CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PA-POMPEI|16/05/2022|CONTRATTO 56
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
TRA
il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Pompei con sede in 80054 Pompei, alla via Plinio 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore generale, legale rappresentante p.t., xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Weingarten, il 24.06.1981 (C.F ZCHGRL81H24Z112Q) domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto (di seguito, per brevità anche denominato “PAP ”)
E
Hotel Xxxxxx S.p.A., con una nota con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx 0 (C.F. 05494971004; P.IVA 05008860487), in persona dell’Amministratore delegato, legale rappresentante p.t., xxxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Sydney il 28.11.1958 (C.F. KRKRRT58S28Z700Y), domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, per brevità anche denominata “Belmond”, “Contraente” o “Sponsor”)
PREMESSO
a) che il PAP è un Istituto della Cultura di rilevante interessa nazionale e di livello dirigenziale generale del Ministero della Cultura (di seguito MIC), dotato di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa con sede in Pompei (NA) alla xxx Xxxxxx 00;
b) che Belmond ha interesse a diventare sponsor di PAP al fine di promuovere il proprio marchio e ha proposto al PAP una sponsorizzazione a sostegno delle sue attività istituzionali;
c) che in data 16.02.2022 con lettera di interesse, acquisita con prot. n. 1573, Belmond ha manifestato la volontà a sponsorizzare il PAP con un investimento di € 150.000;
d) che, in risposta alla suddetta lettera, il PAP, con una nota di riscontro prot. n. 1676 del 18.02.2022, ha accettato la richiesta di Belmond;
f) che in data 18.02. 2022, ai sensi degli artt. 19 e 151 del D.lgs 50/2016, è stato pubblicato l’Avviso pubblico di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione ex art. 151 D.Lgs. 50/2016 sulla pagina di “Amministrazione Trasparente” del sito web del PAP;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Premesse
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Articolo 2
Oggetto del Contratto
2.2 Oggetto del presente accordo è la partecipazione del Contraente, in qualità di ‘Sponsor’, del progetto di mostra archeologica “Pompei: arte e sensualità nell’Impero romano” che si inaugurerà nella primavera dell’anno 2022 presso la “Palestra Grande” dell’area archeologica di Pompei.
Articolo 3
Prestazioni del Contraente: contributo, termini e modalità di pagamento
3.1 A titolo di partecipazione per la sponsorizzazione in oggetto, il Contraente sosterrà il PAP con un contributo di complessivi euro 150.000,00, da liquidarsi in un’unica rata entro il termine del 31 Dicembre 2022.
3.2 Il pagamento del contributo appena descritto avverrà a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull’IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 presso BANCO BPM S.p.A filiale di Boscoreale, intestato a Parco archeologico di Pompei.
Articolo 4
Benefits
4.1 A fronte della partecipazione prestata dal Contraente per la sponsorizzazione della mostra archeologica “Arte e sensualità nelle case di Xxxxxx” offre al Contraente una serie di benefici, che qui di seguito si riportano:
1) Inserimento del logo dello Sponsor su tutto il materiale promozionale e di comunicazione sia web che cartaceo. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono inviti, manifesti, colophon catalogo, brochure, etc.;
2) Inserimento del nome dello Sponsor sul sito web del PAP, esclusivamente nella sezione specificamente dedicata al progetto, con la dicitura Sponsor;
3) Visita dedicata, con modalità da concordarsi, per i soci, stakeholders e ospiti internazionali del Contraente (2 visite);
4) Presenza di un pannello, nell’ambito della mostra, che riporti il nome dello Sponsor e/o di eventuali altri sponsor finanziatori.
4.2 IL PAP garantisce, altresì, che per l’intera durata del contratto il Contraente godrà dell’esclusiva come ‘Sponsor’ riferito al medesimo settore merceologico. Resta inteso che anche nel caso di sponsor minori o di sponsor tecnici non dovranno intervenire competitors del medesimo settore.
4.3 IL PAP e il Contraente valuteranno, infine, la possibilità di collaborazioni ulteriori, anche relative ad eventi proposti dal PAP stesso o dal Contraente, in spazi esterni ai luoghi istituzionali sopraindicati, o in altri siti gestiti o segnalati dal Contraente medesimo.
