ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
L’Università di Foggia, C.F. 94045260711, (di seguito: Università), con sede legale in Foggia, via
X. Xxxxxxx, n. 89/91, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato ad Ancona il 05.01.1952, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente,
E
la Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Xxx Xxxxx, Ente di Riabilitazione Privato, istituzionalmente accreditato con il SSN, (di seguito: Fondazione), C.F. 03228300715, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (XX), xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 nella persona del Presidente e legale rappresentante, fra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Isernia (IS) il 10 dicembre 1965,
PREMESSO
1. che l’Università, istituita con D.M. 5 agosto 1999 svolge, per le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca scientifica, di didattica e di alta formazione professionale specialistica, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione vigente;
2. che l’Università e la Fondazione hanno già sottoscritto una convenzione quadro per l’espletamento dell’attività di tirocinio pratico formativo dei corsi di laurea nelle professioni sanitarie (prot. N. 69/2011 – 40 17-V/6 14 marzo 2011);
3. che è interesse dell’Università e della Fondazione avviare ulteriori forme integrate di collaborazione sul piano della ricerca scientifica, della didattica e dell’alta formazione sia a livello nazionale, sia internazionale;
4. che per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università sia la Fondazione possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, accordi e contratti;
5. che l’Università e la Fondazione, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, intendono impegnarsi a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione didattica e scientifica, riconducibili ai naturali ambiti di afferenza con particolare riferimento agli interventi coordinati sul territorio, anche con il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali operanti non solo in ambito regionale;
6. che nello specifico le indicate attività di collaborazione possono investire, tra gli altri, i seguenti ambiti:
a. progettazione e sperimentazione di nuove forme assistenziali nel settore ospedaliero, extraospedaliero e territoriale;
b. progettazione e sperimentazione di forme di collegamento in rete e integrazione ospedale/territorio;
c. sviluppo di attività di ricerca di comune interesse e attivazione di progetti di collaborazione in campo riabilitativo;
d. cooperazione nella promozione e nell'avvio di nuovi corsi didattici;
e. eventuale utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecnologia a favore della formazione di medici specializzandi per la disciplina di Medicina Fisica e Riabilitativa, assegnati alle varie Strutture in rapporto alle rispettive capacità recettive e formative, con regole e criteri da definire in apposito atto separato;
f. utilizzo integrato di spazi assistenziali e tecnologia a favore della formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione e di Scienze dell’Attività Motoria e delle Lauree Magistrali in Scienze Riabilitative e Scienze e Tecniche dell'Attività Motoria Preventiva e Adattata;
g. collaborazioni scientifiche nell'ambito della ricerca, con prioritario ma non esclusivo riferimento, alle discipline di Medicina Fisica e Riabilitativa;
x. cofinanziamento di progetti di sviluppo professionale in ambito assistenziale e accademico, ivi compresi l'ambito dei dottorati di ricerca e di incarichi di insegnamento;
7. che Università e Fondazione insistono sullo stesso territorio, hanno obbiettivi condivisi nell’alta formazione e nella ricerca di eccellenza e sono impegnate in accordi nella formazione specialistica medica, costituendone la rete formativa, nel finanziamento di borse dottorali.
TANTO PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1. – Oggetto
La premessa è parte integrante del presente atto e costituisce il patto primo. Università e Fondazione si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nella ricerca scientifica, nella didattica e nell’alta formazione e, in particolare:
a) promuovere attività di ricerca di comune interesse, anche mettendo a disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
b) promuovere l’attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operative scientifiche e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale;
c) assumere e attuare, nelle forme ritenute idonee e compatibili con i propri ordinamenti, nuove iniziative di natura tecnico-scientifica e culturale con particolare riguardo alla formazione professionale, anche dei medici in formazione specialistica;
d) condividere e potenziare gli strumenti per lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dei suoi utilizzi anche attraverso una formazione sempre più innovativa e rispondente alle esigenze in continuo mutamento del mondo della scienza e della conoscenza, in una dimensione internazionale.
Art. 2 - Accordi attuativi
Il presente Accordo Quadro costituisce il prosieguo di una collaborazione tra i due Enti che potrà concretizzarsi in tutte le attività scientifiche e didattiche di comune interesse e si potrà anche articolare in specifici protocolli attuativi, che costituiranno parte integrante del presente Accordo, fatti salvi i contenuti dell’intesa, qui già esplicitamente disciplinati all’art. 3.
Art. 3 – Impegni generali
Le parti hanno un reciproco interesse alla gestione dell’assistenza sanitaria riabilitativa connessa ai fini istituzionali della ricerca e della didattica universitaria. La Fondazione si impegna altresì a mettere a disposizione spazi, attrezzature e presidi a fini didattici e di formazione. A propria volta l'Università si impegna a utilizzare spazi, attrezzature, presidi diagnostici e terapeutici, messi a disposizione dalla Fondazione ai fini della formazione di studenti, allievi e medici specializzandi, in discipline e numero identificati e/o da identificare eventualmente anche con successivo atto. Con riguardo agli studenti, Fondazione ne favorirà la formazione consentendo attività didattico teorico- pratiche e di tirocinio, comunque, sotto il diretto controllo del Direttore Sanitario e dei Responsabili Sanitari delle Strutture e dei loro collaboratori. L’Università è disponibile a organizzare corsi di laurea inerenti alle finalità della Fondazione. Nella collaborazione tra Università e Fondazione è prevista, tra l’altro, anche l’organizzazione e lo svolgimento di master di 1° e 2° livello, corsi di aggiornamento professionale, seminari e conferenze per il personale afferente alla Fondazione.
Art. 4 – Dati personali
I dati trattati in esecuzione del presente Accordo Quadro saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Art. 5 – Integrazioni e modifiche
Le Parti firmatarie, di comune accordo, possono modificare o integrare le presenti disposizioni, tenendo conto di aspetti e circostanze che possono emergere nel corso della collaborazione.
Art. 6 – Durata
Il presente Accordo avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data della sottoscrizione e sarà tacitamente prorogato, fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dall’Accordo con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
Art. 7 – Controversie
Per qualunque controversia relativa al presente Accordo Quadro, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.
Art. 8 - Registrazione
Le eventuali spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della Parte richiedente. Foggia,
UNIVERSITA’ DI FOGGIA
IL RETTORE (Xxxx. XXXXXXXX XXXXX)
FONDAZIONE CENTRI DI RIABILITAZIONE PADRE XXX XXXXX
IL PRESIDENTE
(fra XXXXXXXXX XXXXXXXXX OFM Cap)
Firmato digitalmente da
XXXXXXXXX XXXXXXXXX
CN = XXXXXXXXX XXXXXXXXX
SerialNumber = IT:CLCFNC65T10E335H C = IT
Firme digitali ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005