il termine prestazione di natura intellettuale si intende per es. le seguenti attività: lo svolgimento di uno studio o di una consulenza, la stesura di un parere, l’attività di relatore in un corso di aggiornamento per il personale, per i genitori, per gli alunni ecc. Si tratta di norma di attività intellettuali svolte da persone fisiche in forma di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata continuativa. L’incarico di regola viene assegnato con un contratto d’opera ai sensi del art. 2230 del Codice civile (contratto per prestazione d'opera intellettuale).
Di conseguenza i contraenti sono persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie di reddito fiscale: lavoro autonomo abituale o professionale, studio associato, lavoro autonomo occasionale o collaborazione coordinata e continuativa.
1.9 Elenco dei contratti della scuola
I contratti con i quali vengono acquistati merci (forniture), servizi o prestazioni di natura intellettuale sono quelli stipulati più frequentemente delle scuole (DPP 74/2001, art. 47, comma 2, cifre 1 e 7). Perciò nei capitoli seguenti vengono trattati questi tipi di contratti e vengono spiegati i vari fasi del procedimento amministrativo il quale ha per oggetto la stipulazione di un contratto d’acquisto (o vendita).
Una scuola può stipulare i seguenti contratti:
§ DPP n. 74/2001, articolo 47 (Poteri del Consiglio di istituto)
(1) In aggiunta alle competenze di cui all'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, concernente gli organi collegiali delle istruzioni scolastiche, spettano al Consiglio le deliberazioni relative:
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione di fondazioni;
c) all'accensione di mutui e ai contratti in genere di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni per causa di morte e donazioni,
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di istituzioni scolastiche e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione delle istituzioni scolastiche ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati.
(2) Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente o della dirigente delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di fornitura e di servizi;
b) contratti di sponsorizzazione;
c) contratti di locazione di immobili appartenenti all'istituzione scolastica;
d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla istituzione scolastica da parte di terzi;
e) convenzioni relative a prestazioni del personale dell'istituzione scolastica e degli alunni o delle alunne per conto terzi;
f) alienazione di beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali previsti dal programma.
(3) Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'esercizio dei poteri di gestione è subordinato all'approvazione della relativa deliberazione da parte del Consiglio. In tali casi, il dirigente o la dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio. In tutti gli altri casi, il dirigente o la dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione.
Il dirigente scolastico, nella sua veste di rappresentante legale della scuola, stipula i contratti della scuola. Se si tratta di contratti ai sensi del DPP n. 74/2001, articolo 47, comma 2, non è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio d’Istituto che deve autorizzare preventivamente la stipulazione di un contratto. Si può dire, che il dirigente scolastico può stipulare tutti quelli contratti che riguardano “l’amministrazione ordinaria” che si trovano all’interno del programma di offerta formativa o quelli che sono necessari per il funzionamento della scuola (acquisto di materiale di consumo per il funzionamento amministrativo e didattico) senza la necessità di delibazioni da parte del Consiglio d’istituto (l’ordinamento giuridico prevede solo una deliberazione del Consiglio d’istituto relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del dirigente scolastico).
Se si tratta di contratti ai sensi del DPP n. 74/2001, articolo 47, comma 1, allora è necessaria un’apposita deliberazione del Consiglio d’Istituto che deve autorizzare preventivamente la stipulazione di un contratto.
CAPITOLO 2 Le fasi del procedimento amministrativo | |
2.1 | Decisione sull’oggetto dell’acquisto (CAPITOLO 3) |
2.2 | Scelta del contraente (CAPITOLO 4) |
2.3 | Predisposizione e stipulazione del contratto (CAPITOLO 5) |
2.4 | Adempimento dell’obbligazione (CAPITOLO 6) |
Procedimento amministrativo | ||||||
FASE 1 2.1 e Capitolo 3 | FASE 2 2.2 e Capitolo 4 | FASE 3 2.3 e Capitolo 5 | FASE 4 2.4 e Capitolo 6 | |||
Decisione sull’oggetto dell’acquisto | | Scelta del contraente | | Predisposizione e stipulazione del contratto | | Adempimento dell’obbligazione |
Compiti: • Decisione su quali merci (forniture), servizi e prestazioni di natura intellettuale vengono acquistati | Compiti: • ricerca di un contraente adeguato • Motivazione della scelta del contraente | Compiti: • Preparazione di un ordine scritto alle stesse condizioni del- l'offerta o crea- zione di un con- tratto d'opera e invio degli stessi • DURC se necessario • CIG se necessario • Pubblicazione, se necessaria | Compiti: • Accettazione della fornitura/presta- zione • Ricezione della fattura • Conferma della regolare forni- tura/prestazione • DURC se necessario • Impegno, liquidazione e ordinazione della spesa |
schema leggermente semplificato
Procedimento amministrativo | ||||||
FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 | FASE 4 | |||
Decisione sull’oggetto, servizi e prestazioni di natura intellettuale che vengono acquistati | | Scelta del contraente | | Predisposizione e stipulazione del contratto | | Adempimento dell’obbliga- zione |
Atto di svoranità/diritto pubblico | Atto del diritto privato | |||||
Principio: Efficacia | Principi: Efficienza, Legalità | Principio: Legalità | Principio: Legalità | |||
vizio di merito | vizio di legittimità | l’accordo delle parti risulta viziato o se sussiste inca- pacità di agire | Adempimento dell’obbligazio ne in modo incorretto | |||
Interessi legittimi | Diritti soggettivi | |||||
Controllo da parte della Corte dei Conti, del Consiglio provinciale (opposizione), lettere ai giornali ecc. | Mezzi d’impu- gnazione: ricorso gerarchi- co o ricorso al tribunale amministrativo | Mezzi d’impugnazione: Denuncia presso il tribunale ordinario | ||||
Conseguenze: revoca per inopportu- nità, ossia per un vizio di merito | Conseguenze: annullamento in caso di illegittima, cioè se viziato di vizio di legittimità (incompetenza rtelativa, violazione di legge, eccesso di potere) | Conseguenze: annullamento del contratto con sentenza del tribunale per vizi di varia natura (errore, violenza e dolo) | Conseguenze: Obbligo di adempiere l’obbligazione nel modo corretto con sentenza del tribunale. | |||
Responsabilità civile della pubblica amministrazione e responsabilità penale e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione |
CAPITOLO 3 Decisione sull’oggetto dell’acquisto | |
3.1 | Decisione su quale fornitura, quale servizio e quale prestazione di natura intellettuale deve essere acquisita |
3.1.1 | Acquisti che non hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento |
3.1.2 | Acquisti che hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento |
3.1.2.1 | Incarichi ad esperti esterni per l’attività di aggiornamento |
3.1.2.2 | Acquisti di libri scolastici e sussidi didattici |
3.1 Decisione su quale fornitura, quale servizio e quale prestazione di natura intellettuale deve essere acquisita
Spetta ai vari responsabili della scuola nell’ambito della loro discrezionalità amministrativa prendere le decisioni più opportuni ed efficaci su quali merci (forniture), quali servizi e quali prestazione di natura intellettuali acquistare per la scuola al prezzo più economico o ad un prezzo congruo seguendo il principio fondamentale della buona amministrazione (principi: efficacia, efficienza). È altrettanto chiaro che questi acquisti debbano essere effettuati nel rispetto delle norme vigenti (principio di legalità/legittimità).
Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della Legge provinciale n. 20/1995, il dirigente scolastico di norma “assume tutti i provvedimenti relativi alla gestione del patrimonio e, in base al bilancio preventivo approvato dal consiglio di istituto, e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne le attività di competenza dell'istituzione scolastica.”
In linea di principio "le attività di competenza dell'istituzione scolastica" relative ai contratti, in particolare nel settore degli acquisti di merci (forniture), servizi e prestazioni di natura intellettuale, possono essere distinte in due categorie principali:
1. Acquisti finalizzati a garantire un buon funzionamento dell'attività scolastica, ossia acquisti che consentono di creare le condizioni ottimali per lo svolgimento dei compiti precipui dell'attività scolastica: la trasmissione del sapere e la formazione di competenze sociali, cioè acquisti che non hanno un influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento e
2. acquisti che hanno un’influenza diretta sulla qualità dell'insegnamento.
3.1.1 Acquisti che non hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento
Un esempio sono gli acquisti per il funzionamento dell'amministrazione, come il materiale di facile consumo: la carta per le fotocopiatrici, il toner, le penne, le matite ecc. ma anche spese per investimenti come l'acquisto di una macchina fotocopiatrice.
Altri esempi sono gli acquisti per l'attività didattica che non rientrano nella categoria "sussidio didattico", come il materiale per il lavoro manuale o materiale di consumo: matite colorate, acquarelli, pennarelli, pennelli, nastro adesivo, cartoncini colorati ecc. Lo stesso vale per i progetti approvati. Anche gli acquisti di materiale necessario a realizzare un progetto approvato dal collegio dei docenti o dal consiglio di istituto possono essere effettuati dal dirigente scolastico.
Per simili acquisti è sufficiente che il consiglio d'istituto stanzia i fondi necessari sui relativi capitoli di spesa tramite una deliberazione. Il dirigente scolastico può successivamente effettuare gli acquisti necessari per il funzionamento scolastico.
La decisione su cosa debba essere acquistato ai sensi di una buona amministrazione compete al dirigente o, rispettivamente, al personale amministrativo.
3.1.2 Acquisti che hanno un’influenza diretta sulla qualità dell’insegnamento
3.1.2.1 Incarichi ad esperti esterni per l’attività di aggiornamento
Un esempio è l'incarico dato a un relatore esterno per un corso di aggiornamento per insegnanti o genitori, oppure per lo svolgimento di un'unità didattica per alunni.
Il solo fatto che il consiglio di istituto abbia approvato con deliberazione il bilancio di previsione e abbia stanziato i fondi sul rispettivo capitolo di spesa non autorizza il dirigente a stipulare un contratto con una persona esterna.
Queste attività di aggiornamento sono deliberate dal collegio docenti. Ciò ha un senso, poiché si presuppone che, di regola, gli insegnanti sappiano meglio di altri quali siano le attività di aggiornamento che possono accrescere le loro competenze professionali. Questo può essere raggiunto da un lato se insegnanti acquisiscono da un corso d’aggiornamento ulteriori competenze nella materia che insegnano, dall’altro lato se acquisiscono ulteriore competenze sulla metodologia come si può insegnare in modo migliore. Le maggiori competenze didattiche acquisite dagli insegnanti attraverso le attività di aggiornamento hanno di norma un effetto positivo sulla qualità dell'insegnamento perché gli studenti possono imparare di più e di conseguenza questo ha un impatto positivo sulla qualità dell'offerta formativa della scuola.
