ALLEGATI:
ALLEGATI:
N. 1 Dettaglio opere di manutenzione ordinaria a carico concessionario.
SOMMARIO
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 2
Art. 2- ORARIO DI APERTURA E CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE 2
Art. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE 2
Art. 4- LOCALI ED AREE A DISPOSIZIONE 2
Art. 5- DURATA DELLA CONCESSIONE 2
Art. 6- OPERE E ATTREZZATURE 3
Art. 7— MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 3
Art. 8— DIVIETO Dl CESSIONE E Dl SUBCONCESSIONE 3
Art. 9- PERSONALE E RAPPORTO Dl LAVORO 3
Art. 10- COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 4
Art. 11- NORME IN MATERIA Dl SICUREZZA 4
Art. 12 ALTRI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA, GARANZIE E ASSICURAZIONI 4
Art. 13 – SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA GIOCO 4
Art. 14- REVISIONE CANONE 4
Art. 15 CONSUMI ACQUA 4
Art. 16 SPESE PER ENERGIA 5
Art. 17 PUBBLICITÀ 5
Art. 18- REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 5
Art. 19- AGGIUDICAZIONE 5
Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 5
Art. 21 - PENALITA’ 5
Art. 22 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI - SPESE DI AVVIAMENTO 6
Art. 23 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO 6
Art. 24 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE 6
Art. 25 CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE 6
Art. 26 - GARANZIE ASSICURATIVE 6
Art. 27 - CONTROLLI Dl CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO 6
Art. 28 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE 7
Art. 29 - CONTROVERSIE 7
Art. 30 - NORME FINALI 7
Art 31 - NORMA DI RINVIO 7
ALLEGATO N. 1 8
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente capitolato disciplina l’affidamento della concessione per la gestione dell'impianto sportivo denominato "Campo di calcio comunale di Saccon" di Pieve di Cadore loc. Saccon per l'esercizio dell'attività calcistica e di ogni altra attività ludico sportiva compatibile con l'impianto.
Art. 2- ORARIO DI APERTURA E CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE
Le tariffe e gli orari di apertura al pubblico e alle società sportive saranno stabiliti in accordo con l'Amministrazione Comunale e potranno essere modificati nel corso della concessione mediante deliberazione della Giunta Comunale previa previo accordo con il gestore.
Tutti i proventi della gestione saranno direttamente riscossi dal concessionario ed incamerati da Comune. Il concessionario dovrà comunicare giornalmente all'Ufficio ragioneria gli incassi per consentire l'aggiornamento del registro corrispettivi. Il versamento delle somme introitate per conto del Comune dovrà avvenire entro la fine di ogni mese.
Dovranno anche essere garantite tutte le attività previste nel piano gestionale tecnico-organizzativo allegato all'offerta di gara.
Potranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale eventuali calendari diversi, in relazione a temporanee, particolari situazioni climatiche e necessità contingenti.
Il concessionario dovrà concedere gratuitamente l'uso dell'impianto per le sole partite di campionato anche ad altre Società Sportive Calcistiche con sede nel Comune di Pieve di Cadore. A tal fine il concessionario dovrà concordare con le altre squadre di calcio e con un addetto del Comune un calendario all'inizio della stagione in modo da garantire un utilizzo paritetico del campo di gioco.
Il concessionario dovrà concedere gratuitamente per un massimo di due eventi all'anno l'uso dell'impianto alle Società Sportive del Comune di Pieve di Cadore per organizzare manifestazioni di carattere sportivo fermo restando l'obbligo di avvisare per tempo la società concessionaria e rispettando le esigenze sportive ed organizzative già programmate. L'uso dell'impianto oltre le due manifestazioni annue per ciascuna società sarà a pagamento.
Il concessionario dovrà consentire al Comune di usufruire del campo di gioco per le proprie necessità (ritiri di squadre di calcio, manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune) fermo restando l'obbligo di accordarsi per tempo con la società concessionaria e tenendo conto della programmazione già effettuata da quest'ultima.
Le tariffe, gli orari, così come le norme igienico-sanitarie, che disciplinano l’accesso all’impianto, dovranno essere esposti al pubblico in luogo ben visibile.
Il concessionario oltre ad impegnarsi a mantenere un comportamento consono con l’ambiente nel quale viene esercitata l’attività, ed assicurarsi che lo stesso comportamento sia adottato dai propri collaboratori, dovrà assumere i necessari provvedimenti organizzativi e funzionali affinché il personale addetto possa usufruire del riposo settimanale e nel contempo sia assicurato un regolare funzionamento del servizio.
Potrà essere prevista una chiusura per ferie e manutenzione nei periodi di minor utilizzo, da comunicare con congruo anticipo al Comune.
Art. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune dovrà concordare con il concessionario le modalità di utilizzo qualora avesse la necessità di usufruire dell'impianto rispettando le esigenze sportive e organizzative già programmate all'articolo 2.
Il Comune dovrà garantire il servizio di asportazione e smaltimento dell'erba tagliata sul campo, sull'area di pertinenza del rettangolo da gioco e sulle adiacenze.
Art. 4- LOCALI ED AREE A DISPOSIZIONE
Per l’attività di cui al citato art. 1 vengono messi a disposizione i locali predetti nello stato di fatto esistente, con le attrezzature di proprietà del Comune.
Art. 5- DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto disciplinato dal presente capitolato avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della stipula e fino al 31.12.2020. Non è consentito il rinnovo tacito della concessione. Alla data di scadenza ogni rapporto si intenderà risolto di diritto senza che nessuna delle parti abbia onere alcuno di invio di preavviso.
Il concessionario può recedere dal contratto prima della scadenza della concessione, previa comunicazione al Comune, a mezzo raccomandata a.r. presentata almeno 6 mesi prima della data dell’effettiva cessazione dell’attività.
In caso di cessazione dell’attività senza il prescritto preavviso, il Comune si riserva di incamerare la cauzione.
Il contratto si intende concluso alla scadenza naturale fissata il 31.12.2020, senza bisogno di alcuna disdetta da entrambe le parti.
Al cessare della concessione, il concessionario uscente dovrà rendere liberi i locali, asportando le attrezzature, scorte e quanto altro di sua proprietà.
Il Comune può in qualsiasi momento revocare la concessione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. In tal caso, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990 e previa valutazione degli uffici competenti, potrà essere riconosciuto al concessionario un indennizzo parametrato al solo danno emergente, tenendo conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte del concessionario della contrarietà della concessione e del contratto all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso del concessionario all’erronea valutazione della compatibilità dei suddetti atti con l’interesse pubblico.
L’inizio dell’attività è subordinata al conseguimento delle licenze e delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa.
Art. 6- OPERE E ATTREZZATURE
La manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature per la gestione del pubblico esercizio nel suo complesso sarà a totale carico del concessionario. Per manutenzione ordinaria si intendono le attività specificate nell’allegato n. 1.
Nei locali oggetto di concessione sono attualmente presenti attrezzature comunali che vengono fornite per l’esecuzione del servizio, sempreché il concessionario non decida di utilizzare attrezzature di sua proprietà; in tal caso le attrezzature comunali verranno rimosse a cura del Comune.
Nel caso in cui il concessionario decida di utilizzare le attrezzature comunali, queste resteranno di proprietà del Comune al termine del contratto.
Le attrezzature installate nel corso della gestione dal concessionario, al termine del periodo contrattuale rimarranno di proprietà dello stesso, sempreché possano essere rimosse senza produrre danni alla struttura.
Il concessionario dovrà tenere l’inventario delle attrezzature del Comune distinto dalle attrezzature che lo stesso potrà acquistare per la gestione del servizio. Provvederà alla sostituzione delle attrezzature comunali, previa comunicazione al Comune, qualora le attrezzature mobili dovessero presentare un’usura superiore alla norma, o una non adeguata funzionalità.
Il concessionario dovrà, in ogni caso, impegnarsi ad installare un arredamento decoroso ed idoneo nei locali consegnati.
Art. 7— MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il concessionario si impegna a mantenere i locali oggetto di concessione nelle condizioni di massimo decoro e igiene, attenendosi a tutte le prescrizioni che al riguardo il Comune vorrà impartire, ed è tenuto ad eseguire tutte le operazioni di pulizia e sanificazione dei locali stessi.
Nel caso di mancata osservanza di norme igieniche e delle disposizioni impartite dalla USLL. n. 1, la concessione potrà essere dichiarata decaduta, con conseguente risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti ai sensi dell’art. 28.
Il concessionario si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni per la sicurezza e l’igiene, per la prevenzione dei danni, infortuni ed incendi e quant’altro attiene all’uso ed al godimento dei locali che dovranno essere a norma secondo le leggi concernenti la loro specifica destinazione a pubblico impianto, impegnandosi a mantenere sempre efficienti tutti gli impianti installati nei suddetti locali e ad ottemperare, a propria cura e spese, a tutte le prescrizioni impartite al riguardo da pubbliche autorità, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall’attività esercitata, dovranno essere raccolti secondo le indicazioni fornite dalla ditta appaltatrice del servizio.
E’ vietato tenere cani o altri animali.
E’ altresì proibito detenere, somministrare o vendere anche per asporto bevande alcoliche.
Art. 8— DIVIETO Dl CESSIONE E Dl SUBCONCESSIONE
Il concessionario non potrà, neppure in parte, subappaltare o cedere a qualsiasi titolo a terzi il servizio affidato e la propria posizione di concessionario e, in caso di violazione ditale divieto, il Comune potrà procedere alla declaratoria di decadenza della concessione e risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il concessionario sia costituito da una società, ogni mutamento societario o cambio del preposto deve ottenere il preventivo gradimento del Comune, pena in mancanza, la declaratoria di decadenza della concessione e risoluzione del contratto.
Art. 9- PERSONALE E RAPPORTO Dl LAVORO
Il concessionario deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello svolgimento del servizio, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente, per la categoria e nella località in cui si svolge il servizio e da ogni altro contratto collettivo, stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Belluno.
Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, la ditta aggiudicataria è tenuta all’ottemperanza di quanto prescritto dalla normativa in vigore.
Il concessionario si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si impegna a esibire in qualsiasi momento, a richiesta, le ricevute mensili sia degli stipendi pagati, sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali, relativi al personale adibito al servizio, nonché il modello delle denunce annuali delle retribuzioni soggette a contribuzione e il modello di versamento dei contributi.
L’Amministrazione Comunale, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al concessionario delle inadempienze, provvederà a denunciare Io stesso al competente Ispettorato del Lavoro.
Il personale dovrà essere munito delle certificazioni sanitarie previste dalla legge.
Il concessionario dovrà comunicare al Comune l’elenco del personale utilizzato. Eventuali variazioni del personale addetto devono essere preventivamente comunicate al Comune.
Il concessionario è tenuto ad informare tempestivamente il Comune dell’esistenza di malattie infettive o comunque rilevanti per l’attività svolta, contratte dal personale dipendente e dovrà sottostare alle eventuali prescrizioni sanitarie che al riguardo dovessero stabilire le Autorità competenti.
L’esercizio dell’attività deve essere svolto con personale adeguato al carico di lavoro.
Art. 10- COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dipendente dal concessionario deve essere tecnicamente preparato e fisicamente idoneo. Nello svolgimento del servizio è tenuto a:
• tenere un comportamento discreto, riservato, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione e di rispetto per la specifica situazione nella quale viene svolto il servizio;
• osservare tutte le norme di carattere regolamentare, generali e particolari vigenti per i locali di servizio e per il suo espletamento;
• mantenere durante l’orario di servizio un comportamento lavorativo finalizzato all’efficace ed efficiente svolgimento del proprio compito.
Il concessionario, sotto la propria personale responsabilità si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti le leggi, i decreti, i regolamenti e le disposizioni amministrative vigenti e che verranno emanati riguardanti l’esercizio pubblico, ivi comprese le norme di carattere igienico sanitario.
Art. 11- NORME IN MATERIA Dl SICUREZZA
E’ fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dlgs n. 81/2008 e sue successive modificazioni e integrazioni. In particolare il concessionario entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà nominare e comunicare al Comune il Responsabile della sicurezza e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento dovrà essere trasmesso al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune, il quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali il concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il concessionario è tenuto a rispettare eventuali limitazioni di esercizio, affollamento dei locali e altre possibili prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi.
Art. 12 ALTRI OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA, GARANZIE E ASSICURAZIONI
La Concessionaria dovrà altresì:
- garantire, a propria cura e spesa, il servizio di vigilanza notturna;
- tenere conto delle eventuali indicazioni dell'Amministrazione Comunale per l’effettuazione di ulteriori diverse attività, intese a favorire la pratica sportiva;
- comunicare, su specifica richiesta, all’Amministrazione tutti i dati inerenti la frequenza dell’impianto;
- documentare al Comune, almeno una volta all'anno, la gestione sotto il profilo tecnico; La Concessionaria si impegna altresì a:
- monitorare i consumi, al fine del risparmio energetico, sensibilizzando anche l’utenza in merito ai consumi;
- collaborare con l’Amministrazione Comunale per studiare soluzioni volte a potenziare l’utilizzo degli impianti ed a coordinare le varie attività;
- promuovere le attività dello stadio inserendolo nella realtà locale e collegandola con le altre società e associazioni sportive, ricreative e culturali del territorio;
- permettere l’utilizzo a tutte le categorie sociali, con particolare riguardo per gli alunni delle scuole, il cui accesso e la cui fruizione preferenziale potrà costituire oggetto di appositi protocolli d’intesa;
- programmare negli impianti attività di carattere ludico, ricreativo, sociale e sportivo/agonistico.
La Ditta si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione della struttura, in particolare dovrà essere sempre garantita, a propria cura e spesa, l’assistenza agli utenti, che dovrà essere effettuata con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per l’esplicazione di tale attività, e nel numero sufficiente a soddisfare le esigenze dell’utenza e la vigente normativa.
Dovrà sempre garantire la sussistenza dei requisiti igienici e sanitari ed i risarcimenti per eventuali danni che derivassero agli utenti, od al proprio personale, dall’attività svolta all’interno della struttura.
La Concessionaria solleva il Comune da ogni responsabilità per atti, fatti od omissioni che si verifichino a motivo della gestione, da chicchessia compiuti.
Art. 13 – SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA GIOCO
Le spese relative alla manutenzione del campo da gioco attraverso la pulizia del tappeto erboso, la semina incrociata, l'eventuale trattamento fungicida di emergenza, la concimazione, l'eliminazione delle erbe infestanti anche dalle reti, lo sfalcio del manto erboso, l'irrigazione e le manutenzioni giornaliere nonché la fornitura di energia termica (gasolio e energia elettrica funzionamento caldaia) sono a carico della concessionaria.
Art. 14- REVISIONE CANONE
Il corrispettivo rimarrà invariato nel primo anno e verrà aggiornato per il secondo anno, sulla base delle variazioni annuali dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato alla scadenza di ciascun anno di durata contrattuale.
Art. 15 CONSUMI ACQUA
Il Comune rimane intestatario dell’utenza idrica ed i relativi costi sono a proprio carico nella misura forfetaria attualmente stabilita dalla Società gestrice del servizio.
Eventuali differenti addebiti potranno essere oggetto di revisione del presente articolo.
Resta l’obbligo della Concessionaria di effettuare un attento controllo sui consumi, anche in ordine ad eventuali perdite.
Art. 16 SPESE PER ENERGIA
Resta a carico del concessionario il consumo di energia elettrica. L'importo sarà anticipato dal Comune che resterà intestatario dell'utenza. Il rimborso da parte del concessionario dovrà avvenire in un'unica soluzione su richiesta e rendicontazione dell'ufficio ragioneria entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa. Il mancato rimborso di quanto sopra costituirà titolo di contestazione.
Art. 17 PUBBLICITÀ
La Concessionaria è autorizzata ad utilizzare gli spazi interni dell’impianto sportivo per l’esposizione di pubblicità tenendo conto della destinazione ad uso pubblico e dell’accesso dei minori all’impianto stesso.
Eventuali oneri ed introiti faranno capo alla Concessionaria stessa.
Art. 18- REQUISITI DEL CONCESSIONARIO
Sono ammesse a partecipare alla gara persone fisiche, associazioni, ditte individuali e società.
Ai fini dell’ammissione alla gara il partecipante dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal decreto legislativo n. 50/2016 oltre all'iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività che includono i servizi oggetto della presente gara o essere costituiti con atto costitutivo e statuto redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, nonché risultare affiliati, almeno da un anno alla Federazione Italiana Gioco Calcio o ad altra Federazione del CONI o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI stesso.
In caso di società e associazioni, il requisito professionale, come indicato per le ditte individuali e persone fisiche, deve essere posseduto da un legale rappresentante o dal procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione, da indicarsi specificatamente.
Qualora il titolare dell’impresa, o il legale rappresentante o il procuratore non provvedano all’effettiva conduzione dell’esercizio è nominato un preposto, da indicarsi specificatamente in sede di gara, che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.
All’aggiudicazione a favore di persona fisica dovrà seguire l’iscrizione al Registro Imprese da parte della medesima, e la società dovrà registrare l’attività al medesimo registro della C.C.I.A.A.
Art. 19- AGGIUDICAZIONE
La concessione dell'impianto verrà aggiudicata mediante una procedura negoziata, con offerte segrete, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni utilizzando i criteri specificati nel bando di gara. L'offerta economica dovrà essere formulata partendo dall'importo a base d'asta di euro 12.500 (dodicimacinquecento) annuali.
La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale. La Commissione provvederà, in forma pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, alla verifica sia della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, e quindi all’ammissione o esclusione dei concorrenti, sia all’apertura dell’offerta economica e quindi all’aggiudicazione al partecipante che avrà presentato il prezzo migliore in aumento del canone annuo fissato a base d’asta.
Non sono ammesse offerte condizionate né offerte che prevedano un rimborso delle spese superiore alla base d'asta.
La Commissione si riserva di aggiudicare la concessione e gestione dell'impianto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua. La congruità è valutata in relazione al canone ed ai prezzi di mercato nonché al costo del lavoro secondo quanto previsto dall’art. 87 D.Lgs. 50/2016.
Il concedente si riserva la facoltà di non dare luogo ad aggiudicazione in caso di offerte non valide o non congrue.
In caso di punteggi finali uguali, la concessione verrà assegnata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto sull’offerta economica. Perdurando la parità si procederà, in seduta pubblica, all’estrazione a sorte.
E’ fatta salva la facoltà del Comune di revocare la procedura di affidamento, senza che i partecipanti possano pretendere alcun indennizzo.
Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
A conclusione della procedura per la scelta del concessionario, il Comune di Pieve di Cadore accerterà che non sussistano impedimenti alla stipulazione del contratto, ai sensi delle norme vigenti.
Qualora sia accertato che non sussistono impedimenti giuridici, si procederà alla stipulazione del contratto, mediante atto pubblico.
L’aggiudicatario si impegna ad espletare quanto di propria competenza per la formalizzazione del contratto entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’aggiudicatario.
Art. 21 - PENALITA’
La violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato, o il compimento da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, di un atto che abbia compromesso o comunque possa compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, daranno ampia facoltà all’Amministrazione Comunale di adottare, a carico del concessionario, sanzioni adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la decadenza della concessione.
Il Comune, in caso di inadempienza di qualunque obbligo derivante dalla concessione, potrà applicare una penalità da un minimo di Euro 100,00= ad un massimo di Euro 1.500,00=, previa contestazione degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R. con la quale viene assegnato al concessionario un termine non inferiore a 15 gg per produrre giustificazioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale (totale di 2 anni), salva la facoltà del Comune, al superamento ditale limite, di procedere alla decadenza della concessione e alla conseguente risoluzione del contratto.
Art. 22 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI - SPESE DI AVVIAMENTO
L’aggiudicatario assume la titolarità delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività inerente alla gestione dell'impianto sportivo.
Il concessionario deve osservare le leggi e i regolamenti di natura amministrativa, fiscale, sanitaria, tecnica, e di polizia che disciplinano la suddetta attività, assumendone anche la responsabilità.
Allo scadere del rapporto contrattuale o in caso di decadenza anticipata e risoluzione del contratto, il concessionario nulla potrà pretendere a titolo di avviamento commerciale per la conduzione dell’esercizio pubblico e delle attività con questa connesse.
Art. 23 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario tutte le spese, tasse, concessioni e materiali per la pulizia dei locali, oltre agli oneri, anche di sicurezza, relativi alla gestione.
In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell’Amministrazione Comunale per inadempienze o comunque per responsabilità del concessionario, questi dovrà provvedere all’immediato e totale rimborso a favore del Comune.
Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri per l’ottenimento e il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Art. 24 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI PIEVE DI CADORE
Il Comune di Pieve di Cadore provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti e delle strutture fisse. Eventuali carenze e/o disservizi non dipendenti dal concessionario che dovessero verificarsi dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune in modo tale che si possa immediatamente provvedere alla loro risoluzione.
Il Comune di Pieve di Cadore si riserva in ogni caso la facoltà di controllo sul corretto utilizzo degli impianti messi a disposizione del concessionario.
Il Comune dovrà concordare con il concessionario le modalità di utilizzo qualora avesse la necessità di usufruire dell'impianto rispettando le esigenze sportive e organizzative già programmate all'articolo 2.
Il Comune dovrà garantire il servizio di asportazione e smaltimento dell'erba tagliata sul campo, sull'area di pertinenza del rettangolo da gioco e sulle adiacenze.
Art. 25 CORRISPETTIVI PER LA GESTIONE
Tutti i proventi della gestione saranno direttamente riscossi dal concessionario ed incamerati da Comune. Le tariffe applicate all’impianto sono stabilite in accordo con l'Amministrazione comunale. Tali tariffe sono modificabili nel corso della concessione, come stabilito dall'articolo 2.
Art. 26 - GARANZIE ASSICURATIVE
Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti.
La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario.
L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO.
Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio.
Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.
A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00.
Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente.
Art. 27 - CONTROLLI Dl CONFORMITÀ DEL SERVIZIO FORNITO
E’ facoltà del Comune di Pieve di Cadore effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, controlli e analisi al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dal concessionario alle prescrizioni previste dal capitolato speciale. Il concessionario dovrà garantire l’accesso agli incaricati del Comune in qualsiasi ora lavorativa per esercitare il controllo. I suddetti controlli saranno eseguiti in contraddittorio tra le parti. Nel caso in cui il responsabile del concessionario o un suo incaricato non fossero presenti per il contraddittorio, il Comune effettuerà ugualmente i controlli e la ditta non potrà
contestare le loro risultanze. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di controllare l’igiene generale dei locali e delle attrezzature in uso e il personale presente.
Gli inadempimenti verranno contestati formalmente e il concessionario dovrà provvedere alla loro risoluzione; nel caso in cui le non conformità non vengano risolte nei tempi previsti o nel caso in cui le stesse siano ripetute, l’Amministrazione potrà applicare una penale come specificato all’art. 21 deI presente capitolato speciale.
Rimane in ogni caso riservato al Comune di Pieve di Cadore il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno sopportato e di valutare la decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto.
Art. 28 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE
Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto o imposti da norme di legge o di regolamento, potrà comportare la decadenza dello stesso dalla concessione, salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’intervenuta decadenza.
A titolo meramente esemplificativo e senza che l’elencazione abbia valore tassativo ed esaustivo, sono causa di decadenza dalla concessione:
l’uso dei locali da parte del concessionario non conforme alla destinazione contrattuale e la gestione dell'impianto in assenza delle cure necessarie alla buona manutenzione e conservazione di quanto dato in concessione;
l’inattività del concessionario o l’interruzione dell’attività senza giustificato motivo o autorizzazione della concedente;
- Io scioglimento per qualsiasi causa del concessionario nel caso di società;
il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione controllata o la liquidazione del concessionario;
- la decadenza dell’autorizzazione;
- il reiterato mancato pagamento del canone mensile di gestione e delle tariffe e tributi dovuti al Comune;
- la mancata esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione;
- l’impedimento dei controlli di cui all’art. 27;
- la mancata osservanza delle norme di sicurezza, delle norme igieniche e disposizioni impartite dall’AsI competente e la mancata effettuazione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali oggetto di concessione;
- l’inosservanza delle disposizione dell’art. 8;
- la perdita dei requisiti che hanno determinato l’aggiudicazione.
La decadenza potrà essere dichiarata previa comunicazione dell’avvio del relativo procedimento e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni da parte del concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. Al concessionario decaduto non spetterà alcun rimborso o indennizzo.
Con la decadenza dalla concessione sorge nel Comune di Pieve di Cadore il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla Ditta inadempiente. Nel caso in cui il Comune non decida di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, la parte inadempiente sarà tenuta anche al rimborso delle spese per lo svolgimento di una nuova procedura di gara.
L’affidamento a terzi, così come la decadenza vengono notificati al concessionario nelle forme prescritte dalla legge, per la successiva riconsegna dei locali.
L’esecuzione in danno non esime il concessionario decaduto dalle responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norme di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 29 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Belluno, fatto salva la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale in materia di concessioni pubbliche di beni e servizi.
Art. 30 - NORME FINALI
Qualsiasi clausola e/o condizione di fornitura inserita nell’offerta ed in contrasto con il presente capitolato speciale, sarà ritenuta come non apposta.
Art 31 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle norme del X.X. x. 000/0000, xxxxxxxxxxx il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” e alle norme statali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, in quanto applicabili ed alla vigente normativa in materia di concessione di beni e servizi pubblici.
ALLEGATO N. 1
DETTAGLIO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA.
È a carico del gestore la manutenzione ordinaria dei locali affidati nonché delle attrezzature e degli impianti in essi contenuti.
Rientrano tra la manutenzione ordinaria tutti gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei beni affidati e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Fra di essi si segnalano a titolo meramente esemplificativo:
• riparazione e rifacimento di parti di intonaco interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
• tinteggiatura dei locali;
• riparazione di porte e finestre sia interne che esterne (anche con sostituzione vetri);
• riparazione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie e sostituzione di accessori e beni di consumo (tavolette WC, vaschette WC, ecc.);
• riparazione di tutte le apparecchiature elettriche, elettrodomestici ed ogni altra attrezzatura dell'impianto, apparecchi di illuminazione e illuminazione di sicurezza, con sostituzione di parti accessorie, cambio delle lampade, interruttori, punti presa, valvole ecc.;
• manutenzione e gestione dell'impianto termico secondo le norme vigenti;
• mantenimento in efficienza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza e di emergenza secondo le norme vigenti.
La manutenzione va condotta da personale esperto o da ditte specializzate nel rispetto della regola dell'arte e delle disposizione del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008, n. 37.
Il gestore deve mantenere le opere e gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poterli riconsegnare al Comune al termine del periodo di gestione in perfetto stato di funzionalità.