SCHEMA DI CONTRATTO
InfoCamere Società consortile per Xxxxxx
Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., preordinata alla fornitura di
“Isole ad alta densità IT per il CED InfoCamere di Padova
e correlati servizi di assistenza e manutenzione”
SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO
tra
...................., con sede legale in ,
Via ..............................., C.F. …………………. e partita IVA ……………….., iscritta al Registro delle Imprese .................................................... , in persona dell' ……….. , nato a
il ....................................................... , in qualità di , munito dei relativi poteri, in seguito
chiamato più brevemente “Appaltatore”;
e
InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx X. X. Xxxxxxxx 00, C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Direttore Generale, munito dei relativi poteri, in seguito chiamata più brevemente “InfoCamere”.
Premesso che
a) InfoCamere è la società consortile per l’informatica delle Camere di Commercio ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
b) InfoCamere, nell’ambito delle proprie attività istituzionali volte ad erogare servizi alle Camere di Commercio, con la presente procedura intende acquisire Apparecchiature e Servizi necessari all’installazione, presso il Data Center della sede InfoCamere di Padova, di una soluzione per ambienti IT ad alta densità (Isole ad alta densità a corridoio caldo) atta ad ospitare apparati IT di nuova concezione e ad alta concentrazione al fine di garantire la massima efficienza e continuità nell’erogazione dei servizi ai propri clienti;
c) a tal fine, con bando pubblicato in G.U.U.E. in data e in G.U.R.I. n. del
, InfoCamere ha indetto una apposita procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, preordinata alla fornitura di due isole ad alta densità IT per il CED della sede InfoCamere di Padova e dei correlati servizi di assistenza e manutenzione;
d) all’esito dell’esperimento della suddetta procedura, è risultata aggiudicataria l’impresa
;
e) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi ad eseguire le obbligazioni ivi contenute;
f) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti il presente Appalto.
Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati
1. Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico;
- Offerta Economica;
- Offerta Tecnica;
- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Note Informative ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.
3. L’esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:
a) dalle clausole del presente atto e dei relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra InfoCamere e
l’Appaltatore;
b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;
c) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
Articolo 2 Oggetto del Contratto
1. Il presente Contratto ha per oggetto:
i) la fornitura, comprensiva di consegna – installazione - avvio e collaudo, di tutte le apparecchiature informatiche e non, costituenti due Isole ad alta densità IT a corridoio caldo destinate ospitare gli apparati elaborativi, di networking e di storage, presenti nel CED della sede InfoCamere di Padova;
ii) l’esecuzione dei correlati servizi di assistenza e di manutenzione sulle apparecchiature oggetto di fornitura.
Tutte le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto delle specifiche contenute nel presente Contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, nell’Offerta Economica e nell’ulteriore documentazione allegata al presente Contratto.
2. L’Appaltatore è a conoscenza del fatto che la stipula del presente Contratto impegna InfoCamere all’acquisizione delle Isole ad alta densità nella “configurazione iniziale” come definita nel Capitolato Tecnico, riservandosi la facoltà di acquisire, nel corso di esecuzione del presente Contratto, le espansioni modulari di tipo-1 e le espansioni modulari di tipo-2 fino alla “configurazione massima” delle Isole ad alta densità, fermo restando l’importo massimo complessivo di aggiudicazione.
Articolo 3
Realizzazione Isola “A” per server e Isola “B” per storage
1. Le due Isole ad alta densità (Isola A per server e Isola B per Storage), oggetto di fornitura, dovranno contenere le apparecchiature informatiche di InfoCamere in file contrapposte con il contenimento del calore in un corridoio caldo.
2. L’Appaltatore dovrà installare le predette apparecchiature (rack e apparati per il condizionamento) secondo quanto indicativamente riportato negli esempi di layout di
cui ai paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico.
3. Le apparecchiature fornite per la realizzazione delle Isole A e B, dovranno avere le caratteristiche tecniche puntualmente descritte e richieste nel Capitolato Tecnico ed indicate dall’Appaltatore nella propria Offerta Tecnica.
4. Al fine di monitorare e controllare il corretto funzionamento delle Isole ad alta densità dovrà essere reso disponibile un sistema di supervisione centralizzato in grado di misurare le performance degli impianti e garantire tutti i requisiti richiesti al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico.
Articolo 4 Servizio di assistenza
1. Il servizio di assistenza dovrà essere assicurato nella modalità 7 x 24 (sette giorni alla settimana, 24 ore al giorno) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo delle due Isole ad alta densità.
2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di assistenza nel rispetto dei tempi, dei livelli di servizio, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica presentata.
3. In particolare, il servizio di assistenza dovrà gestire tutte le malfunzioni segnalate dal personale InfoCamere attraverso chiamata telefonica e/o posta elettronica e/o tramite interfaccia web con un sistema di gestione guasti e/o via fax.
4. La registrazione delle segnalazioni di cui al precedente comma, dovrà avvenire tramite l’utilizzo di “Trouble Ticket” gestiti da apposito sistema in grado di tracciare le informazioni descritte al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico.
5. L’Appaltatore, in caso di guasto si impegna a garantire i “tempi di intervento” ed i “tempi di ripristino” nei termini fissati al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico o, se migliorativi, in quelli proposti nella propria Offerta Tecnica.
Articolo 5 Servizio di manutenzione
1. Il servizio di manutenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo delle due Isole ad alta densità e dovrà essere prestato nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico o, se migliorativi, nell’Offerta Tecnica.
2. In particolare l’Appaltatore dovrà:
- garantire l’aggiornamento degli elaborati tecnici degli impianti a seguito di modifiche;
- effettuare i controlli e le attività periodiche sulle apparecchiature installate secondo le istruzioni del produttore;
- eseguire tutte le attività e adottare gli accorgimenti necessari ad assicurare l’efficace funzionalità, la maggior durata e la migliore utilizzazione delle Isole ad alta densità.
3. Il servizio di manutenzione dovrà essere espletato da personale tecnico debitamente autorizzato dal produttore delle apparecchiature oggetto di fornitura. Lo svolgimento di tale servizio da parte di personale tecnico non autorizzato costituirà grave inadempimento contrattuale ed InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto il Contratto ai sensi del successivo art. 20.
Articolo 6
Piano di Progetto, Tempi di esecuzione e Collaudo
1. Entro 20 giorni solari dalla data di stipula del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare a InfoCamere il Piano di Progetto, nel quale dovranno essere indicate tutte le attività previste per la realizzazione delle Isole ad alta densità con la puntuale indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
2. InfoCamere si riserva di approvare il Piano di Progetto proposto dall’aggiudicatario entro 20 giorni solari ovvero, in caso di eventuali condizioni od esigenze emerse dopo la stipula del contratto, di richiedere l’aggiornamento del Predetto Piano entro e non oltre 10 giorni solari dalla data della richiesta stessa.
3. L’Appaltatore dovrà garantire la consegna al collaudo delle Isole ad alta densità entro il termine massimo di 180 giorni solari a partire dalla data di approvazione del Piano di Progetto da parte di InfoCamere.
4. A seguito del completamento delle Isole ad alta densità verranno svolte le attività di collaudo con le modalità descritte al paragrafo 10.2 del Capitolato Tecnico.
5. Le specifiche di collaudo dovranno essere redatte dall’Appaltatore ed approvate dalla Stazione Appaltante.
6. Il collaudo verrà svolto dalla Stazione Appaltante con un rappresentante dell’Appaltatore.
7. Nell’ipotesi in cui il suddetto collaudo abbia esito negativo, sarà facoltà di InfoCamere inviare all’Appaltatore apposita diffida, concedendo a quest’ultimo un
termine di 20 giorni, per verificare attraverso un nuovo collaudo la risoluzione delle anomalie riscontrate e l’ottimale efficienza delle Isole ad alta densità. Nell’ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. In tale ultimo caso, l’Appaltatore sarà obbligato al pagamento delle eventuali penali ed al risarcimento di tutti i danni subiti da InfoCamere, tra cui, a titolo esemplificativo, i maggiori costi sostenuti per garantire l’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di altro Appaltatore.
8. Successivamente all’ultimazione del predetto collaudo, le parti sottoscriveranno il verbale di collaudo attestante la perfetta efficienza delle Isole ad alta densità, la data di completamento delle stesse e l’avvio in esercizio.
Articolo 7
Oneri ed obblighi dell’Appaltatore
1 L’Appaltatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed professionali per l’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico.
2 L’Appaltatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all’esecuzione dell’Appalto, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne InfoCamere da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.
3 L’Appaltatore si impegna a prestare l’attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall’oggetto e dalla tipologia delle prestazioni appaltate, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto. Le Parti convengono espressamente che gli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dall’osservanza delle predette disposizioni resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare a tale titolo alcuna pretesa di ulteriori compensi.
4 L’Appaltatore si impegna, altresì, a consentire ad InfoCamere di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, impegnandosi sin d’ora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle predette verifiche.
5 L’Appaltatore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da InfoCamere, nonché a dare a quest’ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto.
6 L’Appaltatore, per le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali di InfoCamere nei tempi e nei modi concordati, si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza ed accesso previste dalla relativa normativa vigente ed indicate nelle note informative allegate al presente Contratto e ad eseguire le predette prestazioni senza recare intralci, disturbi e/o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Articolo 8
Durata del Contratto e recesso
1. Relativamente ai servizi di assistenza e di manutenzione il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo delle due Isole ad alta densità.
2. Le Parti convengono espressamente che durante il periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, InfoCamere potrà procedere con l’acquisizione delle espansioni modulari di “tipo 1” o di “tipo 2” fino al raggiungimento della massima espansione possibile per ciascuna Isola.
3. I servizi di assistenza e di manutenzione relativi alle eventuali espansioni modulari di cui al precedente comma 2 decorreranno dalla data del verbale di collaudo delle medesime espansioni modulari fino alla scadenza del Contratto di cui al precedente comma 1.
4. InfoCamere si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi con almeno un mese di preavviso. In caso di esercizio del diritto di recesso, InfoCamere corrisponderà all’Appaltatore esclusivamente l'importo delle prestazioni correttamente eseguite al momento dell’efficacia del recesso.
5. Le Parti convengono, altresì, che InfoCamere, oltre al diritto di esercitare in qualsiasi momento il recesso di cui al precedente comma 4, avrà facoltà di recedere senza
alcun preavviso nei seguenti casi:
- apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;
- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;
- impossibilità di eseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità.
Articolo 9
Corrispettivi e modalità di pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale massimo che InfoCamere potrà riconoscere all’Appaltatore per la fornitura e l’esecuzione di tutte le attività svolte in attuazione del presente Contratto è pari ad Euro , IVA esclusa.
2. I Corrispettivi per la fornitura, la consegna, l’installazione, avvio e collaudo delle Isole ad alta densità nella configurazione iniziale e delle eventuali espansioni modulari di tipo 1 e di tipo 2, saranno determinati applicando gli importi indicati dall’Appaltatore nell’Offerta Economica e di seguito riportati:
a) Isola A - configurazione iniziale Euro / (Euro / ), oltre IVA;
b) Espansione modulare di tipo 1 – Isola A Euro / (Euro / ), oltre IVA;
c) Espansione modulare di tipo 2 – Isola A Euro / (Euro / ), oltre IVA;
d) Isola B - configurazione iniziale Euro / (Euro / ), oltre IVA;
e) Espansione modulare di tipo 1 – Isola B Euro _/ (Euro / ), oltre IVA;
f) Espansione modulare di tipo 2 – Isola B Euro _/ (Euro / ), oltre IVA;
I Corrispettivi per i servizi di assistenza e di manutenzione delle Isole ad alta densità nella configurazione iniziale e delle eventuali espansioni modulari di tipo 1 e di tipo 2, saranno determinati applicando i canoni mensili indicati dall’Appaltatore nell’Offerta
Economica come di seguito indicati, moltiplicati per il numero di mesi di effettivo utilizzo:
g) Servizio di assistenza e manutenzione Isola A – configurazione iniziale Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
h) Servizio di assistenza e manutenzione Espansione modulare tipo 1 Isola A Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
i) Servizio di assistenza e manutenzione Espansione modulare tipo 2 Isola A Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
j) Servizio di assistenza e manutenzione Isola B – configurazione iniziale Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
k) Servizio di assistenza e manutenzione Espansione modulare tipo 1 Isola B Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
l) Servizio di assistenza e manutenzione Espansione modulare tipo 2 Isola B Euro
/ (Euro / ) oltre IVA;
3. Gli importi di cui al precedente comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f), verranno corrisposti con le seguenti modalità:
- il 30% del dovuto, sarà fatturato dall’Appaltatore alla consegna delle
apparecchiature dedicate alla realizzazione delle Isole ad alta densità e delle eventuali espansioni modulari di tipo 1 e 2;
- il restante 70% sarà fatturato all’esito positivo del collaudo delle Isole ad alta
densità e delle eventuali espansioni modulari di tipo 1 e 2;
4. Gli importi dovuti per i servizi di assistenza e di manutenzione di cui al precedente comma 2, lettere g), h), i), j), k) ed l), saranno corrisposti con fatturazione trimestrale posticipata.
5. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa fornitura delle Isole ad alta densità e verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore, al netto della ritenuta di acconto dello 0,50% ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma3, del DPR 207/2010.
6. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 307 DPR 207/2010.
7. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
8. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere all’Appaltatore sul seguente conto corrente dedicato:
.
9. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:
Nome Cognome nato a il c.f. ; Nome Cognome nato a il c.f. ;
10. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.
Art. 10 Revisione dei prezzi
1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.
2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi relativi ai servizi di manutenzione e consulenza specialistica di cui al presente Contratto.
3. La revisione verrà operata all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Art. 11 Garanzie
1. L’Appaltatore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature oggetto della fornitura e dichiara che gli stessi sono liberi da vincoli e/o diritti a favore di terzi.
2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione originale e licenziati specificatamente per InfoCamere, e comunque garantiti dall’Appaltatore in termini di prestazioni e caratteristiche.
3. L’Appaltatore garantisce espressamente che i dispositivi forniti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o errata esecuzione o a carenze dei materiali impiegati che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
4. L’Appaltatore garantisce, altresì, che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Appaltatore, anche per il fatto del terzo, intendendo InfoCamere restare estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
Art. 12
Responsabilità e Garanzia fideiussoria
1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da InfoCamere o da terzi da questa incaricati, o comunque non sia allo stesso imputabile, assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da InfoCamere e/o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o inesatta esecuzione di una o più delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali, fermo restando, in ogni caso, il diritto di InfoCamere di valersi delle forme di tutela previste nel presente Contratto.
2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dell’importo di Euro , rilasciata da [ ] in data [_ ], ed avente
scadenza al [ ]. InfoCamere, in presenza di inadempimenti contrattuali dell’Appaltatore potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente comma limitatamente all’importo dei danni sofferti.
3. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di InfoCamere.
Art. 13
Variazioni in corso di esecuzione
1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni oggetto del presente Contratto senza la preventiva autorizzazione di InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 20.
2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti richieste da InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni, normative e regolamentari, vigenti.
Art. 14
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. InfoCamere non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del presente Contratto, prodotti o soluzioni tecniche e/o informatiche di terzi ovvero abbia violato diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. L’Appaltatore si impegna, pertanto, a tenere sollevata ed indenne InfoCamere e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
In particolare, l’Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in relazione ai prodotti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, InfoCamere, fermo restando il risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto. Resta, in ogni caso, salvo il diritto di InfoCamere di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.
Articolo 15
Verifiche ed applicazione penali
1. InfoCamere si riserva la facoltà di verificare, anche a campione e con le modalità che riterrà più opportune, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. In particolare, InfoCamere avrà facoltà di applicare all’Appaltatore le seguenti penali:
- in caso di ritardo nella consegna del Piano di Progetto, da parte dell’Appaltatore, rispetto ai tempi indicati al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari a Euro 700,00 (Euro settecento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nel completamento e nella consegna al collaudo delle
Isole ad alta densità, rispetto ai 180 giorni indicati al precedente Articolo 6, verrà applicata una penale pari a Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo
- in caso di superamento dei “tempi di intervento per guasto bloccante”, rispetto ai tempi indicati al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquata/00) per ogni ora o frazione di ora che superi la soglia prevista;
- in caso di superamento dei “tempi di ripristino per guasto bloccante”,
rispetto ai tempi indicati al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, verrà applicata una penale pari ad Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per ogni ora o frazione di ora che superi la soglia prevista.
3. Nel caso in cui l’offerta tecnica contenga uno o più elementi migliorativi e/o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e/o negli altri documenti allegati, le penali, ritenute applicabili, saranno rapportate al rispetto di tali parametri migliorativi e/o aggiuntivi e verranno applicate nelle corrispondenti misure ed importi di cui al presente articolo.
4. L’Appaltatore autorizza sin d’ora InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi del precedente art. 9, gli importi spettanti a titolo di penale, contestualmente impegnandosi a liquidare per contanti l'importo di penale eventualmente superiore alla somma da liquidarsi a saldo e ad emettere apposita nota di credito entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'invio da parte di InfoCamere della comunicazione di applicazione delle penali. In alternativa, InfoCamere potrà rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione definitiva rilasciata dall’Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, che dovrà ricostituirla
nell’importo originario entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del Contratto.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 16
Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alla seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;
b) che l’Appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, il Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-professionale dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.
4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori da parte dell’Appaltatore, sarà obbligo di quest’ultimo trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore di esso appaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’Appaltatore medesimo.
6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L’Appaltatore dichiara e garantisce ad InfoCamere l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo, ivi compreso il subappalto, impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).
8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale proprio e/o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.
9. Nel caso in cui il personale impiegato dall’appaltatore e/o dal subappaltatore, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di
InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere, ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
10. In tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.
11. InfoCamere, in caso di violazione da parte del Contrente degli obblighi di cui sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.
12. L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n.136/2010 e
s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
13. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del contratto di subappalto.
Articolo 17
Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva
1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si
atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali, ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’ Offerta economica presentata, sono pari ad Euro [●] (Euro [●]/[●]).
4. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari a Euro 0,00 (Euro zero/00), ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato allo schema di Contratto, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.
5. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
Articolo 18
Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy
1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e del subappaltatore tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, l’asportazione di documentazione di InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.
2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
3. L’Appaltatore si obbliga, altresì, al rispetto delle prescrizioni previste dal
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i..
4. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto e con i singoli atti di affidamento, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di InfoCamere limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento del Servizio e nei limiti delle autorizzazioni concesse, avvertendolo altresì che l’eventuale utilizzo, diffusione o comunicazione dei codici e/o delle parole chiave al di fuori dei limiti previsti nel presente Contratto può integrare gravi fattispecie di responsabilità.
5. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare InfoCamere da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.
6. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).
7. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.
Articolo 19
Referente e Comunicazioni relative al Contrato
1. Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto sarà effettuata, da ciascuna
delle Parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ai rispettivi Responsabili del Contratto appositamente nominati.
2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione medesima.
3. Le Parti nominano quale Responsabile del Contratto: per l’Appaltatore: Sig. ;
per InfoCamere: Sig. ,.
Nel caso in cui una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile del Contratto dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte, comunicandogli altresì il nuovo indirizzo P.E.C. a cui inviare le eventuali comunicazioni.
Articolo 20 Risoluzione del Contratto
1. L’Appaltatore dichiara di essere edotto che le disposizioni di cui agli articoli 2 (Oggetto del Contratto), 3 (Realizzazione Isola ”A” per server e Isola “B” per storage), 4 (Servizio di assistenza), 5 (Servizio di manutenzione), 6 (Piano di Progetto, Tempi di esecuzione e Collaudo), 11 (Garanzie), 12 (Responsabilità e Garanzia fideiussoria), 13 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva), 17 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), 18 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), 21 (Normativa in tema di contratti pubblici), nonché le premesse, i requisiti previsti nella documentazione di gara, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio stabiliti nel "Capitolato Tecnico", assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e pertanto il mancato rispetto delle obblighi derivanti dalle predette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale.
2. Pertanto, ferma restando la facoltà di InfoCamere di applicare le penali di cui al precedente art. 15, qualora l’Appaltatore si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo l’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di InfoCamere risolvere il presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo indicato, ai sensi e agli effetti dell'art. 1454 del
Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento..
3. Resta inteso, inoltre, che InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione del contratto, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi artt. 21, 22 e 23 ed altresì in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Contratto ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.
4. In caso di risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero per fallimento, InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento del Servizio ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Articolo 21
Normativa in tema di contratti pubblici
1. L’Appaltatore prende atto che l'affidamento delle prestazioni contrattuali è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce sin da ora l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto.
2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad InfoCamere - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. L’Appaltatore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Articolo 22 Documentazione antimafia
1) L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare ad InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati e richiedendo alla Prefettura competente il rilascio ad InfoCamere di una nuova informativa antimafia. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del presente Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il presente Contratto si intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata a.r. e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.
Articolo 23
Obblighi relativi al Codice Etico
1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto ivi indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.
3. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, InfoCamere, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di considerare risolto, ai sensi del precedente art. 20, il Contratto.
Articolo 24 Spese
1. E' a carico dell’Appaltatore ogni spesa, imposta e tassa comunque inerenti al presente
Contratto ad eccezione dell'IVA.
2. Sono altresì carico dell’Appaltatore le spese di registrazione del Contratto.
Articolo 25 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 26 Clausola finale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione allegata al presente Contratto ed alle leggi vigenti in materia.
Data Data
L’Appaltatore InfoCamere
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile l’Appaltatore dichiara di accettare espressamente le previsioni di cui all’art. 2 (Oggetto del Contratto), all’art. 7 (Oneri ed obblighi dell’Appaltatore), all’art. 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento), all’art. 11 (Garanzie), all'art. 12 (Responsabilità e Garanzia fideiussoria), all'art. 14 (Brevetti industriali e diritti d’autore), all’art. 15 (Verifiche ed applicazione penali), all’art. 16 (Divieto di cessione del Contratto. Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva), all’art. 17 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), all’art. 18 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), all’art. 20 (Risoluzione del Contratto), ed all’art. 25 (Foro competente) del presente Contratto.
L’Appaltatore