Regione Liguria – Giunta Regionale
Regione Liguria – Giunta Regionale
Oggetto CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN ATTUAZIONE DELL’ART. 14, C. 2, DELL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DGR n. 26/2023 FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 “RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA”, COMPONENTE 2 “ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE”, INVESTIMENTO 3.1 “PRODUZIONE DI IDROGENO IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Servizio Energia
Dipartimento Competente Dipartimento sviluppo economico
Soggetto Emanante Xxxxxx XXXXXXXX
Responsabile Procedimento Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX
Dirigente Responsabile Xxxxxx XXXXXXXX
Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 19 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017
Elementi di corredo all’Atto:
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA
VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTO l’allegato riveduto alla citata decisione del Consiglio recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l’Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, volto a promuovere la produzione locale e l’uso di idrogeno nell’industria e nel trasporto locale, con la creazione delle cosiddette hydrogen valleys;
VISTE le ulteriori indicazioni riferite all’Investimento 3.1 contenute nel medesimo allegato riveduto alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l’altro, che lo scopo del progetto è riadibire le aree industriali dismesse a unità sperimentali per la produzione di idrogeno con impianti FER locali ubicati nello stesso complesso industriale o in aree limitrofe e che la misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall’energia elettrica di rete;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:
- il milestone M2C2-48, in scadenza al T1 2023: “Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;
- il target M2C2-49, in scadenza al T2 2026: “Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire
da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete”;
VISTO che l’allegato 1 all’accordo denominato Operational Arrangements (Ref.Ares(2021)7947180-22/12/2021), concluso tra la Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, associa ai suddetti milestone e target i seguenti meccanismi di verifica:
• M2C2-48: “Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands”;
• M2C2-49: “Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and targets”;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio
«non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
VISTO l’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del citato regolamento (UE) 2021/241 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, stabilisce l’obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie
standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014
e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
VISTE le linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
VISTA la nota EGESIF_00-0000-00 del 16 giugno 2014, Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;
VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 “Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;
VISTA la pubblicazione delle “Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno” del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;
VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, il quale stabilisce che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l’importo complessivo di 500 milioni di euro;
CONSIDERATO che l’articolo unico, comma 7, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 prevede che “Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
VISTE:
- la circolare RGS-MEF 14 ottobre 2021, n. 21, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare RGS-MEF 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH);
- la circolare RGS-MEF 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF 18 gennaio 2022, n. 4, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”;
- la circolare RGS-MEF 24 gennaio 2022, n. 6 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 29 aprile 2022, n. 21, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti
in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.
123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 10/3/2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
VISTA la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”;
VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e, in particolare, la Sezione 2.5.1 recante “Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia”;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 21 settembre 2022, recante “Condizioni per l’accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;
VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l’interno, 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra
i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”;
VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27;
VISTO il regolamento 2015/1222 della Commissione europea, del 24 luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
VISTA la delibera 461/16/R/eel dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 04 agosto 2016, recante “Disposizioni in merito alla suddivisione della rete rilevante in zone”;
VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
VISTO l’Avviso pubblico del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 21 del 27 Gennaio 2022, con il quale le Regioni e le Province autonome sono state invitate a manifestare interesse per la selezione di proposte volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 n. 463, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, recante “Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR”;
VISTO, in particolare, l’articolo 4, comma 1, del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
a) per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
b) per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica;
VISTO l’Allegato 1 al predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 contenente il riparto e l’assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, ai sensi del quale la Regione Liguria risulta assegnataria di un ammontare di risorse pari ad euro 14.000.000,00 per la realizzazione dei predetti progetti;
DATO ATTO che la copertura finanziaria della Misura PNRR della Regione Liguria è assicurata dalle risorse finanziarie ripartite nel citato Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022;
VISTO il decreto del Direttore Generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 del citato decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, “sono definiti gli adempimenti in capo alle regioni e alle province autonome in qualità di soggetti attuatori, lo schema di bando tipo per la concessione delle agevolazioni da parte delle regioni e delle province autonome che disciplina le modalità tecnico-operative finalizzate alla concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto, nonché:
a) le specifiche tecniche rispetto alle caratteristiche dei siti ammissibili di cui all’avviso del Ministro della transizione ecologica del 15 dicembre 2021;
b) i requisiti di ammissibilità degli interventi;
c) le modalità di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione dei medesimi;
d) i costi ammissibili;
e) le modalità di gestione finanziaria dei progetti, nonché di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei medesimi;
f) le modalità di gestione delle varianti di progetto e di revoca totale o parziale delle agevolazioni;
g) le modalità per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della transizione ecologica e le regioni e le province autonome ai sensi del presente decreto;
h) gli adempimenti in capo ai Soggetti beneficiari ovvero soggetti attuatori esterni delle progettualità ammesse a finanziamento;
i) il regime di aiuto da applicare ai sensi del comma 1, primo periodo”;
VISTO, in particolare, l’Allegato 1 al predetto decreto del Direttore generale Incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, recante lo schema di un Bando tipo, comune per tutte le regioni e province autonome, per la concessione delle agevolazioni con il dettaglio delle modalità tecnico-operative per la concessione delle agevolazioni medesime in favore di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR;
VISTO l’Accordo di cooperazione istituzionale per l’attuazione della misura M2C2 – Investimento 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse” prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza tra il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento Energia, Direzione generale Incentivi energia e Regione Liguria, concluso ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d. lgs. 50/2016 e registrato presso la Corte dei Conti in data 8 giugno 2023 n. 1976 (di seguito anche “Accordo”);
VISTO che in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del citato decreto del Direttore generale Incentivi energia del 23 dicembre 2022, n. 427, Regione Liguria in data 20 gennaio 2023 ha emanato l’Avviso pubblico di cui alla DGR n. 26/2023 (di seguito definito “Avviso”), qui da intendersi integralmente trascritto e riportato, pubblicato in pari data sul sito istituzionale della Xxxxxxx Xxxxxxx x xxx XXX Xxxxxxx x. 0 – parte II dell’8 febbraio 2023, finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso, Regione Liguria provvede alla costituzione di una Commissione di approvazione e valutazione delle proposte progettuali secondo le modalità indicate nel citato articolo e che detta commissione procede all’istruttoria tecnica delle domande di agevolazione secondo le modalità e i tempi definiti all’articolo 12 e ne trasmette le risultanze al Servizio Energia entro 25 giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, unitamente alla proposta di graduatoria redatta secondo l’ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito a ciascuna proposta progettuale e recante le informazioni di cui all’articolo 13, comma 4, tra le quali:
• l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con indicazione del CUP, della dimensione finanziaria e dell’agevolazione concedibile - in caso di progetto congiunto, dette informazioni sono riportate per ciascun componente del raggruppamento;
• l’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse;
• l’elenco dei progetti non ammissibili con l’indicazione degli eventuali motivi dell’inammissibilità;
CONSIDERATO altresì che siffatta proposta di graduatoria, in applicazione dell’articolo 13, comma 1, dell’Avviso, è approvata con provvedimento del dirigente del Servizio Energia e pubblicata sul relativo sito istituzionale entro 5 giorni dal ricevimento della medesima e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2023;
VISTO il decreto del direttore generale del Dipartimento Sviluppo Economico n. 1458 del 3 marzo 2023 con il quale è stata nominata la Commissione di ammissione e valutazione di cui all’articolo 11 dell’Avviso;
RILEVATO che alla scadenza dei termini fissati nell’Avviso sono state presentate tre proposte progettuali;
VISTE le comunicazioni per posta elettronica in data 6 marzo 2023 e 24 marzo 2023 con le quali il Servizio Energia ha trasmesso alla Commissione di cui all’articolo 11, comma 1, dell’Avviso le domande di agevolazione per le quali le verifiche di cui all’articolo 12, comma 1, si sono concluse con esito positivo;
PRESO ATTO delle risultanze delle attività istruttorie e della proposta di graduatoria indicante le proposte progettuali ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per la saturazione delle risorse finanziarie disponibili, nonché quelle non ammissibili, trasmesse dalla suddetta Commissione al Servizio Energia;
VISTO il decreto del dirigente del Servizio Energia n. 2181 del 31 marzo 2023 con cui è stata approvata la proposta di graduatoria dei progetti, pubblicato sul sito istituzionale di Regione Liguria in pari data sulla base della suddetta proposta di graduatoria redatta dalla Commissione;
CONSIDERATO che i progetti di cui all'Allegato 1 risultano ammissibili e finanziabili nell’ambito della graduatoria adottata con decreto n. 2181/2023
CONSIDERATO che per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al decreto 2181/2023, in base a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, dell’Avviso, il Servizio Energia ha provveduto ad espletare tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 4 nonché delle verifiche di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 14 dell’Avviso regionale approvato con DGR n. 26/2023;
DATO ATTO che in esito ai controlli espletati, i progetti di cui all’Allegato 1 al presente Decreto risultano ammissibili e finanziabili, totalmente o parzialmente, sulla base della graduatoria approvata con la sopra citata DGR;
CONSIDERATO che il Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure, preposto all’espletamento delle attività di controllo e vigilanza in coerenza con il principio di separatezza tra le funzioni di gestione e di controllo, ha effettuato le verifiche preliminari circa l’assenza di conflitti di interesse e doppio finanziamento in base alla indicazioni operative fornite tramite le Linee guida per i Soggetti attuatori delegati rese disponibili dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Dipartimento dell’unita di missione per il PNRR;
DATO ATTO che le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti attuatori esterni, beneficiari delle agevolazioni, connessi alla concessione dei finanziamenti, all’attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all’applicazione della normativa richiamata, sono disciplinate dall’apposito atto d’obbligo (Allegato 2), che viene approvato con il presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che dovrà essere sottoscritto dal Soggetto attuatore esterno e trasmesso a Regione Liguria – Servizio Energia entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;
VISTA la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 (Allegato 3) con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti SA.106007 istituito con il predetto decreto del Direttore generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
DATO ATTO che, avendo optato la Regione Liguria per la gestione finanziaria “decentrata”, i soggetti beneficiari richiedono l’erogazione dell’agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute espletata dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure, preposto all’espletamento delle attività di
controllo e vigilanza in coerenza con il principio di separatezza tra le funzioni di gestione e di controllo, per gli adempimenti di competenza;
CONSIDERATO che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di Autorità responsabile del predetto regime di aiuti, ha provveduto a registrare lo stesso nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato (Codice Aiuto RNA - CAR 25916);
CONSIDERATO che la Direzione generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha altresì provveduto, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, a registrare l’Avviso (ID Bando 88695) nell’ambito del predetto regime di aiuti e ad accreditare Regione Liguria quale soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso;
CONSIDERATO che Regione Liguria – Dipartimento Sviluppo Economico, in qualità di soggetto concedente degli aiuti ai sensi dell'Avviso, è tenuto a registrare nel Registro nazionale degli aiuti di Stato i singoli aiuti individuali prima della concessione degli stessi e che la registrazione di ciascun aiuto individuale è certificata dal predetto Registro attraverso l’attribuzione del «Codice Concessione RNA - COR»;
PRESO ATTO dei citati esiti degli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 1 e all’articolo 4, comma 1 dell’Avviso;
ATTESO l’obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del
c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
VISTO l’articolo 14, comma 2, dell’Avviso il quale prevede che, per le domande di agevolazione utilmente poste nel provvedimento di approvazione della graduatoria, il Servizio Energia adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1, quanto previsto all’articolo 21, comma 3, del medesimo Avviso e gli esiti delle verifiche preliminari di assenza di doppio finanziamento e conflitti di interesse previste dalle predette Linee guida per i Xxxxxxxx attuatori delegati;
CONSIDERATO che la concessione del contributo è effettuata ai sensi l’articolo 14, comma 2, dell’Avviso;
RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, dell’Avviso, all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, dell’Avviso, entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento di concessione delle agevolazioni i soggetti attuatori esterni, beneficiari delle agevolazioni di cui al presente atto, provvedono alla trasmissione al Servizio Energia degli atti d’obbligo, debitamente sottoscritti, connessi all’accettazione dei finanziamenti, con cui gli stessi soggetti dichiarano di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni correlate alla realizzazione dei progetti a valere sulle risorse dell’Investimento 3.1;
DECRETA
per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di concedere i contributi previsti dall’articolo 8, commi 2 e 3, dell’Avviso, in favore dei soggetti individuati nell’Allegato 1 al presente provvedimento, entro i limiti massimi ivi individuati;
2. di dare atto che nel predetto Allegato, per ciascun soggetto ammesso è indicato l’importo dell’agevolazione concessa e il relativo codice “COR” rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato nonché il codice “CUP” attribuito al progetto;
3. di dare atto che le disposizioni concernenti gli obblighi e gli adempimenti dei Soggetti attuatori esterni, beneficiari delle agevolazioni, connessi alla concessione dei finanziamenti, all’attuazione dei relativi progetti a valere sul PNRR e all’applicazione della normativa richiamata nelle premesse, sono disciplinate dall’apposito atto d’obbligo (Allegato 2), che viene approvato con il presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che dovrà essere sottoscritto dal Soggetto attuatore esterno e trasmesso a Regione Liguria – Servizio Energia entro 30 giorni dall’adozione del presente provvedimento;
4. di dare atto che la decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 (Allegato 3) con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti SA.106007 istituito con il predetto decreto del Direttore generale Incentivi energia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 23 dicembre 2022, n. 427, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
5. di dare atto che la copertura finanziaria dei contributi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente provvedimento è assicurata dalle risorse assegnate alla Regione Liguria pari ad euro 14.000.000,00 per come previsto nell’Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022 recante “Attuazione dell'Investimento 3.1
«Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2, Componente 2 del PNRR”;
6. di dare atto che, avendo optato la Regione Liguria per la gestione finanziaria “decentrata”, i soggetti beneficiari richiedono l’erogazione dell’agevolazione al MASE a seguito della verifica e validazione delle spese sostenute espletata dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure, preposto all’espletamento delle attività di controllo e vigilanza in coerenza con il principio di separatezza tra le funzioni di gestione e di controllo, per gli adempimenti di competenza;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Liguria.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data.