Poniamo il caso che presso la scuola non vi sia una deliberazione del collegio dei docenti che approvi le attività di aggiornamento per gli insegnanti, in tal caso i
provvedimenti non si dovrebbero nemmeno trovare nel programma annuale (parte variabile del POF). Di conseguenza, nel bilancio di previsione nel corrispondente capitolo/articolo di spesa (2030-01 Spese per aggiornamento interno) per l'anno finanziario in corso, non dovrebbero essere nemmeno previsti i fondi per tale attività di aggiornamento interna rivolta agli insegnanti.
§ Decreto del Presidente della Provincia n.74/2001, Articolo 52, Commi 1 e 2
(1) L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività previste nel piano dell'offerta formativa e nel relativo programma attuativo.
(2) Il consiglio, sentito il collegio dei docenti, disciplina nel regolamento di istituto le procedure ed i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
§ Legge provinciale 20/ 1995, n. 20, alcuni estratti dall'articolo 4.
(3) Il collegio dei docenti:
a) nel rispetto della libertà di insegnamento ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico;
b) sottopone al consiglio di circolo o di istituto il progetto educativo dell'istituzione scolastica;
c) delibera il piano annuale delle proprie attività, proposto dal direttore didattico o preside;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo ed alla scelta dei sussidi didattici;
f) programma e delibera nell'ambito delle proprie competenze iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;
g) .....
h) valuta, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni; ciò avviene su iniziativa del consiglio di classe, sentiti preventivamente gli specialisti che operano in modo continuativo in ambito scolastico con compiti socio-psicopedagogici, medici e di orientamento, nonché sentiti i genitori o i rappresentanti legali degli interessati;
i) esamina le proposte ed i suggerimenti che gli pervengono dal comitato dei genitori o dal comitato degli studenti e prende posizione in merito.
(5) I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.
La normativa attribuisce espressamente al personale insegnante delle scuole (Collegio dei docenti) la competenza per le decisioni, da assumere nel pubblico interesse, riguardo ai mezzi più idonei per raggiungere le finalità individuate dalla politica per la cittadinanza. Un organo collegiale come il Collegio dei docenti decide sempre con deliberazione, cioè con un provvedimento formale scritto.
In una fase successiva è compito del Consiglio di istituto approvare, tramite deliberazione (Programmazione annuale delle attività come parte variabile del POF), i provvedimenti deliberati dal collegio dei docenti e di stanziare, nel relativo capitolo di spesa del bilancio di previsione (altra deliberazione del Consiglio d'istituto), i mezzi finanziari necessari. Nei rispettivi capitoli della relazione accompagnatoria al bilancio di previsione vengono descritte le attività programmate. Quindi vengono individuati ai sensi del comma 2, articolo 5 del D. lgs. 74/2001: "gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in armonia con le previsioni del piano dell’offerta formativa...". In questo modo si crea un collegamento diretto fra la parte variabile del POF (Programmazione annuale delle attività) e il bilancio di previsione (compresa la relazione accompagnatoria).
Per questo tipo di servizi e prestazioni di natura intellettuale non è sufficiente che il consiglio di Istituto stanzia i fondi necessari sul capitolo tramite una deliberazione. Ciò non autorizza il dirigente ad assegnare i relativi incarichi. Per fare ciò, di norma, è sempre necessaria una delibera del Collegio dei docenti.
Per questo tipo di attività è normalmente sempre prevista una deliberazione del Collegio dei docenti. La normativa tuttavia prescrive alla scuole anche la massima flessibilità. In casi di effettiva e oggettiva urgenza, il dirigente può decidere provvedimenti che normalmente dovrebbero essere deliberati dagli organi collegiali competenti, in questo caso da una deliberazione del Collegio dei docenti e di seguito da una deliberazione del Consiglio d’istituto.
☺ Esempio
A scuola si è verificato un caso di disturbi del comportamento alimentare. Un'alunna sviene durante l'orario di lezione e deve essere portata all'ospedale per un controllo.
Gli insegnanti sono preoccupati perchè non hanno riconosciuto il rischio in tempo. L'alunna in effetti sembrava piuttosto magra ma non sono riusciti a cogliere i segni di una fase acuta di anoressia.
Gli insegnanti della scuola chiedono di frequentare un corso specifico su questo argomento, per poter riconoscere in futuro in anticipo problematiche simili per essere in grado di reagire in futuro più tempestivamente e nel modo corretto.
Le attività di aggiornamento, di norma, dovrebbero essere deliberate dal collegio docenti. Questa iniziativa tuttavia non poteva essere programmata, poiché una simile problematica non era prevedibile. Mancano pertanto tutti provvedimenti previsti dalla normale procedura.
In casi simili l'urgenza è giustificata e oggettiva, il dirigente scolastico può intervenire ai sensi della Legge provinciale n. 20/1995 e svolgere l'attività a norma di legge. L'articolo 8 comma 5 della LP 20/1995 riporta quanto segue: "La giunta esecutiva (espressione obsoleta, attualmente il dirigente scolastico) è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma 4 (l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo); tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva".
In casi simili l'attività può essere realizzata e i relativi incarichi possono essere assegnati dal dirigente scolastico. Occorre tuttavia che venga formalizzato un decreto con cui il dirigente scolastico dichiara la particolarità del caso.
Anche lo svolgimento di attività didattiche come progetti linguistici, ad esempio, "Una settimana in Irlanda", in linea di principio devono essere deliberate dal Collegio dei docenti.
3.1.2.2 Acquisti di libri scolastici e sussidi didattici
§ Legge provinciale n. 20/1995, estratti dall'articolo 4
(3) Il collegio dei docenti:
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificar- ne l'efficacia in rapporto agli orientamenti ed agli obiettivi programmati, propo- nendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scola- stica;
e) provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici;
(5) I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.
Se una Legge definisce i compiti di un organo collegiale (come il collegio dei docenti) nei seguenti termini: "provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici" vuol dire che la scelta (cioè la volontà) del organo collegiale deve essere sempre formalizzata per iscritto con una propria deliberazione.
Di conseguenza, l'acquisto di libri scolastici è conforme alla norma solo in presenza di una deliberazione del collegio docenti.
Più problematico diventa con l'acquisto di sussidi didattici. Problematico perché farebbe aumentare il lavoro burocratico da parte del personale insegnante, un fatto e una tendenza che nelle scuole si vorrebbe evitare laddove è possibile.
Occorre pertanto definire con chiarezza cosa si intende per "sussidi didattici", individuando poi tutti gli acquisti che non rientrano nell'ambito del concetto dei "sussidi didattici", per escluderli dall'obbligo di deliberazione da parte del collegio dei docenti.
Una definizione di "sussidio didattico" può essere la seguente: accanto ai libri scolastici utilizzati in classe, sussidi didattici sono tutte le cose che vengono utilizzate per migliorare la qualità dell'insegnamento. L'utilizzo di sussidi didattici ha di norma l'effetto che, attraverso il loro impiego, si migliorano l'apprendimento e l’acquisizione di competenze da parte degli alunni.
Un tipico esempio può essere l'impiego di un lettore CD (sussidio didattico) durante l'insegnamento dell'inglese. Possono essere utilizzati libri di testo e sussidi didattici che migliorano la qualità del lavoro. Mettiamo il caso che l'insegnante di inglese non sia di madre lingua inglese. Tramite l'impiego del lettore CD si può ascoltare la pronuncia corretta o effettiva della lingua straniera anche con flessioni diverse. In pratica capita spesso che gli alunni, dopo anni di studio dell'inglese, facciano fatica a comunicare con gli americani o gli inglesi di madrelingua. Gli alunni sono capaci di parlare in inglese però hanno problemi di comprendere l’inglese se parlato da persone che sono di madrelingua inglese. In tal caso l'utilizzo di un CD può essere di grande aiuto.
Esempi per sussidi didattici possono quindi essere: lettori CD, televisori, computer, proiettori, tablet, macchine fotografiche, cineprese, LIM, microscopi, telescopi ecc.
L'ordinamento vigente assegna espressamente al personale insegnante delle scuole (collegio dei docenti) la competenza di scegliere i "sussidi didattici", di compiere scelte per accrescere la qualità dell'offerta formativa. L'importante è che l'iniziativa sia presa dagli insegnanti e che facciano proposte su quali sussidi didattici necessitano per l'attività didattica. L'amministrazione non può muoversi autonomamente in questo ambito, deve richiedere il parere (obbligatorio perché previsto dalle norme) del personale insegnante (deliberazione del collegio docenti). Non avrebbe senso acquistare sussidi didattici che non verranno utilizzati per l'attività didattica o che risultino sgraditi agli insegnanti. Inoltre potrebbero essere necessari altri sussidi didattici più urgenti cioè che promettono più efficacia.
L'allestimento e l'arredamento di aule di tipo "tecnico" o "artistico", se interpretato in modo estensivo, possono rientrare nel termine “sussidio didattico”, nel senso stretto non si tratta però di sussidi didattico poiché rientrano nella categoria dell'arredamento e attrezzatura della scuola.
Nel caso in cui vengano acquistate altre componenti in aggiunta per completare le attrezzature già presenti nelle aule di tipo "speciale", come ad esempio attrezzi e utensili, in tal caso tali acquisti rientrano nella fattispecie dei sussidi didattici, per acquistarli è quindi necessario il parere (deliberazione) del collegio docenti.
In modo analogo si procede per l'acquisto di particolari attrezzature, per esempio per l'acquisto di un apparecchio di telecomunicazione satellitare effettuato da un istituto tecnico (anche se generalmente gli acquisti di una certa entità vengono effettuati con finanziamenti di tipo straordinario); anche in questo caso é necessaria una delibera del collegio docenti, dalla quale si possa evincere quali siano i benefici che la scuola trarrà dall'acquisto della nuova attrezzatura.
Per acquisti di questo tipo non è sufficiente che il consiglio di istituto abbia eventualmente deliberato di stanziare i fondi necessari sul capitolo del bilancio di previsione. Questo atto da solo non basta ad autorizzare il dirigente scolastico a concludere i contratti. È invece necessaria anche una deliberazione del collegio dei docenti.
Proposta per la semplificazione del procedimento amministrativo relativo all'acquisto di sussidi didattici:
Le norme vigenti prevedono che i lavori preparatori per la scelta dei sussidi didattici avvenga tramite gruppi di lavori insediati dal dirigente scolastico. La deliberazione che ne deriva viene poi approvata dal collegio dei docenti.
§ Legge provinciale n. 20/1995, estratti dall'articolo 4
e) provvede all'adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici;
(5) I lavori preparatori per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 possono essere svolti anche in appositi gruppi di lavoro istituiti dal direttore didattico o preside.
Per procedimenti amministrativi che hanno come oggetto l'acquisto di sussidi didattici le scuole possono decidere - nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa vigente - come semplificare al meglio le procedure amministrative.
