ACCORDO PERMESSI STUDIO BOZZA FARNESINA OTTOBRE 2009
ACCORDO PERMESSI STUDIO BOZZA FARNESINA OTTOBRE 2009
Tra il Governo della Repubblica Italiana e io Governo della Repubblica di Belarus sulle procedure per realizzare soggiorni studio nella repubblica italiana di cittadini minorenni della Repubblica di Belarus (e nella Repubblica di Belarus ai cittadini minorenni italiani della Repubblica italiana).
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus, denominati in seguito “le Parti”:
• aspirando allo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i popoli italiano e bielorusso, all’intensificazione dei contatti esistenti tra i due stati,
• convinti che la collaborazione nel campo dell’istruzione favorisca l’approfonfimento dei legami e la migliore conoscenza rciproca fra i popoli;
• considerati i vantaggi che ambedue gli Stati possono avere a seguito del rafforzamento della collaborazione bilaterale in conformità con le rispettive legislazioni nazionali;
• mirando a creare condizioni che permettano alle Parti di far conoscere alle rispettive popolazioni lingua, cultura, storia nazionale, letteratura, geografia, costumi e tradizioni dell’altra Parte;
• vista la Convenzione tra la Repubblica di Belarus e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sull’assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Roma il 25 gennaio 1979, vigente nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus;
• considerata la Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, aperta all’Aja il 25 ottobre 1980;
• ispirandosi a quanto stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
• hanno convenuto sulla opportunità di contribuire allo scambio di studenti tra i due Paesi, concordando le procedure seguenti:
Articolo 1
L’attuazione del presente accordo viene affidata ai seguenti organi competenti delle Parti:
nella Repubblica Italiana al Nella Repubblica di Belarus a
Ministero affari Esteri
Ministero Istruzione, Università, Ricerca ( )
Amministrazione Economica del Presidente della Repubblica (Dipartimento per le Attività umanitarie) Ministero Istruzione
Ministero Sanità
Ministero del Lavoro e della Protezione sociale Ministero degli Affari Esteri
TITOLO PRIMO
SOGGIORNI PER STUDIO DI MINORI DELLA REPUBBLICA DI BELARUS NELLA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 2
I programmi di studio a favore di minori bielorussi sono organizzati da enti e associazioni italiani (in seguito “enti e associazioni”) che propongono tali programmi, nei quali sono indicati in dettaglio le Istituzioni scolastiche designate e le adeguate strutture di accoglienza ovvero le idonee famiglie ospitanti sul territorio della Repubblica Italiana. Detti programmi sono approvati dal “ ”.
Ai fini del Presente Accordo per “strutture” si intedono strutture di accoglienza per gruppi di minori.
Articolo 3
La Parte Italiana:
- concede la possibilità del soggiorno temporaneo sul territorio della Repubblica Italiana ai minori (e ai loro accompagnatori) nell’ambito di programmi di studio a titolo gratuito;
- si impegna, attraverso il “………………………..” a garantire la competenza degli enti e delle associazioni attraverso la previsione di strumenti idonei a veriicare la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti richiesti;
- si impegna affinchè gli enti e le associazioni garantiscano l’idoneità delle strutture e delle famiglie all’accoglienza, le quali saranno informate e formate dal personale dell’ente o associazione che le presenta;
Le Parti concordano che le spese concernenti il viaggio, la polizza assicurativa, il soggiorno dei minori e dei loro accompagnatori, nonché le eventuali spese mediche previste dall’articolo 8 del presente Accordo siano a carico degli enti e associazioni italiane. Dalle predette attività non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato Italiano.
La Parte Bielorussa, secondo le modalità stabilite dalla Legislazione della Repubblica di Belarus, provvederà all’invio dei minori per i soggiorni di studio nella Repubblica Italiana, attraverso le organizzazioni bielorusse partner degli enti e associazioni italiane.
Articolo 4
Le Parti concordano che i programmi di studio di minori si fondano sui presupposti e contenuti differenti dalle procedure delle adozioni e, quindi, sono privi di collegamento ed hanno una regolamentazione diversa dalle procedure di adozioni internazionali, le quali sono disciplinate dallle rispettive legislazioni nazionali delle Parti dal Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di Belarus in materia di adozioni di minori cittadini della Repubblica di Belarus da parte di cittadini italiani, fatto a Minsk il 12 dicembre 2005 e successive modifiche e/o aggiunte.
Articolo 5
Le Parti riconoscono che la condizione dei minori che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell’ambito dei programmi di studio è disciplinata da accordi internazionali, di cui sono paerti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus e delle legislazioni delle Parti, nonché dalle disposizioni del presente Accordo.