4.4 Il Contraente potrà sottoporre al PAP una proposta di comunicazione del progetto, oggetto di questo Contratto, che dovrà essere previamente valutata, condivisa e approvata dal PAP.
4.5 La proposta potrà contenere le seguenti attività:
- piano di promozione social media congiunto, con tag reciproci e cross post tra l'account Instagram di Pompei e quello dello Sponsor;
- promozione della mostra sul sito web dello Sponsor, sui canali social e mediante newsletter ai propri clienti- previo consenso del PAP che dovrà approvare il piano di cui sopra.
Le immagini utilizzate, ai fini della promozione della mostra, saranno fornite dal PAP a titolo gratuito.
Il PAP si riserva la possibilità di stampare delle brochure promozionali della mostra, che potrà donare allo Sponsor.
Articolo 5
Durata del Contratto
5.1 Il presente contratto ha validità a far tempo dalla data di stipulazione per la durata del progetto di mostra di cui all’art. 2 ed esclusivamente per il periodo di permanenza presso la Palestra Grande dell’area archeologica di Pompei.
Articolo 6
Limitazioni di responsabilità
6.1 La conclusione del presente contratto è limitata alla partecipazione di cui all’art. 2 ed esclude qualsiasi altro rapporto di società, associazione, corresponsabilità e solidarietà, di modo che nessuna delle parti potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell’altra.
Articolo 7
Responsabilità nei confronti dei terzi
7.1 Con la stipulazione di questo accordo, ciascuna Parte si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni responsabilità per atti o fatti di qualsiasi genere dai quali derivino danni imputabili, direttamente o indirettamente, all’attività della Parte medesima, ovvero, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. Tale obbligo vale anche ai fini processuali.
Articolo 8
Cessione del Contratto
8.1 Vista la natura strettamente personale di questo accordo, è fatto espresso divieto alle Parti, pena la risoluzione di diritto ex art. 1456 cod. civ., di cedere in tutto o in parte il presente contratto.
Articolo 9
Riservatezza
9.1 Salvo quanto necessario alla corretta esecuzione del contratto, le Parti si obbligano a non rivelare ed a non utilizzare, in alcun modo e per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del presente contratto, dati, notizie, informazioni, ecc. che vengano messi a sua disposizione dall’altra Parte o che comunque riguardino l’esecuzione del presente contratto.
9.2 E’, altresì, fatto espresso divieto alle Parti di pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all’espletamento dell’incarico.
9.3 L’obbligo di segretezza sarà per le Parti vincolanti per tutta la durata del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano di dominio pubblico.
9.4 Gli obblighi previsti nel presente articolo a carico delle Parti si intendono estesi anche ai dipendenti, agli ausiliari ed ai collaboratori delle Parti medesime.
9.5 E’, altresì, fatto espresso divieto alle Parti di usare immagini, logo o qualsiasi segno distintivo dell’altra Parte o della Mostra, senza espressa autorizzazione dell’altra Parte.
Articolo 10
Clausola risolutiva espressa
10.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., il presente Contratto si risolverà di diritto nei seguenti casi:
- mancato adempimento del PAP ad uno degli obblighi di cui all’art. 4, 7, 8 e 9;
- mancato adempimento del Contraente ad uno degli obblighi di cui agli artt. 3, 7, 8 e 9;
- violazione da parte del Contraente delle norme che regolano i rapporti con il PAP;
- compimento di atti lesivi dell'immagine delle Parti;
- grave impedimento nello svolgimento dei compiti previsti dal contratto.
Articolo 11
Codice etico e Modello 231
IL PAP dichiara di aver preso atto che il Contrente ha adottato un proprio Modello organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs, 231/2001 (il "Modello"), disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx?xxxx0, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell’attività del presente contratto.
L’inosservanza di tale impegno, salvo che il fatto non sia di modesta entità anche in relazione alle possibili conseguenze a carico del Contraente, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Contraente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Contraente.
Di converso, con la sottoscrizione del presente atto, il Contraente dichiara di avere letto ed accettato i requisiti ed i principi etici stabiliti nel “Codice etico e di comportamento” adottato dal PAP – il cui contenuto è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xx- content/uploads/CODICE-DI-COMPORTAMENTO.pdf . Il Contraente si impegna ad uniformare la condotta dei propri dipendenti e collaboratori al suddetto Xxxxxx e di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del PAP qualsiasi condotta con esso confliggente.
Articolo 12
Completezza del contratto e forma convenzionale
12.1 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le Parti in merito al contenuto del medesimo.
12.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1352 cod. civ., ogni eventuale modifica o integrazione al contenuto del presente Contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto, con l’esatta indicazione della clausola che si intende modificare o integrare.
Articolo 13
Foro competente
13.1 Per qualunque controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente Contratto, sarà competente a giudicare in via esclusiva il Tribunale di Torre Annunziata esclusi tutti gli altri.
Articolo 14
Negoziazione del contratto - Rinvio.
14.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole del presente contratto, singolarmente e congiuntamente fra loro, sono frutto di specifica e diretta negoziazione tra le stesse, e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
14.2 Per tutto quanto qui non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, agli usi, nonché alla buona fede e alle intenzioni dei contraenti sia nella interpretazione che nella esecuzione del contratto, anche ai sensi dell’art. 1362 cod. civ.
Articolo 15
Privacy
15.1 Il PAP effettuerà, direttamente o con l'ausilio di soggetti terzi che partecipano alla sua attività produttiva e nel pieno rispetto dei principi di pertinenza, liceità e correttezza di cui all'art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), tutte le operazioni di trattamento dei dati personali necessarie per compiere l'attività contrattualmente dovuta in conformità ai principi sanciti dal nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).
15.2 IL PAP osserverà gli obblighi previsti dalle clausole contrattuali predisponendo, dandone tempestiva informazione al Contraente ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE)
n. 2016/679 (General Data Protection Regulation). In particolare, il PAP adotterà ogni misura organizzativa tale da evitare rischi di:
- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.
15.3 il PAP utilizzerà i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del contratto, e avvertirà il Contraente, di qualsiasi evento che, a seguito dell'esecuzione della prestazione richiesta, possa aver importato l'alterazione dei dati.
15.4 IL PAP non procederà alla comunicazione dei dati personali a terzi non coinvolti direttamente nelle attività oggetto del contratto, se non previa autorizzazione del Contraente e nel rispetto delle prescrizioni di legge, previa garanzia che i dati trasmessi giungano al
destinatario esatti e siano da questi utilizzati per fini leciti. In ogni caso, il PAP notificherà immediatamente al Contraente qualsiasi utilizzo o divulgazione non autorizzati di informazioni personali, di cui sia venuta a conoscenza.
15.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni raccolte presso l'interessato, per la finalità di eseguire il presente contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati comuni il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire il presente contratto. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle Parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt 15-22 Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi indicate nel presente contratto.
Articolo 17
Anti-corruzione
17.1 Le Parti si impegnano a rispettare i più elevati standard di integrità ed etica aziendale, condividono i valori anti-corruzione del Contraente e si assicurano che i loro dipendenti vi aderiscano.
17.2 Le Parti si impegnano a non intraprendere alcuna attività corruttiva, inclusa l'offerta, la sollecitazione o l'accettazione di qualsiasi cosa di valore, che direttamente o indirettamente sia finalizzata ad ottenere un improprio vantaggio. Senza eccezioni per operazioni aventi ad oggetto importi di modesta entità.
17.3 Le Parti non possono effettuare pagamenti di facilitazione a dipendenti pubblici, indipendentemente dalle usanze dei luoghi in cui le Parti conducono affari. Per pagamenti di facilitazione si intendono quei pagamenti effettuati per accelerare o garantire l'esecuzione di un’azione governativa routinaria (es. elaborazione dei visti ecc.).
Articolo 18
Modalità di conclusione dell’Accordo Contratto
18.1 Le Parti convengono che il contratto si concluda mediante scambio di corrispondenza commerciale. Il contratto dunque si intenderà perfezionato nel momento in cui una Parte riceva dall’altra una copia dello stesso sottoscritta per accettazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti:
Il DIRETTORE GENERALE
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Data
L’Amministratore delegato HOTEL XXXXXX S.p.A.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Data
Firmato digitalmente da ZUCHTRIEGEL XXXXXXX XXXXXXXX
C: IT
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXX Data: 30/03/2022 12:51:10