La volontà del legislatore è chiara (L.P. 20/1995. art. 4, comma 5): l'acquisto dei sussidi didattici deve avvenire dopo l'approvazione da parte di tutto il personale insegnante.
È un dato di fatto che i gruppi disciplinari (insegnanti che insegnano la stessa disciplina in una scuola) possono valutare meglio quali siano i sussidi didattici di cui hanno bisogno. Ha quindi senso che un insegnante, per esempio di latino, debba essere presente quando si decide l'acquisto di un microscopio per i docenti di biologia? Il gruppo di insegnanti di biologia sa meglio di altri cos'é opportuno acquistare per migliorare l'offerta formativa della loro materia.
Questo dato di fatto può consentire una semplificazione della procedura amministrativa. Il collegio docenti può, tramite delibera, delegare ai diversi gruppi disciplinari la competenza di decidere quali sussidi didattici acquistare.
CAPITOLO 4 Scelta del contraente | |
4.1 | La procedura negoziata diretta |
4.1.1 | La procedura negoziata diretta con particolare riferimento ai nuovi obblighi (convenzioni della Provincia e dello Stato) |
4.1.2 | La motivazione per la scelta dei contraenti nel caso di forniture, servizi e prestazioni di natura intellettuale |
4.2 | Premesse per gli incarichi di personale esterno per una prestazione di natura intellettuale |
4.3 | Incarichi a collaboratori di un’amministrazione pubblica |
4.4 | Incarichi a persone interne |
4.1 La procedura negoziata diretta
Il procedimento per la scelta dei contraenti adatti cambia a seconda di quanto elevato è l'importo del contratto.
Per le scuole è significativa la prima soglia che definisce le disposizioni per appalti di forniture e servizi con una spesa inferiore a 20.000 euro, al netto di IVA, (adesso 40.000 euro, al netto di IVA) e per prestazioni di natura intellettuale con una spesa inferiore a 100.000 Euro, sempre al netto di IVA.
§ Decreto del Presidente della Provincia n. 74/2001, art. 48, comma 1 (Procedura ordinaria di contrattazione)
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 47, l'istituzione scolastica adotta le procedure, i limiti di spesa e le modalità di avviso pubblico delle gare per pubbliche forniture previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dal relativo regolamento di attuazione
§ Legge provinciale n. 17/1993, art. 6, comma 15
Per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto forniture o servizi di importo stimato inferiore a euro 20.000,00, al netto di I.V.A. (adesso euro 40.000,00, al netto di I.V.A.), ovvero concernenti prestazioni di natura intellettuale, regolamentate e non, di importo stimato fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., i direttori di ripartizione (per le scuole i dirigenti scolastici) procedono a procedura negoziata diretta con i fornitori o i prestatori di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione alla commessa da affidare.
§ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00/00 art. 3, Absatz 6
Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei casi in cui gli importi stimati dei contratti siano inferiori ad euro 20.000,00, al netto di I.V.A. (adesso euro 40.000,00, al netto di I.V.A.), ovvero prestazioni di natura intellettuale, anche non regolamentate, fino a euro 100.000,00, al netto di I.V.A., fermo restando l'obbligo di motivare la scelta del fornitore o prestatore
Vale a dire, per forniture e servizi per un importo inferiore a euro 20.000 al netto di I.V.A. (adesso euro 40.000,00, al netto di I.V.A.) e per prestazioni di natura intellettuale per un importo inferiore a euro 100.000, al netto di I.V.A., a fronte di una motivazione scritta della scelta del contraente, l'Amministrazione può scegliere liberamente a chi dare l'incarico. (Per sapere come va formulata la motivazione si rimanda al paragrafo 4.1.2)
4.1.1 La procedura negoziata diretta con particolare riferimento ai nuovi obblighi (convenzioni della Provincia e dello Stato)
La scuola può acquistare merci (forniture) e servizi sul mercato libero gli quali sono contenuti o in una convenzione del portale telematico della Provincia o in una convenzione di CONSIP se ci sono i seguenti presupposti:
1. La merce o il servizio possono essere acquistati a prezzi più economici (stessa qualità al prezzo minore) presso altri fornitori,
2. La merce o i servizi sono reperibili in una convenzione, ma non corrispondono alle esigenze quantitative della scuola (p.e. la scuola ha bisogno di 20 pennelli, la convenzione p.e. per penelli prevede una quantità minima d’acquisto di 80 pennelli),
3. La merce o i servizi sono reperibili in una convenzione, ma non corrispondono alle esigenze qualitative della scuola (p.e. a una scuola elementare servono pennelli per l’acquarello, nella convenzione ci sono solo pennelli costosi di qualità elevata p.e. per la pittura ad olio),
4. nei casi eccezionali d’urgenza per non bloccare un ordinario funzionamento dell’attività didattica e amministrativa.
Di norma acquisti di merci (forniture) e di servizi che vengono acquistati sul mercato devono avvenire nella forma telematica tramite il portale telematico della Provincia (la forma del contratto viene trattato al paragrafo 5.2). Il CIG deve essere assegnato dall’importo di 0,01 euro.
4.1.2 La motivazione per la scelta dei contraenti nel caso di forniture, servizi e prestazioni di natura intellettuale
La motivazione della scelta del contraente in caso di acquisto di forniture e servizi sotti 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA).
Motivazione della scelta del contraente ai sensi della L.P. 17/93, art. 6, comma 15
La merce, i servizi sono acquistati tramite convenzione sul portale della Provincia (ISOV) | |
La merce, i servizi sono acquistati tramite convenzione Consip | |
La merce, i servizi non sono reperibili in nessuna convenzione sul portale della Provincia (ISOV) | |
La merce, i servizi non sono reperibili in nessuna convenzione Consip | |
La merce, i servizi sono reperibili in convenzione sul portale della Provincia (ISOV), ma può essere acquistata a prezzi più vantaggiosi presso altri fornitori (allegare sempre alla motiva- zione il confronto dell'offerta con il prezzo della convenzione sul portale della Provincia (ISOV). | |
La merce, i servizi sono reperibili nella convenzione Consip, ma può essere acquistata a prezzi più vantaggiosi presso altri fornitori (allegare sempre alla motivazione il confronto dell'offerta con il prezzo della convenzione Consip) | |
La merce, i servizi sono reperibili in una convenzione sul portale della Provincia (ISOV), ma non corrispondono alle esigenze qualitative e quantitative dell'Ente incaricante. (Indicare la motivazione).……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
La merce, i servizi sono reperibili in una convenzione Consip, ma non corrispondono alle esigenze qualitative e quantitative dell'Ente incaricante. (Indicare la motivazione). ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
Sussistono i presupposti giuridici per effettuare l'acquisto di merci e servizi ricorrendo alla procedura negoziata diretta sul libero mercato (perché la merce/servizio non è contenuta in nessuna convenzione, la merce/servizio è reperibile in una convenzione, ma può essere acquistata a prezzi più vantaggiosi presso altri fornitori, la merce/servizio è reperibile in una convenzione, ma non corrisponde alle esigenze qualitative e quantitative dell'Ente incaricante. | |
Se la merce (fornitura) o il servizio è presente in una convenzione sul portale provinciale e/o in una convenzione Consip: | |
Offerta più econimica rispetto alla convenzione del portale provinciale ISOV e/o convenzione Consip. | |
Se la merce (fornitura) o il servizio non è presente in una convenzione sul portale provinciale e/o in una convenzione Consip, o se non corrisponde alle esigenze qualitative e quantitative | |
Offerta più vantaggiosa attraverso un'indagine di mercato (i risultati dell'indagine di mercato vanno sempre allegati alla motivazione) | |
Unico fornitore (monopolio) |
Procedura di rotazione | |
Altro (descrizione): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
In caso vi siano i presupposti giuridici per effettuare l'acquisto della merce (fornitura) o dei servizi tramite procedura negoziata diretta sul mercato, perché la merce (fornitura) o il servizio non sono reperibili nelle convenzioni del portale provinciale o in Consip oppure se la merce ivi contenuta non corrisponde qualitativamente o quantitativamente alle esigenze della scuola, si può affidare direttamente l'incarico a un fornitore di propria scelta.
Come viene motivata in questi casi in modo valido un acquisto di una merce (fornitura) o di un servizio sotto la soglia dei 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA)? Nel rispetto del principio della buona amministrazione, del risparmio e dell'efficienza, la scuola è tenuta all’acquisto delle risorse necessarie al prezzo più economico possibile (buona amministrazione).
Di regola si trova l'offerta più efficiente/economicamente più vantaggiosa se si richiedono e confrontano più offerte di varie imprese. Di fatto però, in ogni assegnazione d'incarico pubblico valgono i principi dell' efficienza/economicità (cioè non l'offerta "meno costosa", ma la più "vantaggiosa economicamente" nel rapporto qualità-prezzo) anche se le disposizioni vigenti affermano espressamente che si possa prescindere dal richiedere più preventivi, qualora la scelta del contraente sia debitamente motivata.
Sotto la soglia di 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA) non devono essere richiesti cinque preventivi per trovare l'offerta più efficiente/economica/conveniente. Nel caso di acquisti sotto questa soglia, in particolare se si tratta di acquisti per importi bassi, non è necessario eseguire una procedura di selezione tanto gravosa per individuare il contraente. In tal caso vale il principio di adeguatezza: un acquisto poco costoso non giustifica l'adozione di procedure sproporzionate.
Proprio per questa ragione il legislatore ha introdotto l'obbligo di eseguire un confronto di almeno cinque offerte a partire dalla soglia dei 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA) (a partire da questo importo la scelta del contraente avviene tramite una gara informale). Tale carico di lavoro non è necessario sotto questa soglia. Sul grado di efficienza dell'acquisto non incide solo il prezzo della merce, ma anche il carico di lavoro in termini di tempo lavorativo dei dipendenti.
Si pensi che annualmente le spese generali dell'amministrazione (costi per il personale, per il materiale, per le attrezzature ecc.) di un addetto alla segreteria di una scuola si aggira intorno ai 70.000 euro, con circa 1670 ore lavorative annuali
moltiplicato per un costo orario di 40 euro. Per l'acquisto di un apparecchio fotografico del valore di 200 euro si può calcolare circa tre ore di lavoro amministrativo, poiché è previsto che vengano richiesti e analizzati cinque preventivi (ciò vale naturalmente solo se l'amministrazione non dispone di una dotazione di personale sovradimensionata). Il carico di lavoro si aggira intorno ai 120 euro circa e attraverso questo Input di tempo lavorativo (= soldi) si è trovato un fornitore che vende lo stesso apparecchio per 195 euro. Vale a dire, con un input di circa 120 euro si è ottenuto un risparmio di 5 euro.
In caso di acquisti sotto la soglia di 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA), in alternativa alla richiesta dei 5 preventivi obbligatori e lo svolgimento di una gara informale, deve essere eseguita un'analisi o un'indagine di mercato.
