CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Allegato “B”
PROGETTO FREE MOBILITY
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
L’anno , il giorno del mese di in ,
tra
il Comune di codice fiscale
P.I.V.A. in persona del Suo rappresentante legale, Sig./Dott. nato/a il ,
e
la Società Sintesi Communication S.r.l., con sede legale in Xxxxx XX Xxxxxx xx000, 00000 Xxxxxx (XX), Cod. Fisc. e P.IVA 02182660817, N° REA TP-151547, Capitale Sociale € 31.000,00 i.v., in nome e per conto della quale interviene , nato/a a
, il , per brevità infradenominata “Sintesi”;
Premesso
- che il Comune promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate.
- che Sintesi è società promotrice del “Progetto Free Mobility”, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie a Comuni, Associazioni o Enti preposti.
- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l’attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali.
- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività.
- che per ragioni di economicità e di razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane il Comune intende avvalersi della facoltà prevista dal punto 2 dell’art. 12 del presente atto che consente la concessione dell’automezzo in favore di Associazione, che per finalità statutarie svolgono azioni a tutela delle persone svantaggiate, ed attività connesse.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.
2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto l’adesione del Comune al progetto Free Mobility Italia consistente nella consegna, in virtù di quanto previsto al punto 2 dell’art. 12, in comodato d’uso gratuito ad Associazione, individuata dal medesimo Comune come Ente beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente insediate sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo stesso.
3) MODALITA’ DEL PROGETTO
Il “Progetto” si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:
Fasi antecedenti il Contratto:
a) Adozione, da parte del Comune, di apposita deliberazione atta a manifestare la propria totale adesione al “Progetto” .
Fasi successive al Contratto:
a) Comunicazione a Sintesi dell’elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al “Progetto”, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l’invio da parte del Comune di un’apposita lettera di presentazione;
b) Convocazione, presso la sede del Comune in presenza dell’ Associazione quale Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc);
c) Comunicazione all’Ente Beneficiario dell’avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell’autoveicolo (Allegato A), durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali il Comune consegnerà un attestato di riconoscimento;
e) Nel periodo contrattuale di utilizzo del mezzo, l’Ente Beneficiario provvederà a dare massima visibilità agli inserzionisti locatari degli spazi pubblicitari come, a titolo esemplificativo:
f)inserimento nel sito internet ufficiale del Comune del “Progetto” con il logo di tutte le aziende che hanno aderito, con relativo link del sito internet;
g) autorizzare la Società Sintesi a stampare e distribuire una volta l’anno per i primi quattro anni della durata del “progetto”, brochure e volantini che evidenzino oltre al Progetto, anche l’adesione del Comune e tutte le aziende che lo hanno reso possibile, con autorizzazione per l’utilizzo dello stemma del Comune ai fini dell’apposizione sul materiale promozionale del “Progetto”.
h) Informare una volta l’anno, per i quattro anni della durata del “Progetto”, del servizio svolto e del numero di utenti che hanno fruito dello stesso, nonché dei chilometri effettuati.
i) Mettere a disposizione della Sintesi l’automezzo, quando venga richiesto, per eventuali manifestazioni o incontri inerenti le attività dei fruitori e, comunque, quando lo stesso non venga utilizzato, per periodi anche brevi, dietro richiesta scritta da Sintesi.
4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”
La consegna dell’autoveicolo dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto; se ciò non dovesse avvenire il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le Parti.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Sintesi, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all’Ente Beneficiario uno o più mezzi destinati esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.
L’autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di Sintesi o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.
6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL’AUTOVEICOLO
Il contratto di comodato sarà stipulato secondo le condizioni essenziali previste all’allegato A, con specifico riferimento agli obblighi assumendi da Sintesi ex art.11 del citato allegato, che sinteticamente qui si riporta per far parte integrante della presente convenzione:
“ Art.11
11.1 – Sintesi provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. Sintesi s’impegna, all’atto della consegna dell’autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all’Ente Beneficiario il tagliando dell’assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.
11.2 – Sintesi si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a sostituire l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell’autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3.1 - L’assistenza stradale a favore dell’Ente Beneficiario, quando indicata dal Contratto appendice, verrà erogata secondo le modalità operative e con i contenuti previsti nella Guida ai servizi operativi. Tutti i costi di assistenza e ripristino dei Veicoli dovuti ad assenza/errato approvvigionamento di carburante saranno integralmente a carico dell’Ente Beneficiario.
11.3.2 – Il servizio di veicolo sostitutivo, in nessun caso disponibile al di fuori del territorio italiano, verrà fornito all’Ente Beneficiario, quando previsto dal Contratto appendice, con le modalità indicate nella Guida ai servizi operativi. Sintesi si potrà avvalere delle forniture di primarie compagnie di noleggio a breve termine, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia. La riconsegna del veicolo sostitutivo deve avvenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore solari dalla comunicazione dell’avvenuta riparazione. Nel caso in cui l’Ente Beneficiario ritardi la riconsegna del veicolo sostitutivo, sarà applicato l’Art. 10 del presente contratto.
11.3.3 – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1218 c.c., Sintesi non sarà ritenuta responsabile dei danni subiti dall’Ente Beneficiario a causa dell’eventuale indisponibilità temporanea del veicolo sostitutivo dovuta a cause di forza maggiore; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per causa di forza si intende altresì l’indisponibilità del veicolo presso il fornitore del noleggio a breve termine. Sintesi si impegna, non appena possibile, ad adeguare il veicolo sostitutivo alla categoria indicata nel singolo Contratto appendice. 11.4- Sintesi si impegna nei confronti dell’Ente Beneficiario a riparare l’autoveicolo nel caso in cui quest’ultimo risulti non più idoneo all’uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l’evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia
imputabile al produttore dell’autoveicolo. Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento dell’autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione della funzionalità dello stesso ovvero l’impossibilità dell’utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell’autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, Sintesi si impegna a consegnare all’Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
11.5 – Sintesi si impegna a non apporre sull’autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell’Ente Beneficiario e l’interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all’ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell’Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di Sintesi apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell’autoveicolo i messaggi pubblicitari.”
Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione della presente e dell’accettazione delle obbligazioni qui contenute.
7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
Sintesi avrà facoltà, anche ricorrendo all’attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull’autoveicolo.
I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.
8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA
E’ fatto salvo il diritto di Sintesi di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell’automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l’Ente Beneficiario si impegna a mettere a disposizione di Sintesi l’autoveicolo, purché Sintesi invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell’intervento, una richiesta scritta.
9) RISARCIMENTO DEI DANNI
Le Parti si danno atto che la stipulazione del presente Contratto ha lo scopo di impegnare le Parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell’autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.
La mancata consegna dell’autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la Parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.
10) COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all’indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.
11) FORO COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l’interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Trapani.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le Parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a , il
L’ ENTE BENEFICIARIO SINTESI COMMUNICATION S.R.L.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);
L’ ENTE BENEFICIARIO SINTESI COMMUNICATION S.R.L.
(Timbro e firma) (Timbro e firma)