Allegato 1
Concessione dei contributi
Posizione Progetto | Soggetto beneficiario | Denominazione del progetto | Sito di localizzazione dell’intervento | CUP | COR | Dimensione finanziaria | Agevolazione ammessa | Note |
1 | ENEL PRODUZIONE SPA | LA SPEZIA GREEN HYDROGEN | COMUNE DI LA SPEZIA E ARCOLA | G43D23000020006 | 16043583 | 13.720.000,00 | 00.000.000,00 | |
2 | AUTOTRASPORTI PENSIERO SRL | Produzione idrogeno EX AGRIMONT | COMUNI DI CENGIO (SV) E MILLESIMO (SV) | G93D23000030006 | 16043742 | 5.905.000,00 | 280.000,00 |
Allegato numero 2
Allegato 2
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” COMPONENTE 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” INVESTIMENTO 3.1 “Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse”
SCHEMA DI ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL DECR. DIR. PER IL PROGETTO “ ” – CUP
VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell’Unione europea, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;
VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
VISTA la misura M2 C2 Investimento 3.1 che prevede di sostenere la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse;
VISTI i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per l’Investimento M2C2 3.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021:
- la Milestone dell’Investimento M2C2-48, da raggiungere entro il 31 marzo 2023, è costituita dall’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione;
- il Target M2C2-49 dello stesso Investimento, da conseguire entro il 30 giugno 2026, è costituito dal completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno;
VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;
VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/3016 del Consiglio, dell’11 dicembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;
VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016, pag. 47-360);
VISTO l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;
VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii che disciplina la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO l’articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che ha istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
VISTO l’articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO l’articolo 9, comma 1 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 il quale stabilisce che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
VISTO l’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale “per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 che individua le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del predetto decreto- legge n. 77 del 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., che ha disposto in merito all’assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per la misura M2 C2 Investimento 3.1, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica, ora MASE, l’importo complessivo di 500 milioni di euro;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2022, ai sensi del quale la dotazione finanziaria assegnata al Ministero della transizione ecologica per l’attuazione del predetto Investimento 3.1 è stata destinata:
- per l’ammontare di euro 450.000.000,00 (quattrocentocinquanta milioni) alla realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse; dette risorse concorrono al raggiungimento dei target M2C2-48 e M2C2-49 di cui alla decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- per l’ammontare di euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni) alla realizzazione di “Progetti bandiera” ai sensi del protocollo di intesa del 15 aprile 2022 tra il Ministero per gli affari regionali e le autonomie ed il Ministero della transizione ecologica;
VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione e riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTO l’articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, ha istituito l’Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;
VISTE:
- la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- la circolare RGS-MEF, del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
VISTO il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 avente l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTE:
- la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”;
- la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di123 contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”;
- la circolare RGS-MEF 21 giugno 2022, n. 27, recante “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 4 luglio 2022, n. 28, recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- la circolare RGS-MEF 26 luglio 2022, n. 29, recante “Procedure finanziarie PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 11 agosto 2022, n. 30, recante “Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- la circolare RGS-MEF 21 settembre 2022, n. 31, recante “Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
- la circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
– Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”;
- la circolare RGS-MEF 17 ottobre 2022, n. 34, recante “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- la circolare RGS-MEF 2 gennaio 2023, n. 1, recante “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- la circolare RGS-MEF 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;
- la circolare RGS-MEF 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;
VISTE, altresì:
- la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01) del 24 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la Sezione 2.5 recante “Aiuti per accelerare la diffusione, prevista dal piano REPowerEU, delle energie rinnovabili, dello stoccaggio e del calore rinnovabile”;
- la comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e, in particolare, la Sezione 2.5.1 recante “Aiuti agli investimenti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e lo stoccaggio di energia”;
VISTO il decreto dirigenziale di Regione Liguria n. 2181 del 31 marzo 2023 con cui è stata approvata la graduatoria del bando regionale della misura in oggetto;
VISTO il decreto dirigenziale di Regione Liguria n. con cui sono state concesse le risorse per i progetti utilmente inseriti in graduatoria di cui al decreto precedente;
CONSIDERATA la necessità di perfezionare l’atto di assegnazione delle risorse con un atto di impegno/d’obbligo da parte del Soggetto attuatore;
TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO
, in persona del Legale Rappresentante, , nato a ,, CF ,, quale soggetto attuatore esterno, beneficiario del contributo di cui al decreto di concessione delle agevolazioni
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE
ART. 1
(Oggetto)
Il Soggetto proponente:
- dichiara di aver preso visione e ricevuto copia del decreto di ammissione a finanziamento della Regione Liguria di cui questo atto è parte integrante come allegato e di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi e le condizioni ivi previste;
- dichiara altresì, di accettare, in qualità di Xxxxxxxx proponente, il finanziamento concesso a valere sul PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 3.1 fino ad un importo massimo di Euro 13.720.000,00, destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nel documento descrittivo del progetto presentato in data 24 febbraio 2023, allegato al presente atto;
- dichiara di impegnarsi a svolgere il progetto nei tempi e nei modi indicati nel citato documento descrittivo del progetto presentato in data 24 febbraio 2023, allegato al presente atto.
Art. 2
(Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione)
1. Le attività, indicate dettagliatamente nel progetto, dovranno essere avviate dal Soggetto attuatore a partire dalla data di sottoscrizione e ricezione del presente atto all’Amministrazione responsabile.
2. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell’eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all’art. 6, del presente Atto. La presentazione della Richiesta di pagamento all’Amministrazione centrale finale delle spese dovrà essere effettuata entro un mese dall’ultimo pagamento.
3. Per la realizzazione delle attività, l’importo finanziato è indicato nell’avviso/decreto di assegnazione Risorse e nella Scheda progetto allegata, ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità di cui all’art. 6 del presente atto.
ART. 3
(Obblighi del Soggetto attuatore esterno)
1. Il Soggetto attuatore esterno, beneficiario dei contributi di cui all’articolo 1, comma 2, del presente atto si obbliga a:
a) avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere la proposta progettuale nella forma, nei modi e nei tempi previsti, sottoponendo all’Amministrazione centrale titolare di Intervento le variazioni dei progetti;
b) adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;
c) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
d) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso alle agevolazioni a valere sul PNRR;
e) rendicontare le spese effettivamente sostenute - o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative e presentare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto con la documentazione probatoria pertinente a comprova del conseguimento dei target e milestone del PNRR ivi compresi tutti i subcriteri associati e le ulteriori prescrizioni indicate negli Operational Arrangements;
f) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all’Amministrazione centrale titolare di intervento;
g) adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, secondo quanto previsto dall’art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall’Amministrazione centrale titolare di Intervento;
h) rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull’avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall’articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;
i) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021,
n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Organismo di Audit, della Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);
j) rispettare l’obbligo di indicazione del CUP su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni di cui al presente Avviso e il codice identificativo di gara (CIG) ove pertinente;
k) assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
l) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell’ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti “finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU” e valorizzando l’emblema dell’Unione europea;
m) rispettare l’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di salvaguardare il raggiungimento di milestone e target intermedi e finali e fornire, su richiesta dell’Amministrazione titolare, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull’attuazione dei progetti;
n) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l’Amministrazione centrale titolare di intervento sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
o) corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero;
p) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell’Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell’Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi;
q) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all’Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall’Amministrazione responsabile;
r) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
s) assicurare, ove pertinente, il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
t) adempiere alle ulteriori e specifiche disposizioni operative PNRR volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee e con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
u) rispettare tutto quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2023) 2395 final del 03.04.2023 allegato 3 del decreto di concessione.