Una rilevazione o analisi di mercato non consiste per forza in contattare vari rivenditori e chiedere loro di inviare varie offerte, può consistere invece nella ricerca in Internet dei listini prezzi dei diversi fornitori e farne una stampa.
Naturalmente vi è anche la possibilità di chiedere alle ditte l'invio di preventivi non vincolanti per determinate merci o servizi. L'analisi di mercato ha soprattutto lo scopo di accertare la congruità del prezzo di una merce e cercare un fornitore che ha prezzi economicamente vantaggiosi.
In linea di principio: più é elevato l'importo del contratto, maggiore è l'impegno da parte dell'ente che affida l'incarico. Sotto il livello soglia di 20.000 euro, al netto di IVA (adesso 40.000 euro, al netto di IVA) il carico di lavoro per rispettare le disposizioni amministrative deve essere proporzionato.
Naturalmente tutto dipende dalla merce che si deve acquistare, quanto carico di lavoro può richiedere l'analisi di mercato per le scuole. Così può capitare che, per un acquisto di 500 euro, senza grande carico di lavoro amministrativo, la scuola riesca a ottenere per esempio cinque preventivi. Ma può anche capitare che, per un importo di 500 euro, si possano richiedere un solo o al massimo due offerte se il carico di lavoro amministrativo dovesse risultare troppo oneroso.
Orientamento non obbligatorio per le scuole
Per acquisti per un valore inferiore ai 500 euro un scuola prenderà in esame solo uno o due fornitori per effettuare la rilevazione di mercato.
A partire da un importo di 500 euro i fornitori considerati saranno due o tre.
A partire da importi superiori a 2000 euro la scuola potrà confrontare almeno tre fornitori.
Sopra l’importo di 10.000 euro, la scuola può effettuare un'analisi di mercato con un confronto di almeno 5 fornitori.
In questo caso l'analisi di mercato prevede anche la possibilità di prendere in considerazione le offerte del mercato elettronico (MEPA) su Consip. Per esempio per l'acquisto di televisori, macchine per le pulizie, fotocopiatrici ecc.
Per fare un esempio: si vogliono acquistare due televisori al prezzo di 2.500 euro, si è constatato che al momento non vi sono offerte per televisori in nessuna convenzione poiché il prodotto non è incluso. L'incarico viene pertanto dato in forma diretta.
Non è necessario richiedere cinque preventivi a 5 fornitori, è sufficiente effettuare una rilevazione o analisi di mercato. Solo così si può rispettare i principi dell'efficienza (risparmio, economicità, miglior rapporto tra qualità e prezzo ecc.) e motivare la scelta del contraente ai sensi della buona amministrazione. Un'analisi di mercato non consiste nel contattare vari rivenditori, consiste p.e. nella ricerca in internet dei listini prezzi di diversi fornitori e stamparli. I televisori saranno acquistati presso il negozio che fa il miglior prezzo. La scuola ha anche a possibilità di contattare direttamente rivenditori che non hanno pubblicato in internet il loro listino prezzi e chiedere loro un preventivo non vincolante. Per un importo di 2.500 euro è sufficiente che la scuola esamini i prezzi di tre fornitori, con la possibilità di tenere anche conto delle offerte presenti sul mercato elettronico (MEPA) su Consip.
La motivazione della scelta del contraente in caso di prestazioni di natura intellettuale inferiori ai 100.000 euro, al netto di IVA.
Questi incarichi vengono conferiti al di fuori del sistema degli acquisti telematici. Eventuali convenzioni presenti nel sistema degli acquisti telematici non hanno rilevanza - non è obbligatorio prenderli in considerazione per l'assegnazione di questo tipo di incarichi. Fino ad un valore di 100.000 euro, al netto di IVA, per conferimenti di incarichi per prestazioni di natura intellettuale non si devono richiedere cinque preventivi e non devono essere nemmeno effettuate analisi di mercato come per l'acquisto di merci e servizi.
Si tratta di prestazioni specifiche che di regola possono essere svolte solo da particolari esperti. Per questo tipo di prestazioni normalmente non esistono fornitori sul mercato che offrono questi servizi nell’ambito della loro attività commerciale.
Contratti che riguardano prestazioni di natura intellettuale, sia regolamentata che non regolamentata, che prevedono una spesa fino a 100.000 euro, al netto di XXX vengono assegnati dai dirigenti scolastici a persone di loro fiducia tramite un affidamento diretto (procedura negoziata diretta), previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale della stessa e con motivazione della scelta in relazione all’incarico da affidare.
I responsabili presso la scuola hanno il compito di individuare gli effetti, l’Outcome, la finalità e l'utilità che intendono raggiungere e di conseguenza viene scelto l'esperto che si ritiene più adatto al raggiungimento dello scopo desiderato.
L'efficacia (effetto, Outcome, utilità) di una prestazione (Output) dipende essenzialmente dalla competenza dell'esperto che è stato scelto (maggiore competenza del relatore maggiore qualità della trasmissione di conoscenza attraverso il relatore maggiore acquisizione di sapere da parte dei destinatari (insegnanti) maggiore utilità per la scuola, con conseguente aumento della qualità dell'insegnamento effetti positivi sull'apprendimento degli alunni). La motivazione per la scelta di un contraente per prestazioni di natura intellettuale dovrà riferirsi sempre alla specifica competenza in materia dell'incaricato (la legge prevede un precedente accertamento dell'esperienza e delle capacità professionali, poiché soltanto questa può garantire e giustificare l'incarico ai sensi della buona amministrazione).
Lo stesso tipo di motivazione può essere indicato anche se p.e. un corso di aggiornamento viene prestato in forma di servizio (se il contraente non è una persona fisica = prestazione di un opera intellettuale ma da una persona giuridica, come p.e. un’università).
☺ Esempi
A scuola si è verificato un caso di disturbi dell'alimentazione. Un'alunna sviene durante l'orario di lezione e deve essere portata all'ospedale per un controllo.
Gli insegnanti sono preoccupati perchè non hanno riconosciuto il "pericolo" in tempo. L'Alunna in effetti sembrava "piuttosto magra" ma non sono riusciti a cogliere i segni di un anoressia.
Alcuni insegnanti della scuola chiedono di frequentare un corso specifico su questo argomento, per poter riconoscere in futuro in anticipo problematiche simili e poter essere in grado di reagire meglio.
Prima di conferire l'incarico ad un esperto esterno ai sensi del D. lgs. n. 165/2001 (Vedi cifra 4.2) l'amministrazione deve verificare che sia obiettivamente impossibile fornire la prestazione per mezzo di personale interno all'amministrazione. Occorre in questo caso svolgere una rilevazione delle risorse disponibili. Accade che talvolta vi siano insegnanti che dispongono di competenze specifiche che possono essere messe a disposizione dei colleghi. Però non è obbligatorio incaricare personale interno se uno esterno è più preparato. Una rilevazione delle risorse interne disponibili attesta che vi è l'oggettiva impossibilità di affidare il compito a risorse di personale interno all'amministrazione (insegnanti o personale amministrativo), la relativa motivazione ai sensi della buona amministrazione risulterà quindi: "con una rilevazione delle risorse interne disponibili si è accertato che non vi è personale interno che disponga di competenze specifiche sufficienti in materia. L'iniziativa di aggiornamento dedicata al tema dei disturbi dell'alimentazione (le cause, le conseguenze e gli indizi) va affidata a personale esterno."
Viene pertanto incaricato un medico dell'Azienda sanitaria. La motivazione risulterà la seguente: "Dott. Tal dei Tali, medico presso l'ASL di Bolzano (vedi curriculum allegato) è specializzato nel campo dei disturbi di alimentazione e dispone delle più recenti conoscenze e acquisizioni scientifiche in materia, è autore di articoli apparsi in pubblicazioni del settore (elenco delle pubblicazioni). Dispone di conoscenze specifiche nell'ambito della prevenzione e riconoscimento precoce dei disturbi alimentari".
L'attestazione delle competenze specifiche del relatore garantisce, in base al principio di razionalità, che l'iniziativa di aggiornamento (output) raggiunga lo scopo desiderato dalla scuola (outcome) e giustifica la scelta della persona che deve fornire la prestazione di natura intellettuale.
4.2 Premesse per gli incarichi di personale esterno per una prestazione di natura intellettuale
§ Decreto legislativo n. 165/2001, articolo 7, comma 6
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”
Nel caso sia indispensabile ricorrere ad un esperto esterno per lo svolgimento di compiti o prestazioni della pubblica amministrazione i presupposti per la stipula del contratto sono i seguenti:
1. l'oggetto dell'incarico assegnato alla persona esterna deve essere coerente e corrispondere alle finalità dell'amministrazione che stipula il contratto.
2. prima di stipulare un contratto con un esperto esterno, l'amministrazione deve verificare che sia oggettivamente impossibile ricorrere al personale interno (in tal caso può risultare determinante la qualità che la scuola richiede/si aspetta della prestazione).
☺ Esempio
Sarebbe contrario alla norma se vengono incaricate persone esterne per svolgere compiti istituzionali dei dipendenti. Per esempio un lettore viene incaricato di correggere il POF di una scuola prima della sua pubblicazione. L'incarico prevede la correzione ortografica, grammaticale e sintattica del testo. Il POF dovrebbe essere elaborato ai sensi dell’art. 4, comma 3 della LP n.20/2012 dal Collegio dei docenti. Si presume che insegnanti della scuola italiana siano in grado di redigere correttamente un testo italiano, soprattutto quegli insegnanti di una scuola, che insegnano la materia “italiano”.
4.3 Incarichi a collaboratori di un’amministrazione pubblica
Nel caso si voglia incaricare una persona esterna che ha un rapporto di dipendenza presso un'altra pubblica amministrazione nazionale diversa dalla Provincia autonoma di Bolzano, è necessario, prima della stipula di qualsiasi contratto, ottenere l'autorizzazione scritta da parte del datore di lavoro dell'altra amministrazione.
La scuola ha l'obbligo di inviare al datore di lavoro dell'altra amministrazione, entro il 15 aprile dell'anno successivo al pagamento, una comunicazione in cui vengono indicati: il tipo di prestazione e l'importo pagato dalla scuola per l'incarico
prestato dal dipendente pubblico incaricato dalla scuola al di fuori del suo rapporto di lavoro dipendente.
Attenzione: per dipendenti provinciali in pensione e per personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole statali dell'Alto Adige in pensione sono previsti attualmente divieti che impediscono un incarico da parte di una scuola.
4.4 Incarichi a persone interne
Come gli uffici dell’amministrazione provinciale anche le scuole possono affidare incarichi, per esempio per l’aggiornamento del proprio personale, al cosiddetto personale “interno”.
