ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 14/03/2002 CON AMIA S.P.A. PER REGOLARE I RAPPORTI FRA
ADEGUAMENTO DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 14/03/2002 CON AMIA S.P.A. PER REGOLARE I RAPPORTI FRA
L’AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI HERA S.p.A.
(ex-AMIA)
14 Marzo 2005
INDICE CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L’AGENZIA DI
AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI
Premessa
disposizioni preliminari
Art.1 – Oggetto della convenzione
Art.2 – Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni
Art.3 – Durata dell’affidamento in applicazione dell’art.16, comma 2, L.R.25/1999
Capo I – Disposizioni generali
Art.4 – Oggetto dell’affidamento
Art.5 – Altre attività svolte dal Gestore
Art.6 – Parametri di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art.6 bis – Attuazione del servizio gestione rifiuti urbani a mezzo di Società Operative Territoriali
Art.7 – Tassa del servizio e il passaggio a tariffa
Art.8– Definizione dello sviluppo dei servizi e dei relativi corrispettivi per gli anni 2005-2007
Art.9 – Dotazione del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art.10 – Piano di Ambito per l’organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Art.11 – La valutazione dei beni in dotazione al Gestore Art.12 – Obblighi del Gestore
Art.13 – Responsabilità del Gestore
Art.14 – Revisione del perimetro del servizio
Capo II – Trasferimento di opere, impianti, passività e personale
Art.15 – Beni strumentali
Art.16 – Presa d’atto delle opere, impianti e attrezzature Art.17 – Canone di concessione
Capo III – Finanziamento
Art.18 – Piano di Ambito e tariffa Art.19 – Tariffa del servizio
Art.20 – Criteri di omogeneizzazione delle rilevazioni contabili Art.21 – Indicatori e progetti di intervento
Art.22 – Indicatori e livelli di qualità del servizio Art.23 – Revisione tariffaria
Art.24 – Varianti al programma degli interventi
Capo IV – Controllo
Art.25 – Comunicazione degli incrementi delle immobilizzazioni relative agli impianti Art.26 – Controllo da parte dell’Agenzia
Art.27 – Comunicazione dati sul servizio Art.28 – Carta del Servizio
Art.29 – Manuale della Sicurezza Art.30 – Manuale della Qualità
Art.31 – Rifiuti da imballaggi – Rapporti con il CONAI
Capo V – Regime fiscale
Art.32 – Imposte, tasse, canoni
Capo VI – Esecuzione e termine della convenzione
Art.33 – Divieto di subconcessione
Art.34 – Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture Art.35 – Determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore uscente
Capo VII – Xxxxxxxx, sanzioni e contenzioso Art.36 – Cauzione e sanzioni pecuniarie Art.37 - Penalizzazioni
Art.38 – Avvio delle procedure per l’applicazione di sanzioni al Gestore Art.39 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
Art.40– Risoluzione del contratto Art.41 – Elezioni di domicilio Art.42 – Spese e registrazione Art.43 – Clausola compromissoria
CONVENZIONE CHE REGOLA I RAPPORTI FRA L’AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI ED IL GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI
L’anno duemilacinque (2005), il giorno 14 del mese di Marzo, in Rimini presso la sede dell’ATO n°9, Agenzia Territoriale Ottimale della Provincia di Rimini,
tra
1) l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici dell’ATO n°9 (di seguito “Agenzia”) rappresentata, ai sensi dell’art. 24 del proprio statuto, dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx il quale interviene nella sua qualità di Direttore in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ATO n° 06 dell’11 marzo 2005;
2) Xxxx S.p.A. (di seguito “Gestore”), legalmente rappresentata dall’ xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, il quale interviene nella Sua qualità di Amministratore Delegato della Società, per gli effetti della delibera del Consiglio di Amministrazione di Xxxx
S.p.A. del 4 novembre 2002.
PREMESSO:
- che in attuazione dell’art.23 del D.Lgs.22/1997, la Regione Xxxxxx-Romagna ha emanato la legge 6 settembre 1999, n°25 recante, tra l’altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- che in applicazione della legge L.R.25/1999 successivamente modificata dalla legge regionale 21 agosto 2001 n°27 e dalla legge regionale 28 gennaio 2003 n°1, tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’ATO n°9 della Provincia di Rimini hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l’esercizio unitario di tutte le funzioni
spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico del Consorzio di funzioni, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, denominato Agenzia di ambito per i servizi pubblici;
- che ai sensi dell’art.6 della L.R.25/1999 l’Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all’organizzazione e all’espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi compresi quelle concernenti il rapporto con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;
- che in particolare l’Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;
- che con atto dell’Assemblea n° 17/2001 del 17/12/2001 l’Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l’altro, la salvaguardia della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art.6 della L.R.25/1999 alla A.M.I.A. S.p.a. con durata decennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione;
- che con atto dell’Assemblea n° 20/2002 del 11/03/2002 l’Agenzia ha deliberato, per le motivazioni ivi indicate, tra l’altro, la salvaguardia della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art.6 della L.R.25/1999 alla Geat S.p.a. con durata triennale a partire dal 14 marzo 2002;
- che con atto dell’Assemblea n°27 e n°28 del 14 marzo 2002 l’Agenzia ha approvato le Convenzioni per la Prima Attivazione del servizio di gestione di rifiuti urbani stipulate con AMIA e GEAT;
- che con gli atti dell’Assemblea n° 45/2002 e n° 23/2003 HERA S.p.A. è subentrata ad A.M.I.A. S.p.A. e a GEAT S.p.A.;
- che XXXX S.p.A. è divenuta il gestore unico di tutto l’ambito riminese per il
servizio gestione rifiuti;
- che ai sensi dell’art. 16 e dell’art. 18 bis della L.R.25/1999 i rapporti tra l’Agenzia e i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani devono essere regolati da apposita convenzione;
- ai sensi dell’art.16 comma 2 ter della L.R. n°25/1999 che cita: “Qualora al momento dell’adeguamento della convenzione previsto all’articolo 17, comma 2, si siano verificate le condizioni di cui al comma 2 la durata della convenzione è rideterminata sulla base del requisito maturato”;
- che il passaggio da Tarsu a tariffa e l’omogeneizzazione per fasce comunali comporta la definizione di un percorso tariffario socialmente sostenibile;
- che le parti hanno preso atto, nel definire l’accordo per la gestione tecnico- economica del servizio nel periodo 2005-2007 di cui all’articolo 8 della presente Convenzione, della necessità che l’economicità della gestione sia compatibile con criteri di sostenibilità sociale e progressività; a tal fine le parti convengono che, assumendo a riferimento il metodo previsto dal DPR 158/1999, la manovra di graduale ed integrale copertura dei costi del servizio nei Comuni, ove questa non fosse già realizzata, in attuazione dell’ accordo sopra citato troverà completamento entro il 2008.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La presente convenzione costituisce adeguamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, della L.R. 25/99, della convenzione stipulata dall’Agenzia con AMIA S.p.A.
