CAPITOLATO – PARTE GENERALE
CAPITOLATO – PARTE GENERALE
ART. 1: GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (diecipercento), arrotondato ai 50,00 inferiori, dell’importo del canone complessivo settennale offerto, IVA esclusa, costituita alternativamente: da contanti depositati presso l’Istituto Tesoriere della Asl di Pescara, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
2. La garanzia deve espressamente prevedere:
A. La rinuncia al beneficio dell’a preventiva escussione del debitore principale;
B. La rinuncia all’ eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
C. L’ operatività dell’a garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’a Stazione Appaltante.
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, é ridotto:
- del 50 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
- del 20 per cento, avendo previsto, quale requisito obbligatorio, il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, o, in alternativa, del 30 per cento, non cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto b), per gli operatori in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064 -1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. Per fruire degli ulteriori benefici riduttivi, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta allegando copia conforme della certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il suo possesso.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l’originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria (Banca CARIPE), nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura “ appalto per la concessione del servizio di Tesoreria
- cauzione definitiva”.
Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:
a) essere prestata solo da:
⮚ istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.lgs. 1/9/1993 n. 385;
⮚ imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;
⮚ intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
b) citare espressamente l’oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ogni cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata alla mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.
3. La garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 12,5%. La presente previsione sostituisce lo stato di avanzamento lavori.
L ammontare residuo, al termine del contratto, pari al 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza dell’a garanzia (vedi punto 5) e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell’ Azienda, previo accertamento che il concessionario abbia
adempiuto interamente alle condizioni contrattuali. Essa, inoltre, non potrà essere svincolato finché:
• non siano state definite le eventuali controversie;
• non sia stata liquidata l’ ultima fattura;
• non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
4. La mancata costituzione dell’a garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell’ affidamento e l’acquisizione dell’a garanzia posta a corredo dell’ offerta.
La fidejussione o la polizza, intestata all’ Azienda USL di Pescara dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
5. In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
6. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. E' in facoltà dell’Azienda di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
ART. 2 : RISERVATEZZA
L'aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, il segreto rispetto di tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici, sanitari e/o di qualunque altro genere, relativi all'attività dell’Azienda, di cui si avrà conoscenza nello svolgimento dei servizio.
Conseguentemente, per i dati trattati, l’aggiudicatario è nominato responsabile ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e succ. mod. ed integrazioni. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo o la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall’uso improprio. L’aggiudicatario, oltre all’osservanza degli obblighi inerenti alla nomina di responsabile dei trattamenti ai sensi del citato D.Lgs. n°196/2003, dovrà attenersi alle disposizioni in esso contenute per il trattamento dei dati relativi al personale facente parte dell’Azienda.
Pertanto, prima dell’inizio attività, l’Aggiudicatario dovrà fornire, e tenere aggiornato, un elenco di tutto il personale addetto ai servizi oggetto del presente capitolato corredato di dati anagrafici e foto. Tutto il personale dell’Aggiudicatario dovrà essere dotata di tesserino di riconoscimento recante il nome e cognome, la qualifica e la foto per dare la possibilità ad essi di accedere nei locali dell’Azienda ed essere identificati in ogni momento dal personale.
ART. 3 : CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
1. E’ fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l’Appalto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art.106 del Codice degli appalti.
2. In materia di subappalto si applicherà l’art. 105 del Codice degli appalti.
3. Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.
ART. 4: CESSIONE DEL CREDITO
1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
2. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta
ricezione ditale comunicazione.
3. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
In materia si applica l’art.106 del Codice degli Appalti.
ART. 5: PREZZI E LORO REVISIONE
1. Per la riscossione di quanto ad essa spettante, l’Azienda di credito emetterà fatture mensili, riepiologative delle prestazioni effettuate, precisando che nessun compenso sarà corrisposto per quelle la cui qualità non sia stata accettata dall’Azienda Sanitaria.
2. Saranno ammesse al pagamento solo le fatture recanti il visto del Direttore dell’esecuzione (D.E.C.) o suo delegato, quale attestazione della regolare esecuzione del servizio medesimo.
3. Il pagamento delle fatture verrà corrisposto previa verifica del la regolarità fiscale e contributiva.
4. I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (D.Lgs 192/2012).
5. Analogamente, l’Amministrazione emetterà fatture per la riscossione di quanto ad essa spettante.
6. Il concessionario corrisponderà quanto dovuto entro 30 giorni dalla fine del bimestre di riferimento;.
7. Ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 7 del D.lgs 23172002 e successive modificazioni, viene stabilito che gli interessi di mora a carico della parte inadempiente, nella misura ivi indicata.
ART. 6 : INADEMPIENZE, CONTESTAZIONI E PENALITA
1. A discrezione della ASL, nel corso della vigenza contrattuale, da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto sarà riscontrato il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l immediata risoluzione del contratto, l’Azienda contesterà mediante lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni solari, per la presentazione di controdeduzioni.
Trascorso tale termine l eventuale penale sarà applicata mediante proprie determinazioni e previa adeguata istruttoria.
Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:
A. misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto e comunque complessivamente non superiore al 10%, in misura correlata, a discrezione del RUP, all’entità delle conseguenze legate all’eventuale inadempimento.
Qualora l’inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione della ASL, potranno essere raddoppiate. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, la ASL ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
Per inadempimento si intende un qualsiasi fatto, atto o comportamento, difforme rispetto a quanto prescritto dal presente capitolato.
Le penalità saranno applicate in caso di:
a. Inadempimento degli obblighi contrattuali,
b. Sospensione e/o chiusura dell’ attività senza autorizzazione o su disposizione delle Autorità sanitarie competenti
c. Mancato rispetto del termine previsto per il pagamento delle somme eventualmente previste in offerta
d. Mancato rispetto dei termini temporali del servizio
e. Mancato rispetto degli orari di apertura/chiusura,
f. Mancata osservanza di norme legislative applicabili al servizio oggetto della concessione Per eventuali eventi non esplicitamente previsti ai punti precedenti si procederà in via analogica.
Resta ferma la risarcibilità dell’ ulteriore danno subito dall’Azienda, l’ incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà sulla cauzione definitiva che dovrà essere ricostituita entro 5 giorni solari nel suo originario ammontare.
2. Tutte le eccezioni che a sua volta l’Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Direttore dell’ esecuzione del contratto e debitamente documentate.
3. Quest’ ultima comunicazione deve essere notificata entro 5 (cinque) giorni solari dalla data in cui l Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’ Azienda Sanitaria che l’ aggiudicatario intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni solari successivi alla notifica.
4. Qualora l’ Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
5. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
* maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
* oneri di natura organizzativa
* danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
* minori introiti.
6. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.
7. La ASL ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato e la presentazione dell’offerta.
8. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato, si applica l’art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà della ASL di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).
9. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l’Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un biennio.
ART. 7 . INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli.
2. La risoluzione del contratto avverrà:
X. Xx sensi dell’art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);
B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;
C. Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile;
D. Ai sensi dell’art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)
X. Xx sensi dell’art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);
F. Ai sensi dell’art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);
G. G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;
H. Frode e grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
I. Qualora il servizio fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all’uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all’uso cui è destinato.
X. Xxx caso in cui, dopo che la ASL sia stata costretta a chiedere l’adempimento, il concessionario non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
K. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;
L. In caso di esito negativo del periodo di prova;
M. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive;
N. Esito negativo del verifica di conformità in corso di fornitura;
X. Xxxxxxxxxx non autorizzato;
P. Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
Q. Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
R. Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
S. Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando la ASL non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
T. Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
U. Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
X. Xxxxx xxxxxxxx,
0. In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, l’Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dalla ASL per un biennio.
4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, la ASL:
A. si riserva di aggiudicare il servizio, mediante interpello dei partecipanti alla originaria procedura di gara, alle condizioni previsto dal concessionario primo aggiudicatario (art. 110, D.Lgs 50/2016);
B. provvederà ad incamerare la cauzione dell’inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell’eventuale maggior onere conseguente all’affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
5. LA ASL si riserva, in ogni momento, di esercitare il diritto di recesso ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi:
A. giusta causa,
B. mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare la tipologia del servizio;
Si conviene che con l’espressione “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, fare riferimento ai seguenti casi:
• qualora sia stato depositato contro la ditta un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
• qualora la ditta perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento dell’appalto;
• qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura o servizio
6. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla ASL.
In caso di recesso per motivi indicati alle lettere A. e B. la ditta ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora ed in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.., a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
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Art. 8 : RISCHI DA INTERFERENZA ED ONERI DELL’A SICUREZZA
1) Non sono stati rilevati rischi da interferenza,
2) Gli oneri della sicurezza, propri dell’a ditta non andranno a modificare il canone annuo a carico dell’ aggiudicatario, in quanto trattasi di oneri a carico del concessionario già considerati nella formulazione dell’ offerta.
ART. 9: FORZA MAGGIORE
1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l’assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all’altra parte fornendo particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Xxxxx istruzioni contrarie scritte della ASL, l’aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione della ASL, l’aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l’aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l’importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà aggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
ART. 10 FORO COMPETENTE
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Pescara.
2. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario la ASL potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull’importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire il contratto.
ART. 11: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.
2. Fanno parte del contratto:
• Il Capitolato generale con relativi allegati;
• la lettera di invito e relativi allegati
• L’offerta, tecnica ed economica, della ditta,
ART. 12 : SPESE CONTRATTUALI
1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.
2. La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà a mezzo scrittura privata con firma elettronica.
ART. 13 : APPLICAZIONE D.Lgs 196/2003
1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della ASL esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l’offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della struttura deputata all’acquisto;
7. E’ possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 196/2003, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all’acquisto.
8. L’aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l’autorizzazione preliminare scritta del
committente, salvo se necessario ai fini dell’esecuzione dell’appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.
ART. 14: NORME GENERALI E DI RINVIO
1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura o servizi oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed n qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).
2. L’accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all’art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente documento, che le richiama espressamente.
Per accettazione la Ditta concorrente Firma