“Personale interno“ sono impiegati provinciali (della Provincia autonoma di Bolzano o di Enti strumentali della Provincia autonoma di Bolzano) e impiegati statali come gli ispettori, dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole a carattere statale, poiché questi in base alle competenze delegate sono amministrati direttamente dalla Provincia. In breve, si considera personale interno quel personale che ricevono il CUD (adesso CU) dall’Ente Provincia Autonoma di Bolzano.
Tutti gli altri eventuali esperti da incaricare è personale esterno, come ad esempio: impiegati di ditte private, dello Stato, della Regione, dei Comuni, dell’Università, dell’Azienda sanitaria ecc. Anche gli impiegati della Provincia in pensione e gli ispettori, dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole a carattere statale dell’Alto Adige in pensione sono da considerare personale esterno.
Con il personale interno non si concludono contratti d’opera, ma si prendono accordi con i rispettivi dirigenti per concordare un incarico scritto di collaborazione, per esempio per attività di relatore per un corso. Queste attività equivalgono ad attività aggiuntive nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente e possono essere retribuite con compensi aggiuntivi. I dipendenti interni vengono pagati direttamente dal Ufficio stipendi su richiesta dell’unità organizzativa che ha dato l’incarico.
La regolamentazione sui compensi per attività di relazione interna si può consultare in rete all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx.xx, Home, Sviluppo personale, Aggiornamento, attività di relazione – compensi.
CAPITOLO 5 Predisposizione e stipulazione del contratto | |
5.1 | Organo |
5.2 | Forma |
5.2.1 | Acquisti di modesta entità |
5.3 | Contenuto |
5.4 | Prezzi/Compensi |
5.5 | Norme sulla privacy |
5.6 | DURC |
5.7 | CIG |
5.8 | Pubblicazione ai sensi dell’art 28, comma 2 della L.P. 17/1993 |
5.9 | Pubblicazione ai sensi dell’art 28/bis della L.P. 17/1993 |
5.1 Organo
I contratti vengono stipulati cioè firmati dal dirigente scolastico. In assenza del dirigente sono firmati dal vicario. In caso di una rispettiva delega, dal segretario scolastico o entro certi limiti da un insegnante di una sede distaccata.
Attenzione: se un contratto viene concluso (anche in forma scritta) da un dipendente della scuola che non dispone delle necessarie competenze (vale a dire in base all’ordinamento vigente o tramite delega prevista dalla normativa), allora per l’amministrazione il contratto può essere considerato nullo (l’organo competente della scuola non ha espresso la sua volontà, non sussiste l’accordo tra le parti). Però non è nullo per il dipendente della scuola, il quale senza la relativa competenza ha firmato il contratto. Il dipendente deve adempiere l’obbligazione cioè pagare quello che ha ordinato con il suo patrimonio personale (di tasca propria). Ci troviamo sul campo del diritto privato (fase 3 delle fasi del procedimento amministrativo) e perciò ai sensi dell’articolo 1398 del Codice Civile “Rappresentanza senza potere” il dipendente è responsabile direttamente.
Riguardo a ciò si segnala che il diritto amministrativo prevede tuttavia la possibilità di una sanatoria.
5.2 Forma
Tutti i contratti che hanno come oggetto l’acquisto di merci (forniture) ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 (“codice dei contratti”) devono essere stipulati dall’amministrazione nella forma scritta. Attenzione: Ultimamente è diventata obbligatoria la forma telematica. Incarichi o acquisti che non devono essere stipulati tramite il portale telematico della Provincia sono i contratti d’opera che riguardano prestazioni di natura intellettuale ai sensi del decreto legislativo n.
165/2001 e le spese economali, tra quelli anche gli acquisti che vengono pagati in contanti direttamente dalla cassa economale (fondo per le minute spese).
Attenzione: un contratto che non è stato stipulato dall’amministrazione nella forma prevista dall’ordinamento, p.e. in forma orale dove non è consentito può essere considerato nullo per l’amminstrazione. Risponde però il dipendente pubblico che ha scelto la forma sbagliata per la stipulazione del contratto. Questo deve adempiere l’obbligazione cioè pagare quello che ha ordinato con il suo patrimonio personale (di tasca propria).
Anche in questo caso sussiste la possibilità della sanatoria da parte dell’amminstrazione.
§ DPGP 25/95, articolo 5, comma1:
I contratti di cui agli articoli 3 (Svolgimento delle procedure negoziate inferiori a
100.000 Euro) e 4 (Svolgimento delle procedure negoziate tramite gara informale) possono essere regolati con contratti stipulati in forma di scrittura privata; quelli di cui all'articolo 3 possono essere regolati anche con lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione di beni e servizi, che deve essere accettata per iscritto senza modifica alcuna.
§ Reggio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 17:
I contratti a trattativa privata, ... possono anche stipularsi:
per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante l’amministrazione; … per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.
Estratto da “Gli appalti di servizi e forniture”, Avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Bolzano 19.02.2013:
Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati (digitalmente) dal fornitore e dalla stazione appaltante.
La forma legalmente corretta di stesura del contratto è pertanto la creazione di una scrittura privata, vale a dire, la creazione di contratti d’acquisto, contratti d’opera, ma anche lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.
Corrispondenza secondo gli usi commerciali | Creazione di un contratto d’opera |
Due atti scritti: offerta e ordine | Un atto: contratto d’opera |
Spiegazione: Richiesta di un’offerta scritta o visione di un listino ufficiale (per es. in internet) con stampa dello stesso. Predisposizione della lettera di ordine o di incarico alle stesse condizioni dell’offerta scritta. | Spiegazione: Creazione di un contratto d’opera, cioè di un documento sottoscritto sia dal committente che dal mandatario. |
Esistono due tipi di forma scritta:
1. La forma tradizionale o forma cartacea e
2. La forma telematica.
La forma tradizionale o forma cartacea
Per “forma tradizionale” si intende una procedura amministrativa che ha come oggetto la stipulazione di un contratto che non viene concluso in via telematica o elettronica, ma che si conclude al di fuori del portale telematico della provincia, al di fuori di Consip o altra procedura telematica per l’effettuazione di acquisti (per esempio quello di un’altra Regione). Il contratto viene concluso in forma cartacea e la sottoscrizione avviene firmando a mano (p.e. attualmente per i contratti d’opera ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001).
La forma telematica
Per procedura telematica o elettronica („E-Public Procurement“) si intende un procedimento amministrativo che ha per oggetto la conclusione di un contratto che viene svolto in forma telematica o elettronica (per es. tramite il software del portale telematico della Provincia oppure per mezzo del Software del Consip). Procedure telematiche sono: assegnazione diretta in via telematica, acquisto telematico tramite convenzione, acquisti telematici su mercati elettronici.
Acquisti tramite la convenzione del portale della Provincia e tramite la convenzione Consip si possono svolgere solo per via telematica (sia la richiesta dell’offerta, sia l’ordinazione).
La normativa provinciale (e anche quella statale) stabilisce attualmente che appalti pubblici, come l’acquisto di merci (forniture) e servizi devono essere stipulati di norma nella forma telematica.
§ Legge provinciale n. 17/1993, art. 6/bis (Razionalizzazione degli acquisti provinciali)
(3) Le strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, gli istituti di istruzione scolastica e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché i loro consorzi e associazioni, utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui al comma 1.
(1) Entro il 31 dicembre 2009 la Provincia autonoma di Bolzano, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione nonché i principi di trasparenza, di libera concorrenza, apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica, attiva, in armonia con le normative comunitaria, nazionale e provinciale, un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate e altri strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. In particolare sono introdotti:
1 un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni, lavori e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni;
2 procedure telematiche di acquisto di beni, lavori e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico provinciale;
3 la pubblicazione di tutti gli incarichi assegnati, affinché tutte le imprese partecipanti alla gara possano prenderne visione.
5.2.1 Acquisti di modesta entità
La regola di base è che i contratti che regolano gli acquisti devono essere conclusi per iscritto. Da questa regola si può derogare solo se la normativa stessa prevede la possibilità di derogare. Una simile possibilità di deroga è rappresentata dalle spese economali. Questi contratti di acquisto non vengono conclusi in forma scritta ma in forma orale – tali contratti sono a tutti gli effetti legittimi. La normativa non consente di fare un libero uso di questa possibilità e prevede alcune limitazioni notevoli. Di regola si può concludere un contratto in forma legittima ricorrendo alle spese economali per acquisti di modesta entità tramite la cassa economale solo in questi casi: deve trattarsi di spese minute per le quali il pagamento in contanti è funzionale. Per es. l’acquisto di francobolli, marche da bollo, pagamento di telegrammi, spese di registro, acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento della scuola di entità ridotta, se vi è una certa urgenza.
§ DPP 74/2001, articolo 35
Art. 35 (Fondo per servizi di economato e per piccole spese)
(1) Alle le minute spese e per quelle relative al servizio di economato dell'Istituzione scolastica la responsabile amministrativa o il responsabile amministrativo può provvedere tramite l'anticipazione di un fondo aperto con mandato emesso in partite di giro, autorizzato dalla dirigente o dal dirigente, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione.
(2) Ogni volta che la somma anticipata sia prossima ad esaurirsi, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa presenta al dirigente o alla dirigente un rendiconto e le note documentate delle spese sostenute. Questo rendiconto è approvato dal dirigente o dalla dirigente con proprio decreto e le spese sostenute sono imputate ai rispettivi capitoli e rimborsate al responsabile amministrativo o alla responsabile amministrativa. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell’esercizio finanziario.
(3) Il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite nel registro delle spese per i servizi di economato e per piccole spese di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f).
(4) Per l’effettuazione di spese per i servizi di economato e per piccole spese il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa può aprire un apposito conto corrente e dotarsi di tessera bancomat. Le spese e gli interessi sono contabilizzati nel bilancio dell’Istituzione scolastica.
(5) Il dirigente o la dirigente può individuare anche altre persone appartenenti all’istituzione scolastica a cui affidare fondi per l’attività scolastica con modalità uguali, per quanto attiene la contabilizzazione, a quelle previste per il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa.
Attualmente le Intendenze scolastiche stanno preparando un bozza di deliberazione riguardante un regolamento per le spese economali per i Consigli d’istituto. L’obiettivo è semplificare e snellire l’attività contrattuale delle scuole. Il fondo per le minute spese in futuro sarà la cassa economale all’interno del fondo economale. Per spese economali è prescritto solo l’uso facoltativo del sistema telematico della Provincia.
5.3 Contenuto
Ogni contratto deve essere concluso in forma corretta (ossia per l’amministrazione in forma scritta telematica) e contenere tutti i requisiti essenziali del contratto: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto. L’oggetto di un contratto per l’acquisto di una cartina geografica per la scuole, deve riportare l’oggetto (la descrizione della merce/fornitura da acquistare) e il prezzo d’acquisto (il prezzo con l’indicazione dell’IVA).