a norma dell’art. 16, comma 1 e comma 2, ed approvata con propria delibera n°27 del 14 marzo 2002.
Art.1 – Oggetto della convenzione
La presente convenzione regola i rapporti tra l’Agenzia di ambito per i servizi pubblici, costituita ai sensi dell’art.3 della L.R.25/1999, quale forma di cooperazione tra la Provincia e i Comuni dell’ambito territoriale di Rimini, e la società HERA S.p.a., iscritta presso registro delle imprese di Bologna, C.F./P.IVA Reg. Imp. n. 04245520376, Capitale Sociale pari a 839.903.881 Euro, individuata come gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi e per gli effetti dell’art.16, comma 2, della L.R.25/1999, con deliberazioni dell’assemblea dell’Xxxxxxx xx xxxxxx xx 00/0000, xx 00/0000 e n° 45/2002.
ATO ed HERA possono modificare in qualsiasi momento il contenuto delle convenzioni stipulate purché ovviamente tali modifiche siano il risultato dell’accordo delle parti e siano conformi alla normativa in quel momento vigente e, in particolare per quanto riguarda ATO, siano rivolte al miglior perseguimento dell’interesse pubblico. In questo senso adeguamenti successivi delle convenzioni possono dipendere non solo dalla necessità di conformare il contenuto di esse alle previsioni del Piano d’Ambito, ma anche da eventuali mutamenti normativi che richiedono modificazioni, o anche da ragioni legate alla migliore prestazione dei servizi d’Ambito e all’interesse dell’utenza.
La presente convenzione sostituisce la precedente con AMIA S.p.A. di cui alla delibera dell’Agenzia n°27 del 14/03/2002.
In forza della stipula della presente convenzione la precedente è priva di ogni effetto.
Art.2 – Decadenza delle concessioni rilasciate dai Comuni
Sono dichiarate decadute, al fine di superare la frammentazione delle gestioni e
razionalizzare l’organizzazione del servizio, ai sensi dell’art.16, comma 1, della L.R.25/1999, tutte le concessioni in essere, disposte dai singoli Enti locali riguardanti l’igiene urbana o parti di essa.
Art.3 – Durata dell’affidamento in applicazione dell’art.16, comma 2, L.R.25/1999
La durata della presente convenzione è di anni dieci con decorrenza dal 14/03/2002. L’Agenzia dovrà avviare le procedure per il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, mediante gara, almeno dodici mesi prima della scadenza della convenzione, in modo da consentire la regolare erogazione del servizio ed evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio.
Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore.
Art.4 – Oggetto dell’affidamento
Costituiscono oggetto dell’affidamento:
a) le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti
- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma indifferenziata;
- raccolta dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata;
- la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio primari;
- lo spazzamento delle strade;
- la rimozione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade
o aree pubbliche o sulle strade o aree private ad uso pubblico, sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
- la raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti da attività cimiteriali;
- la gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi;
b) trattamento preliminare (come definito dalla Delibera Regionale n°1550 del 2003) Rientrano nel trattamento preliminare quelle operazioni di smaltimento e recupero rispettivamente previste agli allegati B e C del DLgs. 22/97, fatta eccezione per quelle che rappresentano l’ultimo trattamento possibile dei rifiuti.
In particolare rientrano nel trattamento preliminare quegli impianti ove si svolgono le seguenti operazioni:
- cernita;
- selezione;
- riduzione volumetrica,
- miscelazione;
- stabilizzazione;
c) avvio al recupero e smaltimento
Art.5 – Altre attività svolte dal Gestore
Art.6 – Parametri di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti articolati per zone territoriali sono contenuti nel Piano d’Ambito.
Gli allegati 4, 5, 6 del Piano d’Ambito contengono le schede prestazionali di sintesi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per i Comuni collinari, intermedi e costieri con previsione di raggiungimento di quote di raccolta differenziata del 35% al 2007 e del 40% al 2010.
L’Agenzia, nella fase di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ha predisposto, sentiti i singoli Comuni facenti parte dell’ambito e il Gestore, la suddivisione del territorio nell’ambito in zone omogenee che, per le loro caratteristiche socio economiche, richiedevano specifiche qualità e modalità di erogazione del servizio descritte in schede di sintesi dei parametri prestazionali dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Tali schede prestazionali sono allegate al Piano di Prima Attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
La ristrutturazione dei servizi in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano d’Ambito, nonché l’omogeneizzazione dei servizi per fasce di Comuni omogenei modifica progressivamente la modalità di erogazione del servizio rispetto alle schede prestazionali allegate al Piano di Prima Attivazione del servizio di gestione
dei rifiuti urbani. Gli standard prestazionali stabiliti dal piano di prima attivazione si intendono in vigore fino al completamento della ristrutturazione nelle aree interessate prevista dal Piano d’Ambito.
I singoli Comuni facenti parte dell’ambito territoriale hanno facoltà di variare, per l’intero territorio comunale o per parte di esso, la collocazione nelle zone omogenee dandone comunicazione all’Agenzia entro il 30 Aprile di ogni anno. L’Agenzia, sentito il Gestore, potrà autorizzare la diversa collocazione in zone omogenee e la variazione nello svolgimento del servizio. L’effetto dell’autorizzazione dell’Agenzia avverrà dalla data di approvazione della delibera dell’Assemblea dell’ATO.
Art.6 bis – Attuazione del servizio gestione rifiuti urbani a mezzo di Società Operative Territoriali
Art.7 – Tassa del servizio e il passaggio a tariffa
La TARSU nelle entità attualmente definite è riscossa dai singoli Comuni e da questi ultimi è versata al Gestore secondo le modalità già in atto, unitamente all’integrazione eventualmente dovuta per la totale copertura del costo del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
Il passaggio dalla tassa alla tariffa nei singoli Enti locali avverrà con le modalità e i tempi definiti dal D.P.R.27.04.1999, N°158 e successive integrazioni.
Gli Enti locali chiederanno all’Agenzia e al Gestore il passaggio dalla tassa alla tariffa entro il 30 Aprile con effetto dal 1 gennaio successivo.
I ricavi provenienti dall’applicazione della tassa o della tariffa, con le eventuali integrazioni dovute dai Comuni, costituiscono il corrispettivo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo stesso potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel presente atto. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo le modifiche tariffarie conseguenti alla revisione e alle varianti al Piano di Ambito.
Il Gestore dovrà presentare all’Agenzia, entro il 30 Aprile di ogni anno, il piano dettagliato degli investimenti su base annua e pluriennale da aggiornare annualmente in considerazione dello stato di attuazione dei programmi in corso.
Il Gestore, per ciò che concerne le attività di smaltimento e di recupero, escluse dall’affidamento del servizio a norma dell’art.15, comma 1, L.R. 25/1999, esercitate direttamente, produrrà all’Agenzia una idonea ed esaustiva informazione relativa agli investimenti programmati e attuati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000, N.445, con le modalità indicate all’art.38 del
D.P.R. 445/2000 e i contenuti e la cadenza di cui al comma precedente.
Il Gestore inoltre fornirà all’Agenzia eventuali contratti con soggetti titolari di impianti di smaltimento e di recupero.
Il corrispettivo annuo da corrispondere al Gestore a partire dal 01.01.2003 è determinato dall’Agenzia, sulla base della proposta di aggiornamento, articolata per qualità e modalità di erogazione del servizio, riferita alle singole zone omogenee, che il Gestore dovrà presentare entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal 1 gennaio
successivo.
Le variazioni annue dovranno tenere conto del:
a) tasso di inflazione programmato risultante dal DPEF;
b) recupero di produttività in entità percentuale programmata sui costi operativi;
c) attuazione degli investimenti programmati e incidenza sui costi di esercizio;
d) recupero di qualità del servizio.
L’entità dei costi derivanti dal verificarsi di eventi imprevedibili, nonché da mutamenti delle norme di legge, sarà determinata dall’Agenzia, su proposta del Gestore, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Art.8– Definizione dello sviluppo dei servizi e dei relativi corrispettivi per gli anni 2005-2007
L’Agenzia e Il Gestore hanno concordato di definire un accordo triennale 2005-2007 inerente il servizio di gestione dei rifiuti per l’ambito e i relativi corrispettivi.
Le parti concordano quanto segue:
1. raccolta differenziata
Gli obiettivi di Raccolta differenziata sono fissati, in coerenza con le previsioni del Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, al 35% entro il 2007 ed al 40% entro il 2010.
2. corrispettivi
Si riconosce al Gestore, a fronte della riorganizzazione del servizio in funzione del raggiungimento dell’obiettivo del 35% di raccolta differenziata al 2007 nell’Ambito riminese i seguenti incrementi dei corrispettivi, al netto degli incrementi di rifiuti prodotti, dell’eventuale richiesta di ulteriori e specifici servizi da parte dei Comuni e degli eventuali maggiori livelli di servizio stabiliti dal Piano d’ambito :
a. aumenti pari all’inflazione programmata per i tre anni (2005-2007) su tutto il servizio (1,6%-1,5%-1,4%);
b. riconoscimento per la riorganizzazione del servizio in funzione della raccolta differenziata, secondo il modello del Piano d’Ambito, una quota aggiuntiva dello 0% nel 2005, 0,7% nel 2006, 0,8% nel 2007;
c. il riconoscimento di un ulteriore 0,4% per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007 dell’evasione ed elusione al netto dei costi di recupero, che il Gestore recupererà attraverso un’attività di ricerca dell’evasione e dell’elusione in tutti i comuni a regime Tarsu.
3. recupero maggiori superfici nei comuni attualmente a tarsu
a. Il Gestore si impegna, nelle forme e nei modi da concordare, con i Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale riminese, ad una attività di recupero dell’evasione ed elusione in tutti i comuni,
Al gestore viene riconosciuto da tale recupero, quale corrispettivo del servizio, la quota aggiuntiva di cui al punto 2 lettera c) del presente articolo. Il Gestore si impegna a che la quota predetta, qualora non venga recuperata a seguito dell’attività antievasione, rientri nel rischio di impresa e non venga richiesta ai comuni.
