CONSIGLIO D’AMBITO
CAMB/2013/26 del 13 novembre 2013
Agenzia Territoriale dell’Xxxxxx-Romagna
per i Servizi Idrici e Rifiuti
CONSIGLIO D’AMBITO
Oggetto: Atto modificativo delle convenzioni stipulate tra Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a., Hera s.p.a. e le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini aventi ad oggetto il finanziamento per la realizzazione di investimenti afferenti il Servizio idrico integrato.
Il Presidente
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx
parere di regolarità tecnica
Il Direttore (x.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx)
CAMB/2013/26 del 13 novembre 2013
L'anno 2013 il giorno 13 del mese di novembre alle ore 14,30 presso la sala Riunioni di Atersir, X.xx Xxxx Xxxx 00 - Xxxxxxx, si è riunito il Consiglio d’Ambito, convocato dal Presidente Xxxxxx con lettera AT/2013/5530 del 11 novembre 2013.
Sono presenti i Sigg. ri:
N. | ENTE | P/A | ||
1 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Comune di Forlì FC | Assessore | P |
2 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Comune di Medesano PR | Sindaco | A |
3 | Xxxx Xxxxx Xxxxxxx | Comune di Nonantola MO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX | Presidente | X |
0 | Xxxxx Xxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxx XX | Sindaco | P |
6 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Comune di Misano A. RN | Sindaco | X |
0 | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx xx Xxxxxxxxx XX | Sindaco | A |
8 | Xxxxxxxx Xxxxxx | Comune di Bologna BO | Sindaco | X |
0 | Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx XX | Presidente | A |
È presente l’xxx Xxxx Xxxxxxxxxx , in qualità di Direttore di Atersir.
Il Presidente Xxxxxx dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:
OGGETTO: Atto modificativo delle convenzioni stipulate tra Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, HERA SpA e le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini aventi ad oggetto il finanziamento per la realizzazione di investimenti afferenti il Servizio idrico integrato.
Premesso che:
- la legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 dicembre 2011, n. 23 ha costituito l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- in base ad espressa previsione normativa, Atersir è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti forme di cooperazione e, quindi, anche delle Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
- le Autorità di ambito di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna hanno specificatamente disciplinato con apposite convenzioni con la società Romagna Acque ed il gestore del servizio idrico integrato HERA SpA. il tema del finanziamento delle opere del servizio da parte della società delle fonti e le modalità di riconoscimento del canone di ammortamento;
richiamato il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/11, che ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) competenze in materia di servizi idrici, ivi compresa quella inerente all’adozione di un nuovo metodo tariffario per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato a partire dall’esercizio 2012;
rilevato che:
• l’Autorità dell’Energia Elettrica e il Gas con deliberazioni 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR, ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 e le linee guida per l’aggiornamento dei piani di ambito con la predisposizione dei Piani Economici Finanziari (PEF) e del rendiconto finanziario;
• sono intervenute importanti modifiche relative al calcolo della tariffa del servizio idrico integrato, anche in riferimento ai canoni da corrispondere ai soggetti finanziatori delle opere;
ritenuto pertanto necessario modificare formalmente le convenzioni e gli accordi sottoscritti dalle Autorità d’ambito di Forlì – Cesena, Rimini e Ravenna recependo le mutate disposizioni normative;
visto lo Statuto dell’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx Xxxxxxx per i servizi idrici e rifiuti approvato con propria deliberazione n. 5/2012;
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile; a voti palesi e favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare l’atto modificativo delle convenzioni stipulate tra Romagna Acque – Società delle Fonti SpA, HERA SpA e le disciolte Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini aventi ad oggetto il finanziamento per la realizzazione di investimenti afferenti il servizio idrico integrato, allegato al presente atto e di esso parte integrante;
2. di dare mandato al Direttore di sottoscrivere l’atto di cui al primo punto e di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.
Atto modificativo delle convenzioni stipulate tra Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a., Hera s.p.a. e le Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini aventi ad oggetto il finanziamento per la realizzazione di investimenti afferenti il servizio idrico integrato.
Tra
∙ Agenzia territoriale dell'Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito anche
Atersir o Agenzia), con sede legale in Bologna, xxxxx Xxxx Xxxx, 00, rappresentata dal sig.
……………., il quale interviene nella sua qualità di in virtù dei poteri conferiti
con deliberazione dell’Autorità n. … del ;
∙ HERA s.p.a.(di seguito anche HERA), con sede in Bologna, Viale Xxxxx Xxxxx Xxxxxx n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, in persona dell’Amministratore Delegato xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con delibera del C.d.A. del………..
domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
∙ Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a. (di seguito anche Romagna Acque), con sede legale in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, iscritta al Registro Imprese di Forlì al n. 00337870406, CF e P.IVA 00337870406, in persona del suo Legale Rappresentante e Presidente xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, in esecuzione dei poteri conferiti con deliberazione C.d.A.
n. 102 del 11 luglio 2013;
di seguito congiuntamente definite “parti”
premesso che:
1. in data 4/06/2007 è stata stipulata la “Convenzione regolante i rapporti fra l’Autorità d’ambito di Forlì-Cesena, Romagna Acque ed HERA per la messa a disposizione di impianti di depurazione e di reti fognarie al gestore del servizio idrico integrato nella Valle del Savio” integrata con atti successivi, l'ultimo dei quali in data 06/04/2011 per un importo complessivo degli interventi da finanziarsi da parte di Romagna Acque e di cui la stessa è proprietaria pari ad euro 28.707.503 (al netto dei contributi in conto impianti);
2. in data 8/11/2011 è stata stipulata la “Convenzione regolante i rapporti fra l’Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Romagna Acque ed HERA per la realizzazione di investimenti afferenti il servizio idrico integrato”, avente ad oggetto interventi nei Comuni di Predappio, Bertinoro, Forlimpopoli e Cesena integrata con atti successivi, l'ultimo dei quali in data 12/07/2012 per un importo complessivo degli interventi da finanziarsi da parte di Romagna Acque e di cui la stessa è proprietaria pari ad euro 7.519.538 (al netto dei contributi in conto impianti);
3. in data 30/12/2010 è stato stipulato tra l’Autorità di Ambito di Ravenna, HERA e Romagna Acque l’”Accordo per la realizzazione di opere relative al Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Ravenna”, attuato in data 14/04/2011 mediante l’Accordo operativo fra HERA e Romagna Acque, successivamente integrato ed assunto agli atti di Romagna Acque in data 04/01/2013 prot. n. 76 per un importo complessivo degli interventi da finanziarsi da parte di Romagna Acque e di cui la stessa è proprietaria pari ad euro 9.515.000;
4. in data 28/12/2010 è stata stipulato tra l’Autorità di Ambito di Rimini, AMIR s.p.a. di Rimini e Romagna Acque la “Convenzione regolante gli interventi relativi al depuratore di Santa Giustina e opere di collettamento” attuata in data 15/04/2011, mediante l’Accordo operativo e la side letter fra HERA, AMIR s.p.a. di Rimini e Romagna Acque, l’importo complessivo degli interventi da finanziarsi da parte di Romagna Acque e di cui la stessa è proprietaria è pari ad euro 35.250.000;
5. gli interventi previsti negli atti di cui ai precedenti punti sono, alla data odierna, in parte ultimati e consegnati al gestore ed in parte in corso di realizzazione;
6. la legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00 dicembre 2011, n. 23 ha costituito l’Agenzia territoriale dell’Xxxxxx-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir) per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, già esercitate dalle Autorità di ambito territoriali ottimali,
7. Atersir è dunque subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle precedenti forme di cooperazione e, quindi, anche delle Autorità di Ambito di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
8. tra i rapporti giuridici nei quali è subentrato il nuovo ente rientrano anche le convenzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
9. l’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è stato parzialmente abrogato nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del Servizio idrico integrato, l’"adeguatezza della remunerazione del capitale investito", mediante d.p.r. 18 luglio 2011, n. 116, a seguito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011;
10. l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha trasferito all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), alcune funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l’approvazione del metodo tariffario;
11. le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’AEEG perseguono anche la finalità di attuare i principi comunitari sul “recupero integrale dei costi”, compresi quelli ambientali, e sulla responsabilizzazione dei soggetti che inquinano, meglio noto con l’espressione “chi inquina paga”, come espressamente sancito dall’articolo 2, comma 1, del
d.p.c.m. 20 luglio 2012, attuativo dell’articolo 21, comma 19, del sopraccitato decreto legge 201/2011;
12. l’AEEG ha approvato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013, con deliberazione 28 dicembre 2012, n. 585, successivamente modificata ed integrata con deliberazioni n. 73/2013, n. 88/2013 e n. 109/2013;
13. la citata deliberazione 585/2012 prevede all’articolo 5.3 che “ ….sono inefficaci le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento”;
14. Atersir ha rilevato che alcuni cespiti rendicontati all’interno dei “modelli di stratificazione cespiti del grossista”, iscritti nel patrimonio di Romagna Acque, non sono strumentali all’attività del fornitore all’ingrosso bensì all’attività del gestore del servizio idrico integrato (HERA) che li utilizza in virtù di contratti di comodato d’uso gratuito a suo tempo sottoscritti fra proprietario e gestore (trattasi principalmente di impianti già in esercizio, ed in misura minore iscritti nei lavori in xxxxx xx 00/00/0000, nell’ambito territoriale riminese);
15. le parti concordano di stralciare i cespiti suddetti ( il cui elenco è allegato al presente atto, all. B) dalle rendicontazioni effettuate da Romagna Acque in qualità di fornitore all’ingrosso e quindi
di non considerare i costi del capitale di tali cespiti nella definizione della tariffa all’ingrosso, con effetto dal 31/12/2011 e di inserire, per competenza d’ambito territoriale, i cespiti suddetti nei “modelli di stratificazione cespiti del proprietario” Romagna Acque, modelli già redatti al 31/12/2011 per ciascun dei tre ambiti territoriali della Romagna per effetto delle convenzioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
16. alla luce delle premesse sopra esposte, con il presente atto, le parti intendono modificare formalmente le convenzioni e gli accordi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, recependo le mutate disposizioni normative, con specifico riferimento alla quantificazione dei canoni da corrispondere a Romagna Acque e definire contestualmente anche le competenze di Romagna Acque nella quantificazione dei canoni relativi ai beni di cui al punto 14;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue
Articolo 1 – Premesse
Le premesse sono parti integranti del presente atto e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle parti con l’atto medesimo.
Articolo 2 – Oggetto delle modifiche
1. Costituisce oggetto del presente atto la disciplina delle modalità di corresponsione dei canoni di concessione dei beni di Romagna Acque a favore del Servizio idrico integrato, previsti dalle convenzioni e dagli accordi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, oltre che dei beni di cui al punto 14, delle premesse.
2. Le parti stabiliscono che tali canoni siano corrisposti a Romagna Acque dal gestore del Servizio idrico integrato, nel rispetto delle indicazioni fornite da Atersir, in esecuzione delle previsioni contenute nella tariffa del servizio medesimo, elaborata applicando i criteri fissati dall’AEEG
3. Le parti stabiliscono che ogni determinazione di canone indicato nelle convenzioni-accordi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 è da ritenersi superata per gli anni dal 2012 (compreso) e successivi e sostituita con quanto disposto nel presente atto.
Articolo 3 – Individuazione dei canoni
1. Le parti accettano la ridefinizione dei canoni, per gli anni 2012 e 2013, da corrispondere da parte di HERA a Romagna Acque, in esecuzione delle disposizioni dell’AEEG, così come indicati nell’allegato A) al presente atto e di esso parte integrante sia per le opere già in esercizio al 31 dicembre 2011 sia per i lavori in corso in pari data.
2. I canoni dell’allegato A) risultano determinati in base alla situazione patrimoniale al 31/12/2011 e pertanto, saranno sottoposti a conguaglio, sulla base dei dati di consuntivo presentati da Romagna Acque al 31/12/2012 e al 31/12/2013, in applicazione di quanto disposto nel MTT.
3. I canoni 2012 e 2013 relativi alla convenzione di cui al punto 1) delle premesse sono indicati al netto delle rinunce espressamente e volontariamente fatte da Romagna Acque e comunicate ad Atersir.
4. Le Parti stabiliscono fin d’ora che i canoni annui 2012 e 2013 contenuti nell’allegato A) potranno essere aggiornati in esecuzione delle modifiche ai criteri stabiliti da AEEG, relativamente al riconoscimento in tariffa degli interventi relativi alla realizzazione dei beni del Servizio idrico integrato.
Articolo 4 – Modalità di corresponsione dei canoni
1. L’importo del canone annuo 2013, al netto di quanto già fatturato, verrà fatturato da Romagna Acque e sarà liquidato da HERA entro il 31/12/2013 previo ricevimento di regolare fattura.
2. Relativamente alle convenzioni di cui ai punti 1, 3 e 4 e ai beni di cui il punto 14, per l’anno 2012, Romagna Acque potrà emettere nuove fatture, entro i termini di cui al primo comma, per il maggior importo di canone di cui ha diritto, in base alle rideterminazioni formulate rispetto alle fatture già emesse ad Hera, e da quest’ultima liquidate nei termini convenzionalmente previsti.
3. I conguagli di cui all’articolo 3, comma 2, saranno fatturati da Romagna Acque nei modi e nei tempi successivamente stabiliti da Atersir.
Articolo 5 – Clausola di rinuncia
1. Romagna Acque formalizza, con il presente atto, la propria rinuncia a:
- quota di canone imputabile al FONI, derivante dai contributi in conto impianti, per le convenzioni di cui ai punti 1) e 2) delle premesse per tutta la durata delle convenzione e, quindi non solo per gli anni 2012 e 2013;
- quota di canone derivante dagli oneri fiscali per tutti le convenzioni e i beni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 14 delle premesse a partire dal 2014 e limitatamente alla convenzione di cui al punto 1 delle premesse anche per gli anni 2012 e 2013;
- quota di canone derivante dalla componente “time lag” negli oneri finanziari per tutte le convenzioni e tutti i beni previsti nel presente accordo.
Articolo 6– Rinvio
1. Per quanto non espressamente modificato o incompatibile con il presente atto o con le disposizioni contenute nelle deliberazione AEEG 585/2012, continuano ad applicarsi le convenzioni/accordi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 delle premesse.
Articolo 7 - Registrazione
1. Il presente atto è soggetto alla registrazione solo in caso d’uso con oneri a carico della parte richiedente.
Art. 8 – Foro competente
Qualunque controversia dovesse insorgere in merito al presente atto rientrerà nella competenza esclusiva del foro di Bologna.
Allegati:
Allegato A) canoni Allegato B) elenco cespiti
Firme
Approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Direttore
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx x.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
◻ ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)
10 dicembre 2013
Il Direttore
x.xx Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx