PROCEDURA DI GARA
PROCEDURA DI GARA
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA
DELLE LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 CIG 82031383A0
CONDIZIONI DI CONTRATTO
PREMESSE
L’Autorità di regolazione dei Trasporti (di seguito, per brevità, denominata “Autorità” o “Amministrazione”), con determina a contrarre a firma del Segretario Generale n. del……. , ha disposto di procedere all’indizione di una procedura finalizzata all’affidamento della fornitura annuale delle licenze Microsoft Office 365.
Il servizio è acquisito mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, denominato “MEPA” o “Sistema”), da aggiudicarsi secondo il criterio del “minor prezzo” e secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara, nel presente documento e nel Capitolato tecnico e relativi allegati.
Nel seguito del presente documento per “Affidatario” si intende l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara con il quale si stipulerà il contratto.
ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA.
Costituisce oggetto generale dell’appalto la fornitura annuale delle licenze Microsoft Office 365 così come meglio descritte nel Capitolato tecnico.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice dei Contratti il valore massimo della fornitura è pari ad euro 99.578,40 (oltre I.V.A.).
ART. 2 –STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA. TEMPI DI ESECUZIONE
Il contratto è stipulato - secondo le “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara - mediante scrittura privata con l’operatore economico affidatario in via definitiva della procedura di gara. A tal fine il Sistema genera un “Documento di Stipula” che dovrà essere sottoscritto dall’Autorità, nella persona del “Punto Ordinante”, e che verrà inviato all’affidatario mediante il Sistema stesso. Unitamente al Documento di stipula generato dal Sistema, l’Autorità invierà Contratto integrativo predisposto dall’Autorità, sulla base dello schema di contratto allegato alla Richiesta di Offerta.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico e nelle presenti Condizioni di Contratto, nonché nel rispetto degli indirizzi e delle direttive che saranno impartite dall’Autorità.
L’affidatario si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad apportare alle modalità di erogazione del servizio i correttivi necessari ad assicurarne una più efficiente esecuzione, senza che da ciò derivi alcun onere aggiuntivo per l’Autorità rispetto al compenso del servizio fissato nel presente contratto.
L’affidatario si obbliga a consentire all’Autorità, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
All'affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell'Autorità, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di gara o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.
L’affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l’affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
L’affidatario è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni
obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.
ART. 4 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO -REFERENTE DELL’IMPRESA
Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti l'espletamento delle attività convenzionalmente previste, saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del presente Contratto” individuato nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Ufficio ICT, al quale spetterà, tra l’altro, la vigilanza sull’esecuzione e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
L’affidatario dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento in qualità di Responsabile del Contratto, al quale l’Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite, reperibile per ogni evenienza derivante dal presente contratto. Il nominativo dovrà essere comunicato entro 7 gg. dalla stipula del contratto.
Il Responsabile unico del procedimento è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore dell’Ufficio Affari generali, amministrazione e personale dell’Autorità.
ART. 5 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l’Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 106 del Codice per quanto applicabile all’appalto in oggetto.
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle quantità previste nel precedente art. 1, l’Affidatario sarà obbligato a fornirle alle medesime condizioni, prezzi e patti previsti nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo dell’appalto, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove forniture.
In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell’Autorità, comunicazione scritta all’Affidatario che
sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.
ART. 5 - PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo verrà disposto, previa attestazione da parte del direttore dell’esecuzione di regolare esecuzione, in rate mensili, sulla base del numero delle licenze effettivamente attivate, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata all’Autorità da far pervenire in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio.
La fattura dovrà essere redatta in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n° 55/2013, utilizzando le seguenti informazioni:
Committente: AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Codice iPA: art
Codice Univoco Ufficio: UFPVYP
Oggetto del contratto: Fornitura licenze Microsoft Office 365 CIG: 82031383A0
Si precisa che l’Autorità è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) e pertanto la fattura dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/1972".
ART. 6 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il servizio in argomento sarà soggetto, se non in contrasto, oltre che alle penali nei termini previsti nel
corrispondente bando MEPA “BENI”, alle seguenti disposizioni.
L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzarsi in modo tale che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste dalle presenti Condizioni di contratto e dal Capitolato Tecnico.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero appalto e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Autorità.
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Autorità;
- l’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Autorità medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Autorità nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Autorità, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio
dell'inadempimento. Nel caso di applicazione di penali, l’Autorità potrà trattenere i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Autorità può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi: - esito negativo dell’informativa antimafia richiesta alla Prefettura di competenza; - casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Autorità; - applicazione di un numero superiore a 5 penalità; - sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato; - mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio; - violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile; - mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi; - cessione anche parziale del contratto; - frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi; - annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione
dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa; - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Autorità; - perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara; - utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal Regolamento GDPR UE 679/2016; - inosservanza del codice etico dell’Autorità; - nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa. In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Autorità appaltante, espressa a mezzo posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di risoluzione, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Autorità si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
L’Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, dovrà comunicare tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di invio, per il tramite del Sistema, del documento di stipula, il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l’Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell’offerta, comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all’Autorità.
Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del CIG relativo all’appalto di che trattasi.
Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l’Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell’affidatario della gara.
ART. 8 - IMPOSTA DI BOLLO
L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate dalla Consip S.p.a., ha precisato che il documento di accettazione dell’offerta inserita a sistema dai fornitori abilitati al MEPA perfeziona il rapporto contrattuale e pertanto deve essere assoggettato all’imposta di bollo. Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, tale imposta è ad esclusivo carico dei fornitori.
L’assolvimento dell’imposta di bollo, dovuta per quanto sopra detto dal solo Affidatario, potrà avvenire
mediante una delle seguenti opzioni:
1) con le modalità previste per i documenti informatici, indicati all’art. 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004, illustrate nella circolare n. 36/2006, consultabile al seguente link: xxxx://xxxxxxx.xxx/xxxxxxx;
2) con le modalità previste dall’art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 (“pagamento in modo virtuale”);
3) stampando il documento di stipula del contratto ed apponendo una marca da bollo da euro 16,00 ogni 4 pagine (sulla prima, quinta, nona pagina, etc.); le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate con timbro datario, chiaramente leggibile, apposto in parte sul foglio e in parte sulla marca (“a scavalco”, art. 3, lett. a, del d. P.R. n. 642/1972).
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, ove l’Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino con rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 10 - RINVIO
Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all’oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell’appalto, nonché alle regole contenute nel bando MEPA “BENI” e relativa documentazione ed alle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” vigenti alla data di pubblicazione della gara.