I comuni si impegnano a fornire i dati e le altre informazioni necessarie al Gestore per l’attività sopradetta (in particolare, nei limiti e nel rispetto della riservatezza dei dati, le banche dati anagrafiche e ICI).
Qualora i Xxxxxx non intendessero avvalersi del Gestore per l’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione della TARSU o non fornissero le informazioni necessarie dovranno fornire direttamente al Gestore il corrispettivo pieno comprensivo dello 0,4% aggiuntivo di cui al punto 2 lettera c) del presente articolo nei tre anni di riferimento.
b. per le nuove utenze che si attivano nel periodo 1° gennaio 2005 31 dicembre 2007 i relativi incrementi del gettito TARSU saranno riconosciuti al Gestore in proporzione all’effettivo incremento delle nuove superfici.
4. comuni a tariffa
a) Corrispettivi per il triennio 2005-2007
Le parti si danno atto che l’incremento dei costi di gestione generato dal perseguimento del suddetto obiettivo deve essere reso compatibile con la sostenibilità sociale del quadro tariffario, anche attraverso il recupero delle aree di elusione ed evasione.
Il rispetto degli obbiettivi richiamati e descritti nel presente articolo ai punti precedenti prevede di contenere gli incrementi della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) così come stabilito ai punti a) e b) del punto 2 del presente articolo, rispetto alla base imponibile prevista per l’anno 2004 ( per il Comune di Rimini pari a 24.777.340) al netto di una produzione dei rifiuti superiore alla previsione di crescita del 2% per l’anno 2005, e dell’1% per ciascuno degli anni 2006-2007. Per l’anno 2005 il differenziale tra l'entrata così ottenuta ed il costo del servizio come risultante dal piano finanziario sarà coperto dal Gestore attraverso il recupero delle superfici delle nuove utenze ed il recupero dell’evasione ed dell’elusione.
b) Gestione della maggiori superfici
Le rilevazioni delle maggiori superfici possono essere di due tipologie:
b.1) Nuove superfici a seguito di sviluppo urbanistico a cui saranno attivati contratti TIA dal Gestore a compensazione dei nuovi servizi erogati (raccolta indifferenziata, raccolta differenziata, pulizia stradale, smaltimento rifiuti
indifferenziati e trattamento raccolta differenziate) per tutti gli anni a venire di validità della convenzione fra ATO e Gestore;
b.2) Superfici già esistenti rilevate a seguito dell’attivazione delle iniziative ispettive e dalle verifiche sull’evasione ed elusione che andranno ad aggiornare la banca dati TIA per determinare la nuova ripartizione per l’anno successivo. Per l’anno 2005 tenuto conto che si opera in una fase di transizione e di consolidamento delle banche dati, il recupero dell’evasione e dell’elusione delle TIA per gli anni 2003, 2004 e 2005 è da intendersi nella piena disponibilità del Gestore. Le superfici e il relativo gettito emerso, compreso quanto indicato ai precedenti punti a) e b.1) determineranno la nuova base TIA per l’anno 2006. I dati emersi dalle attività di recupero di evasione ed elusione effettuati dal Gestore verranno messi a disposizione del Comune di Rimini per le azioni di recupero TARSU precedenti all’attivazione della TIA dal 1° gennaio 2003.
c) Rendicontazione della produzione dei rifiuti prodotti ai fini del calcolo della TIA
Il Gestore prevede che nel 2005 la produzione di rifiuti (rifiuti urbani indifferenziati, differenziati e sovvalli da selezione di rifiuti di arenile marittimo) aumenti del 2% rispetto alla produzione dell’anno precedente. Tale previsione verrà annualmente presentata, per gli anni successivi al 2005, entro il 30 settembre in occasione della proposta di aggiornamento dei corrispettivi.
Il consuntivo 2004 è stato presentato dal Gestore e costituisce base della determinazione dei corrispettivi per quanto previsto al punto 2 del presente accordo.
La differenza tra quanto previsto e quanto risulta a consuntivo verrà imputato nel calcolo della TIA dell’anno successivo.
5. omogeneizzazione dei servizi
Nel Piano d’Ambito dell’Agenzia si individuano tre fasce territoriali omogenee, composte rispettivamente dai comuni costieri, intermedi, collinari.
L’Agenzia, col supporto delle necessarie informazioni e simulazioni fornite dal Gestore, avvia il processo di omogeneizzazione dei servizi e dei corrispettivi per le fasce territoriali, che si concluderà nel 2007, come previsto dal Piano d’Ambito.
Il recupero dell’evasione eventualmente eccedente la quota dello 0,4% da riconoscere al Gestore negli anni 2006 e 2007 potrà venire utilizzata, da ciascun comune, per contribuire a ridurre l’eventuale differenziale di corrispettivo medio di ciascuna fascia omogenea.
6. produzione dei rifiuti
Poiché si è stabilito un accordo triennale si è definita come base di riferimento del calcolo di produzione dei rifiuti il consuntivo, fornito dal Gestore, per l’anno 2004. Ad esso è stato aggiunto, previsionalmente, un quantitativo di rifiuti pari al 2% annuo.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore, nel rispetto della legislazione sugli obblighi in capo al Gestore per quanto attiene la registrazione e rendicontazione dei rifiuti, comprese le attività di dettagliata rendicontazione del rifiuto conferito a impianti di smaltimento, fornirà all’ATO il consuntivo sulla produzione dei rifiuti su base comunale.
7. dalla tarsu alla tariffa
L’applicazione della TIA ai Comuni in regime TARSU non comporterà ulteriori oneri oltre a quelli definiti nel punto 2 e 6 del presente articolo, (ad eccezione del CARC) se non quelli inerenti l’omogeneizzazione per fasce di comuni omogenei (turistici, intermedi, collinari) così come previsti nel piano d’Ambito e l’eventuale richiesta di ulteriori e specifici servizi, che saranno approvati dall’ATO.
8. smaltimento, trattamento e costi della raccolta differenziata
Le risorse corrispondenti ai minori costi di smaltimento del rifiuto indifferenziato sul triennio 2005-2007, derivanti dal progressivo incremento della raccolta differenziata, sono nella disponibilità del Gestore che le utilizza esclusivamente per gli obiettivi di cui al punto 2. Tali risorse consentono la realizzazione delle previste azioni di RD senza incrementi tariffari ulteriori.
9. progetti esecutivi della organizzazione/riorganizzazione del servizio
La riorganizzazione del servizio avverrà per fasi successive nel corso del triennio con la predisposizione di progetti esecutivi da parte del Gestore, con il coinvolgimento dell’Amministrazione comunale, che contengano:
- lo stato di fatto;
- la descrizione del nuovo progetto;
- i tempi per l’attuazione;
- la fase di comunicazione alle utenze.
Le aree di riorganizzazione saranno dimensionate per unità significative (quartiere, frazione, comparti produttivi e/o tipologia di utenza).
Art.9– Dotazione del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani
Il Gestore espleta il servizio ad esso affidato avvalendosi dei beni di sua proprietà nonché di quelli ad esso assegnati in uso dagli Enti locali nella fase di prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Art.10 – Piano di Ambito per l’organizzazione del Servizio di gestione dei rifiuti urbani
Il Piano di Ambito per l’organizzazione unitaria dei rifiuti urbani definisce:
- il piano finanziario degli investimenti;
- il programma degli interventi necessari e i relativi tempi di attuazione;
- gli obiettivi e gli standard di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti articolati per zone territoriali;
- la tariffa di riferimento articolata con riguardo alle caratteristiche delle diverse zone del territorio dell’ambito e alla qualità dei servizi da fornire.
Sono sempre possibili varianti al Piano d’Ambito. In particolare, l’Agenzia si riserva il diritto di modificare il Piano d’Ambito per adeguare il servizio a nuovi obbligazioni previste da leggi e regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio. In tal caso, l’Agenzia comunica al gestore la proposta di variante, concordando con esso i tempi di attuazione della variante e le conseguenti correzioni al piano economico- finanziario nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativamente ai nuovi obiettivi.
Le conseguenti variazioni dei corrispettivi sono calcolate sulla base dei corrispettivi vigenti da piano d’ambito in proporzione ai nuovi livelli qualitativi e quantitativi. In caso di mancato accordo sull’entità dei corrispettivi la sua determinazione è sottoposta al Collegio Arbitrale di cui all’art.42 della presente Convenzione.
Il Gestore, ove non ritenga di adeguarsi a tutte le condizioni imposte nel Piano di Ambito per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, potrà recedere dalla presente convenzione secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e fatta salva in ogni caso la regolazione dei rapporti di debito-credito con l’Agenzia e gli Enti locali.
L’Agenzia, ai sensi dell’art.17, comma 3 della L.R.25/1999, nei dodici mesi antecedenti la scadenza della presente convenzione, espleterà le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, mediante gara o comunque secondo le disposizioni che saranno all’epoca vigenti.
Art.11 – La valutazione dei beni in dotazione al Gestore
Entro un anno dall’approvazione del Piano di Ambito si andrà a verificare il valore dei beni in dotazione al Gestore. Tale valutazione sarà effettuata da esperti nominati dall’Agenzia, sentito il Gestore, che procederanno alla stima, distinguendo, per ogni settore, i beni di proprietà del Gestore dai beni di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti.
La valutazione deve tenere conto del:
a) costo ideale di ricostruzione a nuovo sulla base della vetustà, dell’obsolescenza e dello stato attuale degli impianti;
b) flusso dei ricavi conseguibili dal Gestore attraverso l’uso degli impianti (SEA “centro ambiente”) .
Art.12 – Obblighi del Gestore
Il Gestore, nell’espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente convenzione e dal Disciplinare Tecnico da concordare tra le parti entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione.
Il Gestore dovrà adempiere alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.
Il Gestore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità alle condizioni
contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
L’Agenzia conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei propri poteri e diritti così come specificate nelle norme seguenti.
Il Gestore espleterà i servizi conformemente a quanto disposto dalla presente Convenzione. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, unicamente le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art.19 della presente convenzione.
Art.13 – Responsabilità del Gestore
Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi dalla data di attivazione dell’affidamento, secondo le disposizioni della presente Convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.
Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le attrezzature alle vigenti normative in materia sia di tecnica che di sicurezza, considerando nella tariffa gli oneri relativi agli adeguamenti non previsti fra le varianti al programma degli interventi, disciplinate dall’art.24 della presente convenzione.
Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi.
Art.14 – Revisione del perimetro del servizio
L’Agenzia, anche su determinazione della Regione, ai sensi dell’art.2 della L.R.25/1999,
previo accordo con il Gestore avrà facoltà di escludere successivamente dall’affidamento parti di territorio di cui al precedente comma 1, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.
Nelle more di cui al comma precedente, e in caso di difetto di accordo con il Gestore, l’Agenzia si riserva l’organizzazione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al territorio aggiunto, secondo le modalità di legge fino alla successiva revisione triennale.
Capo II – Trasferimento di opere, impianti, passività e personale
Art.15 – Beni strumentali
Le opere, gli impianti e le attrezzature relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, identificati all’articolo 9 e all’articolo 11 della presente convenzione, sono elencati in apposito inventario che diverrà parte integrante di detta convenzione.
Art.16 – Presa d’atto delle opere, impianti e attrezzature
Entro un anno dall’approvazione del Piano d’Ambito il Gestore e l’Agenzia sottoscrivono l’inventario, di cui all’articolo 15 della presente convenzione, che assume valore di stato di consistenza per tutti gli effetti di legge.
In detto inventario è specificato lo stato di adeguamento degli impianti alle normative tecniche e ambientali attualmente vigenti.
Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate direttamente dagli Enti Locali, previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al Gestore stesso che ne assicurerà l’utilizzazione per il servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.
Il Gestore, ai Comuni che ospitano impianti di trasbordo di valenza sovracomunale, dovrà riconoscere un indennizzo per il disagio ambientale nella misura che sarà determinata annualmente dall’ATO.
Art.17 – Canone di concessione
Il Gestore, per i beni strumentali eventualmente ottenuti in uso, è tenuto a versare annualmente ai singoli Enti locali un canone determinato dall’Agenzia.
Art.18 – Piano di Ambito e tariffa
Il Gestore accetta gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe previsti dal Piano di Ambito, ai sensi dell’art.17, L.R.25/1999 e dell’art.49, Decr.Lgs.22/1997.
Le risorse finanziarie saranno reperite attraverso:
- i corrispettivi;
- la tariffa;
- il finanziamento diretto degli Enti locali costituenti l’Agenzia;
- qualunque altra forma di finanziamento o contribuzione finanziaria.
Art.19 – Tariffa del servizio
Il passaggio dalla tassa alla tariffa nei singoli Enti locali avverrà con le modalità e i tempi definiti dal D.P.R.27.04.1999, N°158 e successive integrazioni.
La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio e sarà determinata sulla base del Piano di Ambito previsto dall’art.17 della L.R.25/1999 con le modalità stabilite ai sensi del metodo normalizzato previsto dal D.P.R.158/1999 e dell’art. 8 della presente Convenzione.
I ricavi provenienti dall’applicazione dell’articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo stesso potrà variare esclusivamente con le modalità stabilite nel Piano di Ambito. Nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio, salvo le modifiche conseguenti alla revisione tariffaria e alle varianti al programma degli interventi di cui agli artt.23 e 24 della presente convenzione.
In riferimento alla componente tariffaria rappresentata dai costi operativi, si definisce il principio della neutralità delle eventuali politiche gestionali aventi ad oggetto le rivalutazioni dei beni ammortizzabili e gli ammortamenti anticipati, anche se consentiti dalla normativa fiscale.
L’eventuale riconoscimento, ai fini tariffari, di fondi rischi di carattere straordinario, può avvenire solamente previa comunicazione del Gestore ed assenso dell’Agenzia.
Art.20 – Criteri di omogeneizzazione delle rilevazioni contabili
L’Agenzia, ai fini dell’omogeneizzazione delle rilevazioni contabili, esprime l’indirizzo che:
a) le immobilizzazioni in corso di realizzazione comprendano i costi relativi alla costruzione di impianti, per l’ammontare sostenuto fino alla data di riferimento. Tali investimenti sono ammortizzati a partire dalla data di inserimento nel ciclo di produzione o di effettivo utilizzo;
b) gli investimenti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell’esercizio saranno ammortizzati in ragione del 50%;
c) gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni devono comprendere unicamente i costi del lavoro e dei materiali a magazzino e dei servizi acquistati capitalizzati e documentati con apposite schede di commesse.
Le spese imputate a costi operativi non capitalizzati non concorrono ai fini tariffari agli ammortamenti ed alla remunerazione del capitale investito.
Art.21 – Indicatori e progetti di intervento
Nel Piano d’Ambito e nel Disciplinare tecnico sono stabiliti i progetti di intervento e i relativi indicatori e standard tecnici.
Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard tecnici nei tempi prescritti dal Piano d’Ambito e dal Disciplinare Tecnico attraverso la realizzazione dei progetti di
intervento nella stessa indicati.
Art.22 – Indicatori e livelli di qualità del servizio
Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti i livelli di qualità del servizio ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
Il Gestore è tenuto a raggiungere gli standard organizzativi nei tempi e nelle modalità prescritti dal Disciplinare Tecnico.
Art.23 – Revisione tariffaria
Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano di Ambito. Tale miglioramento si deve tradurre nella riduzione dei “costi operativi” e/o nel miglioramento della qualità e della quantità dei servizi da considerare nella determinazione tariffaria.
La tariffa potrà subire variazioni, previa deliberazione dell’assemblea dell’Agenzia, a seguito di:
a) disposizioni normative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del servizio;
b) verifiche periodiche sui risultati della gestione e sull’attuazione degli investimenti programmati;
c) variazione dei costi ottimali, riferibili alla gestione teoricamente più efficiente, di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d) modifica della perimetrazione delle zone omogenee;
e) rispetto delle modalità indicate all’art.6 della convenzione.
Entro il 30 novembre del 4° anno di gestione e così ogni 3 anni successivi, l’Agenzia opera una verifica, prendendo in esame:
1. l’andamento dei costi operativi totali;
2. la corrispondenza della tariffa effettivamente praticata rispetto alla tariffa
media prevista;
3. il raggiungimento degli obiettivi di livello del servizio previsti.
L’Agenzia, in conseguenza della verifica, apporta alle tariffe le variazioni conseguenti in aumento o in diminuzione.
Art.24 – Varianti al programma degli interventi
L’Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o da regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto.
Anche il Gestore può presentare all’Agenzia richiesta per variare il programma degli interventi al fine di ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, utilizzare nuove tecnologie, ridurre i costi complessivi, ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio.
In ogni caso le richieste di variante da parte dell’Agenzia o del Gestore devono essere congruamente motivate, con l’indicazione delle conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, nonché dei tempi di realizzazione degli interventi.
Nel caso in cui il Gestore e l’Agenzia non raggiungano un accordo, una delle parti potrà ricorrere al Collegio arbitrale previsto dall’articolo 43 della presente convenzione.
Capo IV – Controllo
Art.25 – Comunicazione degli incrementi delle immobilizzazioni relative agli impianti Il Gestore deve comunicare entro il 15 maggio di ogni anno all’Agenzia e a tutti i Comuni facenti parte del perimetro di servizio, così come risultanti dall’art.4 della presente convenzione, la descrizione analitica degli investimenti e degli interventi aventi natura incrementativa degli impianti realizzati nell’esercizio precedente.
Art.26 – Controllo da parte dell’Agenzia
L’Agenzia controlla il servizio e l’attività del Gestore al fine di:
- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio di igiene urbana;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di Ambito;
- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di Ambito.
Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
Per permettere l’applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascun settore del servizio.
Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in ottemperanza delle direttive e prescrizioni di carattere contabile che saranno concordate con l’Agenzia.
Il Gestore deve trasmettere all’Agenzia tutte le informazioni periodiche da quest’ultima richieste per l’esercizio della propria funzione di regolatore al fine di attuare quanto disposto dalla Delibera CIPE 24.04.1996, pubblicata sulla G.U. del 22.05.1996 e integrata dalla Delibera CIPE 17.03.2000.
Il Gestore si impegna a sottoporre la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti concordemente individuati dall’Agenzia e dal Gestore.
La certificazione dovrà in particolare accertare che:
a) i costi di investimento non siano più alti di quanto essi debbano essere per soddisfare gli obblighi della Convenzione e idonei a fornire il servizio con i livelli di qualità e sicurezza necessari;
b) il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi;
c) le misure ed i mezzi adottati non siano le alternative più costose, ma che offrano
attendibili risultanze in termini di ritorno qualitativo-economico.
Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dal Gestore alla Agenzia siano conformi alle procedure stabilite dalla stessa nella presente convenzione e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
Il Gestore consente l’effettuazione alla Agenzia, alla Regione Xxxxxx-Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che le stesse ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno trenta giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
I contenuti economici e gli standards qualitativi delle attività di smaltimento e di recupero, escluse dall’affidamento così come disposto dall’art. 4 della presente convenzione, sono comunque soggette a controllo da parte dell’Agenzia.
Art.27 – Comunicazione dati sul servizio
Il Gestore è tenuto a fornire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall’Agenzia stessa.
Nel Disciplinare Tecnico sono esplicitate alcune scadenze per la trasmissione da parte del Gestore delle informazione e dei dati inerenti la gestione del servizio.
Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l’Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell’art.38 della presente convenzione,
fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui al successivo art.41 della presente convenzione, nell’ipotesi di reiterata inadempienza.
Art.28 – Carta del Servizio
La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio da approvare entro sei mesi dall’approvazione dell’adeguamento della presente Convenzione, redatta in conformità ai principi contenuti nelle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all’art.11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n°286, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità, nonché i tempi massimi consentiti per le prestazioni più ricorrenti a domanda dell’utente.
Nel Piano di ambito e nel relativo piano economico-finanziario sono indicati gli interventi necessari a conseguire per i fattori di qualità i relativi standard di continuità e regolarità.
Periodicamente la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l’Agenzia ed il Gestore.
La Carta dei Servizi contiene anche le modalità di gestione delle interruzioni di servizio.
Art.29 – Manuale della Sicurezza
Il Gestore, entro ventiquattro mesi dalla presente Convenzione, sottopone all’approvazione dell’Agenzia e successivamente adotta il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori in conformità agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs.626/1994 e successive disposizioni legislative e
normative, in particolare a quanto disposto dall’art.4, comma 2, lett. a), b) e c).
Art.30 – Manuale della Qualità
Il Gestore, entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione sottopone all’approvazione dell’Agenzia e successivamente adotta il manuale della qualità, con l’impegno di ottenere la certificazione di qualità entro tre anni, secondo le procedure ENISO 9000 o equivalenti.
In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità su tutti i servizi erogati.
Art.31 – Rifiuti da imballaggi – Rapporti con il CONAI
Il Gestore conferisce i rifiuti da imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico al CONAI, ovvero ai singoli Consorzi istituiti ai sensi dell’art.40 del Decr.Lgs.22/1997, secondo le modalità contenute negli accordi quadro fra ANCI e CONAI e nelle convenzioni stipulate fra il Gestore ed il CONAI e i Consorzi previsti dall’art.40 del Decr.Lgs.22/1997.
L’Agenzia fin da ora delega ed autorizza il Gestore ad assumere ogni iniziativa finalizzata all’estensione delle convenzioni con il CONAI e con i Consorzi suddetti, nonché a rinnovare le convenzioni in essere alla loro naturale scadenza.
Il Gestore dovrà comunicare all’Agenzia l’entità dei contributi ottenuti a qualunque titolo, dal CONAI o dai Consorzi di cui all’art.40 del Decr.Lgs.22/1997.
Capo V – Regime fiscale
Art.32 – Imposte, tasse, canoni
Saranno a carico del gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.
Capo VI – Esecuzione e termine della convenzione
Art.33 – Divieto di subconcessione
E’ fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente convenzione, salvo esplicita autorizzazione dell’Agenzia.
Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all’erogazione del servizio igiene urbana, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di opere, servizi e forniture.