Tutti i minori orfani e quelli i cui genitori hanno perso la potestà genitoriale, che fanno ingresso nella Repubblica Italiana nell’ambito dei programmi di studio hanno un tutore o curatore nominato dalle competenti Autorità bielorusse ai fini della gestione della potestà di tutela e di curatela e non possono essere considerate persone prive della tutela dei rappresentanti legali o in stato di abbandono.
Le Parti concordano che durante il soggiorno dei minori nella Repubblica Italiana gli enti e le associazioni vigileranno sulla regolarità del soggiorno dei minori, e che al termine del soggiorno i minori saranno fatti rientrare nella Repubblica di Belarus nei termini stabiliti e secondo le modalità stabilite, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8 del presente Accordo.
Articolo 6
La parte Italiana vigilerà affinchè gli enti e le associazioni assicurino le condizioni per l’espletamento nella Repubblica italiana, da parte degli accompagnatori, dei compiti loro affidati nell’interesse dei minori e dei loro rappresentanti legali, assicurando ai funzionari dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana che ne facciano richiesta, nonché agli
accompagnatori stessi, la possibilità di visitare, con congruo preavviso e con modalità concordate, le strutture e le famiglie italiane operanti ove si trovano i minori.
Articolo 7
Le Parti provvederanno, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, alla tempestiva preparazione e alla formalizzazione dei documenti necessari per la partenza dei minori per il soggiorno di studio nella Repubblica Italiana.
Le Parti favoriranno lo snellimento delle procedure di legalizzazione dei documenti dei minori e degli accompagnatori necessari all’ottenimento dei visti di ingresso nella Repubblica Italiana, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli Accordi Internazionali di cui sono parti la Repubblica Italiana e la Repubblica di Belarus.
La Parte Italiana:
- vigilerà affinchè enti e associazioni creino condizioni necessarie per l’organizzazione del processo didattico e per lo svolgimento dello stesso;
- informerà tempestivamente la Rappresentanza diplomatica (consolare) della Parte bielorussa su ogni situazione straordinaria d’emergenza che coinvolga i minori durante il loro soggiorno nella Repubblica Italiana;
- vigilerà affinchè enti e associazioni svolgano attività di informazione alel famiglie ospitanti ed ai responsabili delle strutture di accoglienza in merito ai loro diritti e doveri e alla specialità dei programmi di studio dei minori e alla loro diversità rispetto alle procedure dell’adozione internazionale;
- informerà gli organi della giustizia minorile italiana sullo status giuridico dei minori che giungono nella Repubblica Italiana per soggiorni di studio, sui diritti degli accompagnatori, nonché sulle prerogative dei funzionari consolari della Repubblica di Belarus in Italia in materia di tutela degli interessi dei cittadini della Repubblica di Belarus presenti temporaneamente sul territorio della Repubblica Italiana.
La Parte Bielorussa:
- presterà assistenza alle organizzazioni che inviano minori nella formazione, d’intesa con gli enti e le associazioni, dei gruppi organizzati dei minori per la partenza per soggiorni di studio nella Repubblica Italiana;
- vigilerà sulla selezione degli accompagnatori maggiorenni che dovranno avere una formazione pedagogica o medica, preferibilmente con conoscenza della lingua italiana, e concorderà le candidature degli accompagnatori. Nel caso in cui l’accompagnatore non abbia conoscenza della lingua italiana, al gruppo verrà assegnato un interprete;
- assisterà le organizzazioni nella preparazione della partenza dei minori per i soggiorni di studio nella Repubblica Italiana che prevede d’informali anticipatamente sulla storia, sulla cultura e sulle tradizioni del popolo italiano, sulla situazione geografica e condizioni climatiche del Paese, nonché ad organizzare iniziative culturali nei luoghi di soggiorni studio allo scopo di far conoscere alle famiglie ospitanti italiane cultura e tradizioni del popolo bielorusso;
- provvederà a fornire, attraverso le organizzazioni che inviano i minori, enti e associazioni, dettagliate informazioni sulle situazioni personali dei minori per garantire un soggiorno sicuro nella Repubblica Italiana.