§ DPGP. n. 25/1995, art. 5, comma 2
Nei contratti mediante lettera vanno riportati i medesimi contenuti previsti nella lettera d'invito, e nell'offerta almeno:
a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell' I.V.A.;
c) le qualità e le modalità di esecuzione;
d) gli estremi contabili;
e) la forma del pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
I contratti devono inoltre contenere quanto è previsto dalle norme per la tutela dei dati personali (si veda 5.5), nonché ove previsto il conto dedicato e il CIG (si veda 5.7). Il DURC invece (si veda 5.6) non fa parte del contenuto di un certo tipo di contratto, ma costituisce un presupposto necessario per la conclusione dello stesso.
5.4 Prezzo/Compensi
Ogni contratto deve contenere il prezzo della merce, del servizio o della prestazione intellettuale. Nel caso di lavoro intellettuale è legittimo e legale formulare il prezzo nel seguente modo: onorario 500 euro e in aggiunta le spese di viaggio e di vitto in base alle disposizioni provinciali. Il prezzo esatto al momento della stipulazione del contratto non si sa, si può tuttavia però fissare in dettaglio la spesa prevista, poiché per i rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio ci si deve attenere agli importi previsti dalla normativa vigente.
In caso di acquisto di merci (forniture) come per es. per l’acquisto di carte geografiche o in caso di servizi, come ad es. per una gita scolastica l’incarico di una ditta di autotrasporti che non è contenuta in nessuna convenzione, l’amministrazione tratta il prezzo sul libero mercato all’insegna della buona amministrazione (autonomia amministrativa delle scuole). Se il contraente è una ditta, allora di norma si ha a che fare con dei di prezzi fissi.
Per il lavoro intellettuale e per certi servizi la scuola in certi casi non è libera a concordare qualsiasi compenso con i contraenti, poiché la Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale n. 4442 del 29.11.2004 (adesso deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31/032015) prevede compensi massimi per i seguenti tipi di attività: attività di relatore/di docenza nell’ambito di corsi, conferenza con dibattito, direttori di corsi, la moderazione. Il gruppo destinatario è il personale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (anche dirigenti scolastici e docenti di scuole statali perché pagati in base a funzioni delegate) e i genitori di alunni. Se una persona esterna /fisica o giuridica) veine incaricata allo svolgimento delle attività sopra elencate, allora la scuole sono tenute a rispettare le disposizioni della deliberazione della Giunta provinciale n. 4442 del 29.11.2004 (adesso deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31/032015).
Per altre attività che non sono contemplate e disciplinate dalla suddetta deliberazione come ad esempio l’effettuazione di uno studio, letture d’autori,
rappresentazioni teatrali, iniziative musicali ecc. l’Amministrazione (la scuola) può compiere una libera trattativa sul mercato ai sensi della buona amministrazione. Se per esempio in una scuola viene ingaggiato un musicista per tenere un’attività di relazione in un corso di aggiornamento per il personale, allora devono essere rispettate le disposizioni fissate dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 4442 del 29.11.2004 (adesso deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31/032015). Se la stessa persona per esempio viene incaricata di eseguire un’iniziativa musicale (spettacolo, concerto), allora il prezzo può essere negoziato con il contraente, poiché la suddetta deliberazione non stabilisce un compenso massimo per questo tipo di attività.
Se i destinatari di un corso di aggiornamento non è il personale o genitori, ma gli studenti o gli alunni, in questo caso per fissare l’importo per i relatori, le scuole devono attenersi alle disposizioni della deliberazione della giunta provinciale n. 1607/2011. In questa deliberazione il compenso orario massimo previsto non è di 60 euro adesso 80 euro per le attività di relatore (aumentabile ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 4442 del 29.11.2004 (adesso deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31/032015), bensì un compenso orario massimo di 40 euro, aumentabile in base agli stessi criteri (deliberazione della Giunta provinciale n. 4442 del 29.11.2004, adesso deliberazione della Giunta provinciale n. 385 del 31/032015).
I prezzi devono essere concordati nel rispetto del principio dell’economicità/efficienza e va rispettato il rapporto fra il costo del contraente per una certa attività e i benefici che la scuola può ottenere dalla spesa (rapporto costi/benefici). In breve: il costo della prestazione non deve essere troppo elevato ma deve essere proporzionato cioè congruo; vale a dire, deve corrispondere all’attuale situazione di mercato. Deve essere chiaro che la qualità ha il suo prezzo. È pertanto legittimo e legale, se motivato nel modo corretto, spendere di più per garantire una maggiore qualità (nel rispetto, ovviamente, delle norme vigenti).
La selezione del contraente non è quindi sempre e necessariamente legata al principio del prezzo più basso (l’oggetto o la prestazione con il prezzo più basso, senza tenere conto della qualità dell’oggetto o della prestazione), ma di regola dovrebbe rifarsi a un principio del prezzo più vantaggioso - rapporto fra costo (Input) e qualità (outcome) dell’oggetto o della prestazione.
5.5 Norme per la protezione dei dati
§ Decreto legislativo Nr. 196/2003, art. 13 e 22
Nei contratti bisogna riportare le norme per la tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo n. 167/2003. L’informativa deve contenere quanto segue:
− Scopo e modalità della elaborazione dei dati,
− La comunicazione dei dati è obbligatoria o facoltativa?
− Possibili conseguenze dovute alla non comunicazione dei dati,
− La misura della trasmissione e diffusione dei dati,
− I diritti degli interessati (diritto all’attualizzazione, correzione e integrazione dei dati, il diritto alla cancellazione e anonimizzazione di dati acquisiti in modo illegittimo o di dati che non è necessario conservare, provenienza dei dati, sistemi utilizzati per il trattamento dei dati)
− Identità del titolare e del responsabile del trattamento dei dati.
☺ Esempio
Informativa ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali
Titolare dei dati è ………(nome dell’Ente)…... I dati forniti verranno trattati dalla scuola anche in forma elettronica, per l’elaborazione del presente incarico ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, nonché ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche.
Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico: ……………………………
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del D. Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.
5.6 DURC
DURC significa „documento unico regolarità contributiva”.
Esistono alcune disposizioni di legge dello stato che obbligano gli enti pubblici a verificare prima di concludere un contratto se il potenziale partner contrattuale ha ottemperato ai suoi obblighi di contribuzione. Prima della conclusione del contratto bisogna accertare se è stato effettuato in modo regolare il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, vale a dire, se il contraente ha versato gli oneri previsti dalla normativa vigente all’„INPS“ e all’„INAIL“ ed eventualmente alle casse edili. Qualora dovesse risultare, per esempio, che tali obblighi non sono stati rispettati adeguatamente dalla ditta, non si potrà nemmeno concludere il contratto con questa ditta.
Per ogni contraente di un Ente pubblico, con il quale viene concluso un contratto ai sensi del D.lgs. 163/2006 („codice dei contratti pubblici“), è fondamentale accertare
che il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi sia avvenuto in modo regolare.
Tuttavia nel corso del tempo, attraverso interrogazioni, pareri, modifiche delle disposizioni di legge, prese di posizione ecc. si sono venute a creare situazioni in cui non è necessario richiedere il DURC o al posto del DURC, un apposita dichiarazione sostitutiva dal contraente, che devono essere oggetto di verifica a campione da parte delle scuole.
Nei seguenti casi il DURC non è necessario:
➢ in caso di spese economali/servizio di economato,
➢ in caso di conclusione di contratto d’opera ai sensi degli articoli 2222 e 2230 del Codice civile ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001,n.165,
➢ in caso di “contratti di somministrazione” con ditte che forniscono servizi (corrente elettrica, gas, acqua, telefono ecc.) che sono necessari per il normale funzionamento dell’Ente pubblico.
➢ in caso di contratti per una fornitura o un servizio fina a un importo di 20.000 euro può essere prodotta, al posto del DURC, una dichiarazione sostitutiva da parte del contraente, in cui dichiara di essere in regola con il versamento degli oneri sociali e assicurativi.
Qualora un procedimento amministrativo, che ha come oggetto la conclusione di un contratto, venga concluso senza effettuare i suddetti accertamenti, si viene a produrre un vizio di legittimità del procedimento stesso (violazione di legge). L’accertamento della regolarità contributiva del contraente si compie tramite richiesta del DURC (“Documento Unico di Regolarità Contributiva”) o in alternativa, nel caso di contratti fino a 20.00 euro (al netto dell’IVA), richiedendo una dichiarazione sostitutiva da sottoporre a verifiche a campione. Per svolgere in modo regolare detti procedimenti amministrativi bisogna rispondere alle seguenti domande:
Cos’è il DURC?
Chi deve raccogliere il DURC? Come si richiede il DURC?
In quale fase del procedimento si deve richiedere il DURC? Per quali incarichi pubblici deve essere richiesto i DURC? Per quali casi il DURC non è necessario?
Recentemente è stata prolungata la durata di validità del DURC. Tale durata è stata estesa da tre a quattro mesi, inoltre è stato previsto che per ogni fase del procedimento (incarico, pagamento) non occorre richiedere un nuovo DURC. Il DURC che è stato prodotto al momento dell’incarico può essere valido anche per il pagamento, se ciò avviene entro i quattro mesi di validità.
5.7 CIG
CIG significa: “codice identificativo gara”.
Si tratta di una disposizione antimafia che ha lo scopo di assicurare la tracciabilità dei pagamenti effettuati dagli enti pubblici, quindi anche dalle scuole. A tal fine l’amministrazione che conferisce l’incarico deve ottenere un codice tramite la corrispondente website e indicarlo sui vari documenti.
In particolare tale obbligo prevede che gli incarichi pubblici siano corredati di un apposito codice e di una clausola contrattuale. Questo codice deve essere richiesto attraverso una pagina web dello Stato. Di regola questo codice va riportato sulla lettera di richiesta di offerta/preventivo, così come sul contratto o sulla lettera d’incarico. Anche sulla fattura, nota addebito, nota spese ecc. emessa dal contraente della scuola deve essere riportato tale codice. Il codice deve inoltre comparire anche sull’atto di liquidazione e sul mandato di pagamento effettuato dalla scuola. Il creditore è anche tenuto al rilascio di una dichiarazione, nella quale vengono comunicati i dati sul conto corrente da utilizzare per il versamento dell’importo dovuto (il così detto conto dedicato per appalti pubblici) e devono essere comunicate tutte le persone che possono prelevare soldi dal conto decicato.
Per quali tipi di contratto è necessario il CIG e per quali non è necessario?