ART. 4
(Procedura di rendicontazione della spesa e dell’avanzamento verso milestone e target del PNRR)
1. Il Soggetto attuatore esterno, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione responsabile/Servizio Energia, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo adottato dall’Amministrazione responsabile e implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell’art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.
2. Il Soggetto attuatore esterno, pertanto, dovrà inoltrare periodicamente tramite il sistema informatico, la Richiesta di pagamento all’Amministrazione centrale comprensiva dell’elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento -o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi-, e la documentazione che comprova gli avanzamenti relativi agli indicatori di progetto con specifico riferimento ai milestone e target del PNRR. Tale richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere dell’Amministrazione regionale.
3. Le spese incluse nelle domande di rimborso del Soggetto attuatore esterno, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo del Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure.
4. Nello specifico, le strutture coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non conforme a quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
ART. 5
(Procedura di erogazione delle risorse al Soggetto attuatore esterno)
1. Le procedure di erogazione delle risorse al Soggetto attuatore esterno seguono le modalità specifiche indicate all’articolo 15 dell’avviso approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/2023.
ART. 6
(Variazioni del progetto)
1. Il Soggetto attuatore esterno può proporre variazioni alla scheda progetto secondo le modalità e le tempistiche definite all’articolo 16 dell’avviso approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/2023 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del Servizio Energia.
2. Il Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure, preposto all’espletamento delle attività di controllo e vigilanza in coerenza con il principio di separatezza tra le funzioni di gestione e di controllo, si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Servizio Energia si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto attuatore.
4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione del presente Atto.
ART. 7
(Disimpegno delle risorse)
1. L’eventuale disimpegno delle risorse del Piano, previsto dall’articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall’articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29
luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/2023.
ART. 8
(Rettifiche finanziarie)
1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l’erogazione del contributo pubblico in favore del Xxxxxxxx attuatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241.
2. A tal fine il Soggetto attuatore esterno si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal Settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell'economia ligure, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.
3. Il Soggetto attuatore esterno è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.
ART. 9
(Risoluzione di controversie)
1. Il presente Atto è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto attuatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Genova.
ART. 10
(Comunicazioni e scambio di informazioni)
1. Ai fini della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il Servizio Energia devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
a) convenzione: obbligatorio l’invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.
ART. 11
(Efficacia)
1. L’efficacia del presente Atto, debitamente sottoscritto dal Soggetto attuatore esterno, decorre dalla data di acquisizione da parte dell’Amministrazione responsabile.
2. Il Soggetto attuatore esterno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole del presente atto d’obbligo, artt. da 1 a 11.
SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL SOGGETTO SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL ATTUATORE ESTERNO BENEFICIARIO SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO -
REGIONE LIGUR
IA
EUROPEAN COMMISSION
Brussels 3.4.2023
C(2023) 2395 final
PUBLIC VERSION
This document is made available for information purposes only.
Subject: State Aid SA.106007 (2023/N) – Italy
TCTF: RRF - Italy: Support for the development of hydrogen valleys
Excellency,
1. Procedure
(1) By electronic notification of 17 January 2023, Italy notified a measure to accelerate the rollout of renewable energy and storage (“Regime di aiuti agli investimenti per la produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse
– PNRR M2C2 Investimento 3.1”, the “measure”) under the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (1).
(2) Following the adoption of the Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against
(1) Communication from the Commission on the Temporary Crisis Framework for State aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 426, 28.10.2022, p. 1) which replaced the previous Temporary Crisis Framework adopted on 23 March 2022 (OJ C 131 I, 24.3.2022, p. 1) as amended by Commission Communication C/2022/5342 (OJ C 280, 21.7.2022, p. 1).
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx, 0
00000 Xxxx XXXXXX
Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. x00 00000000
Ukraine by Russia (“Temporary Crisis and Transition Framework”) (2) on 9 March 2023, the compatibility assessment of the measure was conducted under the Temporary Crisis and Transition Framework (“TCTF”) (3).
(3) The Commission requested clarifications on the measures on 21 February 2023, 7 March 2023, 17 March 2023, 24 March, 29 March 2023 and 30 March 2023. Italy provided these clarifications respectively on 27 February 2023, 10 March 2023, 23 March 2023, 27 March 2023, 29 March 2023 and 30 March 2023.
(4) Italy exceptionally agrees to waive its rights deriving from Article 342 of the Treaty on the Functioning of the European Union (“TFEU”), in conjunction with Article 3 of Regulation 1/1958 (4) and to have this Decision adopted and notified in English.
2. Description of the measure
(5) Italy considers that Russia’s aggression against Ukraine, the sanctions imposed by the EU and its international partners and the retaliatory measures taken by Russia to date have a negative impact on the recovery of the Italian economy from the COVID-19 pandemic.
(6) In particular, the increase in energy prices, due to the limited availability of natural gas which in 2021 represented over 40% of the Italian energy mix, has demonstrated the urgency of rapidly reducing dependence on Russian fossil fuel imports and accelerating the energy transition, by increasing the availability of renewable energy in a cost-effective manner.
(7) The Commission’s 2022 REPowerEU Communication (5) outlined the important role that hydrogen could play in diversifying EU gas supplies, proposing to boost renewable hydrogen production and imports to 20 million tonnes by 2030. However, the Italian authorities consider that in the absence of public support, the high costs of renewable hydrogen production are likely to discourage investment. Economic commentators widely acknowledge that hydrogen produced with electrolysers using renewable electricity is not competitive with more polluting forms of hydrogen production.
(8) The measure aims at developing renewable hydrogen production capacities in xxxxxxxxxx industrial areas. The measure is included in the Italian Recovery and
(2) Communication from the Commission Temporary Crisis and Transition Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia (OJ C 101, 17.3.2023, p. 3)
(3) The Temporary Crisis and Transition Framework replaces the Temporary Crisis Framework adopted on 28 October 2022 and applies to all measures notified as of 9 March 2023 as well as to measure notified prior to that date.
(4) Regulation No 1 determining the languages to be used by the European Economic Community (OJ 17, 6.10.1958, p. 385).
(5) Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – REPowerEU: Joint European Action for more affordable, secure and sustainable energy, COM(2022) 108 final.
Resilience Plan (“RRP”) and will be funded by the Recovery and Resilience Facility (“RRF”).
(9) Italy confirmed that the aid granted under the measure is not conditional on the relocation of a production activity or other activity of the beneficiary from another EEA country to the territory of the Member State granting the aid. This is irrespective of the number of job losses actually occurred in the initial establishment of the beneficiary in the EEA.
(10) The compatibility assessment of the measure is based on Article 107(3)(c) TFEU, in light of sections 1 and 2.5.1 of the TCTF.
2.1. The nature and form of aid
(11) The measure provides investment aid in the form of direct grants, with an intensity of up to 100% of the eligible costs, based on a competitive bidding process as described in section 2.7.2.
(12) The eligible costs are the investment costs directly related to the implementation of the eligible projects (see section 2.7.1), namely the costs of:
(a) masonry and similar works, up to a maximum of 20% of the total eligible costs of the project;
(b) new (6) machinery, plants and equipment;
(c) computer programs, patents, licences, know-how and unpatented technical knowledge concerning new product technologies and production processes, up to a maximum of 10% of the total eligible costs of the project;
(d) design of the installations, management of the works, tests and safety costs associated with the execution of the project, up to a maximum of 20% of the total eligible costs of the project.
(13) Aid will be paid under the measure on the basis of the bids submitted by applicants but within the limits of effectively incurred investment costs justified by original accounting documents and supporting documentation, with the exception of an advance payment of up to 10% of the total aid granted which may be requested by the beneficiary before any cost is incurred.
2.2. Legal basis
(14) Without prejudice to the potential amendments described in recitals (37) and (38), the legal basis for the measure consists of:
(a) Decree of Ministry of Ecological Transition of 15 December 2021 (Official Journal Italian Republic no. 21 of 27 January 2022), by which the
(6) Only the costs of new components are eligible under the measure due to the need to promote recent and efficient technologies and to ensure a longer period of integrity of the expected functionalities. This requirement also ensures that support is granted only with respect to newly installed capacities. These newly installed capacities may be part of a refurbishment.
Regions and autonomous Provinces were invited to express interest in the selection of proposals for green hydrogen production sites in xxxxxxxxxx industrial areas, to be financed under the RRP.
(b) Decree of the Minister of Ecological Transition of 21 October 2022 (Official Journal Italian Republic no. 282 of 2 December 2022) under which the budget allocated to this measure under the RRP was assigned to the Regions and autonomous Provinces that demonstrated interest under the Decree of 15 December 2021.
(c) Decree of the Director General of Energy Incentives of the Ministry of Environment and Energy Security no. 427 of 23 December 2022, which, in application of the Decree of the Minister of Ecological Transition 21 October 2022, defines the obligations of the Regions and autonomous Provinces in the selection of projects under the measure and provides a template for the support scheme.
(15) Aid will be granted only after the Commission has adopted a decision authorising the measure, as specified in Article 12, paragraph 2 of Decree of the Director General of Energy Incentives of the Ministry of Environment and Energy Security no. 427 of 23 December 2022.
2.3. Administration of the measure
(16) The Italian Ministry of Environment and Energy Security - Direction General for Energy Incentives is in charge of the measure as a whole, while Italian Regions (7) and autonomous Provinces (8) are responsible for organising the competitive bidding processes and granting the aid.
2.4. Budget and duration of the measure
(17) The estimated budget of the measure is EUR 450 000 000. The maximum amount of aid per project is EUR 20 000 000. Italy estimated that this budget would correspond to a total volume of around 175 MW of electrolyser capacity.
(18) Following a call for expression of interest (see recital (14)(a)), the total budget of the measure was assigned to each Region and autonomous Province based on:
(a) the amount of electricity produced from renewable energy sources in each Region and autonomous Province compared to the electricity consumed;
(b) the value added in manufacturing production in each Region and autonomous Province;
(c) the total population in each Region and autonomous Province.
(7) Regions in Italy are the first-level administrative divisions. There are twenty regions in Italy.
(8) Autonomous provinces in Italy benefit from a similar autonomy as Regions. There are two autonomous provinces in Italy, those of Trento and Bolzano.
Along with these criteria, the call for expression of interest set a minimum allocation of resources for the regions of Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia of 50% of the total budget.
(19) Table 1 provides a breakdown of the budget allocation following the call for expression of interest.
(20) The measure will be financed by the RRF, under mission 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, component 2 “Energia Rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” and Investment 3.1 “Produzione in aree industriali dismesse”.
(21) Aid may be granted under the measure from the notification of the Commission’s decision approving the measure until 31 December 2023.
Table 1. Budget allocation per Region and autonomous Province
Regions and autonomous provinces | Budget (EUR) |
Abruzzo | 25 000 000 |
Basilicata | 18 500 000 |
Bolzano | 14 000 000 |
Calabria | 24 500 000 |
Campania | 40 000 000 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 19 500 000 |
Friuli-Venezia Giulia | 14 000 000 |
Lazio | 17 000 000 |
Liguria | 14 000 000 |
Lombardia | 33 500 000 |
Marche | 14 000 000 |
Molise | 16 000 000 |
Piemonte | 19 500 000 |
Puglia | 40 000 000 |
Sardegna | 21 000 000 |
Sicilia | 40 000 000 |
Toscana | 17 500 000 |
Trento | 14 000 000 |
Umbria | 14 000 000 |
Valle d’Aosta | 14 000 000 |
Veneto | 20 000 000 |
2.5. Beneficiaries
(22) The final beneficiaries of the measure are undertakings of all sizes operating anywhere in Italian territory.
(23) Aid applicants can submit joint aid applications insofar as the parties involved in the submission are no more than five. Italy explained that the maximum number of parties was set to take into consideration the specificities of projects supported under the measure, which may require different parties to carry out different component of the project (see recital (32)), while limiting the administrative complexity deriving from multiple parties submitting a joint application.
(24) Furthermore, applicants can submit only one application for aid under each of the competitive bidding procedures organised to grant aid under the measure. This requirement was set to limit concentration in the nascent hydrogen market in Italy, and to ensure timely implementation of the projects. Italy provided data on submitted bids showing that this requirement did not de facto consist in an artificial discrimination of potential beneficiaries, as numerous small (less than EUR 9 million), medium (between EUR 9 and 15 million) and large projects (above EUR 15 million) were submitted by potential beneficiaries.
(25) To be eligible under the measure, aid applicants will need to demonstrate that at the moment of the submission of the aid application they:
(a) are incorporated and registered as active undertakings in the Registry of Companies (9) (10);
(b) are subject to the ordinary accounting scheme and have at least two approved financial statements filed in the Registry of Companies;
(c) comply with the applicable social security contribution obligations;
(d) are not subject to insolvency proceedings, and are not in a state of bankruptcy, compulsory or voluntary liquidation, controlled administration, voluntary arrangement with creditors, with the exception of voluntary arrangement with creditors on a going concern basis (“concordato preventivo con continuità aziendale”), or in any other equivalent situation according to the regulations in force;
(e) have appropriate financial capacity, i.e. are able to finance the share of costs which is not funded through the measure.
(26) Applicants that fall into any of the following categories are excluded from the scope of the measure:
(a) applicants subject to sanctions pursuant to Article 9, paragraph 2, letter d), of Legislative Decree no. 231 of 8 June 2001, as amended and supplemented;
(b) applicants whose legal representatives or administrators have been convicted for crimes that constitute a reason for the exclusion of an economic operator from participation in a tender or concession procedure pursuant to the regulations on public contracts for works, services and supplies in force on the date of submission of the application;
(9) The Registry of companies is a public computerised registry provided for by the Italian Civil Code. The Registry contains data on all enterprises with any legal form and involved in any sector of economic activity, with their registered office or local units in Italy. It contains all the main information relating to the companies and all subsequent events that affected them after registration.
(10) Notwithstanding the fulfilment at the date of submission of the application, the availability of at least one office in the Italian territory must be demonstrated at the date of the application for the first payment of aid.
(c) applicants subject to a cause of impediment under the anti-mafia regulations set forth in Legislative Decree no. 159 of 6 September 2011, as amended and supplemented.
