CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA TRA
CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA TRA
Cooperativa Sociale A.I.D.A.S. in Liquidazione Coatta Amministrativa, con sede legale in Terni, via Alfieri n. 3, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Terni al n. 00437720550, con uguale numero di codice fiscale e di partita IVA, in persona del Commissario liquidatore, dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, CF GLVMCL68D53C745M, per la carica domiciliata in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx x. 0; – nel prosieguo denominata “società concedente”
E
…….. con sede in nel prosieguo denominata “conduttrice”
PREMESSO
- che la Cooperativa sociale AIDAS posta in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 6 marzo 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014, è titolare di un Ramo di Azienda costituito da:
a) godimento dell'immobile sito in Comune di Terni, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, x. 00, in virtù di costituzione di usufrutto, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune come di seguito indicato: Sez. Urbana, foglio 67, particella 636, Zona Censuaria 2, categoria D/4, Rendita Catastale Euro 68.792,00. L’immobile, elevato su più piani, ha una superficie utile coperta di mq 5.527,84; una superficie utile al netto delle murature perimetrali di 5.246,24 ed un’area di pertinenza di circa mq 11.230,00, dove conduce l’attività di Residenza Protetta per anziani;
b) arredi, macchinari, apparecchiature, hardware, software e tutti gli altri beni utili ai fini dell’esercizio del Ramo di Azienda di cui a tutt'oggi è dotata la struttura di Collerolletta, come distintamente inventariati nell’allegato di seguito richiamato;
c) contratti con gli ospiti della struttura, con la ASL e con il comune di Terni;
d) contratti di somministrazione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua;
e) rapporti di lavoro con n. 55 dipendenti a tempo indeterminato, n. 4 dipendenti a tempo determinato ed un xx.xx.xx;
- che l’attività viene esercitata in forza di “autorizzazione all’esercizio di una struttura destinata a Residenza Protetta per anziani non autosufficienti per n. 90 posti letto ed a Centro Diurno per n. 20 posti”, giusta D.D. n. 5795 del 18.07.2014;
- che la società concedente si è determinata ad affittare l’azienda in questione, alla condizione essenziale che venga mantenuto e potenziato il valore di tutte le componenti della medesima e venga altresì mantenuta un’efficiente organizzazione aziendale, anche a tutela della reputazione della struttura, del mantenimento dell’avviamento e dei valori patrimoniali in genere, nonché ai fini della conservazione e possibilmente dell’incremento dei volumi di attività;
- che il Commissario liquidatore della cooperativa AIDAS, in liquidazione coatta amministrativa, previo confronto competitivo tra gli interessati, dotati dei requisiti soggettivi indicati nel bando di gara, è stato autorizzato dal Ministero vigilante a ricercare un operatore imprenditoriale di settore cui affidare in affitto la gestione del Ramo di Azienda di AIDAS così come sopra descritto;
- che l’aggiudicatario della gara è risultato essere …… , come da provvedimento del …. ;
OPPURE
- che, nei termini previsti nel bando, e cioè entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del nominativo dell’aggiudicatario della gara, la società cooperativa ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 11 del D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), rilasciando le comunicazioni ed effettuando le produzioni previste nel bando, e dando completa ed incondizionata adesione, a parità di condizioni rispetto a quelle indicate dall’aggiudicatario della gara, alle clausole contenute sia nel presente contratto di affitto di Ramo di Azienda che nello stesso bando di gara;
OPPURE
- che, nei termini previsti nel bando, e cioè entro dieci giorni dalla data di pubblicazione che la gara è andata deserta, la società cooperativa ha esercitato il diritto di prelazione di cui all’art. 11 del D.L. n. 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014,
n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), rilasciando le comunicazioni ed effettuando le produzioni previste nel bando, e dando completa ed incondizionata adesione alle clausole contenute sia nel presente contratto di affitto di Ramo di Azienda che nello stesso bando di gara;
OPPURE
- che nessun soggetto titolare del diritto di prelazione di cui all’art. 11 del D.L. n.145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), ha manifestato l’interesse ad avvalersi di tale diritto;
OPPURE
- che tra i soggetti titolari del diritto di prelazione di cui all’art. 11 del D.L. n.145/2013 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21/2/2014, n. 43), più società cooperative hanno esercitato tale diritto, e che è risultata definitiva aggiudicataria la società cooperativa ….., in base ai criteri selettivi individuati nel bando;
Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue
ART. 1 VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO DI AFFITTO
La società concedente affitta alla conduttrice, che accetta, il Ramo di Azienda costituito da tutti gli elementi indicati in premessa, esercitato nel compendio immobiliare in possesso della stessa società concedente.
Le parti dichiarano e riconoscono, in particolare, che il Ramo di Azienda dato in affitto comprende il diritto di godimento sull’immobile sito in Terni, Strada Collerolletta n. 24, e
sui beni mobili specificati nell’inventario, che, previo esame, accettazione e sottoscrizione delle parti, si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.
La conduttrice non subentra, invece, nei debiti e nei crediti della concedente, che continuano, pertanto, a rimanere in capo a quest’ultima.
Le autorizzazioni non costituiscono beni aziendali e la concedente, che ne rimane unica ed esclusiva titolare, acconsentirà alla voltura delle stesse in favore della conduttrice per il periodo strettamente connesso alla validità ed efficacia del presente contratto solo ove necessario per l’esercizio del Ramo di Azienda e richiesto dall’autorità competente. In questo caso, al termine del contratto, la conduttrice acconsentirà a reintestare le autorizzazioni in favore della concedente.
ART. 3 DURATA
La durata dell’affitto è convenuta in anni 2 (due) a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto e non è rinnovabile.
Il contratto di affitto sarà risolto di diritto prima del termine biennale previsto, nel caso in cui la società concedente, per qualsivoglia motivo, dovesse perdere il godimento effettivo della struttura di Collerolletta.
In tal caso, a far data dalla cessazione anticipata del contratto di affitto, la conduttrice dovrà procedere senza indugio alla riconsegna del compendio aziendale e sarà liberata da tutte le obbligazioni nascenti dalla presente scrittura ed avrà diritto alla restituzione dei canoni anticipati relativi al periodo successivo alla cessazione, senza, invece, poter pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni o ad altro titolo.
ART. 4 CANONE DI AFFITTO
Il canone annuale di affitto di azienda è convenuto in euro (oltre I.V.A.), per l’intera
durata del rapporto, che la conduttrice si obbliga a corrispondere secondo le seguenti modalità: a) quanto ad euro …….. (la metà del canone complessivo), da intendersi quale prima annualità, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto; b) quanto ad euro (la metà del canone complessivo), da intendersi quale seconda annualità, entro
e non oltre la data del …. (verrà indicata la data corrispondente al termine del primo anno di contratto).
La società conduttrice garantisce il pagamento della seconda annualità del canone, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto di affitto, con la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero di Euro …… presso lo studio del Notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx in Perugia, (oppure) a mezzo fideiussione bancaria in favore di AIDAS, rilasciata da primario istituto di credito con escussione a prima richiesta.
ART 5 RIMANENZE
Le scorte di materiali di consumo saranno compravendute con la conduttrice al prezzo di costo, oltre l’Iva di legge, alla data di entrata in vigore del presente contratto e saldate contestualmente a mezzo di assegno circolare.
ART. 6 DIVIETO DI SOLLEVARE ECCEZIONI O PROPORRE AZIONI
La conduttrice non potrà, per alcun motivo, sospendere o ritardare il pagamento dei canoni di affitto oltre i termini perentori previsti dal presente contratto, né potrà sollevare eccezioni o proporre azioni, se non dopo aver eseguito i predetti pagamenti.
ART. 7 SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DI LAVORO
La forza lavoro attualmente impiegata dalla concedente è costituita da 55 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno (n. 52) che a tempo parziale (n. 3) - (con esclusione, quindi, dei dipendenti in Cassa Integrazione Straordinaria e di quelli in
astensione per maternità); oltre ai lavoratori a tempo indeterminato, la concedente si avvale di n. 4 lavoratori a tempo determinato e di una unità con contratto di collaborazione a progetto. I citati rapporti di lavoro a tempo indeterminato continueranno con la conduttrice la quale dovrà mantenere sussistenti detti rapporti di lavoro per tutto il periodo di vigenza del contratto di affitto di Ramo di Azienda, tranne l’ipotesi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
In caso di esubero, ed esclusivamente per questa fattispecie di giustificato motivo oggettivo, la conduttrice non potrà ricorrere al licenziamento, ma dovrà utilizzare l’ammortizzatore sociale di CIG attualmente utilizzato dall’AIDAS in LCA fino al 05.03.2015, mediante un trasferimento dei dipendenti in esubero presso l’Aidas in LCA. Ove le suddette ragioni oggettive venissero meno, e la conduttrice avesse necessità di effettuare nuove assunzioni, dovranno prima di tutto essere riassorbiti in organico attivo i dipendenti posti in Cassa Integrazione Straordinaria, laddove in possesso dello specifico titolo e qualifica per il ruolo richiesto, fino al raggiungimento del numero originario della forza lavoro indicato nel presente contratto.