Il CIG deve essere richiesto per ogni appalto pubblico che preveda un “flusso di denaro”, a partire dall’importo di 0,01 euro. Eccezzioni sono i contraenti o i contratti che dispongono di uno status sottoelencato:
➢ Ente pubblico territoriale (Stato, Regione, Provincia, Comune),
➢ Ente previdenziale (per es. INPS),
➢ Ente pubblico assicurativo (per es. INAIL, INPS ecc., però non agenzie assicurative private),
➢ Operatori e fornitori di servizi pubblici (p. es. elettricità, telefono, scuole associate)
➢ Incarichi individuali regolati dall’art. 2222 e successivi del Codice civile (p. es. “lavoro autonomo professionale“, ”studio associato“, “lavoro autonomo occasionale“, “collaborazione coordinata e continuativa“),
➢ Rapporto di lavoro dipendente (p. es. supplenze di insegnanti),
➢ se l’importo fissato per contratto è inferiore o uguale a 1.500,00 euro, al netto d’IVA (spese economali).
5.8 Pubblicazione ai sensi dell’art 28, comma 2 della L.P. 17/1993
§ Legge provinciale 17/1993, art. 28, comma 2
Sono pubblicati sul sito della Rete civica dell'Alto Adige, entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'esercizio precedente, l'elenco dei collaboratori esterni e degli incaricati di consulenze, con l'indicazione della ragione dell'incarico stesso e dell'ammontare rispettivamente erogato, nonché l'elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con l'indicazione del relativo titolo, con l'esclusione di quelli attinenti all'assistenza sanitaria, sociale, previdenziale, scolastica ed universitaria.
5.8 Pubblicazione ai sensi dell’art 28/bis della L.P. 17/1993
§ Legge provinciale 17/1993, art. 28/bis (Misure di trasparenza)
(1) In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità e accessibilità totale, a decorrere dal 1° luglio 2013 la Provincia, gli enti da essa dipendenti e quelli a ordinamento provinciale, comprese le società partecipate, le società in-house e le aziende speciali, rendono accessibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, sui propri siti internet, con link visibile nella homepage, i provvedimenti che dispongono:
(1) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, premi, incentivi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere alle imprese; l’attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, ad esclusione dei trattamenti relativi ai rapporti di lavoro dipendente; l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati.
(2) Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere attuati mediante l’utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazione.
(3) I provvedimenti di cui al comma 1 rimangono pubblicati per un anno.
(4) La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione di importo superiore a 1.000 euro.
Assunto fondamentale:
Tutti i contratti che sono stati stipulati da una scuola dopo il 1 luglio 2013 e che riguardano importi superiori a 1000 Euro (IVA esclusa) devono essere pubblicati sul portale elettronico della Provincia. La pubblicazione dei contratti è necessaria, poiché costituisce un presupposto giuridico per l’efficacia dei contratti. Solo in un secondo momento, in base a quanto previsto dalla normativa statale, alcuni
contratti vanno inviati all’AVCP (“Autorità vigilanza contratti pubblici“) adesso ANAC.
Attualmente ci sono tre diverse varianti per la pubblicazione dei contratti sul portale telematico della provincia (ISOV):
1. L’assegnazione d’incarico avviene direttamente tramite portale telematico (possibile solo con un CIG):
La pubblicazione di contratti sopra 1.000 euro, al netto d’IVA, avviene in modo automatico.
2. L’assegnazione d’incarico avviene in modo tradizionale (in formato cartaceo) con un CIG (o smart CIG).
La pubblicazione può essere effettuata dalla scuole tramite immissione diretta dei dati del contratto nel portale telematico della Provincia ("e-procurement”, “gare”, “nuova procedura fuori sistema”).
Questa variante d’ora in poi si userà molto raramente, perché la normativa prevede, che per gli appalti, per i quali è prevista la richiesta del CIG, di norma, devono essere stipulati in modo telmatico.
3. L’assegnazione d’incarico avviene in modo tradizionale (in formato cartaceo) e per effettuazione non è stato acquisito alcun CIG (o smart CIG).
Per spese economali e per la stipula di contratti d’opera (lavori di tipo intellettuale), conclusi ai sensi del Decreto legislativo n. 165/2001, è esplicitamente previsto dalla normativa, che non si debba acquisire il CIG. Contratti d’opera con un importo superiore a 1.000 euro, al netto d’IVA, possono essere pubblicati sul portale della Provincia tramite l’invio di un file PDF all’Agenzia provinciale per i contratti e gli appalti.
CAPITOLO 6 Adempimento dell’obbligazione | |
6.1 | La corretta classificazione fiscale dei contraenti |
6.2 | Categorie di reddito fiscale senza obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta |
6.3 | Categorie di reddito fiscale con obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta |
6.4 | Le categorie di reddito fiscale ed il relativo trattamento fiscale |
6.5 | Obblighi nel caso di incarichi a dipendenti di enti pubblici della Repubblica Italiana (esclusi i dipendenti pubblici, che ricevono il loro modello CU ex CUD dalla Provincia Autonoma di Bolzano) |
6.6 | Conferma dell’avvenuta regolare prestazione e i termini di pagamento |
6.7 | Regime IVA nel caso di forniture da paesi dell’Unione europea |
§ Contratto collettivo del 08/03/2006, Allegato 1
Il segretario scolastico/la segretaria scolastica predispone i contratti di collaborazione autonoma e svolge i compiti attinenti ai doveri del sostituto d’imposta.
6.1 La corretta classificazione fiscale dei contraenti
Nella fase di preparazione dei contratti, i contraenti devono essere già classificati correttamente dal punto di vista della normativa fiscale.
Prima di tutto si devono conoscere i costi dei contratti ( DPP 25/1995, art. 5, comma 2), in secondo luogo per alcuni contraenti, in base alla categoria di reddito cui appartengono, bisogna predisporre e inviare alcuni moduli, oltre alla lettera di incarico o contratto.
Di regola si tratta di moduli che riguardano le varie dichiarazioni che i contraenti devono consegnare alle scuole, affinché queste possano adempiere ai lori obblighi di carattere fiscale o in qualità di sostituti d’imposta. Il contraente deve essere pagato in modo corretto entro un determinato termine e tutti gli adempimenti fiscali devono essere svolti correttamente entro i termini previsti dalle norme.
Ai sensi del D.P.R. 917/1986 sono previsti sei categorie reddituali. Il D.P.R. 600/1973 prevede per ogni categoria fiscale di reddito i corrispondenti obblighi fiscali da parte del sostituto d’imposta.
Le categorie reddituali previste dal D.P.R. 917/1986 rilevanti per le scuole sono le seguenti:
➢ Redditi assimilati al lavoro dipendente (collaborazione coordinata e continuativa)
➢ Redditi di lavoro autonomo (lavoro autonomo abituale o professionale),
➢ Redditi d’impresa (contratti con le ditte)
➢ Redditi diversi (lavoro autonomo occasionale).
Per essere in grado di classificare correttamente il contraente prima della predisposizione del contratto si può agire nel seguente modo: si controlla se si tratta di una fornitura o di un servizio o di un incarico di prestazione intellettuale.
Forniture e servizi
Per fornitura si intendono tutti gli acquisti di beni mobili (come ad es.: libri di musica, strumenti musicali, leggii, fotocamere digitali, materiale di cancelleria, materiale di pulizia, libri, computer, stampa di opuscoli ecc.). Per servizi si intende ad esempio: l’incarico a un grafico per il design di un poster o di un opuscolo, l’incarico a un autotrasportatore per una gita scolastica, l’incarico a una ditta o a un ente pubblico per attività di relatore. Nel caso di forniture o servizi non si hanno particolari difficoltà nella classificazione della categoria reddituale perché di norma i contraenti sono ditte o imprese che svolgono attività commerciale come negozi, agenzie viaggi, alberghi ecc.
➢ Redditi d’impresa
Incarichi di lavori intellettuali
Quando si tratta di una prestazione di tipo intellettuale (come per esempio l’elaborazione di uno studio, una consulenza, un parere tecnico, attività di relatore di un corso di aggiornamento ecc.) è particolarmente importante la classificazione della categoria reddituale dei contraenti. A differenza di cosa abbiamo detto prima, i contraenti se si tratta di prestazioni di tipo intellettuale di norma non sono ditte commerciali o enti pubblici, ma persone fisiche, che svolgono un lavoro autonomo.
➢ Redditi assimilati al lavoro dipendente (collaborazione coordinata e continuativa)
➢ Redditi di lavoro autonomo (lavoro autonomo abituale o professionale),
➢ Redditi diversi (lavoro autonomo occasionale).
☺ Esempio
Si vuole svolgere uno studio sul seguente tema: “Perché i bambini dei paesi di campagna frequentano una scuola di musica più di quelli che abitano in città;e quali sono le misure da prendere per migliorare questa situazione nelle città?”
Il soggetto da incaricare potrebbe lavorare in una ditta di consulenza: in questo caso il contraente è un’impresa.
Il soggetto da incaricare potrebbe lavorare presso un’università: il contraente è un’università (cioè un Ente pubblico).
Il soggetto da incaricare può essere un libero professionista che possiede una partita IVA (per es. un sociologo): il contraente è una persona fisica che svolge lavoro autonomo abituale o professionale).
Il soggetto potrebbe non svolgere professionalmente questo tipo di lavori e di conseguenza non possiede una partita IVA; potrebbe trattarsi per es. di un esperto in questo campo, di un professore universitario in pensione o di un professore universitario che accetta il lavoro come privato: si tratta in questo caso di una persona fisica che svolge “lavoro autonomo occasionale”.
Vale lo stesso del “lavoro autonomo occasionale”. Però incarichi non vengono classificati come “lavoro autonomo occasionale”, ma come “collaborazione coordinata e continuativa” se è necessario un certo tipo di coordinamento fra il committente e il mandatario e se l’incarico ha una certa continuità, cioè durata. Come orientamento può valere se il periodo/l’arco di tempo nel quale viene eseguita la prestazione, supera i 30 giorni (gli effettivi giorni di lavoro non sono di rilevanza primaria). Il contraente è una persona fisica che svolge una “collaborazione coordinata e continuativa”.
☺ Altro esempio esplicativo
In una scuola si ha un caso di disturbo alimentare. Non è stato all’inizio riconosciuto ed ora l’alunna è ricoverata all’ospedale a causa di una crisi di debolezza. Il collegio docenti decide che il personale docente segua un corso sui disturbi alimentare (anoressia), per fare in modo che in futuro casi simili vengano riconosciuti meglio per reagire cioè aiutare nel modo migliore.
Si cerca un contraente adatto. L’efficacia, l’Outcome, la qualità di un corso di aggiornamento dipende fondamentalmente dalle specifiche conoscenze professionali dell’esperto esterno.
Viene contattata una psicologa dell’azienda sanitaria, riconosciuta come esperta in questo settore, che ha pubblicazioni su questo specifico tema. In questo caso ci sono diverse possibilità:
1. La psicologa effettua questo corso nell’ambito del suo lavoro dipendente all’azienda sanitaria: l’incarico viene dato all’azienda stessa.
2. La psicologa ha un rapporto di lavoro dipendente con l’azienda sanitaria, ma lavora anche come libera professionista. Vorrebbe essere quindi incaricata come persona fisica che svolge un lavoro autonomo abituale o professionale.
3. La psicologa ha un rapporto di lavoro dipendente con l’azienda sanitaria, ma non svolge l’attività di relatrice del corso nell’ambito del suo lavoro dipendente all’azienda sanitaria. La psicologa non ha partita IVA come libero professionista. Quindi se viene incaricata, viene classificata come “lavoro autonomo occasionale”.
4. La situazione è quella descritta sopra nel caso 3. La psicologa ha un rapporto di lavoro dipendente con l’azienda sanitaria, ma non svolge l’attività di relatrice del corso nell’ambito del suo lavoro dipendente all’azienda sanitaria. La psicologa non ha partita IVA come libero professionista (assenza di partita IVA). Non viene incaricata dalla scuola per un corso che ha la durata di un giorno (“lavoro autonomo occasionale”) ma per lo svolgimento di un corso d’insegnamento. Sono necessari colloqui con degli alunni, con dei genitori e con insegnanti (“coordinazione”), dopodiché si fissano cinque appuntamenti. Ogni settimana, il lunedì, mezza giornata. Cinque settimane superano l’arco di tempo di 30 giorni (“continuità”). Il contraente viene classificato come collaboratore coordinato e continuativo.
Di seguito uno schema da compilare per i “contraenti”, che nella prassi amministrativa si è mostrato molto utile per essere in grado di classificare i contraenti in modo corretto:
Il mandatario è:
fiscalmente residente in Italia
fiscalmente residente all’estero
impresa, ditta o una persona giuridica (p. es. università, associazione ecc). ha partita IVA
NON ha partita IVA
(non segnare altro!)
è una persona fisica:
libero/a professionista, svolge l’attività nell’ambito della libera professione
in possesso di una partita IVA o della “Umsatzsteuernummer” (= partita IVA estera) prego inserire: ………………………………………………..…) o il mandatario `un soggetto estero ai sensi della “Kleinunternehmerregleung”.
non libero professionista, svolge l’attivtà come lavoro autonomo occasionale (il mandatario non è in possesso di una partita IVA o della “Umsatzsteuernummer” (= partita IVA estera)
si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa (il mandatario non è in
possesso di una partita IVA o della “Umsatzsteuernummer” (= partita IVA estera)
Da questa dichiarazione possono risultare le seguenti categorie di reddito fiscale:
Impresa o persona giuridica
➢ Soggetto residente fiscalmente in Italia/impresa o persona giuridica
➢ Soggetto residente fiscalmente all’estero/impresa o persona giuridica
Persona fisica
➢ Soggetto residente fiscalmente in Italia/lavoro autonomo professionale
➢ Soggetto residente fiscalmente all’estero/lavoro autonomo professionale
➢ Soggetto residente fiscalmente in Italia/lavoro autonomo occasionale
➢ Soggetto residente fiscalmente all’estero/lavoro autonomo occasionale
➢ Soggetto residente fiscalmente in Italia/collaborazione coord. e continuativa
➢ Soggetto residente fiscalmente all’estero/collaborazione coord. e continuativa
6.2 Categorie di reddito fiscale senza obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta
I casi in cui il sostituto di imposta non ha obblighi:
Il committente pubblico non ha obblighi ai sensi del DPR 600/1973 come sostituto d’imposta se il contraente è:
Soggetto residente fiscalmente in Italia: un’impresa, un’associazione, un ente pubblico quando ricevono un incarico per forniture e servizi.
Soggetto residente fiscalmente all’estero: un’impresa, un’associazione, un ente pubblico quando ricevono un incarico per forniture o quando ricevono un incarico a prestare un servizio all’estero.
➢ Redditi d’impresa
☺ Esempio
Se il contraente è un’impresa (x.xx. un impresa commerciale, un’agenzia di viaggi, un albergo ecc.) in questo caso il sostituto d’imposta non ha obblighi. Non avere obblighi significa per esempio: se si acquistano delle merci presso la libreria Athesia e l’importo è di 1000 Euro + 22% di IVA = 1220 Euro, la Provincia liquida l’importo senza effettuare nessun tipo di ritenuta fiscale. La ritenuta d’acconto non è prevista per redditi d’impresa.
Ultimamente è stato introdotto lo split payment, che significa, che l’IVA non viene pagata al contraente, ma direttamente al fisco. Questo però non ha niente a che fare con i compiti di un sostituto d’imposta.
6.3 Categorie di reddito fiscale con obblighi da parte della scuola come sostituto d’imposta
I casi in cui il sostituto di imposta ha obblighi:
Il committente pubblico ha obblighi ai sensi del DPR 600/1973 come sostituto d’imposta se il contraente è:
Soggetto residente fiscalmente in Italia: una persona fisica.
Soggetto residente fiscalmente all’estero: una persona fisica quando la prestazione avviene in Italia.
➢ redditi assimilati al lavoro dipendente,
➢ redditi di lavoro autonomo,
➢ altri redditi assimilati al lavoro autonomo occasionale
☺ Esempio
Obbligo in qualità di sostituto d’imposta significa per es. che un ente pubblico compie ritenute fiscali per conto dello Stato al momento del pagamento di un compenso e versa le somme all’erario. Per esempio il sostituto d’imposta effettua di norma una ritenuta fiscale del 20% nel caso di lavoro autonomo di soggetti fiscali italiani (il 30% se si tratta di un soggetto estero): se il compenso pattuito è di 1000 Euro, la Provincia paga 800 euro al contraente e versa 200 Euro all’erario statale entro i termini previsti dalla normativa.
Inoltre il committente pubblico ha obblighi ai sensi del DPR 600/1973 come sostituto d’imposta se il contraente è:
Soggetto residente fiscalmente all’estero: un’impresa, un’associazione, un ente pubblico quando ricevono un incarico a prestare un servizio in Italia.
➢ Redditi d’impresa: Il trattamento fiscale avviene però nello stesso modo come per le persone fisiche (lavoro autonomo professionale) residenti fiscalmente all’estero quando la prestazione avviene in Italia.
☺ Esempio
L’Università di Innsbruck (personalità giuridica) viene incaricata di tenere una relazione per insegnanti di un circolo didattico di Bolzano. La prestazione viene de facto svolta in Italia da una persona fisica. In questo caso – anche se l’incaricato non è una persona fisica, ma una persona giuridica, le modalità di retribuzione del compenso (incluse le spese per vitto, alloggio e pernottamento) prescrivono di norma una detrazione fiscale in Italia del 30%. Qualora l’incaricato fosse dato a un’università italiana (ente pubblico) o a un’impresa nazionale, il sostituto d’imposta non applicherebbe detrazioni fiscali, in quanto non è previsto tale obbligo.
6.4 Le categorie di reddito fiscale ed il relativo trattamento fiscale
Nel punto 6.1 “la corretta classificazione fiscale dei contraenti” viene p.e. anche elencato “soggetto residente fiscalmente in Italia/lavoro autonomo professionale”. Questa classificazione fiscale al momento viene suddiviso in quattro effettive categorie di reddito fiscale (2.01 libero professionista senza propria cassa previdenziale, 2.02 libero professionista con propria cassa previdenziale, 2.07, 2.17). Per i partecipanti al corso concorso per segretari scolastici non è necessario sapere per ogni singola categoria di reddito fiscale il realtivo trattamanto fiscale in tutti i dettagli.
6.5 Obblighi nel caso di incarichi a dipendenti di enti pubblici della Repubblica Italiana (esclusi i dipendenti pubblici, che ricevono il loro modello CU ex CUD dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
Se vengono incaricati dipendenti di enti pubblici della Repubblica Italiana (esclusi i dipendenti pubblici, che ricevono il loro modello CU ex CUD dalla Provincia Autonoma di Bolzano) si deve stare attento a due cose:
1. Si tratta d una prestazione per la quale il dipendente pubblico deve presentare un’autorizzazione del proprio ente pubblico?
Sotto sono elencate alcune attività per le quali non è necessario ai sensi del Decreto legislativo n. 165/2001, articolo 53, che dipendenti pubblici presentano un’autorizzazione dal proprio ente di appartenenza:
Partecipazione a convegni e seminari;
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
Per dipendenti con contratto part time sotto 50 %; altro (citare la norma).
2. Comunicazione obbligatoria all’ente di appartenenza entro il 15 aprile dell’anno successivo all’anno finanziario nel quale è stato effettuato il pagamento.
6.6 Conferma dell’avvenuta regolare prestazione e i termini di pagamento
§ DPGP. n. 25/1995, art. 5, comma 3 e 3/bis
(3) Fatti salvi provvedimenti statali straordinari di contenimento della spesa pubblica, aventi riflesso sulle dinamiche di cassa, i pagamenti sono disposti entro trenta giorni dall’attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture, anche elettroniche (…)
(3/bis) Le parti possono pattuire un termine di pagamento differente da quello previsto al comma 3, purché non superiore a sessanta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.
§ DPP n. 74/2001, art. 26, comma 1
Art. 26 (Liquidazione della spesa ed ordinazione dei pagamenti)
(1) La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e nell'identificazione del creditore, è effettuata dal responsabile amministrativo o dalla responsabile amministrativa previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, nonché, nel caso di beni durevoli, anche dell'avvenuta inventariazione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori. Con la sottoscrizione del modello di liquidazione, il responsabile amministrativo o la responsabile amministrativa attesta inoltre la conformità della spesa all'atto dell'impegno.
Presupposto per il pagamento di un debito è la verifica se la fornitura o la prestazione è stata eseguita regolarmente, ossia come pattuito nel contratto. In tal caso, di regola, il contraente deve ottenere il pagamento dell’importo spettante entro 30 giorni dopo la ricezione della fattura.
È chiaro che questo tipo di disciplina dei pagamenti, vale a dire il pagamento dopo l’avvenuta fornitura o prestazione, non consente un’eventuale liquidazione di un anticipo, anche solo parziale, prima della fornitura o prestazione.
6.7 Regime IVA nel caso di forniture da paesi dell’Unione europea
Le scuole sono di norma enti pubblici con attività meramente istituzionali (non svolgono attività commerciali) quindi non hanno una partita IVA.
Le scuole possono effettuare entro un anno finanziario acquisti di merci per un valore fino a euro 10.000,00 da fornitori EU (questo importo non comprende l’IVA estera da pagare). Se superano questa soglia diventano enti pubblici con attività commerciale e di conseguenza hanno degli obblighi circa l’IVA perché sono soggetti passivi IVA.
Per questo motivo la scuola se effettua un acquisto intracomunitario ha l’obbligo di effettuare le denuncia INTRA-13 e la scuola deve stare attenta a non superare la soglia delle 10.000,00 euro perché in tal caso diventerebbe un soggetto passivo IVA
e gli adempimenti e la contabilità IVA comporterebbe un ulteriore carico di lavoro e burocrazia per la segreteria scolastica.