(27) Credit institutions or other financial institutions are excluded as eligible beneficiaries.
(28) Italy confirmed that the aid under the measure is not granted to undertakings under sanctions adopted by the EU, including but not limited to: (i) persons, entities or bodies specifically named in the legal acts imposing those sanctions;
(ii) undertakings owned or controlled by persons, entities or bodies targeted by sanctions adopted by the EU; or (iii) undertakings active in industries targeted by sanctions adopted by the EU, insofar as the aid would undermine the objectives of the relevant sanctions.
(29) Italy confirmed that the measure may not in any way be used to undermine the intended effects of sanctions imposed by the EU or its international partners and will be in full compliance with the anti-circumvention rules of the applicable regulations (11). In particular, natural persons or entities subject to the sanctions will not benefit directly or indirectly from the measure.
2.6. Sectoral and regional scope of the measure
(30) The measure is open to all sectors except the financial sector. Electricity and gas transmission system operators cannot participate in the scheme, to the extent that they are subject to the unbundling rules.
(31) The measure applies to the entirety of the territory of Italy, with auctions organised at the level of Regions and autonomous Provinces following the same eligibility and selection process.
2.7. Basic elements of the measure
2.7.1. Eligible projects
(32) The measure aims at supporting the development of renewable hydrogen production facilities in xxxxxxxxxx industrial areas. To be eligible under this measure, projects shall include:
(a) one or more newly-built electrolyser for the production of renewable hydrogen and related auxiliary systems necessary for the production process, including any hydrogen compression and storage systems; and
(11) For example, Article 12 of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine (OJ L 229, 31.7.2014, p. 1).
(b) one or more newly-built renewable electricity production installation as defined in Article 2 of Directive (EU) 2018/2001 exclusively dedicated to serving the electrolyser, including any electricity storage systems (12).
(33) With respect to the project component described in recital (32)(a), the measure sets out the following conditions:
(a) the total nominal capacity of the electrolyser(s) installed shall be between 1 MW and 10 MW;
(b) the investment cost of any hydrogen storage system shall not exceed 50% of the total costs of the overall project component;
(c) the renewable hydrogen produced cannot be used for electricity production; and
(d) the project component shall have a specific power consumption lower than or equal to 58 MWh/tH2.
(34) In addition, Italy will ensure that hydrogen storage supported under the measure will obtain at least 75% of its content from a directly connected renewable hydrogen production facility, on an annual basis.
(35) Italy commits to ensure that the project component described in recital (32)(a) will exclusively produce hydrogen that meets the criteria for renewable hydrogen or other renewable fuels of non-biological origin developed under the EU regulatory framework (13) from the start of operation of the electrolyser onwards. In particular:
(a) pursuant to Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 (14), the life-cycle greenhouse gas emissions for the equipment for the production of hydrogen shall be below 3 tCO2e/tH2;
(b) pursuant to Article 25(2) of Directive (EU) 2018/2001 (15) and Annex II of Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139, the greenhouse gases emissions savings from the use of the end product shall be at least 73.4%
(12) Electricity storage means deferring the final use of electricity to a moment later than when it was generated, or the conversion of electrical energy into a form of energy which can be stored, the storing of such energy, and the subsequent reconversion of such energy into electrical energy
(13) Specifically Directive (EU) 2018/2001 and the relevant Commission delegated acts therein.
(14) Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2139 of 4 June 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives (OJ L 442, 9.12.2021, p. 1)
(15) Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (OJ L 328, 21.12.2018, p. 82).
across the entire value chain compared to a reference fossil-fuel comparator (16);
(c) the ‘additional’ nature of the renewable electricity supplying electrolysers shall be determined pursuant to Article 27(3) of the Directive (EU) 2018/2001; and
(d) pursuant to Article 28(2) of the Directive (EU) 2018/2001, the supplier shall provide buyers with all necessary information and proof of the sustainability characteristics of hydrogen produced.
(36) Italy explained that the renewable energy used to produce renewable hydrogen may originate from renewable installations directly connected to electrolysers or can be taken directly from the national electricity grid.
(37) The conditions for accounting for electricity as fully renewable will be those laid down in the methodologies set out in the Commission Delegated Regulation supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council by establishing a Union methodology setting out detailed rules for the production of renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin (“the Hydrogen Delegated Regulation”), at the time of its entry into force. In particular, if the Hydrogen Delegated Regulation has not yet been published at the moment of granting of the aid, eligibility requirements will include the need for potential beneficiaries to provide certificates of origin for the electricity to be used to supply the electrolysers.
(38) Italy confirmed that, once work to develop the EU regulatory framework for renewable hydrogen under the Renewable Energy Directive is complete, the measure will be amended, if necessary, to comply with the requirements for renewable hydrogen and other renewable fuels of non-biological origin set out in the EU framework. In particular, Italy explained that, as regards the eligibility of projects under the measure, the requirements set out in the Hydrogen Delegated Regulation will be reflected in the legal basis of the measure if they are published in the Official Journal before the moment of granting of the aid, while compliance with the requirements set out in the Hydrogen Delegated Regulation will be verified for supported projects throughout their implementation once the acts enter into force. If the Hydrogen Delegated Regulation has not been published when the projects start operation, beneficiaries will have to comply with the Hydrogen Delegated Regulation the Commission adopted on 14 February 2023 (17).
(39) The Italian authorities also confirmed that, at the time of submitting their bids, potential beneficiaries under the measure will be required to commit to comply with the provisions of the Directive (EU) 2018/2001 and the Hydrogen Delegated Regulation.
(16) Life-cycle emissions will be calculated in accordance with Article 25(2) and Annex V to Directive (EU) 2018/2011.
(17) Available at xxxxx://xxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxx_xx and xxxxx://xxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxx- fuels-and-annex_en.
(40) Finally, Italy confirmed that the water used for or in the context of the production of renewable hydrogen shall be sustainable so that no foreseeable impairment of quality or shortages at all sites of the project takes place over the entire life of the project.
(41) With respect to the project component described in recital (32)(b), the measure sets out the following conditions:
(a) the total capacity of the renewable electricity production installation(s) shall correspond to at least 20% of the total installed capacity of the electrolyser(s);
(b) the renewable electricity production installation(s) can be connected to the component described in recital (32)(a) through a third-party grid, the electricity produced shall not be fed into the grid for sale at no stage;
(c) the renewable electricity production installation(s) shall start production within one year from start of production of the electrolyser(s);
(d) the investment cost of any electricity storage system component shall not exceed 50% of the total costs of the overall project component;
(e) any electricity storage system shall be installed and put in operation at the same time as the renewable electricity production installation(s) and, in any case, within the project implementation deadlines described in recital (44);
(f) at least 20% of the installed capacity of the renewable electricity production installation (18) and the electricity storage systems shall be located within 10 kilometres from the electrolyser(s), to ensure on-site generation of electricity for the electrolyser.
(42) Without prejudice to the previous recital, to be eligible for support, all components of the project shall be located in a single xxxxxxxxxx industrial area (19) characterised by the presence of users that may express a demand for hydrogen. Furthermore, the projects must be located in areas with:
(a) connection to the electricity grid;
(b) connection to the gas network;
(c) access to the road network;
(d) availability of adequate water resources for hydrogen production.
(18) The remaining renewable electricity production installation shall be located within the same bidding- zone as the electrolyser.
(19) Industrial areas shall be identified on the basis of the town planning or of the cadastral classification. Xxxxxxxxxx industrial areas are industrial areas where the industrial activity is at least partially terminated.
(43) Projects that started works (20) before an aid application under the measure will not be eligible. The start of works on supported projects shall take place within 18 months from the granting of the aid. Italy clarified that projects selected under the measure have not started works before 9 March 2023.
(44) The project component(s) described in recital (32)(a) shall be completed and be in operation within 36 months from the date of the granting decision, while the project component(s) described in recital (32)(b) shall be completed and be in operation within 30 months from the date of the granting decision. In any case, supported projects shall be completed and be in operation no later than 30 June 2026.
(45) Every six months until the date of completion of the works, aid beneficiaries are required to send a report on the progress of the supported project, describing the state of the design, the progress of the technical and economic plan for the implementation of the project, the implementation and financial timetables, compared to what was initially approved.
(46) Where supported projects would not respect the deadline for completion and entry into operation set out in recital (44), the aid amount granted is withdrawn in part or in full. In particular, where the project is partially completed and the completed part is functional, aid is reduced pro rata to the capacity achieved with respect to the total amount of aid granted. Where neither of these conditions applies, the beneficiary is required to repay any aid amount already disbursed, increased by statutory interest calculated from the date of disbursement, and loses its right to receive aid under the measure.
(47) Italy confirmed that support under the measure shall be granted only to projects that comply with the "do no significant harm" (DNSH) principle (21).
2.7.2. Aid allocation procedure
(48) The beneficiaries of the measure are selected based on competitive bidding processes organised at the level of the Region or autonomous Province. Italy explained that one competitive bidding process per Region or autonomous Province will take place.
(49) In each competitive bidding procedure, the applications received that meet the eligibility criteria set out in section 2.7.1 are ranked on the basis of the following criteria:
(a) the level of aid requested per tonne of renewable hydrogen produced yearly using only electricity from the directly connected renewable electricity production installation (see recital (32)(b)). The value for this criterion is calculated as the difference between the maximum level for this criterion resulting from the bidding and the level of the evaluated
(20) Start of works is intended as the earliest between the moment in which construction works related to the investment started, the moment of the first legally binding commitment to order equipment and the moment of any other commitment that makes the investment irreversible.
(21) Commission Notice – Technical guidance on the application of “do no significant harm” under the Recovery and Resilience Facility Regulation (OJ C 58, 18.2.2021, p.1).
proposal divided by the difference between the maximum and the minimum level for this criterion resulting from the bidding;
(b) the amount of renewable hydrogen provided to users located in the same area as the electrolyser in the five years after the electrolyser started operation in percentage of the total hydrogen produced by the electrolyser. The maximum score for this criterion is assigned to projects where at least 50% of the hydrogen produced by the electrolyser is consumed by users within 5-km distance. Italy explained that this criterion contributes to the measure's objective of promoting both the production and self- consumption of renewable hydrogen within the same area. In fact, on-site consumption overcomes technical complexities related to renewable hydrogen distribution, while also minimising costs. The score decreases with increases in the distance of the users consuming at least 50% of the hydrogen produced by the electrolyser;
(c) the load factor of the electrolyser estimated as sum of the electricity consumed yearly by the electrolyser from the renewable electricity plant(s) which are part of the project divided by the maximum level of electricity that the electrolyser could consume if it were producing every hour, expressed as a percentage. The maximum score for this criterion is assigned to projects with a load factor of the electrolyser equal to or above 50%. The score decreases as the load factor of the electrolyser decreases.
(50) The applications are assigned a score from 1 to 70 for the criterion described in recital (49)(a)) and a score from 1 to 15 for each of the criteria in recitals (49)(b) and (49)(c). Auction rules forbid any ex-post adjustment.
(51) If the application of these selection criteria results in several applications being ranked equally, the application with the highest score in the criterion in recital (49)(a) is placed first.
(52) Italy explained that the budget of the measures takes into account the expected supply of projects and is set at a level that should ensure that the budget constitutes a binding constraint in a competitive allocation process, meaning that Italy expects that not all tenderers will receive aid. Italy provided data showing that each and every auction held under the measure attracted aid requests above the maximum allocated budget. In view of the design of the measure, which only sets a budget and only estimates the volume to procure (see recital (17)), Italy stated that compliance with footnote 111 of the TCTF is achieved by ensuring a competitive bidding process based on budget rather than volume.
(53) Italy confirmed that, in case of repeated undersubscription of competitive bidding processes, remedies will be introduced for any future schemes notified to the Commission for the same technologies covered by the measure.
2.8. Cumulation
(54) The Italian authorities confirmed that aid under the measure will not be cumulated with other aid for the same eligible costs. Furthermore, the Italian authorities explained that, in case the necessity for operating aid for the projects supported under the measure would arise, such aid could be provided under a separate
scheme notified under the Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 (“CEEAG”) (22).
2.9. Monitoring and reporting
(55) The Italian authorities confirmed that they will respect the monitoring and reporting obligations laid down in section 3 of the TCTF (including the obligation to publish relevant information on each individual aid above EUR 100 000 granted under the measure on the comprehensive national State aid website or Commission’s IT tool within 12 months from the moment of granting (23)).
3. Assessment
3.1. Presence of State aid
(56) Article 107(1) TFEU states that ‘any aid granted by a Member State or through State resources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods, shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market’.
(57) Therefore, in order for a measure to constitute State aid within the meaning of Article 107(1) TFEU it has to fulfil four cumulative conditions. First, the aid must be imputable to the State and financed through State resources. Second, the measure must confer a selective advantage to certain undertakings or the production of certain goods. Third, the measure must be liable to affect trade between Member States. Fourth, the measure must distort or threaten to distort competition in the internal market.
(58) The measure is administered by Italian Regions and autonomous Provinces on the basis of a scheme developed by the Italian Ministry of Environment and Energy Security (previously Ministry of Ecological Transition) and established by decrees adopted by the latter (see recital (16) and section 2.2). As mentioned in recital (20), the measure is financed through the Recovery and Resilience Facility, which constitute State resources since Member States have discretion to decide on the use of these resources. Therefore, the Commission concludes that the measure is imputable to the State and financed through State resources.
(59) The measure confers an advantage on its beneficiaries in the form of direct grants (see recital (11)), which they would not have had under normal market conditions.
(60) The advantage granted by the measure is selective, since it is awarded only to certain undertakings, in particular undertakings active in hydrogen production and renewable electricity production, excluding the financial sector (see section 2.5).
(22) Communication from the Commission – Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 (OJ C 80, 18.2.2022, p. 1).
(23) Referring to information required in Annex III to Commission Regulation (EU) No 651/2014 and Annex III to Commission Regulation (EU) No 702/2014 and Annex III to Commission Regulation (EU) No 1388/2014.
(61) The measure is liable to distort competition, since it strengthens the competitive position of its beneficiaries. It also affects trade between Member States, since those beneficiaries are active in sectors in which intra-Union trade exists.
(62) Therefore, the Commission concludes that the measure constitutes aid within the meaning of Article 107(1) TFEU. The Italian authorities do not contest that conclusion.