Art.34 – Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture
Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell’art. 41, tutte le opere, i beni e le attrezzature affidate inizialmente al Gestore dai Comuni per tramite dell’Agenzia o direttamente, e quelle successivamente realizzate a spese dell’Agenzia o dagli Enti Locali e parimenti affidate in uso al Gestore devono essere restituite parimenti all’Agenzia e/o agli Enti Locali titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
Art.35 – Determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore uscente
Le opere e le attrezzature finanziati dal gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti all’Agenzia che sarà tenuta alla corresponsione del loro valore industriale residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Il pagamento avrà luogo entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza dell’affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del gestore. L’Agenzia a tal fine prevederà l’obbligo per il nuovo gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall’affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al gestore precedente ai sensi del presente articolo.
L’indennizzo deve altresì comprendere le immobilizzazioni in corso di realizzazione in entità corrispondente all’ammontare sostenuto fino alla data del subentro del nuovo
Gestore.
Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Capo VII – Garanzie, sanzioni e contenzioso
Art.36 – Cauzione e sanzioni pecuniarie
Qualora il Gestore non raggiunga un rating pari o superiore a BBB (“investment grade” secondo scala Standard & Poors, Fitch), ed in qualunque caso l’Agenzia, a suo insindacabile giudizio lo richieda, il Gestore costituirà un deposito cauzionale per un importo pari all’ 1% (un percento) dei ricavi di esercizio presso la Tesoreria indicata dall’Agenzia.
Da detta cauzione l’Agenzia potrà prelevare l’ammontare delle penalità eventualmente dovute al Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.
Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia, pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.
Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti da danni causati alla Agenzia ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali Associati.
Art.37 – Penalizzazioni
Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo in caso di:
1) mancato raggiungimento degli standard prestazionali di servizio specificati nel Piano d’Ambito, nel Disciplinare Tecnico e nella Carta dei Servizi;
2) difetto o ritardo nelle comunicazioni di dati e di informazioni all’Agenzia;
3) difetto di attuazione degli investimenti: quando l’Agenzia accerta che il gestore ha
effettuato investimenti in misura inferiore a quelli previsti dal Piano d’Ambito.
Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.
Art.38 – Avvio delle procedure per l’applicazione di sanzioni al Gestore
L’Agenzia, per avviare la procedura per l’applicazione di sanzioni nei confronti del Gestore, che possono comportare la sospensione provvisoria o la risoluzione del contratto, deve procedere alla contestazione degli addebiti al Gestore, intimando allo stesso di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza.
Il Gestore, entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione, presenta le eventuali deduzioni sulle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.
Qualora il Gestore persista nel grave inadempimento l’Agenzia potrà procedere alla sostituzione provvisoria dello stesso o alla risoluzione del contratto.
Art.39 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del gestore medesimo.
Ove il gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico, l’Agenzia ha facoltà di fare eseguire d’ufficio i lavori necessari, quarantotto ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Art.40 – Risoluzione del contratto
La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di fallimento del Gestore o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
Al di fuori dei casi previsti all’art.16, comma 2 della L.R.n°25/1999, qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di ramo d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all’Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione dei rifiuti urbani fino alla scadenza stabilita nella presente convenzione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione sopra indicata.
In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla convenzione, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, la Agenzia potrà decidere la risoluzione della convenzione.
E’ dedotta in clausola risolutiva espressa e costituirà pertanto motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.1454 Cod.Civ. la interruzione generale del servizio per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore.
Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione previa messa in mora rimasta senza effetto.
Nei casi indicati dalle lettere a) e b) del comma che precede, ai sensi dell’art.1456
Cod.Civ., l’Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto.
Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, oltre a trattenere una equa somma dell’indennizzo spettante al Gestore uscente, ai sensi dell’art.35 della presente convenzione, in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla risoluzione.
Art.41 – Elezioni di domicilio
Il Gestore elegge il proprio domicilio in xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxx 0/0 00000 Xxxxxxx.
Art.42 – Spese e registrazione
Le spese del presente contratto sono a carico del Gestore e il contratto verrà registrato solo in caso d’uso.
Art.43 – Clausola compromissoria
Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione – anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione – saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio, su ricorso della parte più diligente, previo avviso all’altra.
Il Collegio Arbitrale emette giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt.806 e segg. c.p.c..
Allegati:
Piano d’Ambito
L’Amministratore Delegato HERA S.p.a Il Direttore dell’ATO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Il Gestore approva specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. tra le clausole di cui alla presente convenzione, quelle in appresso riportate:
Art.8– Definizione dello sviluppo dei servizi e dei relativi corrispettivi per gli anni 2005-2007; Art.11 – La valutazione dei beni in dotazione al Gestore; Art.12 – Obblighi del Gestore; Art.13 – Responsabilità del Gestore; Art.14 – Revisione del perimetro del servizio; Art.16 – Presa d’atto delle opere, impianti e attrezzature; Art.18 – Piano di Ambito e tariffa; Art.19 – Tariffa del servizio; Art.23 – Revisione tariffaria; Art.24 – Varianti al programma degli interventi; Art.26 – Controllo da parte dell’Agenzia; Art.27 – Comunicazione dati sul servizio; Art.31 – Rifiuti da imballaggi – Rapporti con il CONAI; Art.33 – Divieto di subconcessione; Art.34 – Restituzione delle opere, dei beni, delle strutture e delle infrastrutture; Art.35 – Determinazione dell’indennizzo spettante al Gestore uscente; Art.36 – Cauzione e sanzioni pecuniarie; Art.37 – Penalizzazioni; Art.40– Risoluzione del contratto; Art.43 – Clausola compromissoria.
L’Amministratore Delegato HERA S.p.a Il Direttore dell’ATO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx