ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, (di seguito: Università), con sede legale in Foggia, via
▇. ▇▇▇▇▇▇▇, n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, nato ad Ancona il 05.01.1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente,
E
la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, Ente di Riabilitazione Privato, istituzionalmente accreditato con il SSN, (di seguito: Fondazione), C.F. 03228300715, con sede legale in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ nella persona del Presidente e legale rappresentante, fra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nato a Isernia (IS) il 10 dicembre 1965,
PREMESSO
1. che l’Università, istituita con D.M. 5 agosto 1999 svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
2. che l’Università e la Fondazione hanno già sottoscritto una convenzione quadro per l’espletamento dell’attività di tirocinio pratico formativo dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie (prot. N. 69/2011 – 40 17-V/6 14 marzo 2011);
3. che è interesse dell’Università e della Fondazione avviare ulteriori forme integrate di collaborazione sul piano della ricerca scientifica, della didattica e dell’alta formazione sia a livello nazionale, sia internazionale;
4. che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università sia la Fondazione possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, accordi e contratti;
5. che l’Università e la Fondazione, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione didattica e scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza con particolare riferimento agli interventi coordinati sul territorio, anche con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti non solo in ambito regionale;
6. che nello specifico le indicate attività di collaborazione possono investire, tra gli altri, i seguenti ambiti:
a. progettazione e sperimentazione di nuove forme assistenziali nel settore ospedaliero, extraospedaliero e territoriale;
b. progettazione e sperimentazione di forme di collegamento in rete e integrazione ospedale/territorio;
c. sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo riabilitativo;
d. cooperazione nella promozione e nell'avvio di nuovi corsi didattici;
e. eventuale utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecnologia a favore della formazione di medici specializzandi per la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa, assegnati alle varie Strutture in rapporto alle rispettive capacità recettive e formative, con regole e criteri da definire in apposito atto separato;
f. utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecnologia a favore della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e di Scienze dell’Attività Motoria e delle Lauree Magistrali in Scienze Riabilitative e Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata;
g. collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca, con prioritario ma non esclusivo riferimento, alle discipline di Medicina Fisica e Riabilitativa;
▇. cofinanziamento di progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca e di incarichi di insegnamento;
7. che Università e Fondazione insistono sullo stesso territorio, hanno obbiettivi condivisi nell’alta formazione e nella ricerca di eccellenza e sono impegnate in accordi nella formazione specialistica medica, costituendone la rete formativa, nel finanziamento di borse dottorali.
TANTO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. – Oggetto
La premessa è parte integrante del presente atto e costituisce il patto primo. Università e Fondazione si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica e nell’alta formazione e, in particolare:
a) promuovere attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
b) promuovere l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
c) assumere e attuare, nelle forme ritenute idonee e compatibili con i propri ordinamenti, nuove iniziative di natura tecnico-scientifica e culturale con particolare riguardo alla formazione professionale, anche dei medici in formazione specialistica;
d) condividere e potenziare gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso una formazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in continuo mutamento del mondo della scienza e della conoscenza, in una dimensione internazionale.
Art. 2 - Accordi attuativi
Il presente Accordo Quadro costituisce il prosieguo di una collaborazione tra i due Enti che potrà concretizzarsi in tutte le attività scientifiche e didattiche di comune interesse e si potrà anche articolare in specifici protocolli attuativi, che costituiranno parte integrante del presente Accordo, fatti salvi i contenuti dell’intesa, qui già esplicitamente disciplinati all’art. 3.
Art. 3 – Impegni generali
Le parti hanno un reciproco interesse alla gestione dell’assistenza sanitaria riabilitativa connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica universitaria. La Fondazione si impegna altresì a mettere a disposizione spazi, attrezzature e presidi a fini didattici e di formazione. A propria volta l'Università si impegna a utilizzare spazi, attrezzature, presidi diagnostici e terapeutici, messi a disposizione dalla Fondazione ai fini della formazione di studenti, allievi e medici specializzandi, in discipline e numero identificati e/o da identificare eventualmente anche con successivo atto. Con riguardo agli studenti, Fondazione ne favorirà la formazione consentendo attività didattico teorico- pratiche e di tirocinio, comunque, sotto il diretto controllo del Direttore Sanitario e dei Responsabili Sanitari delle Strutture e dei loro collaboratori. L’Università è disponibile a organizzare corsi di laurea inerenti alle finalità della Fondazione. Nella collaborazione tra Università e Fondazione è prevista, tra l’altro, anche l’organizzazione e lo svolgimento di master di 1° e 2° livello, corsi di aggiornamento professionale, seminari e conferenze per il personale afferente alla Fondazione.
Art. 4 – Dati personali
I dati trattati in esecuzione del presente Accordo Quadro saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 5 – Integrazioni e modifiche
Le Parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.
Art. 6 – Durata
Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato, fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
Art. 7 – Controversie
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.
Art. 8 - Registrazione
Le eventuali spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della Parte richiedente. Foggia,
UNIVERSITA’ DI FOGGIA
IL RETTORE (▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇)
FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE ▇▇▇ ▇▇▇▇▇
IL PRESIDENTE
(fra ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ OFM Cap)
Firmato digitalmente da
▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
CN = ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇
SerialNumber = IT:CLCFNC65T10E335H C = IT
Firme digitali ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005