Nel caso in cui l’esubero si verifichi dopo la data massima di concessione di CIG per l’Aidas in LCA, e cioè dopo il 05.03.2015, la conduttrice provvederà in modo autonomo ad utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge ed a riassumere gli stessi laddove l’ipotesi di esubero venisse meno.
Qualora la conduttrice avesse necessità di effettuare nuove assunzioni, dopo il riassorbimento in organico attivo dei dipendenti posti in Cassa Integrazione Straordinaria, in possesso dello specifico titolo e qualifica per il ruolo richiesto, la conduttrice dovrà preferire il personale che presta o che ha prestato servizio in azienda temporaneamente
dalla data della nomina del Commissario Liquidatore, tenendo conto dell’esperienza curriculare e dell’anzianità di servizio maturate nella Società Cooperativa AIDAS dallo stesso personale.
In deroga a quanto previsto all’art. 2112 del codice civile, nella successione dei rapporti di lavoro sono esclusi i pregressi debiti della società concedente nei confronti dei dipendenti che rimarranno ad esclusivo carico della predetta concedente.
Con riferimento al disposto di cui all’art. 2112 del codice civile, nonché alle disposizioni attuative di cui alla L. 29/12/1990 n. 428 e successive modifiche ed integrazioni, la concedente dichiara che è stata esperita la procedura in sede sindacale di cui all’art. 47 della detta Legge n.428/1990 con esito …..
ART. 8 IMPEGNO A RISPETTARE I PIANI GIORNALIERI DI LAVORO
In conformità alle condizioni dettate per l’aggiudicazione della gara, la conduttrice si impegna a rispettare il piano di lavoro giornaliero della struttura allegato al bando di cui è risultato aggiudicataria, nei termini previsti nel suddetto documento.
ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato e/o ritardato pagamento del canone di affitto e/o l’inadempimento da parte della conduttrice nei termini previsti dal precedente art. 4, e/o la violazione degli obblighi assunti al precedente art. 7, inerente l’obbligo di mantenimento dei rapporti di lavoro con i dipendenti attualmente in essere con la società concedente, nei limiti convenuti pattiziamente, comporterà, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., la risoluzione di diritto del contratto, a semplice dichiarazione di avvalersi di tale clausola da parte della stessa società concedente, con il conseguente ed immediato obbligo da parte della conduttrice di restituire il Ramo di Azienda concesso in affitto, salvo ed impregiudicato il diritto al
risarcimento dei danni.
ART. 10 CONDIZIONE RISOLUTIVA
Le parti subordinano la risoluzione del contratto all’ipotesi in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti antimafia in capo alla conduttrice.
L’eventuale avveramento della condizione risolutiva non ha effetto per le prestazioni già eseguite, ai sensi dell’art. 1360, secondo comma, del codice civile.
ART. 11 STATO E GESTIONE DEI BENI
La conduttrice dichiara di ricevere in consegna i beni costituenti il Ramo di Azienda, come sopra individuati, in buono stato e adatti all’uso convenuto e si obbliga a restituire gli stessi beni alla scadenza del contratto, rendendosi responsabile per i deterioramenti dovuti ad uso improprio.
ART. 12 DIVIETO DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO, DI SUBAFFITTO, DI CESSIONE E OBBLIGHI DI GESTIONE
Il Ramo di Azienda non potrà essere concesso in subaffitto, né il presente contratto potrà essere ceduto, sotto qualsiasi forma, ad altro soggetto, pena, in difetto, la risoluzione di diritto.
La conduttrice non potrà mutare e/o convertire l'attività dell’azienda ed assume l’obbligo di curarne la gestione in conformità alla sua destinazione.
La conduttrice si impegna a mantenere o potenziare l'attuale assetto organizzativo, con particolare riferimento ai "requisiti minimi organizzativi" come definiti dal D.P.R. 14/01/1997 e s.m.i. e dalla D.G.R. 04/02/2004 n. 53, sia in termini di numero di addetti e loro abilitazioni professionali, che in termini della loro presenza nell'arco della giornata. La conduttrice, dato atto di ben conoscere il buono ed efficiente stato dell'immobile e delle
sue attrezzature, degli impianti e degli arredi, si impegna al loro mantenimento in perfetta efficienza. A tale proposito, la conduttrice si impegna ad attivare a propria cura e spese tutte le azioni necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, arredi ed attrezzature, ivi compresa la sostituzione e/o il riacquisto degli stessi, cosicché, al termine del presente contratto, essi vengano restituite in perfetto stato di efficienza e manutenzione. A tal fine, sempre a cura e spese della conduttrice, verranno istituiti dei registri di manutenzione nei quali verranno annotati tutti gli interventi eseguiti, corredati, se necessario, delle relative certificazioni rilasciate da parte degli operatori. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria andranno preventivamente autorizzati dalla società concedente con atto scritto. Le parti danno atto, ed in particolare la conduttrice riconosce, che il presente contratto di affitto viene stipulato a tassativa condizione del rispetto e dell’ottemperanza di tale obbligazione, da considerarsi essenziale nell’interesse della società concedente.
Viene espressamente convenuta la facoltà per la società di concedente di effettuare, direttamente o tramite consulenti dalla medesima nominati, ispezioni mensili di natura tecnica, atte a verificare la costante rispondenza all’effettivo rispetto del mantenimento dell’efficienza del ramo d’azienda affittato da parte della conduttrice sia in ordine al rispetto dei requisiti organizzativi che per quanto concerne le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
ART.13 CUSTODIA DELL’AZIENDA
La conduttrice è costituita custode del Ramo di Azienda: per l’effetto si impegna ed obbliga a custodirla ed usarla in conformità alle leggi ed alle disposizioni, anche di carattere locale, che ne regolano il funzionamento, a dotarsi di tutte le autorizzazioni di sua
esclusiva competenza, nonché ad effettuare tutte le denunce alle autorità competenti ed a sottoporre l'attività svolta a tutte le ispezioni e verifiche che fossero prescritte dalla natura stessa dell'attività medesima, sollevando la concedente da qualsiasi responsabilità connessa e/o conseguente alla violazione dei suddetti obblighi.
ART. 14 MODIFICHE E MIGLIORIE
È fatto esplicito divieto alla conduttrice di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni affittati, senza il consenso scritto della società concedente; in ogni caso, la società concedente, al termine del contratto di affitto, avrà diritto alla rimessa in pristino a spese della conduttrice, oppure a ritenere le opere senza compenso alcuno per la società conduttrice. Nell’ipotesi in cui, nel corso della durata del contratto, la società concedente ritenesse di dovere effettuare interventi, anche di ampliamento della struttura di Collerolletta, la conduttrice si obbliga, sin d’ora, a consentirne la realizzazione.
ART. 15 CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI
La conduttrice si obbliga a subentrare nei contratti relativi alle utenze (a titolo esemplificativo, di acqua, luce, gas ecc.), impegnandosi, sino al compimento del rapporto di affitto, al pagamento delle relative forniture.
ART. 16 MANUTENZIONI
Le parti concordemente stabiliscono che le opere ed i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei cespiti mobiliari graveranno esclusivamente sulla conduttrice.
Tutti gli interventi manutentivi, siano essi di natura ordinaria o straordinaria, dovranno essere effettuati ed eseguiti a regola d’arte e con la massima diligenza.
La conduttrice si impegna, inoltre, ad eseguire a proprie spese le eventuali opere richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l’esercizio dell’attività, per la durata del
presente contratto.
Qualora la conduttrice dovesse violare l’obbligo di esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione a suo carico e tale inadempienza dovesse arrecare danni, anche a terzi, il presente contratto s’intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in forza di semplice comunicazione scritta formalizzata dalla società concedente.
ART. 17 RESTITUZIONE DELL’AZIENDA
Al termine del rapporto contrattuale, la conduttrice dovrà immediatamente restituire alla concedente l’azienda affittata, a meno che alla stessa conduttrice non venga ceduto il Ramo di Azienda per effetto dell’esito della gara che verrà nel frattempo indetta.
I beni mobili ed immobili oggetto del presente contratto andranno restituiti nella consistenza (a meno degli interventi cui al precedente art. 14) e nell'efficienza che essi hanno al momento della stipula del presente contratto, così da consentire alla società concedente, in proprio o attraverso altro soggetto abilitato, la prosecuzione dell'attività senza soluzione di continuità. Le parti si danno reciprocamente atto che tale stato di consistenza ed efficienza verrà certificato da tecnici all'uopo incaricati dalla società concedente, con inizio delle operazioni di verifica almeno 60 giorni prima della naturale scadenza del contratto. La concedente si impegna a dare a tali tecnici tutto il supporto e le informazioni necessarie a tali operazioni di verifica.
Qualora l’alienazione del Ramo di Azienda, a seguito di gara ad evidenza pubblica, avvenisse in favore di un aggiudicatario diverso dall’affittuario, è convenuta una penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell’azienda da parte dell’affittuario. Il termine per la penale decorre a fare data dal quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del presente contratto di affitto di Ramo di Azienda.
ART. 18 ATTI DI TOLLERANZA
In nessun caso l’eventuale mancato esercizio di qualsiasi diritto da parte della società concedente – ovvero la mancata pretesa dell’esatta osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto – potrà costituire rinunzia al diritto di chiedere l’esatto adempimento, né costituire acquiescenza, dovendosi qualificare tale contegno, sin d’ora, come mero atto di tolleranza.
ART. 19 MODIFICHE CONTRATTUALI
Tutte le modifiche e le integrazioni al presente contratto dovranno essere effettuate per iscritto e dovranno previamente essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico.
ART. 20 EFFETTI DEL CONTRATTO
Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono dalla data di stipula e, pertanto, da tale data tutte le imposte, tasse, spese, tributi ed oneri, attività e passività di qualsiasi genere e natura, afferenti la gestione del ramo d’azienda, sono a vantaggio ed a carico della società conduttrice per tutta la durata del presente contratto.
ART. 21 DIRITTO DI ACCESSO E CONTROLLO
La società concedente, ai sensi dell’art. 1619 c.c., potrà accertare, anche con l’accesso nei luoghi, l’osservanza degli obblighi che incombono sulla conduttrice che, a richiesta della concedente, sarà obbligata a riferire per iscritto sull'andamento della gestione.
ART. 22 OBBLIGHI ASSICURATIVI
La conduttrice si obbliga a stipulare con una principale società assicuratrice una polizza a copertura dei danni che i beni oggetto del ramo d’azienda concessi in locazione potrebbero
subire per fatto proprio o di terzi (quali a titolo meramente esemplificativo, quelli derivanti da infiltrazioni di gas, scassi, rotture, incendi, manomissioni). Allo stesso modo, si obbliga a stipulare polizza per i danni che la conduzione dell’azienda potrebbe arrecare a terzi, garantendo e manlevando, comunque, sin d’ora, la società concedente da ogni responsabilità.
ART. 23 DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle vigenti disposizioni del codice civile sul contratto di affitto di azienda, nonché alle leggi speciali, in quanto applicabili.
ART. 24 SPESE
Le spese notarili per la stipula del contratto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, necessaria ai fini della iscrizione nel registro delle imprese, e le spese di registrazione saranno a carico della parte conduttrice.
ART. 25 ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
La conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) dell'edificio di Collerolletta; copia dell'APE viene allegata al presente contratto.
ART. 26 TRATTAMENTO DEI DATI
Le parti si obbligano a non divulgare e a non utilizzare le informazioni di cui verranno a conoscenza durante il rapporto contrattuale, che si devono intendere riservate.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e limitatamente alle finalità relative e conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto le parti si prestano reciprocamente il consenso per il trattamento dei propri dati
personali.
ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto verrà devoluta alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due rispettivamente nominati dalle parti e un terzo, in caso di disaccordo tra le stesse, dal Presidente del Tribunale di Terni, su istanza della parte più diligente.
Tale arbitro viene sin d’ora espressamente esonerato dall’osservanza di ogni e qualsivoglia formalità procedurale, salvo quelle stabilite dalla legge in via inderogabile.
Terni,
La società concedente La conduttrice
I contraenti dichiarano di aver letto tutte le clausole sopra estese, approvando, specificatamente, ai sensi degli artt. 1341, 2° comma, e 1342 cod. civ. i seguenti articoli:
art. 3 – durata;
art. 4 - canone di affitto; art. 5 – rimanenze;
art. 6 – divieto di sollevare eccezione o proporre azioni; art. 7 – Successione nei contratti di lavoro;
art. 8 impegno a rispettare i piani giornalieri di lavoro; art. 9 – clausola risolutiva espressa;
art. 10 – condizione risolutiva;
art. 12 – divieto di mutamento di destinazione d’uso, sub affitto e cessione;
Terni,
art. 13 – custodia dell’azienda; art. 14 modifiche e migliorie art. 16 – manutenzioni;
art. 22 – obblighi assicurativi
art. 27 – clausola compromissoria.
La società concedente La conduttrice
Allegati:
a) Inventario beni
b) Piano di lavoro
c) Certificato APE