Articolo 8
Le parti convengono:
- durante il soggiorno nella Repubblica Italiana l’assistenza medica d’emergenza ai minori in condizioni che richiedono interventi medici urgenti (incidenti, traumi, intossicazioni ed altre
situazioni e malattie) nonché in situazione di emergenza viene prestata senza il consenso dei loro rappresentanti legali;
- enti e associazioni daranno informazioni nel minor tempo possibile agli accompagnatori e all’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana nei casi in cui si verifichino malattie e situazioni che rappresentino un pericolo per la vita e la salute dei minori stessi nonché per la salute delle persone vicine e richiedano interventi medici e psicologici urgenti;
- in tali circostanze enti e associazioni provvederanno alle cure del minore e al soggiorno dell’accompagnatore sino al termine della cura del minore;
- la necessità della permanenza nella repubblica Italiana del minore per le cure mediche dopo la scadenza del termine del soggiorno di studio viene determinata in relazione alle condizioni di salute del minore d’intesa con l’organo competente della Parte bielorussa e con i rappresentanti legali del minore;
- enti e associazioni metteranno in atto le misure necessarie per il rientro del minore insieme all’accompagnatore nella Repubblica di Belarus al termine della cura.
Articolo 9
Le Parti concordano che enti e associazioni provvederanno al soggiorno dei minori preso le famiglie e le strutture di accoglienza assumendo gli impegni di:
- far rientrare senza ritardo i minori nella Repubblica di Belarus al termine del periodo di soggiorno nella Repubblica Italiana;
- non assumere in modo pretestuoso iniziative al fine di trattenere il minore nella Repubblica Italiana oltre il termine stabilito per la conclusione del periodo di studio;
La violazione degli impegni presi al presente articolo, che formeranno oggetto di un’apposita dichiarazione sottoscritta dalla famiglia italiana ospitante e dal e4sponsabile dell’ente e dell’associazione, preclude l’ulteriore partecipazione della famiglia ospitante ai programmi di studio dei minori nonché del predetto ente o associazione qualora abbia concorso alla violazione degli impegni in questione o non si sia adoperato per assicurarne l’adempimento. Nel caso in cui la famiglia ospitante si sia resa responsabile della violazione dei predetti impegni, il “ ”
comunicherà il suo nominativo alla Commissioni Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, la quale trasmetterà le informazioni sull’accaduto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni competente ai fini delle valutazioni giuridiche del caso.
Enti e associazioni sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano a selezionare, con la massima diligenza, anche a mezzo di figure professionali qualificate (assistente sociale/psicologo) le strutture di accoglienza e le famiglie italiane ospitanti, e ad informarle dei diritti e degli impegni connessi all’ospitalità dei minori bielorussi e ad assicurare, per quanto di loro competenza, il rientro nella Repubblica di Belarus, senza ritardo, dei minori ospitati al termine dei soggiorni di studio.
Articolo 10
La Parte Italiana individua quale coordinatore delle istituzioni ministeriali per quanto attiene ai rapporti in materia con le autorità statali bielorusse il Direttore Generale della Direzione Generale
…………. del Ministero degli Affari Esteri.
La Parte bielorussa individua quale coordinatore delle attività degli organi competenti il Direttore del Dipartimento per le Attività Umanitarie dell’Amministrazione Economica del Presidente della Repubblica di Belarus.
TITOLO SECONDO
SOGGIORNI PER STUDIO DI MINORI DELLA REPUBBLICA ITALIANA NELLA REPUBBLICA DI BELARUS
Articolo 11
I soggiorni di studio di minori della Repubblica Italiana nella Repubblica di Belarus sono organizzati sulla base di accordi privati, previo consenso scritto dei soggetti esercenti la patria potestà parentale sui minori italiani, in conformità con la pertinente legislazione vigente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica di Belarus.
TITOLO TERZO DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Articolo 12
Al fine della valutazione dei progressi nell’attuazione del presente Accordo, le Parti effettueranno scambi di informazioni tra dirigenti e funzionari degli organi competenti delle Partii.
E Parti effettueranno scambi di informazioni sulle legislazioni della Repubblica di Belarus e della Repubblica Italiana relative alle questioni previste dal presente Accordo.
Articolo 13
Eventuali divergenze relative all’attuazione delle norme del presente Accordo saranno oggetto di trattative e consultazioni fra le Parti.
Articolo 14
In caso di sottarazione illegale di un minore, le Parti collaboreranno in modo attivo al fine del rientro dello stesso nella Repubblica di Belarus in conformità agli Accordi internazionali di cui sono parti la Repubblica italiane e la Repubblica di Belarus nonché alle legislazioni nazionali delle Parti.
Articolo 15
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con la quale le Parti si saranno comunicate l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il presdente Accordo avrà al durata di cinque anni. Alla scadenza di tale periodo esso sarà rinnovato tacitamente ogni cinque anni, salvo che una delle Parti, entro sei mesi dalla scadenza di ciascun quinquennio, non avrà notificato all’altra Parte per iscritto, tramite i canali diplomatici, la sua intenzione di farne cessare la validità.
In fede di che i sottoscritti Rappreentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Minsk il……in due esemplari in italiano e russo, essendo ambedue i testi gualmente identici.