3.2. Lawfulness of the aid
(63) Italy confirmed that aid under the measure will only be granted following the notification of the Commission’s decision approving the measure (see standstill clause in recital (15)). Thus, Italy has complied with the stand-still obligation set out in Article 108(3) TFEU.
3.3. Compatibility of the aid
(64) Since the measure involves aid within the meaning of Article 107(1) TFEU, it is necessary to consider whether that measure is compatible with the internal market.
(65) Pursuant to Article 107(3)(c) TFEU, the Commission may declare compatible with the internal market ‘aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest’.
(66) The effects of the Russian aggression have demonstrated the urgent need to reduce dependency on imports of fossil fuels and to accelerate the energy transition. In that context, the Commission considers that Member States may need to take additional measures in line with the REPowerEU Communication and to accelerate the decarbonisation of European industry in order to achieve the Union’s climate targets. By adopting the TCTF, the Commission considers that State aid is justified and can be declared compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(c) TFEU for a limited period of time if it contributes to speeding up the rollout of renewable energy, storage and renewable heat in line with the REPowerEU Communication.
(67) The Commission considers that the measure is necessary, appropriate and proportionate to reduce the dependency on imported fuels in the current context and can be declared compatible with the internal market on the basis of Article 107(3)(c) TFEU. In particular:
Aid supports the accelerated rollout of renewable energy and storage. In particular, the measure supports the deployment of installations to produce electricity and hydrogen from renewable energy sources in accordance with the methodologies set out for renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin in Directive (EU) 2018/2001, as well as the deployment of electricity and hydrogen storage. Therefore, the measure facilitates the development of economic activities that can contribute to reducing the Union’s dependency on imports of fossil fuels and to achieving its climate and energy targets. The measure therefore complies with point 77(a) of the TCTF.
Aid is granted under the measure on the basis of a scheme with an estimated volume and budget (see recital (17)). The measure therefore complies with point 77(b) of the TCTF.
Italy has demonstrated that the limited eligibility of the measure does not represent an artificial limitation and that discrimination on this basis is excluded (see recital (24)). The measure therefore complies with point 77(c) of the TCTF.
Aid is granted under the measure until 31 December 2023 at the latest (recital (21)) and the supported installations must be completed and be in operation within 36 months from the date of the granting decision for what concerns the hydrogen production component and 30 months for what concerns the renewable electricity production component (see recital (44)). In addition, the measure includes an effective system of penalties in case this deadline is not met, as outlined in recital (46). The measure therefore complies with point 77(d) of the TCTF.
Aid under the measure is granted in the form of direct grants. Considering the urgency of the challenge of reducing dependency on Russian imports, the Commission considers that aid is an appropriate instrument to support the targeted economic activity. The measure also complies with point 77(e) of the TCTF.
Aid is determined through a competitive bidding process as described in section 2.7.2 and the maximum aid intensity is 100% of the eligible costs which are a subset of the total investment costs as explained in section 2.1. Italy has submitted elements that confirm that the competitive bidding process envisaged to allocate the aid is open, clear, transparent and non- discriminatory. The competitive bidding process is based on objective criteria defined ex ante, where 70% in the total selection criteria are defined in terms of aid per unit of renewable hydrogen produced. Italy explained that the budget of the measures takes into account the expected supply of projects and provided evidence that the auctions that took place under the measure were effectively competitive (see recital (52)). In case of repeated undersubscription of competitive bidding processes, Italy committed to introduce remedies for any future scheme that it notifies to the Commission for the same technology (see recital (53)). On that basis, the Commission considers that the aid is limited to the minimum necessary to achieve the environmental goals behind the measure. It further follows that the measure complies with points 77 (f), (g) and 77(i) of the TCTF.
Point 77 (h) of the TCTF does not apply to this measure as aid is granted only through competitive bidding under the measure.
Italy confirmed that the hydrogen produced in supported installation is produced from renewable energy sources in accordance with the methodologies set out for renewable liquid and gaseous transport fuels of non-biological origin in Directive (EU) 2018/2001 and its implementing or delegated acts (see recitals (35)(34) to (39)). The measure therefore complies with point 77(j) of the TCTF.
Italy also confirmed that aid under the measure is granted only with respect to newly installed capacity and that the aid amount is independent from the energy output (see recitals (11) and (13)). The measure therefore complies with point 77(l) of the TCTF.
Italy confirmed that aid under the measure will not be cumulated with other aid for the same eligible costs and that any operating aid for the projects supported under this measure will be notified under the CEEAG (see recital (54)). The measure therefore complies with points 77(m) and 77(n) of the TCTF.
Aid under this measure is only granted for investments for which works started as of 9 March 2023 (recital (43)). The measure therefore complies with point 77(o) of the TCTF.
As described in recital (7), Italy considers that in the absence of aid, the high costs of investing in renewable hydrogen are likely to discourage investments. This counterfactual scenario is considered realistic and does not entail a breach of Union law. Since in the absence of aid, the economic activity supported by the measure would not be undertaken, the Commission concludes that necessity of the aid and incentive effect are present. In addition, the Commission concludes that the measure complies with point 77(p) of the TCTF.
Italy confirmed compliance with the “do no significant harm principle” (see recital (47)). The measure therefore complies with point 77(q) of the TCTF.
(68) The Italian authorities confirmed that, pursuant to point 51 of the TCTF, the aid under the measure is not conditioned on the relocation of a production activity or of another activity of the beneficiary from another country within the EEA to the territory of the Member State granting the aid. This is irrespective of the number of job losses actually occurred in the initial establishment of the beneficiary in the EEA (recital (9)).
(69) The Italian authorities also confirmed that, pursuant to point 52 of the TCTF, the aid under the measure will not be granted to undertakings under sanctions adopted by the EU, including but not limited to: a) persons, entities or bodies specifically named in the legal acts imposing those sanctions; b) undertakings owned or controlled by persons, entities or bodies targeted by sanctions adopted by the EU; or c) undertakings active in industries targeted by sanctions adopted by the EU, insofar as the aid would undermine the objectives of the relevant sanctions (recitals (28) and (29)).
(70) The Italian authorities confirm that the monitoring and reporting rules laid down in section 3 of the TCTF will be respected (recital (55)).
(71) The Commission therefore has taken due consideration that the measure facilitates the development of certain economic activities and contributes to speeding up the rollout of renewable energy and storage, when balancing those effects against the potential negative effects of the measure on the internal market. The Commission considers that the positive effects of that measure outweigh its potential negative effects on competition and trade and it can be
declared compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(c) TFEU since it meets all the relevant conditions of the TCTF.
4. Conclusion
The Commission has accordingly decided not to raise objections to the aid on the grounds that it is compatible with the internal market pursuant to Article 107(3)(c) of the Treaty on the Functioning of the European Union.
Yours faithfully,
For the Commission
Xxxxxxxxx XXXXXXXX Executive Vice-President
Identificativo atto: 2023-AM-6730
Area tematica: Territorio e Ambiente > Energia ,
Iter di approvazione del decreto
Compito | Assegnatario | Note | In sostituzione di | Data di completamento |
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica) | Xxxxxx XXXXXXXX | - | 28-09-2023 13:06 | |
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile) | Xxxxxx XXXXXXXX | - | 28-09-2023 13:06 | |
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria) | Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX | - | 28-09-2023 13:03 |
L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria